di Fulvio Vassallo Paleologo
Da una delle motovedette cedute dall’Italia ai trafficanti in divisa libici, alle 15 circa di domenica 24 agosto, hanno sparato per oltre mezz’ora ad altezza d’uomo, per uccidere chi a bordo della Ocean Viking stava soccorrendo naufraghi in acque internazionali. La motovedetta utilizzata dalla Guardia Costiera libica durante l’attacco era stata donata dall’Italia nel 2023 nell’ambito del programma dell’Unione Europea “Support to Integrated Border and Migration Management in Libya (SIBMMIL)”.
“La Ocean Viking ha lanciato un mayday e ha chiamato l’operazione NATO Sea Guardian. Hanno riferito di essere stati informati che una nave della Marina Militare italiana era la risorsa NATO più vicina, ma non ha risposto alle chiamate.” Quale nave militare italiana era nell’area nella quale i guardiacoste libici mitragliavano la Ocean Viking ?

E’ l’attacco più violento, e potenzialmente più letale, di una serie di attacchi armati, rivolti dalla sedicente “guardia cosiera libica”, nei confronti di mezzi delle Organizzazioni non governative, impegnati in attività di soccorso nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale. La stessa guardia costiera con la quale le autorità marittime italiane e maltesi, con la supervisione di Frontex ed il concorso della missione europea IRINI di Eunavfor Med, continuano a collaborare, riconoscendole una estesa area marittima di competenza. Un riconoscimento indebito perchè la Libia, nelle sue diverse articolazioni militari e politiche, non è in grado di garantire lo sbarco dei naufraghi in un porto sicuro, e non rispetta neppure i diritti dei richiedenti asilo garantiti dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951.
I mezzi di informazione italiani nascondono questa guerra alle navi del soccorso civile, forse perchè a tanti non conviene riordare che il primo Protocollo tecnico-operativo di cooperazione operativa con i libici risale al 2007, con il governo Prodi, mentre gli accordi più importanti ed ancora oggi in vigore, risalgono al Memorandum d’intesa del 2017, firmato da Gentiloni, allora a capo del governo, con Minniti al ministero dell’interno. Poi il governo Draghi ha mantenuto quegli accordi, la cui portata è stata ulteriormente ampliata dal governo Meloni, che ha rafforzato la collaborazione con Frontex, ed ha contribuito ad accrescere le possibilità di intercettazione ( e sequestro) delle motovedette libiche, ingaggiando una lotta senza quartiere non contro i trafficanti in dvisa che sono al comando di questi mezzi, ma con le navi umanitarie, che sarebbero responsabili di tentativi di migrazione illegale (eventi migratori), piuttosto che di doverose attività di soccorso, imposte dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare.

Chi continua a parlare di zona Sar (di ricerca e salvataggio) “libica” e’ complice consapevole di questi attacchi, come chi usa il decreto Piantedosi (legge n.15/2023) per sanzionare con fermi amministrativi quei comandanti delle navi umanitarie che non obbediscono agli ordini delle “autorita’ competenti”, dunque delle milizie colluse con i trafficanti. Perche’ in Libia, malgrado gli sforzi delle autorita’ italiane, dopo la missione Nauras, non esiste ancora una centrale di coordinamento dei soccorsi (RCC) unificata.
Il Tribunale civile di Crotone, che lo scorso anno ha confermato la sospensione del fermo amministrativo della Sos Huamnity, ha riconosciuto che “quella della guardia costiera libica era un’operazione di salvataggio “insussistente” e quindi “nessuna condotta ostativa è riscontrabile” nei riguardi della Humanity 1 “la quale, in tale, contesto, è risultata l’unica imbarcazione ad intervenire per adempiere, nel senso riconosciuto dalle fonti internazionali, al dovere di soccorso in mare dei migranti”. Secondo l’ordinanza del Tribunale di Crotone, “non può ritenersi che l’attività perpetrata dalla guardia costiera libica sia qualificabile come attività di soccorso per le modalità stesse con cui tale attività è stata esplicata. Costituisce infatti circostanza incontestata e documentalmente provata che il personale libico fosse armato e che, in occasione di tali attività, avesse altresì esploso colpi di arma da fuoco; parimenti, costituisce circostanza evincibile dalla corrispondenza in atti che nessun luogo sicuro risulta essere stato reso noto dalle stesse autorità libiche intervenute per coordinare sul posto le operazioni di recupero dei migranti”.
La Corte di Cassazione dell’1 febbraio 2024 n. 4557, con riferimento all’epoca dei fatti del caso ASSO 28, dunque al luglio del 2018, poche settimane dopo la istituzione di una zona SAR “libica”, rilevava come “Nonostante la notifica (unilaterale) della istituzione della zona SAR libica all’IMO, la stessa non era operativa, non esisteva uno stato libico unitario e le autorità di Tripoli — riconosciute dalle Nazioni Unite — avevano perso il controllo di parti molto vaste del territorio che prima controllavano”. Una considerazione che può ripetersi ancora oggi, nonostante siano mutati i rapporti di forza e le modalità sul campo dello scontro politico e militare ancora in corso tra le diverse fazioni libiche.
Purtroppo la successiva sentenza della Corte costituzionale n.101/2025, ha dichiarato la ammissibilità della questione sollevata dal Tribunale di Brindisi, ma ha rigettato tutte le eccezioni di costituzionalità proposte da quel tribunale in merito al decreto legge 130/2020 ed al decreto Piantedosi (legge n.15/2023), con riferimento alla legittimità dei fermi amministrativi inflitti alle navi del soccorso civile che salvano vite nelle acque del Mediterraneo centrale, sanzionate sulla base della mancata obbedienza agli ordini impartiti dalle autorità libiche, se non dalle autorità italiane, nel caso della assegnazione di “porti vessatori”, a distanza ingiustificabile, per lo sbarco dei naufraghi. Tuttavia con una evidente contraddizione, la stessa Corte ha richiamato le Convenzioni internazionali che ribadiscono la necessità che i naufraghi siano sbarcati nel più breve tempo possibile in un porto sicuro. Secondo la Corte costituzionale, inoltre, “Gli Stati aderenti sono obbligati a coordinare tra loro i diversi servizi, in modo da assicurarne l’efficacia. La disciplina dettata dall’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, si situa in questo quadro di irrinunciabile cooperazione, che ne rappresenta il fondamento e ne circoscrive, in pari tempo, i limiti, fugando il rischio di un’applicazione arbitraria e imprevedibile.” Le modalità di collaborazione con le diverse autorità libiche che ricorrono sempre più spesso all’uso delle armi da fuoco, per allontanare le navi del soccorso civile, possono fugare davero “il rischio di un applicazione arbitraria e imprevedibile” ?
Il trasferimento delle responsabilità di coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio ad un’altra autorità SAR, come avviene con la indicazione delle guardie costiere libiche come responsabili degli interventi di “soccorso”, di fatto vere e e proprie intercettazioni, deve tenere conto delle esigenze di garantire comunque un intervento di salvataggio quanto più tempestivo possibile, e il rispetto del divieto di sbarco in un porto non sicuro.
Si dovrebbe quindi affermare espressamente che” la competente autorità nazionale” per il coordinamento dei soccorsi, e quindi per l’assegnazione di un porto di sbarco sicuro, è soltanto l’autorità SAR ( dunque la Centrale di coordinamento- MRCC della Guardia costiera) di un paese che può garantire porti di sbarco sicuri. Per “competenti autorità nazionali” dalle quali si dovrebbe attendere il coordinamento delle attività di ricerca e salvataggio, fino alla indicazione del porto di sbarco sicuro, non si possono intendere le autorità marittime o di polizia di paesi che non possono garantire una vera attività di ricerca e salvataggio, coordinata da una unica centrale operativa, e place of safety (POS) perchè non sono in grado di garantire porti di sbarco sicuri.
La “competenza” delle autorità libiche, con particolare riferimento alla pretesa zona SAR (di ricerca e salvataggio) libica, istituita nel 2018 con il riconoscimento dell’IMO, su forte impulso italiano, dopo la stipula del Memorandum d’intesa del 2 febbraio 2017, non può legittimare in alcun modo il supporto ad operazioni delle motovedette libiche che contrastano i soccorsi umanitari delle ONG, riferendo magari alle autorità italiane che sarebbero state proprio le navi umanitarie a determinare “situazioni di pericolo” con il loro intervento di soccorso. Un livello di collaborazione tra autorità libiche ed italiane che permette di affermare una vera e propria complicità nelle gravissime violazioni dei diritti umani subite dai naufraghi durante i soccorsi in acque internazionali, e poi dopo la loro riconduzione forzata in Libia.
La vergognosa decisione di irricevibilità per carenza di giurisdizione adottata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, su un caso di respingimento collettivo violento operato con delega ai libici nel novembre del 2017, sta legittimando le attività di intercettazione violenta dei guardiacoste libici, con conseguenze nefaste sulla vita di migliaia di persone “soccorse” in acque internazionali e deportate in Libia. Ma non permetterà al governo italiano di proseguire impunemente la collaborazione con le autorità libiche nelle intercettazioni e nel sequestro in alto mare dei naufraghi fuggiti dai campi di detenzione ancora gestiti dalle milizie che, come dimostrano il caso Almasri, sul quale dovrà pronunciarsi la Corte Penale internazionale, e gli scontri più recenti a Tripoli, continuano ad essere responsabili di gravi crimini contro l’umanità e non costituiscono un soggetto legittimo per le operazioni di ricerca e soccorso. Come ha affermato la Corte d’Appello di Catanzaro che lo scorso 11 giugno ha respinto il ricorso del governo italiano contro una sentenza che aveva dichiarato illegittimo il fermo amministrativo della nave di soccorso Humanity 1, motivato proprio con il riconoscimento della “giurisdizione esclusiva” della sedicente guardia costiera libica in acque internazionali.
Vanno riviste le discutibili determinazioni di tavoli tecnici, o di vertici ministeriali che limitano gli interventi dei mezzi della Guardia costiera italiana alle acque territoriali e scambiano gli interventi di ricerca e soccorso (SAR) con le attività di contrasto dell’immigrazione irregolare (law enforcement) affidate principalmente alla Guardia di finanza, con il totale riconoscimento della competenza delle autorità libiche nella vastissima zona SAR che, su impulso italiano, veniva riconosciuta a Tripoli dall’IMO nel giugno del 2018.
Occorre revocare il Memorandum d’intesa Gentiloni-Minniti del 2017, abrogare, perchè incostituzionale in ogni sua applicazione concreta, il decreto Piantedosi (legge n.15/2023), e sospendere immediatamente la cd. zona SAR “libica” di ricerca e salvataggio ancora riconosciuta dall’IMO al governo di Tripoli, un governo “provvisorio” che oggi non è più rappresentativo, ammesso che lo fosse mai stato, di una entità territoriale, politica e militare unica. Un governo che non può garantire neppure una unica centrale di coordinamento dei soccorsi (RCC), ed il rispetto, oltre che del diritto di asilo, delle regole delle attività di ricerca e salvataggio (SAR) che costituiscono il presupposto ineludibile per il riconoscimento internazionale di una zona SAR. Sono già troppe le vittime delle politiche di deterrenza che l’Italia ha adottato, con il supporto dell’Unione europea, sulle rotte migratorie del Mediterraneo centrale.
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26 agosto 2025
A cura di Annalisa Cangemi
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