Un decreto legge inapplicabile per cancellare il diritto di asilo

di Fulvio Vassallo Paleologo

1. E stato approvato oggi in Consiglio dei ministri uno “schema” di decreto legge per dare attuazione al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024. Dicono “schema” quando non sanno come fare e vogliono nascondere norme che violano la Costituzione, o il diritto internazionale, tanto poi ci pensa il governo a fare passare quello che vuole in Parlamento con un voto di fiducia. In ogni caso non è il decreto che “dà attuazione al Patto UE” ma si tratta di un provvedimento che dovrebbe prevedere l’adattamento della normativa nazionale ai nuovi Regolamenti europei previsti dal Patto, che sono immediatamente vincolanti ed applicabili negli Stati membri, senza che questi ne possano modificare la portata con “norme applicative”. A vigilare sul rispetto della gerarchia delle fonti normative ci saranno i giudici nazionali e la Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il Decreto legge contiene la parte del precedente Disegno di legge 1869/2026, attualmente all’esame del Senato, che riguarda specificamente l’attuazione della nuova normativa europea, mentre rimangono nel Disegno di legge 1869/2026 le norme che riguardano le modalità del trattenimento amministrativo nei CPR, oggetto di una specifica richiesta della Corte costituzionale (sentenza n.96/2025) e la nuova ipotesi del cd. “blocco navale”, che in realtà configura una ennesima violazione dei doveri di ricerca e soccorso sanciti dalle Convenzioni internazionali.

Rispetto alla nuova disciplina delle procedure in frontiera sembra probabile che il decreto legge approvato dal governo come schema preveda dunque quanto contenuto in precedenza nel Disegno di legge 1869/2026. L’art.11 del Disegno di legge stabiliva princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nell’esercizio della delega per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Procedure (UE) 2024/1348, materia che oggi sembra transitata nello schema di decreto legge. Come si legge nella relazione di accompagnamento del Disegno di legge 1869/2026, in particolare, “si prevede, inoltre, nel rispetto dell’articolo 37 del Regolamento Procedure, che la decisione di rimpatrio, conseguente al rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero al ritiro implicito o esplicito, o alla decisione di revoca della protezione internazionale, sia adottata contestualmente al provvedimento conclusivo del procedimento per il riconoscimento o la revoca della protezione internazionale e che tale decisione unica produca gli effetti del provvedimento di respingimento o dell’espulsione amministrativa; la predetta decisione può, dunque, essere immediatamente eseguita dalla competente autorità amministrativa, salvi gli effetti dell’impugnazione“. Si aggiunge anche “che, nella determinazione delle domande da esaminare con procedura accelerata di frontiera, sia data priorità all’esame delle domande dei richiedenti che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori possibilità di essere rimpatriati nel Paese di origine, nel Paese in cui avevano in precedenza dimora abituale, in un Paese terzo sicuro o in un Paese di primo asilo.

Nella stessa relazione, con un indirizzo che dovrebbe trovare conferma nel nuovo decreto legge, si prevede che “in relazione, poi, alle procedure di impugnazione delle decisioni di rigetto della domanda di protezione internazionale o di revoca della protezione internazionale o di rimpatrio, di cui al Capo V del Regolamento Procedure, al fine di assicurare lo snellimento dei procedimenti giurisdizionali, garantendo concentrazione ed effettività della tutela, occorre revisionare la competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate istituite con decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, anche prevedendo una competenza esclusiva per materia e per territorio differenziata, eventualmente estesa a più distretti di corte d’appello, per i procedimenti di impugnazione dei provvedimenti adottati nell’ambito della procedura di frontiera. È altresì necessario prevedere l’istituzione, presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione competenti per la trattazione dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti adottati nell’ambito della procedura di frontiera, di ruoli specializzati cui sono attribuiti esclusivamente i predetti procedimenti“.”Si prevede inoltre che il Consiglio superiore della magistratura predetermini i criteri per l’assegnazione in via esclusiva della trattazione dei suddetti procedimenti ad una parte dei giudici assegnati alle suddette sezioni e per l’avvicendamento periodico, tra tutti i magistrati della sezione, nella trattazione dei suddetti procedimenti. Il criterio in argomento (di cui alla lettera cc) numero 3) è strettamente collegato al n. 2: all’interno delle sezioni specializzate saranno formati ruoli composti esclusivamente dalle procedure di frontiera, gestiti da un numero ristretto di magistrati della sezione. Ciò al fine di garantire l’evasione di tali procedure nei tempi imposti dalla normativa europea (12 settimane)”. Secondo alcune fonti di stampa, da verificare quando il testo del decreto legge sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, in base a una “nota del Ministero della giustizia” le competenze sui ricorsi in materia di asilo e migrazione, adesso assegnate alle Corti di appello, ritornerebbero “a livello circondariale”, quindi presso i tribunali. Si può prevedere comunque, come già successo con il Decreto Cutro, poi convertito con la legge n.50 del 2023, che anche il testo di questo ennesimo decreto legge possa essere sostanzialmente modificato nel corso dell’iter parlamentare di approvazione.

In ogni caso non mancheranno gravi problemi di diritto transitorio. Non sappiamo ancora se nel decreto legge saranno travasate tutte le norme che il governo aveva proposto in precedenza, con un disegno di legge, con riferimento alla modifica dei ricorsi giurisdizionali in materia di procedure di asilo. Materia che non sembra agevole inserire in un provvedimento di urgenza come un decreto legge, ma che richiederebbe tempi di approvazione più lunghi. Secondo la relazione allegata al disegno di legge 1869/2026,“saranno inoltre definiti i termini di impugnazione delle decisioni dell’autorità accertante. Sotto il profilo dell’organizzazione del procedimento giudiziario, occorre poi provvedere al riordino e alla revisione della disciplina, anche modificando i termini endoprocessuali e prevedendo la composizione monocratica dell’autorità giudiziaria competente di primo grado, nonché abolendo il reclamo avverso i provvedimenti di sospensione della decisione amministrativa adottata nell’ambito della procedura di frontiera e prevedendo forme semplificate di decisione. Saranno anche individuate misure sia ordinamentali sia processuali, anche transitorie, di eliminazione dell’arretrato. La delega prevede, inoltre, di definire il termine per chiedere l’autorizzazione a rimanere nel territorio nelle more dell’esito del ricorso e si intende stabilire che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non abbia diritto di rimanere neanche fino alla decisione del giudice sull’istanza di sospensiva, se presentata, fermo il rispetto del principio di non respingimento, se si ritiene che l’impugnazione sia stata fatta esclusivamente per ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l’imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro.
Saranno altresì stabiliti i termini di durata (complessiva e delle singole fasi) del procedimento di impugnazione, individuando, nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti adottati nell’ambito della procedura di frontiera, da trattare con priorità, le conseguenze del mancato rispetto da parte del giudice dei termini fissati. Con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, occorre altresì prevedere che le sezioni specializzate decidano in composizione collegiale. Si dovrà altresì disciplinare la possibilità per le autorità pubbliche di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie e, infine, prevedere che la decisione di primo grado sia ricorribile esclusivamente per motivi di legittimità entro termine ragionevole (lettera cc))”.

2. Secondo una scheda di sintesi diffusa al termine del Consiglio dei ministri di oggi, il nuovo decreto legge serve a rendere “immediatamente operative, a decorrere dal 12 giugno 2026, data di avvio dell’applicazione del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo, le procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell’Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti”. Secondo il decreto, l’Italia “dovrà esaminare con procedura di frontiera, nel primo periodo di applicazione compreso tra il 12 giugno 2026 e il 12 giugno 2027, fino a 16.032 domande annue”. Le procedure di frontiera devono concludersi entro il termine massimo complessivo di dodici settimane. Di qui la necessità per l’ordinamento nazionale di fissare: i termini della fase amministrativa e quelli della fase processuale in modo coerente con tale limite massimo; apprestare i necessari rafforzamenti per gli uffici amministrativi e giudiziari che saranno impegnati nella suddetta attività”. Si prevede che per la durata della procedura di frontiera, il richiedente sia tenuto, di regola, a soggiornare alla frontiera esterna o in prossimità della stessa, in una zona di transito oppure in altri luoghi designati dallo Stato membro, senza che ciò comporti autorizzazione all’ingresso nel territorio nazionale, fatta salva la ricorrenza delle condizioni per il trattenimento. Ciò comporta la necessità di individuare i luoghi nei quali il richiedente deve permanere durante tale procedura“. Per questa ragione, “è necessario introdurre nell’ordinamento interno le disposizioni che consentono l’adozione di decisioni di rigetto di maggiore rigore (quelle per le quali non opera l’effetto sospensivo automatico della presentazione del ricorso giurisdizionale), con specifico riguardo alle ipotesi di inammissibilità, manifesta infondatezza e ritiro implicito della domanda”. Si prevede quindi, prima della formalizzazione della richiesta di asilo il confinamento, come obbligo di risiedere in un luogo specifico che sarebbe disposto dal prefetto, che però di fatto può assumere il carattere di trattenimento amministrativo. “Particolarmente incisiva – secondo la scheda di sintesi del decreto – è la previsione del fermo del soggetto alla frontiera che consente di tenere a disposizione lo straniero per un massimo di 72 ore nelle more degli accertamenti sull’identità e la pericolosità dello stesso“.

Si continua a confondere la libertà personale (trattenimento) con la libertà di circolazione (confinamento) per eludere una tempestiva convalida giurisdizionale con misure di polizia. Secondo quanto comunicato dal governo, lo schema di decreto legge prevederebbe “la disciplina del fermo amministrativo per accertamenti, con comunicazione al procuratore della Repubblica, convalida del giudice di pace e specifiche garanzie per i minori”, mentre nella normativa europea sullo screening sembra che in questi casi si tratti soltanto di una temporanea limitazione della libertà di circolazione. Dopo questa prima fase di “accertamenti” il trattenimento amministrativo può proseguire durante la procedura accelerata in frontiera per una durata massima di 12 settimane. E altre 12 settimane di trattenimento possono scattare nel caso della procedura del rimpatrio in frontiera, disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/1349, dopo il rigetto della richiesta di protezione, quando in sede di ricorso non sia disposta la sospensiva del provvedimento di diniego e della contestuale espulsione.

3. Il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024, ha in realtà una portata molto più ampia, ed i diversi strumenti normativi introdotti in modo uniforme in tutti i paesi europei possono funzionare soltanto in stretto collegamento tra loro. Con lo schema di decreto legge approvato dal governo italiano si prevede solo una parziale implementazione di nove Regolamenti e della Direttiva “accoglienza”, nella prospettiva della esternalizzazione dei controlli di frontiera ma ancora senza una completa rivisitazione del c.d. “meccanismo di Dublino”, da inserire nella più ampia strategia europea di “gestione” della migrazione e dell’asilo. Il sistema degli accertamenti in frontiera (screening) non potrà funzionare a regime senza la piena implementazione del Regolamento sulla gestione delle frontiere interne (UE) 2024/1356. L’Italia, come paese UE di primo ingresso, potrebbe essere chiamata a svolgere procedure eccessivamente onerose per le quali non ha strutture nè personale. E dire che la Commissione europea aveva molto insistito su una applicazione contestuale dei diversi Regolamenti derivanti dal Patto UE sulla migrazione e l’asilo, chiarendo che il trattenimento può essere utilizzato solo come misura di ultima istanza, previa valutazione individuale del caso e in situazioni in cui misure meno coercitive non sono efficaci. Ma al governo italiano sembra interessare soltanto il fermo amministrativo delle persone migranti in frontiera, prima ancora che possano formalizzare una richiesta di asilo, e quindi, se questi riescono a diventare richiedenti asilo, a seguito di un diniego per manifesta infondatezza della domanda, la prospettiva, che rimane assolutamente incerta, di un loro rapido rimpatrio forzato, a parte l’esigua misura dei rimpatri pseudo “volontari” su cui si sta insistendo molto. Poi, se si innesca l’ennesimo meccanismo istituzionale di riproduzione della clandestinità, saranno altre occasioni per propagandare altre misure repressive, in una spirale che sembra non arrestarsi mai.

Nei nove Regolamenti e nella Direttiva accoglienza approvati con il Patto UE sulla migrazione e l’asilo del 2024, a parte limitate previsioni in materia di titoli di studio e ragioni familiari, manca il richiamo a vie legali di ingresso effettivamente fruibili per chi è in cerca di protezione internazionale, mentre si criminalizzano gli ingressi irregolari, anche se a fini di soccorso, e si complica l’accesso alle procedure di asilo con la cd. finzione di non ingresso, al centro del nuovo Regolamento (UE) 2024/1356 sullo screening in frontiera, con la generalizzazione del cd. approccio Hotspot e della detenzione amministrativa dei richiedenti asilo nelle aree di frontiera e nei luoghi di transito. Per non parlare delle categorie di “paesi di origine sicuri” e di “paesi terzi sicuri”, nel nuovo Regolamento sulle “qualifiche” (UE) 2024/1347, ai fini del rimpatrio forzato dei richiedenti asilo denegati al termine di procedure accelerate in frontiera, con decisioni sommarie di manifesta infondatezza, e limitate possibilità di ricorso giurisdizionale. Si riduce l’area dei controlli giurisdizionali sulle misure limitative della libertà dei migranti e dei richiedenti asilo, in contrasto con le garanzie stabilite dagli articoli 3, 13, 24 e 32 della Costituzione italiana. Su questo, se il decreto legge conterrà le norme che sono state annunciate dal governo, con riferimento soprattutto alla prima fase del trattenimento in frontiera di 72 ore, sarà chiamata a pronunciarsi la Corte costituzionale.

La cd. finzione di non ingresso con la proliferazione delle “aree di frontiera” e delle “zone di transito”, alla base del Regolamento sullo screening e dei collegati Regolamenti (UE) 2024/1348 sulle procedure e (UE) 2024/1349 sui rimpatri in frontiera, applicata per decreto legge come sembra annunciato dal governo, implica una privazione totale della libertà personale, e non una mera restrizione della libertà di circolazione, e dunque non può sottrarsi al rigoroso rispetto delle garanzie previste dall’art.13 della Costituzione. In ogni caso il successivo trattenimento in vista del rimpatrio in frontiera deve avere la durata quanto più breve possibile “ed è mantenuto solo finché sussiste una prospettiva ragionevole di allontanamento”. In questi termini l’art. 5. 4 del Regolamento (UE) 2024/1349 che prevede deroghe solo in casi di situazioni di crisi dichiarate a livello europeo in base al Regolamento (UE) 2024/1359.

4. L’aspetto più critico dei nuovi Regolamenti europei sulle procedure di asilo e sul cd. screening in frontiera, è rappresentato dalla generalizzazione del cosiddetto “approccio hotspot” nel Regolamento (UE) 2024/1356 con il quale, in assenza di una solida base legale, si tenta di applicare in appositi centri prima gli accertamenti (screening) e poi le cd. procedure accelerate in frontiera, al fine dichiarato di ridurre le domande di asilo “strumentali”, con la prevalenza di decisioni negative “per manifesta infondatezza”, soprattutto se si accerta la provenienza da “paesi di origine sicuri”. La restrizione della libertà personale, qualificata dal Regolamento (UE) 2024/1356 in materia di screening come “confinamento”, è considerata come un limite della libertà di circolazione, in base alla normativa europea che non prevede espressamente una fase di convalida del trattenimento davanti ad una autorità giudiziaria. Adesso però in Italia il trattenimento amministrativo dovrebbe diventare la procedura generalizzata per coloro che fanno ingresso irregolare, anche per ragioni di soccorso, nel territorio nazionale. La valutazione discrezionale del rischio di fuga, o la mera provenienza da un paese di origine definito sicuro, potrebbero comportare la trasformazione del confinamento in detenzione.

Al di là delle basi legali di queste diverse forme di trattenimento/confinamento, ancora assai dubbie, anche alla luce della sentenza n.96/2025 della Corte costituzionale, rimane da verificare se il sistema dei centri di accoglienza/detenzione ubicati nelle aree di frontiera, o configurati come “zone di transito”, sarà in grado in pochi giorni di fare fronte al numero di persone da sottoporre agli accertamenti ed alle procedure accelerate previste dai Regolamenti europei. Se si configura la detenzione amministrativa della maggior parte dei richiedenti asilo, diverse decine di migliaia di persone che sono costrette a fare ingresso irregolare, o sono soccorse in mare, ogni anno, si deve pure indicare come si riuscirà ad attuare questa misura nel rispetto delle garanzie costituzionali, senza camuffare, attraverso il richiamo alla finzione di non ingresso, la limitazione della libertà personale (art.13 Cost.), con la limitazione della libertà di circolazione (art.16 Cost.), sottoposta ad un controllo giurisdizionale attenuato. Come se l’Italia non fosse stata già condannata in diverse occasioni dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo per la “detenzione informale” in frontiera.

5. In base al Regolamento 2024/1356, nel corso dello screening in frontiera, che può protrarsi fino a un massimo di sette giorni, le persone sottoposte agli accertamenti non saranno autorizzate ad entrare nel territorio (cosiddetta finzione di non ingresso) e potranno essere trattenute in luoghi individuati dal ministero dell’interno, e poi dai prefetti, in frontiera o in aree diverse del territorio nazionale. Molti richiedenti asilo si ritroveranno di fatto trattenuti già nel corso degli accertamenti (screening) in frontiera, mentre, in base alla finzione giuridica di “non ingresso” non saranno considerati presenti sul territorio dell’UE, come se si trovassero al di fuori del territorio nazionale, o in una zona di transito aeroportuale, consentendo così l’applicazione di standard inferiori di riconoscimento dei diritti fondamentali, a partire dal diritto di chiedere asilo e aumentando il rischio di violazioni dei diritti umani e di respingimenti alla frontiera. Persino i minori non accompagnati potrebbero essere trattenuti durante queste procedure di frontiera se considerati una “minaccia alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico”. La Corte di giustizia UE, con sentenza del 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 e C-925/19, ha però affermato che la privazione della libertà personale nel corso delle procedure in frontiera, come ad esempio nelle cd. zone di transito, deve ritenersi sussistente non soltanto nei centri di detenzione come i CPR (centri per i rimpatri), bensì anche in ogni altro luogo dal quale il richiedente asilo non è libero di allontanarsi, e dunque si deve ritenere anche nei centri Hotspot in frontiera e negli altri luoghi assimilati. Si può attendere che appena le nuove norme europee sugli accertamenti e sulle procedure accelerate in frontiera saranno operative, si arriverà a nuove questioni pregiudiziali che porranno il problema della compatibilità della nuova normativa europea con il diritto dei trattati e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Nei Regolamenti europei si introducono, in Italia ancora sulla carta, nuovi organismi di monitoraggio dei diritti fondamentali che dovrebbero operare durante gli accertamenti e le procedure di asilo alla frontiera, in modo da rafforzare le garanzie procedurali e le misure di protezione, come l’orientamento legale gratuito e la fornitura di informazioni, stabilendo anche disposizioni rafforzate per le persone con vulnerabilità o esigenze di accoglienza particolari, soprattutto i minori, compresi i minori non accompagnati. Alla luce delle specifiche ipotesi contenute nella normativa euro-unionale ed a livello nazionale non sembra però che in tempi brevi tali previsioni possano raggiungere un soddisfacente livello di attuazione, mentre scattano immediatamente procedure in frontiera che possono comportare una forte limitazione dei controlli giurisdizionali.

L’Italia non ha ancora definito le modalità per garantire la consulenza legale gratuita nella fase dello screening, né il meccanismo per il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali nelle procedure di frontiera, e la conferma è arrivata poche settimane fa dalla Comissione europea. Anche considerando il fallimentare modello Albania, che non si può confondere con i nuovi “hub di rimpatrio” nei paesi terzi previsti dal futuro Regolamento UE sui rimpatri, in territorio italiano non ci sono attualmente i posti richiesti dai nuovi Regolamenti europei per lo screening e le successive procedure accelerate in frontiera. E non si può dimenticare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui quando non si rispettano i termini o le formalità prescritte per le procedure accelerate in frontiera i richiedenti asilo dovranno essere esaminati secondo le procedure ordinarie, e i ricorsi contro le decisioni di diniego avranno effetto sospensivo delle misure di trattenimento e di allontanamento forzato. Esattamente quello che adesso il governo vorrebbe evitare, riducendo la possibilità di ricorso effettivo agli organi giurisdizionali.

Se l’art. 51 del Regolamento procedure (UE) 2024/1348 sembrebbe escludere il passaggio dalla procedura accelerata di frontiera alla procedura ordinaria quando si verifica il mancato rispetto del termine di cinque giorni per la formalizzazione della domanda di protezione, l’art. 11 della Direttiva accoglienza (UE) 2024/1346 prevede che i ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento. Si dovrà verificare in particolare il rispetto non solo dei termini (una settimana) ma anche delle formalità prescritte per la redazione dei documenti consuntivi al termine delle procedure di screening, che adesso non potranno ridursi alla compilazione di un modulo prestampato (modello C 3). In ogni caso, sempre in base all’art.51 del Regolamento procedure, dopo la richiesta di asilo “la procedura di frontiera è il più possibile breve, senza tuttavia pregiudicare la completezza e l’equità dell’esame della domanda“. Il decreto legge dovrà tenere conto di quanto prescrive lo stesso Regolamento procedure, secondo cui “la durata massima della procedura di frontiera è di 12 settimane dalla data di registrazione della domanda fino a quando il richiedente non ha più diritto di rimanere né è autorizzato a rimanere. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro”. Non si vede davvero come il legislatore italiano riuscirà a dare attuazione ad una “finzione di non ingresso” tanto prolungata nel tempo senza intaccare le garanzie costituzionali della libertà personale, l’esercizio effettivo dei diritti di difesa, e dunque il diritto costituzionale di asilo. Non si può utilizzare la cd. finzione di non ingresso, che costituisce il perno dei nuovi regolamenti sugli accertamenti, sulle procedure di asilo e sui rimpatri in frontiera, moltiplicando per effetto di meri provvedimenti amministrativi il ricorso alle zone di transito o alle aree di frontiera, estese su tutto il territorio nazionale, ma considerate come zone “extraterritoriali”, quasi spazi di sospensione dei diritti fondamentali.

In base al Considerando 58 del nuovo Regolamento procedure, “gli Stati membri dovrebbero poter imporre ai richiedenti protezione internazionale di risiedere in prossimità della frontiera esterna o in una zona di transito in generale, o in altro sedi designate all’interno del proprio territorio, al fine di valutare l’ammissibilità delle richieste”. Si prevede dunque in caso di “procedure accelerate in frontiera” un mero obbligo di residenza e non la estensione della detenzione amministrativa in base alla discrezionalità delle autorità di polizia. Per la Corte di Giustizia dell’Unione europea una normativa nazionale che non garantisce un effettivo controllo giurisdizionale sulla legittimità della decisione amministrativa che dispone il trattenimento di un richiedente protezione internazionale, viola il contenuto essenziale del diritto di difesa enunciato dall’art. 47 della Carta UE dei diritti fondamentali. Principio ormai consolidato, e confermato nel caso di persone provenienti da paesi di origine designati come “sicuri”, da una ulteriore decisione della Corte di giustizia del primo agosto 2025, Cause riunite C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]. Ma è l’intero sistema dei ricorsi che si profila nel nuovo decreto legge, prima nella fase degli accertamenti e poi nella successiva fase delle procedure di asilo o di rimpatrio in frontiera, che appare in contrasto con la garanzia effettiva dei diritti di difesa, affermati dagli articoli 13 e 24 della Costituzione, dagli articoli 5 e 6 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, e ancora dall’art.47 della Carta UE dei diritti fondamentali.

Nel caso H.I.D. e B.A. la Corte di Lussemburgo aveva stabilito in precedenza che, per evitare casi di discriminazione tra richiedenti asilo ai quali si applicano diversi tipi di procedure, la procedura accelerata, che pure viene ritenuta ammissibile, non deve privare i richiedenti dei principi fondamentali e delle garanzie stabiliti nella precedente direttiva procedure 2005/85/CE . Secondo la Corte di Lussemburgo, il richiedente asilo proveniente da un paese di origine designato come sicuro, anche se inserito in una procedura accelerata, “deve disporre di un periodo di tempo sufficiente entro il quale raccogliere e presentare la documentazione necessaria a sostegno della propria domanda, consentendo così all’autorità accertante di effettuare un esame equo e completo di tali domande e di garantire che i richiedenti siano non esposti ad alcun pericolo nel paese di origine”.

6. Una Comunicazione (COM(2026) 196 final) della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento UE, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni dell’8 maggio scorso, a seguito di una visita in Italia ed in particolare a Lampedusa, rilevava alcuni progressi, ma documentava anche una serie di criticità che nel caso dell’Italia mettono a rischio ancora oggi l’effettiva implementazione uniforme dei nuovi Regolamenti europei nei termini previsti dal Patto sulla migrazione e l’asilo del 2024. Secondo la Commissione, che continua ad attendere risposte dalle autorità italiane, occorre ancora verificare la messa in atto del nuovo sistema Eurodac con la banca dati biometrica centrale che supporta il Patto. Si rilevano ritardi nella organizzazione delle strutture per lo screening e nelle procedure di frontiera. Devono essere implementate misure per prevenire efficacemente la fuga e i movimenti secondari ed occorrono nuove norme in materia di responsabilità e di trasferimenti. Si devono ancora configurare nella fase operativa i nuovi meccanismi di solidarietà. Infine va reso operativo il sistema delle garanzie, compreso il meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali. Rimane dunque decisivo il ruolo della giurisdizione nel controllo delle misure limitative della libertà stabilite a carico dei richiedenti asilo, una funzione che le nuove norme non potranno comprimere oltre i limiti costituzionali fissati dagli articoli 10, 13 e 24 della Costituzione italiana.

7. Il decreto legge approvato oggi come “schema” dal Consiglio dei ministri non è una” rivoluzione copernicana“, come sostiene il ministro dell’interno Piantedosi. Per il ministro dell’interno, per i richiedenti asilo inseriti nelle procedure accelerate “in frontiera”, adesso “c’è la possibilità che vengano inviati in luoghi di provvisoria accoglienza e dimora, in cui l’interessato deve farsi trovare nelle 12 settimane per l’espletamento delle procedure”. Mentre si generalizza, anche durante la procedura, la detenzione anministrativa per i richiedenti asilo provenienti da “paesi di origine sicuri”. Continua la confusione tra limitazione della libertà personale e limitazione della libertà di circolazione. Come in passato. E’ soltanto la riproposizione di norme e di prassi inutilmente vessatorie contro i richiedenti asilo, senza alcuna attenzione effettiva per i minori non accompagnati ed i soggetti vulnerabili, al di là delle dichiarazioni di principio elargite nei comunicati, una operazione mediatica e legislativa che però serve per alimentare la propaganda elettorale in corso, ancora una volta incentrata sull’allarme sicurezza/migrazione e sui rischi di invasione straniera. Una narrazione che alimenta nel senso comune, e nella cronaca quotidiana, una diffusa intolleranza, se non atti estremi di violenza e di discriminazione.

Malgrado tutti i tentativi di ridurre l’area del controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministratzione, e delle questure in particolare, si dovrà verificare davanti ad un giudice, in sede di convalida o di richiesta di riesame del trattenimento, la legittimità delle prassi che saranno applicate durante le fasi dello screening, delle procedure accelerate obbligatorie in frontiera, e quindi nella detenzione amministrativa dei cittadini stranieri, non solo con riguardo alle stringate modalità del trattenimento/confinamento indicate adesso nello schema di decreto legge del governo, ma anche rispetto all’effettivo riconoscimento delle garanzie costituzionali (in particolare gli articoli 3,10,13, 24 e 32 Cost.) che riconoscono l’accesso effettivo ed immediato alla procedura di asilo ed i diritti fondamentali a qualunque persona straniera presente in territorio italiano, subito dopo l’ingresso, anche se si trova in condizione irregolare, come peraltro prescrivono l’art. 2 del Testo Unico immigrazione n.286/1998 e l’art.10 della Costituzione italiana.


GOVERNO ITALIANO – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

4 giugno 2026

Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024 (decreto-legge)

–    Attuazione del patto dell’Unione Europea sulla migrazione e l’asilo

Per quanto riguarda l’attuazione del patto dell’Unione Europea sulla migrazione e l’asilo, il decreto adegua l’ordinamento nazionale alla direttiva relativa alle norme sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e ai regolamenti europei in materia di procedura comune di protezione internazionale, procedura di rimpatrio alla frontiera, accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne e sistema Eurodac.

In particolare, il testo disciplina le fasi della manifestazione di volontà, della registrazione e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, nonché i documenti rilasciati al richiedente. Si interviene inoltre sull’accesso al lavoro del richiedente protezione internazionale, innalzando a 90 giorni il periodo prima del quale l’attività lavorativa risulta preclusa.

Si interviene inoltre sul diritto del richiedente a rimanere nel territorio dello Stato, sulla procedura di asilo alla frontiera, sul trasferimento del richiedente sottoposto a tale procedura, sulla domanda manifestamente infondata e sulle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera.

Il decreto introduce disposizioni relative all’obbligo di risiedere in un luogo specifico, disposto dal prefetto nei casi previsti, al relativo reclamo giurisdizionale, alla valutazione del rischio di fuga, alle misure alternative al trattenimento e alla disciplina del trattenimento del richiedente. Sono inoltre disciplinate le procedure accelerate e le procedure di frontiera, con specifici termini per la loro conclusione, nonché gli accertamenti nei confronti degli stranieri rintracciati in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera o a seguito di operazioni di salvataggio in mare, con riferimento alla conduzione presso appositi punti di crisi, ai controlli sanitari, di vulnerabilità e di sicurezza, al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione dei dati al sistema Eurodac. Il testo introduce anche la disciplina del fermo amministrativo per accertamenti, con comunicazione al procuratore della Repubblica, convalida del giudice di pace e specifiche garanzie per i minori.

Il provvedimento adegua la disciplina del sistema Eurodac, prevedendo l’interconnessione del sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali e l’individuazione del punto di accesso nazionale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Infine, sono introdotte misure organizzative per l’attuazione del nuovo quadro europeo, tra cui il potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, l’ampliamento delle competenze delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, l’istituzione di sezioni stralcio presso le medesime sezioni e interventi per il potenziamento dell’amministrazione giudiziaria. Sono altresì previste disposizioni transitorie per la prima attuazione della nuova disciplina.


FRA – Agenzia europea per i diritti fondamentali

La Presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione Europea ospiterà una Conferenza Ministeriale Informale a Nicosia dall’11 al 12 giugno per segnare l’entrata in vigore del Patto UE su Migrazione e Asilo. L’evento discuterà dell’attuazione del Patto UE, delle sfide future e delle esigenze di cooperazione.

Conferenza ministeriale informale per l’entrata in vigore del Patto UE sulle Migrazioni

All’evento, FRA condividerà il suo manuale aggiornato sul diritto europeo relativo all’asilo, alle frontiere e all’immigrazione, sviluppato con la Corte europea dei diritti dell’uomo. La nuova edizione 2026 riflette i recenti sviluppi legali, tra cui il Patto, e offre indicazioni pratiche per i professionisti. Il manuale aggiornato sarà disponibile sul sito della FRA il 9 giugno.


FRA – Agenzia europea per i diritti fondamentali

09 June 2026

Updated FRA-ECtHR handbook on European law relating to asylum, borders and immigration reflects major legal developments

The European Union (EU) Agency for Fundamental Rights (FRA), the Council of Europe (CoE) and the European Court of Human Rights (ECtHR) have published handbooks on various fields of European law since 2011. A new edition of the FRA-ECtHR Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration is now available.

This 2026 update of the handbook

  • reflects key legal developments since the previous edition in 2020 and provides clear, accessible guidance on EU law and the European Convention on Human Rights (ECHR), alongside other Council of Europe (CoE) standards; 
  • takes into account major changes across the European legal landscape, including the adoption of the 2024 EU Pact on Migration and Asylum, which introduces wide-ranging reforms to EU asylum and migration rules. It also reflects recent developments in EU legislation on legal migration and border management; 
  • incorporates important case law from Europe’s two apex courts. The Court of Justice of the European Union – in its ever-expanding case law – has further clarified how EU rules on asylum, borders and migration should be interpreted and applied in practice. In parallel, the ECtHR has likewise delivered key judgments shaping the scope of rights protection under the ECHR in the migration context. 

The FRA-ECtHR handbook provides an overview of the European legal standards relevant to asylum, borders and immigration. It ensures more consistent application of EU and CoE legal standards at national level and supports the effective protection of fundamental rights in the implementation of migration and asylum policies across Europe. 

The handbook is intended for lawyers, judges, prosecutors, border guards, immigration officials and others working with national authorities, as well as national human rights institutions and non-governmental organisations. 

The 2026 edition of the handbook is currently available in English. Versions in Greek, German, French and Italian will become available in the coming months. All EU languages will be covered in due course.


EUNEWS

5 giugno 2026

EU marks immigration and asylum pact with special 12 June meeting

The Cypriot Presidency is organising a formal event in Nicosia to discuss the new common rules on managing migration flows. Brunner: “The work is not finished; it has only just begun. It is now up to the Member States to negotiate the return hubs.”



European Council – Council of the European Union

1 June 2026 – Press release

Council and Parliament reach deal on returns of illegally staying third-country nationals

Today, the Council and the European Parliament negotiators clinched a provisional deal on an EU law, which will enable faster and more effective EU-wide procedures for the return of persons illegally staying in member states. The agreement complements the EU Pact on migration and asylum and will contribute to its effective implementation.

The new rules impose obligations on third-country nationals who have no right to stay in member states to cooperate with the authorities. They also put in place tools for enhancing cooperation between member states and envisage the establishment of return hubs in countries outside the EU, while respecting fundamental rights.


RADIO RADICALE

27 maggio 2026

CONVEGNO | – Catania – 15:34 Durata: 3 ore 12 min

Diritto delle migrazioni, ruolo della difesa, prassi amministrative e funzione giurisdizionale

A cura di ASSO e Valentina Pietrosanti