Il vittimismo di governo per nascondere fatti e responsabilità

Il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l’individuo per il quale la distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso non esiste più” — Hannah Arendt

di Fulvio Vassallo Paleologo

1. La notizia data con un video da Giorgia Meloni sull'”avviso di garanzia”, in realtà una mera iscrizione nel registro di notizia di reato, ricevuto dalla Procura di Roma, e degli altri “avvisi” recapitati a Piantedosi, Nordio e Mantovano, è stata l’ennesima occasione, in un momento di grave difficoltà politica, per nascondere dietro il vittimismo di governo fatti e responsabilità. Ma Giorgia Meloni dovrebbe stare tranquilla, abbiamo già visto come in passato il Parlamento ha bloccato procedimenti penali a carico di altri esponenti politici, come nei casi Diciotti e Gregoretti, per il mancato sbarco dei naufraghi in un porto italiano. La Meloni potrebbe fare uno sforzo di memoria e ricordare che il processo Open Arms, che comunque non risulta defintivamente archiviato, è stato avviato, dopo un esposto di una ONG, un pronunciamento del Tribunale dei minori di Palermo, una ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo della regione Lazio ed un decreto di sequestro da parte della Procura di Agrigento, senza che il procuratore Lo Voi, che lei adesso chiama in causa con toni offensivi, avesse alcun ruolo nella fase di avvio della procedura, arrivata in Parlamento per l’autorizzazione a procedere su richiesta del Tribunale dei ministri di Palermo.

Rientra nella consueta politica del complotto, cifra di questo governo, anche la ricorrente affermazione di non essere “ricattabile”, senza neppure fare capire da chi, risolvendosi in un messaggio oscuro rivolto a destinatari indeterminati, quando è evidente che non ha nulla a che fare con l’aumento temporaneo degli arrrivi dalla Libia, frutto soprattutto di una finestra metereologica favorevole. Il vero ricatto lo praticano da anni le milizie libiche, variamente foraggiate dai diversi governi italiani. perchè garanti non solo della detenzione disumana di migliaia di persone migranti intrappolate ed estorte in Libia, ma anche della funzionalità dei terminali da cui partono gli approvigionamenti energetici del nostro paese. La differenza rispetto al passato consiste nel succedersi degli avvenimenti che hanno segnato la perdurante divisione della Libia, prima e dopo la caduta di Gheddafi. Prodi nel 2007, poi Belusconi nel 2008, Monti nel 2012, Gentiloni e Minniti nel 2007, Conte, Salvini e D Maio nel 2018 e nel 2019, e poi persino la ex ministra dell’interno Lamorgese, almeno fino al 2020, trattavano con i libici da posizioni di forza, che permettevano loro pratiche di mediazione con le tribù e le milizie, al riparo da scandali, che oggi possono deflagrare, come nel caso Almasri. Adesso la situazione internazionale ha stravolto gli equilibri politici, militari, e criminali, da sempre interconnessi, in Libia, accrescendo i poteri di ricatto delle milizie che supportano gli opposti governi di Dbeibah e di Haftar nei confronti dell’Italia, un paese che è disposto a pagare anche bande criminali per difendere i propri confini, con la esternalizzazione delle frontiere, e il supporto alla sedicente guardia costiera libica. Ma anche per salvaguardare investimenti e rifornimenti energetici nelle diverse regioni in cui la Libia rimane divisa, in una fase in cui la concorrenza degli attori internazionali è sempre pià forte.

2. Nessuno può negare oggi, di fronte al documentato atto di accusa della Corte penale internazionale, che i centri di detenzione sotto il controllo dei torturatori della milizia RADA di Almasri, fossero proprio i “centri governativi” non solo di Mitiga, ma anche di Ain Zara, e più recentemente Zawia, dopo lo scontro interno che aveva portato alla uccisione del comandante Bija, già ospite negli anni passati a Roma, del ministero dell’interno e della centrale di coordinamento della Guardia costiera italiana. Per Bija la Corte penale internazionale non potrà più indagare, ma sarebbero numerose le incriminazioni che la Corte ha già pronte nei conftonti di diversi rappresentanti delle milizie, per una serie di diffuse violazioni dei diritti umani in quel paese. Violazioni sistematiche, che dovrebbero portare alla immediata sospensione di ogni rapporto di collaborazione finalizzato all’arresto o al respingimento su delega, anche attraverso la prassi dei rimpatri volontari assistiti, che si vuole invece salvaguardare ad ogni costo. Anche a costo di dare copertura a torturatori come Almasri, capo della polizia giudiziaria di Tripoli ed esponente della potente milizia RADA.

Piuttosto che rilanciare la crociata governativa contro le “toghe”, utile per spingere sulla riforma della giustizia, con la separazione delle carriere e la riforma del CSM, quasi un regolamento finale dei conti, sarebbe forse meglio, per favorire la comprensione generale dei fatti, restare sui passaggi critici della vicenda Almasri che si è conclusa senza che le autorità italiane, nel loro complesso, rispondessero positivamente alla richiesta di arresto pervenuta dalla Corte penale internazionale. Tanto che la Corte dell’Ajia ha rivolto una circostanziata richiesta di chiarimenti al governo italiano, che potrebbe preludere ad un deferimento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per violazione dello Statuto istitutivo della CPI, siglato a Roma nel 1998. Lo Statuto di Roma, nella sua Parte Nona – dedicata alla Cooperazione Giudiziaria e all’Assistenza Giudiziale degli Stati parte alla Corte – all’articolo 86 fissa un “Obbligo Generale” per gli Stati parte di cooperare pienamente con la Corte per consentire di investigare e perseguire la commissione dei crimini nel contesto della giurisdizione della Corte. Il paragrafo 7 del successivo articolo 87 prevede, poi, espressamente che, nel caso in cui “uno Stato Parte non aderisca ad una richiesta di cooperazione della Corte, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi poteri, la Corte può prenderne atto ed investire del caso l’Assemblea degli Stati parti o il Consiglio di sicurezza se è stata adita da quest’ultimo”.

3. La circostanza riferita da Giorgia Meloni nella sua dichiarazione in video, diffusa a reti unificate, secondo cui la richiesta di arresto di Almasri da parte della Corte penale internazionale “non è stata trasmessa al ministero italiano della giustizia come invece è previsto dalla legge“, e per questo, “la Corte di Appello di Roma decide di non procedere alla sua convalida”, non corrisponde ai fatti. Come non corrisponde ai fatti che per questo abbia ricevuto un “avviso di garanzia”, che presuppone una attività di indagine da parte della procura, che nel caso dei ministri e del Presidente del consiglio è preclusa, prima del pronunciamento del Tribunale dei ministri.

Secondo quanto si legge nell’ordinanza della Corte di Appello di Roma del 21 gennaio scorso, “La comunicazione della polizia giudiziaria operante – come si evince dall’espresso
contenuto della nota stessa – è stata trasmessa a questo Ufficio ai sensi degli artt. 11 (Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna) della Legge 237/2012 e 59
(Procedura di arresto nello Stato di detenzione preventiva) della Legge 232/1999. La
medesima comunicazione veniva trasmessa il 19.1.2025 al Ministero della Giustizia da
parte della DIGOS di Torino
“.
E la stessa comunicazione perveniva a Nordio dalla Corte d’appello di Roma il 20 gennaio. Per questa Corte, “la procedura applicativa della misura cautelare prevista dalla predetta normativa speciale, prescrive una prodromica e irrinunciabile interlocuzione tra il Ministro della Giustizia e la procura generale presso la corte d’appello di Roma (competenza espressamente individuata dalla norma stessa), in
ossequio al principio sancìto nell’art. 2, comma 1, della stessa Legge 237/2012,
secondo il quale “I rapporti tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono
curati in via esclusiva dal Ministro della Giustizia, al quale compete di ricevere le
richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito.”
. Dunque non solo si dichiara “non luogo a provvedere sull’arresto di cui al verbale in atti effettuato da personale di polizia giudiziaria, in quanto irrituale poiché non previsto dalla legge”, ma si ordina” l’immediata scarcerazione”, di Almasri in assenza di richiesta di applicazione di misura cautelare da parte del Procuratore Generale per mancata trasmissione degli atti della Corte penale internazionale di competenza ministeriale”. Si afferma in sostanza che il ministero della giustizia avrebbe dovuto trasmettere alla Corte di Appello di Roma gli atti relativi alla richiesta di custodia cautelare,”prevista dall’ art. 11, comma 1 della legge 237/2012″, a carico di Almasri, proveniente dalla Corte Penale internazionale. Come non si è verificato nell’arco di due interi giorni fino a quando Almasri veniva imbarcato su un volo dei serivizi diretto a Tripoli.

In base a questa interpretazione spetterebbe soltanto al Ministro della Giustizia, la competenza “di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito” (art. 2, comma 1)“. Al di là della opinabilità di questa ricostruzione, che di fatto rallenterebbe per un periodo indeterminato i tempi dell’applicazione delle misure cautelari richieste dalla CPI, fino a renderle nella maggior parte dei casi tardive, in contrasto con il richiamo che opera l’art. 3 della stessa legge 237/2012 alla possibilità di arresti di urgenza operati dalla polizia giudiziaria in base all’art. 716 del codice di procedura penale che si richiama espressamente, rimane il nodo centrale di stabilire se e quando, in questa occasione, il ministero della giustizia ha ricevuto una richiesta di arresto da parte della Corte Penale internazionale, e quale interlocuzione sia quindi intercorsa tra lui e la presidente del Consiglio dei ministri e quindi con la stessa CPI in caso di problemi che non consentissero l’immediata applicazione della misura. In base all’art. 2 comma 3 della legge 237/2012, “Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l’esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalità dovute.”Al riguardo, secondo il comunicato della CPI la Cancelleria ha anche ricordato alle autorità italiane che nel caso in cui individuassero problemi che potrebbero impedire o impedire l’esecuzione della presente richiesta di cooperazione, dovrebbero consultare la Corte senza indugio al fine di risolvere la questione”.

4. Viene qui in rilievo quanto comunicato dalla Corte penale internazionale che ricostruisce tutte le fasi della procedura. dal quale emerge che questa Corte, d’intesa e in coordinamento con l’Ufficio del Procuratore presso la Corte (il Procuratore capo al momento è Karim A.A. Khan, KC ), già il 18 gennaio, giorno di emissione del mandato di arresto, ” agendo in consultazione e coordinamento con l’Ufficio del Procuratore e sotto l’autorità della Camera, ha presentato una richiesta di arresto del sospettato a sei Stati Parte, tra cui la Repubblica Italiana. La richiesta della Corte è stata trasmessa attraverso i canali designati da ciascuno Stato ed è stata preceduta da una consultazione preventiva e da un coordinamento con ciascuno Stato per garantire l’adeguata ricezione e l’ulteriore attuazione della richiesta della Corte. La Corte ha inoltre trasmesso informazioni in tempo reale indicanti la possibile ubicazione e i possibili spostamenti del sospettato attraverso la zona Schengen europea. Parallelamente, come previsto dallo Statuto, la Corte ha inoltrato una richiesta all’INTERPOL di emettere un Avviso Rosso” . Come è stato possibile che fino al 21 gennaio pomeriggio, quando poi avveniva il rimpatrio in Libia di Almasri il ministro della giustizia con un suo comunicato dichiarava di essere ancora nella fase di valutazione della documentazione allegata alla richiesta di arresto pervenuta dalla Corte penale internazionale, senza fare pervenire alla Corte di Appello di Roma una richiesta di convalida dell’arresto già operato dalla polizia, se non una nuova richiesta di arresto immediato ? Anche ammettendo che l’arresto operato il 19 gennaio fosse stato “irrituale”, a fronte della richiesta ormai in possesso del ministro della giustizia ,ed oggetto della sua valutazione, come poteva disporre il ministro dell’interno, nella giornata del 21 genaio, la espulsione per motivi di sicurezza del generale libico, prima che lo stesso ministro della giustizia Nordio avesse completato la sua valutazione nella doverosa interlocuzione con la Corte penale internazionale ? Il generale Almasri, dopo la scarcerazione disposta dalla Corte di appello di Roma, non doveva certo essere considerato “un uomo libero”, da espellere in quanto “pericoloso”, in pendenza di un mandato di arresto della Corte Penale internazionale, che il ministro Piantedosi non poteva ignorare. Che ruolo hanno avuto la presidente del consiglio Meloni, ed il sottosegretario alla presidenza del consiglio Mantovano, nei giorni cruciali dell’arresto di Almasri in Italia e della preparazione del suo volo verso Tripoli, dunque anche nel coordinamento tra il ministro della Giustizia ed il ministro dell’interno che disponeva il provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza nazionale ?

5. Putroppo, dopo gli “avvisi di garanzia”, mere iscrizioni di notixia di reato da trasmettere al Tribunale dei ministri, per favoreggiamento (art.378 c.p.) e peculato ( art.848 c.p.), recapitati dalla Procura di Roma a Giorgia Meloni, a Nordio fino a Piantedosi ed al sottosegretario alla Presidenza del consiglio Mantovano, che peraltro non rivestono il ruolo di parlamentari, i fatti sembrano destinati a scomparire dietro lo scontro con le “toghe”. Non si terrà domani, come spiegano fonti di governo, l’informativa alla Camera del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che si era impegnato a riferire sul caso Almasri. La decisione, di cui sono stati informati i presidenti di Camera e Senato, è stata presa a seguito dell’avviso di garanzia da cui sono stati raggiunti i due ministri insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano. In questo modo il Parlamento viene privato della possibilità di svolgere il proprio ruolo istituzionale di controllo sugli atti del governo. Se l’iniziativa doverosa della magistratura, dopo la denuncia dell’avvocato Ligotti, impedisce ai ministri di assolvere le loro funzioni di informativa davanti alle Camere, questi stessi ministri, pur nel rispetto della presunzione di innocenza, dovrebbero dimettersi.

Se si riuscisse ad andare ai fatti nella loro concatenazione, ed alle correlate responsabilità, si potrebbe osservare innanzitutto che nessun precedente mancato arresto in altri paesi europei poteva esonerare le autorità italiane dall’obbligo di dare corso con immediatezza alla richiesta di arresto provvisorio trasmessa per via diplomatica, secondo le forme di rito, dalla Corte Penale internazionale. Come del resto non appare un valido argomento di replica attaccare l’avvocato Li Gotti che ha firmato l’esposto sulla mancata consegna di Almasri alla Corte dell’Aja, ricordando i casi precedenti nei quali ha svolto l’ufficio di difensore in diversi processi di mafia.

Non è contestabile che il ministro dell’interno Nordio avrebbe dovuto operare in collegamento con la Presidenza del Consiglio e con la Corte di Appello di Roma, senza annunciare che stava ancora valutando la richiesta della Corte dell’Aja, quado già l’aereo che doveva riportare in patria Almasri era pronto sulla pista, e senza dare alcuna notizia alla stessa CPI.

Appare evidente come la Corte di Appello di Roma avrebbe potuto convalidare l’arresto anche senza una specifica richiesta del ministro Nordio, a fronte dei fatti gravissimi integranti diversi reati dall’omicidio alla tortura, fino a veri e propri crinini contro l’umanità, contestati sulla base di una ampia documentazione della CPI, ad Almasri. Ma una volta definita dai giudici come “irrituale” la procedura di convalida del fermo, i ministri Nordio e Piantedosi potevano adottare ulteriori provvedimenti per rispondere alla richiesta di arresto giunta dalla Corte Penale internazionale, anche oltre le disposizioni contenute nella Legge 237/2012 (legge di applicazione dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale).

Si è infatti osservato come “nessuna disposizione della legge 237/2012 impedisce l’arresto d’iniziativa secondo le forme dell’art. 716 c.p.p. Gli artt.11 e 14 della legge 237/2017 disciplinano infatti il diverso istituto dell’applicazione di misure cautelari da parte della Corte d’Appello, senza disporre alcunché sul diverso istituto dell’arresto di iniziativa della polizia giudiziaria – per il quale, in mancanza di disposizioni della legge speciale, continuano ad applicarsi le richiamate norme della legge generale”.

Quale che sia il rimpallo di responsabilità tra il mnistro Nordo ed i giudici della Corte di appello di Roma, appare del tutto immotivato il provvedimento di espulsione ministeriale adottato da Piantedosi, pienamente condiviso da Giorgia Meloni che lo ha assunto anche nel suo ultimo video come una scelta dell’intero governo. Come hanno osservato diversi commentatori, Almasri non costituiva un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale, a meno di non considerare a rischio in Libia, per effetto del suo trattenimento in Italia, persone ed attività italiane. Ma se questa circostanza è vera, allora è evidente come Giorgia Meloni ed il suo governo abbiano già ceduto ad un ricatto. Al di là del vittimismo di facciata della presidente del Consiglio, che evoca uno scontro tra poteri dello Stato, dichiarando di agire nell’interesse della “nazione”, la gestione dell’intera vicenda Almasri denota un grave arretramento dello Stato di diritto in Italia, ed espone il nostro paese a gravi sanzioni a livello internazionale. Senza neppure garantire, dopo questa prova di debolezza, quella tutela degli interessi italiani in Libia, a partire dalla difesa dei confini, fino alla protezione degli interesssi economici del nostro paese, che Giorgia Meloni ed il suo governo asseriscono di volere difendere, puntando più sulla propaganda, su alleanze con entità statali impresentabili, e sullo scontro istituzionale, che sugli impegni concreti diretti a salvaguardare il principio di legalità, la lotta alla criminalità transnazionale, ed al contempo il diritto alla vita ed alla libertà di tutti gli esseri umani. Mentre l’Italia ha restituito al governo di Tripoli Almasri, con l’ipocrita formula della espulsione ministeriale per motivi di sicurezza, “la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia ha espresso il suo allarme per la gravità dei crimini elencati nel mandato d’arresto della CPI emesso contro Osama Al-Masry Njeim, che comprendono crimini contro l’umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, stupro e violenza sessuale.

Dopo il ritorno dell’imputato a Tripoli, la Missione ONU “UNSMIL (Support Mission in Libya)ha chiesto alle autorità libiche “di arrestarlo e avviare un’indagine su questi crimini con l’obiettivo di garantirne la piena responsabilità, o di consegnarlo alla Corte Penale Internazionale, in linea con il deferimento del Consiglio di Sicurezza della situazione in Libia alla Cpi”.  Se la Libia, intesa come governo di Tripoli, non ottempererà a questa richiesta, e sembra ben difficile che arresti Almasri, dopo l’acoglienza trionfale che gli è stata riservata a Mitiga, allo sbarco dal volo dei servizi italiani che lo riportava in patria, le responsabilità politiche del governo italiano saranno enormi, come le conseguenze da pagare a livello internazionale, senza che rilevi più di tanto la denuncia penale per favoreggiamento e peculato, ed il procedimento avviato doverosamente dalla Procura di Roma, su cui si tenta di sviare oggi l’attenzione generale.


AGGIORNAMENTO DI MERCOLEDI’ 29 GENNAIO ORE 23

Durante la trasmissione “Il cavallo e la torre”, andata in onda mercoledì 29 gennaio, Antonio Di Pietro ha escluso la fondatezza di una indagine penale sul rilascio del generale Almasri, ricercato dalla Corte Penale internazionale per reati gravissimi, in quanto le decisioni della Meloni e dei suoi ministri, come la decisione di non dare corso o non ottemperare al mandato di arresto internazionale, l’espulsione ministeriale per ragioni di sicurezza dello Stato, e il rimpatrio a bordo di un velivolo dei servizi segreti italiani, rientrerebbero nella categoria di “atti politici” e come tali non sarebbero sindacabili dall’autorità giudiziaria. E’ lo stesso artificio argomentativo che e’ stato utilizzato dalla difesa di Salvini nel processo Open Arms a proposito del divieto di sbarco dei naufraghi imposto dall’ex ministro. Un processo che si e’ concluso in primo grado con una sentenza di assoluzione di cui non sono state ancora pubblicate le motivazioni. E quindi non e’ certo un caso se la Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano, questi ultimi due neppure parlamentari, hanno nominato come difensore unico nel procedimento davanti al Tribunale dei Ministri, scaturito dalla denuncia dell’avvocato Li Gotti, l’onorevole Giulia Bongiorno, gia’ difensore di Salvini nel processo di Palermo. 

Al di la’ della possibile  qualificazione penale degli atti compiuti dai vari  protagonisti della vicenda Almasri, la nozione di “atto politico” va delimitata per evitare che qualunque atto e qualunque decisione  riconducibili ad organi di governo siano sottratti “a priori” a qualsiasi controllo giurisdizionale, con una dilatazione dei poteri dell’esecutivo che finirebbe per alterare l’equilibrio tra i poteri dello Stato tracciato dalla nostra Costituzione.

La nozione di “atto politico” posto in essere dal presidente del Consiglio o da singoli ministri va ricondotta a quanto ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale. Con la sentenza n. 81 del 2012, la Corte costituzionale ha stabilito che gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate.

Il rispetto di convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese, come lo Statuto di Roma sulla Corte penale internazionale, e delle norme stabilite dal codice penale in materia di favoreggiamento o di peculato non può essere escluso con decisioni “politiche” che si sottraggono a priori  a qualsiasi controllo giurisdizionale. 

Il procedimento davanti al Tribunale dei Ministri e la autorizzazione a procedere che deve essere concessa dal Parlamento, costituiscono gli istituti di garanzia che assicurano il pieno rispetto delle prerogative dei ministri e della presidente del consiglio, ma anche dei principi di legalità e di uguaglianza ai quali in nome di una superiore “ragione di Stato”, non possono sottrarsi neppure i componenti del governo. Almeno fino a quando si rimane nell’ambito dello Stato di diritto.


21 gennaio 2025

COMUNICATO STAMPA

CORTE PENALE INTERNAZIONALE, NORDIO VALUTA INVIO ATTI AL PROCURATORE GENERALE DI ROMA SUL CASO HABISH

Roma, 21 gennaio 2025 – “È pervenuta la richiesta della Corte Penale Internazionale di arresto del cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish. Considerato il complesso carteggio, il Ministro sta valutando la trasmissione formale della richiesta della CPI al Procuratore generale di Roma, ai sensi dell’articolo 4 della legge 237 del 2012”. Così il Ministero della Giustizia in una nota.



AGI

22 gennaio 2025

La Corte Penale Internazionale sul caso Almasri: “Rilasciato senza preavviso o consultazione

Luca Mariani


CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Comunicato stampa: 22 gennaio 2025

Situazione in Libia: mandato di arresto della CPI contro Osama Elmasry Njeem per presunti crimini contro l’umanità e crimini di guerra


RADIO RADICALE

22 gennaio 2025

Focus di Scandura con Fulvio Vassallo Paleologo sul caso del comandante libico Al Masri


GIURISPRUDENZA PENALE

23 gennaio 2025

Caso Almasri: l’ordinanza della Corte di Appello di Roma


IL FATTO QUOTIDIANO

23 gennaio 2025

Almasri, la versione di Piantedosi: “Espulso per ragioni di sicurezza: soggetto pericoloso”. Ma così smentisce il ministro Nordio


CORRIERE DELLA SERA

23 gennaio 2025

Berlusconi e Gheddafi, poi Minniti con le tribù: gli accordi Italia – Libia

di Maurizio Caprara

L’obiettivo di frenare le partenze dei migranti


AVVENIRE

24 gennaio 2025

Il retroscena. Il caso Almasri: ecco come si spiegano le mosse del governo

Nello Scavo 

Una rete di traffici e posti di potere da tutelare. Il militare libico è oggi il nuovo “ras” che spadroneggia lungo tutta la fascia costiera che va verso la Tunisia. I volti del potere


LA REPUBBLICA

24 gennaio 2025

“Il governo ostacola l’inchiesta e ora chi ha testimoniato ha paura per la propria vita”

di Alessandra Ziniti

Chantal Meloni, giurista, legal advisor dell’Ecchr che ha raccolto le testimonianze dei sopravvissuti e le prove delle violenze in Libia

“L’GNU deve abbandonare i piani per queste misure repressive e invece affrontare la crisi dei diritti umani in tutto il paese, caratterizzata da detenzioni arbitrarie di massa, sparizioni forzate, torture e processi iniqui. Il GNU deve sostenere i diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, e prendere misure per combattere tutte le forme di violenza basata sul genere e altre discriminazioni.”


AVVENIRE

24 gennaio 2025

Libia. Nordio al Copasir e Piantedosi alle Camere: il caso Almasri non è chiuso

Danilo Paolin


QUESTIONE GIUSTIZIA

25 gennaio 2025

La pagliuzza e la trave: il caso «Almasri»

di Bolici Valeria , di Martino Alberto 

“Gli artt. 11 e 14 della legge 237/2012 disciplinano il procedimento per la richiesta e l’applicazione di misure cautelari, nel primo caso a fronte di una richiesta di consegna già trasmessa dalla Corte Penale Internazionale, nel secondo caso in pendenza della richiesta di consegna da parte della Corte, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti: la Corte ha dichiarato di aver emesso un provvedimento restrittivo nei confronti del catturando e di voler trasmettere la richiesta di consegna; la Corte ha specificato l’identità del catturando, descritto i fatti, e qualificato i crimini.

A fronte dell’evidente simmetria con gli artt. 714 e 715 c.p.p., la legge 237/2017 non include una previsione corrispondente all’art. 716 c.p.p.

Ebbene, riconosciuta la specialità della legge 237/2012 rispetto alla disciplina codicistica, deve applicarsi l’art. 3 della legge 237/2012, secondo cui si osservano le regole del libro undicesimo del codice di procedura penale se non diversamente disposto dalla legge 237/2012 stessa e dallo Statuto di Roma. Nulla evidentemente impedisce l’arresto del catturando d’iniziativa della polizia giudiziaria nello Statuto di Roma – che anzi esige la cooperazione degli stati firmatari alla consegna dei catturandi. Del pari, nessuna disposizione della legge 237/2012 impedisce l’arresto d’iniziativa secondo le forme dell’art. 716 c.p.p. Gli artt.11 e 14 della legge 237/2017 disciplinano infatti il diverso istituto dell’applicazione di misure cautelari da parte della Corte d’Appello, senza disporre alcunché sul diverso istituto dell’arresto di iniziativa della polizia giudiziaria – per il quale, in mancanza di disposizioni della legge speciale, continuano ad applicarsi le richiamate norme della legge generale.

In conclusione, l’arresto di Osama Almasri Njeem operato dalla Polizia di Stato meritava di essere convalidato ex art. 3 legge 237/2012 e 716 c.p.p.

La mancata cooperazione dello Stato italiano alla consegna del catturando, in violazione dello Statuto di Roma e degli artt. 4, 11 e 14 della legge 237/2012, è dipesa tuttavia dalla inerzia del Ministro della giustizia nella trasmissione alla Procura generale degli atti ricevuti dalla Corte Penale Internazionale – indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla ritualità dell’arresto.


ARTICOLO 21

25 gennaio 2024

Il volo di Stato per il generale Almasri può essere peculato. Denuncia contro la premier e i ministri Nordio e Piantedosi

Graziella Di Mambro


LA STAMPA

25 gennaio 2025

Migranti, petrolio e l’ombra turca: la partita aperta tra Libia e Italia

Da Gentiloni a Meloni, le autorità di Tripoli hanno svolto il «lavoro sporco». Nel Paese restano operativi l’Eni e gli accordi per ridurre gli sbarchi

Francesco Grignetti


IL FATTO QUOTIDIANO

25 gennaio 2025

“L’Italia obbligata a trattenerlo, invece ha agevolato la fuga: un comportamento pericoloso”

Di Ferruccio Sansa


IL FATTO QUOTIDIANO

25 gennaio 2025

Caso Almasri, piano Mattei e lo spritz del ministro

di Gian Carlo Caselli


HUFFINGTON POST

25 gennaio 2025

Giochi di potere. Gli intrighi internazionali attorno alla liberazione di Almasri

di Andrea Molle


GIUSTIZIA INSIEME

25 gennaio 2025

Un volo di stato chiude il caso Al Masri?

di Lavinia Parsi

La Corte di Appello di Roma ordina la scarcerazione di Al Masri: alcune riflessioni sull’esecuzione da parte delle autorità italiane dei mandati d’arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale


UNIONE CAMERE PENALI

25 gennaio 2026

Il caso “Almasri”.

L’Italia ha proceduto al rilascio di Osama Elmasri (anche detto Almasri) Njeem, sospettato di crimini contro l’umanità e crimini di guerra al cospetto della Corte Penale Internazionale (“Situation in Lybia”). Il documento della Giunta e dell’Osservatorio Europa.

In data 21 gennaio 2025 le Autorità Italiane, con ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Roma nel procedimento 11/2025 R.G.A.I., procedevano al rilascio del Sig. Osama Elmasry Njeem, cittadino libico: il medesimo era stato precedentemente tratto in arresto su iniziativa della polizia giudiziaria italiana (in data 19 gennaio 2025) in forza del mandato di arresto internazionale n.ro  ICC-01/11-149-US-EXP, emesso dalla Corte Penale Internazionale (da qui per semplicità CPI) in data 18 gennaio 2025 a carico dell’interessato.

La CPI è difatti competente all’emissione dei mandati di arresto nel quadro dei procedimenti di investigazione di “situazione” (referral), avviati sul terreno di giurisdizione della Corte per la supposta commissione di crimini internazionali, secondo quanto stabilito dallo Statuto di Roma e dalle Regole di Procedura e Prova approvate in seno al sistema.

L’interessato, Elmasry Njeem, è infatti sospettato nel procedimento, definito secondo il linguaggio adottato in seno al sistema ICC, “Situation in Lybia”, di essere stato a capo dell’organizzazione dei centri di prigionia allestiti a Tripoli (nello specifico la prigione “Mitiga”), ove migliaia di persone furono detenute per lunghi periodi e, anche in forza di ciò, sospettato della commissione di crimini contro l’umanità e crimini di guerra, individuabili in condotte che la Corte riporta dettagliatamente nel proprio comunicato, che si assumono commessi in quel territorio a partire dal 2015.

La CPI, d’intesa e in coordinamento con l’Ufficio del Procuratore presso la Corte (il Procuratore capo al momento è Karim A.A. Khan, KC ), ha provveduto a trasmettere la richiesta di arresto a sei Stati Parte dello Statuto di Roma, tra cui l’Italia, anche sulla base di un’informativa che indicava possibili movimenti del sospettato nell’area Schengen. Il comunicato della CPI dà atto, inoltre, dell’invio della richiesta da parte della Corte al sistema INTERPOL, così che potesse essere attivato il c.d. “Red Notice” e facilitare la localizzazione tramite le Autorità degli Stati richiesti.

Dalla lettura del comunicato della Corte Penale Internazionale e dell’ordinanza della Corte di Appello di Roma in materia di consegna, adottata sulla base delle disposizioni contenute nella Legge 237/2012 (legge che ha dato ingresso alle norme di adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale – c.d. Statuto di Roma), emerge, unitamente alle circostanze di fatto sopra riportate, quanto segue.

La Corte Penale Internazionale, pur avendo mantenuto riserbo mediatico sull’arresto del soggetto interessato per non intralciare l’operato delle Autorità, come richiesto dallo Stato italiano, ha dichiarato di aver mantenuto costanti contatti con l’Autorità Italiana nell’ottica di una effettiva esecuzione della procedura di arresto e consegna, come richiesto dallo Statuto di Roma. La CPI precisa di aver appreso del rilascio del sospettato in data 21 gennaio 2025, senza che alcuna ulteriore interlocuzione sul punto fosse stata condotta dalle Autorità Italiane con la CPI e senza che ulteriore informazione fosse stata fornita dalle Autorità Italiane alla Corte prima del rilascio.

La Corte di Appello di Roma, dal canto suo, con l’ordinanza adottata nel procedimento n.ro 11/2025 R.G.A.I., competente a pronunciarsi nei sensi degli artt. 4 e 15 della Lg. 237/2012, ripercorre la vicenda dall’arresto di Osama Elmasri Njeem e conclude, con il conforto delle conclusioni del Procuratore Generale, cui sostanzialmente finisce per aderire, per l’irritualità dell’arresto dell’interessato e per l’insussistenza di una richiesta di applicazione della misura cautelare da parte del Procuratore Generale nei sensi dell’art. 11 e dell’art. 3 (stante la mancanza di specifica richiesta da parte del Ministero della Giustizia), con conseguente scarcerazione del sospettato.

L’impianto strutturale dell’ordinanza della Corte di Appello di Roma si fonda essenzialmente sui punti che seguono:

  • la procedura di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria italiana avrebbe seguito il percorso dell’art. 716 c.p.p., operante nel contesto dei procedimenti di estradizione, nonostante il corretto riferimento normativo all’art. 11 della legge 237/2012 operato nella richiesta della DIGOS che ha proceduto all’arresto;
  • questo avrebbe determinato il carattere di “irritualità” dell’arresto del sospettato non essendo previsto dalla lettera della legge 237/2012 che l’arresto dietro esecuzione del mandato di arresto internazionale CPI possa essere operato su iniziativa della polizia giudiziaria (come invece accade nel caso dell’art. 716 c.p.p.);
  • gli articoli 2,3 e 4 della legge 237/2012 attribuiscono al Ministro della Giustizia un ruolo preminente nella ricezione delle richieste da parte della CPI e nella gestione dei rapporti di cooperazione con la medesima;
  •  da ciò deriverebbe che la richiesta di emissione della misura cautelare nei confronti del sospettato interessato da un mandato di arresto internazionale da parte della CPI, nei sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge 237/2012, di competenza del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, debba essere preceduta da una richiesta inviata dalla CPI al Ministero della Giustizia, unico titolare delle richieste di cooperazione da parte della CPI e responsabile della trasmissione delle medesime alla Procura Generale competente.

L’ordinanza della Corte di Appello di Roma dà atto, per verità, della trasmissione degli atti relativi all’arresto ad opera della DIGOS di Torino al Ministero della Giustizia datata 19 gennaio 2025, Ministero che in data 21 gennaio 2025, giorno del deposito dell’ordinanza di scarcerazione, non aveva tuttavia ancora provveduto ad alcuna richiesta in merito.

Lasciando ad un secondo momento più approfondite riflessioni, alcune considerazioni si rendono sin d’ora necessarie a margine di quelle che verranno ricordate come le quarantotto ore più criticamente significative sul piano dell’adempimento degli obblighi dell’Italia quale Stato Parte dello Statuto di Roma.

Lo Statuto di Roma, nella sua Parte Nona – dedicata alla Cooperazione Giudiziaria e all’Assistenza Giudiziale degli Stati parte alla Corte – all’articolo 86 fissa un “Obbligo Generale” per gli Stati parte di cooperare pienamente con la Corte per consentire di investigare e perseguire la commissione dei crimini nel contesto della giurisdizione della Corte. Reattività ed effettività della cooperazione giudiziaria da parte degli Stati Parte dello Statuto di Roma costituiscono requisito imprescindibile per il concreto funzionamento della Corte Penale Internazionale. Il Prof. Antonio Cassese – e lo ha ricordato ancora una volta in queste ore la Prof.ssa Paola Gaeta, sua allieva, in un’intervista rilasciata ad un’emittente radiofonica – definiva, con una metafora particolarmente efficace, la Corte Penale Internazionale come un gigante senza braccia e senza gambe che abbisogna, per qualsivoglia attività, degli “arti” costituiti dagli Stati parte, nella qualità, aggiungiamo noi, di sentinelle e di necessari esecutori dei suoi provvedimenti.

Il pronto sostegno sul piano della cooperazione giudiziaria, nonché il sostegno “politico”, in senso ampio, da parte degli Stati Parte all’operato della Corte, rappresentano per questa stessa l’unica strada atta a garantirne concretezza, affidabilità ed effettività, imprescindibili per la sopravvivenza, almeno sul piano operativo, dell’intero sistema.

Il paragrafo 7 del successivo articolo 87 prevede, poi, espressamente che, nel caso in cui “uno Stato Parte non aderisca ad una richiesta di cooperazione della Corte, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi poteri, la Corte può prenderne atto ed investire del caso l’Assemblea degli Stati parti o il Consiglio di sicurezza se è stata adita da quest’ultimo”, come accaduto nella situazione in Libia.

È allora opportuno ricordare in questa sede – e come non farlo – i lavori della Commissione sull’elaborazione del “Codice dei crimini internazionali”, presieduta dai Professori Palazzo e Pocar ed alla quale ha partecipato anche l’Unione delle Camere Penali Italiane, istituita per consentire l’introduzione di una disciplina sui crimini internazionali, così da assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali assunti dall’Italia al tempo della ratifica, con legge n.ro 232/1999, dello Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale (lo Statuto di Roma).

I lavori della Commissione, conclusisi con il deposito della Relazione nel giugno del 2022, avrebbero costituito una solida ossatura per la tanto attesa approvazione di un codice dei crimini internazionali nel nostro ordinamento, rimasto, ad oggi, nelle pieghe (apparentemente dimenticate) dell’attività del Legislatore.

Senza entrare nel merito delle opache cadenze che hanno caratterizzato lo sviluppo della vicenda, dentro e fuori i confini del nostro Pese, nelle fasi antecedenti ai su ricordati esiti giudiziari, deve sottolinearsi il rischio che una non dichiarata opzione politica finisca con l’erodere l’autorevolezza stessa degli accordi internazionali e delle convenzioni che sono poste, dentro e fuori i confini europei, a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.

È per questo motivo che auspichiamo che l’occasione offerta dalla vicenda Elmasri Njeem richiami tutti all’importanza di tali questioni ed alla necessità di riprendere quel cammino. 

Roma, 25 Gennaio 2025

La Giunta

L’Osservatorio Europa   


ANSA

26 gennaio 2025

Anm, Almasri liberato per inerzia del ministro Nordio

“Andavano rispetti gli obblighi internazionali”

Il generale libico Almasri è stato ‘liberato, non per scelta del Governo, ma su disposizione della magistratura’. Queste le parole pronunciate ieri, da Gedda, dalla presidente del Consiglio Meloni, la quale aggiunge che il Governo avrebbe deciso di espellerlo perché soggetto pericoloso.

In realtà, Almasri è stato liberato lo scorso 21 gennaio per inerzia del ministro della Giustizia che avrebbe potuto – perché notiziato dalla polizia giudiziaria il 19 gennaio e dalla Corte d’appello di Roma il 20 gennaio -, e dovuto, per rispetto degli obblighi internazionali, chiederne la custodia cautelare in vista della consegna alla Corte penale internazionale che aveva spiccato, nei suoi confronti, mandato di cattura per crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi nella prigione di Mitiga (Libia)”. Così la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati in una nota. 

“Almasri, per scelta politica e nel silenzio del Guardasigilli, il solo deputato a domandare all’autorità giudiziaria una misura coercitiva, è stato infine liberato, e, seppur indagato per atroci crimini, riaccompagnato con volo di Stato in Libia. Tanto va detto per amor di verità”, conclude la nota dell’Associazione nazionale magistrati. 


PRESSENZA

26 gennaio 2025

L’ONU chiede alla Libia di processare Al-Masri o di consegnarlo alla CPI

Il Ministro degli Esteri italiano Tajani ha avuto il coraggio di pronunciare parole di scherno sulla Corte Penale Internazionale: “Non è il verbo. Gli atti sono nulli se esistono vizi di procedura. La CPI non è la bocca della verità. Siamo un Paese sovrano”.

Non la pensa così la funzionaria dell’ONU appena nominata alla testa dell’UNSMIL, la missione Onu in Libia. Ha chiesto al governo di Tripoli di processare Al-Masri o di consegnarlo alla CPI dell’Aja. La dichiarazione della neo nominata rappresentante del Segretario generale dell’ONU, la ghanese Hanna Serwaa Tetteh, è molto decisa nel richiamare le responsabilità del governo di Tripoli a non lasciare impuniti i crimini compiuti. Uno schiaffo indiretto all’Italietta meloniana.

“La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia esprime il suo allarme per la gravità dei crimini elencati nel mandato d’arresto della CPI emesso contro Osama Al-Masry Njeim, che comprendono crimini contro l’umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, stupro e violenza sessuale. Dato il ritorno dell’imputato in Libia, chiediamo alle autorità libiche di arrestarlo e avviare un’indagine su questi crimini con l’obiettivo di garantirne la piena responsabilità, o di consegnarlo alla Corte Penale Onternazionale, in linea con il deferimento del Consiglio di Sicurezza della situazione in Libia alla Cpi”. Sito Unsmil


AGI

26 gennaio 2025

Chi ha liberato Almasri? L’Anm replica a Meloni

Il sindacato delle toghe chiama in causa “l’inerzia” del ministro Nordio

AGI – Il generale libico Njeem Osama Almasri “è stato liberato lo scorso 21 gennaio per inerzia del ministro della Giustizia che avrebbe potuto e dovuto, per rispetto degli obblighi internazionali, chiederne la custodia cautelare”: lo afferma l’Associazione nazionale magistrati in una nota in cui replica alla premier, Giorgia Meloni, che da Gedda aveva affermato che fosse stato “liberato, non per scelta del Governo, ma su disposizione della magistratura“.

L’Anm sottolinea che il Guardasigilli è stato “notiziato dalla polizia giudiziaria il 19 gennaio e dalla Corte d’appello di Roma il 20 gennaio” del fermo di Almasri e afferma che avrebbe dovuto “chiederne la custodia cautelare in vista della consegna alla Corte penale internazionale che aveva spiccato, nei suoi confronti, mandato di cattura per crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi nella prigione di Mitiga (Libia)”.

“Almasri, per scelta politica e nel silenzio del Guardasigilli, il solo deputato a domandare all’autorità giudiziaria una misura coercitiva”, conclude la nota, “è stato infine liberato, e, seppur indagato per atroci crimini, riaccompagnato con volo di Stato in Libia. Tanto va detto per amor di verità”.


LA STAMPA

27 gennaio 2025

L’ultimo mistero del caso Almasri: cinque avvocati in poche ore

Una girandola di legali attorno al comandante libico arrestato in Italia su mandato internazionale e rilasciato per un cavillo giudiziario

Irene Famà


IL FOGLIO

27 gennaio 2025

Tutti gli altri casi Almasri che spaventano Dabaiba e Haftar (e l’Italia)

di Luca Gambardella


RAI NEWS

28 gennaio 2025

Caso Almasri, il video pubblicato da Meloni: “Ho un avviso di garanzia, non sono ricattabile”

La presidente del Consiglio mostra l’avviso di garanzia ricevuto per favoreggiamento e peculato, con lei destinatari anche Nordio, Piantedosi e Mantovano


IL MESSAGGERO

28 gennaio 2025

Meloni indagata per il rimpatrio di Almasri. «Non mi faccio intimidire». Avvisi di garanzia a Nordio, Piantedosi e Mantovano

Indagato anche il sottosegretario Alfredo Mantovano. Salvini: “Vergogna”


AVVENIRE

28 gennaio 2025

Roma. Meloni è indagata per il caso Almasri. «Non sono ricattabile»

Accuse di favoreggiamento e peculato per la vicenda del rimpatrio del trafficante libico. Su Meta il video dell’annuncio in cui la premier anticipa la notizia: «Denunciata da chi ha difeso Buscetta»


IL SOLE 24 ORE

28 gennaio 2025

Meloni: «Ho ricevuto avviso di garanzia da Lo Voi per Almasri». Indagati anche Piantedosi, Nordio e Mantovano

La premier in un video: «Io penso che valga oggi quello che valeva ieri, non sono ricattabile non mi faccio intimidire, è possibile che per questo sia invisa a chi non vuole che l’Italia cambi e diventi migliore ma anche e soprattutto per questo intendo andare avanti per la mia strada a difesa degli italiani soprattutto quando è in gioco la sicurezza della nazione. A testa alta e senza paura»

di Redazione Roma


ANSA

28 gennaio 2025

Gli atti al Tribunale dei ministri, 90 giorni per decidere

Il collegio può archiviare o inviare il fascicolo al Procuratore


IL POST

29 gennaio 2025

Come funziona il tribunale dei ministri

Per i reati commessi durante le funzioni di un presidente del Consiglio o di un ministro le indagini funzionano in modo diverso: per questo Meloni non ha ricevuto un «avviso di garanzia»

 “Se una procura riceve una denuncia a un ministro o una ministra, presidente del Consiglio compreso, la legge numero 1 del 1989 prescrive di inviare gli atti al tribunale dei ministri competente «omessa ogni indagine», cioè prima di avere compiuto ogni tipo di valutazione. Dopodiché la procura deve comunicare al ministro o alla ministra interessata di aver inviato gli atti al tribunale dei ministri: è questa la comunicazione ricevuta da Meloni. La differenza tra questa comunicazione, detta “di iscrizione al registro delle notizie di reato”, e un avviso di garanzia è che quest’ultimo è un atto che fa parte dell’indagine, mentre la comunicazione no”.


IL DUBBIO

29 gennaio 2025

Vertice a palazzo Chigi: la difesa sul caso Almasri a Giulia Bongiorno

Meloni “copia” Salvini: la senatrice leghista nominata unica legale dalla premier e dai ministri indagati

Mauro Bazzucchi


IL DUBBIO

29 gennaio 2025

Le opposizioni bloccano l’Aula e chiedono la presenza di Meloni: «Venga a chiarire»

Stop ai lavori fino a lunedì, salta la seduta comune del Parlamento per i giudici della Consulta. Alla Camera la testimonianza dei Rifugiati in Libia 

di Giacomo Puletti


IL FOGLIO

29 gennaio 2025

Parlamento in tilt sul caso Almasri: salta la seduta per eleggere i giudici della Consulta

La conferenza dei capigruppo alla Camera, così come era accaduto in Senato, ha deciso di bloccare tutti i lavori d’Aula della prossima settimana, in attesa dell’informativa del governo. Non si terrà quindi la seduta per eleggere i giudici della Corte Costituzionale

Simone Canettieri


DOMANI

23-29 gennaio 2025

Piantedosi difende la scelta del governo. Il mistero del Falcon

Youssef Hassan Holgado e Marika Ikonomu

Per i viaggi sensibili di questo tipo il governo si avvale della società Cai. Le procedure sono gestite dall’autorità delegata ai servizi segreti. Il ministro dell’Interno:«Almasri espulso perché soggetto pericoloso»


AVVENIRE

29 gennaio 2025

L’identikit. Tutti gli affari del trafficante al centro dello scandalo

di Nello Scavo

Almasri ha un passaporto della Dominica, otto carte bancarie, patente e cittadinanza turca. Società e case all’estero. Poteva muoversi con disinvoltura, tra inganni e complicità internazionali

Lo schema criminale
Lo schema si fonda su «quattro fasi operative: a) ricerca e intercettazione dei migranti in mare; b) trasferimento dai punti di sbarco ai centri di detenzione della Direzione per la lotta alla migrazione illegale; c) abuso di detenuti in tali centri di detenzione; d) rilascio dei detenuti maltrattati».


IL SOLE 24 ORE

30 gennaio 2025

Dal caso Almasri alle toghe: perché la strategia di attacco di Meloni sulle orme di Trump continuerà ancora

Nell’ultimo video sui social è passato anche il non detto. E cioè che mantenere buoni rapporti con i libici è essenziale per arginare gli sbarchi dei migranti che nell’ultimo mese hanno avuto un’impennata

di Barbara Fiammeri


IL POST

30 gennnaio 2025

Il sistema di vendita di persone migranti tra Tunisia e Libia

È portato avanti con enormi violenze e torture dai due governi, sostenuti da Italia e Unione Europea: una nuova ricerca lo ha raccontato nel dettaglio


REFUGEES IN LIBYA

29 gennaio 2025 .

Radio Radicale

Conferenza stampa della Rete ‘Refugees in Libya’

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo “Conferenza stampa della Rete ‘Refugees in Libya’” che si è tenuta a Roma mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 14:30.


STATEWATCH

30 gennaio 2025

Serial shipwrecks on the Libyan route: the price of deterrence

di Fulvio Vassallo Paleologo


ADIF

29 novembre 2024

Naufragi in serie sulla rotta libica: il prezzo della deterrenza

di Fulvio Vassallo Paleologo


SISTEMA PENALE

27 gennaio 2025

La scarcerazione del generale libico Elmasry. Nota critica alla interpretazione resa dalla-Corte di appello di Roma sull’art.11 della legge di cooperazione tra l’italia e la Corte penale internazionale.

di Giulio Vanacore


FANPAGE

31 gennaio 2025

Tajani giustifica i ritardi di Nordio nel caso Almasri: “C’erano 40 pagine in inglese da tradurre”

Uno dei punti rimasti opachi nella vicenda del generale Almasri è il ruolo del ministro della Giustizia Nordio. Anche dopo essere stato avvisato, il ministero non ha agito per due giorni. Il vicepremier Tajani ha detto che “non è così semplice”. Le accuse della Corte penale internazionale, ha detto, erano “40 pagine in inglese, da tradurre.

A cura di Luca Pons


AVVENIRE

1 febbraio 2025

Dall’Aja. Ecco gli atti della Corte penale: così Almasri picchiava e torturava

di Nello Scavo