Le audizioni al Senato confermano ostacoli amministrativi e normativi per il Decreto legge 100/2026 sul Patto UE “migrazione ed asilo”

di Fulvio Vassallo Paleologo

ABSTRACT

Le Commissioni riunite prima (Affari costituzionali) e seconda (giustizia) del Senato, con la relazione della senatrice Stefani e del senatore Lisei, martedì 23 giugno hanno avviato l’esame del disegno di legge n. 1939 di conversione in legge del decreto legge n. 100/2026 recante disposizioni urgenti in materia di giustizia e Patto europeo migrazione e asilo, per il quale è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a mercoledì 1° luglio alle 18. Un termine eccessivamente ravvicinato che anche a fronte della eterogeneità del provvedimento, che riguarda pure norme in materia di giustizia, conferma l’intenzione del governo di considerare come meramente formale il passaggio parlamentare in vista della conversione definitiva del decreto legge che dovrebbe adeguare la normativa interna ai diversi Regolamenti introdotti dall’Unione europea in attuazione del Patto sulla migrazione e l’asilo del 2024.

Sono passati due anni prima che il governo arrivasse a formulare la sua proposta e il procedimento di adeguamento alle nuove normative europee si è avviato senza alcun confronto preventivo con le associazioni, come invece era imposto da Bruxelles. La più recenti audizioni al Senato appaiono un espediente formale che non colma certo due anni di mancati rapporti tra le autorità di governo e tutti coloro che a vario titolo, come associazioni, come avvocati o magistrati, o come studiosi, sono chiamati quotidianamente a confrontarsi su questi temi. Sul provvedimento ormai all’esame del Senato, gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite hanno svolto una serie di audizioni “informali”. Di particolare interesse l’audizione del dott. Luca Perilli, Presidente della VII Sezione Civile del Tribunale di Brescia, che ha posto in evidenza le criticità già riscontrate nelle procedure di frontiera obbligatorie, che saranno ancora più gravi con le modifiche apportate dal decreto legge 100/2026 al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (riguardante le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale) e al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ivi incluse le norme sul trattenimento).

Un lavoro immenso attende le Commissioni territoriali deputate ad esaminare le domande di protezione, tenendo anche conto della possibilità di riconoscere la Protezione complementare in attuazione del’art.10 della Costituzione italiana, ed appare certo che i ritardi delle procedure comporteranno in molti casi l’obbligo di passare dalla procedura accelerata in frontiera (PAF) alla procedura ordinaria, con ricorsi dall’immediato effetto sospensivo delle decisioni negative adottate dalle Commissioni, anche nel caso di richiedenti asilo provenienti da paesi di origine ritenuti (spesso a torto) come paesi “sicuri”. Non ci sono del resto al momento le condizioni legali e materiali per l’attivazione dei cd. hub di rimpatrio nei paesi terzi, nè si possono ritenere come Hub di rimpatrio i centri in Albania che ricadono sotto la giurisdizione italiana.

Non si tratta comunque solo di maggiori risorse da assegnare agli uffici competenti, alle Commissioni territoriali, ai Tribunali. L’intero impianto normativo del Decreto legge n.100/2026, pur richiamando doverosamente in sede di adeguamento nazionale i Regolamenti europei (e neanche tutti) attuativi del Patto sulla migrazione e l’asilo, non è immediatamente applicabile, anche considerando che i rimpatri non potranno certo aumentare prima dell’entrata in vigore e della messa a regime del nuovo Regolamento rimpatri, che deve ancora essere deliberato (come scontato) dal Consiglio UE e quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione. Anche dopo questa data il nuovo regolamento non abrogherà del tutto la Direttiva rimpatri 2008/115/CE tuttora vigente, che se all’epoca della sua approvazione fu definita come la “Direttiva della vergogna” oggi, in materia di detenzione amministrativa e rimpatri con accompagnamento forzato, contiene ancora norme di stampo garantista che permetteranno di bloccare i rimpatri previsti con le nuove procedure accelerate di frontiera (PAF). Sempre che un avvocato arrivi in tempo a fare valere il diritto al ricorso, importante per questo il ruolo di monitoraggio delle associazioni indipendenti, e sempre che le autorità di polizia non eseguano i rimpatri prima della scadenza dei termini previsti per ricorrere contro i provvedimenti di allontanamento forzato e di trattenimento amministraivo, prassi che rimane vietata proprio in base alla Direttiva rimpatri del 2008.

Intanto il governo ha già emanato in via amministrativa tramite i suoi uffici periferici le nuove Procedure operative standard (SOP) per lo screening (accertamenti) sulle persone “vulnerabili” dopo i “rintracci sul teritorio” e gli sbarchi di naufraghi soccorsi dalle ONG nei porti considerati come zone di frontiera, con una serie di disposizioni che andranno verificate sotto il profilo della loro concreta attuazione e nel quadro normativo vincolante fissato dall’Unione europea. Ma la realtà rimane ancora segnata dal tentativo di concludere le procedure di sceening, anche sotto il profilo degli accertamenti sanitari, presso uffici di polizia del tutto inadeguati. E non si comprende bene quale sia ancora la residua applicazione dei criteri pluridisciplinari di valutazione dell’età introdotti dalla legge Zampa nel 2017 (legge 47/2017). Come risultano del tutto opache le nuove figure di rappresentanti legali che dovrebbero essere assegnati ai minori non accompagnati. La trasformazione dei centri di accoglienza in “centri chiusi” dove eseguire lo screening (in frontiera), applicare la cd. finzione di non ingresso, e avviare le procedure accelerate in frontiera (PAF), e dai cui eseguire successivamente i “rimpatri in frontiera”, rimane ancora priva di basi legali coerenti con le normative cogenti dettate dai Regolamenti europei che danno attuazione al Patto sulla migrazione e l’asilo del 2024, che soprattutto in materia di rimpatri non entreranno immediatamente in vigore.

Il Decreto legge n.100/2026 non può dare copertura a prassi di polizia in contrasto con fonti normative di rango superiore alle quali la Corte costituzionale e la Corte di giustizia dell’Unione europea attribuiscono valore cogente anche per il legislatore nazionale.

Occorre che le forze politiche che si definiscono ancora oggi di opposizione pratichino tutti gli strumenti che ancora concede la democrazia parlamentare per impedire la conversione in legge del Decreto 100/2026. Si deve ottenere almeno la moratoria di un anno nell’attuazione di tutti i provvedimenti nazionali conessi all’adeguamento normativo richiesto dall’Unione europea per dare attuazione al Patto sulla migrazione e l’asilo del 2024. In questo anno, a seguire, dovrà essere costruito un confronto serio tra il governo, le associazioni e le ONG impegnate nei soccorsi in mare, senza tentare, come si sta facendo, di coinvolgere il “terzo settore” nella implementazione di una normativa che, nella sua attuale formulazione e nei tempi che prevede, mantiene una indubbia connotazione discriminatoria e punitiva.


ASGI – Progetto InLimine

29 giugno 2026

Sospeso l’obbligo di dimora del richiedente asilo in procedura di frontiera

Per il Tribunale di Palermo il provvedimento “incide direttamente sulla libertà personale o comunque di movimento del richiedente asilo”

Con decreto del 27 giugno 2026, il Tribunale di Palermo, pronunciandosi su un reclamo proposto ai sensi dell’art. 5-quinquies del d.lgs. 142/2015, ha disposto inaudita altera parte la sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento con cui il Prefetto di Agrigento aveva autorizzato un richiedente asilo, sottoposto alla nuova procedura accelerata obbligatoria di frontiera, a risiedere esclusivamente presso il centro di Villa Sikania (Agrigento) per un periodo massimo di dodici settimane.

Il reclamo contestava alcuni profili di illegittimità del nuovo istituto, tra cui la violazione degli obblighi informativi, la nullità per incompetenza dell’atto con cui il Presidente della Commissione territoriale aveva disposto l’applicazione della procedura accelerata di frontiera, la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del richiedente e l’assenza di una valida notificazione del provvedimento limitativo della libertà di movimento.

Infatti, sbarcato a Lampedusa il 14 giugno, il reclamante veniva sottoposto a procedura di screening terminata in un unico giorno. Il relativo verbale evidenziava l’invio all’ente/servizio antitratta senza tuttavia qualificarlo come soggetto vulnerabile. Ancora, il verbale consuntivo dell’informativa era redatto in maniera approssimativa e non tradotto. Il provvedimento prefettizio di applicazione dell’obbligo di dimora invence, anch’esso non tradotto, mancava della data e luogo di notifica nonché dell’informativa sulle conseguenze circa la sua eventuale violazione.

Il Tribunale di Palermo ha ritenuto verosimilmente sussistenti le doglianze della difesa e accordato la tutela cautelare invocata. Il reclamo è stato anche occasione per sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-ter del d.lgs. 142/2015, introdotto dal d.l. 100/2026 per violazione dell’art. 13, che imporrebbe un atto motivato dell’autorità giudiziaria. L’art. 5 ter, infatti, non prevede uno strumento di convalida della misura, lasciando al Prefetto il controllo sulla misura e costringendo di fatto il richiedente asilo ad attivarsi per proporre reclamo avverso il provvedimento prefettizio. Si è altresì ravvisato ulteriore profilo di incostituzionalità rispetto all’art. 3 della Costituzione, laddove la misura in esame presenta profili simili a quella prevista all’art. 14 c. 1 bis del TUI, la quale però, è sottoposta alla convalida del Giudice di Pace, configurando, quindi, una disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Il Tribunale affronta anzitutto una questione processuale di particolare interesse, affermando l’ammissibilità della tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. anche nell’ambito del reclamo previsto dall’art. 5-quinquies del d.lgs. 142/2015. Il giudice osserva infatti che la nuova disciplina prevede il rimedio del reclamo ma non contempla alcuna misura cautelare tipica idonea a sospendere immediatamente gli effetti del provvedimento prefettizio, con la conseguenza che il ricorso allo strumento residuale di cui all’art. 700 c.p.c. risulta non solo ammissibile ma necessario per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale assicurata dagli artt. 24 e 113 Cost. 

Questa decisione apre uno dei primi spazi di sindacato giurisdizionale sulla nuova disciplina della procedura di frontiera introdotta dal Patto europeo, confermando come anche il nuovo istituto dell’autorizzazione a soggiornare in un luogo determinato resti soggetto al controllo del giudice ordinario sotto il profilo della corretta applicazione della procedura applicata e tutela effettiva dei diritti fondamentali del richiedente asilo.


1. Le Commissioni riunite prima (Affari costituzionali) e seconda (giustizia) del Senato, con la relazione della senatrice Stefani e del senatore Lisei, martedì 23 giugno hanno avviato l’esame del disegno di legge n. 1939 di conversione in legge del decreto legge n. 100/2026 recante disposizioni urgenti in materia di giustizia e Patto europeo migrazione e asilo, per il quale è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a mercoledì 1° luglio alle 18. Un termine eccessivamente ravvicinato che anche a fronte della eterogeneità del provvedimento, che riguarda pure norme in materia di giustizia, conferma l’intenzione del governo di considerare come meramente formale il passaggio parlamentare in vista della conversione definitiva del decreto legge che dovrebbe adeguare la normativa interna ai diversi Regolamenti introdotti dall’Unione europea in attuazione del Patto sulla migrazione e l’asilo del 2024.

Sono passati due anni prima che il governo arrivasse a formulare la sua proposta e il procedimento di adeguamento alle nuove normative europee si è avviato senza alcun confronto preventivo con le associazioni, come invece era imposto da Bruxelles. La più recenti audizioni al Senato appaiono un espediente formale che non colma certo due anni di mancati rapporti tra le autorità di governo e tutti coloro che a vario titolo, come associazioni, come avvocati o magistrati, o come studiosi, sono chiamati quotidianamente a confrontarsi su questi temi.

Sul provvedimento ormai all’esame del Senato, gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite hanno svolto una serie di audizioni “informali”: mercoledì 24 giugno sono stati ascoltati Giuseppe Tango, Presidente dell’Associazione nazionale magistrati, il Presidente Francesco Greco ed altri rappresentanti dell’Associazione Nazionale Forense, e il Prefetto Rosanna Rabuano, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione presso il Ministero dell’interno (video) e, nel pomeriggio, Sara Reggio, funzionaria responsabile per la protezione di Unhcr, Gianfranco Schiavone, componente del Tavolo asilo e immigrazione, Emanuele Regondi, coordinatore area nord di Aiga, Paolo Iafrate, docente di economia delle migrazioni presso l’Università di Tor Vergata, Valentina Brinis, advocacy officer di Open Arms, Alice Basiglini, Vicepresidente dell’associazione Baobab Experience, Giovanna Cavallo, esperta di diritti umani e protezione internazionale, Francesca De Vittor, ricercatrice di diritto internazionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Alessandro Rosina, ordinario di demografia e statistica sociale presso l’Università Cattolica di Milano (video). Al di là delle prevedibili posizioni del rappresentante del Viminale, tutti gli altri interventi hanno messo in evdenza le difficoltà attuative e gli ostacoli di ordine normativo che ancora si frappongono alla effettiva implementazione dei nuovi Regolamenti europei nell’ordinamento italiano.

2. Il Professor Iafrate ha messo in evidenza come per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge n.100/2026 si possano verificare violazioni della normativa Costituzionale e dell’Unione europea, anche con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, con riguardo alla disciplina che si propone in ordine alle misure di confinamento obbligatorio, che rimangono misure limitative della libertà personale, e dunque da sottoporre a convalida giurisdizionale, e sul mancato effetto sospensivo della quasi totalità dei ricorsi, che attenta alla effettiva attuazione dei diritti di difesa garantiti dall’art.47 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare Iafrate ha rilevato possibili profili di illegittimità costituzionale nelle nuove disposizioni relative all’applicazione generalizzata del fermo di polizia in fase di accertamenti preliminari previsti dal regolamento (UE) 2024/1356.

Per Iafrate, “La nuova disposizione prevede che gli accertamenti preliminari funzionali all’attuazione del
Regolamento (UE) 2024/1356 si svolgano mediante lo strumento del fermo di polizia. Si tratta di una scelta normativa particolarmente significativa, poiché il fermo costituisce uno strumento già conosciuto dall’ordinamento italiano nell’ambito delle misure di prevenzione e di polizia amministrativa. In particolare, esso trova il proprio fondamento nell’art. 4 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e nell’art. 7 del relativo regolamento di esecuzione, dove è configurato come misura finalizzata alla prevenzione della criminalità e all’accertamento dell’identità delle persone.
L’estensione di tale strumento alle procedure di screening previste dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo segna tuttavia un mutamento qualitativo rilevante. Il coordinamento normativo introdotto dal decreto-legge, infatti, trasferisce una misura originariamente concepita per esigenze di prevenzione e sicurezza pubblica all’interno di un procedimento amministrativo volto all’attuazione di disposizioni derivanti dal diritto dell’Unione europea. Ne deriva un enorme ampliamento sia dell’ambito applicativo sia dell’intensità dell’intervento
coercitivo, con possibili ricadute sulla tutela della libertà personale. Va in particolare sottolineato come il Regolamento (UE) 2024/1356 (detto Reg.screening) dispone che “durante gli accertamenti i cittadini di paesi terzi sottoposti agli stessi rimangono a disposizione delle autorità preposte” (art. 9 par.1) e collaborano indicando i rispettivi nome, data di nascita, genere e nazionalità, forniscono i documenti e informazioni, se disponibili, che possano confermare tali dati e forniscono i loro dati biometrici a norma del regolamento (UE) 2024/1358. In adesione ai principi di proporzionalità e progressività delle misure di limitazione della libertà del richiedente protezione internazionale il diritto europeo non impone di adottare in fase di screening una limitazione della libertà personale verso tutti i richiedenti, indipendentemente dalla loro condotta e senza prevedere alcuna
gradualità delle misure come ad esempio l’obbligo di non allontanarsi da una determinata area e presentarsi alle Autorità per gli adempimenti da espletare. Il Governo italiano ha invece previsto una limitazione della libertà personale erga omnes colpendo persino coloro che, irregolarmente presenti nel territorio, si presentano
spontaneamente alle autorità a chiedere protezione internazionale.
Il rischio è che il fermo amministrativo, pensato come strumento eccezionale e limitato per finalità preventive, finisca pertanto per assumere la caratteristica di un trattenimento generalizzato delle persone sottoposte alle procedure di screening alle frontiere o sul territorio nazionale. In tale prospettiva emergono rilevanti questioni di compatibilità con l’art. 13 della Costituzione, che tutela la libertà personale attraverso una rigorosa riserva di legge e di giurisdizione, nonché con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. La questione assume particolare rilievo anche alla luce della dottrina dei controlimiti costituzionali; sebbene il diritto dell’Unione europea possa imporre agli Stati membri specifici obblighi procedurali e organizzativi per l’identificazione delle persone e la gestione delle frontiere esterne, esso non può legittimare una compressione della libertà personale incompatibile con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. In altri termini, la frontiera non può trasformarsi in uno spazio giuridico attenuato nel quale le garanzie costituzionali risultino sospese o significativamente ridotte.
Sotto questo profilo, appare necessario verificare se la nuova fattispecie rispetti i principi di legalità, determinatezza, necessità e proporzionalità, nonché le garanzie derivanti dalla riserva di giurisdizione e dall’effettività della tutela giurisdizionale. L’ampiezza delle finalità indicate dalla norma e la genericità del rinvio agli accertamenti necessari potrebbero infatti favorire un utilizzo estensivo della misura, con il rischio di trasformare un potere funzionale ll’identificazione in una forma di trattenimento amministrativo di fatto.
Non è possibile non osservare come tale preoccupazione si inserisca, inoltre, in una più ampia tendenza legislativa all’espansione dei poteri coercitivi attribuiti all’autorità di pubblica sicurezza. In questa direzione si collocano anche l’art. 11 e il nuovo art. 11-bis del d.l. n. 59 del 1978, come modificato nel 2026, che ampliano gli spazi di accompagnamento e trattenimento di polizia. Considerate nel loro complesso, queste disposizioni sembrano delineare un progressivo rafforzamento degli strumenti di prevenzione e controllo, con il
rischio che la sommatoria dei diversi poteri coercitivi produca una vera e propria area di compressione rafforzata della libertà personale, sottratta alle ordinarie garanzie costituzionali.
In considerazione delle problematiche di compatibilità della nuova disciplina con l’art. 13 Cost. e con i principi fondamentali dello Stato di diritto, che meritano un attento scrutinio, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e convenzionale in materia di privazione della libertà personale e di tutela giurisdizionale effettiva,
si ravvede la necessità di rivedere profondamente le disposizioni contenute nel decreto legge evitando tassativamente forme di limitazione della libertà personale applicabili in modo generalizzato a tutti i richiedenti protezione internazionale sottoposti allo screening”.

3. Secondo il Tavolo asilo e immigrazione (TAI), ” Il testo in esame mostra il rischio concreto di un ampliamento degli spazi di discrezionalità amministrativa che possono generare pericolosi automatismi incompatibili con il principio di equa valutazione individuale delle domande di protezione internazionale Non va mai dimenticato che in gioco vi è il rispetto di principi fondamentali: il diritto d’asilo, la libertà personale, la tutela della salute, la dignità delle persone e il divieto di refoulement, tutelati dalla Costituzione italiana, dal diritto dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali. L’assenza radicale di trasparenza dell’intero iter di adozione delle misure oggetto della presente nota impedisce un confronto informato e limita la possibilità di valutare in modo compiuto le conseguenze delle nuove disposizioni”. Il TAI propone anche l’abrogazione dell’art. 12, comma 2, lettera b numero 4) del decreto legge 100/2026 che modifica dell’art. 10-ter del Testo Unico Immigrazione, con l’introduzione dei comma 4-ter. “Tale articolo interviene a modificare la previsione dell’art. 10-ter, comma 4-ter del Testo Unico Immigrazione, nella parte in cui dispone una generalizzata limitazione della libertà di circolazione qualora, decorso il termine massimo di settantadue ore previsto dal comma 2-quinquies, non sia stato possibile completare gli accertamenti di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356. la previsione appare sproporzionata, essa finisce infatti incide sulla persona non in ragione di una sua condotta, ma per ritardo dell’amministrazione nel completamento degli accertamenti, con un sacrificio irragionevole della libertà personale e di circolazione rispetto alla finalità perseguita. In altri termini, il provvedimento trasferisce sul soggetto interessato le conseguenze dell’inefficienza o del ritardo amministrativo, in contrasto con il principio di proporzionalità e con l’esigenza che ogni limitazione dei diritti fondamentali sia strettamente necessaria, individualizzata e temporalmente contenuta”. Nei casi in cui ricorra la possibilità di escludere dalle procedure di frontiera i richiedenti protezione internazionale che hanno vulnerabilità incompatibili con il sostegno che essi devono ricevere nei luoghi di svolgimento della procedura accelerata alla frontiera, il TAI osserva che la normativa nazionale, come novellata dal decreto legge 100/26, subordina in questi casi l’applicazione delle procedure di frontiera a una valutazione individuale e alla concreta disponibilità di un supporto adeguato. La novella recita: “Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) 2024/1348, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, le procedure di cui al presente articolo si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all’esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell’interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno”.

Per il TAI, rappresentato da Gianfranco Schiavone, il nuovo testo normativo presenta possibili seri profili di illegittimità in quanto l’inquadramento di diritti fondamentali la cui definizione è coperta da riserva di legge ai sensi degli articoli 13, 23 e 97 della Costituzione vengono demandati a semplici atti amministrativi emanati dall’Amministrazione dell’Interno. Le preoccupazioni relative a rischi gravi di inadeguatezza delle disposizioni amministrative su tale delicata materia trovano conferma dalla lettura delle Linee guida della Direzione Centrale per i Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo del Ministero dell’Interno (Prot. n. 0028722 del 9 giugno 2026), le quali prevedono che «lo screening sulla vulnerabilità […] sarà a cura di personale dell’Agenzia EUAA ovvero dei mediatori OIM presenti presso le Questure o, nei casi in cui non sia presente il citato personale, da parte degli operatori di Polizia debitamente formati». La valutazione della vulnerabilità rappresenta infatti un passaggio decisivo, poiché può incidere direttamente sull’accesso alle procedure, sulle modalità di accoglienza e sulla stessa possibilità di assoggettare la persona alle procedure di frontiera o ad altre misure limitative della libertà personale. In questo contesto, l’attribuzione della valutazione preliminare a figure quali i mediatori culturali OIM o il personale dell’EUAA, e, in loro assenza, agli operatori di polizia, appare problematica. La competenze di un’équipe multidisciplinare composta da professionalità adeguatamente qualificate sotto il profilo medico, psicologico, sociale e legale sarebbe maggiormente indicata anche secondo le linee guida istituzionali. La mera formazione degli operatori non sembra infatti sufficiente a garantire una corretta individuazione delle situazioni di particolare fragilità, soprattutto nei casi che richiedono competenze specialistiche per riconoscere traumi, condizioni psichiche, violenze subite, tratta di esseri umani, disabilità o altre forme di vulnerabilità spesso non immediatamente evidenti”. Per il TAI, “E’ evidente l’elevato rischio che la valutazione si riduca a un accertamento sommario e standardizzato, incapace di cogliere la complessità delle condizioni individuali e di verificare concretamente la compatibilità della posizione della persona con l’applicazione della procedura di frontiera. Una simile impostazione rischia di compromettere l’effettività delle garanzie previste dal diritto dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali in materia di protezione dei soggetti vulnerabili, determinando possibili errori di classificazione con conseguenze significative sul godimento dei diritti fondamentali”.

Con riferimento alla mancata previsione di un organismo indipendente di monitoraggio il TAI rileva criticamente come “il D.L n. 100/26 non ha previsto alcun meccanismo di monitoraggio indipendente, rinviando la sua realizzazione sine die. Si tratta di un’omissione gravissima cui va posto immediato rimedio in sede di conversione del decreto stesso”.

L’applicazione delle nuove norme contenute nel decreto legge n.100/2026 appare assai dubbia anche sotto il profilo della gestione delle frontiere interne nei rapporti tra Stati membri. Come osserva il TAI, il decreto Legge ha recepito la previsione opzionale prevista dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356, finalizzata all’introduzione di meccanismi di snellimento delle attività di screening nel caso in cui lo straniero possa essere trasferito in altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell’ambito del quadro della cooperazione bilaterale o in attuazione della procedura di cui all’articolo 23-bis del Regolamento (UE) 2016/399 (Codice frontiere Schengen). Si rileva come “Una delle maggiori criticità è la previsione per la quale sarà lo Stato di destinazione a farsi carico della procedura di screening. Questa disposizione solleva preoccupazioni significative, perché richiama pratiche già osservate in passato, come quelle avvenute lungo la rotta balcanica, dove accordi di riammissione tra Stati membri hanno spesso portato a trasferimenti rapidi e non adeguatamente monitorati. Il rischio, in questi casi, è che si realizzino valutazioni sommarie delle situazioni individuali e respingimenti indiretti (refoulement), soprattutto laddove lo Stato verso cui viene effettuato il trasferimento non garantisca standard adeguati di tutela dei diritti fondamentali o procedure eque per l’accesso alla protezione internazionale. Pertanto si propone di recepire l’opzione più favorevole prevista dall’art 7 Regolamento accertamenti 1356/2024, per evitare il rinvio di un cittadino di paese terzo verso un altro Stato membro in forza di accordi bilaterali e garantire l’espletamento della procedura di screening sul territorio italiano”.

Con riguardo al frequente utilizzo strumentale del concetto di rischio di fuga, il Tavolo asilo e immigrazione rileva come alcuni criteri risultino “assai problematici sotto il profilo giuridico e applicativo”, in particolare con riferimento alla “eccessiva vaghezza di alcuni criteri (es. “mancata cooperazione”), che non garantiscono prevedibilità e uniformità applicativa”,all’inclusione di “elementi che attengono a condizioni personali e non a condotte (es. mancanza di passaporto)”, ed alla “contraddittorietà del criterio relativo alla mancanza di domicilio affidabile considerato che è obbligo dello Stato quello di garantire l’accoglienza”. Il TAI osserva quindi che “anche se Il diritto dell’Unione non fornisce una definizione puntuale di “rischio di fuga”, lasciando ampio margine agli Stati membri, la ratio della norma appare evidente, anche alla luce del considerando 23 della Direttiva (UE) 1346/2024 (Accoglienza) richiama la necessità di una condotta deliberata, elemento non adeguatamente riflesso nella normativa nazionale”. Si propone quindi di “Eliminare i criteri, evidentemente impropri e in possibile contrasto con il diritto unionale, quelli relativi alla mancanza di passaporto e all’assenza di domicilio affidabile”, e di “Riformulare i criteri relativi alla condotta del richiedente, come quello della mancata cooperazione, in modo da ancorarli a comportamenti concreti e verificabili, evitando impropri automatismi”

Rimane ancora irrisolto il nodo della individuazione per legge delle modalità di limitazione della libertà personale, o di circolazione, dei richiedenti asilo, minori non accompagnati inclusi. Il TAI ricorda come “Il Decreto Legge in esame ha disposto (con l’art. 10, comma 1, lettera c) l’introduzione dell’art. 5-ter DLGS 142/15. La nozione di “luogo specifico” prevista dall’art. 5-ter presenta un significativo grado di indeterminatezza, sia sotto il profilo dell’individuazione territoriale dei luoghi interessati, sia con riferimento alla natura e all’intensità delle misure applicabili. Le disposizioni possono infatti riguardare tanto i richiedenti asilo sottoposti a procedura di frontiera quanto quelli inseriti in procedure ordinarie o accelerate. Ulteriori criticità derivano dal comma 3 del medesimo articolo, che prevede l’impiego di strumenti di geolocalizzazione dei richiedenti protezione internazionale, senza definire in modo sufficientemente chiaro limiti, presupposti e garanzie applicative”. Inoltre,”Si sottolinea come la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea richiede che la qualificazione di una misura come restrittiva della libertà personale sia valutata sulla base di elementi sostanziali, tra cui durata, natura, effetti e intensità delle limitazioni imposte”. Sulla base di questi rilievi, il TAI propone di introdurre nel decreto legge n.100/2026 una specifica previsione normativa finalizzata a “prevedere che la “zona di frontiera” non possa essere individuata in un’area territoriale inferiore a quella della prefettura competente, assicurando un margine minimo effettivo di libertà di circolazione; ntrodurre criteri normativi chiari, oggettivi e verificabili per l’individuazione delle aree idonee all’applicazione delle misure previste dall’art. 5-ter; escludere l’utilizzo di strutture o spazi che, per caratteristiche materiali, organizzative o funzionali, determinino una restrizione della libertà personale assimilabile al trattenimento; specificare limiti, condizioni, durata e garanzie giurisdizionali delle misure di geolocalizzazione, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e tutela dei dati personali”.

4. La Professoressa De Vittor ha criticato in particolare la detenzione amministrativa generalizzata in frontiera prevista per tutti i richiedenti asilo inclusi i minori, mettendo in evidenza come la cd. finzione di non ingresso non escluda l’obbligo per gli Stati di rispettare i diritti fondamentali previsti in favore di qualunque persona migrante, in particolare sotto il profilo della limitazione della libertà, dalle Convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali UE e dalla Costituzione. Si aggiunge che “il DL prevede il trattenimento delle persone straniere o una forte limitazione della loro libertà di circolazione attraverso il confinamento amministrativo in aree estremamente ristrette, come misura quasi sistematica, e in molti casi indipendente dal comportamento dell’individuo. La compatibilità di questi casi con i requisiti di legittimità delle diverse forme di limitazione della libertà personale è molto dubbia e merita una attenta revisione”. Si ricorda “che l’Italia è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per la detenzione di fatto di migranti 5 e che la Corte
costituzionale, con sentenza 96/20256, ha già affermato che i modi e i procedimenti per la restrizione della libertà personale degli stranieri devono essere disciplinati puntualmente e con fonte primaria, altrimenti si pongono in contrasto con l’art. 13″. Inoltre “La novellata norma non prevede quindi una automatica esclusione dei soggetti vulnerabili dalle procedure accelerate, ma subordina l’esclusione ad una valutazione caso per caso da effettuarsi secondo le linee guida elaborate dal ministero. Il fatto che le vulnerabilità corrispondano in realtà a situazioni per le quali Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia prevedono obblighi specifici di protezione (si pensi alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti inumani e degradanti, Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, la Convenzione sui diritti dell’infanzia, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità) comporta necessariamente che tali vulnerabilità siano identificate e prese in carico secondo parametri e modalità adeguate.
Le modalità e i soggetti competenti per una tale valutazione devono essere previsti dalla legge, che deve anche prevedere ampie categorie di esclusione automatica già individuate per legge. Evitando forme di valutazione sommaria”.

Inoltre, per De Vittor ,”L’art. 53 par. 1 del Regolamento (UE) 2024/1348 esclude in generale i minori non accompagnati dalle procedure accelerate di frontiera, prevedendo che essi possano essere sottoposti a tali procedure solo nel caso in cui il richiedente rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico dello Stato. Il successivo par. 2 prevede poi in generale che tali procedure non si applichino nei casi in cui ai richiedenti, compresi i minori, presentino esigenze di accoglienza o garanzie procedurali particolari (lettere b e c). Si tratta di situazioni entro le quali, nel sistema di garanzie previsto dal nostro ordinamento rientrano
potenzialmente tutti i minori. Pertanto, i minori, non accompagnati o con le proprie famiglie, dovrebbero essere in ogni circostanza esclusi dall’applicazione delle procedure accelerate. Tale esclusione sembra l’unica idonea a garantire il rispetto della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e in particolare il suo articolo 3, secondo cui il superiore interesse del minore deve essere considerazione preminente in tutte le procedure amministrative che lo riguardano, e il suo articolo 22 che prevede specifiche garanzie per i minori rifugiati o richiedenti asilo”.

5. Giovedì 25 giugno sono intervenuti Simone Marinai, associato di diritto dell’Unione europea presso l’Università di Pisa, Mario Esposito, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Roma Tre, Luca Perilli, Presidente della VII Sezione Civile del Tribunale di Brescia (video).

Di particolare interesse l’audizione del dott. Luca Perilli, Presidente della VII Sezione Civile del Tribunale di Brescia, che ha posto in evidenza le criticità già riscontrate nelle procedure di frontiera obbligatorie, che saranno ancora più gravi con le modifiche apportate dal decreto legge 100/2026 al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (riguardante le procedure per
il riconoscimento della protezione internazionale) e al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ivi incluse le norme sul trattenimento). Nell’audizione si ricorda come “Considerato che l’Italia nel 2025 ha ricevuto133.520 domande di asilo, le potenziali procedure di frontiera sono decine di migliaia. In base alla decisione della Commissione europea del
5 agosto 20244, all’Italia è stata assegnata una “capacità adeguata” (art. 47 del Regolamento) di 8016 procedure di frontiera: ossia l’Italia deve essere in grado “in ogni tempo” di svolgere 8016 procedure di frontiera e quindi anche contemporaneamente. La stessa decisione ha assegnato all’Italia un numero obbligatorio di 16.032 procedure di frontiera per il primo anno (giugno 2026 – giugno 2027), le quali diventeranno 24.048 nell’anno successivo e 32.054 a regime (da giugno 2028 in avanti). Si tratta del 26,7% per cento di tutte le procedure di frontiera dell’intera Unione europea. La Germania se ne è vista assegnare l’1,2% e la Francia il 2,1%. Un altro 25,7% è stato attribuito all’Ungheria che, però, nel 2025 ha ricevuto 113 (centotredici) domande di asilo5 contro le oltre 133.000 dell’Italia. Le procedure di frontiera obbligatorie dell’Unione europea ricadranno dunque in gran parte sulle spalle dell’Italia, della sua amministrazione e infine dei suoi giudici”.

A questi dati che anticipano il fallimento inellutabile delle procedure accelerate in frontiera (PAF) che il governo Meloni vorrebbe estendere a tutto il territorio nazionale, si aggiunge un ultreiore elemento critico che potrebbe portare alla paralisi degli apparati giurisdizionali. Al riguardo si aggiunge “E’ importante rimarcare che ogni procedura di frontiera potrà “gemmare” tre procedimenti: un procedimento di convalida di trattenimento (da completarsi in 48 ore ai sensi dell’articolo 13 secondo comma della Costituzione) oppure di reclamo avverso il provvedimento prefettizio di “autorizzazione a risiedere in un luogo specifico” previsto dall’art. 5 quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dall’art. 10 del D.L. 100/2026; una sospensiva per l’autorizzazione a rimanere in uno dei luoghi individuati ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 3 del Regolamento, da emettere entro 10 giorni, e il provvedimento di merito da emettere entro 7 settimane. Si tratta dunque di procedimenti urgenti o prioritari che comprimono pesantemente i diritti fondamentali dei richiedenti asilo, perché la procedura di frontiera comporterà di regola la limitazione della libertà di movimento; potrà comportare la privazione o la limitazione della libertà personale (con il trattenimento o le misure alternative); determinerà una forte riduzione dei termini per presentare ricorso al giudice (5 giorni) con impatto sul diritto a disporre di un tempo sufficiente ad apprestare le difese; nel caso di rigetto da parte dell’Amministrazione, la persona potrà essere rimpatriata in pendenza del suo giudizio salvo che il giudice, nel contesto di un ricorso urgente, la autorizzi a restare nei luoghi previsti dall’art. 54 del Regolamento (cd. assenza di effetto sospensivo automatico)”. In questi casi appare davvero scomparsa la portata effettiva dei diritti di difesa riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con una norma, l’art.47, che è stata più volte richiamata dalla Corte di giustizia UE in sentenze che hanno riguardato l’Italia, il 4 ottobre 2024 e il primo agosto 2025, con principi di diritto che non sono superati neppure dai più recenti regolamenti europei che danno attuazione al Patto sulla migrazione e l’asilo del 2024.

6. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’interno Piantedosi in occasione della approvazione in Consiglio dei ministri, lo scorso 4 giugno, del Decreto legge n.100/2026, “Diamo copertura normativa a quello che avveniva già nella prassi. Discipliniamo la possibilità che il primo trattenimento per il primo screening possa avvenire per 72 ore presso i luoghi di primo ingresso sul territorio nazionale previa convalida dell’autorità giudiziaria. Una effettiva limitazione della libertà di circolazione ma finalizzata a ricostruire una prima identità prima di inviare le persone presso i luoghi obbligatori di dimora”. La dichiarazione dimostra già una confusione totale tra la nozione di trattenimento aministrativo, che implica una limitazione della libertà personale, da fare convalidare all’autorità giudiziaria, e il diverso concetto di “luoghi obbligatori di dimora” che sembrerebbe fare riferimento ad una mera limitazione della libertà di circolazione, con forme attenuate di controllo giurisdizionale. Una confusione evidentemente voluta per mantenere un ampio margine di discrezionalità riservato alle forze di polizia che potranno replicare le prassi già ritenute illegitime in passato, anche dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, e che adesso si vorrebbero aggravare ulteriormente con l’apparente copertura di una norma legislativa.

Secondo Piantedosi, come riporta il sito de La Repubblica, “Per conciliare la possibilità di fare accesso al sistema di asilo, ma nello stesso tempo con un maggior rigore nei tempi dei controlli, è stato previsto che si possano fare alla frontiera le cosiddette procedure accelerate”… “E’ stato definito quali sono i soggetti nei confronti dei quali poter applicare le procedure obbligatorie di frontiera che sono soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale oppure che provengono da Paesi che presentano un tasso di accoglimento delle domande inferiore al 20% o che abbiano presentato informazioni o documenti falsi. In quel caso lì c’è la possibilità appunto che vengono inviati in luoghi sul territorio nazionale di provvisoria accoglienza e dimora dove l’interessato deve farsi trovare reperibile per le 12 settimane di espletamento delle procedure. Alla violazione della quale poi scattano evidentemente delle considerazioni che le regole europee impongono. Anche i concetti di “provvisoria accoglienza e dimora” tentano di camuffare quelle che saranno probabilmente vere e proprie situazioni di totale limitazione della libertà personale. Le regole europee impongono precisi atti legislativi e provvedimenti amministrativi conformi alle disposizioni dei regolamenti, non mere “considerazioni”. Rimane oscuro quanto e quando queste “considerazioni” di natura evidentemente politica che il governo si riserva di adottare si tradurranno in provvedimenti di polizia.

Un lavoro immenso attende le Commissioni territoriali deputate ad esaminare le domande di protezione, tenendo anche conto della possibilità di riconoscere la Protezione complementare in attuazione del’art.10 della Costituzione italiana, ed appare certo che i ritardi delle procedure comporteranno in molti casi l’obbligo di passare dalla procedura accelerata in frontiera (PAF) alla procedura ordinaria, con ricorsi dall’immediato effetto sospensivo delle decisioni negative adottate dalle Commissioni, anche nel caso di richiedenti asilo provenienti da paesi di origine ritenuti (spesso a torto) come paesi “sicuri”. Non ci sono del resto al momento le condizioni legali e materiali per l’attivazione dei cd. hub di rimpatrio nei paesi terzi, nè si possono ritenere come Hub di rimpatrio i centri in Albania che ricadono sotto la giurisdizione italiana. E’ facilmente prevedibile che al prossimo aumento degli sbarchi il sistema di screening durante l’approccio hotspot e le procedure accelerate in frontiera (PAF) vadano verso il default definitivo, tanto che non sarà più possibile rispettare i tempi assai brevi previsti per i primi passaggi procedurali dalla normativa euro-unionale, richiamata, spesso con ulteriori aggravamenti, dal legislatore nazionale.

Si può quindi prevedere una ulteriore aumento dei ricorsi giurisdizionali di fronte al quale l’amministrazione della giustizia non appare dotata dei mezzi per garantire una rapida chiusura dei procedimenti, ed in molti casi l’effettivo esercizio dei diritti di difesa, che va garantito a tutte le persone, siano anche sottoposte alla cd. finzione di non ingresso” prevista dal Regolamento sugli accertamenti (screening), e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Una situazione di complessivo ingolfamento della macchina giustizia, già appesantita da un enorme arretrato, che non potrà essere gestito di certo, ricorrendo come prevede l’articolo 16 del Decreto legge 100/2026, al nuovo ufficio “per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione” (…) “finalizzato alla più celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 13 del 2017”, pendenti alla data dell’11 giugno 2026 che sarà formato con l’assegnazione di almeno tre Giudici Onorari di Pace (GOP) ai quali il giudice assegnatario del procedimento potrà delegare la trattazione e anche la decisione di singoli casi”. Una scelta politica che sollecita numerosi dubbi di costituzionalità, anche sotto i profili del giusto processo e del giudice naturale fissato dalla legge. Se si potranno abbreviare i tempi dei ricorsi già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, non si vede come possano rispettarsi i tempi stabiliti a regime dai nuovi regolamenti sullo screening e sulle procedure accelerate in frontiera. L’esito più probabile sarà un aumento incontrollato delle persone condannate a situazioni di soggiorno irregolare, e l’incremento dei cd. movimenti secondari verso altri paesi membri dell’Unione europea.

Non si tratta comunque solo di maggiori risorse da assegnare agli uffici competenti, alle Commissioni territoriali, ai Tribunali. L’intero impianto normativo del Decreto legge n.100/2026, pur richiamando doverosamente in sede di adeguamento nazionale i Regolamenti europei (e neanche tutti) attuativi del Patto sulla migrazione e l’asilo, non è applicabile, anche considerando che i rimpatri non potranno certo aumentare prima dell’entrata in vigore e della messa a regime del nuovo Regolamento rimpatri, che deve ancora essere deliberato (come scontato) dal Consiglio UE e quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione. Anche dopo questa data il nuovo regolamento non abrogherà del tutto la Direttiva rimpatri 2008/115/CE tuttora vigente, che se all’epoca della sua approvazione fu definita come la “Direttiva della vergogna” oggi, in materia di detenzione amministrativa e rimpatri con accompagnamento forzato, contiene ancora norme di stampo garantista che permetteranno di bloccare i rimpatri previsti con le nuove procedure accelerate di frontiera (PAF). Sempre che un avvocato arrivi in tempo a fare valere il diritto al ricorso, importante per questo il ruolo di monitoraggio delle associazioni indipendenti, e sempre che le autorità di polizia non eseguano i rimpatri prima della scadenza dei termini previsti per ricorrere contro i provevdimenti di allontanamento forzato e di trattenimento amministraivo, come adesso rimane vietato proprio in base alla Direttiva rimpatri del 2008.

7. Intanto il governo ha già emanato in via amministrativa tramite i suoi uffici periferici le nuove Procedure operative standard (SOP) per lo screening (accertamenti) sulle persone “vulnerabili” dopo i “rintracci sul teritorio” e gli sbarchi di naufraghi soccorsi dalle ONG nei porti considerati come zone di frontiera, con una serie di disposizioni che andranno verificate sotto il profilo della loro concreta attuazione e nel quadro normativo vincolante fissato dall’Unione europea. Ma la realtà rimane ancora segnata dal tentativo di concludere le procedure di sceening, anche sotto il profilo degli accertamenti sanitari, presso uffici di polizia del tutto inadeguati. E non si comprende bene quale sia ancora la residua applicazione dei criteri pluridisciplinari di valutazione dell’età introdotti dalla legge Zampa nel 2017 (legge 47/2017). Come risultano del tutto opache le nuove figure di rappresentanti legali che dovrebbero essere assegnati ai minori non accompagnati.

Da una circolare ministeriale pubblicata dal quotidiano “La Repubblica” si apprende di un piano nazionale per individuare strutture di accoglienza già esistenti da riconvertire a “centri PAF” (per le procedure accelerate in frontiera) ubicate su tutto il territorio nazionale, all’interno delle quali dovrebbe essere applicata la cd. finzione di non ingresso, con una forte limitazione della libertà personale e di circolazione. Secondo questa stessa fonte, la Commissione europea ha chiesto all’Italia di mettere a disposizione 8.016 posti di accoglienza, la cosiddetta “capacità adeguata”, che il ministero dell’Interno ha poi suddiviso tra le regioni in altrettanti centri governativi così suddivisi: in Campania 67 posti a Morcone, in provincia di Benevento. In Emilia-Romagna, 893 posti (540 a Bologna, 220 a Ozzano, 50 a Sasso Marconi, 21 a Bondeno, 42 a Ferrara, 20 a Porto Maggiore). Ma la cifra si nriferisce a presenze contemporanee per il secondo semestre 2026, è destinata a salire in futuro, e la distribuzione su base regionale dà adito a dubbi sulla effettiva possibilità di attivare un sistema che trasforma l’accoglienza in detenzione al di fuori di qualunque confronto con i territori e con gli enti locali. Secondo questa circolare, si dovrebbero attivare altri centri PAF per ulteriori “posti”, 487 in Friuli Venezia Giulia, 20 nel Lazio, 72 in Liguria, 1091 in Lombardia (di cui 945 a Milano), 72 in Piemonte, 290 in Sardegna, 100 in Sicilia, 49 in Toscana, 3.754 in Veneto. A mero titolo di esempio, la Prefettura di Siena dopo la circolare n. 29371 pervenuta in data 12 giugno 2026, del Ministero dell’interno che, in attuazione del Patto Europeo sulla migrazione e l’asilo come da regolamento EU 2024/1356 e EU 2024/1348, ha individuato in questa provincia due strutture appartenenti ad enti pubblici, quali Centri abbinati per le PAF (procedure accelerate di frontiera), già attivi quali CAS situati, precisamente, nel comune di Chiusi (convenzionata per 25 posti) e nel comune di Siena (convenzionata per 24 posti) per un totale di 49 posti, ha individuato di fatto un’ulteriore “imminente esigenza” di trasferire i migranti attualmente ospiti dei citati centri, in altri centri di accoglienza, “ai fini dell’accoglienza dei migranti sottoposti alle procedure accelerate di frontiera ( già previsto per il 13 giugno 2026 lo sbarco di una nave nel porto di Livorno con migranti da sottoporre alle citate PAF)”. Risulta evidente da questa stessa circolare che le modalità di trattenimento che si applicheranno nelle procedure accelerate in frontiera (PAF) risultano incompatibili con il regime di accoglienza che ha finora caratterizzato i centri di accoglienza straordinaria (CAS) gestiti dalle prefetture.

Stiamo assistendo al profluvio di un coacervo di disposizioni amministrative in materie che la Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea disciplinano con il richiamo alla riserva di legge ed alla riserva di giurisdizione, sostituite in questo caso da provvedimenti meramente discrezionali del ministero dell’interno. Il Decreto legge n.100/2026 non può dare copertura a prassi di polizia in contrasto con fonti normative di rango superiore alle quali la Corte costituzionale e la Corte di giustizia dell’Unione europea attribuiscono valore cogente anche per il legislatore nazionale.

Occorre che le forze politiche che si definiscono oggi di opposizione pratichino tutti gli strumenti che ancora concede la democrazia parlamentare per impedire la conversione in legge del Decreto 100/2026. Si deve ottenere almeno la moratoria di un anno nell’attuazione di tutti i provvedimenti nazionali conessi all’adeguamento normativo richiesto dall’Unione europea per dare attuazione al Patto sulla migrazione e l’asilo del 2024. In questo anno, a seguire, dovrà essere costruito un confronto serio tra il governo, le associazioni e le ONG impegnate nei soccorsi in mare, senza tentare, come si sta facendo, di coinvolgere il “terzo settore” nella implementazione di una normativa che, nella sua attuale formulazione e nei tempi che prevede, mantiene una indubbia connotazione discriminatoria e punitiva.

Mentre monta giorno dopo giorno la marea nera che invoca la remigrazione, anche a costo di violare il Patto costituzionale, dopo una serie di pronunce della Consulta che ne dovrebbero persino bloccare le proposte discriminatorie e razziste, se come prevedibile anche questo decreto legge passerà ad agosto, a colpi di voti di fiducia, come un rullo compressore sullo Stato di diritto, sembra che l’ultimo argine che incontrerà il governo Meloni nella sua attività di smantellamento del diritto costituzionale di asilo, e dei diritti fondamentali di tutti, sotto la spinta delle destre più estreme, sia ancora costituito da una parte importante della magistratura che non accetta il ruolo di organo meramente esecutivo degli indirizzi politici della maggioranza. Sarò questa, in piena campagna elettorale per le prossime elezioni politiche, l’ultima sponda di resistenza della democrazia in Italia.


SENATO DELLA REPUBBLICA – SERVIZIO STUDI

22 giugno 2026

Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024

D.L. n. 100/2026 – A.S. n. 1939


MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE

Opuscoli informativi sulla procedura d’asilo, sull’accoglienza dei richiedenti asilo e sugli accertamenti di screening

I seguenti opuscoli sono redatti ai sensi dell’art. 8 Reg. UE 1348/2024 (“Procedure Asilo”), art. 5 Dir. UE 1346/2024 (“Accoglienza”) e artt. 19-20 Reg. UE 1351/2024 (“Gestione dell’Asilo e della Migrazione”).

Opuscoli informativi sulla procedura d’asilo, sull’accoglienza dei richiedenti asilo e sugli accertamenti di screening | Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione

(consultato il 30 giugno 2026)


GIUSTIZIA INSIEME

3 luglio 2026

I tribunali italiani di fronte alla disciplina scaturita dal Patto UE su Migrazione e Asilo

Le nuove norme UE, tra realtà e finzioni: una grande illusione?

Luca Minniti


MELTINGPOT

3 luglio 2026

Il diritto alla salute delle persone migranti nel Nuovo Patto Ue su Migrazione e Asilo

Appello del mondo sanitario e civile contro la securitizzazione della cura


SALUTE INTERNAZIONALE

24 giugno 2026

Nessuno nei CPR: meno che mai i minori.

Francesca Ena, Valentina Burzio, Marisa Calacoci e Nicola Cocco

La tutela della salute e dei diritti dei minori non può ammettere deroghe né zone d’ombra istituzionali. Ribadendo, con altre realtà scientifiche, la gravità della patogenicità dei contesti di detenzione amministrativa, auspichiamo un intervento tempestivo affinché i CPR cessino definitivamente di essere luoghi di transito per le persone migranti, a prescindere dalla loro età anagrafica, e ancor di più se minori.


DOMANI

28 giugno 2026

L’Europa respinge anche i minori alla frontiera: «Ci hanno circondato e hanno iniziato a picchiare tutti»

Annaflavia Merluzzi

Al confine con la Bosnia, la violenza delle autorità croate continua a colpire chi prova a entrare in Ue per chiedere asilo, anche se i respingimenti collettivi per il diritto internazionale sono illegali. «Quando I.T. è arrivato da noi aveva l’arcata frontale della mascella completamente rotta. Aveva quindici anni», racconta Virginia Orsili, operatrice dell’ong Ipsia


Osservatorio Mediterraneo Centrale

Monitoraggio e Valutazione dei Flussi Migratori a cura di Eleana Elefante

REPORT MEDITERRANEO CENTRALE GIUGNO 2026

La frontiera si sposta a Sud. Il nuovo Patto Europeo, la repressione, i rastrellamenti e il traffico di esseri umani in Libia. Il Mediterraneo e le sue “vittime invisibili”