Nuova proposta del Parlamento UE sul Regolamento rimpatri : applausi sul cadavere dell’Unione europea

di Fulvio Vassallo Paleoologo

VERSIONE BREVE

La maggioranza formata dai popolari con l’estrema destra, che ormai caratterizza tutte le decisioni del Parlamento europeo in materia di immigrazione ed asilo, ha accolto con applausi scroscianti l’approvazione della nuova bozza di Regolamento sui rimpatri che, apportando numerose modifiche peggiorative alla proposta originaria della Commissione europea, dovrà istituire un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare, abrogando la precedente direttiva 2008/115/CE. Adesso il nuovo testo dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio UE e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima di entrare in vigore.

Allo scopo dichiarato di dare effettività alle decisioni di rimpatrio, che oggi rimangono sulla carta nel 70-80 per cento dei casi, la proposta di Regolamento estende i casi di trattenimento per prevenire il rischio di fuga inventando nuovi obblighi di cooperazione a carico delle persone in condizione di ingresso o soggiorno irregolare, come se queste, in assenza di documenti e di mezzi economici, fossero libere di lasciare il territorio nazionale e ritornare nel paese di origine. Si prevede così, oltre all’obbligo di fornire i dati biometrici, il dovere di dare informazioni sui paesi terzi attraversati, il dovere di rimanere in un determinato luogo e a disposizione delle autorità durante l’intero corso delle procedure di rimpatrio, nonché il dovere di presentare richiesta alle autorità competenti dei paesi terzi al fine di ottenere un documento di viaggio valido ai fini del rimpatrio.

La detenzione amministrativa, ma solo sulla base di provvedimenti che tengano conto di una “valutazione individuale” caso per caso, anche sulla base del mancato adempimento degli oblighi di cooperazione, potrà durare fino a 24 mesi con una possibile una proroga per altri sei mesi complessivi in caso di cambiamento delle circostanze, nuove informazioni o miglioramento della cooperazione con un paese terzo. L’ampliamento della discrezionalità di polizia nella valutazione del “rischio di fuga” sovverte il rapporto tra rimpatri con intimazione e rimpatri con accompagnamento fozato, generalizzando nei fatti, sempre che vi siano strutture sufficienti, che ad oggi mancano, il ricorso alla detenzione amministrativa.

Le nuove norme consentiranno la possibilità di trasferimenti forzati, esclusi i minori non accompagnati, verso un Paese terzo che accetta di accogliere la persona (i cosiddetti hub di rimpatrio). Si prevedono quindi futuri accordi con paesi extra-UE in vista dei rimpatri, accordi che dovranno essere negoziati (e finanziati) dagli Stati membri al fine del trasferimento delle persone che verranno sottoposte alla giurisdizione del paese terzo. Gli Stati dovranno comunque informare la Commissione e gli altri paesi membri prima dell’entrata in applicazione di tali accordi. Questi nuovi accordi differiscono dunque radicalmente dal cd. modello Albania, nel quale le persone rimangono sottoposte alla giurisdizione italiana, su cui il governo rilancia la sua propaganda sostenendo che troverebbe adesso una base legale nel Regolamento europeo sui rimpatri che sta per entrare in vigore.

Le autorità nazionali potranno svolgere specifiche misure investigative per preparare o garantire l’effettivo rimpatrio, tra cui perquisizioni delle persone, delle abitazioni o di altri locali pertinenti, soggette ad autorizzazione giudiziaria o amministrativa. Queste misure di polizia dovrebbero rispettare i diritti fondamentali della persona ed essere soggette alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto dell’Unione e dalle norme interne, a partire dalle garanzie costituzionali. Una piccola ICE a scartamento ridotto è così prevista anche in Europa. Sarà questo l’aspetto che potrà coimvolgere maggiormente i cittadini europei e gli operatori della solidarietà.

La presidente del Consiglio Meloni ha vantato il voto del Parlamento europeo come un successo della politica del suo governo, mentre la Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece) ha subito espresso profonda preoccupazione per il nuovo Regolamento che rischia di indebolire la tutela effettiva dei diritti fondamentali e della dignità delle persone migranti. Già prima delle ultime modifiche peggiorative, L’Agenzia europea per i diritti fondamentali ha ribadito come il fatto che i campi di detenzione, intesi come Hub per i rimpatri o centri Hotspot, eventualmente attivati in futuro in paesi terzi, per processare le domande di asilo, vengano costruiti al di fuori dell’Unione, non esonera dall’osservanza del vigente diritto euro-unionale, poiché gli Stati membri e Frontex rimarrebbero “responsabili delle violazioni dei diritti nei centri e durante qualsiasi trasferimento”.

In base all‘art. 52 del Regolamento rimpatri, questo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia si aggiunge che l’articolo 1 (Oggetto), l’articolo 2 (Ambito di applicazione), paragrafi da 1 a 3, l’articolo 4 (Definizioni), paragrafo 3, l’articolo 5 (Diritti fondamentali), l’articolo 7 (Decisione di rimpatrio), paragrafi 8 e 9, e gli articoli 17 (Rimpatri nei paesi terzi) , 18 (Interesse superiore del minore), 19 (Accertamento età del minore), 36 (riammissione nei paesi di origine) , 37 bis (dimensione esterna e cooperazione con paesi terzi) , 43 (autorità competenti) , 45 (sostegno di frontex), 49 (procedura di comitato), 50 e 51( abrogazione di norme precedenti) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Tutte le restanti disposizioni, in particolare quelle relative all’esecuzione delle misure di allontanamento, al concetto di rischio di fuga, alle misure investigative, al trattenimento amministrativo, alle alternative al trattenimento, ai mezzi di ricorso, ai loro effetti sospensivi, e al mutuo riconoscimento delle decisioni di rimpatrio, si applicano a decorrere dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore, quindi un anno dopo la data di pubblicazione del Regolamento rimpatri nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Sembra dunque che entrino subito in vigore, con la pubblicazione dell’atto, soltanto le norme che hanno rilevanza nei processi di esternalizzazione delle procedure di rimpatrio, sugli accordi da stipulare con i paesi terzi, mentre resteranno ancora in vigore per un anno tutte le vecchie norme sui trattenimenti e sui ricorsi, che rimangono direttamente applicabili sul piano del diritto interno.

Sui principali assi del nuovo Regolamento, che attenta a principi cardine delle Costituzioni nazionali, della Carta dei diritti fondamentali e delle Convenzioni internazionali, si dovrà verificare il ruolo di controllo degli organi giurisdizionali interni e sovranazionali, che alcune prescrizioni contenute negli emendamenti più recenti approvati dal Parlamento tendono a sterilizzare, a favore dei poteri degli esecutivi e delle forze di polizia. Appaiono particolarmente preoccupanti la cancellazione quasi totale della sospensione dell’esecuzione delle decisioni di rimpatrio, i termini molto brevi per i ricorsi e il ruolo marginale lasciato ai controlli giurisdizonali. Per le persone migranti in condizione di irregolarità sarà davvero “stato di polizia”, con una svolta autoritaria che riguarderà anche i cittadini solidali e tutti coloro che presteranno assistenza.

Si possono prevedere appena dopo la pubblicazione del Regolamento, quando sarà entrato almeno parzialmente in vigore, una serie di ricorsi per anullamento ex art. 263 del TFUE (Trattato di funzionamento dell’Unione europea), come si è già verificato in passato, in occasione di un Regolamento che riguardava l’agenzia Frontex, quando il Parlamento europeo non era ancora diventato un covo di razzisti, così come non si possono escludere azioni cautelari e risarcitorie delle vittime nei confronti della stessa agenzia e delle istituzioni nazionali che si rendono responsabili della violazione di diritti fondamentali della persona. Rimane anche in capo a qualsiasi organo giurisdizionale il potere di disapplicazione, nei casi di una norma o di una prassi nazionale in contrasto con un regolamento europeo che rimane ancora in vigore, come il Regolamento Frontex n.656/2014 per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne, che prevede espressamente la protezione dei diritti fondamentali e il principio di non respingimento (art.4).


MINISTERO DELL’INTERNO


MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 18 maggio 2026 

Determinazione del costo medio del rimpatrio per l’anno 2026. (26A03227) (GU Serie Generale n.147 del 27-06-2026)


VERSIONE ESTESA

1. La maggioranza formata dai popolari con l’estrema destra, che ormai caratterizza tutte le decisioni del Parlamento europeo in materia di immigrazione ed asilo, ha accolto con applausi scroscianti l’approvazione della nuova bozza di Regolamento rimpatri che, apportando numerose modifiche peggiorative alla proposta originaria della Commissione europea, dovrà istituire un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare, abrogando la precedente direttiva 2008/115/CE. I parlamentari europei della nuova coalizione nazionalista sono riusciti nella non facile impresa di peggiorare la precedente bozza di Regolamento uscita lo scorso marzo dalla Commissione LIBE con una valanga di emendamenti restrittivi.

Adesso il nuovo testo dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio UE e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima di entrare in vigore. Una serie di passaggi scontati perchè il Consiglio aveva già dato la sua approvazione. Alcune disposizioni, tra cui quelle sul prolungamento del trattenimento nei centri di detenzione amministrativa, sui nuovi criteri di valutazione dell’età dei minori e sulla esternalizzazione delle politiche di rimpatro, con nuovi accordi ancora da stipulare con i paesi terzi, si potranno applicare immediatamente, probabilmente entro la prossima estate. La maggior parte del Regolamento dovrebbe essere invece applicabile dopo un anno dall’entrata in vigore della normativa. Questa sfasatura temporale produrrà un caos senza precedenti, ed una selva di ricorsi giurisdizionali, considerando la sovrapposizione di normative preesistenti e sopravvenute in materie tanto delicate da toccare valori costituzionali.

Si stabiliscono, ma per adesso soltanto sulla carta, gli elementi di un sistema comune europeo per i rimpatri costituito da una procedura comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell’Unione, compresa una procedura comune di riammissione come parte integrante della stessa, da un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri, con un rilevante ruolo nella gestione dei rimpatri forzati che si aggiunge ai compiti già svolti per l’Agenzia per il controllo delle frontiere esterne (FRONTEX). Si tratta di previsioni che richiederanno ancora tempo per la loro effettiva attuazione. Al Considerando 18 quater si prevede che “Al fine di preparare le tappe verso il riconoscimento reciproco obbligatorio, la Commissione e le pertinenti agenzie dell’UE, quali eu-LISA, dovrebbero, se del caso, sostenere gli Stati membri, anche individuando le disposizioni e gli adeguamenti necessari per garantire il trattamento automatizzato dell’ordine europeo di rimpatrio”. Ci vorranno anni prima che questo sistema di rimpatri possa andare a regime, sempre che i nazionalismi che stanno prevalendo nell’Unione europea non blocchino questo processo di “armonizzazione” al ribasso (dei diritti umani).

Sui principali assi del nuovo Regolamento, che attenta a principi cardine delle Costituzioni nazionali, della Carta dei diritti fondamentali e delle Convenzioni internazionali, si dovrà verificare il ruolo di controllo degli organi giurisdizionali interni e sovranazionali, che alcune prescrizioni contenute negli emendamenti più recenti approvati dal Parlamento tendono a sterilizzare, a favore dei poteri degli esecutivi e delle forze di polizia. Appaiono particolarmente preoccupanti la cancellazione quasi totale della sospensione dell’esecuzione delle decisioni di rimpatrio, i termini molto brevi per i ricorsi e il ruolo marginale lasciato ai controlli giurisdizonali. Per le persone migranti in condizione di irregolarità sarà davvero “stato di polizia”, con una svolta autoritaria che riguarderà anche i cittadini solidali e tutti coloro che presteranno assistenza.

Occorre ribadire quanto affermato dalla Corte di giustizia UE con riferimento a termini eccessivamente brevi posti al giudice per decidere su misure amministrative che comportano la provazione della libertà personale. Benché l’art. 46, c. 10 della diretiva 2013/32/UE sulle procedure, in vigore fino al 12 giugno scorso, lasci agli Stati membri la possibilità di stabilire tempi particolarmente brevi, la Corte di giustizia UE, nel caso di un richiedente asilo, ha concluso, proprio sulla base dell’art. 47 della Carta, che “il principio di effettività del diritto dell’Unione comporta l’obbligo per il giudice interessato di disapplicare la normativa nazionale che consideri tale termine imperativo” e ciò laddove il termine non consenta di garantire l’effettività delle norme sostanziali e delle garanzie processuali riconosciute dalla direttiva” (C. Giust. UE, 19 marzo 2020, C-564/18, LH, EU:C:2020:218, § 75 e sent. 19.3.2020, Causa C-406/18). La CGUE ricorda che l’art. 46, par. 3, della direttiva, che attua il diritto a un ricorso effettivo e al giudice imparziale sancito dall’art. 47 della Carta, obbliga gli Stati membri a prevedere che il proprio diritto garantisca al richiedente che il ricorso da questi proposto contro una decisione relativa alla domanda di protezione internazionale sia deciso previo esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto. In questo senso anche la fondamentale sentenza della CGUE del 4 ottobre 2024 sui cd. paesi sicuri, confermata dalla sentenza della Corte di Lussemburgo del 1° agosto 2025 (Corte giust, 1 agosto 2025, Cause riunite C‑758/24 -Alace e C‑759/24 – Canpelli) . Sentenze che hanno la stessa valenza normativa di un regolamento europeo.

2. Secondo il Considerando 9 del Regolamento rimpatri, “L’applicazione delle norme di cui al presente regolamento non dovrebbe incidere sulle norme sull’accesso alla protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ove del caso, le norme del presente regolamento sono integrate dalle norme specifiche che collegano le decisioni negative in materia di asilo con le decisioni di rimpatrio, per quanto riguarda l’emissione e i mezzi di ricorso, di cui al regolamento (UE) 2024/1348, e dalla procedura di rimpatrio alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio”. Secondo il Considerando 10, “Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) e dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (“convenzione di Ginevra”). Esso dovrebbe essere applicato nel rispetto della Carta, dei principi generali del diritto dell’Unione e del diritto internazionale pertinente. In base al Considerando 11, “Dovrebbero essere rispettati il principio di non respingimento e il divieto di espulsione collettiva di cui all’articolo 19 della Carta. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso un paese terzo in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”.

Al Considerando 12 bis del nuovo Regolamento si richiama la portata del principio di non respingimento, affermato dall’art.33 della Convenzione di Ginevra, prevedendosi che “Il giudice designato come competente dallo Stato membro a norma del diritto nazionale dovrebbe essere responsabile del ricorso avverso la decisione di rimpatrio, il divieto d’ingresso e la decisione di allontanamento. L’osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento dovrebbe essere verificata qualora gli elementi del fascicolo portati a conoscenza del giudice designato come competente a norma del diritto nazionale per il ricorso avverso la decisione di rimpatrio o la decisione di allontanamento, integrati o chiariti a seguito di un procedimento in contraddittorio, suggeriscano che il principio di non respingimento potrebbe essere pregiudicato”.

Con la sentenza del 17 ottobre 2024 della Terza sezione (causa C-156/23, K, L, M, N c. Staatssecretaris van Justitie an Veiligheid) la Corte di Giustizia Ue ha stabilito che e uno Stato non può adottare misure di allontanamento nei confronti di un cittadino di un Paese terzo, anche se si trovi in una situazione di irregolarità di soggiorno, qualora esista un rischio reale che possa essere esposto a trattamenti inumani o degradanti nello Stato di destinazione. E’ lo stesso principio inderogabile affermato dagli articoli 5 comma 6 e 19 del vigente Testo unico sull’immigrazione n.286/98.

In base al Considerando 22 si prevede che “per i cittadini di paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza, l’allontanamento dovrebbe in generale essere la norma, e dovrebbe essere possibile derogare alle norme generali per imporre divieti d’ingresso più lunghi o di durata indeterminata e periodi di trattenimento più lunghi come pure derogare all’uso di appositi centri di trattenimento, in modo che coloro che minacciano la sicurezza degli Stati membri siano prontamente allontanati. Tra le altre modifiche procedurali, per le persone ritenute “pericolose”, si esclude di fatto il riconoscimento dell’effetto sospensivo dei ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento forzato. Ma anche in questi casi si dovrà riconoscere il diritto ad un ricorso effettivo come garantito dall’art.47 della Carta dei diritti fondamentali UE. E non si potranno neppure derogare le garanzie costituzionali dettate dagli articoli 13 e 24 della Costituzione, in armonia con i principi espressi dagli articoli 5, 6 e 13 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, e degli articoli 18,19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Sulla base di futuri accordi che dovranno essere negoziati (e finanziati) dagli Stati membri, come richiamano i Considerando 23 e 23 bis, si introduce la possibilità di deportare in paesi terzi ai fini del rimpatrio successivo nel paese di origine tutti i destinatari di provvedimenti di allontanamento forzato, riducendo al minimo le possibilità di ricorso con effetto sospensivo. Si prevede un generico rispetto del principio di non respingimento (art.33 Convenzione di Ginevra sui rifugiati) e che gli Stati terzi rispettino i diritti umani, seppure soltanto in parte del loro territorio, ma non è garantito, nell’ambito della giurisdizione esclusiva di questi stessi paesi, il rispetto effettivo del diritto dell’Unione europea, soprattutto per quanto concerne i diritti di difesa, la tutela dei soggetti vulnerabili e l’accesso alle procedure di protezione internazionale. Gli Stati dovranno comunque informare la Commissione e gli altri paesi membri prima dell’entrata in applicazione di tali accordi. Questi nuovi accordi diferiscono dunque radicalmente dal cd. modello Albania, su cui il governo italiano rilancia la sua propaganda sostenendo che troverebbe adesso una base legale nel Regolamento europeo sui rimpatri che sta per entrare in vigore. Rimane davvero da scoprire che fine faranno le persone migranti allontanate verso paesi terzi quando non sarà possibile completare il loro rimpatrio con la riammissione nei paesi di origine. Sembra davvero che l’apparato istituzionale di riproduzione della clandestinità non smetta mai di funzionare, massacrando corpi e dignità delle persone.

In base al Considerando 23 “Le nuove norme dovrebbero offrire agli Stati membri maggiori possibilità di
effettuare i rimpatri verso paesi terzi mediante strumenti aggiuntivi. Dovrebbe essere possibile concludere specifici accordi o intese con paesi terzi in modo da offrire agli Stati membri maggiori opzioni per i rimpatri, a condizione che i paesi terzi interessati rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e, in caso di
allontanamento, il principio di non respingimento. Le carenze in relazione a parti specifiche del territorio del paese terzo o a categorie di persone identificabili non impediscono la conclusione di tali accordi o intese, a condizione che sussistano garanzie sufficienti per assicurare il pieno rispetto dei diritti dei cittadini di paesi
terzi interessati da tali accordi o intese. In particolare, l’accordo o l’intesa dovrebbe stabilire le procedure applicabili al rimpatrio, le condizioni di soggiorno nel paese, gli obblighi e le responsabilità rispettivi delle parti
dell’accordo o dell’intesa e le conseguenze di eventuali violazioni dell’accordo o dell’intesa.
Se comporta il successivo rimpatrio dal paese terzo, l’accordo o l’intesa dovrebbe inoltre stabilire le conseguenze nel caso in cui il successivo rimpatrio non sia possibile, gli obblighi e le responsabilità rispettivi delle parti dell’accordo o dell’intesa, le conseguenze di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione nel paese terzo, nonché un organismo o un meccanismo di monitoraggio indipendente per valutare l’attuazione dell’accordo o dell’intesa. Tali accordi o intese costituiranno un’attuazione del diritto
dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta”.

Come in altri campi, assume un rilievo sempre maggiore la dimensione intergovernativa tra gli Stati membri. Secondo il Considerando 23 bis “Al fine di garantire che gli interessi legittimi connessi alla gestione delle frontiere esterne e alla sicurezza interna degli Stati membri in questione siano sufficientemente tutelati, qualora uno Stato membro negozi un accordo o un’intesa ai fini del presente regolamento con uno dei paesi terzi limitrofi dell’Unione, gli Stati membri che condividono una frontiera comune con tale paese terzo dovrebbero essere informati di tali negoziati in tempo utile prima della conclusione dell’accordo o dell’intesa, nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. Al momento della conclusione di accordi o intese con paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tali accordi o intese prima della loro applicazione provvisoria o, se precedente, della loro entrata in vigore. Inoltre, al fine di evitare qualsiasi inosservanza del diritto dell’Unione e di rafforzare ulteriormente la trasparenza, gli Stati membri potrebbero, su base volontaria, tenere informati la Commissione e gli altri Stati membri in merito allo stato di avanzamento dei negoziati con un paese terzo relativi ad accordi o intese autorizzati dal presente regolamento, prima che le parti abbiano raggiunto un accordo definitivo, anche al fine di chiedere la valutazione della Commissione quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’accordo o dell’intesa previsti in corso di negoziazione”.

Il Regolamento rimpatri stabilisce dunque che un accordo in vista di un successivo rimpatrio può essere concluso con un paese terzo solo se sono rispettati gli standard e i principi internazionali sui diritti umani conformi al diritto internazionale, incluso il principio di non respingimento. Lo stesso Regolamento non contiene però alcuna norma che disciplini gli hub nei paesi terzi, interamente lasciati alla giurisdizone extra UE di questi paesi, che possono essere considerati sicuri anche se non aderiscono alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati, o non ne garantiscono una applicazione effettiva. Una omissione grave, perchè si tratta di procedure di allontanamento forzato e di strutture di trattenimento amministrativo nelle quali viene limitata la libertà personale. E dunque occorrerebe rispettare il principio di legalità (con una espresa previsione della disciplina con legge) come impongono gli articoli 5 della CEDU e 13 della Costituzione italiana, che prevede anche il rispetto del principio della necessaria convalida giurisdizionale, ovunque si trovi trattenuta la persona soggetta alla procedura di allontanamento forzato. In questo senso la Corte costituzionale si è espressa con le sentenze n.105/2001 e 96/2025, che non si possono trascurare anche perchè il legislatore italiano non ha ancora adempiuto alla richiesta della Consulta che con quest’ultima sentenza già lo scorso anno sollecitava una disciplina per legge dei modi di trattenimento. Che ancora oggi manca. La consegna di una persona ad autorità di un paese terzo in vista di un successivo rimpatrio nel paese di origine, non può avvenire in violazione dei principi costituzionali e delle garanzie riconosciute dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo. In realtà, la parte del Regolamento che riguarda il rimpatrio attraverso paesi terzi sembra particolarmente orientata a costringere le persone, una volta “trasferite” nel paese terzo, a “scegliere”, in assenza di alternative di vita, e in condizioni di estremo isolamento, i rimpatri “volontari” assistiti dall’OIM, ma si tratta di procedure che, al di là della prevedibile portata propagandistica in tema di remigrazione, anche per ragioni di costi, sarà ben difficile applicare su vasta scala.

Al Considerando 26 si richiama il superiore interesse del minore, che dovrebbe escludere la deportazione in paesi terzi, che però rimane possibile per interi nuclei familiari, e limitare i casi di rimpatrio con accompagnamento forzato. Sul tema cruciale dell’accertamento dell’età, peraltro oggetto del Regolamento screening (UE) 2024/1356, si stabilisce che “Se sussistono dubbi sul fatto che il cittadino di paese terzo sia o meno un minore, può essere effettuato un accertamento dell’età conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri possono basarsi sugli accertamenti dell’età completati nell’ambito di procedure precedenti. Affinché la migrazione sia gestita in modo coerente all’interno dell’Unione, può essere seguita la stessa procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1348. Nel nostro paese dovrebbero dunque restare confermate le procedure di accertamento dell’età già fissate in precedenza dalla legge Zampa del 2017, che prevedeva un approccio “olistico” e multidisciplinare, salvo le modifiche che potranno essere apportate dal Decreto legge 100/2026, attualmente in corso di conversione in sede parlamentare.

Allo scopo dichiarato di dare effettività alle decisioni di rimpatrio, che oggi rimangono sulla carta nel 70-80 per cento dei casi, la proposta di Regolamento estende i casi di trattenimento per prevenire il rischio di fuga inventando nuovi obblighi di cooperazione al carico delle persone in condizione di ingresso o soggiorno irregolare, come se queste, in assenza di documenti e di mezzi economici, fossero libere di lasciare il territorio nazionale e ritornare nel paese di origine. Si prevede così, oltre all’obbligo di fornire i dati biometrici, il dovere di fornire informazioni sui paesi terzi attraversati, il dovere di rimanere in un determinato luogo e a disposizione delle autorità durante l’intero corso delle procedure di rimpatrio, nonché il dovere di presentare richiesta alle autorità competenti dei paesi terzi al fine di ottenere un documento di viaggio valido ai fini del rimpatrio.

L’ampliamento della discrezionalità di polizia nella valutazione del “rischio di fuga” sovverte il rapporto tra rimpatri con intimazione e rimpatri con accompagnamento fozato, generalizzando nei fatti, sempre che vi siano strutture sufficienti, che ad oggi mancano, il ricorso alla detenzione amministrativa. I casi di trattenimento nei centri per il rimpatrio si ampliano poi notevolmente attraverso l’utilizzo strumentale di formule, con il richiamo dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, che dovrebbero comportare l’adozione delle normali misure di sicurezza, piuttosto che il ricorso a misure di rimpatrio che nella maggior parte dei casi sembrano destinate a rimanere inefficaci per la mancata collaborazione dei paesi di origine.

In base al Considerando 30, si afferma espressamente che “Per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio, garantendo nel contempo il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta, è opportuno che le decisioni relative al rimpatrio siano impugnate per quanto possibile in un unico grado giudiziario. Le norme del presente regolamento riguardanti i ricorsi e la sospensione dell’esecuzione delle decisioni dovrebbero rispettare il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta”.Gli ordini di allontanamento forzato, anche se temporaneamente sospesi da un giudice in sede di ricorso, potranno essere esguiti dopo la decisione di una “autorità giudiziaria di primo grado”, ma la materia delle impugnazioni sarà rimessa alle decisioni dei singoli Stati. In base all’art. 13 della Convenzione EDU, “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.”La Corte di giustizia UE, in sede di ricorso in via pregiudiziale, dovrà tenere conto dei principi della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

La detenzione amministrativa, ma solo sulla base di provvedimenti che tengano conto di una “valutazione individuale” caso per caso, anche sulla base del mancato adempimento degli oblighi di cooperazione, potrà durare fino a 24 mesi. In ogni caso, per il Considerando 32 bis, “Qualora il trattenimento sia stato mantenuto per un periodo di 24 mesi, lo Stato membro dovrebbe avere la possibilità, in determinate circostanze, di trattenere il cittadino di paese terzo per periodi aggiuntivi non superiori complessivamente a sei mesi, quando mutate circostanze indichino una prospettiva ragionevole di allontanamento a causa di nuove informazioni significative. Il trattenimento dovrebbe essere disposto nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e dovrebbe essere mantenuto per un periodo il più breve possibile”. E’ tuttavia un dato di comune esperienza che più si allunga la durata del trattenimento amministrativo nei CPR minori risultano le possibilità di rimpatrio effettivo a fronte della saturazione dei posti disponibili nei centri di detenzione amministrativa. Come si è verificato nel corso degli anni, ad ogni aumento dei tempi di trattenimento non sono aumentati i rimpatri ma i numeri delle persone in condizioni iregolari destinatarie di provvedimenti di respingimento o di espulsione che non venivano eseguiti.

Non si può prevedere quale sarà la ricaduta pratica del principio che sembra adombrare maggiori pressioni sui paesi di origine al fine di una maggiore collaborazione nelle operazioni di rimpatrio forzato. Al Considerando 36 si stabilisce che ” L’obbligo in capo a ogni Stato di riammettere i propri cittadini rappresenta un principio fondamentale della sovranità statale e della cooperazione internazionale. Il dovere degli Stati di riammettere i propri cittadini è considerato un principio del diritto internazionale consuetudinario, è previsto dalla convenzione dell’ICAO, allegato IX, capitolo 5, e stabilito nell’accordo di Samoa. Rimpatri efficaci sono
possibili solo se gli Stati ottemperano all’obbligo di riammettere i propri cittadini. Pertanto, gli Stati membri dipendono dalla cooperazione dei paesi terzi per poter attuare rimpatri efficaci. L’UE e gli Stati membri si avvalgono degli strumenti esistenti, ad esempio l’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/200913 e il
sostegno di Frontex, per migliorare la cooperazione con i paesi terzi ove necessario”.

Al Considerando 44 si prevede soltanto che “L’Unione fornisce sostegno finanziario e operativo, fatto salvo il quadro finanziario pluriennale 2028-2034, al fine dell’efficace attuazione del presente regolamento.
Nella misura in cui dovrebbero essere finanziate dallo strumento tematico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, le attività possono essere attuate in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, i programmi e i progetti dell’Unione disponibili nel settore del rimpatrio, in particolare in virtù del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, e l’assistenza operativa dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in virtù del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Al Considerando 44 bis si aggiunge che la dimensione esterna della politica di rimpatrio è parte essenziale dell’approccio globale in materia di gestione della migrazione. Una cooperazione efficace in materia di rimpatrio e riammissione è una componente esterna fondamentale di partenariati equilibrati e globali con i paesi terzi, in linea con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2024/1351. Nelle conclusioni dell’ottobre 2024 il Consiglio
europeo aveva chiesto, tra l’altro, un’azione rapida per garantire rimpatri efficaci utilizzando come leva tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell’UE, tra cui la politica in materia di visti, il commercio, lo sviluppo e la diplomazia. Lo stesso Consiglio aveva ribadito la nevessità di un “approccio esteso a tutta l’amministrazione, sia negli Stati membri che nelle istituzioni dell’UE”. Sembra quasi una anticipazione delle proposte delle destre più estreme per politiche di forza nei confronti dei paesi di origine, ma non si prevedono nell’immediato fondi in misura significativa per estendere in questo modo i compiti di Frontex o avviare operazioni di rimpatrio verso pasi terzi finanziate in misura maggiore dall’Unione europea.

3, In base all’art.2 del Regolamento rimpatri rimangono impregiudicate le disposizioni di cui ai regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1348 e (UE) 2024/1349. L’art. 37 del nuovo Regolamento (Ue) 1348/2024 “procedure“, stabilisce in particolare la contestualità del provvedimento rigetto della domanda di protezione e dell’adozione di una decisione di rimpatrio, senza alcuna garanzia sull’esercizio effettivo dei diritti di difesa, prima dell’esecuzione delle misure di allontanamento forzato, ma non legittima la loro esecuzione prima di una decisione del giudice, o in pendenza dei termini di ricorso per una sospensiva. Ogni fase del trattenimento amministrativo deve essere coperta da una convalida giurisdizionale, e lo stesso deve verificarsi quando misure che apparentemente vincolano soltanto la libertà di circolazione, come l’obbligo di alloggio in un determinato luogo, si traducono in limitazioni della libertà personale.

Non si può accettare che misure limitative della libertà di circolazione, come gli obblighi di residenza, richiamati anche dal nuovo regolamento rimpatri, in collegamento con i Regolamenti accoglienza e procedure già in vigore, possano tradursi in misure limitative della libertà personale. Al riguardo la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha stabilito da tempo che tra le misure privative della libertà e le restrizioni alla libertà di circolazione che sono soggette all’articolo 2 del Protocollo n. 4, vi è soltanto una differenza di grado o di intensità, non di natura o di sostanza. La classificazione nell’una o nell’altra di queste categorie risulta talvolta difficile, dato che in alcuni casi marginali si tratta soltanto di una questione di valutazione, ma la Corte non può eludere una scelta da cui dipendono l’applicabilità o l’inapplicabilità dell’articolo 5 della Convenzione EDU (Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980, §§ 92-93, serie A n. 39). Per stabilire se una persona sia stata privata della libertà, occorre partire dalla situazione concreta e prendere in considerazione una serie di criteri specifici al suo caso particolare come il genere, la durata, gli effetti e le modalità di esecuzione della misura considerata (Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, § 42, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, e Stanev c. Bulgaria [GC], n. 36760/06, § 115, CEDU 2012).

Si prevede inoltre che il Regolamento rimpatri non si applichi ai cittadini di paesi terzi che: a) sono respinti alle frontiere esterne conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/39928 o conformemente al diritto nazionale equivalente nel caso di Stati membri non vincolati dal suddetto regolamento; sono fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento illegale via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro; sono sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità con la legislazione nazionale; sono sottoposti a una procedura di estradizione”. Tuttavia “Uno Stato membro può decidere di applicare il regolamento a queste categorie di cittadini di paesi terzi . In tali casi, però, il regolamento si applica a tali categorie di cittadini di paesi terzi a decorrere dalla data in cui lo Stato membro notifica la sua decisione agli altri Stati membri e alla Commissione”.

In base all‘art.5 del Regolamento in materia di rimpatri, “In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto dell’Unione, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, degli obblighi inerenti all’accesso alla protezione internazionale, del principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali”. La Corte Europea dei diriti dell’Uomo ha più volte ribadito come il trattenimento sia da considerarsi legittimo ai sensi dell’art. 5 CEDU – che richiede che ogni privazione della libertà personale trovi base legale nel diritto interno e sia soggetta a controllo giurisdizionale – solo qualora altre misure meno severe non si rivelino adeguate e sufficienti per salvaguardare gli interessi dello Stato ed i diritti fondamentali delle persone (Corte eur. dir. uomo, sent. 6 ottobre 2016, Richmond Yaw e altri c. Italia). Adesso il nuovo Regolamento rimpatri sembrerebbe ribaltare completamente questo principio.

In base all’art.14 del futuro Regolamento rimpatri, l’allontanamento è rinviato qualora violi il principio di non respingimento; oppure quando, e per il periodo in cui, è in vigore la sospensione della decisione di rimpatrio. In questi casi tuttavia, qualora ricorra una delle tante ipotesi in cui si configura il rischio di fuga possono essere adottate misure supplementari”, e tra queste sopprattutto quelle che limitano la libertà personale, come il trattenimento amministrativo in un centro per i rtimpatri (CPR).

In base all’art.17, il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiede la conclusione di un accordo o di un’intesa con un paese terzo. Tale accordo o intesa può essere concluso esclusivamente con un paese terzo nel quale sono rispettati i principi e le norme internazionali in materia di diritti umani in conformità del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento. L’accordo o l’intesa stabilisce quanto segue: le procedure applicabili al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare dagli Stati membri al paese terzo di cui al paragrafo 1; le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo , compresi gli obblighi e le responsabilità che spettano alle parti dell’accordo o dell’intesa; gli obblighi del paese terzo; le conseguenze di eventuali violazioni dell’accordo o dell’intesa o di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo. Si prevede pure che se un accordo o un’intesa prevede il successivo rimpatrio in un paese di rimpatrio, l’accordo o l’intesa stabilisce, in aggiunta , quanto segue:
le conseguenze nel caso in cui il successivo rimpatrio non sia possibile; gli obblighi e le responsabilità che spettano rispettivamente alle parti dell’accordo o dell’intesa; le conseguenze di cambiamenti significativi che incidano negativamente sulla situazione del paese terzo; un organismo o meccanismo indipendente incaricato di monitorare l’effettiva applicazione dell’accordo o dell’intesa.

Secondo l‘art.21 bis del nuovo Regolamento, concernente il rischio di fuga, salvo prova contraria, sussiste il rischio di fuga in un caso individuale se è soddisfatto uno dei criteri seguenti relativi al cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare: il cittadino di paese terzo è entrato o si è spostato senza autorizzazione nel territorio di uno Stato membro, anche a seguito di transito attraverso un paese terzo, o ha tentato di farlo; il cittadino di paese terzo risulta oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio si trova attualmente in soggiorno irregolare, anche qualora sia stato scoperto in seguito a segnalazioni inserite nel sistema d’informazione Schengen a norma del regolamento (UE) 2018/1860; non ha rispettato le prescrizioni dell’autorità oppure è rientrato nel territorio degli Stati membri in violazione di un divieto d’ingresso valido”. In particolare, il rischio di fuga è determinato sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze del caso individuale. La valutazione comprende uno o più dei criteri seguenti relativi al cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare: mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo affidabile; inosservanza dell’obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri entro il periodo per la partenza stabilito dalle autorità; esistenza di motivi per ritenere che, nell’imminenza della partenza, il cittadino di paese terzo intenda violare l’obbligo di cooperare; uso di documenti d’identità o di viaggio, permessi di soggiorno o visti, o documenti che giustificano le condizioni d’ingresso, falsi o contraffatti, distruzione o eliminazione di tali documenti, uso di pseudonimi con intenti fraudolenti, comunicazione di altre informazioni false in forma orale o scritta o altre forme di opposizione fraudolenta alla procedura di rimpatrio o di riammissione; mancata partecipazione alla consulenza in materia di rimpatrio e reintegrazione, se richiesta dalle autorità competenti; il cittadino di paese terzo non ha un ancoraggio sociale, in particolare non sussistono legami familiari e non dispone di mezzi di sussistenza sufficienti; inosservanza di altri obblighi come “la mancata cooperazione nell’ottenimento dei documenti di viaggio”.

Una serie di casi di trattenimento amministrativo, frutto del catalogo aperto prefigurato dal futuro Regolamento sui rimpatri sono adesso riprodotti, ed in qualche misura anticipati, dal Decreto legge n.100/2026 tanto da estendere la detenzione amministrativa fino a coprire sulla carta quasi tutte le ipotesi di allontanamento e rimpatrio, in modo da rendere applicabile in tutti i casi, a discrezione delle forze di polizia, e a seconda delle disponibilità di posti nelle strutture detentive, il ricorso al trattenimento. Appare particolarmente frequente già nelle prime prassi applicate dopo il 12 giugno scorso, con l’entrata in vigore dei nove Regolamenti previsti dal Patto europeo sulla migrazione, e richiamati nel Decreto legge n.100/2026, l’adozione e la convalida del provvedimento di trattenimento amministrativo sulla base di una mera mancanza del passaporto, o di altri documenti identificativi, se non dalla presunta intenzione di allontanarsi attribuita dalle forze di polizia a tutte le persone costrette a fare ingresso irregolare o soccorse in mare. Il rischio di fuga viene accertato anche nei casi di proroga del trattenimento per la mera circostanza della mancanza di documenti di identità con previsioni sempre più generiche, che rinviano alla discrezionalità delle autorità di polizia. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, invece, “gli atti legislativi che pongono le basi per la misura detentiva devono essere sufficientemente accessibili, precisi e prevedibili nella loro applicazione, segnatamente al fine di evitare qualunque rischio di arbitrarietà” (Corte di giustizia, sentenza del 15 marzo 2017, C-528/15, Al Chodor e al., par. 38).

Nel caso Mahdi (Causa C-146/14 PPU) un’altra sentenza della Corte di giustizia (Terza sezione) del 5
giugno 2014
aveva affermato che l’articolo 15, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2008/115 tuttora vigente, fino a quando non sarà abrogata dal nuovo Regolamento rimpatri, deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina nazionale che consenta la proroga del periodo iniziale di trattenimento di sei mesi già per il sol fatto che il cittadino del paese terzo sia privo di documenti d’identità. Spetta al solo giudice del rinvio valutare, caso per caso, le circostanze di fatto della fattispecie in esame al fine di stabilire se a tale cittadino possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva o se sussista un rischio di fuga di quest’ultimo. In particolare, “L’articolo 15, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che può ritenersi che un cittadino di un paese terzo il quale, in circostanze come quelle del procedimento principale, non abbia ottenuto un documento d’identità che ne consentisse l’allontanamento dallo Stato membro interessato abbia dato prova di «mancata cooperazione», ai sensi di detta disposizione, soltanto qualora dall’esame del comportamento del cittadino medesimo nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all’esecuzione delle operazioni di allontanamento nonché la probabilità che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino più del previsto, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare”.

In base all’art.23 quater del futuro Regolamento rimpatri, gli Stati membri potranno imporre una o più delle seguenti alternative al trattenimento, tenendo conto delle circostanze individuali del cittadino di paese terzo interessato, compreso il livello del rischio di fuga valutato conformemente all’articolo precedente, con la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata; con il ricorso alla sorveglianza elettronica, o altri casi previsti a livello nazionale. Come ricorda la sentenza n.40/2026 della Corte costituzionale, l’inammissibilità nel caso concreto delle questioni proposte sul prosieguo del trattenimento amministrativo nel caso in cui venga proposta o reiterata una istanza di asilo “non esime questa Corte dal riconoscere la necessità che il legislatore intervenga a rivedere la disciplina in materia”. In questa prospettiva se è del tutto legittimo l’obiettivo del legislatore di evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero comporti automaticamente il venir meno del suo trattenimento in vista dell’esecuzione dell’espulsione, specialmente quando lo straniero abbia commesso gravi reati e possa sottrarsi all’espulsione ove lasciato in libertà, come nel caso oggetto del giudizio a quo,”tuttavia, l’obiettivo in parola deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell’Unione, ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale desumibili, nel nostro ordinamento, dall’art. 13 Cost. Norma, quest’ultima, che condiziona a stringenti regole procedurali le sue possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’autorità giudiziaria e dello stesso legislatore”.

Il Capo IV del Regolamento rimpatri tratta specificamente gli oneri informativi a carico delle autorità, le garanzie procedurali ed i mezzi di ricorso, con previsioni che riguardano anche l’accesso al patrocinio gratuito.

L’art.26 del Regolamento rimpatri prevede il diritto ad un ricorso, stabilendo che “Al cittadino di paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 10 e all’articolo 12, paragrafo 2, dinanzi al giudice competente conformemente al diritto nazionale”. Si aggiunge che “Il ricorso effettivo prevede l’esame completo degli elementi di fatto e di diritto. L’annullamento o la revoca di un elemento non essenziale di una decisione di rimpatrio non comporta l’annullamento o la revoca del resto della decisione interessata”, Qualora gli elementi del fascicolo portati a conoscenza del giudice incaricato del ricorso avverso la decisione di rimpatrio o la decisione di allontanamento, integrati o chiariti a seguito di un procedimento in contraddittorio, suggeriscano che il principio di non respingimento potrebbe essere pregiudicato, è verificata l’osservanza delle prescrizioni derivanti dal principio di non respingimento.

Secondo l‘art.28 “Sebbene il …. regolamento non preveda l’effetto sospensivo automatico del ricorso, gli Stati membri garantiscono, nel pieno rispetto dell’articolo 47 della Carta, che l’allontanamento possa essere sospeso dal giudice competente di primo grado prima dell’esecuzione delle decisioni emesse a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 12, paragrafo 2. L’allontanamento può essere sospeso su richiesta del cittadino di paese terzo interessato fino al termine per la presentazione del ricorso conformemente all’articolo 27 o, qualora sia stato presentato un ricorso, nelle more dell’esito di tale ricorso, a meno che il diritto nazionale non preveda già che l’esecuzione di tale decisione possa essere sospesa d’ufficio. Il presente paragrafo lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale che prevedono l’effetto sospensivo automatico dei mezzi di ricorso dinanzi a un giudice di primo grado”. Si deve ricordare a tale riguardo come la Corte di giustizia UE, richiamandosi agli artt. 19, co. 2 e 47 della Carta, abbia affermato che un ricorso deve necessariamente rivestire un effetto sospensivo quando è proposto contro una decisione di rimpatrio la cui esecuzione può esporre il cittadino interessato di un Paese terzo a un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti disumani o degradanti” ( in questi termini, Corte di giustizia UE 17 dicembre 2015, C-239/14, Tall e e 12 dicembre 2014, C-562/13, Abdida). Si tratta di sentenze anteriori alla modifica dei regolamenti europei, ma i principi di diritto affermati con riferimento a norme sovraordinate contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europa e nella CEDU possono valere ancora oggi, sia rispetto alle modifiche normative dettate dai legislatori nazionali, che nei confronti ed anche contro le norme dei nuovi Regolamenti europei, che non possono risultare in contrasto con i principi affermati nella stessa Carta dei diritti fondamentali UE. Se questa è ancora Europa. Ci sarà molto lavoro da parte dei giudici nazionali per i prossimi rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Per effetto dei nuovi Regolamenti europei non possono essere scalfiti i diritti di difesa previsti dalla Carta UE dei diritti fondamentali(art.47) e dalla Costituzione italiana (art.24).

L‘art.32 del Regolamento rimpatri prevede il trattenimento amministrativo estendendo i casi e prolungando i termini, ma stabilisce tra le altre prescrizioni che nel trattenere un cittadino di paese terzo, lo Stato membro dovrebe dare priorità al fine di garantire che il trattenimento sia mantenuto per un periodo il più breve possibile. Si prevede però che “dopo la scadenza del periodo massimo di trattenimento di 24 mesi ….. il trattenimento può essere applicato per ulteriori periodi complessivamente non superiori a sei mesi, ogniqualvolta sussista un rischio di fuga e qualora uno o più dei seguenti cambiamenti delle circostanze indichi una prospettiva ragionevole di allontanamento: se a) esistono nuove informazioni significative sull’identità del cittadino di paese
terzo; b) il documento di viaggio è stato ottenuto o si può ragionevolmente presumere che sia ottenuto in ragione di un cambiamento delle circostanze; c) la cooperazione con il paese terzo è migliorata. Per il successivo art.33, gli Stati membri provvedono affinché il trattenimento sia riesaminato almeno ogni sei mesi su richiesta del cittadino di paese terzo interessato o d’ufficio.

La Corte di giustizia UE, Grande sezione, sent. 8 novembre 2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, afferma come ogni forma di trattenimento amministrativo, sostanziandosi in una forma di privazione della libertà di circolazione, costituisca un’ingerenza grave nel diritto alla libertà tutelato dagli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con la conseguenza che può essere disposto solo nel rispetto delle norme che ne fissano i presupposti, e che la legittimità della misura deve essere oggetto di verifica da parte dell’autorità giudiziaria, con particolare riferimento alla necessità e proporzionalità della stessa.

L’art.37 bis prevede la dimensione esterna e la cooperazione con paesi terzi, stabilendo che l’Unione e gli Stati membri garantiscono che la dimensione esterna della politica di rimpatrio costituisca una parte essenziale dell’approccio globale in materia di gestione della migrazione. In base a questa norma, “qualora sia individuata la mancanza di cooperazione da parte di un paese terzo, o qualora uno o più Stati membri incontrino difficoltà nella cooperazione di un paese terzo in materia di riammissione, l’Unione e gli Stati membri adottano misure adeguate, compreso il ricorso alla condizionalità in relazione a tutte le politiche e a tutti gli strumenti pertinenti, quali la politica in materia di visti, nonché il commercio e lo sviluppo, come previsto negli atti legislativi dell’Unione che li disciplinano e per gli Stati membri vincolati da tali atti, al fine di sostenere procedure di rimpatrio prevedibili ed efficaci con i paesi terzi e garantire una cooperazione efficace e duratura in materia di riammissione.

L’art.45 richiama il sostegno di Frontex nelle attività di sorveglianza e di rimpatrio. Gli Stati membri possono chiedere che le loro autorità competenti siano assistite da esperti inviati o sostenuti da Frontex, compresi funzionari di collegamento per il rimpatrio e altri funzionari di collegamento, conformemente al regolamento (UE) 2019/1896.Gli Stati membri forniscono a Frontex informazioni pertinenti sulle esigenze pianificate di sostegno da parte di Frontex ai fini della necessaria pianificazione del sostegno dell’Agenzia in conformità del regolamento (UE) 2019/1896. Secondo l’art.46 gli Stati membri garantiscono la disponibilità di programmi di rimpatrio e reintegrazione, sostenuti o finanziati a livello nazionale o dell’Unione. Tali programmi comprendono assistenza o incentivi logistici, finanziari o di altro tipo, materiali o in natura, compresa l’assistenza alla reintegrazione nel paese di rimpatrio, forniti a un cittadino di paese terzo. Non si indicano tuttavia fonti di finanziamento aggiuntive oltre quelle già previste, anche s sembra darsi molto rilievo alla possibilità di rimpatri assistiti volontari, che hanno comunque costi particolarmente elevati.

In base all‘art. 52 del Regolamento, questo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia si aggiunge che l ‘articolo1 (Oggetto), l’articolo 2 (Ambito di applicazione), paragrafi da 1 a 3, l’articolo 4 (Definizioni), paragrafo 3, l’articolo 5 (Diritti fondamentali), l’articolo 7 (Decisione di rimpatrio), paragrafi 8 e 9, e gli articoli 17 (Rimpatri nei paesi terzi), 18 (Interesse superiore del minore), 19 (Accertamento età del minore), 36 (riammissione nei paesi di origine) , 37 bis (dimensione esterna e cooperazione con paesi terzi) , 43 (autorità competenti) , 45 (sostegno di frontex), 49 (procedura di comitato), 50 e 51( abrogazione di norme precedenti) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore, mentre le restanti disposizioni, in particolare quelle relative all’esecuzione delle misure di allontanamento, al concetto di “rischio di fuga”, alle misure investigative, al trattenimento amministrativo, alle alternative al trattenimento, ai mezzi di ricorso, ai loro effetti sospensivi, e al mutuo riconoscimento delle decisioni di rimpatrio, si applicano a decorrere dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore, che avverrà solo con la pubblicazione del Regolamento rimpatri nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Sembra dubque che entrino subito in vigore, con la pubblicazione dell’atto soltanto le norme che hanno rilevanza nei processi di esternalizzazione delle procedure di rimpatrio, nei rapporti sulla base di accordi con i paesi terzi, mentre resteranno ancora in vigore per un anno tutte le norme precedenti che sono direttamente applicabili sul piano del diritto interno.

4. La presidente del Consiglio Meloni ha vantato il voto del Parlamento europeo come un successo della politica del suo governo, mentre la Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece) ha subito espresso profonda preoccupazione per il nuovo Regolamento che rischia di indebolire la tutela effettiva dei diritti fondamentali e della dignità delle persone migranti. Già prima delle ultime modifiche peggiorative, L’Agenzia europea per i diritti fondamentali ha ribadito come il fatto che i campi di detenzione, intesi come Hub per i rimpatri o centri Hotspot, eventualmente attivati in futuro in paesi terzi, per processare le domande di asilo, vengano costruiti al di fuori dell’Unione, non esonera dall’osservanza del vigente diritto euro-unionale, poiché gli Stati membri e Frontex rimarrebbero “responsabili delle violazioni dei diritti nei centri e durante qualsiasi trasferimento”.

Nel nuovo Regolamento rimpatri che tra poco potrebbe entrare in vigore, al di là di generici richiami, mancano raccordi operativi con i diversi Regolamenti europei che attuano il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo con riferimento alle procedure accelerate in frontiera, ed ai cd. rimpatri in frontiera, e più in generale all’accesso alla procedura di protezione internazionale, fermo restando che rimangono comunque in vigore le norme interne in materia di protezione complementare e tutela giurisdizionale, sotto l’ombrello del consolidato sistema di garanzie sancite dalla Carta costituzionale, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo. Quelle carte dei diritti che i partiti di destra avvertono con fastidio crescente come un ostacolo insormontabile per la implementazione delle loro politiche di esclusione e di sbarramento dei confini.

Il 18 dicembre 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso due importanti sentenze (nei casi Hamoudi c. Frontex e W.S., W.T., W.Y., W.Z., Y.A., Y.B. c. Frontex) riguardanti respingimenti illegali operati con il concorso di Frontex dalla Grecia alla Turchia. I principi affermati dalla Corte continueranno a valere anche dopo l’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti e in particolare del Regolamento rimpatri, su cui si sta concludendo con il voto del Parlamento e l’approvazione finale del Consiglio l’iter legislativo a Bruxelles. Secondo la Corte nell’ambito delle operazioni congiunte di rimpatrio, Frontex non può essere esclusa dalla responsabilità per eventuali violazioni dei diritti umani. L’agenzia dunque può essere chiamata a rispondere dei danni causati, qualora abbia contribuito all’azione lesiva, restando soggetta al rispetto dei diritti fondamentali e può incorrere in responsabilità per la loro violazione.

Il nuovo Regolamento rimpatri, nelle parti che entreranno immediatamente in vigore, sarà impugnato nei tribunali nazionali e davanti alla Corte di Lussemburgo, sulla base di molteplici violazioni della Carta dei diritti fondamentali, nonché dei trattati dell’Unione europea e delle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di diritto di asilo. Si possono prevedere appena dopo la pubblicazione del Regolamento, quando sarà entrato almeno parzialmente in vigore, una serie di ricorsi per anullamento ex art. 263 del Trattato di funzionamenento dell’Unione europea, come si è già verificato in passato, in occasione di un Regolamento che riguardava l’agenzia Frontex, quando il Parlamento europeo non era ancora diventato un covo di razzisti, così come non si possono escludere azioni cautelari e risarcitorie delle vittime nei confronti della stessa agenzia e delle istituzioni nazionali che si rendono responsabili della violazione di diritti fondamentali della persona. Rimane anche in capo a qualsiasi organo giurisdizionale il potere di disapplicazione, nei casi di una norma o di una prassi nazionale in contrasto con un regolamento europeo che rimane ancora in vigore, come il Regolamento Frontex n.656/2014 per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne, che prevede espressamente la protezione dei diritti fondamentali e il principio di non respingimento (art.4).

In Europa il governo italiano troverà dunque pochi sostegni in risorse economiche e come basi legali per le prassi informali di trattenimento ed allontanamento forzato che sta già applicando, anche con riferimento al cd. modello Albania. Non esistono “soluzioni innovative” se sono prive di fondamento legale, in una materia che in Italia è disciplinata con fonti primarie, non con circolari, ma con provvedimenti di legge, come impone l’art.10 della Costituzione. Ad ogni fallimento della presidente Meloni in materia di immigrazione ed asilo si è fatto richiamo a misure di sostegno che arriverebbero da Bruxelles sulla esternalizzzione delle procedure in frontiera per i richiedenti asilo e sulla gestione comune dei rimpatri con accompagnamento forzato, e lo stesso sta avvenendo ancora oggi di fronte alla degenerazione del sistema detentivo basato sui CPR (centri per i rimpatri) ed alla crisi mortale del modello Albania. Ma l’Unione europea sta scaricando sugli Stati membri la responsabilità e gli oneri per concludere accordi di rimpatrio con i paesi terzi,e non finanzierà direttamente i centri-Hub di rimpatrio, quasi un gioco delle parti.

Una propaganda ormai dilagante, malgrado solenni smentite che arrivano dai giudici italiani e dalle Corti internazionali, spaccia il numero estremamente ridotto di espulsioni e respingimenti effettivamente eseguiti come se si trattasse di una conseguenza dell’abuso del diritto di asilo, del sostanziale blocco delle procedure accelerate in frontiera e dei centri di accoglienza/detenzione costruiti in Albania, una responsabilità che si attribuisce alla magistratura “ideologica” e ad avvocati che si avvalgono dei mezzi di ricorso. Si nasconde all’opinione pubblica che la maggior parte delle persone straniere in condizioni di irregolarità sul territorio nazionale, che dovrebbero essere espulse, non sono richiedenti asilo provenienti da paesi di origine definiti come “sicuri“, e denegati per manifesta infondatezza della domanda, ma immigrati che da anni si trovano e lavorano sul nostro territorio. Tra questi la percentuale di coloro che commettono reati o che risultano socialmente pericolosi è molto bassa, e non giustifica la propaganda in materia di sicurezza “sparata” anche contro i minori non accompagnati ed i richiedenti asilo. La situazione reale verrà fuori dai ricorsi e dalle decisioni degli organi giurisdizionali, fino alla Corte Costituzionale ed alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Si deve ricordare ancora oggi quanto affermava la Corte costituzionale dopo la legge Bossi-Fini nella sentenza n.222/2004, in ordine alla effettività dei diritti di difesa da riconoscere comunque alla persona soggetta ad un provvedimento di rimpatrio forzato a seguito di un provvedimento di espulsione. Secondo la Corte, ed “in continuità con la sentenza n.105 del 2001“, il procedimento di rimpatrio forzato, allora regolato dall’art. 13, comma 5-bis del Testo unico n.286/98, “contravviene ai principî affermati da questa Corte nella sentenza sopra ricordata: il provvedimento di accompagnamento alla frontiera è eseguito prima della convalida da parte dell’autorità giudiziaria. Lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale. È, quindi, vanificata la garanzia contenuta nel terzo comma dell’art. 13 Cost., e cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell’autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore. E insieme alla libertà personale è violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile. La disposizione censurata non prevede, infatti, che questi debba essere ascoltato dal giudice, con l’assistenza di un difensore. Non è certo in discussione la discrezionalità del legislatore nel configurare uno schema procedimentale caratterizzato da celerità e articolato sulla sequenza provvedimento di polizia-convalida del giudice. Vengono qui, d’altronde, in considerazione la sicurezza e l’ordine pubblico suscettibili di esser compromessi da flussi migratori incontrollati. Tuttavia, quale che sia lo schema prescelto, in esso devono realizzarsi i principî della tutela giurisdizionale; non può, quindi, essere eliminato l’effettivo controllo sul provvedimento de libertate, né può essere privato l’interessato di ogni garanzia difensiva”. Ma il contenziosi strategico che scatterà con le prime applicazioni del nuovo Regolamento “rimpatri” non si limiterà alla giurisdizione nazionale.

Si possono prevedere appena dopo la pubblicazione del Regolamento, quando sarà entrato almeno parzialmente in vigore, una serie di ricorsi per anullamento ex art. 263 del TFUE (Trattato di funzionamento dell’Unione europea), come si è già verificato in passato, in occasione di un Regolamento che riguardava l’agenzia Frontex, quando il Parlamento europeo non era ancora diventato un covo di razzisti, così come non si possono escludere azioni cautelari e risarcitorie delle vittime nei confronti della stessa agenzia e delle istituzioni nazionali che si rendono responsabili della violazione di diritti fondamentali della persona. Rimane anche in capo a qualsiasi organo giurisdizionale il potere di disapplicazione, nei casi di una norma o di una prassi nazionale in contrasto con un regolamento europeo che rimane ancora in vigore, come il Regolamento Frontex n.656/2014 per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne, che prevede espressamente la protezione dei diritti fondamentali e il principio di non respingimento (art.4).

Il numero degli immigrati irregolari presenti in territorio europeo può diminuire soltanto con estese procedure di regolarizzazione permanente, sul modello avviato dal governo spagnolo, e con un pieno riconoscimento della protezione internazionale e dei regimi nazionali di protezione complementare, che danno attuazione all’art.10 della Costituzione italiana. Una politica comune dei rimpatri non è neppure ipotizzabile se l’Unione europea non avrà una politica estera comune nei confronti dei paesi di origine, in alcuni dei quali sta crescendo in modo esponenziale l’influenza di altri paesi terzi, come la Turchia, la Russia. la Cina, e persino degli Stati Uniti, che ne possono condizionare le scelte di governo, all’insegna di una feroce spartizione delle risorse naturali, che conta molto più dei propositi europei di rimpatri di massa. I partiti nazionalisti, ormai dominanti in Europa, negano i diritti umani, ma anche l’essenza stessa del’Unione europea basata sullo Stato di diritto. Una politica estera verso i paesi dai quali provengono migranti forzati, costretti all’ingresso irregolare dalla mancanza di canali legali, si costruisce soltanto con la cooperazione economica in materia di migrazioni per lavoro e studio, di protezione dei richiedenti asilo e e di sviluppo sostenibile, non con il Piano Mattei o con i voli di rimpatrio, con le forniture di armi ai dittatori ed ai gruppi armati che li sostengono, e con la militarizzazione delle frontiere, dietro cui si cela la collaborazione con autorità statali che, come è emerso nel caso Almasri, riconsegnato con un volo militare al governo di Tripoli, non rispettano i diritti umani. Dopo la Tunisia, anche la Libia e l’Egitto, se non l’Afghanistan, il Niger o la Nigeria, saranno considerati paesi terzi sicuri ?


EURONEWS

By Jorge Liboreiro & Vincenzo Genovese

Published on 19/06/2026 – 18:33 GMT+2

‘Not our Europe’: Macron and Sánchez slam ‘ineffective’ return hubs for migrants

“I don’t know if these are the fundamental principles on which our Europe was built,” Emmanuel Macron said as he strongly criticized the increasingly popular project to build return hubs for rejected asylum seekers.


UNITED NATIONS

Office of the High Commissioner for Human Rights

UN Human Rights Chief concerned about new EU returns law, urges consistency with human rights and refugee law

20 June 2026

GENEVA  – UN High Commissioner for Human Rights Volker Türk on Saturday said he deeply regretted the adoption of a new European Union return regulation allowing speedy deportations of migrants and asylum-seekers from the 27-member bloc.

He called on the EU and its Member States to exercise due diligence and ensure that the implementation of this regulation is fully consistent with international human rights and refugee law.

The EU Regulation on Returns, which was voted on by the European Parliament earlier this week, on 17 June, expands the use of pre-removal detention and enables EU members to create so-called “return hubs” in third countries.

“EU States cannot simply outsource their human rights obligations to third States in this context. Detention and return of vulnerable people, including children, to other countries is a particularly sensitive exercise of the State’s power, and carries a high risk of human rights violations. There must be front-and-centre emphasis on human rights protection and dignity throughout – in fact and in law,” said Türk.

“International human rights law and refugee law are very clear: no one should be returned to a place where they would be at risk of serious human rights violations or other irreparable harm. This is the fundamental principle of non-refoulement. It must be fully respected by all countries and all territories under all circumstances.”

The High Commissioner also called for robust monitoring and accountability mechanisms to ensure full respect for people’s human rights in return procedures, including their right to private and family life, to family unity, as well as to protect the best interests of children.

“Deportation decisions must always be based on individualized assessments and should not be carried out prior to conclusion of appeal processes,” Türk said.

The High Commissioner urged States to ensure that public discourse on migration and refugee protection remains grounded in fact, avoids conflating migration with security concerns and upholds human dignity. He called for a balanced approach to migration governance anchored in human rights, with recognition of the contributions of migrants and refugees to European societies and economies.