La CEDU condanna i “sistematici” respingimenti illegali dalla Grecia in Turchia

di Fulvio Vassallo Paleologo

1. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che la Grecia ha violato molteplici disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) relative al trattenimento ed al respingimento di una cittadina turca, identificata come A.R.E., dopo il suo tentativo di ingresso in Grecia. La corte ha ritenuto la Grecia colpevole di aver effettuato respingimenti illegali, costringendo persone già entrate nel suo territorio a ritornare in Turchia senza la garanzia di un giusto processo. Nella sentenza di condanna ci sono numerose prove che indicano una pratica sistematica più ampia di respingimenti illegali da parte delle autorità greche. In realtà la Corte EDU, all’inizio del 2025, si è pronunciata su due casi, G.R.J. c. Grecia e A.R.E. c. Grecia, riguardante le accuse secondo cui richiedenti protezione internazionale sarebbero stati “respinti” dalla Grecia alla Turchia. Nel primo caso, tuttavia, malgrado le circostanze addotte fossero simili, l’onere probatorio sempre più gravoso richiesto dalla Corte ai ricorrenti ha comportato una pronuncia di inammissibilità del ricorso, come si verifica purtroppo sempre più spesso davanti ai giudici di Strasburgo per la “mancata prova della presenza del ricorrente” nei luoghi nei quali si erano verificate le violazioni, mentre nel secondo caso si è giunti ad una sentenza di condanna perchè il ricorrente era riuscito a provare i fatti, anche con riprese video effettuate da un telefono.

La Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse fornito diversi elementi che potevano essere presi in considerazione a favore della sua versione dei fatti e che spettava alle autorità greche dimostrare che la stessa non era entrata in Grecia e non era stata sottoposta a un “respingimento” verso la Turchia nelle date indicate. Il Governo greco, però, non aveva presentato argomenti o altre prove che confutassero i mezzi di prova prima facie forniti dalla richiedente. In particolare, la Corte ha ritenuto sufficientemente accertato che la ricorrente fosse stata presente in Grecia e, soprattutto, che era stata vista per l’ultima volta sotto custodia di funzionari greci nella piazza di Nea Vyssa nel tardo pomeriggio/prima serata del 4 maggio 2019, prima di ricomparire nelle prime ore del mattino successivo sulla sponda turca del fiume Evros, dove veniva arrestata. Inoltre, facendo riferimento alla sentenza del tribunale penale di Izmir, ia Corte ha ritenuto che da questi due fatti irrefutabili si potesse dedurre che la stessa cittadina turca fosse stata sottoposta nel frattempo ad un “respingimento”. Il governo greco, da parte sua, non ha fornito una convincente spiegazione alternativa su ciò che potrebbe essere accaduto nel periodo di tempo compreso tra i due fatti in questione. La Corte di Strasburgo ha pertanto concluso che le accuse a carico della Grecia fossero sufficientemente convincenti e provate oltre ogni ragionevole dubbio.

La Corte ha individuato forti indizi secomdo cui esisteva, all’epoca dei fatti addotti, una pratica sistematica di “respingimenti” di cittadini provenienti da paesi terzi da parte delle autorità greche, in particolare dalla regione di Evros alla Turchia. A questo proposito, ha osservato che la ricorrente era stata rimandata nel suo paese d’origine, la Turchia , da cui era fuggita, senza effettuare un esame preliminare dei rischi affrontati alla luce dell’articolo 3 della Convenzione, tenendo conto della sua richiesta di protezione internazionale. La Corte riscontra quindi una violazione degli articoli 5 §§ 1, 2 e 4 (diritto alla libertà e alla sicurezza) a causa della detenzione praticata dalle autorità greche prima del “respingimento” in Turchia ed ha ritenuto che si trattasse di detenzione informale, priva di qualsiasi base legale. Infine la Corte EDU ha condannato la Grecia per violazione dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo), letto in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 (rischio di vita e maltrattamenti durante il “respingimento”). la Corte ha ritenuto in proposito che l’ordinamento nazionale greco non avesse previsto un rimedio effettivo, anche con riferimento alle accuse di violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione, durante un “respingimento”. I giudici di Strasburgo hanno preso atto dell’indagine condotta dalle autorità nazionali a seguito della denuncia penale depositata dalla ricorrente era ben lungi dal soddisfare i requisiti di effettività stabiliti dall’art. 13 della Convenzione EDU.

Con la sola opinione di dissenso del giudice cipriota, la Corte Edu condanna quindi la Grecia a pagare alla ricorrente la somma di 20.000 euro a titolo di danno non patrimoniale. Occorre ricordare al riguardo che le sentenze della Corte hanno portata individuale e contenuto generalmente risarcitorio. Non hanno dunque effetto erga omnes, come le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, e non producono in caso di condanna l’obbligo dello Stato di ripristinare la situazione di fatto e di diritto. In ogni caso le relazioni tra Grecia e Turchia vanno viste nell’ambito degli accordi stipulati nel 2016 tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Turchia, e non permettono facili assimilazioni ai rapporti bilaterali intercorrenti tra l’Italia, la Tunisia e la Libia. Come sono affatto diverse le dinamiche delle traversate più brevi nell’Egeo, dove Grecia e Truchia si fronteggiano a poche decine di chilometri, e sulle rotte molto più lunghe del Mediterraneo centrale, dove la prassi dei respingimenti collettivi in alto mare appare formalmente più rara, anche se nella sostanza è sempre più frequente per la stretta collaborazione che si è instaurata tra Frontex, le autorità italiane e maltesi, e quelle libiche e tunisine. Ma fornire elementi di prova diventa sempre più difficile, soprattutto dopo l’allontanamento forzato delle navi più grandi del soccorso civile e per gli ostacoli frapposti agli aerei privati che sempre più di rado riescono a segnalare casi di respingimento illegale “delegato” alle autorità libiche o tunisine.

2. Solo in casi particolari si può ottenere dai giudici nazionali la condanna dello Stato alla concessione di un visto di ingresso dopo che si è verificato un respingimento illegale, come si è deciso nel caso Asso 29 dal Tribunale di Roma con la sentenza del 22 agosto 2024, per un respingimento illegale in Libia di un cittadino sudanese soccorso alla fine di giugno del 2018 in acque internazionali da quel rimorchiatore battente bandiera italiana. In quel caso il respingimento in Libia era stato operato su ordine e con il coordinamento delle autorità italiane allora operanti in Libia; tanto che la nave militare italiana Duilio e il suo elicottero avevano partecipato alle operazioni e fornito l’assistenza tecnica e materiale indispensabile. Erano state le autorità italiane, dunque, a coordinare ogni intervento ed ogni singola attività dall’intercettazione al soccorso fino al respingimento illegittimo in Libia e le autorità italiane di stanza in Libia a bordo della nave Caprera, ormegiata nel porto militare di Abu Sittah (Tripoli) avevano richiesto il supporto della nave Asso 29, provocando il respingimento in Libia che aveva esposto l’attore e gli altri migranti presi a bordo della nave italiana a trattamenti inumani e degradanti.

Dopo l’istituzione di una zona SAR “libica” e sopratutto dopo il ritiro della missione militare in Libia ed il ridimensionamento della presenza di navi militari italiane nel porto di Tripoli, quella stagione, confermata anche da una sentenza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania, nel caso Open Arms del marzo 2018, sembra radicalmente mutata. Ma è accresciuto il ruolo di coordinamento e di tracciamento affidato a Frontex, che però opera prevalentenente con assetti aerei.

Purtroppo non sembra possibile arrivare alle stesse conclusioni, almeno allo stato attuale della giurisprudenza, quando i soccorsi siano stati operati in acque internazionali da navi battenti bandiera straniera, siano anche mezzi del soccorso civile impegnati in attiività di ricerca e salvataggio. In questi casi si dovrebbe fornire la prova del coordinamento esclusivo delle autorità italiane, anche al di fuori della zona SAR italiana e dunque nelle zone SAR maltesi, libiche e tunisine, per fondare una responsabilità dello Stato italiano, ed un conseguente obbligo risarcitorio, al quale aggiungere in via di ipotesi, anche l’obbligo al rilascio di un visto di ingresso. Si potrebbe prospettare la strada del concorso in un illecito internazionale, ma al di là dall’eventuale accertamento della violazione, e della conseguente responsabilità, non sembra agevole ricavare un correlato obbligo dello Stato di rilasciare un visto di ingresso per motivi umanitari.

Si deve prender atto come, malgrado l’ar.18 della Carta dei diritti fondamentali riconosca il diritto di asilo ed il successivo articolo 19 vieti i respingimenti collettivi, sulla scorta dell’analogo divieto previsto dall’art.4 del Quarto Protocollo allegato alla CEDU, non esistano su scala europea rimedi giuridici che permettano di imporre ad uno Stato di concedere un visto di ingresso per ragioni umanitarie, in favore di un cittadino di un paese terzo, che abbia subito violazioni dei propri diritti fondamentali, con l’esecuzione di un respingimento (pushback) illegale. I nuovi Regolamenti che dovrebbero entrare in vigore dopo l’approvazione del Patto sulla migrazione e l’asilo, nel maggio dello scorso anno, non prevedono questa possibilità, semmai vanno proprio nella direzione opposta, con una più esplicita esternalizzazione dei controlli di frontiera.

Toccherà dunque ai giudici nazionali, sulla base di accertate violazioni delle norme europee e nazionali che prevedono specifiche garanzie anche nei casi di respingimento in frontiera, al di là dei rimedi risarcitori che si possono ottenere da parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo, e spesso non senza ostacoli di ogni genere, come nel caso Hirsi/Italia, pronunciare sentenze che al di là della sfera del risarcimento del danno non patrimoniale, obblighino il governo al rilascio di un visto di ingresso per motivi umanitari in favore di tutte le persone che sono state vittima di respingimenti collettivi, o di respingimenti individuali illegittimi. In questi casi il giudice civile potrà accertare il diritto degli attori di accedere nel territorio italiano allo scopo di presentare domanda
di riconoscimento della protezione internazionale ovvero di protezione speciale. Non mancano tuttavia opinioni contrarie, che sembrano restringere anche in questo campo il ruolo dei giudici nell’ordinare alle autorità statali il rilascio di un visto di ingresso.

Rimane il dato sconfortante come ormai il diritto di asilo conservi una funzione residuale, subordinata alle esigenze (anche propagandistiche) di difesa dei confini ed alle relazioni geo-politiche tra Stati. Con un rovesciamento della gerarchia dei valori sanciti dalle Costituzioni nazionali, in senso anche più ampio, come nel caso del diritto di asilo in Italia, della ristretta previsione contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati .