L’attuazione della riforma della magistratura per sabotare la Costituzione

di Fulvio Vassallo Paleologo

Le reazioni violente della maggioranza di governo, ela conferma lampo della data del voto, alla quale la Presidenza della Repubblica non si è opposta, rafforzano le ragioni del no al referendum dopo che la Corte di Cassazione ha bocciato il testo dei quesiti sulla riforma della magistratura e ne ha imposto la modifica con il doveroso richiamo alle norme costituzionali che vengono sostituite o modificate. Mentre si amplifica la portata degli ultimi incidenti, ormai scenario scontato alla fine di manifestazioni pacifiche di dissenso, si sta cercando di spostare sulla sicurezza pubblica l’attenzione del corpo elettorale, con una raffica di provvedimenti contenuti in un unico “pacchetto” ma distribuiti, a seconda della convenienza politica, tra decreto legge da fare entrare in vigore subito, e due disegni di legge da approvare in seguito. Si arriva ad auspicare una convergenza tra tutte le forze politiche, di fronte agli incidenti alla fine delle manifestazioni, quando nelle decisioni che vengono assunte prevale sempre e soltanto il clima di scontro, che non viene alimentato soltanto nelle piazze, con la gestione dell’ordine pubblico e con l’ondata di sgomberi, ma che caratterizza ormai la politica quotidiana.

Con il “pacchetto sicurezza” presentato dal governo si aumentano i casi di arresto e carcerazione preventiva, si limita la libertà di manifestazione, si rafforzano i poteri delle diverse forze di polizia, e dunque dell’esecutivo, a scapito dei diritti di difesa e della indipendenza della magistratura, con una moltiplicazione di fattispecie penali che saranno rimesse in prima battuta a valutazioni discrezionali di pubblica sicurezza, piuttosto che a iniziative coordinate o a decisioni di organi giurisdizionali. E’ cosi la presidente del Consiglio ne anticipa i contenuti, indicando persino ai magistrati il reato per cui procedere, salvo poi ad attaccare quei giudici che non si adeguano agli indirizzi della maggioranza di governo ed applicano la legge in conformità alla presunzione di innocenza, ancora sancita dalla Costituzione (art.27), sulla base dei fatti reali e senza essere condizionati dalla trasfigurazione mediatica a reti unificate. La logica della politica contro il nemico, interno o esterno che sia, con gli scontri che cancellano le ragioni dell’avversario, si è diffusa nelle aule parlamentari prima che nelle piazze. Si tratta di un conflitto civile permanente che si riscontra anche in altri paesi e che non si esaurirà con la riforma della magistratura, ma che segnerà questa fase strorica, nella quale si utilizzerà a colpi di maggioranza la legislazione ordinaria, per svuotare la portata effettiva dei principi costituzionali su cui si basa lo Stato di diritto, come si suole definire lo Stato democratico, caratterizzato dal principio di separazione dei poteri.

L’ attacco all’intera magistratura traspare evidente nelle parole di Giorgia Meloni e dei suoi ministri, come Nordio, che chiedono di sottoporre a “controllo” l’operato dei magistrati, inquirenti e giudicanti. Come si è verificato in passato nei procedimenti in materia di immigrazione e frontiere, prima si adottano in Parlamento norme tanto generiche e di dubbia applicazione, da accrescere i poteri delle autorità di polizia e degli organi amministrativi, quindi si esprimono precisi indirizzi politici, e talvolta propagandistici, rivolti agli organi giudicanti. E infine se ne denuncia la disobbedienza, indicandoli come ostacolo all’azione di governo, ed esponendo i singoli magistrati ritenuti “ideologizzati” o “toghe rosse”, ad una vera e propria gogna mediatica. Un ricorrente attacco ai cardini della Costituzione democratica quando i giudici, si dimostrano “soggetti soltanto alla legge”, tengono conto della gerarchia delle fonti normative, attribuendo rilievo anche alle Convenzioni internazionali, in base agli articoli 10 e 117 della Costituzione, ed “amministrano la giustizia”, come prevede l’art. 101 della stessa Costituzione, “in nome del popolo”, e non in nome di una maggioranza di governo.

La recente decisione della Corte di Cassazione sulla formulazione dei quesiti referendari ha smascherato il tentativo di chi voleva portare gli italiani a votare su un testo di riforma costituzionale che appare ancora un contenitore da riempire con disposizioni specifiche che saranno adottate dal Parlamento, sulla base di un indirizzo di governo che oggi appare assolutamente distaccato da qualunque confronto con le forze di opposizione.

In base all’art. 8 del testo della riforma costituzionale le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare saranno adeguate alle disposizioni della legge costituzionale “entro un anno dalla data della sua entrata in vigore”. Ma fino alla data di entrata in vigore di queste nuove leggi su queste stesse materie continueranno ad osservarsi le norme attualmente vigenti. La formulazione di queste “disposizioni transitorie” potrebbero comportare un periodo più lungo di operatività delle norme attualmente vigenti e lega maggiormente lo stringato testo della riforma alla legislazione ordinaria. Che il governo sta di fatto imponendo al Parlamento su tematiche che richiamano il ruolo della magistratura, anche per espresse manifestazioni di indirizzo dei politici di maggioranza, che non perdono occasione per attaccare quei giudici che applicano la legge senza tenere conto delle aspettative di governo.

Appare dunque irrealistica quella impostazione riduttiva di alcuni sostenitori del SI, che vorrebbero limitare il confronto pubblico e le scelte referendarie alla astratta questione della separazione delle carriere, o della configurazione degli organi di autogoverno e di disciplina. Le ragioni del NO si fondano tanto sul rilievo della portata testuale della riforma, al di là di una considerazione meramente tecnica, quanto sugli effetti a cascata che questa può avere su un più ampio contesto costituzionale, ma si potrebbe anche dire, ad ogni livello della convivenza sociale. Sono del resto gli stessi politici fautori della riforma costituzionale che ne ampliano continuamente la portata ad ogni aspetto delle partite politiche e dei problemi sociali. Magari trascurando i rilevanti costi economici che deriveranno dalla moltiplicazione degli organi e delle procedure introdotte con la modifica della Costituzione.

La recente decisione della Cassazione sulla formulazione dei quesiti referendari non ne ha soltanto specificato la portata, che si voleva lasciare nell’ombra, ma ha messo bene in evidenza, ed ha dunque offerto al confronto pubblico, rilevanti norme costituzionali che saranno sostituite o modificate. Tanto da rendere comprensibili i nessi tra queste norme ed il resto dell’impianto costituzionale. Il nuovo testo che sarà sottoposto agli elettori recita: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare? ”.

L’art.104 della Costituzione, che sara’ espressamente richiamato nel quesito referendario, collega la autonomia ed indipendenza della magistratura alla composizione, ed al sistema elettivo del Consiglio superiore della magistratura. Autonomia ed indipendenza della magistratura che non possono considerarsi in modo autonomo rispetto al principio di uguaglianza (la legge è uguale per tutti) stabilito dall’art.3, e non solo rispetto all’uguaglianza formale, o con riferimento alle garanzie in materia di libertà personale (art.13 Cost.). Materie che dunque incidono su norme costituzionali di primaria importanza per l’ordine democratico. Il successivo articolo 105 stabilisce nella nuova formulazione le regole di funzionamento del CSM, che adesso viene sdoppiato, con un sistema elettorale tutto da definire che rafforzerà di certo la componente laica di nomina politica, per la quale il sorteggio potrebbe rivelarsi una mera formalità. Il Presidente dell’Alta corte di disciplina sarà eletto “tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune, nonchè da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie”. Mentre l’art.107 prevede l’azione disciplinare che puo’ essere promossa dal ministro della giustizia, stabilendo che il pubblico ministero goda “delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme dell’ordinamento giudiziario”. Nel testo attuale della riforma, assai stringato, non si trovano disposizioni di garanzia al riguardo, che dovrebbero essere specificate con successive leggi, e si conferisce al governo una delega enorme per intervenire con leggi e successivi decreti attuativi su queste materie, di rilevanza costituzionale, magari persino a scapito del Parlamento, quando la maggioranza imporrà i suoi indirizzi con votazioni dall’esito scontato.

Su questo dovrebbero riflettere bene anche gli avvocati penalisti che nella maggior parte si sono espressi a favore della riforma, nell’intento di “bilanciare” il ruolo dell’avvocatura con quello della pubblica accusa, perchè questo delicato equilibrio non e’ affatto garantito dalla legge costituzionale di riforma, ma si dovrà definire in tempi ancora incerti. Ci voranno altre leggi sui meccanismi elettorali e sui procedimenti disciplinari, che saranno imposte al Parlamento dall’attuale maggioranza, e decreti attuativi che verranno adottati da un governo che, da quando ha giurato al Quirinale, ha dimostrato di procedere come un rullo compressore e di non tenere in alcun conto le proposte, seppure costruttive, o meramente correttive dell’opposizione. Intanto norme sparse come quelle introdotte con l’ultimo decreto sicurezza, restringono l’accesso al gratuito patrocinio per gli immigrati sottoposti a procedure di espulsione, aumentano il ricorso alla carcerazione preventiva, e moltiplicano il numero dei reati, con un aggravamento del “peso” del processo penale che rallenterà il corso della giustizia e ridurrà l’indipendenza della magistratura, ma anche la portata effettiva dei diritti di difesa.

La logica del muro contro muro, l’opposizione frontale, la trasformazione dell’avversario politico in nemico interno, si sono diffuse nelle aule parlamentari prima che nelle menti e nei cuori delle persone. Adesso da quelle stesse aule dovrebbe arrivare una legislazione di adeguamento ad una riforma costituzionale della magistratura dai contenuti ancora opachi, soprattutto per la configurazione degli organi di (auto?)governo e di disciplina, che potrebbe garantire al ministro della giustizia, ed ai ministri ai quali fanno riferimento le forze di polizia, un incisivo potere di impulso e di controllo, a partire dall’esercizio dell’azione penale fino alle decisioni finali della Cassazione, che nei fatti si avverte già oggi. Come emerge dalle scomposte reazioni alle incriminazioni individuate dalla magistratura torinese dopo i recenti scontri di piazza, ed ancora di più, dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha imposto la riformulazione dei quesiti referendari.

Le modalita’ di adozione ed i contenuti dei piu’ recenti provvedimenti in materia di sicurezza fanno prevedere che l’accresciuto potere dell’esecutivo rispetto agli organi giudiziari, derivante per effetto della riforma della giustizia dallo smembramento dell’attuale CSM, e la trasformazione del pubblico ministero in avvocato dell’accusa, mentre si accrescono i poteri autonomi di indagine delle forze di polizia, alle dipendenze dei ministri, possano tradursi in una sostanziale riduzione della portata effettiva dei diritti di difesa garantiti dall’art.24 della Costituzione. E questo, come l’art.3 della Costituzione, che stabilisce il principio di uguaglianza davanti alla legge, non riguarda soltanto avvocati e magistrati, ma puo’ toccare la vita di qualsiasi persona. Senza una magistratura indipendente sono a rischio i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, soprattutto nei casi in cui vengano fatti valere, senza alcun risultato, nei confronti dello Stato, o di singoli suoi organi amministrativi o di polizia.