Il Tribunale di Palermo assolve Salvini : quale autorità è competente per l’assegnazione del porto sicuro di sbarco ?

di Fulvio Vassallo Paleologo

ABSTRACT

La sentenza del Tribunale di Palermo, con la quale a dicembre dello scorso anno il senatore Salvini veniva assolto nel processo Open Arms “perchè il fatto non sussiste” , nelle motivazioni pubblicate a maggio, presenta diversi passaggi critici che vanno attentamente considerati, non soltanto per valutare eventuali profili di appello, sui quali dovranno esprimersi la procura di Palermo e le parti civili costituite, ma anche per verificare la legittimità di prassi operative tuttora seguite dalle autorità italiane nella gestione dei soccorsi in acque internazionali, con riferimento ad una interpretazione delle fonti normative, o a una valutazione di circostanze di fatto, che si ritrovano anche nella sentenza dei giudici di Palermo, con una angolazione affatto diversa rispetto ad altre sentenze che hanno affrontato gli stessi temi.

L’intero ragionamento del collegio giudicante di Palermo, come è stato già rilevato, sembra basarsi su una considerazione preponderante della prima fase delle operazioni di soccorso, quella anteriore alla pronuncia cautelare del TAR Lazio che il 14 agosto 2019 sospendeva il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane adottato da Salvini, allora a capo del Viminale, subito dopo il primo dei tre eventi di soccorso nei quali la Open Arms si era trovata ad operare. Come se la valutazione del comportamento del ministro, anteriore alla pronuncia del TAR, quando ancora la nave si trovava in acque internazionali, potesse non tanto legittimare il divieto di ingresso nelle acque territoriali, quanto piuttosto escludere l’obbligo di concessione del porto di sbarco sicuro (POS).

Il motivo assorbente che porta all’assoluzione, la mancanza di un obbligo dell’Italia, e dunque del ministro dell’interno, di concedere alla Open Arms un POS , basato sulla formulazione letterale in lingua inglese delle Linee guida stabilite dal Comitato esecutivo (MSC) dell’IMO (Organizzazione internazionale del mare), al di là dei rilievi critici già formulati dalla dottrina, sembra consentire ai giudici di accantonare altre considerazioni di fatto e di diritto pure ritenute dalla sentenza, che avrebbero potuto avere un notevole rilievo proprio nella individuazione degli obblighi di ricerca e salvataggio (SAR) in capo agli agenti istituzionali ed ai vertici politici. Per questa ragione la lettura delle motivazioni va approfondita in tutti i diversi passaggi che le caratterizzano, al di là della formula condizionale adottata nelle Linee guida dell’IMO che, se anche potesse ridurle al rango di mere “raccomandazioni”, non può intaccare la complessiva portata vincolante delle Convenzioni internazionali di diritto del mare, e della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati che ne costituisce, anche per la giurisprudenza italiana, necessario complemento. Non si può condividere dunque l’interpretazione che tende a collocare i soccorsi operati dalle navi del soccorso civile in una area grigia, di dubbia applicazione del diritto internazionale, nella quale prevarrebbero decisioni discrezionali di autorità politiche, quasi al di fuori dei controlli giurisdizionali operati a livello interno, o alla stregua del diritto euro-unitario. Anche se le navi delle ONG operano attività di soccorso in maniera non occasionale, e percorrono rotte che non sono definibili in anticipo, proprio per le peculiari funzioni di ricerca e salvataggio che perseguono, non si può escludere che nei loro confronti gli Stati, ed i competenti ministri abbiano gli stessi obblighi, inclusa l’assegnazione del porto sicuro di sbarco (POS), che sono previsti a livello generale dalle Convenzioni internazionali per tutte le navi di soccorso. In materia non esistono norme derogatorie con specifico riguardo alle ONG nè a livello europeo, nè tanto meno nel diritto internazionale del mare, ed i tentativi del legislatore italiano di prevedere una disciplina specifica degli obblighi di soccorso, dopo il Codice di condotta Minniti del 2017, quindi dal decreto sicurezza bis n.53 del 2019, fino al decreto Piantedosi (legge n.15/2023), hanno riguardato le attività SAR poste in essere dalle navi umanitarie della flotta civile, ma non hanno inciso sugli obblighi fissati dalle Convenzioni internazionali , dal Codice della Navigazione e dai Piani Sar nazionali, a carico degli Stati e delle competenti autorità. Obblighi che non potevano certo ridursi per effetto di tavoli tecnici interministeriali, o di decisioni autonome di singoli ministri come decreti o direttive.

Leggendo le 274 pagine della sentenza, ma i motivi della decisione si ritrovano soltanto da pag.145 in poi, una volta escluso il dovere di concedere il POS in capo all’Italia, e dunque al ministro dell’interno, non si riscontrano motivazioni in piena corrispondenza con i reati contestati dall’accusa, come emerge agevolmente da un confronto tra i capi di imputazione, che comprendevano anche il reato di sequestro di persona, e le argomentazioni che hanno portato all’assoluzione. Sembra così avere avuto pieno successo il tentativo operato dalla difesa dell’imputato di spostare l’asse centrale del processo verso il periodo anteriore a quello, dal 14 al 21 agosto, nel quale si erano svolti i fatti oggetto di contestazione da parte della Procura di Agrigento, tanto da insistere su presunte inadempienze del comandante della nave rispetto alle regole dei soccorsi in mare, in modo da legittimare i reiterati rifiuti di indicazione del porto di sbarco adottati dal ministro dell’interno. Rifiuti dellla indicazione del POS che venivano motivati dal Viminale fino al 19 agosto (da ultimo con nota della vice-capo di gabinetto), con il richiamo alla tesi della competenza primaria dello Stato (la Libia) titolare della zona SAR nella quale si erano svolti i soccorsi, o dello Stato di bandiera (flagstate), dunque la Spagna, come autorità marittima nazionale competente per il coordinamento delle attività di ricerca e salvataggio (SAR) ed addirittura per la indicazione, nel proprio territorio, del porto sicuro di sbarco, anche se a notevole distanza dal luogo nel quale erano stati operati i soccorsi. Il comandante della Open Arms, dunque non avrebbe rispettato le indicazioni che sarebbero giunte (invero con molto ritardo) dalle autorità spagnole e per questa ragione nessun obbligo poteva incombere sulle autorità italiane quanto alla indicazione del POS. Secondo la sentenza però, e qui già si riscontra una contraddizione, «In base all’istruttoria svolta non soltanto non è emerso alcun elemento dotato di una minima suggestività di un collegamento tra Pro Activa Open Arm e le organizzazioni dedite al favoreggiamento del flusso migratorio clandestino via mare, ma soprattutto risulta che l’Ong abbia agito all’interno del perimetro normativo delle convenzioni internazionali, avendo il comandante salvato donne, uomini e bambini che si trovavano in alto mare, a bordo di imbarcazioni precarie e in imminente pericolo di vita, così adempiendo agli obblighi imposti dalle convenzioni Unclos e Solas». Di converso le motivazioni dei giudici palermitani sembrano mettere in rilievo diversi profili di illegittimità del decreto interministeriale con il quale, subito dopo il primo soccorso operato in acque internazionali il primo agosto 2019, le autorità italiane vietavano l’ingresso della nave nelle nostre acque territoriali sulla base di circostanze che non hanno trovato riscontro nel corso del processo.

Malgrado il riconoscimento della correttezza dell’operato del comandante della Open Arms (p. 191), i giudici palermitani non sembrano considerare come vincolanti i principi di diritto affermati in materia di soccorsi in mare operati dalle ONG, e assegnazione del porto di sbarco, dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza n.6626/2020 sul caso Rackete, principi ribaditi nei numerosi decreti di archiviazione dei procedimenti penali intentati contro i comandanti di navi delle ONG, come nei casi Centore e Marrone, nello stesso periodo di vigenza del Decreto sicurezza bis n.53/2019. Per la Corte di Cassazione, che respingeva il ricorso della Procura di Agrigento, tra le altre argomentazioni che affermavano la ricorrenza di una causa di giustificazione nel comportamento della comandante Rackete che si ormeggiava al molo di Lampedusa malgrado i divieti provenienti dalle autorità politiche e le operazioni di interposizione poste in essere da una motovedetta della Guardia di finanza, “La verosimile esistenza della causa di giustificazione è stata congruamente argomentata. In questo ambito, il provvedimento ripercorre, necessariamente, le fonti internazionali (Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS-Safety of Life at Sea, Londra, 1974, ratificata dall’Italia con la L. n. 313 del 1980; Convenzione SAR di Amburgo del 1979, resa esecutiva dall’Italia con la L. n. 147 del 1989 e alla quale è stata data attuazione con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 662 del 1994; Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e recepita dall’Italia dalla L. n. 689 del 1994), sia allo scopo di individuare il fondamento giuridico della causa di giustificazione, identificata nell’adempimento del dovere di soccorso in mare, sia al fine di delinearne il contenuto idoneo a scriminare la condotta di resistenza”. Dopo avere richiamato questo quadro normativo, la Corte afferma che “Proprio le citate fonti pattizie in tema di soccorso in mare e, prima ancora, l’obbligo consuetudinario di soccorso in mare, norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta e pertanto direttamente applicabile nell’ordinamento interno, in forza del disposto di cui all’articolo 10 Cost., comma 1 – tutte disposizioni ben conosciute da coloro che operano il salvataggio in mare, ma anche da coloro che, per servizio, operano in mare svolgendo attività di polizia marittima -, sono il parametro normativo che ha guidato il Giudice nella valutazione dell’operato dei militari per escludere la ragionevolezza dell’arresto della (OMISSIS), in una situazione nella quale la citata causa di giustificazione era più che “verosimilmente” esistente. Ne’ si potrebbe ritenere, come argomenta il ricorrente, che l’attività di salvataggio dei naufraghi si fosse esaurita con il loro recupero a bordo della nave. L’obbligo di prestare soccorso dettato dalla convenzione internazionale SAR di Amburgo, non si esaurisce nell’atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (c.d. “piace of safety”). Il punto 3.1.9 della citata Convenzione SAR dispone: “Le Parti devono assicurare il coordinamento e la cooperazione necessari affinché i capitani delle navi che prestano assistenza imbarcando persone in pericolo in mare siano dispensati dai loro obblighi e si discostino il meno possibile dalla rotta prevista, senza che il fatto di dispensarli da tali obblighi comprometta ulteriormente la salvaguardia della vita umana in mare. La Parte responsabile della zona di ricerca e salvataggio in cui viene prestata assistenza si assume in primo luogo la responsabilità di vigilare affinché siano assicurati il coordinamento e la cooperazione suddetti, affinché i sopravvissuti cui è stato prestato soccorso vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e condotti in luogo sicuro, tenuto conto della situazione particolare e delle direttive elaborate dall’Organizzazione (Marittima Internazionale). In questi casi, le Parti interessate devono adottare le disposizioni necessarie affinché lo sbarco in questione abbia luogo nel più breve tempo ragionevolmente possibile”.

Il mancato coordinamento tra autorità responsabili di zone SAR confinanti, la conclamata incapacità di alcuni Stati costieri, come Malta, di garantire tempestivi interventi di soccorso e una rapida individuazione di un porto sicuro di sbarco, la classificazione degli eventi di soccorso qualificati dal ministro dell’interno come “eventi migratori” da tracciare senza intervenire immediatamente, come se si trattasse di tentativi di immigrazione “clandestina”, sono questioni attuali e rientrano nel conflitto ancora irrisolto tra l’attuale governo italiano, la Commissione europea, e gli Stati di bandiera delle navi delle odiate ONG. Che suppliscono con la loro attività SAR al ritiro delle unità militari prima presenti fino al 2017 nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale. Ancora oggi purtroppo gli obblighi di ricerca e salvataggio a carico delle autorità statali vengono variamente ridotti, o esclusi del tutto, in base ad accordi bilaterali di dubbia legitimità, a danno degli interventi delle navi del soccorso civile, e dunque del diritto al soccorso dei naufraghi, a seconda che si tratti di dimostrare un maggior rigore nella “difesa dei confini”, sulla quale si sollecita anzi un ulteriore impegno dell’Unione Europea per esternalizzare le attività di contrasto, se non per bloccare lo sbarco in territorio europeo, come avveniva fino al 2019.

Continuano a ripetersi i fermi amministrativi imposti dalle autorità italiane alle navi del soccorso civile. Spesso sulla bese del mancato “coordinamento” da parte delle “competenti autorità” nella pretesa zona SAR “libica”. Dunque da parte della sedicente Guardia costiera libica, finanziata ed assistita dalle autorità italiane, ma ancora implicata in attività di respingimento e detenzione illegali. Eppure una recente sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che conferma l’annullamento di un provvedimento di fermo amministrativo di una nave del soccorso civile che aveva operato nelle acque internazionali ricadenti nella pretesa zona SAR “libica”, ribadisce che “Assume valore dirimente non solo l’adesione di uno Stato alla Convenzione Sar, quanto la possibilità che questo sia in grado di garantire, in concreto ossequio a quanto in essa previsto, un posto sicuro di sbarco dei naviganti in pericolo».

Le previsioni delle Convenzioni internazionali di diritto del mare non possono essere interpretate sulla base di una considerazione riduttiva desunta da una singola Raccomandazione dell’Unione europea, o da una Risoluzione del Parlamento UE, ma hanno una portata vincolante che viene riconosciuta da tempo da una consolidata giurisprudenza. Secondo la sentenza di assoluzione, persino un atto sicuramente privo di carattere normativo, come una Risoluzione del Parlamento europeo del 2023, o una Raccomandazione (2020/1365) della Commissione, risalente al 2020 ,”è illuminante nell’evidenziare la precarietà e la inaffidabilità del quadro normativo di riferimento – col quale però il Collegio è oggi chiamato a confrontarsi per giudicare dei gravi reati contestati all’imputato Salvini- nel regolare la (così definita) ‘nuova forma di operazioni di ricerca e soccorso’ di cui si sono fatte carico le ONG. Negli stessi termini, critici rispetto al quadro normativo-istituzionale e propositivi in merito alla possibilità di riorganizzare la materia del soccorso in mare e investire di maggiori, e dirette, competenze gli organismi UE, si esprime la successiva Risoluzione del Parlamento europeo del 13 luglio 2023 sulla necessità di un intervento dell’UE nelle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneо”(p.194). Non si vede davvero come, alla luce di atti politici di indirizzo di organi dell’Unione europea, adottati dopo i fatti oggetto del procedimento penale, si possa interpretare in questa chiave riduttiva, al punto da metterne in discussione l’effetto vincolante, un quadro normativo di diritto internazionale tanto complesso, ed oggetto di una serie di pronunce giurisprudenziali, che non vengono neppure richiamate. Si citano anzi (p. 212) le uniche pronunce di un Tribunale amministrativo (in particolare TAR Lazio del 19 giugno 2023, n.10402), favorevole alla conferma dei provvedimenti di fermo amministrativo delle navi delle ONG dopo soccorsi effettuati in acque internazionali ricadenti nella cd. zona SAR “libica”. Ma non si da conto delle decine di pronunce adottate da Tribunali e Corti di appello che quegli stessi provvedimenti di fermo amministrativo hanno sospeso o anullato, proprio in forza delle Convenzioni internazionali alle quali i giudici del Tribunale di Palermo non riconoscono effetto vincolante. In ogni caso non appare corretto fondare una decisione in sede penale su fatti risalenti al 2019, sulla base di pronunce adottate quattro anni dopo da un Tribunale amministrativo che doveva applicare una normativa nazionale che non era neppure esistente al tempo dei fatti contestati all’imputato.

Non si vede come si possa parlare di “vaghezza” della fonte normativa internazionale quando il Regolamento europeo Frontex n.656/2014 richiama con carattere indubbiamente cogente le previsioni delle Convenzioni internazionali di diritto del mare, che in parte ripriduce, in relazione anche alla doverosa interpretazione che va coordinata con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e in particolare con il divieto di respingimento affermato dall’art.33 della stessa Convenzione. Un Regolamento europeo, a differenza delle Raccomandazioni della Commissione o delle Risoluzioni parlamentari, è di diretta applicazione nell’ordinamento interno e non consente al giudice alcuna valutazione sulla “vaghezza” delle sue disposizioni, e delle Convenzioni che richiama, con disposizioni che appaiono precise e cogenti.

Obblighi precisi di ricerca e salvataggio, e correlati doveri di indicazione di un porto di sbarco sicuro, da parte degli Stati e delle competenti autorità, vengono individuati nella recente Ordinanza 7 marzo 2025, n. 5992 della Corte di Cassazione che con le Sezioni Unite civili, ha accolto la richiesta di risarcimento danni per ingiusta privazione della libertà personale, avanzata da 41 naufraghi provenienti dall’Eritrea, che si trovavano sulla nave della Guardia Costiera “Diciotti”  che nel 2018 venivano trattenuti a bordo dal 16 al 25 agosto, prima di potere sbarcare nel porto di Catania. La Cassazione conclude affermando l’illegittimità del trattenimento dei naufraghi sulla Diciotti in assenza dei requisiti di legittimità fissati dall’art. 13 Cost. e dall’art. 5 CEDU, con una valutazione che, pur tenendo in conto la diversa natura della nave soccorritrice, una nave militare italiana e non una nave delle ONG, andrebbe presa in considerazione anche nelle successive eventuali fasi processuali del caso Open Arms.

Qualora nei successivi gradi di giudizio fosse definitivamente esclusa qualsiasi responsabilità penale, fatta sempre salva la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, per il caso del trattenimento dei naufraghi soccorsi a bordo della Open Arms nell’agosto del 2019, potrebbe aprirsi il fronte dei risarcimenti del danno in sede civile. L’esclusione di qualsiasi rilevanza penale della mancata indicazione del porto di sbarco sicuro da parte di una qualsiasi autorità statale che esercita una piena giurisdizione sulla nave soccorritrice, ormai entrata legittimamente nelle acque territoriali, per ragioni di salvataggio, rischia comunque di costituire un pericoloso precedente, in vista di prossimi interventi legislativi, anche a livello europeo, che saranno mirati a fornire una regolamentazione ancora più restrittiva delle attività di ricerca e salvataggio operate dalle navi del soccorso civile. Gli elettorati di destra ed i populisti di ogni nazionalità plaudono, persone innocenti continuano a morire in mare o ad essere deportate nei deserti. Non saranno queste politiche di morte a garantire più sicurezza e migliori standard di vita ai cittadini italiani o a chiudere le rotte di fuga attraverso il Mediterraneo centrale.


TESTO INTEGRALE AGGIORNATO AL 22 LUGLIO 2025

1. Dalla rimozione delle responsabilità al vittimismo della politica contro la giurisdizione

Le importanti sentenze della Consulta, della Corte di Cassazione e dei Tribunali in materia di soccorsi in mare operati dalle navi del soccorso civile sembrano destinate a restare una lettura occasionale, senza nessi di collegamento, magari, se non convengono, buone per una ulteriore propaganda contro i giudici. Dopo la sentenza di assoluzione in primo grado adottata dal Tribunale di Palermo nel processo Open Arms, sulla materia sembra calato un silenzio tombale, mentre le questioni sollevate da quel caso rimangono ancora aperte soprattutto a seguito del deterioramento dei rapporti internazionali e della situazione di grande conlittualità tra diverse entità statali in Libia. Tanto da mettere in discussione gli accordi con quel paese, ormai privo di un governo unitario, e la stessa legittimità di una zona SAR. che dovrebbe essere di ricerca e salvataggio, affidata alle autorità libiche, ormai in aperto scontro tra loro. Il Tribunale di Palermo sembra attribuire rilievo alla circostanza che gli eventi di soccorso operati da Open Arms nell’agosto del 2019 si fossero svolti al di fuori della zona SAR italiana in acque internazionali. Oggi però, come nel 2019, si fatica ancora ad individuare una unica Centrale di coordinamento (RCC) “libica” che corrisponda ai requiti richiesti per questi centri dall’IMO (Organizzazione marittima internazionale) e le autorità maltesi continuano a negare coordinamento ed interventi di ricerca e salvataggio al di fuori delle proprie acque territoriali (12 miglia dalla costa).

In realtà, alcune recenti pronunce della Cassazione ridefiniscono la portata degli obblighi di ricerca e salvataggio a carico degli Stati, e possono dunque legittimare prassi di “coordinamento dei soccorsi” tra più attori statali, nel Mediterraneo centrale, diverse da quelle individuate dal Tribunale di Palermo, che potrebbero rivelarsi foriere di ulteriori perdite di vite umane su una delle rotte migratorie più pericolose del mondo. Una rotta che, malgrado gli altisonanti proclami del governo Meloni e la raffica di decreti legge adottati contro il traffico di migranti, ma anche contro i soccorsi operati dalle ONG ( come nel caso del Decreto Piantedosi nel 2023), non è stata affatto chiusa, e che anzi segnala un numero di arrivi in costante aumento. Ma se si escludono i procedimenti penali intentati contro presunti scafisti, sembra che la materia delle responsabilità, anche istituzionali, nelle attività di ricerca e salvataggio (SAR) debba sfuggire ormai a qualsiasi controllo giurisdizionale. Come è dimostrato per l’ennesima volta dalle reazioni scomposte di certi politici di fronte alla richiesta di rinvio a giudizio per la strage di Cutro da parte del Giudice dell’udienza preliminare di Crotone.

2. Una disciplina speciale (e “incompleta”) per i soccorsi in mare operati dalle ONG ?

La sentenza del Tribunale di Palermo, con la quale a dicembre dello scorso anno il senatore Salvini veniva assolto “perchè il fatto non sussiste” , nelle motivazioni pubblicate a maggio di quest’anno, presenta diversi profili critici che vanno attentamente considerati, non soltanto per valutare eventuali profili di appello, sui quali dovranno esprimersi la procura di Palermo e le parti civili costituite, ma anche per verificare la legittimità di prassi operative tuttora seguite dalle autorità italiane nella gestione dei soccorsi in acque internazionali, con riferimento ad una interpretazione delle fonti normative, o a una valutazione di circostanze di fatto, che si ritrovano anche nella sentenza dei giudici di Palermo, con una angolazione affatto diversa rispetto ad altre sentenze che hanno affrontato gli stessi temi. Un processo che è possibile ricostruire integralmente, al di là della stessa sentenza di primo grado, dalle registrazioni di Radio Radicale.

L’intero ragionamento del collegio giudicante di Palermo, come è stato già rilevato, sembra basarsi su una considerazione preponderante della prima fase delle operazioni di soccorso, quella anteriore alla pronuncia cautelare del TAR Lazio che il 14 agosto 2019 sospendeva il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane adottato da Salvini, allora a capo del Viminale, subito dopo il primo dei tre eventi di soccorso nei quali la Open Arms si era trovata ad operare. Come se la valutazione del comportamento del ministro, anteriore alla pronuncia del TAR, quando ancora la nave si trovava in acque internazionali, potesse non tanto legittimare il divieto di ingresso nelle acque territoriali, quanto piuttosto escludere l’obbligo di concessione del porto di sbarco sicuro (POS) con ripercussioni anche sulla valutazione del contestato rifiuto nella cncessione del POS alla Open Arms dal 14 al 20 agosto 2019, confermato con un provvedimento della vice capo di gabinetto del ministro dell’interno il giorno prima dello sbarco, poi avvenuto soltanto a seguito del provvedimento di sequestro preventivo adottato dalla Procura di Agrigento. Quando da giorni la Open Arms era ancorata di fronte al porto di Lampedusa e dunque risultava incontestabile che fosse ormai sotto la giurisdizione italiana.

Il motivo assorbente che porta all’assoluzione, la mancanza di un obbligo dell’Italia, e dunque del ministro dell’interno, di concedere alla Open Arms un POS , basato sulla formulazione letterale in lingua inglese delle Linee guida stabilite dal Comitato esecutivo (MSC) dell’IMO (Organizzazione internazionale del mare), al di là dei rilievi critici già formulati dalla dottrina, sembra consentire ai giudici di accantonare altre considerazioni di fatto e di diritto pure ritenute nella sentenza, che avrebbero potuto avere un notevole rilievo proprio nella individuazione degli obblighi di ricerca e salvataggio (SAR) in capo agli agenti istituzionali ed ai vertici politici. Per questa ragione la lettura delle motivazioni va approfondita in tutti i diversi passaggi che le caratterizzano, al di là della formula condizionale adottata nelle Linee guida dell’IMO, che se anche potesse ridurle al rango di mere “raccomandazioni” non può intaccare la complessiva portata vincolante delle Convenzioni internazionali di diritto del mare, e della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati che ne costituisce, anche per la giurisprudenza italiana, necessario complemento. Non si può condividere dunque l’interpretazione che tende a collocare i soccorsi operati dalle navi del soccorso civile in una area grigia nella quale prevarrebbero decisioni discrezionali di autorità politiche, quasi al di fuori dei controlli giurisdizionali operati a livello interno, o alla stregua del diritto euro-unitario.

Della normativa interna richiamata dal Tribunale di Palermo (p.176) per escludere qualsiasi obbligo dell’Italia, e quindi del ministro dell’interno dell’epoca, per la indicazione di un porto di sbarco sicuro (POS) dopo operazioni di ricerca e salvataggio, si citano soltanto determinazioni amministrative di Tavoli tecnici interministeriali, che in materia, avrebbero adottato (nel 2015, e poi nel febbraio del 2019) linee guida integrative di quelle scolpite dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare UNCLOS, SAR e SOLAS. Norme interne di rango secondario, in quanto di fonte amministrativa, che attribuivano ad un organo di coordinamento interforze (NCC) presso il Viminale sotto la diretta responsabiità del ministro dell’interno, il compito di decidere sulla assegnazione del POS, una procedura che, come riconosce lo stesso tribunale di Palermo (p.178) non era “recepita in un atto legislativo o regolamentare”. Il Decreto legge sicurezza bis n.53/2019 del 14 giugno 2019 tentava di fornire una base legale al potere del ministro di vietare l’ingresso nelle acque territoriali quando fossero riscontrabili violazioni delle norme in materia di immigrazione o pericoli per l’ordine e sicurezza pubblica, “ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19, (paragrafo 2)), lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, (resa esecutiva dalla))legge 2 dicembre 1994, n. 689” , ma non introduceva alcuna diversa base legale (rispetto alle Convenzioni internazionali) in ordine all’obbligo di assegnazione del porto sicuro di sbarco (POS) che a livello nazionale restava oggetto di disposizioni di carattere amministrativo. La sentenza del Tribunale di Palermo non cita neppure, in proposito, il Piano Nazionale SAR del 1996 allora vigente, poi modificato e integrato nel 2020, che richiama invece per esteso non solo le stesse Convenzioni internazionali, ma anche l’art.10.3 del Testo unico sull’immigrazione n.286/1998, secondo cui “Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142”. Di certo i giudici palermitani, in contrasto con quanto affermato nel corso del processo dalla difesa dell’imputato, riconoscono, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l’atto di assegnazione del POS “non è atto politico” e dunque risulta pienamente sindacabile in sede giurisdizionale.

A tale riguardo si esclude qualsiasi obbligo di indicazione del POS in capo all’Italia, e dunque al ministro dell’interno (p.190), che aveva adottato una interdittiva che presupponeva comportamenti illeciti da parte dei responsabili di Open Arms. Il Tribunale riconosce invece, come già aveva confermato il TAR Lazio il 14 agosto 2019, il pieno rispetto da parte del comandante della nave delle prescrizioni stabilite dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare (“il comandante ha adempiuto” (p.191), anche in questo caso in contrasto con tutto l’impianto della linea difensiva proposta in favore dell’imputato dall’avvocato Bongiorno.

Nella ricostruzione di un quadro normativo sicuramente complesso il Tribunale di Palermo sembra però esprimere dubbi sulla chiarezza (“molte aree grigie“, a pag176, e poi ancora “incompletezza” a pag.192), dunque sulla vincolatività delle Convenzioni internazionali, sembrerebbe solo con specifico riferimento alle attività di ricerca e salvataggio (SAR) operate in acque internazionali dalle navi del soccorso civile impegnate “in multiple operazioni di salvataggio” (p.193). Ma a tale riguardo neppure il Decreto sicurezza bis n.53 del 2019 poteva costiture una parvenza di base legale, in quanto nel provvedimento adottato in via di urgenza alla vigilia dell’estate del 2019, si richiamavano solo parzialmente i divieti di ingresso previsti dalla Convenzione UNCLOS di Montego Bay all’art.19, senza ricordare peraltro l’art.18 della stessa Convenzione che riconosceva il diritto di passaggio nelle acque territoriali per ragioni di soccorso. Tanto che il successivo decreto Lamorgese n.130 del 2020 abrogava il potere del ministro dell’interno, esercitato in maniera illegittima nel caso Open Arms, ad agosto del 2019, di adottare decreti di interdizione all’ingresso nelle acque territoriali per le navi che avessero operato attività di ricerca e salvataggio (SAR).

Anche se le navi delle ONG operano attività di soccorso in maniera non occasionale, e percorrono rotte che non sono definibili in anticipo, proprio per le peculiari funzioni di ricerca e salvataggio che perseguono, non si può escludere che nei loro confronti gli Stati, ed i competenti ministri, abbiano gli stessi obblighi di rispettare le Convenzioni internazionali ed i relativi allegati, inclusa l’assegnazione del porto sicuro di sbarco (POS), che sono previsti a livello generale dalle Convenzioni UNCLOS, SAR e SOLAS, recepite nel Manuale IAMSAR dell’IMO e dai Piani nazionali SAR adottati per tutte le navi di soccorso. In materia non esistono norme derogatorie con specifico riguardo alle ONG nè a livello europeo, nè tanto meno nel diritto internazionale del mare, ed i tentativi del legislatore italiano di prevedere una disciplina specifica degli obblighi di soccorso, dopo il Codice di condotta Minniti del 2017, quindi dal decreto sicurezza bis n.53 del 2019, fino al decreto Piantedosi (legge n.15/2023), hanno riguardato le attività SAR poste in essere dalle navi umanitarie della flotta civile, ma non hanno inciso sugli obblighi fissati dalle Convenzioni internazionali , dal Codice della Navigazione e dai Piani Sar nazionali a carico degli Stati. Obblighi che non potevano certo ridursi per effetto di tavoli tecnici ministeriali, o di decisioni autonome di singoli ministri sotto forma di decreti o direttive.

3. Capi di imputazione e motivi della sentenza : respinta la criminalizzazione del soccorso civile

Leggendo le 274 pagine della sentenza di assoluzione, una volta escluso il dovere di concedere il POS in capo all’Italia, e dunque al ministro dell’interno, non si ritrovano motivazioni in piena corrispondenza con i reati contestati dall’accusa, come emerge agevolmente da un confronto tra i capi di imputazione e le argomentazioni della sentenza di assoluzione. Sembra così avere avuto pieno successo il tentativo operato dalla difesa dell’imputato di spostare l’asse centrale del processo verso il periodo anteriore a quello, dal 14 al 21 agosto, nel quale si erano svolti i fatti oggetto di contestazione da parte della Procura di Agrigento, tanto da insistere su presunte inadempienze del comandante della nave rispetto alle regole dei soccorsi in mare, in modo da legittimare i reiterati rifiuti di indicazione del porto di sbarco adottati dal ministro dell’interno. Rifiuti nella indicazione del POS che venivano motivati dal Viminale con il richiamo alla tesi della competenza primaria dello Stato (la Libia) titolare della zona SAR nella quale si eranio svolti i soccorsi, o dello Stato di bandiera (flagstate), dunque la Spagna, come autorità marittima nazionale competente per il coordinamento dei soccorsi ed addirittura per la indicazione, nel proprio territorio, del porto sicuro di sbarco, anche se a notevole distanza dal luogo nel quale erano stati operati i soccorsi. Il comandante della Open Arms, dunque non avrebbe rispettato le indicazioni che sarebbero giunte (invero con molto ritardo) dalle autorità spagnole e per questa ragione nessun obbligo poteva incombere sulle autorità italiane quanto alla indicazione del POS. Secondo la sentenza (p.191) però, e qui già si riscontra una contraddizione, «In base all’istruttoria svolta non soltanto non è emerso alcun elemento dotato di una minima suggestività di un collegamento tra Pro Activa Open Arm e le organizzazioni dedite al favoreggiamento del flusso migratorio clandestino via mare, ma soprattutto risulta che l’Ong abbia agito all’interno del perimetro normativo delle convenzioni internazionali, avendo il comandante salvato donne, uomini e bambini che si trovavano in alto mare, a bordo di imbarcazioni precarie e in imminente pericolo di vita, così adempiendo agli obblighi imposti dalle convenzioni Unclos e Solas». Di converso le motivazioni dei giudici palermitani sembrano mettere in rilievo diversi profili di illegittimità del decreto interministeriale con il quale, subito dopo il primo soccorso operato in acque internazionali il primo agosto 2019, le autorità italiane vietavano l’ingresso della nave nelle nostre acque territoriali sulla base di circostanze che non hanno trovato riscontro nel corso del processo.

I procedimenti penali intentati nei confronti delle ONG, a partire dal caso Cap Anamur, nel 2004, hanno sempre dimostrato che i comandanti delle navi avevano assolto tempestivamente tutti gli obblighi di informazione nei confronti delle autorità italiane, ed erano state semmai queste ultime ad omettere risposte tempestive o la mera circolazione di informazioni utili ai soccorsi, come nel caso della nave Libra, in occasione della strage di bambini nel 2013, come accertato da una sentenza del Tribunale di Roma, adesso confermata in grado di appello, che pur riconoscendo la prescrizione del reato, ha sancito la responsabilità per il naufragio in capo ai responsabili delle centrali di coordinamento della Marina militare (CINCNAV) e della Guardia costiera (MRCC), senza però risalire a responsabilità più elevate rinvenibili a livello politico anche sul piano operativo.

4. Il precedente della archiviazione del caso Rackete dopo l’intervento della Cassazione

Malgrado il riconoscimento della correttezza dell’operato del comandante della Open Arms, i giudici palermitani non sembrano considerare come vincolanti i principi di diritto affermati in materia di soccorsi in mare e assegnazione del porto di sbarco dalla Corte di Cassazione nella nota sentenza n.6626/2020 sul caso Rackete, principi ribaditi nei numerosi decreti di archiviazione dei procedimenti penali intentati contro i comandanti di navi delle ONG Centore e Marrone, nel periodo appena anteriore alla vigenza del Decreto sicurezza bis n.53/2019. Per la Corte di Cassazione, che respingeva il ricorso della Procura di Agrigento, tra le altre argomentazioni che affermavano la ricorrenza di una causa di giustificazione nel comportamento della comandante Rackete che si ormeggiava al molo di Lampedusa malgrado i divieti provenienti dalle autorità politiche e le operazioni di interposizione poste in essere da una motovedetta della Guardia di finanza, “La verosimile esistenza della causa di giustificazione è stata congruamente argomentata. In questo ambito, il provvedimento ripercorre, necessariamente, le fonti internazionali (Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS-Safety of Life at Sea, Londra, 1974, ratificata dall’Italia con la L. n. 313 del 1980; Convenzione SAR di Amburgo del 1979, resa esecutiva dall’Italia con la L. n. 147 del 1989 e alla quale è stata data attuazione con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 662 del 1994; Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e recepita dall’Italia dalla L. n. 689 del 1994), sia allo scopo di individuare il fondamento giuridico della causa di giustificazione, identificata nell’adempimento del dovere di soccorso in mare, sia al fine di delinearne il contenuto idoneo a scriminare la condotta di resistenza”.

Dopo avere richiamato questo quadro normativo, la Corte afferma che “Proprio le citate fonti pattizie in tema di soccorso in mare e, prima ancora, l’obbligo consuetudinario di soccorso in mare, norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta e pertanto direttamente applicabile nell’ordinamento interno, in forza del disposto di cui all’articolo 10 Cost., comma 1 – tutte disposizioni ben conosciute da coloro che operano il salvataggio in mare, ma anche da coloro che, per servizio, operano in mare svolgendo attività di polizia marittima -, sono il parametro normativo che ha guidato il Giudice nella valutazione dell’operato dei militari per escludere la ragionevolezza dell’arresto della (OMISSIS), in una situazione nella quale la citata causa di giustificazione era più che “verosimilmente” esistente. Ne’ si potrebbe ritenere, come argomenta il ricorrente, che l’attività di salvataggio dei naufraghi si fosse esaurita con il loro recupero a bordo della nave. L’obbligo di prestare
soccorso dettato dalla convenzione internazionale SAR di Amburgo, non si esaurisce
nell’atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l’obbligo
accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (c.d. “piace of safety”). Il punto 3.1.9 della citata Convenzione SAR dispone: “Le Parti devono assicurare il coordinamento e la cooperazione necessari affinché i capitani delle navi che prestano assistenza imbarcando persone in pericolo in mare siano dispensati dai loro obblighi e si discostino il meno possibile dalla rotta prevista, senza che il fatto di dispensarli da tali obblighi comprometta ulteriormente la salvaguardia della vita umana in mare. La Parte responsabile della zona di ricerca e salvataggio in cui viene prestata assistenza si assume in primo luogo la responsabilità di vigilare affinché siano assicurati il coordinamento e la cooperazione suddetti, affinché i sopravvissuti cui è stato prestato soccorso vengano sbarcati dalla nave che li ha raccolti e condotti in luogo sicuro, tenuto conto della situazione particolare e delle direttive elaborate dall’Organizzazione (Marittima Internazionale). In questi casi, le Parti interessate devono adottare le disposizioni necessarie affinché lo sbarco in questione abbia luogo nel più breve tempo ragionevolmente possibile”.

La Corte richiama in particolare la stessa normativa internazionale, con riferimento alla Risoluzione del Comitato esecutivo dell’IMO MSC 167-78 che viene poi individuata dal Tribunale di Palermo a base delle motivazioni che portano all’assoluzione del senatore Salvini, ma senza esprimere dubbi sulla sua portata vincolante, tanto da riscontrare in favore della comandante Rackete, una precisa esimente costituita proprio dall‘adempimento di un “dovere imposto da una norma giuridica” (art.51 codice penale). Norma giuridica che evidentemente per la Corte di Cassazione, a differenza da quanto ritenuto dal Tribunale di Palermo, ha una precisa portata cogente perchè un dovere imposto da una norma giuridica non può essere considerato alla stregua di una semplice “raccomandazione”.

Per la Corte di Cassazione (sentenza n.6626 del 2020), secondo le citate Linee guida, “un luogo sicuro è una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale” (par. 6.12). “Sebbene una nave che presta assistenza possa costituire temporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità non appena possano essere intraprese soluzioni alternative”. (par. 6.13). Non può quindi essere qualificato “luogo sicuro”, per evidente mancanza di tale presupposto, una nave in mare che, oltre ad essere in balia degli eventi metereologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse. Ne’ può considerarsi compiuto il dovere di soccorso con il salvataggio dei naufraghi sulla nave e con la loro permanenza su di essa, poiché tali persone hanno diritto a presentare domanda di protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, operazione che non può certo essere effettuata sulla nave“. Anche queste previsioni, formulate con l’indicativo e non con verbi al condizionale, vengono ritenute norme giuridiche vincolanti e non semplici raccomandazioni.

Principi questi tanto vincolanti che erano stati considerati dal Procuratore di Agrigento quando, dopo un sopralluogo, aveva disposto il sequestro preventivo della Open Arms che finalmente permetteva lo sbarco a terra di tutti i naufraghi. Gli stessi principi che, soprattutto dopo la sospensiva del divieto di accesso alle acque territoriali pronunciata dal TAR Lazio il 14 agosto 2019, scolpivano l’obbligo, per lo Stato italiano, e per le competenti autorità, di assegnare con la massima tempestività un porto di sbarco sicuro (POS).

Gi stessi richiami alla natura cogente delle norme derivate dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare, recepite tra l’altro nel Manuale IAMSAR e nel Piano SAR nazionale del 1996, poi aggiornato nel 2020, venivano poi ulteriormente ribaditi dalla sentenza della Cassazione sul caso Vos Thalassa, sulla scorta delle analoghe fonti normative individuate nella sentenza di proscioglimento per non luogo a procedere adottata dal Tribunale di Ragusa sul caso Open Arms, verificatosi in precedenza nel marzo del 2018. Da allora ad oggi non sembra che le Convenzioni di diritto del mare siano mutate, semmai la giurisprudenza italiana, anche quando successivamente ha annullato la maggior parte dei provvedimenti di fermo amministrativo delle navi delle ONG, ne ha fornito una interpretazione assai più vincolante di quella ritenuta dal tribunale di Palermo.

5. I fatti accertati dai giudici di Palermo prima, e dopo, la sospensiva del TAR Lazio del 14 agosto 2019

Durante il dibattimento è emerso che il primo agosto 2019 la segnalazione dell’evento di soccorso in acque internazionali, perchè di questo si trattava, e come tale veniva segnalato, proveniva da assetti dell’Operazione Eunavfor -Med Sophia, allora in corso nel Mediterraneo centrale. Malgrado le unità europee avessero allertato subito la guardia costiera libica si deve ritenere che la segnalazione fosse comunque regolata da quanto previsto dal Regolamento europeo Frontex n.656 del 2014, che vincola anche le unità militari coinvolte nelle operazioni Eunavfor Med. Questo Regolamento impone di valutare come  distress la situazioni di qualunque imbarcazione sovraccarica di migranti, in alto mare, senza dotazioni di sicurezza, e senza adeguate riserve di acqua e carburante. E dunque già da quella data le autorità statali avvertite della situazione di soccorso avrebbero dovuto immediatamente attivarsi per garantire il coordinamento delle attività di ricerca e salvataggio e lo sbarco dei naufraghi in un porto sicuro (POS).

Già il primo agosto 2019, subito dopo il primo soccors , nella cosiddetta zona SAR (Ricerca e salvataggio) “ libica”, il Ministro dell’Interno pro-tempore, di concerto con i Ministri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, disponeva invece nei confronti della Open Arms il “divieto di ingresso, transito e sosta nel mare territoriale nazionale”, con un decreto emesso ai sensi dell’art. 11 comma 1-ter D. lgs. N. 286/98, come modificato dal D.L. n. 53/2019, convertito nella L. n. 77/2019. Successivamente la Open Arms, in attesa che le autorità italiane autorizzassero l’ingresso nelle acque territoriali, operava altri due interventi di soccorso, uno in acque internazionali rientranti nella cd. zona SAR “libica”, l’altro nella zona SAR maltese, salvando la vita di decine di persone tra cui donne in stato di gravidanza e minori non accompagnati. Tutte le competenti autorità venivano tempestivamente informate dei soccorsi. I libici non rispondevano, le autorità spagnole declinavano qualsiasi responsabilità di coordinamento ed invitavano il comandante a rivolgersi prima alla Tunisia, paese non competente per zona SAR, al fine di individuare un porto sicuro di sbarco, poi alla centrale operativa della Guardia costiera maltese (MRCC Malta). Che però rifiutava di assumere la responsabilità dei primi due eventi occorsi al di fuori della zona SAR di propria competenza, salvo ad offrire la propria disponibilità per i naufraghi soccorsi nel terzo intervento, quando la Open Arms si trovava vicino l’’isola di Lampedusa, in condizioni meteo tanto critiche che anche la guardia costiera italiana ne escludeva la possibilità di allontanamento verso Malta.

Nella udienza del 17 dicembre 2021, l’Ammiraglio Liardo confermava che la Spagna immediatamente avvertita da Open Arms il primo agosto declinava qualunque responsabilità, che le autorità italiane avevano ricevuto la prima richiesta di un POS il 2 agosto, e che le autorità maltesi avevano chiesto alla Centrale di coodinamento IMRCC di Roma, in data 10 agosto 2019, l’assegnazione di un POS per la Open Arms.

Come riconosce il Tribunale di Palermo alle 23: 18 del 14 agosto 2019 Open Arms trasmetteva il provvedimento del TAR che sospendeva il divieto di ingresso alle autorità italiane e in particolare informava la Centrale di coordinamento della Guardia costiera (RCC) che stava dirigendo verso Lampedusa per trovare riparo dal maltempo e salvaguardare la vita e la salute delle persone a bordo. Al centro dei fatti accertati dalla sentenza, risulta che “Il 15 agosto 2019 alle ore 00: 19 la Open Arms chiedeva a IMRCC la concessione di un ridosso nei pressi dell’isola di Lampedusa per porsi al riparo delle condizioni meteo marine avverse”. Si aggiunge che ” la richiesta veniva per un verso accolta dal Comando generale delle Capitanerie di porto che con mail delle ore 041 consentiva alla Nave di ridossarsi delle immediate vicinanze dell’isola fino a che le condizioni del mare non fossero migliorate, per altro verso comunicata con missiva delle 2: 28 a firma dell’Ammiraglio Martello al Gabinetto del Ministro dell’Interno e ad altre autorità con la conferma che effettivamente le condizioni meteo marine non consentivano una sicura navigazione verso altri porti al punto che una unità della Guardia costiera aveva dovuto rinunciare a trasportare un team medico sulla nave a causa di avverse condimeteo e con la precisazione che è pertanto, salvo diverso avviso del NCC, il predetto Comando generale non avrebbe posto diniego al ridosso della predetta unità in attesa del miglioramento delle condizioni metereologiche fermo restando il divieto dell’ingresso in porto. Sempre il 15 agosto, “il ministro Salvini rispondendo ad una missiva inviatagli il giorno precedente del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte respingeva ogni responsabilità al riguardo evidenziando che minori a bordo della nave spagnola dovevano ritenersi soggetti alla giurisdizione dello stato di bandiera anche con riferimento alla tutela dei loro diritti umani e che non vi erano evidenze per escludere che venissero accompagnati da adulti che ne avevano la responsabilità comunque ricadenti sul comandante della nave. Infine nel far presente di aver già dato mandato l’avvocatura Generale dello Stato di impugnare il provvedimento del TAR Lazio del 14 agosto il ministro concludeva che in attesa degli esiti e “qualora tu non ritenga di condividere le mie suesposte argomentazioni potrai valutare di assumere le iniziative che Ti competono”.

Dopo la decisione di sospensiva del Tribunale amministrativo del Lazio, l’ex Ministro dell’interno, il 14 agosto 2019, reiterava dunque il divieto di ingresso nelle acque territoriali, che però non veniva sottoscritto come atto di concerto da parte di altri ministri, annunciando ricorso urgente al Consiglio di Stato (del quale non sono state rinvenute altre notizie), sostenendo che “Open Arms si è trattenuta in acque Sar libiche e maltesi, ha anticipato altre operazioni di soccorso e ha fatto sistematica raccolta di persone con l’obiettivo politico di portarle in Italia”. Il 16 agosto l’allora Presidente del Consiglio Conte rispondeva ad una ennesima nota del ministro dell’interno, sollecitando lo sbarco immediato dei minori presenti a bordo della Open Arms, che ormai si trovava in acque territoriali italiane e prospettando la possibilità, dopo l’intervento del Tribunale dei minori, di configurare l’eventuale rifiuto come un’ipotesi di illegittimo respingimento, comunicando anche la disponibilità già offerta da altri paesi europei di accogliere parte dei migranti della Open Arms,  “indipendentemente dalla loro età”.

A fronte dei fatti documentati nel corso del processo e riconosciuti a base delle motivazioni della sentenza di assoluzione, non si può escludere che la Open Arms, e le persone che si trovavano a bordo della nave, rientravano pienamente nella giurisdizione italiana e che dal 15 agosto 2019 fino allo sbarco, anche a volerlo escludere per il perodo precedente, la nave fosse sottoposta al coordinamento SAR delle autorità marittime italiane, che autorizzavano l’ingresso nelle acque territoriali, in conformità alla sospensiva del divieto di ingresso del 1 agosto 2019 pronunciata dal TAR Lazio, ed indicavano alla Open Arms il luogo di ormeggio, a poche centinaia di metri fuori dal porto di Lampedusa. Seguivano reiterate richieste del comandante della nave umanitaria che sollecitava l’ingresso in porto per lo sbarco dei naufraghi, ed in particolare per i minori non accompagnati presenti a bordo, ma il ministro dell’interno non rispondeva in alcun modo, continuando a ribadire, anche in dichiarazioni pubbliche, la responsabilità delle autorità spagnole che avrebbero dovuto garantire il porto sicuro di sbarco. Anche se era sempre più evidente, a quel punto, che non avevano assunto il ruolo di autorità di coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio (SAR) realizzate da Open Arms.

Secondo Salvini, invece, ” Una nave che batte bandiera spagnola e che si trova in acque internazionali, è soggetta alla giurisdizione dello Stato di bandiera il quale deve, in via principale, provvedere all’esercizio di tale giurisdizione anche per quel che concerne la tutela e la protezione di coloro che si trovino a bordo, ivi compresi gli immigrati non accompagnati”. Il ministro dell’interno sfoderava allora il suo principale argomento, di natura prettamente politica, a base della sua scelta dei “porti chiusi”: “L’imbarcazione con bandiera spagnola di una ong spagnola ha preferito restare in mezzo al Mediterraneo per 16 giorni anziché dirigersi direttamente verso la Spagna. Una scelta politica a danno dell’Italia e sulla pelle degli immigrati, come già successo in passato”. Una tesi rilanciata dalla difesa per tutto il processo, ed anche dopo la pubblicazione della sentenza, da sostenitori del ministro, come Zaia, una tesi che neppure la sentenza di assoluzione ha evidentemente accolto.

Già in una nota del Tribunale dei minori di Palermo del 9 agosto 2019, questo Tribunale scriveva“come è ben noto le Convenzioni Internazionali a cui l’Italia aderisce e soprattutto l’art. 19 co. 1 Bis D Lvo 286/98 come integrato dall’articolo 3 della legge 47/17, impongono il divieto di respingimento alla frontiera o di espulsione dei minori stranieri non accompagnati, riconoscendo loro, invece il diritto ad essere accolti in strutture idonee, nonché di aver nominato un tutore e di ottenere il permesso di soggiorno.”. Lo stesso Tribunale proseguiva affermando che “Evidentemente tutti questi diritti vengono elusi a causa della permanenza dei suddetti a bordo della nave Open Arms, nella condizione di disagio fisico e psichico descritta dal medico di bordo che ha riferito della presenza di minori con ustioni, difficoltà di deambulazione, con traumi psichici gravissimi in conseguenza alle terribili violenze subite presso i campi di detenzione libici.”  Solo il 17 agosto tutti i minori non accompagnati venivano sbarcati a Lampedusa dopo uno scontro istituzionale di Salvini con il presidente del Consiglio Conte e con altri ministri che sottolinevano la illegittimità del loro ulteriore trattenimento a bordo della Open Arms.

Una successiva ispezione del Procuratore della Repubblica di Agrigento a bordo della nave il 19 agosto accertava “condizioni emozionali estreme in un clima di altissima espressione” ove “il vissuto di morte collegato a un eventuale rimpatrio e la percezione di vita affrontando a nuoto lo specchio di mare” che li separava dall’Isola di Lampedusa “comportavano una marginalizzazione del rischio individuale e collettivo che si inseriva in un contesto di scarso controllo critico – cognitivo, con conseguente pericolo di agiti comportamentali inappropriati (mettere a repentaglio l’incolumità fisica e la vita medesima) senza possibilità, da parte di terzi, di contenere dette condotte né di arginare un ulteriore sviluppo di gravi situazioni psicopatologiche”. Lo sbarco definitivo dei naufraghi riconosciuti come maggiorenni avveniva soltanto il 20 agosto dopo l’ingresso della nave nel porto di Lampedusa, in conseguenza del provvedimento di sequestro preventivo adottato dalla Procura di Agrigento.

6. La caduta della tesi della competenza dello Stato di bandiera (flagstate)

A fronte di questo sviluppo dei fatti come rappresentati nella ricostruzione offerta dalla sentenza, i giudici del Tribunale di Palermo per dimostrare l’assenza di un obbligo di indicazione del POS a carico delle autorità italiane, pur negando la valenza automatica del principio del flagstate, adducono la responsabilità dello Stato di bandiera della nave, la Spagna, non solo a coordinare i soccorsi, ma anche a garantire nel proprio territorio l’assegnazione di un porto di sbarco.

Ai fini della individuazione del porto di sbarco sicuro (POS), tuttavia, non può assumere rilievo la bandiera che batte la nave soccorritrice, soprattutto quando si tratta di una nave che ha già fatto ingresso nelle acque territoriali nazionali sulla base di un autorizzazione concessa dalle autorità marittime, dopo la sospensione, per effetto della ordinanza del giudice amministrativo, del divieto di ingresso adottato in precedenza dal ministro dell’interno. Come avevano già riconosciuto i giudici del Tribunale dei ministri di Palermo, inoltre, “deve escludersi che lo Stato di “primo contatto” si identifichi con quello di bandiera della nave che ha provveduto al salvataggio; tale individuazione, invero, confligge innanzitutto con la stessa lettera del testo normativo di riferimento (Risoluzione MSC 167-78), che al punto 6.7 fa esplicito riferimento al “primo RCC contattato”, esigendo, dunque che il “contatto” sia realizzato con il centro di coordinamento per le attività di ricerca e soccorso costituito, in ottemperanza alle linee guida IMO, presso ogni Stato aderente alle convenzioni in materia; essa, poi, appare incoerente con lo scopo perseguito dalle richiamate linee guida (criterio ermeneutico, questo, di primaria rilevanza nell’applicazione dei trattati e delle convenzioni internazionali), scopo che, come s’è detto, consiste nel far sì che la collaborazione degli Stati converga verso il risultato di consentire alle persone soccorse di raggiungere quanto prima un posto sicuro, arrecando alla nave soccorritrice il minimo sacrificio possibile. 

Secondo la Raccomandazione della Commissione europea adottata il 23 settembre 2020 (Raccomandazione (UE) 2020/1365 della Commissione del 23 settembre 2020 sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle operazioni condotte da navi possedute o gestite da soggetti privati a fini di attività di ricerca e soccorso) lo Stato di bandiera ha una responsabilità relativa al controllo dei requisiti ai fini della registrazione delle navi, ma in alcun modo questa responsabilità comporta l’assegnazione dell’obbligo di indicare un porto di sbarco sicuro (come si può ricavare, seppure indirettamente, dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Sea Watch, C-14/21 del 1° agosto 2022).

Dalle indagini svolte dal Tribunale dei ministri di Palermo, e poi riscontrate nel successivo procedimento innanzi al Tribunale di Palermo, come confermato da diverse testimonianze, emergeva che “il POS (indicato ad Algeciras ovvero, successivamente alle osservazioni trasmesse dalla Guardia Costiera italiana, presso le Isole Baleari) offerto dalla Spagna – peraltro solo in data 18 agosto 2019, quando la nave si trovava già da tre giorni alla fonda in prossimità delle coste di Lampedusa – non rispondeva, già in astratto, alle esigenze tutelate dalla normativa internazionale; in base al par. 6.18 della Risoluzione MSC 167-78, infatti, la nave soccorritrice ha diritto di ottenere l’autorizzazione allo sbarco dei migranti in un luogo che implichi il minimo disagio per la nave stessa, gravando specularmente sui responsabili l’obbligo di tentare di organizzare delle alternative ragionevoli per questo scopo (v. par. 6.13 ris. cit, secondo cui la nave deve essere comunque sollevata da questa responsabilità non appena possono essere presi accordi alternativi”); sotto questo profilo, sia il porto di Algeciras, ubicato addirittura sullo stretto di Gibilterra, che quello di Palma di Maiorca, nelle Isole Baleari, distante circa 590 miglia nautiche da Lampedusa, erano entrambi troppo lontani dalla posizione della nave per poter essere considerati idonei a salvaguardare le esigenze in rilievo”. Il Tribunale di Palermo sembra non respingere del tutto questa impostazione, quando esclude la competenza automatica dello Stato di bandiera come “Stato di primo contatto” dunque competente sia per coordinare le attività SAR che per indicare il porto di sbarco, ma legittima il rifiuto da parte di Salvini in ordine alla richiesta di un POS dal 14 al 20 agosto del 2019, non tanto sulle circostanze di fatto che sono emerse nel corso del procedimento, tra cui i controversi rapporti tra Open Arms, le autorità spagnole e quelle italiane, riassunti nel corso di una lunga testimonianza dal ministro degli esteri pro-tempore Moavero-Milanesi, quanto sulla incertezza delle fonti legali internazionali in ordine alla attribuzione ad una autorità nazionale dell’obbligo di assegnare comunque, a completamento di una operazione SAR, un porto sicuro di sbarco (POS). Sembra però che questa incertezza, sempre più percepibile nella disputa politica, amplificata dalla portata schiacciante della comunicazione contraria ai soccorsi operati da navi delle ONG, non trovi riscontro nella ricostruzione complessiva del sistema delle fonti di diritto internazionale del mare ( Convenzioni UNCLOS, SAR e SOLAS) e dei loro Annessi, che hanno lo stesso valore normativo delle Convenzioni. Come si vedrà, alla fine, neppure il Tribunale di Palermo crede nella tesi della competenza esclusiva dello Stato di bandiera.

7. Eventi SAR di ricerca e salvataggio o eventi migratori illegali ?

Il Decreto ministeriale del 14 luglio 2003 («Disposizioni di contrasto all’immigrazione clandestina»), diretta conseguenza della legge Bossi-Fini n.189/2002,  che modificava e integrava il Testo Unico sull’immigrazione del 1998 per quanto riguarda i controlli di frontiera, distingueva l’attività in acque internazionali dalle unità navali della Marina militare dall’attività svolta in acque territoriali (e nella zona contigua) dalle unità navali in servizio di polizia (artt. 3, 5). Lo stesso decreto distingueva poi l’”intervento di soccorso”, il cui coordinamento “è di competenza delle Capitanerie di porto”, dall’”intervento di polizia”, (law enforcement) la cui competenza è attribuita, in via prioritaria, alle Forze di polizia (e dunque alla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, sotto la diretta responsabilità del ministro dell’interno). Sotto questi profili il limite dele acque territoriali (12 miglia dalla costa) non rileva affatto. La Guardia di Finanza può intervenire per operazioni di law enforcement anche nella zona contigua (24 miglia dalla costa) o in acque internazionali, mentre per interventi di ricerca e salvataggio non vi sono limiti di intervento ma obblighi di coordinamento immediato. La Centrale di coordinamento (IMRCC) della Guardia costiera può avvalersi anche in acque internazionali, ed al di fuori della propria area di competenza SAR, di tutte le unità navali militari, incluse le unità della Guardia di finanza, come di unità commerciali o civili, che possano concorrere utilmente al salvataggio di vite umane in pericolo. E’ necessario a questo punto, anche al fine della valutazione dei fatti accertati nel processo Open Arms ricostruire la catena di comando alla quale si può riferire la scelta tra eventi di soccotso rientranti nel SAR disciplinato dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare ed “eventi migratori illegali” da contrastare con gli strumenti del law enforcement.

Nel Decreto Interministeriale del 14 luglio 2003 e nel conseguente Accordo Tecnico Operativo del 14 settembre 2005, è delineato il dispositivo di vigilanza nazionale in materia di contrasto all’immigrazione clandestina nel quale alla Guardia di Finanza è affidato il ruolo di coordinamento delle attività di contrasto svolte in mare da tutti gli operatori nazionali. Come si legge nel sito della Guardia di finanza,

Nel mese di ottobre del 2009, venivano adottate, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, le “Linee Guida per l’impiego delle risorse SAR nelle aree situate al di fuori della SRR Italiana nel corso di eventi riguardanti il controllo del flusso dei migranti”. In base a tali linee guida, a seguito di segnalazione all’IMRCC dell’avvistamento di un’unità navale non identificata in navigazione oltre i limiti della SRR Italiana, che verosimilmente trasportava migranti in direzione delle coste nazionali, lo stesso IMRCC provvedeva alla diffusione delle informazioni relative all’evento stesso secondo le previsioni dell’accordo tecnico operativo per gli interventi connessi con il fenomeno dell’immigrazione clandestina via mare, di cui al decreto interministeriale 14 luglio 2003. A questo punto la Centrale operativa, ai sensi del punto 4.2.4 della Convenzione SAR del 1979, nella sua veste di IMRCC, procedeva immediatamente all’acquisizione delle informazioni necessarie e valutava l’evento sotto il profilo della salvaguardia della vita umana in mare, onde determinare se vi fossero condizioni di pericolo grave e imminente e necessità di immediata assistenza per gli occupanti dell’unità. In ogni caso, come prevedeva già allora il Piano nazionale SAR del 1996, la seglazione di un caso SAR poteva provenire da chiunque ne avesse notizia, anche organizzazioni non governative o parenti dei naufraghi, come si è verificato in centinaia di casi nei quali, grazie a queste segnalazioni, si sono salvate migliaia di vite umane.

Sucesivamente con decreto del capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza del 20 gennaio 2012, modificato con decreto del 26 ottobre 2015 veniva istituito il Centro nazionale di coordinamento per l’immigrazione (NCC) , che assumeva la denominazione di “National Coordination Center/EUROSUR (NCC)” a seguito di quanto previsto dal Regolamento EU n. 2019/1896 e dal relativo regolamento di attuazione 2021/581. In base a questo nuovo organismo di coordinamento si modificava la portata dell’Accordo tecnico operativo del 2005. in quanto si richiamava il Regolamento Frontex 1896/2019, neppure citato in precedenza, che a sua volta, per le attività Sar, rinvia al Regolamento UE 656/2014, in modo che oggi si possono ritenere vincolanti per tutte le autorità italiane gli obblighi di ricerca e soccorso e gli indici di distress previsti con una diretta forza vincolante a livello interno da questo regolamento europeo.

Presso la direzione centrale dell’immigrazione, al ministero dell’interno, dal 2012 è dunque istituita una cabina di regia unica, il Centro nazionale di coordinamento per l’immigrazione (National Coordination Center – Ncc) ove operano in stretta collaborazione oltre ai rappresentanti della polizia di stato anche gli operatori della Guardia di finanza, dei carabinieri, della capitaneria di porto, nonché della Marina militare, conformemente al quadro legislativo nazionale ed europeo. Questa struttura di coordinamento a livello centrale è frutto di una decisione amministrativa di coordinamento tra enti ministeriali diversi, sia pure in attuazione di normative eurounitarie (Regolamento1052/2013/UE – EUROSUR), e sembra destinata a svolgere prevalenti funzioni di coordinamento delle attività di law enforcement (contrasto del’immigrazione irregolare), ma non può evidentemente sottrarre competenze stabilite per legge, per Convenzioni internazionali e per Regolamenti europei vincolanti, ad altre autorità statali che hanno la responsabilità della salvaguardia della vita umana in mare. Nè si può ritenere che gli organi periferici della Guardia costiera e della Guardia di finanza possano operare senza seguire gli indirizzi impressi dalle autorità centrali, con le quali sono in costante contatto. In ogni caso, come risulta anche da altri procedimenti penali, tutte le segnalazioni inviate da Frontex alle autorità italiane sono trasmesse al Nucleo centrale di coordinamento presso il Ministero dell’interno.

In base al Decreto Legislativo 19 agosto  2016, n. 177 spettava al Ministro dell’interno l’emanazione delle misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana, ai sensi dell’art. 11, c. 1 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, il raccordo degli interventi operativi in mare finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell’immigrazione clandestina, secondo quanto previsto anche dall’art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, incluso l’eventuale concorso del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. A tale riguardo, la citata Direzione centrale è deputata ad essere il terminale unico di tutti i dati e le informazioni riguardanti lo specifico settore e a sviluppare le conseguenti analisi, di livello operativo e tattico, ai sensi dell’art. 6, c. l, lett. a) della 1. n. 121/1981 e dell’art. 5, c. l, del Regolamento (UE) 1052/2013; è inoltre deputata a svolgere le funzioni di impulso e coordinamento delle attività di polizia di frontiera, nonché di contrasto all’immigrazione clandestina e al traffico di migranti via mare.

La sentenza adottata nel processo Open Arms dal Tribunale di Palermo, già nel suo dispositivo, “perchè il fatto non sissiste”, sembra direttamente collegata ai poteri di qualificazione gli eventi di soccorso, oppure “migratori”, escludendo la natura obbligatoria delle previsioni derivanti dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare e dai loro Annessi. Si tratta di poteri attribuiti al ministro dell’interno, con un indirizzo politico che risale al Codice di condotta Minniti contro le ONG del luglio 2017, che non aveva però la forza normativa di un atto legislativo. Una linea di continuità che attraversa il Decreto sicurezza bis n.53 del 2019 e arriva fino al decreto Piantedosi del 2023 (legge 15/2023), sulla “gestione dei flussi migratori”, una linea evidente di confusione tra eventi di soccorso rientranti nel SAR ed “eventi migratori illegali”, frutto di decisioni politiche, piuttosto che a mero livello operativo, che non si è mai spezzata neppure durante il secondo governo Conte e poi con il governo Draghi. Le conseguenze di questa confusione hanno avuto un costo umano elevatissimo, come sta faticosamente emergendo nel processo per la strage di Cutro, dove però le attività di indagine non hanno neppure sfiorato i livelli amministrativi e politici più alti.

Il mancato coordinamento tra autorità responsabili di zone SAR confinanti, la conclamata incapacità di alcuni Stati costieri, come Malta, di garantire tempestivi interventi di soccorso e una rapida individuazione di un porto sicuro di sbarco, la classificazione degli eventi di soccorso come “eventi migratori” da tracciare senza intervenire immediatamente, come se si trattasse di tentativi di immigrazione “clandestina”, sono questioni politiche attuali e rientrano nel conflitto ancora irrisolto tra l’attuale governo italiano, la Commissione europea, e gli Stati di bandiera delle navi delle odiate ONG. Che suppliscono con la loro attività SAR al ritiro delle unità militari prima presenti nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale. Ancora oggi purtroppo gli obblighi di ricerca e salvataggio a carico delle autorità statali vengono variamente ridotti, o esclusi del tutto, in base ad accordi bilaterali di dubbia legitimità, a seconda che si tratti di dimostrare un maggior rigore nella “difesa dei confini”, sulla quale si sollecita anzi un ulteriore impegno dell’Unione Europea per esternalizzare le attività di contrasto, se non per bloccare lo sbarco a terra dei naufraghi, come avveniva fino al 2019 in modo da acquisire potere contrattuale nella trattativa con altri Stati europei in vista della loro redistribuzione.

Ma il dibattito politico, le Risoluzioni del Parlamento europeo, le Raccomandazioni della Commissione, e sul piano interno le determinazioni di organi amministrativi sotto la diretta responsabilità del Ministro dell’interno, come il Nucleo centrale di coordinamento istituito presso il Viminale, non possono sostituirsi ad una base normativa che anche in materia di assegnazione del porto sicuro di sbarco trova una serie di solidi riferimenti nelle Convenzioni internazionali, che il legislatore nazionale e i componenti dell’esecutivo sono tenuti a rispettare anche quando le forze di polizia dovessero riuscire a dimostrare, come peraltro non si è verificato nel processo di Palermo, la natura di ingresso irregolare “preordinato” delle attività di salvataggio dei naufraghi.

8. Il caso Open Arms alla luce (o al buio) dei Tavoli tecnici interministeriali

I tavoli tecnici interministeriali si sono sempre svolti per fornire linee guida nazionali alle attività di ricerca e salvataggio, ma anche di controllo delle frontiere operate dalle autorità italiane. Nel corso del tempo le determinazioni di questi tavoli sono state discrezionali e mutevoli, basti pensare all’Operazione Mare Nostrum nel 2014, con riguardo alla quale si prevedeva lo sbarco di tutti i naufraghi soccorsi in acque internazionali nei porti italiani, al biennio di forte collaborazione con il soccorso civile, anche con trasbordi da navi delle ONG, dal 2016 alla metà del 2017, e poi alle diverse stagioni dei “porti chiusi”. Ma il quadro normativo internazionale restava sempre lo stesso, nè si sarebbe potuto modificare per effetto di atti di natura non legislativa adottati a livello nazionale.

Si osserva così come negli ultimi anni sia stato di fatto cancellato il ruolo di maggiore rilievo attribuito alla Guardia di finanza dall’articolo 2 del d.lgs. n. 177/2016 con cui venivano disciplinati i compiti delle diverse forze di polizia nei rispettivi comparti. Ad assumere un ruolo sempre maggiore, soprattutto dopo il Decreto sicurezza bis n.53 del 2019, è stato il ministero dell’interno, ed in particolare la NCC (Centrale nazionale di coordinamento) istituita presso la Direzione centrale della polizia di frontiera, anche a scapito delle competenze prima esercitate dalla Centrale operativa della Guardia costiera (IMRCC), e questo proprio per effetto della surrettizia distinzione tra eventi migratori, o di immigrazione irregolare, ed attività di ricerca e scoccorso (SAR). Perchè se gli eventi di soccorso sono qualificati come eventi migratori in acque internazionali ricadenti nelle zone SAR di altri Stati (Libia, Tunisia, Malta, ma anche Grecia o Egitto) si esclude generalmente la competenza SAR italiana e la possibilità di un intervento della nostra Guardia costiera oltre il limite delle acque territoriali italiane.

Il tribunale di Palermo richiama tra le “fonti normative” la direttiva sulle Procedure operative standard (SOP) 2009/15 riguardanti le istruzioni le procedure da seguire il contrasto dell’immigrazione irregolare via mare frutto di un tavolo tecnico di coordinamento del contrasto all’immigrazione “illegale” tenutosi il 28 luglio 2015 presso il Ministero dell’Interno dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale dell’immigrazione della polizia di frontiera. Detta direttiva prevedeva che qualora l’attività di soccorso in mare fosse stata effettuata da unità Navale della Guardia Costiera italiana la richiesta di assegnazione del POS dovesse essere presentata da IMRCC Roma al centro nazionale di coordinamento (NCC) che poi avrebbe provveduto l’inoltro della stessa al dipartimento per la Libertà civili e per l’immigrazione del Ministero dell’Interno ufficio competente all’indicazione del POS. La medesima direttiva del 2015 stabiliva che il predetto dipartimento per le Libertà civili e per l’immigrazione nell’assegnazione del POS, oltre alle problematiche di ordine tecnico nautiche rappresentate dal comando richiedente, ed ard eventuali indicazioni rappresentate da IMRCC Roma, tenesse “in considerazione le citate previsioni delle pertinenti convenzioni internazionali avendo cura di limitare per quanto possibile la permanenza a bordo delle persone soccorse e di far subire alle navi soccorritrici la minima deviazione possibile dal viaggio programmato”.

Il decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017, concernente la Direttiva sui comparti di specialità, emanato a seguito del Decreto Legislativo 19 agosto  2016, n. 177, affidava al Corpo il comparto della “sicurezza del mare”, individuando la Guardia di Finanza quale unica Forza di polizia deputata ad assicurare i servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica in ambiente marino”. Tali funzioni operative di sicurezza del mare si sostanziano tra le altre: “nella sorveglianza delle frontiere marittime, anche ai fini del contrasto all’immigrazione clandestina all’interno del mare territoriale e della zona contigua, compreso l’esercizio delle attività connesse alle operazioni di cooperazione internazionale sotto l’egida dell’European Border and Coast Guard Agency – Frontex, nel cui ambito è assegnato alla Guardia di Finanza il ruolo esclusivo di coordinamento tattico”.

Come riporta la sentenza sul caso Open Arms, In seguito a un successivo Tavolo tecnico di coordinamento del contrasto e all’immigrazione illegale via mare, tenutosi in da data 12 febbraio 2019, richiamato dal Tribunale e dalla Procura di Palermo, “a fronte del mutato andamento dei flussi migratori e della presenza di ben tre hotspot in Sicilia ( su quattro presenti su tutto il territorio nazionale e del nuovo indirizzo politico legislativo del paese, le autorità direttamente coinvolte nella gestione dei flussi migratori hanno ritenuto di apportare delle significative modifiche alla citata direttiva; in particolare si è considerato che fosse venuta meno la necessità della competenza del dipartimento per le Libertà civili e per l’immigrazione nella determinazione del POS ai fini della prima accoglienza di migranti presso le località di sbarco; si è dunque stabilito che le richieste di POS avanzate dai comandi ed enti interessati continuassero ad essere indirizzate dai MRCC alla NCC – Centro nazionale di coordinamento per l’immigrazione, il quale inoltra la richiesta di POS alle competenti articolazioni del Ministero dell’Interno, al fine di consentire l’avvio dell’ istruttoria interna e la condivisione europea per la indicazione della località di sbarco e la dislocazione dei migranti”. Si aggiunge che “ nelle more delle interlocuzioni con gli organismi comunitari per le procedure finalizzate alla distribuzione fra i paesi dell’Unione Europea dei migranti sarà considerata la possibilità di ritenere quale POS temporaneo l’assetto navale intervenuto nell’evento di soccorso”, valutate preliminarmente la capacità di tale assetto per il necessario assolvimento dell’obbligo di assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari (alimentazione, cure mediche, rifugio). Taale procedura -osserva il Tribunale di Palermo- “seppur non recepita in un atto legislativo regolamentare è stata di fatto applicata dalle competenti strutture governative coinvolte addirittura prima del menzionato Tavolo tecnico del 12 febbraio 2019 ed è ritenuta cogente indipendentemente dalla sua formalizzazione. In tale nuovo contesto pertanto si è pacificamente individuato il Ministro dell’Interno è il suo ufficio di gabinetto quale soggetto competente al rilascio del POS nella procedura così delineata – continua il tribunale di Palermo- che distingue per il caso in cui nell’evento di soccorso fossero coinvolti mezzi della Guardia Costiera e mercantili con il coordinamento di Mr CC Roma, dall’intervento di soccorso effettuato in acque internazionali al di fuori dell’area SAR italiana da navi battenti bandiera straniera senza il coordinamento della autorità Sar italiana. In quest’ultimo caso veniva stabilito che “qualora si presentassero aspetti connessi con l’immigrazione illegale e la nave si dirigesse verso le acque territoriali italiane MRCC avrebbe il compito di fornire al NCC i dettagliati elementi necessari a consentire l’adeguata valutazione del caso da parte delle competenti articolazioni del Ministero dell’Interno per l’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza previsti dalla vigente normativa nazionale e internazionale”.

Secondo la Direttiva del Ministero dell’Interno n. 14100/141/(8) del 18 marzo 2019, “nel caso in cui l’evento di soccorso si sia verificato in acque di responsabilità libiche e sia stato compiuto d’iniziativa da una nave soccorritrice ovvero il Maritime Rescue Coordination Center di Roma del Comando Generale delle Capitanerie di Porto non abbia coordinato le attività di soccorso, non sussistono i criteri dettati dalle convenzioni internazionali per l’attribuzione di un place of safety in Italia. Né può ritenersi che il comandante dell’imbarcazione che abbia effettuato le operazioni di salvataggio non fosse consapevole, alla luce della normativa internazionale applicabile, della non competenza delle Autorità italiane”. Secondo la Direttiva, “La condotta di soccorso e navigazione posta in essere nei casi descritti dal Comandante della nave soccorritrice, risulta essere finalizzata al trasferimento sul territorio italiano di migranti irregolari soccorsi nel mar Mediterraneo, facendo ricorso strumentale alle Convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso e violandone contestualmente le complessive disposizioni.” E sempre secondo la Direttiva ministeriale a firma di Salvini, “Ne consegue che le condotte di soccorso e navigazione come descritte costituiscono una manifestazione concreta di un modus operandi di una attività di soccorso svolta con modalità improprie, in violazione della normativa internazionale sul diritto del mare e, quindi, pregiudizievole per il buon ordine e la sicurezza dello stato costiero in quanto finalizzata all’ingresso di persone in violazione delle leggi di immigrazione nello Stato costiero. Non può, quindi, non essere ritenuto, sulla base dei fatti e delle considerazioni esposte, che il passaggio della nave soccorritrice nelle acque territoriali italiane sia lesivo del buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano, in quanto finalizzato a introdurre migranti irregolari, in violazione delle leggi vigenti in materia di immigrazione, privi altresì di documenti di identità e provenienti in parte da paesi stranieri a rischio terrorismo, per diffuse attività terroristiche verificatesi ed in atto in quei territori”. In base alla stessa Direttiva, “Tanto premesso, e alla luce dei motivi sopra illustrati, si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alla presente direttiva, impartendo le conseguenti indicazioni operative al fine di prevenire, anche a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica dello Stato italiano, l’ingresso illegale di immigrati sul territorio nazionale”.

A questo punto, dopo la Direttiva ministeriale adottata da Salvini nel marzo 2019, che riassumeva queste procedure amministrative, interveniva il Decreto legge sicurezza bis numero 53 del 14 giugno 2019 che le formalizzava con un atto avente forza di legge, e concentrava sul Ministro dell’Interno, i poteri di vietare l’ingresso nelle acque nazionali a qualsiasi nave, anche dopo operazioni di soccorso, per effetto della supposta violazione dell’articolo 19 paragrafo 2 lettera a della Convenzione UNCLOS di Montego Bay ritenendosi che le navi che avevano operato soccorsi in acque internazionali, al di fuori della zona SAR italiana, potessero contribuire all’ingresso di immigrati irregolari. A questa disciplina faceva riferimento il Decreto interministeriale del primo agosto 2019 che vietava l’ingresso della Open Arms nelle acque territoriali italiane decreto, poi sospeso dal tribunale amministrativo del Lazio il 14 agosto del 2019.

Per il Tribunale di Palermo, (p.190) dunque “non sussisteva né una cornice legislativa idonea a regolare ordinatamente i rapporti tra i vari soggetti coinvolti nelle operazioni di salvataggio nel mar Mediterraneo, almeno nel contesto delle operazioni ONG, né una definita, e condivisa, linea progettuale sulla gestione dei flussi migratori: tutto era rimesso a occasionali ‘patti di redistribuzione dei migranti tra le nazioni UE, di cui tanto si è parlato nel processo, cui si addiveniva, di volta in volta, su base volontaria, tramite faticose (ed incerte) interlocuzioni diplomatiche dei rappresentanti degli Stati“. Ma sembra che l’incertezza derivasse soprattutto dalle contrastanti decisioni adottate nel tempo dai Tavoli tecnici interministeriali, piuttosto che da una oggettiva indeterminatezza o ambiguità delle Convenzioni internazionali di diritto del mare e dei loro Annessi.

L’esclusione di qualsiasi responsabilità di Salvini viene pronunciata dai giudici palermitani anche se il Tribunale smonta due dei pilastri sui quali si era arroccata la difesa nel corso dell’intero procedimento. Il collegio giudicante è stato infatti costretto ad ammettere che l’assegnazione del Pos non e’ atto che ha natura politica, che rientra dunque nel potere discrezionale del ministro dell’interno, e che le trattative sulla redistribuzione dei naufraghi in Europa non legittimavano ritardi nella assegnazione del Pos, come invece asserito dallo stesso Salvini e dalla sua difesa nel corso del dibattimento.

Dopo aver ricostruito il lungo iter del dibattimento, con i passaggi salienti delle testimonianze, i fatti oggetto del processo e la normativa in materia di soccorso in mare (p.162 segg,), con particolare rilievo alle linee guida individuate nelle risoluzioni del Comitato esecutivo dell’IMO MSC, e quindi recepite nella direttiva ministeriale sulle procedure operative standard (SOP) del 2015 e successivamente modificate con la decisione del “Tavolo tecnico interministeriale di coordinamento” del contrasto all’immigrazione legale via mare tenutosi in data 12 febbraio 2019, che individuava nel Ministro dell’Interno e nel suo ufficio di gabinetto il soggetto competente al rilascio del Pos, si richiama quanto stabilito dal decreto legge sicurezza “bis” numero 53 del 14 giugno 2019 convertito nella legge n.77 del 2019 che confermava i poteri attribuiti al Ministro dell’Interno nell’assegnazione del porto di sbarco sicuro. Sulla base di questi poteri, non appena avuta notizia del primo evento di soccorso, Salvini adottava un decreto interministeriale che vietava l’ingresso della Open Arms nelle acque territoriali italiane. In questo decreto veniva rimarcato “che la nave dopo aver realizzato il salvataggio in autonomia e al di fuori della zona Sara italiana, avesse indirizzato la rotta in maniera arbitraria verso l’Italia e che da questo avrebbe potuto desumersi di intenzione di porre in essere un’attività volta al preordinato e sistematico e trasferimento illegale di migranti in Italia, anche perché determinante rischi di ingresso sul territorio nazionale di soggetti coinvolti in attività terroristiche, con ciò integrandosi una situazione di passaggio non inoffensivo in altri termini pregiudizievole ai sensi dell’articolo 19 comma 2 lettera g della Convenzione Unclos”. Considerazioni queste destituite per intero di fondamento dalla stessa sentenza di assoluzione.

9. Gli obblighi di individuazione del porto di sbarco sicuro (POS) in base alla ripartizione delle zone SAR in acque internazionali

Dalla pagina 180 in poi della sentenza, i giudici palermitani affrontano il tema cruciale del processo circa l’obbligo dell’Italia, e quindi del ministro dell’interno, di concedere il POS in territorio italiano alla nave Open Arms, in vista dello sbarco dei naufraghi.

Per i giudici palermitani , non si poteva comunque configurare «in capo allo Stato italiano l’obbligo di coordinare le operazioni di search and rescue e di concedere il POS» perchè i tre eventi di salvataggio non erano avvenuti in una zona Sar di competenza italiana «giacché deve escludersi che una responsabilità potesse derivare all’Italia» come Stato di primo contatto (p.190 segg.). Infatti “il centro di coordinamento e soccorso marittimo della Spagna avrebbe effettivamente operato, sin da subito, un sia pur minimo coordinamento da ‘primo contatto’, quale quello diretto a orientare la nave (Open Arms coi migranti soccorsi, ndr) nella individuazione degli Stati responsabili (o almeno quelli che aveva ritenuto responsabili) per la zona del sinistro, prima la Tunisia e poi Malta, mettendo in contatto l’imbarcazione con le rispettive autorità competenti”.

Non si può tuttavia ritenere con il Tribunale di Palermo “che lo stato rivierasco spagnolo come stato di primo contatto ben poteva considerarsi appropriato anche per la concessione del pos essendo le sue coste non troppo distanti dalle zone dove s’erano verificate gli eventi SAR in questione e dunque ben potendo l’RCC spagnolo assicurare lo sbarco anche sul proprio territorio in tempi sicuramente compatibili con quelli ragionevoli richiesti dalle linee guida internazionali sul salvataggio in mare“. Continuano i giudici di Palermo” che tale stato fosse appropriato a dare aiuto a Open Arms lo conferma sotto un versante più squisitamente giuridico il fatto che essendo avvenuti i salvataggii in alto mare in acque internazionale la Spagna esercitava la giurisdizione sul natante ed era così entrata per prima in contatto qualificato con I migranti salvati insieme alle Nazioni Sar competenti In base al luogo di salvataggio” (p.205). In realtà le autorità spagnole si limitavano ad indicare al comandante della nave altre autorità competenti (prima la Tunisia, poi Malta) ad assumere il coordinamento dei soccorsi e quindi a concedere un porto di sbarco ma escludevano espressamente fin dall’inizio che tale obbligo spettasse in capo alla Spagna. Nè potevano ritenersi, come invece affermato dal Tribunale di Palermo, come Stato di primo contatto, ammesso pure che tale qualificazione, desunta dalle linee guida delle Convenzioni internazionali di diritto del mare adottate dal Comitato esecutivo (MSC) dell’IMo, potesse pure risultare determinante al fine di individuare le autorità nazionali obbligate ad indicare, a completamento dell’operazione di ricerca e salvaraggio (SAR) un porto di sbarco sicuro (POS).

Secondo il Tribunale di Palermo (pp.210-211) “Per converso deve escludersi che lo Stato Italiano potesse annoverarsi quale stato di primo contatto soltanto per la mail inviatagli per conoscenza da Open Arms allorché si apprestava a portarsi nei pressi del primo battello soccorso, cioè in itinere dell’intervento di Search and Rescue del primo agosto”. Invero secondo lo stesso tribunale il concetto di Stato di primo contatto richiamato nelle linee guida “sottende non una vera notizia delle operazioni in corso a tutti gli Stati rivieraschi prossimi all’area di soccorso bensì un approccio consistente in una manifesta istanza di assistenza per come chiaramente si ricava dal punto 5. 4 dell’allegato”, dove sarebbe previsto anche che il comandante della nave possa tentare di contattare un altro RCC che possa fornire assistenza. Per i giudici palermitani (p.207) non risulta affatto plausibile “che una siffatta specifica domanda di aiuto (tra l’altro così impegnativa non fosse altro per gli obblighi conseguenti), potesse ricavarsi implicitamente, e dunque ritenersi positivamente esitata sulla base del mero rinvio in copia (o per conoscenza che dir si voglia) di una mail invece direttamente trasmessa ad altri, (vale a dire alle autorità libiche competenti per zona)”. In realtà però non si dà alcun rilievo a quanto pure osservato immediatamente dopo, e cioè che il primo agosto 2019 le autorità di Libia, Malta, ed Italia erano state autonomamente pre-allertate con diverse ore di anticipo dalla organizzazione Alarm Phone del distress di un barchino alla deriva , di una situazione dunque che imponeva un immediato intervento delle autorità statali, mentre la Open Arms che aveva ricevuto il messaggio si stava portando sul posto indicato da Alarm Phone nel quale si verificava il primo evento di soccorso. Solo che la prima iniziativa adottata dal ministro dell’interno, lo stesso giorno, era il divieto di ingresso nelle acque territoriali impartito alla Open Arms il primo agosto 2019. Si riscontra qui una contraddittorietà nelle motivazioni adottate dai giudici palermitani che, da questo giorno fino all’ultimo ritengono esistente un obbligo della Spagna nella indicazione di un porto di sbarco, quando almeno fino al 18 agosto del 2019, come era emerso durante diverse audizioni testimoniali, ritenute attendibii dal collegio giudicante, la Spagna aveva espressamente escluso qualsiasi disponibilità ad indicare il POS. I fatti accertati sono chiari ed incontrovertibili ma la interpretazione che se ne fornisce risente della ricostruzione in versione dubitativa delle fonti normative.

Il Tribunale di Palermo ha quindi assolto – con la formula “perché il fatto non sussiste” – l’ex Ministro dell’interno Matteo Salvini dalla contestazione del reato di cui all’art. 605 comma 1, comma 2 n. 2) e comma 3 c.p., per avere, nella sua qualità, privato della libertà personale 147 migranti di varie nazionalità, che avevano fatto ingresso nelle acque territoriali italiane tra il 14 ed il 15 agosto 2019, dopo che il Tribunale amministrativo del Lazio aveva sospeso il divieto di ingresso adottato dal ministro Salvini il primo agosto di quello stesso mese. Per il Collegio, deve escludersi – tenuto conto della vaghezza del precetto (evincibile solo attraverso l’articolata combinazione delle finalità perseguite dalle convenzioni SOLAS e SAR come rimodulate dalle RISOLUZIONI MSC 153(78) e MSC 155(78) con gli inviti alla collaborazione talora anche con riguardo ad incidenti verificatisi al di fuori delle zone SAR di propria competenza) e della scarsa cogenza della disposizione (di tipo raccomandatorio) – che la concessione del POS costituisse per l’Italia e, di riflesso, per l’allora ministro dell’interno Salvini, un “obbligo giuridico” il cui mancato rispetto potesse integrare gli estremi del rifiuto di atti di ufficio oltre che i presupposti per la realizzazione del reato di sequestro di persona“ (p.233).

10. l’Unione europea e la falsa tesi della redistribuzione dei naufraghi.

Le previsioni delle Convenzioni internazionali di diritto del mare non possono essere interpretate sulla base di una considerazione riduttiva desunta da una Raccomandazione dell’Unione europea, ma hanno una portata vincolante che viene riconosciuta da tempo da una consolidata giurisprudenza. Secondo la sentenza di assoluzione, invece, persino un atto sicuramente privo di carattere normativo, come una risoluzione del Parlamento europeo del 2023, o una Raccomandazione (2020/1365) della Commissione risalente al 2020 (p.194),”è illuminante nell’evidenziare la precarietà e la inaffidabilità del quadro normativo di riferimento – col quale però il Collegio è oggi chiamato a confrontarsi per giudicare dei gravi reati contestati all’imputato Salvini- nel regolare la (così definita) ‘nuova forma di operazioni di ricerca e soccorso’ di cui si sono fatte carico le ONG. Negli stessi termini, critici rispetto al quadro normativo-istituzionale e propositivi in merito alla possibilità di riorganizzare la materia del soccorso in mare e investire di maggiori, e dirette, competenze gli organismi UE, si esprime la successiva Risoluzione del Parlamento europeo del 13 luglio 2023 sulla necessità di un intervento dell’UE nelle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneо”. Non si vede davvero com si possa interpretare un quadro normativo di diritto internazionale tanto complesso, ed oggetto di una serie di pronunce giurisprudenziali, che non vengono neppure richiamate, alla luce di atti politici di indirizzo di organi dell’Unione europea, adottati dopo i fatti oggetto del procedimento penale. Ancora oggi il Parlamento europeo ed il Consiglio non hanno adottato alcuna normativa specifica per i soccorsi operati dalle ONG in acque internazionali, nè potrebbero comunque, al di là di quanto già previsto dal Regolamento Frontex n.656/2014, che il Tribunale di Palermo ignora, adottare normative vincolanti per gli Stati menbri senza una revisione delle Convenzioni internazionali alle quali questi aderiscono, o una loro denuncia. La circostanza che le previsioni dettate da queste Convenzioni non disciplinino espressamente i soccorsi operati dalle ONG non può essere considerata in altri termini una valida ragione per eludere l’applicabilità di quanto prevedono anche con riguardo alle navi del soccorso civile.

In realtà, diverse posizioni nell’Unione europea erano chiaramente orientate a condannare il trattenimento prolungato dei naufraghi soccorsi dalla Open Arms. Già il 9 agosto del 2019 il Presidente del Parlamento europeo chiedeva una soluzione umanitaria per lo sbarco dei naufraghi che poi, malgrado la decisone si sospensione del divieto di sbarco da parte del TAR Lazio, venivano trattenuti a bordo della nave soccorritrice, inclusi donne in stato di gravidanza e minori non accompagnati, per quasi due settimane. Per la Commissione Europea i naufraghi della Open Arms andavano sbarcati immediatamente, prima che si concludessero le trattative per la loro redistribuzione in Europa. La Commissione europea, il 16 agosto del 2019, definiva insostenibile la situazione di prolungato trattenimento dei naufraghi sulla Open Arms ormeggiata a poche centinaia di metri dal porto di Lampedusa.

Il richiamo alle trattative intercorse con altri paesi europei va contestualizzato con riferimento ai mesi precedenti la vicenda Open Arms. Nel mese di luglio del 2019 Salvini si rifiutava di partecipare ad una riunione indetta a Parigi dal Presidente francese Macron per discutere sui criteri di redistribuzione dei migranti in Europa. Alla fine dell’incontro di Parigi Macron “deplora(va) gli esponenti politici assenti (“non si guadagna mai nulla non partecipando”) e porta(va) a casa l’accordo di 14 Stati “volontari” pronti a ripartirsi in modo sistematico i migranti soccorsi in mare, senza dover avviare ogni volta trattative. Come sottolineava al termine della riunione il Presidente francese, “quando una nave lascia le acque della Libia e si trova in acque internazionali con rifugiati a bordo deve trovare rifugio nel porto più vicino. E’ una necessità giuridica e pratica. Non si possono far correre rischi a donne e uomini in situazioni di vulnerabilità”. Questo spiega le resistenze europee ad accettare il principio della redistribuzione “ex ante”, già formalmente decisa prima dello sbarco, che nell’estate del 2019 costituiva il fulcro della politica dei “porti chiusi”.

11. La tesi giuridica dello “Stato di primo contatto” e la responsabilità dei centri di coordinamento nazionali

Per il Tribunale di Palermo,( si veda in particolare da pag.204 in poi),“va evidenziato come, dagli atti del procedimento, non risulti in alcun modo, e per alcuno dei tre eventi di search and rescue, che lo Stato italiano avesse mai rivestito il ruolo di Stato di “primo contatto” (agli effetti di cui al punto 6.7 delle Linee guida Imo sul trattamento delle persone salvate in mare). Invero, se nessuno degli interventi di salvataggio si era verificato in zona SAR italiana (il primo, in zona SAR libica e il secondo maltese), il centro di coordinamento italiano, come emerso in dibattimento, non era stato neppure il primo ad essere “contattato”, nei termini previsti dalle linee guida di cui all’allegato della Risoluzione MSC 167(78) dell’anno 2004, considerato che dei due consecutivi interventi di soccorso erano già state previamente investite le Autorità SAR responsabili delle aree ove erano avvenuti i salvataggi, Libia e Malta, nonché l’Autorità spagnola“. In conseguenza, “reputa il Collegio che lo Stato italiano (IRMCC) non avesse assunto la responsabilità della coordinazione del caso nemmeno come Stato di “primo contatto” e che, invece, di tale responsabilità dovesse ritenersi gravata la Spagna. D’altronde, né Spagna, né Malta, né Libia hanno mai invocato la responsabilità dell’Italia in relazione agli interventi di salvataggio“. A pagina 146 della sentenza del Tribunale di Palermo si legge tuttavia che già dopo il soccorso operato da Open Arms il primo agosto 2019 i primi Rcc (centri di coordinamento) contattati, dopo quello libico che non rispondeva, erano stati quelli di Roma e Malta. E le autorità italiane erano a conoscenza immediatamente, già nella mattinata di quel giotno, del primo caso di distress per averne avuto notizia da Alarmphone, organizzazione che cura da anni il monitoraggio dei soccorsi nel Mediterraneo. Secondo quanto riconosciuto anche dai giudici palermitani, “nel contempo”, in realtà tredici minuti più tardi, dopo la mancata risposta di questi RCC (Centri di coordinamento), venivano avvertite anche le autorità spagnole che dunque non potevano in alcun modo essere definite “RCC di primo contatto”. Anche perchè, come sembra ritenere la stessa sentenza di Palermo, non si può ritenere automaticamente come “Stato di primo contatto” quello di bandiera della nave soccorritrice sulla quale salgono i naufraghi nell’immediatezza dell’operazione di salvataggio (p.205). Il concetto di Stato (o di RCC) di primo contatto si desume dalla sequenza e dai destinatari delle comunicazioni di soccorso, e non dalla nazionalità della nave soccorritrice, come se il semplice salire a bordo di questa nave avesse instaurato un “contatto qualificato” con lo Stato di bandiera, perchè altrimenti sarebbero vanificate le prioritarie esigenze di salvaguardia della vita umana alle quali sono preordinate le Convenzioni internazionali di diritto del mare. In realtà le comunicazioni intercorse tra le autorità spagnole e le autorità marittime RCC di altri paesi non comportavano in capo alle autorità spagnole l’assunzione di alcuna responsabilità di coordinamento, e dunque di indicazione del POS, mentre la disponibilità di un porto di sbarco in territorio spagnolo veniva comunicata da Madrid quando già la Open Arms si trovava da giorni in acque territoriali italiane, ormeggiata davanti il porto di Lampedusa. E sarebbe stato impossibile, come confermato anche dalla Guardia costiera italiana, per quanto emerso nel processo, il semplice allontanamento dalle coste lampedusane, a causa delle proibitive condizioni meteo e dalla grave situazione di forza maggiore a bordo, tanto grave da indurre la Procura di Agrigento ad adottare un provvedimento di sequestro preventivo ed a ordinare l’ingresso della nave in porto, dove i naufraghi potevano finalmente sbarcare.

In diverse parti della sentenza sul caso Open Arms si afferma peraltro che per il coordinamento dei soccorsi e l’assegnazione del POS dovrebbe essere responsabile lo Stato della zona SAR nella quale si è verificato l’evento di soccorso, mentre la competenza del primo RCC contattato sarebbe soltanto eventuale e secondaria (p.206), con una contraddizione che non trova soluzione nella parte motiva della sentenza. Come ricordato in diverse occasioni dal Commissario europeo per i diritti umani del Consiglio d’Europa, in base alle Convenzioni internazionali il primo RCC contattato, anche se l’emergenza è avvenuta al di fuori della sua SRR (zona di ricerca e salvataggio) mantiene la responsabilità dell’evento finché sia accertato che l’RCC competente per quella regione, o altro RCC, abbia dichiarato di assumere il coordinamento e si sia effettivamente attivato in tal senso”. Un principio che è stato ribadito di recente da una importante sentenza della Corte di Appello di Roma sul caso Libra.

La Risoluzione IMO 167/78 del 2004, ricbiamata dal Manuale IAMSAR (paragrafo 3.6.1 vol. 1 con norme citate da diversi provvedimenti dei Tribunali che hanno archiviato le accuse contro le ONG stabilisce che la prima Centrale MRCC contattata per un evento di soccorso dovrebbe immediatamente assumersi le responsabilità di coordinare le operazioni di salvataggio anche al di fuori della propria area di competenza, fino a quando l’autorità competente non assuma il coordinamento. Le premesse sul “quadro normativo vigente” citato nelle ordinanze dell’ENAC sono dunque contraddittorie, perchè le Convenzioni internazionali pure citate indicano regole di condivisione di responsabilità e non radicano un potere di interdire a navi del soccorso civile doverose attività di ricerca e salvataggio al di fuori delle acque territoriali e della stessa zona SAR italiana, ma impongono un preciso dovere di coordinamento all’IMRCC di Roma, anche con riferimento alle unità delle ONG prsenti in zona, che possano risultare utili alla salvaguardia della vita umana in mare, ed al completamento dell’operazione di soccorso fino allo sbarco in un porto sicuro (come riconosce anche la Corte di Cassazione nella sententenza sul caso Asso 28).

In nessun passaggio delle motivazioni si accenna alla circostanza riconosciuta ormai da una consolidata giurisprudenza, che la Libia non è in grado neppure oggi, ma non lo era sicuramente nel 2019, di garantire porti di sbarco sicuri. Ma oltre a questa circostanza di fatto, le fonti normative internazionali impomgono agli stati doveri di cooperazione che al fine di garantire la salvaguardia della vita unana in mare impongono comunque l’assegnazione di un porto sicuro di sbarco per la nave soccorritrice che non può essere ritenuta come un “place of safety” a tempo indeterminato ed essere costretta a vagare per giorni in acque internazionali in attesa che uno Stato costiero decida sulla richiesta di POS, mentre la condizione dei naufraghi si deteriora e l’esercizio dei loro diritti fondamentali, incluso il diritto di chiedere asilo, risultano gravemente compromessi.

Il 3 maggio del 2017, in una audizione al Comitato Schengen del Parlamento italiano, il Contrammiraglio Nicola Carlone, oggi capo della Guardia costiera italiana, affermava che ” Il Corpo della Capitaneria di porto-Guardia costiera opera sotto la direzione del Ministero degli interni, Direzione centrale dell’immigrazione delle polizie di frontiera, in sinergia con le forze di polizia in mare e la Marina militare, secondo le modalità di dettaglio disciplinate a livello operativo mediante l’apposito accordo tecnico. Partecipa con proprio personale, mezzi e componente aeronavale anche alle operazioni marittime pianificate dall’Agenzia Frontex, oggi Agenzia per la Guardia di frontiera e costiera europea, sia nel Mediterraneo nell’operazione Triton, sia nelle altre aree con l’operazione Poseidon in Egeo, in quanto a tali attività partecipano non solo le guardie di frontiera, ma anche le guardie costiere nella misura in cui svolgono operazioni di sorveglianza dei confini marittimi e qualsiasi altro compito di controllo delle frontiere. Grazie alla sua competenza trasversale, partecipa anche alle operazioni cosiddette «multifunzione», pianificate in sinergia tra le varie agenzie europee (Frontex, EFCA per il controllo pesca, EMSA per la sicurezza degli inquinamenti marini)”. Secondo il Contrammiraglio Carlone, con riferimento alla Convenzione SAR di Amburgo del 1979, ” non avendo tutti gli Stati costieri ratificato la convenzione, né provveduto ad organizzare una propria specifica organizzazione SAR allo scopo sempre di tutelare il principio di integrità dei servizi SAR, le discendenti linee guida emanate dall’Organizzazione marittima internazionale, un’agenzia delle Nazioni Unite, in base a quanto espressamente previste dalle citate convenzioni, prevedono (attiro la vostra attenzione su questo concetto) che il primo Centro di coordinamento del soccorso marittimo che riceve notizia di una possibile situazione di emergenza, di ricerca e soccorso ha la responsabilità di adottare le prime, immediate azioni per gestire tale situazione, anche qualora l’evento risulti al di fuori dalla propria specifica area di responsabilità. Ciò almeno fino a quando tale responsabilità non venga formalmente accettata da un altro Centro di coordinamento e di soccorso marittimo, in particolare quello competente per l’area o altro in condizioni di prestare una più adeguata assistenza”.

La successiva creazione di una zona SAR “libica”, come i successivi Decreti sicurezza bis n.53/2019, e “Piantedosi”, n.1/2023, non hanno modificato la portata sostanziale degli obblighi di ricerca e salvataggio (SAR) fissati dalle Convenzioni internazionali. E le “competenti autorità” libiche non garantiscono il minimo rispetto dei diritti umani, a partire dal mancato riconoscimento della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 e del principio di non respingimento (art.33). Ancora oggi la Libia, divisa tra governi diversi, non ha una Centrale unificata di coordinamento dei soccorsi (MRCC), che sarebbe una condizione per il riconoscimento internazionale di una zona SAR ( di ricerca e salvataggio). Come osservava in occasione dell’inaugurazione dell’anno gudiziario 2019 il Procuratore Generale di Roma Giovanni Salvi, La dichiarazione di una zona Search And Rescue (SAR) libica, avvenuta nel 2017, non fa venire meno l’obbligo delle nazioni delle SAR vicine, innanzitutto Italia e Malta, di salvare le persone in pericolo, anche in zone di non diretta attribuzione, coordinando gli sforzi dei soccorsi e intervenendo direttamente, se del caso. Se la fase del soccorso è certamente diversa da quella della individuazione del porto sicuro, violare quell’obbligo, che discende dalle Convenzioni internazionali e prima ancora dalla Legge del mare, può esporre a responsabilità penale.”

12. Le fonti dell’obbligo giuridico di coordinare i soccorsi e assegnare un POS

Il Piano nazionale SAR del 1996, vigente al tempo del caso Open Arms nel 2019, applicazione delle Convenzioni internazionali richiamate in precedenza, “imponeva che la notizia di un evento di soccorso dotata di un minimo di attendibilità, dovesse essere considerata veritiera a tutti gli effetti e dunque tale da fare scattare doveri di comunicazione e di sorveglianza ed, in caso di distress, l’obbligo di intervento immediato dell’autorità SAR che per prima ne fosse venuta a conoscenza, almeno fino a quando non vi fosse certezza dell’intervento dell’autorità competente per zona. Già nella vigenza del Piano SAR nazionale del 1996 si riteneva preminente la tutela della vita umana in mare rispetto alle dispute sull’attribuzione delle competenze di soccorso tra gli Stati o tra le diverse autorità degli Stati comunque a conoscenza di una situazione di distress in acque internazionali. Ai sensi dell’Annesso alla Convenzione SAR del 1979 ( par.4), la Centrale operativa della Guardia costiera (IMRCC) deve procedere immediatamente all’acquisizione delle informazioni necessarie, da qualunque fonte acquisite, riscontrarle, e valutare l’evento sotto il profilo della salvaguardia della vita umana in mare, onde determinare se vi siano condizioni di pericolo grave e imminente e necessità di immediata assistenza per gli occupanti dell’unità segnalata. A tal fine le unità aeronavali eventualmente presenti nella scena d’azione dovrebbe provvedere ad acquisire e trasmettere, con il mezzo di comunicazione più idoneo all’IMRCC i seguenti elementi per la classificazione dell’evento: posizione geografica, ora dell’avvistamento, condizioni meteo-marine, dimensioni e tipologia dell’unità, suo bordo libero (galleggiamento), numero delle persone a bordo e loro condizioni fisiche, eventuale presenza tra essi di donne in stato di gravidanza, bambini, malati, traumatizzati, presenza di cadaveri nei pressi dell’unità; dotazioni di sicurezza presenti a bordo, elementi del moto, altri elementi utili a discrezione del rapportante. Secondo le prassi recepite dal Piano SAR nazionale del 1996, soltanto quando la Centrale operativa della Guardia costiera italiana (IMRCC) avesse ritenuto sussistere pericolo immediato per la sicurezza delle persone a bordo (detresfa) si classificava l’evento come «SAR» facendo scattare in questo modo tutte le attività di soccorso previste dal d.p.r. 662/1994 e dal Piano nazionale SAR. In tutti gli altri casi di presenza dell’imbarcazione in acque internazionali si configura soltanto un «evento migratorio», da affrontare con gli strumenti del cd. law enforcement, come mero contrasto dell’immigrazione irregolare, sia pure tenendo sotto monitoraggio continuo la rotta dei migranti, anche dal punto di vista della salvaguardia del diritto alla vita. In base alla Convenzione SAR, come richiamata nelle linee guida dell’IMO e nel Piano nazionale SAR del 1996, sullo Stato che, anche al di fuori della propria zona SAR, è tenuto ad assumere il coordinamento delle attività di ricerca e salvataggio, non ricorre un immediato obbligo di concedere l’ingresso nelle acque territoriali, anche se tale obbligo può scaturire dall’esigenza di coordinamento delle attività SAR previste dalle Convenzioni internazionali in caso di distress. Ma quando questo ingresso è avvenuto legittimamente per ragioni di soccorso, come si verificava il 15 agosto 2019 nel caso Open Arms, non può essere elusa la responsabilità immediata dell’assegnazione di un porto di sbarco sicuro (POS), raggiungibile senza porre in pericolo i naufraghi o negare loro l’esercizio di diritti fondamentali, come il diritto di chiedere asilo.

Nel corso degli anni alla valutazione della Centrale di coordinamento della Guardia costiera (RCC) si è sostituito il Nucleo Centrale di Coordinamento (NCC) presso il ministero dell’interno, al quale partecipano pure rappresentanti della stessa Guardia costiera, della Guardia di finanza e della Marina militare. Una catena di comando, con al vertice il ministro dell’interno, sulla quale il Tribunale di Palermo non approfondisce oltre l’indagine, sebbene fosse stata la stessa difesa dell’imputato ad introdurre nel processo la presenza di un sommergibile (il Venuti) della Marina militare nell’area dei primi soccorsi operati dalla Open Arms il primo agosto 2019. Quel tentativo di screditare il comandante della nave umanitaria, con la esclusione di una situazione di distress, per mettere sotto accusa le attività di ricerca e salvataggio operate “in autonomia” dalla nave umanitaria non era comunque andato a buon fine.

Non si può condividere dunque quanto afferma il Tribunale di Palermo in ordine alla differenza tra la mera “comunicazione” di un evento SAR ad uno Stato costiero ed una “manifesta istanza di assistenza” (p. 207). Anche perchè le autorità italiane erano state già “autonomamente preallertate” , con quelle libiche e maltesi, da Alarmphone sulla situazione di distress di un “barchino alla deriva”, nella mattinata del primo agosto 2019. Ma piuttosto che partecipare attivamente al coordinamento dei soccorsi in acque internazionali, le autorità italiane adottavano immediatamente un decreto interministeriale che vietava l’ingresso della Open Arms nelle acque territoriali, sulla base di presupposti che i giudici di Palermo ritengono palesemente inesistenti ( come la presenza di terroristi a bordo o l’intenzione di agevolare un ingresso irregolare in territorio italiano). Se è vero che le norme internazionali non stabiliscono “alcun diritto di approdo nel posto, o porto, sicuro più vicino al luogo del soccorso”, si dovrebbe riconoscere che la discrezionalià riconosciuta alle autorità competenti in ordine alla individuazione del POS può essere esercitata all’interno del territorio nazionale, come avviene ancora oggi, ma non si può estendere fino al punto di rifiutare il coordinamento delle attività di ricerca e salvataggio al di fuori della propria zona SAR e di negare l’assegnazione del porto di sbarco financo quando la nave soccorritrice si trova legittimamente già all’interno delle acque territoriali, per effetto di un provvedimento autorizzatorio dell’autorità marittima, seguito alla sospensiva del divieto di ingresso pronunciata dal TAR Lazio, come nel caso della Open Arms, dal 14 al 20 agosto 2019. Del resto si deve aggiungere che in totale contrasto con quanto sostenuto dalla difesa dell’imputato il Tribunale (p.207) respinge l’argomentazione secondo cui alla base della mancanza di un obbligo del ministro riguardo la indicazione del POS vi sarebbe la circostanza di fatto, addotta per tutto il processo dall’avv.Bongiorno, che la nave Open Arms battesse bandiera spagnola, e che dunque per questa ragione la Spagna dovesse essere considerata come “Stato di primo contatto”, come tale competente anche per la indicazione del POS.

13. Un precedente della giustizia amministrativa a base di una sentenza penale ?

Nella sentenza del Tribunale di Palermo si citano (p. 212) le uniche pronunce di un Tribunale amministrativo (in particolare TAR Lazio 19 giugno 2023,n.10402 nel caso Geo Barents), favorevole alla conferma dei provvedimenti di fermo amministrativo delle navi delle ONG dopo soccorsi effettuati in acque internazionali ricadenti nella cd. zona SAR “libica”. Ma non si dà conto delle numerose pronunce adottate da Tribunali e Corti di appello che quegli stessi provvedimenti di fermo amministrativo hanno sospeso o annullato, proprio in forza delle Convenzioni internazionali alle quali i giudici del Tribunale di Palermo non riconoscono effetto vincolante, quanto all’obbligo dello Stato italiano di concedere un porto di sbarco sicuro (POS). Nel frattempo era stato adottatto il Decreto Lamorgese n.130/2020, che cancellava il potere del ministro dell’interno di vietare alle navi di soccorso private l’ingresso nelle acque teritoriali, e modificava sostanzialmente la portata del Decreto sicurezza bis n.53 del 2019. In ogni caso non appare corretto fondare una decisione in sede penale su fatti risalenti al 2019, sulla base di pronunce adottate quattro anni dopo da un Tribunale amministrativo che doveva applicare una normativa nazionale che non era neppure corrispondente a quella esistente al tempo dei fatti contestati all’imputato.

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, 25 febbraio 2025, n. 1615 che, con riferimento alla individuazione del porto di sbarco in teritorio italiano, conferma la sentenza del TAR Lazio 10402/2023 richiamata dai giudici di Palermo nelle motivazioni, e pure esclude l’obbligo d individuare il POS e sbarcare “presso il luogo di sbarco più vicino tutti i soggetti tratti in salvo, a prescindere dal numero delle persone salvate“, si osserva che “In base alle convenzioni internazionali SOLAS (“safety of life at sea” del 1 novembre 1974, ratificata in Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 313) e SAR (“search and rescue” del 27 aprile 1979, ratificata dall’Italia con legge 3 aprile 1989, n. 147), l’obbligo di prestare soccorso non si esaurisce nell’atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta anche l’obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in luogo sicuro”. In ogni caso, a prescindere dalla nazionalità della nave che opera il salvataggio e, dunque, dai doveri dello stato di bandiera.

Per il Consiglio di Stato, che si riferiva all’applicazione del Decreto legge Lamorgese n. 130 del 2020, poi modificato dal Decreto Piantedosi (legge n.15/2023), dunque per imbarcazioni private che avessero operato soccorsi anche in acque internazionali ma sotto coordinamento delle autorità italiane, “L’individuazione del punto di sbarco sicuro (“place of safety” – POS) non può avvenire in astratto equiparandolo sic et simpliciter con il porto geograficamente più vicino all’intervento di salvataggio, dipendendo invece la sua individuazione da una molteplicità di fattori legati al caso concreto, quali lo status delle persone tratte in salvo (richiedenti asilo, rifugiati), il numero di naufraghi, la situazione a bordo, le condizioni di salute dei soccorsi, le condizioni metereologiche, la presenza di persone fragili o di minori tra i soccorsi. La individuazione rientra nella potestà discrezionale dello stato che opera o coordina le operazioni di salvataggio il quale deve valutare tutti gli elementi del caso concreto, ivi comprese le esigenze connesse al particolare status delle persone salvate e, dunque, anche il loro inserimento nei circuiti di accoglienza dislocati sul territorio”. Evidentemente il concetto di “porto di sbarco più vicino” in discussione in questi casi si riferisce all’interno della giurisdizione nazionale e non comporta il trasferimento della competenza nella indicazione del POS ad un altro Stato. Una volta che la Open Arms si trovava legittimamente nelle acque territoriali italiane per effetto di un provvedimento delle autorità marittime nazionali adottato sulla scorta della sospensiva adottata dal Presidente del TAr Lazio il 14 agosto 2019, lo Stato italiano e dunque il ministro dell’interno, non potevano escludere il coordinamento italiano di quella fase dell’oprazione SAR, anche se potevano decidere il luogo di sbarco in un qualunque porto italiano. Ma dal 14 agosto 2019 in poi la scelta era condizionata dalla situazione meteo ostativa a successivi trasferimenti della nave e dalla situazione intollerabile dei naufraghi a bordo della Open Arms ormai da settimane. Il ministero dell’interno e le competenti autorità marittime, soprattutto, non potevano rifiutarsi di indicare un POS sulla base della supposta competenza di un altro Stato.

Tanto la decisione del TAR Lazio del 2023, quanto la sentenza di conferma del Consiglio di Stato di quest’anno, vanno quindi richiamate per i principi generali che affermano in ordine alla chiarezza ed alla vincolatività delle Convenzioni internazionali di diritto del mare e dei relativi Annessi o allegati, ma non possono essere considerate una base giurisprudenziale di supporto normativo o di conferma automatica di una decisione in sede penale, quella dei giudici di Palermo, adottata su responsabilità maturate in una diversa situazione di fatto e nella vigenza di un quadro normativo interno parzialmente difforme.

A nulla rileva dunque che sulla Open Arms non si fossero riconosciute situazioni di distress durante la fase dell’ormeggio davanti al porto di Lampedusa, e non solo per le condizioni meteo sfavorevoli (il cd. quarto evento SAR). Il provvedimento di sequestro preventivo adottato dal Procuratore di Agrigento, dopo una visita a bordo della nave, certifica una situazione tanto grave da mettere a rischio se non la vita, la incolunità fisica e mentale a bordo della nave. E tanto può rientrare nella nozione di distress a bordo, ritenuta, oltre che dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare, dal Regolamento Frontex n.656/2014 che ai fini della individuazione di un caso di “pericolo” ritiene rilevanti, oltre il rischio di perdere la vita, le condizioni di navigabilità del natante, il numero di persone a bordo, le loro condizioni, la situazione meteo-marina. In ogni caso la competenza delle autorità italiane ad indicare un POS poteva radicarsi nella conclamata indisponibilità di porti sicuri in Libia e nei successivi rifiuti, delle autorità maltesi e spagnole, queste ultime offrivano una limitata disponibilità solo nella giornata del 18 agosto, alla viglia della ispezione a bordo del Procuratore di Agrigento, che subito dopo provvedeva al sequestro preventivo della Open Arms, ordinando lo sbarco in porto di tutti i naufraghi.

14. Il tentativo fallito della difesa di introdurre nel processo il caso Iuventa

Se il processo Open Arms è durato tanto a lungo, basta ascoltare le registrazioni delle udienze nel sito di Radio Radicale, dalle quali emerge il tentativo fallito della difesa di Salvini di spostare sulle navi del soccorso civile, che avrebbero violato la legge, le responsabilità della mancata assegnazione del porto di sbarco, arivando a chiedere l’inserimento nel processo di Palermo degli atti del procedimento penale sul caso Iuventa, poi concluso con l’assoluzione di tutti gli imputati. 

La sentenza di “non luogo a procedere” adottata dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Trapani, in 490 pagine contiene una ricostruzione esemplare delle fonti di diritto internazionale del mare che impongono agli Stati costieri, ed alle competenti autorità, la indicazione di un porto di sbarco sicuro, facendo anche riferimento al Regolamento Frontex n.656/2014. Nel caso Iuventa le autorità marittime italiane avevano assunto il coordinamento dell’operazioni di soccorso contestate, avvenute tra il 2016 e il 2017, sebbene questi si verificassero in acque internazionali rientranti nella competenza delle autorità libiche (seppure prima della istituzione di una zona SAR “libica” avvenuta formalmente a giugno del 2018). Con riguardo ad uno dei soccorsi operati dalle navi delle ONG coinvolte nel processo si esclude quindi persino che “l’ingresso nelle acque territoriali libiche del rhib della nave VOS PRUDENCE e della stessa nave sia idoneo, sul piano oggettivo, ad integrare una condotta diretta a procurare illegalmente l’ingresso dei migranti in Italia”. Al riguardo va sottolineato che non è individuabile alcuna violazione delle norme del D.L.vo 286/1998 o di altre norme nazionali o internazionali in relazione al recupero dei migranti nelle acque territoriali libiche, soprattutto in considerazione del fatto che il gommone dei migranti in precedenza era già arrivato in acque internazionali e, in seguito, a causa dello scarroccio determinato dal vento, dal moto ondoso e dalla corrente ed essendo alla deriva, era di poco rientrato nelle acque territoriali libiche.
Allo stesso modo non è individuabile alcuna violazione delle norme del D.L.vo 286/1998 in relazione al successivo trasporto dei migranti fino al porto di Trapani, che è avvenuto sempre in base alle disposizioni impartite dall’I.M.R.C.C
“.

Dunque dal caso Iuventa, nave battente olandese, si ricava che lo Stato italiano che aveva assunto doverosamente il coordinamento delle operazioni di soccorso in acque già allora considerate di comperenza “libica”, in base agli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali del mare e dal diritto dell’Unione europea (Regolamento Frontex n.656 del 2014), aveva anche indicato fino al 2017 il porto di sbarco in territorio italiano. Quella che rimane davvero dubbia è la individuazione di fonti normative internazionali o europee che avessero derogato dal 2017 al 2019 a questo imponente complesso normativo sovranazionale, certamente non modificato, e neppure intaccato nella sua valenza operativa, dal Codice di condotta Minniti del 2017, e dal successivo, e per certi aspetti conseguente, Decreto sicurezza bis n.53 del 14 giugno 2019.

15. Convenzioni internazionali di diritto del mare e Annessi, gli obblighi giuridici vincolanti individuati dalla giurisprudenza

Il richiamo alle fonti internazionali di diritto del mare, centrato soprattutto sulla Risoluzione MSC dell’IMO n.167-78, operato dai giudici palermitani appare alquanto riduttivo, quanto alla portata precettiva che si riconosce agli obblighi di ricerca e salvataggio fissati in capo agli Stati, puntualmente richiamati invece, con una ben diversa valenza normativa da recenti sentenze dei Tribunali, della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Alla base di questo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la considerazione secondo cui il diritto dei Trattati (come la Convenzione di Vienna del 1969) e gli Emendamenti del 2004 alle Convenzioni internazionali di diritto del mare, richiamati dal Manuale IAMSAR, rafforzano l’esigenza di una interpretazione integrata delle varie disposizioni relative ai salvataggi in mare, da coordinare con le previsioni delle Convenzioni che garantiscono i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo che impediscono di considerare come reato l’ingresso nel territorio di una persona che fa richiesta di protezione. In tutti i trattati internazionali la salvaguardia della vita umana in mare prevale sulle attività di controllo delle frontiere marittime e dunque sugli interventi e sulle modalità operative di polizia di frontiera. Altro che difesa dei confini, principale argomento difensivo per tutto il processo, ed anche dopo la conclusione del giudizio di primo grado, dall’ex ministro dell’interno e dalla sua difesa.

La sentenza di assoluzione del senatore Salvini richiama, da pagina 228 in poi, oltre alle Risoluzioni del Comitato esecutivo dell’IMO MSC 153–78 e 155 -78 del 20 maggio 2004 la coeva Risoluzione MSC 167-78, annessa alla Convenzione SAR del 1979, con i suoi emendamenti– che “consentirebbero di affermare l’esistenza di un principio immanente per il quale tutti gli stati contraenti avrebbero il dovere di cooperare tra loro per fare modo che (a prescindere dalle specifiche responsabilità dello Stato competente per la zona SAR e dello Stato di primo contatto), non solo venga sicuramente prestata assistenza ai sopravvissuti, ma venga altresì loro assicurato lo sbarco prima possibile, comunque in tempi ragionevoli“. Se ne svaluta però la portata vincolante, affermandosi che ““per quanto sicuramente apprezzabile in chiave umanitaria, non risulta adeguatamente traslato nelle disposizioni delle convenzioni internazionali, non ricavandosi dalle stesse precisi obblighi di cooperazione tra gli stati, quanto piuttosto mere esortazioni a raggiungere un sistema di cooperazione di coordinazione che possa garantire il salvataggio delle persone pericolo in mare e mettere i capitani delle navi in condizioni di assicurarlo, sgravandoli prima possibile del carico”. Colpisce il fatto che i giudici palermitani abbiano privilegiato il richiamo a linee guida fissate in Risoluzioni adottate dal Comitato esecutivo dell’IMO nel 2004, senza menzionare la valenza normativa più ampia delle previsioni contenute nelle Convenzioni internazionali di riferimento (UNCLOS, SAR e SOLAS) e nella normativa cogente (Regolamento n.656/2014) dell’Unione europea. Si deve ricordare anche che Malta non ha mai ratificato la maggior parte di quelle Risoluzioni IMO – MSC del 2004, e dunque, a fronte del ruolo centrale riconosciuto a Malta nello svolgimento dei tre soccorsi operati da Open Arms nell’agosto del 2019, in particolare l’ultimo nella zona SAR maltese, quel richiamo appare destituito di fondamento. Non si poteva in altri termini escludere un obbligo di indicazione del POS in capo alle autorità italiane, affermandosi che ricadeva sulle autorità maltesi, quando queste stesse autorità non erano affatto vincolate, quanto ai primi due eventi di soccorso operati nella pretesa zona SAR “libica”, alla concessione di un porto di sbarco in quanto non avevano mai ratificato gli emendamenti introdotti nel 2004 nelle Convenzioni di diritto del mare.

In conseguenza di una peculiare ricostruzione del piano gerarchico delle fonti normative internazionali, e della loro limitata portata applicativa vincolante (da pag.237 in poi) ““per il Collegio, se, con riguardo al mancato rispetto di tali “raccomandazioni”, può ancora astrattamente ipotizzarsi la configurabilità di profili di responsabilità internazionale in senso lato per lo Stato “inottemperante, non pare possibile argomentare che, dall’omessa osservanza di tali raccomandazioni possano derivare per gli organi attraverso i quali lo Stato esprime la propria condotta (organi, di regola, del potere esecutivo, ma anche di quello legislativo o giudiziario), conseguenze giuridiche (addirittura penali) alla stessa stregua del mancato rispetto di ben definiti obblighi giuridici“. Ne consegue che “non pare dubitabile che la vaghezza connaturata nella disposizione “raccomandatoria” e la sua scarsa cogenza (od attenuata “vincolatività” che dir si voglia) contrastino radicalmente coi principi di certezza del diritto e di tassatività propri del nostro ordinamento penale“. E qui si potrebbe aprire una riflessione sulla diversa portata del principio di tassatività della sanzione penale a seconda che siano sotto accusa ministri ai quali si contesta il mancato rispetto delle Convenzioni internazionali o rappresentanti delle ONG e comandanti di navi che non hanno obbedito agli ordini di coordinamento provenienti da autorità come quelle libiche che non rispettano i diritti umani, o da Stati come Malta, che non garantiscono il corretto adempimento degli obblighi di ricerca e soccorso nella Zona SAR (ricerca e salvataggio) che ancora l’IMO (Organizzazione internazionale del mare) continua a riconoscere nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale. Una recente sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che conferma l’annullamento di un provvedimento di fermo amministrativo di una nave del soccorso civile che aveva operato nelle acque internazionali ricadenti nella pretesa zona SAR “libica”, ribadisce che “Assume valore dirimente non solo l’adesione di uno Stato alla Convenzione Sar, quanto la possibilità che questo sia in grado di garantire, in concreto ossequio a quanto in essa previsto, un posto sicuro di sbarco dei naviganti in pericolo».

Il Tribunale di Trapani, in una sentenza (caso Vos Thalassa) che è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto nulli gli accordi stipulati nel 2017 tra le autorità italiane ed il governo libico di Tripoli. Per il GIP del Tribunale di Trapani, ““laddove le persone soccorse in mare, oltre che ‘naufraghi’, si qualifichino – in termini di status – anche come ‘migranti/rifugiati/richiedenti asilo”, soggetti quindi alle garanzie ed alle procedure di protezione internazionale, l’accezione del termine ‘sicuro’ (riferita al luogo di sbarco) si connota anche di altri requisiti, legati alla necessità di non violare i diritti fondamentali delle persone, sanciti dalla norme internazionali sui diritti umani (…), impedendo che avvengano ‘sbarchi’ in luoghi ‘non sicuri’, che si tradurrebbero in aperte violazioni del principio di non-respingimento, del divieto di ‘espulsioni collettive’, e, più in generale, pregiudizievoli dei diritti di ‘protezione internazionale’ accordati ai rifugiati e richiedenti asilo” (p. 27). Secondo questa giurisprudenza, ““il memorandum Italia-Libia, essendo stato stipulato nel 2017, quando il principio di non-refoulement aveva già acquisito rango di jus cogens, è: – privo di validità, atteso che ai sensi dell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ‘è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale; – incompatibile con l’art. 10 co. 1 Cost., secondo cui ‘l’ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, tra le quali rientra ormai anche il principio di non-refoulement’” (p. 38).

16. Il caso Open Arms dopo il Decreto sicurezza bis n.53 del 14 giugno 2019

A pagina 267 della sentenza del Tribunale di Palermo si ricorda come il decreto interministeriale del primo agosto 2019, che vietava alla Open Arms l’ingresso nelle acque territoriali italiane fosse stato emesso in attuazione del decreto legge sicurezza 53/2019 sul presupposto che dall’intervento della nave del soccorso civile potesse desumersi, anche alla luce di pregresse analoghe condotte, “l’intenzione della nave di porre in essere un attività volta al preordinato e sistematico trasferimento illegale di migranti in Italia” e dunque si potessero integrare, nel caso di ingresso nelle acque nazionali, gli estremi di un passaggio non inoffensivo di cui all’articolo 19 della Convenzione UNCLOS. Una valutazione ex ante meramente presuntiva e del tutto pretestuosa. Ma nella stessa sentenza si ricorda pure come la Convenzione UNCLOS all’articolo 18 riconosca come passaggio inoffensivo il caso dell’ingresso nelle acque territoriali finalizzato al soccorso. Per il Tribunale di Palermo (p.269), infine, che la circostanza che l’imbarcazione soccorsa il primo agosto fosse stata o meno in una situazione di distress, contestata dalla difesa dell’imputato, non avrebbe avuto il benché minimo rilievo nell’adozione del provvedimento interdittivo del primo agosto 2019. Secondo Salvini, a base del divieto adottato, poteva ritenersi giustificato il richiamo all’ingresso della nave nelle acque terrtoriali come non inoffensivo, per il semplice fatto che si trattasse di un’imbarcazione battente bandiera non italiana che avesse raccolto immigrati in acque non di competenza italiana, “in maniera arbitraria”, senza il coordinamento italiano. Si tratta però di una considerazione basata su un “automatismo” che il collegio giudicante non condivide. Tanto che alla fine della sentenza (p. 269) si afferma che si può dubitare seriamente sulla conformità del provvedimento ai dettami delle norme di diritto nazionale e internazionale che esigono che il passaggio non sia considerato offensivo se finalizzato a prestare soccorso a persone navi in difficoltà. Ma anche dopo questo riconoscimento, rimane, per quanto considerato in precedenza, la considerazione prevalente dell’assenza di qualsiasi obbligo in capo alle autorità italiane di indicare un porto di sbarco sicuro, ed questo punto la sentenza finisce con il dispositivo (p.271) senza che da questa importante considerazione il collegio tragga ulteriori conseguenze in ordine al comportamento tenuto nell’intera vicenda dal titolare pro-tempore del Viminale.

17. Il primato delle fonti sovranazionali alla luce degli articoli 10 e 117 della Costituzione

Le linee guida adottate dall’IMO con le Risoluzioni del Comitato esecutivo (MSC) non possono rendere aleatoria la portata vincolante delle disposizioni delle Convenzioni internazionali alle quali si riferiscono, anche se inducono ad una attenta valutazione del caso concreto, nel rispetto del principio di sovranità degli Stati, in capo ai quali si può comunque riconoscere un articolato quadro di doveri giuridici in materia di ricerca e soccorso in mare (SAR). In base all’art. 98 della Convenzione UNCLOS di Montego Bay del 1982, che sancisce l’obbligo di prestare soccorso, ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; e proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa. In base alla stessa Convenzione, ogni Stato costiero promuove la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace di ricerca e soccorso per tutelare la sicurezza marittima e aerea e, quando le circostanze lo richiedono, collabora a questo fine con gli Stati adiacenti tramite accordi regionali. Tale obbligo di collaborazione ai fini del soccorso in mare è ulteriormente specificato in altre Convenzioni internazionali di diritto marittimo, come la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (SOLAS) del 1974 e la Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il soccorso in mare (SAR) del 1979. Agli obblighi degli Stati corrispondono precisi doveri dei comandanti delle navi soccorritrici.

La Convezione SOLAS (Capitolo 5, Reg. 33) prevede che il comandante “debba procedere quanto più velocemente possibile in soccorso” [is bound to proceed with all speed to their assistance] di persone in pericolo. L’art. 10, par.1 della Convenzione di Amburgo stabilisce che ogni comandante è obbligato, nella misura in cui lo possa fare senza serio pericolo per la propria nave e le persone a bordo, a rendere assistenza a qualsiasi persona che rischia di perire in mare. Si tratta di norme formulate con espressione non condizionale, che non lasciano dubbi sul loro carattere cogente, anche a fronte del valore superiore della vita umana che si prefiggono di tutelare.

Secondo l’art.18 della Convenzione UNCLOS i passaggi della nave nelle acque territoriali come inoffensivi quando sono resi necessari da forza maggiore o da condizioni di difficoltà, oppure sono finalizzati a prestare soccorso a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà. L’art. 19 della stessa Convenzione UNCLOS prevede la libertà di navigazione in acque internazionali, ed anche nel mare territoriale (passaggio inoffensivo), ma al secondo comma della norma si prevede una deroga che in Italia è stata utilizzata, a partire dal decreto sicurezza bis n.53/2019, capovolgendo il rapporto regola eccezione. In base all’art. 19 comma 2 della stessa Convenzione Unclos“il passaggio di una nave nelle acque territoriali di uno Stato” è permesso “fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero”. Per il ministro dell’interno in queel’estate del 2019 l’ingresso delle navi delle ONG cariche di naufraghi, dopo eventi qualificati come “meri eventi migratori” e non come eventi SAR (di ricerca e salvataggio) avrebbero arrecato pregiudizio alla sicurezza dello Stato, o comunque avrebbero costituito eventi migratori illegali. Eppure, nell’ordinanza del GIP di Agrigento del 2 luglio 2019, relativa al caso Sea Watch, in senso contrario, si afferma con riguardo all’l’art. 11 comma ter del D. Lgs 286-98 (introdotto dal D. L. n. 53/2019) che ” ai sensi di detta disposizione, il divieto interministeriale da essa previsto (di ingresso, transito e sosta) può avvenire, sempre nel rispetto degli obblighi internazionali dello Stato, solo in presenza di attività di carico o scarico di persone in violazione delle leggi vigenti nello Stato Costiero, fattispecie qui non ricorrente vertendosi in una ipotesi di salvataggio in mare in caso di rischio di naufragio. Peraltro, l’eventuale violazione del citato art. 11 comma 1 ter – si ribadisce sanzionata in sola via ammnistrativa – non fa venir meno l’inderogabile disposto di cui all’art. 10 ter del Dlgs 286/98, avente ad oggetto l’obbligo di assicurare il soccorso, prima, e la conduzione presso gli appositi centri di assistenza, poi».  Ma per i giudici del Tribunale di Palermo il richiamo all’art.10 ter non sarebbe appropriato, in quanto la norma si limiterebbe alla indicazione dei criteri di sbarco ma non fonderebbe alcun obbligo in capo al ministro dell’interno di concedere un porto di sbarco sicuro.

La Convenzione di Amburgo SAR (1979) impone comunque a tutti i comandanti un preciso obbligo di soccorso e assistenza delle persone in mare “…senza distinguere a seconda della nazionalità o dello stato giuridico, stabilendo altresì, oltre l’obbligo della prima assistenza anche il dovere di sbarcare i naufraghi in un “luogo sicuro”. L’autorità SAR “competente” per il coordinamento dei soccorsi e quindi per l’assegnazione di un porto di sbarco sicuro, dunque, è soltanto l’autorità SAR (dunque la Centrale di coordinamento – MRCC della Guardia costiera) di un paese che può garantire porti di sbarco sicuri.

L’Annesso alla Convenzione di Amburgo del 1979 individua per ogni Stato il Centro di coordinamento di salvataggio marittimo – MRCC (1.3.5 dell’Annesso) come “Centro incaricato di provvedere all’organizzazione dei servizi e di coordinare le operazioni di ricerca e soccorso” in una determinata zona di ricerca e salvataggio. Il Centro è tenuto ad utilizzare per i socorsi anche le unità della Marina militare presenti in zona, che se sono in pericolo vite umane non possono restare, o essere mantenute, in stand by.

La Risoluzione MSC 167-78 adottata dall’IMO il 20 maggio 2004, definita anche come “Annesso 34“, ha quindi individuato delle “linee guida” che costituiscono la cornice entro cui i singoli Stati possono disciplinare la materia dei soccorsi in mare: esse, in particolare, prevedono che ciascuno Stato dovrebbe disporre di piani operativi che disciplinino in dettaglio le modalità con cui deve effettuarsi l’azione di coordinamento, per affrontare tutti i tipi di situazioni SAR. La Risoluzione individua altresì il principio del centro di coordinamento di “primo contatto” stabilendo che (punto6.7) “Se del caso, il primo RCC contattato dovrebbe iniziare immediatamente gli sforzi per il trasferimento del caso al RCC responsabile della regione in cui l’assistenza viene prestata. Quando il RCC responsabile della regione SAR in cui è necessaria assistenza è informato della situazione dovrebbe immediatamente assumersi la responsabilità di coordinare gli sforzi di salvataggio,poiché le responsabilità correlate, comprese le disposizioni relative a un luogo sicuro per i sopravvissuti, cadono principalmente sul governo responsabile di quella regione. Il primo RCC, tuttavia, è responsabile per aver coordinato il caso fino a quando l’RCC o altra autorità competente non ne assumerà la responsabilità.”  Malta non ha ratificato l’emendamento alla Convenzione SAR di Amburgo contenuto nella Risoluzione IMO 167-78 del 2004 e dunque non può essere considerata come un paese al quale il comandante della nave che effettua un, soccorso nella vastissima zona SAR attribuita alle autorità di La Valletta, possa essere obbligato a rivolgersi per chiedere coordinamento di soccorsi operati in acque internazionali o l’assegnazione di un porto di sbarco sicuro. Per quanto concerne la Libia, nel corso del dbattimento sia l’ex ministro dell’interno, che l’attuale ministro Piantedosi, allora capo di gabinetto di Salvini, restavano arroccati sulla posizione secondo cui, in assenza della disponibilità richiesta alla Spagna, tanto la Libia che Malta, se non addirittura la Tunisia, potevano essere individuati come Stati chiamati a coordinare le operazioni di ricerca e salvataggio condotte dalla Open Arms, ed a garantire conseguentemente il porto di sbarco dei naufraghi. Prospettiva da sempre rifiutata dalle ONG, con scelte che sono state ritenute legittime in numerose sentenze della magistratura. La Libia, e per ragioni diverse la Tunisia, non sono paesi che possono garantire porti sicuri di sbarco.

Dalla presunta volontà del comandante della Open Arms di portare i naufraghi in Italia si escludeva da parte del ministro dell’interno la natura di evento di soccorso e si giustificava il divieto di ingresso sulla base della previsione contenuta nel Decreto sicurezza n.53/2019 che permetteva appunto a Salvini di vietare l’ingresso nelle acque teritoriali in quanto da questa “preordinata volontà” si sarebbe potuto evincere il carattere “non inoffensivo” dell’ingresso nelle acque teritoriali, come se si fosse trattato di un evento di immigrazione clandestina e non di un evento, o più eventi meglio, SAR, di ricerca e salvataggio. Ma le motivazioni alla base del divieto di ingresso non valgono ad escludere l’obbligo per le autorità italiane di concedere un POS, una volta che un Tribunale amministrativo aveva sospeso il 14 agosto del 2019 l’efficacia di quel divieto, tanto che le autorità marittime italiane, come è emerso nel corso del processo, autorizzavano l’ingresso della Open Arns nelle acque territoriali italiane e l’ormeggio della nave in una zona protetta dagli eventi meteorologici avversi, davanti il porto di Lampedusa.

Secondo l’UNHCR, «il soccorso in mare è una tradizione secolare e un obbligo che non si esaurisce tirandole persone fuori dall’acqua. Un salvataggio può essere considerato completo una volta che i passeggeri hanno raggiunto la terraferma in un porto sicuro». Come afferma l’UNHCR, nel determinare se gli obblighi di uno Stato sui diritti umani sussistono nei confronti di una determinata persona, il criterio decisivo non è se quella persona si trovi sul territorio nazionale di quello Stato, o all’interno di un territorio che sia de jure sotto il controllo sovrano dello Stato, quanto piuttosto se egli o ella sia o meno soggetto all’effettiva autorità di quello Stato. 

Nessuna disposizione di diritto internazionale autorizza dunque gli stati a considerare le persone “al sicuro” su una nave tenuta a tempo indeterminato al di fuori delle acque territoriali. La nave soccorritrice può essere considerata soltanto come un luogo sicuro temporaneo. In base a quanto espressamente previsto dalle Convenzioni UNCLOS e SAR, il primo MRCC che riceva notizia di una possibile situazione di emergenza S.A.R. ha la responsabilità di adottare le prime immediate azioni per gestire tale situazione, anche qualora l’evento risulti al di fuori della propria specifica area di responsabilità. Ciò almeno fino a quando tale responsabilità non venga formalmente accettata da un altro MRCC, quello competente per l’area o altro in condizioni di prestare una più adeguata assistenza (Manuale IAMSAR – Ed. 2016; Risoluzione MSC 167-78 del 20/5/2004).

18. Sentenza politica o effetti politici della sentenza ? Un chiarimento importante

Il Tribunale di Palermo cerca in ogni modo di fugare possibili dubbi sulla natura politica della sua decisione, rilevando che “la possibilità per il legislatore di disciplinare in maniera vaga o ambigua i comportamenti penalmente rilevanti renderebbe meramente formale il monopolio legislativo in materia penale, richiedendo un intervento giurisprudenziale per eliminare le incertezze e i dubbi circa la portata precettiva di siffatte disposizioni penali“. Allo stesso tempo, “il giudice penale sarebbe in condizione di interpretare con ampi margini di scelta la disposizione incriminatrice e farvi rientrare comportamenti che il privato potrebbe non aver considerato come penalmente rilevanti, in spregio al diritto di autodeterminazione dei consociati e di necessaria colpevolezza, che costituiscono la ratio del divieto di retroazione delle norme penali di sfavore”.

Per il Tribunale di Palermo ““entrambi i reati attribuiti al Salvini muovono sostanzialmente dall’addebito relativo al mancato adempimento del dovere di esitare positivamente quale atto del suo ufficio (che per ragioni di ordine e sicurezza pubblica di igiene e sanità doveva essere compiuto senza ritardo) le richieste di POS inoltrate al Gabinetto del Ministero dell’Interno“. Infatti “a tutto voler concedere sull’Italia (recisamente esclusa la sua responsabilità quale responsabile della zona SAR e di Stato “primo contatto”) avrebbe potuto gravare (solo) la responsabilità di non avere ottemperato alla “raccomandazione” a cooperare ed ad intervenire, in definitiva, in sostituzione degli Stati primariamente responsabili. Ed ammesso che allo Stato italiano potesse in astratto derivarne qualche responsabilità di tipo politico/internazionale in base alla quale potesse essere invitato, in un consesso di pari, a spiegare le ragioni del suo agito ed a renderne conto (evenienza comunque non verificatasi), residua fatto che sullo Stato italiano sicuramente non gravava uno specifico obbligo giuridico e tampoco che tale obbligo gravasse sull’organo deputato ad ottemperare alla suddetta “raccomandazione”, vale a dire sul Ministro dell’Interno“. E dunque, e qui si chiude il circuito argomentativo della sentenza di assoluzione ““per il Collegio, deve escludersi – tenuto conto della vaghezza del precetto (evincibile solo attraverso l’articolata combinazione delle finalità perseguite dalle convenzioni SOLAS e SAR come rimodulate dalle RISOLUZIONI MSC 153(78) e MSC 155(78) con gli inviti alla collaborazione talora anche con riguardo ad incidenti verificatisi al di fuori delle zone SAR di propria competenza) e della scarsa cogenza della disposizione (di tipo raccomandatorio) – che la concessione del POS costituisse per l’Italia e, di riflesso, per l’allora ministro dell’interno Salvini, un “obbligo giuridico” il cui mancato rispetto potesse integrare gli estremi del rifiuto di atti di ufficio oltre che i presupposti per la realizzazione del reato di sequestro di persona“. L’incertezza interpretativa riscontrata nellle Convenzioni di diritto internazionale del mare, e soprattutto nei relativi allegati, contenenti le linee guida adottate dall’IMO, impedisce al collegio di attribuire a queste fonti il ruolo di norme integratrici di una fattispecie penale, non risultando sufficientemente chiare e precise da soddisfare le esigenze di tassatività e determinatezza imposte dall’art. 25 Cost.

19. La natura vincolante del Regolamento europeo n.656 del 2014

Non si vede come si possa parlare di “vaghezza” della fonte normativa internazionale quando il Regolamento europeo Frontex n.656/2014 richiama specificamente con carattere indubbiamente cogente le previsioni delle Convenzioni internazionali di diritto del mare, in relazione anche alla doverosa interpretazione che va coordinata con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati e in particolare con il divieto di respingimento affermato dall’art.33 della stessa Convenzione. Un Regolamento europeo è di diretta applicazione nell’ordinamento interno e non consente al giudice alcuna valutazione sulla “vaghezza” delle sue disposizioni, e delle Convenzioni che richiama, con disposizioni che appaiono precise e cogenti. L’uso del condizionale nel testo in lingua inglese delle Convenzioni, al quale fa riferimento il Tribunale di Palermo, va rilevato al di là della sua valenza formale nelle applicazioni che ne ha fornito la giurisprudenza. La salvaguardia della vita umana in mare, come la responsabilità degli Stati e delle competenti autorità nelle operazioni di ricerca e salvataggio non si può rimettere ad una formulazione lessicale di dubbia valenza. Che non può essere letta se non si ricollega al sistema ed al tenore degli obblighi primari di ricerca e salvataggio affermati dalle Convenzioni internazionali e dai Regolamenti europei, affermati nel Manuale IAMSAR e recepiti nei piani SAR nazionali del 1996 e del 2020.

In base all’art.9.1 del Regolamento europeo n.656/2014, “Gli Stati membri osservano l’obbligo di prestare assistenza a qualunque natante o persona in pericolo in mare e durante un’operazione marittima assicurano che le rispettive unità partecipanti si attengano a tale obbligo, conformemente al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali,indipendentemente dalla cittadinanza o dalla situazione giuridica dell’interessato o dalle circostanze in cui si trova”. Secondo il Considerando 13 dello stesso Regolamento L’eventuale esistenza di un accordo tra uno Stato membro e un paese terzo non esime gli Stati membri dai loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e internazionale, in particolare per quanto riguarda l’osservanza del principio di non respingimento, quando gli stessi Stati sono a conoscenza, o dovrebbero esserlo, del fatto che lacune sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in quel paese terzo equivalgono a sostanziali motivi per ritenere che il richiedente asilo rischi concretamente di subire trattamenti inumani o degradanti, o quando tali Stati sanno o dovrebbero sapere che quel paese terzo mette in atto com portamenti in violazione del principio di non respingimento”

Il Conisiderando 15 del Regolamento Frontex n.656 del 2014, stablisce che “Gli Stati membri dovrebbero ottemperare all’obbligo di prestare assistenza alle persone in pericolo conformemente alle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali che disciplinano le situazioni di ricerca e soccorso e ai requisiti relativi al rispetto dei diritti fondamentali. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli obblighi delle autorità preposte alla ricerca e al soccorso, compreso quello di assicurare che il coordinamento e la coo perazione siano effettuati secondo modalità che consentono alle persone tratte in salvo di essere trasferite in un luogo sicuro.

20. I soccorsi in mare e l’obbligo di assegnare il POS nella sentenza n.101/2025 della Corte Costituzionale

In contrasto con la ricostruzione in chiave dubitativa e ipotetica delle fonti normative sui soccorsi in mare adottata dal Tribunale di Palermo nella sentenza di assoluzione del senatore Salvini, la Corte Costituzionale, in una recente sentenza, pur respingendo la questione di incostituzionalità del Decreto Piantedosi (legge n.15 del 2023), richiama le fonti normative individuate dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.6626/2020 (caso Rackete) e traccia una linea di obblighi cogenti in materia di soccorsi in mare, derivanti dalle stesse Convenzioni internazionali prese in considerazione dai giudici palermitani. Difficile davvero rinvenire in questa decisione della Consulta una conferma della “vaghezza del precetto” ricavabile dalle Convenzioni internazionali di diritto del mare, o di “scarsa cogenza” delle disposizioni di queste stesse convenzioni, che avrebbero un mero “carattere raccomandatorio”. Si stabilisce in particolare che in caso di mancata risposta delle autorità dello Stato titolare della zona SAR nella quale si verifica l’evento di soccorso, tutti gli altri centri di coordinamento nazionali (RCC) e tutte le competenti autorità degli Stati che hanno avuto notizia, in qualunque forma degli eventi di soccorso hanno l’obbligo di attivarsi e di garantire ai naufraghi lo sbarco in un porto sicuro.

Secondo la Corte, con riferimento ai dubbi di costituzionalità sollevati dal Tribunale di Brindisi con riferimento al Decreto Piantedosi (legge n.15/2023) in materia di fermi amministrativi di navi di soccorso, “la normativa nazionale si inserisce nell’ambito delle regole di cooperazione dettate dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo e l’inosservanza delle richieste di informazione e delle indicazioni delle autorità è sanzionata solo quando riguardi atti legalmente dati e conformi alla disciplina internazionale”. Principio che evidentemente può avere una valenza molto più ampia di quella riferibile alla normativa specifica giunta all’esame della Corte.

Secondo la stessa sentenza, “la normativa nazionale è legata indissolubilmente alla Convenzione Sar, che, a sua volta, si inserisce a pieno titolo in un complesso di regole improntate all’obiettivo della salvaguardia della vita in mare e ispirate a una vicendevole fiducia tra gli Stati, che solo elementi desumibili da fonti ufficiali, attuali, basate su dati oggettivi e riconosciute dalla Repubblica italiana, possono scalfire”. Per la Consulta dunque è prioritaria l’indicazione di un porto sicuro di sbarco (POS), “che salvaguarda il rispetto della vita, dei bisogni essenziali, della libertà, dei diritti assoluti (il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti)” e dunque “non è vincolante, pertanto, un ordine che conduca a violare il primario obbligo di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza”.

Come si legge nella sentenza n.101/2025, Lo Stato responsabile di un’area SAR deve farsi carico del coordinamento delle operazioni di soccorso, mediante il Rescue Coordination Centre o mediante i Rescue sub Centre che siano eventualmente designati, e deve approntare appositi piani operativi per le diverse tipologie di emergenza. La mancata attivazione dello Stato competente non elide la responsabilità degli altri Stati che fanno parte della Convenzione, chiamati a collaborare per far fronte alle impellenti necessità dei naufraghi, nella maniera più tempestiva ed efficace. Gli Stati aderenti sono obbligati a coordinare tra loro i diversi servizi, in modo da assicurarne l’efficacia. Per la Corte costituzionale, “Caposaldo della Convenzione di Amburgo, difatti, è l’individuazione del porto sicuro, idoneo a garantire, allo sbarco, il rispetto dei diritti umani fondamentali, anche in relazione al divieto di respingimento, quando si ravvisi un rischio reale per l’integrità psico-fisica dei naufraghi: il porto sicuro è quello che salvaguarda il rispetto della vita, dei bisogni essenziali, della libertà, dei diritti assoluti (il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti)”. Dunque, “Spetta al giudice la valutazione delle peculiarità della singola vicenda, senza vanificare le finalità della Convenzione di Amburgo, volta a salvaguardare un efficiente sistema di salvataggio e di soccorso, e la necessaria discrezionalità dello Stato che opera e coordina le operazioni di salvataggio nella necessaria cooperazione con gli altri Stati interessati. In tale àmbito, occorre coordinare «le esigenze correlate alla sicurezza della navigazione con quelle di ordine pubblico, frutto del doveroso confronto tra le Autorità preposte alle relative competenze istituzionali» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 25 febbraio 2025, n. 1615, punto 37), valutando tutte le caratteristiche del caso concreto, il numero, il sesso, le condizioni psico-fisiche dei migranti da assistere, la necessità di somministrare cure mediche adeguate (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 6 marzo 2025, n. 5992, punto 9 delle Ragioni della decisione). E ancora al punto 31 si aggiunge “Nessuna antinomia, pertanto, si ravvisa tra gli obblighi di soccorso del comandante e gli obblighi degli Stati, che le convenzioni internazionali potenziano per assicurare il completo perseguimento degli obiettivi di salvaguardia della vita in pericolo”. Per la Consulta, “Il complesso operato del comandante, nell’adempimento dell’inderogabile obbligo di soccorso, non può non inserirsi in un sistema di cooperazione, che presuppone, in vista di una tutela più efficace della vita in mare, un mutuo riconoscimento e una vicendevole fiducia. Fiducia che solo elementi desumibili da fonti ufficiali, attuali, basate su dati oggettivi e riconosciute dalla Repubblica italiana, possono scalfire”.

L’intero procedimento penale instaurato nei confronti del senatore Salvini, soprattutto quanto emerso in sede dibattimentale, al di là di quanto poi recepito nella sentenza di assoluzione in primo grado, mettono bene in evidenza quanto il “complesso operato del comandante” sia stato inserito in un “sistema di cooperazione, che presuppone, in vista di una tutela più efficace della vita in mare, un mutuo riconoscimento e una vicendevole fiducia“. Rapporto di vicendevole fiducia che certo non si poteva costruire sulla base del divieto di ingresso nelle acque territoriali, poi sospeso dal Tribunale amministrativo del Lazio, e delle ricorrenti minacce di sanzioni penali che in quel periodo caratterizzavano il rapporto tra il governo e le organizzazioni non governative impegnate nei soccorsi in mare. Vicendevole fiducia che non ricorreva neppure, come emerge dagli accertamenti di fatti ritenuti dal Tribunale di Palermo, nei rapporti tra i diversi Stati chiamati in causa a vario titolo dal governo italiano per escludere la propria responsabilità nel coordinamento delle attività SAR in acque internazionali e quindi nella assegnazione di un porto sicuro di sbarco (POS).

In ogni caso, pur nel rispetto della presunzione di innocenza, non sembra facile escludere un nesso di causalità diretto tra i provvedimenti adottati ( o non adottati) dall’ex ministro dell’interno, come il decreto interdittivo del primo agosto, poi sospeso dal TAR Lazio il 14 agosto 2019, con vizi di legittimità che il Tribunale richiama velatamente solo alla fine delle motivazioni, prima del dispositivo (p.270), e la mancata assegnazione di un porto di sbarco sicuro alla Open Arms, dopo il suo legittimo ingresso per ragioni di soccorso nelle acque territoriali italiane. Nesso confermato in numerose dichiarazioni del ministro dell’interno che, anche dopo la sentenza di assoluzione, rivendicava la legittimità dei divieti di ingresso nelle acque territoriali, e quindi di sbarco in un porto italiano, adottati nei confronti della Open Arms, adducendo la finalità politica di “difendere i confini” e per contrastare “l’immigrazione illegale”. Ma, secondo i fatti accertati dai giudici di Palermo, la Open Arms aveva operato legittimamente attività di ricerca e salvataggio di naufraghi in acque internazionali, e dunque non si trattava di un tentativo di favoreggiamento di “immigrazione illegale”, come sostenuto per tutto il processo dalla difesa dell’imputato.

La sentenza n.101/2025 della Consulta, ed in precedenza la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, 25 febbraio 2025, n. 1615, delineano un quadro normativo sugli obblighi di salvataggio e di sbarco in un porto sicuro che appare tanto certo e per nulla vago da costituire parametro di una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni legislative interne contenute nel Decreto legge Lamorgese n.130/2020, come modificato dal Decreto Piantedosi (legge n.15/2023), che prevedono sanzioni pecuniarie e fermo amministrativo dell’imbarcazione nel caso in cui una nave civile operi attività di ricerca e salvataggio in acque internazionali senza rispettare il coordinamento delle competenti autorità. Con riferimento al caso Open Arms, sarebbe forse opportuno rilevare che il Decreto Lamorgese n. 130/2020 ha abrogato la norma che in base al Decreto sicurezza bis n.53/2019 prevedeva il potere del ministro dell’interno di vietare l’ingresso nelle acque internazionali, sulla base di una interpretazione distorta dell’art.19 della Convenzione UNCLOS di Montego Bay, nella parte in cui questa prevede i casi di “passaggio non inoffensivo” di una nave straniera nelle acque territoriali. Si potrebbe ritenere un caso di adeguamento della legislazione interna al diritto internazionale del mare generalmente riconosciuto. E dunque, da allora fino ad oggi, tutti i casi di socccorsi operati da navi delle ONG in acque internazionali si sono risolti con l’assunzione del coordinamento da parte delle autorità italiane (MRCC) e con l’assegnazione di un porto di sbarco in Italia. Seppure con la individuazione dei cd. “porti vessatori”, a distanze sempre più elevate dai luoghi nei quali venivano operate le attività SAR delle navi delle ONG, all’evidente scopo di impedire una maggiore frequenza dei loro interventi. Al di là della legittimità ancora dubbia di queste prassi, quello che appare certo è che le autorità marittime italiane, ed il ministero dell’interno, con le determinazione del ministro, del suo gabinetto e del Centro nazionale di coorinamento interforze (NCC) istituito presso il Viminale, nel rispetto delle Convenzioni internazionali, dopo il caso Open Arms, hanno sempre adempiuto all’obbligo di indicare un porto di sbarco, seppure circa il “quomodo” hanno fatto ricorso a pratiche dilatorie o alla assegnazione di porti di sbarco “vessatori”. Non si vede quIndi come il Tribunale di Palermo possa escludere l’obbligo legale di assegnare un porto di sbarco sicuro (POS) in capo al ministro dell’interno, anche se i soccorsi si sono verificati in acque internazionali con l’intervento di una nave straniera del soccorso civile, quando questo obbligo era apertamente riconosciuto in base alle Convenzioni internzionali di diritto del mare prima del Decreto sicurezza bis n.53/2019, basti pensare al biennio 2016-2017, se non all’operazione Mare Nostrum del 2014. Ed ancora oggi viene riconosciuto dalla normativa interna vigente, che ha parzialmente abrogato quel Decreto sicurezza bis che, con i divieti di ingresso nelle acque territoriali, e con la mancata assunzione del coordinamento delle attività SAR, doveva essere alla base della politica dei “porti chiusi” rivendicata da Salvini non solo nel 2019, ma ancora oggi dopo la sentenza di assoluzione.

21. La illegittima privazione della libertà personale a bordo della nave Diciotti nell’Ordinanza della Cassazione civile a Sezioni Unite n.5992 del 7 marzo 2025

Obblighi precisi di ricerca e salvataggio, e correlati doveri di indicazione di un porto di sbarco sicuro, da parte degli Stati e delle competenti autorità, vengono individuati nella recente Ordinanza 7 marzo 2025, n. 5992 della Corte di Cassazione che con le Sezioni Unite civili, ha accolto la richiesta di risarcimento danni per ingiusta privazione della libertà personale, avanzata da 41 naufraghi provenienti dall’Eritrea, che si trovavano a bordo della nave della Guardia Costiera “Diciotti”  che nel 2018 venivano trattenuti a bordo dal 16 al 25 agosto. Le Sezioni unite civili della Cassazione hanno anche affermato che, “Se principio cardine di uno Stato costituzionale di diritto è la giustiziabilità di ogni atto lesivo dei diritti fondamentali della persona, ancorché posto in essere dal Governo e motivato da ragioni politiche, la sottrazione dell’agire politico a tale sindacato – pur prevista, in presenza di determinati presupposti, da norma costituzionale – non può che costituirne l’eccezione, come tale soggetta a interpretazione tassativa e riferibile, dunque, solo alla responsabilità penale». Per la Cassazione, “Nella misura in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, é circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate”. Per la Cassazione “sono invece da ritenere estranee a tale ambito le valutazioni politiche connesse al controllo dei flussi migratori”. Il rifiuto di sbarco nel porto di Catania imposto dall’allora ministro dell’interno Salvini costituisce allora “un atto politico che non si configura come insindacabile da parte dell’autorità giudiziaria e che anzi integra una fattispecie illecita che dà diritto al risarcimento del danno”.

Anche questa decisione della Cassazione, che non appare determinante in materia penale, individua come fonti di diritto cogente in modo coordinato, e non limitato agli ultimi emendamenti introdotti nel 2004 con la Risoluzione IMO 167-78, le Convenzioni internazionali di diritto del mare che fissano con disposizioni precise, rafforzate dai richiami operati dal Regolamento Frontex n.656/2014, gli obblighi di ricerca e salvataggio in mare. Si afferma così che «l’obbligo del soccorso in mare corrisponde ad una antica regola di carattere consuetudinario, rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessità; come tale esso deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare”; In particolare, “le Convenzioni internazionali in materia, cui l’Italia ha aderito, costituiscono, dunque, un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga sulla base di scelte e valutazioni discrezionali dell’autorità politica, poiché assumono, in base al principio “pacta sunt servanda”, un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna; tale obbligo trova una più dettagliata enunciazione, con riguardo alla specifica attività di soccorso in mare, nella Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (c.d. Convenzione SOLAS, acronimo di Safety Of Life At Sea, del 1974 …), nella Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare (c.d. Convenzione SAR, acronimo per Search And Rescue, anche nota come Convenzione di Amburgo, ratificata dall’Italia con legge 3 aprile 1989, n. 147 …) , nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay sul Diritto del Mare del 1982 (c.d. Convenzione UNCLOS, acronimo per United Nations Convention on the Law of the Sea, ratificata dall’Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689)»

Osserva la Corte: “— lo Stato responsabile di un’area SAR, in caso di emergenza in mare nella propria area di responsabilità, ha l’obbligo di intervenire assumendo, per il tramite del proprio Rescue Coordination Center (RCC) o Rescue Sub Centre qualora designati (RSC), il coordinamento delle operazioni di soccorso con l’impiego di unità SAR, ma anche con unità militari e/o civili; — ciò non toglie che tanto la Convenzione SAR (capitolo 3.1.9), quanto la Convenzione SOLAS, come interpretate dalla dottrina maggioritaria, prevedano un dovere di attivazione sussidiario in capo agli Stati che ne sono parte, nel senso che la mancata attivazione dello Stato competente impone agli altri Stati di collaborare per supplire alle
necessità dei naufraghi e per portarli in salvo, e ciò a prescindere dalla nazionalità della nave che opera il salvataggio e, dunque, dai doveri dello Stato di bandiera; — non può pertanto ritenersi che lo Stato responsabile sia sempre lo Stato di bandiera in quanto titolare della giurisdizione sulla nave soccorritrice; ed infatti, in disparte il fatto che tale Stato potrebbe trovarsi ad una distanza di migliaia di chilometri dalla zona di intervento, in occasione di un evento di pericolo risulta prevalente l’applicazione delle disposizioni della Convenzione SAR, fondate sul principio della massima rapidità ed efficacia nelle operazioni di salvataggio, piuttosto che sul dato formale della sussistenza della giurisdizione sulla nave soccorritrice (v. in tal senso, Cons. Stato 25/02/2025, n. 1615, in motivazione, par. 33.2).

Si aggiunge poi, in continuità con quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.6626/2020 sul caso Rackete, che “«lo Stato responsabile del soccorso deve organizzare lo sbarco «nel più breve tempo ragionevolmente possibile» (Convenzione SAR, capitolo 3.1.9), fornendo un luogo sicuro in cui terminare le operazioni di soccorso; … per “luogo sicuro” si intende un “luogo” in cui sia garantita non solo la “sicurezza” – intesa come protezione fisica – delle persone soccorse in mare, ma anche il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, tra i quali, ad esempio, il diritto dei rifugiati di chiedere asilo …… in capo agli Stati residua, infatti, un margine di “discrezionalità tecnica” solo ai fini dell’individuazione del punto di sbarco più opportuno, tenuto conto del numero dei migranti da assistere, del sesso, delle loro condizioni psicofisiche nonché in considerazione della necessità di garantire una struttura di accoglienza e cure mediche adeguate …“.

L’ordinanza della Cassazione confuta proprio un argomento ripreso dai giudici del Tribunale di Palermo per escludere nel caso Open Arms in capo al ministro dell’interno l’obbligo di indicare un porto di sbarco sicuro, con una considerazione che non si può limitare al giudizio in sede civile. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, non si possono accogliere le motivazioni addotte dalla Corte d’appello per negare il requisito della colpa in capo all’amministrazione, che avrebbe agito in “un quadro di forte incertezza delle norme internazionali che regolano la materia dello sbarco a seguito di operazioni di soccorso marittimo”, tanto da non fare ritenere “comunque sussistente, in termini di certezza, un obbligo giuridico in capo allo Stato di rilasciare il POS (Place of Safety) ovvero di rilasciarlo entro un determinato termine e secondo determinate modalità”. La considerazione che appare evidente nel caso di un soccorso operato in acque internazionali da nave militare battente bandiera italiana (la Diciotti), non può non valere anche nel caso che una nave battente bandiera straniera sia entrata legittimamente, su indicazione del MRCC italiano, nelle nostre acque territoriali, e abbia ottenuto autorizzazione all’ormeggio in queste stesse acque, rientrando dunque nella zona di competenza SAR affidata alle autorità italiane. Se sul piano delle conseguenze legali il principio della responsabilità civile per colpa, individuata nelle comtetenti amministrazioni nazionali, non si può estendere al giudizio penale, l’affermazione di un quadro completo di obblighi di ricerca e salvataggio, fino al dovere di sbarco in un porto sicuro (POS) “nel tempo più breve ragionevolmente possibile” non può avere un diverso grado di certezza e di prevedibilità, in sede civile e in sede penale.

La Cassazione conclude affermando l’illegittimità del trattenimento dei naufraghi a bordo della nave Diciotti in assenza dei requisiti di legittimità fissati dall’art. 13 Cost. e dall’art. 5 CEDU, con una considerazione che, pur tenendo in conto la diversa natura della nave soccorritrice, una nave militare italiana e non una nave delle ONG, andrebbe presa in considerazione anche nelle successive eventuali fasi processuali del caso Open Arms. Nel caso del processo di Palermo, come si è già rilevato, i giudici hanno chiaramente escluso che l’assegnazione del porto di sbarco (POS) dopo un evento di soccorso, possa rientrare nella categoria degli “atti politici”.

Qualora nei successivi gradi di giudizio in appello e in Cassazione fosse definitivamente esclusa qualsiasi responsabilità penale, fatta sempre salva la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, per il caso del trattenimento dei naufraghi soccorsi a bordo della Open Arms nell’agosto del 2019, potrebbe aprirsi il fronte dei risarcimenti del danno in sede civile. L’esclusione di qualsiasi rilevanza penale della mancata indicazione del porto di sbarco sicuro da parte di una autorità statale che comunque esercita una piena giurisdizione sulla nave soccorritrice, già presente legittimamente all’interno delle acque territoriali, rischia di costituire un pericoloso precedente, in vista di prossimi interventi legislativi, anche a livello europeo, che sembrano già mirati, nelle intenzioni di molti governi, e di quello italiano, in particolare, a fornire una regolamentazione ancora più restrittiva e discrezionale delle attività di ricerca e salvataggio operate in acque internazionali dalle navi del soccorso civile. Si tenta di introdurre normative che permetterebbero di assimilare i soccorsi umanitari alle attività illegali di scafisti e trafficanti, con la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per prevenire e contrastare il favoreggiamento ingresso, transito e soggiorno illegali nell’Unione e in sostituzione del Consiglio Direttiva 2002/90/CE e decisione quadro del Consiglio 2002/946 GAI, sulla quale il Consiglio dell’Unione europea ha gà espresso un atto di indirizzo favorevole, con una posizione che dovrebbe costituire la base per la successiva negoziazione con l’altro co-legislatore, il Parlamento europeo.

Al di là dell’esito del processo Open Arms, e di futuri interventi legislativi, da mettere in conto anche a livello europeo, si dovrà garantire comunque la piena operatività dei doveri di ricerca e soccorso che incombono agli Stati costieri, fino allo sbarco dei naufraghi in un porto sicuro, senza scalfire la portata vincolante delle Convenzioni internazionali di diritto del mare, e dei relativi Annessi, che rimangono ancora a garanzia della salvaguardia della vita umana in mare. I governi nazionali e l’Unione europea non hanno alcun potere di modificare la portata di queste Convenzioni, a meno di arrivare ad una denuncia formale con il ritiro degli atti di ratifica. Ma non si dovrebbe neppure arrivare alla “sterilizzazione” della portata applicativa di queste stesse Convenzioni in via di interpretazione giurisprudenziale.

Di fronte alle reazioni scomposte ed ai proclami di chi sostiene a reti unificate che queste Convenzioni che prevedono obblighi di ricerca e salvataggio in mare potrebbero essere derogate in nome della sicurezza nazionale o della “difesa dei confini”, si può solo rispondere con quanto afferma il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione ONU di Palermo contro il crimine transnazionale del 2000, con specifico riferimento alle misure di contrasto contro il traffico illecito dei migranti. Secondo il Protocollo addizionale delle Nazioni Unite contro il traffico di persone,  richiamato dal legislatore italiano, e base degli accordi bilaterali per il contrasto dell’immigrazione irregolare, ogni Stato parte “prende, compatibilmente con i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale, misure adeguate, comprese quelle di carattere legislativo se necessario, per preservare e tutelare i diritti delle persone che sono state oggetto delle condotte (traffico di persone) di cui all’articolo 6 del presente Protocollo, come riconosciuti ai sensi del diritto internazionale applicabile, in particolare il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposto a tortura o altri trattamenti o pene inumani o degradanti” (art.6).

In base all’ articolo 19 § 1 del Protocollo adesso richiamato, “Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica gli altri diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e degli individui derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale relativo ai diritti dell’uomo e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei Rifugiati e il principio di non respingimento ivi enunciato.


(ANSA) – PALERMO, 18 LUG – La Procura di Palermo ha depositato il ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha assolto dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio il leader della Lega Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. Si tratta del cosiddetto “ricorso per saltum” che consente di evitare il giudizio di appello e di ottenere direttamente una pronuncia della Suprema Corte. (ANSA).

(ANSA) – PALERMO, 18 LUG – Dopo un lungo processo davanti al tribunale di Palermo in cui era accusato di aver trattenuto illegittimamente a bordo della nave della ong Open Arms un gruppo di migranti soccorsi in mare nell’agosto del 2019, impedendo all’imbarcazione l’approdo a Lampedusa, Salvini, il 20 dicembre scorso, era stato assolto. La motivazione della sentenza è stata depositata a giugno. La Procura ha optato per il ricorso diretto alla Cassazione, che è giudice di legittimità, sostenendo che il verdetto di assoluzione non confuta la ricostruzione dei fatti prospettati dall’accusa, che sono dunque accertati, ma si limita, interpretando male leggi e convenzioni internazionali, a dire che l’Italia non aveva l’obbligo di assegnare alla nave spagnola il porto sicuro (Pos). Inutile dunque sarebbe, per i pm, un nuovo processo d’appello. (ANSA).


RADIO RADICALE

25 giugno 2025

Motivazioni del processo Salvini / Open Arms: intervista all’avvocato Michele Calantropo

INTERVISTA | di Sergio Scandura

Intervista all’avvocato Michele Calantropo, parte civile Arci Sicilia.

“Motivazioni del processo Salvini / Open Arms: intervista all’avvocato Michele Calantropo” realizzata da Sergio Scandura con Michele Calantropo (avvocato, parte civile ARCI Sicilia).

L’intervista è stata registrata mercoledì 25 giugno 2025 alle ore 16:00.


ANSA

18 LUGLIO

Piantedosi, dispiaciuto per Salvini,anche io imputabile ++

‘Rivendico azione fatta per contrastare l’immigrazione illegale’ “Mi dispiace molto per questa notizia, mi ha colpito molto nel rispetto profondo dei passaggi giudiziari. Mi dispiace umanamente e personalmente e anche professionalmente, io ho vissuto quella stagione da capo di gabinetto di Salvini. Me ne sento ancora più partecipe e rivendico l’azione che fu fatta per contrastare l’immigrazione illegale che non è tanto diverso dalle mafie”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine del convegno ‘Parlate di Mafia’ a Roma sull’impugnazione della Procura di Palermo dell’assoluzione del ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms. “Mi ritengo moralmente imputabile anche io”, ha aggiunto. (ANSA).