di Fulvio Vassallo Paleologo
1. Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 13 setembre 2024, non ha convalidato il primo decreto di trattenimento adottato dal questore di Ragusa nei confronti di un richiedente asilo egiziano, rinchiuso nel centro hotspot di Pozzallo-Modica, appena riaperto dopo mesi di chiusura seguita alle decisioni dei giudici catanesi Apostolico e Cupri, che lo scorso anno non convalidavano analoghi provvedimenti di trattenimento disposti dallo stesso questore nei confronti di alcuni richiedenti asilo tunisini. Anche se le motivazioni sono parzialmente diverse da quelle adottate “caso per caso” dai giudici del Tribunale di Palermo, che hanno proceduto alla convalida di una piccola parte delle prime misure di trattenimento adottate dal questore di Agrigento nel nuovo centro di Porto Empedocle, negandola nella maggior parte dei casi finora noti, emergono ancora più forti le ragioni di illegittimità delle procedure accelerate in frontiera, con riferimento a richiedenti asilo provenienti da “paesi di origine sicuri”, con argomentazioni che si possono ricondurre ad un orientamento giurisprudenziale ormai omogeneo, fortemente critico nei confronti delle modalità di applicazione, se non dei contenuti, delle norme procedurali dettate dal Decreto Cutro (legge n.50/2023). Modalità di applicazione che sono state fin qui rimesse alla mera discrezionalità delle forze di polizia e degli organi periferici del ministero dell’interno, fino al punto di espellere nel paese di origine un richiedente asilo tunisino, particolarmente vulnerabile, che aveva ricevuto un diniego da parte della competente commissione territoriale, senza peraltro ottenere la sospensiva dal Tribunale di Palermo. e quindi veniva ricondotto a Tunisi prima dell’udienza nella quale si sarebbe dovuto decidere sul suo ricorso.
Va anche ricordato che negli ultimi giorni lo stesso Tribunale di Palermo ha negato la convalida del trattenimento di sei richiedenti asilo (cinque egiziani ed uno proveniente dal Bangladesh) disposto dal questore di Agrigento nel centro di Porto Empedocle. Ma sono decine le richieste di convalida del trattenimento che dalla questura d Agrigento. continuano a piovere sulla Sezione specializzata di questo tribunale. Occorre dimostrare a tutti i costi che la struttura di Porto Empedocle, magari con successivi trasferimenti nel CPR di Caltanissetta, può funzionare come centro per rimpatri veloci per richiedenti asilo denegati provenienti da paesi di origine individuati come sicuri.
2. Secondo questa ultima decisione del Tribunale di Catania, il provvedimento di trattenimento adottato dal questore di Ragusa l’11 settembre scorso non poteva essere convalidato per molteplici ragioni, che probabilmente, come in altri casi precedenti, avrebbero dovuto essere già considerate dal Presidente della competente commissione territoriale che lo stesso giorno autorizzava, con un provvedimento adottato a poche ore dall’ingresso della persona nel territorio dello Stato, avvenuto il 10 settembre, il ricorso alla cd. procedura accelerata in frontiera, come modificata dall’art. 6 e 7 del decreto Cutro (legge n.50/2023). Decisione alla quale seguiva, di fatto “in automatico”, il decreto di trattenimento del questore di Ragusa, e la detenzione del richiedente asilo, evidentemente impossibilitato a prestare alcuna garanzia finanziaria, nel centro di Pozzallo-Modica.
3. Per il Tribunale di Catania innanzitutto “occorre inquadrare normativamente a livello sovranazionale e nazionale il trattenimento in scrutinio”. A tale proposito si riprendono le considerazioni già svolte lo scorso anno dai giudici Apostolico e Cupri, e confermate dal Tribunale di Palermo, anche dopo la modifica dell’istituto della garanzia finanziaria, apportata con il Decreto 10 maggio 2024 del ministro dell’interno ,che ridefiniva ammontare e modalità di prestazione della garanzia, che si sarebe così configurata come una misura alternativa al trattenimento amministrativo, come imposto dalla normativa euro-unionale. Si richiama quindi la direttiva 2013/33/UE (Accoglienza) che al considerando 15 prevede che: “Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità̀ al principio fondamentale per cui nessuno può̀ essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità̀ agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all’articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità̀ per quanto riguarda sia le modalità̀ che le finalità̀ di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinnanzi a un’autorità̀ giurisdizionale nazionale”. E aggiungiamo noi, questo diritto di ricorso dovrebbe essere effettivo, senza venire caducato nei fatti dalla esecuzione del provvedimento di espulsione prima di una decisione definitiva di un giudice sulla richiesta di protezione.
Il Tribunale osserva come “ la provenienza dello straniero da un Paese di origine designato come “sicuro” si pone come elemento essenziale e prioritario nell’apprezzamento della legittimità del trattenimento, poiché soltanto coloro che provengono da questo elenco di Paesi indicati dal succitato decreto interministeriale potranno essere trattenuti durante l’espletamento della procedura accelerata di frontiera di cui all’articolo 28 bis comma 2, lettera b-bis del decreto legislativo n. 25/2008. In particolare, la provenienza da paese inserito nella lista paesi sicuri e la conseguente procedura accelerata, oltre a determinare la compressione di diritti esplicitamente qualificati dal legislatore europeo come espressione del principio dell’effettività della tutela giurisdizionale (Art. 46 Direttiva Procedure, che prevede il diritto ad un ricorso effettivo; art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, art 13 CEDU, artt. 24 e 113 Cost.) incide sulla posizione soggettiva del richiedente asilo con effetti limitativi della libertà personale.”
4. Un Paese designato di origine sicuro non può essere considerato tale per il richiedente solo se questi ha addotto gravi motivi personali, per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova. Ma non occorre, nè sarebbe possibile, fornire tutti gli elementi di prova, ben difficilmente allegabili nei pochi giorni nei quali si svolge la procedura accelerata in frontiera.
Per il giudice catanese, “Pertanto, sebbene la designazione nazionale di un Paese come Paese d’origine sicuro comporti una presunzione iuris tantum di manifesta infondatezza della domanda di asilo e la conseguente inversione dell’onere della prova a carico del richiedente, quest’ultimo può superare tale presunzione di sicurezza limitandosi ad allegare gravi motivi di insicurezza del Paese in relazione alla sua situazione specifica”.
Il Tribunale di Catania rileva come nel pocedimento di convalida del trattenimento “appare poi opportuno precisare che non si tratta, nella presente sede, di valutare la fondatezza della prova sulle predette ragioni addotte dal richiedente, essendo in questa fase sufficiente l’allegazione di un motivo idoneo a superare la presunzione di sicurezza derivante dalla inclusione dell’Egitto nella lista dei Paesi sicuri”. Non si può dire dunque che nel caso di richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri venga meno del tutto quel dovere di “cooperazione istruttoria” che incombe sulla Commissione territoriale e sui giudici in caso di ricorsi contro le decisioni di diniego di protezione. Per quanto si possa parlare di inversione dell’onere della prova, non si può caricare su una persona appena sbarcata e in stato di privazione della libertà personale, il dovere di dimostrare nel giro di poche ore tutte le ragioni che possono configurare i gravi motivi personali che comportano il passaggio obbligato dalla procedura accelerata in frontiera alla procedura ordinaria. Anche perchè la decisione negativa di rigetto della Commissione territoriale “comprende” il provvedimento di espulsione, che può essere eseguito a quel punto soltanto con l’accompagnamento forzato, in quanto nei casi fin qui noti non si è neppure paventata la possibilità di un rimpatrio volontario, e questo accresce i dubbi di legittimità costituzionale e di conformità al diritto dell’Unione europea. Dubbi che rinviano ancora oggi alla lettura attenta della fondamentale sentenza della Corte costituzionale n.105 del 2001 in materia di rimpatrio con accompagnamento forzato.
Viene poi in rilievo, malgrado il decreto del Ministro dell’interno del 7 maggio 2024, che inserisce l’Egitto nella lista dei paesi di origine sicuri, la situazione attuale del mancato rispetto dei diritti umani in quel paese, una situazione notoria che avrebbe dovuto essere ben conosciuta al presidente della Commissione territoriale di Siracusa che disponeva il passaggio ad una procedura accelerata in frontiera, di fatto prodromica al trattenimento amministrativo disposto dal questore di Ragusa nel centro di detenzione di Pozzallo-Modica, riaperto per l’occasione.
In particolare, “il timore di incarcerazione per una condanna ingiusta per un fatto non commesso integra di per sé il rischio di un trattamento degradante che può in astratto giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera b) dell’art. 14 del D. Lgs. 251/2007. Ciò tanto più, ove si consideri che nella stessa scheda Paese, al paragrafo 3) intitolato “Tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante”, si cita – quanto alle condizioni dei detenuti in Egitto – l’ultimo rapporto del Comitato sulla tortura delle Nazioni Unite, in cui è stato denunciato un uso sistematico della tortura e di maltrattamenti da parte della polizia, delle guardie penitenziarie, di membri delle forze dell’ordine e degli apparati militari, pur con la precisazione che questi abusi sarebbero diretti in prevalenza verso oppositori e critici del Governo. A ciò deve aggiungersi, a solo titolo esemplificativo (non potendosi procedere ad una più ampia disamina nella presente sede), che Amnesty International, nel suo rapporto relativo all’Egitto del 2024 ha denunciato che, nel corso del 2023, i detenuti hanno continuato a essere trattenuti in1 condizioni che violavano il divieto assoluto di tortura e altri maltrattamenti, anche attraverso il deliberato rifiuto di assistenza sanitaria, isolamento prolungato, bombardamento con luci intense, sorveglianza tramite telecamere 24 ore su 24 e rifiuto di visite familiari. Del pari, il rapporto di Freedom House del 2024 ha evidenziato “condizioni carcerarie pessime” , segnalando che i detenuti sono soggetti ad abusi fisici, sovraffollamento, condizioni antigeniche e rifiuto di cure mediche; inoltre, sotto il governo del presidente Al-Sisi, decine di persone sono morte in custodia tra denunce di tortura, privazione di cibo e acqua e punizioni fisiche per coloro che protestavano o chiedevano cure migliori o la negazione di un’assistenza sanitaria tempestiva e adeguata. Ed ancora, il rapporto del Dipartimento di Stato americano del 2024 ha evidenziato che “le organizzazioni per i diritti locali e internazionali hanno riferito che le pratiche abusive erano sistemiche, affermando che la polizia e le guardie carcerarie abusavano regolarmente dei detenuti, compresi i bambini, attraverso percosse, scosse elettriche, abusi psicologici e aggressioni sessuali, anche durante gli interrogatori”.
In conclusione, secondo il giudice di Catania,”avendo il richiedente allegato, ed essendosi in seguito acquisite (anche tramite la stessa Scheda Paese governativa), ragioni (quali nella specie: il rischio di essere posto in detenzione per una condanna ingiusta e di essere soggetto ad un regime carcerario degradante) idonee a far “ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova”, viene meno il presupposto soggettivo della procedura accelerata per Paese sicuro – in questo caso di frontiera – prevista dall’art. 28 bis comma 2, lettera b-bis del decreto legislativo n.25/2008. Pertanto, tale procedura non può trovare applicazione al richiedente, che dovrà essere trattato con procedura ordinaria”. Per tali considerazioni “in assenza di una valida procedura accelerata di frontiera, che è presupposto necessario per il trattenimento ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs. 14272015, il trattenimento non può essere, quindi, convalidato”.
5. Non solo, ma il Tribunale di Catania aggiunge una considerazione che per il suo contenuto si intreccia con le decisioni di non convalida adottate dal Tribunale di Palermo in queste ultime settimane e con importanti decisioni “in itinere” che dovranno essere adottate dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con conseguenze tali da impedire l’avvio a regime delle procedure accelerate in frontiera “esternalizzate” in Albania, in base al Protocollo firmato lo scorso anno da Giorgia Meloni con il suo omologo Edi Rama.
Infatti “solo per completezza di trattazione della fattispecie giuridica, appare opportuno aggiungere che, nel caso in cui il richiedente non avesse allegato ragioni idonee a superare la presunzione di sicurezza dell’Egitto nel suo caso individuale, il Tribunale avrebbe dovuto considerare più in generale la vicenda alla luce della pendenza di rinvii pregiudiziali sollevati davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea dal Tribunale di Brno (Repubblica ceca) con rinvio del 20.06.2022 (procedimento C-406/2022) e dal Tribunale di Firenze con due ordinanze del 15.05.2024 (in procedimenti sub r.g. 2458/2024 e 3303/2024). I Tribunali di Brno e di Firenze hanno, infatti, chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se il diritto dell’Unione europea, e in particolare gli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32/UE (Direttiva Procedura Recast) debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno stato membro designi uno Stato come Paese di origine sicuro con esclusione di zone territoriali del Paese (quanto a Brno) e con esclusione di a categorie di persone a rischio (quanto a Firenze), nei confronti delle quali non si applica la presunzione di sicurezza e se quindi, in tal caso, il Paese nel suo complesso non possa essere considerato sicuro ai sensi della Direttiva.
Si aggiunge infine come “La questione giuridica posta da questi rinvii appare rilevante anche per l’Egitto, tenuto conto che la Scheda Paese governativa indica, quali eccezioni alla presunzione generale di sicurezza, le seguenti categorie di soggetti: “gli oppositori politici, i dissidenti, gli attivisti e i difensori dei diritti umani o per coloro che possano ricadere nei motivi di persecuzione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251”. Trattasi, infatti, di eccezioni che evidenziano l’esistenza nel Paese di serie criticità connesse al rispetto dei diritti umani , che persistono in maniera generale e costante ed investono non solo ampie e indefinite categorie di persone (come dimostra l’inserimento tra le eccezioni della categoria dei “difensori dei diritti umani”, che intercetta l’esistenza di violazioni dei diritti di altri soggetti per la cui tutela agiscono), ma anche il nucleo stesso delle libertà fondamentali che connotano un ordinamento democratico, e che dovrebbe costituire la cornice di riferimento in cui si inserisce la nozione di Paese di Sicuro (vedi Allegato I alla direttiva 2013/32/UE, secondo cui: “Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. ..”).
Si può dunque osservare, al di là di categorie rigidamente delimitate, come quella dei difensori dei diritti umani, o degli attivisti politici, che i gravi motivi che ostano all’adozione di una procedura accelerata in frontiera possono essere dedotti anche da comuni cittadini dei paesi di origine individuati come “sicuri”, quando possno temere la violazione dei loro diritti fondamentali, come può verificarsi nel caso dell’Egitto, quando si potrebbe venire arrestati dalle forze di polizia con una accusa che al di là della sua fondatezza, certamente non apprezzabile nei tempi ristretti della procedura accelerata, possa comportare la sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, come quelli unanimamente accertati nelle carceri egiziane in danno delle persone in stato di detenzione. Ma come può verificarsi anche nel caso di cittadini di altri paesi di origine “sicuri” come la Tunisia, quando i gravi motivi personali consistono in una menomazione fisica o in una differenza di genere o di orientamento sessuale. Rimane poi sempre più controverso il ruolo effettivo della garanzia finanziaria come reale alternativa al trattenimento aministrativo in un centro di detenzione durante le procedure accelerate in frontiera.
6, Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, con decreto del 27 agosto 2024 non ha convalidato un provvedimento di trattenimento adottato il 24 agosto dal questore di Agrigento, ai sensi dell’art. 6 bis del decreto legislativo n. 142/2015, e trasmesso allo stesso tribunale il 26 agosto, con riferimento ad un richiedente asilo tunisino detenuto nel centro di trattenimento di Porto Empedocle. Anche in questo caso, a poche ore dallo sbarco, e praticamente in contemporanea con il decreto di trattenimento del questore, lo stesso 24 agosto, il presidente della Commissione territoriale, con “provedimento comunicato contestualmente” al destinatario, aveva autorizzato lo svolgimento della procedura accelerata in frontiera, piuttosto che della procedura ordinaria. Da questa decisione scaturiva una “automatica” detenzione amministrativa nel centro “per il rimpatrio” di Porto Empedocle, malgrado la dichiarazione del richiedente asilo di volersi avvalere della garanzia finanziaria come misura alternativa al trattenimento nel centro. Anche in questo caso i motivi del provvedimento questorile erano sostanzialmente di carattere generale, come la circostanza che non sarebbe assicurata “la reperibilità del richiedente nel corso della procedura accelerata”, tanto da far dubitare del carattere realmente alternativo che resterebbe assegnato alla prestazione della garanzia finanziaria e della valutazione “caso per caso” che avrebbe dovuto essere adottata da parte del Presidente della Commissione territoriale, del questore e delle forze di polizia. Dubbio che viene rafforzato nei fatti dalla possibilità di un giudizio immediato di “manifesta infondatezza” della domanda di tutti i richiedenti asilo provenienti da paesi di origine “sicuri”, dalla Commissione territoriale, ormai diventata, soprattutto dopo il Decreto Cutro (legge 50/2023), un organo amministrativo che stabilisce in ogni caso la procedura accelerata per i richiedenti asilo provenienti da paesi di origine individuati per decreto ministeriale come “sicuri” e non sembra più soddisfare quel requisito di indipendenza che è richiesto dalla normativa vigente secondo cui (art. 4, co. 3 bis, d.lgs. 25/08) “ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione”. Infatti la domanda di protezione può essere considerata “manifestamente infondata” per decreto, in base all’art. 28 ter del Decreto legislativo n.25 del 2008, come modificato dai decreti legge degli ultimi anni, quando, tra gli altri casi, “il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251: oppure, “proviene da un Paese designato di origine sicuro”; e ancora quando ” ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine”. Mentre non deve assumere rilievo la circostanza di un eventuale ingresso “illegale” nel territorio nazionale, quando il richiedente asilo manifesta tempestivamente alle autorità, con qualunque mezzo, la sua volontà di chiedere protezione. E tantomeno può qualificarsi come “ingresso illegale” lo sbarco dopo una atività di soccorso in mare, sul punto anche oltre l’art. 10 ter del Testo unico sull’immigrazione n.286/98, esiste una giurisprudenza ormai consolidata, dopo la fondamentale sentenza della Cassazione (n.6626/20) sul caso Rackete.
Il Tribunale di Palermo, ritiene, in particolare, alla luce delle superiori considerazioni, e in applicazione degli articoli 8 e 9 della Direttiva 2913/33/UE che prevede il trattenimento solo in ipotesi tassative, che il decreto adottato dal questore di Agrigento non può essere convalidato sulla base di considerazioni indicate dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (n.3563/2024), in una delle due ordinanze interlocutorie con le quali rimetteva la questione di interpretazione pregiudiziale della normativa italiana sulle procedure accelerate in frontiera, e non solo in materia di garanzia finanziaria, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Il Tribunale dunque “dato atto che l’onere di motivazione del trattenimento è ancor più gravoso nei casi nei in cui la garanzia finanziaria sia stata fissata nella misura minima (dato che il decreto del 10 maggio 2024 stabilisce che ai fini della determinazione dell’importo della garanzia si valuta, in particolare, il grado di collaborazione fornita dallo straniero); dato atto, in particolare, che lo stesso art. 6 bis d. lgs 142/2015 non contiene alcun automatismo, ma prevede la facoltà che il richiedente protezione sia trattenuto. Ai sensi dell’art. 6 bis, infatti, il tratteni- mento “può” essere disposto (nel caso in cui richiedente non abbia consegnato il passaporto ovvero non presti idonea garanzia finanziaria). Il legislatore non indica i criteri sulla base dei quali il questore può disporre il trattenimento, ma non prevede comunque alcun automatismo bensì una discrezionalità nell’esercizio del potere di trattenimento. Da ciò consegue, in applicazione della direttiva, la necessità che l’esercizio del potere di trattenimento venga motivato sulla base di una valutazione, caso per caso in ordine alla necessità e alla proporzionalità del trattenimento e al fatto che tutte le misure alternative al trattenimento siano state prese in considerazione; visti, al riguardo, i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui “il provvedimento che dispone il trattenimento deve essere corredato da motivazione, la quale esamini la necessità, la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura rispetto alla specifica finalità, nonché l’effettiva impraticabilità delle misure alternative, sulla base di una valutazione caso per caso” .
Pertanto il giudice rifiuta di convalidare il decreto del questore di Agrigento “perchè la motivazione del provvedimento di trattenimento appare carente, non essendovi alcun riferimento alla situazione individuale del richiedente protezione internazionale; ritenuto, in definitiva, che nel caso in esame il provvedimento di trattenimento non risulta adeguatamente motivato con riferimento alla necessità di disporre il trattenimento quale unica misura necessaria a garantire lo scopo normativo previsto dall’art. 6 bis del d.lgs. 142/2015, ossia accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato durante lo svolgimento della procedura in frontiera, e ciò anche in considerazione del contegno tenuto dal richiedente al momento in cui è stato fermato, del fatto che il medesimo ha dichiarato di volersi avvalere della garanzia finanziaria e della circostanza che non risul- tano neanche decorsi i termini previsti dalla legge per poterla prestare;.“
Si deve osservare, a margine di questa importante decisione del Tribunale di Palermo, che, come ricorda la Corte di Cassazione (sentenza 13977 del 23 maggio 2019), il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario),”omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.”
In ogni caso il richiedente asilo rimane tale fino a quando non sia stata ancora adottata una decisione definitiva in merito alla sua istanza, e dunque non può essere considerato alla stessa stregua di un immigrato irregolare da espellere, per effetto della prima decisione negativa della Commissione territoriale che opera nella procedura accelerata in frontiera destinata alle persone che provengono da un paese di origine individuato per decreto ministeriale come “sicuro”, almeno fino a prova contraria. Che deve essere riconosciuta prima di mettere in esecuzione misure di allontanamento forzato, fermo restando che la preparazione di tali misure, ed i contatti per i documenti necessari al rimpatrio con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei paesi di origine, espongono i richiedenti asilo, che tali rimangono fino alla pronuncia definitiva sul loro ricorso, ad un grave ulteriore pregiudizio che possono subire dopo l’esecuzione dell’accompagnamento fozato nel paese di origine contro il quale hanno chiesto protezione.
7. Non cambierà sostanzialmente il quadro di riferimento, denso di ricorsi giurisdizionali in preparazione, l’eventuale archiviazione dei procedimenti ancora pendenti in Corte di Cassazione sui ricorsi proposti dal governo contro le decisioni adottate lo scorso anno dai giudici Apostolico e Cupri, ai quali l’avvocatura dello Stato ha rinunciato, dopo la modifica apportata dal ministro dell’interno al decreto che fissa in modo variabile, e con diverse modalità, la prestazione della garanzia finanziaria come alternativa al trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo provenienti da paesi di origine individuati come “sicuri”. Nell’ordinanza interlocutoria con cui la Corte di Cassazione rimetteva la questione di interpretazione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, si rilevava infatti non solo la necessità di una corretta applicazione su base personale dell’istituto della garanzia finanziaria al fine di evitare il trattenimento amministrativo, ma anche l’esigenza “di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”. Che rimane dubbia anche dopo il decreto “correttivo” sulla garanzia finanziaria firmato dal ministro dell’interno Piantedosi.
Nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue, la Corte di Cassazione a Sezioni unite osservava in particolare che ““Il provvedimento che dispone il trattenimento deve essere corredato da motivazione, la quale esamini la necessità, la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura rispetto alla specifica finalità, nonchè l’effettiva impraticabilità delle misure alternative, sulla base di una valutazione caso per caso”.
Secondo il considerando 15 della Direttiva “accoglienza” 2013/33/UE, “I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento”. Secondo l’art 8 , n. 2, della stessa direttiva non può essere disposto il trattenimento alla frontiera o nella zona di transito per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni, se
non dopo una valutazione caso per caso, ove sia necessario e non siano applicabili efficaci misure alternative. Malgrado la modifica della garanzia finanziaria, adesso riformulata con un decreto ministeriale, l’ammontare minimo rimane talmente elevato che ben difficilmente potrà essere prestata in pochi giorni da un richiedente asilo appena sbarcato in Italia, anche per la difficoltà di contattare eventuali parenti, in una ristretta cerchia indicata dal decreto ministeriale, che non prevede ancora l’intervento di terzi. Il trattenimento amministrativo continua così a dipendere piuttosto che dalle condizioni economiche del richiedente asilo, dalla circostanza, ancora nei fatti automatica, che questi non possa in concreto versare alcuna cauzione. La Corte di Giustizia, Grande Camera, con sentenza del 14 maggio 2020 (cause riunite C-924- 19 PPU e C-925-19 PPU, §§ 249 e ss.) ha invece stabilito che: “ in base agli artt. 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE, un richiedente la protezione internazionale non può essere trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità”. Ma abbiamo anche visto come il trattenimento venga disposto pure nei confronti di richiedenti asilo che hanno manifestato l’intenzione di fornire la garanzia finanziaria. Circostanza che induce a ritenere che tale prestazione di garanzia non abbia ancora nel nostro ordinamento quel carattere di alternatività rispetto al trattenimento amministrativo, che sarebbe invece imposta dalle Direttive dell’Unione europea.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11399 pubblicata il 9 aprile 2024, adite con il nuovo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 11 giugno 2023, hanno anche affermato il principio secondo cui «in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione Territoriale».
La limitazione dei diritti di ricorso contro i dinieghi della protezione, prevista dal nuovo articolo 7 ter della legge 50/2023 (Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale), sembra violare la garanzia di un diritto di difesa effettivo, davanti ad un organo giurisdizionale indipendente ed imparziale (art. 24 Cost e art. 6 CEDU). Il principio del contraddittorio e la possibilità per i difensori di acquisire la documentazione necessaria per l’espletamento del loro mandato, anche a fronte dei ridotti termini di tempo concessi dalla normativa italiana, sono stati ancora una volta negati dalle prassi amministrative sulle procedure accelerate in frontiera e sulle espulsioni con accompagnamento forzato.
Il tentativo del governo Meloni di “sperimentare” le procedure accelerate in frontiera nel centro di detenzione di Porto Empedocle, e il tentativo ancora più velleitario di esternalizzare queste procedure nei centri di detenzione in Albania, che dovrebbero essere pronti “entro tre settimane”, ma che stanno subendo continui ritardi, si scontra dunque con una serie di pronunce sfavorevoli dei tribunali di Palermo e di Catania, con poche eccezioni, peraltro ancora sottoposte a ricorso in Cassazione, che non interferiscono con i procedimenti giurisdizionali ancora aperti a livello internazionale. E con altri che se ne potrebbero aprire a breve, in ordine alla compatibilità della normativa italiana sulle procedure accelerate in frontiera con le Direttive europee tuttora vigenti in materia di protezione internazionale e di rimpatri. Fatto salvo il ruolo sovraordinato della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e le prescrizioni della nostra Costituzione, che riconosce il diritto di asilo (art.10), le garanzie in materia di libertà personale (art.13), i diritti di difesa (art.24), il diritto alla salute (art.32). Per queste ragioni, al di là dei pronunciamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea, sembra ormai solo questione di tempo un intervento della Corte Costituzionale che sarà investita da una serie di questioni sulla legittimità costituzionale delle norme in materia di procedure accelerate in frontiera, come modificate dal decreto Cutro (legge n.50/2023). Nel frattempo sarebbe importante un intervento dell’Ufficio del Garante per le persone private della libertà personale sulle ragioni dei trattenimenti “in frontiera”, come si era verificato negli scorsi anni con riferimento al cd. approccio Hotspot, ed un lavoro assiduo di documentazione sulle decisioni adottate dalle Commissioni territoriali, e sui ricorsi che presentati dai richiedenti asilo “denegati “,perchè provenienti da paesi di origine “sicuri”, di fronte agli organi giurisdizionali.
18 SETTEMBRE 2024
IL MANIFESTO
Catania libera i richiedenti: la Tunisia non è paese sicuro
di Giansandro Merli
Detenzione amministrativa I giudici etnei smentiscono il governo usando le informazioni del ministero degli Esteri. La decisione firmata dal presidente della sezione specializzata in immigrazione. Sempre più a rischio i centri in Albania, nonostante Piantedosi dica: «Non temo ricorsi»
https://ilmanifesto.it/catania-libera-i-richiedenti-la-tunisia-non-e-paese-sicuro
Thu 19 Sep 2024 06.00 CEST
THE GUARDIAN
The brutal truth behind Italy’s migrant reduction: beatings and rape by EU-funded forces in Tunisia
Keir Starmer says he wants to learn from Italy’s ‘dramatic’ statistics. But a Guardian investigation reveals that EU money goes to officers who are involved in shocking abuse, leaving people to die in the desert and colluding with smugglers
By a Guardian reporter in Sfax