Nessuna competenza sulla domanda di asilo da parte di chi sbarca in Italia, in capo allo Stato di bandiera della nave che ha effettuato il salvataggio

di Fulvio Vassallo Paleologo

1. Le più recenti dichiarazioni del ministro dell’interno Piantedosi e del ministro degli esteri Taiani oscillano tra una proposta di scambio in base alla quale in Germania dovrebbero rimanere tanti dublinati, e non “dublinanti”, quanti sono gli “irregolari” sbarcati in Italia con le Ong tedesche, che in realtà hanno lo status giuridico di naufraghi, e non possono essere assimilati ai cd. clandestini, e la richiesta alla stessa Germania di prendere in carico per l’esame delle domande di asilo quanti sono stati soccorsi in acque internazionali, a nord delle coste libiche, dalle navi umanitarie battenti bandiera tedesca (flag state).

Sui canali della propaganda più vicina al governo si arriva a sostenere che le navi con bandiera straniera potrebbero costituire addirittura “territorio” del paese di primo ingresso dei migranti entrati nell’area Schengen, ovviamente se questa bandiera è di Stati membri dell’Unione europea, e dunque la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale spetterebbe a questi Stati, oppure, nelle posizioni più estreme si arriva a sollecitare il ritiro della bandiera di navi che si continua ad asserire svolgerebbero una attività illegale, “trasportando” migranti dalle coste africane in Europa. Si riprende insomma la vecchia teoria dei “taxi del mare” lanciata dal grillino Di Maio nel 2017, magari aggiornata con qualche isolata iniziativa della magistratura penale, che rilancia l’accusa di contatti tra i trafficanti e le organizzazioni del soccorso civile nel Mediterraneo centrale. Accuse che sono state destituite di ogni fondamento in oltre venti procedimenti penali avviati su sollecitazione delle forze di polizia, e dunque del Viminale, e tutti conclusi prima ancora di arrivare a dibattimento. Esemplari i casi Iuventa nel 2017 e Rackete nel 2019. Ma la stessa sorte, con un nulla di fatto, è toccata a tutti gli altri procedimenti penali aperti successivamente.

2. In assenza di una sanzione penale, il Ministero dell’interno, soprattutto dopo il decreto legge 1/2023, poi convertito con legge 15/2023, ha adottato una serie infinita di provvedimenti di fermo amministrativo nei confronti delle navi umanitarie delle odiate ONG, sempre tenute al centro di una vergognosa campagna di stampa, che ha comportato un rallentamento delle attività di soccorso in acque internazionali, mentre gli Stati competenti, in particolare l’Italia, su indicazione ministeriale, e Malta, con poche eccezioni, limitavano i propri interventi di ricerca e salvataggio alle acque territoriali ed alla zona contigua (24 miglia dalla costa). Anche su questo versante “amministrativo” la linea del Viminale è stata sconfitta, con decine di annullamenti o sospensioni delle misure di fermo da parte dei giudici, ed in qualche caso anche con pronunce di risarcimento danni.

Secondo quanto comunicato dalle ONG che hanno costituito una flotta civile di soccorso, dall’entrata in vigore del decreto-legge Piantedosi il 2 gennaio 2023, le autorità italiane hanno emesso ordini di fermo nei confronti di 41 navi di soccorso umanitario, per un totale di 1.075 giorni – quasi tre anni. Dal 2 gennaio 2023, secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), più di 6.490 persone sono annegate o sono scomparse su una delle rotte migratorie più letali al mondo. 

Purtroppo una decisione della Corte costituzionale nel 2025 (sentenza n.96/2025) con riferimento all’obbligo in capo alle ONG di sottostare in acque internazionali alle indicazioni dell’autorità competente, dunque anche di quella “libica”, ha salvato il Decreto Piantedosi, limitandosi ad affermare il potere dello Stato di infliggere i fermi amministrativi alle navi delle ONG che infrangessero le norme di legge, e legittimando persino la indicazione di porti di sbarco evidentemente “vessatori”, per la loro enorme distanza dal luogo dei soccorsi. Successive decisioni dei giudici hanno tuttavia confermato la correttezza del comportamento dei comandanti delle navi umanitarie, la impossibilità di individuare in Libia porti di sbarco sicuri, la legittimità del passaggio inoffensivo a fini di soccorso attraverso le acque territoriali italiane, e la indisponibilità delle autorità maltesi ad interventi di ricerca e salvataggio in tutta la immensa zona SAR (ricerca e salvataggio) che dalla Seconda guerra mondiale si riconosce a Malta. Sulla base di queste considerazioni è stata affermata la illegittimità dei successivi provvedimenti di fermo amministrativo adottati nei confronti delle ONG.

3. Secondo la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva annullato un fermo della Humanity 1, gli ordini della Guardia Costiera libica, che vorrebbero imporre alle imbarcazioni civili di soccorso di abbandonare la scena del naufragio e i naufraghi, non possono essere ritenuti legittimi in quanto non rientrano nel coordinamento da parte dell’autorità competente dell’evento di soccorso, bensì in richieste che contrastano “con il carattere assoluto che connota, a livello internazionale, il dovere di soccorso a carico di tutti i comandanti delle navi che trova un limite unicamente nella circostanza che tale attività sia possibile senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri e si possa ragionevolmente aspettare una tale iniziativa”. In tutti questi casi, ed anche alla luce del Decreto Piantedosi del 2023, i Tribunali hanno riconosciuto l’obbligo di sbarco in capo allo Stato italiano, e la competenza delle autorità italiane a ricevere le domande di asilo, senza alcuna discriminazione sulla base del mezzo che procedeva ai soccorsi (navi militari o navi civili) e senza alcun riferimento alla presunta competenza dello Stato di bandiera. Le minacce del Viminale di impugnare queste decisioni sfavorevoli non hanno avuto esito.Tutte queste sentenze, come le decisioni di archiviazione dei giudici penali, negli anni precedenti, hanno qualificato le attività di salvataggio operate dalle ONG in acque internazionali come doverose attività di ricerca e soccorso (SAR), escludendo qualunque definizione di “trasporto di irregolari” o di “clandestini”, su cui la destra ha continuato a pompare la propria propaganda, arrivando a modificare il senso comune diffuso tra la popolazione, bersagliata da messaggi falsificanti rilanciati in diverse occasioni da esponenti di governo.

4. Già a novembre del 2022, nel porto di Catania, il ministro Piantedosi aveva dovuto registrare una cocente sconfitta quando aveva dichiarato che “Le persone che hanno i requisiti possono sbarcare, ci facciamo carico di ciò che presenta problemi di ordine assistenziale e umanitario senza derogare al fatto che gli obblighi di presa in carico competono allo Stato di bandiera”. Già in sede cautelare la decisione di Piantedosi veniva bocciata. Una successiva ordinanza del Tribunale di Catania, del 6 febraio 2023, confermava l’obbligo del Viminale ad operare lo sbarco di tutti i naufraghi, ai quali veniva consentito di fare richiesta di protezione internazionale in Italia. Il Tribunale richiamava in particolare l’art. 10 ter del Testo Unico immigrazione 286/98, tuttora vigente, secondo cui “Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142″. La norma distingue chiaramente “l’attraversamento irregolare della frontiera” dalle “operazioni di salvataggio in mare” e obbliga lo Stato italiano a dare accesso alle procedure di protezione internazionale subito dopo lo sbarco. Oggi queste fasi sono disciplinate in dettaglio dai nuovi Regolamenti europei sullo screening in frontiera e sulle procedure di asilo, attuati in Italia con il Decreto legge n.100/2026, recentemente convertito in legge. La più recente giurisprudenza (Cassazione, ordinanza n. 14851/2026), ha inoltre ribadito che deve essere considerato come richiedente asilo chiunque abbia manifestato la volontà di chiedere protezione, anche prima che questa sia stata registrata o formalizzata. Dunque la cd. finzione di non ingresso, introdotta dai più recenti Regolamenti europei, non può operare con effetto preclusivo rispetto alla possibilità di accesso alla procedura, ed alla determinazione dello Stato di primo ingresso come quello competente ad esaminare la domanda.

5. Il legislatore italiano non può operare distinzioni in merito alle condizioni di navigazione delle navi che operano attività di soccorso occasionali e quelle che se ne occupano sistematicamente senza violare le norme in materia di giurisdizione dello Stato di bandiera previste dalle Convenzioni di diritto del mare UNCLOS, SAR e SOLAS. Lo Stato di bandiera rileva solo ai fini del rilascio delle certificazioni di sicurezza ma non assume responsabilità, immediata o successiva, per lo sbarco dei naufraghi a terra. Con la sentenza emanata il 1° agosto 2022 in merito alle cause riunite C-14/21 e C 15/21, la Corte di giustizia del’Unione europea ha affermato come, al fine della qualificazione della nave, non rilevino eventuali discrepanze tra l’attività per cui la nave è certificata e quella effettivamente svolta, respingendo dunque una disciplina specifica per le navi che prestano attività di soccorso in modo continuativo, anche sotto il profilo delle competenze dello Stato di bandiera, limitate ai fini del rilascio delle certificazioni di sicurezza ed in via ipotetica al coordinamento delle attività di primo soccorso, ma senza richiamare alcuna responsabilità, immediata o successiva, per lo sbarco dei naufraghi a terra o per la successiva fase procedimentale della valutazione delle richieste di asilo. Dopo aver richiamato l’art. IV della Convenzione SOLAS, la Corte di Lussemburgo conclude che “nel caso in cui il comandante di una nave battente bandiera di uno Stato contraente della convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare abbia dato attuazione all’obbligo di soccorso marittimo di cui al punto 105 della presente sentenza, né lo Stato costiero che sia anch’esso contraente di tale convenzione né, del resto, lo Stato di bandiera possono esercitare i loro rispettivi poteri di controllo del rispetto delle norme di sicurezza in mare […] al fine di verificare se la presenza a bordo di dette persone comporti per la nave in questione una violazione di una qualsiasi disposizione di detta convenzione”. In altri termini, secondo i giudici europei, le operazioni di ricerca e salvataggio, seppure svolte in modo continuativo, non permettono di valutare come “passeggeri” le persone soccorse, che dunque non sono “irregolari”, e si concludono soltanto con lo sbarco in un porto sicuro. Non ha dunque base legale la distizione surrettizia tra “eventi migratori” e “attività di ricerca e salvataggio”, quando le persone si trovano in alto mare, su mezzi inadeguati e senza dotazioni di sicurezza. La tragedia di Cutro, malgrado il procedimento penale in corso, nel quale da parte delle autorità sotto inchiesta si ripropone questa distinzione, evidentemente, non ha insegnato nulla a chi dal governo ritiene ancora oggi che i barconi soccorsi dalle ONG non versino tutti in condizioni di distress, e vadano dunque soccorse con la massima rapidità.

Non può avere alcun fondamento neppure la richiesta agli Stati di bandiera di “ritirare” la loro bandiera perchè le navi umanitarie svolgono continuativamente attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Le ONG non violano alcuna norma di legge, anzi applicano rigorosamente quanto previsto dal Manuale IMO sui soccorsi in mare (IAMSAR) e dal Piano nazionale SAR approvato dall’Italia, Nessuna norma dei Regolamenti attuativi del Patto UE sulla migrazione e l’asilo prevede un trattamento differenziato per i richiedenti asilo soccorsi da navi delle ONG, meno del 20 per cento del totale delle persone soccorse in alto mare, rispetto agli altri richiedenti asilo soccorsi dalla Guardia costiera, dalla Guardia di finanza o da altre navi militari. Nessuna previsione del Regolamento Frontex (UE) 2014/656 sul controllo delle “frontiere marittime esterne” prevede un trattamento discriminatorio come quello sistematicamente applicato nei confronti delle navi del soccorso civile. A trovarsi fuori legge sono i governi che bloccano con provvedimenti illegittimi le navi umanitarie, non i comandanti e gli equipaggi che salvano vite umane abbandonate in alto mare dagli Stati costieri.

6. Si apprende che la nave Humanity I della ong tedesca Sos Humanity è stata indirizzata verso Ravenna dopo aver soccorso 73 naufraghi, non migranti, nelle acque internazionali tra Malta e Lampedusa, l’arrivo sarebbe previsto per il 18 agosto. Dal ministero dell’interno è stato assegnato un porto lontanissimo dal luogo dei soccorsi, con un trattamento inumano nei confronti delle persone a bordo della nave, già provate da lunghi giorni di abbandono in mare al largo della Libia. Si verifica soprattutto, ancora una volta, una effettiva riduzione delle capacità di salvare vite umane da parte delle ONG, diventate adesso pretesto per l’ennesimo scontro diplomatico con la Germania sull’applicazione delle nuove norme dei Regolamenti attuativi del Patto UE sulla migrazione e l’asilo. Lo sbarco dei naufraghi soccorsi dalle ONG in acque internazionali, ai quali il governo italiano vorrebbe riservare un trattamento differenziato, rispetto a tutte le altre persone sbarcate in autonomia, o soccorse da mezzi militari italiani, la maggior parte, non può impattare in alcun modo sull’applicazione delle norme euro-unionali che stabiliscono la competenza degli Stati membri nella valutazione delle domande di protezione internazionale.

7. Il Regolamento Dublino III (Ue) 2013/604, sostituito adesso dal Regolamento gestione frontiere (Ue) 2024/1351, si applica solo a richiedenti asilo sbarcati in territorio europeo nel paese di primo ingresso, che non può essere considerato quello della bandiera delle navi soccorritrici. Il Regolamento non prevede deroghe in base alla nazionalità delle navi che hanno soccorso naufraghi in mare. Nessuna norma, sotto questo profilo, permette di discriminare le navi delle Ong rispetto a tutte le altre navi civili battenti bandiera straniera. Taiani affermaNon credo ci sia un problema perché c’è tutta la questione delle navi Ong battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare in Italia, quindi credo che da questo punto di vista si trovi un equilibrio – ha spiegato Tajani – non credo ci siano problemi per far rientrare i dublinanti nella Germania”, proponendo di conteggiare i naufraghi sbarcati dalle navi delle ONG nella “compensazione” con i dublinati (da non definire dublinanti) presenti in Germania che Merz vorrebbe inviare in Italia. Di fronte alla ferma reazione tedesca, tuttavia, i toni sembrano smorzarsi. Nella redistribuzione dei “dublinanti” da considerare come “coloro che hanno lasciato il Paese di primo approdo per chiedere asilo in un altro”, ma sarebbe meglio definirli dublinati, perchè soggetto passivo di una procedura di allontanamento forzato, Taiani e Piantedosi chiedono di tenere conto di questa “componente”, invocando una soluzione di “equilibrio”. La posizione del governo italiano, malgrado sembri diventare più morbida nei confronti della Germania di Merz, rispetto allo scontro frontale con la Spagna di Sanchez, dopo i fatti di Ceuta, risulta però, ancora una volta, priva di basi legali, e non potrà che portare ad un ulteriore isolamento dell’Italia in ambito internazionale, se non all’apertura di una procedura di infrazione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea. Soprattutto se si volesse insistere ancora su una linea di chiusura verso i soccorsi umanitari (ed il rispetto dei Regolamenti europei), con un ennesimo rifiuto di accettare in riammissione richiedenti asilo denegati da altri paesi membri, già transitati dall’Italia, che andrebbero “compensati” con i naufraghi soccorsi in acque internazionali da navi delle ONG battenti bandiera di questi paesi.

Secondo il Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione delle frontiere (Considerando 29) non spetta ai singoli Stati decidere autonomamente se ricore una situazione di pressione migratoria che legittima l’adozione di misure di solidarietà, o la riduzione dei contributi di solidarietà previsti a loro carico, ma tocca alla Commissione, con il supporto dell’Ufficio europeo per il diritto di asilo (EUAA) e di Frontex stabilire con una apposita decisione quando uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, sia a rischio di pressioni migratorie o affronti una situazione migratoria significativa. “La Commissione, sulla base di un’ampia valutazione quantitativa e qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui le pertinenti raccomandazioni fornite dall’Agenzia per l’asilo e le informazioni raccolte nell’ambito del meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione. Tali fattori dovrebbero comprendere: il numero di domande di protezione internazionale, di attraversamenti irregolari delle frontiere, di movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra gli Stati membri e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, il numero degli arrivi via mare, anche attraverso sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, le vulnerabilità dei richiedenti asilo e la capacità di uno Stato membro di gestire il proprio carico di lavoro in materia di asilo e accoglienza, le specificità derivanti dalla posizione geografica degli Stati membri e dalle relazioni con i paesi terzi interessati e le possibili situazioni di strumentalizzazione dei migranti”.

In base al Considerando 33 dello stesso Regolamento gestione, “Le compensazioni di responsabilità dovrebbero essere introdotte come misura di solidarietà di livello secondario, in virtù della quale la competenza per l’esame di una domanda è trasferita allo Stato membro contributore, a seconda che gli impegni in materia di ricollocazione raggiungano o meno determinate soglie definite nel presente regolamento. In talune circostanze, al fine di fornire sufficiente prevedibilità agli Stati membri beneficiari, l’applicazione delle compensazioni di responsabilità diventa obbligatoria. I contributi di solidarietà attraverso compensazioni di responsabilità dovrebbero essere conteggiati come parte della quota equa obbligatoria dello Stato membro contributore”. I trasferimenti comunque non possono avvenire contro la volontà degli Stati membri. Secondo il successivo Considerando 34 “Mentre la ricollocazione dovrebbe riguardare principalmente i richiedenti protezione internazionale, laddove la priorità potrebbe essere accordata alle persone vulnerabili, la relativa applicazione dovrebbe essere mantenuta flessibile. Data la sua natura volontaria, gli Stati membri contributori e beneficiari dovrebbero avere la possibilità di esprimere le loro preferenze per quanto riguarda le persone da prendere in considerazione. Tali preferenze dovrebbero essere ragionevoli alla luce delle esigenze individuate e dei profili disponibili nello Stato membro beneficiario, al fine di garantire che gli impegni di ricollocazione possano essere attuati efficacemente”.

Tutte le misure di solidarietà previste dal Regolamento gestione vanno decise dunque a livello europeo, e a fronte di un numero elevato di soccorsi in mare operati da navi del soccorso civile appartenenti alle ONG non ricorre alcuna previsione di una “compensazione” con la riammissione, che andrebbe bloccata, di richiedenti asilo transitati da un paese di primo ingresso che hanno raggiunto un diverso Stato membro. Lo stesso Regolamento, in base al Considerando 87, “rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi garantiti dal diritto dell’Unione e internazionale, inclusa la Carta. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d’asilo garantito dall’articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare di conseguenza il presente regolamento, nel pieno rispetto di tali diritti fondamentali”.


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13 agosto 2026

Navi Ong tedesche nel Mediterraneo: 73 migranti in viaggio verso Ravenna. Lo spettro delle “compensazioni” con Berlino

di Roberta Brodini

In arrivo il 18 agosto a Ravenna 73 migranti a bordo della nave ong tedesca Humanity 1: uno sbarco che potrebbe accendere ulteriormente la tensione tra Italia e Germania

Articolo ampio ma che contiene una grave imprecisione, forse anticipo di una nuova campagna di criminalizzazione. Il secondo soccorso, di sole 5 persone era certamente autorizzato, perche’ dopo il Decreto Piantedosi del 2023 i comandanti delle Ong rispettano alla letterra quanto prescrive, come hanno accertato i tribunali che hanno annullato tutti i provvedimenti di fermo amministrativo inflitti dai prefetti su indicazione del Viminale. Inoltre lo stesso Decreto Piantedosi e’ in palese violazione di tutte le Convenzioni di diritto del mare, UNCLOS, SAR e SOLAS, perche il soccorso di persone in mare e’ un obbligo immediato, a salvaguardia del diritto alla vita (Cassazione n.6626/2020), e non puo’ essere sottoposto ad “autorizzazione” da parte delle autorita’ marittime o dal ministero dell’interno. Punto.

Fulvio Vassallo Paleologo