di Fulvio Vassallo Paleologo
1. Lo scorso 18 luglio la Procura di Crotone ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari relative al tragico naufragio di un caicco proveniente dalla Turchia, davanti la spiaggia di Steccato di Cutro, il 26 febbraio del 2023. Il natante era stato avvistato il giorno precedente da un assetto aereo dell’agenzia europea FRONTEX, che aveva tempestivamente trasmesso la posizione alle autorità italiane quando l’imbarcazione si trovava a circa 40 miglia dalle coste italiane, dunque in acque internazionali, ma nella zona di ricerca e salvataggio (SAR) riconosciuta all’Italia. Le autorità italiane qualificavano la situazione come un caso di contrasto dell’immigrazione irregolare “law enforcement”, dunque da seguire con una attività di sorveglianza (ombreggiamento) del “target”, ma senza intervenire immediatamente, come sarebbe stato obbligatorio, qualora si fosse accertato un caso SAR, da affrontare con la massima rapidità e con tutti i mezzi disponbili per il soccorso, per garantire il fine primario della salvaguardia della vita umana in mare.
Ai componenti del Reparto operativo navale della Guardia di finanza di Vibo Valentia con una diversa graduazione delle responsabilità, si contesta ““grave negligenza, imprudenza, imperizia, in violazione del regolamento Ue 656/2014” e delle norme interne. Nessuno ha comunicato a Reggio Calabria le difficoltà di navigazione – “diciamo che per il momento è un’attività di polizia che gestiamo”, sarebbe stato riferito , nonostante l’unità della Finanza stesse già rientrando in porto, “celando negligentemente informazioni che, se conosciute, avrebbero (o avrebbero dovuto) comportare l’attivazione del piano Sar”. Non può che soprendere però come il Roan di Vibo abbia agito a totale insaputa delle autorità centrali, che non vengono neppure citate dalla Procura di Crotone. E sono note le limitazioni di operativtà che le autorità politiche, attraverso i cosiddetti “tavoli tecnici” e le centrali di coordinamento, a Roma, con le quali sono costantemente in contatto, hanno imposto per evitare soccorsi in acque internazionali oltre il limite di 12 miglia dalla costa. Una scelta politica che a sud di Lampedusa è costata la vita di centinaia di persone. Ma ancora una volta tutte le responsabilità sembrano concentrarsi sui livelli periferici, senza risalire ai soggetti ed alle strutture centrali che decidono davvero sulle prassi operative da imporre alle forze di polizia. Come si è verificato durante il lungo processo per la “strage dei bambini”, ovvero il caso Libra dell’11 otobre 2013, concluso con l’accertamento della responsabilità di due ufficiali di Marina, all’epoca dei fatti comandanti delle sale operative della Marina Militare e della Guardia Costiera, per i quali però, anche in grado di appello, si confermava il riconoscimento della prescrizione dei reati contestati. Per quella strage, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, nel gennaio del 2021, ha affermato una responsabilità concorrente tra Italia e Malta derivante da un inefficace coordinamento tra autorità maltesi e italiane, una responsabilità che va ben oltre quanto contestato ai singoli ufficiali della Guardia costiera.
Nell’avviso di conclusione delle indagini si citano le fonti normative utilizzate dalla Procura di Crotone per ricostruire le responsabilità del naufragio davanti Steccato di Cutro. Si richiamano dunque il Decreto del Presidente del Consiglio del 14 luglio 2003, al quale sono seguite le determinazioni dei diversi Tavoli tecnici tenuti presso il Ministero dell’interno, e in particolare l’accordo tecnico operativo del 14 settembre 2005, “come interpretato all’esito del Tavolo tecnico del mese di giugno 2022”, ed il Regolamento Frontex n.656 del 2014. Nel documento della stessa procura non vengono citate le Convenzioni internazionali di diritto del mare, e la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, ma queste Convenzioni sono espressamente richiamate dallo stesso Regolamento Frontex del 2014 che viene addotto come base normativa principale, in ogni caso prevalente sulla normativa interna, soprattutto se questa ha carattere amministrativo o assume la forma di decreto (inter)ministeriale. Come in diverse occasioni, con riferimento ai soccorsi in mare, è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione.
Dal comunicato della Procura si evince che le accuse contestate agli imputati, appartenenti alla Guardia costiera ed ai Reparti aeronavali (ROAN) della Guardia di finanza, accusati di naufragio colposo ed omicidio colposo plurimo, riguarderebbero “profili di negligenza nel dare attuazione alle regole che la normativa europea e nazionale impone in casi del genere”, mentre “è risultata non censurabile la scelta iniziale di qualificare l’evento come operazione di polizia (law enforcement) in luogo di soccorso in mare”. Una scelta che. nel caso di soccorsi di massa in acque internazionali, secondo il Piano nazionale SAR 2020, non compete ad organi periferici, ma spetta alle autorità centrali di coordinamento.
2. Senza entrare nel merito delle responsabilità personali, diversamente modulate dalla Procura per ciascun imputato, che saranno oggetto di valutazione da parte del giudice dell’udienza preliminare (GUP), riteniamo necessario andare oltre i profili di colpa ipotizzati a carico dei membri della Guardia di finanza e della Guardia costiera, centrati soprattutto sull’omessa o ritardata comunicazione delle informazioni relative al caso, perchè lo stesso Regolamento Frontex n.656 del 2014, che pure la Procura di Crotone richiama a base delle sue determinazioni, contiene criteri di valutazione degli eventi SAR che, se correttamente applicati dalle competenti autorità italiane, avrebbero imposto l’immediata qualificazione dell’evento, subito dopo l’avvistamento da parte dell’assetto aereo di Frontex, come un “evento di soccorso (SAR)” e non invece come un mero evento di immigrazione irregolare (law enforcement).
Si tratta allora di individuare quali sarebbero state le autorità italiane che avrebbero dovuto accertare la ricorrenza di un evento SAR, quali ordini avrebbero dovuto impartire alle autorità periferiche, e soprattutto quale sia il fondamento normativo della distinzione tra eventi di ricerca e salvataggio (SAR) ed eventi di immigrazione irregolare (law enforcement). E su quali basi normative questa distinzione potrebbe ritenersi legittima, con la conseguenza di ritenere ammissibile in acque internazionali il monitoraggio (occulto) a distanza da parte della Guardia di finanza, chiamata invece ad intervenire direttamente soltanto al limite delle acque territoriali (12 miglia dalla costa). Al riguardo non sembra neppure assumere rilevanza la controversa nozione di “zona contigua” che nel caso italiano si estenderebbe fino a 24 miglia dalla costa, e all’interno della quale, sebbene si tratti di acque internazionali, ricorre una precisa competenza della Guardia di finanza, per interventi di contrasto dell’immigrazione irregolare che però possono sempre trasformarsi in eventi di ricerca e salvataggio (SAR), caratterizzati da una situazione di pericolo attuale (distress).
Il provvedimento della Procura di Crotone dà atto delle condizioni del tempo riscontrabili nella notte del nauftagio, mare 4 con vento di burrasca da sud forza sette, con previsioni in peggioramento, ma qualifica l’evento SAR come una mera situazione di “incertezza”, e si lascia sfuggire che il natante sarebbe stato “in condizioni di buona galleggiabilità”. Non si afferma espressamente, invece, che ricoreva si un caso SAR, ma di soccorso immediato (distress), come pure, secondo i criteri indicati nel Regolamento Frontex n.656 del 2014 si sarebbe dovuto accertare, facendo scattare i soccorsi subito dopo l’avvisatamento del caicco da parte dell’assetto aereo di Frontex. Perchè era ampiamente prevedibile che avvicinandosi alla costa l’imbarcazione avrebbe incontrato condizioni di mare probitive, come poi era confermato dal rientro in porto di due motovedette della Guardia di finanza per le avverse condizioni meteo. Soltanto nel caso di un imputato, appartenente ad una sezione locale della Guardia costiera, si adducono profili di responsabilità per omissione, nelle ultime ore che precedevano il naufragio del caicco sulla secca davanti la spiaggia di Steccato di Cutro, facendo riferimento ad un caso SAR ormai qualificato come distress conclamato (DESTREFA). Ma non si può davvero escludere, come sembra ritenga anche la Procura di Crotone, che la situazione di distress fosse già in atto al momento del primo avvistamento aereo operato da Frontex il 25 il giorno precedente il naufragio.
3. L’articolo 9 del Regolamento Frontex 656/2014 che la Procura di Crotone richiama per concludere, pure al’interno di un evento qualificato come SAR, con il riscontro iniziale di una mera situazione di “incertezza”, e solo per un imputato chiamato a rispondere per le fasi finali della tragica traversata del caicco come situazione di distress, indica criteri precisi che nel caso del Summer Love proveniente salla Turchia avrebbero dovuto imporre alle autorità italiane, già in acque internazionali, la immediata dichiarazione di una situazione SAR di distress, tale da imporre un immediato intervento di soccorso. Secondo questo Regolamento, infatti,gli Stati membri sono comunque tenuti a prestare assistenza a qualunque natante o persona in pericolo in mare e durante un’operazione marittima assicurano che le rispettive unità partecipanti si attengano a tale obbligo, conformemente al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla situazione giuridica dell’interessato o dalle circostanze in cui si trova.
La qualificazione di un evento come evento di immigrazione irregolare (law enforcenent) non esclude che dopo una iniziale qualificazione di questa portata debba essere immediatamente dichiarato un evento SAR, da definre come distress (pericolo grave ed urgente) e non come mera incertezza, quando lo richiedano le condizioni del mare e/o il sovraccarico dell’imbarcazione, peraltro priva in ogni caso di dotazioni di sicurezza. Lo conferma il Piano SAR nazionale 2020 e il Protocollo addizionale contro il traffico di esseri umani, allegato alla Convenzione ONU di Palermo del 2000 contro la criminalità transanazionale. Secondo la “clausola di salvaguardia“, dettata dall’articolo 19 del Protocollo addizionale, “Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti dell’uomo e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status di Rifugiati e il principio di non allontanamento”. L’accertamento di una situazione (SAR) e quindi di incertezza, di allerta o di distress, non può essere in alcun modo ritardata dalle finalità di contrasto dell’immigrazione irregolare (law enforcement),
3, Per la Procura di Crotone dunque, nel caso del caicco Summer Love avvistato in acque internazionali nella zona SAR italiana, e forse anche prima, da un assetto aereo di Frontex, ricorreva una situazione di incertezza e non una situazione di distress, pure all’interno della doverosa qualificazione dell’evento come SAR, e non come un mero “evento di immigrazione iregolare” (law enforcement). Nel’avviso di conclusione delle indagini prelimnari, rimane sottintesa e non è oggetto di una specifica rilevazione da parte della stessa Procura, la presenza di un numero elevato di persone (“verosimilmente”) a bordo, ma poi stimata dalla Procura, in un altro passaggio, “a almeno 180 persone“, una presenza rilevata con i sensori termici da Frontex e comunicata alle autorità italiane. In un comunicato pervenuto all’ANSA Frontex affermava infatti che l’assetto aereo dell’agenzia europea aveva segnalato “un’imbarcazione pesantemente sovraffollata che si dirigeva verso le coste italiane: come sempre in questi casi, abbiamo immediatamente informato tutte le autorità italiane dell’avvistamento“.
Secondo lo stesso Regolamento Frontex n.656 del 2014 richiamato dalla Procura di Crotone, si considera che un natante o le persone a bordo siano in una fase di (distress) pericolo, in particolare: quando sono ricevute informazioni affermative secondo cui una persona o un natante è in pericolo e necessita di assistenza immediata; oppure quando in seguito a una fase di allarme, ulteriori tentativi falliti di stabilire un contatto con una persona o un natante e più estese richieste d’informazioni senza esito portano a pensare alla probabilità che esista una situazione di pericolo; oppure quando sono ricevute informazioni secondo cui l’efficienza operativa del natante è stata compromessa al punto di rendere probabile una situazione di pericolo. Per valutare se un natante si trovi in una fase di incertezza, allarme o pericolo, nell’ambito di un evento qualificato come SAR, le unità partecipanti tengono in conto, e trasmettono al centro di coordinamento del soccorso competente, tutte le informazioni e osservazioni pertinenti, anche per quanto riguarda: l’esistenza di una richiesta di assistenza, anche se tale richiesta non è l’unico fattore per determinare l’esistenza di una situazione di pericolo. Occorre considerare anche la navigabilità del natante e la probabilità che questo non raggiunga la destinazione finale; il numero di persone a bordo rispetto al tipo di natante e alle condizioni in cui si trova; la disponibilità di scorte necessarie per raggiungere la costa, quali carburante, acqua e cibo; la presenza di un equipaggio qualificato e del comandante del natante; l’esistenza e la funzionalità di dispositivi di sicurezza, apparecchiature di navigazione e comunicazione; la presenza a bordo di persone che necessitano di assistenza medica urgente; la presenza a bordo di persone decedute; la presenza a bordo di donne in stato di gravidanza o di bambini; le condizioni e previsioni meteorologiche e marine. Sempre in base all’art.9 del Regolamento Frontex n.656 del 2014, in attesa delle istruzioni del Centro di coordinamento del soccorso, vanno adottate “tutte le opportune misure per salvaguardare l’incolumità delle persone interessate”.
4. Dovrebbe essere a tutti chiaro a questo punto che, nel caso dei soccorsi di massa in acque internazionali, e poi anche all’interno delle acque territoriali, la responsabilità del coordinamento non si limita alle autorità periferiche di Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di Porto, ma risale fino ai livelli più elevati con sede a Roma, nelle centrali di coordinamento ubicate al Ministero delle infrastrutture (Centrale di coordinamento della Guardia costiera-IMRCC) e del Ministero dell’interno (Coordnamento interforze presso il Viminale). Lo stabilisce il Piano nazionale SAR approvato con decreto ministeriale nel 2021. Concentrare tutte le contestazioni sui difetti di informazione e comunicazione degli organi periferici contribuisce a sfumare le responsabilità degli organi centrali di coordinamento che dovevano intervenire tempestivamente, senza trincerarsi sulla consueta distinzione tra eventi di immigrazione irregolare (law enforcement) da monitorare, anche in modo occulto, fino a quando il natante “target” non faccia ingresso nelle acque territoriali (12 miglia dalla costa) ed eventi SAR, nei quali si è obbligati ad intervenire con la massima tempestività, per evitare la perdita di vite umane. Un modulo operativo che non è stabilito dalle autorità locali, ma proviene direttamente dal ministero dell’interno e dalle diverse “interpretazioni”, che si danno ai provvedimenti ammnistrativi o ministeriali che richiamano norme internazionali, per ragioni politiche, come in particolare, come si è verificato in occasione del tavolo tecnico del giugno 2022, richiamato dalla Procura di Crotone, con espresso riferimento al Decreto ministeriale del 2003.
Il Decreto ministeriale del 14 luglio 2003 («Disposizioni di contrasto all’immigrazione clandestina»), diretta conseguenza della legge Bossi-Fini n.189/2002, che modificava e integrava il Testo Unico sull’immigrazione del 1998 per quanto riguarda i controlli di frontiera, distingue l’attività svolta in acque internazionali dalle unità navali della Marina militare dall’attività svolta in acque territoriali (e nella zona contigua) dalle unità navali in servizio di polizia (artt. 3, 5). Lo stesso decreto distingue poi l’”intervento di soccorso”, il cui coordinamento “è di competenza delle Capitanerie di porto”, dall’”intervento di polizia”, (law enforcement) la cui competenza è attribuita, in via prioritaria, alle Forze di polizia (e dunque alla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, sotto la diretta responsabilità del ministro dell’interno). Sotto questi profili il limite dele acque territoriali (12 miglia dalla costa) non rileva affatto. La Guardia di Finanza può intervenire per operazioni di law enforcement anche nella zona contigua (24 miglia dalla costa) o in acque internazionali, mentre per interventi di ricerca e salvataggio non vi sono limiti di intervento ma obblighi di coordinamento immediato. La Centrale di coordinamento (IMRCC) della Guardia costiera può avvalersi anche in acque internazionali, ed al di fuori della propria area di competenza SAR, di tutte le unità navali militari, incluse le unità della Guardia di finanza, come di unità commerciali o civili, che possano concorrere utilmente al salvataggio di vite umane in pericolo. Questa competenza prevalente della Centrale di coordinamenro nazionale (MRCC) nel coordinamento dei soccorsi è ribadita nel Manuale Iamsar dell’IMO e nel Piano SAR nazionale 2020, che raccolgono tutte le disposizioni più rilevanti in materia di ricerca e salvataggio in mare.
Le regole delle attività di law enforcement (contrasto dell’imigrazione irregolare) nelle quali siano inserite unità Frontex sono indicate nel Regolamento europeo Frontex n.656 del 2014, ma nei singoli paesi Frontex opera sotto coordinamento delle autorità statali. “Tutti gli assetti impiegati nell’operazione sono sotto il comando del ministero dell’Interno italiano. Themis è guidata da un Centro di coordinamento internazionale (Icc) che opera nella sede del Comando aeronavale della Guardia di finanza all’aeroporto di Pratica di Mare (Roma)” Il Centro di coordinamento internazionale (ICC) istituito presso il Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare, ha come referente immediato il ROAN (Reparto operativo aeronavale) della Guardia di finanza e le sue articolazioni periferiche. Che cosa è successo davvero nelle linee di comunicazione tra queste diverse componenti di un meccanismo di contrasto dell’immigrazione irregolare che dovrebbe essere abilitato ad operare in collegamento costante per il perseguimento delle finalità istituzionali ?
5. Nel Decreto Interministeriale del 14 luglio 2003 e nel conseguente Accordo Tecnico Operativo del 14 settembre 2005, è delineato il dispositivo di vigilanza nazionale in materia di contrasto all’immigrazione clandestina nel quale alla Guardia di Finanza è affidato il ruolo di coordinamento delle attività di contrasto svolte in mare da tutti gli operatori nazionali. Come si legge nel sito della Guardia di finanza, “Questa ampia proiezione operativa è stata rafforzata con il decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017, concernente la Direttiva sui comparti di specialità, emanato a seguito del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, affidando al Corpo il comparto della “sicurezza del mare” e individuando la Guardia di Finanza quale unica Forza di polizia deputata ad assicurare i servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica in ambiente marino”. Tali funzioni operative di sicurezza del mare si sostanziano tra le altre: “nella sorveglianza delle frontiere marittime, anche ai fini del contrasto all’immigrazione clandestina all’interno del mare territoriale e della zona contigua, compreso l’esercizio delle attività connesse alle operazioni di cooperazione internazionale sotto l’egida dell’European Border and Coast Guard Agency – Frontex, nel cui ambito è assegnato alla Guardia di Finanza il ruolo esclusivo di coordinamento tattico”. Nel corso degli anni però, soprattutto dopo il Decreto sicurezza bis n.53/2019, i poteri reali di coordinamento, in modo sempre più “sommerso”, venivano accentrati sulla Direzione centrale della polizia di frontiera presso il Ministero dell’interno, e sul Ministro dell’interno, attraverso il suo ufficio di Gabinetto ed il Nucleo centrale di coordinamento (NCC) al Viminale.
6. L’art. 11 del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) attribuisce al Ministro dell’interno poteri molto ampi in materia di controllo delle frontiere, anche nel caso delle frontiere marittime. I piani operativi, concordati con il ministero delle infrastrutture, e dunque con la Centrale di coordinamento della Guardia costiera (IMRRC), che sono generalmente riservati, e che dovrebbero essere in questa occasione oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria, attribuiscono comunque alla Guardia costiera attività (anche di coordinamento) necessarie all’adempimento degli obblighi di ricerca e salvataggio (SAR) in mare, che ricadono nell’area di responsabilità dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, come peraltro è confermato dal Codice della navigazione e dal Piano SAR nazionale del 2020 che lo richiama, ma che sono sempre conseguenza degli indirizzi politici ed operativi impressi dal Viminale.
In base al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 spetta infatti al Ministro dell’interno l’emanazione delle misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana, ai sensi dell’art. 11, c. 1 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, il raccordo degli interventi operativi in mare finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell’immigrazione clandestina, secondo quanto previsto anche dall’art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, incluso l’eventuale concorso del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.
A tale riguardo, la citata Direzione centrale è deputata ad essere il terminale unico di tutti i dati e le informazioni riguardanti lo specifico settore e a sviluppare le conseguenti analisi, di livello operativo e tattico, ai sensi dell’art. 6, c. l, lett. a) della 1. n. 121/1981 e dell’art. 5, c. l, del Regolamento (UE) 1052/2013; è inoltre deputata a svolgere le funzioni di impulso e coordinamento delle attività di polizia di frontiera, nonché di contrasto all’immigrazione clandestina e al traffico di migranti via mare.
Presso la direzione centrale dell’immigrazione, al ministero dell’interno, è istituita una cabina di regia unica, il Centro nazionale di coordinamento per l’immigrazione (National Coordination Center – Ncc) ove operano in stretta collaborazione oltre ai rappresentanti della polizia di stato anche gli operatori della Guardia di finanza, dei carabinieri, della capitaneria di porto, nonché della Marina militare, conformemente al quadro legislativo nazionale ed europeo. Questa struttura di coordinamento a livello centrale è frutto di una decisione amministrativa di coordinamento tra enti ministeriali diversi, sia pure in attuazione di normative eurounitarie (Regolamento1052/2013/UE – EUROSUR), e sembra destinata a svolgere prevalenti funzioni di coordinamento delle attività di law enforcement (contrasto del’immigrazione irregolare), ma non può evidentemente sottrarre competenze stabilite per legge, per Convenzioni internazionali e per Regolamenti europei vincolanti, ad altre autorità statali che hanno la responsabilità della salvaguardia della vita umana in mare. Nè si può ritenere che gli organi periferici della Guardia costiera e della Guardia di finanza possano operare senza seguire gli indirizzi impressi dalle autorità centrali, con le quali sono in costante contatto. In ogni caso, come risulta anche da altri procedimenti penali, tutte le segnalazioni inviate da Frontex alle autorità italiane sono trasmesse al Nucleo centrale di coordinamento presso il Ministero dell’interno. Come non si può escludere che si sia verificato anche la sera del 25 febbraio dello scorso anno, prima del naufragio davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, quando il caicco Summer Love si trovava ancora lontano dalle coste italiane, in acque internazionali, in condizioni che avrebbero imposto, e comunque consentito, un soccorso immediato, senza attendere che superasse il limite delle acque territoriali italiane (12 miglia dalla costa).
7. Non si può ritenere dunque che gli unici responsabili della strage di Steccato di Cutro vadano individuati al livelli periferici del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Guardia di finanza, soggetti che peraltro sono obbligati ad operare secondo le direttive impartite dai tavoli tecnici ministeriali e soprattutto dal Nucleo centrale di coordinamento (interforze) NCC, istituito presso il Viminale. Se un difetto di comunicazione tra i diversi organi si è verificato, questo va valutato alla luce delle competenze e dei criteri di qualificazione degli eventi SAR imposti dalle autorità centrali. La strage davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro del 26 febbraio dello scorso anno, è solo la più terribile conferma delle conseguenze letali delle politiche di abbandono in mare, frutto della valutazione degli eventi di soccorso (SAR) come attività di immigrazione irregolare, o “clandestina”.
La ricostruzione della catena di comando che opera in caso di eventi migratori irregolari e qualora si verifichino eventi di ricerca e salvataggio è (o meglio, sarebbe) facilmente individuabile, in base a quanto emerso nel procedimento per la strage dei bambini dell’11 ottobre 2013, e nel procedimento penale tuttora in corso nei confronti del senatore Salvini a Palermo per il caso Open Arms. In quest’ultimo procedimento penale è stato lo stesso ex ministro dell’interno, e lo hanno confermato i massimi esponenti della Guardia costiera e della Guardia di finanza, a dichiarare che tutte le attività di contrasto dell’immigrazione irregolare, e le correlate attività di ricerca e salvataggio, nei casi in cui si giungeva all’apertura di un caso SAR, erano di diretta competenza degli organi centrali presso la Direzione di polizia di frontiera del Ministero dell’interno e dello stesso Ministro. A partire dalla ratifica degli emendamenti apportati nel 2004 alla Convenzione SAR di Amburgo del 1979, peraltro mai ratificati da Malta, in materia di soccorsi marittimi non è intervenuto alcun atto avente forza di legge che modificasse quanto previsto dalle Convenzioni internazionali e dai Regolamenti europei, puntualmente richiamati dal Piano SAR nazionale del 2020 che indica tutte le competenze risalendo dalle autorità periferiche a quelle centrali che, in caso di eventi che si verificano al di fuori delle acque territoriali, hanno una competenza di coordinamento esclusiva.
Non si tratta dunque di stabilire le responsabilità di chi doveva seguire sul monitor di un radar il movimento delle imbarcazioni in avvicinamento alle coste italiane. Da anni, peraltro, le unità della Guardia costiera operano meritoriamente attività di ricerca e ssalvataggio al di fuori delle acque territoriali, e talvolta anche al di fuori della zona SAR italiana. A meno che non intervengano direttive ministeriali che ne limitino l’area di intervento. Come si è verificato negli ultimi due anni, con le direttive impartite alla Guardia costiera, che avrebbe dovuto limitare l’area di intervento alle acque territoriali.
E’ evidente che le responsabilità degli organi periferici della Guardia costiera e della Guardia di finanza sono strettamente connesse alle decisioni ed agli indirizzi operativi degli organi centrali. E tutte le diverse autorità dello Stato, sono tenute al rispetto del principio di legalità e del sistema gerarchico delle fonti normative, sancito dall’art.117 della Costituzione. Un tavolo tecnico o un decreto interministeriale non possono modificare la qualificazione degli eventi di ricerca e salvataggio (SAR), e dunque gli obblighi di intervento a carico degli Stati costieri, sanciti anche al di fuori delle acque territoriali, dalle Convenzioni internazionali e dai Regolamenti europei. Anche di questo sarebbe opportuno che si trattasse nel procedimento penale in corso a Crotone, per accertare a tutti i livelli le responsabilità reali della strage di Steccato di Cutro, una strage di Stato, per i silenzi e le omissioni con i quali si sta cercando di confondere l’opinione pubblica e di difendere, oltre ai responsabili, quelle intese tecniche operative tra diversi organi dello Stato, che hanno prodotto migliaia di vittime.