di Fulvio Vassallo Paleologo
Aggiornato a venerdì 12 giugno, ore 8
La Presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione Europea ospiterà una Conferenza Ministeriale Informale a Nicosia dall’11 al 12 giugno per segnare l’entrata in vigore del Patto UE su Migrazione e Asilo. L’evento discuterà dell’attuazione del Patto UE, delle sfide future e delle esigenze di cooperazione. Non si hanno ancora notizie della partecipazione dell’Italia, mentre in parlamento il dibattito sul prossimo Consiglio europeo del 26 giugno si incentra sul problema della “difesa dei confini meridionali”. Non basterà certo la pubblicazione di un raffazzonato decreto legge in Gazzetta Ufficiale per dimostrare che l’Italia ha adempiuto agli obblighi di adeguamento imposti dai nove Regolamenti europei che dovevano garantire normative nazionali uniformi ed efficaci.
Dopo mesi di martellante propaganda sul ruolo decisivo dell’Italia nella formulazione definitiva degli atti legislativi previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, con l’implementazione dei Regolamenti prevista per la scadenza del 12 giugno, malgrado la sofferta pubblicazione dell’ennesimo decreto legge, il governo Meloni batte in ritirata, nasconde notizie sulle prossime scadenze europee, e si imbatte nelle consuete difficoltà istituzionali e organizzative, con un provvedimento legislativo adottato in via d’urgenza, da fare approvare al Parlamento ad agosto, secondo un copione ormai abituale, alla vigilia delle ferie estive. Nel frattempo, senza clamori mediatici, continua il conflitto a bassa intensità contro le ONG che operano soccorsi in mare, con provvedimenti di fermo amministrativo puntualmente sospesi o annullati dalla magistratura, e si inasprisce il trattamento delle persone detenute nei centri per i rimpatri, mentre la regolamentazione per legge dei modi del trattenimento, richiesta dalla sentenza della Corte costituzonale n. 96/2025, richiamata anche dalla più recente sentenza della Consulta n. 40/2026, rimane ancora affidata ad un disegno di legge per cui si prevedono diversi mesi prima della definitiva approvazione. Intanto l’apertura di nuovi centri di detenzione sta incontrando una opposizione sempre più forte sui territori, e non si vede dove e quando potranno essere avviate nuove strutture hotspot o centri di “confinamento” in frontiera. Sembra funzionare soltanto la politica degli accordi bilaterali con paesi terzi per bloccare le partenze, o le traversate, ma questo “successo”, oltre alle vittime in mare, sta determinando un degrado senza precedenti della condizione dei migranti intrappolati nei paesi di transito (Libia e Tunisia). Fino a quando a Bruxelles continueranno a chiudere gli occhi su abusi sempre più gravi sui quali si dovranno pronunciare la Corte Penale internazionale e la Corte europea dei diritti dell’Uomo?
Il sistema dei centri di detenzione in Italia è allo sbando, e non contribuisce certo all’aumento delle espulsioni effettivamente eseguite, mentre il Disegno di legge 1869/2026, che dovrebbe disciplinare le modalità di trattenimento procede a rilento al Senato, malgrado i richiami della Corte costituzionale (sentenza n.96/2025). Per non parlare del centro per i rimpatri di Gjader, che funziona solo a scopo dimostrativo, con persone già trattenute in Italia e trasferite in Albania, per essere poi ricondotte in Italia, in vista del rimpatrio, solo perchè qualche precedente penale, o la dichiarazione di pericolosità sociale, sembrano più utili per giustificare all’opinione pubblica, ed agli elettori, uno spreco senza precedenti di risorse, un modello propagandistico che non avrà basi legali neppure con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sui rimpatri. Perchè i cd. hub di rimpatrio previsti dall’Unione europea, con il trasferimento della giurisdizione in vista dei rimpatri ai paesi terzi “sicuri”, non hanno nulla in comune con i centri di detenzione in Albania che rimangono sottoposti alla giurisdizione italiana. In ogni caso, se è vero che i nuovi Hub di rimpatrio nei paesi terzi si potranno avviare solo sulla base di accordi bilaterali, occorre ricordare che il Regolamento europeo (UE) 2014/656 non è stato abrogato dai nuovi Regolamenti che attuano il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo e prevede obblighi precisi per gli Stati, come l’Italia, che ospitano agenti di Frontex per il controllo delle frontiere esterne e per le attività di rimpatrio forzato. In base al “Considerando 13”, di questo Regolamento europeo, ancora oggi direttamente vincolante per gli Stati membri, “L’eventuale esistenza di un accordo tra uno Stato membro e un paese terzo non esime gli Stati membri dai loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e internazionale, in particolare per quanto riguarda l’osservanza del principio di non respingimento, quando gli stessi Stati sono a conoscenza, o dovrebbero esserlo, del fatto che lacune sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in quel paese terzo equivalgono a sostanziali motivi per ritenere che il richiedente asilo rischi concretamente di subire trattamenti inumani o degradanti, o quando tali Stati sanno o dovrebbero sapere che quel paese terzo mette in atto comportamenti in violazione del principio di non respingimento”
Il “decreto legge”, approvato in Consiglio dei ministri come “schema” lo scorso 4 giugno, arriva in Gazzetta Ufficiale oggi 12 giugno, mentre l’Italia è già in ritardo nell’applicazione effettiva del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo che dovrebbe scattare in questo stesso giorno. Il Viminale ed i suoi organi periferici pensano soltanto a moltiplicare i casi di detenzione amministrativa, con l’estensione illimitata del “rischio di fuga” ed a ridurre le garanzie per i richiedenti asilo nelle procedure in frontiera. Si profilano becere “soluzioni innovative”, per fare quello che l’Unione Europea non prevede, e “sperimentazioni” illegali sulla base di provvedimenti amministrativi in contrasto con la Costituzione, con il diritto internazionale, e con il diritto euro-unionale.
Il decreto legge approvato dal consiglio dei ministri “anticipa solo alcune disposizioni di carattere organizzativo, per fare in modo di essere pronti” il 13 giugno per recepire il patto sull’immigrazione e l’asilo dell’Ue. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine del Consiglio dei ministri sottolineando che rimangono invece nel disegno di legge in Parlamento una serie di norme come “la disciplina del trattenimento nei Cpr, il cosiddetto blocco navale, le nuove ipotesi di espulsione ordinate dal giudice oppure il prosieguo amministrativo e la competenza dei prefetti per i rimpatri volontari assistiti dei minori” nonché “tutte le altre norme che comunque sono di attuazione del Patto e che potevano viaggiare su un percorso legislativo che farà il suo percorso in qualche mese”.
In ogni caso sarà un decreto inapplicabile che naufragherà per la mancanza di strutture, procedure, personale e risorse economiche. In pochi giorni non sembra davvero realizzabile l’istituzione delle sezioni stralcio presso le sezioni specializzate di tribunale in materia di immigrazione, finalizzate all’esame dei ricorsi arretrati. E appare una violazione del principio costituzionale del giudice naturale previsto per legge (art.25 Cost.) il coinvolgimento, anche in funzione monocratica, dei giudici di pace, magistrati onorari non di ruolo, e dunque maggiormente condizionabili dagli indirizzi di governo, in una materia tanto delicata come quella che riguarda il riconoscimento di uno status di protezione. Non vi è neppure traccia degli organi di “monitoraggio indipendente” sulle procedure in frontiera previsti dall’Unione europea per compensare la delimitazione dei controlli giurisdizionali.
Il decreto legge n.100/2026 adegua solo in parte, e nella parte peggiore, la normativa interna ai nuovi Regolamenti europei. Si prevede soprattutto un nuovo tipo di fermo amministrativo per tre giorni, durante il cd. screening (accertamento) in frontiera, e poi “l’applicazione obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera, e nelle zone assimilate, che devono essere espletate entro il termine massimo di 12 settimane, con la possibilità che il richiedente protezione internazionale sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico” in quasi tutti i casi. Infatti, “il richiedente può essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga”. Questo nuovo tipo di confinamento sarà obbligatorio per chi verrà sottoposto alle procedure accelerate di frontiera e anche in tutti i casi casi nei quali le autorità di polizia accerteranno il “rischio di fuga“.
Perchè ricorra il “rischio di fuga”, possono riscontrarsi “una o più” di queste circostanze: “mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità”, “mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile”; “l’avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento; l’aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente strumentali finalizzate a rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti”, l’aver “in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera” e “l’aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento foto dattiloscopico”. Praticamente tutti i migranti che faranno ingresso irregolare in Italia, inclusi minori, soggetti vulnerabili, donne e richiedenti asilo, si troveranno nelle condizioni che legittimano l’accertamento del “rischio di fuga” e le conseguenti misure amministrative di limitazione della libertà personale, per le quali non è chiaro quale convalida giurisdizionale sia garantita, su un numero tanto elevato di persone sulle quali si deciderà soltanto in base alla discrezionalità di polizia, in violazione degli articoli 3, 10, 13, 16, 24 e 32 della Costituzione, oltre che delle corrispondenti norme che, anche nei casi di ingresso e soggiorno irregolare, tutelano i diritti fondamentali della persona in base alle Convenzioni internazionali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La previsione che sarebbe contenuta nel nuovo decreto legge, secondo cui “Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale è esaminata con procedura di asilo alla frontiera può essere trasferito, da un punto della frontiera esterna, in cui è stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontier”, non gioverà certo al funzionamento dei centri di detenzione in Albania che non possono essere considerati “territorio nazionale” o alla stessa stregua dei cd. “Return hub”, previsti peraltro dal nuovo Regolamento UE sui rimpatri che ancora non è entrato in vigore, prima del voto finale del Parlamento europeo, e che non sarà applicabile neppure dopo il 12 giugno. L’Unione europea sembra passare agli Stati membri la responsabilità (con gli ingenti oneri economici) di negoziare con i paesi terzi per la istituzione di questi centri di detenzione e l’Italia su questo fronte non riuscirà neppure a mantenere con le necessarie modifiche il cd. modello Albania, che fin dall’origine appare in netto contrasto con la normativa europea, tanto che al riguardo si dovrà ancora pronunciare la Corte di giustizia UE.
Con questo decreto legge il governo italiano ricorre a misure distorsive della futura normativa europea che pure si vanta di avere contribuito a determinare. Esattamente il contrario di quello che aveva chiesto la Commissione europea, che lo scorso 8 maggio sollecitava gli Stati ad una applicazione uniforme e tempestiva di tutto il Patto sulla migrazione e l’asilo ed al rispetto delle norme previste dalle Convenzioni internazionali e dal diritto dei Trattati UE, come l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali UE che riconosce a chiunque il diritto ad una difesa effettiva. Denunce e ricorsi a valanga, ci saranno di certo, fino alla Corte costituzionale, alla Corte europea dei diritti dell’Uomo, alla Corte di Giustizia UE, e vedremo se ancora esiste lo Stato di diritto. E’ una questione di democrazia. Nulla e’ scontato.
Aggiornamento a venerdì 12 giugno, ore 20
Il governo ha fatto 100… in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge “giustizia” n.100/2026, che dovrebbe adeguare la normativa interna ai nove Regolamenti previsti dal Patto Ue sulla migrazione e l’asilo. Adesso vediamo come e quando riusciranno ad applicarlo
GAZZETTA UFFICIALE
DECRETO-LEGGE 12 giugno 2026, n. 100
Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024. (26G00119) (GU Serie Generale n.134 del 12-06-2026)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/2026
Cyprus Presidency – Council of the European Union
11-12 June 2026
Lefkosia
Informal Ministerial Conference on the EU Pact on Migration and Asylum
EUNEWS
5 june 2026
EU marks immigration and asylum pact with special 12 June meeting
The Cypriot Presidency is organising a formal event in Nicosia to discuss the new common rules on managing migration flows. Brunner: “The work is not finished; it has only just begun. It is now up to the Member States to negotiate the return hubs.”
NON SI ERA MAI VISTA UNA CIRCOLARE EMANATA PRIMA DEL DECRETO LEGGE CHE DOVREBBE ATTUARE. EPPURE E’ SUCCESSO. UNA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 9 GIUGNO (PROTOCOLLO 0022024) DETTA I “PROTOCOLLI OPERATIVI” PER L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO SCREENING (UE) 2024/1356 E IN MATERIA DI “CONTROLLI PRELIMINARI DI SALUTE”, PREFERIBILMENTE PRESSO LE STRUTTURE DI POLIZIA.
Secondo la circolare del ministero dell’interno del 9 giugno scorso, a partire dal 12 giugno, si devono individuare spazi idonei per le verifiche sanitarie in frontiera, preferibilmente presso le strutture di polizia. Questo non e’ previsto dal Regolamento europeo sugli accertamenti in frontiera (screening) UE 2024/1356. La circolare, che prelude ad ulteriori atti amministrativi, non ancora previsti da legge, in particolare con riferimento alle “modalità di raggiungimento dello spazio dove le suddette procedure saranno effettuate”, incide sui modi di limitazione della libertà personale e costituisce una eclatante violazione del principio costituzionale di riserva di legge e tutte le procedure che detta potranno essere occasione di ricorso in via di urgenza al giudice ordinario per lesione di diritti fondamentali della persona.



MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA DI LA SPEZIA
Consiglio Territoriale per l’Immigrazione – La Spezia
Aggiornamento Procedure Operative Standard (POS) – Giugno 2026
Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, presieduto dal Prefetto della Spezia, ha predisposto il Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico dei migranti vulnerabili in arrivo sul territorio provinciale e inseriti nel sistema di accoglienza.
Il documento rappresenta il risultato di un articolato confronto interistituzionale ed è stato elaborato con il contributo dei Comuni in cui sono presenti i centri di accoglienza straordinari, dei gestori delle strutture, del Settore Politiche Sociali della Regione Liguria, dell’Azienda per la Tutela della Salute della Liguria, dell’ASL 5 della Spezia e dei Distretti Socio-sanitari n. 17-18-19 e con il supporto dell’European Union Agency for Asylum.
Il Vademecum descrive le Procedure Operative Standard per la pronta individuazione, l’invio e la presa in carico dei migranti portatori di esigenze specifiche e delle vulnerabilità e risulta suddiviso in quattro sezioni, relative a:
1) Arrivi via mare: sbarchi da navi ONG al porto della Spezia;
2) Arrivi via terra: rintracci sul territorio e presentazioni spontanee all’Autorità di P.S.;
3) Attività nei centri di accoglienza straordinari: osservazione, segnalazione e presa in carico delle vulnerabilità riscontrate;
4) Focus tematici su: nuclei familiari, MSNA, vittime di tratta.
L’obiettivo è quello di favorire: a) l’approccio uniforme per il riconoscimento dei segnali di disagio fisici, psicologici o sociali dei migranti durante lo sbarco o nelle prime fasi di accoglienza; b) il referral mirato, per segnalare e trasferire in sicurezza la persona vulnerabile verso l’ente o la struttura sanitaria e sociale più idonea; c) l’attivazione di percorsi di assistenza e protezione personalizzati all’interno del sistema di accoglienza.
In quest’ottica, la rete interistituzionale già attiva sul territorio si impegna ad agevolare – nel rispetto delle normative che regolano la gestione dei dati sensibili e la tutela della privacy – la circolarità delle informazioni sin dall’arrivo del migrante sul territorio provinciale e per tutte le fasi dell’accoglienza.
L’applicazione delle Procedure Operative Standard sarà oggetto di monitoraggio da parte del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione e della Prefettura della Spezia, anche in vista delle recenti innovazioni introdotte del Patto Europeo Migrazione e Asilo