di Fulvio Vassallo Paleologo
Abstract
Il Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, regola lo screening (accertamenti) dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i precedenti regolamenti (CE) n. 767/2008, che disciplinava il Sistema di Informazione Visti Schengen (VIS) e lo scambio di dati tra gli Stati membri dell’UE relativi ai visti per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni), (UE) 2017/2226, che istituiva un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi(UE), 2018/1240 che istituiva un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), e (UE) 2019/817 con norme per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti.
Il Regolamento 2024/1356 prevede una procedura obbligatoria di accertamenti in frontiera al fine di eseguire nel più breve tempo possibile le attività di identificazione e una serie di verifiche (in particolare riguardo la vulnerabilità o la pericolosità) per selezionare le persone che hanno comunque fatto ingresso irregolare, anche se per ragioni di soccorso, in modo da inserirle nella procedura per il riconoscimento di una forma di protezione (asilo, protezione sussidiaria o complementare), trasferirle in un altro paese membro, oppure, in assenza di una richiesta di protezione, per avviare le operazioni di rimpatrio.
In base al Regolamento 2024/1356, nel corso dello screening in frontiera, che può protrarsi fino a un massimo di sette giorni, le persone sottoposte agli accertamenti non saranno autorizzate ad entrare nel territorio (cosiddetta “finzione di non ingresso”) e potranno essere trattenute in luoghi individuati dal ministero dell’interno, e poi dai prefetti, in frontiera o in aree diverse del territorio nazionale. Secondo l’art.2 del Regolamento sullo screening, il trattenimento è definito come “il confinamento di una persona da parte di uno Stato membro in un determinato luogo, dove tale persona è privata della libertà di circolazione”. Il mancato riferimento al diverso concetto di limitazione della libertà personale sembrerebbe escludere la necessità di una convalida giurisdizionale, ma sul punto occorre verificare la vera natura di questa peculiare misura restrittiva, e la sua compatibilità con l’art. 5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo e con l’art.13 della Costituzione italiana che impongono una convalida di un giudice in tutti i casi di limitazione della libertà personale.
L’aspetto più critico dei nuovi Regolamenti europei sulle procedure di asilo e sul cd. screening in frontiera, è rappresentato dalla generalizzazione del cosiddetto “approccio hotspot” con il quale, in assenza di una solida base legale, si tenta di applicare in appositi centri le cd. procedure accelerate in frontiera, al fine dichiarato di ridurre le domande di asilo “strumentali”, con la prevalenza di decisioni negative “per manifesta infondatezza”, soprattutto se si accerta la provenienza da “paesi di origine sicuri”. Molti richiedenti asilo si ritroveranno trattenuti nel corso degli accertamenti (screening) in frontera, mentre in base alla finzione giuridica di “non ingresso” non saranno considerati presenti sul territorio dell’UE, come se si trovassero al di fuori del territorio nazionale, o in una zona di transito aeroportuale, consentendo così l’applicazione di standard inferiori di riconoscimento dei diritti fondamentali, a partire dal diritto di chiedere asilo e aumentando il rischio di violazioni dei diritti umani e di respingimenti alla frontiera. Persino i minori non accompagnati potrebbero essere trattenuti durante queste procedure di frontiera se considerati una “minaccia alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico”.
La Corte di giustizia UE, con sentenza del 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 e C-925/19, ha affermato che la privazione della libertà personale nel corso delle procedure in frontiera, come ad esempio nelle cd. zone di transito, deve ritenersi sussistente non soltanto nei centri di detenzione come i CPR (centri per i rimpatri), bensì anchein ogni altro luogo dal quale il richiedente asilo non è libero di allontanarsi, e dunquesi deve ritenere anche nei centri Hotspot in frontiera e negli altri luoghi assimilati.
L’originaria funzione dell’approccio Hotspot, per la identificazione ai fini di un successivo trasferimento verso centri di accoglienza per richiedenti asilo in Italia, o addirittura verso altri paesi europei, è diventata così marginale, rispetto alla funzione di limitazione della libertà personale dei migranti trattenuti, che al termine delle procedure di asilo in frontiera vengono sempre più spesso qualificati come “migranti economici”, e quindi mantenuti in una situazione di limitazione della libertà personale, in vista di un rimpatrio che in molti casi non sarà possibile, per la mancata collaborazione dei paesi di origine.
La restrizione della libertà personale, qualificata dal Regolamento screening come “confinamento”, dunque come un limite della libertà di circolazione, non prevede espressamente una fase di convalida del trattenimento davanti ad una autorità giudiziaria, sostituita da meccanismi di “monitoraggio indipendente” affidati alla discrezionalità del legislatore nazionale, che dovrebbero acertare le violazioni dei diritti fondamentali e il mancato rispetto delle norme procedurali, in modo da monitorare “il rispetto del diritto dell’Unione e del diritto internazionale, compresa la Carta, in particolare per quanto riguarda l’accesso alla procedura di asilo, il principio di non respingimento, l’interesse superiore del minore e le norme pertinenti in materia di trattenimento, tra cui le pertinenti disposizioni del diritto nazionale in materia di trattenimento, durante gli accertamenti; e garantire “un trattamento efficace e senza indebiti ritardi delle accuse comprovate di violazione dei diritti fondamentali in tutte le pertinenti attività in relazione agli accertamenti, al fine di avviare, ove necessario, indagini su tali accuse e monitorarne i progressi”.
Si consolida il tentativo di privare le persone migranti del diritto di accedere alla procedura di asilo e di ricorrere ad una giurisdizione effettiva, quindi all’esecizio di un diritto di difesa che sarebbe garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE nella interpretazione vincolante fornita dalla Corte di Giustizia UE.
Quando questo tentativo di esclusione indiscriminata non riesce nelle procedure di frontiera, sempre più veloci, o con la cd. finzione di non ingresso, si tenta di deportare le persone al di fuori dei confini europei, lontano da sedi giudiziarie che possano riconoscere i loro diritti fondamentali. Ma i nuovi Regolamenti europei non danno alcuna copertura a centri di detenzione ubicati al di fuori dell’Unione europea in cui si dovrebbe esercitare la giurisdizione di uno Stato membro, e che dunque ricadrebbero per questa ragione sotto la giurisdizione della stessa Unione europea, ma al di fuori del suo territorio. Nessuna norma che attua il Patto sulla migrazione e l’asilo del 2024 consente sulla base di accordi bilaterali l’esercizio della giurisdizione di uno Stato membro al di fuori dei confini esterni dell’Unione europeaMentre il legislatore nazionale deve ancora adottare le norme che dovrebbero consentire, a partire dal prossimo 12 giugno, la piena applicazione dei Regolamenti europei in attuazione del Patto UE sulla migrazione e l’asilo, si profila una stagione di rinnovati contrasti tra la giurisdizione e la politica, e di forte conflittualità a livello locale, attorno alla istituzione di nuove strutture di prima accoglienza/detenzione, da ubicare in varie regioni italiane.
RADIO RADICALE
Diritto delle migrazioni, ruolo della difesa, prassi amministrative e funzione giurisdizionale
CONVEGNO | – Catania – 15:34 Durata: 3 ore 12 min
A cura di ASSO e Valentina Pietrosanti
Organizzatori:
Camera Avvocati Immigrazionisti Italiana
1. A partire dal 12 giugno 2026 la vigente disciplina euro-unionale in materia di protezione internazionale dovrebbe essere sostituita dai nuovi Regolamenti approvati in seguito all’adozione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024. Il Patto comprende 10 misure legislative (9 regolamenti e 1 direttiva) che, al di là di poche disposizioni in materia di migrazione economica e di rimpatri, comportano una riforma radicale dell’intero sistema europeo di asilo (CEAS).
I nuovi Regolamenti comporteranno l’abrogazione immediata delle precedenti Direttive in materia di accoglienza, procedure di asilo e gestione dei movimenti secondari (Dublino), ma gli Stati membri dovranno adottare una serie di provvedimenti legislativi per adeguare la normativa nazionale, tenendo conto dell’efficacia normativa diretta e vincolante dei Regolamenti UE, a differenza delle Direttive che lasciavano un certo ambito di discrezionalità al legislatore interno. Al momento risulta presentato all’esame del Senato, in prima lettura, un articolato disegno di legge“immigrazione” (DDL 1869/2026) contenente disposizioni assai eterogenee in materia di trattenimento amministrativo, interdizione dell’ingresso nelle acque territoriali ed allontanamento forzato, che dovrebbe anche dare al governo, attraverso lo strumento della delega legislativa, il potere di attuare con decreti legislativi i Regolamenti di fonte euro-unionale.
Secondo quanto previsto dal Disegno di legge 1896/2026, i decreti legislativi di attuazione dovrebbero essere adottati dal governo nazionale nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei princìpi e criteri direttivi specifici contenuti negli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Disegno di legge 1869/2026, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) razionalizzare la normativa in materia, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività e, ove necessario, intervenendo mediante la novellazione e l’aggiornamento dei compendi normativi di settore già esistenti;
b) mantenere le norme vigenti coerenti e non incompatibili con la normativa unionale;
c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. L’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi) disciplina l’abrogazione delle norme, stabilendo che una legge è abrogata solo da una successiva per dichiarazione espressa, incompatibilità, o perché la nuova disciplina regola l’intera materia.
2. Come si è osservato già prima dell’adozione del Patto sulla migrazione e l’asilo, (D. VITIELLO, L’ultimo atto: il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo è (quasi) legge, ADiM Blog, Editoriale, dicembre 2023).”la riforma istituisce un “sistema generale di asilo e rimpatrio” articolato come una sorta di triage, caratterizzato dal continuum della detenzione. In primo luogo, c’è lo screening (7 giorni), che rende strutturale il modello di gestione basato sull’hotspot, sia in relazione alla tipologia di controlli (debriefing, controlli sanitari e di sicurezza), sia in rapporto alla funzione di tracciamento e incanalamento (mediante il rilevamento delle impronte digitali e l’individuazione della procedura appropriata), sia, infine, in ordine alla tutela giurisdizionale (che è “sostituita” da un sistema nazionale di monitoraggio indipendente…). Vi sono, quindi, le procedure di asilo alla frontiera (12 settimane, salve le estensioni previste dal regime derogatorio), che sono svolte in prossimità dei confini statali, in siti chiusi ad accesso esterno limitato. Infine, vi sono le procedure di rimpatrio alla frontiera (altre 12 settimane), durante le quali all’interessato continua ad essere interdetto l’accesso al territorio. Si applica per tutta la durata del triage la fictio iuris del non ingresso…, ovvero l’artificioso espediente giuridico per cui la presenza fisica del migrante nel territorio statale è disgiunta dalle ordinarie conseguenze legali del suo ingresso nella giurisdizione dello Stato”.
La Corte di giustizia UE, con sentenza del 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 e C-925/19, ha affermato che la privazione della libertà personale nel corso delle procedure in frontiera, come ad esempio nelle cd. zone di transito, deve ritenersi sussistente non soltanto nei centri di detenzione come i CPR (centri per i rimpatri), bensì anchein ogni altro luogo dal quale il richiedente asilo non è libero di allontanarsi, e dunque si deve ritenere anche nei centri Hotspot in frontiera e negli altri luoghi assimilati.
3. Il Regolamento (UE) 2024/1352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, al fine di valutare se il cittadino di un paese terzo possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, reca in particolare modifiche del regolamento (UE)2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudizialie e del regolamento (UE) 2019/818, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, per collegare le diverse banche dati utilizzate nelle procedure di accertamentio nei confronti dei cittadini di paesi terzi giunti alle frontiere esterne. La modifica parallela del regolamento (UE) 2019/816 per accordare i diritti d’accesso, ai fini degli accertamenti, ai dati contenuti nel sistema ECRIS-TCN non poteva tuttavia rientrare nel regolamento (UE) 2024/1356 sullo screening in frontiera per motivi di “geometria variabile”, poiché il regolamento (UE) 2019/816, non costituisce uno sviluppo delle disposizioni del cd. acquis di Schengen, al fine di valutare se il cittadino di un paese terzo possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna. L’acquis di Schengen è l’insieme delle norme, accordi e regole, integrati nel quadro dell’Unione Europea (dal 1999), che disciplinano la libera circolazione delle persone, eliminando i controlli alle frontiere interne e rafforzando i controlli alle frontiere esterne. Include l’Accordo di Schengen (1985), la Convenzione di applicazione (1990) e le successive decisioni su visti, cooperazione di polizia e giudiziaria.
Dopo le procedure di accertamento (screening) l’interconnessione delle banche date europee sugli accertamenti in frontiera con EUROSUR ed EUROPOL, e tra queste e quelle dei paesi terzi con i quali si rafforzano i rapporti di cooperazione operativa a livello di forze di polizia e autorità giudiziaria, potrebbero comportare gravi rischi per le persone che dopo una richiesta di asilo ricevono un provvedimento di diniego ed una contestuale espulsione, e rischiano di essere rimpatriati in un paese che nei loro confronti, anche sul piano individuale, non garantisce il rispetto dei diritti umani.
4. Il Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, regola lo screening dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i precedenti regolamenti (CE) n. 767/2008, che disciplinava il Sistema di Informazione Visti Schengen (VIS) e lo scambio di dati tra gli Stati membri dell’UE relativi ai visti per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni), (UE) 2017/2226, che istituiva un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi(UE), 2018/1240 che istituiva un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), e (UE) 2019/817 con norme per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti. Il Regolamento prevede una procedura obbligatoria in frontiera al fine di eseguire nel più breve tempo possibile le attività di identificazione e una serie di verifiche (in particolare riguardo la vulnerabilità o la pericolosità) per selezionare le persone che hanno comunque fatto ingresso irregolare, anche se per ragioni di soccorso, in modo da inserirle nella procedura per il riconoscimento di una forma di protezione (asilo, protezione sussidiaria o complementare) oppure per avviare le operazioni di rimpatrio.
Per la migliore interpretazione del dettato del nuovo Regolamento è utile richiamare le premesse, fissate nei “Considerando” preliminari, che precedono il testo dell’articolato, e che per la costante giurisprudenza della Corte di giustizia UE vanno considerati dotati della stessa efficacia normativa riconosciuta all’intero Regolamento.
Per il Considerando n.3 del Regolamento 2024/1356, “Il controllo di frontiera è nell’interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla riduzione della migrazione irregolare, alla lotta contro il traffico e la tratta di esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l’ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Nell’effettuare il controllo di frontiera, gli Stati membri devono agire nel rispetto del diritto dell’Unione e del diritto internazionale pertinenti, ivi compresa la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, degli obblighi connessi alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali”. La persona incaricata di accompagnare e assistere un minore non accompagnato “non è una persona responsabile di alcun elemento degli accertamenti, agisce in modo indipendente e non riceve ordini né dalle persone responsabili degli accertamenti né dalle autorità preposte agli accertamenti. Tali persone svolgono i loro doveri in conformità del principio dell’interesse superiore del minore e sono in possesso delle qualifiche e della formazione necessarie a tal fine. Per garantire il benessere e lo sviluppo sociale del minore, tale persona è sostituita solo in caso di necessità”.
Per il Considerando n.6, “Nello specifico gli accertamenti dei cittadini di paesi terzi dovrebbero contribuire a far sì che questi siano indirizzati quanto prima possibile verso le procedure adeguate e che tali procedure proseguano senza interruzioni o ritardi. Gli accertamenti dovrebbero al contempo contribuire a contrastare la pratica diffusa tra alcuni richiedenti protezione internazionale, che, dopo essere stati autorizzati ad entrare nel territorio di uno Stato membro in virtù della loro domanda di protezione internazionale, fuggono per cercare di presentare tale domanda in un altro Stato membro o senza intenzione di ripresentarla”.
Secondo il Considerando 9, “È opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, a prescindere dal fatto che abbiano fatto o meno domanda di protezione internazionale, rintracciati in relazione all’attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro interessato non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente al regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) per motivi diversi dall’età, nonché ai cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, e che non soddisfano le condizioni d’ingresso di cui al Regolamento (UE) 2016/399. Per tali cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, l’applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto internazionale in materia di operazioni di ricerca e soccorso”.
Per il Considerando 10, “È opportuno che gli accertamenti siano effettuati in un luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato membro, generalmente ubicato presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze o, in alternativa, in altri luoghi all’interno del territorio, tenendo conto della geografia e delle infrastrutture esistenti, garantendo che gli accertamenti possano essere effettuati senza indugio. Gli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri, che vi sono entrati in modo non autorizzato attraverso una frontiera esterna e che non sono già stati sottoposti ad accertamenti in uno Stato membro dovrebbero essere effettuati in luoghi adeguati e opportuni designati da ciascuno Stato membro nel suo territorio”.
Per il Considerando 11, “Durante gli accertamenti i cittadini di paesi terzi sottoposti agli stessi dovrebbero rimanere a disposizione delle autorità preposte agli accertamenti. È opportuno che gli Stati membri stabiliscano nel loro diritto nazionale disposizioni volte a garantire la presenza dei cittadini di paesi terzi interessati durante gli accertamenti, al fine di impedirne la fuga. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere una persona sottoposta agli accertamenti, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive. Il trattenimento dovrebbe essere applicato solo come misura di ultima istanza conformemente ai principi di necessità e proporzionalità e dovrebbe essere soggetto a un ricorso effettivo, in linea con il diritto nazionale, dell’Unione e internazionale. Durante gli accertamenti dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, per i richiedenti protezione internazionale, e le pertinenti norme sul trattenimento di cui alla direttiva 2008/115/CE, per i cittadini di paesi terzi che non hanno fatto domanda di protezione internazionale”.
Per il Considerando n.15, “Al termine degli accertamenti è opportuno che i cittadini di paesi terzi interessati siano indirizzati alle autorità competenti per la registrazione della domanda di protezione internazionale oppure, a seconda dei casi, che siano sottoposti a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. È opportuno che le informazioni pertinenti ottenute durante gli accertamenti siano trasmesse alle autorità competenti per aiutarle a proseguire la valutazione dei singoli casi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Se necessario, i controlli istituiti dal presente regolamento dovrebbero essere continuati dalle autorità competenti interessate nell’ambito della procedura successiva. È opportuno che le procedure previste dalla direttiva 2008/115/CE inizino ad applicarsi soltanto ad accertamenti conclusi. È opportuno che le disposizioni sulla registrazione delle domande di protezione internazionale del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) si applichino soltanto ad accertamenti conclusi. Ciò non dovrebbe pregiudicare il fatto che chi fa domanda di protezione internazionale al momento del rintraccio o durante il controllo di frontiera al valico di frontiera o nel corso degli accertamenti dovrebbe essere considerato un richiedente protezione internazionale cui si applicano il regolamento (UE) 2024/1348 e la direttiva (UE) 2024/1346″.
Per il Considerando 22, “È opportuno che gli accertamenti al confine esterno siano completati il prima possibile e che non durino più di sette giorni. È opportuno che gli accertamenti nel territorio siano completati il prima possibile e che non durino più di tre giorni. Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di completare gli accertamenti al confine esterno e nel territorio in periodi più brevi, a condizione che siano effettuate le verifiche di cui al presente regolamento”.
In base al Considerando 35, “È opportuno che le autorità competenti trasmettano all’Eurodac, istituito dal regolamento (UE) 2024/1358 («Eurodac») i dati biometrici rilevati durante gli accertamenti, unitamente ai dati di cui alle disposizioni sul rilevamento e trasmissione di dati biometrici dei richiedenti protezione internazionale, di cittadini di paesi terzi o apolidi rintracciati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna, di cittadini di paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro, e di cittadini di paesi terzi o apolidi sbarcati a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso di tale regolamento, entro i termini previsti da tale regolamento.
Per il Considerando 36,” I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti dovrebbero essere oggetto di un controllo preliminare dello stato di salute da parte di personale medico qualificato volto a individuare eventuali necessità di assistenza sanitaria o isolamento per motivi di salute pubblica. In base alla situazione sanitaria relativa alle condizioni generali di ogni singolo cittadino di paese terzo, il personale medico qualificato dovrebbe poter decidere che non è necessario alcun ulteriore controllo dello stato di salute durante gli accertamenti”.
Per il Considerando 37, “È opportuno effettuare un controllo preliminare delle vulnerabilità al fine di individuare le persone che presentano elementi indicanti che sono vulnerabili, vittime di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti o apolidi oppure che potrebbero avere esigenze di accoglienza o procedurali particolari rispettivamente ai sensi della direttiva (UE) 2024/1346 e del regolamento (UE) 2024/1348. Ciò non dovrebbe pregiudicare un’ulteriore valutazione in procedure successive dopo il completamento degli accertamenti. Il controllo delle vulnerabilità dovrebbe essere effettuato da personale specializzato delle autorità preposte agli accertamenti formato a tal fine.
Per il Considerando 38, “Durante gli accertamenti è opportuno garantire a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta e l’accesso a prestazioni sanitarie d’urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. È opportuno riservare un’attenzione particolare alle persone vulnerabili quali le donne incinte, gli anziani, le famiglie monoparentali, le persone affette da disabilità fisiche o mentali immediatamente identificabili, le persone che hanno evidentemente subito traumi psicologici o fisici e i minori non accompagnati. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età. È opportuno che tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti riferiscano in merito a eventuali situazioni di vulnerabilità riscontrate o loro segnalate, rispettino la dignità umana e la vita privata e si astengano da ogni discriminazione”.
5. L’articolato del Regolamento sullo screening specifica gli indirizzi espressi nei Considerando preliminari.
Secondo l’art.1 del Regolamento sullo screening, “Gli accertamenti mirano a rafforzare il controllo delle dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne, a identificare tutti i cittadini di paesi terzi sottoposti ad accertamenti e a verificare se non possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. Gli accertamenti comportano anche controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità volti a individuare le persone bisognose di assistenza sanitaria, nonché le persone che potrebbero rappresentare una minaccia per la salute pubblica e a individuare le persone vulnerabili. Tali controlli facilitano l’indirizzamento di tali persone verso la procedura adeguata”.
In base all’art.6 del Regolamento, “Durante gli accertamenti, le persone di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate ad entrare nel territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni intese a garantire che le persone di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, rimangano a disposizione delle autorità competenti a svolgere gli accertamenti nei luoghi di cui all’articolo 8 per la durata degli accertamenti al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le minacce potenziali alla sicurezza interna derivanti da tale fuga, o i rischi potenziali per la salute pubblica che potrebbero derivare da tale fuga”. E’ questa la norma che configura la cd. finzione di non ingresso, anche se nella successiva disposizione si fa riferimento al territorio nazionale, dato testuale che comunque preclude l’applicazione della normativa in esame al di fuori dei confini dello Stato membro, e dunque dell’Unione europea. Di solito questo concetto viene applicato nelle zone di transito negli aeroporti internazionali tra i gate di arrivo e il controllo dei passaporti, a significare che le persone che sono arrivate non sono ancora entrate nel territorio del paese di destinazione. Sebbene fisicamente presenti, non sono considerati legalmente entrati nel territorio ufficiale del paese fino a quando non hanno subito l’autorizzazione necessaria. Si tratta di una previsione che, a seconda della sua attuazione nel diritto nazionale, potrebbe risultare in contrasto con la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati che prevede comunque, in favore dei richiedenti asilo, il diritto di accedere al territorio al fine di presentare una istanza di protezione ed afferma il divieto di respingimento (art.33), verso luoghi dove vita o libertà sono minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale o opinioni politiche.
In base all’art.8, “gli accertamenti sono effettuati in qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato membro, generalmente ubicato presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze o, in alternativa, in altri luoghi all’interno del suo territorio”. Secondo la stessa norma, “gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro sette giorni dal rintraccio nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera”. Nel caso di accertamenti su persone rintracciate all’interno del territorio nazionale, “Gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati entro tre giorni dal rintraccio del cittadino del paese terzo”. Le persone che si trovano sottoposte alla procedura di accertamento (screening) si trovano dunque nel territorio nazionale, ma vengono considerate come se si trovassero al di fuori di un immaginario limite di frontiera. Previsione che andrà considerata anche alla luce dell’art.10 della Costituzione italiana, “secondo le condizioni stabilite dalla legge” ma “in conformità con i trattati internazionali”.
Secondo l’art. 8 comma 5, “Gli accertamenti constano degli elementi seguenti:
a) un controllo preliminare dello stato di salute in conformità dell’articolo 12; b) un controllo preliminare delle vulnerabilità in conformità dell’articolo 12; c) identificazione o verifica dell’identità in conformità dell’articolo 14; d) registrazione di dati biometrici in conformità degli articoli 15, 22 e 24 del regolamento (UE) 2024/1358, nella misura in cui non sia ancora avvenuta; e) un controllo di sicurezza come previsto agli articoli 15 e 16;
f) compilazione del modulo consuntivo in conformità dell’articolo 17; g) indirizzamento alla procedura adeguata in conformità dell’articolo 18
Per lo stesso art.8 comma 6, “Le organizzazioni e le persone che prestano consulenza hanno accesso effettivo ai cittadini di paesi terzi durante gli accertamenti. Gli Stati membri possono limitare tale accesso laddove oggettivamente necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza, l’ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico di frontiera o della struttura dove sono svolti gli accertamenti, purché tale accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile”.
Le persone che attraversano irregolarmente la frontiera e non fanno richiesta di protezione internazionale si applicano dunque le procedure di trattenimento e rimpatrio stabilite oggi ancora dalla direttiva 2008/115/CE ed in futuro, quando questa sarà abrogata, dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1349 sui rimpatri.
Secondo l’art. 8 comma 9, “Gli Stati membri designano le autorità preposte agli accertamenti e garantiscono che il personale di tali autorità che svolge gli accertamenti sia in possesso delle conoscenze adeguate e abbia ricevuto la necessaria formazione in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399.
Gli Stati membri provvedono affinché personale medico qualificato effettui il controllo preliminare dello stato di salute di cui all’articolo 12 e personale specializzato delle autorità preposte agli accertamenti formato a tal fine effettui il controllo preliminare delle vulnerabilità di cui a tale articolo. Se del caso, sono coinvolti in tali controlli anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e le autorità nazionali incaricate di individuare e identificare le vittime di tratta di esseri umani o meccanismi equivalenti.
Come imposto dall’art.10 del Regolamento screening 2024/1356, “Ogni Stato membro prevede un meccanismo di monitoraggio indipendente, conformemente ai requisiti definiti al presente articolo, che:
a) monitora il rispetto del diritto dell’Unione e del diritto internazionale, compresa la Carta, in particolare per quanto riguarda l’accesso alla procedura di asilo, il principio di non respingimento, l’interesse superiore del minore e le norme pertinenti in materia di trattenimento, tra cui le pertinenti disposizioni del diritto nazionale in materia di trattenimento, durante gli accertamenti; e b) garantisce un trattamento efficace e senza indebiti ritardi delle accuse comprovate di violazione dei diritti fondamentali in tutte le pertinenti attività in relazione agli accertamenti, al fine di avviare, ove necessario, indagini su tali accuse e monitorarne i progressi”. Non è prevista in questa prima fase dello screening in frontiera (una settimana) alcuna convalida giurisdizionale da parte dell’autorità giudiziaria, dal momento che il “confinamento” all’interno dei centri hotspot viene considerato come un “non ingresso” nel territorio nazionale (finzione di non ingresso), ed in ogni caso come una limitazione della libertà di circolazione, e non della libertà personale.
In base all’art.11 del Regolamento screening, “Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti siano informati di quanto segue:
a) le finalità, la durata e gli elementi degli accertamenti, nonché le modalità con cui questi sono effettuati e i loro possibili esiti;
b) il diritto di presentare domanda di protezione internazionale e le norme applicabili alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, se del caso nelle circostanze specificate all’articolo 30 del regolamento (UE) 2024/1348, e, per tali cittadini di paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale, gli obblighi e le conseguenze dell’inosservanza di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 2024/1351;
c) i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, compresi i loro obblighi di cui all’articolo 9 e la possibilità di contattare le organizzazioni e le persone di cui all’articolo 8, paragrafo 6, nonché di essere contattati da tali organizzazioni e persone; d) i diritti conferiti all’interessato dal diritto dell’Unione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679.
In base all’art.12 del Regolamento screening, sono imposti “Controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità” e dunque secondo il comma 1 ” I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 sono oggetto di un controllo preliminare dello stato di salute effettuato da personale medico qualificato volto a individuare eventuali necessità di assistenza sanitaria o isolamento per motivi di salute pubblica. In base alla situazione sanitaria relativa alle condizioni generali di un cittadino di
paese terzo, il personale medico qualificato può decidere che non è necessario alcun ulteriore controllo dello stato di salute durante gli accertamenti. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 hanno accesso a prestazioni sanitarie d’urgenza e al trattamento essenziale delle malattie”.
Per l‘art.12 comma 3, “I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 sono oggetto di un controllo preliminare delle vulnerabilità da parte di personale specializzato delle autorità preposte agli accertamenti formato a tal fine con
l’obiettivo di individuare se un cittadino di paese terzo possa essere un apolide vulnerabile o una vittima di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti o avere esigenze particolari ai sensi della direttiva 2008/115/CE, dell’articolo 25 della direttiva (UE) 2024/1346 e dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1348. Ai fini di tale controllo delle vulnerabilità, le autorità preposte agli accertamenti possono essere assistite da organizzazioni non governative e, se del caso, dal personale medico qualificato”.
Secondo l’art.12 comma 3, “Gli Stati membri adottano quanto prima misure volte a garantire che un rappresentante oppure, qualora non sia stato nominato un rappresentante, una persona formata per salvaguardare l’interesse superiore e il benessere generale del minore accompagni e assista il minore non accompagnato durante gli accertamenti in maniera adatta al minore stesso e adeguata all’età e in una lingua a lui comprensibile. Tale persona è la persona designata a fungere provvisoriamente da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove tale persona sia stata designata ai sensi di tale direttiva. Il rappresentante ha le competenze e le qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori. Il rappresentante agisce in modo da salvaguardare il benessere generale e l’interesse superiore del minore e in modo che il minore non accompagnato possa beneficiare dei diritti e rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento”.
L‘art.14 prevede la verifica dell’identità. “Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l’applicazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l’identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del presente regolamento è verificata o stabilita utilizzando, se del caso, gli elementi seguenti: a) documenti di identità, di viaggio o di altro tipo; b) dati o informazioni forniti dal cittadino di paese terzo interessato o ottenuti dal medesimo; e c) dati biometrici.
Il successivo art. 15 prevede il controllo di sicurezza. “I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all’articolo 5 o 7 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare se possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna. Tale controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato. Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, del presente articolo, e nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante le verifiche di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399, sono consultate le pertinenti banche dati dell’Unione, in particolare il SIS, il sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 (ETIAS), compreso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema di informazione visti istituito dalla decisione 2004/512/CE (VIS) e il sistema centralizzato per l’identificazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi istituito dal regolamento (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN) , i dati Europol trattati per le finalità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794 e le banche dati Interpol, come previsto all’articolo 16 del presente regolamento. A tal fine possono essere consultate anche le pertinenti banche dati nazionali”.
Per l’art.17 del Regolamento screening deve essere compilato un modulo consuntivo. Dunque, “Le autorità preposte agli accertamenti compilano, per quanto riguarda le persone di cui agli articoli 5 e 7, un modulo contenente le informazioni seguenti: a) nome, data e luogo di nascita e genere; b) indicazione delle cittadinanze o dell’apolidia, paesi di residenza prima dell’arrivo e lingue parlate; c) motivo per cui sono stati effettuati gli accertamenti; d) informazioni sul controllo preliminare dello stato di salute effettuato a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, anche qualora, sulla base delle circostanze relative allo stato generale di ciascun cittadino di paese terzo, non sia stato necessario un ulteriore controllo dello stato di salute; e) informazioni pertinenti sul controllo preliminare delle vulnerabilità effettuato in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, in particolare le vulnerabilità o le esigenze di accoglienza o procedurali particolari individuate; f) informazioni indicanti se il cittadino di paese terzo interessato abbia fatto una domanda di protezione internazionale; g) informazioni fornite dal cittadino di paese terzo interessato sull’eventuale presenza di familiari sul territorio di uno degli Stati membri; h) se la consultazione delle banche dati pertinenti a norma dell’articolo 15 abbia dato luogo a un riscontro positivo; i) se il cittadino di paese terzo interessato abbia ottemperato all’obbligo di cooperare a norma dell’articolo 9.
Le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 sono registrate in modo tale da poter essere riesaminate in sede amministrativa e giudiziaria nel corso di qualsiasi successiva procedura di asilo o di rimpatrio. È specificato se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono confermate dalle autorità preposte agli accertamenti o dichiarate dalla persona interessata.
Le informazioni contenute nel modulo sono messe a disposizione della persona interessata in formato cartaceo o elettronico. Le informazioni di cui alla lettera h), del paragrafo 1 del presente articolo sono omesse. Prima che il modulo sia trasmesso alle autorità competenti di cui all’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, la persona sottoposta agli accertamenti ha la possibilità di indicare se le informazioni contenute nel modulo sono inesatte. Le autorità preposte agli accertamenti registrano tale indicazione nelle pertinenti informazioni. Se disponibili, sono incluse nel modulo di cui al paragrafo 1 le informazioni seguenti: a) motivo dell’arrivo o dell’ingresso irregolari; b) informazioni sugli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di residenza precedenti, i paesi terzi di transito, paesi terzi in cui potrebbe essere stata chiesta o ottenuta la protezione internazionale, e la destinazione prevista nell’Unione; c) documenti di viaggio o di identità posseduti dai cittadini di paese terzo; d) eventuali osservazioni e altre informazioni pertinenti, compresa ogni eventuale informazione connessa nei casi presunti di traffico di migranti o di tratta di esseri umani.
Secondo quanto previsto dall’art.18, “Una volta completati gli accertamenti o, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati all’articolo 8 del presente regolamento, i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento che non hanno fatto domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità competenti per l’applicazione delle procedure di cui alla direttiva 2008/115/CE, fatta salva l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399.
Il modulo di cui all’articolo 17 è trasmesso alle autorità competenti alle quali è indirizzato il cittadino di paese terzo. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 7 del presente regolamento sono indirizzati alla procedura adeguata di protezione internazionale, o a una procedura conforme alla direttiva 2008/115/CE o alle autorità pertinenti di un altro Stato membro per quanto concerne i cittadini di paesi terzi che devono essere ricollocati, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all’articolo 8 del presente regolamento, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata alla procedura adeguata.
I cittadini di paesi terzi di cui agli articoli 5 e 7 che hanno fatto domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità competenti per la registrazione della domanda di protezione internazionale. I cittadini di paesi terzi che devono essere ricollocati in conformità dell’articolo 67 del regolamento (UE) 2024/1351 o di qualsiasi altro meccanismo di solidarietà esistente sono indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri interessati, alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all’articolo 7 del presente regolamento. I cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 7 del presente regolamento che non hanno fatto domanda di protezione internazionale continuano a essere sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE”.
Il Regolamento (UE) 2024/1356 stabilisce che la verifica delle persone sottoposte agli accertamenti ai fini di sicurezza sia effettuata sulla base degli stessi sistemi consultati per chi presenta domanda di visto o domanda di autorizzazione ai viaggi nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). In particolare, il regolamento (UE) 2024/1356 stabilisce che i dati personali delle persone sottoposte agli accertamenti debbano essere verificati con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) istituito dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le persone condannate per reati di terrorismo o altri reati gravi. Il regolamento (UE) 2024/1356 prevede norme specifiche per l’identificazione o la verifica dell’identità dei cittadini di paesi terzi mediante la consultazione dell’archivio comune di dati di identità («CIR») istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) al fine di agevolare e aiutare nella corretta identificazione o verifica dell’identità delle persone registrate nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’Eurodac e nell’ECRIS-TCN, comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità. Di fronte al moltiplicarsi ed alla interconnessione di queste banche dati si corre il rischio di una vera e propria “profilazione razziale” come sottolineato da diverse organizzazioni non governative che operano a difesa dei diritti umani. I meccanismi di monitoraggio previsti dal Regolamento, ancora allo stato di progettazione, non appaiono in grado di contrastare i poteri discrezionali delle forze di polizia nell’attuazione delle procedure di identificazione, schedatura, e trattenimento amministrativo durante le procedure in frontiera, e quindi in caso di diniego su una richiesta di protezione, nel rimpatrio forzato di persone che si considerano come se non avessero mai fatto ingresso nel territorio dello Stato.
6. In base al nuovo Regolamento 2024/1356, nel corso dello screening in frontiera, che può protrarsi fino a un massimo di sette giorni, le persone sottoposte agli accertamenti non saranno autorizzate ad entrare nel territorio (cosiddetta “finzione di non ingresso”) e potranno essere trattenute in luoghi individuati dal ministero dell’interno, e poi dai prefetti, in frontiera o in aree diverse del territorio nazionale. Secondo l’art.2 del Regolamento sullo screening, il trattenimento è definito come “il confinamento di una persona da parte di uno Stato membro in un determinato luogo, dove tale persona è privata della libertà di circolazione”. Il mancato riferimento al diverso concetto di limitazione della libertà personale sembrerebbe escludere la necessità di una convalida giurisdizionale, ma sul punto occorre verificare la vera natura di questa peculiare misura restrittiva, nella sua attuazione concreta, per valutarne la compatibilità con l’art. 5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo e con l’art.13 della Costituzione italiana, che impongono la riserva di legge, anche con riferimento alle modalità del trattenimento, e la riserva di giurisdizione, dunque la piena salvaguardia dei diritti di difesa che si estende fino alla possibilità effettiva di proporre un ricorso.
L’aspetto più critico dei nuovi Regolamenti europei sulle procedure di asilo e sul cd.screening in frontiera, è rappresentato dalla generalizzazione del cosiddetto “approccio hotspot” con il quale in appositi centri si tenta di applicare le cd. procedure accelerate in frontiera, al fine dichiarato di ridurre le domande di asilo “strumentali”, con decisioni negative “per manifesta infondatezza”, soprattutto se si accerta la provenienza da “paesi di origine sicuri”. Molti richiedenti asilo si ritroveranno trattenuti nel corso degli accertamenti (screening) in frontera e delle procedure accelerate di asilo, mentre in base alla finzione giuridica di “non ingresso” non saranno considerati presenti sul territorio dell’UE, come se si trovassero in una zona di transito aeroportuale, consentendo così l’applicazione di standard inferiori di riconoscimento dei diritti fondamentali, a partire dal diritto di chiedere asilo e aumentando il rischio di violazioni dei diritti umani e di respingimenti alla frontiera. Persino i minori non accompagnati potrebbero essere trattenuti durante queste procedure di frontiera se considerati una “minaccia alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico”.
Il ricorso alla finzione di non ingresso trova una base legale soltanto con riferimento a persone che si trovano di fatto in territorio italiano, e che dal territorio italiano possono essere allontanate qualora non venga accolta una richiesta di protezione, fatti salvi i mezzi di ricorso effettivo. La stessa “finzione di non ingresso”, in base alla quale i richiedenti asilo sono considerati “non presenti nel territorio dell’UE”, non si può riferire a persone che si trovano nel territorio di un paese terzo, come ad esempio in Albania, seppure in una area concessa in uso alle autorità italiane nella quale si esercita una giurisdizione concorrente con quella albanese. Area che rimane comunque territorio albanese, come ha stabilito anche la Corte costituzionale albanese.
Le procedure di screening in frontiera, implementate già nel precedente approccio hotspot, configurano un sistema generalizzato di privazione della libertà personale che di fatto normalizza la detenzione amministrativa alle frontiere. Non sembra comunque eludibile il principio che stabilisce una riserva di giurisdizione ( art. 5 CEDU e art. 13 Cost,) imponendo l’obbligo di convalida per qualunque ipotesi di limitazione della libertà peronale, come non si può derogare alla effettività dei diritti di difesa, garantita dall’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Si profilano dunque contrasti tra i nuovi Regolamenti e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che dovranno essere risolti dalla Corte di Giustizia UE.
7. Nel 2023 l’Italia è stata condannata, dalla Corte EDU, a causa delle condizioni disumane di trattenimento alle quali alcuni stranieri tunisini sono stati sottoposti, tra il 2017 e il 2019, nell’hotspot di Contrada Imbriacola, sito a Lampedusa. In questa materia non si può prescindere da quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.105 del 2001, secondo la quale il trattenimento amministrativo è quantomeno da ricondurre alle “altre restrizioni della libertà personale”, di cui si fa menzione nell’articolo 13 della Costituzione, “Né potrebbe dirsi che le garanzie dell’articolo 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n.96 del 2025, ha ribadiro che se l’art. 13, secondo comma, Cost. dispone che la privazione della libertà personale (inviolabile, a mente del primo comma) non è ammessa «se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». «Alla luce dell’art. 13, secondo comma, Cost., la fonte primaria deve perciò prevedere non solo i “casi”, ma, almeno nel loro nucleo essenziale, i “modi” con cui il trattenimento può restringere la libertà personale del soggetto che vi sia sottoposto». Lacuna che rimane nella vigente disciplina dei CPR (art.14 T.U.Immigrazione), ma che è altrettanto evidente nelle ipotesi di trattenimento amministrativo nei centri di trattenimento ai fini di identificazione, come vengono definiti i centri Hotspot.
In base all’art. 10 ter del Testo Unico sull’immigrazione 286/1998, contenente disposizioni per l’identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare,”Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
A giugno del 2016 giugno il Ministero dell’Interno pubblicava le prime linee guida, come mere disposizioni amministrative, denominate “ Procedure Operative Standard (SOP)“, che disciplinavano il trattenimento negli Hotspot, in violazione della riserva di legge, imposta dall’art.13 della Costituzione per qualunque caso di limitazione della libertà personale. Secondo le SOP stabilite dal ministero “l’ Hotspot è un modello organizzativo preposto alla gestione di grandi arrivi di persone che può operare in qualsiasi area territoriale prescelta“. In Italia venivano inizialmente individuate 4 aree Hotspot (Lampedusa, Trapani, Pozzallo e Taranto) allestite per consentire le operazioni di prima assistenza, identificazione e somministrazione di informative in merito alle modalità di richiesta della protezione internazionale o di partecipazione al programma di relocation (ritrasferimenti verso altri paesi europei). Successivamente venivano attivati altri centri Hotspot a Porto Empedocle (Agrigento) ed a Reggio Calabria, mentre occasionalmente operava in modalità hotspot il centro per i rimpatri (CPR) di Trapani Milo.. La destinazione del centro è stata nuovamente modificata a ottobre 2018, quando è stato convertito in centro di permanenza per il rimpatrio (CPR). Tuttavia successivamente, anche a seconda del livello di presenze nella struttura e della nazionalità delle persone migranti, soprattutto in vista di rimpatri in Tunisia, ai fini delle procedure di prima identificazione (con approccio Hotspot) si è verificato un utilizzo della struttura sovrapponibile a quello di un centro per i rimpatri (CPR).
Con la legge n. 132/2018 (primo Decreto sicurezza Salvini, vedi in particolare art.3) si prevedeva, modificando l’articolo 6 del D. lgs. 142/2015, la possibilità di trattenere i richiedenti asilo all’interno degli hotspot per un periodo massimo di 30 giorni al fine di determinarne o verificarne identità e cittadinanza. Il trattenimento dei richiedenti asilo doveva avvenire nei diversi centri adibiti all’approccio Hotspot, e quindi il richiedente poteva essere trattenuto, presso i punti di crisi, come il legislatore definisce gli hotspot, o nei centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA) o ancora nei Centri governativi di prima accoglienza (CPA) di cui all’art. 9 d. lgs. 142/2015, per la determinazione o la verifica dell’identità o della nazionalità. In questo modo si stabiliva una estensione generalizzata dell’approccio Hotspot ad alcuni centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA), e di prima acoglienza (CPA), come il centro di Modica-Pozzallo, già disciplinati in precedenza soltanto dall’ articolo 23 del Regolamento di attuazione n.394 del 1999 del Testo Unico sull’immigrazione n.286/98. Come si osservava in un Parere adottato il 25 novembre 2018 dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), “la norma non sembra prevedere il procedimento di convalida per il trattenimento negli Hotspot, ma esso deve ritenersi applicabile anche a tale fase del trattenimento, pena la manifesta illegittimità costituzionale per violazione dell’art 13 della Costituzione”.
Con il Decreto legge 130 del 2020 (Lamorgese) si sono previste più estese procedure accelerate per le domande di protezione internazionale presentate da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. Lo stesso decreto confermava la convalida delle misure di trattenimento e prevedeva una ulteriore integrazione dell’articolo 10-ter, comma 3, del T.U. n. 286 del 1998, aggiungendo la previsione secondo cui nei centri hotspot “lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facolta’ derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola”.
In base al successivo D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, (cd. Decreto Cutro), si stabiliva che i richiedenti asilo provenienti da Paesi considerati sicuri, possono essere trattenuti fino a quattro settimane in aree designate all’interno degli hotspot, dei centri di rimpatrio e in qualsiasi altra struttura che le autorità ritengano idonea, qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti “idonea garanzia finanziaria”. Si aggiungeva inoltre che “Per l’ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l’espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l’individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d’intesa con il Ministero della giustizia”.
Non risultava però alcuna disposizione specifica riguardo alla convalida del trattenimento oltre le 48 ore, sulla comunicazione della misura limitativa della libertà personale all’autorità giudiziaria, e sullo status giuridico delle persone “ospiti” dei centri, con un eufemismo che tendeva a nascondere la condizione di vera e propria detenzione amministrativa che si realizzava all’interno di queste strutture. Come confermava invece l’EASO,“Presentare una domanda di protezione internazionale implica l’atto di esprimere, in qualsiasi modo e a qualsiasi autorità, la propria intenzione di ottenere protezione internazionale. Chiunque abbia espresso la propria intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale è considerato richiedente con tutti i diritti e gli obblighi connessi a tale status.“
Dopo il Decreto Cutro (legge n.50/2023) la giurisrudenza era quindi riuscita ad operare un penetrante controllo sulle basi legali, sulle tempistiche e sulle modalità del trattenimento amministrativo nei centri hotspot ubicati alle frontiere, o variamente dislocati nel territorio nazionale. La situazione più critica si riscontrava nel centro di identificazione e trattenimento di Pozzallo-Modica. Il 29 settembre 2023 la Sezione Specializzata del Tribunale di Catania non convalidava nessuno dei primi sette provvedimenti di trattenimento disposti ai sensi dell’art. 6 bis D. Lgs 142/15 dalla Questura di Ragusa, disponendo, in particolare, la non convalida del trattenimento di quattro cittadini tunisini poiché la normativa nazionale introdotta dal Governo italiano a sostegno delle cosiddette “procedure di frontiera” non sarebbe compatibile con il diritto comunitario e la nostra stessa Costituzione. In data 8 ottobre 2023, il Tribunale di Catania non convalidava il trattenimento nella struttura di Pozzallo di diversi richiedenti asilo provenienti dalla Tunisia, paese considerato sicuro, aggiungendo ulteriori valutazioni sulla legittimità delle norme italiane in materia.
I giudici del Tribunale di Catania in una serie di provvedimenti relativi a persone trattenute nel centro di identificazione hotspot di Pozzallo non si limitavano a censurare l’entità fissa della cauzione, stabilita nella prima versione del Decreto Cutro ma, sulla base di un richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, avevano affermato che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE “devono essere interpretati nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura” (CGUE (Grande Sezione), 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU)”.
Nei casi di mancata convalida dei trattenimenti nel centro Hotspot di Pozzallo, in particolare, il giudice Cupri metteva in evidenza la questione nodale :“preme sottolineare che il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale” e che “la misura del trattenimento deve essere regolata e adottata sempre nei limiti e secondo le previsioni del diritto comunitario”. Si richiamava poi l’indirizzo della Corte Costituzionale secondo cui “la normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale”. Infine, questo giudice condivideva le “precedenti decisioni” del tribunale di Catania (della dott.ssa Apostolico) osservando a sua volta che la “garanzia finanziaria non si configura, in realtà, come misura alternativa al trattenimento bensì come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/Ue per il solo fatto che chiede protezione internazionale”. La motivazione con cui il Tribunale di Catania aveva negato la convalida dei trattenimenti si fondava quindi sul contrasto delle norme previste al riguardo nel c.d. Decreto Cutro con la Direttiva europea n 33 del 2013, in quanto, nello specifico, il trattenimento del richiedente asilo in frontiera avrebbe dovuto essere adottato solo come extrema ratio e con un provvedimento dotato di una adeguata motivazione individuale sul punto. Il Tribunale di Catania, anche in base alla direttiva procedure 32/2013/UE, aveva dunque correttamente osservato che la normativa europea “non autorizza quindi, salve le ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 43, l’applicazione della procedura alla frontiera, presupposto, nella specie, della misura del trattenimento, in zona, diversa da quella di ingresso, ove il richiedente sia stato coattivamente condotto in assenza di precedenti provvedimenti coercitivi”.
Nel febbraio 2024, la Corte di Cassazione (decisioni n. 3562 e 3563) rinviava gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sollevando dubbi sulla compatibilità della normativa interna (che prevedeva una garanzia finanziaria per evitare il trattenimento) con il diritto dell’Unione Europea. Dopo mesi di fuoco mediatico e di aggressioni politiche contro i giudici di Catania, di fronte alle pronunce attese dalla CGUE, che poi avrebbero confermato le decisioni di questi giudici, a settembre del 2024, le Sezioni unite civili della Cassazione, decidendo sul ricorso presentato dal ministero dell’Interno e dal Questore di Ragusa, con due ordinanze hanno dichiarato «estinto il giudizio» . Dopo che lo stesso ministero ed il questore, tramite l’avocatura dello Stato, avevano deciso di depositare la rinuncia al ricorso chiedendo «la dichiarazione di estinzione del giudizio» in quanto sarebbe «venuto meno il loro interesse all’impugnazione in ragione della irreperibilità» dei migranti destinatari del provvedimento e per effetto del «sopravvenuto nuovo decreto interministeriale che ha introdotto una nuova disciplina integrativa». Le sezioni unite civili della Cassazione hanno disponevano anche «il ritiro della domanda di pregiudiziale» presentata alla Corte di giustizia europea, ma questo non impediva alla Corte UE di pronunciarsi sulla stessa materia con la sentenza del 4 ottobre 2024 della Grande sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C‑406/22, nella quale si affermavano principi di diritto dell’Unione in materia di procedure di frontiera per il riconoscimento della protezione internazionale per richiedenti asilo provenienti da paesi di origine designati come sicuri, che hanno poi avuto un effetto dirompente sul’approccio Hotspot e sui reiterati tentativi di avvio delle procedure in frontiera in Albania.
In molti casi l’approccio hotspot sfociava nel trattenimento dei richiedenti asilo dopo il diniego sulla prima istanza di protezione, ma in pendenza di un ricorso giurisdizionale. La Suprema Corte a Sezioni Unite, in una nota pronuncia (Corte di Cass., Sezioni Unite, n.11399 del 29 aprile 2024), ha precisato che in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria,“quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”.
8. Con diversi decreti il governo moltiplicava le aree di frontiera nelle quali era possibile applicare il cd. approccio hotspot e le procedure accelerate in frontiera per il riconoscimento della protezione internazionale. In assenza di una normativa legale sulle modalità del trattenimento amministrativo nei centri hotspot si procedeva con interventi parziali motivati da esigenze di sicurezza, anche allo scopo di evitare riprese video da smartphone.
La legge 9 dicembre 2024, n. 187 ha inserito il comma 2 ter dell’art. 10 ter che prescrive che “senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione e ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di inosservanza dell’obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, può disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati nel medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all’accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. E’ in ogni caso vietato l’accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di accesso, l’interessato è avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le modalità dell’accesso, i dati controllati e l’esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall’interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, è trasmesso per la convalida, entro il termine di quarantotto ore dall’avvio delle operazioni, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato. Il provvedimento è comunicato all’autorità di pubblica sicurezza, che consegna allo straniero copia del medesimo provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. In caso di non convalida o di convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa”.
L’originaria funzione di identificazione ai fini di un successivo trasferimento verso centri di accoglienza per richiedenti asilo in Italia, o addirittura verso altri paesi europei, è diventata così marginale rispetto alla funzione di limitazione della libertà personale dei migranti trattenuti che al termine delle procedure di asilo in frontiera venivano sempre più spesso qualificati come “migranti economici”, anche attraverso formulari che dovevano essere compilati in prossimità dello sbarco. Tra le domande alle quali si doveva rispondere obbligatoriamente ne contenevano una relativa alla volontà di svolgere attività lavorativa, che traeva in inganno, perché anche i richiedenti asilo manifestavano naturalmente volontà di lavorare, anche quando erano realmente portatori di esigenze di protezione, ma questo precludeva loro l’accesso alla procedura, quando la risposta non veniva fornita direttamente da parte di operatori del centro, con l’apposizione di una crocetta in un piccolo quadratino, alla fine del cd. “foglio notizie”. Per coloro che venivano qualificati come migranti economici scattavano i provvedimenti di respingimento differito, ex articolo 10 del Testo Unico sull’immigrazione n.286 del 1998, come integrato dalla legge Bossi-Fini del 2002. I destinatari di questi provvedimenti, in assenza di posti nei centri per il rimpatrio (allora chiamati CIE, centri di identificazione ed espulsione, ogi CPR), restavano per settimane, talvolta addirittura mesi, chiusi all’interno degli Hotspot, se non venivano rimessi immediatamente in libertà con il cd. “foglio di via” contenente il provvedimento di respingimento differito con l’intimazione a lasciare entro sette giorni il territorio nazionale.
9. Il nuovo Regolamento sullo screening in frontiera costituisce in realtà un ulteriore inasprimento del precedente Approccio Hotspot, adottato dall’Unione europea nel 2015 ed applicato in Italia in base a misure amministrative poi confermate da appositi provvedimenti di legge, tra questi all’inizio il decreto legge n. 13 del febbraio 2017, convertito nella legge n. 46/17 (Minniti-Orlando) che per la prima volta faceva un parziale riferimento ai centri Hotspot richiamati all’art. 10 ter. Una commissione parlamentare d’inchiesta, già nel 2016, seppure con una relazione di minoranza, aveva rilevato tutte le criticità dell’approcio Hotspot introdotto a quel tempo.
Una volta superata la fase del cd. screening in frontiera e nei luoghi assimilati, al richiedente asilo non può essere negato un diritto a risiedere nel territorio dello Stato fino a quando la sua domanda di protezione non sia stata definita o non si sia esaurita la fase in primo grado del ricorso giurisdizionale contro l’eventuale provvedimento di diniego. Salvo un più ampio potere di sospensiva dell’espulsione in pendenza del ricorso che può essere esercitato in ogni caso dal giudice. Secondo il “considerando 25” della vigente Direttiva 2013/32 UE (direttiva procedure),“Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell’articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l’opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Come si è detto, a partire dal 12 giugno 2026, questa Direttiva dovrebbe essere sostituita da un nuovo regolamento europeo sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.
Il Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, istituisce una procedura comune per la protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE. I nominativi dei migranti da incanalare nella procedura accelerata di frontiera, al termine delle procedure di screening, vengono segnalati dalla Questura alla commissione territoriale che è chiamata a definire il procedimento, con decisione collegiale, entro 9 giorni dall’istanza di protezione internazionale.Entro 7 giorni il richiedente deve essere ascoltato e nei successivi 2 giorni si deve arrivare alla decisione della Commissione territoriale.
Secondo il Considerando 8 del Regolamento UE 2024/1348 ,“Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale. È opportuno che le persone in cerca di protezione internazionale che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato membro siano sbarcate sulla terraferma e che ne sia esaminata la domanda di protezione a norma del presente regolamento”. In base al Considerando 58 del nuovo Regolamento,“gli Stati membri dovrebbero poter imporre ai richiedenti protezione internazionale di risiedere in prossimità della frontiera esterna o in una zona di transito in generale, o in altro sedi designate all’interno del proprio territorio, al fine di valutare l’ammissibilità delle richieste”. Sembra dunque che il Regolamento faccia riferimento ad una limitazione della libertà di circolazione, piuttosto che ad una limitazione della libertà personale. Secondo il nuovo Regolamento sulle procedure (Considerando 13), tuttavia, “nell’interesse di un corretto riconoscimento delle persone bisognose di protezione come rifugiati ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra o come aventi diritto protezione sussidiaria, ogni richiedente dovrebbe avere un accesso effettivo alla procedura, il opportunità di cooperare pienamente e comunicare adeguatamente con le autorità competenti come, in particolare, presentare i fatti rilevanti del suo caso e garanzie procedurali sufficienti al fine di perseguire la propria causa in tutte le fasi del procedimento”. Ed al Considerando 14 si precisa che “al richiedente dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per prepararsi e consultare il proprio consulente legale o altro consulente, ammesso o consentito come tale ai sensi del diritto nazionale per fornire consulenza legale (consulente legale) o una persona incaricata consulenza legale. Durante il colloquio, il richiedente dovrebbe poter essere assistito dail consulente legale”
In base all’art.10 dello stesso Regolamento (UE) 2024/1348, “I richiedenti hanno il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui sono tenuti a essere presenti in conformità dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione sulla domanda”. Gli Stati membri possono prevedere un’eccezione al diritto del richiedente di rimanere nel loro territorio durante la procedura amministrativa in caso di domanda reiterata o se lo stesso richiedente sia soggetto all’esercizio di un’azione penale o all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà; oppure ancora se “costituisce un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, fatti salvi gli articoli 12 e 17 del regolamento (UE) 2024/1347, a condizione che l’applicazione di tale eccezione non comporti l’allontanamento del richiedente verso un paese terzo in violazione del principio di non respingimento”.
Secondo il nuovo Regolamento europeo sulle procedure (2024/1348/UE), un paese terzo è considerato in grado di garantire protezione effettiva non soltanto quando abbia ratificato e rispetti la Convenzione di Ginevra, pur nei limiti di eventuali riserve o restrizioni, ma anche quando, pur non essendone parte o applicando limitazioni geografiche, consenta comunque la permanenza sul territorio, assicuri mezzi di sussistenza, accesso all’assistenza sanitaria e all’istruzione, e mantenga tale protezione fino all’individuazione di una soluzione durevole (art 57). Ma rimane chiaro che l’eventuale trasferimento verso il paese terzo sicuro è considerato un caso eccezionale, e implica il trasferimento della giurisdizione dallo Stato membro a questo Stato terzo sicuro, seppure a condizioni precise, che questo trasferimento non pregiudichi la condizione giuridica della persona trasferita al di fuori dei confini dell’Unione europea.
L’art. 54 del nuovo Regolamento procedure (2024/1348/UE) prevede i “Luoghi per l’espletamento della procedura di asilo alla frontiera. Per la durata dell’esame delle domande con procedura di frontiera, uno Stato membro esige, a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 e fatto salvo l’articolo 10 della stessa, che, come regola generale, i richiedenti soggiornino alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul proprio territorio, tenendo pienamente conto delle specificità geografiche di tale Stato membro”.
La vastissima pletora di casi nei quali gli stati membri possono ricorrere alle procedure accelerate anche al di fuori dei luoghi definiti “di frontiera”, generalizza il ricorso a questo tipo di procedura che può cancellare l’effetto sospensivo del ricorso contro il diniego, magari soltanto sulla base della “manifesta infondatezza” della domanda di protezione. In base all’art.33 della stessa Direttiva ancora vigente, invece, una domanda di asilo può essere dichiarata inammissibile, tra gli altri casi, quando è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE.
Nel caso H.I.D. e B.A. la Corte di Lussemburgo ha stabilito che, per evitare casi di discriminazione tra richiedenti asilo ai quali si applicano diversi tipi di procedure, la procedura accelerata, che pure viene ritenuta ammissibile, non deve privare i richiedenti dei principi fondamentali e delle garanzie stabiliti nella precedente direttiva procedure 2005/85/CE. Secondo la Corte di Lussemburgo, il richiedente asilo proveniente da un paese di origine designato come sicuro, anche se inserito in una procedura accelerata, “deve disporre di un periodo di tempo sufficiente entro il quale raccogliere e presentare la documentazione necessaria a sostegno della propria domanda, consentendo così all’autorità accertante di effettuare un esame equo e completo di tali domande e di garantire che i richiedenti siano non esposti ad alcun pericolo nel paese di origine”.
Le procedure accelerate in frontiera e la riduzione dei tempi per proporre ricorso, peraltro generalmente privo di effetto sospensivo, potrebbero tuttavia comportare la violazione sistematica dei diritti di difesa in materie tanto sensibili come la limitazione della libertà personale e successive prassi di respingimento in violazione dell’art.33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati. La materia è stata, e rimane oggetto di diverse questioni pregiudiziali ex art.267 del TFUE da parte dei giudici nazionali davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea con sede a Lussemburgo.
Per la Corte di Lussemburgo una normativa nazionale che non garantisce alcun controllo giurisdizionale della legittimità della decisione amministrativa che dispone il trattenimento di un richiedente protezione internazionale, viola il contenuto essenziale del diritto di difesa enunciato dall’art. 47 della Carta UE dei diritti fondamentali. Principio ormai consolidato, e confermato anche nel caso di persone provenienti da paesi di origine designati come “sicuri”, da una ulteriore decisione della Corte di giustizia del primo agosto 2025, Cause riunite C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli].
10. Con il Regolamento per le situazioni di crisi e le cause di forza maggiore si prevedono ampie possibilità di deroga da parte degli Stati membri rispetto agli obblighi derivanti dai (futuri) Regolamenti in materia di asilo, anche se i meccanismi di autorizzazione da parte del Consiglio e della Commissione appaiono molto farraginosi e potranno dare luogo a continui conflitti tra gli Stati membri. Secondo il Regolamento sulle situazioni di crisi e di forza maggiore, “una situazione eccezionale può includere l’afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio di uno o più Stati membri o in una situazione di strumentalizzazione dei migranti da parte di un paese terzo o di un attore non statale con l’obiettivo per destabilizzare lo Stato membro o l’Unione o una situazione di forza maggiore nel Stato membro”. Come osservava invano Amnesty International, prima dell’aprovazione definitiva del Regolamento,“Se adottato, questo Regolamento di crisi normalizzerà ulteriormente l’uso di misure d’emergenza per fronteggiare gli arrivi in Europa. Ciò indebolirebbe la coerenza del sistema europeo d’asilo, senza evitare la comparsa di situazioni di “crisi” in futuro“.
11. Il Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, istituisce una procedura di rimpatrio alle frontiere e modifica il regolamento (UE) 2021/1148. In base al nuovo Regolamento UE 2024/1349 sulle procedure di rimpatrio alla frontiera, da non confondere con il più ampio Regolamento sui rimpatri ancora oggetto di discussione a Bruxelles, che dovrebbe sostituire la vigente Direttiva “Rimpatri” 2008/115/CE, “il cittadino di paese terzo o l’apolide la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro interessato”. Gli Stati membri possono quindi imporre al richiedente asilo denegato il trattenimento per un periodo non superiore a 12 settimane “in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Qualora non sia in grado di accogliere la persona in uno di tali luoghi, lo Stato membro può ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio”. Se una decisione di rimpatrio non può essere eseguita entro questo termine massimo, gli Stati membri continuano le procedure di rimpatrio a norma della vigente direttiva rimpatri 2008/115/CE” dunque con tempi più lunghi e con il trattenimento amministrativo in un centro per i rimpatri (CPR), che è stato recentemente prolungato fino a 24 mesi. Il diritto eurounitario in materia d’asilo esige comunque che sia dimostrata la necessità e la proporzionalità del trattenimento rispetto a tutte le diverse finalità/motivazioni previste dalla normativa interna o sovranazionale. Gli articoli 6, 52, paragrafo 3, e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE impongono agli Stati membri di applicare i principi di necessità e proporzionalità e pertanto di garantire alternative effettive alle misure di trattenimento. Un indirizzo che il legislatore italiano non ha ancora accolto malgrado la crisi sistemica dei centri per i rimpatri (Cpr).
Il Dossier Statistico Immigrazione IDOS 2025 tratta dei CPR con un contributo di Andrea Oleandri della Cild (Coalizione italiana libertà e diritti civili), dal quale emergono impietosamente i persistenti limiti giuridici e soprattutto di efficacia dei centri per i rimpatri, i Cpr nei quali dovrebbero transitare i richiedenti asilo denegati al termine delle procedure accelerate in frontiera. Dal 2019 al 2024 i Cpr hanno conosciuto una media di rimpatri annua di circa 2.800 migranti, pari a meno della metà di quelli che annualmente vi vengono reclusi e con un tasso di rimpatrio che negli ultimi 3 anni (2022-2024) è andato addirittura diminuendo (dal 49,4 al 47,0% fino al 43,0% nel 2024). È da sottolineare che gli immigrati irregolari intercettati in mare o rintracciati sul territorio nazionale, e rinchiusi nei Cpr (circa 6.000 all’anno in media), rappresentano una quota minima di quanti sono in una condizione irregolare di soggiorno in Italia, stimata dall’Ismu su base media annuale in circa 300-500mila persone.
Rimangono assolutamente incerte le modalità del trattenimento aministrativo, i mezzi di ricorso, le competenze dei giudici chiamati a pronunciarsi sui casi di ricorso, le procedure per il riconoscimento di uno status di protezione nei paesi terzi, tutte materie rinviate a futuri accordi tra l’Unione europea e questi paesi, e quindi a successivi atti legislativi che diano attuazione a questi accordi, che si aggiungerebbero agli accordi bilaterali già esistenti. Nella più recente formulazione del Regolamento rimpatri, si prevede che i trasferimenti forzati verso paesi terzi ritenuti sicuri possano essere operati anche soltanto sulla base di accordi bilaterali, senza una connessione personale tra i richiedenti asilo e il paese terzo, anche quando non lo hanno neppure attraversato, o non hanno alcun legame (ad esempio familiare) con il suo territorio.
12. Si consolida il tentativo di privare le persone migranti del diritto di ricorrere ad una giurisdizione effettiva, diritto di difesa che sarebbe garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE nella interpretazione vincolante fornita dalla Corte di Giustizia UE. Quando questo tentativo non riesce nelle procedure di frontiera, sempre più veloci, o con la cd.finzione di non ingresso, si tenta di deportare le persone al di fuori dei confini europei, lontano da sedi giudiziarie che possano riconoscere i loro diritti fondamentali. In particolare, secondo la proposta del nuovo Regolamento rimpatri, si prevede la istituzione di nuovi Hub di rimpatrio in paesi terzi “sicuri”, interamente soggetti alla giurisdizione di questi paesi, nei quali deportare, oltre agli immigrati irregolari destinatari di un provvedimento di espulsione, persone che richiedano asilo alle frontiere europee, incluse famiglie con minori. Gli attuali paesi terzi ritenuti “sicuri” a livello europeo sono Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia, oltre agli Stati in via di adesione, come l’Albania. Anche i paesi candidati all’adesione all’Ue (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turchia) sono designati come paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, a meno che nel paese non vi sia una situazione di conflitto armato internazionale o interno, siano state adottate misure restrittive che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali o la percentuale di decisioni positive prese dalle autorità degli Stati membri nei confronti dei richiedenti provenienti dal paese sia superiore al 20%.
Il nuovo elenco “minimo” adottato a livello europeo è comunque più limitato dell’elenco dei paesi di origine sicuri adottato dal legislatore italiano, che in base al Decreto 7 maggio 2024 aggiorna la lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e ad oggi comprende Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde, Colombia, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Peru’, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Ciascuno Stato membro conserva infatti la possibilità di adottare una propria lista di paesi di origine designati come “sicuri”.
Il vigente diritto dell’Unione europea, nella interpretazione della Corte di giustizia UE “osta a che uno Stato membro designi come Paese di origine sicuro un Paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione”. La Corte di giustizia ha altresì confermato la possibilità che uno Stato membro dell’Ue stabilisca una lista di Paesi di origine sicuri mediante un atto avente forza di legge, precisando però che va garantito un “accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione (…) sulle quali si fonda tale designazione” e che il giudice ha il potere di valutare se questa rispetti i criteri giuridici previsti dal diritto europeo; nell’effettuare tale valutazione può avvalersi di fonti plurime e diverse da quelle seguite dall’Amministrazione “a condizione, da un lato, di accertarsi dell’affidabilità di tali informazioni e, dall’altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio”.
13. La designazione dei paesi di origine sicuri a livello dell’Unione, ricorre quando questo paese garantisca una protezione effettiva ed abbia ratificato e rispetti la convenzione di Ginevra nei limiti delle deroghe o limitazioni previste da tale paese, autorizzate a norma della convenzione. Dunque tale designazione, secondo quanto espressamente previsto, “non pregiudica la disposizione del regolamento (UE) 2024/1348 secondo la quale gli Stati membri possono applicare il concetto di paese di origine sicuro solo a condizione che i richiedenti non possano fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese di origine sicuro non è applicabile nei loro confronti, nel quadro di una valutazione individuale. In tale contesto è opportuno prestare particolare attenzione ai richiedenti che si trovano in una situazione specifica in tali paesi, come le persone LGBTIQ, le vittime di violenza di genere, i difensori dei diritti umani, le minoranze religiose e i giornalisti”.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha ribadito in diverse occasioni la necessità di contemperare una gestione efficace dei rimpatri con il rispetto della dignità dei migranti nonché dei diritti fondamentali loro riconosciuti, come nel caso El Dridi (sentenza del 28 aprile 2011, Hassen El Dridi, causa C-61/11 PPU, ECLI:EU:C:2011:268). Non mancano neppure interventi della Corte europea dei diritti dell’Uomo, in casi di trattenimento di minori, per trattamenti inumani o degradanti in frontiera, o quando nei centri hotspot si rischia l’allontanamento del richiedente asilo verso un paese che non ne garantisce la sicurezza, in violazione degli articoli 3,5 e 8 della Convenzione EDU. Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’Uomo sono importanti perchè contengono principi di diritto che vengono generalmente richiamati anche dalla Corte di Giustizia UE e dalle corti nazionali.
14. La giurisprudenza nazionale ha risposto ad ogni intervento del legislatore italiano puntualizzando l’esigenza di rispettare l’ordine gerarchico delle fonti normative, sollevando diverse questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea, annullando numerosi provvedimenti di diniego degli status di protezione adottati dalle Commissioni territoriali, e rimettendo in libertà richiedenti asilo illeggittimanente detenuti nei Centri Hotspot o nei centri per i rimpatri (CPR). Di importanza fondamentale in questa fase il diritto di accesso degli avvocati nelle strutture detentive, la possibilità di comunicazione dei detenuti con l’esterno, l’accesso di associazioni e parlamentari, le denunce sulla presenza di minori e di soggetti vulnerabili all’interno dei CPR, oltre che sul trattenimento senza titolo di richiedenti asilo che venivano mantenuti all’interno dei centri senza una nuova convalida giurisdizionale, ma sulla base dell’originario provvedimento di convalida del giudice di pace. Mentre invece la richiesta di asilo di una persona già trattenuta all’interno di un CPR imporrebbe che si pronunci sulla prosecuzione del trattenimento la Corte di Appello competente.
All’inasprimento dell’approccio Hotspot, seguito al Decreto Cutro (legge n.50/2023), seguiva una esplosione del contenzioso davanti agli organi giurisdizionali, con sentenze che, a partire dai Tribunali di Catania e di Firenze, fino alla Corte di Cassazione, in casi di richiedenti asilo provenienti da paesi di origine designati come sicuri, nonostante violenti attacchi personali verso i giudici, rilevavano la inapplicabilità della nuova normativa anche per i contrasto la vigente disciplina dell’asilo a livello dell’Unione europea. La nuova disciplina euro-unitaria dell’approccio hotspot, che risulterà in futuro ancora più restrittiva se verrà adottato il nuovo Regolamento sui rimpatri, con l’abrogazione della vigente Direttiva 2008/115/CE, non legittima le prassi fin qui sperimentate, tanto alla frontiera nazionale, con forme diverse di trattenimento informale, senza convalida giurisdizionale, quanto nella esternalizzazione delle procedure di asilo e della detenzione amministrativa in Albania, materia sulla quale si dovrà pronunciare la Corte di giustizia UE.
Con una sentenza del 14 novembre 2023, la Corte di Cassazione ha annullato il decreto emesso dal Giudice di pace di Torino in data 2 settembre 2022, con cui era stato convalidato il provvedimento emesso in data 31.8.2022 dal Questore di Agrigento, di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino, ai sensi dell’art. 14, co. 5 del d.lgs. n. 286/1998. Anche in questo caso si trattava di un richiedente asilo, cittadino tunisino, che, dopo essere sbarcato a Lampedusa nell’estate del 2022 non aveva avuto accesso ad una informazione adeguata ed era stato indotto a firmare un “foglio notizie” nel quale veniva barrata la casella lavoro per indicare le ragioni del suo ingresso in Italia, Lo stesso era stato quindi raggiunto da un decreto di respingimento adottato dal Questore di Agrigento prima che avesse potuto formalizzare la sua richiesta di protezione.
La compilazione di “fogli notizie” prestampati dai quali si evincono prima le ragioni del trattenimento e poi quelle per il decreto di respingimento non garantisce una effettiva informazione del richiedente asilo prima dell’adozione del provvedimento di respingimento da parte del questore, prima che sia data la possibilità di formulare una richiesta di asilo. In ogni caso i provvedimenti di convalida dei trattenimenti dovrebbero dare atto dell’avvenuta completa e tempestiva informazione ricevuta dai destinatari, e contenere motivazioni individuali, piuttosto che formule rituali prestampate su un modulo.
Dopo la rinuncia del governo al giudizio in Cassazione sui ricorsi contro le mancate convalide dei giudici catanesi Apostolico e Cupri, per i quali l’avvocatura dello Stato ha ottenuto l’estinzione del procedimento, altri giudici da Palermo a Catania hanno continuato a non convalidare i decreti di trattenimento adottati dai questori di Agrigento e Ragusa, nei confronti di richiedenti asilo sbarcati a Lampedusa, e ristretti nei centri chiusi, definiti centri hotspot di identificazione e trattenimento di Porto Empedocle e di Pozzallo. Si è dato così rilievo gerarchico (art.117 Cost.) al diritto dell’Unione europea che prevale sulle norme interne del decreto Cutro (legge n.50/2023), e su tutte le altre successive, che non lo rispettano.
La Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza 5 marzo 2024, n. 5797, afferma come non sia sufficiente la formula di stile – contenuta nel decreto di respingimento o trattenimento – con cui si afferma che il soggetto sia stato informato «[…] se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite».
Il Tribunale di Palermo in data 2 gennaio 2025 ha adottato un articolato provvedimento in materia di procedure accelerate in frontiera per richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri, in cui non convalida un decreto di tratttenimento amministrativo emesso dal questore di Agrigento, nei confronti di un cittadino straniero richiedente asilo proveniente dal Bangladesh, dunque da un paese di origine definito come “sicuro”. La decisione del Tribunale di Palermo è importante perchè non richiama la questione ancora aperta della designazione dei paesi di origine come”sicuri”, che sarà all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ma si basa sul doveroso controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi, e sul richiamo alle garanzie procedurali previste dalla normativa euro-unionale tuttora vigente, in favore dei richiedenti asilo che vengono trattenuti subito dopo il loro ingresso in frontiera, spesso prima ancora che abbiano potuto formalizzare la loro richiesta di protezione. Il Tribunale ribadisce l’obbligo di motivazione delle misure di trattenimento adottate dai questori, e il principio gerarchico delle fonti normative, secondo cui la legge, e ancor di più le fonti normative euro-unionali prevalgono sulle determinazioni delle autorità amministrative nazionali. Una ricostruzione che potrebbe apparire ovvia, ma che giunge puntuale in un momento in cui sembra che la finalità di “difesa dei confini”, o l’esigenza di restituire effettività ai provvedimenti di rimpatrio, possa prevalere sul più scrupoloso rispetto delle garanzie dei diritti fondamentali della persona, stabilite, oltre che dalla Costituzione (al riguardo si rinvia a Corte Costituzionale n.105/2001), dalle Direttive dell’Unione europea (non solo la Direttiva accoglienza 2013/33/UE, ma anche la Direttiva procedure 2013/32/UE, e la Direttiva rimpatri 2008/115/CE), e quindi dalla disciplina nazionale che le attua.
La Corte di Appello di Palermo con una decisione del 13/02/2026, ha accolto il reclamo cautelare ex art. 35 ter d.lgs 25/2008, disponendo il ripristino della procedura d’asilo ordinaria quando la procedura accelerata sia stata eseguita in violazione del pieno rispetto dei diritti dello straniero nel corso dell’iter amministrativo.
Il Tribunale di Milano si è espresso con un decreto del 4 giugno del 2025 sulla corretta interpretazione delle disposizioni previste dall’art. 28 bis D.lgs. n. 25/2008 in materia di procedura accelerata prevista per coloro che provengono da c.d. “paesi sicuri”. Trattasi di “questione in ogni caso rilevabile d’ufficio (Cfr. Cass. n. 6745/20211; in tal senso, anche S.U. 11399/2024 § 34), a prescindere dall’eccezione eventualmente sollevata sul punto dalla parte ricorrente”. Secondo questo Tribunale la verifica del rispetto dei suddetti termini “non può prescindere dalla valutazione del momento in cui è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale mediante la compilazione del modello C3 o addirittura al momento antecedente, quando viene manifestata la volontà di formalizzare la domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett. a, del d. lgs. n. 142/2015 (cfr. Corte di cassazione, 17 settembre 2020 n. 21910, secondo la quale il cittadino straniero deve essere considerato “richiedente protezione internazionale” nel momento in cui manifesta in qualsiasi modo la volontà di chiedere protezione, come stabilito dalla normativa interna ed europea. Si veda altresì Tribunale di Firenze, ordinanza del 31.1.2024). Invero, e salvo prova contraria il cui onere grava sulla Commissione territoriale che ha la disponibilità dei termini procedurali, i termini della procedura accelerata (art. 28 bis comma 1 D. L.vo n. 25/2008) si concretizzano nella trasmissione – a cura della Questura – della “documentazione necessaria” alla Commissione territoriale che “adotta la decisione entro cinque giorni”. Milita in tal senso quanto indicato dalla circolare della Commissione nazionale di asilo del 14.2.2024 sulle procedure accelerate e sulle indicazioni operative fornite alle commissioni territoriali: dal momento della registrazione della domanda si genera un fascicolo telematico che viene condiviso con la Commissione territoriale, tramite il sistema Vestanet. Il tema, dunque, si sposta sulla comprensione delle modalità e soprattutto dei tempi nei quali i dati raccolti tramite la compilazione del modello C3 (cartaceo) vengono inseriti nel sistema Vestanet e condivisi con la Commissione; trattasi di elementi che sono in possesso esclusivo della pubblica amministrazione. Dalla data in calce al modello C3 (o, ancor prima, dal momento – comprovato documentalmente – della manifestazione di volontà di formalizzare la richiesta di protezione internazionale) è possibile effettuare un calcolo presuntivo sui tempi della procedura accelerata”.
Rimane comunque concreto il rischio che le prassi consentite dalle nuove disposizioni legislative che attueranno i Regolamenti previsti dal Patto UE sulla migrazione e l’asilo, prevedendo procedure sommarie di accertamento e identificazione in frontiera, accordi di riammissione con i paesi terzi e procedure accelerate per il riconoscimento dello status di asilo, ma anche per i successivi rimpatri, in caso di diniego, possano svuotare la portata effettiva del diritto di asilo, riconosciuto dalla Costituzione (art.10 Cost.), oltre che dalla Carta dei diritti fondamentali UE (art.18).
Si dovrà anche verificare davanti ad un giudice, in sede di convalida o di richiesta di riesame del trattenimento, la legittimità delle prassi che saranno applicate durante le fasi dello screening in frontiera e quindi nella detenzione amministrativa dei cittadini stranieri, non solo con riguardo alle stringate modalità del trattenimento indicate adesso nel disegno di legge del governo, ma anche rispetto all’effettivo riconoscimento delle garanzie costituzionali (in particolare gli articoli 3,10,13, 24 e 32 Cost.) che riconoscono i diritti fondamentali a qualunque persona straniera presente in Italia, anche se si trova in condizione irregolare, come peraltro prescrive l’art. 2 del Testo Unico immigrazione n.286/1998. E’ infine auspicabile un monitoraggio costante sui centri hotspot, sui CPR, e sulle altre strutture assimilate nelle quali si pratica la detenzione amministrativa, oltre che sui rimpatri con accompagnamento forzato, da parte del Garante nazionale per le persone private della libertà personale e dei Garanti regionali.
Migranti, Meloni: lavoriamo con Ue e Onu per adeguare convenzioni “Intanto potenziati centri di accoglienza e rimpatrio” Roma, 11 marzo 2026 (askanews) – “In vista della piena operatività del nuovo patto migrazione e asilo con il recente ddl Sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri, abbiamo disposto il potenziamento dei centri di accoglienza e permanenza per il rimpatrio anche attraverso il sostegno operativo di Croce Rossa italiana. Continua inoltre il lavoro con i nostri partner per assicurare che le convenzioni internazionali siano adeguate alle sfide migratorie del nostro tempo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle sue comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. “Lo stiamo facendo – ha sottolineato la premier – sia a livello di Consiglio d’Europa, dove stiamo lavorando affinché il Comitato dei ministri sposi la posizione italo-danese adottata lo scorso dicembre dai 27 Stati membri sulla necessità di un aggiornamento della Convenzione, sia a livello di Nazioni Unite, anche in vista del prossimo International Migration Review Forum”.