La Corte Penale Internazionale richiama il dovere di cooperazione degli Stati

di Fulvio Vassallo Paleologo

Comunicato stampa: 22 gennaio 2025

Situazione in Libia: mandato di arresto della CPI contro Osama Elmasry Njeem per presunti crimini contro l’umanità e crimini di guerra

Il documento della Corte Penale Internazionale

Il 18 gennaio 2025, la Camera preliminare I della Corte penale internazionale (“CPI” o “la Corte”), a maggioranza, ha emesso un mandato di arresto per il signor Osama Elmasry Njeem, noto anche come Osama Almasri Njeem, nella situazione in Libia.

Il signor Osama Elmasry Njeem, presumibilmente a capo delle strutture carcerarie di Tripoli, dove migliaia di persone sono state detenute per periodi prolungati, è sospettato di crimini contro l’umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, stupro e violenza sessuale, presumibilmente commessi in Libia da febbraio 2015 in poi.

Nello specifico, il mandato di arresto per il signor Osama Elmasry Njeem elenca i crimini di guerra di oltraggi alla dignità personale ai sensi dell’articolo 8(2)(c)(ii) dello Statuto; del crimine di guerra di trattamento crudele ai sensi dell’articolo 8(2)(c)(i) dello Statuto; del crimine di guerra di tortura ai sensi dell’articolo 8(2)(c)(i) dello Statuto; dei crimini di guerra di stupro e violenza sessuale ai sensi dell’articolo 8(2)(e)(vi) dello Statuto; e del crimine di guerra di omicidio ai sensi dell’articolo 8(2)(c)(i) dello Statuto, commessi nella prigione di Mitiga dal 15 febbraio 2015 in poi e per i crimini contro l’umanità di reclusione ai sensi dell’articolo 7(1)(e) dello Statuto; del crimine contro l’umanità di tortura ai sensi dell’articolo 7(1)(f) dello Statuto; dei crimini contro l’umanità di stupro e violenza sessuale ai sensi dell’articolo 7(1)(g) dello Statuto; del crimine contro l’umanità di omicidio ai sensi dell’articolo 7(1)(a) dello Statuto; e del crimine contro l’umanità di persecuzione ai sensi dell’articolo 7(1)(h) dello Statuto commessi nella prigione di Mitiga dal 15 febbraio 2015 in poi.

La Camera ha ritenuto che i crimini indicati nel mandato sono stati commessi personalmente dal signor Njeem, su suo ordine o con la sua assistenza da membri delle Forze di deterrenza speciali, note anche colloquialmente come RADA (le “SDF/RADA”). I crimini hanno avuto luogo nella prigione di Mitiga, contro persone incarcerate per motivi religiosi (come essere cristiani o atei); per le loro presunte violazioni dell’ideologia religiosa delle SDF/RADA (ad esempio, sospettate di “comportamento immorale” e omosessualità); per il loro presunto sostegno o affiliazione ad altri gruppi armati; a scopo di coercizione; o una combinazione di questi.

Nello stesso giorno, la Cancelleria della CPI, agendo in consultazione e coordinamento con l’Ufficio del Procuratore e sotto l’autorità della Camera, ha presentato una richiesta di arresto del sospettato a sei Stati Parte, tra cui la Repubblica Italiana. La richiesta della Corte è stata trasmessa attraverso i canali designati da ciascuno Stato ed è stata preceduta da una consultazione preventiva e da un coordinamento con ciascuno Stato per garantire l’adeguata ricezione e l’ulteriore attuazione della richiesta della Corte. La Corte ha inoltre trasmesso informazioni in tempo reale indicanti la possibile ubicazione e i possibili spostamenti del sospettato attraverso la zona Schengen europea. Parallelamente, come previsto dallo Statuto, la Corte ha inoltrato una richiesta all’INTERPOL di emettere un Avviso Rosso .

Il sospettato è stato localizzato a Torino, Italia, nelle prime ore di domenica 19 gennaio 2025 ed è stato arrestato con successo dalle autorità italiane. Il sospettato è stato trattenuto in custodia in attesa del completamento delle procedure nazionali richieste relative al suo arresto e alla sua consegna alla Corte.

Su richiesta e nel pieno rispetto delle autorità italiane, la Corte si è deliberatamente astenuta dal commentare pubblicamente l’arresto del sospettato.

Allo stesso tempo, la Corte ha continuato a perseguire il suo impegno con le autorità italiane per garantire l’effettiva esecuzione di tutti i passaggi richiesti dallo Statuto di Roma per l’attuazione della richiesta della Corte. In questo contesto, la Cancelleria ha anche ricordato alle autorità italiane che nel caso in cui individuassero problemi che potrebbero impedire o impedire l’esecuzione della presente richiesta di cooperazione, dovrebbero consultare la Corte senza indugio al fine di risolvere la questione.

Il 21 gennaio 2025, senza preavviso o consultazione con la Corte, il signor Osama Elmasry Njeem sarebbe stato rilasciato dalla custodia e riportato in Libia. La Corte sta cercando, e deve ancora ottenere, una verifica dalle autorità sui passi presumibilmente intrapresi.

La Corte ricorda il dovere di tutti gli Stati Parti di cooperare pienamente con la Corte nelle sue indagini e nei suoi procedimenti penali in materia di reati.


1. La Corte Penale Internazionale (CPI) con un comunicato diffuso mercoledì 22 gennaio ricostruisce la vicenda che ha visto prima l’arresto a Torino e poi l’espulsione in Libia, con un volo di Stato, del generale Habish Almasri, accusato di gravi reati, tra i quali omicidio, tortura e crimini contro l’umanità. Accuse formulate dopo una attività istruttoria che aveva consentito l’audizione di diversi testimoni. Nel comunicato si ricostruiscono tutte le fasi, anteriori e successive all’arresto, che mettono in evidenza le gravi responsabilità del ministro della giustizia e del ministro dell’interno, che, se l’Italia non fosse ormai un paese colluso di fatto con i trafficanti libici in divisa, dovrebbero rassegnare già domani le proprie dimissioni. Gli accordi con i libici non possono prevalere sul rispetto dei diritti umani e dei Tribunali internazionali. Ma forse si ritiene che ormai, sulla base dei risultati elettorali, l’esecutivo possa ritenersi sciolto dagli obblighi internazionali che derivano da Convenzioni e Trattati internazionali che garantiscono i diritti fondamentali della persona e vietano la tortura e altri trattamenti disumani o degradanti. Come se l’articolo 117 della Costituzione fosse ormai un mero richiamo formale privo di effettiva applicazione.

La Corte Penale internazionale ricorda come “nello specifico, il mandato di arresto per il signor Osama Elmasry Njeem elenca i crimini di guerra di oltraggi alla dignità personale ai sensi dell’articolo 8(2)(c)(ii) dello Statuto; del crimine di guerra di trattamento crudele ai sensi dell’articolo 8(2)(c)(i) dello Statuto; del crimine di guerra di tortura ai sensi dell’articolo 8(2)(c)(i) dello Statuto; dei crimini di guerra di stupro e violenza sessuale ai sensi dell’articolo 8(2)(e)(vi) dello Statuto; e del crimine di guerra di omicidio ai sensi dell’articolo 8(2)(c)(i) dello Statuto, commessi nella prigione di Mitiga dal 15 febbraio 2015 in poi e per i crimini contro l’umanità di reclusione ai sensi dell’articolo 7(1)(e) dello Statuto; del crimine contro l’umanità di tortura ai sensi dell’articolo 7(1)(f) dello Statuto; dei crimini contro l’umanità di stupro e violenza sessuale ai sensi dell’articolo 7(1)(g) dello Statuto; del crimine contro l’umanità di omicidio ai sensi dell’articolo 7(1)(a) dello Statuto; e del crimine contro l’umanità di persecuzione ai sensi dell’articolo 7(1)(h) dello Statuto commessi nella prigione di Mitiga dal 15 febbraio 2015 in poi”.

Secondo quanto comunicato dalla stessa Corte “La Camera ha ritenuto che i crimini indicati nel mandato sono stati commessi personalmente dal signor Njeem, su suo ordine o con la sua assistenza da membri delle Forze di deterrenza speciali, note anche colloquialmente come RADA (le “SDF/RADA”). I crimini hanno avuto luogo nella prigione di Mitiga, contro persone incarcerate per motivi religiosi (come essere cristiani o atei); per le loro presunte violazioni dell’ideologia religiosa delle SDF/RADA (ad esempio, sospettate di “comportamento immorale” e omosessualità); per il loro presunto sostegno o affiliazione ad altri gruppi armati; a scopo di coercizione; o una combinazione di questi”.

2. La ricostruzione offerta dal comunicato inchioda alle proprie responsabilità il ministro della giustizia ed il ministro dell’interno. Il primo per evidenti ritardi subito dopo l’arresto, che hanno dato adito ad una interpretazione da parte della Corte di Appello di Roma, su richiesta del Procuratore generale. che ha portato alla mancata convalida del fermo, non certo per un mero “cavillo”, ma di fatto per una scelta politica nella gestione della procedura direttamente riferibile al ministro della giustizia. Ma non meno grave è stato il comportamento del ministro dell’interno, che in poche ore, dopo la mancata convalida dell’arresto, ha disposto una “espulsione”, di cui ancora non si conoscono le motivazioni, su un aereo Falcon dei servizi, che si è risolta in un viaggio trionfale verso Tripoli, dove Habish Almasri è stato accolto dai festeggiamenti dei suoi sostenitori. A fronte della notizia criminis pervenuta dalla Corte dell’Aja, non sarebbero mancati gli elementi per rinnovare il provvedimento restrittivo della libertà personale, a carico del generale Almasri, chiedendone tempestiva convalida all’autorità giurisdizionale.

Già il 18 gennaio, si legge nel comunicato, “la Cancelleria della CPI, agendo in consultazione e coordinamento con l’Ufficio del Procuratore e sotto l’autorità della Camera, ha presentato una richiesta di arresto del sospettato a sei Stati Parte, tra cui la Repubblica Italiana. La richiesta della Corte è stata trasmessa attraverso i canali designati da ciascuno Stato ed è stata preceduta da una consultazione preventiva e da un coordinamento con ciascuno Stato per garantire l’adeguata ricezione e l’ulteriore attuazione della richiesta della Corte. La Corte ha inoltre trasmesso informazioni in tempo reale indicanti la possibile ubicazione e i possibili spostamenti del sospettato attraverso la zona Schengen europea. Parallelamente, come previsto dallo Statuto, la Corte ha inoltrato una richiesta all’INTERPOL di emettere un Avviso Rosso. Il sospettato è stato localizzato a Torino, Italia, nelle prime ore di domenica 19 gennaio 2025 ed è stato arrestato con successo dalle autorità italiane. Il sospettato è stato trattenuto in custodia in attesa del completamento delle procedure nazionali richieste relative al suo arresto e alla sua consegna alla Corte”.

3. La Corte Penale internazionale ha dunque rispettato tutti i passaggi procedurali previsti dallo Statuto di Roma e dalla legge di attuazione in Italia, n, 237/2012, perchè gli atti relativi al procedimento per il quale veniva arrestato il generale Almasri erano stati ricevuti dal Ministero della Giustizia, quindi trasmessi con ritardo dal ministro della giustizia alla procura generale presso la Corte di Appello di Roma, peraltro senza la formulazione di una specifica richiesta di arresto. Tanto che il Procuratore generale chiedeva alla stessa Corte di appello di non convalidava l’applicazione della misura cautelare, in quanto il ministro della giustizia, ricevuti gli atti, non aveva chiesto l’applicazione della misura cautelare, secondo la procedura imposta dall’art. 11 della legge 237/2012 di attuazione dello Statuto di Roma.

Nel comunicato della CPI si ricorda come “su richiesta e nel pieno rispetto delle autorità italiane, la Corte si è deliberatamente astenuta dal commentare pubblicamente l’arresto del sospettato. Allo stesso tempo, la Corte ha continuato a perseguire il suo impegno con le autorità italiane per garantire l’effettiva esecuzione di tutti i passaggi richiesti dallo Statuto di Roma per l’attuazione della richiesta della Corte. In questo contesto, la Cancelleria ha anche ricordato alle autorità italiane che nel caso in cui individuassero problemi che potrebbero impedire o impedire l’esecuzione della presente richiesta di cooperazione, dovrebbero consultare la Corte senza indugio al fine di risolvere la questione.Il 21 gennaio 2025, senza preavviso o consultazione con la Corte, il signor Osama Elmasry Njeem sarebbe stato rilasciato dalla custodia e riportato in Libia. La Corte sta cercando, e deve ancora ottenere, una verifica dalle autorità sui passi presumibilmente intrapresi.“

A chiusura del comunicato la Corte Penale internazionale ricorda “il dovere di tutti gli Stati Parti di cooperare pienamente con la Corte nelle sue indagini e nei suoi procedimenti penali in materia di reati”.

4. Secondo l’art. 59 dello Statuto di Roma,“lo Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo, o di arresto e di consegna prende immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi, secondo la sua legislazione e le disposizioni del capitolo IX del presente Statuto”. La liberazione del generale libico è dunque conseguenza di una mancata “richiesta in merito” che sarebbe dovuta pervenire alla Corte di Appello di Roma dal ministro della Giustizia. e che al momento della decisione martedì 21, due giorni dopo l’arresto, non era ancora pervenuta. In quello stesso giorno il ministro Nordio con uno stringato comunicato affermava invece di stare ancora valutando la richiesta della Corte Penale Internazionale in ordine all’ arresto del cittadino libico Almasri Habish. Come se spettasse a lui, come autorità politica, e non alla Corte di appello di Roma, in sede giurisdizionale, la decisione in materia di libertà personale del cittadino straniero per cui la Corte Penale internazionale aveva formulato una richiesta di arresto. Una posizione che appare in evidente contrasto con l’art.13 della Costituzione, che impone in termini assai brevi la convalida giurisdizionale degli arresti operati dalle forze di polizia, indipendentemente da quanto possa decidere un ministro, sia della giustizia, che dell’interno.

In base all’articolo 86 dello Statuto di Roma, ratficato con legge 232/1999, ricorre un “obbligo generale di cooperare” a carico degli Stati parti che “cooperano pienamente con la Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza”. Al successivo articolo 87 paragrafo 7 si prevede che “Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di cooperazione della Corte, diversamente da come previsto dal presente Statuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi poteri in forza del presente Statuto, la Corte può prenderne atto ed investire del caso l’Assemblea degli Stati parti o il Consiglio di sicurezza se è stata adita da quest’ultimo”. E ancora per l’articolo 92 “ In caso di emergenza, la Corte può chiedere il fermo della persona ricercata in attesa che siano presentate la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all’articolo 91. 2.” Secondo l’art. 97, “Quando uno Stato parte, investito di una richiesta ai sensi del presente capitolo, constata che la stessa solleva difficoltà che potrebbero intralciarne o impedirne l’esecuzione, esso consulta senza indugio la Corte per risolvere il problema”. Tra i motivi che impongono queste consultazioni,” il fatto che lo Stato richiesto sarebbe costretto, per dar seguito alla richiesta nella forma in cui si trova, di infrangere un obbligo convenzionale che già ha nei confronti di un altro Stato“. Lo Statuto e la normativa italiana di attuazione prevedono dunque, soprattutto in caso di richieste di arresto, un rapporto di consultazione permanente che le autorità italiane, malgrado la disponibilità offerta dalla Corte dell’Aja, non hanno saputo o voluto garantire.

5. Il procuratore generale aveva chiesto che la Corte di Appello di Roma dichiarasse l’irritualità dell’arresto “in quanto non preceduto dalle interlocuzioni con il ministro della Giustizia, titolare dei rapporti con la Corte penale internazionale; ministro interessato da questo ufficio in data 20 gennaio, immediatamente dopo aver ricevuto gli atti dalla Questura di Torino, e che, a oggi, non ha fatto pervenire nessuna richiesta in merito”. Si legge nell’ordinanza: “Per l’effetto non ricorrono le condizioni per la convalida e, conseguentemente, per una richiesta volta all’applicazione della misura cautelare. Ne deriva la immediata scarcerazione del pervenuto”. Eppure dal comunicato della CPI emerge che da parte della corte dell’Aja le “interlocuzioni” necessarie c’erano state, come del resto era stata tempestiva la comunicazione dell’arresto nei passaggi dalla Questura di Torino al ministro della Giustizia ed alla Procura della Corte di Appello di Roma.

Come è stato possibile che durante l’intera giornata di lunedì 20 gennaio il ministro della giustizia non abbia fatto pervenire una richiesta di arresto immediato alla Corte di Appello di Roma ? Anche in caso di irregolarità formale del primo arresto, avvenuto nella serata di domenica 19 gennaio, questa richiesta avrebbe legittimato l’adozione di un ulteriore ordine di arresto, evitando la scarcerazione ed il ritorno in Libia di un soggetto ricercato dalla Corte Penale internazionale per l’accusa di reati gravissimi, che adesso non saranno più perseguibili. Risulta che già il 19 gennaio, in tarda serata, subito dopo l’arresto, la questura di Torino abbia trasmesso l’intera documentazione al Procuratore della Corte di Appello di Roma ed allo stesso ministro della giustizia. E il successivo lunedì 20 gennaio la Procura generale della stessa Corte trasmetteva a sua volta gli atti al ministro Nordio, che non formulava alcuna richiesta, tanto che il giorno successivo 21 nel pomeriggio, alle ore 16, comunicava di stare ancora “valutando”, mentre era stato già adottato dalla Corte di appello di Roma il provvedimento che non convalidava l’arresto. Ed il ministro dell’interno Piantedosi stava adottando un decreto di espulsione per motivi di “sicurezza”. Una strana espulsione (disposta dal ministro dell’interno per motivi di sicurezza nazionale ex art.13 comma 1 del Testo Unico sull’immigrazione 286/98), eseguita attorno alle 19 di martedì 21 gennaio, con un volo speciale organizzato già ore prima dai servizi, quindi con una piena consapevolezza del Viminale,senza che ci fosse alcuna consultazione con la Corte Penale internazionale. Evidentemente la “pericolosità” del generale libico delle milizie RADA derivava dalla possibilità che fosse tradotto alla Corte dell’Aja, innescando uno scontro diplomatico e commerciale con le autorità di Tripoli dalle conseguenze imprevedibili. Mentre non era stato riconosciuto come “pericoloso” nelle precedenti occasioni in cui aveva fatto ingresso in terrirorio italiano, da ultimo il 6 gennaio scorso a Fiumicino, in transito per Londra, dopo essere arrivato con un volo civile proveniente da Tripoli. Inoltre, l’articolo 13 comma 1 del Testo Unico immigrazione n.286/98 prevede che il ministro dell’interno possa adottare un provvedimento di espulsione “ministeriale” soltanto “dandone preventiva notizia al presidente del consiglio ed al mimistro degli esteri”. Prima che Almasri fosse ricondotto a Tripoli su un volo dei servizi italiani quale tipo di interlocuzione c’era stata tra il ministro della Giustizia, la presidente del Consiglio Meloni, ed il ministro degli esteri Tajani e sulla base di quali determinazioni reali si era convenuto che il generale libico presentasse “un profilo di pericolosità sociale”, secondo Piantedosi, “come emerge dal mandato di arresto emesso in data 18 gennaio dalla Corte penale internazionale”. La Corte dell’Aja non aveva forse già trasmesso in precedenza una corposa documentazione che avrebbe dovuto fare prevalere l’esigenza di tenere in custodia e mandare a processo il generale libico, piuttosto che espellerlo nel paese nel quale con ogni probabilità, continuerà a commettere i gravi reati per i quali è finito sotto accusa ? Quale” pericolo per l’ordine pubblico”, o per la “sicurezza dello Stato”, sarebbe potuto provenire da una persona detenuta in un carcere italiano sotto mandato di arresto della Corte Penale internazionale ?

6. L’Italia non ha rispettato nella sostanza le regole di cooperazione giudiziaria stabilite nello Statuto della Corte firmato a Roma e nella legge di attuazione 20 dicembre 2012, n. 237, non solo In base all’art. 4 della legge di attuazione, che Nordio aveva già richiamato espressamente, ma soprattutto in base all’art. 14 comma 3 della stessa legge in materia di applicazione provvisoria della misura cautelare, secondo cui “ Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l’avvenuta esecuzione della misura cautelare”, comunicazione di cui non si rinviene traccia. Anche senza distribuire responsabilità individuali, da accertare in altra sede, si deve intanto riconoscere che il sistema giudiziario italiano, gli apparati di polizia e i ministeri della giustizia e dell’interno non sono stati in grado di soddisfare una richiesta di misura cautelare pervenuta dalla Corte Penale internazionale, compromettendo probabilmente l’esito dell’intera procedura.

7. Sul piano formale si deve osservare che la legge 20 dicembre 2012, n. 237 contenente Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. all’art.3 prevede che  In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene si osservano, se non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto, le norme contenute negli articoli 697 e seguenti del codice di procedura penale in materia di estradizione, anche se la consegna alla CPI rimane istituto diverso rispetto alla normale estradizione verso uno Stato estero. In questi casi è vero che per l’arresto dell’indagato occorre una richiesta del ministro della giustizia, ma l’art. 716 del codice di procedura penale, al quale si fa rinvio all’art. 3 della legge di attuazione dello Statuto di Roma 237/2012, consente “nei casi di urgenza” la possibilità di un arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria. In questo caso la norma prevede che “l’autorità che ha proceduto all’arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l’arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l’arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale”. E qui si potrebbe porre semmai una questione di competenza territoriale nella individuazione del giudice della convalida.

Si deve dunque affermare, come rilevano Bolici e Di Martino, che”nessuna disposizione della legge 237/2012 impedisce l’arresto d’iniziativa secondo le forme dell’art. 716 c.p.p. Gli artt.11 e 14 della legge 237/2017 disciplinano infatti il diverso istituto dell’applicazione di misure cautelari da parte della Corte d’Appello, senza disporre alcunché sul diverso istituto dell’arresto di iniziativa della polizia giudiziaria – per il quale, in mancanza di disposizioni della legge speciale, continuano ad applicarsi le richiamate norme della legge generale”.

Imporre la richiesta preventiva dell’arresto da parte del ministro della Giustizia senza possibilità di droghe in via d’urgenza renderebbe molto più difficile, se non impossibile, garantire l’effettiva esecuzione dei mandati di cattura internazionali adottati dalla Corte dell’Aja. Per questo è richiesta anche una interlocuzione continua ed immediata tra ministro della giustizia e Corte penale internazionale. In questo caso, proprio dal comunicato della stessa Corte risulta che da parte dello stesso ministro della giustizia è mancata qualsiasi interlocuzione con la CPI nei giorni cruciali nei quali Habish Almasri si trovava in stato di detenzione in Italia, nè la Corte è stata informata della mancata convalida dell’arresto e della sua trionfale “espulsione” su un aereo di Stato italiano verso Tripoli.

8. La Commissione Europea “non commenta” il caso del generale libico Almasri, Un portavoce ricorda però le conclusioni del Consiglio Europeo nel 2023 in cui si chiede agli Stati membri di “cooperare” con la Cpi – così come richiede lo Statuto di Roma, ratificato dai Paesi partecipanti – “incluso l’esecuzione dei mandati di arresto della Corte”.

Quanto è avvenuto in questi giorni tra Torino, Roma e Tripoli, mette in evidenza in modo definitivo il radicato rapporto di complicità tra autorità italiane e libiche nelle politiche di deterrenza che si attuano con sistematiche violazioni dei diritti umani. Le organizzazioni non governative, a loro volta bersagliate dai governi per le attività di ricerca e salvataggio in mare, continueranno a raccogliere le prove delle torture inflitte ai migranti respinti e detenuti in Libia. Il governo italiano conferma, ancora una volta, quanto poco ormai possano valere in Italia lo Stato di diritto ed il rispetto delle Convenzioni internazionali che garantiscono i diritti umani di fronte ad accordi bilaterali come quelli stipulati con le autorità di Tripoli che poggiano sullo scambio tra rapporti commerciali (come quelli previsti dal Piano Mattei per l’Africa) e sostegno al contenimento delle partenze. Ma che hanno come conseguenza, oltre ad un temporaneo calo degli arrivi, ed alle numerose vittime in mare e nei centri di detenzione libici, quella lunga lista di reati che la Corte Penale internazionale ha contestato, tra gli altri, al generale Almasry. Reati commessi anche ai danni di cittadini libici, che resteranno impuniti per effetto di scelte politiche, e non solo per errori procedurali, che potrebbero essere direttamente imputabili a ministri del governo italiano ed alla presidente del Consiglio che si accinge a prendere le loro difese in Parlamento. I crimini di competenza della CPI non sono comunque soggetti ad alcun termine di prescrizione (art. 29 Statuto di Roma). Questa brutta storia non finisce certo qui.

9. Ad aprile dello scorso anno il Tribunale civile di Crotone ha sospeso il fermo amministrativo della Sos Huamnity, che “non può ritenersi che l’attività perpetrata dalla guardia costiera libica sia qualificabile come attività di soccorso per le modalità stesse con cui tale attività è stata esplicata. Costituisce infatti circostanza incontestata e documentalmente provata che il personale libico fosse armato e che, in occasione di tali attività, avesse altresì esploso colpi di arma da fuoco; parimenti, costituisce circostanza evincibile dalla corrispondenza in atti che nessun luogo sicuro risulta essere stato reso noto dalle stesse autorità libiche intervenute per coordinare sul posto le operazioni di recupero dei migranti”.

Il giudice del Tribunale di Crotone, richiamando la Convenzione sui soccorsi in mare (SAR) di Amburgo, il Memorandum tra il governo italiano e il governo provvisorio di Tripoli del 2 febbraio 2017, ed i rapporti ONU del 2021, afferma che “allo stato attuale non è possibile considerare la Libia un posto sicuro ai sensi della Convenzione di Amburgo, essendo il contesto libico caratterizzato da violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani e non essendo stata mai ratificata la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati da parte della Libia”. Dunque, “stante l’insussistenza di una operazione di salvataggio concomitante perpetrata dalla guardia costiera libica, nessun ordine di allontanamento è giustificabile nei confronti dell’unica imbarcazione che ha posto in essere condotte in adempimento del dovere assoluto di soccorso in mare”.

L’ordinanza del giudice di Crotone come successivi provvedimenti di altri Tribunali, colpiva il punto nodale del Decreto Piantedosi (legge 15/2023) che si riverbera nelle motivazioni più ricorrenti nei provvedimenti di fermo amministrativo adottati nei confronti delle navi delle ONG. basati sull’accusa non avere obbedito ai comandi delle autorità libiche, o di avere creato una situazione di pericolo per non avere interrotto le loro attività di ricerca e salvataggio, a seguito dell’arrivo di una motovedetta libica.

I fatti emersi in occasione dell’arresto e poi dell’espulsione del generale Elmasry Njeem, arrestato a Torino su mandato della Corte penale internazionale, al quale è stato addirittura concesso il rientro in Libia con la sua scorta armata, confermano la natura sistematica degli abusi perpetrati dalle milizie libiche come la RADA, che sostengono il governo Dbeibah ma che sono anche collegate con i trafficanti, se non direttamente coinvolte nel traffico di esseri umani. Come risulta dalle prove raccolte dalla Corte dell’Aja.

10. Quando si approfondiscono le questioni legate all’applicazione del Decreto Piantedosi (legge n.15/2023) alla luce della situazione reale in Libia e delle modalità di intervento della sedicente Guardia costiera “libica”, emergono profili che fanno dubitare della costituzionalità della normativa introdotta per imporre alle navi umanitarie, al di fuori della zona SAR (ricerca e salvataggio) italiana, il coordinamento delle “autorità competenti”, dunque anche di quelle libiche, in acque internazionali, senza alcun riferimento all’esigenza, imposta dal diritto internazionale, e dagli articoli 10 e 117 che lo richiamano, che le stesse “autorità competenti” siano anche in grado di garantire un “porto sicuro di sbarco”. Gli elementi di illegittimità dei provvedimenti di fermo amministrativo che si continuano ad adottare nei confronti delle navi del soccorso civile per carenza, contraddizione, o mera apparenza di motivazione, ormai non si contano più.

Pur nel rispetto dei principi di sovranità statale riconosciuti dalla Corte costituzionale, appare irragionevole una scelta legislativa, come quella operata con il decreto Piantedosi, che consente di assegnare ad autorità di un paese terzo che non rispetta i diritti fondamentali della persona e gli obblighi di salvataggio in mare, fino allo sbarco in un porto sicuro, il potere di qualificare come antigiuridico, e dunque sanzionabile in territorio italiano, il comportamento del comandante della nave che in acque internazionali adempie ad obblighi inderogabili di ricerca e salvataggio. 

Quando la Corte di Cassazione, nella sentenza sul caso Asso 28 afferma che la Libia non può garantire porti sicuri di sbarco, ammesso che si possa riconoscere una Libia caratterizzata da istituzioni (Governo, Parlamento, Magistratura, esercito) unitarie, e non sembra possibile ancora oggi, non opera una valutazione che si esaurisce al tempo dei fatti, come sembra sostenere il governo Meloni. Ancora oggi la situazione in Libia per i migranti intercettati in mare e riportati a terra è caratterizzata da abusi di ogni genere, come è documentato fino a pochi mesi fa, dalla missione UNSMIL e dall’OIM, organismi delle Nazioni Unite e dal Consiglio dell’Unione europea, oltre che dal Commissario ai diritti umani del Consiglio d’Europa. Adesso arriva una conferma ulteriore dalla Corte Penale internazionale, non solo su un singolo caso, ma su una serie di casi di sistematiche violazioni dei diritti umani delle persone migranti che transitano dalla Libia

La normativa italiana, in particolare l’art. 1, comma 2 sexies, del decreto legge Piantedosi n. 1/2023, aggiunto all’art.1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, con l’ultimo aggiornamento introdotto dal Decreto legge Piantedosi n.1 del 2023 (legge n.15 del 2023) sulla possibilità di sanzione e di fermo amministrativo per il mancato rispetto del coordinamento imposto in acque internazionali dalle “autorità competenti”, in base alla suddivisione delle zone SAR (ricerca e salvataggio) nel Mediterraneo centrale, nella misura in cui prevede l’attribuzione di poteri di intervento e di accertamento in acque internazionali alle autorità di paesi terzi, anche prescindendo dalla concreta disponibilità da parte di questi paesi di un porto sicuro di sbarco, appare in insanabile contrasto con i precetti costituzionali che impongono il rispetto dei diritti fondamentali della persona (art.2), vietano discriminazioni (art.3) riconoscono come diritto soggettivo perfetto il diritto di asilo (art.10), con una tutela rafforzata del diritto di difesa e dei diritti dei minori. Senza dimenticare che la Corte di cassazione, e la giurisprudenza ormai consolidata in materia di soccorsi in acque internazionali operati dalle ONG, impongono un rapporto gerarchico delle fonti (in base agli articoli 10, 11 e 117 Cost.) che assoggetta le leggi nazionali al rispetto delle Convenzioni internazionali e della normativa euro-unitaria di carattere cogente (come ad esempio i Regolamenti dell’Unione Europea sulla sorveglianza delle frontiere marittime n.656/2014 e n.1896/2019, che fanno espresso rinvio alle Convenzioni internazionali in materia di soccorsi in mare e diritto dei rifugiati). In ogni caso, se si vuole ancora attribuire effettività alle fonti normative sovranazionali richiamate dall’art.117 della Costituzione, per effetto dell’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, “ È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere”. 

Anche alla luce di questa ultima vicenda che ha visto il governo italiano eludere una richiesta di arresto proveniente dalla Corte penale internazionale, malgrado pesanti sospetti nei confronti di alti rappresentanti delle istituzioni lbiche, il punto nodale rimane costituito dalla vigenza del Protocollo d’intesa tra Italia e Libia firmato nel 2017 da Gentiloni e successivamente prorogato con voti del Parlamento a larga maggioranza. Se si vuole fare luce sugli abusi sistematici inflitti ai migranti in transito in Libia non ci si può limitare solo ai singoli casi di arresto di rappresentanti delle milizie libiche che supportano oggi il governo Dbeibah, riconosciuto dalla comunità internazionale e partner del governo italiano nelle attività di contrasto dell’immigrazione “illegale” e nei respingimenti collettivi “su delega” operati in acque internazionali, verso i centri di detenzione nei quali si verificano torture e crimini contro l’umanità denunciati da anni e individuati adesso anche dalla Corte dell’Aja.

Al di là delle spinte provenienti dall’Unione europea per un rafforzamento dei rapporti di collaborazione con le autorità libiche, senza farsi alcuna illusione sui rapporti di forza che vedono prevalere su scala globale la esternalizzazione dei controlli di frontiera e l’abbattimento del diritto di asilo, tanto sul fronte giudiziario che su quello della comunicazione, occorre continuare a combattere una battaglia quotidiana per ostacolare queste politiche di morte e tentare di salvare il maggior numero di persone, promuovendo ogni possibile intervento solidale, dove gli Stati sacrificano vite umane nel tentativo di “difendere i confini nazionali”.


21 gennaio 2025

COMUNICATO STAMPA

CORTE PENALE INTERNAZIONALE, NORDIO VALUTA INVIO ATTI AL PROCURATORE GENERALE DI ROMA SUL CASO HABISH

Roma, 21 gennaio 2025 – “È pervenuta la richiesta della Corte Penale Internazionale di arresto del cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish. Considerato il complesso carteggio, il Ministro sta valutando la trasmissione formale della richiesta della CPI al Procuratore generale di Roma, ai sensi dell’articolo 4 della legge 237 del 2012”. Così il Ministero della Giustizia in una nota.


RADIO RADICALE

22 gennaio 2025

Focus di Scandura con Fulvio Vassallo Paleologo sul caso del comandante libico Al Masri


GIURISPRUDENZA PENALE

Caso Almasri: l’ordinanza della Corte di Appello di Roma


CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Comunicato stampa: 22 gennaio 2025

Situazione in Libia: mandato di arresto della CPI contro Osama Elmasry Njeem per presunti crimini contro l’umanità e crimini di guerra


Press Release: 22 January 2025

Situation in Libya: ICC arrest warrant against Osama Elmasry Njeem for alleged crimes against humanity and war crimes


IL SOLE 24 ORE

21 gennaio 2025

Rimpatriato il libico arrestato a Torino. È ricercato dalla Corte dell’Aja per crimini contro l’umanità

L’arresto non è stato convalidato per un errore procedurale

…”È stata la Corte d’appello di Roma, competente in questi casi, a disporre la liberazione del comandante, che era detenuto al carcere delle Vallette, dopo essere stato arrestato dalla digos a Torino, dove era arrivato sabato per assistere alla partita di calcio Juventus-Milan. Non è consentito, si legge nell’ordinanza, l’arresto di iniziativa della polizia giudiziaria senza l’interlocuzione preventiva tra il ministro della Giustizia e la Corte d’appello della Capitale. Nordio è stato interessato lunedì, dopo aver ricevuto gli atti dalla questura di Torino e non ha fatto pervenire alcuna richiesta in merito. La Corte d’appello ha quindi dichiarato «l’irritualità dell’arresto» ed ordinato «l’immediata scarcerazione”….


AMNESTY INTERNATIONAL

21 gwnnaio 2025

Libya/Italy: Reported arrest of Osama Njeem an opportunity to end cycle of impunity for Libyan militia abuses

Responding to reports of the arrest in Italy of Osama Njeem, long-term member of the Tripoli-based militia Deterrence Apparatus for Combatting Terrorism and Organized Crime (DACTO), based on a sealed arrest warrant by the International Criminal Court,

Diana Eltahawy  Amnesty International’s Deputy Regional Director for the Middle East and North Africa Regional Office


LA STAMPA

Almasri, da “torturatore” a “eroe”: festa a Tripoli davanti all’aereo italiano

Accolto in trionfo in Libia il comandante della polizia arrestato su mandato della Corte dell’Aja per crimini contro l’umanità e poi liberato. È stato portato con un velivolo del governo di Roma a casa

Irene Famà- Ilario Lombardo

22 Gennaio 2025 Aggiornato alle 07:57


RAINEWS

22 gennaio 2025

Il carnefice libico Almasri libero per un cavillo, la Corte penale internazionale chiede chiarimenti

La CPI ricorda “il dovere di tutti gli Stati Parte di cooperare pienamente con la Corte”. Domani Piantedosi risponderà sulla vicenda al Question Time in Senato. Delmastro: “Non è stato un favore alla Libia”

 22 gennaio 21:36


EURONEWS

Italy’s government criticised for releasing Libyan warlord accused of war crimes

By Estelle Nilsson-Julien

Published on 22/01/2025 – 15:58 GMT+1•Updated 16:07


AGI

22 gennaio 2025

La Corte Penale Internazionale sul caso Almasri: “Rilasciato senza preavviso o consultazione

Luca Mariani


AL JAZEERA

22 Jan 2025

ICC seeks answers after Italy frees Libyan war crimes suspect

The Italian government unexpectedly freed Osama Elmasry Njeem because of a legal technicality.


HUFFINGTON POST

22 Gennaio 2025 alle 20:02

Il governo scarcera un torturatore e poi si butta sullo scaricabarile

di Federica Olivo

Negligenza o volontà? Il ministro della Giustizia non ha chiesto l’arresto di Almasri, di fatto invalidando il fermo. Tajani incolpa la Digos, Delmastro i giudici, Nordio tace. La Cpi allibita chiede spiegazioni. Intanto il libico torna a casa. Una cosa è certa: Meloni ha scelto di non inseguire “per il globo terracqueo” chi lucra sui migranti


PRESSENZA

23 gennaio 2025

David Yambio: “Anch’io sono stato torturato dal Generale Almasri. Perché lo avete fatto scappare?


MAGISTRATURA DEMOCRATICA

23 gennaio 2025

Il contrasto ai crimini contro l’umanità interessa davvero?
La vicenda della scarcerazione e del rimpatrio di un imputato raggiunto da mandato d’arresto emesso il 18 gennaio 2025 dalla Corte penale internazionale, per crimini di guerra e contro l’umanità, in ipotesi commessi nella prigione libica di Mitiga in danno di persone migranti e potenziali richiedenti protezione internazionale, sollecita riflessioni e interrogativi.
Anzitutto, questa vicenda ci dice quanto sia fragile la narrazione che vuole l’attuale maggioranza impegnata a contrastare i trafficanti che governano i flussi di migranti: essa trova drammatica smentita da questa triste pagina di storia. Oggi è sempre più evidente la natura simbolica, di pura propaganda, dei provvedimenti tesi ad aggravare le pene a carico di scafisti reclutati poco prima della traversata in cambio di una flebile speranza di approdo, mentre ai veri governanti dei flussi migratori viene concesso un lasciapassare. Uno Stato duro con i disperati e debole con i criminali più potenti non è quello disegnato dalla Carta costituzionale.
Ma – al di là della (grave) vicenda contingente – si affacciano interrogativi di estremo rilievo per chi ha davvero a cuore l’affermazione globale della tutela dei diritti umani e l’effettività della giurisdizione della Corte penale internazionale.
Il 16 marzo 2023, il Consiglio dei ministri aveva annunciato di voler approvare il disegno di legge per l’introduzione di un codice dei crimini internazionali, per dare attuazione agli obblighi assunti con lo Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale, decidendo però di stralciare, ai fini dell’elaborazione di un ulteriore disegno di legge (che non ha avuto alcuno sviluppo), l’intero settore dei crimini contro l’umanità e il crimine di genocidio.
Già allora Magistratura democratica aveva colto, e posto all’attenzione della comunità dei giuristi (https://www.magistraturademocratica.it/articolo/i-crimini-internazionali-come-questione- prioritaria-e-qualificante), il problema di un evidente disimpegno politico dell’attuale governo sul tema, fondamentale e irrinunciabile, della cooperazione con la Corte penale internazionale per un effettivo contrasto ai core crimes del diritto internazionale penale (crimini di guerra, crimini di aggressione, crimini contro l’umanità e genocidio). La mancata esecuzione del mandato d’arresto emesso il 18 gennaio 2025 dalla Corte penale internazionale ci pone ora davanti alle conseguenze concrete e inaccettabili di tale disimpegno politico.
Lo Stato italiano ha emanato la legge 20 dicembre 2012, n. 237, con cui si obbliga a cooperare con la Corte penale internazionale, ma è tuttora privo di una legislazione, sostanziale e processuale, che dia concreta e specifica attuazione a tale obbligo (basti pensare all’assenza, nel nostro ordinamento, di uno strumento di deroga al principio generale dell’immunità personale del capo di Stato), il che lascia gravi margini di incertezza operativa sulle procedure da seguire per la consegna degli imputati su mandato d’arresto della Corte penale internazionale.
E’ proprio questa incertezza che avrebbe prodotto l’errore procedurale evidenziato dalla Corte d’Appello di Roma nell’ordinanza del 21 gennaio 2025 con la quale ha disposto la scarcerazione dell’imputato: e cioè il fatto che sia stata utilizzata, per l’arresto, la procedura d’iniziativa della polizia giudiziaria ‒ prevista per la procedura estradizionale ‒ in luogo dei passaggi sequenziali previsti (in attesa di una legge di attuazione più completa e specifica) dalla legge 237 del 2012, i quali prevedono una interlocuzione prodromica, che in questo caso non c’è stata, tra il Ministro della giustizia e la Procura generale presso la Corte d’Appello di Roma.
Non possiamo, oggi, che prendere atto della grave responsabilità politica che il nostro Stato si è assunto nel venire meno all’obbligo di consegna di un imputato raggiunto da un mandato d’arresto della Corte penale internazionale che invece l’Italia aveva l’obbligo di eseguire, e della ricaduta che tale omissione viene ad avere, anche sul piano comunicativo e simbolico, in ordine al valore politico attribuito ai diritti umani e al contrasto dei crimini contro l’umanità.
L’Esecutivo di Magistratura democratica


QUESTION TIME AL SENATO

giovedi 23 gennaio 2025

INTERROGAZIONE SULLE COMUNICAZIONI ED I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL’INTERNO A SEGUITO DELL’ARRESTO DEL COMANDANTE LIBICO ALMASRI

(3-01622) (22 gennaio 2025)

DE CRISTOFARO – Al Ministro dell’interno – Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso della scarcerazione e del rientro in patria tramite un aereo di Stato del comandante della polizia giudiziaria libica Najeem Osema Almasri Habish, conosciuto come “Almasri”, e soprattutto noto come torturatore dei migranti, capo del famigerato carcere di Mitiga dove aveva instaurato un regime del terrore e compiva abusi sistematici sui diseredati arrivati in Libia nella speranza di mettere piede in Europa;

su di lui pendeva un mandato della Corte penale internazionale per “crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi nella prigione di Mitiga, puniti con la pena massimo dell’ergastolo”;

l’arresto non sarebbe stato convalidato a quanto pare per un vizio di forma: la mancata comunicazione preliminare al Ministero, che avrebbe portato la Corte d’appello di Roma a disporre con ordinanza l’immediata scarcerazione dell’uomo;

in particolare l’errore sarebbe da addebitarsi alla Questura di Torino che non avrebbe comunicato preventivamente l’arresto al Ministro competente;

considerato che:

la scarcerazione costituisce una violazione degli impegni assunti dal nostro Paese nei confronti della Corte penale internazionale, appare come il risultato di una scelta politica sulla quale è indispensabile garantire piena trasparenza;

risulta che il Ministro in indirizzo avesse già ordinato l’espulsione per le tre persone che erano con il carnefice di Mitiga non inseguiti da alcun mandato, che Almasri è ricaduto nella stessa decisione del Viminale ed è quindi volato serenamente a Tripoli;

quello di Almasri risulta essere il secondo caso in pochi giorni in cui un pericoloso criminale internazionale viene scarcerato per motivi politici dalle massime istituzioni del Paese,

si chiede di sapere per quale motivo la Questura di Torino non abbia per tempo adempiuto alla preliminare comunicazione al Ministero così consentendo la scarcerazione del trafficante di esseri umani libico.

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INTERROGAZIONE SUL PROVVEDIMENTO DI RIMPATRIO DEL COMANDANTE LIBICO NAJEEM OSEMA ALMASRI HABISH

(3-01618) (22 gennaio 2025)

ZAMPA, FINA – Al Ministro dell’interno – Premesso che:

gli organi di stampa hanno dato ampio risalto alla notizia dell’arresto, tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio 2025, a Torino, di Najeem Osema Almasri Habish, comandante libico, capo della polizia giudiziaria di Tripoli e direttore del carcere di Mitiga, presso Tripoli;

l’arresto è stato eseguito in conseguenza di un mandato emesso dalla Corte penale internazionale, per gravissimi addebiti di tortura, formulati anche grazie al lavoro investigativo e di inchiesta relativo alle mafie libiche e al loro ruolo nel traffico di esseri umani, condotto da giornalisti italiani che ancora oggi sono sotto protezione;

in data 21 gennaio 2025 la Corte d’appello di Roma ha ritenuto l’arresto irrituale in quanto eseguito sulla base della procedura di cui all’articolo 716 del codice di procedura penale, relativo all’estradizione, e, dunque, senza rispettare la più articolata procedura prevista dall’articolo 11 della legge 20 dicembre 2012, n. 237; secondo tale procedura, come interpretata dalla Corte d’appello di Roma sulla base del combinato operare tra gli articoli 2, 4 e 11 della predetta legge, sarebbe stato necessario, ai fini dell’esecuzione della misura, un previo atto del Ministro della giustizia, nella specie difettante; di qui, l’irritualità della mera iniziativa della polizia giudiziaria e, dunque, il pedissequo ordine di scarcerazione dell’arrestato;

contestualmente alla pronuncia della Corte d’appello di Roma (e, come ricostruito dalla stampa, già nella tarda mattinata di martedì 21 gennaio) sono state immediatamente avviate le procedure per il rimpatrio di Najeem Osema Almasri Habish; il rimpatrio è avvenuto nel pomeriggio dello stesso giorno a mezzo di un aereo Falcon 900 italiano, partito da Ciampino alla volta di Torino, luogo ove si trovava l’arrestato, e poi definitivamente partito per Tripoli; all’arrivo a Tripoli, come risulta da molteplici documenti video consultabili on line, Najeem Osema Almasri Habish è stato accolto trionfalmente;

nelle stesse ore in cui veniva avviato ed eseguito il rimpatrio, e in particolare nel pomeriggio del 21 gennaio, il Ministero della giustizia ha diffuso una nota così formulata: “È pervenuta la richiesta della Corte Penale Internazionale di arresto del cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish. Considerato il complesso carteggio, il Ministro sta valutando la trasmissione formale della richiesta della CPI al Procuratore generale di Roma, ai sensi dell’articolo 4 della legge 237 del 2012”;

considerato che:

su Najeem Osema Almasri Habish gravano addebiti gravissimi e in particolare accuse di tortura e trattamenti inumani e degradanti soprattutto ai danni di persone migranti, relativamente al periodo di loro detenzione nelle carceri di Mitiga e Ain Zara; in particolare, secondo quanto riportato nel rapporto sui diritti umani in Libia del Dipartimento di Stato USA, alla voce “torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment”, stando alle “testimonianze di ex detenuti nel carcere di Mitiga, gli amministratori della Special Deterrence Force (SDF) hanno sottoposto i detenuti a torture. Gli ex detenuti di Mitiga hanno riferito di aver subito sospensioni dalle spalle per molte ore con conseguenti lussazioni; percosse durate fino a cinque ore; percosse con tubi di plastica; percosse ai piedi con uno strumento di tortura chiamato gabbia ‘al-Falqa’; nasi e denti rotti. I leader delle SDF Khalid al-Hishri Abuti, Moadh Eshabat, Hamza al-Bouti Edhaoui, Ziad Najim, Nazih Ahmed Tabtaba, nonché il capo dell’SDF Abdulrauf Kara e i direttori della prigione Usama Najim e Mahmoud Hamza supervisionavano la prigione, secondo un ex detenuto della struttura”;

secondo l’articolo 4, comma 1, della legge n. 237 del 2012 “il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d’appello di Roma perché vi dia esecuzione”; ai sensi del successivo articolo 11, comma 1, “quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell’articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d’appello l’applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna”;

anche prescindendo da ogni valutazione di carattere tecnico-giuridico in merito alla decisione assunta dalla Corte d’appello di Roma, destano sconcerto e grave preoccupazione le decisioni successive ad essa;

in particolare, mentre le vicende che hanno condotto alla scarcerazione rientrano nelle competenze del Ministero della giustizia, la decisione di procedere immediatamente al rimpatrio dell’arrestato rientra nelle competenze del Ministro in indirizzo;

tale decisione ha definitivamente vanificato ogni possibilità di rispettare e dare esecuzione a quanto richiesto dalla Corte penale internazionale; e destano altresì sconcerto, se confermate, le modalità con cui il rimpatrio è avvenuto;

appare in particolare gravissimo, per la serietà delle accuse e per la rilevanza dell’obbligo internazionale, gravante sull’Italia, di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, che non si sia ritenuto di trattenere in ogni caso Najeem Osema Almasri Habish in Italia, onde favorirne la successiva consegna alla Corte nel rispetto delle procedure all’uopo previste; tutto al contrario, fermo restando il doveroso rispetto dell’ordine di scarcerazione, si è ritenuto di favorirne, agevolarne e, ciò che è peggio, direttamente determinarne il rientro in Libia, così definitivamente sottraendolo alla giustizia internazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quale ricostruzione dei fatti sia in grado di fornire, con particolare riguardo al rimpatrio di Najeem Osema Almasri Habish, e alle motivazioni che hanno condotto ad assumere tale decisione.


WIRED

22 gennaio 2025

Perché l’Italia ha scarcerato il capo della polizia libica

Riccardo Piccolo


RAI NEWS

23 gennaio 2025

Chi è Almasri, torturatore ricercato dalla Corte Penale Internazionale che l’Italia ha liberato

Considerato colpevole di crimini contro l’umanità. Nel suo rilascio le opposizioni sospettano un “regalo” del Governo alla Libia con la quale l’Italia tratta da anni, da quando fu firmato un Memorandum col governo Gentiloni


IL FOGLIO

23 gennaio 2025

Il viaggio di Almasri in giro per l’Europa prima del mandato d’arresto della Cpi

Il capo della polizia giudiziaria libica ha iniziato il suo viaggio per l’Europa il 6 gennaio. Le tappe: Inghilterra, Belgio, Germania, infine Italia. Soltanto il 18 gennaio la Corte penale internazionale ha emesso il mandato di arresto

“Almasri inizia il suo viaggio il 6 gennaio 2025, volando da Tripoli a Londra, facendo scalo all’aeroporto di Roma-Fiumicino”. 


UNIONE SARDA

23 gennaio 2025

Caso Almasri, Piantedosi: «Espulso perché è un soggetto pericoloso»

La risposta all’opposizione che incalza il governo sulla liberazione del generale libico arrestato per crimini di guerra


ALCUNI PRECEDENTI STORICI – PERICOLOSI PER GLI ITALIANI O PER I GOVERNI ?

Quando gli uomini della milizia RADA nel gennaio del 2017 difesero l’ambasciata italiana a Tripoli, sotto attacco delle forze del generale Haftar

ANSA – Italian embassy attackers in Libya ‘linked to Haftar’

According to special forces’ spokesman of Tripoli government

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REUTERS – VOA lTripoli Force Suspects Rival Eastern Force Backers in Bomb Near Italian Embassy

 Jan. 21, 2017.

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Quando Minniti volava a Tripoli nel 2017 e le milizie RADA arrestavano sospetti trafficanti dopo il Memorandum d’intesa firmato da Gentiloni.

VOA- Voice of America

Italian Government Accused of Paying Libyan Militias to Curb Migrant Trade

August 28, 2017

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Quando nel 2018 le milizie RADA difendevano Tripoli e controllavano il centro di detenzione di Mitiga, già allora sotto accusa per gravi abusi ai danni dei prigionieri.

Ammiraglio Giuseppe De Giorgi

Tripoli: forze congiunte per difendere la capitale e salvare lo Stato libico

““Una vera tregua – dicono fonti indipendenti nella capitale libica – si avrà solo dopo la verifica dei rapporti di forza sul campo. E questo riguarda soprattutto Sarraj che, per reggere, deve scendere a patti con i suoi ‘salvatori’ che certo non gli faranno sconti”. Da Sarraj arriva così anche un’altra mossa volta, in questo caso, ad alleggerire il pressing delle milizie sul GNA: le posizioni dei prigionieri nel carcere di Mitiga verranno riviste. Nel documento si ordina, infatti, la creazione di un comitato che riconsideri le condizioni e le accuse verso i detenuti che si trovano nel carcere dell’aeroporto: la struttura passa ora dalla milizia islamista filo governativa Special Deterrence Force (RADA) al controllo del ministero dell’Interno, ne consegue, inoltre, che chiunque sia stato imprigionato oltre i termini stabiliti dalla legge, sarà ora rilasciato. Tale provvedimento fa seguito alla pubblicazione di un rapporto delle Nazioni Unite del 5 settembre scorso che riportava segnalazioni di gravi violazioni dei diritti umani su detenuti rinchiusi a Mitiga tra il 2015 e l’aprile 2018″.

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Nel 2020-2021 continua il supporto italiano alla sedicente Guardia costiera “libica”.

Africa ExPress

Libia: missioni UE e UN fallite e il ministro Guerini a Tripoli per l’accordo anti migranti

By Cornelia Toelgyes Agosto 7, 2020

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 Africa ExPress

Addestrata in Italia la guardia costiera libica accusata di crimini contro i migranti

By Cornelia Toelgyes Novembre 30, 2021

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European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR),
Lawyers for Justice in Libya (LFJL),
Federation Internationale de Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)
Report
2021

NESSUNA VIA D’USCITA:
i migranti e i rifugiati intrappolati in Libia sono vittime di crimini contro l’umanità

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Nel 2022 le milizie RADA, affiliate al ministero dell’interno, si contendono il controllo di Tripoli con altre milizie legate allo stesso governo.

Libya Review

Armed Clashes between Militias in Libyan Capital

June 9, 2022

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Nel 2023 la milizia RADA si scontra con altre milizie collegate con il governo Dbeibah e si arriva ad una spartizione del controllo sulla città di Tripoli e sull’aeroporto di Mitiga

INTERNAZIONALE

Le milizie si spartiscono il controllo di Tripoli

Khalifa Abo Khraisse, regista

24 agosto 2023

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IL MANIFESTO

Libia senza pace, faida tra milizie: a Tripoli 55 morti

17 agosto 2023

Libia Quartieri prigionieri dell’artiglieria, centinaia di famiglie sfollate. Sullo sfondo, il piccolo boom economico libico e gli interessi rivali. E la pacificazione necessaria alle elezioni resta un miraggio

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2024 – Equilibri che cambiano a Tripoli, aumenta l’influenza della Turchia

AGENZIA NOVA

Libia: la potente milizia Rada annuncia il ritiro dall’aeroporto Mitiga di Tripoli

Il comandante salafita Abdul Rauf Kara ha annunciato che il passo giunge “in conformità con l’attuazione della decisione del governo sulla regolamentazione delle misure di sicurezza dei porti marittimi e degli scali aerei”

9 Febbraio 2024

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PAGINE ESTERI

LIBIA. L’influenza di Erdogan su milizie locali e mercenari stranieri

di Alessandra Mincone | 15 Feb 2024 

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Ancora confermato nel 2024 il rapporto tra le milizie RADA ed il ministero dell’interno del governo Dbeibah. Cambiano gli equilibri politici e militari, ma i diritti umani sono sempre più a rischio. E i responsabili degli abusi più gravi continuano ad essere protetti dai governi.

Libyan Express

Interior Ministry delegates moral policing to RADA

Nov 14, 2024

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AMNESTY INTERNATIONAL

November 8, 2024

Libya: Authorities must drop plans to impose compulsory veiling amid wider crackdown on ‘morality’ grounds

Responding to an announcement by Libya’s Tripoli-based Minister of Interior in the Government of National Unity (GNU), Emad al-Trabulsi, of sweeping measures that would further entrench discrimination against women and girls and violate the rights to freedom of expression, religion, belief and bodily autonomy, including plans for “morality police” to enforce compulsory veiling, Bassam Al Kantar, Amnesty International’s Libya Researcher, said: The Minister of Interior’s threats to crack down on fundamental freedoms in the name of ‘morality’ are a dangerous escalation in the already suffocating levels of repression facing those in Libya not adhering to dominant social norms. Proposals to impose compulsory veiling on women and girls as young as nine, restrict interactions between men and women, and police young people’s personal choices with regards to hairstyles and clothing are not only deeply alarming, but also violate Libya’s obligations under international law.

“In a further attack on women’s rights and equality, the GNU’s Minister of Interior has proposed forcing women to seek the permission of male guardians before they can travel abroad and boasted about forcibly returning from Tunisia two Libyan women who travelled without ‘guardians’. He has also announced plans for  ‘morality police’ to monitor public spaces, workplaces and personal interactions in flagrant violation of individuals’ privacy, autonomy, and freedom of expression.

“The GNU must scrap plans for these repressive measures and instead address the human rights crisis across the country, characterized by mass arbitrary detention, enforced disappearance, torture and unfair trials. The GNU must uphold the rights to freedoms of expression, association and peaceful assembly, and take measures to combat all forms of gender-based violence and other discrimination.”

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In risposta all’annuncio del ministro dell’interno libico, Emad al-Trabulsi, che ha annunciato misure drastiche che avrebbero ulteriormente radicato la discriminazione nei confronti di donne e ragazze e violerebbero i diritti alla libertà di espressione, religione, credenze e autonomia personale sul proprio corpo, compresi i piani per la “polizia della moralità” per far rispettare il velo obbligatorio, Bassam Al Kantar, ricercatore di Amnesty International in Libia, ha dichiarato: Le minacce del ministro dell’interno di reprimere le libertà fondamentali in nome della moralità sono una pericolosa escalation nei livelli già soffocanti di repressione che affrontano coloro che in Libia non aderiscono alle norme sociali dominanti. Le proposte di imporre l’obbligo del velo alle donne e alle ragazze di 9 anni, di limitare le interazioni tra uomini e donne e di limitare le scelte personali dei giovani in materia di acconciature e abbigliamento non sono solo profondamente allarmanti, ma possono anche violare gli obblighi della Libia in virtù del diritto internazionale.

“In un ulteriore attacco ai diritti e all’uguaglianza delle donne, il Ministro dell’Interno del GNU ha proposto di costringere le donne a chiedere il permesso ai tutori maschi prima che possano viaggiare all’estero e si è vantato di aver fatto rientrare dalla Tunisia due donne libiche che viaggiavano senza ‘tutori’. Ha anche annunciato piani per la ‘polizia morale’ per monitorare gli spazi pubblici, luoghi di lavoro e interazioni personali in flagrante violazione della privacy, dell’autonomia e della libertà di espressione degli individui.

“L’GNU deve abbandonare i piani per queste misure repressive e invece affrontare la crisi dei diritti umani in tutto il paese, caratterizzata da detenzioni arbitrarie di massa, sparizioni forzate, torture e processi iniqui. Il GNU deve sostenere i diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, e prendere misure per combattere tutte le forme di violenza basata sul genere e altre discriminazioni.”



IL FATTO QUOTIDIANO

23 gennaio 2025

Almasri, la versione di Piantedosi: “Espulso per ragioni di sicurezza: soggetto pericoloso”. Ma così smentisce il ministro Nordio


AVVENIRE

24 gennaio 2025

Il retroscena. Il caso Almasri: ecco come si spiegano le mosse del governo

Nello Scavo 

Una rete di traffici e posti di potere da tutelare. Il militare libico è oggi il nuovo “ras” che spadroneggia lungo tutta la fascia costiera che va verso la Tunisia. I volti del potere


CORRIERE DELLA SERA

25 gennaio 2025

Berlusconi e Gheddafi, poi Minniti con le tribù: gli accordi Italia – Libia

di Maurizio Caprara

L’obiettivo di frenare le partenze dei migranti


LA REPUBBLICA

24 gennaio 2025

“Il governo ostacola l’inchiesta e ora chi ha testimoniato ha paura per la propria vita”

di Alessandra Ziniti

Chantal Meloni, giurista, legal advisor dell’Ecchr che ha raccolto le testimonianze dei sopravvissuti e le prove delle violenze in Libia