di Fulvio Vassallo Paleologo
ABSTRACT
Una decisione catenaccio (n.17510/2025) della Prima Sezione della Cassazione penale, adottata giovedì 8 maggio scorso, spiega la fretta del governo per inserire con un decreto legge (n.145/2024) norme stralciate dal codice di procedura penale in modo da trasferire la competenza a decidere sulla convalida dei trattenimenti dalla prima sezione della Cassazione civile alla Cassazione penale, di cui erano già noti gli orientamenti. In appena otto pagine la prima sezione penale della Corte ha annullato la precedente ordinanza della Corte di Appello di Roma che, con il provedimento del 19 aprile scorso non convalidava il trattenimento amministrativo di un cittadino straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione, che dopo essere stato trasferito l’11 aprile dal centro per i rimpatri (CPR) di Potenza, Palazzo San Gervasio, al CPR di Gjader, lo scorso 17 aprile aveva presentato una domanda di protezione internazionale. Il trattenimento ex art. 6 del Decreto Legislativo 142/15, di cui era stata chiesta la convalida, era dunque relativo a un “immigrato irregolare” originariamente espellibile, il quale, secondo la Corte di appello di Roma, nel corso della sua permanenza presso il Cpr di Gjiader in Albania, aveva mutato la propria condizione giuridica, divenendo richiedente asilo dal momento in cui manifestava la volontà di chiedere protezione internazionale, domanda poi rigettata dalla Commissione territoriale di Roma nel giro di poche ore. Una ipotesi che non è espressamente prevista dal Protocollo Italia-Albania, e neppure dalla Legge di attuazione n.14 del 21 febbraio 2024, come modificata dal reecente Decreto legge n. 37 del 28 marzo 2025, tuttora in corso di conversione.
Secondo la Cassazione penale (n.17510/2025), invece, “È legittimo il trattenimento dello straniero in quella struttura anche dopo la presentazione della domanda di asilo, poiché il centro di Gjader deve essere equiparato, a tutti gli effetti, ai centri previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo 286 del 1998”. Con la parificazione del Cpr di Gjader ai Cpr in territorio italiano, la Corte ritiene irrilevante la disparità di trattamento subita dalle persone migranti in condizione irregolare trasferite in Albania, rispetto a tutti gli altri irregolari che rimangono trattenuti nei CPR in territorio italiano. Tuttavia, non si può negare che il Cpr di Gjader si trovi in territorio albanese, all’esterno dei confini dell’Unione europea, al di la’ della finzione di presenza dei suoi “ospiti” in Italia, in quanto lo spazio del centro rimane sottoposto anche alla giurisdizione albanese. Nessuna equiparazione, che sarebbe “a tutti gli effetti”, e’ dunque possibile con i Cpr ubicati in Italia. Il decreto legge n.37/2025, e gli emendamenti che si annunciano, che confermano i trasferimenti dai Cpr italiani nel centro di detenzione di Gjader ed estendono il tratttenimento amministrativo anche in seguito alla presentazione di una domanda di asilo, non possono stravolgere i criteri di riparto della giurisdizione ed i principi di sovranità territoriale affermati dalla Costituzione italiana e da quella albanese, fino ad intaccare quel nucleo di diritti fondamentali che vanno riconosciuti a qualunque persona immigrata, a prescindere dalla sua condizione giuridica (art.2 del Testo unico sull’immigrazione n.286/98). Tra questi il diritto di chiedere protezione internazionale, anche dopo un provvedimento di espulsione, o in caso di precedenti penali, ed il diritto ad un ricorso effettivo.
La Cassazione Penale accoglie quindi il ricorso del Ministero dell’Interno e della questura di Roma, con una motivazione assai stringata che poggia soprattutto sulla Relazione di accompagnamento al decreto legge n.37/2025, dunque su un atto di natura squisitamente politica, che non può certo valere come autonoma fonte del diritto, nè contiene richiami a fonti normative o a precedenti giurisprudenziali che possano esaurire in modo tanto generico la motivazione di una sentenza di Cassazione. Il decreto sarà convertito in legge alla Camera martedì 13 maggio, con ulteriori emendamenti proposti dal governo, che come al solito potrebbe porre la questione di fiducia.
Vedremo se la Corte Costituzionale, che con sentenza n.39/2025 ha già rilevato un vizio di costituzionalità per violazione del principio del contraddittorio nei giudizi in Cassazione sulla convalida del trattenimento, riuscira’ a ricondurre questa materia nell’alveo del giusto processo, nel rispetto del sistema gerarchico delle fonti normative interne e sovranazionali, imposto dall’ art. 117 Cost. I diritti di difesa (art.24 Cost.), ed il diritto di chiedere asilo (Art.10 Cost.), non possono essere svuotati per effetto dei trasferimenti improvvisi da un cpr ad un’altro, e poi in territorio straniero. Mancano ancora norme specifiche sulle modalità dei trattenimenti e dei trasferimenti, oggi rimessi alla esclusiva discrezionalità delle autorità di polizia, in violazione della riserva assoluta di legge imposta dall’art.13 della Costituzione in materia di libertà personale.
Rimane da valutare la compatibilità del modello Albania, così rivisitato, con il diritto dell’Unione europea, perchè al momento, al di là di dichiarazioni estemporanee di singoli esponenti della Commissione UE, non ci sono atti legislativi euro-unionali sui quali possa trovare fondamento. La Direttiva europea sui rimpatri 2008/115/CE non consente il trattenimento pre-espulsivo al di fuori dei confini degli Stati membri. Per effetto delle Direttive europee su procedure di asilo (2013/32/UE) e accoglienza (2013/33/UE) le richieste di protezione internazionale non possono essere processate al di fuori del territorio degli Stati membri.
Salvato dai giudici della Cassazione penale, che neppure dovrebbe essere competente in materia di trattenimento amministrativo, il modello Albania sarà demolito dalla prova dei fatti. Anche prima di possibili interventi della Corte costituzionale e della Corte di giustizia UE. Scopriremo, quando lo comunicherà il ministro dell’interno Piantedosi, reduce dal Pakistan, il numero delle persone effettivamente riportate nel paese di origine “attraverso” il centro di Gjader in Albania, ma comunque con un ulteriore transito dal territorio italiano, e se non saranno rimpatri fintamente “volontari”. Oltre le percentuali propagandistiche e fuorvianti diffuse dalla Meloni, su un sistema di rimpatri (forzati) che non potrà funzionare mai, i risultati effetivi dell’operazione Albania sono assai modesti, neppure simbolici. Il 25 per cento delle persone effettivamente rimpatriate in un mese, dopo la deportazione in territorio albanese, annunciato dal governo per questo fine settimana, corrisponde a dieci immigrati irregolari rimpatriati in un mese. Sono “numeri” che servono a scopo politico, ma non aumentano la sicurezza degli italiani e il contrasto del traffico di esseri umani, invece alimentato dagli accordi con paesi terzi come la Libia, che continuano a garantire impunità agli autori di crimini contro l’umanità. Per non parlare di paesi come il Bangladesh o il Pakistan, se non come la Tunisia o l’Egitto, che oggi non si possono certo definire paesi di origine sicuri.
1. La decisione “catenaccio” (sentenza n.17510/2025) della Prima Sezione della Cassazione penale, spiega la fretta del governo per inserire in un decreto legge (n.145/2024), poi convertito nella legge n.187/2024, norme stralciate dal codice di procedura penale, in modo da trasferire la competenza a decidere sulla convalida dei trattenimenti amministrativi dalla prima sezione della Cassazione civile alla Cassazione penale, di cui erano già noti gli orientamenti. I giornali di destra, che hanno ricevuto per primi copia della sentenza, si sono subito affrettati ad affermare che questa singola decisione, alla quale si sarebbe già adeguata la Corte di appello di Roma, costituisce il suggello giurisprudenziale che mancava alla esternalizzazione della detenzione amministrativa nel centro per i rimpatri di Gjader in Albania, anche per gli “irregolari” già presenti nei CPR in territorio italiano. Secondo la Corte,”“È legittimo il trattenimento dello straniero in quella struttura anche dopo la presentazione della domanda di asilo, poiché il centro di Gjader deve essere equiparato, a tutti gli effetti, ai centri previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo 286 del 1998”.
A fronte del marasma diffuso nelle diverse sedi giurisdizionali, determinato dalla sovrapposizione di decreti legge e dal continuo trasferimento di competenze in materia di convalide di trattenimenti amministrativi nei Centri per i rimpatri, in particolare nel caso di richiedenti asilo, la decisione della Prima sezione della Cassazione penale non chiarisce, ma alimenta semmai dubbi ancora più consistenti. In appena otto pagine la Corte ha annullato la precedente ordinanza della Corte di Appello di Roma che, con il provedimento del 19 aprile scorso non convalidava il trattenimento amministrativo di un cittadino straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione, che dopo essere stato trasferito l’11 aprile dal centro per i rimpatri (CPR) di Potenza, Palazzo San Gervasio, al CPR di Gjader, lo scorso 17 aprile aveva presentato una domanda di protezione internazionale. Il trattenimento ex art. 6 del Decreto Legislativo 142/15, di cui era stata chiesta la convalida, era dunque relativo a un “immigrato irregolare” originariamente espellibile, il quale, secondo la Corte di appello di Roma, nel corso della sua permanenza presso il Cpr di Gjiader in Albania, aveva mutato la propria condizione giuridica, divenendo richiedente asilo dal momento in cui manifestava la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, domanda poi rigettata dalla Commissione territoriale di Roma nel giro di poche ore. Una ipotesi che non è espressamente prevista dal Protocollo Italia-Albania, e neppure dalla Legge di attuazione n.14 del 21 febbraio 2024, come modificata dal reecente Decreto legge n. 37 del 28 marzo 2025, tuttora in corso di conversione. Contro questa decisione avevano fatto ricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma per mezzo dell’avvocatura dello Stato insistendo per l’annullamento del provvedimento della Corte di Appello di Roma. Per i giudici della prima sezione della Cassazione penale le ragioni del ministero e della questura sono state ritenute valide. Anche in passato, del resto, in materia di convalide dei trattenimenti amministrativi, si erano registrate posizioni divergenti tra la Cassazione civile e la Cassazione penale.
La Corte di cassazione, nell‘ ordinanza sez. I civ. 13.9.2024 n. 24601, ha osservato che nel caso di trattenimento del richiedente asilo presso un Centro di permanenza temporanea, la presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte dello straniero, anche se reiterata, radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale, e non al Giudice di pace, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. 142/2015, in quanto determina un mutamento del titolo del trattenimento che prosegue, per il periodo massimo normativamente previsto, al fine di consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda di protezione. In nessun caso dunque il trattenimento amministrativo di un richiedente asilo, seppure denegato, nel CPR di Gjader in Albania potrebbe ritenersi finalizzato alla verifica del “diritto alla permanenza sul territorio italiano”. Semplicemente perchè il centro di Gjader non si trova in territorio italiano e il Protocollo Italia-Albania riguarda procedure di frontiera ed i rimpatri nei paesi di origine. Vero è che l’art. 1 del Protocollo individua nella definizione di migranti passibili di applicazione, “cittadini di Paesi terzi e apolidi per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l’insussistenza dei requisiti per l’ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica Italiana”. Ma l’art. 4 comma 3 dello stesso Protocollo prevede che “Le competenti autorità albanesi consentono l’ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture di cui al paragrafo 1, al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. l trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane”. Al di là delle procedure di frontiera, le “procedure di rimpatrio” previste dalla normativa italiana e dal diritto dell’Unione europea non prevedono rimpatri con accompagnamento forzato in partenza da paesi terzi extra UE. Dunque, dal momento che anche le autorità italiane si sono ben guardate dall’eseguire operazioni di accompagnamento forzato nei paesi di origine con partenza dal territorio albanese, si deve escludere che il Protocollo preveda il mero trattenimento amministrativo “in transito” nel centro di Gjader, senza convalida giurisdizionale, di persone già trattenute nei CPR italiani, magari al solo scopo di “decongestionare” i centri di detenzione in Italia, come espressamente affermato in diverse occasioni da esponenti del governo italiano.
2. L’art. 14, co. 1 bis, T. U 286/98, prevede che il trattenimento sia disposto “con priorità” nei confronti di coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati ostativi all’ingresso e al soggiorno in Italia, in sintesi quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, come, tra gli altri, furto aggravato, rapina, violenza sessuale, traffico di stupefacenti. Le più recenti modifiche apportate dalla legge 187/2024 al regime processualistico dei ricorsi contro i decreti questorili di trattenimento, e l’incrocio tra la disciplina processual-penalistica del mandato di arresto europeo con la disciplina dei ricorsi contro i provvedimenti presupposto del trattenimento stesso, in particolare nel caso di richiedenti asilo che si trovino già all’interno di un CPR al momento della manifestazione della volonta di chiedere asilo, materia già affidata alla giurisdizione civile, aprono una valanga di questioni, anche sul piano della legittimità costituzionale,, oltre che sul fronte della organizzazione e del riparto di competenze degli uffici giudiziari civili e penali.
In base al comma 2 dell’art. 6 del d. lgs. n.142/2015, Il richiedente, che non sia già in una condizione di trattenimento amministrativo, sarà trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: a) si trova nelle condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; (7) a-bis) si trova nelle condizioni di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; (7) b) si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; c) costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica…… d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell’articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.
In base al sucessivo comma 3 dell’art. 6 del d. lgs. n.142/2015 , “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione”. Il comma 5 dello stesso articolo 6 del decreto legislativo n. 142/2015, prevede poi che “Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda (di protezione internazionale) i termini previsti dall’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda”.
3. La prima sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n.17510/2025 richiama preliminarmente la precedente sentenza n. 39/2025 della Corte Costituzionale che ha affermato la parziale incostituzionalità della normativa di stampo processual-penalistico introdotta con il decreto legge 145 del 2024 in base al quale nel giudizio in Cassazione, in sede di riicorso contro la convalida del trattenimento amministrativo, la parte ricorrente non avrebbe avuto diritto a partecipare con il suo difensore all’udienza in camera di consiglio, in violazione del principio del contraddittorio. Pur richiamando questo precedente, tuttavia, la Cassazione penale afferma come la normativa in materia di mandato di arresto europeo prevista dalla legge n.69 del 2005 utilizzata lo scorso anno dal legislatore per introdurre una nuova procedura nei ricorsi contro la convalida del trattenimento, sia capace di assicurare la definizione del giudizio di legittimità entro un lasso contenuto di tempo offrendo alle parti la possibilità di essere sentite in modo da mantenere integro il nucleo essenziale delle garanzie giurisdizionali alle stesse riconosciute. Garanzie giurisdizionali che però, quando si tratta di richiedenti asilo o di immigrati irregolari, trasferiti e detenuti nel centro di Gjader in Albania, non sembrano sempre considerate con la stessa attenzione. Come osserva Guido Savio,in un recente contributo, vi sono peculiarità della specifica materia della convalida dei trattenimenti amministrativi “che pongono in serio dubbio il loro allineamento con le citate procedure penalistiche”. Se poi la individuazione del giudice competente dovesse dipendere esclusivamente dai tempi e dal contenuto dei provvedimenti del questore che dispongono il trattenimento amministrativo si potrebbe profilare una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, stabilito dall’art.25 della Costituzione., secondo cui “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.
Oltre che sul decreto legge n.37/2025 che consentirebbe il trattenimento presso il centro di detenzione di Gjader degli stranieri già irregolari e trattenuti in CPR in Italia, quindi già con un provvedimento di convalida da parte di un giudice di pace, senza che sia necessario un ulteriore provvedimento di convalda giurisdizionale a seguito del trasferimento in territorio albanese, la più recente sentenza della Cassazione penale fa riferimento soprattutto alla circostanza in cui immigrati irregolari già detenuti in vista dell’espulsione, presentino una istanza di protezione internazionale. In particolare, la Corte afferma che “stante la incontestata equiparazione tra il citato CPR e quelli esistenti nel territorio italiano le garanzie per il cittadino extracomunitario sono le medesime a prescindere dal cpr in cui si trova“, e per queste ragioni si ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legge n.37/2025 in quanto non risulterebbe violato l’art.3 della Costituzione. Secondo la stessa Corte, questa “equiparazione” appare incontestata nei documenti approvati dalla maggioranza di governo, come la Relazione allegata al decreto legge n.37/2025, ma a nostro aviso andrebbe ancora dimostrata sul piano della realtà di fatto, delle condizioni personali ed alla stregua del sistema delle fonti normative interne e sovranazionali.
La stessa attenzione posta sulle garanzie riconosciute nella recente sentenza n.39/2025 della Corte Costituzionale, si risolve nell’esclusione della violazione del principio di parità di trattamento affermato dall’art.3, e non prende in considerazione altre rilevanti questioni di costituzionalità che si possono sollevare in merito alla procedura di convalida e più in generale sul trattenimento amministrativo in Albania, con riferimento agli articoli 10 (diritto di asilo), 13 (riserva assoluta di legge), 24 (diritto effettivo di difesa) e 117 (sistema gerarchico delle fonti e rilevanza del diritto dell’Unione europea).
4. La Cassazione Penale accoglie quindi il ricorso del Ministero dell’Interno e della questura di Roma, con una motivazione assai stringata che poggia soprattutto sulla Relazione di accompagnamento al decreto legge n.37/2025, dunque su un atto di natura squisitamente politica, che non può certo valere come autonoma fonte del diritto, nè contiene richiami a fonti normative o a precedenti giurisprudenziali che possano esaurire in modo tanto generico la motivazione di una sentenza di Cassazione. Secondo la Corte deve ritenersi che il trattenimento disposto dal questore di Roma dopo la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale non era precluso dal fatto che in quel momento il richiedente si trovasse già nel CPR di Giader in Albania, dato che la sua presenza presso tale CPR “era legittima in quanto fondata sul trattenimento conseguente la procedura di espulsione”. Secondo la stessa corte, il trasferimento effettuato dalle strutture adibite a CPR in Italia al centro di detenzione in Albania “non fa venir meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14 né produce effetto sulla procedura amministrativa” a seguito della presentazione di una richiesta di protezione, tesi opposta rispetto a quella affermata motivatamente dalla Corte di Appello di Roma che non aveva convalidato il decreto di trattenimento adottato dal Questore di Roma. La questione centrale però va oltre la mera considerazione che “la detenzione non è incompatibile con le richieste di protezione” e concerne la necessità di una ulteriore tempestiva convalida da parte di un giudice specializzato, adesso la Corte di appello in composizione monocratica, perchè non può ritenersi che la prosecuzione del trattenimento amministrativo si possa basare sull’originario provvedimento di convalida del giudice di pace.
La posizione della prima sezione della Cassazione penale non è del tutto nuova. La stessa Corte di Cassazione, Prima sezione penale, con sentenza n. 15747 depositata il 22 aprile 2025, era intervenuta sul caso di un cittadino ghanese, espulso con decreto emesso dal prefetto di Palermo e detenuto presso il CPR di Trapani Milo che, durante il periodo di trattenimento amministrativo, già convalidato dal giudice di pace, presentava istanza di protezione internazionale. Secondo questa corte, una volta manifestata la volontà di presentare domanda di protezione internazionale dal soggetto già trattenuto ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico in materia di immigrazione, “il titolo giustificativo della restrizione andava individuato nel provvedimento di trattenimento già convalidato di cui pertanto perdurava l’efficacia e venivano sospesi termini di decorrenza”.
Si è messo in evidenza come con questa decisione della Corte di Cassazione sia stata riconosciuta la possibilità che le autorità di polizia, dopo la manifestazione della volontà di chiedere asilo, non provvedano ad una immediata formalizzazione della richiesta e dunque non trasmettano alla Corte di appello le richieste di convalida del trattenimento per i richiedenti asilo già destinatari di un provedimento di respingimento o di espulsione. In modo da attendere una decisione lampo di rigetto della richiesta di asilo, da parte della Commissione territoriale competente, nel caso di Gjader quella di Roma, senza che sia possibile fare ricorso in Corte di appello contro un nuovo decreto questorile di trattenimento, che a questo punto verrebbe a mancare. Tanto da proseguire quindi l’applicazione della misura restrittiva della libertà personale sulla base dell’originario provvedimento di convalida del giudice di pace, che potrebbe dunque restare competente anche per eventuali richieste di riesame della misura limitativa della libertà personale. Richieste dall’esito assai incerto, alla luce dei tempi ristrettissimi e della difficoltà di contatto tra difensori e assistiti, detenuti in centri di detenzione dai quali è sempre più difficile comunicare.
Altro precedente di questa decisione era stata la sentenza della Corte di cassazione penale, sez. I, n. 15757/2025, pubblicata lo scorso 22 aprile, resa nell’ambito dell’impugnazione di un decreto della Corte d’appello civile di Torino che aveva convalidato il trattenimento d’un richiedente protezione internazionale, Anche in questo caso la Corte di Cassazione ritiene che ” l’ordinanza di convalida … o di proroga conferisce al provvedimento convalidato, proveniente da un’autorità di p.s., il crisma giurisdizionale richiesto dall’art. 13 Cost. … e lo emancipa dalla sua efficacia provvisoria e diventa la fonte degli ulteriori effetti che si protraggono per il più lungo termine. La misura privativa del trattenimento, nel sistema che impone di collocarne la disciplina sugli assi cartesiani delle normative processuali penali, va quindi fatta derivare in via provvisoria dal provvedimento questorile”.
Di orientamento ben diverso era stata la Prima sezione civile della stessa Corte di Cassazione, quando con una sentenza pubblicata il 16 dicembre 2024, con riferimento alla convalida del trattenimento di un richiedente asilo, già destinatario di un decreto questorile di trattenimento nel CPR di Torino, dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di espulsione del prefetto, richiamava con precise riserve lo stesso art. 6 comma 3 del Dl.gs. n. 142/2015, secondo cui il richiedente (protezione internazionale) che si trova in un centro di cui all’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione “rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione”. Secondo la stessa sentenza, “resta fermo però che il giudice debba valutare, in caso di prassi applicative distorte, la compatibilità con il «fascio delle garanzie assicurate dall’art. 13 Cost., e, in particolare, alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti disposti in via preventiva, allo scopo di evitare che essi si prolunghino indefinitamente». E’ chiaro il riferimento non già al terzo comma dell’art 13 Cost. (che impone il termine complessivo di 96 ore per la convalida) ma all’ultimo comma, che impone di predeterminare per legge i termini massimi delle misure di restrizione della libertà personale; nel caso dei trattenimenti amministrativi dei cittadini stranieri i termini sono effettivamente predeterminati per legge e quindi la verifica rimessa al giudice riguarda la compatibilità della durata della sospensione, in attesa della adozione del secondo provvedimento di trattenimento, con i termini massimi stabiliti dal legislatore per la durata della misura”.
Secondo la Corte di Cassazione (Sez. 1, Ordinanza n. 24721 del 14/09/2021), ” In tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all’art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione “self-executing”), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del “ne bis in idem”, poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant’è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale”. Pertanto, il decreto di convalida o proroga “è modificabile o revocabile e, come già più volte statuito da questa Corte (Cass. n.
27076/2019; Cass. n. 2457/2021), in mancanza di un’apposita normativa al riguardo, la domanda di riesame del provvedimento di trattenimento presso un centro CIE può essere introdotta con lo strumento del procedimento camerale ex art. 737 c.p.c.
5. La Cassazione civile sez. I, 31/10/2023, n.30166 aveva deciso in precedenza che “Ove il cittadino straniero, già presente in un CPR in attesa dell’esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, nel corso del procedimento di convalida ex art. 6, comma 5, del medesimo decreto, il giudice è tenuto a verificare la manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento, che costituisce il fondamento della regolarità dell’intera procedura, giacché, in difetto del primo trattenimento esecutivo del respingimento, convalidato dal giudice di pace, il trattenimento del richiedente asilo può essere disposto soltanto in presenza delle diverse condizioni previste dall’art. 6, comma 2, dello stesso decreto”. La Corte ha quindi cassato la decisione del tribunale che, in sede di c.d. riconvalida, aveva ritenuto irrilevanti le contestazioni svolte dalla difesa del richiedente protezione in merito all’asserita illegittimità del respingimento differito disposto dal questore..
Dopo avere motivato la ritenuta inconsistenza della eccezione di costituzionalità sollevata dal ricorrente, la Cassazione penale, con la più recente sentenza (n.17510/2025), arriva ad affermare la legittimità della prosecuzione del trattenimento in Albania della persona straniera irregolare diventata “richiedente asilo”, successivamente al trasferimento nel centro di Gjader, in quanto la richiesta di protezione sarebbe manifestamente strumentale rispetto alla possibilità di una prossima espulsione con accompagnamento forzato in frontiera. Questa considerazione sembra però data quasi come un presupposto scontato, senza un approfondimento da parte della Corte né sugli elementi di fatto, con rferimento alla personalità del richiedente asilo, dai quali si poteva ricavare la natura strumentale della sua richiesta, desunta probabilmente dalla decisione di rigetto adottata dala Commissione territoriale, nè sopratutto sulle ragioni di diritto che permettono di qualificare come “strumentale” una richiesta di asilo in prossimità dell’esecuzione di un provvedimento di allontanamento forzato.
La motivazione adottata dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione sembra trovare fondamento soprattutto nella Relazione illustrativa di accompagnamento del Decreto legge n.37/2025, che amplia la portata del Protocollo Italia-Albania, con un riferimento, in particolare, all’articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015 numero 142 ai sensi del quale il richiedente protezione internazionale rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per rimanere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del rimpatrio. Il decreto sarà convertito in legge alla Camera martedì 13 maggio, con ulteriori emendamenti proposti dal governo, che come al solito potrebbe porre la questione di fiducia. Tra gli altri uno dovrebbe prevedere che ” “lo straniero trasferito” nei centri “vi permane quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione”. Come è stato precisato dalla relatrice del provvedimento Sara Kelany (Fdi) si tratterebbe di un intervento di legge mirato a neutralizzare le decisioni dei giudici : “Da quando il governo ha deciso di aprire il Cpr di Gjader anche ai migranti già destinatari in Italia di un provvedimento di espulsione sono giunte alcune sentenze, dal sapore ancora una volta ideologico, che fino ad oggi hanno avuto l’effetto di rimettere a piede libero ben 14 soggetti pericolosi trattenuti nel centro in Albania in attesa di rimpatrio. È bastato che questi signori presentassero una domanda d’asilo perché si trasformassero in rifugiati da tutelare, ignorando sia il fatto che la loro richiesta fosse stata dichiarata manifestamente infondata – e cosa dice la legge italiana in merito a questa fattispecie – sia il loro curriculum criminale”.
6. In base all’ art.14.comma 1.1 del Testo unico sull’immigrazione, 286/98 “Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all’articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all’articolo 5, comma 5-bis, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi”.
L’accertamento della pericolosità sociale dello straniero e l’eventuale espulsione sono regolamentati dall’art. 13 del Testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Il prefetto può disporre l’espulsione dello straniero soltanto se appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia, e dunque soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi, che vivono con i proventi di attività delittuose, o dediti alla commissione di reati, o che mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni). Se l’autorità amministrativa (prefetto) ha il potere di dichiarare la pericolosità sociale dello straniero, questi può fare ricorso al giudice di pace, fino alla Corte di Cassazione, per dimostrare che non sussistevano motivi di pericolosità sociale idonei a consentire la sua espulsione. La pericolosità della persona dunque può essere un presupposto per l’adozione di una misura espulsiva e del conseguente trattenimento amministrativo, ma non può costituire il presupposto per il trasferimento da un centro di detenzione ad un altro CPR, soprattutto se ubicato nel territorio di uno Stato terzo, quasi come se si trattasse di un CPR “di massima sicurezza. Per la giurisprudenza, la valutazione della pericolosità sociale non può essere direttamente collegata alla condizione di straniero irregolare, e soprattutto nel caso di reati in materia di stupefacenti di più lieve entità va accertata caso per caso, senza automatismi.
Si osserva (G. Savio) come “sia in sede di convalida che in sede di ricorso contro il decreto di espulsione occorrerà segnalare come la valutazione del prefetto sia meramente cartolare, mentre quella del giudice di sorveglianza sia frutto di approfondita valutazione basata sull’esito dell’adesione del detenuto ai programmi trattamentali, quindi assai più pregnante. Siccome la pericolosità sociale della stessa persona non può mutare a seconda dell’ambito – giudiziale o amministrativo – in cui è valutata, occorre riconoscere la primazia di quella giudiziale, che risponde anche alla finalità rieducativa della pena. Diversamente, una volta pericolosa una persona è destinata ad esserlo sempre. In tal senso è utile produrre sia il provvedimento di revoca della misura di sicurezza che le relazioni comportamentali del carcere, la sussistenza di legami familiari positivi, permessi premio, lavoro all’esterno, le misure alternative disposte ed il loro esito positivo”.
La pericolosità sociale degli immigrati sottoposti alla procedura di allontanamento forzato dal territorio dello Stato non può essere comunque rimessa ad una mera valutazione discrezionale dell’autorità di polizia, o dei vertici del Viminale, che dispongono in base a questo criterio il trasferimento da un centro di detenzione amministrativa ad un’altro, addirittura in un paese terzo, ma deve essere oggetto di un provvedimento individuale e motivato che consenta all’interessato l’esercizio dei diritti di difesa e di ricorso giurisdizionale. La valutazione di pericolosità sociale non può essere desunta esclusivamente da una sentenza di condanna, ad esempio se nei confronti di quello stesso detenuto il magistrato di sorveglianza, in prossimità del fine pena, abbia dichiarato cessata la pericolosità sociale.
In base all’art.19 del T.U 286/98., uno straniero irregolarmente soggiornante è inespellibile nel caso in cui corra il rischio di subire persecuzioni, trattamenti disumani o degradanti, nel proprio paese di origine, o nel paese in cui dovrebbe essere inviato a seguito del provvedimento di espulsione. Inoltre anche una persona che abbia ricevuto una condanna penale non perde il diritto a chiedere asilo, e comunque non può essere soggetto a prassi di contenzione sproporzionate, come il ricorso prolungato alle fascette ai polsi, a condizioni di trattenimento amministrativo discriminatorie, o a misure di sicurezza che non siano ricorribili davanti all’autorità giudiziaria. Secondo l’art. 2 del Testo Unico in materia di immigrazione n.286/98, “ Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.” Norma che vale anche nel caso di persone con precedenti penali o ritenute “socialmente pericolose”.
7. Secondo la Corte di Appello di Roma, nella precedente ordinanza che non convalidava il trattenimento del cittadino straniero richiedente asilo nel centro di Gjader in Albania, “anche nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, compresa l’ipotesi di rigetto per manifesta infondatezza di cui al caso in esame, l’obbligo del richiedente asilo di lasciare il territorio nazionale è previsto espressamente solo alla scadenza del termine per proporre impugnazione e, in caso di proposizione del ricorso, sono fatti espressamente salvi gli effetti di cui all’articolo 35-bis, commi 3 e 4 (sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento di diniego)“. In caso di accertata pericolosità sociale potrebbe venire meno l’effetto sospensivo automatico del ricorso, ma, sempre ad avviso del provvedimento della Corte di Appello di Roma censurato dalla Cassazione Penale, “Peraltro, a conferma che anche nelle ipotesi in cui la proposizione del ricorso giurisdizionale non ha effetto sospensivo automatico dell’esecuzione del provvedimento di diniego, in caso di trattenimento, l’art 6 comma 7 del d.lgs 142/2015, stabilisce che il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3- bis, secondo periodo, che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, (sulla richiesta di sospensiva n.d.r.) nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto, dovendosi per questo escludere che anche in tal caso il richiedente possa essere destinatario delle procedure di rimpatrio”. Dunque ” “sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo il Protocollo e la correlata legge di ratifica non possono trovare applicazione nel caso sottoposto all’esame della Corte, non essendo espressamente previsto né nel Protocollo né nella sua legge di ratifica un trattenimento del richiedente asilo ex art. art. 6 del D.lgs 142/2015 in Albania nel CPR di Gjader“.
Adesso, secondo la prima sezione della Cassazione penale, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in composizione monocratica per un nuovo giudizio in ordine alla convalida del trattenimento disposto in data 17 aprile 2025 dal questore di Roma ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 142/2015 alla luce del seguente principio di diritto: “L’articolo 3 comma 2 della legge 14/2024, come modificato dal d. l. 37/2025, non impedisce l’applicazione dell’articolo 6 comma 3 d. lgs. 142 del 2015 nel caso in cui il cittadino extracomunitario (ospitato presso il CPR di Gjader in forza di provvedimento convalidato ai sensi dell’articolo 14 decreto legislativo 286/98 presenti domanda di protezione internazionale; conseguentemente è legittimo Il trattenimento del cittadino straniero presso detto struttura anche dopo la presentazione della domanda perché detto centro va equiparato a tutti gli effetti ai centri previsti dall’articolo 14 comma 1 decreto legislativo 286/98”.
A questo punto sembra che la Corte non colga la circostanza che nel caso di trasferimento e trattenimento amministrativo del richiedente asilo già detenuto nel centro di Gjader, non convalidato dalla Corte di Appello di Roma, la domanda di protezione veniva presentata successivamente all’ingresso nel CPR ubicato in Albania, e che il trattenimento extra-territoriale proseguiva sulla base di una misura limitativa della libertà personale convalidata dal giudice di pace quando il cittadino straniero “irregolare” era ancora detenuto all’interno di un CPR in Italia. A tale riguardo, si può ritenere sufficiente in base al decreto legge n.37/2025 l’equiparazione “a tutti gli effetti” tra il Centro di detenzione di Gjader ed i CPR ubicati in territorio italiano ? Al di là degli emendamenti che il governo sta certamente preparando, l’attuale testo del decreto legge 37/2025 prevede soltanto all’art. 1 che ” il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all’articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera B) dell’allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai
sensi del medesimo articolo 14, ne’ produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero e’ sottoposto”, aggiungendo che “non e’ richiesta una nuova convalida“. Ma sempre a meno che non si verifichi una richiesta di protezione internazionale. Nelle premesse del decreto legge si richiama “la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare misure volte a garantire la funzionalita’ e l’efficace utilizzo delle trutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio, e l’effettivita’ dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale“, ma non si colgono specifici elementi normativi che modifichino la portata del Protocollo Italia-Albania, con una “equiparazione a tutti gli effetti” del centro di detenzione di Gjader con i CPR ubicati in territorio italiano.
Il Cpr di Gjader insiste in territorio albanese, al di la’ della finzione di presenza in Italia degli “ospiti” che vi sono trattenuti in una situazione di totale privazione della libertà personale,e lo spazio interno del centro, sul quale si esercita la giurisdizione italiana, rimane sottoposto anche alla concorrente giurisdizione albanese. Nessuna equiparazione, “a tutti gli effetti”, e’ possibile con i Cpr ubicati in Italia. Il decreto legge n.37/2025 che prevede i trasferimenti dai Cpr italiani nel centro di detenzione di Gjader non puo’ stravolgere i criteri di riparto della giurisdizione ed i principi di sovranità territoriale affermati dalla Costituzione italiana e da quella albanese, sui quali si è già pronunciata la Corte costituzionale albanese, escludendo qualsiasi cessione di sovranità territoriale.
L’argomentzione al centro del decreto legge n.37/2025, che escluderebbe la necessità di una ulteriore convalida giurisdizionale per questo tipo di trasferimenti forzati all’estero, viene destituita di qualsiasi fondamento costituzionale se solo si pensa alla circostanza che nei trasferimenti in Albania verso e da il CPR di Gjader, ed in modo ancora più evidente nei casi di ricovero ospedaliero, prevale la giurisdizione territoriale albanese. Questi trasferimenti da una giurisdizione nazionale ad un’altra, per chi si trovi già in un CPR nel nostro territorio, non possono essere eseguiti senza un ulteriore provvedimento di convalida di un giudice italiano, perchè implicano una rilevante modificazione dello status giuridico della persona, prima in stato di trattenimento in Italia, e quindi sottoposta alla concorrente giurisdizione albanese.
Si è osservato in proposito che “che il citato secondo periodo dell’art. 14, primo comma, del d.lgs. 286/1998 prevede che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno possa disporre il trasferimento dello straniero – da trattenere in attesa di espulsione – in altro centro, senza che sia esplicitata la necessaria adozione di un provvedimento formale in tal senso. Che possa trattarsi di una mera assegnazione, e dunque di un comportamento materiale dell’amministrazione, trova conferma nel fatto che la disposizione citata non fa riferimento ad un obbligo di motivazione circa i presupposti e i criteri alla base di tale trasferimento. È vero che, nella relazione al disegno di legge di conversione, ma non nel testo del decreto legge, si fa riferimento ai provvedimenti di trasferimento dei detenuti, ai sensi dell’articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario, ma è anche vero che tale disposizione indica specificamente le motivazioni per cui tali trasferimenti possano essere effettuati dall’amministrazione penitenziaria.
La possibile mancata emanazione del provvedimento di trasferimento e l’assenza di un obbligo di motivazione costituiscono una violazione della riserva rinforzata di legge sancita dall’articolo 10, comma 2, della Costituzione secondo cui “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”.
I diritti di difesa (art.24 Cost.), ed il diritto di chiedere asilo (Art.10 Cost.), aggiungiamo noi, non possono essere svuotati per effetto dei trasferimenti improvvisi e meramente discrezionali, se non apertamente selettivi, da un CPR ad un’altro, e poi con un transito in territorio straniero, in attesa del rimpatrio con accompagnamento forzato. Mancano ancora norme specifiche sulle modalità dei trattenimenti e dei trasferimenti, oggi rimessi alla esclusiva discrezionalità delle autorità di polizia, in violazione della riserva assoluta di legge imposta dall’art.13 della Costituzione in materia di misure amministrative urgenti di limitazione della libertà personale.
Vedremo se la Corte Costituzionale, che dopo il decreto legge n.145 del 2024, con sentenza n.39/2025 ha già rilevato un vizio di costituzionalità per violazione del principio del contraddittorio e quindi dei diritti di difesa, nei giudizi in Cassazione sulla convalida del trattenimento, riuscira’ a ricondurre questa materia nell’alveo del giusto processo, e al rispetto del sistema gerarchico delle fonti normative interne e sovranazionali, imposto dall’ art. 117 Cost.
8. Anche la normativa dell’Unione europea non sembra corrispondere alle nuove modalità di trasferimento e trattenimento di migranti irregolari in Albania. Persone che sembrano di fatto private dei diritti di difesa che, in base all’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dovrebbero essere effettivamentee esercitabili. La Direttiva europea sui rimpatri 2008/115/CE non consente il trattenimento pre-espulsivo al di fuori dei confini degli Stati membri. Per effetto delle Direttive europee su procedure di asilo (2013/32/UE) e accoglienza (2013/33/UE) le richieste di protezione internazionale non possono essere processate al di fuori del territorio degli Stati membri. Seppure siano previste modalità particolarmente rapide per l’esame delle domande di protezione che appaiono meramente strumentali, non può essere esclusa del tutto la possibilità di presentare un ricorso o una domanda reiterata, finchè la persona sottoposta ad un trattenimento pre-espulsivo si trova nel territorio di uno Stato membro.
La decisione più recente della Cassazione Penale non ha tenuto conto dei molteplici profili delle procedure in frontiera sui quali dovrà pronunciarsi a breve la Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata ad esprimersi su diverse questioni pregiudiziali che non riguardano soltanto la designazione dei paesi di origine sicuri, ma investono anche la questione più ampia del trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo, in particolare sulla portata effettiva dei diritti di difesa nelle correlate procedure di convalida giurisdizionale. Quest’ultima decisione della Prima sezione penale della Corte non ha tenuto neppure in considerazione la pendenza di un giudizio di costituzionalità che potrebbe incidere sulla procedura di convalida del trattenimento amministrativo nei CPR, tanto in Italia, che in Albania.
Il Giudice di Pace di Roma, con quattro ordinanze di identico contenuto,(nn. 209- 210- 211- 212/2024 pubblicate in G.U. n. 47 del 20.11.2024), ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, secondo comma, del decreto legislativo n. 286, relativo ai cenrtri di permanenza per i rimpatri. Come osserva questo giudice, la riserva di legge sancita dall’articolo 13 comma 2 della Costituzione è “assoluta”, in quanto la disciplina è riservata alla legge, con esclusione di altre fonti, come regolamenti secondari o provvedimenti amministrativi. La questione sollevata dal Giudice di Pace di Roma sarà trattata nell’udienza della Corte costituzionale che si terrà il prossimo 9 giugno.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.22/2022, riguardo a strutture come le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) aveva già affermato che la disciplina della libertà personale richiede una normativa legislativa precisa, che non può ricavarsi da fonti secondarie come i regolamenti o i provvedimenti dell’autorità amministrativa, anche al fine di non violare il fondamentale principio di uguaglianza (art.3 Cost,). Con riferimento a persone che si trovano nella stessa situazione, ma che potrebbero godere di una tutela legale differenziata a seconda delle scelte delle autorità di polizia, e segnatamente dei questori e dei prefetti, organi periferici del ministero dell’interno.
9. Salvato dai giudici della Cassazione penale, che neppure dovrebbe essere competente in materia di trattenimento amministrativo, il modello Albania sarà demolito dalla prova dei fatti. Anche prima di possibili interventi della Corte costituzionale e della Corte di giustizia UE. Vedremo, quando ricomparira’ il ministro dell’interno Piantedosi, reduce dal Pakistan, i numeri sulle persone effettivamente riportate attraverso il centro di Gjader nei paesi di origine, e se non saranno rimpatri fintamente “volontari”. Oltre le percentuali propagandistiche e fuorvianti diffuse dalla Meloni, su un sistema di rimpatri (forzati) che non potrà funzionare mai sui numeri promessi dal governo, si deve osservare che Il 25 per cento delle persone effettivamente rimpatriate in un mese, dopo la deportazione in Albania, corrisponde a meno di dieci immigrati irregolari. Numeri che servono a scopo politico ma non aumentano la sicurezza degli italiani e il contrasto del traffico di esseri umani, invece alimentato dagli accordi con paesi terzi come la Libia che garantiscono impunità a responsabili di gravi crimini contro l’umanità, perseguiti dalla Corte penale internazionale. Per non parlare di paesi come il Bangladesh o il Pakistan, se non la Tunisia o l’Egitto, che oggi non si possono certo definire paesi di origine sicuri.
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