Ancora violazioni dei diritti umani nel pre-screening a bordo di nave Libra

di Fulvio Vassallo Paleologo

1. Come si ricava dalla legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania, dai suoi allegati, e dalle gare di appalto andate deserte, il disegno originario del governo prevedeva attività di pre-screening (pre-identificazione) a bordo delle navi traghetto che sarebbero state noleggiate per trasportare il “carico residuale” di persone di sesso maschile ritenute “non vulnerabili” e adulte, in Albania, con un importante impegno finanziario. Queste attività sono state invece svolte, nei confronti dei primi naufraghi soccorsi a sud di Lampedusa, in acque internazionali ma nella zona SAR italiana, da motovedette della Guardia costiera e della Giardia di finanza, a bordo della nave militare Libra, impegnata finora con esito fallimentare, e non solo per le decisioni dei giudici, nelle operazioni di trasferimento verso il porto albanese di Shengjin.

Secondo quanto si legge in un documento-appello di EMERGENCY , SOS Humanity, MSF, Mediterranea, sottoscritto da numerose associazioni, ma passato con scarso rilievo sui media, mentre infuriavano gli attacchi più violenti ai magistrati che applicando la legge in senso conforme alla Costituzione ed alle normative europee, hanno di fatto bloccato l’applicazione del Protocollo Italia-Albania,“le modalità operative, le procedure di screening e i criteri utilizzati per esaminare la vulnerabilità delle persone presentano elementi estremamente gravi e concorrono a determinare un sistema di selezione e deportazione che contraddice i valori deontologici della nostra professione e viola i diritti garantiti non solo dalla Costituzione italiana ma anche da convenzioni internazionali”.

Appare evidente come a bordo della nave Libra, ed ancora di più sulle motovedette che effettuano i primi soccorsi in acque internazionali, non si possono attuare quelle procedure previste dalla legge n.47 del 2017 (legge Zampa) per la identificazione dei minori stranieri non accompagnati e delle persone vulnerabili. Secondo l’appello, “Nei documenti pubblicati dal Ministero dell’Interno stesso (D. Lgs. 142/2015 art. 17 e nel Vademecum per l’identificazione della vulnerabilità ) si sottolinea inoltre come l’emersione di alcuni elementi di vulnerabilità possa non essere evidente in fase niziale, pertanto la valutazione delle persone soccorse deve essere intesa come un processo continuativo nel tempo, che inizia con il soccorso in mare e prosegue nelle varie fasi dell’accoglienza, con particolare attenzione alla disponibilità di tempo, di un ambiente percepibile come sicuro e riservato dove la persona vulnerabile possa sentirsi accolta e con il necessario supporto di mediatori culturali e operatori specializzati.

Si richiamano in proposito “Le Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale” (22 Marzo 2017) del Ministero della
Salute riportano, a tal proposito, che “Tutti i rifugiati sono da considerarsi come soggetti
potenzialmente vulnerabili, poiché l’esilio è di per sé un’esperienza di tipo traumatico”. Una
selezione di persone non vulnerabili significa pertanto non considerare in alcun modo il
background da cui le persone soccorse in mare provengono”..

Alla fine del documento le associazioni firmatarie, denuncianocon fermezza le istituzioni italiane, a partire dal Ministero della Salute, che hanno sostenuto e reso possibile la realizzazione e l’attuazione di questo Protocollo, e critichiamo duramente CISOM, USMAF e OIM, le realtà sanitarie che si stanno rendendo complici di questa prassi in totale violazione dei diritti umani e del Codice di Deontologia Medica. Chiediamo dunque alle realtà coinvolte una formale e pubblica presa di distanza e di porre fine alla collaborazione con le istituzioni italiane a questo sistema di repressione e deportazione, contrario al dettato della Costituzione italiana e al quadro normativo internazionale di tutela delle persone in movimento.
Chiediamo alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO), alla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
(FNOPI), agli Ordini degli psicologi, alle società scientifiche di ambito medico e a tutte le
realtà medico-sanitarie interessate di prendere formalmente e pubblicamente le distanze
da tali pratiche, ritenendole incompatibili con i principi etici e professionali alla base del
nostro operato. Esortiamo inoltre tutti i professionisti e le professioniste della sanità a non
prestarsi a tali misure discriminatorie e degradanti e a sottoscrivere questo documento”.

Nel mondo al contrario della informazione di destra che in questi giorni di trumpismo dilagante condiziona l’opinione pubblica nel nostro paese, è questa parte finale dell’appello a destare una reazione che sfrutta persino un documento riservato della SIMM (Società italiama di medicina delle migrazioni) di cui si sarebbe entrati in possesso, secondo cui, prendendo lo spunto dall’assenza di ambulatori specifici sulle navi, per i possibili traumi psicologici dei migranti, “si chiede alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi, alla Federazione degli Ordini delle professioni infermieristiche, agli Ordini degli psicologi, alle società scientifiche di ambito medico e a tutte le realtà medico sanitarie interessate di prendere formalmente e pubblicamente le distanza da tali pratiche”. Secondo quanto riferito dal Giornale, nel documento della SIMM si osserva (giustamente) che “tutte le persone soccorse in mare sono da ritenersi vulnerabili” e dunque le prassi di pre-indentificazione attuate nei loro confronti risulterebbero in violazione dei diritti umani. Secondo il Giornale invece, sarebbe soltanto “l’ennesima dimostrazione del tentativo di boicottare il protocollo a tutti i costi: oggi gli stessi migranti sono tutti vulnerabili, a tutti i costi. L’ennesima contraddizione che dalle toghe arriva ai medici e che ha il sapore ormai di un atto solo politico”. Si vede che il Protocollo Italia-Albania fa veramente perdere il lume della ragione a tutti i suoi numerosi fautori che adesso sono costretti a prendere atto di un fallimento epocale, che sta avendo ripercussioni anche a livello internazionale e che sta influendo anche sul riconoscimento delle richieste italiane sulla composizione della nuova Commissione europea. Ma come si è detto altre volte, le violazioni che deriverebbero dal’attuazione del Protocollo vanno ben oltre la questione della lista dei paesi di origine sicuri, adesso stabilita per legge, che si vorrebbe imporre ai giudici, in contrasto con quei poteri doveri di accertamento che si riconoscono alla giurisdizione, secondo le vigenti Direttive europee, dalla Corte di Giustizia del’Unione europea.

2. La Direttiva 2008/115/CE in materia di rimpatri non prevede forme di trattenimento amministrativo a bordo di navi, nè contempla procedure di pre-screening in mare. La Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) non consente procedure di asilo al di fuori del territorio nazonale, e ancor meno in mare, addirittura in acque internazionali, durante operazioni di soccorso. La Direttiva in questione, “si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri (art.3), e impone, in ordine all’accesso alla procedura, che “Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un’autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda. La nave militare Libra non si può definire in alcun modo come un” luogo di frontiera”, non opera nelle acque territoriali e non rappresenta in alcun modo una “zona di transito”. E’ soltanto una nave che opera un soccorso in acque internazionali, con gli obblighi di sbarco in un porto sicuro (POS), imposti dal Diritto internazionale del mare.

Il Decreto legislativo 28/2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, come modificato da ultimo dai Decreti legge n.50/2023 (cd.Decreto Cutro) e n.145/2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre scorso, stabilisce che (art,3) le autorità competenti all’esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, e che le autorità di polizia di frontiera e la questura sono soltanto competenti a ricevere la domanda, ma non possono decidere in ordine alla sua accoglibilità o alla vulnerabilità delle persone, fatto salvo il ricorso alla controversa categoria di “paese di origine sicuro”. Che però presuppone comunque una completa informativa ed un accertamento compiuto della nazionalità e della provenienza della persona, che non appare certo realizzabile in poche ore, subito dopo il soccorso, a bordo di una nave militare italiana ferma in acque internazionali.

La Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 afferma come principio generale il diritto di accesso al territorio di uno Stato per la proposizione di una domanda di protezione, anche quando si verifichi l’attraversamento irregolare della frontiera, che costituisce, generalmente in assenza di documenti di viaggio, il caso più comune di arrivo di richiedenti asilo, in assenza di canali legali di evacuazione o di ingresso con visti umanitari. In base all’art.3 gli Stati contraenti sono tenuti a rispettare il principio di non discriminazione. In base all’art.33 della Convenzione (Principio di non respingimento), sono vietati respngimenti ed espulsioni verso paesi che a loro volta operano respingimenti verso paesi non sicuri, dove non vengono garantiti i diritti fondamentali della persona. La sentenza della Corte di Cassazione n. 22917/2019 afferma come il principio di non-refoulement non si esaurisce nell’obbligo negativo di non-respingimento verso un territorio in cui la vita e la libertà di una persona possono essere minacciate, ma comprende anche l’obbligo positivo di assicurare accesso al territorio al fine di formulare una domanda di asilo.

Il trasferimento in Albania operato con la nave Libra non comporta alcun accesso al territorio, a meno di non intendere come territorio nazionale la stessa nave della Marina militare. Ma a questo punto non si può qualificare altrimenti che respingimento collettivo, dopo una sommaria selezione in mare, lo stesso trasferimento in Albania, dove le persone sbarcate da una nave militare italiana, già soggette alla giurisdizione esclusiva italiana, sono sottoposte ad una giurisdizione concorente, italiana ed albanese. Soprattutto nei casi nei quali si arrivasse ad una procedura di rimpatrio con accompagnamento forzato direttamente da un aeroporto albanese, le persone sottoposte a tale procedura verrebbero consegnate temporaneamente alla custodia delle autorità albanesi che mantengono la piena sovranità nel loro territorio, non solo al di fuori dei centri di Shengjin e Gjader, ma nei percorsi di trasferimento, seppure sotto scorta italiana, e soprattutto nelle aree aeroportuali dalle quali si dovrebbero effettuare i rimpatri forzati.

Si deve ritenere che la sequenza di screening cui a bordo di nave libra, e prima ancora sulle motovedette dellla Guardia di fnanza e della Guardia costiera che operano i soccorsi prima del trasbordo in vista del trasferimento in Albania, sia profondamente diversa rispetto alle procedure di accertamento (screening) alle quali sono sottoposti tutti i richiedenti asilo pure provenienti da paesi di origine sicuri, sbarcati in territorio italiano. Come sono diverse le possibilità effettive di informazione e di difesa, e questo crea una discriminazione vietata sia a livello nazionale (art.3 Cost), che dal diritto internazionale (Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati) e dal diritto dell’Unione europea, con molteplici direttive e regolamenti. Per non parlare della possibile lesione del divieto di trattamenti inumani o degradanti (art.3 CEDU) che si potrebbe configurare nel lungo trasferimento dei naufraghi, magari in condizioni di mare particolarmente agitato, come sarà nei prossimi mesi, su una nave militare nella navigazione verso l’Albania.

Secondo le scarne informazioni fornire dall’UNHCR, come confermato dai media, “Prima di entrare nei centri, già al termine delle operazioni di salvataggio, i migranti vengono sottoposti ad un primo screening. Successivamente vengono trasferiti su una nave hotspot nel porto di Shengjin. Il personale dell’UNHCR monitorerà ciascuna di queste fasi”. Rimane comunque accertato che, oltre attività di monitoraggio, UNHCR svolgerà anche attività di consulenza (counselling) formalmente dirette alla tutela delle persone soccorse in mare, ma in realtà funzionali a legittimare le attività di pre-screening a bordo della nave militare Libra che trasferisce verso l’Albania i naufraghi di maggiore età, e di sesso maschile, selezionati come “non vulnerabili”.

Di certo un accordo tra il governo italiano e l’UNHCR, attraverso lo scambio di lettere, non può colmare l’assenza di base legale delle operazioni di pre-identificazione a bordo della nave militare LIbra. Nelle lettere si indica attività di monitoraggio e di counselling attraverso personale qualificato dell’Agenzia che sarà presente sia sulla “nave hub” che trasferirà i migranti verso il territorio albanese così come nei centri di Shëngjin e Gjadër in Albania “e in qualsiasi altra località che possa diventare rilevante nell’attuazione del Protocollo in questione”. Nè si può ritenere che la presenza dell’OIM, generalmente impegnata a rilevare i casi di tratta, ed a curare i cd. rimpatri assistiti (che adesso dall’Albania potrebbero camuffare rimpatri forzati) possa celare il ruolo dell’UNHCR nell’accertamento delle vulnerabilità, attività svolta da anni dall’agenzia nei centri Hotspot,come Lampedusa, nei centri di transito, come a Pozzallo e a Porto Empedocle, e persino nei CPR, come a Caltanissetta.

Le procedure di pre-screening a bordo della nave Libra appaiono chiaramente preordinate a costruire una continuità in tempi rapidi tra il diniego della domanda di protezione in Albania e l’avvio delle procedure di rimpatrio forzato. L’esito delle procedure di pre-screening in acque internazionali può intaccare sostanzialmente i diritti fondamentali della persona, e presenta numerosi profili di impugnabilità, a causa della sua natura immediata, a bordo di una nave militare italiana, in acque internazionali, appena dopo il salvataggio, con una serie di trasbordi in alto mare, oltre che per la mancanza di decisioni formali e quindi di garanzie procedurali, tanto da potere compromettere l’accesso effettivo alla protezione, se si considera la difficoltà di ribaltare in un centro di detenzione albanese la categoria presuntiva del paese di origine sicuro. Che adesso la Corte di Giustizia, e la prevalente giurisprudenza italiana tendono a limitare fortemente.

3. Il Nuovo Patto su migrazione e asilo contiene un nuovo atto legislativo: il REGOLAMENTO (UE) 2024/1352 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2024 recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne, prevede uno screening dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne. Si tratta di un atto che non è ancora entrato in vigore, come tutti i Regolamenti compresi nel Patto sulla migrazione e l’asilo concluso tra gli Stati membri dell’Unione europea nello scorso mese di maggio.

La finzione di non ingresso nel territorio nazionale, stabilita per identificare i richiedenti asilo non meritevoli del riconoscimento di uno status di protezione, e quindi destinatari di una misura di allontanamento forzato (respingimento o espulsione), pure adombrata dal nuovo Regolamento europeo sullo screening, non si comprende ancora quanto compatibile con il diritto di asilo e con il divieto di espulsioni collettive affermati dagli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali, non è ancora entrata in vigore.

Anche se una nave militare come nave Libra non si può ritenere come POS (Place of safety). non si può non riconoscere come, subito dopo le attività di pre-sceening e la decisione di trasferimento in Albania, il naufrago perde tale qualità, e si trovi in una situazione di detenzione, con totale limitazione della propria libertà personale, dunque di trattenimento, già durante il tragitto della nave, dalle acque internazionali poco a sud di Lampedusa, fino al porto albanese.

Le procedure informali di Pre-identificazione (pre-screening) in mare, e quindi la scelta se sbarcare i naufraghi in Italia, o trasferirli in Albania, incidono fortemente sulla libertà personale, e sono della massima importanza, comprimendo diritti fondamentali, tanto sul piano del diritto alla salute, che sotto il profilo del diritto di chedere asilo e di esercitare una difesa effettiva, e non possono essere affidate a prassi discrezionali di polizia di frontiera, addirittura in acque internazionali, al di fuori di una espressa previsione di legge e senza alcuna giustificazione nella normativa internazionale e dell’Unione europea.


Emergency, MSF, Mediterranea Saving Humans, Sos Humanity

Appello per una presa di posizione su criticità medico-sanitarie e rischi di salute per le persone migranti inerenti l’accordo Italia-Albania

Introduzione
In qualità di realtà sanitarie che si occupano di soccorso civile nel Mediterraneo centrale e di supporto e diritto alla salute delle persone in movimento, denunciamo con forza alcuni degli aspetti problematici del Protocollo Italia-Albania dal punto di vista medico-sanitario e le ripercussioni che questo ha direttamente sulla salute fisica e mentale delle persone
coinvolte. Le modalità operative, le procedure di screening e i criteri utilizzati per esaminare
la vulnerabilità delle persone presentano elementi estremamente gravi e concorrono a
determinare un sistema di selezione e deportazione che contraddice i valori deontologici
della nostra professione e viola i diritti garantiti non solo dalla Costituzione italiana ma anche da convenzioni internazionali.
Cosa prevede il protocollo?
Nel Protocollo non sono specificati in alcun modo il setting e le modalità di valutazione delle condizioni di salute e delle vulnerabilità delle persone soccorse. È stato solo con l’attuazione stessa del Protocollo che si sono resi noti.
In particolare, le persone soccorse in acque internazionali da assetti navali italiani (guardia
costiera e guardia di finanza) vanno incontro a tre screening di vulnerabilità. Il primo a bordo delle motovedette della guardia costiera e guardia di finanza italiane effettuato dalle
operatrici e operatori sanitari del CISOM (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta),

Le persone ritenute “vulnerabili” vengono sbarcate a Lampedusa, mentre le restanti vengono trasbordate sulla nave militare Libra, che funge da nave hub in mezzo al mare,
immediatamente fuori dalle acque territoriali italiane, dove avviene il secondo screening ad
opera di medico/a e infermiere/a di OIM.

Solo le persone ritenute “non vulnerabili”, ovvero uomini adulti valutati come “sani” e provenienti da cosiddetti “paesi sicuri”, restano a bordo della nave Libra e vengono portate in Albania, le altre persone vengono trasferite a Lampedusa mediante le motovedette italiane. Dopo un viaggio di due giorni a bordo della nave militare, allo sbarco nel porto albanese di Shëngjin, il terzo screening viene attuato da personale sanitario USMAF.

Nel caso in cui, come già successo, il team medico-sanitario ritenesse vulnerabili persone precedentemente non ritenute tali, queste vengono ricondotte in Italia a bordo della stessa nave militare. Le persone confermate come “non vulnerabili” vengono trasferite invece nel centro di Gjader, suddiviso in tre forme diverse di detenzione: un centro di trattenimento per i richiedenti asilo; un CPR per le persone in attesa di rimpatrio forzato; un carcere. Tutti i centri previsti dall’accordo Italia-Albania sono gestiti dalla Cooperativa Medihospes, che ha vinto il bando relativo e si occupa dell’assunzione diretta di personale sanitario interno ai centri.

Aspetti critici del Protocollo e conseguenze sulla salute delle persone
● Per quanto riguarda il concetto di vulnerabilità, la legge di ratifica del Protocollo1 fa
riferimento al D. Lgs. n. 142/2015 (art. 17), attuazione della Direttiva europea
2013/32/UE e della Direttiva europea 2013/33/UE, recante quest’ultima le norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e che all’art. 21
identifica come persone vulnerabili “i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli
anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime
della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi
mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili”.
Sappiamo, per testimonianza diretta e tangibile delle persone che soccorriamo e visitiamo a
bordo delle nostre navi, che la maggior parte di queste ha subito violenze fisiche, abusi,
torture, violenza sessuale e che la totalità di esse, per il contesto del paese di origine, per il
viaggio attraverso il deserto, la permanenza e la detenzione in Libia o Tunisia, per il viaggio
in mare e per tutto ciò che hanno vissuto come dirette vittime o come testimoni, è da
considerarsi a rischio di problematiche di salute fisica e mentale anche gravi, incluso il
disturbo post-traumatico da stress.

Le Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione
nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e
dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale” (22 Marzo 2017) del Ministero della
Salute riportano, a tal proposito, che “Tutti i rifugiati sono da considerarsi come soggetti
potenzialmente vulnerabili, poiché l’esilio è di per sé un’esperienza di tipo traumatico”. Una
selezione di persone non vulnerabili significa pertanto non considerare in alcun modo il
background da cui le persone soccorse in mare provengono.
● Nei documenti pubblicati dal Ministero dell’Interno stesso (D. Lgs. 142/2015 art. 17 e
Vademecum per l’identificazione della vulnerabilità si sottolinea inoltre come
l’emersione di alcuni elementi di vulnerabilità possa non essere evidente in fase
iniziale, pertanto la valutazione delle persone soccorse deve essere intesa come un
processo continuativo nel tempo, che inizia con il soccorso in mare e prosegue nelle
varie fasi dell’accoglienza, con particolare attenzione alla disponibilità di tempo, di un
ambiente percepibile come sicuro e riservato dove la persona vulnerabile possa
sentirsi accolta e con il necessario supporto di mediatori culturali e operatori
specializzati.
Al contrario, in mezzo al mare, a bordo della nave militare Libra come a bordo delle
motovedette italiane, non sussistono le condizioni perché possa essere effettuata una
valutazione adeguata dello stato di salute di una persona.

Non è presente, infatti, un ambulatorio medico nè stanze adibite a tale scopo che garantiscano una adeguata privacy e una opportuna percezione di luogo sicuro, come non sono presenti strumenti in grado di diagnosticare determinate condizioni cliniche e patologie, acute o croniche. Questo forte limite si rende ancora più evidente in presenza di un numero elevato di persone da valutare in poco tempo.
● Allo stesso modo, non è possibile identificare patologie croniche o latenti né
problematiche di salute mentale, che possono invece manifestarsi più tardivamente e
che necessitano di una presa in carico e di cure specifiche, non di minore importanza
rispetto a condizioni acute manifeste al momento dello screening. Come riportano le
LG del Ministero della Salute del 22 Marzo 2017, “I RTP (ndr Richiedenti e titolari di
protezione internazionale e umanitaria) vittime di tortura, stupro, abusi o traumi
estremi di altra natura (prolungate prigionie in isolamento e/o in condizioni disumane
e degradanti, naufragi, testimoni di morti violente, etc.) possono presentare quadri
clinici psicopatologici manifesti, latenti o sub-clinici. Questa tipologia di rifugiati deve
essere considerata ad alta vulnerabilità ed è perciò necessario mettere in atto azioni
e procedure specifiche mirate all’individuazione precoce di queste persone.
L’individuazione rappresenta il presupposto indispensabile per garantire al maggior
numero possibile dei richiedenti sopravvissuti a violenze estreme, una corretta e
precoce valutazione clinico-diagnostica, che indirizzi verso un’appropriata e
tempestiva presa in carico medica, psicologica e sociale.”
● Stante l’ampissimo range di quadri clinici e psicopatologici che le persone soccorse
in mare presentano o potrebbero presentare, e in considerazione del fatto che le
condizioni di salute sono utilizzate come importante discriminante, un ulteriore limite
è l’assenza di figure specialistiche adeguatamente formate a riconoscere
determinate condizioni cliniche di vulnerabilità, che possono quindi facilmente
sfuggire alle professioniste e professionisti incaricati dello screening a bordo delle
navi, a maggior ragione in tale setting. Si rischia pertanto di sottostimare una serie di
condizioni cliniche o di salute mentale, manifeste o sub-cliniche, e di categorizzare
erroneamente alcune persone come “non vulnerabili” dal punto di vista della salute
fisica o mentale.
● Le procedure di screening a bordo degli assetti italiani, il viaggio per raggiungere
l’Albania ed eventualmente, in caso di riconoscimento di vulnerabilità a Shëngjin, il
viaggio nuovamente verso l’Italia, determinano una esposizione a ulteriori giorni di
navigazione ingiustificati, a bordo di assetti militarizzati. Questo comporta, oltre ad un
ritardo nell’accesso ai servizi assistenziali e pertanto un possibile peggioramento
delle condizioni di salute perché non adeguatamente e tempestivamente riconosciute
e trattate, anche un elevatissimo rischio di ritraumatizzazione e riapertura di
esperienze traumatiche in assenza di uno/a psicologo/a a bordo che possa
occuparsene, e che può pertanto comportare danni irreversibili (come ad esempio
tentativi di suicidio).

È stato il Governo italiano stesso a renderci massimi esperti in questo: in passato a causa
dei lunghi stand off in attesa di un porto sicuro di sbarco (POS – place of safety) e ora con
l’assegnazione di porti lontani, ci troviamo a prenderci cura delle persone soccorse per giorni e giorni e ad assistere direttamente alle conseguenze che la permanenza ingiustificata in mare comporta sulla salute di queste persone.
● Il passaggio successivo alla valutazione di “non vulnerabilità” è poi la reclusione
all’interno di centri detentivi sul territorio albanese. Come riportato dall’”Appello per
una campagna di presa di coscienza dei medici sulla certificazione di idoneità delle
persone migranti alla vita nei CPR” sottoscritto dalla Rete Mai più lager – No ai CPR,
da ASGI e dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM), i luoghi di
detenzione amministrativa rappresentano, secondo l’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), un fattore di rischio per la salute mentale e fisica, in particolare per la
possibile diffusione di malattie infettive e per i bassi standard di presa in carico e cura
anche delle malattie non trasmissibili. Numerosi report di attori coinvolti nonché del
Garante Nazionale dei diritti delle persone private di libertà hanno evidenziato le
condizioni igienico-sanitarie degradate e degradanti in cui versano i CPR, e il loro
effetto “patogeno” sulla salute fisica e mentale sulle persone.

Conclusioni
Pertanto, in considerazione delle ragioni esposte, che evidenziano come i il sistema previsto
dal Protocollo Italia-Albania sia patogeno per le persone coinvolte, unite alle criticità
strutturali che rendono di fatto impossibile una valutazione adeguata delle vulnerabilità e,
soprattutto, considerando che le persone soccorse in mare devono essere ritenute tutte
vulnerabili per i motivi sopracitati, riteniamo inaccettabile la pratica di “selezione”
medico-sanitaria come criterio per la deportazione in Albania. Inoltre, sottolineiamo
l’ambiguità del ruolo svolto dalle istituzioni di garanzia coinvolte in questo sistema.
Operatori e operatrici della salute non dovrebbero essere coinvolte in tale sistema
discriminante e degradante per l’essere umano. La nostra professione deve essere
esercitata nel rispetto del Codice Deontologico e dei diritti umani. All’inizio del nostro
esercizio, prestiamo giuramento di tutelare sempre la vita e la salute psico-fisica di ogni
persona, senza discriminazione alcuna.
E proprio sulla scorta del Giuramento ippocratico e del Codice Deontologico Medico,
ribadiamo che le procedure di selezione previste dal Protocollo Italia-Albania,
congiuntamente alle condizioni cui vengono sottoposte le persone migranti, che di fatto
vivono il paradosso di essere prima “salvate in mare” e quindi deportate, violano diversi punti nevralgici dell’etica professionale medica:

1) il principio umanitario che pone la tutela della salute e della vita degli esseri umani al centro della professione medica, prima e al di là di ogni indicazione di carattere securitario, militare o gestionale di alcun tipo (artt. 3 e 5 del Codice di Deontologia Medica italiano, CDM); 2) l’appropriatezza delle prestazioni tecnico-professionali e della costruzione di una relazione medico-paziente, che non può in alcun modo essere garantita nelle condizioni previste e attuate per il Protocollo (artt. 6 e 24 CDM); 3) il dovere per il/la medico/a di tutelare i propri pazienti, in particolare quelli considerati vulnerabili, da contesti che possano mettere a rischio la salute e la vita, come si sono dimostrati essere i luoghi di detenzione amministrativa (art. 32 CDM); il divieto assoluto per il/la medico/a di collaborare, partecipare o presenziare a contesti di tortura e/o trattamenti degradanti, nell’ottica che considera tali situazioni dei torturing environments (art. 50 CDM). Non da ultimo, manca una qualsiasi considerazione relativa al consenso informato per le procedure di selezione, ritenuta essenziale anche dal punto di vista legale per l’attività del/la medico/a (Legge del 22 dicembre 2017, n. 21).
Analogamente il codice deontologico degli infermieri dichiara che l’infermiere “si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza” (art. 1) e “si astiene da ogni forma di discriminazione e nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare” (art. 3). In
maniera ancora più incisiva nel suo art. 22: “l’infermiere che rileva ed evidenzia privazioni,
violenze o maltrattamenti sulla persona assistita, si attiva perché vi sia un rapido intervento a tutela dell’interessato”.
Denuncia delle istituzioni italiane e appello ai professionisti e alle professioniste della
sanità

Per concludere, denunciamo con fermezza le istituzioni italiane, a partire dal Ministero
della Salute, che hanno sostenuto e reso possibile la realizzazione e l’attuazione di questo
Protocollo, e critichiamo duramente CISOM, USMAF e OIM, le realtà sanitarie che si
stanno rendendo complici di questa prassi in totale violazione dei diritti umani e del Codice
di Deontologia Medica. Chiediamo dunque alle realtà coinvolte una formale e pubblica
presa di distanza e di porre fine alla collaborazione con le istituzioni italiane a questo
sistema di repressione e deportazione, contrario al dettato della Costituzione italiana e al
quadro normativo internazionale di tutela delle persone in movimento.
Chiediamo alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
(FNOMCeO), alla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
(FNOPI), agli Ordini degli psicologi, alle società scientifiche di ambito medico e a tutte le
realtà medico-sanitarie interessate di prendere formalmente e pubblicamente le distanze
da tali pratiche, ritenendole incompatibili con i principi etici e professionali alla base del
nostro operato. Esortiamo inoltre tutti i professionisti e le professioniste della sanità a non
prestarsi a tali misure discriminatorie e degradanti e a sottoscrivere questo
documento.

Firmatari
MEDITERRANEA Saving Humans – Medical Team
EMERGENCY
Medici Senza Frontiere (MSF)
SOS Humanity e.V. – Medical and Care Team
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM)
Rete Mai più lager – No ai CPR
SARAH Seenotrettung – Medical Team
CompassCollective – Medical Department
Sea Punks e.V. – Medical Department
Sea-Watch e.V. – Medical Department
Resqship – Medical Team
Sea-Eye e.V. – Medical Team
SOS Mediterranee – Medical Team
Mission Lifeline – Medical Team
A questo link il form per la sottoscrizione dell’appello: https://forms.gle/jgQGBVrxbJQ8LqLG7


Protocollo Italia Albania sui migranti, il Comitato Centrale FNOMCeO: “La selezione dei migranti non è un processo di cura”. E, nei percorsi che coinvolgono i medici, “prevedere la presenza di figure adeguatamente formate”

Il medico ha un’unica finalità: quella di curare le persone senza alcuna discriminazione. Tale finalità dovrà essere perseguita in tutti i percorsi del protocollo Italia-Albania che coinvolgono i medici. La selezione dei migranti ai fini amministrativi non costituisce un processo di cura.

A precisarlo, il Comitato Centrale, l’organo di Governo della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, riunito oggi a Roma, in una mozione che risponde alle segnalazioni di alcune organizzazioni umanitarie – tra le quali Emergency e Medici senza Frontiere – circa i rischi di salute per i migranti soccorsi in mare e le modalità e i tempi per la selezione delle persone non vulnerabili che possono essere trasferite presso i centri dedicati in Albania.

Il Comitato Centrale, dopo aver richiamato alcuni articoli del Codice di Deontologia medica – il 3, sui doveri del medico, il 4, sui principi di libertà indipendenza autonomia e responsabilità, il 6 su efficacia sicurezza e umanizzazione dei servizi sanitari e l’uso ottimale delle risorse pubbliche e private e il 32 sulla tutela dei soggetti fragili e vulnerabili – afferma appunto che “il medico nel rispetto dei sopracitati articoli ha un’unica finalità che è quella di curare le persone senza alcuna discriminazione nel rispetto della dignità della persona e dei diritti riconosciuti dalla Carta Costituzionale e dalle Convenzioni Internazionali sottoscritte dal nostro Paese”.

Tale finalità di cura – continua il Comitato Centrale – dovrà essere assicurata in tutti i percorsi previsti dal protocollo che coinvolgono i medici. Per le peculiari caratteristiche del servizio, appare necessario prevedere la presenza di figure professionali adeguatamente formate o con specifica competenza specialistica, dotate di adeguati strumenti sanitari, senza i quali non è possibile una corretta valutazione complessiva dello stato di salute della persona. In generale possiamo affermare che la selezione dei migranti ai fini amministrativi non costituisce un processo di cura”.

Guarda il video con la dichiarazione del presidente Filippo Anelli: https://youtu.be/TwX86EWbvDI