La Cassazione (penale) svuota il diritto di difesa dei richiedenti asilo nei CPR ?

di Fulvio Vassallo Paleologo

Abstract

I decreti sicurezza approvati a ripetizione a breve distanza di tempo, e soprattutto il Decreto Cutro del 2023, convertito nella legge 50/2023, e poi la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge n. 145/2024, hanno creato una totale sovrapposizione in materia di detenzione amministrativa tra le norme previste per gli immigrati irregolari e quelle che disciplinano il trattenimento dei richiedenti asilo. Dopo il primo diniego sulla domanda di protezione si è tentato di procedere nei tempi più rapidi al rimpatrio con accompagnamento forzato, anche a scapito dei diritti di difesa. Secondo la circolare del Ministero dell’interno del 1° giugno 2023, nel caso di diniego per inammissibilità, anche di una domanda reiterata, o per manifesta infondatezza della domanda di protezione, la proposizione del ricorso non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo, e quindi “sarà possibile procedere al rimpatrio nonostante la presentazione del ricorso o dell’istanza cautelare”.

Si è cercato in tutti i modi di restringere l’area dei controlli giurisdizionali sui provvedimenti limitativi della libertà personale delle persone sottoposte a procedure di respingimento o di espulsione, anche se richiedenti asilo, nella prospettiva di fare “funzionare” il sistema CPR ed in particolare il centro per i rimpatri di Gjader in Albania. In questa direzione il ministero dell’interno ha moltiplicato le aree di frontiera, i centri hotspot e le procedure accelerate in frontiera. Mentre, per riempire i centri per il rimpatrio, si è puntato su immigrati irregolari con precedenti penali, nei confronti dei quali risultava più facile giustificare di fronte all’opinione pubblica lo svuotamento dei diritti fondamentali, a partire dai diritti di difesa e in particolare dal diritto di chiedere asilo. Si è poi cercato di rafforzare gli accordi con taluni paesi di origine definiti come “sicuri” allo scopo di semplificare le operazioni di rimpatrio. E si sono moltiplicati i rimpatri con accompagnamento forzato verso l’Egitto, la Tunisia ed il Bangladesh.

L’art. 14, co. 1 bis, T. U 286/98, attualmente in vigore, prevede che il trattenimento nei CPR (Centri per il rimpatrio) e nei centri assimilati sia disposto “con priorità” nei confronti di coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati ostativi all’ingresso e al soggiorno in Italia, quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, come, tra gli altri, furto aggravato, rapina, violenza sessuale, traffico di stupefacenti.

Le più recenti modifiche apportate dalla legge 187/2024 al regime processualistico dei ricorsi contro i decreti questorili di trattenimento, e l’incrocio tra la disciplina processual-penalistica del mandato di arresto europeo con la disciplina dei ricorsi contro i provvedimenti che costituiscono presupposto del trattenimento stesso, in particolare nel caso di richiedenti asilo che si trovino già all’interno di un CPR al momento della manifestazione della volontà di chiedere asilo, materia affidata in passato alla giurisdizione civile, ed adesso di competenza delle sezioni penali della Corte di Cassazione, aprono una valanga di questioni, anche sul piano della legittimità costituzionale, oltre che sul fronte della organizzazione e del riparto di competenze degli uffici giudiziari civili e penali.

Modellare il diritto al ricorso dei richiedenti asilo denegati, in stato di trattenimento amministrativo, sulla procedura di ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello [penale] sulla persona richiesta in consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, come modificata dall’art. 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10, ha compresso drasticamente i tempi ed i contenuti dei diritti di difesa che possono essere effettivamente agiti, al punto che i ricorsi non si possono più proporre per ragioni di merito, ma solo per violazione di legge (processuale e penale) e comunque in termini brevissimi (5-7 giorni, invece che 30-60).

Una sentenza della prima sezione della Cassazione penale (n. 37701/2025 del 12 novembre 2025) sembra costituire una vera e propria svolta rispetto al passato, quando la competenza a decidere in questa materia era riconosciuta alla prima sezione della Cassazione civile, dando adito ad una interpretazione secondo cui l’espulsione potrebbe essere eseguita anche prima della scadenza dei termini di ricorso che si può proporre ex art. 35 bis del decreto legislativo 25/2008 contro il provvedimento della Commissione territoriale che contiene contestualmente il diniego per manifesta infondatezza e l’ordine di lasciare il territorio nazionale. Ma in realtà la decisione riguarda più il trattenimento pre-espulsivo, che l’esecuzione successiva dell’accompagnamento forzato in frontiera.

La prima sezione penale della Corte di Cassazione confermerebbe una nuova traiettoria interpretativa in materia di libertà personale, fino a legittimare di fatto misure di accompagnamento forzato in frontiera che vengono eseguite prima che un giudice, in sede di ricorso, possa pronunciarsi sulla loro legittimità. Si arriva così a sostenere che l’espulsione possa essere eseguita immediatamente, anche prima della decisione sulla eventuale richiesta di sospensiva, in caso di inammissibilità o di rigetto per manifesta infondatezza della domanda reiterata di asilo presentata da una persona già detenuta all’interno di un CPR (sentenza n. 11283/2026 del 25 marzo scorso), a condizione però che “non si abbia conoscenza alcuna” della presentazione di un ricorso. Una condizione davvero improbabile, e di difficile prova anche da parte delle autorità di polizia.

Secondo un’altra sentenza della prima sezione della Cassazione penale (n.15917/2026 del 30 aprile scorso), adottata nei confronti di un richiedente asilo proveniente dal Bangladesh, dopo un primo diniego nella procedura accelerata in frontiera seguita allo sbarco a Porto Empedocle (Agrigento), la competenza alla convalida del trattenimento e per i successivi provvedimenti non spetterebbe più alla Corte di appello ma ritornerebbe al giudice di pace, anche se in precedenza era stata presentata una domanda di asilo poi rigettata. Una decisione che andrebbe interpretata con riferimento allo specifico caso concreto trattato, senza ricavare principi generali applicabili in tutti i casi di rimpatrio forzato di richiedenti asilo denegati. La Cassazione, dopo avere riconosciuto in modo assolutamente apodittico il compiuto rispetto degli oneri di informazione in capo al ricorrente, dopo il suo sbarco in territorio italiano, afferma che la decisione di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale é immediatamente esecutiva sicché, salvi casi di sospensione concessa su istanza di parte per gravi e circostanziate ragioni, il questore può legittimamente disporre ai sensi dell’articolo 14 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il trattenimento dello straniero con decreto per la cui convalida è competente il giudice di pace ( in termini Cass. n. 37701 del 12 novembre 2025). Ma in nessuna parte della sentenza si legge che la procedura di accompagnamento forzato nel paese di origine si può svolgere in pendenza dei termini di ricorso, o prima che il giudice si sia pronunciato sulla istanza di sospensione del provvedimento di diniego che contiene l’ordine di espulsione.

Occorre ricordare che l’applicazione delle regole in materia di trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo, anche nel caso di domanda proposta dopo l’adozione della misura limitativa della libertà personale, o in caso di domande reiterate, rimane soggetta ai principi affermati dalla Corte costituzionale con le sentenze n.105/2001 e 96/2025, che ribadiscono la piena applicabilità degli articoli 13 e 24 Cost., e non può escludere una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente, in ossequio al diritto a un ricorso effettivo previsto dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Direttiva 2008/115/CE sui rimpatri, da applicare in combinazione con le Direttive tutora vigenti 2013/32/Ue (procedure) e 2013/33/Ue (accoglienza) prevedeva che prima della decisione del giudice sul primo ricorso contro un diniego di protezione non fosse possibile dare esecuzione ad una misura di allontanamento forzato. L’art. 37 del nuovo Regolamento (Ue) 1348/2024 “procedure“, stabilisce invece la contestualità del provvedimento rigetto della domanda di protezione e dell’adozione di una decisione di rimpatrio, senza alcuna garanzia sull’esercizio effettivo dei diritti di difesa, prima dell’esecuzione delle misure di allontanamento forzato. In questo senso la futura normativa europea, ormai di prossima applicazione, sembrerebbe corrispondere alle ultime modifiche della normativa italiana introdotte a partire dal Decreto Cutro (art. 32, co. 4 d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal decreto legge n. 20/2023 poi convertito nella legge n.50/2023). Ma la compressione dei diritti di difesa, seppure in nome di politiche di contrasto dell’immigrazione irregolare, non si può spingere fino al punto di negare la portata effettiva di principi costituzionali e le garanzie comunque previste dalla normativa dell’Unione europea e dal diritto internazionale (Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951). Per quanto possa risultare difficile i diritti di difesa possono essere esercitati anche dopo il rimpatrio forzato. L’adozione di provvedimenti illegittimi di allontanamento e accompagnamento forzato può anche comportare a seguito di un ricorso proposto dall’estero una pronuncia di annullamento, con conseguente obbligo al rilascio di un visto di reingresso. E con un possibile danno erariale derivante dall’inutile aggravio di spesa.

Le possibilità di fare ricorso prima dell’esecuzione delle misure di accompagnamento forzato, in caso di diniego delle richieste di protezione internazionale per inammissibilità o per manifesta infondatezza rimangono comunque limitate, anche per la brevità dei termini dalle prassi amministrative che si suppone possano essere coperte da una lettura parziale delle norme e degli interventi della giurisprudenza. Rilevano in particolare le disposizioni dell’art.17 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, nelle parti in cui si prevede che nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del decreto, se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento, ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il termine per il deposito del ricorso è di soli sette giorni decorrenti dalla data di notificazione della decisione della Commissione territoriale, e che la proposizione del reclamo non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento reclamato.

Nel Disegno di legge n.1869/2026, che dovrebbe dare attuazione ai nuovi Regolamenti europei, attualmente all’esame del Senato, l’attacco finale al diritto di asilo si concretizza sia sul piano procedurale, che sul terreno delle qualifiche da riconoscere, o da negare, ai richiedenti protezione, se provengono da paesi di origine individuati come “sicuri”. L’art.11 del Disegno di legge fissa i criteri generali per l’attuazione della delega legislativa che dovrà essere conferita al governo per dare attuazione ai nove Regolamenti ed alla Direttiva accoglienza previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024, stabilendo procedure che in diversi punti non appaiono compatibili con la disciplina vincolante introdotta dai Regolamenti europei, riducendo significativamente le garanzie procedurali previste in favore dei richiedenti asilo anche dalla Carta dei diritti fondamentali UE (art.18 e art.47, in particolare).

Non si può escludere in una materia tanto delicata che riguarda limitazioni della libertà personale e procedure di rimpatrio forzato, la possibilità di controlimiti di natura costituzionale che possano ancora una volta orientare l’applicazione della normativa interna adottata nella prospettiva euro-unionale verso il rispetto dei principi cogenti imposti dalla nostra Costituzione, anche con riferimento alle Convenzioni internazionali a garanzia dei diritti umani (art.117 Cost.). Le nuove norme in materia di trattenimento amministrativo e rimpatrio dei richiedenti asilo “denegati”, con la limitazione dei diritti di difesa e con la riduzione dei casi di “sospensiva” dei relativi provvedimenti, appaiono in contrasto con i principi affermati dagli articoli 3, 10, 11, 13 e 24 della Costituzione e con le garanzie in materia di giusto processo previste dall’art. 111 della stessa Costituzione. Se è vero che il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, si deve riconoscere il superamento di questo limite qualora si operi un rimpatrio forzato in pendenza dei termini di ricorso, con una ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del diritto alla libertà personale. E rimane ancora affidata alla valutazione del giudice, anche di ufficio, la designazione di un paese terzo come paese sicuro di origine. Ma questo sarà un capitolo aperto, in attesa che il Parlamento italiano adotti nelle prossime settimane, e non potranno essere mesi, o anni, una normativa di adeguamento ai nuovi Regolamenti previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024 che entrano in vigore dal 12 giugno prossimo. Di certo, si possono attendere a breve altri ricorsi, non solo davanti ai tribunali nazionali, ma anche alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, alla Corte europea dei diritti dell’Uomo ed alla Corte costituzionale.


MELTINGPOT

3 Giugno 2026

Il trattenimento “offshore” non regge: la Corte d’Appello di Roma disapplica il Protocollo Italia-Albania

Corte di Appello di Roma, decreto del 20 maggio 2026

Avv. Francesca Viviani


Testo esteso

1. Dietro i numeri forniti dal ministro dell’interno Piantedosi, con un modesto aumento delle espulsioni effettivamente eseguite con l’accompagnamento forzato nel paese di origine, non molto superiori a quelle che si verificavano già venti anni fa, si celano prassi sommarie di rimpatrio che sembrerebbero legittimate da recenti orientamenti della prima sezione della Cassazione penale, che limiterebbero drasticamente il diritto di difesa di coloro che presentano una richiesta di protezione internazionale, mentre sono già in stato di trattenimento amministrativo all’interno di un CPR. Un quadro opaco che si completa con il trasferimento delle competenze in materia di convalide dalla Corte di appello ai giudici di pace, e con la scelta del Viminale di utilizzare il limitato numero di posti disponibili nel sistema dei centri di detenzione italiani destinando a queste strutture quasi esclusivamente immigrati irregolari destinatari di provvedimenti di espulsione e con precedenti penali, anche se le pene sono state già scontate o sono temporaneamente sospese. Persone che di fronte all’opinione pubblica sono presentate come un pericolo per la sicurezza collettiva, e dunque verso le quali potrebbe anche ammettersi un abbattimento dei diritti di difesa in vista del loro allontanamento dal territorio nazionale. Si deve ricordare al riguardo che secondo la Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 8133 del 27/02/2026 dep. 02/03/2026) “In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, la situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica di cui all’art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 non può essere desunta dai soli precedenti penali, essendo necessario compiere un accertamento oggettivo degli elementi che illustrano in concreto l’attualità della pericolosità sociale, estendendo il giudizio anche all’esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola. (Fattispecie relativa a decreto di convalida del trattenimento, che la Corte ha annullato con rinvio censurando che il giudizio di pericolosità sociale fosse stato formulato sulla sola base di un remoto precedente penale, senza effettuare alcuna ulteriore valutazione)”.

La Cassazione, Sez. I pen., sent. 27 febbraio 2026 (dep. 3 marzo 2026), n. 8261, in un caso peculiare di espulsione ministeriale per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Testo Unico immigrazione 286/98, ha comunque affermato, alla base delle altre considerazioni, che il giudice ordinario rimane il garante dell’effettività della tutela del diritto alla libertà personale, dovendo tenere conto di tutte le garanzie previste a livello costituzionale e sovranazionale. Il relativo giudizio di legittimità dovrà svolgersi quindi secondo la c.d. tutela multilivello, in modo che il diritto nazionale, quello convenzionale e quello unionale si integrino reciprocamente al fine di assicurare la massima espansione delle garanzie.

Il ricorso a procedure accelerate, anche nei confronti di persone già residenti da tempo in Italia, con termini di ricorso estremamente brevi, non è più ritenuto sufficente a garantire quell’incremento delle espulsioni effettivamente eseguite che si deve sbandierare anche davanti alle severe critiche in materia di rimpatri forzati provenienti dall’Unione europea, ed allora si cerca di dare esecuzione alle misure di allontanamento anche prima della scadenza dei termini per fare ricorso, se non della decisione del giudice sulla istanza di sospensiva, evitando in questo modo un qualsiasi sindacato giurisdizionale su provvedimenti limitativi della libertà personale, come l’accompagnamento in frontiera, che dovrebbero essere invece coperti dalla riserva di giurisdizione, e dalla riserva di legge, previste dall’art.13 della Costituzione e dall’art. 5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo. Si profila così una grave violazione dei diritti di libertà che comunque vanno riconosciuti a qualsiasi persona, almeno sotto il profilo del diritto ad una difesa effettiva, anche in presenza di precedenti penali. Un arretramento in materia di detenzione amministrativa che dovrebbe preoccupare tutti, perchè di fatto corrisponde allo svuotamento di un principio basilare dello Stato di diritto nel quadro costituzionale, il controllo giurisdizionale sui provvedimenti limitativi della libertà personale adottati da autorità amministrative.

2. L’art. 14, co. 1 bis, T. U 286/98, prevede che il trattenimento sia disposto “con priorità” nei confronti di coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati ostativi all’ingresso e al soggiorno in Italia, quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, come, tra gli altri, furto aggravato, rapina, violenza sessuale, traffico di stupefacenti. Le più recenti modifiche apportate dalla legge 187/2024 al regime processualistico dei ricorsi contro i decreti questorili di trattenimento, e l’incrocio tra la disciplina processual-penalistica del mandato di arresto europeo con la disciplina dei ricorsi contro i provvedimenti che costituiscono presupposto del trattenimento stesso, in particolare nel caso di richiedenti asilo che si trovino già all’interno di un CPR al momento della manifestazione della volonta di chiedere asilo, materia affidata in passato alla giurisdizione civile, aprono una valanga di questioni, anche sul piano della legittimità costituzionale, oltre che sul fronte della organizzazione e del riparto di competenze degli uffici giudiziari civili e penali.

I decreti sicurezza approvati nel tempo, e soprattutto il Decreto Cutro del 2023, poi convertito nella legge 50/2023, hanno creato una totale sovrapposizione in materia di detenzione amministrativa tra le norme previste per gli immigrati irregolari e quelle che disciplinano il trattenimento dei richiedenti asilo. Secondo la circolare del Ministero dell’interno del 1° giugno 2023, si prevede da allora che nel caso di diniego per inammissibilità, anche di una domanda reiterata, o per manifesta infondatezza della domanda di protezione, la proposizione del ricorso non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo, e quindi “sarà possibile procedere al rimpatrio nonostante la presentazione del ricorso o dell’istanza cautelare”.

In base al comma 2 dell’art. 6 del decreto lgs. n.142/2015, Il richiedente, che non sia già in una condizione di trattenimento amministrativo, sarà trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: a) si trova nelle condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; (7) a-bis) si trova nelle condizioni di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; (7) b) si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; c) costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica…… d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell’articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso. 

In base al comma 3 dell’art. 6 del d. lgs. n.142/2015 , “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione”. Il comma 5 dello stesso articolo 6 del decreto legislativo n. 142/2015, prevede poi che “Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda (di protezione internazionale) i termini previsti dall’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti alla Corte di appello per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda”.

Secondo l’art. 29-bis del Decreto legislativo 25/2008, come successivamente modificato, si prevede la domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento.”Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al presidente della Commissione territoriale competente, che procede all’esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l’inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b)”.

ll ricorso ex artt. 35 bis d.lgs. 25/2008 e 737 c.p.c. rimane l’atto fondamentale per impugnare il diniego di protezione internazionale (rifugiato, protezione sussidiaria o speciale) emesso dalla Commissione Territoriale. In base all’art. 35 bis del D.Lvo n. 25/2008, nel caso delle procedure accelerate in frontiera non si applica il principio della c.d. sospensiva automatica (la proposizione del ricorso giurisdizionale, cioè, non paralizza l’efficacia esecutiva della decisione). In base all’art. 35 bis comma 4 del Decreto legislativo n.25 del 2008, l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L’istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell’interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell’interno deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull’istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Nel caso delle procedure accelerate in frontiera con trattenimento amministrativo i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale sono abbreviati (7 giorni), ma secondo una consolidata giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 11399/2024) quando non vengono rispettati si ripristinano automaticamente i termini delle procedure ordinarie e scatta l’effetto sospensivo dei ricorsi contro i dinieghi dello status di protezione.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11399 pubblicata il 9 aprile 2024, adite con un rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 11 giugno 2023, hanno affermato il principio secondo cui «in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione Territoriale».

La Prima sezione civile della stessa Corte di Cassazione, con una sentenza pubblicata il 16 dicembre 2024, con riferimento alla convalida del trattenimento di un richiedente asilo, già destinatario di un decreto questorile di trattenimento nel CPR di Torino, dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di espulsione del prefetto, richiamava con precise riserve lo stesso art. 6 comma 3 del Dl.gs. n. 142/2015, secondo cui il richiedente (protezione internazionale) che si trova in un centro di cui all’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione “rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione”. Secondo la stessa sentenza,“resta fermo però che il giudice debba valutare, in caso di prassi applicative distorte, la compatibilità con il «fascio delle garanzie assicurate dall’art. 13 Cost., e, in particolare, alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti disposti in via preventiva, allo scopo di evitare che essi si prolunghino indefinitamente». E’ chiaro il riferimento non già al terzo comma dell’art 13 Cost. (che impone il termine complessivo di 96 ore per la convalida) ma all’ultimo comma, che impone di predeterminare per legge i termini massimi delle misure di restrizione della libertà personale; nel caso dei trattenimenti amministrativi dei cittadini stranieri i termini sono effettivamente predeterminati per legge e quindi la verifica rimessa al giudice riguarda la compatibilità della durata della sospensione, in attesa della adozione del secondo provvedimento di trattenimento, con i termini massimi stabiliti dal legislatore per la durata della misura”.

3. L’applicazione delle procedure accelerate, originariamente previste per le persone appena sbarcate o comunque entrate irregolarmente nel territorio nazionale, a persone già presenti da tempo, e ristrette nei centri per i rimpatri in vista di una loro successiva espulsione, ha comportato, sulla base di accordi bilaterali, la possibilità di procedure “semplificate” di accompagnamento in frontiera anche verso paesi terzi designati come sicuri, che sicuri sono soltanto sulla carta. Sotto questo punto di vista la designazione dell’Egitto come “paese di origine sicuro” rappresenta un caso di scuola. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 4 ottobre 2024 ha affermato il principio secondo il quale “l’articolo 37 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali per una siffatta designazione, di cui all’allegato I di tale direttiva.» e la scheda-Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale definisce il l’Egitto paese sicuro ma con eccezioni per alcune categorie di persone: oppositori politici, dissidenti, difensori dei diritti umani o coloro che possano ricadere nei motivi di persecuzione di cui all’art 8, comma 1, lettera e) del D.lvo 19 novembre 2007, n. 251. Questo doveva sicuramente valere fino al prossimo 12 giugno, quando entrerà in vigore la nuova normativa europea che prevede la possibilità di definire un paese terzo come sicuro anche quando non lo sia per determinate categorie di persone o per determinate aree geografiche. Ma ben difficilmente i principi affermati dalla Corte di Lussemburgo potranno essere aggirati per effetto della entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal Patto UE sulla migrazione e l’asilo del 2024, che comunque ribadiscono i divieti di respingimento derivanti dall’art.33 della Convenzione di Ginevra e dall’art.4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che richiama il divieto di trattamenti inumani o degradanti sancito dalla Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo (art.3).

Il Tribunale di Venezia, con decreto dell’8 gennaio 2026. ha riconosciuto l’effetto sospensivo automatico del ricorso presentato da un cittadino egiziano all’esito di decisione negativa adottata nei suoi confronti con procedura accelerata, in quanto proveniente a un paese inserito nella lista dei cd paesi di origine sicuri. Uniformandosi alla decisione 01.08.2025 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – cause riunite nn. C-758/24 e C-759/24, il Tribunale di Venezia conferma che, a legislazione vigente, gli artt. 36, 37 e 46 paragrafo 3 della Direttiva 2013/32 non consentono la designazione di paese sicuro di uno stato terzo che non rispetti le condizioni sostanziali di sicurezza anche solo per determinate categorie di persone.

In base all’art.19 del T.U 286/98, uno straniero irregolarmente soggiornante è inespellibile nel caso in cui corra il rischio di subire persecuzioni, trattamenti disumani o degradanti, nel proprio paese di origine, o nel paese in cui dovrebbe essere inviato a seguito del provvedimento di espulsione. Inoltre anche una persona che abbia ricevuto una condanna penale non perde il diritto a chiedere asilo, non può essere sottoposta a condizioni di trattenimento amministrativo discriminatorie, o a misure limitative della libertà personale che non siano ricorribili davanti all’autorità giudiziaria. Secondo l’art. 2 del Testo Unico in materia di immigrazione n.286/98, “Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.” Norma che vale anche nel caso di persone con precedenti penali o ritenute “socialmente pericolose”.

Già nel 2001 la Corte costituzionale, con riferimento alla disciplina del trattenimento amministrativo pre-espulsivo disciplinato dall’art. 14 del Testo unico sull’immigrazione n.286/98, nella sentenza n.105, richiamata di recente dalla stessa Corte con la sentenza n.96 del 2025, affermava che “il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’art. 13 della Costituzione. Si può forse dubitare se esso sia o meno da includere nelle misure restrittive tipiche espressamente menzionate dall’art. 13; e tale dubbio può essere in parte alimentato dalla considerazione che il legislatore ha avuto cura di evitare, anche sul piano terminologico, l’identificazione con istituti familiari al diritto penale, assegnando al trattenimento anche finalità di assistenza e prevedendo per esso un regime diverso da quello penitenziario. Tuttavia, se si ha riguardo al suo contenuto, il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle “altre restrizioni della libertà personale”, di cui pure si fa menzione nell’art. 13 della Costituzione. Lo si evince dal comma 7 dell’art. 14, secondo il quale il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura ove questa venga violata. Si determina dunque nel caso del trattenimento, anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale. Né potrebbe dirsi che le garanzie dell’art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani.”

4. Con la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge n. 145/2024, il legislatore ha attribuito alle Corti di Appello nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudicano in composizione monocratica, la competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento di un richiedente asilo, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall’art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, sottraendola alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituite presso i Tribunali. Il relativo provvedimento e’ impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, e si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge n. 69/2005.

Come ha osservato la Corte di appello di Lecce, che il 2 maggio 2025 ha sollevato una questione di costituzionalità, “l’intervento legislativo ha inciso sul carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo e delle relative procedure, operando una sorta di assimilazione tra alcune ipotesi di trattenimento degli stranieri – gli extracomunitari richiedenti protezione – e le convalide degli arresti eseguiti in esecuzione di una sentenza straniera esecutiva di condanna, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza; assimiliazione che non vi puo’ essere, riguardando le convalide dei provvedimenti di trattenimento o di proroga dei trattenimenti, appunto, convalide di provvedimenti amministrativi, che non hanno accertato la commissione di fatti-reato”.

Il “nuovo” art. 14, comma 6, del Testo unico immigrazione 286/98, non specifica la Sezione della Cassazione chiamata a decidere e lascia aperto il problema di individuare la competenza civile o penale della Corte.
Secondo l’interpretazione fatta propria sia dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione (vedi relazione n. 1/2025) che dalla Corte di legittimità (Corte di Cassazione I Sez. pen. 24 gennaio 2025, n. 2967 e successive conformi), il legislatore avrebe attribuito alle Sezioni penali della Corte di appello la competenza in materia di convalida dei trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale, oltre che alle Sezioni Penali della Corte di legittimità il ricorso ai sensi dell’art. 606 del codice di procedura penale avverso i provvedimenti della Corte di Appello. Secondo la Corte di Cassazione, la lettura piu’ coerente con il dato testuale è quella che la competenza sia stata attribuita alla Corte di Appello e alla Corte di Cassazione penale, atteso il riferimento sia alla legge n. 29/05, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna, sia all’art. 606 del codice di procedura penale.

Modellare il diritto al ricorso dei richiedenti asilo denegati, in stato di trattenimento amministrativo, sulla procedura di ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’appello [penale] sulla persona richiesta in consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, modificata dall’art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, ha compresso drasticamente i tempi ed i contenuti dei diritti di difesa che possono essere effettivamente agiti, al punto che i ricorsi non si possono più proporre per ragioni di merito, ma solo per violazione di legge (processuale e penale) e comunque in termini brevissimi (5-7 giorni, invece che 30-60).

Con sentenza n. 39 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), numero 2) del
decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, richiamato dall’art. 6, comma 5-bis, decreto legislativo n. 142/2015, come introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. a), numero 2), del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all’art.
22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69/2005, anziche’ ai commi 3 e 4 di quest’ultimo articolo.
Invero, al fine di assicurare l’effettività del contraddittorio nel giudizio di legittimità relativo ai procedimenti di impugnazione dei decreti di convalida dei provvedimenti di trattenimento o della proroga del trattenimento adottati a norma degli artt. 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall’art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell’art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, la Corte costituzionale ha dichiarato la illeggittimità delle norme impugnate perchè lesive del diritto di difesa sancito dall’art.24 della Costituzione.

La prima sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n.17510/2025 ha richiamato la sentenza n. 39/2025 della Corte Costituzionale che ha affermato la parziale incostituzionalità della normativa di stampo processual-penalistico introdotta con il decreto legge 145 del 2024 in base al quale nel giudizio in Cassazione, in sede di riicorso contro la convalida del trattenimento amministrativo, la parte ricorrente non avrebbe avuto diritto a partecipare con il suo difensore all’udienza in camera di consiglio, in violazione del principio del contraddittorio. Pur richiamando questo precedente, tuttavia, la Cassazione penale ha poi affermato come la normativa in materia di mandato di arresto europeo prevista dalla legge n.69 del 2005 utilizzata lo scorso anno dal legislatore per introdurre una nuova procedura nei ricorsi contro la convalida del trattenimento, sia capace di assicurare la definizione del giudizio di legittimità entro un lasso contenuto di tempo offrendo alle parti la possibilità di essere sentite in modo da mantenere integro il nucleo essenziale delle garanzie giurisdizionali alle stesse riconosciute. Come osserva invece Guido Savio, vi sono peculiarità della specifica materia della convalida dei trattenimenti amministrativi “che pongono in serio dubbio il loro allineamento con le citate procedure penalistiche”. Se poi la individuazione del giudice competente dovesse dipendere esclusivamente dai tempi e dal contenuto dei provvedimenti del questore che dispongono il trattenimento amministrativo si potrebbe profilare una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, stabilito dall’art.25 della Costituzione, secondo cui “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.

5. In precedenza la Cassazione penale sez. I – 27/03/2025, n. 12237 aveva confermato l’orientamento già espresso dalla prima sezione civile della stessa Corte (Sez. 1 civ., n. 2378 del 24/01/2024,) secondo cui “Il trattenimento del richiedente protezione internazionale già trattenuto presso il CPR, disposto dal Questore ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, volto ad ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l’istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge, per il medesimo titolo; b) se, invece, l’istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali“.

La stessa Corte di Cassazione, Prima sezione penale, con sentenza n. 15757 depositata il 22 aprile 2025, era intervenuta sul caso di un cittadino ghanese, espulso con decreto emesso dal prefetto di Palermo e detenuto presso il CPR di Trapani Milo che, durante il periodo di trattenimento amministrativo, già convalidato dal giudice di pace, presentava istanza di protezione internazionale. Secondo questa corte, una volta manifestata la volontà di presentare domanda di protezione internazionale dal soggetto già trattenuto ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico in materia di immigrazione, “il titolo giustificativo della restrizione andava individuato nel provvedimento di trattenimento già convalidato di cui pertanto perdurava l’efficacia e venivano sospesi termini di decorrenza”. Con questa sentenza si stabiliva che “l’ordinanza di convalida … o di proroga conferisce al provvedimento convalidato, proveniente da un’autorità di p.s., il crisma giurisdizionale richiesto dall’art. 13 Cost. … e lo emancipa dalla sua efficacia provvisoria e diventa la fonte degli ulteriori effetti che si protraggono per il più lungo termine. La misura privativa del trattenimento, nel sistema che impone di collocarne la disciplina sugli assi cartesiani delle normative processuali penali, va quindi fatta derivare in via provvisoria dal provvedimento questorile”.

Si è messo in evidenza come con la decisione in esame sia stata riconosciuta la possibilità che le autorità di polizia, dopo la manifestazione della volontà di chiedere asilo, non provvedano ad una immediata formalizzazione della richiesta e dunque non trasmettano alla Corte di appello le richieste di convalida del trattenimento per i richiedenti asilo già destinatari di un provedimento di respingimento o di espulsione. In modo da attendere una decisione lampo di rigetto della richiesta di asilo, da parte della Commissione territoriale competente, senza che sia possibile fare ricorso in Corte di appello contro un nuovo decreto questorile di trattenimento, che a questo punto verrebbe a mancare. Con un evidente svuotamento del diritto di difesa della persona trattenuta nel CPR, esposta al rischio di un rimpatrio prima di avere potuto proporre un ricorso.

Un’altra sentenza della prima sezione della Cassazione penale (n. 37701/2025 del 12 novembre 2025) sembra costituire una vera e propria svolta rispetto al passato, quando la competenza a decidere in questa materia era riconosciuta alla prima sezione della Cassazione civile, dando adito ad una interpretazione secondo cui l’espulsione poteva essere eseguita anche prima della scadenza dei termini di ricorso ex art. 35 bis del decreto legislativo 25/2008 contro il provvedimento della Commissione territoriale che conteneva contestualmente il diniego per manifesta infondatezza e l’ordine di lasciare il territorio nazionale. Ma in realtà la decisione riguardava più il trattenimento pre-espulsivo, che l’esecuzione dell’accompagnamento forzato in frontiera. Secondo questa sentenza, “In tema di trattenimento amministrativo degli stranieri nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la decisione di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale è immediatamente esecutiva, sicché, salvi i casi di sospensione concessa su istanza di parte per gravi e circostanziate ragioni, il questore può legittimamente disporre, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il trattenimento dello straniero, con decreto per la cui convalida è competente il giudice di pace”. La circostanza che il giudice di pace possa convalidare il trattenimento pre-espulsivo non comporta il successivo passaggio logico-operativo per il quale, in pendenza del breve termine di ricorso concesso in questi casi, o della relativa decisione del giudice, il questore possa disporre l’accompagnamento forzato in frontiera, con evidente pregiudizio del diritto di difesa del richiedente asilo. La stessa Cassazione penale richiama peraltro la possibilità che possa essere concessa dal giudice una sospensione della decisione di rigetto, contenente anche la misura espulsiva, “su istanza di parte per gravi e circostanziate ragioni“, e già questo richiamo dovrebbe escludere che l’allontanamento forzato possa essere eseguito in pendenza di ricorso, a addirittura ancora prima che scada il relativo termine di presentazione.

In ogni caso vanno rispettate precise cadenze procedurali. Secondo la sentenza della prima sezione penale della Cassazione, n. 3752 del 28/01/2026, “In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l’individuazione del termine minimo per la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida o di proroga della misura al difensore, stante l’assenza di una espressa previsione di legge in proposito, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che deve valutare la congruità del tempo da concedere in funzione della necessità di consentire l’esercizio effettivo del diritto di difesa, tenendo però conto anche delle esigenze di speditezza del procedimento, sicché alcuna nullità può ravvisarsi nel caso in cui, malgrado il ristretto lasso temporale tra la comunicazione dell’udienza e la sua celebrazione, sia stata comunque garantita la partecipazione informata del difensore al compimento delle attività. Per la successiva sentenza della stessa sezione n. 3753 del 28/01/2026, l’omesso avviso dell’udienza di convalida o di proroga al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., salvo che, nonostante il mancato avviso, detto difensore abbia comunque partecipato all’udienza, anche al solo fine di eccepire il vizio.

Con altre recenti sentenze la prima sezione penale della Corte di Cassazione sembra confermare una nuova traiettoria interpretativa in materia di libertà personale, fino a legittimare di fatto misure di accompagnamento forzato in frontiera che vengono eseguite prima che un giudice, in sede di ricorso, possa pronunciarsi sulla loro legittimità. Mentre le autorità amministrative arrivano a sostenere che l’espulsione possa essere eseguita immediatamente, anche prima della decisione sulla eventuale richesta di sospensiva, in caso di inammissibilità o di rigetto per manifesta infondatezza della domanda reiterata di asilo presentata da una persona già detenuta all’interno di un CPR (n. 11283/2026 del 25 marzo scorso), a condizione però che “non si abbia conoscenza alcuna” della presentazione di un ricorso. Secondo questa sentenza, in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, la sottoposizione alla messa alla prova del richiedente protezione internazionale che abbia impugnato il provvedimento di rigetto della domanda non osta al suo trattenimento disposto, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. d), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, per la sussistenza del rischio di fuga, desunto dalla mancanza del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il trattenimento non è impedito dalla messa alla prova perché questa non costituisce procedura di esecuzione penale, e non ne impedisce la prosecuzione, ma si limita a sospenderla).

Secondo un’altra sentenza della prima sezione penale della Corte di Cassazione (n.15917/2026 del 30 aprile scorso), adottata nei confronti di un richiedente asilo proveniente dal Bangladesh, dopo un primo diniego nella procedura accelerata in frontiera seguita allo sbarco a Porto Empedocle (Agrigento), la competenza alla convalida del trattenimento e per i successivi provvedimenti ritornerebbe al giudice di pace, anche quando in precedenza era stata presentata una domanda di asilo poi rigettata. Una decisione che andrebbe interpretata con riferimento allo specifico caso concreto trattato, senza ricavare principi generali applicabili in tutti i casi di rimpatrio forzato di richiedenti asilo denegati. La Cassazione, dopo avere riconosciuto in modo assolutamente apodittico il compiuto rispetto degli oneri di informazione in capo al ricorrente, dopo il suo sbarco in territorio italiano, afferma che la decisione di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale é immediatamente esecutiva sicché, salvi casi di sospensione concessa su istanza di parte per gravi e circostanziate ragioni, il questore può legittimamente disporre ai sensi dell’articolo 14 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il trattenimento dello straniero con decreto per la cui convalida è competente il giudice di pace ( in termini Cass. n. 37701 del 12 novembre 2025). Anche in questo caso risulta legittima l’adozione del provvedimento di trattenimento, ma non si riconosce che l’accompagnamento forzato in frontiera possa verificarsi prima della scadenza dei termini di ricorso, o della decisione del giudice sula richiesta di sospensiva.

6. Secondo una più risalente giurisprudenza della Corte di Cassazione (prima sezione civile, Ordinanza n. 24721 del 14/09/2021), ” In tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all’art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione “self-executing”), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del “ne bis in idem”, poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant’è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale”. Pertanto, il decreto di convalida o proroga “è modificabile o revocabile e, come già più volte statuito da questa Corte (Cass. n. 27076/2019; Cass. n. 2457/2021), in mancanza di un’apposita normativa al riguardo, la domanda di riesame del provvedimento di trattenimento presso un centro CIE può essere introdotta con lo strumento del procedimento camerale ex art. 737 c.p.c.

La Cassazione prima sezione civile del 31/10/2023, n.30166 aveva deciso in precedenza che “Ove il cittadino straniero, già presente in un CPR in attesa dell’esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, nel corso del procedimento di convalida ex art. 6, comma 5, del medesimo decreto, il giudice è tenuto a verificare la manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento, che costituisce il fondamento della regolarità dell’intera procedura, giacché, in difetto del primo trattenimento esecutivo del respingimento, convalidato dal giudice di pace, il trattenimento del richiedente asilo può essere disposto soltanto in presenza delle diverse condizioni previste dall’art. 6, comma 2, dello stesso decreto”.  In base a quest’ultima norma, tra le altre ipotesi, il richiedente asilo può essere trattenuto soltanto quando costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosita’ si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta’ sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita’ illecite; oppure quando d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e’ effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalita’ al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all’articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonche’ all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286″. La Corte aveva quindi cassato la decisione del tribunale che, in sede di c.d. riconvalida, aveva ritenuto irrilevanti le contestazioni svolte dalla difesa del richiedente protezione in merito all’asserita illegittimità del respingimento differito disposto dal questore.

Non mancavano tuttavia già allora elementi contraddittori. Secondo la Cassazione civile 3206/2025 pubblicata l’8 febbraio 2025, l’accoglimento dell’istanza sospensiva da parte del tribunale autorizza, pertanto, lo straniero a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge, per il medesimo titolo; se, invece, l’istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali (Cass., n. 2378/2024). Il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda, ai fini esclusivi della procedura, sino a che l’Autorità accertante non abbia preso una decisione (procedura amministrativa davanti alle commissioni territoriali di cui all’art. 27 d. lgs. 25/2008), come previsto dall’art. 9 della direttiva 2013/32/UE e riconosciuto dall’art. 7, comma 1, d. lgs. n. 25/2008, deve così essere inteso come volto ad assicurare la possibilità per il migrante di essere presente sul territorio nel corso della valutazione della sua domanda di protezione internazionale, ma nel rispetto delle procedure di legge (Cass. 35443/2023). Ne consegue che solo in caso di rigetto dell’istanza di sospensiva viene a cadere il titolo di trattenimento ex art. 6 e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale (Cass., n. 2378/2024). E’ tale provvedimento, adottato anche in via cautelare e di urgenza, che è equiparabile a una condizione risolutiva della della originaria efficacia esecutiva della decisione della Commissione Territoriale ex art. 35-bis, comma 3 d. lgs. n. 25/2008. Deve, pertanto, ritenersi legittima l’emissione del decreto di espulsione in pendenza del ricorso per la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione, la quale è impedita solo dal sopravvenuto accoglimento dell’istanza di sospensione. Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.“

La decisione della Corte di Csasazione adesso esaminata sembrerebbe legittimare l’adozione di ulteriori provvedimenti ai fini della giustificazione del trattenimento amministrativo, ma non autorizza l’esecuzione dell’accompagnamento forzato in frontiera prima della decisione sull’istanza di sospensione, o prima della scadenza dei termini per la sua proposizione, come si verifica invece nelle più recenti prassi di polizia.

La Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Ordinanza n. 17256 del 2025, in un caso in cui il provvedimento di convalida dell’accompagnamento coattivo veniva adottato dopo che era stato proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale con istanza di sospensiva, sulla quale era mancata tuttavia la decisione nei termini di legge, ha annullato il provvedimento di accompagnamento coattivo disposto dal Questore di Lecce, ritenendo che, se il comma 5 dell’art. 35 bis del d.lgs n. 25 del 2008 stabilisce che“la proposizione del ricorso o
dell’istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 29- bis”
. Secondo questa decisione, la norma individua due formule di reiezione della domanda da parte della Commissione territoriale, in relazione alle quali la proposizione dell’istanza cautelare non produce effetto sospensivo. Ne consegue che per le altre l’effetto sospensivo opera fino a che l’istanza cautelare non sia stata decisa.

Secondo la Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Ordinanza n. 17702 del 2025 «In tema di protezione internazionale, la relativa domanda, in conformità alla previsione dell’art. 6, paragrafo 1, comma 2 della direttiva2013/32/UE può essere presentata dallo straniero che abbia in corso il trattenimento ai fini dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, anche avanti al giudice di pace nel corso dell’udienza di convalida prevista dall’art. 14, comma 5, del d.lgs. cit.; in siffatta ipotesi (…) dalla domanda deriva sospensione dei termini del trattenimento disposto ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 come previsto dall’art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015; tuttavia il trattenimento dello straniero richiedente protezione cessa dopo la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale e l’eventuale successiva richiesta di proroga del trattenimento disposto ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, è illegittima, salvo che non vengano dedotti e comprovati dall’amministrazione ulteriori motivi di trattenimento, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998»

7. Occorre ricordare che l’applicazione delle regole in materia di trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo, anche nel caso di domanda proposta dopo l’adozione della misura limitativa della libertà personale, o in caso di domande reiterate, non può escludere una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente, in ossequio al diritto a un ricorso effettivo previsto dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il pieno rispetto del diritto ad un ricorso effettivo impedisce di procedere all’accompagnamento forzato in frontiera prima che siano scaduti i termini di ricorso, o in pendenza del medesimo ricorso, anche quando si voglia escludere il carattere sospensivo dell’impugnazione rispetto ai diversi provvedimenti di espulsione, respingimento e trattenimento amministrativo.

La Corte di giustizia UE ha ribadito che qualsiasi trattenimento di un cittadino di un paese terzo, ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 2 e 4, della Direttiva Rimpatri, dell’articolo 9, paragrafo 3, della Direttiva Accoglienza oppure dell’articolo 28, paragrafo 4, del Regolamento Dublino III, costituisce un’ingerenza grave nel diritto alla libertà, sancito all’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e il potere delle autorità nazionali competenti di ricorrere a tale misura è strettamente limitato dalle condizioni e dalle procedure che disciplinano tale misura. Inoltre, la CGUE ha sottolineato che quando queste condizioni non sono più soddisfatte, la persona deve essere rilasciata immediatamente.

La Direttiva 2008/115/CE sui rimpatri, da applicare in combinazione con le Direttive tutora vigenti 2013/32/Ue (procedure) e 2013/33/Ue (accoglienza) stabilisce che prima della decisione del giudice sul primo ricorso contro un diniego di protezione non è possibile dare esecuzione ad una misura di allontanamento forzato. In particolare, la Direttiva 2013/32/Ue ha abrogato la precedente Direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, alla quale si continua a fare riferimento in diversi provvedimenti amministrativi. Il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 ha poi dato attuazione alla direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè alla direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Questa normativa sarà abrogata, in parte, dopo il 12 giugno 2026, con l’entrata in vigore della nuova Direttiva 1346/2024 “accoglienza” e del nuovo Regolamento 1348/2024 “procedure“, e soprattutto quando entrerà in vigore il futuro Regolamento rimpatri (COM(2025)101 final), che tra le altre modifiche procedurali, esclude, per le persone ritenute “pericolose”, il riconoscimento automatico dell’effetto sospensivo dei ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento forzato. Il Parlamento europeo, con il suo voto su quest’ultimo Regolamento ha infatti stabilito che l’impugnazione non comporta automaticamente la sospensione dell’esecuzione della misura di rimpatrio, lasciando alla discrezionalità del giudice la decisione in merito, ma non ha approvato norme che consentano l’esecuzione del rimpatrio con accompagnamento forzato prima della decisione del giudice sulla istanza di sospensiva, o prima della proposizione del relativo ricorso.

L’art. 37 del nuovo Regolamento (Ue) 1348/2024 “procedure“, stabilisce comunque la contestualità del provvedimento rigetto della domanda di protezione e dell’adozione di una decisione di rimpatrio, senza alcuna garanzia sull’esercizio effettivo dei diritti di difesa, prima dell’esecuzione delle misure di allontanamento forzato, ma non legittima la loro esecuzione prima di una decisione del giudice, o in pendenza dei termini di ricorso per una sospensiva. In questo senso la futura normativa europea, ormai di prossima applicazione, sembrerebbe corrispondere alle ultime modifiche della normativa italiana introdotte a partire dal Decreto Cutro (art. 32, co. 4 d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal decreto legge n. 20/2023 poi convertito nella legge n.50/2023). Secondo la circolare del Ministero dell’interno del 1° giugno 2023, si prevedeva da allora che nel caso di diniego per inammissibilità, anche di una domanda reiterata, o per manifesta infondatezza della domanda di protezione, la proposizione del ricorso non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo, e quindi “sarà possibile procedere al rimpatrio nonostante la presentazione del ricorso o dell’istanza cautelare”. Ma la previsione della circolare rimane ancora oggi priva di base legale. In una materia come la libertà personale disciplnata in base alla riserva di legge (art.13 Costituzione, ed art.5 CEDU) e con la garanzia della riserva di giurisdizione, sono le norme e non le circolari amministrative che devono prevalere.

Con l’art. 43. 2 del medesimo Regolamento si prescrive agli Stati membri di stabilire un termine di almeno una settimana ma non superiore a tre settimane a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale esercitare il diritto a un ricorso effettivo, e quindi al successivo articolo 67.7 si aggiunge che gli Stati membri devono prevedere termini minimi per l’impugnazione delle decisioni, e precisamente: a) da un minimo di cinque giorni a un massimo di dieci giorni in caso di decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, per ritiro implicito, per infondatezza o per manifesta infondatezza; b) da un minimo di due settimane a un massimo di un mese in tutti gli altri casi.

In base all’art.67 del nuovo Regolamento procedure, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso la decisione di rigetto della domanda per inammissibilità o la decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza e contro la correlata decisione di rimpatrio. Il ricorso effettivo prevede l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, almeno dinanzi al giudice di primo grado, comprensivo se del caso dell’esame del bisogno di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale i seguenti termini per l’impugnazione delle decisioni da parte dei richiedenti, delle persone soggette a revoca della protezione internazionale e delle persone
ammissibili alla protezione sussidiaria con termini da un minimo di cinque giorni a un massimo di dieci giorni in caso di decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, per ritiro implicito, per infondatezza o per manifesta infondatezza.

L’art.68 dello stesso Regolamento impone comunque limiti precisi all’effetto sospensivo dell’impugnazione affermando che il richiedente protezione internazionale ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine entro il quale può esercitare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado e, se esercita tale diritto entro il termine stabilito, nelle more dell’esito del ricorso. Si aggiunge che fatto salvo il principio di non respingimento, il richiedente non ha diritto di rimanere sul territorio nazionale nei casi, tra gli altri, di domanda inammissibile o manfestamente infondata, salvo autorizzazione del giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, a rimanere nel territorio degli Stati membri nelle more dell’esito del ricorso. In base alla stessa norma, inoltre, gli Stati membri possono disporre nel diritto nazionale che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non ha diritto di rimanere, fermo restando il rispetto del principio di non respingimento, se si ritiene che l’impugnazione sia stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l’imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro. L’applicazione di questa disposizione in Italia, come si dirà più avanti, non potrà comunque comportare la disattivazione delle garanzie previste dagli articoli 13 e 24 della Costituzione. E in ogni caso anche il legislatore nazionale sarà tenuto al rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità e non discriminazione, imposti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Nel caso H.I.D. e B.A. nel 2013 la Corte di Lussemburgo ha stabilito che, per evitare casi di discriminazione tra richiedenti asilo ai quali si applicano diversi tipi di procedure, la procedura accelerata, che pure viene ritenuta ammissibile, non deve privare i richiedenti dei principi fondamentali e delle garanzie stabiliti nella precedente direttiva procedure 2005/85/CE . Secondo la Corte di Lussemburgo, il richiedente asilo proveniente da un paese di origine designato come sicuro, anche se inserito in una procedura accelerata, “deve disporre di un periodo di tempo sufficiente entro il quale raccogliere e presentare la documentazione necessaria a sostegno della propria domanda, consentendo così all’autorità accertante di effettuare un esame equo e completo di tali domande e di garantire che i richiedenti siano non esposti ad alcun pericolo nel paese di origine”.

8. A partire dal 12 giugno prossimo, in base all’art.10 del Regolamento procedure (UE) 2024/1348, “I richiedenti hanno il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui sono tenuti a essere presenti in conformità dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione sulla domanda”. Gli Stati membri possono prevedere un’eccezione al diritto del richiedente di rimanere nel loro territorio durante la procedura amministrativa in caso di domanda reiterata o se lo stesso richiedente sia soggetto all’esercizio di un’azione penale o all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà; oppure ancora se “costituisce un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, fatti salvi gli articoli 12 e 17 del regolamento (UE) 2024/1347, a condizione che l’applicazione di tale eccezione non comporti l’allontanamento del richiedente verso un paese terzo in violazione del principio di non respingimento”

Nel Disegno di legge n.1869/2026, che dovrebbe dare attuazione ai nuovi Regolamenti europei, attualmente all’esame del Senato, l’attacco finale al diritto di asilo si concretizza sia sul piano procedurale, che sul terreno delle qualifiche da riconoscere, o da negare, ai richiedenti protezione. L’art.11 del Disegno di legge fissa i criteri generali per l’attuazione della delega legislativa che dovrà essere conferita al governo per dare attuazione ai nove Regolamenti ed alla Direttiva accoglienza previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024, stabilendo procedure che in diversi punti non appaiono compatibili con la disciplina vincolante introdotta dai Regolamenti europei, riducendo significativamente le garanzie procedurali previste in favore dei richiedenti asilo anche dalla Carta dei diritti fondamentali UE (art.18 e art.47, in particolare).

In particolare, in materia di procedure, si prevede “nel rispetto dell’articolo 37 del regolamento procedure, che la decisione di rimpatrio, conseguente al rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero al ritiro implicito o esplicito, o alla decisione di revoca della protezione internazionale, sia adottata contestualmente al provvedimento che conclude il procedimento per il riconoscimento o la revoca della protezione internazionale e che tale decisione unica rechi gli effetti del provvedimento di respingimento o di espulsione amministrativa di cui agli articoli 10 e 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, consentendo al questore di procedere ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 14 del medesimo testo unico, e contenga, rispettivamente, il divieto di ingresso senza speciale autorizzazione del Ministro dell’interno o di reingresso per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque e che, salvi gli effetti dell’impugnazione, la predetta decisione possa essere immediatamente eseguita dall’autorità amministrativa competente”. Si aggiunge poi che “nella determinazione delle domande da esaminare con procedura accelerata di frontiera, sia data priorità all’esame delle domande dei richiedenti che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori possibilità di essere rimpatriati, se del caso, nel Paese di origine, nel Paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, in un Paese terzo sicuro o in un Paese di primo asilo”. Si stabilisce infine che, “ in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non abbia diritto di rimanere neanche fino alla decisione del giudice sull’istanza di sospensiva, se presentata, fermo restando il rispetto del principio di non respingimento, se si ritenga che l’impugnazione sia stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l’imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro”. Le previsioni più recenti del legislatore italiano, ancora a livello di progetto di legge, che dovrebbero poi trovare una specifica attuazione nei futuri decreti delegati adottati dal governo, se non si ricorrerà ancora una volta a decreti legge, appaiono già distanti dalle previsioni dei nuovi Regolamenti e dai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e più volte ribaditi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Si deve comunque rilevare che anche in questa normativa si prevede il rispetto del principio di non respingimento (art.33 Conv. Ginevra) e sono “fatti salvi gli effetti dell’impugnazione”, e dunque non può ritenersi precluso il diritto al ricorso e la possibilità di impugnare una decisione negativa con la richiesta di una misura sospensiva prima del rimpatrio con accompagnamento forzato.

9. La Corte costituzionale, già con la sentenza n. 105/2001 ha affermato che “l’accompagnamento inerisce alla materia regolata dall’art. 13 della Costituzione, in quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni della libertà personale e che vale a differenziarle dalle misure incidenti solo sulla libertà di circolazione.”

Oltre alle già richiamate sentenze della Corte costituzionale n. 105/2001 e 96/2025, non si può trascurare quanto si affermava nella sentenza n.222/2004 in ordine alla effettività dei diritti di difesa da riconoscere comunque alla persona soggetta ad un provvedimento di rimpatrio forzato a seguito di un provvedimento di espulsione. Secondo la Corte, ed “in continuità con la sentenza n.105 del 2001“, il procedimento di rimpatrio forzato, allora regolato dall’art. 13, comma 5-bis del Testo unico n.286/98, “contravviene ai principî affermati da questa Corte nella sentenza sopra ricordata: il provvedimento di accompagnamento alla frontiera è eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria. Lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale. È, quindi, vanificata la garanzia contenuta nel terzo comma dell’art. 13 Cost., e cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell’autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore. E insieme alla libertà personale è violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile. La disposizione censurata non prevede, infatti, che questi debba essere ascoltato dal giudice, con l’assistenza di un difensore. Non è certo in discussione la discrezionalità del legislatore nel configurare uno schema procedimentale caratterizzato da celerità e articolato sulla sequenza provvedimento di polizia-convalida del giudice. Vengono qui, d’altronde, in considerazione la sicurezza e l’ordine pubblico suscettibili di esser compromessi da flussi migratori incontrollati. Tuttavia, quale che sia lo schema prescelto, in esso devono realizzarsi i principî della tutela giurisdizionale; non può, quindi, essere eliminato l’effettivo controllo sul provvedimento de libertate, né può essere privato l’interessato di ogni garanzia difensiva”. Come invece sembra verificarsi ancora oggi, quando si procede al rimpatrio di un richiedente asilo trattenuto in un CPR, prima della scadenza dei termini di ricorso o prima di una decisione su una istanza cautelare. Si può dire oggi, a quasi 25 anni dalla legge Bossi-Fini, che la sovrapposizione tra l’immigrato irregolare da espellere sulla base di provvedimenti amministrativi già sottoposti a convalida giurisdizionale ed il richiedente asilo denegato ma con un ricorso pendente, o addirittura prima della scadenza dei termini per presentare ricorso, sembrerebbe completamente realizzata. Ma in questo modo non può cancellarsi la portata effettiva del diritto alla protezione, nelle tre forme (asilo-sussidiaria-complementare) da riconoscere in base ad una interpretazione della normativa che rispetti l’art.10 della Costituzione.

Non si può dunque escludere in una materia tanto delicata che riguarda limitazioni della libertà personale e procedure di rimpatrio forzato, la possibilità di controlimiti di natura costituzionale che possano ancora una volta orientare l’applicazione della normativa interna nella prospettiva euro-unionale verso il rispetto dei principi cogenti imposti dalla nostra Costituzione, anche con riferimento alle Convenzioni internazionali a garanzia dei diritti umani (art.117 Cost.).

Rilevano in particolare le disposizioni dell’art.17 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, nelle parti in cui si prevede che nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del decreto, se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento, ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il termine per il deposito del ricorso è di soli sette giorni decorrenti dalla data di notificazione della decisione della Commissione territoriale, e che la proposizione del reclamo non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento reclamato.

Queste norme appaiono in contrasto con i principi affermati dagli articoli 3, 10, 11, 13 e 24 della Costituzione e con quelle affermate in materia di giusto processo dall’art. 111 della stessa Costituzione. Se è vero che il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, si deve riconoscere il superamento di questo limite in materia processuale quando si possa riscontrare, qualora si operasse un rimpatrio forzato in pendenza dei termini di ricorso, una ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del diritto alla libertà personale. Ma questo rimane un capitolo aperto, sul quale, oltre ai possibili ricorsi, si profila un severo controllo da parte della Commissione europea. In attesa che il legislatore italiano adotti nelle prossime settimane, e non potranno essere mesi, o anni, una nornativa interna di adeguamento ai nuovi Regolamenti previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024 che entrano in vigore dal 12 giugno prossimo.

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