Nessuna “compensazione” possibile tra naufraghi soccorsi dalle ONG e “dublinati” da trasferire alle frontiere interne

di Fulvio Vassallo Paleologo

1. Dopo la disfatta nei rapporti con la Spagna, sulla crisi di Ceuta, e soprattutto dopo la mossa del cancelliere tedesco Merz che ha annunciato l’applicazione delle regole introdotte dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione delle frontiere interne, che abroga il vecchio Regolamento (UE) 2013/604 cd. Dublino III, Giorgia Meloni si rifugia nel rilancio della criminalizzazione dei soccorsi in mare, e nella correlata teoria del “flag state“, cioè della competenza dello stato di bandiera della nave soccorritrice quando si tratta di garantire lo sbarco dei naufraghi in un porto sicuro (place of safety) con il conseguente obbligo, per questo stesso Stato, di assumere la responsabilità per l’esame delle richieste di asilo. In assenza di una diretta assunzione di responsabilità dello Stato di bandiera, dopo anni di richieste pretestuose, il governo italiano sollecita adesso una compensazione economica per ogni migrante soccorso da navi appartenenti a ONG, che in prevalenza batterebbero bandiera tedesca, e che poi vengono indirizzate per lo sbarco, dalle stesse autorità marittime italiane che assumono doverosamente il coordinamento dei soccorsi, verso un porto ubicato nel nostro territorio nazionale.

Si tratta di una richiesta apparentemente nuova, derivante dalla dichiarazione del cancelliere tedesco Merz sulla attivazione delle riammissioni di richiedenti asilo denegati verso l’Italia, previste dal nuovo Regolamento sulla gestione delle frontiere interne (UE) 2024/1351, che si basa però su una vecchia tesi, quella del cd. flag state, già sconfitta nelle aule di giustizia, dal caso Cap Anamur del 2004, con sentenza del Tribunale di Agrigento nel 2009, al caso Rackete del 2018, con sentenza della Corte di Cassazione del 2020. L’improvvida sentenza del Tribunale di Palermo del 2025, che assolveva Salvini sul caso Open Arms, ricorrendo anche all’argomento dello Stato di bandiera, veniva poi precisata su questo punto dalla Corte di Cassazione, del 17 dicembre 2025 (depositata il 5 maggio 2026), n. 16148, che riconosceva comunque la valenza delle Convenzioni internazionali di diritto del mare e motivava diversamente l’assoluzione, per la diversa qualità della nave soccorritrice e per la mancanza dell’elemento soggettivo (la volontà preordinata) richiesto per la commissione del reato di sequestro di persona, senza riprendere la tesi della competenza dello Stato di bandiera. Come spiegava nel corso di un’audizione parlamentare del 2017, l’allora Contrammiraglio della Guardia costiera italiana Nicola Carlone il Regolamento di Dublino non è applicabile a bordo delle navi, ma solo dopo l’ingresso nel territorio nazionale. In passato la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna, e la Germania avevano respinto le richieste italiane di assumere la responsabilità dei soccorsi per garantire lo sbarco a terra dei naufraghi in un porto indicato dallo Stato di bandiera.

2. L’intero impianto normativo del Decreto legge Piantedosi (legge n.15 del 2023, che impone alle navi umanitarie, impegnate in acque internazionali, come nella zona SAR “libica”, l’obbligo di obbedire ai comandi delle autorità “competenti”, quindi anche di quelle libiche, ancora prive di una unica centrale di coordinamento (MRCC), è del resto orientato, seppure con ritardi ingiustificabili, a consentire lo sbarco nei porti italiani dei naufraghi soccorsi in acque internazionali da mezzi del soccorso civile, mentre le regole che imporrebbero obbedienza alle motovedette libiche, che spesso sparano sui socorritori, sono state disapplicate dai tribunali italiani. Secondo il Decreto legge Piantedosi il divieto di transito e di sosta previsto dal provvedimento, in ogni caso, non trova applicazione nell’ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera, ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare. Nessuna competenza primaria, dunque, dello Stato di bandiera, per la indicazione del porto sicuro di sbarco. Nel corso degli anni tutti i provvedimenti giurisdizionali che hanno sospeso o annullato misure di fermo amministrativo imposti alle ONG, tra gli ultimi il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 1818/2026 del 23 marzo 2026, hanno sistematicamente recepito la portata vincolante delle Convenzioni internazionali di diritto del mare che, escludendo i poteri di interdizione riconosciuti dal governo ai libici, impongono lo sbarco nel paese in grado di garantire un porto sicuro (POS), che assume il coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio e non nello Stato di bandiera della nave soccorritrice.

Secondo la posizione consolidata della Commissione europea i cittadini di Paesi terzi presenti nel territorio di un Paese membro, che vengono soccorsi in mare, sia nelle acque internazionali che nelle acque territoriali, indipendentemente dalla nazionalità della nave soccorritrice, hanno diritto immediato a fare domanda di protezione internazionale e in questo caso gli Stati membri sono tenuti a offrire un accesso effettivo alle procedure di asilo. La Raccomandazione (UE) 2020/1365 della Commissione, del 23 settembre 2020, sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle operazioni condotte da mezzi di soggetti privati a fini di attività di ricerca e soccorso e la Risoluzione del Parlamento europeo 2023/2787(RSP) , adottata dopo la strage di Pylos, non fanno alcun richiamo alla competenza dello Stato di bandiera per lo sbarco dei naufraghi soccorsi in alto mare. Non ci sono ulteriori atti legislativi dell’Unione europea che riguardano i soccorsi in mare operati dalle ONG, e deve richiamarsi il Regolamento Frontex (UE) 2014/656, che impone a tutti gli Stati membri che ospitano missioni Frontex, dunque anche all’Italia, il pieno rispetto delle norme di diritto internazionale del mare e del diritto cogente dell’Unione europea, incluso il Codice frontiere Schengen (CFS) ed il Regolamento Dublino III, oggi abrogato e sostituito dal Regolamento gestione frontiere (UE) 2024/1351.

3. Nessuna norma dei nove Regolamenti attuativi del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024 cita espressamente le ONG, ed i soccorsi operati dalle navi umanitarie con riferimento alla mobilità secondaria ai confini interni ed alle azioni di compensazione richieste agli Stati membri quando si tratta di concretizzare il principio di “solidarietà flessibile” che è alla base del Regolamento sulla gestione delle frontiere interne (UE) 2024/1351. Semmai, in questo Regolamento al Considerando 22 si afferma che “Al fine di garantire un’equa ripartizione delle responsabilità, la solidarietà sancita all’articolo 80 TFUE, nonché un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà obbligatorio che fornisca un sostegno efficace agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie e garantisca un rapido accesso a procedure eque ed efficienti per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà di pari valore ed essere flessibile e in grado di adattarsi rapidamente all’evoluzione delle sfide migratorie. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione”. E subito dopo si aggiunge (al Cons.25) che “Considerando che la ricerca e il soccorso derivano da obblighi internazionali, gli Stati membri che devono affrontare sbarchi ricorrenti nel contesto di operazioni di ricerca e soccorso potrebbero rientrare tra gli Stati membri beneficiari di misure di solidarietà. Dovrebbe essere possibile individuare una percentuale indicativa delle misure di solidarietà che potrebbero essere necessarie per gli Stati membri interessati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle vulnerabilità delle persone che arrivano da tali sbarchi”. Esattamente l’opposto di quello che fa il governo italiano quando con misure discriminatorie assegna porti tanto lontani da risultare “vessatori” soltanto alle navi del soccorso civile. Al solo scopo di contrastare attività di ricerca e salvataggio che potrebbero salvare vite umane.

Il Regolamento sulla gestione (UE) 2024/1351 prevede espressamente (art.33 c.2) che se “il richiedente è stato sbarcato nel territorio di uno Stato membro a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso, tale Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di 12 mesi dopo la data di sbarco”. Si legge qui una disposizione in favore di chi viene soccorso in mare, che può restare nel paese di secondo ingresso, qualora non sia stato riportato indietro nel paese di primo ingresso, già dopo 12 mesi dopo lo sbarco, meno quindi dei venti mesi previsti dalla norma generale per chi fa ingresso attraverso le frontiere terrestri. Non si menzionano comunque soccorsi operati specificamente dalle ONG, perchè si determinerebbe un effetto discriminatorio, come invece puntualmente ripropone il governo italiano, quando fa riferimento esclusivo alle navi del soccorso civile, ma la norma riguarda tutti gli sbarchi seguiti ad operazioni di ricerca e salvataggio (SAR).

Tutte le successive misure di solidarietà previste dal Regolamento gestione vanno decise a livello europeo, e a fronte di un numero elevato di soccorsi in mare non ricorre alcuna previsione di una “compensazione” con la riammissione, che andrebbe bloccata, di richiedenti asilo transitati da un paese di primo ingresso che hanno raggiunto un diverso Stato membro. Lo stesso Regolamento, in base al Considerando 87 “rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi garantiti dal diritto dell’Unione e internazionale, inclusa la Carta. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d’asilo garantito dall’articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare di conseguenza il presente regolamento, nel pieno rispetto di tali diritti fondamentali”.

4. La Corte di giustizia UE, nella sentenza C-458/24 del 5 marzo 2026, ha chiarito le ragioni per cui anchel’Italia non può liberarsi unilateralmente delle responsabilità previste dal Regolamento Dublino III,e che ogni trasferimento di “dublinati” deve comunque seguire la procedura europea, con individuazione dello Stato competente, richiesta di presa o ripresa in carico e rispetto dei termini previsti. Non è consentito dunque ai singoli Stati membri di adottare unilateralmente norme di attuazione o prassi operative, come il rifiuto di riammissione di richiedenti asilo transitati sul proprio territorio dopo essere sbarcati a seguito di operazioni di soccorso, nè si può ritenere che i naufraghi possano essere utilizzati come armi improprie per estorcere, in un clima di scontro con gli altri partner europei, una deroga all’applicazione del Regolamento sulla gestione delle frontiere, un tentativo fallito in diverse occasioni in passato, quando Salvini aveva cercato di forzare le regole europee impedendo lo sbarco dei naufraghi soccorsi da una nave umanitaria, basti pensare al caso Rackete nel 2019 poi archiviato nel 2022, a seguito di soccorsi operati in acque internazionali da una nave delle ONG, alla quale il Viminale negava ingiustificatamente il porto di sbarco.

Gli articoli 19, sul diritto di passaggio inoffensivo, e 98 sugli oblighi di soccorso, della Convenzione UNCLOS sul diritto del mare del 1982, escludono il potere di stabilire un divieto di ingresso preventivo alle navi soccorritrici, salvo la possibilità di provare la natura illecità dell’attività di “trasporto” dei naufraghi. Tentativo lungamente perseguito da diversi governi italiani, ma finora puntualmente fallito. Nè sembrano praticabili con una qualsiasi base legale operazioni di “blocco navale” che impediscano ad una qualsiasi nave, anche non appartenente alle odiate ONG, di sbarcare nel porto sicuro più vicino i naufraghi soccorsi in alto mare. L’unico blocco navale realmente attuato dall’Italia risale al 1997 quando il governo Prodi lo impose nei confronti dell’Albania, con le conseguenze mortali e le condanne penali che oggi nessuno può dimenticare. Forse chi governa e rilancia la politica del blocco navale dovrebbe rileggere la sentenza della Corte di Cassazione che nel 2014 confermava le condanne dei responsabili al comando della corvetta Sibilla che aveva causato nel 1997 l’affondamento della Kater Y Rades con decine di morti, raccontato dal compianto Alessandro Leogrande .

Occorre purtroppo prendere atto dell’ennesima operazione propagandistica del governo Meloni, rafforzata dalla lettera congiunta condivisa sui social con la premier danese Mette Frederiksen, per rompere l’isolamento in Europa, in nome della lotta all’immigrazione illegale, in favore della esternalizzazione delle frontiere, ma a scapito sicuramente dei naufraghi che subiranno la rarefazione dei soccorsi operati dalle ONG, indirizzate verso porti sempre più lontani e di nuovo oggetto di attacchi giudiziari, dopo che i numerosi fermi amministrativi inflitti dalle autorità periferiche di governo sono stati puntualmente sospesi o annullati dai Tribunali. Le persone che potranno essere interessate da questa controversia con il governo tedesco saranno comunque relativamente poche, in questa prima fase, perchè il nuovo Regolamento gestione (UE) 2024/1351 si applica solo ai richiedenti asilo che hanno registrato la loro domanda dopo il primo luglio 2026, e per tutti gli altri che si trovano in Germania, e che hanno ricevuto un diniego, si applicano le regole del vecchio Regolamento Dublino III che impediva la riammissione contro la volontà dello Stato membro di primo ingresso, senza peraltro fissare precisi criteri di compensazione. Rimane oscura la portata degli accordi che il governo Meloni vanta di avere concluso con i tedeschi per “azzerare” l’arretrato delle riammissioni Dublino bloccate dall’Italia a partire dal 2023. Come se le persone fossero merce da pesare e smaltire. Ma intanto l’effetto annuncio è assicurato, e l’ennesimo argomento di distrazione di massa nasconderà agli elettori italiani indirizzati alla continua ricerca del “nemico” problemi ben più gravi che stanno schiacciando la vita quotidiana della maggioranza della popolazione, dalla perdita del potere di acquisto alla crisi climatica. Tutto sembra svanire non appena si pronunciano le parole sicurezza e confini, magari con la variante della minaccia terroristica.

La prossima campagna elettorale in Italia, e non solo, sarà sempre più caratterizzata da questo tipo di guerra interna ai soccorsi civili ed al principio di solidarietà, in nome di una malintesa “difesa dei confini”. Gli apparati di diffusione di notizie false funzionano già a pieno regime, occorrono una grande mobilitazione civile ed una diffusa rete legale per costruire barriere di resistenza contro la disinformazione e l’odio di massa. Non si tratta solo di difendere persone migranti o naufraghi, è in gioco la sopravvivenza dell’Unione europea e dello Stato di diritto, a partire dalla indipendenza degli organi giurisdizionali, dunque della democrazia che riguarda tutti, a prescindere dalla nazionalità.


LA SICILIA

12 agosto 2026

Migranti, la Germania riapre il dossier dei trasferimenti verso l’Italia: perché il nuovo Patto Ue rischia già il primo strappo

di Alfredo Zermo

Il nuovo Patto Ue sull’asilo è entrato in applicazione da poche settimane, ma la disputa sui richiedenti da riportare nel Paese di primo ingresso mostra già quanto sarà difficile trasformare le regole in cooperazione effettiva.

…”A rafforzare la posizione tedesca ci sono anche intese politiche maturate nei mesi precedenti. In una nota del 9 dicembre 2025, il ministero della Giustizia, Migrazione e Tutela dei consumatori del Land Turingia ha richiamato esplicitamente l’intesa raggiunta dal ministro federale dell’Interno Alexander Dobrindt con Italia e Grecia per una “attuazione conforme al diritto europeo” del sistema di Dublino. Nello stesso testo si legge che da giugno 2026, con l’applicazione delle riforme del sistema comune europeo di asilo, Grecia e Italia sarebbero tornate a rispettare “pienamente” l’obbligo di riprendere le persone registrate per prime sul loro territorio.” …


Corriere della Sera

16 agosto 2026

Meloni, vertice sul caso Spagna. E parte la sfida con la Germania

di Marco Cremonesi e Irene Soave

Verso la videocall con i leader. Oggi potrebbe atterrare una «respinta» da Berlino


Il Sole 24 ore

18 agosto 2026

Migranti, la Svizzera come la Germania: rimanda in Italia i richiedenti asilo non di sua competenza

di Redazione Roma


SKY TG24

18 ago 2026 – 14:58

Migranti, anche la Svizzera rimanderà in Italia i richiedenti asilo non di sua competenza

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera anche Berna ha annunciato che applicherà il nuovo patto Ue sulle migrazioni. Pur non appartenendo all’Unione europea, aderisce infatti all’accordo di Schengen sulla libera circolazione


L’Espresso

18 agosto 2026

La Svizzera si (ri)allinea alla Germania: i richiedenti asilo non di sua competenza saranno espulsi in Italia

di Gabriele Ragnini

Dopo quasi quattro anni di blocco, Berna riprenderà da fine agosto i trasferimenti dei cosiddetti “dublinanti”, seguendo la stessa linea già annunciata dalla Germania. La Segreteria di Stato della migrazione conta 3.784 casi pendenti, ma solo 652 potrebbero effettivamente tornare in Italia

…La Svizzera segue la stessa strada della Germania: quella che riporta in Italia i richiedenti asilo arrivati sul territorio – elvetico, in questo caso – dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Ad annunciarlo è stata Magdalena Baker, portavoce della Segreteria di Stato della migrazione, in un’intervista alla televisione pubblica svizzero-tedesca: “I primi voli sono stati prenotati”…

…La ripresa riguarderà inizialmente pochi casi isolati, con i primi trasferimenti aerei previsti dalla fine di agosto. “È nell’interesse della Svizzera che la ripresa sia gestita in modo sostenibile per entrambe le parti, affinché il sistema funzioni in modo duraturo e non venga sovraccaricato”, ha aggiunto Baker, precisando che con l’Italia non è stato ancora raggiunto un accordo formale sulla gestione operativa dei rimpatri…

…Secondo i dati della Segreteria di Stato della migrazione, i candidati alla riammissione sarebbero complessivamente 3.784, ma circa 1.400 di loro hanno nel frattempo ottenuto una forma di protezione internazionale in Svizzera e potrebbero restare dove sono. Altri ancora hanno la pratica in corso d’esame. Il numero di chi potrebbe effettivamente tornare in Italia scenderebbe così a circa 652 persone, poco più del 17% del totale….


RaiNews.it

18 agosto 2026

Regolamento di Dublino, dopo quattro anni la Svizzera riprende i rimpatri di migranti verso l’Italia

I primi voli sono già prenotati e i trasferimenti dovrebbero iniziare a fine agosto. A riferirlo è ‘Il Corriere del Ticino’, citando quanto confermato alla televisione svizzera Srf da Magdalena Baker, portaportavoce Segreteria di Stato migrazione


Frankfurter Rundshau

Stand:18.08.2026, 04:46 Uhr

Italien verweigert Dublin-Fälle aus Deutschland – Meloni verschärft Migrationskurs

Berlin will erste Asylsuchende wieder nach Italien überstellen. Rom lehnt drei Fälle ab. Dahinter steckt ein Streit über die neuen EU-Asylregeln.

…”Roma fa notare che questi casi erano precedenti al 12 giugno. Dal punto di vista del Ministero dell’interno italiano, rientrano quindi in una procedura concordata con la Germania per la sanatoria dei casi più vecchi. Il ministro dell’interno italiano, Matteo Piantedosi, ha dichiarato che le cifre precedenti sono state di fatto “azzerate”. Berlino sembra vedere l’accordo in modo diverso e ritiene che la ripresa dei trasferimenti dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema sia stata concordata in linea di principio”…