di Fulvio Vassallo Paleologo
1. Secondo quanto comunicato negli scorsi giorni con una nota da Palazzo Chigi, “il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga, di ulteriori sei mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo”. Lo stato di emergenza era stato deliberato il 9 aprile scorso, quando il governo annunciava un calo degli sbarchi del 60 per cento rispetto al’anno precedente, in vista della stagione estiva, e perchè gli interventi per il superamento delle precedenti “criticità”, non meglio definite, erano ancora in corso. Obiettivo del provvedimento il superamento delle norme di contabilità pubblica, in particolare per le spese relative all’apertura di nuovi centri di detenzione, hotspot, nuove strutture chiuse di transito, come in Sicilia, a Porto Empedocle, o centri per i rimpatri (CPR), al fine di garantire lo svolgimento delle procedure accelerate in frontiera per i richiedenti asilo, e l’avvio del Protocollo Italia-Albania, con appalti senza gara per i nuovi centri di detenzione di Shengjin e Gjader, e per le navi traghetto utilizzate come hotspot galleggianti.
2. Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre scorso, è stato pubblicato il Decreto legge n.145, che contiene norme sulla “gestione dei flussi migratori” e sulla “protezione internazionale”, nonche’ sui “relativi procedimenti giurisdizionali”. L’articolo 13 del decreto estende il trattenimento amministrativo, anche nelle cd. zone di transito, a tutte le persone che sono rintracciate, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attivita’ di sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione europea, aggiungendo che la decisione della Commissione territoriale, al termine delle procedure in frontiera “reca l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286″. Secondo l’art. 6 bis del decreto legge,” Il trattenimento di cui al comma 1 puo’ essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validita’ o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria”. Si introduce così una norma che di fatto rende automatico e generalizzato il trattenimento amministrativo per tutti i richiedenti asilo nelle procedure accelerate in frontiera, in contrasto con quanto previsto dalla normativa europea, e più volte ribadito dai giudici italiani, che hanno annullato la quasi totalità dei relativi decreti di trattenimento disposti dai questori di Agrigento e di Ragusa.
L’art.16 del decreto legge n.145 prevede adesso che “contro i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelli aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorita’ preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale e’ ammesso reclamo alla corte d’appello”. So introduce così una norma che non aumenta le garanzie di difesa dei richiedenti asilo, ma costituisce un mezzo di ricorso ulteriore che l’avvocatura dello Stato, per conto del governo e delle questure, potrà esperire per ribaltare le decisioni dei tribunali, sempre più numerose, che non convalidano le misure di trattenimento amministrativo nei centri di transito o nelle altre strutture utilizzate per le procedure accelerate in frontiera, o annullano le decisioni delle Commissioni territoriali che non riconoscono uno status di protezione, nella maggior parte dei casi con la formula stereotipata della “manifesta infondatezza” delle richieste. Si modifica così il Decreto Legge “Minniti”del 2017 n° 13, che aveva abolito il ricorso in appello, e si riducono drasticamente i tempi già ridotti per i ricorsi con una grave lesione del diritto di difesa, garantito dall’art.24 della Costituzione e dall’art.6 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, oltre che dall’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Si prevede infatti che “Quando nei confronti del ricorrente e’ stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 il termine per il deposito del ricorso e’ di sette giorni, decorrente dalla data di notifica della decisione della Commissione territoriale”. Mentre invece, secondo l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge”. E invece secondo il nuovo decreto (art.17), “Quando il richiedente e’ trattenuto ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale e’ ammesso ricorso nel termine indicato dall’articolo 35-bis, comma 2-ter. La proposizione del ricorso o dell’istanza di sospensione non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e’ proposta, a pena di inammissibilita’, con il ricorso introduttivo. Come si è già verificato in casi isolati, adesso saranno più frequenti i rimpatri con accompagnamento forzato in frontiera, dopo le decisioni di diniego adottate dalle Commissioni territoriali, anche prima che un giudice nazionale si possa pronunciare sul ricorso proposto dal richiedente asilo “denegato”. Si riscontrano infatti crescenti difficoltà per la nomina di difesori di fiuducia e per la stesura degli atti difensivi, con ulteriori oneri per la procura alle liti, data la mobilità forzata imposta ai richiedenti asilo da un centro all’altro, e la brevità dei termini concessi di fatto alla difesa. Problemi che saranno ancora più gravi se partiranno le procedure accelerate in frontiera nei nuovi centri di detenzione che stanno per essere attivati, almeno fomalmente, in Albania. Nel parere del Garante nazionale sul decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 si osservava come l’estensione della sua applicazione [trattenimento] anche al di fuori degli appositi centri dedicati (Cpr), senza la previsione delle modalità di trattamento in tali nuovi luoghi (‘locali idonei’/’strutture
idonee’ in fase di esecuzione dell’espulsione e hotspot/Centri governativi di prima accoglienza per irichiedenti asilo), ha determinato una situazione frammentaria e caotica”. Che oggi è ancora più evidente, con la violazione del principio della riserva di legge prevista dall’art.13 della Costituzione, con riferimento alla mancata previsione legislativa delle modalità di trattenimento nelle procedure accelerate in frontiera. Che comportano comunque una totale limitazione della libertà personale, anche se manca il filo spinato, e che non si possono certo definire come forme di “trattenimento leggero”. Il ministro Piantedosi dovrebbe sapere che l’art. 13 della Costituzione italiana non si applica a peso, nè in Albania, a Shengjin o a Gijader, nè in Italia, nei centri di detenzione, in frontiera. Magari si potrebbe andare a rileggere la sentenza n.105/2001 della Corte Costituzionale.
3) Come riportava l’Osservatorio permanente sui rifugiati “Vie di fuga”, “nel 2022 il tasso di decisioni positive italiane sul totale degli esaminati è stato pari al 48% in prima istanza, appena al di sotto della media dell’Unione e in calo rispetto al 50% registrato nel ’21), e pari al 72% in istanza finale, oltre il doppio della media (e in netta crescita rispetto al 63% del ’21): vale a dire, almeno secondo le cifre comunicate ad Eurostat dal ministero dell’Interno, fra i richiedenti che vengono respinti in Commissione territoriale e fanno ricorso, oltre due terzi vedono alla fine riconosciuto il loro diritto alla protezione”. Mentre gli ultimi dati ufficiali, risalenti al 2022, in linea con gli anni precedenti, confermavano dunque come oltre la metà dei ricorsi contro i dinieghi adottati dalle Commissioni teritoriali venivano accolti dai Tribunali che riconoscevano uno status di protezione, per il 2023 e per l’anno in corso, caratterizzati dall’adozione del cd. decreto Cutro (legge n.50/2023), che ha fortemente ridotto la portata della protezione speciale e le garanzie procedurali per coloro che provenivano da paesi di origine “sicuri”, non si hanno ancora statistiche ufficiali, ma rilevazione empiriche a livello locale confemano, nelle sedi di Commissioni territoriali che esaminano persone trattenute in procedure accelerate “in frontiera”, percentuali di dinieghi che superano il 90 per cento, con conseguente sovraccarico degli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi in sede di ricorso. Se ai dinieghi aggiungiamo, con le più recenti misure legislative, l’effetto espulsivo che si attribuisce alle “attestazioni” delle stesse Commissioni territoriali, e la scarsa propensione dei tribunali ad adottare provvedimenti cautelari di sospensione dell’allontanamento forzato, nei casi di procedure accelerate in frontiera, completiamo un quadro istituzionale che ingolfa gli apparati della giustizia e produce solo disperazione e conflittualità. Al di là delle poche decine di rimpatri con accompagnamento forzato in frontiera, che il ministero dell’interno comunica periodicamente, per dare fiducia ai cittadini nell’efficacia del suo operato, volto a garantire maggiore sicurezza ed un effetto dissuasivo su quanti comunque continuano ancora di attraversare il Mediterraneo per arrivare in Italia, spesso solo una tappa di passaggio, per proseguire la fuga verso altri paesi europei.
Si dovrà però tenere conto del ridimensionamento della categoria di “paesi di origine sicuri, effetto della sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024, secondo cui, “l’ Articolo 37 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che: essa osta a che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali per una siffatta designazione, enunciate nell’allegato I di tale direttiva”. Per la Corte, ““Il giudice nazionale che esamina la legittimità di una decisione amministrativa con cui si nega la concessione della protezione internazionale deve rilevare la violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro“. Secondo quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE “ il giudice nazionale chiamato a verificare la legittimità di una decisione amministrativa in materia di protezione internazionale deve rilevare d’ufficio, nell’ambito dell’esame completo ad esso incombente, una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla designazione di paesi di origine sicuri”. In particolare, “L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate da richiedenti provenienti da paesi terzi designati, ai sensi dell’articolo 37 di tale direttiva, come paesi di origine sicuri, tale giudice deve, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dall articolo 46, comma 3, rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati alla sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso pendente, la mancata conoscenza dei le condizioni materiali di tale designazione, enunciate nell’allegato I di detta direttiva, anche se tale mancanza di conoscenza non è espressamente invocata a sostegno del ricorso”.
4( La giustizia italiana non ha atteso la pronuncia dela Corte di Lussemburgo. Ad esempio, nel caso di un richiedente asilo proveniente dal Bangladesh, la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 11259/2024, ud. 14/02/2024, dep. 26/04/2024, ha affermato che “qualora il cittadino straniero alleghi una vicenda che ha una specifica connotazione nel paese di provenienza, il giudice deve valutarla nel contesto sociale culturale e politico in cui è maturata, e assumere informazioni sulla legislazione e gli usi ivi vigenti. La verosimiglianza e ragionevolezza del racconto, segnatamente per quanto attiene al rischio, non si può valutare sulla base dei parametri europei -e quindi in questo caso su quello che è il normale andamento dei rapporti obbligatori negli ordinamenti europei- ma alla luce di aggiornate e pertinenti informazioni sul paese di origine. Il racconto del richiedente asilo, una volta ritenuto credibile, quantomeno sulle vicende fondamentali, deve essere inserito nel contesto in cui esso è maturato e non estrapolato da esso; e non può essere valutato come se si fosse verificato sul territorio nazionale o europeo, ma nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e delle condizioni del richiedente, compresi il genere, l’età, l’istruzione e la cultura (Cass. n. 6738 del 10/03/2021; Cass. 17161 del 16/06/2021; Cass. n. 11910 del 12/04/2022). Nè può sfuggire al giudicante che i soggetti che nel paese di origine scontano una particolare condizione di marginalità sociale ed economica sono i più esposti a possibili condizioni di assoggettamento personale derivanti da un vincolo debitorio da cui, in ragione dei tassi usurai, è difficile liberarsi. Pertanto, ove il soggetto deduca siffatta vicenda e sia ritenuto credibile sul punto, il giudice deve assumere aggiornate informazioni sul paese di origine pertinenti alla vicenda dedotta, e valutare se, in caso di rimpatrio, la persona corra il rischio di essere sottoposto a trattamento inumano in ragione del vincolo debitorio, senza protezione da parte dello Stato; e in via residuale il giudice dovrà valutare se queste vicende, unitariamente considerate, sono indicative di una condizione di vulnerabilità sulla base della quale esaminare i presupposti per riconoscimento della protezione complementare.”
In ogni caso dovrà rispettarsi quanto deciso dalla Cassazione a S.U. (sent. 29.4.2024, n. 11399), secondo cui “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell’ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si
determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”. In particolare, “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (in termini Cass. n. 6745/2021; Cass. n. 30515/2023). Si verifica in questo caso il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale.
Sono arresti giurisprudenziali che, al pari delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea, dovrebbero orientare le decisioni delle Commissioni territoriali, con specifico riferimento ai richiedenti asilo provenienti da paesi di origine “sicuri”, nelle procedure accelerate in frontiera, e più in generale in tutti i procedimenti, in modo da evitare rimpatri di polizia prima che le decisioni giurisdizionali diventino definitive, o la crescita incontrollabile del contenzioso, come si verificherà se il governo avvierà le procedure accelerate “in frontiera” anche nei centri di detenzione che si appresta ad aprire in Albania.
5. Si presenta comunque il rischio che, anche in caso di mancata convalida del decreto questorile di trattenimento, le Commissioni territoriali procedano ad un diniego lampo della richiesta di asilo per manifesta infondatezza, anche nel giro di due giorni, quando la persona provenga da un paese di origine ritenuto “sicuro”. E questo potrebbe comportare, in virtù del cd. “provvedimento unificato” adottato dalla Commissione territoriale, un nuovo trattenimento amministrativo, questa volta anche in un CPR, come si è già verificato a Caltanissetta, e come potrebbe verificarsi nel CPR di Gjader in Albania, con l’immediato rimpatrio del richiedente asilo, prima che sul suo ricorso si sia pronunciato un giudice, almeno in primo grado, se non con una sentenza definitiva. Vanno ridefinite in questo nuovo contesto le disposizioni che riguardano la Commissione nazionale per il diritto di asilo, che non può avere il ruolo di organo gerarchico che stabilisce linee interpretative da imporre alle Commissioni territoriali, che dovrebbero essere nelle condizioni di decidere in modo autonomo ed indipendente, salvo il richiamo alla normativa di legge ed alle informazioni COI da integrare però in sede istruttoria, senza alcun automatismo, con quello stesso dovere di cooperazione istruttoria di cui si avvalgono i giudici in sede di ricorso. Infatti nei tempi rapidissimi di trattenimento amministrativo dopo lo sbarco, ammesso che sia raggiunto da una infomativa completa ed efficace, ben difficilmente il richiedente asilo potrà produrre elementi probatori atti a provare il suo diritto alla protezione, oltre quanto potrà affermare in sede di intervista davanti alla Commissione. Sempre che la proceura accelerata sia stata decisa dal Presidente della Commissione territoriale nel rispetto delle forme e dei termini indicati dalla legge. Infatti decide il presidente della commissione territoriale, e non la questura, magari sulla base del foglio-notizie, se applicare la procedura accelerata, con onere di informare tempestivamente il richiedente circa le determinazioni procedurali assunte (art. 28 d.lgs n. 25/08).
Deve ricordarsi in proposito che “la previsione dello svolgimento di una procedura di frontiera in conseguenza del comportamento del richiedente volto ad eludere o a tentare di eludere i controlli nelle zone di transito o in quelle di frontiera deve considerarsi illegittima, per contrarietà alle norme unionali, e pertanto censurabile nell’ambito dell’eventuale fase giurisdizionale avviata a seguito dell’adozione della decisione che conclude la fase amministrativa” (N. Morandi, Le procedure accelerate per l’esame della domanda di protezione internazionale: analisi dell’art. 28-bis, D.Lgs. 25/2008, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 3/2020, pp. 145 ss.).
6. Al di là dei profili di incostituzionalità della legge attuativa del Protocollo Italia-Albania, e del suo contrasto con il diritto dell’Unione europea, occorre concentrare l’attenzione sulle Commissioni territoriali, e sulle loro decisioni, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che delimita fortemente la categoria di paesi di origine che si possono ritenere “sicuri”, al di là del loro inserimento nella cd. lista di paesi di origine sicuri che il ministero degli esteri ha aggiornato con un decreto nello scorso aprile. Alcuni hanno ricondotto l’emergenza immigrazione alla presenza, che si prolunga anche per anni, di richiedenti asilo che dopo avere ricevuto un provvedimento di diniego impugnano la decisione negativa della Commissione e spesso ottengono, alla fine del processo, il riconoscimento di uno status di protezione.Ma l’emergenza, che si ripercuote anche sui tassi di affollamento dei centri del sistema nazionale di accoglienza, che il governo continua a smantellare, deriva soprattutto dall’elevato tasso di decsioni negative delle Commissioni territoriali, che lasciano peraltro i richiedenti asilo in un limbo che può durare anche anni, fino a quando non arriva una sentenza definitiva dal Tribunale, o dalla Corte di Cassazione, che annullano i dinieghi delle Commissioni.
Adesso si cerca di utilizzare le Commissioni territoriali per inserire la maggior parte delle persone che sono soccorse in axque internazionali da navi militari italiane, ammesso che ritornino ad operare attività di ricerca e soccorso (SAR )al di fuori delle acque territoriali, nelle procedure accelerate in frontiera. Con decisioni lampo assunte dai Presidenti, in modo da arrivare al termine della procedura, se non prima, a dinieghi sempre più veloci, che comprendono, con il “provvedimento unificato” di diniego, anche l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio. Che a quel punto le autorità di polizia possono mettere in atto come se si trattasse di un espulsione o di un respingimento differito, senza ostacoli da parte degli organi giurisdizionali, anche per la difficoltà di ottenere dal tribunale in tempi tanto ristretti, spesso è questione di ore, un provvedimento di sospensiva del diniego.
Esaminando i provvedimenti della giurisdizione che annullano i dinieghi pronunciati “per manifesta infondatezza” da parte delle Commissioni territoriali, emerge come i giudici si siano resi interpreti di quei poteri/doveri di “cooperazione istruttoria” che sono imposti dalle Direttive europee e dalle sentenze della Corte di Giustizia. Mentre le Commissioni territoriali non hanno esercitato quegli stessi poteri/doveri di cooperazione istruttoria, come i giudici che arrivano a riconoscere uno status di protezione anche a persone che provengono da paesi di origine “sicuri”, ma hanno cercato in tutti i modi, attraverso le domande fatte nel corso di interviste che diventano interrogatori, di minare la credibilità del richiedente asilo, e di farlo cadere in contraddizione. La Corte di Cassazione. ha inoltre avuto modo di chiarire che nella valutazione della complessiva credibilità del racconto del richiedente asilo, ove, rispetto ad alcuni dettagli, residuino all’organo giudicante dubbi in parte qua, può trovare legittima applicazione il principio del beneficio del dubbio (Cass. n. 19045 del 2022, e ordinanza n. 10790 del 21/04/2023). Ma anche le autorità amministrative, come le autorità di polizia e le Commissioni territoriali, organi prefettizi, sono tenute al rispetto delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, come si dovrà verificare adesso, con il richiamo ai doveri di cooperazione istruttoria ed alla delimitazione della categoria di paesi di origine “sicuri”. Sarebbe in ogni caso importante, dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 4 ottobre 2024, un intervento della Corte di Cassazione che definisca bene la questione della rilevanza della lista di “paesi di origine sicuri”, già oggetto di diversi rinvii, anche dal Tribunale di Roma, che sarà competente per i ricorsi contro i dinieghi sulle richieste di protezione presentate da persone, provenienti da apesi di origine “sicuri” e detenute nei centri in Albania, dopo soccorsi in acque internazionali operati da navi militari italiane. Secondo questo Tribunale, “La Tunisia (come peraltro anche l’Egitto) mostra una situazione che può consentire di
differenziarla dagli altri Paesi definiti di “origine sicura”: si registrano infatti forme di persecuzione, violenza, discriminazione, compressione del dissenso politico e delle libertà fondamentali riconducibili al regime politico-istituzionale nazionale e al suo vertice nonché agli apparati dell’amministrazione statale, anche in termini di responsabilità commissiva e come effetto di ndirizzo politico e di riforme ordinamentali, che entrano in linea di collisione con i presupposti indicati dalla Direttiva n. 2013/32 UE e relativo allegato, e dall’art. 2bis del D.LGS. n. 25/2008 («status giuridico», «applicazione della legge all’interno di un sistema democratico», «situazione politica generale», sulla cui base si dovrebbe poter «dimostrare» che non vi sono «generalmente», nel Paese in questione, situazioni riconducibili al concetto di persecuzione, come definito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, oppure ai tre casi di protezione sussidiaria.
7. Vedremo adesso, se i centri di detenzione e le procedure accelerate partiranno davvero in Albania, come reagiranno la competente Commssione territoriale e la Sezione specializzata del Tribunale di Roma. Ma intanto in territorio italiano si continuano ad accumulare decisioni negative delle Commissioni territoriali, che i Tribunali riescono a ribaltare solo quando si riesce ad esercitare davvero il diritto effetivo di difesa e, malgrado il sistema delle videoconferenze, trova attuazione il principio del contraddittorio, base essenziale del giusto processo. Che è norma costituzionale, l’art.111 che non si può cancellare per gli obiettivi politici perseguiti dal governo con decreti legge a cascata che riducono ad emergenza anche l’arrivo dei richiedenti asilo, abbattono le garanzie procedurali e annullano le garanzie della libertà personale, dei diritti di difesa, e dello stesso diritto di asilo, ancora previsti dalla nostra Costituzione, oltre che dalla normativa europea ed internazionale. Attendiamo di conoscere i risultati del lavoro di monitoraggio, se non di consulenza, che l‘Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), dopo avere espresso perplessità sull’attuazione del Protocollo, dovrà svolgere in convenzione con il ministero dell’interno, tanto sulla nave traghetto che dovrebbe condurre i naufraghi in Albania, quanto nei centri di detenzione che il governo italiano si appresta ad “inaugurare”, con il primo contingente di richiedenti asilo provenienti da paesi di origine “sicuri” (inizialmente non dovrebbero essere più di 300-400, rispetto ai 3.000 che si prometteva di potere “gestire” con cadenza mensile) che saranno sbarcati in Albania.