di Fulvio Vassallo Paleologo
Abstract
Il nuovo Regolamento europeo 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III), dovrà essere applicato dagli Stati membri entro il 12 giugno 2026, con l’obbligo per questi stessi Stati di adottare nel frattempo una normativa interna di adeguamento, che permetta l’attuazione effettiva del Regolamento. Secondo il nuovo Regolamento, per le domande di protezione internazionale registrate entro il 30 giugno 2026, lo Stato membro competente per l’esame continuerà ad essere individuato conformemente ai criteri enunciati nel precedente regolamento (UE) Dublino III n. 604/2013 (art. 84, par. 2).
A ottobre dello scorso anno la Commissione europea adottava il Regolamento (UE) 2025/2055 concernente modalità di applicazione uniformi del Regolamento (UE) 2024/1351 per quanto riguarda la gestione dell’asilo e della migrazione. Una Comunicazione (COM(2026) 196 final) della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento UE, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni dell’8 maggio scorso, anche a seguito di una visita in Italia ed in particolare a Lampedusa, rilevava ancora preoccupanti criticità che mettevano a rischio l’effettiva implementazione uniforme dei nuovi Regolamenti europei nei termini previsti dal Patto sulla migrazione e l’asilo del 2024. Secondo la Commissione, occorre ancora verificare la messa in atto del nuovo sistema Eurodac con la banca dati biometrica centrale che supporta il Patto. Si rilevano ancora ritardi nella organizzazione delle strutture per lo screening e nelle procedure di frontiera. Devono essere ancora implementate misure per prevenire efficacemente la fuga e i movimenti secondari ed occorrono nuove norme in materia di responsabilità e di trasferimenti. Si devono ancora configurare nella fase operativa i nuovi meccanismi di solidarietà. Infine va reso operativo il sistema delle garanzie, compreso il meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali.
A febbraio di quest’anno il governo adottava un eterogeneo Disegno di legge, contenente “Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024”. Si tentava così di adeguare la normativa nazionale ai nove Regolamenti ed alla Direttiva in materia di accoglienza previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024, ma occorrevano due mesi perché la Proposta di legge approvata dal Consiglio dei ministri fosse presentata come DDL n.1869 all’esame, tuttora in corso, del Senato.
In ogni caso il dettato dei Regolamenti europei sarà comunque vincolante a partire dal 12 giugno prossimo con il lieve slittamento al 1° luglio per la piena efficacia del nuovo Regolamento sulla “gestione” (UE) 2024/1351, e tanto varrà non solo per il legislatore che non potrà varare norme in contrasto, ma anche per i giudici, e per le autorità amministrative, che dovranno applicare la normativa tuttora vigente tenendo conto dell’abrogazione quasi integrale del Regolamento Dublino III (n.604/2013) e del collegato Regolamento Eurodac (n.603/2013) sulla raccolta dati dei richiedenti asilo, che scatta proprio a partire dal 12 giugno 2026.
Non si può escludere a questo punto che il governo, di fronte alla impossibilità di adottare in via definitiva un provvedimento tanto complesso entro poche settimane, adotti l’ennesimo Decreto legge in via di urgenza, con il rischio che il provvedimento subisca emendamenti improvvisati per ragioni di propaganda politica e finisca per essere approvato ad agosto, magari con un voto di fiducia, come già verificato in passato per analoghi provvedimenti in questa materia.
Il Regolamento 2024/1351/UE estende a 20 mesi il termine ordinario per la cessazione della responsabilità del paese di primo ingresso (12 mesi solo nel caso di sbarco a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso) e prevede la semplice notifica allo Stato ritenuto competente nel caso di richiesta di ripresa in carico (ovvero laddove risulti già presentata una domanda in quello Stato membro). La cd. solidarietà tra Stati, tante volte evocata, scatta soltanto in presenza di situazioni di una “pressione migratoria”, dichiarata a livello europeo, (sussistente in caso di arrivi via terra, aria o mare o di richieste di cittadini di paesi terzi o apolidi tale da dare luogo a obblighi sproporzionati per uno Stato membro).
Il meccanismo di solidarietà previsto dal Regolamento 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione introduce un modello di solidarietà obbligatoria, ma di applicazione flessibile, attraverso procedure di ricollocazione, contributi finanziari, o in alternativa, misure di solidarietà in materia di accoglienza, asilo, rimpatrio e gestione delle frontiere. Si prevede un fondo europeo di riserva annuale di solidarietà, destinato a sostenere gli Stati membri che affrontano una situazione di pressione migratoria.
Quando uno Stato membro ritiene di essere sottoposto ad una “pressione migratoria” che ostacoli la capacità di eseguire gli impegni a causa delle difficoltà cui deve far fronte, può chiedere in qualsiasi momento una riduzione totale o parziale dei contributi che era tenuto a versare. Gli strumenti di solidarietà operano tuttavia sul piano solidaristico con una forte componente discrezionale, occorrono decisioni della Commissione e del Consiglio UE, e rimane immutata la individuazione del paese di primo ingresso come paese responsabile dell’esame delle richieste di protezione, dell’attuazione delle misure di accoglienza/detenzione, e quindi, a seguito del diniego, delle procedure di rimpatrio.
Con l’abrogazione del Regolamento Dublino III del 2013, tuttora in vigore, nel nuovo Regolamento europeo 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione le possibilità di ricorso effettivo sono drasticamente ridotte e prevalgono gli aspetti punitivi per tutti coloro che si sono resi responsabili di un movimento secondario, di un passaggio non autorizzato in un paese diverso da quello di primo ingresso. Nei loro confronti, oltre a vari ostacoli procedurali che renderanno poco probabile il riconoscimento di uno status di protezione, oltre all’ampliamento dei casi di trattenimento amministrativo, si prospetta un abbattimento delle possibilità di accesso alle misure di assistenza oggi vigenti, a partire dall’assistenza sanitaria ridotta ai casi di emergenza, con una gravissima lesione del principio di uguaglianza nell’esercizio effettivo di diritti fondamentali come il diritto alla salute.
Nel caso dei minori stranieri non accompagnati, alla luce degli orientamenti generali sempre più restrittivi in materia di immigrazione e asilo, ormai prevalenti a livello europeo, malgrado si affermi in principio la prevalenza del superiore interesse del minore, la riforma potrebbe comportare procedure più rigorose nella identificazione e nell’attribuzione dell’età, e gravi limitazioni nel diritto, fino ad oggi riconosciuto, di chiedere asilo in paesi diversi da quelli di primo ingresso.
Più in generale, gli obiettivi di una comune “responsabilità” e “solidarietà” nella “gestione” dell’asilo da parte degli stati membri appaiono ancora lontani da raggiungere, mentre saranno immediate e tangibili le restrizioni procedurali e sostanziali inflitte ai richiedenti protezione. Rimangono soltanto alcune clausole umanitarie in base alle quali uno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale di un cittadino di paese terzo o un apolide registrata nel suo territorio, anche se non è competente per tale esame conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento e viene prevista la possibilità di ricongiungimento familiare con i fratelli.
La scelta di riformare in peggio un sistema che ha già prodotto autentici disastri sul piano umanitario e legale, come il Regolamento Dublino III (2013/604/UE), aumenterà soltanto il numero di persone costrette ad attraversare le frontiere interne in una condizione di irregolarità. Nuovi muri, anche sul piano giuridico e sociale, dividono gli stati europei, con una linea sempre più frastagliata di frontiera, protetta da respingimenti informali e spesso illegali, anche a danno di minori non accompagnati, che da Ventimiglia, attraverso Chiasso, il Brennero, ed i valichi friulani, si estende fino alla Serbia ed alla Macedonia, a tutto danno degli Stati più esposti come Italia e Grecia, ma soprattutto con lo svuotamento dei diritti fondamentali da riconoscere a tutte le persone in movimento, e non solo quando sono in cerca di protezione, o assumono formalmente la qualifica di richiedenti asilo.
Redazione ANSA
Bruxelles, 02 giugno 2026, 13:12
Ue a 9 Paesi tra cui l’Italia: “Eliminare controlli a frontiere interne”
Il parere della Commissione sulle misure introdotte nell’area Schengen
BRUXELLES – La Commissione Ue, nei pareri emessi in merito alla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne da parte di Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Svezia, ha osservato che “sebbene il diritto dell’Unione consenta la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne a determinate condizioni, esso impone inoltre alla Commissione di emettere un parere qualora tali controlli si protraggano per più di 12 mesi”.
La Commissione quindi “raccomanda ai nove Stati di adoperarsi per eliminare gradualmente i controlli alle frontiere interne”.
“I pareri pubblicati oggi valutano la necessità e la proporzionalità dei controlli alle frontiere interne notificati, nonché le misure alternative e attenuanti adottate dagli Stati membri per limitare le conseguenze negative sulla circolazione transfrontaliera. La Commissione rimane impegnata a difendere i principi della libera circolazione e della sicurezza in tutto lo spazio Schengen. I pareri pubblicati oggi contengono raccomandazioni volte a consentire agli Stati membri di adoperarsi per la graduale eliminazione e la progressiva revoca dei controlli alle frontiere interne”, spiega la Commissione osservando che “l’imminente entrata in vigore del Patto su migrazione e asilo rafforzerà in modo significativo le condizioni strutturali necessarie per l’abolizione graduale dei controlli alle frontiere interne. Il Patto rafforzerà la gestione delle frontiere esterne dell’Ue e fornirà agli Stati membri strumenti più efficaci per affrontare i movimenti irregolari all’interno dello spazio Schengen”.
TESTO ESTESO
Il nuovo Regolamento europeo 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione
1. In base all’art.78 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) l’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Una politica che deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.
L’articolo 80 TFUE sancisce il principio di solidarietà tra gli Stati membri, stabilendo che “le politiche dell’Unione (…) e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri, anche sul piano finanziario”. Il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024 introduce nuovi strumenti solidaristici, nel Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione 2024/1351 e nel Regolamento per le situazioni di crisi e di forza maggiore 2024/1359, ma la loro concreta attuazione appare ancora molto dubbia.
Secondo la Commissione europea, il buon funzionamento delle vigenti norme del sistema Dublino e delle nuove norme, previste dal Regolamento 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, per una equa ripartizione delle competenze “è di fondamentale importanza per il funzionamento generale del patto”. Obiettivo centrale dei decisori politici europei rimane dunque la riduzione dei cd. movimenti secondari dei richiedenti asilo e l’espulsione (removal) di quanti non ottengono il riconoscimento di uno status di protezione. Obiettivi che si possono raggiungere solo attraverso una disciplina uniforme dell’asilo e dell’immigrazione a livello europeo, combinando la esternalizzazione dei controlli di frontiera con la più efficiente applicazione dei sistemi di controllo alle frontiere interne.
Già nel 1990 la Convenzione di Dublino, che allora era soltanto frutto di un accordo intergovernativo, avrebbe dovuto “armonizzare le politiche in materia di asilo”, fissando criteri di competenza che responsabilizzassero gli Stati alle frontiere interne ed esterne tanto da scongiurare “movimenti secondari” in quella che sarebbe divenuta un’area di libera circolazione delle persone (la Convenzione di Schengen è stata infatti firmata il 19 giugno 1990, quattro giorni dopo “Dublino”). Lo scopo del sistema Dublino, nella salvaguardia di un diritto alla libera circolazione, era quello di individuare un unico Stato membro dell’UE competente per il trattamento di una domanda di asilo. La procedura si basava allora su vari criteri, tra cui prevaleva quello del primo paese di ingresso nel territorio dell’Unione europea, criterio che non viene superato neppure oggi. L’art. 3 del Regolamento di Dublino III n.604 del 2013 prevedeva tuttavia che lo Stato membro che aveva dato corso alla procedura per la determinazione dello Stato membro competente fosse tenuto a verificare i criteri per poter designare come competente un altro Stato membro, laddove sussistano fondati motivi di ritenere che il primo Stato sia affetto da «carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza […] che implichino il rischio di un trattamento inumano e degradante”.
2. Gli Stati membri dell’Unione europea, malgrado i principi affermati nella Carta dei diritti fondamentali UE che vieta i respingimenti collettivi (art.19), e in contrasto con quanto previsto dal Codice frontiere Schengen, eseguivano respingimenti collettivi illegali alle frontiere interne, soprattutto al confine italo-francese, al confine con la Slovenia e nei porti dell’Adriatico, con riferimento a potenziali richiedenti asilo e minori non accompagnati provenienti dalla Grecia, senza neppure rispettare gli obblighi derivanti dal Regolamento Dublino II allora vigente, e senza dare accesso alle procedure di asilo.
Con sentenza del 21 ottobre 2014, la Corte europea dei diritti dell’Uomo condannava l’Italia e la Grecia per i respingimenti sommari effettuati dai porti dell’Adriatico – Venezia, Ancona, Bari e Brindisi- verso la Grecia e in particolare verso Patrasso. La Corte di Strasburgo dopo avere rilevato la carenza delle informazioni fornite alle persone sbarcate alle frontiere marittime italiane ed il carattere collettivo del loro respingimento, anche con riguardo a minori non accompagnati, osservava cheper quanto riguarda l’applicazione delle regole di competenza stabilite dal regolamento Dublino II,“per stabilire se la Grecia fosse effettivamente competente a pronunciarsi sulle eventuali domande di asilo dei richiedenti, le autorità italiane avrebbero dovuto effettuare un’analisi individualizzata della situazione di ciascuno di loro piuttosto che espellerli in blocco. Come si legge nella sentenza, “Senza mettere in discussione né il diritto degli Stati di stabilire sovranamente la loro politica in materia di immigrazione, eventualmente nell’ambito della cooperazione bilaterale, né gli obblighi derivanti da la loro appartenenza all’Unione europea, la Corte intende sottolineare che i difficoltà che possono incontrare nella gestione dei flussi migratori o nell’accoglienza dei richiedenti asilo non possono giustificare il ricorso a pratiche incompatibili con la Convenzione o i suoi Protocolli (richiamando al riguardo la precedente condanna dell’Italia sul caso Hirsi Jamaa). In conseguenza la Corte di Strasburgo condannava l’Italia per la violazione dell’ l’articolo 13 (che garantisce il diritto alla difesa effettiva), in combinato disposto con l’articolo 3 della Convenzione EDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e con l’articolo 4 del Protocollo allegato alla CEDU n. 4 (divieto di espulsioni collettive).
A partire dal mese di giugno 2015, al confine Italia-Francia a Ventimigliasi eseguivano numerose riammissioni di cittadini di Stati non appartenenti all’UE, bloccati sul territorio francese o all’ingresso del territorio francese e poi respinti collettivamente senza alcuna formalità su quello italiano. Solo nel 2023 la Corte di Giustizia europea arrivava a giudicare illegittimi i respingimenti collettivi diretti, senza formalità, ormai diventati una prassi. Il 21 settembre 2023 una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha dichiarato che, anche se un Paese UE ha introdotto controlli alle sue frontiere interne, non ha il diritto di effettuare respingimenti collettivi informali in modo sistematico.
Nel 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea riaffermava il principio che i trasferimenti con accompagnamento forzato, eseguiti da un paese UE di secondo ingresso, possono essere bloccati quando il richiedente asilo dimostri che, anche indipendentemente dalla prova di un default sistematico del sistema di accoglienza del paese di primo ingresso, il suo trasferimento potrebbe comportare un grave pregiudizio per la persona. Una conferma della precedente giurisprudenza della Corte che si dovrebbe considerare ancora oggi per valutare la legittimità di tutti i trasferimenti Dublino con accompagnamento forzato di polizia.
Con un’ordinanza del 18 gennaio 2021, il Tribunale di Roma dichiarava illegittimo il respingimento in Slovenia attuato dalle autorità italiane ai danni di un cittadino pakistano, riconoscendo il diritto di quest’ultimo a presentare domanda di protezione internazionale in Italia e ordinando il suo immediato ingresso nel territorio dello Stato. A dicembre del 2022 però “il ministro Piantedosi diramava una direttiva alla Polizia di frontiera e ai Prefetti per riutilizzare i meccanismi di riammissione già considerati dagli accordi italo-sloveni”.
In molti casi la riammissione in Slovenia ha prodotto una successiva riammissione informale in Croazia, ove la polizia croata infligge trattamenti inumani e degradanti che in base a dettagliati rapporti indipendenti si configurano come torture inflitte ai migranti. La possibilità di prevedere procedure semplificate di riammissione rimane peraltro prevista dall’art. 6, par. 3, della Direttiva 2008/115/CE (cd. «direttiva rimpatri»), tuttora vigente, che consente agli Stati membri di riammettere lo straniero irregolare nel territorio di altro Stato membro in assenza di una decisione formale sul rimpatrio, purché sussistano tra i due Paesi accordi bilaterali vigenti al momento di entrata in vigore della direttiva. Sia la Direttiva rimpatri del 2008, che il nuovo Regolamento (UE) 2024/1349, che prevedono la procedura di rimpatrio alla frontiera dell’Unione Europea, impongono che i rimpatri possano avvenire solo verso paesi terzi che rispettano gli standard internazionali sui diritti umani e il principio di non-refoulement.
3. La Commissione Europea, anche a seguito dell’emergenza Siria, dopo avere presentato l’Agenda Europea sulle migrazioni del 13 maggio 2015, proponeva un programma globale per riformare il Sistema europeo comune d’asilo (CEAS) e potenziare le vie d’accesso legali all’Europa. Si pensava di introdurre procedure di solidarietà tra gli Stati membri che permettessero la ricollocazione e i trasferimenti secondari attraverso canali legali in modo da alleggerire gli oneri, soprattutto in materia di accoglienza, degli Stati più esposti alle frontiere esterne dell’Unione europea. Un obiettivo che nel tempo è fallito e che appare solo come enunciazione di principio nei più recenti atti legislativi approvati a livello europeo.
La crisi del sistema Dublino si è così rapidamente propagata al Sistema Schengen con alcuni Stati che hanno ripristinato i controlli di frontiera interna per motivi di sicurezza nazionale o a causa della minaccia costituita dall’afflusso massiccio di migranti e richiedenti asilo. Migliaia di richiedenti asilo che dall’Italia e dalla Grecia avrebbero dovuto essere trasferiti verso altri paesi dell’Unione sono rimasti nei paesi di primo ingresso, o sono stati costretti ad ulteriori movimenti secondari irregolari. Oggi non rimane che constatare il fallimento del meccanismo di ricollocazioni (relocation), approvato a settembre 2015, nel pieno della crisi dei rifugiati (Decisioni UE 2015/1523 e 1601 del Consiglio, del 14 e 22 settembre 2015).
Il Regolamento 2024/1717 del 13 giugno 2024 recante modifica del Regolamento (UE) 2016/399 istituisce un nuovo Codice dell’Unione (Codice frontiere Schengen) relativo al regime di attraversamento delle frontiere, in modo da limitare i poteri unilaterali dei singoli Stati. In base al Considerando 49 di questo Regolamento, “Il meccanismo di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in situazioni di emergenza o per far fronte a minacce prevedibili dovrebbe prevedere la possibilità che la Commissione organizzi consultazioni tra gli Stati membri. La Commissione dovrebbe organizzare una consultazione qualora uno Stato membro direttamente interessato lo richieda. È opportuno che in questo processo siano coinvolte le agenzie dell’Unione competenti affinché condividano le loro competenze, se del caso. Tali consultazioni dovrebbero esaminare la possibilità di applicare misure alternative e, all’occorrenza, le modalità pratiche di svolgimento del controllo di frontiera alle frontiere interne e la relativa durata. Le consultazioni dovrebbero essere obbligatorie nei casi in cui la Commissione o uno Stato membro abbia emesso un parere esprimendo preoccupazione sul ripristino del controllo di frontiera”.
L’articolo 23 del precedente Regolamento UE 2016/399, come riformulato dal nuovo Codice frontiere Schengen del 2024, stabilisce che l’assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica l’esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri da parte delle autorità competenti degli Stati membri nei rispettivi territori, comprese le zone di frontiera interne, in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l’esercizio di detti poteri non sia di effetto equivalente alle verifiche di frontiera. L’esercizio di tali competenze può comprendere, se del caso, l’uso di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente utilizzate nel territorio per far fronte a minacce alla sicurezza pubblica o all’ordine pubblico. La stessa norma in particolare, rafforza meccanismi e procedure che ampliano la possibilità di controlli frontalieri. Questi controlli permettono alla polizia di operare all’interno del territorio nazionale di un paese diverso, con il doppio scopo dichiarato di proteggere la sicurezza pubblica e prevenire la migrazione irregolare.
Si possono così eseguire respingimenti colletivi nell’immediatezza dell’atto di attraversare una frontiera senza titoli di ingresso. E’ sufficiente che la persona sia stata arrestata attraverso una cooperazione congiunta tra due Stati membri – principalmente tramite pattuglie di frontiera miste – e che questi concordino sulla possibilità di riammissione o trasferimento sulla base di accordi bilaterali esistenti. Le procedure di trattenimento e successivo trasferimento rimangono del tutto discrezionali. Anche quando si introducono nuovi provvedimenti formali individuali per eseguire i respingimenti immediati, manca una tempestiva convalida giurisdizionale, e dunque la possibilità di fare valere un effettivo diritto di difesa.
La nuova formulazione del Codice frontiere Schengen 1717/2024, con controlli di frontiera più rigorosi, da collegare alla riforma del sistema Dublino, costituisce la chiave di lettura dell’intera normativa dell’Unione europea in materia di migrazione e asilo. Nei nove Regolamenti e nella Direttiva accoglienza approvati con il Patto UE sulla migrazione e l’asilo del 2024, a parte limitate previsioni in materia di titoli di studio e ragioni familiari, manca il richiamo a vie legali di ingresso effettivamente fruibili per chi è in cerca di protezione internazionale, mentre si criminalizzano gli ingressi irregolari, anche se a fini di soccorso, e si complica l’accesso alle procedure di asilo con la cd. finzione di non ingresso, al centro del nuovo Regolamento sullo screening in frontiera, con la generalizzazione del cd. approccio Hotspot e della detenzione amministrativa dei richiedenti asilo nelle aree di frontiera e nei luoghi di transito. Per non parlare delle categorie di “paesi di origine sicuri” e di “paesi terzi sicuri”, nel nuovo Regolamento sulle “qualifiche”, ai fini del rimpatrio forzato dei richiedenti asilo denegati al termine di procedure accelerate in frontiera, con decisioni sommarie di manifesta infondatezza, e limitate possibilità di ricorso giurisdizionale.
Al nuovo Regolamento Dublino si collega il nuovo Regolamento Eurodac per la raccolta dati dei richiedenti asilo e dei migranti irregolari, strumento essenziale per contrastare i cd. movimenti secondari e rendere possibile il ritorno nel paese di primo ingresso di quanti si sono spostati in un diverso paese membro. Il Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, modifica il sistema Eurodac per il confronto dei dati biometrici al fine di applicare efficacemente i Regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2001/55/del Consiglio CE e identificare i cittadini di paesi terzi e gli apolidi il cui soggiorno è irregolare e sulle richieste di confronto con i dati Eurodac da parte delle autorità di contrasto degli Stati membri’ e di Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 603/2013del Parlamento europeo e del Consiglio
La procedura di accertamenti (screening) applicata nelle zone di frontiera o di transito (centri hotspot ed assimilati), si collega al sistema Dublino perché mira a prevenire i movimenti secondari, ancor prima che il richiedente sia immesso nella procedura Dublino, bloccando o confinando in un centro chiuso la persona nel paese di primo ingresso. Nelle decisive fasi iniziali degli accertamenti (sette giorni) si riscontra però una evidente delimitazione dei mezzi di ricorso giurisdizionale, che dovrebbero essere sostituiti da nuovi organismi di accertamento delle violazioni commesse dagli Stati sotto forme diverse di monitoraggio. Si cerca in questo modo, anche attraverso la fase di isolamento (finzione di non ingresso) durante la procedura di screening in frontiera, di ridurre drasticamente il numero dei ricorsi giurisdizionali che fino ad oggi hanno sensibilmente rallentato l’operatività della procedura Dublino.
In ogni caso viene confermata la rilevanza degli oneri di informazione previsti già dal Regolamento Dublino III (UE) 2013/604, e ribaditi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalla Corte di Cassazione. Secondo la Corte, con una sentenza del 2024, “in sede di decisione su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall’Unità Dublino, dovuta a ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l’autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l’interpretazione conforme fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza n. 228 del 30-11-2023, pur nell’unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall’art. 10 D.Lgs. n. 25 del 2008 ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate negli artt. 4 (diritto all’informazione, implicante l’obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell’allegato X al Regolamento UE, c.d. Eurodac, n. 603 del 2013) e 5 (Colloquio personale), in quanto aventi il dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all’autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all’esame della sua domanda di protezione internazionale. Ove questi specifici adempimenti non risultino assolti, alla luce della audizione effettuata e delle informazioni risultanti dalle allegazioni e produzioni dell’Autorità amministrativa, onerata della prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata” (cfr. Cass. civ. sez. I n. 12170/2024; cfr Cass. civ. 23138 del 2024).
La sentenza n. 935 del 15 gennaio 2025 (Sezioni Unite Civili) della Corte di Cassazione ha escluso che il giudice nazionale possa riesaminare il rischio di refoulement (respingimento) indiretto in un altro Stato membro se non in casi eccezionali. Il controllo da parte del giudice nazionale è tuttavia ammissibile qualora vi sia l’acclarata sussistenza di “carenze sistemiche” nel sistema di asilo e di accoglienza di questo Stato.
Il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024, nella prospettiva di una rivisitazione del il c.d. “meccanismo di Dublino”, da inserire in una più ampia strategia di “gestione” della migrazione e dell’asilo, introduce sulla carta nuovi organismi di monitoraggio dei diritti fondamentali durante gli accertamenti e le procedure di asilo alla frontiera, che dovrebbero comportare il rafforzamento delle garanzie procedurali e delle misure di protezione, come l’orientamento legale gratuito e la fornitura di informazioni, stabilendo anche disposizioni rafforzate per le persone con vulnerabilità o esigenze di accoglienza particolari, soprattutto i minori, compresi i minori non accompagnati. Alla luce delle specifiche ipotesi contenute nella normativa euro-unionale ed a livello nazionale non sembra che in tempi brevi tali previsioni possano raggiungere un soddisfacente livello di attuazione, mentre scattano immediatamente procedure in frontiera che possono comportare una forte limitazione dei controlli giurisdizionali. L’Italia non ha ancora definito le modalità per garantire la consulenza legale gratuita nella fase dello screening, né il meccanismo per il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali nelle procedure di frontiera.
4. Nel corso del 2024 la Commissione europea ha fornito all’Italia raccomandazioni riservate su tutti i settori richiesti nel Patto comune di attuazione,vale a dire: accordi tra i paesi membri, interventi legislativi/regolamentari, procedure di funzionamento, personale (personale e formazione), infrastrutture, strumenti informatici, costi e appalti. Per quanto concerne il profilo della responsabilità degli Stati membri, il sostegno dell’Unione europea ha riguardato anche le riforme legislative necessarie, l’analisi dell’attuale struttura dell’Unità di Dublino, della sua organizzazione e del suo personale. Un attenzione particolare è stata rivolta, nella prospettiva di interventi legislativi a livello nazionale, verso la consulenza legale gratuita, alle alternative alla detenzione, alla valutazione multidisciplinare dell’età, alla rappresentanza e alla tutela per i minori non accompagnati e alla creazione di un meccanismo indipendente per il monitoraggio dei diritti fondamentali.
Solo un terzo degli Stati membri (Austria, Bulgaria, Cechia , Germania, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia, Svezia) ha reso pubblico il piano di attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo inviato alla Commissione europea alla fine del 2024, e tra questi non figura l’Italia, che non ha neppure tenuto in considerazione la richiesta di partecipazione proveniente dalla società civile in questa prima fase di implementazione del Patto.
A ottobre dello scorso anno la Commissione europea adottava il Regolamento (UE) 2025/2055 concernente modalità di applicazione uniformi del Regolamento (UE) 2024/1351 per quanto riguarda la gestione dell’asilo e della migrazione. Nello specifico, l’atto impone l’utilizzazione del sistema Dublinet e definisce le procedure e i moduli uniformi per la gestione dei trasferimenti e delle ricollocazioni e le relative pratiche di scambio dati.
Una Comunicazione (COM(2026) 196 final) della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento UE, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni dell’8 maggio scorso, anche a seguito di una visita in Italia ed in particolare a Lampedusa, rilevava alcuni progressi, ma anche una serie di criticità che mettevano a rischio l’effettiva implementazione uniforme dei nuovi Regolamenti europei nei termini previsti dal Patto sulla migrazione e l’asilo del 2024. Secondo la Commissione, occorre ancora verificare la messa in atto del nuovo sistema Eurodac con la banca dati biometrica centrale che supporta il Patto. Si rilevano ancora ritardi nella organizzazione delle strutture per lo screening e nelle procedure di frontiera. Devono essere ancora implementate misure per prevenire efficacemente la fuga e i movimenti secondari ed occorrono nuove norme in materia di responsabilità e di trasferimenti. Si devono ancora configurare nella fase operativa i nuovi meccanismi di solidarietà. Infine va reso operativo il sistema delle garanzie, compreso il meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali.
I Regolamenti europei, al contrario delle Direttive, non necessitano di recepimento nel diritto interno, ma impongono un adeguamento della normativa nazionale, e sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. A febbraio di quest’anno il governo italiano adottava un eterogeneo Disegno di legge immigrazione (anche) per dare attuazione ai nove Regolamenti ed alla Direttiva in materia di accoglienza previsti dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024, ma occorrevano due mesi perché la Proposta di legge fosse presentata all’esame, tuttora in corso, del Senato.
In ogni caso il dettato dei Regolamenti europei sarà vincolante a partire dal 12 giugno e tanto varrà non solo per il legislatore nazionale che non potrà varare norme in contrasto, ma anche per i giudici, e per le autorità amministrative, che dovranno applicare la normativa tuttora vigente tenendo conto dell’abrogazione del Regolamento Dublino III (n.604/2013) e del collegato Regolamento Eurodac (n.603/2013). In caso di contrasto, a prevalere sarà sempre la norma dettata dal nuovo Regolamento europeo, con un ruolo di controllo e di interpretazione conforme affidato alla Corte di giustizia dell’Unione europea, salva una possibile interferenza con il giudizio di legittimità sulla nuova normativa alla luce dei principi affermati dalla Costituzione a garanzia dei diritti fondamentali della persona, ed in questo caso potrebbero profilarsi anche interventi della Corte di cassazione, ed una serie di ricorsi alla Corte Costituzionale.
5. Il nuovo Regolamento europeo 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III), dovrà essere applicato dagli Stati membri con l’obbligo per questi stessi Stati di adottare nel frattempo una normativa interna di adeguamento, che permetta l’attuazione effettiva del Regolamento. Secondo il nuovo Regolamento, per le domande di protezione internazionale registrate entro il 30 giugno 2026, lo Stato membro competente per l’esame continuerà ad essere individuato conformemente ai criteri enunciati nel Regolamento (UE) Dublino III n. 604/2013 (art. 84, par. 2).
Il Regolamento estende a 20 mesi il termine ordinario per la cessazione della responsabilità del paese di primo ingresso (12 mesi solo nel caso di sbarco a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso) e prevede la semplice notifica allo Stato ritenuto competente nel caso di richiesta di ripresa in carico (ovvero laddove risulti già presentata una domanda in quello Stato membro). La cd. solidarietà tra Stati, tante volte evocata, scatta soltanto in presenza di situazioni di “pressione migratoria”, dichiarata a livello europeo, (sussistente in caso di arrivi via terra, aria o mare o di richieste di cittadini di paesi terzi o apolidi tale da dare luogo a obblighi sproporzionati per uno Stato membro). In questo caso tutti gli stati membri dovrebbero contribuire con ricollocamenti (ovvero trasferimenti di un richiedente o beneficiario di protezione internazionale dal territorio di uno Stato membro beneficiario al territorio di uno Stato contribuente), per i quali vengono fissati limiti numerici, con la possibilità di prestare, in luogo delle ricollocazioni, meri contributi finanziari. Si prevede anche di migliorare il sistema delle competenza e il funzionamento delle unità Dublino nazionali. Le raccomandazioni della Commissione agli Stati membri si sono concentrate sull’esigenza di un sistema di individuazione delle competenze nazionali ben funzionante con procedure efficaci di trasferimento tra gli Stati membri. L’attuazione delle nuove norme in materia di competenza sarà strettamente legata all’efficace implementazione del nuovo regolamento Eurodac.
Il meccanismo di solidarietà previsto dal Regolamento 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione introduce un modello di solidarietà obbligatoria, ma di applicazione flessibile, attraverso procedure di ricollocazione, contributi finanziari, o in alternativa, misure di solidarietà in materia di accoglienza, asilo, rimpatrio e gestione delle frontiere. Si prevede un fondo europeo di riserva annuale di solidarietà, destinato a sostenere gli Stati membri che affrontano una situazione di pressione migratoria. Quando uno Stato membro ritiene di essere sottoposto ad una “pressione migratoria” che ostacoli la capacità di eseguire gli impegni a causa delle difficoltà cui deve far fronte, può chiedere in qualsiasi momento una riduzione totale o parziale dei contributi che era tenuto a versare. Gli strumenti di solidarietà operano tuttavia sul piano solidaristico con una forte componente discrezionale e rimane immutata la individuazione del paese di primo ingresso come paese responsabile dell’esame delle richieste di protezione, dell’attuazione delle misure di accoglienza/detenzione, e quindi, a seguito del diniego, delle procedure di rimpatrio.
6. Nel nuovo sistema Dublino aumentano le misure sanzionatorie da imporre quando il richiedente asilo non rispetta le prescrizioni del Regolamento.
Il richiedente è tenuto a fare domanda nello Stato membro competente ai sensi del Regolamento 2024/1351 ed è tenuto a rimanervi per tutta la durata della procedura (art.9). All’art. 18 par. 1 dello stesso Regolamento si prevede che “A condizione che sia stato informato dei propri obblighi e delle conseguenze della relativa inosservanza […], il richiedente non ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza […] in alcuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente […] dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente”, salvo il rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali. Scompaiono le sanzioni previste dal precedente Regolamento Dublino III per la violazione degli obblighi informativi.
Quanto alla tutela giurisdizionale effettiva garantita in particolare dall’articolo 47 della Carta UE dei diritti fondamentali, già in base all’articolo 27, paragrafo 1, del vecchio Regolamento Dublino III il richiedente la protezione internazionale disponeva di un diritto di ricorso effettivo, in forma di reclamo avverso la decisione di trasferimento o di domanda di revisione, in fatto e in diritto, di tale decisione dinanzi ad un organo giurisdizionale, in particolare sull’esame della situazione nello Stato membro verso il quale il richiedente avrebbe dovuto essere trasferito. Ai sensi dell’art. 43, n. 1, del nuovo Regolamento sulla gestione l’ambito di applicazione del ricorso è limitato alla valutazione delle seguenti circostanze: a) se il trasferimento possa comportare, per l’interessato, un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta; b) se vi siano circostanze successive alla decisione di trasferimento determinanti per la corretta applicazione del presente regolamento; c) se siano stati violati gli articoli relativi ai minori, alla procedura familiare e quella sulle persone a carico (artt. 25-28, art. 36) o se viene violato da parte dello Stato membro competente l’obbligo di prendere in carico il richiedente la cui domanda è registrata in altro Stato membro. Emerge chiaramente l’intento del legislatore di circoscrivere l’area dei ricorsi contro i trasferimenti Dublino , in modo da restringere l’area del sindacato giurisdizionale attraverso la tipizzazione dei motivi che lo consentono.
Con l’abrogazione del Regolamento Dublino III, nel nuovo Regolamento europeo 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione le possibilità di ricorso effettivo risultano drasticamente ridotte anche per le modalità delle misure limitative della libertà personale nella fase dello screening e nelle successive procedure in frontiera. In ogni caso, prevalgono gli aspetti punitivi per tutti coloro che si sono resi responsabili di un movimento secondario, di un passaggio non autorizzato in un paese diverso da quello di primo ingresso. Nei loro confronti, oltre a vari ostacoli che renderanno poco probabile il riconoscimento di uno status di protezione, si prospetta un abbattimento delle possibilità di accesso alle misure di assistenza oggi vigenti, a partire dall’assistenza sanitaria ridotta ai casi di emergenza, con una evidente lesione del principio di uguaglianza nell’esercizio effettivo di diritti fondamentali come il diritto alla salute. Nel caso dei minori stranieri non accompagnati, alla luce degli orientamenti generali sempre più restrittivi in materia di immigrazione e asilo, ormai prevalenti a livello europeo, malgrado si affermi in principio la prevalenza del superiore interesse del minore, la riforma potrebbe comportare procedure più rigorose nella identificazione e nell’attribuzione dell’età, e gravi limitazioni nel diritto di chiedere asilo in paesi diversi da quelli di primo ingresso.
7. Dopo i 94 “Considerando” che riassumono i principi e gli obiettivi fondamentali improntati alla “solidarietà” tra Stati e all’”approccio globale”, il nuovo Regolamento 1351/2026/UE, che si estende per oltre 70 pagine, è costituito da 7 Parti suddivise in Capi e Sezioni.
In base al Considerando n.4, “Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie, tra l’altro, per garantire l’accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, promuovere percorsi legali, consentire l’efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, gestire efficacemente il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di soggiorno nel territorio degli Stati membri, prevenire la migrazione irregolare e i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri, combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, anche riducendo le vulnerabilità da essi causate, e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all’approccio globale”.
In base al Considerando n.22, “Al fine di garantire un’equa ripartizione delle responsabilità, la solidarietà sancita all’articolo 80 TFUE, nonché un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà obbligatorio che fornisca un sostegno efficace agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie e garantisca un rapido accesso a procedure eque ed efficienti per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà di pari valore ed essere flessibile e in grado di adattarsi rapidamente all’evoluzione delle sfide migratorie. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.
In base al Considerando 25, “Considerando che la ricerca e il soccorso derivano da obblighi internazionali, gli Stati membri che devono affrontare sbarchi ricorrenti nel contesto di operazioni di ricerca e soccorso potrebbero rientrare tra gli Stati membri beneficiari di misure di solidarietà. Dovrebbe essere possibile individuare una percentuale indicativa delle misure di solidarietà che potrebbero essere necessarie per gli Stati membri interessati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle vulnerabilità delle persone che arrivano da tali sbarchi”.
In base al Considerando 29, “È opportuno stabilire un meccanismo che consenta agli Stati membri individuati nella decisione come soggetti a pressioni migratorie, o a quelli che ritengono di essere soggetti a tali pressioni, di avvalersi della riserva annuale di solidarietà. Gli Stati membri che sono stati individuati nella decisione come soggetti a pressione dovrebbero poter utilizzare la riserva annuale di solidarietà in modo semplice, limitandosi a informare la Commissione e il Consiglio della loro intenzione di utilizzarla, dopodiché il coordinatore UE della solidarietà, a nome della Commissione, dovrebbe convocare il forum di livello tecnico. Per utilizzare la riserva, gli Stati membri che si ritengono soggetti a pressioni migratorie dovrebbero fornire una motivazione debitamente circostanziata dell’esistenza e della portata della pressione migratoria e altre informazioni pertinenti sotto forma di notifica, che la Commissione dovrebbe valutare rapidamente. Gli Stati membri beneficiari dovrebbero utilizzare la riserva annuale di solidarietà in modo ragionevole e proporzionato, tenendo conto delle esigenze di solidarietà degli altri Stati membri soggetti a pressioni migratorie. Il coordinatore UE della solidarietà dovrebbe garantire una distribuzione equilibrata dei contributi di solidarietà disponibili tra gli Stati membri beneficiari. Qualora uno Stato membro ritenga di essere in una situazione di crisi, dovrebbe applicarsi la procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio”
In base al Considerando 46, “Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta, l’interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell’applicazione del presente regolamento. Nel valutare l’interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell’età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità, compresa la nomina di un rappresentante.
Per il Considerando 48, “Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta, il rispetto della vita privata e familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell’applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento”.
In base al Considerando 53, “Per garantire il pieno rispetto del principio dell’unità familiare e dell’interesse superiore del minore, la sussistenza di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o sorella o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell’età avanzata, dovrebbe costituire un criterio di competenza vincolante. Quando il richiedente è un minore non accompagnato, la presenza nel territorio di un altro Stato membro di un familiare, fratello o sorella o parente che possa occuparsene dovrebbe altresì costituire un criterio di competenza vincolante. Per scoraggiare i movimenti non autorizzati dei minori non accompagnati in assenza di tale familiare, fratello o sorella o parente, cosa che non è nell’interesse superiore del minore, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, se ciò è nell’interesse superiore del minore. Se il minore non accompagnato ha fatto domanda di protezione internazionale in più Stati membri e uno Stato membro ritiene, sulla base di una valutazione individuale, che il trasferimento nello Stato membro competente non sia nell’interesse superiore del minore, il suddetto Stato membro dovrebbe diventare competente per l’esame della nuova domanda”.
In base al Considerando 55, “Se i richiedenti sono in possesso di un diploma o di un altro titolo, lo Stato membro in cui il diploma è stato rilasciato dovrebbe essere competente per l’esame della domanda, a condizione che tale domanda sia registrata entro sei anni dal rilascio del diploma o del titolo, il che garantirebbe un rapido esame della domanda nello Stato membro con cui il richiedente ha legami significativi sulla base di tale diploma”.
In base al Considerando 56, “Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio, è altresì necessario disciplinare la situazione in cui la persona entra nel territorio a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso. È opportuno prevedere una deroga al criterio di competenza per il caso in cui uno Stato membro abbia ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso. In tal caso, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l’esame dell’eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall’interessato”.
Rimane di grande importanza la previsione della cd. clausola umanitaria. In base al Considerando n.57, “Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza a propria discrezione, in particolare per motivi umanitari, sociali, culturali e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale registrata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento”.
In base al Considerando 59, “Al fine di limitare la possibilità che il comportamento del richiedente possa portare alla cessazione o al trasferimento della competenza verso un altro Stato membro, dovrebbe essere esteso il termine che porta alla cessazione o al trasferimento della competenza qualora l’interessato lasci il territorio degli Stati membri durante l’esame della domanda o fugga per sottrarsi al trasferimento verso lo Stato membro competente. Inoltre, per scoraggiare l’elusione delle norme e l’ostruzione alla procedura, il trasferimento della competenza dovrebbe essere escluso quando lo Stato membro notificante non abbia rispettato il termine per l’invio di una notifica di ripresa in carico. Nei casi in cui una persona sia entrata irregolarmente in uno Stato membro senza presentare domanda di asilo, il periodo dopo il quale cessa la competenza di tale Stato membro e diventa competente lo Stato membro in cui l’interessato presenta successivamente la domanda di asilo dovrebbe essere prorogato, al fine di incentivare ulteriormente gli interessati a conformarsi alle norme e a presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, limitando così i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri e aumentando l’efficienza complessiva del sistema europeo comune di asilo”.
In base al Considerando 62, “Al fine di assicurare la protezione efficace dei diritti fondamentali dei richiedenti al rispetto della vita privata e familiare, dei diritti del minore e della protezione dai trattamenti inumani e degradanti a causa di un trasferimento, i richiedenti dovrebbero avere il diritto a un ricorso effettivo, limitatamente a tali diritti, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea”.
In base al Considerando 65, “Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere attuato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno dovrebbe essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all’articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva (UE) 2024/1346 anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento. Di norma, i minori non dovrebbero essere trattenuti e dovrebbero essere compiuti sforzi affinché siano collocati in strutture appositamente predisposte per loro. In circostanze eccezionali e limitate, come misura di ultima istanza, dopo aver accertato che non possono essere applicate in maniera efficace misure alternative meno coercitive e dopo aver valutato che il trattenimento è nell’interesse superiore del minore, i minori potrebbero essere trattenuti nelle circostanze di cui alla direttiva (UE) 2024/1346″.
In base al Considerando 87, “Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi garantiti dal diritto dell’Unione e internazionale, inclusa la Carta. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d’asilo garantito dall’articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare di conseguenza il presente regolamento, nel pieno rispetto di tali diritti fondamentali”.
8. La Parte prima del Regolamento sulla “gestione” 2024/1351/UE ndividua l’oggetto dell’atto legislativo e le definizioni adottate. Tra queste spicca (art.2 ) la definizione di familiare, tra cui “il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui il richiedente abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi”, e di parente, da intendere come “: la zia o lo zio adulti, il nonno o la nonna del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale”.
Sempre all’art.2, paragrafo 24 si fornisce la nozione di pressione migratoria: “una situazione causata da un numero di arrivi via terra, aria o mare o di richieste di cittadini di paesi terzi o apolidi tale da dare luogo a obblighi sproporzionati per uno Stato membro, tenuto conto della situazione generale nell’Unione, anche in presenza di un sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato, e che richiede un’azione immediata, in particolare sotto forma di contributi di solidarietà a norma della parte IV del presente regolamento; tenendo conto delle specificità della posizione geografica di uno Stato membro, la «pressione migratoria» comprende le situazioni in cui si registra un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi o il rischio di tali arrivi, anche qualora tali arrivi derivino da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso o da movimenti non autorizzati tra gli Stati membri di cittadini di paesi terzi o apolidi”. Al successivo paragrafo 25 si definisce invece la «situazione migratoria significativa» come una situazione diversa dalla pressione migratoria in cui l’effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e passati, di cittadini di paesi terzi o apolidi porta un sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato a raggiungere i limiti della sua capacità. In questo caso aumenta la soglia di attenzione a livello europeo, ma non scattano gli interventi di solidarietà previsti in caso di “pressione migratoria”.
La Parte seconda del Regolamento 2024/1351/UE fornisce un “Quadro comune per la gestione dell’asilo e della migrazione”, riaffermando il metodo dell’Approccio globale, anche nelle “componenti esterne”, e tra queste richiama l’esigenza di promuovere la migrazione legale e percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri (art.5 a).
L’art.11 prevede una Decisione di esecuzione della Commissione che determina gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie o in una situazione migratoria significativa. Per la stessa norma, “Qualora negli ultimi 12 mesi uno Stato membro abbia dovuto far fronte a un elevato numero di arrivi a causa di sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione considera tale Stato membro soggetto a pressioni migratorie, a condizione che tali arrivi siano di entità tale da creare obblighi sproporzionati persino sul sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato dello Stato membro interessato”.
9. La Parte terza del Regolamento fissa i criteri ed i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente.
Di particolare rilievo l’art. 16, par. 3, che sostituisce l’art. 3, par. 2, del regolamento Dublino III, prevedendo che “Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che […] il richiedente correrebbe un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti umani fondamentali che costituisce un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri […]”. La norma fa dunque riferimento al solo art. 4 della Carta, e non più alla nozione di “carenze sistemiche” nello Stato membro competente. In questo modo si restringe notevolmente la possibilità che i giudici possano bloccare un trasferimento Dublino, come avvenuto invece in passato, a fronte di situazioni di accoglienza fortemente degradate in paesi di primo ingresso.
La Commissione UE prenderà in considerazione l’eventuale esistenza di carenze sistemiche per quanto riguarda l’attuazione delle norme in materia di competenza (Dublino) negli Stati membri che beneficiano di misure di solidarietà, in particolare carenze che potrebbero comportare gravi conseguenze negative per il funzionamento del sistema di Dublino. Qualora la Commissione individui una situazione del genere, gli Stati membri contributori non sono tenuti ad attuare i loro impegni di solidarietà o ad applicare compensazioni in caso di variazione della competenza.
L’ articolo 17 fissa gli obblighi del richiedente e la cooperazione con le autorità competenti. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nella raccolta dei dati biometrici in conformità del regolamento (UE) 2024/1358 e nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando e comunicando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente, anche presentando i propri documenti di identità, se ne è in possesso. Il richiedente si deve conformare alla decisione di trasferimento.
Il successivo articolo 18 stabilisce le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi a carico del richiedente. “A condizione che sia stato informato dei propri obblighi e delle conseguenze della relativa inosservanza in conformità dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1356 o dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 21 della direttiva (UE) 2024/1346, il richiedente non ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 17 a 20 di tale direttiva in alcuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del presente regolamento dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente. Il primo comma non pregiudica la necessità di assicurare un livello di vita conforme al diritto dell’Unione, compresa la Carta, e agli obblighi internazionali.” Ma, “Nell’applicare il presente articolo gli Stati membri tengono conto della situazione individuale del richiedente, compreso qualsiasi rischio effettivo di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro in cui il richiedente è tenuto ad essere presente. Le misure adottate dagli Stati membri sono proporzionate”.
In base all’art.19, “Non appena possibile e in ogni caso entro la data della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, l’autorità competente di tale Stato membro fornisce al richiedente informazioni sull’applicazione del presente regolamento, sui suoi diritti a norma del presente regolamento e sugli obblighi stabiliti all’articolo 17, nonché sulle conseguenze dell’inosservanza di tali obblighi di cui all’articolo 18”.
In base all ’art.21 è sancito il Diritto all’orientamento legale. “I richiedenti hanno il diritto di consultare in maniera effettiva un consulente legale o altro consulente, ammessi o autorizzati a norma del diritto nazionale, su questioni relative all’applicazione dei criteri di cui al capo II o delle disposizioni di cui al capo III della presente parte in tutte le fasi della procedura di determinazione dello Stato membro competente prevista dal presente regolamento. Fatto salvo il diritto di scegliere un proprio consulente legale o altro consulente a proprie spese, il richiedente può chiedere un orientamento legale gratuito nel corso della procedura di determinazione dello Stato membro competente. L’orientamento legale gratuito è prestato da consulenti legali o altri consulenti, ammessi o autorizzati a norma del diritto nazionale ai fini della prestazione di consulenza, assistenza o rappresentanza ai richiedenti, o da organizzazioni non governative abilitate a norma del diritto nazionale a prestare servizi legali o di rappresentanza ai richiedenti. Ai fini del primo comma, l’accesso effettivo all’orientamento legale gratuito può essere garantito affidando a una persona la prestazione del servizio di orientamento legale a più richiedenti contemporaneamente nella fase amministrativa della procedura”.
In base all’art.23 c.2, per garantire il superiore interesse del minore, “ Ogni Stato membro nel quale è presente un minore non accompagnato provvede affinché un rappresentante lo rappresenti e assista nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede le risorse, le qualifiche, la formazione, le competenze e l’indipendenza necessarie ad assicurare che l’interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del presente regolamento. Il rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente, compreso l’apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati, e tiene informato il minore non accompagnato dello stato di avanzamento delle procedure di cui al presente regolamento”. In base alla stessa norma però “Qualora l’autorità competente concluda che un richiedente che dichiara di essere un minore ha senza alcun dubbio più di 18 anni di età, non è tenuta a designare un rappresentante in conformità del presente paragrafo”. Rimangono non chiariti i criteri di accertamento dell’età.
In base all’art.25 del Regolamento, che riguarda i minori non accompagnati, “Lo Stato membro competente è lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello o una sorella del minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò è contrario all’interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello o una sorella, salvo se si dimostri che ciò è contrario all’interesse superiore del minore (n.2). Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato che abbia un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi del minore, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il parente ed è lo Stato membro competente, salvo se si dimostri che ciò è contrario all’interesse superiore del minore (n.3). In mancanza di un familiare, un fratello o una sorella o un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, se ciò è in linea con l’interesse superiore del minore” (n.5).
Viene così superata la precedente disciplina del Regolamento Dublino III 604/2013 che stabiliva, in ogni caso, la competenza in capo allo Stato in cui il minore straniero non accompagnato (MSNA) avesse presentato domanda di protezione internazionale. La nuova disciplina introdotta con il Regolamento sulla gestione appare in contrasto con la risalente giurisprudenza della Corte di giustizia che a partire dal caso M.A. e altri del 2013 ha sempre sostenuto come prevalente l’interesse del minore a rimanere nello Stato in cui si trova al momento della valutazione della domanda. Adesso i MSNA, magari con il richiamo formale al superiore interesse del minore, potrebbero essere obbligati a trasferirsi in un altro Stato qualora il luogo di residenza differisca dallo Stato in cui la domanda sia stata registrata per la prima volta.
In base all’art.26 n.1 “Se un familiare del richiedente è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro o soggiorna in uno Stato membro sulla base di un permesso di soggiorno di lungo periodo in conformità della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (40) o di un permesso di soggiorno di lungo periodo concesso conformemente al diritto nazionale, qualora tale direttiva non si applichi nello Stato membro interessato l’esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso per iscritto un desiderio in tal senso”
L’art.33 del Regolamento fissa quello che sarà il principale criterio di determinazione dello Stato competente. “Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti negli elenchi di cui all’articolo 40, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) 2024/1358, che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro in cui entra il richiedente è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di 20 mesi dopo la data di attraversamento della frontiera ( n.1). Inoltre, “Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti negli elenchi di cui all’articolo 40, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) 2024/1358, che il richiedente è stato sbarcato nel territorio di uno Stato membro a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso, tale Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di 12 mesi dopo la data di sbarco”.
L’art. 35 prevede una nuova formulazione delle cd. clausole discrezionali diciplinate in precedenza dall’art.17 del Regolamento 2013/604. Si stabilisce adesso che: “1. In deroga all’articolo 16, paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale di un cittadino di paese terzo o un apolide registrata nel suo territorio, anche se non è competente per tale esame conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento. 2. Lo Stato membro nel quale è registrata la domanda di protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su legami significativi riguardanti motivi familiari, sociali o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente in conformità dei criteri definiti agli articoli da 25 a 28 e all’articolo 34. Le persone interessate esprimono per iscritto il loro consenso in tal senso. La richiesta di presa in carico consta di tutti gli elementi a disposizione dello Stato membro richiedente che sono necessari per consentire allo Stato membro richiesto di valutare la situazione. Lo Stato membro richiesto provvede a ogni necessaria verifica per esaminare i motivi umanitari invocati di cui alla richiesta e risponde allo Stato membro richiedente entro due mesi dal ricevimento della richiesta avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003. L’eventuale rifiuto della richiesta deve essere motivato.”
Giova ricordare al riguardo, una importante decisione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11713 del 2025 secondo cui, nel caso di un richiedente asilo afghano che rischiava di essere trasferito in Germania, “può configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale ex articolo 17 regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame da parte della autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (articolo 10, terzo comma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, ed il giudice dell’impugnazione della decisione di trasferimento può valutare il predetto rifiuto, sempre che i fatti che ne costituiscono il fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento”.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il fatto che la competenza ad applicare la clausola discrezionale spetti all’Unità Dublino “non significa che l’esercizio della facoltà in parola, per quanto discrezionale, rimanga al di fuori di qualsiasi controllo (…); sicché il rifiuto illegittimo dell’amministrazione di farne uso, risolvendosi necessariamente nell’adozione di una decisione di trasferimento, potrà, eventualmente, essere contestato in sede di ricorso avverso quest’ultima, al pari della sua impropria applicazione. Ricorso che servirà non per sostituire la discrezionalità del giudicante alla discrezionalità dell’amministrazione competente, ma piuttosto per verificare se l’esercizio di quest’ultima sia eventualmente avvenuto in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal reg. UE 604/2013 e, più in generale, dall’impianto normativo euro-unitario”. Inoltre, per la stessa Corte “il giudice nazionale, in sede di rinvio, deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d’impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati od acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ai sensi dell’art 17 del regolamento n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d’asilo di cui all’art 10, terzo comma Cost. di cui costituisce una delle forme di attuazione”.
Il richiamo alla norma costituzionale italiana, nel sistema gerarchico delle fonti normative, permette di affermare che questa decisione, seppure relativa alla precedente formulazione del Regolamento UE 2013/604, contiene principi di diritto che dovranno trovare applicazione anche alla luce della nuova formulazione delle clausole discrezionali contenuta nel Regolamento “gestione” 2024/1351 di prossima attuazione.
L’art. 37 riguarda la cessazione delle competenze, e al n.1 stabilisce che “Se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, decide di applicare l’articolo 35, ritiene che trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente sia contrario all’interesse superiore del minore o non trasferisce l’interessato verso lo Stato membro competente entro i termini di cui all’articolo 46, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente e gli obblighi previsti all’articolo 36 sono trasferiti a tale Stato membro. Se del caso, ne informa lo Stato membro precedentemente competente, lo Stato membro che ha in corso la procedura volta a determinare lo Stato membro competente o quello al quale è stato chiesto di prendere in carico il richiedente o che ha ricevuto una notifica di ripresa in carico, avvalendosi della rete di comunicazione elettronica istituita a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003”.
10. Il capo V della Parte terza del Regolamento è dedicato alla individuazione delle procedure per la determinazione dello Stato membro competente.
In base all’art.38, n.4 “ Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione è tenuto, alle condizioni di cui agli articoli 41 e 46, a riprendere in carico il richiedente che si trovi in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o che in tale altro Stato membro faccia domanda di protezione internazionale durante la procedura di determinazione dello Stato membro competente.Tale obbligo cessa quando lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione stabilisce che il richiedente ha ottenuto un titolo di soggiorno da un altro Stato membro”.
Gli articoli 39 e 40 disciplinano la richiesta e la risposta di “presa in carico”, stabilendo termini particolarmente brevi da un mese a due mesi, stabilendo che la mancata opposizione equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso l’obbligo di adottare disposizioni appropriate per l’arrivo della stessa. I comprovati motivi sono suffragati da prove e da prove circostanziali, se disponibili.
L’art.41 stabilisce la disciplina per la notifica della richiesta di presa in carico. Si prevede che lo Stato membro in cui la persona è presente effettua immediatamente una notifica di ripresa in carico e in ogni caso entro due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell’Eurodac. La mancata notifica di ripresa in carico entro tale termine lascia impregiudicato l’obbligo per lo Stato membro competente di riprendere in carico l’interessato. Si aggiunge poi che “Una notifica di ripresa in carico è effettuata utilizzando un modulo uniforme e comprende elementi di prova o prove circostanziali quali descritti negli elenchi di cui all’articolo 40, paragrafo 4, o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessato”. In base alla stessa norma, lo Stato membro notificato conferma il ricevimento della notifica allo Stato membro che l’ha effettuata entro due settimane, a meno che lo Stato membro notificato non dimostri entro tale termine che non è competente a norma dell’articolo 37 o che la notifica di ripresa in carico si basa su un’indicazione errata dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) 2024/1358. Si precisa che la mancata reazione entro il termine di due settimane di cui al paragrafo 3 equivale alla conferma del ricevimento della notifica”.
In base al successivo art.42 si stabiliscono garanzie procedurali, quando lo Stato membro richiesto o notificato accetta di prendere in carico un richiedente o conferma di riprendere in carico una persona, lo Stato membro che provvede al trasferimento notifica senza indugio all’interessato per iscritto, usando un linguaggio semplice, la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente nonché, se del caso, il fatto che non esaminerà la sua domanda di protezione internazionale, i termini per l’esecuzione del trasferimento e l’obbligo di conformarsi alla decisione di cui all’articolo 17, paragrafo 5. La decisione di trasferimento include anche informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili compresi il diritto di chiedere l’effetto sospensivo e i termini per esperirli, e sui termini relativi all’esecuzione del trasferimento, e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l’interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle persone o sugli enti che sono in grado di fornire assistenza legale all’interessato siano comunicate a quest’ultima unitamente alla decisione di trasferimento, sempre che non siano già state comunicate in precedenza. Qualora l’interessato non sia legalmente rappresentato da un consulente legale o da altro consulente, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, gli Stati membri gli forniscono informazioni sui principali elementi della decisione, e in ogni caso dei mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile.
L’art.43 individua i mezzi di ricorso. Il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale. L’ambito di applicazione di detto ricorso è limitato alla valutazione delle seguenti circostanze: a) se il trasferimento possa comportare, per l’interessato, un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta; b) se vi siano circostanze successive alla decisione di trasferimento determinanti per la corretta applicazione del presente regolamento; c) se siano stati violati gli articoli da 25 a 28 e l’articolo 34, nel caso di persone prese in carico a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a). Gli Stati membri stabiliscono un termine di almeno una settimana ma non superiore a tre settimane a decorrere dalla notifica di una decisione di trasferimento entro il quale l’interessato può esercitare il diritto a un ricorso effettivo a norma del paragrafo 1.
L’interessato ha diritto di chiedere, entro un termine ragionevole dalla notifica della decisione di trasferimento, ma in ogni caso non oltre il periodo previsto dagli Stati membri a norma del paragrafo 2, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o del riesame della medesima. Gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale che la richiesta di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento debba essere formalizzata contestualmente al ricorso.
Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. L’eventuale decisione di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un mese dalla data in cui l’organo giurisdizionale competente ha ricevuto la richiesta. Se l’interessato non si è avvalso del suo diritto di chiedere l’effetto sospensivo, il ricorso avverso una decisione di trasferimento o la revisione della stessa non ne sospende l’attuazione. E’ prevista la rappresentanza e l’assistenza legale gratuita, e si stabilisce che “Gli Stati membri garantiscono che l’assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l’accesso effettivo dell’interessato alla giustizia”. L’assistenza legale comprende almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti. La rappresentanza legale comprende almeno la rappresentanza dinanzi a un organo giurisdizionale e può essere limitata a consulenti legali o altri consulenti specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza legali. Le modalità di accesso all’assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.
11. L’art.44 del Regolamento “gestione” 2024/1351/UE prevede il trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo sottoposti alle procedure Dublino.
In base a questa norma, “1. Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia sottoposta alla procedura stabilita dal presente regolamento. 2. Ove sussista un rischio di fuga o qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, gli Stati membri possono trattenere l’interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso della situazione dell’interessato e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive. 3. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario per espletare con la dovuta diligenza gli adempimenti amministrativi richiesti fino all’avvenuto trasferimento a norma del presente regolamento”.
Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento e le garanzie applicabili ai richiedenti trattenuti a norma del presente articolo, si applicano gli articoli 11 (Garanzie per i richiedenti trattenuti), 12 ( Condizioni di trattenimento) e 13 (Trattenimento di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari), della direttiva (UE) 2024/1346. 5. “Il trattenimento a norma del presente articolo è disposto per iscritto dalle autorità giudiziarie o amministrative. Il provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si basa. Se il trattenimento è disposto da un’autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d’ufficio o su domanda del richiedente, o in entrambe le modalità, della legittimità del trattenimento”.
In circostanze eccezionali, come misura di ultima ratio e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace, nonché dopo aver valutato che il trattenimento è nel loro interesse superiore, in base all’art.13.2 della Direttiva accoglienza 2024/1346, che dovrà ancora essere implementata a livello nazionale, i minori possono essere trattenuti:
a) nel caso di minori accompagnati, qualora il genitore o chi principalmente si prende cura del minore sia trattenuto; o
b) nel caso di minori non accompagnati, qualora il trattenimento tuteli il minore.
A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile. I minori non sono mai trattenuti in carcere o in un’altra struttura utilizzata a fini di contrasto. Ogni sforzo è compiuto perché essi non siano trattenuti e siano collocati in strutture idonee per i minori.
In caso di trattenimento sono previsti termini abbreviati per l’espletamento delle procedure Dublino: In deroga agli articoli 39 e 41, qualora una persona sia trattenuta a norma dell’articolo 44, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico o una notifica di ripresa in carico non supera due settimane dalla registrazione della domanda di protezione internazionale o due settimane dal ricevimento del riscontro positivo dell’Eurodac se non è stata registrata alcuna nuova domanda nello Stato membro notificante”. Lo Stato membro richiesto fornisce una risposta quanto prima e, in ogni caso, entro una settimana dal ricevimento della richiesta. “L’assenza di risposta entro una settimana equivale all’accettazione della richiesta di presa in carico e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso l’obbligo di adottare provvedimenti appropriati per l’arrivo della stessa” .
In deroga all’articolo 46, qualora una persona sia trattenuta, il suo trasferimento dallo verso lo Stato membro competente avviene non appena ciò sia materialmente possibile e entro cinque settimane dalla data: a) in cui la richiesta di presa in carico è stata accettata o la notifica di ripresa in carico è stata confermata; oppure b) in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo in conformità dell’articolo 43, paragrafo 3. Quando lo Stato membro che provvede al trasferimento non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa in carico o per la notifica di ripresa in carico o non emette una decisione di trasferimento entro il termine stabilito nell’articolo 42, paragrafo 1, o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di cinque settimane, il trattenimento dell’interessato cessa.
Occorre però ricordare che secondo l’art. 9 della direttiva (UE) 2024/1346, in materia di accoglienza, se necessario, gli Stati membri possono stabilire che un richiedente sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico adatto ad ospitare i richiedenti, per motivi di ordine pubblico o per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, ove vi sia un rischio di fuga, in particolare nel caso in cui:
a) il richiedente sia tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351; o b) il richiedente sia stato trasferito nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro”. Il Trattenimento amministrativo del richiedente asilo, invece, ai fini del nuovo Regolamento 1351/2024 sulla gestione (Dublino), sembrerebbe previsto soltanto nei casi puù gravi, ove sussista un rischio di fuga o qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. In questi casi gli Stati membri possono trattenere l’interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento in conformità del regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso della situazione dell’interessato e solo se il trattenimento è proporzionato e se non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive.
12. L’art.46 del Regolamento 2024/1351/UE stabilisce norme dettagliate e termini per il trasferimento tra Stati membri.
“Il trasferimento di un richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c), dallo Stato membro che provvede al trasferimento verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro che provvede al trasferimento, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile ed entro sei mesi a decorrere dalla richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico da parte di un altro Stato membro, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione di una decisione di trasferimento con effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3”. Si aggiunge che “Se i trasferimenti verso lo Stato membro competente avvengono sotto forma di partenza controllata o sotto scorta, gli Stati membri garantiscono che siano svolti in modo umano e in conformità e nel pieno rispetto della dignità umana e degli altri diritti fondamentali”. Inoltre, “Se il trasferimento non avviene entro il termine stabilito al paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro che provvede al trasferimento. Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di tre anni dalla data in cui lo Stato membro richiedente ha informato lo Stato membro competente che l’interessato, o un familiare che doveva essere trasferito insieme all’interessato, è fuggito, si oppone fisicamente al trasferimento, si rende intenzionalmente inidoneo al trasferimento o non soddisfa i requisiti medici per il trasferimento” (n.2). Se una persona è stata trasferita erroneamente o se la decisione di trasferimento è riformata in appello o in seguito a revisione dopo l’esecuzione del trasferimento, lo Stato membro che ha provveduto al trasferimento la riprende in carico immediatamente (n.3).
L’art.48 prevede lo Scambio di informazioni utili prima del trasferimento :” Lo Stato membro che provvede al trasferimento di un richiedente o di un’altra persona di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b) o c), comunica allo Stato membro competente dati personali relativi alla persona da trasferire che siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al solo fine di garantire che le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro competente, siano in grado di fornire all’interessato un’assistenza adeguata, comprese le cure mediche immediate richieste per la salvaguardia dei suoi interessi vitali, e di garantire la continuità della protezione e dei diritti concessi dal presente regolamento e da altri strumenti giuridici applicabili in materia di asilo. Tali dati sono comunicati allo Stato membro competente entro un periodo ragionevole prima del trasferimento, al fine di garantire che le sue autorità competenti dispongano di un lasso di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie”.
L’ articolo 50 prevede lo scambio di dati sanitari prima di un trasferimento. “Al solo scopo di somministrare assistenza medica o terapie, in particolare a persone vulnerabili, tra cui disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, minori e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, lo Stato membro che provvede al trasferimento comunica informazioni allo Stato membro competente, qualora queste siano disponibili all’autorità competente conformemente al diritto nazionale, circa eventuali esigenze specifiche della persona da trasferire, ivi compresi, in determinati casi, dati sullo stato di salute fisica e mentale.
Dette informazioni sono trasferite in un certificato sanitario comune con i necessari documenti acclusi. Lo Stato membro competente assicura che si provveda adeguatamente a tali esigenze specifiche, prestando in particolare cure mediche essenziali.“
Il capo VI della parte terza del Regolamento disciplina la cooperazione amministrativa, come lo scambio di informazioni (art.51), individuando le autorità competenti e le risorse (art.52), prevedendo accordi amministrativi bilaterali (art.53), con scambio di ufficiali di collegamento, e procedure di conciliazione (art.54), qualora due o più Stati membri incontrino difficoltà nella cooperazione nell’ambito del regolamento o nella sua applicazione tra loro.
13. La parte quarta del Regolamento (UE) 2024/1351 è dedicata ai meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri.
La solidarietà è obbligatoria perché tutti gli Stati membri devono contribuire ogni anno alla gestione condivisa delle migrazioni; è flessibile perché ciascuno Stato può scegliere la forma del proprio contributo: ricollocazioni, sostegno finanziario o misure alternative (supporto operativo, rafforzamento delle capacità amministrative, ecc.). Il Regolamento stabilisce che, in base a quote prestabilite in funzione del PIL (50%) e della popolazione (50%), gli Stati membri possano accogliere sul proprio territorio richiedenti asilo, oppure procedere al rimpatrio di coloro che non sono stati riconosciuti tali, con il supporto finanziario degli altri paesi UE. Non sono comunque previste quote di ricollocamento automatico e obbligatorio dei migranti irregolari.
Con l’art.56 del Regolamento si prevede la riserva annuale di solidarietà, che comprende i contributi contenuti nell’atto di esecuzione del Consiglio di cui al successivo articolo 57 che gli Stati membri durante la riunione del Forum di alto livello si sono impegnati a versare, funge da principale strumento di risposta di solidarietà per gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie sulla base delle esigenze individuate nella proposta della Commissione. Anche se la responsabilità primaria per l’attuazione del diritto dell’Unione è di competenza dei paesi dell’UE in questa materia dunque il Consiglio, su proposta della Commissione, al fine di garantire una applicazione uniforme nei diversi Stati membri, adotta un atto di esecuzione previa consultazione di un comitato in cui sono rappresentati tutti i paesi dell’Unione.
Le norme proposte a tale riguardo nel nuovo Regolamento assegnano alla Commissione, ma soprattutto al Consiglio UE, un ruolo determinante sia nello stabilire quale intervento in occasione di sbarchi ricorrenti, di pressione migratoria o di una vera e propria situazione di crisi debba applicarsi, sia nel definire le modalità di contribuzione degli Stati membri. Questo sistema di confronto permanente, potrebbe alimentare conflitti tra la Commissione e singoli Stati membri. Si prospetta comunque una continua negoziazione che risentirà degli equilibri nazionali e politici tra gli Stati membri e i vertici dell’Unione.
La riserva annuale di solidarietà è costituita dai tipi di misure di solidarietà seguenti, considerate di pari valore:
a) ricollocazione a norma degli articoli 67 e 68: i) di richiedenti protezione internazionale; ii) qualora sia concordato a livello bilaterale dallo Stato membro contributore e dallo Stato membro beneficiario interessati, di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale meno di tre anni prima dell’adozione dell’atto di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 57;
b) contributi finanziari forniti dagli Stati membri destinati principalmente ad azioni negli Stati membri connesse al settore della migrazione, dell’accoglienza, dell’asilo, della reintegrazione pre-partenza, della gestione delle frontiere e del sostegno operativo, che possono anche fornire sostegno ad azioni nei paesi terzi, o in relazione a essi, con la prospettiva di avere un impatto diretto sui flussi migratori alle frontiere esterne degli Stati membri o di migliorare i sistemi di asilo, accoglienza e migrazione del paese terzo interessato,compresi i programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione;
c) misure di solidarietà alternative nel settore della migrazione, dell’accoglienza, dell’asilo, del rimpatrio e della reintegrazione e gestione delle frontiere, incentrate sul sostegno operativo, sullo sviluppo di capacità, sui servizi, sul sostegno al personale, sulle strutture e sulle attrezzature tecniche.
I tre tipi di misure di solidarietà previsti dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1351, vale a dire ricollocazioni, contributi finanziari e misure di solidarietà alternative, sono riconosciuti come di pari valore. Spetta pertanto a ciascuno Stato membro decidere il tipo di misura di solidarietà per cui impegnarsi, incluso avvalersi della possibilità di impegnarsi per una combinazione di vari tipi di misure di solidarietà o di impegnarsi esclusivamente per misure di solidarietà alternative. Nell’esecuzione della riserva annuale di solidarietà per il 2026, in quanto prima riserva annuale di solidarietà, gli impegni degli Stati membri a versare contributi finanziari possono essere adattati verso altre forme di sostegno di solidarietà.
In base all’art.57, “Sulla base della proposta della Commissione di cui all’articolo 12 e conformemente al ciclo di impegni condotto in occasione del forum di alto livello di cui all’articolo 13, il Consiglio adotta, su base annua, prima della fine di ogni anno civile, un atto di esecuzione che istituisce la riserva annuale di solidarietà, compresi il numero di riferimento delle ricollocazioni e dei contributi finanziari necessari per la riserva annuale di solidarietà a livello dell’Unione e gli impegni specifici assunti da ciascuno Stato membro per ciascun tipo di contributo di solidarietà di cui all’articolo 56, paragrafo 2, durante la riunione del forum di alto livello di cui all’articolo 13. Il Consiglio adotta l’atto di esecuzione di cui al presente paragrafo a maggioranza qualificata. Il Consiglio può modificare la proposta della Commissione di cui all’articolo 12 a maggioranza qualificata. L’atto di esecuzione del Consiglio stabilisce inoltre, se necessario, la percentuale indicativa della riserva annuale di solidarietà che può essere messa a disposizione degli Stati membri sottoposti a pressione migratoria a causa di un numero elevato di arrivi derivanti da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e salvataggio, tenendo conto delle specificità geografiche degli Stati membri interessati. Può altresì individuare altre forme di solidarietà a seconda delle necessità di tali misure derivanti dalle sfide specifiche nel settore della migrazione nello Stato membro interessato”.
14. L’11 novembre 2025 la Commissione europea ha presentato la prima relazione annuale sull’asilo e la migrazione come previsto dal patto. La relazione traccia un quadro completo dello stato dei sistemi di asilo, migrazione e accoglienza nell’UE e costituisce la base per determinare la situazione migratoria negli Stati membri. La decisione di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà per il 2026 è stata adottata mediante procedura scritta il 22 dicembre 2025. Le esigenze di solidarietà per il 2026 rispecchiano il fatto che il primo ciclo annuale sulla gestione della migrazione comincerà ad applicarsi a decorrere dal 12 giugno 2026. Il numero di riferimento per la riserva di solidarietà per il 2026 è 21.000 per quanto riguarda le ricollocazioni o altri sforzi di solidarietà o 420 milioni di euro per quanto riguarda i contributi finanziari. In base alla valutazione dei criteri quantitativi e qualitativi stabiliti nel patto, la Commissione europea ha concluso che Cipro, la Grecia, l’Italia e la Spagna sono soggetti a pressioni migratorie. Questi paesi possono beneficiare delle misure di solidarietà della riserva di solidarietà. Questi quattro Stati membri dovrebbero informare la Commissione e il Consiglio della loro eventuale intenzione di avvalersi della riserva annuale di solidarietà per il 2026, e dovrebbero fornire informazioni sul tipo e sul livello delle misure di solidarietà necessarie per far fronte alla situazione. In seguito, gli stessi quattro Stati membri dovrebbero avere accesso alle misure di solidarietà previste dalla riserva annuale di solidarietà per il 2026 e non hanno l’obbligo di eseguire gli impegni a versare contributi di solidarietà. Sono tuttavia tenuti a rispettare tutte le norme che tendono ad impedire i movimenti secondari.
L’art. 58 del Regolamento 2024/1351/UE prevede le informazioni richieste sull’intenzione di avvalersi della riserva annuale di solidarietà da parte di uno Stato membro individuato nella decisione della Commissione come soggetto a pressioni migratorie. In base al successivo art.59 si prevede una notifica della necessità di avvalersi della riserva annuale di solidarietà da parte di uno Stato membro che ritiene di essere soggetto a pressioni migratorie, in assenza di una precedente decisione della Commissione che riconosca questa circostanza.
L’Agenzia per l’asilo, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali nonché lo Stato membro interessato assistono la Commissione, su sua richiesta, nel redigere la valutazione della pressione migratoria. Qualora la Commissione decida che tale Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, lo Stato membro interessato diventa uno Stato membro beneficiario. Qualora la decisione della Commissione stabilisca che lo Stato membro notificante è soggetto a pressioni migratorie, il coordinatore UE della solidarietà convoca il forum di livello tecnico senza indugio ed entro due settimane dalla trasmissione della decisione della Commissione allo Stato membro interessato, al Parlamento europeo e al Consiglio per rendere operative le misure di solidarietà. Il coordinatore UE della solidarietà convoca il forum di livello tecnico a meno che la Commissione non ritenga o il Consiglio non decida, mediante un atto di esecuzione adottato entro due settimane dalla trasmissione della decisione della Commissione allo Stato membro interessato, al Parlamento europeo e al Consiglio, che la capacità della riserva annuale di solidarietà è insufficiente per consentire allo Stato membro interessato di beneficiarne o che esistono altri motivi oggettivi per non consentire a tale Stato membro di beneficiarne (n.6).
In base all’art.61, uno Stato membro individuato in una decisione di cui all’articolo 11 come soggetto a pressioni migratorie o che ritenga di essere soggetto a pressioni migratorie e che non si sia avvalso della riserva annuale di solidarietà conformemente all’articolo 58 o non abbia notificato la necessità di avvalersi della riserva annuale di solidarietà a norma dell’articolo 59 può chiedere in qualsiasi momento una riduzione totale o parziale dei contributi per i quali si sia impegnato indicati nell’atto di esecuzione del Consiglio di cui all’articolo 57. Lo stesso può avvenire anche nel caso meno grave di situazione migratoria significativa (art.62).
L’art.67 disciplina la Procedura preliminare alla ricollocazione. Prima di applicare la procedura, lo Stato membro beneficiario garantisce che non vi siano fondati motivi per ritenere che la persona in questione comporti un rischio per la sicurezza interna. Se vi sono fondati motivi per ritenere che la persona comporti un rischio per la sicurezza interna prima o durante la procedura di cui al presente articolo, anche quando sia stata individuata una minaccia per la sicurezza interna conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2024/1356, lo Stato membro beneficiario non applica o interrompe immediatamente la procedura di ricollocazione. Lo Stato membro beneficiario esclude l’interessato da qualsiasi ricollocazione futura o trasferimento futuro verso uno Stato membro.
La Parte quinta del Regolamento 2024/1351/UE contiene disposizioni generali sulla protezione dei dati (art.72), sulla tutela della riservatezza (art.73), e sulle relative sanzioni in caso di violazioni (art.74).
La Parte sesta del Regolamento prevede modifiche di altri atti dell’Unione europea con carattere di sostegno finanziario.
La Parte settima del Regolamento stabilisce infine disposizioni transitorie e finali, con l’abrogazione espressa (art.83) del Regolamento Dublino III 604/2013. Al riguardo si specifica che “I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la “tavola di concordanza” di cui all’allegato II”. Per ogni articolo del nuovo Regolamento questa tavola indica il corrispondente articolo del vecchio Regolamento Dublino III 604/2013. Un Allegato dunque che in sede di adeguamento normativo, ma anche nelle successive prassi amministrative, dovrà essere attentamente considerato a livello nazionale.
L’art.84 del Regolamento detta la più importante delle disposizioni transitorie. Si prevede che quando la domanda è stata registrata dopo il primo luglio 2026, i fatti che potrebbero determinare la competenza di uno Stato membro in virtù del presente regolamento sono presi in considerazione anche se precedenti a tale data. Per le domande di protezione internazionale registrate prima del primo luglio 2026 lo Stato membro competente per l’esame è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (UE) n. 604/2013. Altra norma che dovrà essere attentamente considerata anche dal legislatore nazionale.
L‘art 85 fissa termini di entrata in vigore e applicazione del Regolamento sulla “gestione” 1351/2026.
Il regolamento che è entrato in vigore nel 2024 il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si applica a partire dal primo luglio 2026.
Si aggiungono però una serie di norme che avranno applicazione anticipata, creando non pochi dubbi al semplice lettore, ed ancora di più a quanti dovranno applicare il Regolamento e decidere sui ricorsi che, già nella fase transitoria, inevitabilmente ne deriveranno. “gli articoli da 7 a 15, (su approccio strategico e gestione della solidarietà), l’articolo 22, paragrafo 1, quarto comma (in materia di colloquio personale) l’articolo 23, paragrafo 7 (formulario uniforme per scambio informazioni su minori), l’articolo 25, paragrafi 6 e 7 el’articolo 34, paragrafi 3 e 4 ( atti delegati che dovranno essere adottati dalla Commissione UE per identificare i familiari), l’articolo 39, paragrafo 3, secondo comma (motivazione richiesta di presa in carico), l’articolo 40, paragrafo 4 e l’articolo 40, paragrafo 8, secondo comma ( su atti di esecuzione che dovranno essere adottati dalla Commissione UE per stabilire due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le prove circostanziali), l’articolo 41, paragrafo 5 (secondo cui la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione metodi uniformi per la preparazione e la presentazione delle notifiche di ripresa in carico), l’articolo 46, paragrafo 1, quinto comma e l’articolo 46, paragrafo 4 ( in materia di trasferimenti), l’articolo 48, paragrafo 4 (secondo cui al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione definisce mediante atti di esecuzione un modulo uniforme per il trasferimento dei dati), l’articolo 50, paragrafo 1, secondo comma e l’articolo 50, paragrafo 5 (in materia di ulteriori atti di esecuzione della Commissione in materia di scambio di dati sanitari prima di un trasferimento), l’articolo 52, paragrafo 4 ( secondo cui la Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità di cui al paragrafo 1 e tra dette autorità e l’Agenzia per l’asilo, per inviare informazioni, dati biometrici rilevati in conformità del regolamento (UE) 2024/1358, richieste, notifiche, risposte e ogni altra corrispondenza scritta e per garantire che il mittente riceva automaticamente un avviso di ricevimento per via elettronica); gli articoli 56 e 57 (sulla cd. riserva di solidarietà e sui relativi atti di esecuzione della Commissione), l’articolo 64, paragrafo 3 (in materia di contributi finanziari), l’articolo 67, paragrafo 14 (sulla identificazione delle persone da ricollocare), e gli articoli 78 (sul potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione) e 84 (Norme transitorie), si applicano a decorrere dall’11 giugno 2024”.
Con questa definizione di termini, sempre secondo l’art.85, il regolamento sarà finalmente “obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati”.
15. Secondo quanto previsto dal Disegno di legge 1896/2026, i futuri decreti legislativi di adeguamento dovrebbero essere adottati dal governo nazionale nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei princìpi e criteri direttivi specifici contenuti negli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del Disegno di legge, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a)razionalizzare la normativa in materia, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività e, ove necessario, intervenendo mediante la novellazione e l’aggiornamento dei compendi normativi di settore già esistenti; b) mantenere le norme vigenti coerenti e non incompatibili con la normativa unionale; c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile che disciplina l’abrogazione delle norme, stabilendo che una legge è abrogata solo da una legge successiva per dichiarazione espressa, incompatibilità, o perché la nuova disciplina regola l’intera materia.
Si dovrà comunque mantenere un costante rapporto con la Commissione europea, come emerge anche dal Regolamento (UE) 2025/2055 concernente modalità di applicazione uniformi del Regolamento (UE) 2024/1351 per quanto riguarda la gestione dell’asilo e della migrazione.
Come osserva la Commissione europea, l’attuazione del patto sulla migrazione e l’asilo, e dunque dei Regolamenti che introduce, non è un processo una tantum, bensì un processo dinamico. A tale riguardo la Commissione sollecita“un buon coordinamento con tutti i portatori di interessi e la partecipazione delle autorità locali e regionali, nonché della società civile, per conseguire un elevato livello di efficienza nell’attuazione del patto”. In Italia è mancata qualsiasi consultazione con le associazioni rappresentative e le organizzazioni non governative. Nel frattempo a livello europeo si intensificavano i contatti tra gli organismi europei, in particolare Frontex, EUAA, Eurodac ed Europol in vista dell’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, e dei collegati atti legislativi. La prospettiva condivisa si incentrava sugli aspetti repressividella mobilità interna e sul funzionamento dei sistemi e degli apparati di condivisione dei dati, con organismi di monitoraggio interni che avrebbero dovuto sostituire almeno in parte i controlli giurisdizionali che tanto avevano “ostacolato” il funzionamento del precedente sistema Dublino III (Regolamento (UE) 2013/604).
Malgrado le solenni dichiarazioni di principio nel Regolamento “gestione” 2024/1351/UE e più in generale nel Patto UE sulla migrazione e l’asilo del 2024, manca un vero equilibrio fra le esigenze di governo della mobilità (che possano conciliare sicurezza e solidarietà fra Stati) e la tutela dei diritti dei richiedenti asilo che sarebbero da intendere come persone comunque in cerca di protezione (con pari diritti e responsabilità) e già al momento del loro arrivo in territorio dell’Unione europea titolari di un diritto ad una procedura equa e trasparente, tanto in frontiera, che nei successivi trasferimenti, soprattutto nei casi di detenzione amministrativa ed accompagnamento forzato.
Si profila una immediata esplosione del contenzioso con ricorsi giurisdizionali che probabilmente intaseranno i tribunali nazionali, e che arriveranno fino alla Corte Costituzionale, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, alla Corte europea dei diritti dell’Uomo. Restringere i diritti di chi cerca protezione, non gioverà certo ad accrescere la sicurezza percepita dai cittadini, e comporterà ulteriori violazioni dei diritti fondamentali della persona, diritti che comunque vanno riconosciuti anche quando si è costretti a varcare una frontiera senza i necessari documenti di ingresso o di soggiorno.
QUESTIONE GIUSTIZIA
2025
di Carlo De Chiara
Presidente di sezione della Corte di cassazione, già presidente di Md
Le Sezioni unite, pur enunciando un principio di diritto meramente ripetitivo dei principi già sanciti dalla CGUE nella sentenza del 30 novembre 2023, sembrano in realtà – a leggere con attenzione tra le righe degli obiter dicta – anche rispondere almeno in parte alle attese di chiarimento dei giudici di merito e del foro sulla complessa questione delle interferenze tra protezione complementare di stampo nazionale e “trasferimenti Dublino”.
N.R.G. 6303/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile
(Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE)
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente
dott. Christian Colombo Giudice
dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore ed estensore
all’esito della camera di consiglio del 18.2.2025,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 6303/2023, promosso da:……………………, nato in Marocco i , c.f. , CUI ; con patroc n o ell’avv. Marco SALSEGGI;
RICORRENTE
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino);
RESISTENTE
Pubblico Ministero in sede;
INTERVENUTO
ha pronunciato il seguente
D E CR E TO
(ai sensi dell’art. 3, comma 3- septies, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
Rilevato in fatto
1. Con ricorso tempestivamente presentato in data 17.5.2023, ha impugnato il
provvedimento di trasferimento avente n. di prot. , emesso ai sensi dell’art.
13, par. 1, del Regolamento (UE) n. 604/2013 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo – Unità Dublino in data 17.4.2023 e a lui notificato lo stesso giorno.
Con tale provvedimento, l’amministrazione ha disposto il trasferimento del ricorrente in Spagna, quale Stato competente a esaminare la sua richiesta di protezione internazionale, entro sei mesi dall’accettazione, da parte di tale Stato, della propria competenza (avvenuta il 2.2.2023). La competenza spagnola si fonderebbe sul fatto che, al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale (avvenuta il 15.11.2022), non sarebbero trascorsi dodici mesi dalla data (28.3.2022) in cui il ricorrente, provenendo dal Marocco, avrebbe varcato illegalmente la frontiera di tale Stato membro.
Il ricorrente, rappresentando di essere giunto in Spagna nel mese di febbraio 2022 e di aver poi raggiunto l’Italia per via aerea il 27.3.2022, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato (con vittoria di spese), deducendo:
- la sussistenza di legami lavorativi e familiari in Italia (a differenza che in Spagna, ove vivrebbe soltanto la zia materna) rilevanti ai sensi degli artt. 1, 7 e 16 del Regolamento (UE) n. 604/2013, dal momento che nel nostro Paese egli svolgerebbe attività lavorativa retribuita e vanterebbe importanti legami familiari (in Italia vivono la sorella , il cognato il nipote , lo zio , il cugino e lo zio , quest’ultimo cittadino italiano);
- l’illegittimità del provvedimento dell’Unità Dublino in ragione dell’omesso svolgimento del colloquio personale con il richiedente in relazione al possibile trasferimento verso un altro Stato membro, in violazione degli artt. 5 e 7 del citato Regolamento;
- l’emissione del provvedimento in violazione degli stessi artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) n. 604/2013, dal momento che, per un verso, la decisione dell’Unità Dublino italiana sarebbe intervenuta oltre dodici mesi dopo l’avvenuto attraversamento illegale della frontiera spagnola (sicché la competenza della Spagna
non potrebbe essere affermata ai sensi dell’art. 13, par. 1, del Regolamento, in quanto nelle more cessata) e, per altro verso, lo straniero avrebbe presentato domanda di protezione internazionale in Italia il 5.11.2022, dopo ben oltre cinque mesi di permanenza sul territorio italiano (con conseguente competenza
dell’Italia ai sensi dell’art. 13, par. 2, del Regolamento).
2. L’Unità Dublino, regolarmente notiziata del ricorso, si è costituita in giudizio – a mezzo di un proprio funzionario – il 31.5.2023, ribadendo la legittimità del provvedimento adottato e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
- In particolare, l’autorità amministrativa – in replica alle deduzioni della controparte – ha rivendicato la corretta applicazione, nella fattispecie in esame, dell’art. 13, par. 1, del Regolamento, dacché alla data del fotosegnalamento in occasione della presentazione della domanda di protezione internazionale (15.11.2022) non risultava ancóra decorso il termine di dodici mesi dall’attraversamento illegale della frontiera spagnola, avvenuto – stando a quanto riportato in EURODAC – il 28.3.2022.
- Ha, poi, evidenziato come in Spagna non si ravvisino carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza, con la conseguenza che il trasferimento in tale Paese sarebbe legittimo.
- Inoltre, non sarebbe invocabile il disposto degli artt. 7 e 17 del Regolamento (UE) n. 604/2013, dal momento che i parenti del ricorrente presenti sul territorio italiano non rientrerebbero tra quelli rispetto ai quali sarebbe tutelabile il diritto all’unità familiare (in quanto non ricompresi tra i familiari di cui l’art. 2 del Regolamento) e conseguentemente attivabile la “clausola discrezionale” (l’amministrazione ha, in
- ogni caso, evidenziato come l’istante non abbia in alcun modo provato gli allegati vincoli di parentela).
- Quanto all’asserita violazione delle garanzie informative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento, l’Unità Dublino ha replicato sostenendo l’avvenuta perfetta ottemperanza, da parte dell’autorità amministrativa competente, ai propri doveri istruttori e informativi, avendo consegnato allo straniero l’opuscolo di cui all’art. 4 e avendo altresì proceduto al colloquio personale di cui all’art. 5. In ogni caso, non sarebbe mai stato concretamente violato il diritto di difesa del richiedente.
3. Il Pubblico Ministero si è limitato a prendere visione del ricorso.
4. La trattazione della causa è stata più volte rinviata in attesa che la Corte di Giustizia dell’Unione europea si pronunciasse sulle questioni pregiudiziali sollevate ai sensi dell’art. 267 TFUE dai Tribunali di Roma, Firenze e Milano in ordine:
- alla sussistenza, in capo ai giudici degli Stati membri, del potere di sindacare una decisione di trasferimento verso un altro Stato membro, in quanto implicante un rischio di refoulement indiretto per avere già, lo Stato membro richiesto, negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale (Roma, Firenze e Milano);
5. Con nota del 24.8.2023, parte ricorrente, nel ribadire le argomentazioni già spese nell’atto introduttivo, ha fornito aggiornamenti sulla situazione familiare e lavorativa di , producendo la comunicazione di ospitalità sottoscritta in suo favore dal cugino il 17.5.2023 e documentando, attraverso le buste paga, la persistenza dell’attività lavorativa. Ulteriori aggiornamenti sono stati forniti con nota scritta del 28.1.2025.
6. Il Giudice designato dal Collegio ha fissato udienza avanti a sé per la discussione della causa in data 30.1.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c.
In data 29.1.2025, il nuovo difensore del ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Contestualmente ha depositato documentazione lavorativa aggiornata.
Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Ritenuto in diritto
- Stima il Collegio che il ricorso sia fondato nei termini che seguono.
- Per ragioni di economia processuale e di ordine “logico” delle questioni sollevate dal ricorrente, si impone il prioritario esame del denunciato vizio procedurale di omessa effettuazione del colloquio informativo previsto dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013.
Ebbene, dalla verifica della documentazione versata in atti dalla stessa parte resistente emerge ictu oculi la sussistenza del denunciato vizio, se si considera che il modulo del colloquio sottoscritto dal richiedente in data 15.11.2022 (all’atto della presentazione della domanda di protezione internazionale) risulta compilato esclusivamente nella parte anagrafica e non anche nelle restanti parti, relative ad aspetti di notevole (e potenzialmente decisiva) rilevanza ai fini della determinazione dello Stato competente, quali la situazione familiare dello straniero in Italia e il quadro sanitario (v. l’all. 6 delle produzioni di parte resistente).
Per di più, tale modulo – rimasto sostanzialmente in bianco, a dimostrazione della mancata effettuazione di un colloquio ai sensi del citato art. 5 – risulta redatto esclusivamente in lingua italiana, quando invece dal coevo modello C3 si evince che parlava all’epoca la sola lingua araba (v. l’all. 7 del fascicolo di parte resistente). Ciò che comporta una palese violazione dell’art. 5, par. 4, del Regolamento.
Né può ritenersi che le informazioni rilevanti ai fini della determinazione dello Stato competente siano state egualmente acquisite nel corso del colloquio svoltosi (questa volta in lingua araba) in sede di compilazione del modello C3, atteso che lo stesso (pure compilato in maniera incompleta) serve a raccogliere informazioni rilevanti ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale (v. l’art. 10 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25), le quali non coincidono né possono considerarsi fungibili con quelle utili ai fini del c.d. “Regolamento Dublino III”.
Sul punto, si richiama l’ormai consolidato (e qui condiviso) orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «in sede di decisione su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall’Unità Dublino, dovuta a ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l’autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l’interpretazione conforme fornita dalla Corte di giustizia nella recente sentenza n. 228 del 30/11/2023, pur
nell’unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall’art. 10 d.lgs n. 25 del 2008 ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di
audizione) e le informazioni espressamente specificate negli artt. 4 (diritto all’informazione, implicante l’obbligo di consegna preventiva di un opuscolo contenuto nell’allegato X al Regolamento UE, c.d. Eurodac, n. 603 del 2013) e 5 («Colloquio personale»), in quanto aventi il dichiarato obiettivo di consentire al richiedente di fornire all’autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all’esame della sua domanda di protezione internazionale»; con la precisazione che, ove tali specifici adempimenti non risultino assolti, «la decisione di trasferimento deve essere annullata» (cfr. Cass., sez. I, 6 maggio 2024, n. 12162; Cass., sez. I, 20 agosto 2024, n. 22947; nella giurisprudenza di merito, v., da ultimo, Trib. Bologna, 13 settembre 2024, nel proc. n. 9172/2022 R.G.).
Nel caso di specie, peraltro, l’infungibilità delle rispettive informazioni appare evidente alla luce delle stesse allegazioni del ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio, là dove egli ha riferito (e parzialmente documentato: v., ad es., i docc. 1, 5, 7, 8 e 9 del fascicolo di parte) circostanze – come l’arrivo in Spagna nel mese di febbraio 2022 anziché il 28.3.2022, l’arrivo in Italia il 27.3.2022 anziché in
epoca successiva, la presenza di alcuni familiari sul territorio italiano e lo svolgimento di attività lavorativa – potenzialmente rilevanti ai fini dell’individuazione dello Stato competente (nell’ottica, ad es., di verificare la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 13, par. 1, con conseguente determinazione della competenza spagnola o di valutare, da parte dell’amministrazione, l’applicabilità della “clausola discrezionale” di cui all’art. 17). Né è dimostrato, nella vicenda in esame, che l’amministrazione abbia
provveduto a verificare – attraverso il colloquio svoltosi il 15.11.2022 – la corretta comprensione, da parte del richiedente, delle informazioni contenute nell’opuscolo informativo, come invece impone l’art. 5, par. 1, del Regolamento.
Mette, inoltre, conto rilevare – in replica a quanto argomentato dall’amministrazione a p. 7 della sua memoria di costituzione – che gli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento gravavano certamente e unicamente sullo Stato italiano: contrariamente a quanto asserito dall’Unità Dublino, infatti,alla data del 15.11.2022 non risultava aver presentato domande di protezione internazionale né in Spagna né in altri Stati membri dell’Unione europea (in ogni caso, sul punto, a dimostrazione dell’assoluta infondatezza anche sul piano teorico di tale eccezione della resistente, v. quanto chiarito dalla sentenza della CGUE, sez. II, 30 novembre 2023, n. 228, secondo cui «l’articolo 29 del regolamento Eurodac esige che venga consegnato l’opuscolo comune a ogni cittadino di paese terzo o apolide soggiornante irregolarmente nel territorio di uno Stato membro e le cui impronte digitali sono acquisite e trasmesse al sistema centrale, tale consegna dovendo avvenire al più tardi al momento di detta trasmissione, indipendentemente dalla questione se tale persona abbia, o meno, presentato in precedenza una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro»).
Si deve, dunque, concludere nel senso che l’Italia non ha rispettato la procedura informativa prevista dal “Regolamento Dublino III” prima dell’adozione del provvedimento di trasferimento qui impugnato. - Ciò posto, ritiene il Tribunale che la conseguenza di tale violazione sia l’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, in linea con quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza n. 228/2023, secondo cui, di regola, «la decisione di trasferimento deve essere annullata a seguito di ricorso presentato avverso quest’ultima ai sensi dell’articolo 27 di detto regolamento e che contesta la mancanza del colloquio personale previsto da detto articolo 5» (v. anche Cass., sez. I, 6 maggio 2024, n. 12162).
È pur vero che tale sentenza contempla un’eccezione alla regola dell’annullamento nel caso in cui «la normativa nazionale consenta all’interessato, nell’ambito di detto ricorso, di esporre di persona tutti i suoi argomenti avverso tale decisione nel corso di un’audizione che rispetti le condizioni e le garanzie enunciate in quest’ultimo articolo, e che tali argomenti non siano atti a modificare detta decisione». Ma una tale sanatoria attraverso il recupero, in sede giurisdizionale, delle garanzie informative e partecipative è, all’evidenza, inattuabile a distanza di circa due
anni e mezzo dalla presentazione della domanda di protezione senza che si sia addivenuti a una decisione sullo Stato competente al suo esame (e non per causa imputabile al ricorrente), se non altro per il mutamento della situazione di fatto nelle more intervenuto e soprattutto per l’inevitabile affievolimento della memoria del richiedente su circostanze relative al suo percorso migratorio potenzialmente rilevanti ai fini della procedura di trasferimento. Non appare, pertanto, praticabile in questa sede un “rimedio effettivo” al vizio procedurale sopra accertato.
Tale vizio – da ritenersi “assorbente” rispetto ad ogni altra doglianza avanzata dal ricorrente – comporta, dunque, l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della decisione impugnata. - Nulla va disposto in materia di spese processuali: sussisterebbero i presupposti per una compensazione integrale delle stesse ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (essendo l’accoglimento del ricorso dipeso anche da sopravvenienze in diritto, attesa l’applicazione alla fattispecie in esame degli innovativi princìpi statuiti dalla citata sentenza n. 228/2023 della CGUE, e da sopravvenienze in fatto, come il significativo lasso di tempo trascorso, al momento della definizione del presente giudizio, dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale), ma non può procedersi in tal senso, dal momento che la resistente, non costituitasi tramite difensore, non ha allegato di averne sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale,
visti gli artt. 3, comma 3-septies, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato e accerta la competenza dello Stato italiano a decidere sulla domanda di protezione internazionale avanzata da , nato in Marocco il (c.f. CUI ), in data 5.11.2022 presso la Questura di Brescia;
nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 18 febbraio 2025.
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
Diritto, Immigrazione e Cittadinanza
Fascicolo n. 3/2025
di Erika Colombo
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 5 marzo 2026 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 29 – Trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa e della ripresa in carico dei richiedenti asilo – Direttiva (UE) 2013/32 – Articolo 33 – Domande inammissibili »
Nella causa C-458/24 [Daraa] (i),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunale amministrativo di Sigmaringen, Germania), con decisione del 7 maggio 2024, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2024, nel procedimento
DO
contro
Bundesrepublik Deutschland,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: G. Chiapponi, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per DO, da M. Weidmann, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, da R. Kanitz, in qualità di agente;
– per il governo danese, da D. Elkan, M. Jespersen, C.A.-S. Maertens e J. Sandvik Loft, in qualità di agenti;
– per il governo francese, da B. Dourthe, O. Duprat-Mazaré e B. Fodda, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, da W. Ferrante e S. Fiorentino, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e M. Kopetzki, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da M. Debieuvre, E. Garello, A. Katsimerou e J. Vondung, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 ottobre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»), nonché dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra DO, cittadino siriano, e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), in merito ad una decisione del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Germania) (in prosieguo: l’«ufficio federale»), che ha respinto la sua domanda di asilo e ne ha disposto l’allontanamento verso l’Italia.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento Dublino III
3 I considerando 4 e 5 del regolamento Dublino III così recitano:
«(4) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.
(5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale».
4 L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.
2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.
Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la “Carta”)], lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente».
5 Il capo III di detto regolamento definisce i criteri per la determinazione dello Stato membro competente. Esso comprende gli articoli da 7 a 15 del medesimo regolamento.
6 L’articolo 18 del regolamento Dublino III figura nel capo V di quest’ultimo, relativo agli obblighi dello Stato membro competente, e al paragrafo 1, lettere a) e b), prevede quanto segue:
«Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:
a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro;
b) riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno».
7 Il capo VI di tale regolamento riguarda le procedure di presa e di ripresa in carico dei richiedenti e comprende gli articoli da 20 a 33 di detto regolamento.
8 L’articolo 22 del medesimo regolamento, intitolato «Risposta a una richiesta di presa in carico», ai paragrafi 1 e 7 dispone quanto segue:
«1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta.
(…)
7. La mancata risposta entro la scadenza del termine di due mesi citato al paragrafo 1 e di quello di un mese citato al paragrafo 6 equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico la persona, compreso l’obbligo di prendere disposizioni appropriate all’arrivo della stessa».
9 In tale contesto, l’articolo 26 del regolamento Dublino III, intitolato «Notifica di una decisione di trasferimento», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:
«Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico un richiedente o un’altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. (…)».
10 L’articolo 27 di tale regolamento, rubricato «Mezzi di impugnazione», ai paragrafi 1 e 4 prevede quanto segue:
«1. Il richiedente o altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.
(…)
4. Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione».
11 L’articolo 29 di detto regolamento, intitolato «Modalità e termini», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:
«1. Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.
(…)
2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».
Regolamento n. 1560/2003
12 L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 (GU 2014, L 39, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1560/2003»), intitolato «Cooperazione ai fini del trasferimento», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Lo Stato membro competente è tenuto a permettere quanto prima il trasferimento del richiedente e a fare in modo che nulla osti al suo ingresso. (…)».
13 Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1560/2003, intitolato «Rinvio e ritardi di trasferimento»:
«1. Lo Stato membro competente è informato senza indugi della decisione di rinviare il trasferimento qualora siano promossi un ricorso o una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero sussistano motivazioni materiali quali lo stato di salute del richiedente, l’indisponibilità del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto all’esecuzione del trasferimento.
(…)
2. Lo Stato membro che non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei mesi dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico dell’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo, per uno dei motivi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del [regolamento Dublino III], ne informa lo Stato membro competente prima dello scadere del termine. In mancanza di ciò, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale e le altre obbligazioni a norma del [regolamento Dublino III] ricadono sullo Stato membro richiedente, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento.
(…)».
Direttiva 2013/32
14 Sotto il titolo «Domande inammissibili», l’articolo 33 della direttiva 2013/32 dispone quanto segue:
«1. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del [regolamento Dublino III], gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9)], qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.
2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:
a) un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;
b) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 35;
c) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38;
d) la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente elementi o risultanze nuovi ai fini dell’esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE; o
e) una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata».
Diritto tedesco
15 La direttiva 2013/32 è stata recepita nel diritto tedesco dall’Asylgesetz (legge in materia di asilo), nella sua versione pubblicata il 2 settembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 1798; in prosieguo: l’«AsylG»).
16 L’articolo 29, paragrafo 1, dell’AsylG, nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue:
«Una domanda di asilo è inammissibile quando:
1. un altro Stato
a) ai sensi del [regolamento Dublino III] o
b) sulla base di altre disposizioni del diritto dell’Unione europea o di un trattato internazionale
sia competente per l’espletamento della procedura di asilo,
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
17 DO, cittadino siriano, è entrato in Germania il 18 aprile 2023 e ha ivi presentato una domanda di asilo il 26 aprile dello stesso anno.
18 Sulla base delle informazioni contenute nella banca dati Eurodac la Repubblica italiana è stata tuttavia identificata come lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda.
19 Il 27 aprile 2023 l’ufficio federale ha quindi trasmesso alla Repubblica italiana una richiesta di presa in carico di DO. Le autorità italiane non vi hanno risposto cosicché si ritiene che abbiano accettato la richiesta, conformemente all’articolo 22, paragrafo 7, del regolamento Dublino III.
20 Con decisione del 18 luglio 2023 l’ufficio federale ha respinto la domanda di asilo di DO in quanto inammissibile in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, punto 1, lettera a), dell’AsylG, nella versione applicabile al procedimento principale, con la motivazione che la Repubblica italiana era competente per l’esame di tale domanda. Esso ha inoltre disposto l’allontanamento di DO verso l’Italia.
21 Il 27 luglio 2023 DO ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunale amministrativo di Sigmaringen, Germania), giudice del rinvio. Con ordinanza del 26 ottobre 2023, quest’ultimo ha concesso un effetto sospensivo a tale ricorso.
22 Il giudice del rinvio osserva che da due circolari, inviate, rispettivamente, il 5 e il 7 dicembre 2022 dall’unità Dublino italiana a tutte le unità Dublino, risulta che, provvisoriamente e salvo eccezioni, la Repubblica italiana non accetterebbe più trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale verso l’Italia in applicazione del regolamento Dublino III. Essa rifiuterebbe quindi qualsiasi presa in carico dei richiedenti che rientrino nella sua competenza in forza di tale regolamento.
23 In primo luogo, sarebbe quindi necessario stabilire se, a causa di tale rifiuto, la Repubblica federale di Germania sia divenuta lo Stato membro competente in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, di detto regolamento. In caso affermativo, la decisione dell’ufficio federale sarebbe illegittima.
24 Al riguardo il giudice del rinvio ritiene che, alla luce della sua formulazione, tale disposizione si applichi unicamente qualora sussistano, nello Stato membro competente, carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti che implichino un rischio di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta. Orbene, il rifiuto di uno Stato membro di prendere in carico i richiedenti non configurerebbe siffatte carenze.
25 Ciò detto, tale giudice ritiene che un siffatto rifiuto costituisca una «rottura del sistema» del regolamento Dublino III e invita la Corte a porvi rimedio. Tale regolamento partirebbe dalla premessa, fondata sulla fiducia reciproca, secondo la quale gli Stati membri prendono in carico i richiedenti che hanno presentato una domanda di protezione internazionale il cui esame rientri nella loro competenza. Tenuto conto di tale premessa e dell’obiettivo di un rapido trattamento delle domande, si dovrebbe ritenere che la volontà dello Stato membro competente di prendere in carico i richiedenti protezione internazionale costituisca una «condizione di applicazione non scritta» dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento. Pertanto il rifiuto di prendere in carico tali richiedenti avrebbe come conseguenza una violazione di questa disposizione, e ciò indipendentemente dalle condizioni di accoglienza nello Stato membro competente. Detta disposizione potrebbe quindi condurre, nella causa di cui è investito tale giudice, ad un trasferimento della competenza dalla Repubblica italiana alla Repubblica federale di Germania.
26 In secondo luogo, nell’ipotesi in cui, tuttavia, la Corte escludesse un siffatto trasferimento di competenza, il giudice del rinvio osserva che la domanda di DO dovrebbe essere respinta in quanto inammissibile in forza del diritto tedesco. Orbene, sarebbe impossibile sapere, in tale fase, se DO possa essere trasferito verso l’Italia nel rispetto del termine di trasferimento di sei mesi, previsto all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III. DO sarebbe così posto, per un periodo corrispondente a tale termine, in una situazione di «rifugiato in orbita» («refugee in orbit»), nella quale, di fatto, nessuno Stato membro si reputerebbe competente ad esaminare la sua domanda. Il trattamento di quest’ultima sarebbe quindi indebitamente ritardato. Tale giudice si chiede se una situazione del genere sia compatibile con le disposizioni di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32.
27 In terzo e ultimo luogo, detto giudice si interroga sulle condizioni di fatto che possono indurlo a ritenere che uno Stato membro rifiuti in generale di prendere in carico le persone oggetto di una decisione di trasferimento, e si chiede se un siffatto rifiuto possa violare i diritti soggettivi di queste persone.
28 In tali circostanze, il Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunale amministrativo di Sigmaringen) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 3, paragrafo 2, del [regolamento Dublino III], e rispettivamente il regolamento (UE) 604/2013 (regolamento Dublino III) in quanto tale, debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro che verifica la competenza deve parimenti proseguire il suo esame dei criteri di cui al capo III e diviene esso stesso competente qualora lo Stato membro competente in forza di siffatti criteri non sia disposto a prendere in carico rimpatriati in base al sistema Dublino.
2) Se tale obbligo dello Stato membro, che verifica la competenza, di proseguire il suo esame dei criteri di cui al capo III sussista anche qualora nello Stato membro non disposto alla presa in carico non siano presenti carenze sistemiche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del [regolamento Dublino III] che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della [Carta].
3) Se l’articolo 33, paragrafo 1, della [direttiva 2013/32] debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, ai sensi della quale una domanda di asilo deve essere parimenti respinta in quanto inammissibile qualora lo Stato membro competente ai sensi del [regolamento Dublino III] non sia disposto alla presa in carico.
4) Se lo Stato membro che verifica la competenza debba partire dal presupposto del rifiuto di presa in carico dello Stato membro competente ai sensi del [regolamento Dublino III], qualora il ministero dell’Interno dello Stato membro competente dichiari, per iscritto, che non verranno provvisoriamente presi in carico rimpatriati in base al sistema Dublino e lo Stato membro competente impedisca susseguentemente la presa in carico di rimpatriati in base al sistema Dublino.
5) Se il rifiuto dello Stato membro competente di prendere in carico rimpatriati in base al [regolamento Dublino III] violi, già di per sé e indipendentemente da un conseguente rischio ai sensi dell’articolo 4 della [Carta], diritti soggettivi dell’interessato. Se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 604/2013 (regolamento Dublino III) preveda anche per siffatta violazione di diritti soggettivi un ricorso giurisdizionale effettivo».
Procedimento dinanzi alla Corte
29 Con ordinanza del presidente della Corte del 9 settembre 2024, la domanda del giudice del rinvio di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è stata respinta.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
30 Con la sua prima e con la sua seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento, o addirittura diviene esso stesso lo Stato membro competente, qualora lo Stato membro inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico delle persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento e qualora non sussistano, in quest’ultimo Stato membro, carenze sistemiche che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti a norma dell’articolo 4 della Carta.
31 In un primo momento, occorre ricordare che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III prevede che un richiedente protezione internazionale non possa essere trasferito verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda, se vi sono fondati motivi di ritenere che corra il rischio di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, a causa di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti una tale protezione in detto Stato membro. In questa ipotesi, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, di tale regolamento, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente diventa lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale se, dopo un ulteriore esame dei criteri sanciti al capo III di tale regolamento, accerta l’impossibilità di trasferire il richiedente in uno Stato membro designato sulla base di tali criteri o nel primo Stato membro presso il quale è stata presentata la domanda (sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur, C-185/24 e C-189/24, EU:C:2024:1036, punto 34 e giurisprudenza citata).
32 Dalla formulazione stessa dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III risulta che l’applicazione di tale disposizione è subordinata al soddisfacimento di due condizioni cumulative. Infatti solo le «carenze sistemiche», che «implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della [Carta]», rendono impossibile il trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente ed esigono il proseguimento dell’esame dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento ai fini della determinazione dello Stato membro competente [v., in tal senso, sentenze del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento), C-392/22, EU:C:2024:195, punti 57 e 58, nonché del 19 dicembre 2024, Tudmur, C-185/24 e C-189/24, EU:C:2024:1036, punto 35].
33 La prima di tali condizioni, relativa all’esistenza di «carenze sistemiche», è soddisfatta quando le carenze in questione perdurino e riguardino, in generale, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza applicabili ai richiedenti protezione internazionale o, quanto meno, a taluni gruppi di richiedenti protezione internazionale considerati nel loro insieme. Tali carenze devono peraltro raggiungere una soglia particolarmente elevata di gravità, la quale dipende dall’insieme delle circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur, C-185/24 e C-189/24, EU:C:2024:1036, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza citata).
34 La seconda condizione, relativa all’esistenza di un rischio di trattamento inumano e degradante, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, è verificata qualora siffatte carenze sistemiche comportino il rischio, per l’interessato, di essere esposto, nello Stato membro designato come competente, a trattamenti contrari a tale articolo 4 [v., in tal senso, sentenze del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento), C-392/22, EU:C:2024:195, punto 62, e del 19 dicembre 2024, Tudmur, C-185/24 e C-189/24, EU:C:2024:1036, punto 38].
35 Orbene, la Corte ha già dichiarato che la circostanza che lo Stato membro designato come competente, in forza dei criteri stabiliti dal capo III del regolamento Dublino III, abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico dei richiedenti protezione internazionale non è idonea, di per sé, a giustificare l’accertamento, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante a norma dell’articolo 4 della Carta (sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur, C-185/24 e C-189/24, EU:C:2024:1036, punto 43).
36 Ne consegue che, in assenza di qualsiasi altro elemento che dimostri l’esistenza di carenze sistemiche che comportino un siffatto rischio, si deve giudicare che, in una situazione in cui lo Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III ha sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico dei richiedenti protezione internazionale, le condizioni di applicazione cumulative dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento non sono soddisfatte. Pertanto, in un caso del genere, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente non deve né proseguire l’esame dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento sulla base di tale disposizione, né divenire esso stesso lo Stato membro competente in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma, del medesimo regolamento.
37 Una siffatta interpretazione è corroborata dagli obiettivi del regolamento Dublino III, che mira in particolare a stabilire un metodo chiaro e pratico di determinazione dello Stato membro competente e a prevenire i movimenti secondari di richiedenti asilo tra gli Stati membri [sentenze del 30 novembre 2023, Ministero dell’Interno e a. (Opuscolo comune – Refoulement indiretto), C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, EU:C:2023:934, punto 141, nonché del 19 dicembre 2024, Tudmur, C-185/24 e C-189/24, EU:C:2024:1036, punto 41].
38 Lo Stato membro designato come competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III non può sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle responsabilità ad esso incombenti in forza di tale regolamento. Infatti, una siffatta possibilità porterebbe a violare tali criteri e rischierebbe di mettere così a repentaglio il buon funzionamento del sistema istituito da detto regolamento. Inoltre, ritenere che si possa dedurre da un siffatto annuncio unilaterale che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti che implichino un rischio serio di un trattamento inumano o degradante, al punto da impedire tutti i trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale verso lo Stato membro competente e da comportare un trasferimento della competenza da tale Stato membro verso lo Stato membro del movimento secondario, potrebbe incoraggiare tali movimenti incentivando i richiedenti a proseguire la loro rotta migratoria verso un altro Stato membro che sembri offrire loro condizioni più favorevoli (sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur, C-185/24 e C-189/24, EU:C:2024:1036, punto 42).
39 Alla luce di tali elementi non si può ritenere che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento Dublino III contenga, in aggiunta e indipendentemente dalle due condizioni di cui al punto 32 della presente sentenza, una condizione di applicazione non scritta, secondo la quale lo Stato membro competente dovrebbe essere disposto a prendere o a riprendere in carico i richiedenti protezione internazionale. Oltre al fatto che tale condizione non risulta in alcun modo dal chiaro tenore letterale di detta disposizione, essa sarebbe inconciliabile con gli obiettivi del regolamento in parola quali esposti al punto 37 della presente sentenza e, in definitiva, renderebbe facoltativo il rispetto di quest’ultimo per tale Stato membro.
40 In un secondo momento, nella misura in cui il giudice del rinvio teme tuttavia che, in una situazione come quella di cui al punto 36 della presente sentenza, il richiedente protezione internazionale interessato veda indebitamente ostacolato il suo accesso alla procedura di protezione internazionale e che, in definitiva, nessuno Stato membro esamini la sua domanda, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale ottica, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v. sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, punto 9, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24, EU:C:2025:591, punto 44).
41 Infatti, la circostanza che, formalmente, il giudice del rinvio abbia incluso, nelle sue questioni, alcune disposizioni specifiche del diritto dell’Unione non impedisce alla Corte di fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essere utili per definire il procedimento principale, traendo dall’insieme degli elementi forniti da tale giudice e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, punto 26, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24, EU:C:2025:591, punto 45).
42 Alla luce di tale giurisprudenza, al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta completa occorre procedere anche all’interpretazione dell’articolo 29 del regolamento Dublino III, sul quale le parti e gli altri interessati di cui all’articolo 23, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea hanno presentato le loro osservazioni all’udienza dinanzi alla Corte.
43 Detto articolo 29 prevede, al paragrafo 1, che il trasferimento dell’interessato verso lo Stato membro competente avvenga non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione, da parte di un altro Stato membro, della richiesta di presa o di ripresa in carico di tale interessato oppure dalla decisione definitiva sul ricorso, qualora sia concesso l’effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento in parola.
44 Conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento, se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è liberato dall’obbligo di prendere o di riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.
45 In primo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, dal tenore letterale stesso di tale disposizione emerge che essa prevede un trasferimento automatico della competenza allo Stato membro richiedente, senza subordinare tale trasferimento a qualsivoglia reazione dello Stato membro competente (sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri, C-201/16, EU:C:2017:805, punto 30).
46 Inoltre, come sottolineato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 51 e 52 delle sue conclusioni, l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III è formulato in termini ampi e non comporta alcuna limitazione del trasferimento di competenza a casi specifici. Al contrario, ai sensi di tale disposizione, detto trasferimento di competenza opera, ipso iure, «[se] il trasferimento [del richiedente protezione internazionale] non avviene entro il termine di sei mesi». Sulla base del tenore letterale di tale disposizione, detto trasferimento di competenza si realizza quindi indipendentemente dalle cause di una siffatta mancata esecuzione e dalla questione se quest’ultima sia imputabile allo Stato membro richiedente, allo Stato membro competente o all’interessato.
47 Ne consegue che lo stesso trasferimento di competenza avviene anche qualora non sia stato possibile concludere il trasferimento dell’interessato entro l’apposito termine previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, a causa della sospensione unilaterale, da parte dello Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di tale regolamento, delle prese e delle riprese in carico dei richiedenti protezione internazionale.
48 In secondo luogo, tale interpretazione letterale è corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III nonché dagli obiettivi di questo regolamento.
49 Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto, da un lato, da una lettura combinata dell’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento nonché dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9 del regolamento n. 1560/2003 risulta che lo Stato membro richiedente e lo Stato membro competente devono concertarsi ai fini della realizzazione del trasferimento dell’interessato, e che lo Stato membro competente è tenuto a consentire tale trasferimento quanto prima e a garantire che non vi siano ostacoli all’ingresso di detto interessato nel suo territorio.
50 Dall’altro lato, occorre sottolineare che dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III emerge che il legislatore dell’Unione non ha ritenuto che l’impossibilità materiale di procedere all’esecuzione della decisione di trasferimento dovesse essere considerata idonea a giustificare l’interruzione, o la sospensione, del termine di trasferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento. Infatti, tale legislatore non ha incluso nel regolamento in parola alcuna disposizione generale che preveda una siffatta interruzione o sospensione di questo termine [v., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C-245/21 e C-248/21, EU:C:2022:709, punti 65 e 66, nonché del 12 gennaio 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento – Pluralità di domande), da C-323/21 a C-325/21, EU:C:2023:4, punto 69]. A fortiori, tale legislatore non ha neppure previsto alcuna deroga al trasferimento ipso iure della competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale alla scadenza di detto termine.
51 Inoltre, per quanto riguarda taluni casi frequenti di impossibilità materiale di esecuzione della decisione di trasferimento, detto legislatore si è limitato, all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento in parola, a prevedere che il termine di trasferimento possa essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito. Orbene, oltre al fatto che questa disposizione contempla non già l’interruzione o la sospensione del termine di trasferimento bensì la sua proroga, occorre ricordare che tale proroga ha carattere eccezionale e deve quindi essere interpretata restrittivamente, il che esclude la sua applicazione per analogia ad altri casi di impossibilità di esecuzione della decisione di trasferimento [sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C-245/21 e C-248/21, EU:C:2022:709, punti 67 e 68].
52 Per tali motivi la Corte ha dichiarato che il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III si applicava in situazioni in cui il trasferimento dell’interessato era impossibile [sentenza del 12 gennaio 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Termine di trasferimento – Pluralità di domande), da C-323/21 a C-325/21, EU:C:2023:4, punto 70 e giurisprudenza citata], anche a causa di circostanze non imputabili allo Stato membro richiedente, quali lo stato di salute di detto interessato (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 89) o la pandemia di COVID-19 [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C-245/21 e C-248/21, EU:C:2022:709, punto 71].
53 Per quanto concerne, in secondo luogo, gli obiettivi perseguiti dal regolamento Dublino III, occorre ricordare che dai considerando 4 e 5 di tale regolamento emerge che l’obiettivo di quest’ultimo è quello di stabilire un metodo chiaro e pratico, fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati, onde determinare con rapidità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento di una siffatta protezione e di non pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale [sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C-245/21 e C-248/21, EU:C:2022:709, punto 56 e giurisprudenza citata].
54 Al fine di realizzare siffatto rapido espletamento, il legislatore dell’Unione ha disciplinato le procedure di presa e di ripresa in carico condotte in applicazione del regolamento Dublino III corredandole di una serie di termini imperativi volti a garantire che tali procedure siano attuate senza ritardi ingiustificati [sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C-245/21 e C-248/21, EU:C:2022:709, punto 57 e giurisprudenza citata].
55 In particolare, il termine di trasferimento di sei mesi determinato dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III mira a garantire che la persona interessata sia effettivamente trasferita il più rapidamente possibile verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale lasciando al contempo, in considerazione della complessità pratica e delle difficoltà organizzative che si ricollegano all’esecuzione del trasferimento di tale persona, ai due Stati membri interessati, il tempo necessario per accordarsi ai fini della realizzazione di quest’ultimo e, più in particolare, allo Stato membro richiedente quello per disciplinare le modalità di realizzazione del trasferimento [sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C-245/21 e C-248/21, EU:C:2022:709, punto 58 e giurisprudenza citata].
56 Questi termini attestano, pertanto, la particolare importanza attribuita dal legislatore dell’Unione alla rapida determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale e dimostra che, tenuto conto della finalità di garantire un effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e di non pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, è importante, secondo questo stesso legislatore, che siffatte domande siano esaminate, se del caso, da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in applicazione dei criteri di cui al capo III del regolamento in parola [v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2017, Shiri, C-201/16, EU:C:2017:805, punto 39; del 13 novembre 2018, X e X, C-47/17 e C-48/17, EU:C:2018:900, punti 69 e 70, nonché del 30 marzo 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Sospensione del termine di trasferimento in appello), C-556/21, EU:C:2023:272, punto 38].
57 Orbene, il trasferimento della competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale in caso di mancata esecuzione del trasferimento del richiedente entro l’apposito termine impartito contribuisce, in quanto tale, alla determinazione rapida dello Stato membro competente e garantisce l’accesso effettivo del richiedente alla procedura di asilo.
58 In proposito è vero che l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, come interpretato nella presente sentenza, consente, di fatto, allo Stato membro inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III di sottrarsi, alla scadenza del termine di trasferimento e per il semplice fatto di una sospensione unilaterale delle procedure di presa e ripresa in carico dei richiedenti protezione internazionale, alle responsabilità ad esso incombenti in forza di tale regolamento e di alterare in tal modo la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri risultante da detto regolamento.
59 Tuttavia, da un lato, occorre sottolineare che, anche nel caso di una siffatta sospensione unilaterale, spetta, come risulta dal punto 49 della presente sentenza, agli Stati membri richiedente e competente concertarsi e cooperare al fine di giungere a un trasferimento prima della scadenza dell’apposito termine previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Inoltre, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, la competenza dello Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di tale regolamento resta piena e completa durante il termine di trasferimento cosicché, durante tale termine, il sistema dei criteri di determinazione della competenza istituito da detto regolamento è mantenuto.
60 Dall’altro lato, il trasferimento ipso iure della competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale in caso di mancata esecuzione del trasferimento dell’interessato entro tale termine è, in definitiva, l’unico modo per garantire a tale interessato un accesso effettivo alla procedura di asilo e, quindi, l’effettività del suo diritto fondamentale di chiedere asilo in uno Stato membro, quale garantito all’articolo 18 della Carta.
61 In un terzo momento e in ogni caso, occorre aggiungere che lo Stato membro richiedente non può rifiutarsi di applicare l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III per il motivo che lo Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di tale regolamento abbia sospeso l’applicazione delle procedure derivanti da detto regolamento.
62 In proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può giustificare l’inadempimento degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione adducendo il fatto che anche altri Stati membri verrebbero meno ai loro obblighi. Infatti, nell’ordinamento giuridico dell’Unione istituito dal Trattato FUE l’attuazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri non può essere soggetta a una condizione di reciprocità. Gli articoli 258 e 259 TFUE prevedono i mezzi di ricorso idonei per fronteggiare i casi in cui gli Stati membri vengano meno agli obblighi loro incombenti in forza del Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze dell’11 gennaio 1990, Blanguernon, C-38/89, EU:C:1990:11, punto 7, nonché dell’11 luglio 2018, Commissione/Belgio, C-356/15, EU:C:2018:555, punto 106 e giurisprudenza citata).
63 Pertanto, il rimedio contro un’eventuale violazione del regolamento Dublino III da parte dello Stato membro inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di tale regolamento, come quella individuata dal giudice del rinvio nell’ambito del procedimento principale, consisterebbe nella possibilità, per la Commissione europea nonché per qualsiasi altro Stato membro, di proporre un ricorso per inadempimento contro tale Stato membro ai sensi, rispettivamente, degli articoli 258 e 259 TFUE (v., per analogia, sentenze del 19 dicembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C-752/18, EU:C:2019:1114, punto 53, e del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C-497/20, EU:C:2021:1037, punto 79).
64 Da quanto precede risulta che, per quanto riguarda il procedimento principale, è solo alla scadenza del termine di trasferimento che, se del caso, la Repubblica federale di Germania diventerà, in caso di mancata esecuzione della decisione di trasferimento, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale di DO.
65 In proposito, al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile e completa, occorre aggiungere ancora che l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che, quando l’effetto sospensivo del ricorso avverso una decisione di trasferimento è stato concesso, come avvenuto nel procedimento principale, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, di detto regolamento, il termine di trasferimento decorre a partire dalla decisione definitiva su tale ricorso, cosicché l’attuazione della decisione di trasferimento deve avvenire al più tardi entro un termine di sei mesi a decorrere dalla decisione definitiva su detto ricorso [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C-245/21 e C-248/21, EU:C:2022:709, punto 49].
66 Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che:
– l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento, né diventa esso stesso lo Stato membro competente, qualora lo Stato membro inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico delle persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento, qualora non sussistano, in quest’ultimo Stato membro, carenze sistemiche che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti a norma dell’articolo 4 della Carta;
– l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che, qualora il trasferimento di tali persone non possa essere effettuato entro il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento, la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale è trasferita ipso iure allo Stato membro richiedente, e ciò anche se la mancata esecuzione del trasferimento è la conseguenza della sospensione, decisa unilateralmente dallo Stato membro inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento, delle prese e riprese in carico di dette persone.
Sulla terza questione
67 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 debba essere interpretato nel senso che esso consente di respingere una domanda di protezione internazionale, in quanto inammissibile, per il motivo che lo Stato membro competente non sia disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale.
68 In applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, oltre ai casi in cui una domanda di protezione internazionale non è esaminata ai sensi del regolamento Dublino III, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di siffatta protezione a norma della direttiva 2011/95 qualora una domanda sia giudicata inammissibile ai sensi di detto articolo. In proposito, il paragrafo 2 dello stesso articolo elenca tassativamente le ipotesi in cui gli Stati membri possono considerare inammissibile una domanda di protezione internazionale [sentenze del 19 marzo 2019, Ibrahim e a., C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, EU:C:2019:219, punto 76, nonché del 1º agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Figlio di rifugiati, nato fuori dallo Stato ospitante), C-720/20, EU:C:2022:603, punto 48].
69 Tanto dal carattere tassativo dell’elenco di cui all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, quanto dal carattere derogatorio dei motivi di inammissibilità che detto elenco comporta risulta che tale disposizione deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva e non può pertanto essere applicata a un caso che non corrisponda al suo tenore letterale [v., in tal senso, sentenza del 1º agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland (Figlio di rifugiati, nato fuori dallo Stato ospitante), C-720/20, EU:C:2022:603, punto 51].
70 Orbene, né la circostanza che un altro Stato membro sia competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale né, a fortiori, la sospensione unilaterale, da parte di tale altro Stato membro, delle procedure di presa e ripresa in carico dei richiedenti protezione internazionale figurano tra le ipotesi elencate all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32.
71 Inoltre, dalla formulazione dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, e in particolare dall’inciso «[o]ltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del [regolamento Dublino III]», risulta che tale disposizione distingue chiaramente i casi nei quali una domanda di protezione internazionale non è esaminata in applicazione di tale regolamento da quelli nei quali una siffatta domanda può essere respinta, in quanto inammissibile, per uno dei motivi tassativamente elencati all’articolo 33, paragrafo 2, di tale direttiva (v., in tal senso, ordinanza del 5 aprile 2017, Ahmed, C-36/17, EU:C:2017:273, punto 38).
72 Orbene, qualora lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente decida di non esaminare una domanda di protezione internazionale per il motivo, non previsto all’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, che un altro Stato membro è competente per l’esame di tale domanda e quest’altro Stato membro abbia accettato una domanda di presa o ripresa in carico del richiedente, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che il rigetto di una siffatta domanda dovesse essere garantito non già da una decisione di inammissibilità, in applicazione di tale disposizione, bensì mediante una decisione di trasferimento e di non esame, in forza dell’articolo 26 del regolamento Dublino III [v., per analogia, ordinanza del 5 aprile 2017, Ahmed, C-36/17, EU:C:2017:273, punti 39 e 41, nonché sentenza del 19 marzo 2019, Ibrahim e a., C-297/17, C-318/17, C-319/17 e C-438/17, EU:C:2019:219, punto 79].
73 Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che esso non consente di respingere una domanda di protezione internazionale, in quanto inammissibile, per il motivo che lo Stato membro competente non sia disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale.
Sulle questioni quarta e quinta
74 Tenuto conto delle risposte fornite alla prima e alla seconda questione, non occorre rispondere alla quarta e alla quinta questione.
Sulle spese
75 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
deve essere interpretato nel senso che:
lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento, né diventa esso stesso lo Stato membro competente, qualora lo Stato membro inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri abbia sospeso unilateralmente le prese e le riprese in carico delle persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento, qualora non sussistano, in quest’ultimo Stato membro, carenze sistemiche che comportino il rischio di trattamenti inumani o degradanti a norma dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2) L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013
deve essere interpretato nel senso che:
qualora il trasferimento di tali persone non possa essere effettuato entro il termine di trasferimento previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento, la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale è trasferita ipso iure allo Stato membro richiedente, e ciò anche se la mancata esecuzione del trasferimento è la conseguenza della sospensione, decisa unilateralmente dallo Stato membro inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di detto regolamento, delle prese e riprese in carico di dette persone.
3) L’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non consente di respingere una domanda di protezione internazionale, in quanto inammissibile, per il motivo che lo Stato membro competente non sia disposto a prendere o a riprendere in carico il richiedente protezione internazionale.
COMMISSIONE EUROPEA
8 maggio 2026