di Fulvio Vassallo Paleologo
1. Cittadinanza e politiche migratorie
Ancora una volta, sull’onda di tragici fatti di cronaca, è partita una campagna politica e mediatica contro gli immigrati di seconda generazione, e più in generale contro l’acquisto della cittadinanza per nascita o per residenza, o per la possibilità di una revoca successiva, in presenza di gravi reati. Si succedono così allarmi sulla sicurezza che si saldano con le proposte di remigrazione sulle quali tra le destre si è aperta una competizione al ribasso, mirata soprattutto al ventre molle di quei cittadini-elettori che rifiutano qualsiasi possibilità di inclusione degli stranieri, anche se poi hanno bisogno di ricorrere al lavoro, magari in nero, di quelle stesse persone che rifiutano con i loro proclami. Nuovi muri di odio, se non di indifferenza, crescono nei quartieri più poveri, caratterizzati da una maggiore presenza di cittadini stranieri, mentre la politica e le autorità amministrative rendono sempre più difficile l’acquisto della cittadinanza per residenza, magari per fini elettorali. In molti casi le proposte sulla revoca della cittadinanza o su ulteriori limiti per il suo acquisto trascurano la realtà dei fatti, il quadro normativo, la continua evoluzione giurisprudenziale. Emerge comunque in modo sempre più evidente, e conflituale, la“connessione sempre più stretta fra politiche sull’accesso alla cittadinanza e politiche migratorie”, già rilevata dagli studiosi di diritto costituzionale (Cavasino, 2026).
Non si può dimenticare, per altro verso, che l’8 e il 9 giugno 2025, è stato bocciato un referendum abrogativo della parte della legge 91/92 che aumentava da cinque a dieci anni il requisito di residenza richiesto ai cittadini stranieri per poter ottenere la cittadinanza. L’Italia ha così fallito il riallineamento con la normativa sulla cittadinanza per naturalizzazione adottata dagli altri paesi membri dell’Unione europea. L’esito del voto referendario su questa materia, e la percentuale di un terzo di votanti che si è comunque espresso per il mantenimento della normativa vigente (10 anni di residenza), conferma quanto nella società italiana si sia approfondito il solco tra chi ritiene ancora possibile una apertura dei valori costituzionali a tutte le persone residenti nel territorio nazionale, sulla base del principio di uguaglianza e del pari riconoscimento dei diritti fondamentali, e chi invece ritiene ancora possibile una società chiusa, con una forte separazione tra i cittadini e gli immigrati, magari residenti regolarmente da lungo tempo, ma esclusi dal pieno esercizio di quei diritti, e dunque discriminati, per il mancato riconoscimento della cittadinanza, prerogativa che diventa baluardo per lo Stato nazionale e per il populismo (il popolo sovrano). Come scrive Lea Ypi nel suo libro”Confini di classe”,“la creazione di un nemico esterno [serve] per rafforzare il consenso interno”e induce a leggere il conflitto “come uno scontro fra identità, fra comunità suppostamente ‘incompatibili’”.
2. L’acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
La cittadinanza si può acquistare per nascita e residenza, per beneficio di legge, quando il cittadino lo straniero nato e residente in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni, presenta una semplice dichiarazione di volontà all’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza, entro il compimento del diciannovesimo anno, dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana (art.4 Legge 91/92). Si tratta di una ipotesi “condizionata” di ius soli, suscettibile di applicazione soltanto in presenza dei tre suddetti requisiti: nascita in Italia, residenza ininterrotta fino al compimento della maggiore età, dichiarazione entro un anno dal compimento della maggiore età.
Fino al 2013 le procedure per l’acquisto della cittadinanza si sono progressivamente semplificate. L’articolo 33 del Decreto legge n 69 del 21 giugno 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, recependo i gli orientamenti della giurisprudenza di quel tempo, ha previsto alcune semplificazione per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, che costituiva già allora una forma attenuata di ius soli.
Questa a norma ha chiarito che allo straniero nato in Italia che al compimento dei 18 anni chiede l’acquisto della cittadinanza, non sono imputabili, ai fini di dimostrare la residenza legale ininterrotta per tutta la minore età, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta può, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea. Altra importante previsione era contenuta nel secondo comma dell’articolo 33 il quale impone agli Ufficiali di Stato Civile di comunicare al neo-diciottenne straniero, nella sede di residenza che risulta all’ufficio, la possibilità, in presenza dei requisiti, di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età. In mancanza di tale comunicazione, tale richiesta potrà essere fatta anche oltre il diciannovesimo anno di età.
3. L’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione
L’acquisto della cittadinanza per residenza prolungata (spesso definito come naturalizzazione) può avvenire per concessione (L. 91/1992, art. 9): in questo caso l’emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza è soggetto ad una valutazione discrezionale di opportunità da parte della pubblica amministrazione, pur attenuata dall’obbligo del parere preventivo del Consiglio di Stato.
Il periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello status degli stranieri richiedenti, che costituisce il requisito fondamentale per conseguire la cittadinanza secondo tale modalità, deve essere ininterrotto e attuale al momento della presentazione dell’istanza per la concessione della cittadinanza. Può presentare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italianail cittadino straniero che si trova in una delle seguenti condizioni: residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino non appartenente all’Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario (art. 9, co. 1, lett. f) e d)): ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero va valutato il periodo di soggiorno in Italia assistito da regolare permesso, per cui va esclusa la rilevanza del periodo in cui lo straniero medesimo non sia risultato anagraficamente residente nel paese (C. Stato, sez. IV, 07-05-1999, n. 799); apolide residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. e)); il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. a); maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. b)); abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno cinque anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. c)). L’art. 10 subordina l’efficacia del decreto di concessione della cittadinanza alla prestazione da parte dell’interessato (entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo) del giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Con il D.L. n. 113/2018 che ha introdotto il nuovo art. 9.1 all’interno della L. 91/92, si prevede un ulteriore, espresso requisito per il rilascio della cittadinanza italiana per (matrimonio e per) naturalizzazione, ossia il possesso da parte dell’interessato di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
In particolare, il livello B1 prevede la capacità di sostenere conversazioni semplici su argomenti noti o di interesse, comprendendo gli elementi principali in un discorso, la capacità di comprendere l’essenziale di trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o temi di interesse personale o professionale, la comprensione di testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, la scrittura di testi semplici su argomenti noti o di interesse. Sono esclusi dall’onere di attestazione i richiedenti: che sono titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico; o che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico in materia di immigrazione).
Per l’acquisto della cittadinanza per residenza occorre inoltre dimostrare una precisa capacità reddituale. I parametri per valutare la capacità contributiva del richiedente sono quelli dettati dall’art. 3 del D.L. n. 382/1989 (convertito in L. 8/1990) a fini di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei titolari di pensione di vecchiaia. In base a tali parametri il reddito non dev’essere inferiore a: €. 8.263,31 se il richiedente non ha altre persone a carico; oppure € 11.362,05 se il richiedente ha il coniuge a carico, maggiorato di ulteriori €. 516,00 per ogni ulteriore persona a carico (ad es. figli).
4. Dalla legge alla discrezionalità amministrativa: la concessione della cittadinanza
La giurisprudenza amministrativa ha indicato alcuni ulteriori requisiti per l’ottenimento della cittadinanza e ha precisato i confini della discrezionalità della pubblica amministrazione con riferimento ai provvedimenti di concessione della cittadinanza, stabilendo inoltre quali siano gli obblighi di motivazione delle decisioni concernenti tali procedimenti. Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; pertanto, ai fini della concessione del beneficio de quo ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza. Per quanto riguarda il diniego della concessione della cittadinanza italiana, l’amministrazione competente, anche laddove disponga di un’ampia discrezionalità, deve indicare sia pure sinteticamente le ragioni poste a base delle proprie determinazioni.
Il termine per la definizione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione era stato prolungato fino a quarantotto mesi (quattro anni) (art. 9-ter L. n. 91/1992, introdotto dal D.L. 113/2018) dalla data di presentazione della domanda (art. 3, DPR 18 aprile 1994, n. 362). Il successivo D.L. n. 130/2020 (art. 4, co. 5) ha ridotto questo temine a ventiquattro mesi (due anni) prorogabili al massimo a trentasei mesi (tre anni), ma solo per le domande di cittadinanza presentate a partire dal 19 dicembre 2020 data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto. Si prevede inoltre che il termine di 24 mesi per raggiungere il limite massimo di 36 mesi debba essere espressamente prorogato dalla
pubblica amministrazione. Occorre, quindi, che vi sia un provvedimento di proroga, che questo sia emanato tempestivamente, e quindi prima del termine di conclusione del procedimento, che sia motivato e, infine, comunicato all’interessato in modo da permettergli di far pervenire le sue eventuali osservazioni alla pubblica amministrazione. Secondo la decisione n. 758 del 2014 del TAR Catania, la proroga va considerata come uno
strumento di carattere eccezionale e “le cause di forza maggiore devono non soltanto essere presenti ma essere altresì indicate nel provvedimento che dispone la proroga dei termini della procedura ablatoria; in assenza di esse, deve ritenersi vulnerato il principio di legalità”. Alla scadenza dei termini senza l’adozione di alcun provvedimento il richiedente può agire in giudizio entro il termine di un anno dalla formazione del silenzio ex art. 31 co. 2. l. 104/2010 presentando un ricorso avverso il silenzio-inadempimento della Pubblica amministrazione. Come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 429/2016, sebbene il termine fissato per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana non sia perentorio, questo “non
comporta affatto, tuttavia, che la sua violazione sia priva di qualsivoglia conseguenza giuridica (…) Al contrario, va affermato che la condotta inerte o dilatoria dell’Amministrazione costituisce un fatto patologico anche a fronte di termini non perentori; fatto al quale l’Ordinamento impone che sia posto rimedio.”. La giurisprudenza ormai consolidata stabilisce che come sussista un obbligo di pronunciarsi con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge (Tar Lazio – Roma, sentenza n. 2549/2022)
5. I reati ostativi all’acquisto della cittadinanza
L’art.6 della Legge n.91 del 1992 prevede i reati che precludono l’acquisto della cittadinanza. Si tratta dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I (delitti contro la personalità dello Stato), capi I, II e III, del codice penale (delitti contro la personalità internazionale dello Stato, delitti contro la personalità interna dello Stato, delitti contro i diritti politici dei cittadini); oppure è precluso l’acquisto della cittadinanza dopo una condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, come ad esempio il furto aggravato (art. 625 c.p.), le lesioni personali gravi (art. 583 c.p.) o la truffa aggravata (art. 640 c.p.); ovvero in caso di condanna superiore ad un anno comminata da una autorità giudiziaria straniera, se la sentenza è stata riconosciuta in Italia. In ogni caso la cittadinanza può essere negata quando sussistono comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. L’art. 6 della L. 91/92 prevede inoltre che l’intervenuta riabilitazione, comportando l’estinzione degli effetti penali della condanna e di eventuali pene accessorie, fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
L’articolo 10-bis della L. n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 14), prevede un’ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i seguenti reati: delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 5 anni o nel massimo a 10 anni (art. 407, comma 2, lett. a), n. 4); ricostituzione, anche sotto falso nome o in forma simulata, di associazioni sovversive delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (art. 407, co. 1, lett. a) n. 4, che rinvia all’art. 270, terzo comma, c.p.); partecipazione a banda armata (art. 407, co. 1, lett. a) n. 4, che rinvia all’art. 306, secondo comma, c.p.); assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale (art. 270-ter c.p.).
La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In base al testo, le fattispecie di revoca sono applicabili solo nel caso in cui la cittadinanza italiana sia stata acquisita per matrimonio (art. 5, L. n. 91/1992), per naturalizzazione (art. 9), ovvero ai sensi dell’articolo 4, co. 2, della medesima legge. Tale ultima ipotesi riguarda i casi di acquisto della cittadinanza dello straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età.
6. La giurisprudenza in materia di diniego della cittadinanza per precedenti penali.
La giurisprudenza più risalente ha costantemente affermato che, “al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione” ( Cons. St., sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 3226/2021, sez.II quater, n. 5665/2012).
Secondo i giudici amministrativi “l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
“L’amministrazione è tenuta all’esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell’interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell’interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso. Pertanto, l’Amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l’area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019 nr. 7122/2019).
Per il Consiglio di Stato, “non è possibile ispirare il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana su di un criterio di assoluta irreprensibilità morale, nella forma dello status illesae dignitatis, o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia. Un simile criterio implicherebbe l’impossibilità di ottenere la cittadinanza per il sol fatto di avere compiuto un reato, prescindendo da una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero e dell’effettività del percorso di integrazione realizzato dallo stesso. Si verrebbe a realizzare, in questo modo, una irragionevole chiusura della collettività nazionale all’ingresso di soggetti che, pur avendo tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, si vedono privare di questo legittimo interesse, attinente anche all’esercizio di diritti fondamentali, in assenza di un effettivo, apprezzabile, interesse pubblico a tutela della collettività, e per mere fattispecie di sospetto in danno dello straniero” (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681)
–Il Consiglio di Stato, con sentenza n.7716 del 24 settembre 2024, ha affermato che il rigetto di una richiesta di cittadinanza non può basarsi esclusivamente sui precedenti penali del coniuge del richiedente.
– Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1823 del 4 marzo 2025 ha affermato che l’Amministrazione non può respingere la domanda per la sola esistenza di una condanna dovendo in ogni caso compiere una istruttoria approfondita in merito all’integrazione del cittadino straniero e motivare adeguatamente la decisione.
– Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2014 del 2025 , ha accolto l’appello proposto da un cittadino rwandese avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana pronunciato dall’Amministrazione e confermato in primo grado dal Tar Lazio. Il diniego era stato motivato dall’esistenza di un precedente penale relativo al reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel 2014, per il quale il richiedente era stato ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168-bis c.p. e il reato era stato successivamente dichiarato estinto per esito positivo del programma trattamentale. L’Amministrazione aveva tuttavia ritenuto che tale episodio fosse sintomatico di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, indice di una scarsa affidabilità e di una non piena condivisione dei valori fondativi della convivenza civile, e quindi ostativo al riconoscimento dello status civitatis. Il Tar, richiamando l’ampia discrezionalità che connota il potere ministeriale in materia di concessione della cittadinanza ex art. 9 l. n. 91/1992, aveva confermato tale impostazione, ritenendo legittimo il giudizio prognostico sfavorevole formulato dall’Amministrazione anche a prescindere dall’estinzione del reato. Il giudice di primo grado aveva considerato irrilevanti le allegazioni difensive del ricorrente circa il radicamento sociale e lavorativo in Italia, sottolineando che esse non potevano controbilanciare la valenza sintomatica della condotta penalmente rilevante. Il Consiglio di Stato ha riformato tale pronuncia, affermando che “l’Amministrazione non può limitarsi, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto del percorso di integrazione del cittadino straniero, restringendo l’attenzione esclusivamente su un fatto risalente, senza contestualizzarlo all’interno di una più ampia e bilanciata disamina” (cfr. in proposito Cons. St., sez. III, 19 luglio 2024, n. 64869; Cons. St., sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681; Cons. St., sez. III, 2 agosto 2022, n. 6789; Cons. St., sez. III, 5 marzo 2021, n. 1893; Cons. St., sez. III, 20 marzo 2019 n. 1837; Cons. St., sez. III, 29 aprile 2015, n. 2185).
La ratio decidendi posta alla base di tale indirizzo si rinviene nella constatazione secondo cui «non è possibile ispirare il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana su di un criterio di assoluta irreprensibilità morale, nella forma dello status illesae dignitatis, o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia. Un simile criterio implicherebbe l’impossibilità di ottenere la cittadinanza per il sol fatto di avere compiuto un reato, prescindendo da una valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero e dell’effettività del percorso di integrazione realizzato dallo stesso. Si verrebbe a realizzare, in questo modo, una irragionevole chiusura della collettività nazionale all’ingresso di soggetti che, pur avendo tutti i requisiti per ottenere la cittadinanza, si vedono privare di questo legittimo interesse, attinente anche all’esercizio di diritti fondamentali, in assenza di un effettivo, apprezzabile, interesse pubblico a tutela della collettività, e per mere fattispecie di sospetto in danno dello straniero» (Cons. St., sez. III, 9 maggio 2023, n. 4681).
Il Consiglio di Stato ha quindi censurato la motivazione del diniego, ritenendola carente sia sotto il profilo istruttorio che motivazionale. In particolare, l’Amministrazione aveva omesso di considerare il risarcimento integrale delle vittime, la regolare esecuzione del programma di pubblica utilità, la prosecuzione dell’attività di volontariato anche dopo la conclusione della misura, il consolidato inserimento lavorativo e sociale, nonché l’impegno dell’interessato e della sua famiglia nella vita della comunità locale. Tali elementi avrebbero dovuto essere valutati nel quadro di una considerazione dinamica e complessiva della vicenda, idonea a verificare se il richiedente, pur autore di una condotta penalmente rilevante, avesse successivamente dimostrato una convinta adesione ai principi che fondano l’appartenenza alla comunità nazionale.
Non si può dimenticare comunque come anche il legislatore sia obbligato al rispetto dell’art.27 della Costituzione secondo cui “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Sotto il profilo del diritto dell’Unione europea, si deve poi osservare come la revoca automatica della cittadinanza, ove fosse collegata alla commissione di reati, sia pur gravi, incontrerebbe anche il limite della proporzionalità, come chiarito nel 2019, in materia di revoca della cittadinanza, da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 12 marzo 2019 (Causa C-221/17, Tjebbes).
7. Acquisto di cittadinanza nei casi di residenza virtuale o fittizia e cancellazione anagrafica
Ogni Comune è obbligato a tenere l’anagrafe della popolazione residente e a registrare anche le posizioni delle persone senza fissa dimora “che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio. L’art. 2, co. 3, l. n. 1228/1954, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, stabilisce che «la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita». Il successivo comma 4 prevede, inoltre, che «è comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora».
Il Tar del Lazio, con sentenza n. 17434 del 10 ottobre 2025 e con altre pronunce di analogo contenuto (cfr. Tar Lazio, sez. V-bis, sentenza n. 20186 del 13 novembre 2025; Tar Lazio, sez. V-bis, sentenza n. 20649 del 19 novembre 2025), ha annullato i provvedimenti con i quali il prefetto di Roma aveva dichiarato inammissibili le domande di cittadinanza presentate da cittadini stranieri i quali, per alcuni periodi nel corso dei dieci anni antecedenti la domanda di naturalizzazione, avevano registrato la propria residenza come senza fissa dimora.
Secondo il Tribunale Amministrativo del Lazio (sent. n. 20186 del 2025), n materia di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il requisito della residenza legale almeno decennale nel territorio della Repubblica deve essere interpretato in conformità alla disciplina anagrafica, sicché la nozione di residenza legale coincide con quella di residenza anagrafica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 572/1993. L’iscrizione anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante presso un indirizzo di residenza virtuale o fittizia, effettuata in applicazione dell’art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che obbliga anche le persone senza fissa dimora ad iscriversi nell’anagrafe del Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, soddisfa il requisito della legalità della residenza richiesto per l’ammissibilità dell’istanza di cittadinanza. Tale forma di iscrizione anagrafica, prevista dalla legge per garantire l’esercizio di diritti fondamentali e per consentire il controllo del territorio da parte delle pubbliche amministrazioni, non può costituire di per sé causa automatica di inammissibilità della domanda. È compito dell’Amministrazione verificare accuratamente caso per caso se lo strumento dell’iscrizione nella via fittizia, di per sé lecito quando ottenuto secondo i presupposti di legge e in osservanza dei regolamenti comunali, sia stato utilizzato dall’istante per eludere la normativa e costituisca un rischio per la sicurezza pubblica, dandone compiuta motivazione nel provvedimento. L’interpretazione del requisito della residenza legale deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale, non potendo la residenza fittizia essere diversamente qualificata come legale o illegale a seconda della Prefettura territorialmente competente, in assenza di circolari o atti di indirizzo generale del Ministero dell’Interno quale Autorità centrale.
Da ultimo, il Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 246 del 2 febbraio 2026, in contrasto con la prevalente giurisprudenza del TAR Lazio (Tar Lazio, sez. V-bis, sentenza 17165 del 7 ottobre 2025) , ha deciso che il requisito decennale può essere soddisfatto, “nonostante un periodo di sette mesi circa, collocati nel corso dei dieci anni di residenza antecedenti la presentazione della domanda, in cui la sua residenza era stata cancellata dal competente ufficio anagrafico per la sua accertata irreperibilità”, quando documenti come buste paga e ulteriore documentazione lavorativa, ed estratto conto bancario con indicazione dei relativi movimenti, provino una dimora abituale sul territorio nazionale anche per il periodo di asserita irreperibilità. Le risultante anagrafiche vanno dunque intese come fonti di una presunzione iuris tantum (cfr. Cass., sez. III, 20 agosto 2015, n. 17021; Cass., sez. V, ord. 6 marzo 2024, n. 6088; Cass., sez. III, 3 ottobre 1996, n. 8652).
8. Naturalizzazione in caso di soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità.
La sentenza n. 25 del 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 nella parte in cui non prevedeva l’esonero dal requisito linguistico (livello B1) per le persone oggettivamente impossibilitate ad apprenderlo. Siamo in presenza di una sentenza additiva : la dichiarazione di incostituzionalità censura infatti l’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 nella parte in cui «non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica». Lo status civitatis per quanto non sia qualificabile come diritto inviolabile dell’uomo, deve tuttavia ritenersi inviolabile come diritto del singolo a vedere esaminata la propria istanza in condizioni di parità rispetto agli altri richiedenti.
La decisione si inserisce in un consolidato orientamento della Corte in materia di tutela delle persone con disabilità, ribadendo, al contempo, una concezione inclusiva della cittadinanza. Assume rilievo la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ed il dialogo tra fonti e nella giurisprudenza costituzionale. Si ricostruiscono le incongruenze del quadro normativo interno, anche alla luce di quanto previsto in altre norme dell’ordinamento e nella prospettiva comparata europea, tanto da pervenire al riconoscimento della situazione censurata come discriminazione indiretta.
Per la Corte, «L’art. 9.1 della legge n. 91 del 1992 frappone, anzi che rimuovere, un ostacolo all’acquisto della cittadinanza per tale specifica categoria di persone vulnerabili e, nella prospettiva degli effetti prodotti, si traduce in una forma di discriminazione indiretta […] che può condurre a una forma di emarginazione sociale». Sebbene, come sostenuto dalla difesa erariale, lo status civitatis non sia in sé qualificabile come diritto inviolabile dell’uomo, deve infatti tuttavia ritenersi inviolabile, a tal proposito, il diritto del singolo a vedere esaminata la propria istanza in condizioni di parità rispetto agli altri richiedenti. Solo il rispetto di tale condizione, infatti, garantisce al soggetto una pari opportunità di accesso alla dimensione partecipativa della comunità nazionale.
In quest’ultima sentenza si può provare dunque a riconoscere un tentativo della Corte di sottrarre la cittadinanza ad una lettura esclusivamente identitaria, per ricondurla entro una prospettiva costituzionalmente orientata, basata sull’idea che l’appartenenza alla comunità politica si misuri con la possibilità effettiva di parteciparvi. Secondo la Corte l’inclusione delle identità costituzionalmente protette nell’orizzonte di quelle maggioritarie è anzi imposta dall’art. 3 Cost. Ma è ancora necessario che il percorso di avvicinamento della comunità “accolta” trovi un corrispondente impegno da parte della comunità «accogliente». Ai sensi della seconda parte dell’art.3 spetta alla comunità “che accoglie” rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno inserimento sociale delle persone con disabilità.
9. Rapporti tra acquisizione per ius sanguinis e residenza legale
Con la legge 23 maggio 2025, n. 74 sono state modificate le regole per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei discendenti di cittadini italiani con un notevole temperamento del criterio dello ius sanguinis che in precedenza poteva essere riconosciuto su un arco temporale risalente addirittura al tempo dell’Unità d’Italia.
La nuova normativa con effetto retroattivo e per i nati all’estero che possano dimostrare di avere ascendenti italiani, ha limitato la possibilità di risalire nel rapporto di parentela a non oltre il secondo grado, cioè ai nonni, a meno che “lo stato di cittadino sia stato riconosciuto […] a seguito di domanda […] presentata […] entro le ore 23:59 […] del 27 marzo 2025”. Si è così messo fine, retroattivamente, alla disposizione di legge secondo la quale, “fino alla mezzanotte […] del 27 marzo 2025, chiunque poteva dimostrare di avere un antenato emigrato dall’Italia dopo l’Unità, per legge era cittadino italiano. […]. Di conseguenza, per la legge, fino al 27 marzo del 2025 i cittadini italiani ‘potenziali’ erano […] milioni, ossia tutti i discendenti […] di emigranti che hanno lasciato l’Italia dal 1861 a oggi, restando poi stabilmente all’estero”.
Secondo quanto riporta il Dossier statistico IDOS del 2025, “Quanto alla nazionalità di origine dei nuovi cittadini, per l’anno 2024, ai primi due posti troviamo albanesi (31.728 acquisizioni) e marocchini (27.901), seguiti da argentini (16.076), romeni (14.409) e brasiliani (12.891). Come si vede l’acquisto della cittadinanza era più frequente nel caso di persone residenti all’estero che non avevano alcun legame, oltre la discendenza, con il nostro paese, rispetto alla situazione di immigrati residenti da decenni nel nostro paese, con un elevato livello di inclusione sociale. Il caso della Romania va poi considerato a parte, ormai, a fronte del suo ingresso nell’Unione europea.
Oltre l’allegerimento dell’aggravio degli uffici amministrativi, si avvertiva “la necessità e l’urgenza di evitare che i discendenti da cittadini italiani in possesso di altra cittadinanza e nati all’estero possano utilizzare il criterio dello ius sanguinis in modo da poter beneficiare dei diritti derivanti dal possesso della cittadinanza euro-nazionale (in particolare della libertà d’ingresso, circolazione e soggiorno nello spazio giuridico europeo)” (Cavasino 2026).
La modifica normativa, secondo alcune interpretazioni ministeriali, avrebbe introdotto limiti più stringenti per la trasmissione iure sanguinis per cui il genitore italiano (anche naturalizzato) di un figlio nato all’estero e con altra cittadinanza non trasmette automaticamente la cittadinanza italiana a meno che non si possano dimostrare determinati requisiti. La nuova normativa ha avuto un impatto significativo sui figli minori di cittadini stranieri naturalizzati se nati all’estero e con altra cittadinanza. Rispetto al passato, in base ad una circolare ministeriale, il solo requisito della convivenza con il genitore straniero naturalizzato non è stato ritenuto più sufficiente per l’acquisto della cittadinanza italiana.
La nuova disciplina prevede che il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti: a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia; b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
Una importante sentenza rilegge la nuova norma relativa all’acquisto da parte dei minori conviventi con genitore naturalizzato: la sentenza del Tribunale di Trento del 6 maggio 2026, che si pronuncia per la prima volta sull’applicazione del nuovo art. 3-bis in materia di cittadinanza introdotto dal D.L. 36/2025, convertito con modificazioni dalla L. 74/2025, ai figli minori nati all’estero di chi acquista la cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 14, per come interpretate dalle circolari ministeriali.
Il caso specifico riguardava quattro minori siriani arrivati in Italia con i corridoi umanitari insieme ai genitori nel 2018 e residenti a Trento da allora, ai quali il Comune aveva negato la cittadinanza applicando il nuovo art. 3-bis della L. 91/92, mentre la riconosceva contestualmente ai fratelli nati successivamente in Italia, creando una palese disparità di trattamento tra minori all’interno dello stesso nucleo familiare.
Nel ricorso si chiedeva in via principale l’applicazione della normativa previgente alla riforma, sostenendo che il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza al padre era stato notificato prima dell’entrata in vigore della nuova legge e che già prima di tale data era stato richiesto l’appuntamento per il giuramento, poi fissato a distanza di oltre due mesi dal Comune il 5 giugno 2025. In via subordinata si chiedeva il riconoscimento della cittadinanza sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata delle nuove norme, secondo cui l’art. 3-bis non si applica ai figli minori di chi acquista la cittadinanza per naturalizzazione e il richiamo che l’art. 3-bis fa all’art. 14 è da intendersi limitato alle ipotesi di applicazione dell’art. 14 nell’ambito dello ius sanguinis— ad esempio in tema di riacquisto della cittadinanza. In via ulteriormente subordinata si chiedeva di sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Il Tribunale di Trento, ritenuta applicabile la nuova normativa, ha accolto la domanda subordinata fondata sull’interpretazione costituzionalmente orientata, sviluppando un ragionamento su due piani — sistematico e letterale — che si rafforzano a vicenda.
Sul piano sistematico, il Tribunale ritiene che l’art. 3-bis non si applichi ai casi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, in quanto il richiamo che l’art. 3-bis fa all’art. 14 è da intendersi limitato alle ipotesi di applicazione dell’art. 14 nell’ambito dello ius sanguinis — ad esempio in tema di riacquisto della cittadinanza. La norma, nella sua formulazione retroattiva — che dichiara che certi soggetti sono «considerati non avere mai acquistato» la cittadinanza — ha senso logico solo per la cittadinanza trasmessa per linea di sangue, ed è stata introdotta con il preciso scopo di limitare il fenomeno degli italo-discendenti con cittadinanza «virtuale». Sul piano letterale, tutte le altre norme richiamate nell’incipit dell’art. 3-bis riguardano esclusivamente la cittadinanza per nascita, per filiazione, per adozione o per riacquisto di una cittadinanza originariamente acquisita per sangue. Il richiamo all’art. 14 va quindi letto nello stesso perimetro dello ius sanguinis, non estendendosi ai casi di naturalizzazione. Per questi ultimi continua ad applicarsi esclusivamente l’art. 14, che nella sua nuova formulazione richiede convivenza con il genitore e residenza legale biennale del minore in Italia — requisiti nella specie pacificamente soddisfatti da tutti e quattro i minori, residenti a Trento dal 2018.
10. Profili costituzionali ed euro-unionali dell’acquisto della cittadinanza
Secondo la dottrina (Cavasino, 2026)” l’assenza di una disciplina costituzionale sull’accesso alla cittadinanza non significa che il legislatore non incontri alcun limite costituzionale quando disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza”. Si osserva come “il principio democratico, quello personalista ed il principio di uguaglianza-ragionevolezza, richiedono di calibrare la disciplina sull’accesso e la perdita della cittadinanza nel senso della proporzionalità rispetto agli scopi che il legislatore intende o deve perseguire: la funzione identitaria di definire il popolo (art. 1 Cost.) e le finalità costituzionali di ricondurre lo status di cittadinanza entro il perimetro degli strumenti di garanzia della libertà, della partecipazione, dell’uguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.)”.
Si sostiene così che “l’art. 22 Cost. mira a «circoscrivere al massimo» se non ad «escludere del tutto, la portata dell’apprezzamento discrezionale dello stato in ordine alla perdita della cittadinanza: perdita che non potrebbe dunque in nessun caso farsi discendere da un atto “politico”, da un atto soggetto cioè solo all’insindacabile apprezzamento dello stato, e che viene ricollegata invece alla legalità nella sua funzione tradizionale ed essenziale di garanzia della libertà […]. Il destino dello status civitatis sarebbe dunque totalmente sottratto alla sfera di un apprezzamento insindacabile e sovrano dell’autorità per essere ancorato al rispetto di parametri oggettivi, al pari di qualunque evento che incida sulle libertà fondamentali dei singoli; quanto poi alle indicazioni circa i singoli casi ipotizzabili di perdita della cittadinanza […] in nessun caso questa potrebbe ricollegarsi ad un atteggiamento ideologico del soggetto» (Cuniberti, 2020).
La cittadinanza nazionale si salda con il riconoscimento della citadinanza dell’Unione europea. Al riguardo, la Corte di Giustizia UE, in relazione alla legge maltese che prevedeva una logica transattiva nello scambio tra cittadinanza ed inevstimenti immobiliari, ha confermato la procedura di infrazione ed ha affermato che la cittadinanza dell’Unione è espressione normativa del principio di solidarietà fra gli Stati «facendo parte, di conseguenza, dell’identità dell’Unione in quanto ordinamento giuridico peculiare, accettato dagli Stati membri a condizione di reciprocità» e che il principio di leale cooperazione (art. 4 par. 3 TUE) impone agli Stati di «astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione» (CGUE Grande sez. sent. 29.4.2025 C-181/23 parr. 92-93).
In una prospettiva opposta, non di acquisto, ma di privazione della cittadinanza, come ricorda la dottrina (Cavasino, 2026), “la Corte di Lussemburgo ha ritenuto che dall’art. 20 TUE e dall’art. 9 TUE derivasse un limite per le autorità nazionali in materia di privazione della cittadinanza. Tale limite consiste innanzitutto nella necessità, per lo Stato membro, di perseguire con la privazione della cittadinanza delle finalità legittime quali la tutela della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o la sussistenza di un legame effettivo fra la persona e lo Stato. Il perseguimento di tali finalità non rende di per sé incompatibile la disciplina sulla privazione della cittadinanza con il diritto dell’Unione, lasciando però impregiudicata la questione dei possibili conflitti fra il diritto dello Stato e il diritto internazionale in materia di contrasto dell’apolidia. Ma, soprattutto, la disciplina statale sulla privazione della cittadinanza e la sua interpretazione ed applicazione devono rispettare il principio di proporzionalità con riferimento alle conseguenze della perdita dei diritti connessi alla titolarità anche dello status di cittadino dell’Unione”.