di Fulvio Vassallo Paleologo
1. Le risposte all’appello del Presidente della Repubblica ad abbassare i toni nella campagna referendaria non si sono fatte attendere. Le destre hanno utilizzato le più recenti sentenze della magistratura in materia di trattenimenti nei CPR e di soccorsi in mare per convincere gli elettori a votare SI alla riforma costituzionale della giustizia, al fine dichiarato di contrastare orientamenti giurisprudenziali che attenterebbero alla sicurezza dei cittadini ed alla difesa dei confini. Intanto non si è ancora riusciti a pubblicare in forma ufficiale il decreto legge sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio, sembra per problemi di copertura finanziaria e di natura costituzionale, e rimane ancora come schema di articolato il Disegno di legge immigrazione varato dal governo l’11 febbraio scorso.
La Presidente del Consiglio, dopo avere criticato aspramente la sentenza del Tribunale di Roma che stabiliva un risarcimento del danno civile subito da un cittadino algerino vittima di un trattenimento indebito nel CPR di Gjader in Albania, si è poi scatenata contro la sentenza del Tribunale di Palermo che ha riconosciuto un consistente risarcimento in favore della Sea-Watch, per il fermo prolungato della nave, inflitto nel 2019 dalla Prefettura, dopo che il Tribunale di Agrigento aveva riconosciuto la legittimità dell’operato della comandante Rackete con una decisione che veniva confermata nel 2020 dalla Corte di Cassazione (sentenza 6626/2020).
Il 15 giugno 2019 l’ex Ministro dell’Interno Salvini aveva disposto nei confronti della Sea Watch 3 il primo divieto di ingresso in attuazione del c.d. decreto sicurezza-bis 53/2019, appena entrato in vigore. Il 26 giugno la Sea Watch era entrata nelle acque italiane disattendendo l’alt delle motovedette della Guardia di Finanza ed invocando lo stato di necessità. Il 29 giugno la nave si era diretta verso il porto di Lampedusa, dove nella manovra di ormeggio entrava in collisione con una motovedetta della Guardia di Finanza, che tentava di impedire l’attracco in banchina con pericolose manovre di interposizione tra il molo e la nave. Come successivamente accertato dai giudici non c’era stato nessuno speronamento di nave da guerra (come non si poteva qualificare la motovedetta della Guardia di Finanza), nessuna violenza contro operatori della Guardia di finanza, nessuna agevolazione dell’immigrazione di massa, nessun “clandestino” in arrivo, ma si era trattato soltanto della doverosa conclusione di una operazione di soccorso in acque internazionali, con lo sbarco in un porto sicuro. All’epoca, dopo la scarcerazione di Carola Rackete decisa il 2 luglio 2019 dal giudice per le indagini preliminari Alessandra Vella di Agrigento, Salvini aveva attaccato il GIP dicendo: “Una vergogna, tolga la toga”, aggiungendo “Secondo me è follia non è indipendenza della magistratura, ma follia”.
Il 20 dicembre del 2021 il GIP del Tribunale di Agrigento archiviava definitivamente le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e rifiuto di obbedienza a nave da guerra. La Procura, nella richiesta di archiviazione integralmente richiamata dal GIP, giustificava la scelta del comandante di non dirigersiné verso Malta (che non ha ratificato gli emendamenti alle convenzioni SAR e SOLAS sugli obblighi di cooperazione tra gli Stati e che aveva espressamente negato l’indicazione di un porto alla Sea Watch 3), né verso la Tunisia (Stato che allora non aveva ancora dichiarato una zona SAR e non concede ancora oggi lo sbarco a navi che trasportano naufraghi soccorsi in acque internazionali.)
2. La Sea-Watch 3 era stata bloccata in porto fino al 19 dicembre 2019. Nel corso del fermo, il 21 settembre l’organizzazione aveva presentato opposizione al Prefetto di Agrigento, come previsto dall’art. 19 della legge 689/1981. L’assenza di riscontro da parte della Prefettura avrebbe dovuto far scattare il cosiddetto silenzio-accoglimento. Non avendo ricevuto risposta entro 30 giorni, la nave avrebbe dovuto essere restituita, ma ciò avveniva solo dopo altri mesi di fermo, su ordine del Tribunale di Agrigento. Il risarcimento stabilito in favore di Sea Watch riguarda esclusivamente le spese per il mantenimento della nave nel periodo in cui era indebitamente bloccata in porto.
Il Tribunale di Palermo non si è pronunciato sulla legittimità del comportamento della comandante Rackete, sulla quale si erano già espressi favorevolmente il GIP e la Procura del Tribunale di Agrigento, che aveva chiesto l’archiviazione per i reati di resistenza, favoreggiamento del’immigrazione clandestina, poi decisa dal Tribunale, ma si è limitato ad accertare, in base all’art. 2043 del Codice civile, il danno patrimoniale subito dalla ONG per effetto della prolungata inerzia della Prefettura di Agrigento e quindi del Ministero dell’interno, dove il 5 settembre del 2019, nelle more della procedura amministrativa, al posto di Salvini si era insediata come ministro Luciana Lamorgese.
Secondo Giorgia Meloni , invece, “una parte politicizzata della magistratura” si metterebbe “di traverso” rispetto all’azione di governo per contrastare “l’immigrazione illegale di massa”, per Salvini, si tratterebbe di un “un vero e proprio premio per aver forzato un divieto del governo”. Il vicepremier ha poi concluso: “Il 22-23 marzo voterò SÌ al referendum per cambiare questa in(Giustizia) che non funziona”. Si esprime con una apparente neutralità il Presidente del Senato La Russa, seconda carica dello Stato, con una dichiarazione che non lascia adito a dubbi : “Non voglio entrare nella polemica referendaria, ma credo che vada stigmatizzato un provvedimento che rende sempre più difficile riuscire a far rispettare le leggi in Italia”, ed ha continuato, “È sotto gli occhi di tutti l’abnormità di una sentenza che vuole premiare chi ha speronato una nave italiana delle forze dell’ordine”.
3. La strategia delle destre, con l’eccezione di Salvini, è evidente, attaccare i giudici senza nominare il referendum. Risponde con nettezza a questo tentativo strumentale il Presidente del Tribunale di Palermo Morosini, secondo cui “L’esercizio del diritto di critica si esprime evidenziando la contraddittorietà di passaggi della motivazione dei provvedimenti o segnalando la violazione di norme specifiche richiamate dal giudice. Non mi pare che sulla sentenza oggetto delle invettive sia avvenuto questo. Non credo che etichettare il giudice come non imparziale solo sulla base di un dispositivo non gradito o magari neppure conosciuto sia esercizio del diritto di critica“. Per Luigi Patronaggio, già Procuratore ad Agrigento, “Le sentenze per essere legittimamente criticate vanno lette e vanno lette con onestà intellettuale e con corretti strumenti giuridici. Nella sentenza del giudice civile di Palermo non è svolto alcun tema che, anche lontanamente, si possa definire di carattere politico. Si tratta banalmente del riconoscimento di un risarcimento danno per un fermo illegittimo non giustificato da alcun valido provvedimento amministrativo”.
4. La sentenza del Tribunale di Palermo non riguarda dunque i divieti di ingresso nelle acque territoriali, o la legittimità del comportamento di Carola Rackete, e neppure le espressioni rivolte da Salvini a Rackete (tra cui “zecca tedesca”, “sbruffoncella”, “criminale”, “pirata”, “fuorilegge”), oggetto di querela con un procedimento attualmente sospeso. In realtà il caso Sea Watch/Rackete, che si utilizza in modo strumentale per delegittimare la magistratura, dà particolarmente fastidio al governo perchè potrebbe riportare al centro dell’attenzione gli obblighi degli Stati costieri di concedere alle ONG un porto di sbarco sicuro. In particolare, la sentenza n.6626/2020 della Corte di Cassazione affermava la legittimità del comportamento di Carola Rackete che, dopo avere soccorso naufraghi in acque internazionali, chiedeva all’Italia un POS (porto di sbarco sicuro), ottenendo un rifiuto da Salvini. In quel caso la Corte di Cassazione aveva riconosciuto come le operazioni di ricerca e soccorso (SAR) in alto mare dovessero trovare comunque una conclusione con lo sbarco in un porto sicuro, adempimento di un dovere di soccorso, anche a fronte di un divieto ministeriale di ingresso in porto, come quello imposto da Salvini il 14 giugno 2019, nello stesso giorno in cui veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge sicurezza bis n.53/2019. Quel decreto veniva poi abrogato dal Decreto legge Lamorgese 130/2020, che sottraeva al titolare del Viminale il potere di interdire alle ONG straniere, dopo i soccorsi in alto mare, l’ingresso nelle acque territoriali.
Il nuovo Disegno di legge immigrazione, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 11 febbraio, ripropone un potere di vietare l’ingresso nelle acque territoriali non più in capo al ministro dell’interno, ma con riferimento al Presidente del Consiglio, su proposta del ministro dell’interno. Si tornerebbe quindi ad una situazione analoga a quella che nel 2019 aveva determinato lo scontro tra il ministro dell’interno, che vietava l’ingresso ed il transito nelle acque territoriali, le ONG, e gli organi della giurisdizione. Non si tratta di un vero e proprio blocco navale, e riguarderà una quota minima dei cittadini stranieri che per ragioni di soccorso in mare faranno ingresso in Italia, ma i poteri di interdire l’ingresso nelle acque territoriali, altrimenti propagandati come “difesa dei confini”, sono un tema fortemente identitario, ritenuto di sicuro successo elettorale, e quindi entrano a pieno titolo nella contesa tra politica e magistratura che caratterizza la campagna referendaria.
Nell’ordinanza del GIP di Agrigento del 2 luglio 2019, relativa al caso Sea Watch, si leggeva, con riguardo all’art. 11 comma ter del D. Lgs 286-98 (introdotto dal D. L. n. 53/2019), “difatti, ai sensi di detta disposizione, il divieto interministeriale da essa previsto (di ingresso, transito e sosta) può avvenire, sempre nel rispetto degli obblighi internazionali dello Stato, solo in presenza di attività di carico o scarico di persone in violazione delle leggi vigenti nello Stato Costiero, fattispecie qui non ricorrente vertendosi in una ipotesi di salvataggio in mare in caso di rischio di naufragio. Peraltro, l’eventuale violazione del citato art. 11 comma 1 ter – si ribadisce sanzionata in sola via ammnistrativa – non fa venir meno l’inderogabile disposto di cui all’art. 10 ter del Dlgs 286/98, avente ad oggetto l’obbligo di assicurare il soccorso, prima, e la conduzione presso gli appositi centri di assistenza, poi“.
Al di là delle polemiche sul prossimo referendum sulla giustizia la materia dei soccorsi in mare rimane di scottante attualità e di grande impatto sul corpo elettorale, a scapito di tante altre questioni sociali che toccano la vita quotidiana di tutti. Con il disegno di legge immigrazione, dopo il Decreto Piantedosi del 2023 (legge n.50/2023), dietro la formula vuota del cd. “blocco navale”, si vorrebbero introdurre ulteriori limiti alle attività di ricerca e salvataggio operate in acque internazionali dalle ONG, che sarebbero costrette a farsi coordinare dalla sedicente guardia costiera “libica”, nella zona SAR che si riconosce al governo di Tripoli, un governo che neppure controlla l’intero territorio del paese, con le fasce costiere ancora sottoposte all’influenza di diverse milizie. In questo scenario il governo italiano con il supporto dell’Unione europea sta cercando di rafforzare le capacità di intercettazione in mare delle diverse autorità che si contendono la Libia, malgrado queste non facciano nulla per salvaguardare la vita dei naufraghi e per impedire gli abusi che vengono perpetrati dalle milizie nei confronti dei migranti in transito.
5. La Corte costituzionale con la sentenza n.101/2025 ha salvato il Decreto Piantedosi (legge n. 50/2023), ma con riferimento al dovere di obbedire alle istruzioni delle “autorità competenti”, dunque anche libiche, in base alla ripartizione delle zone SAR nel Mediterraneo, ha affermato che “, si deve ribadire che l’inottemperanza del comandante e dell’armatore in tanto assume rilievo in quanto le richieste e le indicazioni siano legalmente date e siano conformi alle regole della Convenzione di Amburgo e delle altre norme concernenti il soccorso in mare, che i Paesi aderenti sono tenuti a rispettare.
Alla scelta di sanzionare l’inosservanza di un atto dell’autorità è immanente la necessità
di verificarne la rispondenza al modello legale. Verifica che si dimostra imprescindibile, a
fortiori, quando la sanzione presenti uno spiccato contenuto punitivo e dunque reclami
l’applicazione delle garanzie più incisive che si associano alle pene in senso stretto.
L’inosservanza non può essere sanzionata in quanto tale, ma in quanto abbia ad oggetto
un provvedimento legittimo dal punto di vista formale e sostanziale“. Per la Corte costituzionale rimane imprescindibile il richiamo al diritto internazionale, con il rispetto dei diritti umani e del principio di non respingimento affermato dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati (art.33). Le norme delle Convenzioni internazionali hanno dunque una portata vincolante e ben definita, in ossequio al principio di legalità, che concorre a definire i diritti al soccorso ed i doveri di cooperazione stabiliti dal legislatore nazionale.
6. La Consulta, senza arrivare a dichiarare incostituzionale il Decreto Piantedosi (legge 50/2025), esprime un orientamento opposto rispetto a quanto affermato dal governo italiano sui soccorsi in acque internazionali e sui doveri di obbedire ai comandi impartiti dai libici, smentendo le tesi di quanti non perdono occasione ancora oggi per richiamare il ruolo delle autorità libiche. Come riconoscono i giudici costituzionali, “non è vincolante, pertanto, un ordine che conduca a violare il primario obbligo di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza”.
Malgrado la portata della sentenza 101/2025 della Corte costituzionale, si rafforza giorno dopo giorno l’indirizzo del governo, rivolto ad una ulteriore limitazione delle attività di ricerca e salvataggio operate da navi del soccorso civile. Questo orientamento governativo viene ripreso dal Tribunale amministrativo del Lazio che, nonostante numerose decisioni di Tribunali che sospendono o annullano provvedimenti di fermo amministrativo impartiti nei confronti di navi delle ONG che hanno operato attività SAR (Search and Rescue) in acque internazionali, conferma ancora oggi un altro provvedimento di fermo amministrativo, contestando al comandante di una nave umanitaria il mancato coordinamento da parte delle autorità libiche, note nel mondo anche in base a documentati rapporti ONU, per i trattamenti inumani o degradanti inflitti ai naufraghi intercettati in alto mare e ricondotti a terra.
7. L’orientamento sui limiti ai soccorsi in acque internazionali operati dalle ONG, emerso di recente nel Tribunale amministrativo del Lazio, in aperto contrasto con i prevalenti orientamenti dei giudici civili, lo scarso riscontro che nella prassi operativa e nella legislazione ha avuto la più importante decisione della Corte Costituzionale (n.101/2025), e la strumentalizzazione di questa materia, come di altre questioni riguardanti le migrazioni e l’asilo, in vista del voto al referendum sulla giustizia, impongono di chiarire bene la portata degli interventi della giurisprudenza, liberando il campo da menzogne e simulazioni che fanno male in due direzioni.
Sulla base di una trasfigurazione della realtà, e della stessa volontà dei giudici, si adottano provvedimenti di legge che restringono le possibilità di soccorso, identificando i naufraghi come “clandestini”, trasformando gli eventi di socorso (SAR) in eventi di immigrazione illegale, paventando l’invasione “incontrollata di massa”, e abbandonando al loro destino persone in fuga che avrebbero diritto al soccorso ed allo sbarco in un porto sicuro. Con le conseguenze che vediamo quest’anno in modo tragico, con una impennata di vittime, anche se le partenze dalla Libia e dalla Tunisia sono diminuite rispetto agli anni precedenti. Per un altro verso si continua a dffondere, anche attraverso un falso vittimismo, un senso comune intriso di odio, ormai dilagante sui social media, verso chi viene soccorso in mare, che potrebbe essere addirittura un pericolo per l’ordine pubblico, e verso tutti i soccorritori ed i cittadini solidali che sostengono le attività delle ONG o difendono le ragioni delle persone appena sbarcate.
Dopo ogni operazione di soccorso in acque internazionali portata a termine dalle ONG, oltre all’assegnazione di porti di sbarco vessatori, sempre più lontani dall’area dei soccorsi, si continua a riscontrare una cadenza inarrestabile di “fermi amministrativi”, per ragioni che si legano alla mancata collaborazione con la sedicente guardia costiera “libica”. Ancora ieri il Tribunale di Catania ha sospeso il provvedimento prefettizio di fermo amministrativo adottato nei confronti della Sea Watch 5 che, dopo essere intervenuta per operare un soccorso in acque internazionali nella zona SAR di competenza libica, non avrebbe comunicato alle autorità marittime di Tripoli la sua posizione durante le attività di ricerca e salvataggio, per le continue violazioni dei diritti umani inflitte ai naufraghi in territorio libico.
Secondo la Lega, che è intervenuta anche su questo caso, un semplice provvedimento catelare, con un post su X, ci sarebbero “continue provocazioni di alcuni giudici a favore di ONG straniere che trasportano clandestini. Contro l’Italia e gli Italiani. Votare SÌ è un dovere morale”. Una campagna referendaria impostata con questi contenuti assume caratteri potenzialmente eversivi dell’ordine costituzionale, mettendo in discussione, al di là della critica che si può rivolgere a qualunque sentenza della magistratura, il rapporto tra i poteri dello Stato. Inoltre, come si vede, l’impatto delle pressioni dell’esecutivo sulle decisioni nei tribunali è in continuo aumento, soprattutto nel campo della giustizia amministrativa.
Dopo le critiche durissime sul piano personale espresse in questi giorni dai politici di governo nei confronti di giudici che hanno pronunciato sentenze non gradite, esposti alla gogna mediatica, è facile prevedere cosa potrebbe accadere se negli organi di autogoverno e nella corte di disciplina dovesse aumentare l’influenza dei componenti di nomina politica. Comunque vada il prossimo referendum costituzionale, l’intreccio perverso che si è voluto imporre tra la riforma della magistratura e le decisioni dei giudici in materia di immigrazione rischia, anche a breve ternine, di avere effetti devastanti non solo sull’amministrazione della giustizia, con una crescita esponenziale della conflittualità e dei ricorsi, ma pure nel vissuto quotidiano, sulla coesione sociale, sulla vita democratica del paese, con spaccature e contrapposizioni, anche a livello istituzionale, che non gioveranno a nessuno.
ANSA
19 febbraio 2026
Salvini, da alcuni giudici pregiudizi che diventano azioni contro l’Italia
Chi vota sì al referendum sceglie di togliere la politica dai tribunali
IL GIORNALE
20 febbraio 2026
Il “tribunale rosso” passa all’attacco. La Russa in campo: sentenza abnorme
Dissequestrata la Sea Watch5. Ecco chi sono le toghe anti Meloni di Md e Area
AGGIORNAMENTO
Stridente contrasto con la sentenza n.101/2025 della Corte Costituzionale.
19 febbraio 2026
Il Tribunale amministrativo del Lazio si allinea alla sentenza di Palermo sul caso Salvini/Open Arms , affermando la responsabilità primaria dello Stato di bandiera nella indicazione del porto sicuro di sbarco (POS), e si pronuncia contro sentenze della Corte di Cassazione nel 2020 sul caso Rackete, e poi nel 2025 della stessa Cassazione sul caso Open Arms (quando pure ha assolto Salvini), che ribadiscono la effettiva valenza delle Convenzioni internazionali che, dopo i soccorsi in acque internazionali, escludono la responsabilita’ dello Stato di bandiera della nave soccorritrice ed affermano invece la responsabilita’ immediata degli Stati costieri fino allo sbarco a terra dei naufraghi. Ma le destre non esultano perchè queste decisioni contrastanti, che comunque non legittimano il “blocco navale”, se si leggono bene le sentenze, farebbero cadere le ragioni dei loro attacchi alla magistratura “politicizzata”.
L’Italia non ha obblighi. Respinto ricorso Sos Humanity dopo divieto del novembre 2022
(ANSA) – ROMA, 19 FEB – In alto mare le navi “sono soggette alla giurisdizione esclusiva del proprio Stato di bandiera; e pertanto, in assenza di un coordinamento dell’autorità Sar competente, lo Stato incaricato di fornire istruzioni alla nave deve ritenersi proprio quello di bandiera”. E’ il motivo di principio espresso dal Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto nel 2022 dalla ong tedesca Sos Humanity.
In contestazione c’era il decreto interministeriale del 4 novembre 2022 con il quale alla nave era stato disposto il divieto di sostare nelle acque territoriali nazionali oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versano in condizioni emergenziali e in precarie condizioni di salute all’interno dell’imbarcazione Humanity 1, che aveva soccorso 180 migranti, nessuno nell’area di responsabilità Sar italiana.
Il Tar ha rilevato preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, in quanto al momento della sua presentazione “lo sbarco era avvenuto e quindi era venuta meno ogni possibilità per le ricorrenti di impugnare il provvedimento interdittivo e gli atti presupposti e conseguenti (l’impugnativa era tesa proprio a consentire lo sbarco dei migranti)”; i provvedimenti dei quali si chiedeva l’annullamento “hanno ormai cessato di produrre effetti”.
I giudici sono voluti comunque andare oltre, giudicando il ricorso infondato nel merito perchè la nave “si è diretta, con autonoma decisione, verso l’Italia, senza considerare ogni altra soluzione (verso Malta o la Tunisia, paesi sicuri ove approdare). La mancanza di coordinamento o avviso preventivo ha fatto sì che l’amministrazione qualificasse la condotta della nave, con ragionamento non illogico che resiste al sindacato del Tar, quale scarico di persone in violazione delle leggi e dei regolamenti di immigrazione vigenti nello Stato costierò”. Per il resto “del tutto coerentemente si è disposto un limite al transito e alla sosta nelle acque territoriali, fatto salvo il richiamato principio di salvaguardia della vita e dell’incolumità delle persone presenti a bordo e senza rinunciare all’esercizio dei poteri autoritativi attribuiti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”. E “del tutto correttamente, le autorità italiane hanno interloquito con lo Stato di bandiera al fine di sollecitarne l’intervento e la collaborazione nella gestione della vicenda in esame”; anche perché “lo stato italiano non aveva alcun obbligo, previsto dal diritto internazionale marittimo, di riscontrare la richiesta di Pos proveniente da tali navi ong, la cui individuazione avrebbe invece dovuto essere effettuata dallo Stato competente per la Regione Sar in cui sono state recuperate le persone in cooperazione con lo Stato di bandiera dell’unità”. (ANSA).
NOTA CRITICA
La Commissione europea in sintonia cone le posizioni della Francia, della Germania della Norvegia, ed in precedenza della Spagna e della Gran Bretagna, ha escluso la competenza dello Stato di bandiera della nave soccorritice per la indicazione di un porto di sbarco sicuro, sottolineando i doveri di coordinamento e di collaborazione che incombono a tutti gli Stati costieri, i cui porti siano raggiungibili nel tempo più breve ragionevolmente possibile, aggiungendo che la nave soccorritrice non può essere qualificata come un place of safety (POS) temporaneo a tempo indeterminato.
I recenti Regolamenti UE che daranno attuazione a partire dal mese di giugno del 2026 al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo non contemplano modifiche alle Convenzioni internazionali del mare ed ai loro allegati, atti che non rientrano nelle competenze normative degli organi legislativi dell’Unione europea. I tentativi italiani di fare adottare all’Unione europea una normativa che penalizzi il soccorso umanitario operato dalle ONG, le “soluzioni innovative” di cui parla Giorgia Meloni, non è ancora riuscito ad ottenere un riconoscimento a livello legislativo, ma a livello di lavori dei comitati ristretti e del Consiglio UE si profilano nuove regole più restrittive. La loro approvazione non appare comunque vicina, e si potranno verificare numerosi casi di ricorso, dal momento che l’Unione europea non può violare la propria Carta dei diritti fondamentali e modificare unilateralmente le Convenzioni internazionali che i singoli Stati membri hanno sottoscritto.
Secondo il Regolamento UE n.656 del 2014 gli Stati e l’agenzia Frontex sono obbligati al rispetto effettivo non solo delle Convenzioni internazionali sul diritto del mare ma anche della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e del suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, della Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e di altri strumenti internazionali pertinenti (Considerando 8). In base al Considerando 13 dello stesso Regolamento “L’eventuale esistenza di un accordo tra uno Stato membro e un paese terzo non esime gli Stati membri dai loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e internazionale, in particolare per quanto riguarda l’osservanza del principio di non respingimento, quando gli stessi Stati sono a conoscenza, o dovrebbero esserlo, del fatto che lacune sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in quel paese terzo
equivalgono a sostanziali motivi per ritenere che il richiedente asilo rischi concretamente di subire trattamenti inumani o degradanti, o quando tali Stati sanno o dovrebbero sapere che quel paese terzo mette in atto com portamenti in violazione del principio di non respingimento”.
La Risoluzione MSC 167-78 adottata dall’IMO nel 2004, che Malta non ha mai sottoscritto, ha individuato delle “linee guida” che costituiscono la cornice entro cui i singoli Stati possono disciplinare la materia: esse, in particolare, prevedono che ciascuno Stato dovrebbe disporre di piani operativi che disciplinino in dettaglio le modalità con cui deve effettuarsi l’azione di coordinamento, per affrontare tutti i tipi di situazioni SAR.
La Risoluzione IMO – MSC 167-78 individua altresì il principio del centro di coordinamento di “primo contatto” stabilendo che (punto 6.7) “Se del caso, il primo RCC contattato dovrebbe iniziare immediatamente gli sforzi per il trasferimento del caso al RCC responsabile della regione in cui l’assistenza viene prestata. Quando il RCC responsabile della regione SAR in cui è necessaria assistenza è informato della situazione dovrebbe immediatamente assumersi la responsabilità di coordinare gli sforzi di salvataggio,poiché le responsabilità correlate, comprese le disposizioni relative a un luogo sicuro per i sopravvissuti, cadono principalmente sul governo responsabile di quella regione. Il primo RCC, tuttavia, è responsabile per aver coordinato il caso fino a quando l’RCC o altra autorità competente non ne assumerà la responsabilità.”
Secondo quanto richiama l’UNHCR, “Gli Stati di bandiera dovrebbero fornire ai comandanti, in particolare alle guardie costiere e/o di frontiera e ad altri al comando di navi suscettibili di incontrare richiedenti asilo, adeguati orientamenti sul trattamento delle persone soccorse che potrebbero aver bisogno di protezione internazionale; compresa una guida, se del caso, su richieste positive che dovrebbero essere sottoposte a screening di potenziali esigenze di protezione e garantire il rispetto degli obblighi di non respingimento”. Dalle Convenzioni internazionali non viene quindi nessuna indicazione di un porto di sbarco a carico degli Stati di bandiera delle navi soccorritrici. Ricorre soltanto un obbligo di informazione a carico dei comandanti e gli Stati di bandiera devono garantire che tale obbligo venga effetivamente adempiuto.
Come ricorda Giuseppe Cataldi, docente di Diritto internazionale e già responsabile del “Centro di Eccellenza Jean Monnet” sulla tutela dei diritti dei migranti nel Mediterraneo,“Sul diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale va subito chiarito che l’ingresso di una nave che trasporta persone soccorse in adempimento dell’obbligo internazionale di salvare la vita umana in mare non può considerarsi come attività compiuta in violazione delle leggi nazionali sull’immigrazione, a condizione che l’obiettivo della nave sia semplicemente quello di far sbarcare le persone soccorse. Sul punto la giurisprudenza italiana è copiosa e pressoché unanime. L’obbligo di salvare la vita umana in mare, infatti, vincola sia gli Stati (ai sensi dell’art. 98, par. 1 Unclos) sia i comandanti di navi (ai sensi del Capitolo V, reg. 33 Solas, nonché delle norme nazionali in materia, quali ad esempio l’art. 489 cod. nav.). Tale obbligo richiede al comandante di assistere le persone in pericolo e di condurle in un luogo sicuro “nel più breve tempo possibile”. In altri termini, la fattispecie del salvataggio in mare continua fino a quando il comandante non abbia fatto sbarcare le persone in luogo sicuro, e il suo ingresso nel mare territoriale e nei porti di uno Stato non può essere visto sotto luce diversa”.
La Corte di Cassazione (civile), a sezioni unite, con sentenza del 7 marzo 2025, n. 5992, che condanna il Governo italiano al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell’illegittima restrizione della libertà personale avvenuta a bordo della nave Diciotti, ha deciso che l’obbligo dello Stato responsabile di un’area SAR di fornire assistenza a chi si trova in pericolo di vita in mare non esclude che altri Stati contraenti delle Convenzioni SAR siano tenuti ad attivarsi nel caso in cui lo Stato competente in via primaria non adempia ai propri obblighi. Per la Cassazione, la Convenzione di Amburgo del 1979 SAR e le Linee guida adottate dall’IMO (Organizzazione marittima internazionale) impongono allo Stato costiero l’obbligo di assicurare un “porto di sbarco sicuro” nel più breve tempo possibile. Esattamente l’opposto di quanto affermato da alcuni giudici amministrativi e di quanto il governo italiano continua a sostenere con le più recenti proposte di un “blocco navale”.
Fulvio Vassallo Paleologo
RAI NEWS
19 febbraio 2026