Con il supporto di Frontex gli Stati UE aggirano il divieto di respingimenti collettivi in Libia

di Fulvio Vassallo Paleologo

1. Secondo un recente rapporto di Liminal, centro di ricerca presso l’Università di Bologna, dal 2017, anno del Protocollo d’intesa Italia-Libia, ad oggi, Frontex (Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera)— ha costituito una vasta flotta di velivoli con e senza equipaggio (droni) gestiti da aziende private, svolgendo un ruolo cruciale nel facilitare l’intercettazione dei migranti in acque internazionali e il loro ritorno forzato in Libia e Tunisia, dove sono sistematicamente sottoposti a gravi abusi. Si tratta di una pratica di law enforcement (contrasto dell’immigrazione irregolare) che abbiamo denunciato da tempo, ma che ancora oggi costituisce il perno delle politiche di esternalizzazione dei controlli di frontiera, finanziate dall’Unione europea ed affidate al coordinamento degli Stati membri che ospitano le basi dalle quali operano i mezzi di Frontex. Per effetto di queste politiche decine di migliaia di persone sono state intercettate in alto mare e riconsegnate ai carcerieri libici (e tunisini), ed altre migliaia sono annegate per effetto della reiterata omissione di soccorso, dopo gli avvistamenti operati da unità appartenenti a Frontex. Che piuttosto di fare scattare immediatamente operazioni di ricerca e salvataggio, con il coinvolgimento degli Stati che potevano garantire un porto di sbarco sicuro (Italia e Malta), hanno trasferito ai libici i dati sulla posizione delle imbarcazioni da intercettare in acque internazionali, abbandonate in questo modo ad interventi violenti, se non anche tardivi, delle sedicenti guardie costiere di paesi ai quali venivano riconosciute zone SAR ( di ricerca e salvataggio) per finalità meramente repressive, e non certo per garantire il soccorso, come invece sarebbe stato imposto dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare. La sedicente guardia costiera libica ha inoltre attaccato in diverse occasioni imbarcazioni civili di soccorso, arrivando persino a sparare contro navi ONG come Ocean Viking, gestita dall’organizzazione SOS Mediterranée. Come se l’invenzione della zona SAR libica, fortemente voluta dagli italiani nel 2018, e conseguenza del Memorandun d’intesa Gentiloni-Minniti del 2017 con il governo di Tripoli, senza alcuna intesa ulteriore con le autorità che controllano la Cirenaica, al di là di probabili accordi che rimangono segreti, arrivasse a legttimare qualunque violazione dei diritti umani perpetrata dalle autorità libiche in danno delle persone migranti intercettate nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale.

Nello stesso periodo considerato dall’ultimo rapporto di Liminal, che segue ad un precedente rapporto del 2024, a partire dal caso Iuventa nel 2017, veniva portata a compimento in Italia una campagna mediatico-giudiziaria contro le navi del soccorso civile che operavano nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale, destinatarie prima di una serie impessionante di avvisi di reato, tutti cancellati dalla magistratura, e poi di provvedimenti di fermo amministrativo, per non avere ottemperato al coordinamento imposto dai libici, secondo quanto ribadito dal Decreto Piantedosi del 2023 (legge n.15/2023) poi “salvato” da una improvvida decisione della Corte costituzionale. Provvedimenti illegittimi, basati su norme in contrasto con il diritto internazionale, malgrado i tentativi della Consulta di proporne una lettura costituzionalmente orientata, che bloccano attività di salvataggio e che vengono adottati ancora oggi, nonostante decine di decisioni dei giudici che ne hanno sospeso o annullato gli effetti. Pure in assenza di basi legali, l’incasso elettorale per i partiti di governo è stato evidente, ed ancora di più nel senso comune delle persone si è diffusa la suggestione dei successi garantiti, anche attraverso la collaborazione con le autorità libiche e con Frontex, nella lotta contro l’immigrazione illegale, con la riduzione dei cd. sbarchi sulle coste italiane.“Successi” che sono costati la vita a migliaia di persone, respinte in Libia o naufragate in alto mare. Mentre altre decine di migliaia di persone “irregolari” continuavano ad arrivare in Italia, o vi rimanevano, dopo la scadenza di un visto di ingresso breve.

2. Le responsabilità per i respingimenti collettivi in Libia, che ormai aggirano la storica sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo sul caso Hirsi nel 2012, con la quale l’Italia veniva condannata per i respingimenti collettivi illegali operati nel 2009 dalla motovedetta Bovienzo della Guardia di finanza, si sono dunque rese evanescenti, grazie al ruolo operato dal tracciamento aereo di Frontex, che però non è rimasto isolato, ma si è inserito all’interno degli accordi di cooperazione operativa intercorrenti tra Italia, Malta e le diverse autorità libiche, oltre che con il governo tunisino. In ogni caso risulta centrale il ruolo degli Stati membri. La suddivisione dei compiti tra Frontex e le autorità nazionali di controllo appare chiara. L’agenzia europea per il controllo delle frontiere esterne opera in stretto collegamento con la Guardia di finanza e le unità di coordinamento nazionali, come il Nucleo centrale di coordinamento (NCC) facenti capo al ministero dell’interno, comunica in tempo reale le sue attività all’International Coordination Centre (ICC) di Pratica di Mare, ed è impegnata da anni nella individuazione e nel tracciamento con droni e aerei delle imbarcazioni in navigazione nel Mediteraneo centrale, anche in collegamento con le centrali di coordinamento nei paesi di partenza e di transito, come la Libia e la Tunisia.

La catena di comando è stata scoperta grazie al processo per la strage di Cutro, anche se le responsabilità per quel naufragio appaiono ancora confuse. Frontex, oltre che all’International Coordination Centre di Pratica di mare, in cui partecipano autorità italiane e rappresentanti della stessa Agenzia, invia per conoscenza la segnalazione dell’imbarcazione individuata nel Mediterraneo centrale anche alla Centrale operativa della Guardia costiera di Roma (IMRCC). Mentre spetta alle autorità nazionali “ospitanti” la classificazione come evento migratorio “illegale” o evento di ricerca e soccorso (SAR), e quindi l’avvio immediato, in quest’ultimo caso, delle attività di salvataggio, anche con il coinvolgimento di unità civili, e l’assegnazione del porto di sbarco (POS) in un luogo sicuro, con l’avvio delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Ma nelle acque internazionali che ricadono nella zona SAR libica, di enorme estensione, come del resto la zona maltese con cui confina, sembra quasi che le autorità italiane si limitino a trasmettere le chiamate di allarme alle sedicenti guardie costiere libiche, delegando a Frontex la gestione diretta dei rapporti con le centrali di coordinamento libiche.

I più recenti atti dell’Unione europea, derivanti dal Patto UE sulla migrazione e l’asilo del 2024, da ultimo il cd. Regolamento rimpatri, hanno accentuato l’autonomia di Frontex nei rapporti con i paesi terzi, anche a livello negoziale, ma sul piano operativo rimane comunque una stretta interazione con le autorità nazionali dei diversi Stati membri che ospitano i mezzi della missione, in porti ed aeroporti. Frontex interviene solo in casi eccezionali in attività di ricerca e salvataggio, quando gli eventi SAR vengono “dichiarati” dalle autorità nazionali, mentre gode della più ampia autonomia nella ricerca e nel tracciamento in acque internazionali delle imbarcazioni sospettate di trasportare persone migranti. Una distinzione che è stata all’origine di “incidenti”, come la strage di Cutro, per i quali si fatica ancora oggi ad individuare tutte le responsabilità.

Quando viene aperta una operazione di ricerca e salvataggio, comunque, gli Stati si rivolgono prioritariamente alle autorità dello Stato responsabile della zona SAR nella quale si verifica l’evento, quando addirittura non operano per conto di quest’ultimo “on behalf” (per conto di). Anche se si tratta della Libia, ammesso che si possa parlare di una unica entità statale denominata Libia, paese nel quale ci sono minime possibilità di riconoscimento del diritto di asilo. Anche se le motovedette libiche minacciano le navi delle ONG che intraprendono attività di soccorso nella “loro” zona SAR, che intendono come uno spazio di giurisdizione esclusiva, piuttosto che come una area di responsabilità da condividere con altri Stati, nella salvaguardia del superiore interesse della vita umana.

Solo negli ultimi mesi, come si legge nel rapporto di Liminal, sembrerebbe che Frontex abbia cominciato ad usare droni lanciati nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale, e non più da aeroporti italiani, con il decollo da assetti navali dell’agenzia operanti al di fuori delle acque territoriali italiane, in modo da evitare qualsiasi profilo di responsabilità a carico dei singoli Stati membri, per i respingimenti collettivi su delega (by proxy) operati in collaborazione con le sedicenti giardie costiere libiche. Gli stessi mezzi navali di Frontex comunque hanno le loro basi nei porti di Stati membri, come Italia, Malta o Grecia, ed operano in costante coordinamento con le autorità di questi paesi.

Par quanto riguarda la Libia, l’Italia rimane comunque direttamente coinvolta in base agli accordi bilaterali con il governo di Tripoli ed alle più recenti intese concluse con il generale Haftar, autorità militare e politica che controlla la Libia orientale (Cirenaica) e parte della regione di transito del Fezzan, strategica per le organizzazioni criminali che movimentano persone migranti verso le coste del Mediterraneo. Quelle stesse organizzazioni che il governo Meloni voleva combattere nell’intero “globo terracqueo”, ma che evidentemente ha agevolato, come ha dimostrato la vicenda Almasri, sulla quale continua ad indagare, anche nei confronti dell’Italia, la Corte penale internazionale.

3. A giugno di quest’anno, il Governo italiano ha espresso “soddisfazione per l’avvio della fase pilota della Sala Operativa Congiunta a Tripoli, che costituisce un seguito concreto del Vertice di Istanbul del 1° agosto 2025″. Secondo quanto si legge in un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri, la “Sala Operativa Congiunta, operata dalle Autorità libiche, è composta da funzionari libici cui si uniscono ufficiali di collegamento di Italia, Qatar e Turchia per sostenere gli sforzi libici nella gestione dei fenomeni migratori illegali, rafforzare le capacità libiche di ricerca e di soccorso e migliorare lo scambio di informazioni”. Nel comunicato si sottolinea che “la cooperazione rafforzata sarà realizzata nel rispetto della sovranità libica, con l’obiettivo comune di salvare vite umane in mare e contrastare le reti criminali impegnate nel traffico di migranti”. Secondo un Rapporto delle Nazioni Unite pubblicato il 17 febbraio di quest’anno, le persone migranti, come rifugiati e richiedenti asilo, in Libia sono però soggette a spietate e sistematiche violazioni e abusi dei diritti umani, tra cui uccisioni, torture, violenza sessuale e tratta di esseri umani. Il rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani e della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia rileva che i migranti vengono radunati e rapiti da reti di traffico criminale, spesso con legami con le autorità libiche, e da reti criminali all’estero. Il Rapporto descrive come vengono separati dalle loro famiglie, arrestati e trasferiti in strutture di detenzione senza un giusto processo, spesso sotto la minaccia delle armi, in quella che equivale a detenzione arbitraria. Ma non basta, il ruolo di promozione delle attività di intercettazione in mare svolto dal governo italiano è sempre più forte e si estende adesso anche alla Cirenaica. Su iniziativa del governo italiano, l’Unione europea spenderà almeno 3 milioni di euro per costruire un Centro di coordinamento del soccorso marittimo (Rcc) a Bengasi, nella Libia orientale controllata dal generale Khalifa Haftar e le missioni dei servizi di sicurezza italiani in quel territorio hanno al centro la “gestione dei flussi migratori”.

Adesso che in Libia saranno avviate sale operative congiunte con agenti ed ufficiali di collegamento italiani, si potrà continuare a sostenere che le autorità italiane non abbiano, sia pure in concorso con le autorità libiche, “il controllo effettivo dell’area”, per escludere qualsiasi loro responsabilità ? O basterà ancora una volta sostenere che la cd. zona SAR (di ricerca e salvataggio) libica ricade sotto la “giurisdizione esclusiva” delle autorità libiche, magari specificando di Tripoli o di Bengasi ? Qualcuno saprà mettere in relazione le attività operate da Frontex in favore dei libici con il coordinamento garantito dalle autorità italiane e maltesi, non per garantire a naufraghi un porto di sbarco sicuro, ma per incrementare i respingimenti di migranti “illegali” delegati ai libici ?

La Libia (e la Tunisia), ammesso che pure rispondano alle chiamate di soccorso, non possono garantire porti di sbarco sicuri, nonostante gli sforzi diplmatici italiani, e dunque non possono essere designate come autorità competenti a gestire e coordinare attività di ricerca e salvataggio in acque internazionali. In proposito basti il rinvio alle posizioni ed alle Linee guida sui socorsi in mare formulate dalle Nazioni Unite nel 2017, aggiornate nel 2026, per non parlare dei rapporti internazionali  (Amnesty, Human Rights Watch) che segnalano in questi paesi attuali la negazione dei diritti dei migranti ed il mancato riconoscimento effettivo del diritto di asilo, con una diffusa violazione del divieto di trattenimento arbitrario e con casi sempre più numerosi di respingimento collettivo illegale.

4. I rapporti di collaborazione tra Frontex e le autorità libiche sono purtroppo rimasti senza una effettiva possibilità di sanzione per effetto di isolate decisioni della giustizia internazionale che i governi hanno sfruttato per legittimare prassi operative di respingimento collettivo con delega alle sedicenti guardie costiere libiche. Nel mese di giugno del 2025 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso sul caso di un gommone intercettato da una motovedetta libica, sotto il controllo aereo di un elicottero italiano, nel novembre 2017, dunque prima della invenzione di una zona SAR (Ricerca e salvataggio) “libica”. Secondo i giudici di Strasburgo, “le autorità italiane non avevano il controllo effettivo dell’area”. Il capitano e l’equipaggio della nave libica avrebbero agito in modo autonomo e non vi sarebbero prove che suggeriscano che il Centro di Soccorso di Roma avesse “il controllo sull’equipaggio di questa nave e fosse in grado di influenzarne in alcun modo il comportamento”. Dunque, “la Corte conclude che i ricorrenti non rientravano nella giurisdizione italiana (…)”e quindi il ricorso veniva dichiarato inammissibile. Adesso sembra che le attività di Frontex nella zona SAR che si continua a riconoscere al governo di Tripoli, anche se ancora non è provata l’esistenza di una unica centrale di coordinamento dei soccorsi (MRCC) operativa sull’intero territorio libico, rimangano sottratte alla normativa pure prevista per le operazioni di questa agenzia. Ma Frontex non può sottrarsi al rispetto degli obblighi internazionali che incombono agli Stati membri, ed all’Unione europea nel suo complesso. Anche se per qualche governo il diritto internazionale “vale fino ad un certo punto”.

In base al Regolamento FRONTEX (UE) 2014/656 in base al Considerando n. 8 “Durante operazioni di sorveglianza di frontiera in mare, gli Stati membri dovrebbero rispettare i rispettivi obblighi loro incombenti ai sensi del diritto internazionale, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, della convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e del suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, della convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, della convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e di altri strumenti internazionali pertinenti”. Secondo l’art. 4 dello stesso Regolamento nessuno può, in violazione del principio di non respingimento, essere sbarcato, costretto a entrare, condotto o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in cui esista, tra l’altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Si tratta di norme che vincolano sia Frontex che i paesi membri che ospitano la missione europea e si coordinano a livello operativo con paesi terzi nelle attività di sorveglianza delle frontiere esterne, terrestri e marittime. La circostanza che il lancio dei droni da unità navali Frontex avvenga da acque internazionali, e che la sorveglianza e le atività di tracciamento si svolgano nella pretesa zona SAR (Search and rescue) libica, che andrebbe sospesa per la mancanza dei requisiti minimi richiesti dalle Convenzioni internazionali, non esclude certo la responsabilità dei singoli Stati membri.

5. Nell’ottobre 2024, Front-LEX e l’associazione Refugees in Libya hanno intentato un’azione legale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Tribunale), per conto di F.M., un giovane richiedente asilo sudanese bloccato in Libia, senza accesso a una procedura di asilo o ad alcuna forma di protezione dai crimini contro l’umanità commessi contro i migranti nel paese. La denuncia mirava a far riconoscere le responsabilità di Frontex nella sua complicità nell’intercettazione sistematica e nel “respingimento” dei rifugiati in Libia. L’iniziativa di Front-Lex e Refugees in Libya contro Frontex, per il concorso nei respingimenti collettivi in Libia, è rimasta ancora senza esito. Il caso rimane ancora aperto davanti al Tribunale dell’Unione europea.

I profili di responsabilità non si possono limitare alle attività di intercettazione in acque internazionali, ma devono riguardare anche le varie forme di detenzione arbitraria praticate ai danni delle persone intercettate in mare e ricondotte a terra. In questo caso, per effetto degli accordi bilaterali, alla responsabilità di Frontex, per il tracciamento dei migranti comuicato alle autorità libche, si aggiunge la responsabilità degli Stati membri che sostengono le singole entità statali libiche e quindi le relative milizie, che sono responsabili di trattamenti inumani o degradanti, a dano di decine di migliaia di persone migranti. Il 5 febbraio 2025, l’organizzazione Front-Lex, sul caso Almasri, e sulla situazione dei migranti intrappolati in Libia, ha depositato presso la Cancelleria della Corte penale internazionale un esposto-denuncia contro l’Italia. Anche questo caso rimane ancora aperto, ed i profili di responsabilità del governo italiano appaiono sempre più evidenti, adesso che il governo degli Stati Uniti ha dichiarato Almasri “un pericolo per il popolo libico e per gli Stati uniti” senza menzionare certo i migranti, ma denunciando i suoi crimini e negandogli l’ingresso.

Lo stesso gruppo di Front-Lex, guidato dagli avvocati Omer Shatz e Juan Branco, il 16 ottobre 2025, ha presentato un rapporto di 700 pagine basato “su sei anni di indagini, colloqui con più di 70 alti funzionari europei, verbali delle riunioni del Consiglio europeo di alto livello e altri documenti riservati“. “Ora, gli avvocati dicono di aver identificato decine di individui europei, dai capi di stato di alto livello ai burocrati di basso livello, come “co-perpetratori” accanto ai sospettati libici per la morte di 25.000 richiedenti asilo e abusi contro circa 150.000 superstiti che sono stati “rapiti e trasferiti con la forza in Libia, dove sono stati detenuti, torturati, stuprati, e schiavizzato. ””Abbiamo fatto il lavoro dell’ufficio del procuratore, siamo riusciti ad arrivare all’interno di questo apparato di potere e a decostruirlo per vedere quali uffici, quali ministeri e quali persone (sono responsabili),”ha detto Shatz. “Ci sentiamo sicuri di dire che almeno 122 sono responsabili penalmente. ”. “Gli avvocati hanno pubblicato un database online con parti del loro caso e la loro “lista sospettata” indicando ciascuno dei 122 individui, i loro ruoli e perché ritengono che la persona sia responsabile. Tra questi il segretario generale della NATO Mark Rutte, che era allora primo ministro dei Paesi Bassi, il primo ministro polacco Donald Tusk, l’ex presidente del Consiglio europeo, l’ex capo della politica estera europea Frederica Mogherini e l’ex capo di Frontex Fabrice Leggeri, per citarne alcuni. “.

6. Con una importante sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (causa C-679/23 P), il 18 dicembre del 2025, ha stabilito che Frontex può essere chiamata a rispondere in sede di risarcimento per eventuali violazioni dei diritti fondamentali. La CGUE ha ribadito che l’agenzia può incorrere in responsabilità nelle operazioni congiunte nelle quali ha collaborato con autorità di paesi terzi. Comunque accertate, le eventuali responsabilità di Frontex vanno sempre ricollegate alle responsabilità dei paesi membri che ne ospitano le missioni, con i quali esistono appositi tavoli di coordinamento, soprattutto quando si devono svolgere operazioni ai confini esterni, in rapporto diretto con autorità di polizia di paesi terzi extra-UE.

La Corte europea dei diritti dell’Uomo, sotto un diverso profilo di responsabilità, ha affermato che la specificità del contesto marittimo non può portare a sancire uno spazio di non diritto all’interno del quale gli individui non sarebbero soggetti ad alcun regime giuridico che possa accordare loro il godimento dei diritti e delle garanzie previsti dalla Convenzione e che gli Stati si sono impegnati a riconoscere alle persone poste sotto la loro giurisdizione (Medvedyev (ed altri c. Francia ((GC), n. 3394/03, 29 marzo 2010) (par. 81).

Non si può ammettere che per il gioco incrociato del riconoscimento di enormi zone SAR (di ricerca e soccorso) attribuite per ragioni politiche ed economiche alla Libia (ed a Malta), con gli accordi bilaterali che legano questi paesi tra loro ed all’Italia, sotto l’occhio vigile di Frontex, come è confermato da una recente inchiesta di IRPIMEDIA, ci siano persone abbandonate in acque internazionali su imbarcazioni fatiscenti prive di bandiera, in situazione di grave pericolo (distress), ma che siano sottratte a qualsiasi giurisdizione, e poi abbandonate a milizie che nessuna autorità statale riesce a controllare, dunque persone i cui diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita, non possono trovare tutela effettiva davanti a una giurisdizione indipendente.


AMNESTY INTERNATIONAL PUBLIC STATEMENT

17 July 2026 Index number: EUR 01/1288/2026

31 ORGANISATIONS CALL ON THE EU TO URGENTLY END ABUSIVE
MIGRATION COOPERATION WITH LIBYAN AUTHORITIES


AMNESTY INTERNATIONAL

28 ottobre 2026

EU: Frontex reform compounds risk of EU complicity in rights violations 

“Amnesty International ha sollevato preoccupazioni riguardo al ruolo delle attività di sorveglianza aerea marittima di Frontex nel Mediterraneo nelle intercettazioni illegali di rifugiati e migranti da parte della Guardia Costiera libica“.


IRPIMEDIA

3 novembre 2026

Più di un miliardo per droni e aerei: come Frontex controlla i confini dal cielo

Le spese dell’agenzia europea per le frontiere in questo campo sono in crescita vertiginosa. Sono cruciali per consentire le intercettazioni dei migranti da parte della guardia costiera libica. E potrebbero aumentare ancora.

Fabio Papetti
Greta Veresani