di Fulvio Vassallo Paleologo
1. Nella giornata in cui le destre sovraniste festeggiano a livello globale la vittoria della politica della paura e dele menzogne costruite contro lo Stato di diritto (rule of law), in Italia si cerca di utilizzare una sentenza isolata della Corte di Cassazione per coprire il falilmento epico del Protocollo Italia-Albania, certificato da una nave della Marina in navigazione verso il porto di Schengjin con un “carico” di otto persone, soccorse in acque internazionali, e qualificate come “adulti non vulnerabili provenienti da paesi di origine sicuri”. Dunque facilmente rimpatriabili, si ritiene, dopo lo scontato rigetto per manifesta infondatezza che la Commissione territoriale di Roma, trasferita per la bisogna in Albania, sarà pronta a dichiarare. Mentre nave Libra attendeva di imbarcare altri naufraghi “eleggibili” per la deportazione in Albania, a Lampedusa sbarcavano in due giorni oltre mille persone, ma questo non sembra allarmare, più di quanto preoccupi il funzionamento, finora fallito, del modello Albania. Sul quale ci sarebbe l’attenzione dell’Unione europea, certo, ma da intendere anche nel senso che da Bruxelles e da Lussemburgo (sede della Corte di Giustizia UE) rimangono accesi i fari sulle violazioni del diritto euro-unionale che l’Italia sta accumulando giorno dopo giorno, con le procedure accelerate in frontiera ed i trasferimenti forzati che cancellano nella sostanza il diritto di asilo e le garanzie procedurali di difesa.
In un quadro di attacchi violenti da parte di esponenti di governo contro la magistratura, attacchi ulteriormente rilanciati dopo la vittoria di Trump, i giornali vicini alle destre non perdono occasione per diffondere informazioni errate e fuorvianti sulle sentenze, in modo da spacciare l’immagine di una magistratura divisa e divisiva, con un richiamo alla Corte di Cassazione che alla fine dovrebbe smentire le decisioni dei giudici di Roma, di Bologna e di Catania e di Palermo, che hanno ritenuto in contrasto con la normativa euro-unionale la prima attuazione del Protocollo Italia-Albania, e in particolare il più recente decreto legge n.158/2024, adesso trasfuso in emendamenti nell’ennesimo decreto legge “omnibus” n.145/2024, che dovrebbe essere approvato entro il 23 novembre.
Secondo il Giornale, in un articolo pubblicato il 6 novembre, “la Cassazione sconfessa i giudici”, in quanto, con riferimento al precedente decreto interministeriale che prevedeva una lista di “paesi di origine sicuri”, dai quali provengono richiedenti asilo ai quali applicare le cd. procedure accelerate in frontiera, avrebbe affermato che “L’inserimento del paese d’origine del richiedente nell’elenco dei paesi sicuri produce l’effetto di far gravare sul ricorrente l’onere di allegazione rinforzata in ordine alle ragioni soggettive e oggettive per le quali invece il paese non può considerarsi sicuro”. Nella sintesi pubblicata dal Giornale, “La lista è la griglia con cui confrontare la propria sensibilità di magistrato e questo porta a capovolgere la responsabilità della prova: in concreto il magistrato o l’avvocato sono tenuti a spiegare perché in quei casi abbiano deciso o suggerito di non seguire le indicazioni che arrivano dalla Farnesina e da Palazzo Chigi. Semplificando, un conto è tenere come parametro l’elenco che arriva dall’esecutivo, altra cosa è prenderlo a bersaglio fisso perché considerato incompatibile con la normativa europea”. Da qui la conclusione, che già smentisce il titolo dell’articolo, “La sesta sezione della Cassazione non solo non sconfessa a priori il decreto ma semmai sprona le parti a criticarlo, se si ritiene, in modo circoscritto e puntuale”. E qui il riferimento nel caso di specie è al Decreto interministeriale n.105 del 7 maggio 2024. che in passato prevedeva la lista dei paesi di origine sicuri. Ma si può comunque ritenere che lo stesso ragionamento possa essere applicato al nuovo Decreto legge m.158/2024, o agli emendamenti nei quali sarà fatto confluire, perchè i criteri di formazione della lista per legge sono ancora più arbitrari di quelli previsti dalla normativa previgente, sulla quale si è espressa la Corte di cassazione, e come ha prontamente osservato il Tribunale di Catania, seguito dal Tribunale di Palermo, sono talmente generici che neppure permettono ai richiedenti asilo di fornire la prova contraria e di esercitare i diritti di difesa o al giudice di valutare la fondatezza della designazione di paese di origine sicuro.
In base alla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il giudice mantiene il diritto/dovere di cooperazione istruttoria, e può dunque addurre ragioni che escludono la provenienza del richiedente asilo da un paese di origine sicuro, anche se l’interessato non è stato messo nelle condizioni di potere raccogliere tutti gli elementi probatori in suo favore. Come sembra ormai la norma nelle procedure accelerate in frontiera che si svolgono in poche ore, avviate con attività di pre-screening a bordo delle navi militari italiane, nel caso dei richedenti asilo deportati in Albania, e comunque con tempi di decisione delle Commissioni territoriali e di ricorso giurisdizionale, generalmente privo di efetto sospensivo, che cancellano i diritti di difesa sanciti dall’art.24 della Costituzione e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (che prevedono il diritto ad un ricorso effettivo).
Appare fuorviante, al limite del travisamento della portata della decisone, mettere in rilievo quanto affermato incidentalmente dalla Cassazione secondo cui “Nel caso in esame non sarebbe stato irrilevante ai fini della decisione la valutazione del decreto del 7 maggio 2024 con il quale il Governo italiano ha aggiornato la lista dei paesi sicuri per richiedenti protezione internazionale, lista nella quale appunto è stato inserito il Marocco”, Si tratta di una valutazione ipotetica al condizionale che non “sconfessa” affatto le precedenti decisioni dei tribunali di Roma, Bologna, Catania, ed adesso anche Palermo, con riferimento ad un richiedente asilo senegalese, che hanno dubitato della conformità, rispetto al diritto euro-unionale, della lista dei paesi di origine sicuri, adottata in Italia prima con decreto ministeriale, ed adesso per decreto legge, tanto da rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale di interpretazione.
2. Sul piano del fatto, la decisione della sesta sezione penale della Corte di Cassazione (n.37750/2024) non ha nulla a che fare con i richiedenti asilo e con le procedure accelerate i frontiera, e ancor meno con i trasferimenti in Albania, oggetto comunque di procedimenti in sede civile, perchè riguarda un caso di estradizione verso il Marocco di un cittadino marocchino, neppure richiedente asilo, con vari precedenti penali (ma senza condanne) nel suo paese, ed una condanna in Italia, per estorsione e diffamazione, in corso di esecuzione, che lamentava il fatto che in Marocco non avrebbe potuto avere la garanzia di un giusto processo. Dunque una ennesima mistificazione da parte della stampa. Mentre nella stessa giornata, il Tribunale di Palermo conferma gli orientamenti dei giudici di Roma e Bologna e sospende il giudizio di convalida del trattenimento di due richeidenti asilo, disposto dal questore di Agrigento nel corso di una procedura accelerata in frontiera, chedendo alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di chiarire se il diritto euro-unionale debba essere interpretato nel senso che un Paese terzo non possa essere definito come paese di origine “sicuro” quando vi siano categorie di persone per le quali esso non soddisfa le condizioni indicate nell’allegato 1 della Direttiva UE n.32 del 2013. Quindi, la stessa questione pregiudiziale sollevata dai giudici dei tribunali di Roma e di Bologna, con riferimento anche ai richiedenti asilo (nel caso del Tribunale di Roma) trasferiti in Albania. Vedremo adesso come si pronuncerà il Tribunale di Roma sui trattenimenti degli 8 richiedenti asilo attualmente a bordo della nave Libra. Quando sbarcheranno finalmente nel porto di Shengjin sarà corsa contro il tempo per le convalide dei trattenimenti che saranno disposti dalla questura di Roma, ammesso che questi termini non siano già scaduti dopo i quattro giorni che saranno trascorsi al momento dello sbarco, già con una totale limitazione della libertà personale, a bordo della nave Libra.
Oltre che sul fiancheggiamento della stampa di destra il governo continua a nascondere il fallimento epico del Protocollo Italia-Albania, documentato dal trasferimento di soli 8 migranti in questa nuova missione di nave Libra, e mira a spaccare la magistratura, oltre che con l’improvvida visita del vice-presidedente del CSM a Palazzo Chigi, con il tentativo di coinvolgere la Corte di Cassazione nella difesa della lista rigida dei paesi di origine sicuri imposta per decreto legge. Ma al di là dell’euforia post-elettorale dell’accozzaglia globale delle destre, e dello sciame di fake-news che si diffondono quoridianamente in materia di immigrazione sul pericolo invasione e sugli allarmi sicurezza, è bene ricordare che anche le decisioni della Corte di Cassazione non potranno comunque prescindere da quanto stabilito a livello europeo, in particolare dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo. Nessuna “svolta” dunque della Cassazione, finora, rispetto al consolidato orientamento dei giudici italiani che hanno di fatto bloccato le procedure accelerate in frontiera e la loro applicazione in Albania, per il contrasto con la normativa dell’Unione europea, e dunque con gli articoli 10,11 e117 della Costituzione italiana.
NOTA DI APPROFONDIMENTO SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.37750/2024 DEL 15 OTTOBRE 2024
1. La decisione della sesta sezione penale della Corte di Cassazione (n.37750/2024) depositata il 15 ottobre scorso, non ha nulla a che fare con i richiedenti asilo e con le procedure accelerate in frontiera, e ancor meno con i trasferimenti in Albania, perchè riguarda un caso di estradizione verso il Marocco di un cittadino marocchino, neppure richiedente asilo, con vari precedenti penali (ma senza condanne) nel suo paese, che lamentava il fatto che in Marocco non avrebbe potuto avere la garanzia di un giusto processo. Si tratta di una sentenza che non “sconfessa” affatto i giudici che finora hanno ritenuto di non convalidare i trattenimenti dei richiedenti asilo disposti dai questori nell’ambito delle cd. procedure accelerate in frontiera, e neppure quei pronunciamenti dei giudici che si sono dovuti occupare dei diversi casi di ricorso contro i dinieghi per manifesta infondatezza delle domante di asilo adottati dalle Commissioni territoriali. La sentenza della Corte di Cassazione aggiunge anzi elementi che possono fare dubitare dell’inserimento, adesso per legge, del Marocco nella lista dei paesi di origine sicuri.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia contro una sentenza della stessa Corte di appello, che aveva espresso parere contrario all’estradizione di un cittadino marocchino, richiesta dal Regno del Marocco a seguito di provvedimento di cattura del 20 febbraio 2024 emesso dal giudice istruttore presso la Corte di appello di Fez per il reato di organizzazione di immigrazione clandestina.
2. La Corte di appello di Brescia,“che ha diffusamente richiamato una precedente decisione sfavorevole alla estradizione di A.A., occasionata dalla pubblicazione su quotidiani elettronici di articoli asseritamente diffamatori di importanti personalità marocchine, ha ritenuto che anche la nuova domanda di estradizione aveva il fine di perseguire A.A. per le opinioni politiche espresse“. I giudici bresciani richiamavano tra le altre motivazioni la Risoluzione del Parlamento Europeo del 19 gennaio 2023 “dalla quale emerge il pericolo di persecuzione cui, in Marocco, sono esposti i giornalisti invisi al regime, perseguiti anche attraverso l’uso improprio di accuse di violenza sessuale e attraverso la tortura”. La Corte territoriale era pure risalita alla precedente giurisprudenza della Cassazione” ferma nell’affermare che è causa obbligatoria di rigetto della domanda di estradizione per l’estero la finalità di persecuzione politica dissimulata da una richiesta di consegna per un reato comune (Sez. 6, n. Sez. 6, n. 10656 del 01/03/2022, Sivakova, Rv. 283006). Si ricorda però che “si tratta di una fonte certamente attendibile ma risalente laddove, come anticipato, la decisione dì estradizione involge sempre un accertamento attualizzato al momento della decisione, sulla base delle allegazioni di parte ovvero per iniziativa del giudice“.
In conclusione, la Corte di appello di Brescia aveva ritenuto” che la precedente richiesta di estradizione; l’attualizzazione, dopo il rigetto della richiesta, di fatti risalenti all’anno 2019, proposta con riferimento a reati comuni; i dubbi sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, al confronto con le dichiarazioni dei querelanti che avevano riferito di un accordo per l’ottenimento di un lavoro in Italia, grazie al quale poter emigrare, e, quindi, sussumibili nella diversa condotta non contestata di truffa, hanno fondato il ragionevole dubbio della Corte di merito sulla legittimità della procedura di estradizione nella quale sono stati riportati, ovvero taciuti, fatti rilevanti anche ai fini dell’inquadramento giuridico della
condotta.
3. La Corte di Cassazione afferma che “Nel caso in esame non sarebbe stato irrilevante ai fini della decisione la valutazione del decreto del 7 maggio 2024 con il quale il Governo italiano ha aggiornato la lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del D.Lgs. del 28 gennaio 2008, n. 25, per richiedenti protezione internazionale, lista nella quale è stato appunto inserito il Marocco”, aggiungendo che “le Sezioni civili di questa Corte hanno affermato che l’inserimento del paese di origine del richiedente nell’elenco dei “paesi sicuri” produce l’effetto di far gravare sul ricorrente l’onere di allegazione rinforzata in ordine alle ragioni soggettive o oggettive per le quali invece il paese non può considerarsi sicuro ovvero comporta l’esercizio del potere-dovere del giudice di acquisire gli elementi utili ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti della protezione internazionale (Sez. 1, n. 25311 del 11/11/2020, Rv. 659576).
Per la Corte di Cassazione la motivazione adottata dai giudici bresciani non sembra completa in quanto “Può affermarsi che in materia di estradizione, a fronte della novità costituita dall’inserimento del Marocco tra i cd. paesi sicuri, sarebbe stato onere della Corte di appello verificare la esistenza di notizie affidabili, provenienti da fonti qualificate, per accertare, al momento della decisione, la sussistenza di ragioni oggettive o soggettive per ritenere perdurante il pericolo di sottoposizione di A.A. a un processo simulato onde perseguirlo per le opinioni politiche espresse”.
Secondo la Cassazione “L’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. richiede, infatti, la verifica della effettiva esistenza dei presupposti di fatto tipizzati dalla legge, compendiati nella categoria degli “atti di persecuzione”, che giustifichino il fondato timore che la persona richiesta in consegna sia perseguitata per motivi connessi alla espressione delle proprie opinioni politiche o a pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti o, comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, fra i quali la tortura.
Si tratta di un accertamento complesso che comporta la necessità della verifica della pendenza a carico dell’estradando, di un procedimento per reati diversi da quello per il quale si chiede la consegna e rispetto al quale sussiste il serio rischio di sottoposizione a tortura, pericoli ai quali, secondo la qualificata fonte costituita dalla Risoluzione del Parlamento Europeo citata, possono essere esposti giornalisti ritenuti colpevoli di avere espresso opinioni dissenzienti rispetto al governo.
Ne consegue che la Corte di appello avrebbe dovuto acquisire elementi di conoscenza sulla natura delle ulteriori imputazioni ipotizzate a carico dell’estradando, da valutare unitamente all’acquisizione di informazioni aggiornate al momento della decisione, in ordine alla pratica della tortura nell’ambito del sistema carcerario del Marocco che, comunque, è uno dei Paesi aderenti alla Convenzione contro la tortura del 10 dicembre 1984.
La Corte di Cassazione afferma tuttavia che “I profili fin qui esaminati risultano, comunque, recessivi rispetto alla complessiva tenuta della decisione impugnata, che è incentrata su due rationes decidendi, la seconda delle quali fondata su solidi argomenti, che la Procura generale ricorrente oblitera.”
4, I passaggi decisivi della sentenza della Corte di Cassazione confermano dunque la irrilevanza del richiamo al decreto interministeriale del 7 maggio 2024 con il quale si stilava una lista di paesi di origine sicuri per qualificare i richiedenti asilo provenienti da tali paesi ed inserirli nelle procedure accelerate in frontiera. Le argomentazioni illustrate dai giudici riguardano una procedura di estradizione, non certo la convalida di un trattenimento amministrativo di un richiedente asilo, nè tantomeno un ricorso giurisdizionale contro il diniego per manifesta infondatezza pronunciato dalla Commissione territoriale, o la eventuale richiesta di sospensiva.
Per la Corte di Cassazione, infatti, “Deve, infatti, rilevarsi che la richiesta di estradizione non appare giustificata dal requisito della doppia punibilità dei fatti per i quali viene domandata l’estradizione. I rapporti estradizionali con il Regno del Marocco sono regolati dall’Accordo aggiuntivo alla Convenzione italo-marocchina di mutua assistenza giudiziaria, esecuzione delle sentenze ed estradizione, fatto a Rabat il 1 aprile 2014, accordo che ha modificato alcune disposizioni in materia di estradizione della Convenzione del 1971, resa esecutiva con L. 12 dicembre 1973, n. 1043.
Con l’Accordo sono stati disciplinati in maniera sistematica i presupposti in presenza dei quali l’estradizione può essere concessa, nonché i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi e l’art. 1, nella nuova formulazione, prevede che l’estradizione può essere concessa “quando la richiesta è formulata per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno un anno”.
L’Accordo, in sintesi, ha regolato il principio della doppia incriminabilità, già previsto nell’art. 31, n. 1 della Convenzione di estradizione del 12 febbraio 1971 tra l’Italia e il Marocco, condizione che nel caso in esame non ricorre poiché il reato posto a base della domanda di estradizione è quello di avere organizzato l’espatrio di cittadini marocchini che è cosa diversa dal reato di favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina previsto come reato dall’art. 12, D.Lgs. n. 286 del 1998 che punisce il compimento di atti diretti a procurare l’ingresso illegale in Italia di persona che non sia cittadina dello stesso o nel quale non abbia titolo di residenza permanente.
Né la condotta illecita ascritta all’estradando trova corrispondenza nella possibilità di individuare, quale reato a base della richiesta, quello di truffa, alla quale fanno riferimento le pressioni che sarebbero state esercitate dall’estradando su alcuni connazionali per indurli a versargli somme di denaro per ottenere contratti di lavoro in Italia.
Il requisito della doppia incriminabilità di cui agli artt. 13 cod. pen. e 31, n. 1 della Convenzione di estradizione cit., non postula l’esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo l’applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede.
Se è vero che non rileva la sovrapponibilità delle previsioni normative, cionondimeno i fatti che si addebitano all’estradando, così come prospettati dallo Stato richiedente, devono poter essere inquadrati in una fattispecie per la quale, sulla base del fatto così come individuato nella domanda di estradizione, la consegna viene richiesta: in definitiva, benché non rientri nel perimetro del procedimento di garanzia giurisdizionale in tema di estradizione passiva una qualsiasi valutazione di merito in ordine alla ricostruzione dei fatti-reato per i quali si procede nello Stato richiedente, tuttavia è imprescindibile, ai fini del requisito della doppia incriminazione, che il fatto contestato trovi riscontro in una fattispecie penale prevista dallo Stato richiesto, non essendo sufficiente la generica prospettazione in taluni passaggi argomentativi di un’ipotesi alternativa, non coerente con la qualificazione del fatto desumibile dalla contestazione su cui fa leva la richiesta di estradizione.
Quanto al reato di organizzazione di immigrazione clandestina, posto a base della richiesta di estradizione, risulta evidente dalla sua strutturazione, in fatto e in punto di qualificazione giuridica, che trattasi di fattispecie non prevista dall’ordinamento italiano essendo l’espatrio condotta diversa dall’immigrazione“.
Il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia contro la decisione della stessa Corte di Appello , che negava l’estradizione, “per tali assorbenti ragioni, va dichiarato inammissibile”. Dunque la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, conferma con diverse motivazioni la decisione della Corte di Appello di Brescia e nega l’estradizione richiesta dal Marocco.
5. In senso opposto rispetto a quanto riferito dal Giornale,anche attraverso pareri di esperti, la sentenza in esame non sconfessa affato l’operato dei giudici dei Tribunali che hanno negato la convalida dei decreti questorili di trattenimento amministrativo durante le procedure accelerate in frontoera di richiedenti asilo provenienti da paesi di origine “sicuri”, anzi riconosce espressamente,seppure in un procedimento penale in materia di estradizione, e qui critica la Corte di Appello di Brescia per non averlo compiutamente esercitato, il potere/dovere di “cooperazione istruttoria” nell’accertamento della situazione effettiva ed aggiornata (ex nunc) nei paesi di origine designati come “sicuri”, anche quando il cittadino di questi paesi non possa fornire tutti gli elementi probatori richiesti.
I giudici della Corte di Cassazione che confermano il diniego della estradizione riconoscono implicitamente, ma non tanto, che il Marocco non è un paese di origine “sicuro” perchè non può garantire un giusto processo e che l’emigrazione non può essere considerata come un reato perseguibile in Italia. Le complesse vicende relative al caso specifico della richiesta di estradizione del Marocco, reiterata negli anni, con riferimento all’interesse delle autorità di questo paese alla riconsegna di un loro cittadino, evidentemente oppositore politico, che viveva da tempo in Italia, ed che aveva dato fastidio ad importanti esponenti di governo con la sua attività giornalistica on line, confermano come, al di là delle cd. “schede paese”, degli indirizzi interpretativi delle COI e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, la mera provenienza da un paese di origine qualificato come sicuro non permetta in automatico una estradizione. Che non riguarda necessariamente il riconoscimento di uno status di protezione internazionale o di protezione speciale, fermo restando il chiarissimo disposto dell’art. 19 del Testo Unico sull’immigrazione n.286/98, secondo cui “In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.
La sentenza della sesta sezione della Cassazione penale in materia di estradizione non “ribalta” la decisione della corte d’appello di Brescia, che conferma precisandone le motivazioni e dichiarando “inammissibile” il ricorso del Procuratore generale.. E tantomeno contraddice le decisioni dei giudici dei Tribunali di Roma, Bologna, Catania e Palermo, che hanno ritenuto inapplicabile il Decreto “Paesi sicuri”, che riguarda prevalentemente richiedenti asilo in procedura accelerata in frontiera, o su questa materia hanno posto una questione di interpretazione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Viviamo in tempi di capovolgimento delle fonti normative e di travisamento dei fatti che riguardano l’asilo e le migrazioni. Sembra che da un punto di vista politico questo possa essere molto conveniente. Ma al di là delle scadenze elettorali, fino a quando i giudici non saranno eleggibili dal “popolo”, questi devono applicare le leggi nella gerarchia dele fonti segnata dall’art.117 della Costituzione, restando soggetti soltanto alla legge (art.101 Cost.), senza essere vincolati da atti di indirizzo politico dei governi, soprattutto quando questi tentano di trovare accordi internazionali che comportano la violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona.