Trasparenza e legalità contro la propaganda sovranista sui soccorsi in mare

di Fulvio Vassallo Paleologo

1. Proseguono giorno dopo giorno gli sbarchi di migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale, più spesso con i cd. sbarchi autonomi”, ma anche dopo lunghi periodi di blocco in alto mare, o con sbarchi lampo quando sono impiegate navi commerciali italiane, con un utilizzo sempre più massiccio di navi traghetto noleggiate per la quarantena e con un ampio ricorso a centri di accoglienza trasformati di fatto in centri di detenzione.

Sullo sfondo gli immancabili proclami sui rimpatri forzati e sull’assenza di un qualsiasi supporto da parte dell’Unione Europea. Nessuna notizia di fonte istituzionale filtra sulle modalità dei soccorsi e sulle vite delle persone che si sono salvate da un destino di abbandono in mare, come si tace il numero sempre più consistente di quanti vengono bloccati dalla sedicente Guardia costiera “libica”, che intercetta in acque internazionali i barconi carichi di persone in fuga da un paese in guerra, li abborda, a rischio di provocare un naufragio, e riporta indietro nelle mani delle milizie criminali persone che avrebbero diritto ad arrivare in un paese sicuro per chiedere una qualsiasi forma di protezione. Crimini contro l’umanità di cui si sono macchiati i governi europei, ed in particolare i diversi governi italiani, che hanno concluso accordi con i libici, da ultimo il Memorandum d’intesa del 3 febbraio 2017, e fornito loto mezzi e formazione. Una formazione che si è presto trasformata, come emerge anche dagli atti giudiziari, in una evidente collaborazione nelle operazioni di “law enforcement”, di contrasto dell’immigrazione illegale, in mare ed a terra, come si suole dire, gestite dai libici con il concorso della missione italiana Nauras della Marina militare, di base a Tripoli, con effetti devastanti sul destino e sui corpi di chi per effetto di quegli accordi viene riportato nei centri di detenzione in Libia.

Si avvicinano intanto importanti scadenze elettorali, e soprattutto il giorno dell’udienza a Catania (il prossimo tre ottobre) nella quale il giudice delle indagini preliminari dovrà decidere sul rinvio a giudizio del senatore Salvini. Una decisione che il capo della Lega vorrebbe trasferire dalle aule di tribunale alla piazza ed ai social sui quali da tempo imperversa una campagna di disinformazione, secondo cui Salvini avrebbe soltanto “difeso i confini nazionali”, una campagna mediatica che assume carattere eversivo anche rispetto alla separazione dei poteri delineata dalla Costituzione italiana. Il 3 ottobre saremo in tanti a Catania e sui social, che non sono appannaggio esclusivo del “Capitano”, come alcuni canali televisivi, per riaffermare il principio di legalità ed il rispetto degli obblighi internazionali di soccorso e sbarco in un porto sicuro. Per rilanciare le denunce contro tutti coloro che si sono resi complici delle politiche di abbandono in mare e di guerra alle Organizzazioni non governative, che ancora tentano di svolgere attività di soccorso e di monitoraggio. E per proporre nuove scelte politiche e prassi operative che potrebbero ricondurre nel solco della legalità costituzionale l’attività di ricerca e salvataggio in mare, e garantire al contempo una corretta informazione che sottragga alle destre la materia opaca di cui oggi dispongono a piacimento per la loro squallida propaganda elettorale, tutta incentrata sulla chiusura dei porti e sul respingimento collettivo in mare, si parla addirittura di “blocco navale”, misure vietate dalle Convenzioni internazionali. Un “blocco navale” che peraltro si rivolgerebbe solo contro le ONG straniere che riescono ormai a soccorrere una parte minima dei naufraghi rinvenuti nel Mediterraneo centrale. Mentre non è certo ipotizzabile alcun blocco quando i soccorsi sono operati da navi battenti bandiera italiana, come i rimorchiatori Asso in servizio alle piattaforme petrolifere ubicate a nord delle coste libiche.

2. In realtà il comportamento del governo italiano si caratterizza per un mix imbarazzante di inefficienza, omissioni ed omertà, e sta servendo su un piatto d’argento argomenti decisivi alla difesa del senatore Salvini, dopo l’ennesimo rinvio della modifica dei decreti sicurezza. Che sono stati un tentativo di ratifica successiva delle decisioni del Viminale comunicate con messaggi sui social o con ordinanze “ad navem”, tendenti ad impedire lo sbarco tempestivo dei naufraghi in un porto sicuro. Già prima dell’emergenza da Covid 19, e poi con il Decreto interministeriale del 7 aprile scorso, firmato anche dal ministro della salute Speranza, si è di fatto legittimata la prassi di impedire fino all’ultimo lo sbarco tempestivo delle persone soccorse in acque internazionali. Numerose dichiarazioni provenienti dal governo italiano hanno sostenuto che la competenza dei soccorsi sarebbe toccata alle autorità libiche, e queste posizioni sono culminate nel voto del Parlamento che, con una maggioranza bipartisan, ha confermato la proroga per altri tre anni del Memorandum d’intesa concluso il 2 febbraio 2017. Si è arrivati al punto di negare o ritardare persino le evacuazioni delle navi soccorritrici per esigenze mediche (MEDEVAC), in aperta violazione dei doveri di soccorso affermati dalle convenzioni internazionali e dalle leggi nazionali. Le navi soccorritrici private non possono essere sballottate da un porto all’altro, come nell’ultimo caso di Open Arms, da Lampedusa a Porto Empedocle e quindi a Palermo, senza tenere conto che a bordo trasportano naufraghi che hanno bisogno tutti di interventi immediati. Le misure di quarantena non possono essere il paravento delle politiche di blocco dei porti. Il sistema delle navi hotspot si avvia ormai al collasso. La necessità di un periodo di quarantena non può legittimare pratiche di isolamento in contrasto con la dignità umana e con il diritto vigente. Le doverose misure precauzionali per impedire il propagarsi del COVID 19 devono essere applicate in ambienti idonei e non in mare, in spazi ristretti che non garantiscono alcuna tutela effettiva contro i contagi.

Esiste dunque una precisa linea di continuità tra i diversi governi che hanno delegato alle autorità libiche il compito di bloccare in mare i tentativi di traversata del Mediterraneo, con conseguenze mortali, ancora in questi giorni. Se prima si fermavano le navi umanitarie alle quali si negava il diritto/dovere di soccorrere naufraghi in acque internazionali, adesso si bloccano le stesse navi e persino gli aerei di monitoraggio con provvedimenti di fermo amministrativo basati sulla pretestuosa, e giuridicamente infondata, distinzione tra ” eventi migratori” e ” eventi SAR (search and rescue, di ricerca e salvataggio). I primi consentirebbero di delegare ad altri paesi gli interventi e di qualificare le navi umanitarie quasi alla stessa stregua di navi passeggeri, di cui dovrebbero avere tutti i requisiti di sicurezza, mentre gli eventi SAR (che si evita di dichiarare) radicherebbero immediatamente la competenza dell’autorità che per prima è informata o che può concretamente intervenire ad assumere il coordinamento, fino al completamento dell’operazione con lo sbarco a terra. La mancata dichiarazione di un evento SAR, anche quando di fatto sono le autorità italiane che ne assumono, o ne dovrebbero assumere, seppure tardivamente il coordinamento, costituisce così un espediente per bloccare le navi delle ONG con i fermi amministrativi disposti dalle Capitanerie di porto dopo ispezioni che si fanno allo scopo esclusivo di rilevare irregolarità che neppure le autorità dei paesi di bandiera delle stesse navi hanno accertato in precedenza. Un uso strumentale delle prescrizioni tecniche dettate dalla Convenzione SOLAS che non è stato contrastato con la necessaria tempestività con ricorsi e denunce, forse in attesa che una linea “più morbida” nei confronti del governo avrebbe portato alla liberazione delle navi. Una linea che ha portato al fermo amministrativo di tutte le navi delle ONG impegnate in attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, con l’unica eccezione della sola nave che batte bandiera italiana. Mentre il governo oscillava tra informazioni parziali e tentativi di copertura delle notizie, per non fornire argomenti elettorali alle destre, i leader dei partiti sovranisti, ed i loro imponenti apparati comunicativi, hanno avuto gioco facile nel denunciare gli sbarchi che nel frattempo aumentavano con i cd. “sbarchi autonomi”, e i costi astronomici delle navi quarantena che, come se si fosse trattato di rifiuti sotto un tappeto, avrebbero dovuto nascondere agli occhi degli italiani l’arrivo di migliaia di persone.

3. La tesi cara al Viminale ed al ministro Lamorgese, che i porti di sbarco devono essere indicati e garantiti dalle autorità di bandiera delle navi soccorritrici, esemplare in negativo il caso della nave Maersk Ethienne, bloccata per settimane al largo di Malta, e poi concluso con il trasbordo sul rimorchiatore Mare Ionio, della ONG Mediterranea, a bandiera italiana, ha così portato ad una situazione della quale si può avvalere anche la difesa del senatore Salvini nel processo Gregoretti a Catania, e soprattutto nel futuro procedimento penale, sempre a suo carico, sul caso Open Arms. Come potrà giovare al capo della Lega la mancata abrogazione del decreto sicurezza bis, in aperto contrasto con gli obblighi di soccorso e sbarco sanciti dal diritto internazionale e soprattutto l’applicazione ad intermittenza, su base discrezionale, del Decreto interministeriale del 7 aprile 2020, che nell’ambito dei provvedimenti assunti dal governo a seguito dell’emergenza COVID 19, si è collocato in continuità con il decreto sicurezza bis e con le conseguenti prassi adottate dal Viminale. Nella parte in cui consente al ministro dell’interno, tramite le autorità alle sue dipendenze, di negare l’ingresso nelle acque territoriali alle navi che battono bandiera straniera e che devono completare una operazione di salvataggio con lo sbarco nel porto sicuro più vicino. La motivazione principale che tale divieto deriverebbe dall’esigenza di non mettere in crisi il sistema sanitario nazionale per effetto degli sbarchi a terra delle persone soccorse nel Mediterraneo centrale, è ormai ampiamente smentita dai fatti, e dal numero irrilevante di focolai di COVID 19 derivanti dagli sbarchi dei naufraghi soccorsi in acque internazionali, rispetto al numero ben più consistente di focolai attivi tra la popolazione italiane straniera residente in Italia.

Come ha osservato la dottrina (Algostino), “A parte la considerazione che il servizio sanitario è compromesso da anni di tagli di spesa e dal processo di regionalizzazione e aziendalizzazione, i cui effetti non possono ricadere sul diritto alla vita, alla salute e sul divieto di trattamenti inumani e degradanti dei migranti, anche se si trattasse – come non è – di persone tutte positive al virus, è evidente che non è a rischio la tenuta del sistema sanitario del Paese, mentre dalla mancata assegnazione di un porto sicuro discende un’immediata lesione del diritto alla salute (e non solo) del naufrago”.

Come già aveva fatto Salvini quando era ministro dell’interno, in sostanza, anche l’attuale governo sembra ritenere che un provvedimento dell’autorità amministrativa, non meglio motivato, ma in ipotesi anche un provvedimento negativo, come la mancata assunzione di responsabilità SAR o la mancata indicazione di un porto di sbarco, magari con l’espediente della qualificazione dell’evento di soccorso come “evento migratorio”, possa sospendere l’immediata applicazione delle norme di diritto internazionale in materia di salvataggi in mare, violando quell’ordine gerarchico delle fonti chiaramente indicato dalla Corte di cassazione con la sentenza del 20 febbraio scorso, sul caso Rackete, e dalla dottrina, che ha ribadito il nesso tra gli obblighi di soccorso ed il conseguente obbligo di sbarco a carico degli Stati.

4. Mentre le Organizzazioni non governative hanno preferito tenere una linea di basso profilo, tutte le scelte dell’attuale governo hanno cercato di minimizzare, o di nascondere, come nel caso dei migranti sbarcati oggi a Trapani, di fronte all’opinione pubblica, la reale entità dei soccorsi nel Mediterraneo centrale e le soluzioni adottate per la designazione di un porto di sbarco sicuro per i naufraghi.

Si nascondono sistematicamente le notizie degli sbarchi quando sono effettuati da navi italiane al servizio delle piattaforme offshore al largo della Libia. Come segnala solo Sergio Scandura di Radio Radicale, 95 naufraghi sono arrivati al porto #Trapani, a bordo della nave #AssoVentinove che opera nell’area della piattaforma off-shore ENI Bouri al largo della #Libia. Verranno trasferiti a bordo della GNV #Aurelia che oggi ha sbarcato per fine quarantena 63 persone (fonti CRI).

Questo comportamento del governo intero, unito a scelte improvvisate e costose, per non dire di scarsa efficacia, come il noleggio di diverse navi traghetto per la quarantena delle persone da sbarcare, una soluzione chiesta per primo dal presidente della regione Sicilia Musumeci, non ha reso” invisibili” gli sbarchi ed ha determinato un clima incandescente nei centri per stranieri variamente denominati e tra i naufraghi soccorsi in mare. Con una vittima nelle acque di Porto Empedocle, una vittima rimossa rapidamente, mentre gli episodi di disperazione ed i tentativi di fuga si ripetono sempre più spesso, dalle navi e dai centri di prima accoglienza. Nel frattempo però la propaganda dei leader sovranisti e populisti è diventata sempre più martellante e dalla campagna elettorale è stata estesa anche alla prossima udienza del processo contro il senatore Salvini a Catania il 3 ottobre. Una scadenza che dopo gli appelli alla mobilitazione lanciati dal leader della Lega potrebbe avere gravi ripercussioni anche sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Sarebbe auspicabile che il governo italiano ritorni ad una linea di trasparenza e rispetto assoluto della legalità internazionale, e che le organizzazioni non governative facciano opposizione contro atti amministrativi, come il Decreto interministeriale del 7 aprile scorso, mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale o contro i provvedimenti di fermo amministrativo, adottati dalle Capitanerie di porto. Occorre essere consapevoli che, anche se i tribunali amministrativi dovessero negare l’adozione di provvedimenti cautelari di sospensione degli atti, la principale battaglia si dovrà spostare sulla questione di merito, eventualmente anche a livello internazionale. Rimane da verificare, nel quadro della divisione dei poteri e del sistema delle fonti delineati dalla Costituzione, se l’azione amministrativa, sia pure in tempi di Covid 19, possa arrivare al punto di sospendere l’efficacia di norme costituzionali ( come gli articoli 10 e 117 della Costituzione) o la valenza stessa del diritto internazionale che vieta trattamenti contrari alla dignità umana, privilegia la salvaguardia del diritto alla vita, ed impone alle autorità statali precise responsabilità di soccorso e sbarco. Che valenza possono avere oggi le estese zone SAR attribuite a Malta o alle autorità tripoline? Nessuna autorità nazionale può pensare che, collaborando con la sedicente Guardia costiera libica, non rispondendo alle richieste di soccorso o di designazione di un porto di sbarco sicuro, o negando l’ingresso nelle acque territoriali, come bloccando arbitrariamente navi certificate da autorità straniere, si possa evitare di assumere una qualsiasi responsabilità sul piano internazionale, una responsabilità che potrebbe essere rilevante anche sul piano del diritto interno, come dovrebbe emergere dal procedimento penale a carico del senatore Salvini il prossimo 3 ottobre a Catania. Basterebbe rileggere per individuare queste responsabilità le pagine delle ordinanze del Tribunale dei ministri nel caso Gregoretti e nel caso Open Arms.

5. Non è più tempo di ripetere soltanto il consueto “mantra” secondo cui l’Unione Europea dovrebbe fare di più, o che le competenze dei soccorsi in acque internazionali spetterebbero se non ai libici, alle autorità maltesi, a fronte della evidente mancanza di mezzi delle autorità marittime de La Valletta e della enorme estensione della zona SAR maltese. Sarebbe forse meglio se si tenesse in evidenza in primo piano quanto impone il diritto internazionale in materia di obblighi di ricerca e soccorso senza trascurare il dettato della normativa interna.

Anche se si bloccano le ONG gli “sbarchi autonomi” continueranno comunque, quali che siano le missioni dei ministri italiani a Tunisi o a Tripoli. Non esistono in alto mare, in presenza di imbarcazioni che navigano in condizioni di totale insicurezza, “eventi migratori” da affrontare con le misure di contrasto dell’immigrazione illegale ( law enforcement) . Se si continuerà a considerare in questo modo eventi che richiederebbero monitoraggio continuo e soccorsi immediati il numero delle vittime continuerà ad aumentare ancora, soprattutto con l’approssimarsi della stagione autunnale. Chi giunge a seguito di operazioni di soccorso in mare non fa “ingresso irregolare”, non è qualificabile dunque come un “clandestino”, e chi lo trasporta non può essere sanzionato dopo avere salvato vite in mare, né sotto il profilo penale, ed i processi archiviati o bloccati lo confermano, né tanto meno sotto il profilo amministrativo, parificando magari i naufraghi ai normali passeggeri trasportati da una imbarcazione di linea. Vedremo adesso che sorte subiranno dopo gli interventi di soccorso coordinati dalle autorità marittime italiane, l’IMRCC di Roma della Marina, il rimorchiatore Mare Jonio attraccato a Pozzallo, che però batte bandiera italiana, e la nave Open Arms che, su indicazione delle stesse Autorità marittime, si sta dirigendo verso Palermo, dove dovrebbe trasbordare i 273 naufraghi, che ha ancora a bordo, sull’ennesima nave traghetto ormeggiata a poche centinaia di metri dal porto. Una operazione che, collegata al prelievo dei tamponi, potrebbe alimentare a bordo delle navi un clima di pericolosa tensione.

Come osserva Alessandra Algostino, “L’obbligo di salvataggio delle vite in mare, che si conclude con lo sbarco in un porto sicuro, costituisce un dovere degli Stati che prevale sulle direttive ministeriali in tema di porti chiusi, così come non può essere limitato da un decreto interministeriale, come quello adottato il 7 aprile 2020[24]; resta, peraltro, che, anche se, invece che con un decreto, la chiusura dei porti fosse stata disposta con una fonte primaria, essa, in quanto incidente su diritti garantiti dalla Costituzione e dal diritto internazionale dei diritti umani (ex artt. 10, c. 1, e 117, c. 1, Cost.), incontrerebbe comunque un confine invalicabile nel principio di centralità della persona e dei suoi diritti, nel principio di solidarietà e, nello specifico, nella considerazione che alcuni diritti universali (come il diritto alla vita o il divieto di tortura) non possono essere oggetto di bilanciamenti o limitazioni.

Le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, adottate nel 2004 dal Comitato Marittimo per la Sicurezza dell’IMO ai fini della corretta attuazione agli emendamenti in questione precisano che: 1)in ogni caso il primo centro di soccorso marittimo che venga a conoscenza di un caso di pericolo,anche se l’evento interessa l’area SAR di un altro Paese, deve adottare i primi atti necessari e continuare a coordinare i soccorsi fino a che l’autorità responsabile per quell’area non ne assuma il coordinamento; 2) lo Stato cui appartiene lo MRCC che per primo abbia ricevuto la notizia dell’evento o che comunque abbia assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso, ha l’obbligo di individuare sul proprio territorio un luogo sicuro ove sbarcare le persone soccorse, qualora non vi sia la possibilità di raggiungere un accordo con uno Stato il cui territorio fosse eventualmente più prossimo alla zona dell’evento. Ciò indipendentemente da qualsiasi considerazione in merito al loro status giuridico. Quando occorre salvare vite umane in mare si tratta di naufraghi e non rileva la distinzione tra richiedenti asilo, migranti economici o peggio “clandestini”. Ogni operazione e procedura, come l’identificazione e la
definizione dello status delle persone soccorse, che vada oltre la fornitura di assistenza alle persone in pericolo, non dovrebbe essere consentita laddove ostacoli la fornitura di tale assistenza o ritardi oltremisura lo sbarco. (par. 6.20)

Secondo l’art. 10 ter del Testo Unico sull’immigrazione n.286 del 1998, “Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,

La Convenzione di Ginevra sui rifugiati e le direttive dell’Unione Europea sulla protezione umanitaria impongono agli stati riceventi di esaminare con una procedura equa ed imparziale tutte le richieste di protezione che vengono presentate in frontiera e stabiliscono regole precise per le prime fasi procedurali, regole che non possono essere eluse con misure amministrative, sia pure mirate al trasferimento dei richiedenti verso altri paesi. Quanto sembra promettere oggi la Presidente dell’Unione Europea non può nascondere il sostanziale fallimento della Dichiarazione di Malta dello scorso anno. L’emergenza Covid 19, che riguarda tutti i paesi europei renderà impossibile uscire fuori dalle politiche di blocco dei migranti e dall’ambito della eventuale cooperazione intergovernativa. Bisogna essere consapevoli che i trasferimenti di richiedenti asilo, e soltanto di questa categoria di persone, dall’Italia verso altri paesi saranno molto limitati. Del resto la situazione italiana non è ancora paragonabile alla situazione catastrofica che di verifica nelle isole greche per effetto degli accordi con la Turchia del 2016, ed è significativo notare come la Germania abbia offerto la propria disponibilità a ricevere oltre mille migranti che erano alloggiati nel campo di Moria a Lesvos, ma in più occasioni ha chiarito di non avere alcuna intenzione di assumersi gli oneri di accoglienza delle persone soccorse da navi civili nel Mediterraneo centrale, sia pure battenti bandiera tedesca, o appartenenti ad ONG tedesche. La nota tesi del Viminale, secondo cui la responsabilità della indicazione del porto sicuro di sbarco spetterebbe allo Stato di bandiera, è completamente destituita di fondamento, oltre che dal diritto internazionale del mare, proprio in base alle risposte che hanno rimediato i diversi governi italiani quando hanno chiesto la redistribuzione in Europa, una redistribuzione che ad oggi può avvenire solo su base volontaria e che non può essere imposta né dalla Commissione né dal Consiglio europeo.

Il dovere di sbarco a terra, a carico degli Stati non è scindibile dai doveri di ricerca e soccorso, a meno che tra gli Stati non si stipulino accordi specifici che prevedano una responsabilità diversa da quella fissata dalle Convenzioni internazionali che peraltro escludono che i diversi Stati avvertiti degli eventi SAR possano scaricare a vicenda sugli altri le proprie responsabilità relative al salvataggio della vita umana in mare. Proprio al fine di tutelare la vita umana in mare gli Stati sono tenuti a stipulare accordi per definire le modalità di intervento quando uno Stato non possa garantire un intervento tempestivo o un luogo sicuro di sbarco. Per questa ragione appare ingiustificato il tenore del decreto interministeriale del 7 aprile 2020 e sarebbe opportuno che, prima o poi, questo provvedimento venga ritirato o portato all’esame di un Tribunale. Prima che si possano registrare altri fermi amministrativi, altri casi di omissione di soccorso, altre stragi in mare. Le proposte di solidarietà per una diversa politica migratoria sono numerose e costituiscono già la prassi di quella parte di cittadini che non si rassegnano al silenzio ed all’egoismo.


Gregoretti: misure sicurezza per udienza Gip per Salvini disposte per il 3/10 da Corte appello e Procura generale Catania(ANSA) –

CATANIA, 16 SET – Misure di sicurezza sono state disposte dalla Corte d”appello e dalla Procura Generale di Catania per il prossimo 3 ottobre, quando davanti al presidente dei Gip etnei, Nunzio Sarpietro, si terra” l”udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell”ex ministro dell”Interno, Matteo Salvini. L”inchiesta riguarda la gestione nello sbarco di 131 migranti bloccati a bordo di nave Gregoretti, della Guardia Costiera italiana, da 27 luglio al 31 luglio 2019, fino a quando giunse l”autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta, nel Siracusano. L”udienza preliminare, disposta dopo l”autorizzazione a procedere concessa dal Senato e la conseguente richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura distrettuale di Catania, e” fissate per le 09.30 nell”aula Serafino Fama”.La Corte d”appello ha disposto, per sabato 3 ottobre, “per motivi di sicurezza e di incolumita” pubblica, il divieto assoluto di parcheggiare le autovetture private e le auto di servizio in tutti gli spazi disponibili nel piazzale antistante”il Palazzo di Giustizia di Catania. Il divieto e” esteso “agli stalli delineati da segnaletica riservata e lungo gli spazi perimetrali”.La Procura generale ha disposto, inoltre, sempre per lo stesso giorno, la chiusura degli sportelli aperti al pubblico e che non si celebrino udienze diverse da quelle previste e che si tengano “attivita” che comportino l”accesso agli uffici giudiziari di persone che non svolgano la professione legale. (ANSA).TR16-SET-20 15:11