Dal Tribunale di Bologna un rinvio alla Corte di Giustizia UE sul nuovo decreto legge sui “paesi di origine sicuri”

di Fulvio Vassallo Paleologo

ABSTRACT

Neppure il tempo per festeggiare la risicata vittoria alle elezioni regionali in Liguria, definita una “rivincita sulle toghe”, ed ecco che si profila un altro grave conflitto istituzionale e riparte l’attacco contro i giudici che dal Tribunale di Bologna si sono rivolti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per stabilire se vada disapplicato il recente Decreto legge n.158 del 21 ottobre scorso con cui il governo Meloni ha riformulato la lista dei Paesi che ritiene «sicuri» per adottare le procedure accelerate di asilo in frontiera, ed anche in territorio albanese, per dare finalmente attuazione al Protocollo Italia-Albania. Secondo i giudici bolognesi, i criteri usati dal governo nella designazione di Paese «sicuro» contrastano con il diritto dell’Unione europea, in particolare con le direttive europee 32 e 33 del 2013, ancora vigenti, in attesa che vengano sostituite dal nuovo Regolamento procedure e dalla nuova normativa sui rimpatri, che dovrebbe integrare la precedente Direttiva 2008/115/CE, come previsto dal Patto sulla migrazione e l’asilo, che l’Unione europea ha varato lo scorso maggio. Non si tratta dunque di un attacco dei giudici al Decreto legge sui “paesi sicuri” ed al Protocollo Italia-Albania, come scrivono i giornali di destra, ma di una questione pregiudiziale sollevata davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per arrivare ad una interpretazione uniforme a livello europeo e nazionale, in modo da evitare l’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia, ed un ulteriore rallentamento delle attività dei nostri Tribunali, già intasati in materia di immigrazione per la valanga di decreti legge scritti in modo da renderli di incerta applicazione e varati dal governo a breve distanza di tempo. Dunque, contro le polemiche strumentali montate dalle destre, il rinvio alla Corte UE può soltanto portare vantaggio ai cittadini italiani, e non soltanto ai richiedenti asilo coinvolti nelle procedure accelerate in frontiera o deportati in Albania. Di certo non si tratta di una questione che si può ridure al “rimpatrio dei clandestini” o ai giudici che “sabotano i rimpatri”, una accusa che si ripete ogni volta che un magistrato applica la legge nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti normative (art.117 Cost.) che mettono al vertice, accanto alla Costituzione italiana, e dunque al di sopra della legislzione interna.i Regolamenti e le Decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Certa stampa, su mandato dei partiti di governo, sabota il diritto all’informazione e i principi di convivenza e di confronto civile, sanciti dalla Costituzione, contribuendo a diffondere un clima di scontro istituzionale che non gioverà alla democrazia italiana. Dunque nessun “assalto dei giudici al decreto Albania”(Libero)-. Semmai una manovra politico-mediatica che, prendendo lo spunto dal fallimento del Protocollo Italia-Albania e delle procedure accelerate in frontiera, cerca di sovvertire il quadro costituzionale e di piegare la magistratura, anche attraverso la separazione dele carriere, agli indirizzi del governo.

Il caso su quale erano chiamati a decidere i giudici bolognesi riguardava un cittadino del Bangladesh, che aveva impugnato il provvedimento di diniego emesso in data 17
settembre 2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, sezione di Forlì-Cesena, con il quale la sua domanda
di protezione internazionale era stata dichiarata manifestamente infondata (art. 28-ter, comma 1, lettera b), D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25) in ragione della sua provenienza da paese di origine sicuro e della ravvisata mancata indicazione di gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova. Il ricorrente aveva richiesto altresì la sospensione del provvedimento impugnato (art. 35-bis, comma 4, D.L.vo 25/2008). Il tribunale dunque era chiamato a valutare se nel caso di specie la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avesse prodotto l’automatica sospensione del provvedimento impugnato o se, in ogni caso, ricorressero gravi e circostanziate ragioni che ne imponevano la sospensione da parte del giudice adito (art. 35-bis, comma 4, D.L.vo 25/2008).

Come si legge nel rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UEIl tribunale, dovendo decidere su tale istanza cautelare, ritiene che sussistano i presupposti per la proposizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dovendosi risolvere alcuni contrasti interpretativi che si sono manifestati nell’ordinamento italiano e che attengono alla disciplina rilevante contenuta nella Direttiva n. 2013/32/UE e, più in generale, alla regolazione dei rapporti fra il diritto dell’Unione Europea e il diritto nazionale.
Si sono invero palesate alcune manifeste divergenze fra le diverse Autorità nazionali chiamate a dare applicazione alla rilevante disciplina dell’Unione, tanto in materia di protezione internazionale che in relazione alla gerarchia delle fonti di diritto, le quali hanno ricevuto specifica espressione nel D.L. del 23 ottobre 2024, sicché sussiste un interesse generale ad un chiarimento della Corte di Giustizia diretto ad assicurare l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, oltre ad una diretta incidenza nel caso sottoposto all’esame di questo giudice”. Non si tratta dunque di una “impugnazione” del Decreto legge n.158 del 21 ottobre scorso, che in caso di una questione di costituzionalità sollevata da altri giudici potrebbe comunque finire davanti alla Corte Costituzionale, ma di un mero rinvio ad una corte superiore, con la sospensione del giudizio interno di merito in attesa della pronuncia dei giudici europei sulla questione pregiudiziale di interpretazione.

Secondo i giudici il Governo italiano ha interpretato la decisione della Corte del 4 ottobre 2024 in termini restrittivi, assumendo in primo luogo che né il dispositivo né le sue motivazioni consentano di inferire una interpretazione della Direttiva nel senso che la stessa escluda la designazione con eccezioni per determinate categorie di persone, come si evince dalla conferma di tale prescrizione nell’art. 2 bis, comma 2, D.L.vo 25/2008.
Il Tribunale di Bologna chiede infine alla Corte di giustizia UE, l’applicazione del procedimento accelerato ai sensi dell’art. 105, oppure d’urgenza, ai sensi dell’art. 107 del regolamento di procedura. Occorre ricordare in proposito che il 3 dicembre prossimo la Corte di Cassazione si dovrà pronunciare su un ricorso pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma con una ordinanza di rinvio alla Corte ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., a seguito dela quale il Tribunale di Roma, agli inizi dello scorso luglio, ha sospeso il suo giudizio sull’istanza cautelare presentata con un ricorso contro la decisione di manifesta infondatezza della richiesta di protezione, pronunciata dalla Commissione territoriale di Roma, nei confronti di un richiedente asilo tunisino, dunque ritenuto proveniente da un “paese di origine sicuro”.

La pronuncia pregiudiziale che sarà adottata dalla Corte di Giustizia UE su sollecitazione del Tribunale di Bologna, potrebbe inoltre impattare con i ricorsi in Cassazione che il governo ha proposto contro le ordinanze del Tribunale di Roma che non ha convalifato il trattenimento di richiedenti asilo bengalesi ed egiziani nel centro di detenzione, assimilato ad un CPR, ma ubicato al di fuori dei confini dell’Unione europea, a Gjader in Albania. Vedremo adesso fino a quando il governo continuerà a replicare ai giudici interni che applicano il diritto dell’Unione europea, con ulteriori decreti legge, o con emendamenti come quelli proposti dalla Lega di Salvini che, in violazione del dettato imposto dall’art.117 Cost., vorrebbero sancire la prevalenza del diritto interno sul diritto dell’Unione europea. E che tornerebero utili anche nel proceso Open Arms a Palermo. Non solo una rottura dell’assetto costituzionale,con l’abbattimento del principio di separazione dei poteri, ma di fatto la premessa, per l’apertura di una procedura di infrazione, e forse per l’uscita dell’Italia dall’Unione europea. Se gli elettori continuerano a confermare la loro fiducia nei confronti del governo, magari proprio sulla base di provvedimenti incostituzionali e in contrasto con Direttive e Regolamenti europei in materia di asilo e procedure in frontiera, le conseguenze potrebbero essere devastanti, e riguardare non solo i migranti, o i richiedenti asilo, ma l’intera popolazione italiana, che rimane comunque esposta alle procedure di infrazione ed a tutte le decisioni dell’Unione europea in materia economica. A partire dalla prossima legge di bilancio.


CORRIERE DELLA SERA

30 ottobre 2024

Decreto sui migranti «blindato». L’opposizione: «Così si aggira l’Aula»

di Paola Di Caro

Il centrodestra lo trasforma in un emendamento nel decreto Flussi. L’ok del ministro Ciriani

È scontro durissimo tra maggioranza e opposizione sul decreto migranti, varato dal governo dopo il blocco da parte del Tribunale di Roma del trasferimento di dodici migranti in Albania. Stavolta il problema è procedurale, ma la polemica è sostanziale: l’opposizione non si lascia sfuggire un tema spinoso che è anche sotto la lente europea (dalla Ue ieri hanno fatto sapere che l’accordo Italia-Albania dovrà rispettare «le leggi nazionali ed europee»), la maggioranza tiene il punto nella convinzione di avere dalla propria parte l’opinione pubblica.

 I fatti: ieri il governo ha deciso di accorpare il decreto sui Paesi sicuri al decreto Flussi, che è già in fase d’esame e più avanzato. Secondo il ministro Luca Ciriani, FdI, non c’è nulla di strano perché si tratta di argomenti collegati, quindi è naturale che possa approdare in Aula il 21 novembre e che entrambe le decisioni siano votate insieme. Per l’opposizione è una sorta di attacco al cuore della democrazia, perché si sottrae al Parlamento la possibilità di esaminare per bene il decreto Paesi sicuri, che ha creato tanti problemi prima e dopo la sua emanazione. Infatti è stato bocciato il trasferimento dei migranti in Albania dal Tribunale di Roma prima dell’intervento del governo e, dopo il suo varo, è stato fatto ricorso alla Corte di giustizia europea dal Tribunale di Bologna.

 Clamoroso lo scontro in Aula tra il capogruppo del Senato del Pd Francesco Boccia e il presidente della commissione Affari costituzionali Alberto Balboni, FdI: «La scelta del governo è un’umiliazione del Senato e aggirare il Parlamento è una mancanza di lealtà nelle istituzioni. Voi scambiate la lealtà con la fedeltà. So che in questa fase siete concentrati su provvedimenti che riguardano gli animali, ma la fedeltà è dei cani verso i padroni. La lealtà è quella tra esseri umani che si rispettano». Replica furiosa dell’avversario: «Io non sono un cane ma un senatore che merita rispetto».

 Le opposizioni comunque pretendono che il decreto sia esaminato a parte almeno fino a quando non verrà formalizzata la sua trasformazione in emendamento al decreto flussi: «Le regole le decide il Parlamento, non certo il governo. Così si stanno calpestando i confini dello Stato di diritto», insiste Boccia, in perfetto accordo con M5S, Avs e Iv. Il presidente del Senato assicura che farà «moral suasion» sulla commissione, ma non sarà facile piegare il governo, così come applicare norme di fatto contestate. 

Il punto è che nella maggioranza ritengono di avere contro giudici politicizzati che impediscono al governo di portare avanti le proprie politiche sull’immigrazione. Perfino un centrista come Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, invita i magistrati ad abbassare i toni, e riferendosi al Tribunale di Bologna dice che «alcune toghe politicizzate stanno consapevolmente alimentando uno scontro tra poteri dello Stato che avrebbe l’unico effetto di danneggiare le istituzioni». Figurarsi i toni di Matteo Salvini sul Tribunale di Bologna: «Ennesima decisione anti italiana. Se qualche giudice — per fortuna solo una piccola minoranza — si sente comunista, si tolga la toga e si candidi alle elezioni, ma lasci che il governo e la politica portino avanti il programma scelto democraticamente dai cittadini»,


AGI

30 ottobre 2024

Il Dl Paesi Sicuri diventa emendamento al dl Flussi. Le opposizioni insorgono

Migranti, Salvini attacca i giudici di Bologna. La replica dell’Anm distrettuale: “E’ così grave interpellare la Corte di giustizia sull’interpretazione del diritto europeo?”

….”La giunta distrettuale dell’Anm dell’Emilia-Romagna fa una domanda: “E’ così grave l’applicazione della legge? Cosa ha fatto, dunque, di così grave il Tribunale di Bologna? Ha interrogato la Corte di giustizia sull’interpretazione del diritto europeo. Ha, cioè, posto un quesito sull’applicazione del diritto europeo attraverso una procedura di cooperazione attiva tra la giurisdizione nazionale e la Corte di giustizia per l’applicazione uniforme del diritto europeo in tutta l’Ue. Insomma, ha chiesto un parere”.

L’Anm ricorda anche che: “L’articolo 117 dell’attuale Costituzione sancisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. L’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea prevede che ‘La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: […] b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione”.


Dal Tribunale di Bologna un rinvio alla Corte di Giustizia UE sul nuovo decreto legge sui “paesi di origine sicuri”

di Fulvio Vassallo Paleologo

Si profila un altro grave conflitto istituzionale e riparte l’attacco contro i giudici che dal Tribunale di Bologna si sono rivolti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per stabilire se vada disapplicato il recente Decreto legge n.158 del 21 ottobre scorso con cui il governo Meloni ha riformulato la lista dei Paesi che ritiene «sicuri» per adottare le procedure accelerate di asilo in frontiera, ed anche in territorio albanese, per dare finalmente attuazione al Protocollo Italia-Albania. Secondo i giudici bolognesi, i criteri usati dal governo nella designazione di Paese «sicuro» contrastano con il diritto dell’Unione europea, in particolare con le direttive 32 e 33 del 2013, ancora vigenti, in attesa che vengano sostituite dal nuovo Regolamento procedure e dalla nuova normativa sui rimpatri, che dovrebbe integrare la precedente Direttiva 2008/115/CE, come previsto dal Patto sulla migrazione e l’asilo, che l’Unione europea ha varato lo scorso maggio.

Non si tratta dunque di un attacco dei giudici al Decreto legge sui “paesi sicuri” ed al Protocollo Italia-Albania, come scrivono i giornali di destra, ma di una questione pregiudiziale sollevata davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per arrivare ad una interpretazione uniforme a livello europeo e nazionale, in modo da evitare l’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia, ed un ulteriore rallentamento delle attività dei nostri Tribunali, già intasati in materia di immigrazione per la valanga di decreti legge scritti in modo da renderli di incerta applicazione e varati dal governo a breve distanza di tempo.

Il caso su quale erano chiamati a decidere i giudici bolognesi riguardava un cittadino del Bangladesh, che aveva impugnato il provvedimento di diniego emesso in data 17
settembre 2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, sezione di Forlì-Cesena, con il quale la sua domanda
di protezione internazionale era stata dichiarata manifestamente infondata (art. 28-ter, comma 1, lettera b), D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25) in ragione della provenienza da paese di origine sicuro e della ravvisata mancata indicazione di gravi motivi per ritenere che quel Paese non fose sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova. Il ricorrente aveva richiesto altresì la sospensione del provvedimento impugnato (art. 35-bis,
comma 4, D.L.vo 25/2008). Il tribunale dunque era chiamato a valutare se nel caso di specie la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avesse prodotto l’automatica sospensione del provvedimento impugnato o se, in ogni caso, ricorressero gravi e circostanziate ragioni che ne imponevano la sospensione da parte del giudice adito (art. 35-bis, comma 4, D.L.vo 25/2008).

Come si legge nel rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE Il tribunale, dovendo decidere su tale istanza cautelare, ritiene che sussistano i presupposti per la proposizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dovendosi risolvere alcuni contrasti interpretativi che si sono manifestati nell’ordinamento italiano e che attengono alla disciplina rilevante contenuta nella Direttiva n. 2013/32/UE e, più in generale, alla regolazione dei rapporti fra il diritto dell’Unione Europea e il diritto nazionale.
Si sono invero palesate alcune manifeste divergenze fra le diverse Autorità nazionali chiamate a dare applicazione alla rilevante disciplina dell’Unione, tanto in materia di protezione internazionale che in relazione alla gerarchia delle fonti di diritto, le quali hanno ricevuto specifica espressione nel D.L. del 23 ottobre 2024, sicché sussiste un interesse generale ad un chiarimento della Corte di Giustizia diretto ad assicurare l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, oltre ad una diretta incidenza nel caso sottoposto all’esame di questo giudice”.

Il Tribunale di Bologna riassume quindi le fonti normative sovranazionali che disciplinano la materia, l’art.47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. che garantisce il diritto ad una difesa effettiva e ad un giusto processo, i “Considerando” n. 42, 46, 47 e 48 della Direttiva 2013/32/UE.sulla definizione di paese di origine sicuro, gli Articoli 31, paragrafo 8; 36; 37; 46 paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 2013/32/UE.in tema di procedure accelerate in frontiera, l’ Articolo 30 della Direttiva 2005/85. sui poteri dgli Stati di designare come sicuri paesi terzi, ed anche se non è ancora entratio in vigore, l’Articolo 61 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, n. 2024/1348/UE. secondo cui “1.Un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro a norma del presente egolamento soltanto se, sulla base della situazione giuridica, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono persecuzioni quali definite all’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1347, né alcun ischio reale di danno grave quale definito all’articolo 15 di tale regolamento”. La stessa norma prevede altresì che “La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell’Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del suo territorio o categorie di persone chiaramente identificabili.” In realtà la nuova normativa sarà molto rigorosa in quanto si prevede che “Per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3 si tiene conto, tra l’altro, della misura in
cui è offerta protezione contro le persecuzioni e il danno grave mediante:
a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese e il modo in cui sono
applicate;
b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici o nella convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;
c) l’assenza di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi
in cui, tra l’altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla
tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità,
dell’orientamento sessuale, dell’appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni
politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o
estradizione verso un altro paese terzo;
d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

Si tratta di criteri che se appliìcati alla attuale lista di paesi di origine sicuri contenuta nel Decreto legge n.158 del 2024 dovrebbero comportare anche in futuro l’esclusione di paesi come il Bangladesh, l’Egitto, la Tunisia, con la ridotta possibilità di applicare quasi in automatico le procedure accelerate in frontiera alle persone che provengono da questi paesi. Con la conseguenza che il Protocollo Italia-Albania resterebbe di fatto privo di applicazione, se si considera che nei centri albanesi possono essere trasferiti soltanto naufraghi di sesso maschile, non vuknerabili, provenienti da paesi di origine sicuri e soccorsi in acque internazionali da navi militari italiane. Tutte circostanze che nei mesi invernali ricorreranno sempre meno, a parte i pronunciamenti dei giudici interni e della Corte di giustizia di Lussemburgo.

2. Il Tribunale di Bologna richiama il diritto nazionale rilevante, a partire dagli articoli 10, 24 e 113 della Costituzione. Si riporta poi l’ Articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (nella formulazione antecedente alla modifica di cui al decreto-legge 23 ottobre 2024 n. 158). Seguono i richiami ad altre norme del decreto legislativo 25/2008, in ordine alla procedura davanti alla Commissione territoriale ed alle domande “manifestamente infondate” ed alla sospensiva dei provvedimenti di diniego. Dopo i decreti ministeriali o interministeriali che in passato contenevano la lista dei paesi di origine sicuri, si richiama per intero il Decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158. che contiene una nuova lista, più ridotta della precedente, di paesi di origine sicuri, e stabilisce che « In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.».

Così riassunte le basi normative, il Tribunale di Bologna chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di “chiarire se nella specie ricorrano o meno i presupposti legali della scelta operata dall’Autorità di prima istanza di trattazione della domanda di asilo con procedura accelerata, motivata in ragione della designazione del paese di origine del richiedente asilo, il Bangladesh, quale paese sicuro”.

Il Tribunale di Bologna segnala come “Diverse corti di merito hanno dedotto dalla decisione della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024 una chiara conferma del principio, imposto dalla Direttiva e acquisito da tempo da numerosi tribunali, per cui incombe sul giudice nazionale lo specifico dovere giuridico di disapplicare – o, come si suol pure dire in letteratura, di “non applicare”- il provvedimento di designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro, quando dalle informazioni fornite dalle organizzazioni nternazionali competenti e acquisite dal giudice emerga che nel paese vi sono categorie di persone esposte al rischio concreto di persecuzioni generalizzate e sistematiche o di danno grave, in carenza di adeguata protezione interna”. Il Tribunale ricorda come “È stato ritenuto, in particolare, che la designazione non possa avvenire con l’esclusione di alcune categorie personali. Si è ritenuto che tale conclusione sia oggi avvalorata dalle motivazioni esposte dalla Corte di Giustizia in detta decisione, le quali possono essere riferite in modo identico tanto alle ipotesi di esclusioni territoriali che personali. In special modo valgono in identica misura sia per le esclusioni personali che per quelle territoriali tanto l’osservazione della Corte in relazione all’onere per il paese che voglia includere un paese terzo nella lista nazionale dei paesi sicuri «di dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni» né alcun rischio reale di
danno grave come definito nell’Allegato I (§ 67), quanto il rilievo evidenziato dalla Corte che la possibilità di specifiche esclusioni era consentita nella precedente Direttiva, non è più consentita nella Direttiva vigente e ritornerà con specifici limiti nel Regolamento di futura applicazione (§ da 73 a 81), sicché si deve concludere che nell’attualità il Legislatore europeo le abbia escluse del tutto”

Secondo i giudici bolognesi “il Governo italiano ha invece interpretato la decisione della Corte del 4 ottobre 2024 in termini restrittivi, assumendo in primo luogo che né il
dispositivo né le sue motivazioni consentano di inferire una interpretazione della Direttiva nel senso che la stessa escluda la designazione con eccezioni per determinate categorie di persone, come si evince dalla conferma di tale prescrizione nell’art. 2 bis, comma 2, D.L.vo 25/2008.

In secondo luogo, è sottesa al ricorso alla decretazione di urgenza l’indicazione che la
designazione possa operare, quale scelta di natura evidentemente politica, anche nel caso in cui dalle informazioni fornite dalle organizzazioni internazionali competenti risultino all’interno del paese generalmente e costantemente persecuzioni o pericoli di danno grave, come rilevato per diversi paesi indicati nella lista dalle stesse “schede paese” allegate al precedente decreto interministeriale (e che debbono intendersi implicitamente richiamate dal nuovo art. 2-bis, comma 1, D.L.vo 25/2008). Tale ratio legis si evince con chiarezza dalla constatazione che la decretazione di urgenza è motivata dall’esigenza di preservare l’attuale linea interpretativa che ha condotto ad estendere la lista nazionale italiana dei paesi di origine sicuri alla gran parte dei paesi da cui provengono coloro che chiedono asilo in Italia (con l’eccezione, fra quelli più rilevanti, del Pakistan e, adesso, dei tre paesi che presentano
conflitti interni), predisponendo per gli stessi un apposito apparato normativo conseguente ad accordi intervenuti con la Repubblica di Albania.
In terzo luogo, la scelta del Governo italiano di predisporre una lista dei paesi di origine sicuri non più con una fonte di normazione secondaria, quale il decreto interministeriale, ma con una fonte normativa primaria, come il decreto-legge, trova la propria ratio nell’affermazione ad essa sottesa, che il dovere del giudice nazionale di verificare la conformità della designazione al diritto europeo sia limitato al caso in cui la scelta sia operata con atto amministrativo e non permanga, o sia comunque compresso, quando la designazione sia operata, invece, con un atto di natura squisitamente politica formalizzato in un provvedimento di normazione primaria, quale una legge ordinaria o un decreto-legge.

Il rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Bologna non concerne la prima questione, relativa alla legittimità o meno della previsione di cause di esclusione personali, questione non rilevante nella presente controversia alla luce della nuova designazione che, come si vedrà (§ 4.1), non contempla eccezioni, e per cui già pendono in ogni caso avanti alla Corte di Giustizia due rinvii pregiudiziali proposti dal Tribunale di Firenze [con i quali il tribunale fiorentino ha chiesto: In via principale, se il diritto dell’UE e, in particolare, gli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32/UE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro designi uno Stato come Paese di Origine sicuro con esclusione di categorie di persone a rischio, nei confronti delle quali non si applica la presunzione di sicurezza e se, quindi, in tal caso, il Paese nel suo complesso non possa essere considerato un paese di origine sicuro ai fini della Direttiva. In via subordinata, nell’ipotesi in cui tale modalità di designazione non sia ritenuta vietata dal diritto dell’Unione in maniera assoluta, se il diritto dell’UE osti ad una norma nazionale che designi un Paese di Origine Sicuro con esclusioni personali che, per numero e tipologia, sono di difficile accertamento, considerati i tempi ristretti della procedura accelerata, (in particolare “Detenuti; Persone con disabilità fisiche o mentali; Albini; Sieropositivi; Comunità LGBT; Vittime di discriminazione sulla base dell’appartenenza di genere, incluse vittime e potenziali vittime di MGF; Vittime di tratta; IDPs; Giornalisti; Membri dell’IMN; Esponenti dell’IPOB”) e se, quindi, in tal caso, il Paese nel suo complesso non possa essere considerato un Paese di origine sicuro ai fini della Direttiva)].

Per il Tribunale di Bologna, “Il primo quesito oggetto del presente rinvio concerne, invece, la possibilità di designazione in presenza di forme generalizzate e costanti di persecuzione e rischi di danno grave nei confronti di gruppi minoritari presenti nel paese terzo, sicché la richiesta di chiarimento attiene alla interpretazione del diritto europeo nella parte in cui prevede che la designazione sia legittima soltanto quando «si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE» né rischi reali di danno grave come definiti nell’Allegato I della Direttiva 2013/32/UE. Il primo quesito posto alla Corte è dunque se ai sensi degli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32/UE e del suo Allegato I, la designazione sia consentita anche in presenza di persecuzioni e di pericoli di danno grave diretti in modo sistematico e generalizzato nei confronti degli appartenenti a specifici gruppi sociali, in particolare se la
presenza di forme persecutorie e di danno grave diretti generalmente e costantemente nei confronti di un solo gruppo sociale di difficile identificazione, quali ad esempio le persone lgbtiqa+, oppure gli appartenenti a minoranze sociali, etniche o religiose, o le donne esposte a violenza di genere o rischio di tratta, permetta comunque la designazione.
Con il secondo quesito è richiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se il principio del primato del diritto europeo ai sensi della consolidata giurisprudenza della Corte imponga di assumere che in caso di contrasto fra le disposizioni della Direttiva 2013/32/UE in materia di presupposti dell’atto di designazione e le disposizioni nazionali sussista sempre l’obbligo per il giudice nazionale di non applicare queste ultime, in particolare se il dovere di disapplicare l’atto di designazione permanga anche nel caso in cui la designazione venga operata con disposizioni di rango primario, quale la legge ordinaria.

3. Così riassunte le ragioni del rinvio pregiudiziale il Tribunale di Bologna esprime le proprie posizioni sulle materie rimesse all’esame della Corte di Lussemburgo, confermndo le argomentazioni a base delle decisioni della Corte UE del 4 ottobre scorso, in particolare con riferimento al contrasto di “esclusioni territoriali” operate dagli Stati membri con la Direttiva 2013/32, ed al potere/dovere imposto dalla Direttiva 2013/32 per il giudice nazionale di rilevare d’ufficio la violazione delle condizioni sostanziali della designazione di un paese come paese di origine sicuro,

Secondo il Tribunale di Bologna, “Mentre il riferimento alla condizione di sicurezza della generalità della popolazione è carente di base giuridica, la distinzione fra «situazione particolare» e persecuzione «sufficientemente sistematica e ordinaria» sembra in grado di garantire una distinzione chiara fra le due categorie giuridiche. La regola per cui chi proviene da un paese dove intere categorie di persone e gruppi sociali sono sottoposti a costante e sistematica persecuzione, possa essere onerato di “invocare” al suo arrivo la propria appartenenza al gruppo sociale perseguitato al fine di escludere un provvedimento di rigetto immediatamente esecutivo, non appare invero realistica. La contrazione dei tempi della procedura di prima istanza può trovare giustificazione soltanto quando il paese di
origine non presenti alcuna forma di persecuzione diretta contro gruppi sociali minoritari, sicché appare coerente che in tal caso la persona invochi da subito la propria specifica “situazione particolare” in ragione della quale il proprio paese non sia sicuro per lei. È, invece, meno ragionevole pretendere che una persona appena giunta nel paese ospitante sia subito in grado di chiarire in che termini sia attinta da rischi persecutori sistematicamente e ordinariamente presenti nel proprio paese. Ne sono esempi evidenti l’ipotesi di donne provenienti da paesi in cui vi siano endemici fenomeni di tratta di esseri umani, le quali sono sovente ancora oggetto di tratta al momento dell’arrivo, e l’ipotesi di donne o persone lgbtqia+ provenienti da paesi con fenomeni endemici di violenza di genere, matrimoni imposti, mutilazioni genitali o persecuzioni pe l’orientamento sessuale o l’identità di genere, che possono non essere in grado di narrare immediatamente il proprio vissuto, in ragione della necessità di sottrarsi alla soggezione culturale dovuta al contesto di provenienza.
Va pure rilevato come in ipotesi di fenomeni sistematici di persecuzione o esposizione a
danno grave di minoranze, tutta la popolazione appaia in qualche modo esposta a un rischio persecutorio, atteso che raramente una minoranza è segnata da confini netti e facilmente identificabili e che quando vi è persecuzione di un gruppo minoritario la stessa tende a colpire anche chi, pur non appartenendo al gruppo minoritario, sia entrato comunque per varie ragioni in relazione con appartenenti allo stesso.

In conseguenza, per i giudici bolognesi, “Una chiara dimostrazione delle conseguenze del diverso approccio alla categoria emerge dalla situazione del Bangladesh, oggetto della presente controversia. Il presente rinvio pregiudiziale non è volto a chiarire se la Direttiva osti a che la normativa nazionale designi il Bangladesh come paese sicuro, posto che tale vaglio deve essere compiuto con giudizio ex nunc sulla base delle informazioni reperite al momento della decisione. Va tuttavia osservato come dall’esame della “scheda paese” datata 3 maggio 2024, che era stata richiamata al momento della designazione del Bangladesh del maggio 2024, costituendo la raccolta delle informazioni acquisite a tale fine, e che, a quanto risulta, non è stata aggiornata ai fini della sua ulteriore designazione del 23 ottobre 2024 (nonostante la gravissima crisi politica che da allora ha attraversato il paese), si rilevi al § 6 che «i casi in cui si riscontra un effettivo bisogno di protezione internazionale sono principalmente legati all’appartenenza alla comunità LGBTQI+, alle vittime di violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili, alle minoranze etniche e religiose, alle persone accusate di crimini di natura politica e ai condannati a morte. Si segnala anche il crescente fenomeno degli sfollati “climatici”, costretti ad abbandonare le proprie case a seguito di eventi climatici estremi». Nelle conclusioni della stessa “scheda paese” si legge che «alla luce di quanto indicato e con riguardo alle disposizioni dell’art. 2-bis del d. lgs. n. 25/2018, il Bangladesh può essere considerato come un Paese sicuro. Tuttavia, poiché è possibile che vi siano fattispecie meritevoli di protezione nternazionale, il Bangladesh è da ritenersi Paese sicuro ad eccezione delle fattispecie indicate al punto n. 6». Emerge dunque una vistosa contraddizione fra l’atto di designazione e gli atti istruttori propedeutici, posto che le informazioni raccolte ed il giudizio espresso negli atti interlocutori («il
Bangladesh è da ritenersi Paese sicuro ad eccezione delle fattispecie indicate al punto n. 6») e la decisione finale adottata («in applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh») appaiono incompatibili già sul piano logico.

Tale incongruenza logica è spiegabile soltanto seguendo lo schema interpretativo, che
evidentemente sottende anche al D.L. n. 158/2024 promosso dal Governo italiano, per cui la
Direttiva 2013/32/UE consentirebbe la designazione se comunque la maggioranza della popolazione è in condizioni di sicurezza o per cui la designazione avrebbe in ogni caso natura giuridica di “atto politico”, determinata da superiori esigenze di governo del fenomeno migratorio e di difesa dei confini nazionali, prescindendo dalle informazioni e dai giudizi espressi dai competenti uffici ministeriali in ordine alle condizioni di sicurezza del paese designando.
In conclusione, ad avviso di questo Collegio un’interpretazione corretta dell’Allegato I della Direttiva, per cui ai fini della designazione occorre «dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva 2011/95», né alcun rischio reale di danno grave come definito nell’Allegato I della Direttiva 2013/32/UE, dovrebbe condurre invece ad escludere la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro se nello stesso vi sono fenomeni endemici di persecuzione rivolta verso minoranze, anche piccole, della popolazione, n specie se le stesse non siano immediatamente identificabili.

4. Il secondo tema oggetto del rinvio pregiudiziale concerne il potere-dovere del giudice di disapplicare le disposizioni nazionali che contrastino con il diritto europeo.
“Tale potere-dovere è stato dato per presupposto dalla Corte nella decisione del 4 ottobre 2024, ove la stessa ha riconosciuto la necessità di rilevare d’ufficio la questione della non conformità ai principi europei, anche in carenza di allegazione di parte.
Resta tuttavia la questione, implicitamente sollevata dalla decisione del Governo di procedere alla designazione con fonte di normazione primaria, se tale potere-dovere di disapplicazione sussista anche nei confronti di atti di tale natura. Con tale scelta il Potere esecutivo ha difatti inteso sottolineare la menzionata natura “politica” della designazione, con l’effetto che a suo avviso tale scelta sarebbe sottratta al sindacato giurisdizionale.
Essendo i termini della questione ben noti, ci si può limitare in questa sede a rimandare alla
consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, ex multis alla sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. E.N.E.L. (per cui «il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità. Il trasferimento, effettuato dagli stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia») ed alla decisione del 9 marzo 1978, causa 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato c. SpA Simmenthal (in cui la Corte ha evidenziato che «2. L’applicabilità diretta del diritto comunitario significa che le sue norme devono esplicare pienamente i loro effetti, in maniera uniforme in tutti gli stati membri, a
partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità le disposizioni
direttamente applicabili sono una fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro che esse riguardano, siano questi gli stati membri ovvero i singoli, soggetti di rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario. questo effetto riguarda anche tutti i giudici che, aditi nell’ambito della loro competenza, hanno il compito, in quanto organi di uno stato membro, di tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario. 3. In forza del principio della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del trattato e gli atti delle istituzioni , qualora siano direttamente applicabili, hanno’effetto, nei loro rapporti col diritto interno degli stati membri, non solo di rendere ‘ipso jure’ inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche – in quanto dette disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri – di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme comunitarie. Il riconoscere una qualsiasi efficacia giuridica ad atti legislativi nazionali che invadano la sfera nella quale si esplica il potere legislativo della comunità o altrimenti incompatibili col diritto comunitario, equivarrebbe infatti a negare, sotto questo aspetto, il carattere reale d’impegni incondizionatamente ed irrevocabilmente assunti, in forza del trattato, dagli stati membri, mettendo così in pericolo le basi stesse della comunità. 4. Il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale»).
Il diritto dell’Unione risulta dotato senz’altro di efficacia diretta sicché il giudice nazionale ha l’obbligo di applicare la norma europea e di non applicare quella nazionale, dovendo a tal fine verificare che la fonte normativa europea sia chiara, precisa e incondizionata. A tale ultimo riguardo, il tenore della decisione della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024 non lascia margini di dubbio sul carattere immediatamente precettivo delle disposizioni della Direttiva 2013/32/UE in materia di condizioni per la designazione di un paese terzo come paese sicuro, sicché ad avviso di questo Collegio l’indirizzo esegetico coltivato da diversi decenni dalla Corte di Giustizia è senz’altro confermato anche in presenza di un atto di normazione primaria.
Come si è già detto, pur essendo questa l’intima e ferma convinzione giuridica del Collegio
(con l’effetto che nelle more del presente rinvio pregiudiziale permane, ove ragioni di urgenza non consentano di attenderne l’esito, il dovere giuridico del giudice di non applicare gli atti legislativi ritenuti non conformi al diritto europeo), la necessità di invocare la Corte di giustizia al fine di pronunciarsi ancora una volta sull’interpretazione dei Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione, deriva dal manifestarsi di un gravissimo contrasto fra le diverse Autorità chiamate a nterpretare e applicare il diritto dell’Unione.
Al di là della chiarezza della soluzione interpretativa condivisa da questo tribunale, il rinvio
pregiudiziale appare dunque opportuno in quanto funzionale al fine di assicurare unità di
interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia del diritto europeo.

Il Tribunale di Bologna conclude infine con la richiesta di applicazione del procedimento accelerato ai sensi dell’art. 105 oppure d’urgenza ai sensi dell’art. 107 del regolamento di procedura. “La particolare urgenza, attese le ricadute su tutto il sistema della protezione internazionale e del diritto d’asilo e sull’applicazione del recente accordo raggiunto fra Italia e Albania, suggerisce di invocare l’adozione di un procedimento accelerato ai sensi dell’art. 105 oppure d’urgenza ai sensi dell’art. 107 del regolamento di procedura, posto che la controversia concerne questioni relative ai settori previsti dal titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Al di là delle valutazioni tecnico giuridiche che caratterizzano il giudizio di merito sui quesiti proposti, la valutazione del carattere di urgenza impone un giudizio sugli effetti dell’incertezza interpretativa sulla realtà di fatto, finalizzato a verificare se vi sia il concreto pericolo di danni irreparabili. Nella specie la necessità di accelerare la procedura e l’urgenza conseguono, in modo particolare, dai concreti e gravi rischi cui sono esposti i richiedenti asilo e la stessa Amministrazione qualora il rinvio seguisse il procedimento ordinario”.

5. Occorre anche ricordare che il 3 dicembre prossimo la Corte di Cassazione si dovrà pronunciare su un ricorso pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma con una ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., a seguito dela quale il Tribunale di Roma, agli inizi dello scorso luglio, ha sospeso il suo giudizio sull’istanza cautelare presentata con un ricorso contro la decisione di manifesta infondatezza della richiesta di protezione, pronunciata dalla Commissione territoriale di Roma, nei confronti di un richiedente asilo tunisino, dunque ritenuto proveniente da un “paese di origine sicuro”. Il provvedimento di diniego è così rimasto sospeso, sino alla successiva decisione dello stesso Tribunale sulla istanza cautelare, “con conseguente diritto nel contempo del richiedente asilo alla titolarità, e al rinnovo semestrale, del permesso di soggiorno provvisoriocollegato alla proposizione della domanda di asilo”. Si tratta di una decisione che potrebbe avere un effetto dirompente sui ricorsi proposti da richiedenti asilo provenienti da “paesi di origine sicuri”, ai quali le Comissioni territoriali hanno negato per manifesta infondatezza della domanda il riconoscimento di un quasiasi status di protezione, con un provvedimento che, se non viene immediatamente sospeso dal Tribunale, può comportare il rimpatrio immediato, nel giro di pochi giorni, con accompagnamento forzato in frontiera.

In attesa di questa importante decisione della Corte di Cassazione, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia proposto dal Tribunale di Bologna giunge mentre nei luoghi di frotiera, e nei centri di detenzione, che ormai sono diventati la sede principale di svolgimento delle cd. procedure accelerate in frontiera, fioccano provvedimenti di dinego per manifesta infondatezza da parte delle Commissioni territoriali,. Ma i Tribunali, in sede di ricorso, quando gli avvocati di fiducia possono intervenire, riprendono ad adottare misure di carattere sospensivo per evitare che, come si è già verificato in alcuni casi, le autorità di polizia possano procedere al rimpatrio con accompagnamento forzato del richiedente asilo, prima che sulla sua domanda sia intervenuta una decisione definitiva dell’autorità giurisdizionale. Al di là di quanto potrà decidere la Corte di Giustizia, rimane sempre il diritto di un esercizio effettivo della difesa contro i provvedimenti di diniego, facendo valere la situazione individuale dei singoli ricorrenti. Se questo è possibile in alcuni centri di detenzione siciliani, appare molto più difficile lo stesso esercizio dei diritti di difesa se le persone saranno trasferite nei centri in Albania, dove la brevità dei termini previsti adesso dal Decreto legge n.158/2024, e l’assenza di un effetto sospensivo dei ricorsi contro le decisioni delle Commissioni territoriali, pongono ai giudici nazionali seri problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.

Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale, ha emesso con decreto del 25 ottobre una misura sospensiva riscontrando gravi e circostanziate ragioni; visto il provvedimento della Commissione Territoriale che ha rigettato per manifesta infondatezza la domanda di protezione internazionale proposta dal ricorrente, cittadino tunisino. Nella motivazione si riferisce che è stata applicata la procedura accelerata e che il ricorrente si trova nel Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta, essendo stato convalidato il trattenimento disposto dal quetore, senza, tuttavia, indicare, sia nella parte motiva, che in quella dispositiva, una o più ipotesi specifiche per cui la domanda veniva dichiarata manifestamente infondata;. Il Tribunale ritiene che la Tunisia, da ultimo a seguito del D.M. 7 maggio 2024, rientra nel novero dei paesi sicuri, a norma del decreto legislativo 25/2008,. e che il richedente asilo possa dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il suo Paese in relazione alla sua situazione.

La Commissione territoriale pur ritenendo verosimile l’attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenze del Ministero dell Interno tunisino, aveva escluso la fondatezza della domanda, mentre per il Tribunale “appare necessario effettuare un approfondimento istruttorio, non potendosi escludere, almeno prima facie, la sussistenza dei profili di possibile persecuzione ai danni del ricorrente e della sussistenza di un grave pericolo per il caso di rientro, tenuto conto, ulteriormente, che il ricorrente non pare rientrare tra i migranti di tipo economico, posto che in Tunisia, pur se declassato, svolgeva un lavoro ministeriale e ha affrontato un costoso e pericoloso viaggio verso l Italia; ritenuto, pertanto, che devono ritenersi sussistenti gravi e circostanziate ragioni per disporre la sospensione dellefficacia esecutiva del provvedimento impugnato”. Il Tribunale di Caltanissetta dunque dichiara la sospensione del provvedimento di diniego reso dalla sezione di Siracusa della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale.

6, La pronuncia pregiudiziale che sarà adottata adesso dalla Corte di Giustizia UE su sollecitazione del Tribunale di Bologna, potrebbe impattare con i ricorsi in Cassazione che il governo ha proposto contro le ordinanze del Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento di richiedenti asilo bengalesi ed egiziani nel centro di detenzione, assimilato ad un CPR, ubicato al di fuori dei confini dell’Unione europea, a Gjader in Albania.

La presente controversia – scrivono gli avvocati dello Stato nel ricorso – presenta elementi di novità rispetto alla giurisprudenza in materia e, nel contempo, involge questioni di massima di particolare rilevanza e delicatezza che, a parere di questa difesa erariale, suggeriscono la rimessione della stessa alle Sezioni Unite di codesta Corte, in modo da pervenire quanto prima a una interpretazione che scongiuri l’ulteriore moltiplicarsi di un contenzioso seriale e una situazione di incertezza interpretativa tale da pregiudicare il buon funzionamento dell’attività amministrativa di governo del flusso di migranti e dell’esame delle domande di protezione internazionale”. Secondo quanto si legge nel ricorso dell’avvocatura, relativo a un cittadino proveniente dal Bangladesh, “l’ordinanza deve essere cassata non solo per essersi fondata su una ricostruzione normativa errata ma anche per aver completamente omesso di indicare le ragioni in fatto che hanno condotto il Tribunale ad affermare, sulla base di detta ricostruzione, il Paese di origine dell’odierno intimato non fosse sicuro per quest’ultimo in relazione ai motivi riportati nella scheda Paese allegata al decreto Maeci del 7.5.2024 e non potesse quindi trovare applicazione la disciplina della procedura accelerata alla frontiera o nelle zone di transito”. L’ordinanza del Tribunale di Roma sarebbe dunque viziata “per carenza assoluta di motivazione e o motivazione apparente, sulle questione decisiva della declaratoria del Tribunale di insicurezza del Paese di origine del richiedente”. Inoltre scrive l’avvocatura dello Stato, l’ordinanza è “viziata per aver fatto mal governo delle norme che regolano la designazione di Paese di origine sicura e soprattuto aver travisato il contenuto e la portata della sentenza della Corte di Giustizia Ue del 4 ottobre 2024”. Ma a “travisare” quella sentenza è stato il governo italiano che ne ha escluso la diretta portata normativa nell’ordinamento interno.

Adesso potrebbe essere proprio la Corte di Cassazione, se non arriva prima una decisione interpretativa della Corte di Lussemburgo,che sul ricorso del Governo, potrebbe chiedere a sua volta un intervento della Corte UE per risolvere una questione pregiudiziale che non sembra mutare per effetto del Decreto legge n.158/2024 sui “paesi sicuri”.

Questa decisone del Tribunale di Bologna che rimette una serie di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea, e le motivazioni addotte dai giudici bolognesi, confermano come non si può accettare una lettura riduttiva della sentenza del 4 ottobre 2024 della Corte di Giustizia UE come se la sua portata normativa fosse riducibile soltanto al caso concreto oggetto di ricorso, senza considerare le varie argomentazioni che sono state addotte dalla Corte per legittimare il potere del giudice nazionale di sindacare la qualificazione di “paese di origine sicuro” anche con riferimento, se non alle condizioni personali del singolo richiedente, alla situazione complessiva in cui si ritrovano i cittadini di quel paese, sotto il profilo della violazione dei diritti fondamentali, una lettura che si avvicina molto alla portata normativa dell’art.10 della Costituzione italiana.

Oer definire sicuro un paese di origine, secondo le Direttive dell’Unione europea tuttora vigenti, questo non deve essere caratterizzato da trattamenti inumani o degradanti che non trovino un adeguato contrasto da parte dello Stato, e soprattutto questo paese deve riconoscere effettivamente i diritti di difesa, la separazione dei poteri, e la Convenzione di Ginevra, assegnando uno status legale sul proprio territorio a tutti coloro che ottengono il riconoscimento della protezione internazionale. Come non avviene in Bangladesh, in Tunisia, in Egitto, solo per citare alcuni dei paesi che il governo italiano continua a ritenere “sicuri” per decreto legge. In particolare la Direttiva procedure n.32/2013 prevede un vero e proprio onere probatorio in capo allo Stato aderente, posto che ai sensi dell’allegato 1, richiamato dall’art. 37, par. 1, la designazione quale Paese di origine sicuro è consentita solo se “si può dimostrare” che “non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni“, e non solo “ pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale“.

Se si legge attentamente la sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024, si confermano una serie di passaggi interpretativi che vanno ben oltre la dimensione del ricorso individuale, o delle gravi ragioni personali, con ricadute normative più generali che non possono essere ignorate dai giudici nazionali e dal legislatore interno.

Al punto 85 della decisione, si legge come “Conformemente al suo titolo, l’articolo 46 della direttiva 2013/32 riguarda il diritto a un ricorso effettivo dei richiedenti protezione internazionale. Al suo paragrafo 1, detto articolo 46 riconosce a tali richiedenti siffatto diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni relative alla loro domanda. Il paragrafo 3 di tale articolo 46 di detta direttiva definisce la portata di tale diritto, precisando che gli Stati membri vincolati dalla suddetta direttiva devono assicurare che il giudice dinanzi al quale è contestata la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale proceda all’«esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]» (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

In base al punto 91 “la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro rientra in tali aspetti procedurali delle domande di protezione internazionale in quanto, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 48 a 50 della presente sentenza, siffatta designazione è atta a comportare ripercussioni sulla procedura di esame vertente su domande del genere”.

Al punto 94 si aggiunge poi che “anche se il ricorrente nel procedimento principale non ha espressamente invocato, in quanto tale, un’eventuale violazione delle norme previste dalla direttiva 2013/32 al fine di siffatta designazione per sottoporre la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale di un richiedente proveniente da detto paese terzo al regime particolare che deriva dalla sua designazione come paese di origine sicuro, tale eventuale violazione costituisce un elemento di diritto che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dall’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva”

E in conclusione, al punto 98 della sentenza ” l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente all’articolo 37 di tale direttiva, tale giudice, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso.“.

Dal momento che ormai le procedure di convalida dei trattenimenti nelle procedure accelerate e le decisioni sul riconoscimento dello status di protezione da parte delle Commssioni territoriali corrono praticamente in parallelo, non si vede come si possa impedire ai giudici della convalida dei trattenimenti di valutare , anche al di là di quanto addotto dal richiedente asilo, ammesso che abbia potuto fare una richiesta prima dell’udienza di convalida, se la designazione del “paese di origine sicuro” corrisponde alla normativa europea, fin qui espressa dalle Direttive n.32 in materia di procedure e 33 in materia di accoglienza (e trattenimento), fatta salva, per i casi di rimpatrio forzato, l’applicazione della Direttiva 2008/115/CE.

7. Come ricorda il Tribunale di Roma,a commento della decisione della Corte di Giustizia del 4 ottobre scorso, “La sentenza chiarisce che il principio così enunciato deve trovare applicazione anche nel caso in cui risultino escluse determinate categorie di persone. Infatti, al punto 68, si afferma che «[…] secondo tale allegato, la designazione di un paese come paese di origine sicuro dipende, come ricordato al punto 52 della presente sentenza, dalla possibilità di dimostrare che, in modo generale e uniforme, non si ricorre mai alla persecuzione quale definita all’articolo 9 della direttiva2011/95, tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti e che non vi sia alcuna minaccia dovuta alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno”. Dunque la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno è solo una delle cause che impediscono di qualificare uno Stato come paese di origine sicuro.

Inoltre, la Corte, nella sentenza indicata, sottolinea che: «interpretare l’articolo 37 della
direttiva 2013/32 nel senso che esso consente ai paesi terzi di essere designati come paesi di origine sicuri, ad eccezione di talune parti del loro territorio, avrebbe l’effetto di estendere l’ambito di applicazione di tale particolare regime di esame. Poiché una siffatta interpretazione non trova alcun sostegno nel tenore letterale di tale articolo 37 o, più in generale, in tale direttiva, il riconoscimento di una siffatta facoltà violerebbe l’interpretazione restrittiva cui devono essere subordinate le disposizioni derogatorie (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2015,Commissione/Lussemburgo, C502/13, EU:C:2015:143
punto 61, e dell’8 febbraio 2024, Bundesrepublik Deutschland (Ricevibilità di un ricorso reiterato),C-216/22, EU:C:2024:122, punto 35 e giurisprudenza ivi citata)» (punto 71).
Rileva poi che la precedente direttiva consentiva l’esclusione di parti di territorio (e di categorie di persone), ma tale possibilità è stata abrogata dalla direttiva attualmente in vigore e l’espressa intenzione di abrogare tale possibilità è confermata dalla spiegazione dettagliata di tale proposta elaborata dalla Commissione e fornita al Consiglio dell’Unione Europea (punti 74, 75 e 76).
 Per il Tribunale di Roma, “È chiaro, pertanto, che, alla luce dell’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione fornita dalla citata sentenza, non è possibile designare come sicuro un Paese dove si ricorre alla persecuzione quale definita dall’articolo 9 della direttiva 2011/95, tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti
verso categorie di persone o vi siano minacce dovute alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno in parti del suo territorio”.

Di certo non si tratta di questioni che si possono ridure al “rimpatrio dei clandestini” o ai giudici che “sabotano i rimpatri”, una accusa che si ripete ogni volta che un magistrato applica la legge nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti normative (art.117 Cost.) che mettono al vertice, accanto alla Costituzione italiana, e dunque al di sopra della legislzione interna.i Regolamenti e le Decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Certa stampa, su mandato dei partiti di governo, sabota il diritto all’informazione e i principi di convivenza e di confronto civile, sanciti dalla Costituzione, contribuendo a diffondere un clima di scontro istituzionale che non gioverà alla democrazia italiana. Dunque nessun “assalto dei giudici al decreto Albania”(Libero)-. Semmai una manovra politico-mediatica che, prendendo lo spunto dal fallimento del Protocollo Italia-Albania e delle procedure accelerate in frontiera, cerca di sovvertire il quadro costituzionale e di piegare la magistratura, anche attraverso la separazione dele carriere, agli indirizzi del governo.

L’insistenza del governo italiano sul modello Albania, e i ricorsi contro decisioni dei Tribunali che danno attuazione al diritto euro-unitario ed alle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di procedure accelerate in frontiera, non avranno l’effetto di fare decollare le attività di selezione, trattenimento ed allontanamento forzato, con le quali il governo Meloni voleva dimostrare all’intero globo terraqueo la sua capacità di deterrenza rispetto ai tentativi di traversata del Mediterraneo, paificando l’ingresso per ragioni di soccorso agli ingressi irregolari. Anzi saranno assai gravi le conseguenze di questa politica a livello europeo. Dopo il parere critico della Commissaria UE agli affari interni, Anita Hipper, secondo cui “Il protocollo Italia-Albania applica il diritto nazionale ma, naturalmente, si applicano anche gli standard stabiliti nella protezione e nelle procedure previste dal diritto comunitario. Abbiamo anche detto che tutte queste misure che le autorità italiane stanno adottando devono essere pienamente conformi e non devono in alcun modo compromettere l’applicazione del diritto e dei trattati dell’Ue”,

Come riporta il Fatto Quotidiano, “parte del Parlamento europeo ha deciso di considerare progetti come quello del governo italiano una linea rossa che non sono disposti ad attraversare: la capogruppo di S&D, Iratxe Garcia Perez, ha dichiarato alla stampa che “i Socialisti e Democratici sono contro l’esternalizzazione della gestione della migrazione. Siamo contro la strategia del Ppe e di Meloni, siamo molto preoccupati dal fatto che von der Leyen voglia adottare questa strategia. Voglio dirlo in maniera diretta, così non può contare sul nostro sostegno“, mettendo così in discussione il voto favorevole in Plenaria per il via libera definitivo alla nuova Commissione Ue.”. Come conferma purtroppo il più recente voto del Parlamento europeo sulla richiesta dei verdi e della sinistra europea di discutere gli effetti del Protocollo Italia-Albania alla luce delle sentenze del Tribunale di Roma, su questa materia il Parlamento europeo rischia ulteriori spacature,. Anche per il visibile avvicinamento dei popolari ai partiti di estrema destra, e nel corso del tempo, come si potrebbe verificare in Italia con la Corte costituzionale, anche la Corte di giustizia dell’Unione europea potrebbe risentire dei nuovi equilibri politici a Bruxelles e adottare decisioni maggiormente in linea con orientamenti politici che, ormai in modo esplicito, tendono all’abbattimento del diritto di asilo in Europa, a respingimenti ed espulsioni di massa ed all’incremento dei processi di esternalizzazione, in vista di una maggiore effettività delle operazioni di rimpatrio forzato, anche verso paesi di origine che potranno essere definti “sicuri”, ma che fanno vedere, anche sul corpo dei propri cittadini,segni di tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti verso categorie di persone, e non soltanto “minacce dovute alla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato internazionale o interno in parti del suo territorio”.Tocca adesso al governo rivedere le proprie decisioni con una radicale revisione delle procedure accelerate in frontiera per la richiesta d’asilo, rispettando le vigenti Direttive europee n.32 e 33 del 2013,, l’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione, e l’art.33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, secondo cui nessuna persona può essere rimpatriata o respinta se vi è il concreto rischio che possa subire trattamenti inumani o degradanti. Se si insisterà ancora con escamotage per svuotare le decisioni sgradite dei giudici, come si profila con le prossime iniziative del governo per salvare il “modello Albania”, magari trasformando l’ultimo decreto legge in emendamenti da inserire alla prima occasione in altri provvedimenti da fare approvare a colpi di fiducia, la prospettiva dell’apertura di una ennesima procedura di infrazione a carico dell’Italia da parte dell’Unione europea dovrebbe fare riflettere gli italiani, che saranno alla fine chiamati a subire le conseguenze economiche delle politiche securitarie e di sbarramento deo confini, sulle quali l’attuale maggioranza cementa il suo consenso elettorale.