Mezzo passo avanti e un passo indietro della giurisdizione sulla detenzione amministrativa: non solo sui “paesi sicuri”.

di Fulvio Vassallo Paleologo

1. Il Tribunale di Roma sospende il giudizio sulla convalida dei trattenimenti nel CPR di Gjader in Albania e rinvia alla Corte Ue per una ennesima questione pregiudiziale di interpretazione. La serie di ordinanze adottate sulla convalida dei trattenimenti decretati dal questore di Roma ha purtroppo una portata interlocutoria, con una richiesta di procedura di urgenza che la Corte di Giustizia UE potrebbe non accogliere, a fronte del fatto che allo scadere dei termini i richiedenti asilo trattenuti in Albania devono essere immediatamente ricondotti in Italia. Secondo il Tribunale di Roma “deve evidenziarsi che i criteri per la designazione di uno Stato come Paese di origine sicuro sono stabiliti dal diritto dell’Unione europea”. Pertanto, secondo quanto ha riconosciuto anche la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 4 ottobre 2024, il giudice deve verificare “la corretta applicazione del diritto dell’Unione, che, notoriamente, prevale sulla legge nazionale ove con esso incompatibile, come previsto anche dalla Costituzione italiana”.Questo Tribunale – secondo l’ordinanza – ha sottoposto alla Corte di Giustizia Ue alcuni quesiti pregiudiziali riguardanti la designazione dei paesi di origine sicura da parte del D.L. n. 158/2024; ritenuto necessario attendere la decisione della Corte di Giustizia sui quesiti pregiudiziali proposti; ritenuto, però, che il protrarsi dei tempi della decisione sulla domanda di sospensione avrebbe ricadute negative sulla posizione soggettiva del richiedente asilo, sia in termini di diritto di soggiorno sul territorio nazionale che di perdurante titolarità del permesso di soggiorno provvisorio, posto che il comma 4 dell’art 35 ter del d.lvo n. 25/2008 prevede che tale permesso di soggiorno venga rilasciato quando l’istanza di sospensione sia accolta; dispone, nelle more della decisione della Corte di Giustizia, la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”. Secondo il Tribunale di Roma, “Deve essere chiaro che la designazione di Paese di origine sicuro è rilevante solo per l’individuazione delle procedure da applicare; l’esclusione di uno Stato dal novero dei Paesi di origine sicuri non impedisce il rimpatrio e/o l’espulsione della persona migrante la cui domanda di asilo sia stata respinta o che comunque sia priva dei requisiti di legge per restare in Italia”.

Come si è subito osservato, “Quella dei giudici di Roma è una decisione tecnicamente diversa da quella presa per il primo gruppo di dodici migranti. In quell’occasione non era stato convalidato il trattenimento, ed era quindi stata chiesta la loro liberazione immediata in applicazione del diritto europeo. Il tribunale aveva ritenuto che l’Egitto e il Bangladesh non potevano essere considerati sicuri, secondo l’interpretazione della sentenza della Corte di giustizia europea che definisce un paese sicuro solo se è tale in tutto il suo territorio e per tutte le categorie di cittadini, senza eccezioni. Elementi che non ricorrono né per l’Egitto né per il Bangladesh.

Più che di una ordinanza che nega la convalida e contraddice il decreto di trattenimento del questore di Roma sul piano del merito, si tratta di una misura cautelare che discende dalla rimessione della questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, con la medesima conseguenza però, dello scadere dei termini di 96 ore del trattenimento amministrativo, e dunque con l’obbligo per le autorità italiane di sottoporre i richiedenti asilo ad una procedura ordinaria in Italia, senza alcuna ulteriore limitazione della libertà personale.

I giudici romani hanno quindi sollevato una serie di questioni di interpretazione pregiudiziale alla Corte Ue, con un riferimento assorbente alla problematica della lista di paesi di origine “sicuri” adesso contenuta in un Decreto legge (n.158/2024) e non più in un decreto interministeriale. Ma le ragioni per negare la convalida del trattenimento amministrativo nel CPR di Gjader in Albania erano molteplici, ed investivano l’intera attuazione (già sul piano di fatto impossibile) del Protocollo Italia Albania.

Si deve anche ricordare che lo scorso giugno la sezione immigrazione del tribunale di Roma ha proposto un quesito pregiudiziale alla prima sezione civile della Cassazione, affinché si pronunci in merito alla possibilità di decidere in autonomia, anche in ragione del dovere di cooperazione istruttoria, comunque valutare, sulla base di informazioni sui paesi di origine (COI) aggiornate al momento della decisione, se il Paese incluso nell’elenco dei “Paesi di origine sicuri” sia effettivamente tale alla luce della normativa europea e nazionale vigente in materia, come sembra suggerire la Corte di giusitizia UE, o attenersi alla precedente lista dei Pesi di origine sicuri stilata dal ministero degli Esteri. La decisone è attesa per il prossimo 4 dicembre. Una questione che adesso dovrà essere riconsiderata anche alla luce del decreto legge n.158/2024, che ha previsto una nuova lista di paesi di origine sicuri, senza neppure adottare quei criteri di riferimento ai quali in passato faceva riferimento il decreto interministeriale.

I giudici del Tribunale di Roma potevano disapplicare la norma interna in contrasto con il diritto dell’Unione europea, e anche con la Costituzione italiana (artt.10 e 117), come già era stato ritenuto dal Tribunale di Catania, con riferimento alle procedure accelerate in frontiera nel centro Hotspot di Modica-Pozzallo (Ragusa). Oppure rilevare altre gravi questioni critiche legate alle variegate forme di privazione della libertà personale ancora non disciplinate con legge, con riferimento al trattenimento amministrativo nei centri per i rimpatri (CPR) come quello di Gjader, come negli altri centri di detenzione che sono operativi in Italia. Ma l’attacco subito da esponenti di governo era micidiale. La Presidenza della Repubblica ha taciuto. Il CSM ha dato un chiaro segnale di spaccatura e non si sono neppure difesi sul piano legale i magistrati più esposti, additati dai leader politici ad una campagna d’odio che si inasprisce giorno dopo giorno. La Procura di Perugia sta adesso indagando, dopo la trasmissione degli atti dalla procura di Roma, in relazione ai messaggi di minacce ricevuti sulla mail della giudice Silvia Albano, uno dei sei magistrati della Sezione specializzata sui Diritti della Persona e Immigrazione del Tribunale di Roma.

2. Le prime fasi attuative del Protocollo Italia-Albania, al di là della prova fattuale della impraticabilità operativa degli accordi stipulati a tavolino tra Giorgia Meloni ed Edi Rama, che prevedevano 3.000 migranti al mese trasferiti via mare ed internati nei centri albanesi, rendono ancora più evidenti gravi violazioni al principio costituzionale dell’Habeas corpus (art. 13 Cost.), già denunciate sul territorio italiano nel cd. approccio Hotspot, come nei CPR, e sempre più evidenti nelle modalità e nei tempi di svolgimento delle procedure accelerate in frontiera riservate ai richiedenti asilo provenienti da paesi di origine qualificati come “sicuri”. Se le prassi sulla detenzione amministrativa di questi richiedenti asilo, imposte dal ministero dell’interno, proseguiranno, malgrado le ordinanze dei giudici di Roma, ma anche di Catania, di Palermo e di Bologna, si può attendere uno scontro sempre più acceso sui trasferimenti in Albania, finora operati con la nave Libra. Fino al prossimo anno, nei centri in Albania potrà rimanere forse solo la polizia, per un utilizzo occasionale a scopo di propaganda. Diventa più importante nel frattempo la battaglia per contrastare le procedure illegali di trattenimento e i dinieghi per manifesta infondatezza pronunciati a raffica dalle Commissioni territoriali. Soto questo profilo non si può nascondere che lo stesso Tribunale di Roma ha riconosciuto proprio lo stesso giorno della seconda decisione sui trattenimenti nel CPR di Gjader, una sospensiva “dell’efficacia esecutiva” di due dineghi della protezione internazionale per manifesta infondatezza, adottati dalla Commissione territoriale nei confronti di due dei dodici richiedenti asilo “scaricati” ad ottobre in Albania, dopo la prima missione di raccolta operata dalla nave Libra nel Mediterraneo centrale. Adesso sarà battaglia su ogni provvedimento di diniego per manifesta infondatezza adottato dalle Commissioni territoriali con procedure lampo che assecondano l’indirizzo del governo che tende a trasformare i richidenti asilo in migranti irregolari da respingere nel più breve tempo possibile. Per dimostrare la natura strumentale delle richieste di asilo, si stanno abbattendo, nella prassi e con la decretazione d’urgenza, tutte le garanzie procedurali previste dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, dagli articoli 10,13 e 24 della Costituzione, dalle Direttive europee n.32 e 33 del 2013, dalla Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, (artt. 3,5 e 6).

3. Se i giudici di Lussemburgo accorderano una delle due procedure di urgenza previste dal Regolamento della Corte di Giustizia, per una decisione definitiva da parte della giustizia italiana ci vorranno comunque mesi. Anche loro subiranno pressioni politiche enormi e va ricordato che sono giudici di nomina governativa, che dunque possono risentire dell’indirizzo dei governi. Come si è verificato in passato nel caso Khlaifia, con riferimento al trattenimento amministrativo nel centro hotspot di Lampedusa, quando la Grande camera della Corte di giustizia UE ha “corretto” in modo riduttivo la decisione della sezione di prima istanza. Ed in questo momento in Europa il tema dell’immgrazione e dell’asilo sembra dominato anche in Italia da un dirompente “trumpismo” di riflesso, non solo innescato dal risultato delle elezioni americane, ma anche effetto del terremoto politico in atto in diversi paesi, come Francia e Germania, in cui l’estrema destra sembra sempre più vicina al potere. Quello che succede nelle capitali europee potrebbe quindi condizionare le decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Ci sarà anche da vedere in che tempi la nuova Commissione europea ed il Parlamento di Bruxelles daranno attuazione al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, rendendo operativi i nuovi Regolamenti sullo screening in frontiera e sulle procedure accelerate di asilo, che il governo italiano invoca come se fossero già esecutivi.

Non si tratta dunque di risolvere soltanto lo scontro che i governi hanno innescato con la giurisdizione sulla qualificazione di “paese di origine sicuro”, con riferimento a singole parti di territorio, oppure alla violazione diffusa dei diritti fondamentali delle minoranze, ma viene in rilievo, come si verificava già da tempo anche in territorio italiano, nei CPR e negli altri luoghi equiparati, a disposizione della polizia, la questione della legittimità della detenzione amministrativa nei CPR e della detenzione di fatto, magari sulla base di “ordini orali”, nei confronti degli stranieri che fanno ingresso per ragioni di soccorso nel territorio nazionale. Una questione che rimane ancora aperta e che segna differenze di valutazione tra la Corte di Giustizia UE e la Corte europea dei diritti dell’Uomo.

Rimane in ogni caso il diritto/dovere del giudice di valutare tutti gli atti presupposti e di fornire una motivazione completa per ogni provvedimento che implichi la limitazione della libertà personale, degli stranieri, così come per i cittadini. Secondo la sentenza della Cassazione civile (prima sezione) del 13 novembre 2023 n.32070, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 D.lgs n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo (Cass. n. 18404/2023, Cass. n. 5750/2017). Analogo vincolo ricorre nei casi di convalida dei provvedimenti di respingimento adottati dal questore nei confronti di richiedenti asilo, detenuti nei CPR, negli hotspot e negli altri luoghi a disposizione delle autorità di polizia, nel corso delle procedure accelerate in frontiera riservate ai richiedenti asilo provenienti da paesi di origine “sicuri”.

4.  Sulla disciplina ancora parziale dei casi di limitazione della libertà personale degli stranieri, seppure con riferimento al trattenimento amministrativo nei CPR, si sono peraltro profilate importanti questioni di costituzionalità. Secondo le più recenti eccezioni sollevate dal Giudice di Pace di Roma di fronte alla Corte Costituzionale la disciplina del trattenimento amministrativo degli stranieri in Italia non rispetterebbe diversi articoli della Carta: in particolare gli articoli 2, 3, 13, 24, 25 comma 1, 32 e 111 comma 1.

Il principio dell’“Habeas corpus”, alla base delle costituzioni democratiche, è sancito dall’art.13 della Costituzione, secondo cui La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. Solo In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto” . In base all’art. 13 secondo comma della Costituzione, “ E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà“. Lo stesso principio dell’ habeas corpus è richiamato dall’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dall’art.5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo. Si tratta di un principio che è applicabile a qualinque persona, anche agli stranieri in condizioni di irregolarità, nei confronti dei quali siano adottate misure di trattenimento amministrativo o di allontanamento forzato, secondo quanto previsto dall’art.14 del Testo unico dell’immigrazione n.286/98, per i richiedenti asilo, dall’art. 6 e 6 bis e seguenti del decreto legislativo 142/2015, come modificato dal Decreto legge n.145/2024.

5. Il rischio di trattamenti inumani o degradanti è sempre più connesso alla mancanza di una disciplina per legge dei centri di detenzione amministrativa, comunque denominati. Come scrive la Repubblica – Torino, “anche se l’inchiesta sul Cpr di Torino ha consentito di rilevare «significative criticità sulla tutela dei diritti e della dignità dei soggetti trattenuti», sono state archiviate le posizioni dei sette indagati che dovevano rispondere, a vario titolo, di sequestro di persona e lesioni colpose nei confronti di 14 persone, recluse «in una cella chiusa a chiave» nel famigerato “ospedaletto” del Cpr”. Nel provvedimento di archiviazione la giudice fa riferimento alla “farraginosità della normativa relativa ai trattenuti nei Cpr» e «l’assenza di un sistema di adeguata vigilanza del rispetto dei loro diritti“. Si riconosce che “ripetute violazioni”,ci sarebbero state, ma sono state “veicolate” dall’assenza di regole chiare. “Senza che alcuna autorità amministrativa competente intervenisse per porvi rimedio, nella scarsa consapevolezza del problema e seguendo una prassi errata”. Si ammette in definitiva una “modalità di trattenimento non prevista dalla legge” e ci si ferma alla valutazione dei CPR come “luoghi ibridi“, ma non se ne trae alcuna conseguenza sul piano della violazione delle garanzie della libertà personale previste dall’art. 13 della Costituzione, che impone la riserva di legge al pari della riserva di giurisdizione.

Quello che succede oggi agli immigrati trattenuti nei centri di detenzione amministrativa durante le procedure accelerate “in frontiera”, anche quando si tratta di frontiere di paesi terzi, come si è già verificato in passato nei “centri per i rimpatri” (CPR) in territorio italiano, da quando venivano chiamati eufemisticamente “centri di permenenza temporanea” (CPT), costituisce un terreno di sperimentazione e va oltre le politiche di esternalizzazione dei controlli di frontiera messe in atto da anni dall’Unione europea e dall’Italia, con accordi con paesi che non rispettano i diritti umani. Investe direttamente il futuro dei diritti di libertà di tutti, di tutti coloro che possono essere privati della libertà personale per effetto di una decisione discrezionale delle autorità amministrative. Dietro cui appare sempre più evidente l’indirizzo della maggioranza di governo per strumentalizzare, in collegamento con l’internazionale nera guidata da Elon Musk, le complesse questioni sui controlli di frontiera. E in nome della “difesa dei confini” colpire le minoranze, le opposizioni politiche ancora troppo divise, in modo da cancellare di fatto, a partire dalla indipendenza della magistratura, e dalla garanzia dell’Habeas corpus, i principi democratici di eguaglianza e libertà (ancora) affermati dalla Costituzione repubblicana.


LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2024 12.36.44

 Migranti, Gasparri a Nordio: serve ispezione in tribunale Roma In certi ambienti giudiziari siamo messi peggio di Corea nord Roma, 11 nov. (askanews) –

“Ieri avevo denunciato il fatto che la magistrata Albano, in occasione del comizio organizzato a Roma da Magistratura Democratica, aveva dato l’impressione di conoscere una sentenza che è stata emessa oggi da un giudice monocratico sul rientro dall’Albania di due immigrati destinati al centro gestito dall’Italia in quel Paese. Mi era sembrato singolare che la Albano, che non è titolare di questo procedimento, sapesse che era già stato depositato un verbale su questa sentenza e che desse l’impressione di conoscerne il contenuto. Ho presentato una interrogazione al ministro Nordio per chiedere, ancora una volta, una ispezione (vedo che se ne dispongono troppo poche), per capire come stanno le cose. Come funzionino i meccanismi decisionali di alcuni tribunali. Quali siano le competenze e la riservatezza di alcuni organi, visto che le notizie sembrano circolare anche a beneficio di persone che non dovrebbero sapere quando vengono depositati dei verbali e, soprattutto, cosa contengano”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Siamo di fronte non solo a uso politico della giustizia reiterato, con un’invadenza nelle competenze dell’esecutivo e del legislativo senza pari da parte delle toghe, ma siamo anche di fronte a episodi – osserva – che richiedono una verifica sotto il profilo della competenza e della trasparenza. Ho detto ieri che guardando in certi ambienti giudiziari italiani si ha l’impressione che stiamo messi peggio della Corea del Nord. Confermo questa impressione. I Paesi pericolosi non sono quelli dove rimandiamo gli immigrati clandestini, il Paese pericoloso è l’Italia finché ci sono magistrati di questo tipo all’opera”.


Comunicato  stampa del Tribunale di Roma sulla sospensiva del procedimento di convalida per i 7 trattenuti nella seconda missione Albania.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione 18^ Civile Sezione per i diritti della persona e immigrazione

COMUNICATO STAMPA

Si comunica che in data odierna si sono svolte le udienze per l’esame delle richieste di convalida dei trattenimenti effettuati dalla Questura di Roma – ai sensi del Protocollo ItaliaAlbania – successivamente all’emanazione del decreto legge n.158/2024. I giudici hanno ritenuto necessario disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, formulando quattro quesiti, analogamente a quanto già disposto nei giorni scorsi da due collegi della stessa sezione in sede di sospensiva dei provvedimenti di rigetto di domande di asilo proposte da persone migranti precedentemente trattenute in Albania. Il rinvio pregiudiziale è stato scelto come strumento più idoneo per chiarire vari profili di dubbia compatibilità con la disciplina sovranazionale emersi a seguito delle norme introdotte dal citato decreto legge, che ha adottato una interpretazione del diritto dell’Unione europea e della sentenza della CGUE del 4 ottobre 2024 divergente da quella seguita da questo Tribunale – nel quadro della previgente diversa normativa nazionale – nei precedenti procedimenti di convalida delle persone condotte in Albania e ivi trattenute. Tale scelta è stata preferita ad una decisione di autonoma conferma da parte del Tribunale della propria interpretazione, per le ragioni diffusamente evidenziate nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale. Deve evidenziarsi che i criteri per la designazione di uno Stato come Paese di origine sicuro sono stabiliti dal diritto dell’Unione europea. Pertanto, ferme le prerogative del Legislatore nazionale, il giudice ha il dovere di verificare sempre e in concreto – come in qualunque altro settore dell’ordinamento – la corretta applicazione del diritto dell’Unione, che, notoriamente, prevale sulla legge nazionale ove con esso incompatibile, come previsto anche dalla Costituzione italiana. Deve essere inoltre chiaro che la designazione di Paese di origine sicuro è rilevante solo per l’individuazione delle procedure da applicare; l’esclusione di uno Stato dal novero dei Paesi di origine sicuri non impedisce il rimpatrio e/o l’espulsione della persona migrante la cui domanda di asilo sia stata respinta o che comunque sia priva dei requisiti di legge per restare in Italia. In ragione del rinvio pregiudiziale i giudici non si sono pronunciati sulle richieste di convalida, ma hanno dovuto necessariamente sospendere i relativi giudizi in attesa della decisione della Corte di giustizia. La sospensione dei giudizi non arresta il decorso del termine di legge di quarantotto ore di efficacia dei trattenimenti disposti dalla Questura.

Roma, 11 novembre 2024

La Presidente di sezione Luciana Sangiovanni


AVVENIRE

giovedì 14 marzo 2024

Decreto Cutro. La Corte Ue: nessuna urgenza per decidere sui fermi annullati a Pozzallo

Luca Liverani 

Respinta la richiesta della Cassazione di decidere in fretta sui trattenimenti e sui 5mila euro chiesti dalla nuova norma ai migranti per evitare i Cpr. I legali: a rischio il protocollo con l’Albania

La Cassazione a sezioni civili unite aveva sospeso il giudizio, decidendo di rivolgersi alla Corte di giustizia europea per chiedere un pronunciamento urgente. Ma i giudici di Lussemburgo ieri hanno deciso che sul tema non ci sarà nessuna risposta urgente, anche perché i migranti in questione non sono detenuti o ristretti e quindi non serve una decisione rapida a causa di una limitazione della loro libertà personale. Il verdetto arriverà con ogni probabilità tra vari mesi.”


SISTEMA PENALE

5 novembre 2024

Il Tribunale di Catania disapplica il d.l. paesi sicuri per contrasto con il diritto UE

Trib. Catania, Sez. immigrazione, decreto del 4 novembre 2024


SABATO 09 NOVEMBRE 2024 18.04.46

Donzelli, alcuni giudici usano migranti contro riforma giustizia (ANSA) – ROMA, 09 NOV – “Il problema è banale, i democratici amano la democrazia solo quando comandano loro, quindi una volta la giustizia, una volta il dossieraggio, una volta gli scioperi, una volta le bugie, tutti strumenti per delegittimare chi non la pensa come loro. La soluzione è quello che stiamo facendo e cioè non farsi condizionare. Vogliamo fare la riforma della giustizia, ad esempio, e la facciamo anche se gualche giudice usa i migranti per fare pressioni. Per evitare la separazione delle carriere e per evitare che il Csm non sia più uno strumento di correnti politicizzate. Oggi il Csm è eletto quindi politica e correnti lo controllano, la nostra riforma prevede che i membri siano sorteggiati quindi le correnti non entrano più nella magistratura. Ecco perchè dicono che c’è la guerra tra governo e magistratura. Non c’è nessuna guerra, ma c’è la difesa del governo della magistratura contro pochi magistrati politicizzati che la stanno umiliando. Ci attaccano, noi ascoltiamo tutti, ma se pensiamo di essere dalla parte giusta andiamo fino in fondo perchè lo dobbiamo agli italiani”.
Lo afferma Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi nel corso della manifestazione prima le idee’ organizzata ad Andria dal gruppo della Camera. (ANSA). 2024-11- 09T18:04:00+01:00 IRA ANSA



RAINEWS 24

12 novembre 2024

Caso Albania, interviene Musk: “Questi giudici devono andarsene”. Rientrati in Italia i 7 migranti Fino a Shengjin e ritorno “Cosa succede ora”

I migranti da venerdì scorso si trovavano nel centro di Gjdaer, in Albania. La Russa: “Sul caso decida la Corte europea”


IL GIORNALE

11 Novembre 2024 – 19:38

Albania, toghe all’assalto: fanno tornare in Italia sette migranti

La sezione immigrazione del tribunale civile di Roma ha sospeso la convalida di tutti i provvedimenti di trattenimento nel Cpr albanese di Gjader. Il Viminale si costituirà parte civile davanti alla Corte di Giustizia Ue

Felice Manti 


LA REPUBBLICA TORINO 11 NOVEMBRE

Nel Cpr “abbandono e degrado” ma il gip archivia perché “la normativa sulla permanenza dei migranti è confusa”

Sarah Martinenghi

In isolamento per 162 giorni «senza una giustificata ragione». Tra loro c’era Moussa Balde morto suicida


QUESTIONE GIUSTIZIA

2024/3

Lo stato dell’arte della giurisprudenza di legittimità sui trattenimenti 

di Alberto Pazzi
consigliere della Corte di Cassazione


SISTEMA PENALE

23 ottobre 2024

Trattenimento dei richiedenti asilo in Albania: tra mancate convalide, ricorsi e decretazione d’urgenza. Una breve guida, per farsi un’idea

di Giulia Mentasti

Trib. Roma, XVIII sez. civile – immigrazione, decreti 18 ottobre 2024, nn. 42251 e 42256


QUESTIONE GIUSTIZIA

2024/3

Nota ai provvedimenti di rigetto delle richieste di convalida dei trattenimenti disposti dalla Questura di Roma ai sensi del Protocollo Italia-Albania, emessi dal Tribunale di Roma, sezione specializzata nella protezione internazionale, il 18 ottobre 2024


ANSA

22 ottobre 2024

Giudici Roma interpellarono Cassazione su Paesi sicuri

Richiesta prima della sentenza della Corte Ue. Risposta il 4/12

I giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma hanno rivolto, oltre un mese fa, un interpello alla prima sezione civile della Cassazione, affinché si pronuncino in merito alla possibilità di agire autonomamente o doversi attenere alla lista dei Pesi sicuri stilata dal ministero degli Esteri.

La richiesta, di cui oggi parla il Messaggero, è avvenuta prima della sentenza della Corte di giustizia europea del 4 ottobre, per mezzo della quale la stessa sezione non ha convalidato il trattenimento dei dodici migranti nel centro italiano in Albania di permanenza per il rimpatrio.
    La risposta degli ermellini dovrebbe arrivare il prossimo 4 dicembre.


MELTINGPOT

No CPR né in Italia, né in Albania né altrove: verso le manifestazioni dell’1 e 2 dicembre contro il protocollo,

La conferenza stampa a Tirana del Network Against Migrant Detention


Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

2024/1

Il Protocollo Italia-Albania e il diritto dell’Unione europea: una relazione complicata

di Eleonora Celoria e Abdreina De Leo


SIDI BLOG

Maggio 2024

PROCEDURA DI CONFINE E PROCEDURA AI CONFINI DELLA REALTÀ NEL PROTOCOLLO ITALIA-ALBANIA IN MATERIA DI MIGRAZIONE

 Gabriella Carella 


QUESTIONE GIUSTIZIA

Ottobre 2024

CPR e Costituzione: manca una legge sui modi del trattenimento

di Antonello Ciervo , Gennaro Santoro

Le associazioni sollecitano il Tar Lazio a porre questione di legittimità costituzionale