Il gioco degli specchi nel decreto sui “paesi di origine sicuri”

di Fulvio Vassallo Paleologo

ABSTRACT

Il Presidente Mattarella ha firmato il decreto legge 158/2024 sui “paesi di origine sicuri” contenente “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”. che viola in alcune parti il diritto dell’Unione europea, e rinvia ad un altro decreto legge, n.145/2024, ancora in corso di approvazione in Parlamento, aumentando le competenze delle Corti di appello, tanto da paralizzare la macchina della giustizia senza neppure legittimare il “modello Albania”. Gli unici requisiti di “straordinaria necessita’ ed urgenza” risiedono nella ricerca di consenso del governo che deve nascondere, tra gli altri fallimenti, la “impossibile” attuazione del Protocollo firmato lo scorso anno tra Giorgia Meloni ed Edi Rama.

I “Considerato” che costituiscono la premessa del provvedimento svelano il pieno riconoscimento della sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre scorso, nella interpretazione riduttiva che ne ha voluto fornire il governo, ma in realtà danno ragione al Tribunale di Roma che, nelle ordinanze di non convalida dei trattenimenti nei centri in Albania dei richiedenti asilo provenienti da paesi di origine “sicuri”, ha affermato la prevalenza della normativa europea sui provvedimenti amministrativi e sulle leggi interne, esercitando quei poteri/doveri di cooperazione istruttoria che riconosce la Corte di Giustizia, anche in assenza di una compiuta difesa del richiedente asilo proveniente da un paese di origine quaificato come “sicuro”.

All’art. 2 bis del decreto legislativo 25/2008, in paricolare al quarto comma, si aggiunge un comma 4 bis, secondo cui “L’elenco dei Paesi di origine sicuri e’ aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed e’ notificato alla Commissione europea. La fonte legislativa interna non può comunque andare in contrasto con le previsioni della normativa europea, e sotto questo profilo può essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice nazionale. Lo conferma ancora una volta la sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre scorso, a cui lo stesso decreto legge fa riferimento.

L’articolo 2 del nuovo decreto prevede ulteriori modifiche al Decreto legislativo 25/2008, come modificato da ultimo dal decreto Cutro (legge n.50/2023) dello scorso anno, stabilendo che all’art.35 bis il comma 4, relativo a “controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale” è così sostituito “Nei casi previsti dal comma 3 l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.
L’istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita’, con il ricorso introduttivo…(segue vedi link nell’articolo)

Il nuovo decreto legge modifica pure l’art.35 ter del Decreto legislativo 25/2008, che riguarda la eventuale sospensione, sempre nel caso della decisione di diniego del riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera, quando il richiedente è trattenuto. stabilendo che ” Avverso il provvedimento adottato ai sensi del comma2 e’ ammesso reclamo alla corte d’appello e si applicano le disposizioni dell’articolo 35-bis, comma 4-bis.». Ma nel testo del decreto legge “paesi sicuri” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si aggiunge subito dopo che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145″. Si innesca in questo modo, ancora una volta, un gioco di rinvii perchè il termine di inizio dell’efficacia della norma che prevede un nuovo grado di giudizio con il ricorso in appello, che il ministero dell’interno intende riservarsi per ribaltare le decisioni sgradite dei tribunali che annullano i dinieghi delle Commissioni teritoriali e riconoscono uno status di protezione, si riporta alla conversione in legge di un altro decreto legge, che si trova ancora in Parlamento. Il Decreto legge entra dunque in vigore al momento della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma le Corti di Appello dovranno organizzarsi entro un mese per ricevere l’ingente carico di ricorsi che il governo potrà presentare per “correggere” le decisioni dei Tribunali che, con le loro sezioni specializzate per l’immigrazione, annullano sempre più spesso decisioni di diniego delle Commisioni territoriali, adottate sbrigativamente nei confronti di richiedenti provenienti da paesi di origine qualificati come “sicuri”, per manifesta infondatezza della domanda, su precisi indirizzi della Commissione nazionale per l’asilo di Roma.

Evidentemente il governo ha preferito puntare sul ruolo attribuito alle Commissioni territoriali, ed in particolare a quella di Roma, che appena pochi giorni fa è stata dislocata in Albania per processare in poche ore le richieste di protezione, ed adottare provvedimenti di diniego, che contengono un‘attestazione che impone l’allontanamento dal territorio, prima che possa intervenire la convalida, o più spesso la non convalida del trattenimento da parte delle Sezioni specializzate del Tribunale competente. Con la possibilità che si è già verificata in Sicilia, che il questore adotti un provvedimento di respingimento differito addirittura prima che la persona possa formalizzare la sua intenzione, già dichiarata, di richiedere asilo. Una grave violazione del diritto dell’Unione europea e del diritto interno che vi si conforma, che impongono di considerare come richiedenti asilo tutti coloro che manifestano comunque una istanza di protezione e che dunque non possono essere destinatari di un provvedimento di respingimento prima della decisione della Commissione territoriale. Ma la prassi del “foglio notizie”, fatto firmare senza adeguate informazioni subito dopo lo sbarco, magari con una casella barrata che contiene la rinuncia a chiedere protezione, produce questa ed altre mostruosità giuridiche che si ripercuotono sulla vita di molte persone, e non solo di quelle poche che sono state, o saranno in futuro, trasferite nei centri di detenzione in Albania.

Nel Decreto legge firmato dal Presidente Mattarella dopo una “trattativa” durata tre giorni non ci sono interventi diretti a modificare le competenze delle Sezioni specializzate dei tribunali in materia di convalida delle misure di trattenimento dei richiedenti asilo che i Presidenti delle commissioni territoriali inseriscono, dopo le prime sommarie informazione, in procedure accelerate con la detenzione in uno dei centri previsti dalla legge, e non certo su navi. Dunque è privo di fondamento quanto riportato dal Giornale, secondo cui, “Come si legge nell’articolo due, in caso di invalidazione del fermo il governo potrà ricorrere in Corte d’ Appello e non solo in Cassazione contro le ordinanze dei tribunali, ristabilendo così un secondo grado di giudizio”. Questo nuovo grado di ricorso rientrava certo nei programmi del governo, e forse era contenuto nelle prime bozze alle quali si sono fermati i giornali di destra nei lunghi giorni di trattativa tra Palazzo Chigi ed il Quirinale.. Poi, per ottenere la firma del Presidente della Repubblica,le norme contenute in bozza e apertamente incostituzionali, lesive dei diritti di difesa (art.24 Cost.) e dei diritti di libertà (art.13 Cost.) oltre che inapplicabili correttamente nell’ambito di procedure accelerate in frontiera, sono “saltate”. Ma si può essere certi che, come già successo con il Decreto Cutro, oggi Legge 50/2023, dopo avere ottenuto la firma del Capo dello Stato, il governo inserirà le norme che non è riuscito ad inserire adesso in emendamenti che saranno facilmente approvati dal Parlamento, a costo di ricorrere al voto di fiducia. Come conferma Il Giornale, il regista dell’operazione Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza, già al momento di presentare il testo originale ventila l’ipotesi di rimetterci subito le mani. «Non si escludono nuovi interventi».La maggioranza assoluta di cui gode il governo in Parlamento gli permette questo e altro, soprattutto se si tratta di tagliare diritti e garanzie ai migranti, che dovrebbero essere considerati come richiedenti asilo fino alla pronuncia definitiva di diniego. Ma ormai occorre sbarazzarsene prima possibile, e più lontano dall’Italia, a costo di una serie di evidenti forzature costituzionali. Tanto, alla fine, basta sequestrare i telefoni ed affidare i contatti con gli avvocati di fiducia ad un funzionario del ministero dell’interno, “responsabile del centro”, con udienze a distanza e formulari prestampati per le decisioni di rigetto, ed il gioco è fatto. Vedremo a questo punto, se altri richiedenti asilo finiranno in Albania, quale sarà l’esito del lavoro di monitoraggio dell’UNHCR sullo svolgimento dei trasferimenti e delle procedure accelerate in frontiera, deterritorializzate al di fuori dei confini esterni dell’Unione europea.. Certo, i paesi governati dalle destre xenofobe e razziste, verso le quali anche in Europa si stanno avvicinando alcuni settori dei popolari, guardano con interesse l’esperimento”, assai rischioso, che Giorgia Meloni vuole realizzare in Albania. Ma potrebbe arrivare, ancora prima dell’avvio a regime del Protocollo Italia-Albania, un intervento della Commissione europea, se non della Corte di Giustizia UE in via d’urgenza, con la possibile apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.


TESTO ESTESO

1. Il Presidente Mattarella ha firmato il decreto legge 158/2024 sui “paesi di origine sicuri” contenente “Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale”. che viola in alcune parti il diritto dell’Unione europea, e rinvia ad un altro decreto legge, n.145/2024, ancora in corso di approvazione in Parlamento, aumentando le competenze delle Corti di appello, tanto da paralizzare la macchina della giustizia senza neppure legittimare il “modello Albania”. Gli unici requisiti di “straordinaria necessita’ ed urgenza” risiedono nella ricerca di consenso del governo che deve nascondere, tra gli altri fallimenti, la “impossibile” attuazione del Protocollo firmato lo scorso anno tra Giorgia Meloni ed Edi Rama.

Il nuovo decreto legge non rende conforme al diritto dell’Unione europea il trattamento (ed il trattenimento) dei richiedenti asilo provenienti da paesi di origine qualificati come sicuri, sia dal punto di vista procedurale, che nelle qualificazioni che sembrano limitate alle limitazioni territoriali, e non alla stuazione delle persone che abitano un determinato Stato terzo.

E’assai grave che organizzazioni come l’UNHCR e l’OIM ,seppure con ruoli diversi, dopo avere espresso posizioni critiche sul protocollo Italia-Albania, collaborino attivamente nelle procedure di identificazione e selezione, già a bordo delle navi militari che trasferiscono i migranti in Albania. Si tratta di attività che vanno oltre i compiti previsti dalle Convenzioni che queste organizzazioni hanno stipulato con il Ministero dell’interno, che dovrebbe prevedere, per quanto è stato comunicato, soltanto attività di “monitoraggio”. Secondo quanto dichiarato all’ANSA dal ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, finora senza smentita, “L’attività di individuazione dei migranti eleggibili per le procedure di frontiera in Albania è stata svolta, a bordo della prescelta nave hub della Marina Militare ‘Libra’, da un team di operatori costituito da 7 mediatori linguistico-culturali, da personale sanitario dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim), nonché da un funzionario di polizia, coadiuvato da tre operatori e rappresentanti dell’Unhcr. Le operazioni sono state svolte dopo il salvataggio in acque internazionali di 79 migranti, dei quali solo 16 sono risultati in possesso dei requisiti per il trasferimento in Albania, sulla base del vademecum finalizzato alla rilevazione delle vulnerabilità elaborato dal ministero dell’Interno”.

Ma sono proprio le procedure di “pre-identificazione” o “pre.screening” a bordo di navi militari italiane in acque internazionali, salvo poi a scoprirsi che avvengono a ridosso di Lampedusa, che sollevano molti dubbi sulla ricorrenza di misure di respingimento e trattenimento non conformi alla normativa nazionale ed europea. La sentenza della Corte di Cassazione n. 22917/2019 afferma come il principio di non-refoulement non si esaurisce nell’obbligo negativo di non-respingimento verso un territorio in cui la vita e la libertà di una persona possono essere minacciate, ma comprende anche l’obbligo positivo di assicurare accesso al territorio al fine di formulare una domanda di asilo. Per non parlare in questa sede delle rilevanti questioni di giurisdizione concorrente sulle persone trasferite in Albania.

2. I “Considerato” che costituiscono la premessa del provvedimento svelano il pieno riconoscimento della sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre scorso, nella interpretazione riduttiva che ne ha voluto fornire il governo, ma in realtà danno ragione al Tribunale di Roma che, nelle ordinanze di non convalida dei trattenimenti nei centri in Albania dei richiedenti asilo provenienti da paesi di origine “sicuri”, ha affermato la prevalenza della normativa europea sui provvedimenti amministrativi e sulle leggi interne, esercitando quei poteri/doveri di cooperazione istruttoria che riconosce la Corte di Giustizia, anche in assenza di una compiuta difesa del richiedente asilo proveniente da un paese di origine quaificato come “sicuro”.

Secondo quest’ultimo decreto legge, “Tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22)” si, escludono “Paesi che non soddisfano le condizioni per determinate parti del loro territorio (Camerun, Colombia e Nigeria)”, che invece nel decreto interministeriale approvato appena cinque mesi fa erano ritenuti “paesi di origine sicuri”.

Si aggiunge poi un “considerato” che non costituisce una base legale perchè fa riferimento d un orientamento politico e non ad una fonte nornativa già in vigore: infatti tra le premesse del provvedimento si legge ” Considerato il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, n. 2024/1348/UE, che stabilisce una procedura
comune di protezione internazionale dell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE e, in particolare, l’articolo 61, paragrafo 2 secondo cui «La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell’Unione che nazionale puo’ essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili» che, pur trovando applicazione a decorrere dal 12 giugno 2026, ha indicato l’orientamento condiviso da parte degli Stati membri dell’Unione europea“

3, L’articolo 1 del decreto legge, titolato “Paesi di origine sicuri” apporta modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, come già modificato nel corso degli anni da numerosi provvedimenti di legge, da ultimo dal Decreto Cutro (legge n.50/2023) in materia di procedure accelerate in frontiera. Si afferma così che «1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Peru’, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.»;

Il Decreto legislativo 25/2008 stabilisce le procedure per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, in applicazione delle Direttive europee in materia di procedure per i richiedenti asilo ma non tratta specificamente la materia dei trattenimenti amministrativi e delle relative convalide, che sono invece disciplinate dal Decreto legislativo n.142/2015, che attua sia la  direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che la direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Ed è infatti in questo ultimo decreto 142/2015, all’art.6 (e 7) che vengono disciplinati i casi di “Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera” di cui all‘articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). In particolare, in base all’art. 6 bis del Decreto legislativo 142/2015 che rimane immutato, “ Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria”. E ancora “Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.” Si innesca anche in questo caso un complesso giro di rinvii da un provvedimento ad un’altro che ne rende assai incerta l’interpretazione, consentendo ogni tipo di manipolazione sui media, un ennesimo gioco degli specchi, che permette gli attacchi ai giudici “scomodi”, quando non si allineano agli indirizzi governativi tradotti nei provvedimenti dei questori, e frantuma il diritto ad una difesa effettiva e lo stesso diritto di asilo.

Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1, il Consiglio dei Ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuita’ delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell’elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l’inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti commissioni parlamentari». La fonte legislativa interna non può comunque andare in contrasto con le previsioni della normativa europea, e sotto questo profilo può essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice nazionale. Lo conferma ancora una volta la sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre scorso, a cui lo stesso decreto legge fa riferimento.

4. L’articolo 2 del nuovo decreto prevede ulteriori modifiche al Decreto legislativo 25/2008, come modificato da ultimo dal decreto Cutro (legge n.50/2023) dello scorso anno, stabilendo che all’art.35 bis il comma 4, relativo a “controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale è così sostituito “Nei casi previsti dal comma 3 l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.
L’istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita’, con il ricorso introduttivo. Il ricorso e’ notificato, a cura della cancelleria e con le modalita’ di cui al comma 6. Il Ministero dell’interno puo’ depositare note difensive entro tre giorni dalla notifica. Se il Ministero deposita note difensive la parte ricorrente puo’ depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull’istanza di sospensione
entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell’interno non si avvale della facolta’ prevista dal quarto periodo il termine per la decisione decorre dalla scadenza del temine per il deposito delle note difensive. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l’istanza di sospensione e’ accolta, al ricorrente e’ rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.”.

Dopo questo comma 4, sempre relativo a “controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, è inserito il nuovo comma 4-bis, secono cui ” Avverso il decreto di cui al comma 4 e’ ammesso reclamo alla corte d’appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo e’ comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d’appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto e’ comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma.»; Quando si parla di provvedimento in questa norma ci si riferisce alla sentenza del Tribunale che annulla la decisione negativa della Commissione territoriale e riconosce al richiedente uno status di protezione.

Il nuovo decreto legge modifica pure l’art.35 ter del Decreto legislativo 25/2008, che riguarda la eventuale sospensione, sempre nel caso della decisione di diniego del riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera, quando il richiedente è trattenuto. stabilendo che ” Avverso il provvedimento adottato ai sensi del comma2 e’ ammesso reclamo alla corte d’appello e si applicano le disposizioni dell’articolo 35-bis, comma 4-bis.». Ma nel testo del decreto legge “paesi sicuri” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si aggiunge subito dopo che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145″. Si innesca in questo modo, ancora una volta, un gioco di rinvii perchè il termine di inizio dell’efficacia della norma che prevede un nuovo grado di giudizio con il ricorso in appello, che il ministero dell’interno intende riservarsi per ribaltare le decisioni sgradite dei tribunali che annullano i dinieghi delle Commissioni teritoriali e riconoscono uno status di protezione, si riporta alla conversione in legge di un altro decreto legge, che si trova ancora in Parlamento. Il Decreto legge entra dunque in vigore al momento della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma le Corti di Appello dovranno organizzarsi entro un mese per ricevere l’ingente carico di ricorsi che il governo potrà presentare per “correggere” le decisioni dei Tribunali che, con le loro sezioni specializzate per l’immigrazione, annullano sempre più spesso decisioni di diniego delle Commisioni territoriali, adottate sbrigativamente nei confronti di richiedenti provenienti da paesi di origine qualificati come “sicuri”, per manifesta infondatezza della domanda, su precisi indirizzi della Commissione nazionale per l’asilo di Roma.

5. Nel Decreto legge firmato dal Presidente Mattarella dopo una “trattativa” durata tre giorni non ci sono interventi diretti a modificare le competenze delle Sezioni specializzate dei tribunali in materia di convalida delle misure di trattenimento dei richiedenti asilo che i Presidenti delle commissioni territoriali inseriscono dopo le prime sommarie informazioni in procedure accelerate con la detenzione in uno dei centri previsti dalla legge, e non certo su navi. Dunque è privo di fondamento quanto riportato dal Giornale, secondo cui, “Come si legge nell’articolo due, in caso di invalidazione del fermo il governo potrà ricorrere in Corte d’ Appello e non solo in Cassazione contro le ordinanze dei tribunali, ristabilendo così un secondo grado di giudizio”. Questo nuovo grado di ricorso rientrava certo nei programmi del governo, e forse era contenuto nelle prime bozze alle quali si sono fermati i giornali di destra nei lunghi giorni di trattativa tra Palazzo Chigi ed il Quirinale.. Poi, per ottenere la firma del Presidente della Repubblica,questi articoli apertamente incostituzionali, lesivi dei diritti di difesa (art.24 Cost.) e dei diritti di libertà (art.13 Cost.) oltre che inapplicabili correttamente nell’ambito di procedure accelerate in frontiera, sono “saltati”. Ma si può essere certi che, come già successo con il Decreto Cutro, oggi Legge 50/2023, dopo avere ottenuto la firma del Capo dello Stato, il governo inserirà le norme che non è riuscito ad inserire adesso, in emendamenti che saranno facilmente approvati dal Parlamento, a costo di ricorrere al voto di fiducia. Come conferma Il Giornale, il regista dell’operazione Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza, già al momento di presentare il testo originale ventila l’ipotesi di rimetterci subito le mani. «Non si escludono nuovi interventi».La maggioranza assoluta di cui gode il governo in Parlamento gli permette questo e altro, soprattutto se si tratta di tagliare diritti e garanzie ai migranti, che dovrebbero essere consuderati come richiedenti asilo fino alla pronuncia definitiva di diniego. Ma ormai occorre sbarazzarsene prima possibile, e più lontano dall’Italia, a costo di una serie di evidenti forzature costituzionali. Tanto alla fine basta sequestrare i telefoni ed affidare i contatti con gli avvocati di fiducia ad un funzionario del ministero dell’interno, “responsabile del centro”, con udienze a distanza e formulari prestampati per le decisioni di rigetto, ed il gioco è fatto. Vedremo a questo punto, se altri richeidenti asilo finiranno in Albania, quale sarà l’esito del lavoro di monitoraggio dell’UNHCR sullo svolgimento dei trasferimenti e delle procedure accelerate in frontiera, deterritorializzate al di fuori dei confini esterni dell’Unione europea..

Non vi è neppure il paventato passaggio alla competenza sulla convalida dei trattenimenti dei richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri, al giudice di pace, che nella maggior parte dei casi si limita ad apporre su un modello restampato, in pochi minuti, un timbro ai provvedimenti di respingimento differito e di trattenimento amministrativo adottati dal questore. E la decisione delle sezioni specializzate dei tribunali che non convalidano il trattenimento deve comportare la liberazione immediata, senza sotterfugi di ulteriori provvedimenti di respingimento o di espulsione. Che magari, oltre a legittimare un ulteriore periodo di trattenimento amministrativo, possono anche comportare il rimpatrio con accompagnamento forzato, prima di una decisione definitiva sulla richiesta di asilo.

Evidentemente il governo ha preferito puntare sul ruolo attribuito alle Commissioni territoriali, ed in particolare a quella di Roma, che appena pochi giorni fa è stata dislocata in Albania per processare in poche ore le richieste di protezione, ed adottare provvedimenti di diniego, che contengono un‘attestazione che impone l’allontanamento dal territorio, prima che possa intervenire la convalida, o più spesso la non convalida del trattenimento da parte delle Sezioni specializzate del Tribunale competente. Con la possibilità che si è già verificata in Sicilia, che il questore adotti un provvedimento di respingimento differito addirittura prima che la persona possa formalizzare la sua intenzione, già dichiarata, di richiedere asilo. Una grave violazione del diritto dell’Unione europea e del diritto interno che vi si conforma, che impongono di considerare come richiedenti asilo tutti coloro che manifestano comunque una istanza di protezione e che dunque non possono essere destinatari di un provvedimento di respingimento prima della decisione della Commissione territoriale. Ma la prassi del “foglio notizie”, fatto firmare senza adeguate informazioni subito dopo lo sbarco, magari con una casella barrata che contiene la rinuncia a chiedere protezione, produce questa ed altre mostruosità giuridiche che si ripercuotono sulla vita di molte persone, e non solo di quelle poche che sono state, o saranno in futuro, trasferite nei centri di detenzione in Albania.

6. Dal momento che si fa rinvio al Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145″, ancora in fase di conversione in Parlamento, per l’entrata in vigore delle norme, introdotte dal Decreto legge sui paesi di origine sicuri, relative alle nuove competenze della Corte di Appello in materia di ricorsi contro il diniego della protezione, prima ricorribili direttamente in Cassazione, converrà ricordare alcune norme di questo provvedimento.

“Il capo IV del Decreto legge 145/2024 contiene “disposizioni processuali”, prevedendo specifici percorsi di formazione in materia di protezione internazionale per i giudici di corte di appello, stabilendo quindi che “Contro i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelli aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorita’ preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale e’ ammesso reclamo alla corte d’appello”. Sono casi che nulla hanno a che fare con i decreti di trattenimento dei richiedenti asilo, adottati con decreto del questore e da convalidare con ordinanza delle sezioni specializzate dei Tribunali. Si incide soltanto su una ennesima riduzione dei tempi di ricorso contro il diniego della Commissione teritoriale per le persone che sono trattenute nel corso di una procedura accelerata in frontiera.

Si apportano ulteriori modifiche al Decreto legislativo 25/2008 in materia di procedure di asilo, prevedendosi in particolare che ” Quando nei confronti del ricorrente e’ stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 il termine per il deposito del ricorso e’ di sette giorni, decorrente dalla data di notifica della decisione della Commissione territoriale”. Dopo l’art.35 bis del decreto legislativo 25/2008 si aggiungono altre previsioni secondo cui : «Art. 35-bis.1 (Reclamo). – 1. Contro il decreto adottato ai sensi degli articoli 3, comma 3-septies, e 35-bis, comma 13, e’ ammesso reclamo alla Corte d’appello nel termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile”.

Secondo l’art. 35 bis comma 13, del Decreto legislativo 25/2008, nella precedente formulazione, “Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145. E’ evidente che la normativa adesso abrogata e quella sopravvenuta con il decreto si riferiva e si riferisce alle decisioni del Tribunale che rigetta il ricorso contro il diniego della Commissione territoriale, “ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria“. Non si tratta qui dei ricorsi contro le ordinanze dei Tribunali che non convalidano il trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri e inseriti in procedure accelerate in frontiera, ma dei ricorsi contro le decisioni dei tribunali che annullano o confermano i provvedimenti adottati dalle Commissioni territoriali in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato.

Il Decreto legislativo 25/2008 prevede il tratenimento amministrativo del richiedente asilo all’art. 21, stabilendo che (Casi di trattenimento) : E’ disposto il trattenimento, nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:
a) che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;
b) che e’ stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta’ sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita’ illecite;
c) che e’ destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo i casi previsti dall’articolo 20, comma 2, lettera d).
2. Il provvedimento di trattenimento e’ adottato dal questore con le modalita’ di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando e’ gia’ in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l’espletamento della procedura di cui all’articolo 28″.

Il Decreto Cutro (legge n.50/2023) prevede il trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri e inseriti in procedure accelerate in frontiera, in particolare, l’art.6 bis stabilisce che “(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). – 1. Fuori dei casi di cui all’articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all’articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell’istanza di sospensione di cui all’articolo 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze, sono individuati l’importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.
3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.
4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all’articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all’accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l’articolo 6, comma 5″. Non si vede come questa normativa possa estendersi ai centri ubicati in Albania, seppure si scriva nella legge di ratifica che questi sono sottoposti alla “giuriedizione italiana” ma in territorio albanese.

7. Come se non bastasse già la riduzione dei termini, particolarmente penalizzante nel caso dei richidenti asilo detenuti in Albania che possono comunicare con difensori di fiducia solo con la internediazione del Direttiore dei centri ed ai quali sono stati anche sequestrati di fatto i telefoni, “La procura alle liti per la proposizione del reclamo deve essere conferita, a pena di inammissibilita’ del reclamo, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della
procura medesima. Il reclamo e’ comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo o dell’istanza di sospensione ai sensi del comma 6 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. L’efficacia esecutiva del provvedimento reclamato puo’ essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L’istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita’, con il reclamo. La Corte decidesull’istanza entro cinque giorni con decreto non impugnabile, salvo che ritenga di procedere immediatamente ai sensi del comma 6 (Comma 6. La corte d’appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro venti giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto e’ comunicato alle parti a cura della cancelleria”).

Non è stata in alcun modo raccolta la protesta dei presidenti delle Corti di Appello per quanto previsto dal Decreto legge in materia competenza sui ricorsi contro le decisioni delle sezioni specializzate dei Tribunali in materia di riconoscimento della protezione internazionale (o speciale). In ogni caso di mancata convalida del trattenimento da parte del Tribunale di Roma il richiedente asilo trattenuto nei centri albanesi dovrà comunque essere condotto in Italia,venendo meno, malgrado il ricorso in appello dell’avvocatura dello Stato, il titolo di permanenza in un centro albanese richiesto dall’art.5 della CEDU, oltre che dall’art.13 della Costituzione. E intanto gli apparati giudiziari potrebbero implodere sotto una mole crescente di ricorsi.

Adesso riproveranno a inviare migranti in Albania perché il vero obiettivo e’ piegare quella parte di magistratura che ancora non si e’ adeguata agli indirizzi del governo, ma gli elementi di incertezza contenuti nella più recente decretazione di urgenza pongono rilevanti questioni anche sotto il profilo della costituzionalità e finiranno di certo sotto esame da parte della Comssione europea e della Corte di Giustizia dell’Unione europea, malgrado si stia verificando uno smottamento dei partiti popolari verso le posizioni dei gruppi di estrema destra, con consegienze che potrebbero lambire la Corte di Giustizia UE a Lussemburgo, dove il governo Meloni intanto ha avito la possibilità di nominare un nuovo giudice italiano. Se non basta cambiare le leggi, si cambiano i giudici, come potrebbe avvenire in Italia a dicembre con la nomina politica, da parte del Parlamento, di quattro nuovi giudici costituzionali.