di Fulvio Vassallo Paleologo
ABSTRACT
Dopo cinque giorni trascorsi sulla nave Libra, dopo essere state soccorse in acque internazionali da altri mezzi più piccoli della Guardia costiera e della Guardia di finanza, otto persone di nazionalità egiziana e bengalese sono state sbarcate nel porto di Shengjin e sottoposte ad un ulteriore screening per valutare ragioni di vulnerabilità non emerse in precedenza, tanto che una di loro è stata ritenuta solo in Albania come vulnerabile e sarà trasferita d’urgenza in Italia. Gli altri sette uomini “non vulnerabili” saranno invece destinatari di un provvedimento questorile di trattenimento amministrativo nel centro per i rimpatri (CPR) di Gjader, che entro 48 ore dalla sua adozione dovrà essere comunicato al Tribunale di Roma, che dovrebbe convalidarlo nelle successive 48 ore. Per le convalide non contano i giorni ma le ore decorse dal trattenimento disposto dalle autorità di polizia, e sotto questo profilo dovrebbe considerarsi che le attività di pre-screening in mare o di screeneng nel centro di transito di Shengjin si svolgono nei confronti di persone in evidente stato di totale privazione della libertà personale, circostanza che dovrebbe assumere rilievo, restando altrimenti la stessa libertà personale totalmente rimessa alla discrezionalità di polizia al di fuori di un effettivo controllo giurisdizionale.
Lo stazionamento di nave Libra in acque internazionali, al largo di Lampedusa, questa volta non ha prodotto i risultati attesi dal governo che mirava a trasferire in Albania almeno 30-40 richiedenti asilo provenienti da paesi di origine “sicuri”, dunque facilmente rimpatriabili, almeno sulla carta. Ma intanto le prime persone soccorse sono state trattenute a bordo in attesa di successive intercettazioni in acque internazionali di altre persone non vulnerabili provenienti da paesi di origine “sicuri”, intercettazioni che poi non ci sono state. E dalle acque internazionali a sudovest di Lampedusa nave Libra è ripartita quasi vuota per l’Albania.
Non si tratta dunque di risolvere soltanto lo scontro che i governi hanno innescato con la giurisdizione sulla qualificazione di “paese di origine sicuro”, con riferimento a singole parti di territorio, oppure alla violazione diffusa dei diritti fondamentali delle minoranze, ma viene in rilievo, come si verificava già da tempo anche in territorio italiano, nei CPR e negli altri luoghi equiparati, a disposizione della polizia, la questione della detenzione di fatto, magari sulla base di “ordini orali”, nei confronti degli stranieri che fanno ingresso per ragioni di soccorso nel territorio nazionale. Dunque anche a bordo delle navi militari che li trasferiscono in Albania, e qui li trattengono nel giorno dello sbarco nel centro di transito di Shengjin, prima del trasferimento nel CPR di Gjader, dove si dovrebbe attuare la notifica del decreto di trattenimento emesso dal questore di Roma.
Le prime fasi attuative del Protocollo Italia-Albania, al di là della prova fattuale della impraticabilità operativa degli accordi stipulati a tavolino tra Giorgia Meloni ed Edi Rama, che prevedevano 3.000 migranti al mese internati nei centri albanesi, rendono ancora più evidenti gravi violazioni al principio costituzionale dell’Habeas corpus (art. 13 Cost.), già denunciate nel cd. approccio Hotspot, come nei CPR, e sempre più evidenti nelle modalità e nei tempi di svolgimento delle procedure accelerate in frontiera riservate ai richiedenti asilo provenienti da paesi di origine qualificati come “sicuri”. La giurisprudenza ritiene in ogni caso che «lo statuto protettivo previsto dall’ordinamento in favore del richiedente protezione si radica già nel momento precedente a quello della formale presentazione della domanda […] e cioè nel momento dell’effettiva manifestazione di volontà del richiedente asilo di avanzare la domanda protettiva» (Cass. 21910/2020).
Il principio dell’“Habeas corpus”, alla base delle costituzioni democratiche, è sancito dall’art.13 della Costituzione, secondo cui “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. Solo “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto” . In base all’art. 13 secondo comma della Costituzione, “ E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà“. Lo stesso principio dell’ habeas corpus è richiamato dall’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dall’art.5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo. Si tratta di un principio che è applicabile a qualunque persona, anche agli stranieri in condizioni di irregolarità, nei confronti dei quali siano adottate misure di trattenimento amministrativo o di allontanamento forzato, secondo quanto previsto dall’art.14 del Testo unico dell’immigrazione n.286/98, per i richiedenti asilo, dall’art. 6 e 6 bis e seguenti del decreto legislativo 142/2015, come modificato dal Decreto legge n.145/2024. Ritorna ancora attuale il principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.105/2001, e mai contraddetto in seguito, dunque pienamente applicabile anche nel caso delle procedure accelerate in frontiera esternalizzate in Albania, secondo cui “Il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’art. 13 della Costituzione.
Una diversa valutazione della limitazione della libertà personale inflitta alle persone trasferite in Albania potrebbe giustificare prassi in contrasto con il dettato costituzionale e con quanto previsto dalla Direttiva rimpatri dell’Unione europea 2008/115/CE, violazioni analoghe a quelle già riscontrate nei trasferimenti dai luoghi di sbarco ai centri di detenzione/hotspot, ed in particolare da Lampedusa a Pozzallo ed a Porto Empedocle, come emerso lo scorso anno nei provvedimenti dei giudici Apostolico e Cupri del Tribunale di Catania, che non hanno convalidato i decreti di trattenimento del questore di Ragusa. Ma che nel caso dei trasferimenti in Albania si potrebbero risolvere in un arbitrario prolungamento dei tempi di trattenimento amministrativo, a seconda degli ordini verbali impartiti dal ministero dell’interno al comandante della nave, con grave discriminazione tra i naufraghi soccorsi in acque internazionali da navi militari italiane, in parte minima trasferiti in Albania, e per la maggior parte sbarcati in Italia, e quindi condotti nei centri hotspot disciplinati dall’art. 10 ter del Testo Unico n.286/98. Sulla disciplina ancora parziale dei casi di limitazione della libertà personale degli stranieri, seppure con riferimento al trattenimento amministrativo nei CPR, si sono peraltro profilate importanti questioni di costituzionalità. Secondo le più recenti eccezioni sollevate dal Giudice di Pace di Roma di fronte alla Corte Costituzionale la disciplina del trattenimento amministrativo degli stranieri in Italia non rispetterebbe diversi articoli della Carta:, in particolare gli articoli 2, 3, 13, 24, 25 comma 1, 32 e 111 comma 1.
Anche a ritenere che le aree concesse in uso dal governo albanese non siano extraterritoriali e siano parificabili ai centri per stranieri, hotspot o CPR, ubicati in Italia, non può trascurarsi la insormontabile differenza nelle procedure, che può confermare le dicriminazioni prima evidenziate, nei tempi di ricezione ed esame delle richieste di protezione internazionale, a partire dalle complesse e reiterate attività di pre-screening in acque internazionali. Con gravi violazioni dei diritti fondamentali delle persone trasferite in Albania, peraltro private delle possibilità di comunicazione esterna riconosciute a tutti coloro che vengono sbarcati in Italia e dei diritti di difesa, mediati dal funzionario amministrativo responsabile del centro.
1. Dopo cinque giorni trascorsi sulla nave Libra, dopo essere state soccorse in acque internazionali da altri mezzi più piccoli della Guardia costiera e della Guardia di finanza, otto persone di nazionalità egiziana e bengalese sono state sbarcate nel porto di Shengjin e sottoposte ad un ulteriore screening per valutare ragioni di vulnerabilità non emerse in precedenza, tanto che una di loro è stata ritenuta solo in Albania come vulnerabile e sarà trasferita d’urgenza in Italia. Gli altri sette uomini “non vulnerabili” saranno invece destinatari di un provvedimento questorile di trattenimento amministrativo nel centro per i rimpatri (CPR) di Gjader, che entro 48 ore dalla sua adozione dovrà essere comunicato al Tribunale di Roma, che dovrebbe convalidarlo nelle successive 48 ore. Per le convalide non contano i giorni ma le ore decorse dal trattenimento disposto dalle autorità di polizia, e sotto questo profilo dovrebbe considerarsi che le attività di pre-screening in mare o di screeneng nel centro di transito di Shengjin si svolgono nei confronti di persone in evidente stato di totale privazione della libertà personale, circostanza che dovrebbe assumere rilievo, restando altrimenti la stessa libertà personale totalmente rimessa alla discrezionalità di polizia al di fuori di un effettivo controllo giurisdizionale. Si deve anche ricordare che fino a maggio di quest’anno, l’UNHCR, che adesso svolge attività di monitotaggio a bordo di nave Libra, aveva richiamato la Direttiva accoglienza n.33/2013, che afferma”il principio generale secondo il quale i richiedenti non possono essere trattenuti al solo scopo di esaminare la domanda di protezione internazionale e, al tempo stesso, individua i criteri in base ai quali il trattenimento può essere disposto, sulla base di una valutazione caso per caso“.Adesso, con le procedure accelerate in frontiera, disciplinate da ultimo dal decreto legge n.145/2024, il trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo provenienti da paesi terzi designati come sicuri è diventato la norma, con modalità che si vorrebbero ancora più rapide e rigorose nel caso del trasferimento nei centri in Albania.
Quanto sta avvenendo nei confronti di una sparuta porzione (adesso soltanto sette) deille 2000 persone di diversa nazionalità sbarcate in Italia nell’ultima settimana conferma come il trattenimento amministrativo sia ormai diventato una misura generalizzata, anche se di difficile applicazione per le persone che dovrebero essere sbarcate a Shengjin e detenute nel centro di Gjader. Una misura di polizia che secondo la normativa italiana, in contrasto con quanto prevedono le Direttive UE n. 32 e 33 del 2013, e la Corte di Giustizia di Lussemburgo, dovrebbe essere applicata “in automatico” a tutti i richiedenti asilo, che provengono da paesi di origine definiti come “sicuri”, privi di documenti di identificazione, ma in modo evidentemente discrimnatorio. Perchè, tra questi, si selezionano con una fase di pre-screening in mare, soltanto coloro che provengono da paesi di origine tanto “sicuri” da garantire la possibilità di un rimpatrio con accompagnamento forzato, che adesso si vorrebbe effettuare da un aeroporto in territorio albanese, dunque il Bangladesh, l’Egitto, la Tunisia, Mentre altri naufraghi pure soccorsi in acque internazionali da mezzi della Guardia costiera e della Guardia di finanza, vengono fatti sbarcare a Lampedusa. Il ruolo dell’OIM nel corso di queste procedure di pre-identificazione, ed il monitoraggio dell’UNHCR, non possono supplire alle violazioni procedurali che comunque si possono riscontrare, come peraltro si è già verificato nei casi di mancata convalida dei trattenimenti in Albania da parte del Tribunale di Roma. e per le procedure in frontiera in Italia, da parte di diversi tribunali (in Sicilia, a Catania, e a Palermo).
Lo stazionamento di nave Libra in acque internazionali, al largo di Lampedusa, questa volta non ha prodotto i risultati attesi dal governo che mirava a trasferire in Albania almeno 30-40 richiedenti asilo provenienti da paesi di origine “sicuri”, dunque facilmente rimpatriabili, almeno sulla carta. Ma intanto le prime persone soccorse sono state trattenute a bordo per giorni in attesa di successive intercettazioni in acque internazionali di altre persone non vulnerabili provenienti da paesi di origine “sicuri”, intercettazioni che poi non ci sono state. E dalle acque internazionali a sudovest di Lampedusa nave Libra è ripartita quasi vuota per l’Albania.
Non si tratta dunque di risolvere soltanto lo scontro che i governi hanno innescato con la giurisdizione sulla qualificazione di “paese di origine sicuro”, con riferimento a singole parti di territorio, oppure alla violazione diffusa dei diritti fondamentali delle minoranze, ma viene in rilievo, come si verificava già da tempo anche in territorio italiano, nei CPR e negli altri luoghi equiparati, a disposizione della polizia, la questione della detenzione di fatto, magari sulla base di “ordini orali”, nei confronti degli stranieri che fanno ingresso per ragioni di soccorso nel territorio nazionale Dunque anche a bordo delle navi militari che li trasferiscono in Albania, e qui li trattengono nel giorno dello sbarco nel centro di transito di Shengjin, prima del trasferimento nel CPR di Gjader, dove si dovrebbe attuare la notifica del decreto di trattenimento emesso dal questore di Roma.
Da anni si ritiene di rispondere alle paure della gente comune, colpita dalle crisi di sistema, con l’annuncio dell’inasprimento di misure repressive che garantiscono un ritorno elettorale, anche se sono evidentemente destinate al fallimento, come il Protocollo Itaia-Albania. Lo stesso avviene da tempo con la detenzione amministrativa nel CPR, spesso preceduta da periodi di sospensione del diritto, dopo gli sbarchi, con la detenzione informale e con le procedure accelerate in frontiera. Con rifernimento al centro hotspot di Lampedusa i giudici della Corte europea dei diritti dell’Uomo hanno ritenuto in diverse occasioni che le persone sono state sottoposte a “trattamenti inumani e degradanti” e sono state “private della libertà personale in modo arbitrario”. Come sembra ripetersi ancora oggi con i trasferimenti in Albania.
Le prime fasi attuative del Protocollo Italia-Albania, al di là della prova fattuale della impraticabilità operativa degli accordi stipulati a tavolino tra Giorgia Meloni ed Edi Rama, che prevedevano 3.000 migranti al mese internati nei centri albanesi, rendono ancora più evidenti gravi violazioni al principio costituzionale dell’Habeas corpus (art. 13 Cost.), già denunciate nel cd. approccio Hotspot, come nei CPR, e sempre più evidenti nelle modalità e nei tempi di svolgimento delle procedure accelerate in frontiera riservate ai richiedenti asilo provenienti da paesi di origine qualificati come “sicuri”.
In assenza di un effettivo riconoscimento del principio di legalità affermato per tutte le forme di limitazione della libertà personale, dunque anche per la detenzione amministrativa degli stranieri, non solo dall’art. 13 della Costituzione, ma anche dall’art. 5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, un numero crescente di persone, che fanno ingresso nel territorio dello Stato, trovandosi a bordo di navi militari italiane, è costretto a varie forme di limitazione della libertà personale, riconducibili alla detenzione di fatto, sottratte alla riserva di giurisdizione, ed ai termini inderogabili di convalida imposti dall’art.13 della Costituzione italiana.
2, La legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania, prevede all’articolo 4 che:”ai migranti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all’ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del tribunale di Roma e l’ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.” Che non può evidentemente prescindere dalla Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, oltre che da tutte le norme vincolanti di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea (per effetto del richiamo contenuto nell’art.117 della Costituzione).
Il Decreto legge n.145/2024 dell’11 ottobre 2024 integra l’articolo 10, comma 2, del testo unico sull’immigrazione n.286/98, prevedendo una nuova ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera per coloro i quali siano stati “rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attivita’ di sorveglianza
delle frontiere esterne dell’Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all’articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25″. Che sono appunto i centri di detenzione variamente denominati (Hotspot, CPR, centri di transito) nei quali, in Italia, ed in Albania, si dovrebbero svolgere le cd, procedure accelerate in frontiera.
La giurisprudenza ritiene in ogni caso che «lo statuto protettivo previsto dall’ordinamento in favore del richiedente protezione si radica già nel momento precedente a quello della formale presentazione della domanda […] e cioè nel momento dell’effettiva manifestazione di volontà del richiedente asilo di avanzare la domanda protettiva» (Cass. 21910/2020).
All’art.6 bis del Decreto legislativo n.142/2015, in materia di detenzione amministrativa dei richiedenti asilo durante le procedure di frontiera, si aggiunge una ulteriore previsione, secondo cui ” Il trattenimento di cui al comma 1 puo’ essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validita’ o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria”. Il trattenimento amministrativo durante le procedure accelerate in frontiera può dunque essere evitato, come è successo in questa ultima settimana, quando le persone soccorse in mare presentino un documento di identità. Ma per le persone trasferite in Albania sembra scomparsa la possibilità di fornire una garanzia finanziaria, e dunque il trattenimento amministrativo delle persone cd. “non vulnerabili” appare un passaggio scontato. Anche perchè i tempi di diniego delle richieste di asilo da parte delle Commissioni territoriali sono programmati in modo da precedere persino le ordinanze di non convalida del trattenimento aministrativo che possono essere adottate dai Tribunali.
Con modifica del decreto legislativo n.25/2008 (all’articolo 32, dopo il comma 4), nello stesso Decreto legge m.145/2024 si prevede che, in caso di diniego della richiesta di asilo, per coloro che sono esaminati in procedure accelerate in frontiera e provengono da paesi di origine ritenuti sicuri, dunque anche nel centro di Gjader in Albania, in caaso di diniego da parte della Commissione territoriale,,“qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 2-bis, la decisione reca l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo.“. Dal momento che il ricorso non ha un effetto sospensivo automatico si profila il rischio di un rimpatrio con accompagnamento forzato anche prima di una decisione definitiva da parte delle sezioni specializzate del Tribunale.
Piuttosto che come richiedenti asilo denegati, e tali fino alla sentenza definitiva sul ricorso contro il diniego, il ministero dell’interno adotta immediatamente la qualificazione di migranti irregolari da espellere, anche davanti all’opinione pubblica, che dopo questa comunicazione distorsiva può scatenarsi contro i giudici che impedirebbero i rimpatri, anche quando si limitano a interrogare soltanto la Corte di Giustizia UE sulla compatibilità del decreto “paesi sicuri” n.158/2024, con la normativa euro-unionale.
Secondo la sentenza della Casazione civile (prima sezione) del 13 novembre 2023 n.32070, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 D.lgs n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del
provvedimento espulsivo (Cass. n. 18404/2023, Cass. n. 5750/2017). Analogo vincolo ricorre nei casi di convalida dei provvedimenti di respingimento adottati dal questore nei confronti di richiedenti asilo, detenuti nei CPR, negli hotspot e negli altri luoghi a disposizione delle autorità di polizia, nel corso delle procedure accelerate in frontiera riservate ai richiedenti provenienti da paesi di origine “sicuri”. Dunque anche a coloro che si trovano nei centri di detenzione in Albania. In tutti questi casi si realizza infatti una totale privazione della libertà personale, che va regolata con le garanzie previste dall’art.13 della Costituzione, dal’art.5 della Convenzione EDU, e dalla normativa interna e dell’Unione europea in merito al trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo.
3. La Convenzione europea sui diritti dell’uomo e la normativa euroinionale, nella interpretazione che ne fornisce la Corte di giustizia UE, costituisce parametro di costituzionalità delle norme nazionali, e criterio vcolante di orientamento per il giudice nazionale, in forza del disposto dell’art. 117 c. 1 Cost. Nei casi di trattenimento amministrativo in frontiera e nei luoghi equiparati, e dunque anche nel CPR di Gjader in Albania, vengono in rilievo tutte le norme interne di attuazione delle Direttive n. 32 e 33 del 2013 dell’Unione europea. in materia di detenzione amministratva dei richiedenti asilo, oltre gli articoli 5 (diritto alla libertà personale) e 13 (diritto al ricorso effettivo) della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo. Le modalità del trattenimento amministrativo devono essere disciplinate dalla legge, e nel caso dei richiedenti asilo nelle procedure accelerate in frontiera si devono rispettare i rigorosi termini fissati a livello europeo e nazionale, non derogabili da prassi di trattenimento informale precedente alla formalizzazione dela richiesta di protezione.
La richiesta di convalida del trattenimento inoltrata al Tribunale di Roma cinque giorni dopo il trasbordo sulla nave Libra, e dopo 24 ore dell’arrivo di questa nave nel porto di Shengjin, può risultare tardiva, e priva di base legale, se è stata formalizzata oltre il termine di 48 ore dall’imbarco a bordo della nave, sulla quale si avvia l’attività di preidentificazione ai fini del trasferimento in Albania. Si può infatti ritenere, in quanto presupposto per il trasferimento in Albania, che dopo l’informativa (in mare ?) prevista dalla legge, di cui si dovrà fornire prova, la volontà di chiedere protezione sia stata espressa già al momento del cd. pre-screening effettuato al momento dell’imbarco sulla nave Libra, in acque internazionali, a sud-ovest di Lampedusa, se non addirittura a bordo delle motovedette che hanno eseguito il primo soccorso, dove sembra che siano state svolte attività preliminari di selezione, con eslcusione dei naufraghi che risultassero” richiedenti asilo vulnerabili” non trasferibili in Albania. Non si può, in altri termini, accettare che possa essere ritenuta operativa la cd. “finzione di non ingresso” nel territorio nazionale, in contrasto con le Direttive 32 e 33 del 2013, prima che entrino in vigore nuovi Regolamenti dell’Unione europea che la prevedano espressamente. Una “finzione” già utilizzata nel caso di arrivi a Lampedusa, nei transiti nel centro di Porto Empedocle (AG) e quindi nei sucessivi trasferimenti nel centro hotspot di Pozzallo, per i quali il Tribunale di Catania, lo scorso anno, ha già negato la convalida del trattenimento per la decorrenza dei termini di convalida (48 ore per la comunicazione del questore all’autorità giudiziaria ed altre 48 ore per la convalida della Sezione specializzata del Tribunale), restando esclusa la competenza del giudice di pace, nei casi di trattenimento disposto nei confronti di richiedenti asilo. Che non perdono tale qualità se, dopo la manifestazione di volontà, e prima della formalizzazione della domanda, il questore adotta un decreto di respingimento, mentre le autorità di polizia costringono il richiedente a formalizzare la sua domanda soltanto durante l’udiienza di convalida.
Il trattenimento amministrativo del richiedente asilo ex art. 6 e seguenti del decreto legislativo 142/2015, al pari di quello previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sostanzia in ogni caso in un provvedimento limitativo della libertà personale (cfr. Cass., Sez. VI, Ordinanza del 14.05.2013), tenendo sempre presente che “il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda”. ai sensi dell’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lvo 142/2015. La mera manifestazione di volontà, comunque comunicata anche con gesti, risulta sufficiente ad identificare un soggetto come richiedente asilo e pertanto impone il rispetto dei termini e delle forme previste per il trattenimento amministrativo di questa specifica categoria di persone. Ma tutto questo sembra non rilevare per le persone soccorse in acque internazionali da navi militari e trasferite in Albania, per le quali evidentemente le autorità si attendono un diniego lampo da parte delle Commissioni territoriali, e l’immediato avvio delle procedure di rimpatrio. Prospettive che finora sono state frustrate dall’intervento dei giudici che con le loro ordinanze non hanno convalidato i provvedimenti di trattenimento amminstrativo, mentre rimangono aperti diversi ricorsi giurisdizionali contro i primi diinieghi adottati dalla Commissione territoriale di Roma trasferita in Albania, per i quali è stata richiesta la sospensiva.
4. Il principio dell’“Habeas corpus”, alla base delle costituzioni democratiche, è sancito dall’art.13 della Costituzione, secondo cui “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. Solo “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto” . In base all’art. 13 secondo comma della Costituzione, “ E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà“. Lo stesso principio dell’ habeas corpus è richiamato dall’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dall’art.5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo. Si tratta di un principio che è applicabile a qualinque persona, anche agli stranieri in condizioni di irregolarità, nei confronti dei quali siano adottate misure di trattenimento amministrativo o di allontanamento forzato, secondo quanto previsto dall’art.14 del Testo unico dell’immigrazione n.286/98, per i richiedenti asilo, dall’art. 6 e 6 bis e seguenti del decreto legislativo 142/2015, come modificato dal Decreto legge n.145/2024.
Ritorna ancora attuale il principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.105/2001, e mai contraddetto in seguito, dunque pienamente applicabile anche nel caso delle procedure accelerate in frontiera esternalizzate in Albania, secondo cui “Il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’art. 13 della Costituzione. Si può forse dubitare se esso sia o meno da includere nelle misure restrittive tipiche espressamente menzionate dall’art. 13; e tale dubbio può essere in parte alimentato dalla considerazione che il legislatore ha avuto cura di evitare, anche sul piano terminologico, l’identificazione con istituti familiari al diritto penale, assegnando al trattenimento anche finalità di assistenza e prevedendo per esso un regime diverso da quello penitenziario. Tuttavia, se si ha riguardo al suo contenuto, il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle “altre restrizioni della libertà personale”, di cui pure si fa menzione nell’art. 13 della Costituzione. Lo si evince dal comma 7 dell’art. 14, secondo il quale il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura ove questa venga violata. Si determina dunque nel caso del trattenimento, anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale.
Né potrebbe dirsi che le garanzie dell’art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani. Che un tale ordine di idee abbia ispirato la disciplina dell’istituto emerge del resto dallo stesso art. 14 censurato, là dove, con evidente riecheggiamento della disciplina dell’art. 13, terzo comma, della Costituzione, e della riserva di giurisdizione in esso contenuta, si prevede che il provvedimento di trattenimento dell’autorità di pubblica sicurezza deve essere comunicato entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e che, se questa non lo convalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere ogni effetto.
5. l trasferimento via mare in Albania dal luogo in acque internazionali, nel quale si svolge l’attività di ricerca e salvataggio operata da navi militari italiane, dovrebbe comunque rimanere soggetto alle Convenzioni internazionali di diritto del mare, peraltro richiamate con efficacia vincolante dal Regolamento UE n.656/2014, che non possono essere modificate da atti normativi interni come i decreti legge, anche con riferimento alla individuazione del luogo di sbarco sicuro ed ai tempi di conclusione delle operazioni di ricerca e salvataggio. Le ulteriori procedure di screening nel centro di transito di Shengjin, o a bordo della nave militare durante la sua navigazione, non possono comportare una limitazione indebita e prolungata della libertà personale, anche oltre la mera esigenza di raggiungere un porto in Albania, che in questo ultimo caso è stato raggiunto quasi 24 ore prima dell’adozione del provvedimento di trattenimento.
Una diversa valutazione della limitazione della libertà personale inflitta alle persone trasferite in Albania potrebbe giustificare prassi in contrasto con il dettato costituzionale e con quanto previsto dalla Direttiva rimpatri dell’Unione europea 2008/115/CE, violazioni analoghe a quelle già riscontrate nei trasferimenti dai luoghi di sbarco ai centri di detenzione/hotspot, ed in particolare da Lampedusa a Pozzallo ed a Porto Empedocle, come emerso lo scorso anno nei provvedimenti dei giudici Apostolico e Cupri del Tribunale di Catania, che non hanno convalidato i decreti di trattenimento del questore di Ragusa. Ma che nel caso dei trasferimenti in Albania si potrebbero risolvere in un arbitrario prolungamento dei tempi di trattenimento amministrativo, a seconda degli ordini verbali impartiti dal ministero dell’interno al comandante della nave, con grave discriminazione tra i naufraghi soccorsi in acque internazionali da navi militari italiane, in parte minima trasferiti in Albania, e per la maggior parte sbarcati in Italia, e quindi condotti nei centri hotspot disciplinati dall’art. 10 ter del Testo Unico n.286/98. Su questa disciplina ancora parziale dei casi di limitazione della libertà personale degli stranieri, con riferimento al trattenimento amministrativo nei CPR, si sono peraltro profilate importanti questioni di costituzionalità. Secondo le più recenti eccezioni sollevate dal Giudice di Pace di Roma di fronte alla Corte Costituzionale la disciplina del trattenimento amministrativo degli stranieri in Italia non rispetterebbe diversi articoli della Carta:, in particolare gli articoli 2, 3, 13, 24, 25 comma 1, 32 e 111 comma 1. Se fosse vero, come previsto dalla legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania che nei centri in Albania dovrebbero applicarsi le medesime procedure accelerate in frontiera previste e già sperimentate in territorio italiano, con la mancata convalida del 90 per cento delle misure di trattenimento, ed una selva di ricorsi contro i dinieghi adottati dalle Commissioni territoriali, appaiono gravemente discriminatorie le prassi di pre-identificazione e di accesso alla procedura di asilo, per non parlare della effettività dei diritti di difesa, che si applicano alla manciata di persone “non vulnerabili”, provenienti da “paesi di origine sicuri” e “privi di documenti” che nave Libra risece a trasferire ad ogni viaggio in Albania.
Si osserva peraltro in recenti studi come ” il servizio giuridico del Parlamento europeo ha ritenuto, pur condividendo in termini generali la posizione interpretativa della Commissione circa la portata territoriale del diritto dell’Unione in materia di asilo, che le «warships» (qui da intendersi, se ben si è compreso il testo, come «navi militari», e non come «navi da guerra») equivalgano in alto mare a porzioni di territorio dello Stato di cui battono bandiera”.
Si aggiunge poi, con riferimento ai centri ubicati in territorio albanese, che “ le stesse direttive procedure ed accoglienza escludono dal proprio campo di applicazione sia le domande di protezione presentate presso rappresentanze diplomatiche degli Stati membri site in Paesi terzi, sia i richiedenti che tali domande abbiano formulato, sancendo così l’inapplicabilità del diritto dell’Unione in materia di asilo in luoghi tradizionalmente considerati “extraterritoriali”. Ma anche a ritenere che le aree concesse in uso dal governo albanese non siano extraterritoriali e siano parificabili ai centri per stranieri, hotspot o CPR, ubicati in Italia, non può trascurarsi la insormontabile differenza nelle procedure, che può confermare le dicriminazioni prima evidenziate, nei tempi di ricezione ed esame delle richieste di protezione internazionale, a partire dalle complesse e reiterate attività di pre-screening in acque internazionali. Con gravi violazioni dei diritti fondamentali delle persone trasferite in Albania, private delle possibilità di comunicazione esterna riconosciute a tutti coloro che vengono sbarcati in Italia e dei diritti di difesa, mediati dal funzionario amministrativo responsabile del centro.
Come richiesto da numerose associazioni, “chiediamo a Unhcr di dichiarare illegittima e disumana l’applicazione delle procedure accelerate di frontiera che sommariamente e frettolosamente decidono il destino di un richiedente asilo sulla base della sola provenienza geografica. Chiediamo a Unhcr di continuare a svolgere il ruolo per cui è nata e di non consentire ai governi di utilizzare la presenza dell’ONU per esibire un rispetto dei diritti umani quando ne mancano gli stessi presupposti”. E chiediamo ancora una volta l’intervento urgente del Garante nazionale delle persone private della libertà personale, che ha anche precise competenze sui centri in Albania, sui quali non può bastare la sporadica attività di monitoraggio consentita ai parlamentari.
Quello che succede oggi agli immigrati tratenuti nei centri di detenzione durante le provedure accelerate “in frontiera”, anche quando si tratta di frontiere di paesi terzi, costituisce un terreno di sperimentazione e va oltre le politiche di esternalizzazione dei controllidi frontiera messe in atto da anni dall’Unione europea e dall’Italia, con accordi con paesi che non rispettano i diritti umani- Investe direttamente il futuro dei diritti di libertà di tutti, di tutti coloro che possono essere privati della libertà personale per effetto di una decisione discrezionale delle autorità amministrative. Dietro cui appare sempre più evidente l’indirizzo della maggioranza di governo per colpire le minoranze e cancellare di fatto, a partire dalla indipendenza della magistratura, e dalla garanzia dell’Habeas corpus, i principi democratici (ancora) affermati dalla Costituzione repubblicana.
SABATO 09 NOVEMBRE 2024 15.57.59
MIGRANTI: VISITA ISPETTIVA PD E M5S IN ALBANIA, ‘GADJER UN CARCERE A CIELO
APERTO’ =
ADN0595 7 CRO 0 ADN CRO NAZ MIGRANTI: VISITA ISPETTIVA PD E M5S IN ALBANIA, ‘GADJER
UN CARCERE A CIELO APERTO’ = ‘Gravi lacune nelle verifiche di vulnerabilità’ Roma, 9 nov.
(Adnkronos) – Questa mattina i deputati Andrea Casu (Pd), Alfonso Colucci (M5S) e Rachele
Scarpa (Pd) si sono recati a Gadjer, in Albania, per una visita ispettiva al centro per migranti
voluto dal governo Meloni. Durante la visita i deputati hanno potuto osservare ”una struttura di grandi dimensioni, circondata da altissime barriere impenetrabili dall’esterno, che ricorda a tutti gli effetti un carcere a cielo aperto”. Attualmente, nel centro sono trattenute soltanto sette persone, per le quali sono in corso le procedure di valutazione delle domande d’asilo. Un ottavo migrante è stato infatti riportato in Italia questa mattina, a causa di una grave vulnerabilità di natura psichiatrica rilevata solo dopo lo sbarco nello hotspot di Shengjin. Una circostanza che ha sollevato molti dubbi da parte della delegazione parlamentare sulle modalità di accertamento delle vulnerabilità, ”com’è possibile – sottolineano – che una fragilità così grave non sia stata individuata nei quattro giorni di navigazione sulla nave Libra, ma solo al momento dello sbarco? Al
rientro chiederemo al governo di riferire in parlamento su tutti gli aspetti di questi trasferimenti e delle gravi mancanze che stiamo registrando”. ”Nel centro di Shengjin – aggiungono i deputati del Pd e del M5S- sono ancora in corso importanti lavori di costruzione, e la struttura, concepita per ospitare centinaia di persone, ospita al momento soltanto sette migranti oltre alle centinaia di persone che vi lavorano. Una situazione che conferma il grave spreco di risorse pubbliche legato a tutte le fasi di questa operazione”. I parlamentari non hanno ancora avuto modo di incontrare i migranti, poiché sono in corso le valutazioni delle richieste d’asilo; tuttavia, hanno pianificato una nuova ispezione nel pomeriggio, in cui si prevede che potranno parlare direttamente con i sette
migranti. (Sib/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 09-NOV-24 15:57
SABATO 09 NOVEMBRE 2024 18.04.46
Donzelli, alcuni giudici usano migranti contro riforma giustizia (ANSA) – ROMA, 09 NOV – “Il problema è banale, i democratici amano la democrazia solo quando comandano loro, quindi una volta la giustizia, una volta il dossieraggio, una volta gli scioperi, una volta le bugie, tutti strumenti per delegittimare chi non la pensa come loro. La soluzione è quello che stiamo facendo e cioè non farsi condizionare. Vogliamo fare la riforma della giustizia, ad esempio, e la facciamo anche se gualche giudice usa i migranti per fare pressioni. Per evitare la separazione delle carriere e per evitare che il Csm non sia più uno strumento di correnti politicizzate. Oggi il Csm è eletto quindi politica e correnti lo controllano, la nostra riforma prevede che i membri siano sorteggiati quindi le correnti non entrano più nella magistratura. Ecco perchè dicono che c’è la guerra tra governo e magistratura. Non c’è nessuna guerra, ma c’è la difesa del governo della magistratura contro pochi magistrati politicizzati che la stanno umiliando. Ci attaccano, noi ascoltiamo tutti, ma se pensiamo di essere dalla parte giusta andiamo fino in fondo perchè lo dobbiamo agli italiani”.
Lo afferma Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi nel corso della manifestazione prima le idee’ organizzata ad Andria dal gruppo della Camera. (ANSA). 2024-11- 09T18:04:00+01:00 IRA ANSA
SABATO 09 NOVEMBRE 2024 16.13.09
Migranti: e’ un egiziano il vulnerabile tornato da Albania =
(AGI) – Palermo, 9 nov. – E’ un egiziano il migrante risultato vulnerabile per problemi psichiatrici riportato in Italia dall’Albania, dove ora si trovano gli altri sette migranti trasferiti dalla nave Libra. Lo si apprende dal punto stampa che il Tavolo asilo e immigrazione ha tenuto insieme ad alcuni parlamentari davanti al campo di Gjader. “Ci chiediamo come mai non sia stata individuata prima questa vulnerabilita’ – hanno detto gli esponenti del Tavolo, che hanno potuto visitare la struttura – e non ci e’ stato dentro altro riguardo ad essa per ragioni di privacy”. In queste ore sono in corso a Gjader le audizioni dei migranti da parte delle commissioni territoriali. “Colpisce molto – hanno aggiunto gli esponenti del Tavolo e i parlamentari – vedere una struttura con alte sbarre che accoglie oggi solo 7 persone”. Si tratta di “una zona militarizzata: l’unica nota positiva e’ data da tanti operatori di polizia penitenziaria e tanti assistenti che portano umanita’. Si ha l’idea di un trattenimento di natura carceraria per persone che non possono uscire da una landa sperduta e isolata: il governo Meloni butta dalla finestra soldi che potrebbero essere usati per l’assistenza e la sicurezza in Italia”. Gli esponenti del Tavolo hanno avuto ieri un colloquio intervenuto con il responsabile immigrazione interno alla struttura: e’ emerso, spiegano, che “nell’informativa viene comunicato di poter evitare il trattenimento mediante la corresponsione della somma cosi’ come vergognosamente introdotto da uno dei tanti provvedimenti adottati dal governo. A questo scopo viene concessa loro la possibilita’ di contattare i loro familiari e amici mediante l’utilizzo del telefono dell’ente gestore. Hanno la possibilita’ di contattare un loro parente fino al terzo grado ma non fuori dal territorio europeo”, per farsi erogare “una somma da 2.000 a 5.000 euro: un pugno nello stomaco”. Entro 48 ore dall’adozione del trattenimento nel centro di Gjader, il provvedimento dovra’ essere comunicato al Tribunale di Roma, che dovrebbe convalidarlo nelle successive 48 ore. “Per le convalide – spiega sulla rivista Adif il giurista Fulvio Vassallo Paleologo, indicando “gravi violazioni al principio costituzionale dell’Habeas corpus” – non contano i giorni ma le ore decorse dal trattenimento disposto dalle autorita’ di polizia, e sotto questo profilo dovrebbe considerarsi che le attivita’ di pre-screening in mare o di screening nel centro di transito di Gjader si svolgono nei confronti di persone in evidente stato di totale privazione della liberta’ personale, circostanza che dovrebbe assumere rilievo, restando altrimenti la stessa liberta’ personale totalmente rimessa alla discrezionalita’ di polizia al di fuori di un effettivo controllo giurisdizionale”.
SABATO 09 NOVEMBRE 2024 16.08.18
Migranti: Delmastro, certi giudici fanno di tutto per bloccare i rimpatri Roma, 9 nov. (LaPresse) –
“Un giudice federale annulla il programma immigrazione di Biden: chi è senza documenti deve lasciare il paese. Mentre qui certi giudici fanno di tutto per bloccare i rimpatri, negli Stati Uniti sbattono fuori gli irregolari. L’Italia merita la stessa fermezza e chiarezza!”. Lo scrive su X il sottosegretario alla Giustizia e deputato di FdI, Andrea Delmastro.
SABATO 09 NOVEMBRE 2024 15.58.10
Migranti: Md, decisione tribunale su Albania? Sorpresi se cambiasse qualcosa Roma, 9 nov. (LaPresse) – “Purtroppo l’attualità ripete qualcosa che è già successo nel passato e rischia di diventare una sorta di farsa quando si ripete. Il tribunale di Roma sarà chiamato nuovamente a giudicare su questo argomento. Si è già espresso in precedenza e gli orientamenti interpretativi di massima credo siano stati piuttosto delineati. Sarei sorpreso se cambiasse qualcosa”. Così il segretario di Magistratura Democratica, Stefano Musolino, a margine della due giorni organizzata in Campidoglio per i sessant’anni dell’organizzazione, rispondendo alle domande dei cronisti in merito a cosa deciderà il tribunale in merito agli 8 migranti trasportati nel secondo viaggio verso l’Albania dalla nave Libra.”Ci sono stati finora vari orientamenti giurisprudenziali, tutti fondati sul presupposto della superiorità della norma europea”, aggiunge quindi Musolino, che ritiene che la cosa più probabile sia o l’appello alla Corte europea o direttamente la disapplicazione della norma.
Proprio per questo, secondo il magistrato “c’è un coro unanime su questa cosa di tutti quelli che hanno studiato la materia”, che non a caso “sono tutti orientati in questo senso”. Musolino punta l’attenzione poi anche su un altro dato: “Certamente i tempi tecnici per risolvere questa questione impediscono un trattenimento oltre i termini previsti dalla legge”, facendo sì che, scaduti i 28 giorni previsti, gli 8 migranti dovranno fare ritorno in Italia in attesa di una risposta definitiva.
SABATO 09 NOVEMBRE 2024 14.58.01
ADN0500 7 CRO 0 ADN CRO NAZ MIGRANTI: TAVOLO ASILO E PARLAMENTARI, ‘STRUTTURE ALBANESI COSTOSE E FUORI DA UMANITA” = Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Mentre uno degli otto migranti portati dalla nave Libra in Albania è risultato vulnerabile e quindi rispedito in Italia, davanti al centro di Gjadër, dove sono gli altri sette – 5 bengalesi e 2 egiziani – si è svolta oggi la conferenza stampa del Tavolo Asilo e Immigrazione, parlamentari italiani e associazioni della società civile albanese, inclusi i rappresentanti del collettivo Mesdhe, al termine della loro visita nella struttura. “Abbiamo visitato l’intero complesso composto da tre diversi spazi. Quel che colpisce è vedere le altissime sbarre. Ricorda davvero una zona militarizzata”, hanno spiegato i presenti, tra cui Giorgia Pintus (Arci), Francesco Ferri (ActionAid), Rachele Scarpa (Pd), Alfonso Colucci (M5s), Andrea Casu (Pd) e due avvocatesse del Cir, Francesca Cucchi e Donatella Tanzariello. “La sensazione è di essere fuori dall’umanità e pensate che queste strutture, di Shëngjin e Gjadër, hanno un costo di 800 milioni di euro in cinque anni, a cui vanno aggiunti i costi di gestione. Uno sperpero di risorse, soldi che potrebbero essere investiti in Italia per potenziare la sicurezza o l’assistenza a favore dei cittadini o i servizi per i migranti per garantire un flusso di migratorio legale. Si ha davvero l’idea che l’attuale governo stia buttando i soldi dalla
finestra”, è stato sottolineato. Il gruppo rientrerà nel pomeriggio nel centro per parlare con i sette migranti con l’aiuto dei mediatori culturali. Sono stati, inoltre, espressi molti dubbi sulla valutazioni di vulnerabilità delle persone: “come la volta scorsa è stato individuato un vulnerabile, ci domandiamo come venga davvero effettuato lo screening a bordo”. Questa “è una forma grave di trattenimento perché i migranti non possono uscire. Il protocollo prevede una serie di procedure alla base che sono illegittime, si tratta di una operazione di esternalizzazione e ribadiamo ancora una volta la nostra preoccupazione”, è stato evidenziato. Un’altra questione che “colpisce” è quella delle somme richieste come misura alternativa al trattenimento. “Somme che vanno dai 2.000 ai 5.000 euro circa – è stato ricordato – chieste a persone che si trovano in una situazione di apparente isolamento e che hanno già sostenuto dei costi esorbitanti per giungere fino a qua. Tutto ciò risulta essere oltremodo un pugno nello stomaco. Hanno sì la possibilità di contattare i loro parenti entro il terzo grado ma devono comunque stare sul territorio europeo.
Quindi non hanno neanche la possibilità di contattare i loro parenti in Bangladesh o in Egitto per richiedere queste somme e accreditarle su un conto Iban. Un paradosso a danno ancora una volta di persone che sono incappate in questo meccanismo infernale”
REPUBBLICA
10 novembre 2024
Migranti in Albania, respinte 5 richieste di asilo su 7. Domani la decisione del Tribunale sulla convalida dei trattenimenti
dal nostro inviato Davide Carlucci
Boldrini: “Operazione solo propagandistica, altro che modello per l’Europa. Non sono neanche clandestini perché intercettati in acque internazionali”
AGGIORNAMENTO IMPORTANTE
Ennesimo gravissimo attacco alla indipendenza della magistratura. Sono anni che scriviamo come funziona il rapporto tra diritto europeo, diritto costituzionale e garanzie nelle procedure di trattenimento e respingimento. Anche con riferimento al diritto di asilo. Se si conosce la legge e si applica in senso conforme alla Costituzione le decisioni dei giudici sono assolutamente prevedibili. L’applicazione della legge deve essere certa. Senza subire pressioni dalle maggioranze di governo. (Fulvio Vassallo Paleologo)
LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2024 12.36.44
Migranti, Gasparri a Nordio: serve ispezione in tribunale Roma In certi ambienti giudiziari siamo messi peggio di Corea nord – Roma, 11 nov. (askanews) –
“Ieri avevo denunciato il fatto che la magistrata Albano, in occasione del comizio organizzato a Roma da Magistratura Democratica, aveva dato l’impressione di conoscere una sentenza che è stata emessa oggi da un giudice monocratico sul rientro dall’Albania di due immigrati destinati al centro gestito dall’Italia in quel Paese. Mi era sembrato singolare che la Albano, che non è titolare di questo procedimento, sapesse che era già stato depositato un verbale su questa sentenza e che desse l’impressione di conoscerne il contenuto. Ho presentato una interrogazione al ministro Nordio per chiedere, ancora una volta, una ispezione (vedo che se ne dispongono troppo poche), per capire come stanno le cose. Come funzionino i meccanismi decisionali di alcuni tribunali. Quali siano le competenze e la riservatezza di alcuni organi, visto che le notizie sembrano circolare anche a beneficio di persone che non dovrebbero sapere quando vengono depositati dei verbali e, soprattutto, cosa contengano”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Siamo di fronte non solo a uso politico della giustizia reiterato, con un’invadenza nelle competenze dell’esecutivo e del legislativo senza pari da parte delle toghe, ma siamo anche di fronte a episodi – osserva – che richiedono una verifica sotto il profilo della competenza e della trasparenza. Ho detto ieri che guardando in certi ambienti giudiziari italiani si ha l’impressione che stiamo messi peggio della Corea del Nord. Confermo questa impressione. I Paesi pericolosi non sono quelli dove rimandiamo gli immigrati clandestini, il Paese pericoloso è l’Italia finché ci sono magistrati di questo tipo all’opera”.
IL GIORNALE
11 novembre 2024
“Sentenza già scritta, Nordio mandi gli ispettori”
La sintesi dell’interrogazione presentata dal presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri al Guardasigilli Carlo Nordio, dopo il provvedimento della sezione Immigrazione del Tribunale di Roma
Felice Manti
LA PRESSE
11 novembre 2024
Migranti, Tribunale Roma sospende due provvedimenti di trattenimento in attesa della Corte di Giustizia Europea
Il tribunale di Lussemburgo si pronuncerà sulla compatibilità del nuovo decreto sui ‘Paesi Sicuri’ con la disciplina europea
GIUSTIZIA INSIEME
11 novembre 2024
La sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024, causa C-406/22, secondo una prospettiva “interna” e di diritto dell’Unione Europea
La sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024, causa C-406/22, secondo una prospettiva “interna” e di diritto dell’Unione Europea
di Marcella Cometti
QUESTIONE GIUSTIZIA
2024/3
Lo stato dell’arte della giurisprudenza di legittimità sui trattenimenti
di Alberto Pazzi
consigliere della Corte di Cassazione
SISTEMA PENALE
23 ottobre 2024
di Giulia Mentasti
Trib. Roma, XVIII sez. civile – immigrazione, decreti 18 ottobre 2024, nn. 42251 e 42256
QUESTIONE GIUSTIZIA
2024/3
Nota ai provvedimenti di rigetto delle richieste di convalida dei trattenimenti disposti dalla Questura di Roma ai sensi del Protocollo Italia-Albania, emessi dal Tribunale di Roma, sezione specializzata nella protezione internazionale, il 18 ottobre 2024
di Andrea Natale , Fabrizio Filice
EUROJUS.IT
2023
DECRETO LEGISLATIVO N.142/2015
Art. 6-bis
(Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)
1. Fuori dei casi di cui all’articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all’articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell’istanza di sospensione (di cui all’articolo 35-ter)) del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria.)) Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze, sono individuati l’importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.
2-bis. Al richiedente che non è trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all’articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l’articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo stesso richiedente è rilasciato l’attestato nominativo di cui all’articolo 4, comma 2.
3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.
4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all’articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all’accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l’articolo 6, comma 5.
4-bis. In caso di inosservanza dell’obbligo di cooperazione di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell’articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
DECRETO LEGISLATIVO N. 25/ 2008
Art. 28-bis
(Procedure accelerate)
1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:
a) domanda reiterata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b);
b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente. (12)
2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:
a) richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);
b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50))
(b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell’articolo 2-bis
c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell’articolo
2-bis fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis;
d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 28-ter;
e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda)).
3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all’esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell’interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all’articolo 4, comma 2, per l’esame delle domande di cui al suddetto comma.
5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall’articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini di cui all’articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.
6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.