Le modifiche apportate dal decreto 113 del 2018 (c.d. decreto sicurezza) alla protezione umanitaria regolata dall’art. 5 comma 6 del d.lgs 286/98 non si applicano ai procedimenti instaurati, e comunque assunti in riserva, prima del 4 ottobre 2018

Tribunale di Genova, provvedimento del 9 ottobre 2018

“Occorre precisare in proposito che al presente giudizio non si applicano le modifiche apportate all’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 ed all’art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08 dal d.l. 4/10/2018 n. 113 (c.d. decreto sicurezza), in quanto instaurato, e comunque assunto in riserva, prima del 5/10/2018, data di entrata in vigore del decreto.”

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