A Porto Empedocle un centro di trattenimento amministrativo per tutti i richiedenti asilo provenienti da “paesi di origine sicuri”.

di Fulvio Vassallo Palelogo

*Ultimo aggiornamento di martedì 13 agosto 2024

1. Dopo il tentativo di nascondere il fallimento del Protocollo Italia-Albania e la ripresa degli arrivi dalla Libia e dalla Tunisia, quasi mille persone a Lampedusa nelle ultime 24 ore, il governo riprova a dare attuazione alla detenzione amministrativa di tutti i richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri, prevista dal Decreto Cutro dello scorso anno (legge n.50/2023), senza attendere il pronunciamento definitivo della Corte di Giustizia del’Unione europea, e l’archiviazione di tutti i ricorsi ancora pendenti davanti alla Corte di Cassazione, sulle pronunce dei giudici di Catania che, a ottobre dello scorso anno, avevano ritenuto illegittimi i decreti di trattenimento adottati dal questore di Ragusa, Si apprende infatti dal corrispondente per il Mediterraneo Sergio Scandura di Radio Radicale (vedi sotto) che il Ministero della giustizia, in vista del’apertura a Porto Empedocle di un “centro di trattenimento per i rimpatri”, avrebbe invitato il Presidente della sezione immigrazione del Tribunale di Palermo, e il Presidente dello stesso tribunale ad organizzare nell’attuale periodo feriale una maggiore presenza di giudici, trattandosi di materie inerenti la libertà personale di richiedenti asilo che, in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, (Cass. n.3141/2024), non possono essere decise dai giudici di pace. Ma che vanno valutate da magistrati togati al fine di garantire tempestivamente, nei termini brevissimi imposti all’articolo 7 bis dal Decreto Cutro, la convalida dei decreti questorili di trattenimento. Come se la modifica adottata con un decreto del ministro dell’interno a maggio, con una nuova normativa che prevede una modulazione “caso per caso” della cauzione, prevista come “alternativa” alla detenzione amministrativa, avesse spazzato il campo da tutti i dubbi di legittimità, anche costituzionale, che le “procedure accelerate in frontiera” previste dalla legge 50/2023 (già Decreto Cutro) per richiedenti asilo provenienti da “paesi di origine sicuri”, continuano a presentare, soprattutto quando queste si collegano alla fase successiva del rimpatrio con acompagnamento forzato. Di certo si tratta di procedure che restano oggetto di esame sotto diversi profili da parte della Corte di Cassazione a Sezioni unite, che non potrà che decidere, sui ricorsi presentati dall’Avvocatura contro le decisioni dei giudici catanesi, tenendo conto del quadro normativo vigente all’epoca dei fatti oggetto di ricorsi. La Corte, su richiesta degli avvocati dei controricorrenti già trattenuti nel centro hotspot di Pozzallo-Modica lo scorso anno, è stata intanto costretta a fissare una udienza, per il prossimo 17 settembre, dando termine alle parti per il deposito di memorie, al fine di decidere sulla definitiva archiviazione dei ricorsi contro le decisioni dei giudici Apostolico e Cupri, ai quali l’avvocatura dello Stato, per conto del ministero dell’interno, ha rinunciato in data 12 luglio 2024. Dopo che per mesi Giorgia Meloni ed i principali rappresentanti del governo avevano attaccato i giudici catanesi con espressioni che avrebbero dovuto essere sanzionate, mentre, adesso che il governo fa marcia indietro, sembrano dimenticate da tutti. Non si comprende davvero, al di là delle esigenze propagandistiche da soddisfare in vista della consueta conferenza di Ferragosto del ministro dell’interno, come si possa pensare di avviare in un periodo feriale, a Porto Empedocle, procedure accelerate in frontiera e operazioni di rimpatrio forzato che, dopo le mancate convalide dei giudici catanesi riguardo ai casi verificati lo scorso anno nell’hotspot di Pozzallo-Modica, NON hanno più avuto alcuna applicazione e che rimangono al centro di procedimenti ancora aperti, anche a livello internazionale. Le nuove misure sullo screening in frontiera e sulle procedure accelerate per richiedenti asilo, previste dal nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo non sono ancora entrate in vigore, e già suscitano le preoccupazioni dei costituzionalisti. Nessun supporto o base legale dunque dai più recenti documenti europei, per le prassi di detenzione amministrativa e per le procedure semplificate di rimpatrio che il governo italiano vorrebbe applicare a tutti i richiedenti asilo provenienti da “paesi di origine sicuri”.

Comunque si orientino le decisioni giurisprudenziali incombenti sulle “procedure accelerate in frontiera”, su cui sta vigilando anche il Consiglio d’Europa, dopo le numerose condanne subite dall’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo per i trattenimenti arbitrari nei centri hotspot, in particolare proprio in quello di Lampedusa, la vigente disciplina sul trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo introdotta dall’articolo 7 bis del Decreto Cutro, nonostante le recenti modifiche sulla quantificazione “caso per caso” della cauzione che si dovrebbe prestare (adesso anche da parte di parenti), per evitare il trattenimento amministrativo, rimane in contrasto con il diritto dell’Unione europea e con la normativa nazionale ed internazionale in materia di trattenimento ed allontanamento forzato di richiedenti asilo denegati.

2. I giudici del Tribunale di Catania  non si erano limitati infatti a censurare l’entità fissa della cauzione, stabilita nella prima versione del Decreto Cutro, ma avevano affermato che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE “devono essere interpretati nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura” (CGUE (Grande Sezione), 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU)”.

Nei casi di mancata convalida dei trattenimenti nel centro Hotspot di Pozzallo, il giudice Cupri metteva in evidenza la questione nodale :“preme sottolineare che il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale” e che “la misura del trattenimento deve essere regolata e adottata sempre nei limiti e secondo le previsioni del diritto comunitario”. Si richiamava poi l’indirizzo della Corte Costituzionale secondo cui “la normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale”. Infine, questo giudice condivideva le “precedenti decisioni” del tribunale di Catania (della dott.ssa Apostolico) osservando a sua volta che la “garanzia finanziaria non si configura, in realtà, come misura alternativa al trattenimento bensì come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/Ue per il solo fatto che chiede protezione internazionale”. La motivazione con cui il Tribunale di Catania aveva negato la convalida dei trattenimenti si fondava quindi sul contrasto delle norme previste al riguardo nel c.d. Decreto Cutro con la Direttiva europea n 33 del 2013, in quanto, nello specifico, il trattenimento del richiedente asilo in frontiera avrebbe dovuto essere adottato solo come extrema ratio e con un provvedimento dotato di una adeguata motivazione individuale sul punto. Il Tribunale di Catania, anche in base alla direttiva procedure 32/2013/UE, aveva dunque correttamente osservato che la normativa europea “non autorizza quindi, salve le ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 43, l’applicazione della procedura alla frontiera, presupposto, nella specie, della misura del trattenimento, in zona, diversa da quella di ingresso, ove il richiedente sia stato coattivamente condotto in assenza di precedenti provvedimenti coercitivi”.

Se il nuovo “centro di trattenimento per i rimpatri” di Porto Empedocle dovesse funzionare di fatto come un CPR (Centro per i rimpatri), dovrebbe richiamarsi per intero la disciplina dettata per questi centri dall’art.14 del Testo Unico sull’immigrazione, e quindi tenere conto di quanto prevede in materia di rimpatrio con accompagnamento forzato la Direttiva 2008/115/CE. Per i richiedenti asilo “denegati”, anche se provenienti da un “paese di origine sicuro”, il rimpatrio con accompagnamento forzto non potrebbe essere disposto prima dell’esaurimento di tutti i mezzi di ricorso previsti nel nostro ordinamento e garantiti anche dalla legislazione dell’Unione europea. E si dovrebbe verificare pure, in sede di controllo giurisdizionale, il rispetto dei divieti di respingimento imposti dall’art.33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e dall’art.3 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo.

3. Secondo il decreto del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi del 10 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 giugno scorso, che abroga il precedente decreto ministeriale del 14 settembre 2023 “al fine di assicurare la flessibilità alla prestazione della garanzia finanziaria anche dal punto di vista soggettivo, sulla base di una valutazione effettuata caso per caso”. I richiedenti asilo, provenienti da “paesi di origine sicuri”, per evitare il trattenimento anninistrativo dopo il loro arrivo in Italia potranno dunque versare, o fare versare da propri congiunti, una cauzione da 2.500 a 5.000 euro, determinata “senza indugio dal questore”, con valutazione “caso per caso e tenuto conto della situazione individuale dello straniero”. Secondo quanto previsto dal decreto del ministro dell’Interno Piantedosi del 10 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 giugno scorso, la garanzia finanziaria dovrebbe essere prestata “entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione dell’importo determinato dal questore”. Non sono ancora previste altre misure alternative, oltre alla cauzione, pure esistenti a livello europeo, come l’assegnazione di un luogo di soggiorno obbligato. Se il questore non comunica tempestivamente l’importo della garanzia dovuta dal richiedente asilo, per quanto tempo potrà prolungarsi il trattenimento amministrativo in assenza della convalida giurisdizionale, ed a che titolo potrà essere imposta, nelle more della decisione del questore, una misura come il trattenimento amministrativo “de facto”, che rappresenta comunque una totale limitazione della libertà personale ? Domani ci saranno altri casi di detenzione arbitraria a Porto Empedocle, come si è verificato tante volte nel centro di Contrada Imbriacola a Lampedusa ?

Il nuovo decreto ministeriale che adesso corregge la normativa nazionale in materia di cauzione che potrebbe essere versata, “caso per caso”, dai richiedenti asilo provenienti da “paesi di origine sicuri”, per evitare il trattenimento amministrativo, non modifica altre parti del Decreto Cutro (legge n.50 del 2023) che rimangono in contrasto con le vigenti direttive europee in materia di protezione internazionale. Se pensiamo alle prassi sulle quali la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per i trattenimenti di richiedenti asilo a Lampedusa, e le condizioni di trattenimento che si prospettano nella nuova struttura, apparentemente un nuovo Hotspot, non si conosce ancora in quale zona di Porto Empedocle, la possibilità effettiva di prestare questa garanzia rimane piuttosto aleatoria. Il precedente decreto firmato da Piantedosi a settembre dello scorso anno prevedeva che la garanzia fosse prestata “entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico”. Il nuovo decreto stabilisce invece il termine “entro sette giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione dell’importo determinato dal questore”.  Rimane quindi la più assoluta incertezza sulle modalità effettive di prestazione della garanzia, con riferimento ai tempi di trattenimento amministrativo ed ai termini previsti per l’informativa obbligatoria, per la comunicazione dell’ammontare della garanzia da prestare ai richiedenti asilo, e per il loro ricorso contro decisioni negative adottate dal Questore in ordine al trattenimento, e poi dalle Commissioni territoriali. In altri termini, malgrado il decreto “correttivo” adottato a maggio da Piantedosi, la cauzione non costituisce ancora una reale alternativa al trattenimento amministrativo che sarà una misura generalizzata applicata a tutti i richiedenti asilo provenienti da “paesi di origine sicuri” in contrasto con le direttive europee. Se diversamente da quanto avveniva lo scorso anno con l’apertura di un centro hotspot a Pozzallo-Modica, la nuova struttura di Porto Empedocle avrà la funzione e la natura di un “centro di trattenimento per i rimpatri”, magari sul modello “misto” che il governo italiano non è ancora riuscito ad implementare nel centro di Gijader in Albania, i dubbi sulla legittimità e sulla costituzionalità del trattenimento amministrativo che si dovrebbe realizzare in questa struttura sarebbero ancora più forti.

4. Il diritto eurounitario in materia d’asilo esige che sia dimostrata la necessità e la proporzionalità del trattenimento rispetto a tutte le diverse finalità previste dalla normativa interna o sovranazionale. Come ricordava il Tribunale di Catania, in base all’art. 43, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE, un trattenimento fondato sulla disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera c), della Direttiva 2013/33/UE è giustificato soltanto al fine di consentire allo Stato membro interessato di esaminare, prima di riconoscere al richiedente protezione internazionale il diritto di entrare nel suo territorio, se la sua domanda non sia inammissibile, ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva 2013/32/UE, o se essa non debba essere respinta in quanto infondata per uno dei motivi elencati all’articolo 31, paragrafo 8, di tale direttiva. E ciò al fine di garantire l’effettività delle procedure previste dal medesimo articolo 43″. In base all’art. 34 della stessa Direttiva procedure, (“Norme speciali in ordine al colloquio sull’ammissibiltà),”prima che l’autorità accertante decida sull’ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all’applicazione dei motivi di cui all’articolo 33 alla sua situazione particolare. A tal fine, gli Stati membri organizzano un colloquio personale sull’ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell’articolo 42, in caso di una domanda reiterata”. Questo colloquio personale avverrà prima che le persone richiedenti asilo siano ristrette nella nuova struttura hotspot di Porto Empedocle, o avverrà quando il trattenimento amministrativo sarà già in corso, magari da più delle 48 ore che, in base all’art.13 della Costituzione italiana, si prevedono come limite massimo per la comunicazione della misura restrittiva, adottata dall’autorità di polizia, al giudice della convalida, tenuto a sua volta a procedere alla convalida, o a rifiutarla, nelle 48 ore successive. Sono questioni che verranno al’esame dei giudici italiani che saranno chiamati a convalidare il trattenimento aministrativo nelle procedure accelerate in frontiera per i richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri, che comunque acquistano la qualità di richiedenti asilo non appena manifestano in qualsiasi modo, anche a gesti, in assenza di interpreti, la volontà di chiedere protezione in Italia. Come conferma l’EASO, “Presentare una domanda di protezione internazionale implica l’atto di esprimere, in qualsiasi modo e a qualsiasi autorità, la propria intenzione di ottenere protezione internazionale. Chiunque abbia espresso la propria intenzione di presentare una domanda di protezione internazionale è considerato richiedente con tutti i diritti e gli obblighi connessi a tale status.

A tutti coloro che rivestono la qualità di richiedenti asilo vanno applicate le Direttive europee in materia di protezione internazionale. Alle stesse persone possono essere applicate anche le norme previste a livello nazionale in materia di protezione speciale o di altre forme di protezione. A tutte le persone comunque presenti in frontiera vanno garantiti i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali, come impone l’art.2 del Testo Unico n.286/98 in materia di immigrazione. In materia di trattenimenti in vista del rimpatrio con accompagnamento forzato, nei casi di diniego definitivo sulla richiesta di protezione, rimane ancora in vigore la Direttiva 2008/115/CE con le garanzie di difesa da questa previste prima del rimpatrio.

La Corte di giustizia UE può rilevare d’ufficio “sulla base degli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nel corso del contraddittorio espletato dinanzi ad essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, sebbene non dedotto dall’interessato” (Corte di Giustizia, grande sezione, 8 novembre 2022, cause C-704/20 e C-39/21). La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha un effetto immediato nell’ordinamento interno e riconosce nel suo complesso al giudice nazionale il potere di disapplicare la norma interna che contrasta con il diritto dell’Unione europea. E nello stesso senso è orientata la Corte costituzionale italiana. La normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va dunque disapplicata dal giudice nazionale (Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389). Come osserva la Corte, tuttavia” poiché la disapplicazione è un modo di risoluzione delle antinomie normative che, oltre a presupporre la contemporanea vigenza delle norme reciprocamente contrastanti, non produce alcun effetto sull’esistenza delle stesse e, pertanto, non può esser causa di qualsivoglia forma di estinzione o di modificazione delle disposizioni che ne siano oggetto, resta ferma l’esigenza che gli Stati membri apportino le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie. E se, sul piano dell’ordinamento nazionale, tale esigenza si collega al principio della certezza del diritto, sul piano comunitario, invece, rappresenta una garanzia cosi essenziale al principio della prevalenza del proprio diritto su quelli nazionali da costituire l’oggetto di un preciso obbligo per gli Stati membri (v., in tal senso, Corte di giustizia delle Comunità europee: sent. 25 ottobre 1979, in causa 159/78; sent. 15 ottobre 1986, in causa 168/85; sent. 2 marzo 1988, in causa 104/86).

5. Su singoli casi di trattenimento informale o fuori dai termini di legge, potrebbero arrivare altre sentenze di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’UomoCon la sentenza del 23 novembre dello scorso anno sul caso A.T. and Others v. Italy, la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha condannato ancora una volta l’Italia per la detenzione informale, senza basi legali, in un centro di accoglienza/detenzione “Hotspot”.  Queste prassi sono continuate, anche se sono mancate le denunce, e potrebbero riprodursi ancora nei trasferimenti e nei trattenimenti, nel nuovo centro di detenzione a Porto Empedocle. La previsione delle procedure accelerate in frontiera come modificate dalla legge 50 del 2023 (ex Decreto Cutro), che ha esteso i casi di trattenimento amministrativo ai richiedenti asilo provenienti da paesi di origine “sicuri”, non appare neppure coerente con il quadro normativo nazionale in materia di approccio Hotspot e di rimpatri con accompagnamento forzato.

La decisione di attivare un centro di tratttenimento amministrativo a Porto Empedocle, all’evidente fine di “alleggerire” la situazione a Lampedusa, corrisponde ad una interpretazione dell’art.10.3 del Testo Unico sull’immigrazione n.286/98 che tende a considerare come ingresso irregolare anche l’ingresso per ragioni di soccorso, pure previsto distintamente dalla stessa norma, e riapre lo scontro sulla categoria di richiedenti asilo provenienti da “paesi di origine sicuri”, categoria sulla quale, anche a fronte dei più recenti sviluppi geopolitici, si sta formando una cospicua giurisprudenza.

Rimane il problema di individuare una vera e completa base legale per il trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo. Non si possono creare per decreto o per prassi amministrativa, magari in sede di assegnazione degli appalti per la gestione dei centri, ulteriori elementi di confusione, tra i centri di trattenimento per richiedenti asilo ed i centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Una confusione voluta per rendere sempre più aleatorie e discrezionali le procedure, ed abbattere del tutto i diritti di difesa dei richiedenti asilo denegati. Si tratta di questioni fortemente controverse che non potranno essere ignorate dai giudici di tribunale che saranno chiamati a convalidare i trattenimenti amministrativi, a Porto Empedocle, come nelle altre strutture detentive che l’Italia utilizza nel suo territorio, ed in prospettiva ancora futura, con implicazioni ancora più devastanti, in territorio albanese. I brevissimi termini previsti per l’esercizio dei diritti di difesa, ed il sistema delle comunicazioni dal questore agli interessati, in ordine alla quantificazione della cauzione, oltre alle modalità telematiche di svolgimento delle convalide giurisdizionali, rischiano di svuotare di effettività il diritto di chiedere asilo ed i connessi diritti di difesa. In ogni caso, si dovrà tenere contro della sentenza n. 105/2001 della Corte costituzionale, che riconosce al giudice che convalida il trattenimento “un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro meramente esteriore (…) che non può fermarsi ai margini del procedimento di espulsione”. Perchè ormai, all’esito negativo della procedura accelerata in frontiera, il richiedente asilo proveniente da un paese di origine “sicuro”, può essere immediatamente espulso, e sono previste limitazioni sempre più forti per le cd. “domande reiterate” di protezione. Anche quando nella prima fase della procedura è mancato l’interprete o una corretta informazione. O magari è mancato il rispetto dei brevissimi termini previsti dalla legge per la formalizzazione della domanda di asilo.

La definizione di “centro di trattenimento per i rimpatri”, assegnata alla nuova struttura che si vorrebbe aprire a Porto Empedocle, contrasta con le finalità del trattenimento amministrativo nei centri Hotspot, che dovrebbero essere destinati al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato dei richiedenti asilo ed al successivo svolgimento delle “procedure accelerate in frontiera”. E’ probabile che a Porto Empedocle si tenti di ripetere l’esperienza, fallita da un punto di vista logistico e giuridico, del centro hotspot di Modica-Pozzallo, con un centro hotspot, comunque chiuso, ed una struttura ancora più “fortificata”, contigua, in funzione di centro per i rimpatri (CPR), come lo scorso anno il ministro dell’interno Piantedosi aveva anunciato con una dichiarazione in video. Ed adesso, mentre non si riesce ad impiantare una analoga struttura a Gjader in Albania, dopo mesi di lavori, si vorrebbe avviare in pochi giorni un “centro di trattenimento immigrati” tutto da definire a Porto Empedocle, in Contrada Caos, in una zona contigua al centro Hotspot, per una capienza di 70 posti, ma si parla di dieci posti soltanto nella fase iniziale…,con una “procedura negoziata”, senza previa pubblicazione del bando di gara. Mentre il bando europeo per la riapertura del centro di trattenimento per richiedenti asilo di Pozzallo-Modica, fissa la data più prudente del 30 dicembre 2024. Sempre che i giudici non rilevino altri profili di illegittimità, perchè non basterà certo modificare la configurazione della cauzione, o la sede di tribunale che si dovrà occupare delle convalide, per ottenere il risultato di un diverso orientamento giurisprudenziale in materia di trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo e in caso di diniego definitivo, della loro successiva espulsione, che evidentemente, se provengono da “paesi di origine sicuri”, come ad esempio la Tunisia, viene data come scontata. Nel frattempo è completamente fallito il piano del governo Meloni che lo scorso anno annunciava di volere aprire un CPR (centro per i rimpatri) in ogni regione, e la struttura di Porto Empedocle, come gli altri centri di detenzione amministrativa effettivamente operativi in Italia, potrebbe presto trasformarsi in un luogo fortemente conflittuale. Non si può dimenticare quanto avviene da anni in Sicilia nei CPR di Trapani-Milo e di Caltanissetta-Pian del Lago. Adesso non riuscendo ad aprire nuovi CPR, il governo Meloni gioca la carta dell’apertura di centri di trattenimento per “immigrati”, come è scritto nel bando di gara del centro di Porto Empedocle pubblicato dalla Prefettura di Agrigento,, una diversa denominazione per la stessa struttura che i massimi vertici del Tribunale di Palermo definiscono già come “centro di trattenimento per i rimpatri”.

Come li definiva già nel 2019 il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale Mauro Palma, i centri “hotspot” continuano a essere “luoghi dalla natura giuridica incerta, rispondenti a differenti funzioni che ne mutano continuamente il carattere e la disciplina. Se da un lato appaiono infatti come luoghi a vocazione umanitaria per le attività di primo soccorso e assistenza e di informazione e di prima accoglienza per chi ha manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, dall’altro sono luoghi di svolgimento delle procedure di polizia di pre-identificazione/foto-segnalamento e di avvio delle operazioni di rimpatrio forzato”.

Spetterà ai magistrati che affronteranno questi casi, ed agli avvocati, che assumeranno le difese dei richiedenti asilo, come lo scorso anno a Catania, nel caso dei trattenimenti amministrativi disposti dal questore di Ragusa per i richiedenti asilo provenienti da “paesi di origine sicuri”, ristretti nel centro Hotspot di Pozzallo-Modica, riconoscere il sistema gerarchico delle fonti normative stabilito dall’art. 117 della Costituzione, che attribuisce un ruolo decisivo alle disposizioni vincolanti contenute nel diritto internazionale e dell’Unione europea. Che non possono essere contraddette da un decreto ministeriale o da prassi amministrative limitative della libertà personale, anche in vista di rimpatri con accompagnamento forzato, che costituirebbero una ulteriore violazione dello Stato di diritto e del principio di legalità, materie sulle quali l’Italia è già da tempo sotto osservazione a livello internazionale.


Ringraziamo per la segnalazione Sergio Scandura, corrispondente per il Mediterraneo di Radio Radicale

Il Tribunale di Palermo: “imminente apertura del Centro di trattenimento per i rimpatri presso il comune di Porto Empedocle”.

 Giudici precettati in pieno Ferragosto, alcuni costretti a rientrare dalle ferie.

Fallite al governo le operazioni al centro di Modica/Pozzallo – dopo le mancate convalide del tribunale di Catania a firma dei giudici Apostolico e Cupri – il governo in pieno ferragosto riprova a mettere ‘in gabbia’ i richiedenti asilo con la detenzione amministrativa, spostando la competenza in altro distretto.

 L’ufficialità in due circolari che abbiamo potuto visionare in esclusiva a Radio Radicale – una del presidente della sezione immigrazione del capoluogo siciliano Francesco Micela e una presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini – che confermano la creazione di un nuovo Centro di Trattenimento per i Rimpatri accelerati nei cosiddetti “paesi sicuri di provenienza” secondo i dettami del c.d. decreto Cutro.

 “Materia delicata per la natura dei diritti in questione”: la prima circolare.

La prima circolare viene diffusa il 30 luglio proprio dal presidente Micela che guida la prima sezione civile. Dedicata al diritto familiare e alla condizione della Persona, la prima sezione ha in carico anche la Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale.

 “Come già informalmente anticipato, faccio presente che soltanto lo scorso 25 luglio la Questura di Agrigento ha comunicato – in modo del tutto informale – che per la prima volta nel territorio di nostra competenza sarà operativo, fra pochi giorni, un centro destinato ai trattenimenti alla frontiera, di cui all’art. 6 bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n, 142 (introdotto con il decreto legge n. 20 del 2023, convertito con la legge n. 50 del 2023)”. La circolare Micela inizia con qualche disappunto per la tempistica, anche solo all’annuncio informale da parte della questura di Agrigento. Nella circolare il presidente, opportunamente, avverte i giudici togati come la materia si mostra “molto impegnativa e delicata sia per la natura dei diritti in questione” anche in relazione alle modifiche apportate dal Viminale sulla c.d. cauzione contempata dal decreto Cutro, recentemente rimodulata dopo le mancate convalide del caso Apostolico: e dopo una impugnativa a sezioni unite in Cassazione prima accesa e poi ritirata proprio dal governo.

La circolare Micela si conclude con un invito a “trattare personalmente i relativi procedimenti di convalida, senza delegare i giudici onorari” in ottemperanza alle determinazioni della Cassazione (3141/2024), aggiornando i componenti della prima sezione civile ai primi di settembre per un confronto “sia sulla specifica materia in questione, sia sulla portata e sulle ricadute, in termini organizzativi”.

 “Provvedimenti organizzativi”: la seconda circolare.

Il 5 agosto è il presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini a far passare da uno stato informale a uno stato ufficiale l’operazione Porto Empedocle del governo.

 “Con nota del giorno 1 agosto 2024, il Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia ha formalmente comunicato l’imminente apertura del Centro di trattenimento per i rimpatri (di cui all’art. 7- bis del D.L. n.20 del 2023, convertito con L. n.50 del 2023) presso il comune di Porto Empedocle”. Essendo agosto, piena rituale pausa feriale degli uffici giudiziari, Morosini allerta i giudici civili del distretto sulla “adozione degli opportuni provvedimenti organizzativi” per la tabella feriale dell’anno in corso “in considerazione della natura dei diritti in questione e al fine di salvaguardare la speditezza delle indicate procedure”: già un giudice “rientrerà appositamente in servizio” dal 16 al 23 agosto per “i fascicoli relativi alle convalide in materia di protezione internazionale”.

 Fin qui la cronaca sull’ufficialità della ‘mossa’ Piantedosi, emersa dalle circolari del Tribunale che abbiamo rintracciato, a conferma anche di un preallerta già lanciato sul Manifesto del 31 luglio in un articolo di Giansandro Merli. 

 Ferragosto diritto mio non ti conosco

Sulla “natura dei diritti in questione” evocata dal presidente Morosini, gli iscritti all’ordine giudiziario del capoluogo siciliano in punto di fatto e di diritto ora dovranno affrontare un Apostolico déjà vu. Eventuali inagibilità del diritto d’asilo e del diritto di difesa, paesi sicuri fissati per decreto già non ritenuti tali da diversi tribunali, praticabilità delle cauzioni, eventuali omissioni e vizi di forma sui provvedimenti di Polizia per trattenimenti e rimpatri. Le librerie del ‘Palazzaccio’ sono ormai letteralmente piene di ordinanze che hanno accolto i ricorsi dei migranti avversi a trattenimenti, procedure di rimpatrio accelerato e denegata protezione internazionale: a tal punto che – a ogni nuova pronuncia – i giudici della Cassazione sono costretti ad allungare il numero delle pagine delle ordinanze, elencando dozzine di determinazioni della loro stessa Corte Suprema. Un identico numero di richiami alle pronunce della Cassazione, abita per quantità nelle ordinanze dei tribunali di tutta Italia: non solo in quello di Catania. 

Se da una parte il tribunale di Palermo, come è giusto che sia, sta organizzando in emergenza gli uffici nella sua giurisdizione; dall’altra, il Viminale spera di far partire nell’immediato questo CTR ‘alternativo’ non solo per sottrarsi al distretto di Catania ma confidando che gli avvocati della Sicilia occidentale esperti in materia (pochi) siano forse distratti dalle ferie per poter raccogliere deleghe utili alle assistenze legali e alla presentazione dei ricorsi.

 Dove sta questo nuovo Centro di Trattenimento e Rimpatri?

Porto Emedocle è una operazione così ‘trasparente’ che al momento non si vede nemmeno fisicamente. Non ci è dato sapere quale sarà la struttura destinata al Centro di Trattenimento per i Rimpatri (che per comodità in acronimo andremo a chiamare CTR). L’attuale hotspot di Porto Empedlocle venne imbastito l’anno scorso dal Viminale con la decretazione, rinnovabile, sullo ‘stato di emergenza’. La gestione dell’hotspot di Porto Empedocle è attualmente affidata ancora alla Croce Rossa Italiana, al cui ente finora non risultano aree interne destinate a un CTR ex decreto Cutro, come già fatto all’interno dell’Hotspot di Modica/Pozzallo. La Croce Rossa inoltre per statuto non può gestire strutture detentive, in quel caso l’ente fondato da Henry Dunant dovrebbe automaticamente esonerarsi dalla gestione. Siamo dunque in una “imminente” apertura del nuovo CTR ma senza saperne dove e in carico a quale gestore di quello che ormai viene definito un settore dell’impresa detentiva. Nell’imminenza “dell’imminente” una attività ispettiva dei parlamentari potrebbe forse rivelarne uleriori dettagli, portarne a conoscenza esistenza e ubicazione e – hai visto mai – verificarla fisicamente a Porto Empedocle.

12 agosto 2024

SCA/


Art. 7-bis DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20

(Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera). )

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero nell’ambito del personale dell’area dei funzionari o delle elevate professionalità dell’Amministrazione civile dell’interno, appositamente formato in materia di protezione internazionale a cura dell’Amministrazione medesima successivamente all’ingresso in ruolo”;

b) all’articolo 28-bis:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera b), l’ultimo periodo è soppresso;
1.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis”;
1.3) alla lettera c), dopo le parole: “ai sensi dell’articolo 2-bis” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis)”;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda”;

c) all’articolo 29:
1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale”;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
“1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non è imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l’onere di allegazione specifica. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all’audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell’ammissibilità della domanda nel suo caso specifico”;

d) all’articolo 35-bis:
1) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e)”;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 29-bis”;

e) dopo l’articolo 35-bis è inserito il seguente:
“Art. 35-ter (Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera). – 1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento e si applica l’articolo 35-bis, comma 3, del presente decreto.
L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.
2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell’interno presso la Commissione territoriale o la sezione che ha adottato l’atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato l’atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, nonché copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del predetto termine il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato non impugnabile.
3. Dal momento della proposizione dell’istanza e fino all’adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.
4. Quando l’istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell’articolo 35-bis, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili”.

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:
1) al comma 2:
1.1) all’alinea, dopo le parole: “n. 286” sono inserite le seguenti: “, nei limiti dei posti disponibili”;
1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell’articolo 13, comma 4-bis, lettere a)c)d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso”;
2) al comma 3-bis, dopo le parole: “per la determinazione o la verifica dell’identità o della cittadinanza” sono inserite le seguenti: “, anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati”;

b) dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:
“Art. 6-bis (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). – 1. Fuori dei casi di cui all’articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all’articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell’istanza di sospensione di cui all’articolo 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze, sono individuati l’importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.
3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.
4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all’articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all’accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l’articolo 6, comma 5.
Art. 6-ter (Trattenimento del richiedente sottoposto alla procedura Dublino di cui al regolamento (UE) n. 604/2013). – 1. In attesa del trasferimento previsto dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, lo straniero può essere trattenuto nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ove sussista un notevole rischio di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui al medesimo articolo 14, comma 1-bis. La valutazione sul notevole rischio di fuga è effettuata caso per caso.
2. Il notevole rischio di fuga sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento, ovvero qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:
a) mancanza di un documento di viaggio;
b) mancanza di un indirizzo affidabile;
c) inadempimento all’obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
d) mancanza di risorse finanziarie;
e) il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione.
3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione del trasferimento. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo complessivo di sei settimane. In presenza di gravi difficoltà relative all’esecuzione del trasferimento il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il trattenimento per ulteriori trenta giorni, fino a un termine massimo di ulteriori sei settimane. Anche prima della scadenza di tale termine, il questore esegue il trasferimento dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Si applica in quanto compatibile l’articolo 6, comma 5″.


L’art. 10 ter del T.U. n.286/98, introdotto nel 2017, è l’unica norma del Testo Unico sull’immigrazione che fa espressamente riferimento all’approccio Hotspot. Si stabilisce che “Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.  In base alla stessa norma “Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all’articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. 


DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 

(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 30/12/2023)

Art. 14

Esecuzione dell’espulsione
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all’articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.
1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all’articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all’articolo 5, comma 5-bis, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.

1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l’espulsione non è stata disposta ai sensi dell’articolo 9, comma 10, e dell’articolo13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell’espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato. Qualora non sia possibile l’accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l’assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall’articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno.

2-bis. Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida , senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.

4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

4-bis. La partecipazione del destinatario del provvedimento all’udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull’identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell’identificazione, l’autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l’allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l’allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

5-ter. La violazione dell’ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l’espulsione è stata disposta in base all’articolo 13, comma 5.
Valutato il singolo caso e tenuto conto dell’articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.

5-quater. La violazione dell’ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell’ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l’eventuale consegna all’interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l’esibizione d’idonea documentazione.

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

5-sexies. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato.

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinchè lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede , nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l’adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.

7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all’articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l’arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto.

7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

8. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell’interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.


IL MANIFESTO

31 luglio 2024

Richiedenti asilo in gabbia, il governo ci riprova

Mediterraneo. Lavori in corso per una nuova struttura a Porto Empedocle. Stavolta sarà competente il tribunale di Palermo invece di quello catanese. Amnesty lancia l’allarme: «A Samos, in Grecia, il futuro della detenzione Ue»

Giansandro Merli