di Fulvio Vassallo Paleologo
1. Salvini ha dato il via ed è partito un attacco eversivo contro la magistratura dopo le decisioni dei Tribunali di Roma e di Catania che hanno ritenuto in contrasto con il Diritto dell’Unione europea anche il più recente decreto legge n.158/2024, adesso trasfuso, per quanto sembra, in emendamenti al precedente decreto legge n.145/2024. Una selva di dichiarazioni aggressive che negano l’ordine costituzionale (artt.10,11 e 117) che impone di applicare la legge nazionale sulle procedure di asilo in conformità alla normativa vincolante ed alle decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea. “Per colpa di alcuni giudici comunisti che non applicano le leggi, il Paese insicuro ormai è l’Italia. Ma noi non ci arrendiamo”, ha affermato il leader della Lega e vice della Meloni, Matteo Salvini, che il 20 dicembre prossimo attende la sentenza del Tribunale di Palermo nel processo “Open Arms”. Inserire per decreto legge come “norma primaria” la lista dei paesi di origine sicuri, che prima risutava stabilta da un Decreto interministeriale, non ha evidentemente eliminato il contrasto tra la normativa italiana e il diritto dell’Unione europea in materia di procedure accelerate in frontiera, con immediate ricadute sulla pratica (in)attuazione del Protocollo Italia-Albania.
2. Il Tribunale di Roma ha sollevato una nuova questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sul diniego per manifesta infondatezza adottato dalla Commissione territoriale, nei confronti di un richiedente asilo egiziano, trasferito in Albania e poi ricondotto in Italia per mancata convalida del trattenimento. Dopo il primo rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bologna, relativo alla normativa previgente, con la lista di paesi di origine sicuri stabilita da un Decreto interministeriale, adesso sarà sottoposto alla verifica dei giudici di Lussemburgo il nuovo Decreto legge n.158/2024. .
Si pongono alla CGUE i quesiti pregiudiziali scaturiti dal Decreto legge “Paesi sicuri” n.158/2024 che dovrebbe essere trasfuso in emendamenti nel decreto legge 145/2024, in sfregio alle Camere, bypassando le audizioni delle associazioni e delle organizzazioni umanitarie, e il parere della Commissione affari costituzionali. In particolare la questione più rilevante riguarda la possibilità di uno Stato di desgnare per legge un Paese di origine come sicuro senza rendere accessibili e verificabili le fonti adoperate per giustificare tale designazione”, così impedendo al richiedente asilo di contestarne, ed al giudice di sindacarne la provenienza, l’autorevolezza, l’attendibilità, la pertinenza, l’attualità, la completezza, e comunque in generale li contenuto, e di trarne le proprie valutazioni In ordine alla ricorrenza delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I della Direttiva 32/2013, e se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che il giudice possa in ogni caso utilizzare informazioni sul Paese di provenienza. Si chiede anche se il diritto dell’Unione, osti a che un Paese sia definito”di origine sicuro” qualora vi siano, in tale Paese, categorie di persone per le quali non soddisfa le condizioni sostanziali di designazione, enunciate all’allegato I della Direttiva.32/2013 sulle procedure.
3. Una conferma dell’orientamento dei giudici romani arriva intanto dal Tribunale di Catania, secondo cui la lista di “paesi sicuri”, prevista adesso dal Decreto legge n.158/2024, “non esime il giudice all’obbligo di una verifica della compatibilità” di tale “designazione con il diritto dell’Unione europea”, aggiungendo che “in Egitto ci sono gravi violazioni dei diritti umani» che “investono le libertà di un ordinamento democratico”. E qui il richiamo obbligato è all’art.10 della Costituzione che garantisce il diritto di asilo con una portata più ampia di quanto preveda il diritto dell’Unione europea con l’istituto della protezione internazionale. Perchè i giudici sono tenuti ad applicare la legge rispettando il diritto euro-unionale, ma anche fornendo una interpretazione costituzionalmente orientata.
Non sono stati convalidati, quindi, cinque decreti di trattenimento amministrativo disposti dal Questore di Ragusa nei confronti di richiedenti asilo che avevano presentato domanda di riconoscimento di protezione internazionale, tre egiziani e due bengalesi. Per il Tribunale di Catania, malgrado il governo abbia adottato il decreto legge n.158 del 23 ottobre 2024, che adesso si vuole “dissolvere” in emendamenti nel decreto legge n.145/2024, che dovrà essere convertito entro il prossimo 23 novembre, la designazione dell’Egitto come “paese di origine sicuro” non esime il giudice dall’obbligo di verifica della compatibilità della designazione con il diritto dell’Unione europea, obbligo affermato in modo chiaro e senza riserve dalla Corte di giustizia europea nella sentenza della Gran Camera del 4 ottobre 2024″. Secondo il Tribunale di Catania, l’Egitto rimane”uno dei Paesi in cui si applica la pena di morte e nel quale il numero delle esecuzioni è fra i più alti del mondo”, nel quale si sono “verificati anche recentemente casi di detenzioni arbitrarie e arresti senza mandato da parte delle forze di polizia, è comune la pratica della detenzione preventiva e non sono infrequenti le sparizioni forzate”. Inoltre, “si registrano violazioni in materia di libertà di religione e diritti civili, violenze e discriminazioni su donne e minori” e “nell’ultimo rapporto del comitato sulla tortura delle Nazioni Unite si denuncia un uso sistematico della tortura e dei maltrattamenti da parte di polizia, guardie penitenziarie, membri delle forze dell’ordine e degli apparati militari”, Queste valutazioni sono state tratte da “una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall’Easo, dall’Unhcr, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti”. Mentre il Decreto legge del governo sui paesi sicuri non fa più riferimento, come i precedenti decreti interministeriali sulla stessa materia, alle schede paese ed alla situazione specifica del rispetto dei diritti umani nei paesi di origine. Ma per Maurizio Gasparri, “arriva puntuale un’altra decisione sorprendente da un giudice di Catania. Nessun Paese è sicuro, nemmeno forse la città di Catania, che ha magistrati di questo genere“. In questo caso Il Giornale insinua addirittura che nel centro Hotspot di Pozzallo,” il migrante ha fatto la rituale domanda d’asilo: una prassi che viene consigliata agli stranieri che entrano in modo irregolare in Italia per rallentare le procedure di rimpatrio“. Sono ormai evidenti i propositi del governo nell’utilizzo, finalizzato al respingimento o all’espulsione, delle procedure accelerate in frontiera, anche in Albania, al di fuori del territorio dell’Unione europea. Sotto questo specifico profilo appare del tutto improvvido, alla luce della vigente legislazione interna ed unionale, il pronunciamento dell’UNHCR che sarebbe favorevole alla creazione di Hub per l’esame delle domande di asilo anche al di fuori del territorio degli Stati membri dell’Unione europea, una posizione gravissima che smentisce precedenti posizioni di questa organizzazione e tenta di legittimare scelte dei governi che, alla prova dei fatti, si rivelano in contrasto persino con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, di cui questa organizzazione dovrebbe essere il principale custode. Per altro verso, l’avallo politico di Ursula von der Leyen ai progetti italiani (ed europei) di esternalizazione del diritto di asilo, seppure ridimensionato da altri componenti della Commissione, rimane ancora al centro di uno scontro politico che potrebbe avere ripercusssioni nei rapporti tra Stati membri, ed anche sulla stessa Commissione europea e sui suoi rapporti con il Parlamento UE.
La vigente normativa europea, Direttive n.32 e 33 del 2013, in materia di procedure e accoglienza dei richiedenti asilo, non consente la gestione e di procedure di asilo in strutture di detenzione al di fuori del territorio degli Stati dell’Unione europea. Fino a quando le normative europee, frutto del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, nel 2026 non modificheranno il quadro legislativo vigente, i centri di detenzione in Albania e la commessa “finzione di non ingresso nel territorio italiano” resteranno privi di una base legale. E lo stesso si può affermare per le deportazioni di migranti maschi “non vulnerabili”, maggiorenni, provenienti da paesi di origine sicuri, soccorsi in acque internazionali da mezzi militari italiani, selezionati con criteri assolutamente discrezionali dalla polizia, con il concorso dell’OIM, e trasferiti in Albania. In assenza di una qualsiasi base legislativa, interna o unionale, che ne disciplini le modalità di trattenimento amministrativo. E dunque in violazione dell’art.13 della Costituzione italiana e dell’art.5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo.
Secondo l’Associazione italiana degli studiosi di diritto dell’Unione europea (AISDUE), “Il principio del primato del diritto dell’Unione europea sul diritto nazionale è acquisito da circa 70 anni ed è stato riconosciuto anche dalla nostra Corte costituzionale. Tale principio, volto a garantire che i cittadini europei siano tutelati allo stesso modo in tutti i Paesi dell’Unione stessa, comporta l’obbligo a carico delle autorità nazionali, incluse quelle giurisdizionali, di interpretare le norme interne, se possibile, in conformità al diritto dell’Unione, e, in caso contrario, di “disapplicare” il diritto nazionale incompatibile, anche se si tratta di leggi successive alle norme dell’Unione”. Collegato a tale principio, è il monopolio riservato alla Corte di giustizia di assicurare ’interpretazione del diritto dell’Unione, per modo che le sue sentenze obbligano il giudice nazionale ad attenersi a tale interpretazione.
Per l’AISDUE, Si tratta di principi acquisiti da tempo, condivisi da tutto l’arco della dottrina europea e ampiamente consolidati nella giurisprudenza degli Stati membri. In Italia, invece, recenti avvenimenti hanno provocato un acceso dibattito su quei principi, portando in qualche caso addirittura al rovesciamento degli stessi e ad affermazioni francamente inaccettabili. Va però avvertito che simili posizioni, dovute forse al difficile e concitato contesto in cui sono state formulate, rischiano di nuocere al ruolo dell’Italia in Europa e mettono in crisi la stessa partecipazione del nostro Paese al processo di integrazione europea, fondato sugli artt. 11 e 117 della Costituzione e su una prassi ormai settantennale.
4. Prontamente, dopo questi importanti arresti dei Tribunali italiani, mentre si attende la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sulle questioni pregiudiziali poste dai giudici di Bologna e di Roma,, il ministro dell’interno Piantedosi ha affermato che “appena ci saranno le condizioni logistiche e saranno intercettati i migranti ci sarà il pre-screening di eventuali persone che possono essere trasferite in Albania”, proposito messo in atto nella giornata di lunedì 4 novembre, con la nave Libra posizionata al limite delle acque internazionali, ma nella zona contigua, 22 miglia circa a sud-ovest di Lampedusa, e le motovedette impegnate nel “rastrellamento” di naufraghi “maschi non vulnerabili”, provenienti da paesi di origine ritenuti sicuri. Gli unici che possono essere deportati in Albania, mentre centinaia di altri migranti approdano a Lampedusa e in altri porti italiani, e sono ammessi alla procedura di asilo nel nostro territorio. Con una selezione che sembrerebbe avvenuta addirittura a bordo delle stesse motovedette che hanno operato i primi soccorsi, prima ancora del trasbordo sulla Libra, con la partecipazione diretta dell’OIM e il monitoraggio dell’UNHCR, che hanno imbarcato sui mezzi della Guardia costiera e della Guardia di finanza il loro personale presente a Lampedusa. Alla fine della giornata del 4 novembre nave Libra ha concluso il suo secondo trasbordo di un gruppo di “migranti intercettati in acque internazionali” dalla guardiacostiera, con soltanto nove persone trattenute a bordo, mentre altre centinaia sbarcavano a Lampedusa, e stanzierà lì “in attesa di altre imbarcazioni, prima di proseguire verso l’Albania”. Nel caso di queste prime attuazioni del Protocollo Italia-Albania e della legge di ratifica n.14/2024, entrata in vigore il 23 febbraio 2024, le questioni dubbie sono molteplici, e vanno ben oltre la mera designazione di un paese di origine come sicuro, investendo il principio di uguaglianza (art.3 Cost.) e una serie di diritti costitzuionalmente rilevanti, oltre ai già citati articoli 10, 11 e 117, e ci riferiamo al diritto alla libertà personale (art.13), al diritti di difesa (art.24), all’art.32 (diritto alla salute) ed a tutti i diritti previsti in favore dei minori, persone la cui identificazione in alto mare è esclusa dai criteri imposti dalla legge n.47 del 2017 (legge Zampa).
Il Decreto legislativo 28/2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. come modificato da ultimo dai Decreti legge n.50/2023 (cd.Decreto Cutro) e n.145/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre scorso, stabilisce che (art,3) le autorità competenti all’esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, e che le autorità di polizia di frontiera e la questura sono soltanto competenti a ricevere la domanda, ma non possono decidere in ordine alla sua accoglibilità o alla vulnerabilità delle persone, con il ricorso alla controversa categoria di “paese di origine sicuro”.
Dal momento che le operazione di salvataggio si sono svolte in acque internazionali esclusivamente con l’utilizzo di navi militari italiane, da considerare parte del territorio (Art. 4 Codice della Navigazione), occorre chiedersi “se queste possano considerarsi “territorio” anche ai sensi delle direttive europee sul tema dell’accoglienza, delle procedure e della qualifica dello status dei richiedenti protezione” Si rileva a tale riguardo come ” nonostante la rassicurazione della Commissioni riunite Affari Costituzionali, la Legge 14/2024 non contiene disposizioni riguardanti uno screening della vulnerabilità da effettuarsi prima dell’eventuale trattenimento in Albania né l’espresso divieto di trattenimento delle stesse. Si tratta tuttavia di persone che non possono essere espulse ai sensi dell’articolo 19 TUI e secondo molteplici principi costituzionali.” Sarebbe gravissimo poi se le persone imbarcate su nave Libra, e deportate in Albania, avessero già fatto ingresso in territorio italiano, magari a Lampedusa, o nelle nostre acque territoriali, prima di essere selezionate e designate come “maschi, adulti, non vulnerabili, provenienti da paesi di origine sicuri.”
Occorre ribadire con estrema chiarezza che la “finzione di non ingresso nel territorio dello Stato”, ancora priva di una copertura legislativa interna, e introdotta, con molte garanzie specifiche in favore dei richiedenti asilo, dai Regolamenti sulle procedure di asilo e sullo screening in frontiera previsti dal Patto sulla migrazione e l’asilo del maggio 2024, non può costituire già oggi una base legale per legittimare l’avvio delle procedure di preidentificazione in acque internazionali, a bordo di navi militari, seppure alla presenza di operatori dell‘OIM e dell’UNHCR. E non può neppure legittimare il trattenimento, prima a bordo delle stesse navi militari, in attesa che queste raccolgano il numero predeterminato di persone da deportare in Albania, e poi trattenere nei centri di detenzione di Shengjin e di Gjader. Dove la concorrenza tra la giurisdizione italiana e quella albanese determina un complicato intreccio di competenze che, soprattutto nei casi in cui si dovrà procedere a rimpatri con accompagnanemto forzato in frontiera, potrebbe determinare contrasti con il Diritto dell’Unione europea, che non può certo applicarsi per intero, con le stesse garanzie procedurali previste dalla legislazione nazionale (Costituzione compresa) degli Stati membri, in territorio albanese, dove non si può escludere del tutto la giurisdizone concorrente, se non esclusiva, di un paese che ancora non fa parte dell’Unione europea.
5. Dopo gli attacchi subiti dai giudici, i componenti togati del Csm, esclusi tre membri, hanno depositato la richiesta di apertura di una pratica a tutela dell’indipendenza e dell’autonomia dei magistrati del collegio giudicante del tribunale di Bologna che aaveva rinviato alla Corte di giustizia europea per una questione pregiudiziale di interpretazione il decreto legge sui “Paesi sicuri”. Secondo la richiesta quel provvedimento era stato poi “oggetto di dichiarazioni fortemente polemiche di titolari di altissime cariche istituzionali” e la “situazione determina una inaccettabile pressione sui giudici” e “un obiettivo condizionamento per quelli che in futuro si dovranno occupare delle medesime questioni; essa, pertanto, vulnera l’indipendenza dell’intera magistratura”.
Fonti di governo all’Adnkronos non nascondono “la rabbia”, così la definiscono “senza giri di parole”, per le più recenti decisioni, definite come uno “stop”, del Tribunale di Catania. I giudici comunque non si faranno intimidire dagli attacchi del governo, e nella giornata del 4 novembre con altri due decreti del Tribunale di Catania sono state rigettate le richieste di convalida dei decreti di trattenimento adottati dalla questura di Ragusa, nei confronti di altri due richiedenti asilo, uno proveniente dall’Egitto e l’altro dal Bangladesh, rinchiusi nel centro hotspot di Pozzallo. Nei due decreti, con riferimento a casi successivi al decreto legge n.158/2024 sui “paesi sicuri”, si richiama ancora una volta la Decisione della Corte di giustizia UE del 4 ottobre scorso, l’intero sistema normativo eurounionale e interno, con un richiamo anche all’importante decisione della Corte costituzionale n.15 del 12 febbraio 2024,, per affermare che va disapplicato questo decreto legge in quanto in contrasto con la normativa sovranazionale e con la giurisprudenza della Corte di Giusizia UE, aggiungendo che la proposizione di un nuovo rinvio pregiudiziale è incompatibile con i termini strettissimi (48 ore) della procedura di convalida giurisdizionale del trattenimento amministrativo.
Si può concludere sottolineando il rischio che la macchina mediatica attivata dai principali esponenti di governo contro la magistratura, anche con dossieraggi ed attacchi diffamatori nei confronti di singoli giudici, determini nell’opinione pubblica, al di là delle sentenze della giurisdizione interna e delle Corti internazionali, uno smottamento verso una deriva populista ed autoritaria. Che si potrebbe completare con una nuova legge sulla separazione delle carriere ed un diverso ruolo del CSM, ed una “occupazione politica” della Corte costituzionale, per la quale a dicembre il Parlamento dovrà nominare quattro giudici. Se tutto questo avvenisse, non si tratterebbe solo di diritti fondamentali delle persone migranti che andrebbero negati, a partire dal diritto di asilo, ma riguarderebbe tutti. Sarebbe la spallata definitiva allo Stato di diritto (Rule of law) ed ai principi di democrazia affermati dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che giorno dopo giorno, piuttosto che attuare, si tende a svuotare di portata applicativa. Se questo è il vento che spira in Europa, e nel mondo, tocca a ciascuno assumersi le proprie responsabilità per difendere quello che rimane delle democrazie liberali. Qui e subito, perchè domani potrebbe già essere troppo tardi.
DIRETTIVA 2013/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
ALLEGATO 1
Designazione dei paesi di origine sicuri ai fini dell’articolo 37, paragrafo 1
Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;
b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, di
detta Convenzione europea;
c) il rispetto del principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;
d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà
IL FATTO QUOTIDIANO
5 novembre 2024
Migranti, Michele Ainis: “Giudici comunisti? No, norme ‘spettacolo’ già bocciate dalla Ue”
Il costituzionalista – “Volevano una prova muscolare, ma hanno muscoli sgonfi… sono leggi utili solo per fare politica”
GIORNALE DI SICILIA
5 novembre 2024
Migranti, notte di sbarchi a Lampedusa, arrivati in 208 su quattro imbarcazioni
“Notte di sbarchi a Lampedusa dove sono giunti altri 208 migranti soccorsi su 4 diverse imbarcazioni. All’hotspot, nonostante i continui trasferimenti con il traghetto di linea, ci sono al momento 526 persone e per la mattinata la prefettura di Agrigento ha disposto un nuovo spostamento di 201 migranti con la motonave Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle.“
IL POST
5 novembre 2024
Sono riprese le operazioni della nave Libra verso l’Albania
Un nuovo gruppo di persone migranti dovrebbe essere portato nei due centri di Shengjin e Gjader, ma non è chiaro come andrà a finire viste le ultime sentenze
GIUSTIZIA INSIEME
5 novembre 2024
L’imparzialità del magistrato e l’uomo di vetro
di Federica Resta
Il dibattito recente sui dossieraggi ha, almeno in parte, trascurato le forme di profilazione di alcuni magistrati tali da screditarne la persona e, ad un tempo, delegittimare la magistratura. Se apparire imparziali è, per chi eserciti funzioni giudiziarie, determinante tanto quanto esserlo, dove tracciare il confine tra diritto di critica delle decisioni giudiziarie e indebita ingerenza nella vita privata del loro autore?
IL FATTO QUOTIDIANO
5 novembre 2024
di Giuseppe Pipitone
—“Lo “stupore” del Colle – Di sicuro c’è solo che l’incontro Meloni e Pinelli ha provocato profondo “stupore” al Quirinale. L’avvocato eletto dalla Lega a Palazzo dei Marescialli, infatti, è “soltanto” il vicepresidente del Csm. Il presidente, come è noto, è Sergio Mattarella, massimo garante dell’autonomia della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato. Dell’incontro tra Pinelli e Meloni, però, pare che il Quirinale sia stato informato solo all’ultimo momento: una comunicazione arrivata proprio a ridosso del faccia a faccia di Palazzo Chigi. Non esattamente un esempio di correttezza istituzionale. Nè da parte della capa dell’esecutivo, ma neanche nel caso del vicepresidente del Csm”