Il governo italiano esprime soddisfazione per la collaborazione con i libici, adesso nessuno potrà nascondere le responsabilità

di Fulvio Vassallo Paleologo

Abstract

Il Governo italiano ha espresso “soddisfazione per l’avvio della fase pilota della Sala Operativa Congiunta a Tripoli, che costituisce un seguito concreto del Vertice di Istanbul del 1° agosto 2025″. Secondo quanto si legge in un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri, la “Sala Operativa Congiunta, operata dalle Autorità libiche, è composta da funzionari libici cui si uniscono ufficiali di collegamento di Italia, Qatar e Turchia per sostenere gli sforzi libici nella gestione dei fenomeni migratori illegali, rafforzare le capacità libiche di ricerca e di soccorso e migliorare lo scambio di informazioni”. Nel comunicato si sottolinea che “la cooperazione rafforzata sarà realizzata nel rispetto della sovranità libica, con l’obiettivo comune di salvare vite umane in mare e contrastare le reti criminali impegnate nel traffico di migranti”. Dunque un asse privilegiato con la Turchia ed il Qatar, sponsor del governo Dbeibah a Tripoli. Mentre a Bengasi, con il supporto dell’Unione europea e del governo Meloni, si era tentato di costituire un centro di coordinamento delle attività di intercettazione in mare, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato, o è rimasto tutto coperto dal segreto militare, perchè di quella struttura non si è saputo più nulla.

La sentenza di condanna sul caso Hirsi, adottata nel 2012 dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, ma anche le sentenze dei giudici nazionali come sul caso Asso 28 nel 2024, ribadiscono la giurisdizione nazionale, dunque quella italiana, anche nei casi in cui gli abusi siano commessi sulle persone migranti al di fuori di un contatto fisico diretto con le autorità statali, ma con la piena consapevolezza di quest’ultime e con la loro fattiva collaborazione nel respingimento indiretto delegato alle autorità di paesi terzi. Per collaborazione si deve intendere, oltre alla fornitura di imbarcazioni ed alla formazione, anche l’assistenza diretta ed il coordinamento operativo in operazioni congiunte, che sono in corso da tempo, ma che adesso vengono formalizzate e riconosciute pubblicamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Perchè una “Sala operativa congiunta” è la prova più evidente di una responsabilità diretta di funzionari ed agenti italiani, con la complicità di Frontex, in operazioni di intercettazione e blocco in acque internazionali operate dai libici. Attività condotte spesso con il ricorso alle armi, che non si possono qualificare come attività di ricerca e salvataggio (SAR) perchè non garantiscono lo sbarco dei naufraghi in un porto sicuro, ma si risolvono nella loro riconsegna ad autorità che non garantiscono i diritti umani. E non si può parlare nemmeno di contrasto dell’immigrazione irregolare, a fronte del notorio coinvolgimento di milizie colluse con i trafficanti, tanto in acque internazionali, quanto in territorio libico. La recente condanna del generale Almasri da parte di un tribunale libico non esclude che le organizzazioni criminali continuino ad avere il controllo della movimentazione delle persone migranti a terra, e dei naufraghi intercettati in mare dalla sedicente Guardia costiera libica, come è confermato da recenti rapporti internazionali. Proprio dalle coste della Tripolitania, in particolare da Zawia e da Abu Kammash, le partenze verso Lampedusa sono di nuovo in aumento.

Secondo un Rapporto delle Nazioni Unite pubblicato lo scorso 17 febbraio, migranti, rifugiati e richiedenti asilo in Libia sono soggetti a spietate e sistematiche violazioni e abusi dei diritti umani, tra cui uccisioni, torture, violenza sessuale e tratta di esseri umani. Il rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani e della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia rileva che i migranti vengono radunati e rapiti da reti di traffico criminale, spesso con legami con le autorità libiche, e da reti criminali all’estero. Il Rapporto descrive come vengono separati dalle loro famiglie, arrestati e trasferiti in strutture di detenzione senza un giusto processo, spesso sotto la minaccia delle armi, in quella che equivale a detenzione arbitraria.

Al di là di un futuro accertamento di illeciti a livello internazionale, si dovranno indagare tutte le responsabilità rilevanti sul piano del diritto interno, e verificare il raggio di azione, i collegamenti con analoghe strutture nazionali ed i ruoli degli agenti direttamente impegnati nella nuova Sala operativa congiunta che si vorrebbe attivare a Tripoli, e della analoga struttura, se davvero è entrata in funzione a Bengasi. In modo da garantire che funzionari o agenti europei non siano coinvolti in attività di coordinamento, di monitoraggio e quindi di intercettazione, che comportino la riconduzione di persone di diversa nazionalità, private della possibilità di chiedere asilo o fare valere altre istanze di protezione, come la minore età, o la condizione di vittime di tortura, in centri di detenzione caratterizzati da abusi quotidiani e da pratiche estorsive. Strutture che prosperano sotto l’ombrello di milizie colluse con le diverse entità nazionali libiche, con le quali si incrementano l’attività diplomatica, il trasferimento di mezzi e risorse umane, e adesso anche la cooperazione operativa.


1. Il Governo italiano ha espresso “soddisfazione per l’avvio della fase pilota della Sala Operativa Congiunta a Tripoli, che costituisce un seguito concreto del Vertice di Istanbul del 1° agosto 2025″. Secondo quanto si legge in un comunicato della Presidenza del Consiglio dei minstri, la “Sala Operativa Congiunta, operata dalle Autorità libiche, è composta da funzionari libici cui si uniscono ufficiali di collegamento di Italia, Qatar e Turchia per sostenere gli sforzi libici nella gestione dei fenomeni migratori illegali, rafforzare le capacità libiche di ricerca e di soccorso e migliorare lo scambio di informazioni”. Nel comunicato si sottolinea che “la cooperazione rafforzata sarà realizzata nel rispetto della sovranità libica, con l’obiettivo comune di salvare vite umane in mare e contrastare le reti criminali impegnate nel traffico di migranti”. Dunque un asse privilegiato con la Turchia ed il Qatar, sponsor del governo Dbeibah a Tripoli. Mentre a Bengasi, con il supporto dell’Unione europea e del governo Meloni, si era tentato di costituire un centro di coordinamento delle attività di intercettazione in mare, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato, o è rimasto tutto coperto dal segreto militare, perchè di quella struttura non si è saputo più nulla. Di certo, lo scorso anno a luglio, una delegazione europea in visita nella Libia orientale è stata respinta, poco dopo l’atterraggio, e invitata a lasciare il Paese. Il “governo di stabilità nazionale” di Bengasi ha espulso il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, il ministro italiano dell’Interno, Matteo Piantedosi, il ministro greco per la migrazione e l’asilo, Thanos Plevris, e il ministro maltese degli affari interni, Byron Camilleri, in missione come rappresentanti del team Europe. Forse oggi pochi ricordano quell’episodio, definito incidente diplomatico, ma nessuno potrà negare il recente peggioramento dei rapporti tra l’Unione europea, l’Italia ed il generale Haftar, padrone della Cirenaica ed in espansione verso sud, verso i confini con il Sudan ed il Niger, in grado di controllare rotte migratorie e punti di imbarco. Eppure nelle leggi italiane, e nelle prassi applicate su disposizione del ministero dell’interno, si continua a fare riferimento alla Libia ed alle autorità libiche come una unica entità nazionale.

Il Decreto legge Piantedosi (legge n.15 del 2023) impone alle navi umanitarie, impegnate nella zona SAR “libica”, l’obbligo di obbedire ai comandi delle autorità libiche, ancora prive di una unica centrale di coordinamento (MRCC). Un dovere di obbedienza “alle autorità competenti” che arriva fino all’ordine di allontanamento nel corso di una operazione di salvataggio, un ordine illegittimo che non si può rispettare senza violare gli obblighi di ricerca e soccorso sanciti dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare. Continuano così i fermi amministrativi inflitti dai prefetti alle navi del soccorso civile. Ma non si contano più ormai le sentenze che annullano o sospendono questi fermi amministrativi, escludendo qualsiasi obbligo di obbedienza, sotto la copertura formale dei doveri di coordinamento, ai comandi provenienti da una sedicente guardia costiera libica che non rispetta gli obblighi di ricerca e salvataggio ed i diritti umani, imposti e garantiti dalle Convenzioni internazionali. Una Relazione della Corte dei Conti dell’Unione europea denunciava come fino al 2024 la Libia non avesse ancora una Centrale unificata di coordinamento dei soccorsi (MRCC), che evidentemente manca ancora oggi. Tuttora molte segnalazioni di eventi di soccorso in acque internazionali sono lanciate dalla Centrale di coordinamento di Roma (IMRCC) della Guardia costiera, “on behalf”, su incarico della sedicente Guardia costiera libica. E già nel 2022 era evidente il contibuto finanziario ed operativo prestato dall’Italia, alla sedicente Guardia costiera libica, dopo il ritiro inglorioso della missione navale Mare sicuro per anni di base nel porto militare di Abu Sittah a Tripoli. Missione che, oltre ai compiti di assistenza tecnica, aveva svolto di fatto, dal 2018 al 2021, il ruolo di coordinamento delle operazioni di intercettazione in acque internazionali condotte dalle unità libiche fornite dall’Italia.

2. Gli obiettivi perseguiti dal governo Meloni nella collaborazione con i libici delle diverse entità statali che controllano un paese ancora diviso, in mano alle milizie ed ai gruppi criminali che condizionano i vertici politici, come la vicenda Almasri ha dimostrato, sono entrambi falliti. Nel 2026 al calo delle traversate corrisponde un aumento esponenziale delle vittime in mare, fino agli scorsi giorni, e diversi rapporti delle Nazioni Unite confermano che dopo essere stati “soccorsi” in acque internazionali le persone scampate al naufragio sono destinate a centri di detenzione disumani, siano centri governativi o strutture informali, nei quali vengono sistematicamente esposte ad abusi di ogni genere, a scopo estorsivo o per pura crudeltà dei carcerieri. E’ anche emersa una piena consapevolezza da parte delle autorità italiane delle attività di contrasto della presenza di navi di soccorso delle ONG operate dai libici nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale, una zona che l’Italia presidia ai fini della sorveglianza pesca e per garantire le infrastrutture energetiche, ma che salvo rare eccezioni abbandona ai guardiacoste libici quando si tratta di impedire i soccorsi, quelli veri, operati dalle navi umanitarie. Che sempre più spesso vengono attaccate con armi da fuoco mentre cercano di completare le operazioni di salvataggio.

Dopo la condanna dell’Italia nel 2012 sul caso “Hirsi Jamaa e altri” da parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo per i respingimenti collettivi operati verso la Libia nel 2009 dalla Guardia di finanza, si è passati alla politica dei “respingimenti indiretti”, per delega alle autorità marittime libiche, in modo da ridurre gli sbarchi, senza alcun riguardo per la sorte delle persone in mare, spesso oggetto di violenze anche durante la fase dei cd. “soccorsi” e poi ristrette in territorio libico in condizioni disumane e degradanti, senza potere fare valere una domanda di asilo, la condizione di minore età o una qualsiasi vulnerabilità. Negli ultimi anni decine di migliaia di persone sono state intercettate in acque internazionali e ricondotte in teritorio libico per essere rinchiuse in centri di detenzione nei quali le milizie cogestivano con i trafficanti abusi quotidiani e torture a scopo di estorsione. Le testimonianze di questi “soccorsi” che si trasformavano in traffico di persone sono innumerevoli, e sono state consolidate nei procedimenti penali e dalle condanne di alcuni degli autori da parte dei giudici italiani. Su questa situazione di degrado dei diritti umani negli ultimi anni si è diffusa la pratica dei cd. rimpatri volontari assistiti, finanziati dall’OIM, con il sostegno europeo, che nei casi più gravi ha trasferito nei paesi di origine persone ormai private di qualsiasi prospettiva di vita, e dunque senza alcuna possibiltà di un libera scelta.

3. Nel mese di giugno del 2025 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso sul caso di un gommone intercettato da una motovedetta libica, sotto il controllo aereo di un elicottero italiano, nel novembre 2017, dunque prima della invenzione di una zona SAR (Ricerca e salvataggio) “libica”. Secondo i giudici di Strasburgo“le autorità italiane non avevano il controllo effettivo dell’area”. Il capitano e l’equipaggio della nave libica avrebbero agito in modo autonomo e non vi sarebbero prove che suggeriscano che il Centro di Soccorso di Roma avesse “il controllo sull’equipaggio di questa nave e fosse in grado di influenzarne in alcun modo il comportamento”. Dunque, “la Corte conclude che i ricorrenti non rientravano nella giurisdizione italiana (…)” e il ricorso veniva dichiarato inammissibile. Adesso che in Libia saranno avviate sale operative congiunte con la presenza di agenti ed ufficiali di collegamento italiani, si potrà continuare a sostenere che le autorità italiane non abbiano, sia pure in concorso con le autorità libiche, “il controllo effettivo dell’area” ? O basterà ancora una volta sostenere che la cd. zona SAR (di ricerca e salvataggio) libica ricade sotto la “giurisdizione esclusiva” delle autorità libiche, magari specificando se di Tripoli o di Bengasi ? Le zone SAR, in base al diritto internazionale, sono zone di competenza per coordinare i soccorsi, non aree assegnate alla giurisdizione esclusiva di uno Stato. E in Libia, malgrado i periodici annunci di riunificazione, ancora oggi si fatica davvero a riconoscere l’esistenza di uno Stato unitario con istituzioni politiche e militari unificate.

Da tempo l’Unione europea è pienamente consapevole, e lo confermano documenti su documenti, che la maggior parte degli attori istituzionali libici che fanno parte del comitato direttivo per il sostegno alla gestione integrata delle frontiere e della migrazione in Libia (SIBMMIL), finanziato dall’UE, configurano un quadro frammentato della governance della migrazione in quel paese. Una situazione che non sembra migliorata dopo l’uccisione del Comandante Bija, sospetto trafficante delle milizie di Zawiya, colpito a morte appena nominato a capo dell’Accademia navale libica, e dopo l’arresto in Italia, seguito dal trionafale rientro in Libia del generale Almasri, della miliza Rada. Adesso la sentenza del Tribunale di Tripoli che condanna Almasri ad un apena di sette anni per gli abusi commessi nella prigione di Mitiga, vicino l’aeroporto internazionale che era anche sede temporanea di una centrale di coordinamento dei soccorsi in mare, potrebbe essere un ulteriore ostacolo per la consegna del ricercato e per l’accertamento della verità di fronte alla Corte Penale internazionale. Un caso sul quale si sta portando un attacco frontale alla giuurisdizione della CPI, mentre la presidente del Consiglio Meloni ribadisce la sua intenzione di impegnarsi in politica estera per limitare i poteri di intervento della Corte europea dei diritti dell’Uomo, in materie che possono creare ostacoli alle politiche migratorie dei governi, posizione che ha già riscontrato una ferma risposta da parte del Consiglio d’Europa. Di fronte agli abusi subiti dai migranti in Libia, ed alla guerra praticata contro i soccorsi umanitari delle ONG, il ruolo della Corte di Strasburgo, malgrado recenti cedimenti alle pressioni politiche dei governi, rimane comunque di fondamentale importanza per nuovi ricorsi individuali.

4. Le attività di respingimento collettivo in acque internazionali vengono delegate da anni alle sedicenti guardie costiere libiche, dietro lo scudo formale del “rispetto della sovranità libica”, ma le responsabilità italiane ed europee, con l’agenzia Frontex che contribuisce al tracciamento delle imbarcazioni cariche di persone in fuga dai campi lager libici sono sempre più evidenti e potranno essere fatte valere davanti alle corti internazionali. Non si può escludere in questi casi una precisa giurisdizione extraterritoriale delle autorità italiane, che adesso viene ulteriormente confermata dalla creazione di una “Sala operativa congiunta” a Tripoli. Perchè ormai nessuna autorità statale puoò ignorare la sorte riservata alle persone migranti intercettate in mare e ricondotte in territorio libico.

Secondo un Rapporto delle Nazioni Unite pubblicato lo scorso 17 febbraio, migranti, rifugiati e richiedenti asilo in Libia sono soggetti a spietate e sistematiche violazioni e abusi dei diritti umani, tra cui uccisioni, torture, violenza sessuale e tratta di esseri umani. Il rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani e della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia rileva che i migranti vengono radunati e rapiti da reti di traffico criminale, spesso con legami con le autorità libiche, e da reti criminali all’estero. Il Rapporto descrive come vengono separati dalle loro famiglie, arrestati e trasferiti in strutture di detenzione senza un giusto processo, spesso sotto la minaccia delle armi, in quella che equivale a detenzione arbitraria. Ancora in questi ultimi giorni l’ONU avverte un clima di crescente disinformazione e di incitamento all’odio in tutta la Libia, alimentando ostilità e violenza contro migranti e operatori umanitari.

5. L’Italia non può addurre alcuna giustificazione per escludere le proprie responsabilità e complicità sulla base degli accordi bilaterali conclusi nel tempo con i diversi governi libici, dal Protocollo aggiuntivo tecnico-operativo del 2007 (governo Prodi) poi recepito dal Trattato di amicizia tra Belusconi e Gheddafi del 2008,  fino al Memorandum d’intesa Gentiloni/Minniti del 2017. Anche per effetto dell’art.53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, che vieta accordi in contrasto con il Diritto internazionale, questi accordi bilaterali non possono prevalere sull’art.33 della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato che vieta i respingimenti verso paesi nei quali si può essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, sull’art. 4 del Quarto Protocollo allegato alla Cedu che vieta i respingimenti collettivi, sulle Convenzioni internazionali del mare, che impongono agli Stati di sbarcare i naufraghi in un porto sicuro e sull’art.19 della Carta UE dei diritti fondamentali, che vieta espulsioni o respingimenti collettivi. Secondo la sentenza Hirsi, il diritto di accedere ad un territorio per fare valere una richiesta di asilo si configura come “una situazione giuridica soggettiva”, che rientra nel diritto internazionale consuetudinario, “e come tale vincolante per tutti gli Stati”. Nello stesso senso l’art.10 della Costituzione italiana, nella consolidata interpretazione che ne forniscono tutti gli organi della giurisdizione nazionale.

La sentenza di condanna sul caso Hirsi, ma anche le sentenze dei giudici interni, ribadiscono la giurisdizione nazionale, dunque quella italiana, anche nei casi in cui gli abusi siano commessi sulle persone migranti al di fuori di un contatto fisico diretto con le autorità statali, ma con la piena consapevolezza di quest’ultime e con la loro fattiva collaborazione nel respingimento indiretto delegato alle autorità di paesi terzi.

Quando la Corte di Cassazione, nella nota sentenza sul caso Asso 28 afferma che la Libia non può garantire porti sicuri di sbarco, ammesso che si possa riconoscere una “Libia” caratterizzata da istituzioni (Governo, Parlamento, Magistratura, esercito) unitarie, e non sembra possibile ancora oggi, non opera una valutazione che si esaurisce al tempo dei fatti ma accerta e condanna un livello di collaborazione tra l’Italia e le diverse entità statali libiche che nel tempo tende ad intensificarsi sempre di più.

Per collaborazione si deve intendere, oltre alla fornitura di imbarcazioni ed alla formazione, anche l’assistenza diretta ed il coordinamento operativo in operazioni congiunte, che sono in corso da tempo, ma che adesso vengono formalizzate e riconosciute pubblicamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Perchè una “Sala operativa congiunta” è la prova più evidente di una responsabilità diretta di funzionari ed agenti italiani, con la complicità di Frontex, in operazioni di intercettazione e blocco in acque internazionali operate dai libici. Attività condotte spesso con il ricorso alle armi, che non si possono qualificare come attività di ricerca e salvataggio (SAR) perchè non garantiscono lo sbarco dei naufraghi in un porto sicuro, ma si risolvono nella loro riconsegna ad autorità che non garantiscono i diritti umani. E non si può parlare nemmeno di contrasto dell’immigrazione irregolare, a fronte del notorio coinvolgimento di milizie colluse con i trafficanti, tanto in acque internazionali, quanto in territorio libico.

6. Per effetto della nuova “Sala operativa congiunta” ubicata a Tripoli le autorità italiane, adesso con tutta evidenza, potranno scambiarsi con i libici informazioni preziose come il tracciamento delle imbarcazioni, e coordinare i “soccorsi”, meglio le intercettazioni, a distanza in modo che i naufraghi vengano riportati in Libia piuttosto che venire salvati davvero, magari da una nave umanitaria delle odiate ONG, per essere sbarcati in un porto sicuro in Italia. Ancora migliaia di persone saranno condannate a morte per abbandono in mare ed omissione di soccorso, a fronte della notoria posizione di rifiuto delle autorità maltesi, che pure sarebbero competenti per l’immensa zona SAR che rivendicano sotto il loro controllo, appena a nord della zona SAR “libica”, senza però garantire soccorsi tempestivi e porti di sbarco sicuri alle persone che si trovano in quella stessa zona in condizoni di distress (pericolo grave ed attuale).

Le autorità politiche e marittime italiane, che sono a conoscenza della situazione che attende i naufraghi riportati in Libia, attraverso il coordinamento attuato con la Sala operativa congiunta, che non possiede certo i requisiti imposti dalle Convenzioni internazionali per le Centrali nazionali di coordinamento dei soccorsi (MRCC), non possono condividere prassi operative che tendono ad impedire il completo svolgimento delle attività di ricerca e salvataggio operate dalle Organizzazioni non governative in acque internazionali. Ancora oggi infatti le stesse autorità italiane non sono in grado di garantire che i libici abbiano davvero una unica Centrale di coordinamento a livello nazionale (MRCC), e soprattutto che le persone che (anche) sotto il loro coordinamento saranno riportate in Libia possano ottenere il riconoscimento dei diritti umani, a partire dalla garanzia che non subiranno trattamenti inumani o degradanti e che in quel paese, ancora diviso tra entità statali in conflitto, e che ancora non ha ratificato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, potranno avere accesso ad una equa procedura di asilo. Si pensa davvero che una Centrale di coordinamento dei soccorsi “congiunta” con sede a Tripoli possa garantire il coordinamento dei “soccorsi” sulle rotte che partono dalle coste della Cirenaica, fino a Bengasi e Tobruk, aree sotto il controllo del generale Haftar, zone nelle quali i diritti umani vengono sistematicamente violati, nelle quali rimangono rinchiusi in carcere, senza alcuna base legale, operatori umanitari che volevano portare aiuti alla popolazione stremata di Gaza?  Il generale, a lungo corteggiato dalle autorità italiane e più volte in visita a Roma, ha persino bandito l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), che anche in Tripolitania rimane esposta, come le persone che dovrebbe assistere, ad una serie ininterrotta di attacchi.

7. In base al Regolamento FRONTEX (UE) 2014/656 per il Considerando 8 “Durante operazioni di sorveglianza di frontiera in mare, gli Stati membri dovrebbero rispettare i rispettivi obblighi loro incombenti ai sensi del diritto internazionale, in particolare della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, della convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e del suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, della convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, della convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e di altri strumenti internazionali pertinenti”. Secondo l’art. 4 dello stesso Regolamento nessuno può, in violazione del principio di non respingimento, essere sbarcato, costretto a entrare, condotto o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in cui esista, tra l’altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Si tratta di norme che vincolano sia Frontex che i paesi membri che ospitano la missione europea e si coordinano a livello operativo con paesi terzi nelle attività di sorveglianza delle frontiere esterne, terrestri e marittime. Non si può ritenere che queste norme vengano svuotate di effetti applicativi per isolate sentenze della Corte europea dei diritti dell’Uomo che su casi presentati con ricorsi individuali sembrano restringere ai confini nazionali l’area della giurisdizione statale. Eppure in assenza di qualsiasi garanzia sul rispetto effettivo dei diritti umani e del principio di non respingimento in Libia, a otobre dello scorso anno la Commissione europea e Frontex hanno ospitato a Bruxelles ed a Varsavia una delegazione di esponenti delle diverse autorità libiche che si occupano di migrazione, provenienti sia dall’est sia dall’ovest del Paese, al fine di perfezionare i sistemi di controllo delle frontiere e di rimpatrio.

8. Come riportato nella sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo sul caso SS/Italia del 2025, (par. 70), già citata in precedenza, riguardo un caso di intercettazione violenta verificatosi nel 2017, “L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (l’”Alto Commissario”) ricorda che gli Stati che partecipano alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare devono agire in conformità con i loro obblighi di diritto internazionale. Sottolinea che il principio di non respingimento si applica ovunque uno Stato eserciti la propria giurisdizione, anche quando esercita un controllo effettivo sulle operazioni di ricerca e salvataggio al di fuori del proprio territorio. Inoltre, ritiene che quando il ruolo dello Stato che partecipa a tale operazione è suscettibile, in particolari circostanze, di influenzare il corso degli eventi, gli obblighi negativi e positivi dello Stato imposti dal diritto internazionale dei rifugiati e dei diritti umani, compreso il non respingimento, entrano in gioco in relazione a tale Stato.” L’impostazione restrittiva della nozione di giurisdizione extraterritoriale adottata in questa occasione dai giudici europei contrasta con altre decisioni della Corte EDU, e non bisogna dimenticare che ogni caso portato all’esame della Corte di Strasburgo ha suoi connotati specifici individuali che non possono essere oggetto di estensione automatica, mentre i principi affermati dalle Convenzioni internazionali, e ribaditi dalle Nazioni Unite, hanno un rango gerarchico superiore, con una portata applicativa di caratere generale, e si rivolgono anche ai giudici nazionali.

Per quanto riguarda l’esercizio da parte di uno Stato della propria giurisdizione in alto mare, la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha affermato che la specificità del contesto marittimo non può portare a sancire uno spazio di non diritto all’interno del quale gli individui non sarebbero soggetti ad alcun regime giuridico che possa accordare loro il godimento dei diritti e delle garanzie previsti dalla Convenzione e che gli Stati si sono impegnati a riconoscere alle persone poste sotto la loro giurisdizione (Medvedyev (ed altri c. Francia ((GC), n. 3394/03, 29 marzo 2010) (par. 81).

Con una importante sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (causa C-679/23 P), a dicembre dello scorso anno, ha stabilito che Frontex può essere chiamata a rispondere in sede di risarcimento per eventuali violazioni dei diritti fondamentali. La CGUE ha ribadito che l’agenzia può incorrere in responsabilità nelle operazioni congiunte nelle quali ha collaborato con autorità di paesi terzi. Comunque accertate le ventuali responsabilità di Frontex vanno sempre ricollegate alle responsabilità dei paesi membri che ne ospitano le missioni, con i quali esistono appositi tavoli di coordinamento, soprattutto quando si devono svolgere operazioni ai confini esterni, in rapporto diretto con autorità di polizia di paesi terzi extra-UE.

9. Lo scorso 2 aprile, la Sezione Preliminare I della Corte penale internazionale (CPI), pronunciandosi sul caso Almasri, ha reso pubblica la decisione, adottata il 26 gennaio 2026, con cui deferisce all’Assemblea degli Stati parti della CPI il mancato rispetto, da parte dell’Italia, dell’obbligo di cooperare con la CPI, mentre continua il proecdimento contro El Hishri, sodale di Almasri e componente con la milizia RADA, di cui sono comprovati i rapporti di collaborazione, ed adesso apparentemente conflittuali, con il governo di Tripoli. Comunque vengano ostacolati, i procedimenti davanti alla Corte penale internazionale faranno emergere la complicità delle autorità italiane nei respingimenti collettivi verso i centri di detenzione libici, operati in alto mare su delega italiana ed europea. La recente condanna del generale Almasri da parte di un tribunale libico non esclude che le organizzazioni criminali continuino ad avere il controllo della movimentazione delle persone migranti a terra, e dei naufraghi intercettati in mare dalla sedicente Guardia costiera libica, come è confermato da recenti rapporti internazionali. Proprio dalle coste della Tripolitania, in particolare da Zawia e da Abu Kammash, le partenze verso Lampedusa sono di nuovo in aumento.

In capo alle autorità italiane che partecipano alle attività di coordinamento dei “soccorsi”, in realtà vere e proprie operazioni di intercettazione nelle acque internazionali operate da unità navali delle diverse entità statali libiche, genericamente definite come “guardia costiera libica” si potrebbero dunque profilare gravi responsabilità sul piano del diritto penale internazionale. Flavia Pacella, in un contributo del 2018, osservava al riguardo, con riferimento ad un eventuale giudizio davanti alla Corte Penale internazionale, ed alla situazione già allora esistente in Libia, che “non sarebbe difficile per la Procura internazionale sostenere che la condotta dei nostri Ministri possa astrattamente configurarsi come agevolazione materiale ex art. 25(3)(c). In primo luogo, non vi può essere dubbio sul fatto che il supporto finanziario, tecnico e tecnologico italiano costituisca di per sé una condotta materialmente agevolatrice. In secondo luogo, tale contributo, poiché fornito direttamente alla Guardia costiera libica e agli altri soggetti statali che si occupano dei migranti, autori principali dei presunti illeciti, si pone in una relazione causale rispetto alla commissione dei crimini. Infatti, l’effetto immediato della condotta ministeriale è proprio quello di trattenere i migranti in territorio libico, aumentando in tal modo il numero di vittime e determinandone l’assoluta impossibilità di sottrarsi agli abusi”. Si aggiungeva che “in particolare, la Procura dovrebbe sostenere che, sebbene le autorità italiane abbiano agito con il fine primario e astrattamente legittimo di interrompere i flussi migratori in entrata (e non certo di contribuire alla commissione di crimini contro l’umanità nei confronti dei migranti), il fatto che esse abbiano concluso gli accordi con la volontà di fornire un aiuto materiale alle autorità libiche e nella piena consapevolezza che, nel normale corso degli eventi, si sarebbero verificati gravissimi abusi, vuol dire che i ministri italiani hanno accettato il rischio (conosciuto) di agevolare la condotta criminosa degli autori principali”. La Corte Penale internazionale ha successivamente riconfermato la sua competenza sull’intero Dossier libico, e non si può dire che la situazione delle persone migranti in Libia sia migliorata, anzi si deve osservare, in base ai più recenti rapporti internazionali, come l’aumento dei processi di esternalizzazione delle frontiere, indotti dall’Unione europea, ed in particolare dall’Italia, con il blocco di un numero crescente di persone immigrate irregolarmente in quel paese, e che non possono attraversare il Mediterraneo, ma neppure fare rientro nel paese di origine, abbia fatto esplodere una vera e propria persecuzione su base etnica nei confronti di tutti i migranti intrappolati a vario titolo in territorio libico.

L’articolo 7 del Codice Penale italiano stabilisce l’applicazione della legge penale italiana per specifici reati commessi all’estero, sia da cittadini italiani che da stranieri, tra questi i delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei loro poteri. Eventuali complicità in respingimenti colletivi illegali su “delega” by proxy, ma in coordinamento con le autorità libiche, potrebbero comportare, già a seguito del mancato sbarco in un porto sicuro, reati previsti dal Codice Penale (art. 591 c.p. per abbandono di persone minori o incapaci) e dal Codice della Navigazione (es. art. 1155 per sbarco ed abbandono arbitrario di persone). Come ha ricordato la Corte di Cassazione nel caso Asso 28, che però riguardava il comandante di una nave commerciale battente bandiera italiana, “Quanto all’elemento soggettivo, per il delitto previsto dall’art. 591 cod. pen. pacificamente la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il dolo del delitto di abbandono di persone minori o incapaci sia generico e possa assumere la forma del dolo eventuale quando si accerti che l’agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l’incolumità fisica di quest’ultimo, persiste nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l’evento si verifichi (Sez. 5, n. 44657 del 21/10/2021, L., Rv. 282173 – 01; Sez. 5, n. 44013 del 11/05/2017, Hmaidan, Rv. 271431 – 01), ovvero, in caso di condotta attiva, è richiesta la consapevolezza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica (Sez. 5, n. 15147 del 14/03/2007, Simone, Rv. 236157 – 01), anche in assenza di un particolare malanimo da parte del reo (Sez. 2, n. 10994 del 06/12/2012, dep. 08/03/2013, T., Rv. 255173 – 01). Per il dolo del delitto di sbarco arbitrario, occorre quello generico, avente ad oggetto la consapevolezza e volontà del trovarsi al di fuori del territorio nazionale, allorché si sbarca il passeggero, oltre che della arbitrarietà dello sbarco medesimo, nei termini in precedenza indicati.”

Al di là di un accertamento di illeciti a livello internazionale, si dovranno indagare tutte le responsabilità rilevanti sul piano del diritto interno, e verificare il raggio di azione, i collegamenti con analoghe strutture nazionali ed i ruoli degli agenti direttamente impegnati nella nuova Sala operativa congiunta che si vorrebbe attivare a Tripoli, e della analoga struttura, se davvero è entrata in funzione a Bengasi. In modo da garantire che funzionari o agenti europei non siano coinvolti in attività di coordinamento, di monitoraggio e quindi di intercettazione, che comportino la riconduzione di persone di diversa nazionalità, private della possibilità di chiedere asilo o fare valere altre istanze di protezione, come la minore età, o la condizione di vittime di tortura, in centri di detenzione caratterizzati da abusi quotidiani e da pratiche estorsive. Strutture che prosperano sotto l’ombrello di milizie colluse con le diverse entità nazionali libiche, con le quali si incrementano l’attività diplomatica, il trasferimento di mezzi e risorse umane, e adesso anche la cooperazione operativa del governo italiano.