di Fulvio Vassallo Paleologo
Lampedusa 3 ottobre 2013- 3 ottobre 2026, per non dimenticare
Le politiche migratorie rimangono ovunque al centro delle dibattito pubblico ed influenzano in modo determinante, in quasi tutti i paesi del mondo, il consenso elettorale, con l’avanzata di partiti e movimenti chiaramente ispirati a ideologie razziste, xenofobe, suprematiste e comunque discriminatorie. Anche quando questi partiti non prevalgono gli elettorati rimangono divisi con un minimo scarto su posizioni inconciliabili, e le destre più estreme, riescono comunque a condizionare le scelte di governo e la narrazione comune. Parole di rifiuto come i “porti chiusi” o la “difesa dei confini” diventano termini legislativi, formule giuridiche, che codificano l’abbandono in mare ed esprimono soltanto la disumanizzazione del diverso, conseguenza delle categorie adottate dai politici che ne fanno uso per conquistare consenso elettorale attraverso provvedimenti emergenziali, come i decreti legge. Si ricorre a definizioni stereotipate, come quelle di “paesi di origine sicuri” o di esternalizzazione delle frontiere, piuttosto che di “return hub” per i rimpatri, che non sono rimpatri nel paese di origine, o di “finzione di non ingresso”, con riferimento ai “richiedenti asilo”, comunque presenti sul territorio nazionale. Si tratta di definizioni che non fanno parte soltanto del gergo politico, ma ricorrono anche nella legislazione europea, e che poi vengono riprese a livello nazionale, con distorsioni evidenti nelle prassi applicate, rispetto alle finalità enunciate solennemente nelle sedi istituzionali.
L’ultimo termine di rifiuto che si è diffuso, soprattutto attraverso un uso massivo dei canali telematici, la remigrazione, rimane ancora opaco nei suoi effettivi contenuti, rivolgendosi ora agli immigrati irregolari o con precedenti penali, altre volte anche ad immigrati regolarmente residenti, o addirittura cittadini italiani, ma che avrebbero culture e stili di vita diversi da quelli attribuiti al “popolo italiano”. In realtà la remigrazione non sembra mirare ad espulsioni forzate di massa, che nessun governo potrebbe garantire, ma si traduce già oggi in prassi amministrative ed in leggi nazionali che mirano a dissuadere la ulteriore presenza di cittadini stranieri nel territorio dello Stato, anche nei confronti di persone che hanno ottenuto un legittimo status di soggiorno per ragioni di protezione e di interi nuclei familiari, compresi anche i minori.
L’ultimo imbroglio normativo, legittimato dall’Unione europea con i nuovi Regolamenti, sta nel rilancio delle politiche di rimpatrio forzato e delle prassi di detenzione amministrativa nei CPR, con la esternalizzazione verso paesi terzi delle procedure di accompagnamento forzato nei paesi di origine. Il fallimentare modello Albania viene spacciato per un esempio positivo dei cd. Hub di rimpatrio nei paesi terzi, che nella previsione del nuovo regolamento europeo sui rimpatri sono cosa affatto diversa. Le procedure accelerate di frontiera, la stessa moltiplicazione delle aree di frontiera, sull’intero teritorio nazionale, ed i rimpatri semplificati per chi arriva da paesi nei quali non ci sarebbero in corso conflitti o violazioni dei diritti umani, sono utilizzati addirittura per applicare la finzione di non ingresso e considerare come “non presenti” sul territorio nazionale, persone che già hanno varcato la frontiera e che vengono mantenute in un limbo giuridico impenetrabile fino a quando non ricevono una specifica autorizzazione. La categoria di “paese sicuro”, viene così a cancellare di fatto il diritto di asilo che presuppone la possibilità di fare comunque ingresso nel territorio di un paese per richiedere protezione.
Sulle paure create sulla presenza di cittadini stranieri immigrati, con il facile ricorso a singoli episodi di cronaca, si continua a costruire una sorta di colpa collettiva delle persone straniere a vario titolo presenti in Italia, che vengono definite semplicemente come “migranti”, anche se sono insediate da tempo nel nostro paese, una criminalizzazione di massa che affiora anche nella produzione legislativa e quindi nella successiva applicazione della legge per via amministrativa. Da un coacervo di disposizioni normative che giorno dopo giorno cancellano diritti fondamentali, come il diritto di asilo o i diritti di difesa, si ricava una narrazione dominante, esaltata dagli strumenti invisibili della intelligenza artificiale, che non viene neppure scalfita dalle pronunce della giurisprudenza, che riconduce la normativa interna e le prassi applicate ai principi costituzionali su cui si basano le convenzioni internazionali e il diritto dell’Unione europea. Ma proprio per questa ragione dilagano gli attacchi alla magistratura e si cerca in tutti i modi di ridurne l’indipendenza.
Come si è potuti arrivare ad una situazione apparentemente irreversibile nella quale la notizia falsa o distorta, diffusa con capillari operazioni di disinformazione, prevale sulla verità di fatto, quella che tutti potrebbero verificare quotidianamente, e sui principi di diritto accertati in un procedimento giudiziario? Quanto succede oggi non è un accidente imprevisto ma è conseguenza del ricorso sistematico ad una terminologia giuridica che nel corso degli anni è stata prodotta dalle politiche alimentate dal mantra della sicurezza, e della difesa dei confini, a scapito dei diritti fondamentali della persona. Con una contrapposizione tra diritti umani e diritti sociali che è servita a legittimare una vera e propria guerra tra poveri, oltre che a funzionare come arma totale di distrazione di massa, come si è verificato ad esempio sul cd. “modello Albania”, con i centri di detenzione amministrativa ubicati in territorio albanese, ma sotto giurisdizione (anche) italiana. Già dopo la legge Turco-Napolitano 40/1998 si vagheggiava di centri di detenzione per stranieri irregolari in transito da aprire in Tunisia con il supporto italiano, ed allo stesso modello di esternalizzazione si ispirava il Trattato di amicizia stipulato con la Libia nel 2008, ed il più recente Memorandum d’intesa del 2017 con il governo di Tripoli, per non parlare dell’infame protocollo d’intesa con il Sudan, stipulato nel 2016, che con una stretta cooperazione di polizia permise di riconsegnare decine di richiedenti asilo ad un criminale di guerra come il generale Bashir, allora capo di quel paese.
Le regole sulle attività di ricerca e salvataggio in mare fissate dalle Nazioni Unite sono state stravolte in nome dell’attacco indiscriminato ai soccorsi operati dalle odiate ONG, con navi finanziate ed operate da cittadini solidali. Il codice di condotta Minniti nel 2017, e poi i pacchetti sicurezza Salvini nel 2018, hanno soltanto recepito prassi che erano state già adottate dall’Italia nel 2009 e condannate dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo nel 2012 (caso Hirsi). In alto mare ci sono soltanto naufraghi da soccorrere, non richiedenti asilo o migranti, non certo migranti illegali o “clandestini”. La pratica ancora diffusa dei respingimenti collettivi su delega, by proxy, concordarti con le autorità libiche e tunisine, ha violato le garanzie minime per i soccorsi in mare garantiti anche dal Regolamento europeo Frontex n.656 del 2014. Sembra quasi che gli stati, per difendere i confini e la “sicurezza nazionale”, siano costretti a violare le garanzie procedurali dello stato democratico, come quelle previste dalla Convenzione europea a salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, che vieta trattamenti inumani o degradanti e respingimenti collettivi, e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, oppure nelle Costituzioni nazionali, come, nel caso dell’Italia, che garantiscono il diritto di asilo (art.10 Cost.), il diritto alla libertà personale ( art. 13 Cost.) e alla difesa ( art.24 Cost.).
La categoria di migrante economico, pure smentita nella maggior parte dei casi dall’assenza di una vera libertà di autodeterminazione, ed anche questo è emerso in numerose sentenze che hanno riconosciuto la protezione internazionale o un regime complementare, non può essere utilizzata per demolire il diritto costituzionale di asilo, che verrebbe invocato in modo strumentale, e consentirne una gestione “quantitativa” degli ingressi, sulla pelle dei richiedenti asilo denegati, in contrasto con la Convenzione di Ginevra del 1951. Nella stessa ottica la regolamentazione della distribuzione dei richiedenti asilo tra i diversi paesi europei, in base al vecchio Regolamento Dublino, oggi riformato, ma con il mantenimento della competenza principale del paese di primo ingresso, mantiene fattori distorsivi che si risolvono nella violazione di diritti fondamentali, come il diritto all’unità familiare, garantito dall’art. 8 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo.
In una situazione nella quale i governi strappano i Trattati internazionali che hanno sottoscritto, mentre ignorano qualunque richiamo alla solidarietà sulla quale si è edificata l’Unione europea, e buona parte della sua pregressa legislazione in materia di immigrazione ed asilo, rimane centrale il ruolo della giurisdizione, accusata sempre più spesso di essere “ideologica”, magari proprio da chi coltiva ideologie nazionaliste, suprematiste e razziste, quando le decisioni dei giudici hanno un impatto sulle politiche di gestione dei flussi migratori. Così ad esempio è stata definita “ideologica” la decisione della Corte Suprema spagnola che ha vietato i respingimenti collettivi immediati, senza procedure formali, per coloro che riuscivano ad arrivare a nuoto, via mare nella exclave di Ceuta. Si è nascosto in questo modo come problema di immigrazione illegale quello che appare un vero e proprio caso di “guerra ibrida”, conseguenza della caduta del multilateralismo nei rapporti internazionali e quindi del mancato ruolo delle Nazioni Unite nella soluzione dei conflitti regionali. E successivamente, mentre continuano a morire naufraghi sulle rotte del Mediterraneo centrale e si intensifica la campagna mediatica contro il soccorso civile, una importante sentenza della Camera Amministrativa della Corte Suprema spagnola ha dichiarato la nullità assoluta del requisito, previsto dell’articolo 10 del Regolamento spagnolo sull’ordinamento della navigazione marittima (Real Decreto 186/2023), che obbligava le navi di soccorso private battenti bandiera spagnola a ottenere un’autorizzazione preventiva dal Paese responsabile della zona di soccorso di destinazione per poter uscire dalle acque territoriali spagnole. Ancora una volta una decisione di un organo giurisdizionale ha ribadito il sistema gerarchico delle fonti del diritto in materia di soccorsi in mare, che corrisponde per intero alla previsione dell’art.117 della Costituzione italiana, richiamato in diverse occasioni anche dalla Corte di Cassazione e dalla Corte costituzionale, per riconoscere il valore vincolante delle Convenzioni internazionali di diritto del mare, che affermano il principio della libertà di navigazione in acque internazionali e stabiliscono gli obblighi di coordinamento e soccorso in alto mare. Le prassi di cooperazione di polizia tendenti al blocco navale, con i respingimenti collettivi delegati alle guardie costiere di paesi terzi, pure prevalenti nella narrazione dominante, sono state smentite da un provvedimento giurisdizionale.
Dietro alle formule giuridiche del rifiuto, che nascondono la realtà dei fatti e l’ordine gerarchico delle fonti normative, senza la giustizia internazionale, prevale soltanto la logica violenta del “più forte” ed il rischio della guerra, e del conflitto interno, aumenta in modo esponenziale. Se le Corti internazionali non saranno più in grado di garantire i valori fondamentali a tutela dei diritti umani, e se verrà meno l’indipendenza delle corti domestiche, si entrerà davvero in una fase di superamento di quell’assetto democratico raggiunto con le Costituzioni nazionali e con i Trattati internazionali dopo la seconda guerra mondiale. Nel rapporto costante, che va ribadito con forza, tra giustizia internazionale e Corte costituzionale, risulta essenziale per la tenuta democratica del paese che anche in Italia la Consulta, a partire dalle sue decisioni in materia di immigrazione, asilo e controlli di frontiera, riesca a difendere l’indipendenza della giurisdizione, ed il sistema gerarchico delle fonti normative affermato dall’art.117 della Costituzione, garanzia del principio di separazione dei poteri, base di qualunque sistema democratico, ed oggi sotto attacco in tutti i paesi occidentali.
Lo schieramento dell’Italia in materia di immigrazione e sicurezza è evidente, con un tentativo ricorrente, ma ancora non del tutto riuscito, di imporre una politica di chiusura all’Unione europea ed una sterilizzazione delle Corti internazionali, a partire dalla Corte Penale internazionale, ancora impegnata sul caso Almasri, che coinvolge direttamente il governo italiano. Malgrado l’evidente fallimento del modello Albania, si propone poi un ulteriore esternalizzazione della detenzione amministrativa nei paesi limitrofi ai confini dell’Unione europea, ed il superamento del sistema di garanzie previsto dalla Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, perché costituirebbe un ostacolo, soprattutto per il divieto di respingimenti collettivi, all’ulteriore inasprimento delle politiche migratorie che il governo persegue anche attraverso una selva di accordi con paesi terzi. Ma quelle stesse garanzie sono ribadite dalla Costituzione italiana (artt.10, 11, 13, 24, 32 e 117) e delle Convenzioni internazionali che questa richiama come base dello Stato di diritto.
Occorre ricostruire il senso delle parole che si usano nel linguaggio comune ed utilizzare il lessico giuridico in direzione conforme al principio di realtà, oltre che nel rispetto del diritto internazionale e dei principi costituzionali. Dietro il mantra della esternalizzazione della frontiera i governi, con il supporto dell’Unione europea, misurano i loro “successi” nella riduzione degli arrivi di “irregolari”, che spesso sono richiedenti asilo, a scapito del rispetto dei diritti umani e dei corpi delle persone migranti. Va denunciato cosa nascondono gli accordi bilaterali con paesi come l’Egitto, la Libia, la Tunisia. Si tratta di accordi che risultano ancora oggi in violazione delle garanzie costituzionali riconosciute nei paesi democratici, in violazione dell’art.53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati.
Nessuno può pensare seriamente di contrastare l’immigrazione irregolare con la moltiplicazione dei centri per i rimpatri. Si devono aprire effettivi canali legali di ingresso, gli unici che garantiscono un vero contrasto delle mafie che gestiscono l’immigrazione irregolare, non solo nei paesi di transito, ma anche in Italia. La legalità non è frazionabile a seconda dei diversi settori della popolazione, se si legittimano meccanismi che riproducono la clandestinità, a partire dalla chiusura delle opportunità di ingresso e soggiorno legale, non ci potrà essere alcuna sicurezza, tanto per le persone migranti quanto per i cittadini autoctoni. Per questa ragione difendere i diritti fondamentali delle persone migranti, ed anche se ancora privi di uno status di soggiorno regolare, come peraltro imporrebbe anche l’art.2 del Testo Unico sull’immigrazione n. 286/1998, significa difendere lo Stato di diritto, basato sui principi costituzionali e mantenere aperte prospettive di coesione civile e di solidarietà sociale, essenziali per il superamento delle crisi globali che stiamo attraversando.