Negli ultimi mesi appare in calo il numero di minori stranieri non accompagnati che fanno ingresso nel territorio nazionale a seguito di sbarchi dopo azioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale. Secondo il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero degli Interni, i minori stranieri non accompagnati, sono calati dai 25.846 dell’intero 2016 ai 9.761 dei primi mesi del 2017. Nel 2014 erano stati 13.026 e 12.360 nel 2015. Eppure la situazione nei centri di accoglienza per minori appare sempre più tesa, tra ritardi nel rilascio dei documenti di soggiorno e attacchi dei sindaci che si preparano alle prossime campagne elettorali. A questo si sommano le gravissime inadempienze di alcune regioni come la Sicilia dove i ritardi accumulati negli anni passati non sono stati ancora recuperati. Per non parlare dei casi di corruttela vera e propria. Vanno poi ricordate diverse decisioni negative adottate dallo Commissioni Territoriali che decidono sulle richieste di Protezione internazionale o umanitaria, e sono sempre più numerosi i minori che, una volta raggiunta la maggiore età, diventano irregolari dopo che le questure hanno negato il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Si dimentica che molti di questi minori sono stati oggetto di violenze già nel corso del viaggio di avvicinamento alle coste del Mediterraneo, soprattutto in Libia, e sono in aumento le giovani nigeriane, già vittime della tratta, che vengono “recuperate”, anche nei centri di accoglienza, da emissari delle organizzazioni criminali nigeriane, ormai presenti in modo capillare a ridosso o dentro le strutture di accoglienza. Tutti i minori stranieri non accompagnati sono stati esposti ad abusi e sfruttamento.Uno sfruttamento che continua anche in Italia.
Il sistema di prima accoglienza in Italia rimane sottodimensionato, i minori sono concentrati nelle regioni e nei comuni di sbarco con un onere assai pesante per gli enti locali piu’esposti. In Sicilia ed a Palermo la situazione e’ diventata insostenibile e sta producendo gravi tensioni sociali. Alcuni sindaci, come il sindaco del Comune di Cinisi, in provincia di Palermo, hanno preso di mira i minori stranieri non accompagnati ospiti dei loro comuni, senza rendersi conto che sono proprio loro, per i ritardi dei servizi sociali e per l’assenza di un monitoraggio effettivo, all’origine di ritardi e inadempienze che ne pregiudicano la vita. Procedure ritardate che facilitano il passaggio in una condizione di irregolarità al compimento del diciottesimo anno, anche quando la legge consentirebbe la prosecuzione dei percorsi di integrazione ed il soggiorno legale fino ai ventuno anni. L’ultima provocazione viene dal sindaco di Cinisi che, sulla base della stessa data di nascita indicata nei dati anagrafici ricostruiti dalla questura, minaccia la sospensione della diaria giornaliera per quei minori stranieri che vengono ritenuti autori di dichiarazioni mendaci in ordine alla propria data di nascita. Al Sindaco hanno replicato numerosi attivisti e la Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato di Cinisi. La società civile non accetta posizioni basate sul pregiudizio e sull’ignoranza della vigente normativa.
Casa Memoria chiede al sindaco Gian Giacomo Palazzolo di non bloccare il trasferimento al locale centro di accoglienza dei fondi costituenti la diaria giornaliera.
Siamo fortemente sconcertati dalla dichiarazione del sindaco di Cinisi, Gian Giacomo Palazzolo, sulla diaria che lo Stato conferisce alla sua amministrazione comunale per il sostegno dei minori migranti accolti sul territorio. Il primo cittadino, appellandosi all’ipotesi che la maggior parte dei quaranta ragazzi presenti a Cinisi siano “falsi minori” e che dichiarerebbero di avere un’età inferiore ai diciotto anni consapevolmente, si dice pronto a bloccare il contributo di 45 euro per ogni migrante presente sul suo territorio.
Forse il sindaco Palazzolo non sa che, arrivando senza documenti, spesso è la polizia, che attribuisce a tutti i giovani migranti la data di nascita, senza rispettare le regole sull’accertamento dell’età stabilite dalla legge.
La polizia, con il mediatore di turno, stabilisce un indicativo anno di nascita che ritiene a vista e un giorno che, invece, è lo stesso per tutti, ovvero il primo gennaio. Ecco perché – come dice il sindaco – molti di loro danno la stessa data di nascita.
Il sindaco parla anche di verifiche effettuate sui ragazzi che confermerebbero la sua ipotesi. Come rivela Amnesty International, il metodo attualmente più utilizzato, la valutazione della maturazione ossea del polso e della mano, comporta un margine di errore di più o meno due anni. Spesso, tuttavia sul referto non viene indicato il margine di errore, il che impedisce l’applicazione del principio di presunzione della minore età in caso di dubbio.
Il 3 marzo scorso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati.
Non sembra però che tutte le norme recentemente adottate a tutela dei minori stranieri non accompagnati siano attuate in maniera diffusa ed omogenea. E spesso contro gli stessi minori si scaglia la rabbia di una parte della popolazione ormai soggiogata dalla propaganda xenofoba, se non apertamente razzista. In questo clima aumentano gli allontanamenti volontari, o le espulsioni a vario titolo dal sistema di accoglienza. Sempre più evidente la presenza di minori stranieri non accompagnati nelle stazioni ferroviarie di Catania e Palermo.
Le inefficienze del sistema di primissima accoglienza e l’approccio poliziesco adottato agli sbarchi fa aumentare il numero delle persone che cercano di fuggire dalla Sicilia verso altre regioni italiane. Le norme che prevedono il cd. approccio olistico con l’ascolto del minore ed una corretta informazione, ai fini dell’accertamento dell’età, sono applicate sporadicamente e le questure non riconoscono il margine di incertezza di due anni nè la correlata presunzione di minore età che è prevista anche a livello internazionale per tutelare il superiore interesse del minore.
Per molti minori trattenuti abusivamente negli Hotspot, o in strutture sovraffollate, appena si aprono le porte, è fuga. Anche se non più verso l’estero, ma sempre verso nord in direzione delle grandi metropoli dell’Italia settentrionale.
Il Parlamento ha approvato finalmente la cd. legge Zampa, una normativa che non soddisfa del tutto, soprattutto per le scarsissime coiperture finanziarie, e che potrebbe restare inattuata se continuera’ a mancare il monitoraggio, ma che dovrebbe consentire maggiore rigore nelle procedure di identificazione, garantendo una corretta informazione ai giovani migranti sui diritti che gli spettano, una informazione che spesso è mancata per la cronica assenza di mediatori culturali.
Occorrera’ comunque potenziare il sistema degli SPRAR per consentire nei tempi piu’ rapidi il passaggio alla seconda accoglienza diffusa nel territorio con percorsi credibili di integrazione.
I minori stranieri non accompagnati sono persone che si trovano spesso in condizione di particolare vulnerabilità psicologica e fisica ed esposti a rischio di marginalità sociale, se non di ricaduta in circuiti devianti, o ancora peggio nella rete dei trafficanti. Continua lo scandalo del prolungamento della prima accoglienza dei msna negli HOTSPOT come a Lampedusa e Pozzallo.
Nel sistema italiano di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. le principali criticità non emergono soltanto dal quadro normativo, quanto piuttosto dalle prassi e dalla mancanza di un monitoraggio indipendente.
Situazioni quali quelle che periodicamente si registrano nei CPSA di Lampedusa e di altri porti siciliani, come Pozzallo, improvvidamente trasformati in Hotspot, negli Hub regionali che avrebbero dovuto consentre la Relocation, adesso fallita, o nelle comunità di accoglienza, si pongono in palese violazione con gli standard internazionali e nazionali di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Si riscontrano ancora procedure lesive della dignità dei minori coinvolti. Il rischio è che gli stessi si allontanino dalle strutture in cui sono accolti e si trovino esposti a situazioni di pericolo. Peraltro, i ritardi nella nomina del tutore legale o nel trasferimento in strutture di seconda accoglienza adeguate rallentano l’avvio dei percorsi di inserimento sociale.
In tutte le procedure che riguardano i minori non accompagnati, dovrebbe prevalere il loro superiore interesse, principio guida per ciascun attore coinvolto a vario titolo nella presa in carico, nell’assistenza e nell’accoglienza di queste persone vulnerabili. Perché tale principio trovi piena realizzazione è necessario che si ponga al centro la singola persona con tutte le sue peculiarità, con la sua storia individuale e le sue precipue esigenze.
Per i numerosi minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia con segni fisici e psichici di tortura o di altri trattamenti disumani o degradanti vanno apprestate tutele specifiche e tempestive, a partire dalla prima accoglienza, nella quale va evitata la ricorrente promiscuità con adulti, causa di altre possibili violenze. Vanno facilitati tutti i percorsi che portano alla nomina di un tutore ed alla conferma dei documenti di soggiorno anche dopo i diciotto anni, ed anche quando non ci siano i presupposti per il riconoscimento di uno status di protezione internazionale o umanitaria. L’accesso alle procedure per il riconoscimento di uno status di protezione internazionale deve essere quanto più rapido possibile. Il sistema di accoglienza per minori non accompagnati va rifinanziato, e vanno sostenuti soprattutto i comuni più vicini ai luoghi di sbarco, che sono poi quelli su cui ricadono gli oneri maggiori. I trasferimenti dei minori non accompagnati richiedono, più che in altri casi, una negoziazione continua con le comunità locali per un pieno coinvolgimento nei processi di integrazione.
Dopo la entrata in vigore della legge Zampa (Legge, 07/04/2017 n° 47, G.U. 21/04/2017) sono aumentate le iniziative promosse da i comuni virtuosi e dai giudici minorili per rendere effettiva la previsione che riguarda la nomina di tutori volontari. Occorre garantire la nomina più tempestiva dei tutori su base volontaria, attivando processi di formazione e monitoraggio, e semplificare le procedure per il rinnovo dei permessi di soggiorno per minore età al compimento del diciottesimo anno di età, anche per non appesantire eccessivamente il lavoro delle commissioni territoriali competenti a decidere sulle richieste di asilo.
Occorre considerare in ogni caso come meritevole di protezione umanitaria il minore giunto in Italia a chiedere protezione, come le Commissioni stabilivano fino allo scorso anno, e come è stato invece contrastato dalle più recenti posizioni trasmesse dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo alle Commissioni territoriali. Tutti coloro che sono giunti dalla Libia, soprattutto i msna, date le condizioni di violenza alle quali sono statie esposti, dovrebbero ricevere quanto prima un permesso convertibile e rinnovabile alla scadenza di protezione umanitaria.
Occorre attivare le procedure per la concessione di un permesso di soggiorno per minore età entro un termine massimo di 60 giorni dallo sbarco e dall’ingresso nel circuito di accoglienza, altrimenti si continueranno ad incentivare le fughe nella clandestinità. Vanno introdotte effettivamente procedure multidisciplinari per l’accertamento dell’età previste dalle normative più recenti, da affidare a personale civile con il supporto di mediatori linguistico-culturali. Le attuali prassi di polizia tendenti soprattutto alla ricerca degli scafisti rischiano di saldare complicità ed omertà, rendendo inutile il lavoro degli operatori volontari che cercano di individuare nel più breve tempo possibile i soggetti vulnerabili.
Occorre potenziare il sistema SPRAR per minori in tutte le regioni italiane e garantire che il transito nei centri di primissima accoglienza o nei nuovi centri governativi per la prima accoglienza non superi i 60 giorni.
Si deve anche evitare che la prassi introdotta da alcune questure, che per la conversione del permesso di soggiorno richiedono il passaporto rilasciato dal paese di origine, possa impedire il completamento dei percorsi di inserimento intrapresi dai minori non accompagnati dopo il loro arrivo in Italia. Qualunque ostacolo frapposto al mantenimento di uno status legale, come anche le difficoltà nei rinnovi e nelle conversioni dei permessi di soggiorno, e la resistenza a rilasciare i permessi di soggiorno per minore età con la necessaria tempestività, considerando che la metà dei MSNA giunge in Italia all’età di diciassette anni, rischiano di riprodurre una condizione irregolarità che su persone tanto giovani potrebbe avere effetti catastrofici per tutta la loro vita, con costi sociali incalcolabili.
I PRECEDENTI DELLA NORMATIVA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Con L’INTESA SANCITA IN CONFERENZA UNIFICATA TRA GOVERNO, REGIONI E ENTI LOCALI IN DATA 10.07.2014 È STATO SANCITO IL “PIANO NAZIONALE PER FRONTEGGIARE IL FLUSSO STRAORDINARIO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI ADULTI, FAMIGLI E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI”(msna).
In merito all’accoglienza dei MSNA l’Intesa ribadisce l’esigenza di ricondurre a una governance di sistema la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati.
Il sistema dovrà articolarsi e prevedere:
- L’attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione che accolgano i MSNA nella fase di primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell’età e dello status, anche al fine di accelerare l’eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paese dell’UE;
- La pianificazione dell’accoglienza di secondo livello di tutti i MSNA nell’ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato.
Nelle more, al fine di fronteggiare l’attuale situazione di notevole afflusso sulle coste italiane di MSNA, Il Ministero dell’interno coordina la costituzione di strutture temporanee per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali. Al tempo stesso il Ministero dell’Interno si impegna ad aumentare la capienza dei posti nella rete SPRAR per i MSNA. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a sostenere, utilizzando le risorse aggiuntive e dedicate del Fondo nazionale per l’accoglienza di MSNA gli interventi come sopra individuati. Il Governo si impegna ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per l’accoglienza dei MSNA.
Il rafforzamento della governance del sistema dovrà essere assicurato anche tramite il Sistema Informativo Minori (SIM).
Con la CIRCOLARE N° 8855 DEL 25.07.2014il Ministero dell’Interno ribadisce quanto emerso dall’Intesa affermando l’importanza dell’attività di impulso che dovrà essere svolta dai tavoli di coordinamento regionale di concerto con le Regioni e gli Enti Locali ai fini dell’individuazione delle strutture temporanee.
Le Regioni e le Provincie Autonome nella propria autonomia potranno adottare misure finalizzate ad aumentare fino al 25% le potenzialità di accoglienza delle strutture autorizzate o accreditate nel territorio di competenza. Le strutture temporanee dovranno garantire una prima fase di accoglienza, in attesa del trasferimento dei minori nelle strutture SPRAR. In tali strutture si dovrà provvedere alle procedure di identificazione, l’accertamento dell’età, un primo screening sanitario, un’adeguata informativa sulla protezione internazionale, la risposta ai necessari bisogni materiali e individuazione di casi di vulnerabilità. Successivamente a tale fase saranno disposti i trasferimenti verso lo SPRAR o in caso di indisponibilità di posti verso altre strutture temporanee.
I costi sono 45 euro pro-die, pro-capite, erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che erogherà ai Comuni i quali provvederanno a trasferire all’ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell’amministrazione locale.
DECRETO PRESIDENZIALE REGIONE SICILIA 13/08/20014 n° 600
Approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l’accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati.
Al fine di rispondere adeguatamente all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio siciliano e per rispondere alle necessità di tutela dei loro diritti, in rispetto al Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, si rende necessario prevedere: 1. l’attivazione di strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell’età e dello status, anche al fine di accelerare l’eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell’UE. Durata massima di 3 mesi e capacità ricettiva di 60 ospiti
- la pianificazione dell’accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell’ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato.Capacità ricettiva 12 ospiti.
Il decreto, con l’allegato 1 stabilisce gli standard minimi di accoglienza.
DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2015 N° 142.
Art. 19:
- I MSNA sono accolti in strutture governative di prima accoglienza per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore a 60 giorni, alla identificazione e eventuale accertamento dell’età, nonché a ricevere ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore. È garantito al minore un colloquio con uno psicologo ove necessario in presenza di un mediatore culturale.
- I MSNA richiedenti protezione internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali .
- In caso di indisponibilità nelle strutture di cui al comma 1 e 2, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova. Tali Comuni accedono ai contributi disposti dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo nazionale per l’accoglienza dei MSNA
- Il MSNA non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 (CIE) e 9 (centri governativi di prima accoglienza)
CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO n° 15711 del 27/10/2015
Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Anno 2016.
La legge di stabilità 2015 ha trasferito a questo ministero le risorse relative al Fondo nazionale per l’accoglienza dei MSNA. In virtù di tale trasferimento, questo Ministero eroga trimestralmente ai Comuni che ne fanno richiesta, un contributo giornaliero per ospite, nella misura massima di 45 euro, IVA inclusa, per l’accoglienza offerta ai MSNA.
Ogni eventuale differenza tra il contributo erogato e il costo effettivo sostenuto dal Comune rimarrà a carico di quest’ultimo.
CIRCOLARE N° 2 ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO – Sistema di accoglienza residenziale per MSNA. Palermo 07/04/2016.
Con tale circolare si afferma come il continuo flusso di MSNA ha portato l’inserimento di quest’ultimi nelle comunità di accoglienza per i minori italiani per i quali è prevista una retta giornaliera di 78 euro. A fronte del ridotto trasferimento da parte dello Stato (45 euro pro-die e pro-capite per i MSNA), l’ente gestore ha richiesto ai Comuni dove ricadono le strutte, il pagamento della differenza della retta e ciò ha determinato sul territorio l’istaurarsi di numerosi contenziosi. Al fine di superare la suddetta criticità riguardate la sostenibilità economica del servizio residenziale, in assenza di risorse aggiuntive ai 45 euro erogati dallo Stato, questo Dipartimento ha rivisto gli standard delle strutture di 2° livello, con il D.P. 513/2016. Mentre rimangono invariati gli standard della prima accoglienza fissati con il D.P. 600/2014.
Gli enti già autorizzati al funzionamento o iscritti all’albo regionale come “Strutture di accoglienza di secondo livello” e come “comunità alloggio per minori” hanno un anno di tempo dalla pubblicazione del D.P. 513/2016 GURS per riorganizzarsi secondo il nuovo standard. Le “comunità alloggio per minori” qualora decidessero di continuare ad accogliere MSNA dovranno entro febbraio 2017 chiedere il cambio di tipologia da “comunità alloggio per minori” a “Strutture di accoglienza di secondo livello”. Non sarà possibile ospitare italiani e stranieri contemporaneamente e le comunità alloggio per minori potranno accogliere solo minori italiani. I due modelli di intervento sono infatti diversi per organizzazione, recettività temporaneità dell’intervento e anche per tariffa riconosciuta.
Personale: le comunità convertite, per le figure di coordinatore ed educatore professionale potranno avvalersi del personale già in servizio in data di pubblicazione sulla GURS del D.P. 513/2016 in possesso del diploma di Scuola Superiore, purchéintegrato da almeno 2 anni di esperienza lavorativa in attività rispettivamente o di coordinamento o di educatore di servizi educativi rivolti ai minori.
Cosi anche la figura di mediatore culturale può essere ricoperta da personale già in servizio con diploma di scuola superiore purché integrato da due anni di esperienza in servizi educativi rivolti a minori con la qualifica di mediatore culturale o interculturale.
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME: ACCORDO SUI REQUISITI MINIMIMI PER LA SECONDA ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NEL PERCORSO VERSO L’AUTONOMIA 05.05.2016.
A seguito del D.l.vo. 142/2015 che disegna un modello di accoglienza per i MSNA basato tra prima e seconda accoglienza, la Conferenza Unificata individua le linee di indirizzo e i requisiti minimi per garantire servizi di accoglienza in grado di coniugare qualità ed appropriatezza degli interventi e disponibilità finanziari, a fronte delle risorse messe a disposizione dal fondo nazionale pe l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che il Ministero ha definito un contributo pro-die di € 45 per ogni minore accolto.
Per conseguire un buona qualità dell’inserimento, verranno assicurate almeno le seguenti attività:
– recupero e/o potenziamento delle risorse individuali del minore allo scopo di favorire il processo di crescita
– orientamento e tutela legale: supporto nell’espletamento delle procedure di identificazione, del rilascio del permesso di soggiorno
– verifica della presenza di parenti e collaborazione per l’eventuale avvio delle procedure di ricongiungimento familiare
– assistenza psicologica e sanitaria
– verifica di eventuali condizioni di vulnerabilità o di necessità particolari (disagio psicologico, vittime di tratta, torture, violenza)
– assolvimento dell’obbligo scolastico
– insegnamento della lingua italiana anche in raccordo con i piani regionali per la formazione civico-linguistica
– formazione secondaria e/o professionale
– ilcollocamento in attività lavorative in apprendistato e/o intirocini
– inserimento in contesti e attività socializzanti e per il tempo libero,
Dovrà, inoltre, essere previstoun pocketmoney da erogarsi secondo le modalità definite nel PEI.
La Conferenza modifica la capacità ricettiva delle strutture che potrà accogliere un massimo di 16 MSNA di età compresa fra i 16 e 18 anni, che non presentano profili di vulnerabilità.
Personale
In relazione alla finalità educativa e di accompagnamento verso l’autonomia, della strutturail personale assicura la presenza soltanto in alcuni periodi della giornata in relazione ai bisogni di ciascun ospite.
In particolare per lo svolgimento delle attività va assicurata la presenza del seguente personale:
- un responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze dell’educazione, pedagogia, psicologia, scienze sociali, discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogiche,con almeno tre anni di esperienza con funzioni educative, referente della gestione, della progettazione del servizio e di quella individuale per un monte ore di 15 ore settimanali;
- la presenza di tre educatori, impossesso del titolo di educatore rilasciato ai sensi della normativa vigente, deve in ogni caso essere garantita per 30 ore settimanali;
- un mediatore culturale in possesso di specifico titolo di studio,con finalità di supporto educativodi appoggio e di orientamento per 28 ore settimanali;
- un operatore per 15 ore settimanali con funzioni di supportoalla gestione della strutturaanche favorendo il coinvolgimento degli ospiti.
In sede di formulazione del PEI, sarà cura dei servizi competenti definire l’eventuale presenza di altre figure, sulla base delle esigenze degli ospiti. In ogni caso è assicurata la presenza notturna di un operatore.
RIFERIMENTI PARTICOLARI PER I MSNA RICHIEDENTI ASILO
Il D.l.vo 142/2015 prevede il sistema di accoglienza bifasico, in quanto disciplina la prima accoglienza in strutture governative, e quindi la seconda accoglienza in strutture gestite da privati in convenzione. Ma si rileva che anche strutture che fiungono da centri di prima accoglienza continuano ad essere gestiti da soggetti privati, spesso senza il rispetto degli stan dard minimi previsti dalla legge e dalla normativa regionale.
L’art. 16 del citato decreto stabilisce che l’attuazione delle linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal tavolo di coordinamento nazionale è effettuata dal tavolo di coordinamento regionale che fissa i criteri di localizzazione delle strutture di accoglienza e di ripartizione fermo restando i posti attivati dal sistema SPRAR.
Il sistema regionale si caratterizza dunque di una prima accoglienza in strutture governative specializzate e in una seconda accoglienza nell’ambito del sistema SPRAR ma nelle more della definizione del sistema il Ministero coordina la costituzione di strutture temporanee autorizzate dalle Regioni di concerto con Prefetture e Enti Locali. In Sicilia gli Standard di accoglienza per le strutture di primo livello sono fissati dal D.P. 600/2014 mentre quelli delle strutture di secondo livello sono stabiliti dal D.P. 513/2016 che riduce gli standard di accoglienza minimi rispetto al precedente decreto a seguito dell’erogazione da parte del Ministero dell’interno di soli 45 euro pro-die, pro-capite attingendo al fondo nazionale per l’accoglienza di MSNA. A seguito dell’eccessivo flusso di MSNA nelle coste siciliane e in virtù di carenza di posti disponibili, essi sono stati accolti nelle comunità alloggio per minori italiani che prevedono una retta maggiore di 78euro. La regione Sicilia non finanziando ulteriormente la retta di 45 euro ha imposto alle strutture una scelta sui minori da accogliere. Questo determina una disuguaglianza di trattamento dei minori italiani rispetto a quelli stranieri che subiscono un taglio di servizi, quali assistenza legale, mediazione culturale, sostegno psicologico. In più le comunità di alloggio per minori che si convertono in Strutture di seconda accoglienza mantengono gli stessi operatori che ricoprirebbero ruoli per i quali non sono formati. E la diminuzione dell’orario lavorativo non garantisce la costante presenza di figure adulte all’interno delle strutture.
Gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono dedicati al tema dell’accoglienza dei minori non accompagnati. Dopo le modifiche apportate con a legge di stabilità per il 2015, in primo luogo il trasferimento del Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati al Ministero dell’Interno, si è andati verso un sistema unico di accoglienza in grado di superare le distinzioni tra i minori non accompagnati e i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale.In particolare, in continuità con quanto previsto nell’Intesa del 10 luglio 2014, si è disposto che, per la prima accoglienza dei minori non accompagnati, il Ministero dell’Interno istituisca e gestisca, anche in convenzione con gli enti locali, centri specializzati per le esigenze di soccorso e protezione immediata, per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all’eventuale accertamento dell’età, comunque non superiore a sessanta giorni.
A regime sono pertanto previste:
- una prima accoglienza, in strutture governative ad alta specializzazione;
- un’accoglienza di secondo livello nell’ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato.
Nelle more della realizzazione del nuovo sistema e in coerenza con quanto contemplato nell’Intesa del 10 luglio, è previsto ed operativo che il Ministero dell’Interno coordini la costituzione di strutture temporanee di accoglienza, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali. A tal fine, il Ministero dell’Interno – attraverso una Struttura di missione appositamente costituita – ha predisposto due Avvisi pubblici per la presentazione di progetti da finanziare nell’ambito della Misura Emergenziale FAMI“ Miglioramento delle capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati”.
All’esito delle procedure, sono stati ammessi al finanziamento 15 progetti,che hanno avviato le attività a partire dal 20 marzo 2015, con l’attivazione di complessivi 737 posti giornalieri, nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia e Toscana. L’Unione Europea ha approvato la richiesta di proroga delle attività dei progetti, inizialmente destinate a cessare il 17 dicembre 2015, fino al 22 febbraio 2016. A seguito della rinuncia da parte del progetto PIT STOP di Firenze i posti disponibili dal 17 dicembre 2015 sono scesi a 691. Da ultimo, è stata chiesta alla Commissione europea l’ulteriore proroga di sei mesi delle attività delle strutture di accoglienza in argomento, che dovrebbero essere finanziate con le risorse ordinarie del FAMI.