Marasma sulle convalide dei trattenimenti nei CPR, non solo in Albania.

di Fulvio Vassallo Paleologo

VERSIONE BREVE

A partire dal decreto legge n. 20 del 10 marzo 2023, seguito alla strage di Cutro, poi convertito nella legge n.50 dello stesso anno, il governo italiano ha cercato in tutti i modi di abbattere la portata sostanziale del diritto di asilo, abolendo la protezione speciale e inasprendo la normativa sui paesi di origine sicuri, arrivando poi ad intaccare sul piano procedurale quelle garanzie che erano previste dalla normativa internazionale, euro- unionale e italiana, a favore dei richiedenti asilo e più in generale delle persone trattenute nei centri di detenzione amministrativa. Nel corso di questi ultimi due anni abbiamo assistito a un dissennato ricorso alla decretazione d’urgenza, per neutralizzare importanti pronunce della giurisprudenza che venivano variamente intercettate da disposizioni legislative estemporanee e sempre più farraginose, con una selva di decreti legge approvati, a colpi di voti di fiducia, per ragioni di urgenza e straordinaria necessità, ma che spesso risultavano privi di ricadute pratiche, oltre ad essere di sicura valenza propagandistica. La cifra parossistica di questa legislazione di attacco a principi fondanti dello Stato di diritto, è emersa con i decreti legge n.145 (cd. decreto flussi) e 158 (cd. paesi sicuri) del 2024, poi confluiti in sede di conversione nella legge 187/2024.

Da febbraio dello scorso anno disposizioni specifiche contenute nella legge 14/2024, recentemente integrata con il Decreto legge n.37/2025, hanno riguardato la attuazione del Protocollo Italia Albania e la tormentata esperienza dei centri di detenzione di Schengijn e di Gjader, nei quali si sta tentando di trasferire non soltanto naufraghi soccorsi in acque internazionali da navi nilitari italiane, se provenienti da paesi di origine designati come sicuri, ma anche immigrati già destinatari di un provvedimento di respingimento differito o di espulsione, e trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) in territorio italiano.

Le più recenti modifiche legislative hanno svuotato del tutto, oltre i diritti di difesa, il principio costituzionale dell’habeas corpus, soprattutto nel caso delle persone trasferite nel centro per i rimpatri di Gjader in territorio albanese. Per effetto di provvedimenti amministrativi meramente discrezionali risultano violate la riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione previste dall’art,13 della Costituzione, nonchè la normativa cogente dell’Unione europea in materia di protezione internazionale e di rimpatri forzati, che prevede procedure accelerate in frontiera, ma in territorio degli Stati membri (Direttiva 2013/32/UE. art.43), e trasferimenti forzati in uno Stato terzo, all’esterno dell’Unione europea, solo con il consenso della persona interessata (Direttiva 2008/115/CE art.3 comma 3). Ed è ormai assodato, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale albanese, e soprattutto dopo le risultanze di fatto emerse con gli ultimi accompagnamenti forzati verso il centro di detenzione di Gjader, che hanno implicato numerosi trasferimenti in territorio albanese, anche verso strutture ospedaliere, che le persone prelevate dai CPR italiani e deportate in Albania sono sottoposte alla concorrente giurisdizione albanese. Con la conseguente necessità, prima della sua esecuzione, che la misura di trasferimento con accompagnamemto forzato verso un paese terzo, dunque all’esterno del territorio dell’Uniome europea, qualora si ritenga ammissibile, sia oggetto di una nuova convalida giurisdizionale da parte di un giudice italiano. Inoltre, la selezione di persone straniere “irregolari”, già trattenute all’interno dei CPR italiani, in vista di un loro trasferimento in Albania, in assenza di criteri selettivi predeterminati per legge, e di una congrua motivazione individuale in provvedimenti convalidati dall’autorità giudiziaria, risulta in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art.3 della Costituzione italiana.Per non parlare, nei confronti di queste stesse persone, della sistematica omissione della informativa sulla possibilità di richiedere protezione internazionale.

Già in precedenza la Corte Costituzionale, con riferimento a casi di detenzione amministrativa nei quali si verificava una richiesta di protezione, rilevava con la sentenza n.212 del 2023, con riferimento ai tempi del trattenimento, la possibilita di “prassi applicative distorte”, senza tuttavia entrare nel merito di questioni che avrebbero richiesto un accertamento di fatto. La Consulta affermava che il termine per la convalida del decreto questorile di trattenimento del richiedente asilo, che proponeva la sua istanza durante un trattenimento già convalidato da un giudice di pace, poteva decorrere non dalla manifestazione di volontà, ma dalla data di formalizzazione del secondo decreto di trattenimento adottato dal questore. Decreto che però poteva risultare superfluo quando la Commissione territoriale avesse respinto per manifesta infondatezza la richiesta di asilo, senza che fossero seguite misure sospensive del diniego e della correlata espulsione.

La Corte di appello di Roma, con un provvedimento del 19 aprile scorso, non ha convalidato il trattenimento amministrativo di un cittadino marocchino che, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dopo essere stato trasferito l’11 aprile dal centro per i rimpatri (CPR) di Potenza, Palazzo San Gervasio, al CPR di Gjader in Albania, il 17 aprile presentava una domanda di protezione internazionale. Il trattenimento ex art. 6 del Decreto Legislativo 142/2015, di cui è stata chiesta la convalida, era dunque relativo a un cittadino straniero originariamente espellibile, il quale, secondo la Corte di appello di Roma, nel corso della sua permanenza presso il Cpr di Gjiader in Albania, aveva mutato la propria condizione giuridica, divenendo richiedente asilo dal momento in cui manifestava la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale. Questa volta a decidere sulla convalida non doveva essere il giudice di pace, ma, trattandosi di un richiedente asilo, la Corte di appello. Una ipotesi che non è espressamente prevista dal Protocollo Italia-Albania, e neppure dalla Legge di attuazione n.14 del 21 febbraio 2024, come modificata dal reecente Decreto legge n. 37 del 28 marzo 2025, tuttora in corso di conversione. Tanto che la Corte di Appello di Roma ha deciso con una ordinanza di non convalidare il decreto di trattenimento nel centro per i rimpatri di Gjader adottato dal questore. Il richiedente asilo non veniva rimesso in libertà e, dopo essere stato riportato in Italia, era immediatamente trattenuto nel CPR di Bari.

La Corte di appello di Bari con ordinanza del 23 aprile scorso, sullo stesso caso, ha negato la convalida del trattenimento dello stesso cittadino marocchino richiedente asilo, riportato indietro dall’Albania, sostenendo che il questore di Bari non avrebbe fatto corretta applicazione del Decreto legislativo n.142 del 2015, in materia di accoglienza e procedure di asilo, richiamando l’art.6 comma 2 e non il comma 3, come successivamente emendati. Il richiedente asilo è stato quindi rimesso in libertà sulla base di un difetto sostanziale del secondo provvedimento questorile di trattenimento adottato al suo rientro in Italia ma, ad avviso della Corte di appello, avrebbe potuto essere trattenuto se il questore avesse fatto richiamo, nella motivazione del suo provvedimento, al comma 3 del’art. 6 del D. Lgs. 142/2015, secondo cui il richiedente che si trova in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione. La questione ha un grande impatto pratico, e sul piano della tutela dei diritti fondamentali, anche nei casi di richiedenti asilo già trattenuti in un CPR ubicato in territorio italiano.

La Corte di Cassazione, Prima sezione penale, con sentenza n. 15747 depositata il 22 aprile 2025, è intervenuta sul caso di un cittadino ghanese, espulso con decreto emesso dal prefetto di Palermo e detenuto presso il CPR di Trapani Milo che, durante il periodo di trattenimento amministrativo, già convalidato dal giudice di pace, presentava istanza di protezione internazionale. Secondo questa corte, una volta manifestata la volontà di presentare domanda di protezione internazionale dal soggetto già trattenuto ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico in materia di immigrazione, “il titolo giustificativo della restrizione andava individuato nel provvedimento di trattenimento già convalidato di cui pertanto perdurava l’efficacia e venivano sospesi termini di decorrenza”.

Quest’ultima pronuncia della Corte di Cassazione del 22 aprile 2025, che conferma la precedente decisione della Corte di Appello di Palermo, è apparsa come una leva che potrebbe consentire al governo di rilanciare il modello Albania, e più in generale il sistema dei centri di detenzione amministrativa, di fronte ai casi sempre più frequenti di richieste di protezione internazionale da parte di persone già trattenute in vista del loro allontanamento forzato.

Si è messo in evidenza come con questa decisione della Corte di Cassazione sia stata riconosciuta la possibilità che le autorità di polizia, dopo la manifestazione della volontà di chiedere asilo, non provvedano ad una immediata formalizzazione della richiesta e dunque non trasmettano alla Corte di appello le richieste di convalida del trattenimento per i richiedenti asilo già destinatari di un provedimento di respingimento o di espulsione. In modo da attendere una decisione lampo di rigetto della richiesta di asilo, da parte della Commissione territoriale competente, nel caso di Gjader quella di Roma, senza che sia possibile fare ricorso in Corte di appello contro un nuovo decreto questorile di trattenimento, che a questo punto verrebbe a mancare. Tanto da proseguire quindi l’applicazione della misura restrittiva della libertà personale sulla base dell’originario provvedimento di convalida del giudice di pace, che potrebbe dunque restare competente anche per eventuali richieste di riesame della misura limitativa della libertà personale. Richieste dall’esito assai incerto, alla luce dei tempi ristrettissimi e della difficoltà di contatto tra difensori e assistiti.

Il potere accordato alle autorità amministrative di ritardare la formalizzazione delle manifestazioni di volontà dirette ad una richiesta di asilo non è tuttavia illimitato, anche nel caso di arrivi di massa, che non si verificano certo nel caso dei trasferimenti in Albania. In base alla normativa vigente, nei decreti legislativi n.25 del 2008 e n.142 del 2015, si riconosce generalmente all’autorità amministrativa un termine di 48-72 ore per formalizzare la richiesta di protezione, e quindi se il diniego di questa richiesta, in assenza di una misura sospensiva, interviene entro questo termine, il richiedente asilo denegato rimane in una condizione di irregolare da espellere, che legittimerebbe il suo trattenimento e che potrebbe comportare anche l’accompagnamento forzato nel paese di origine. Come si potrebbe essere già verificato, nel totale silenzio delle autorità competenti, in alcuni casi di persone che sono improvvisamente “scomparse” dal centro per i rimpatri di Gjader in Albania.

Tutto questo, sia pure nella prospettiva di un bilanciamento con le garanzie costituzionali in materia di libertà personale (art.13 Cost.), non appare giustificabile con l’esigenza di salvaguardare la funzione dell’istituto del diritto di asilo, tante volte evocata, che peraltro la nostra Costituzione (art.10) riconosce con una portata molto più ampia delle Direttive europee e delle Convenzioni internazionali, e non sembra neppure corrispondere, sotto il profilo della proporzionalità e dell’adeguatezza, all’esigenza di “difendere i confini nazionali” e di garantire la sicurezza pubblica.

In tutti questi casi dovrà venire in rilievo in combinato disposto l’art.13 della Costituzione ed il principio del giusto processo sancito dall’articolo 111 primo comma della stessa Costituzione, che, oltre a imporre con l’art.13, la riserva assoluta di legge, richiede che l’intero svolgimento del procedimento rispetti la parità tra le parti, e che le regole processuali siano definite con prevedibile certezza dal legislatore. La garanzia di una disciplina legale , in materia di libertà personale, viene stabilita anche dall’art. 5 della Convenzione EDU e quindi ribadita, in particolare in materia di diritti di difesa, in forza dell’articolo 117 primo comma della Costituzione, dall’articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione EDU e dall’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Se si ritiene che, dopo la manifestazione di volontà del richiedente asilo, già in stato di trattenimento pre-espulsivo, il questore possa ritardare la formalizzazione dell’istanza di protezione, e quindi l’adozione del nuovo provvedimento di trattenimento, da inviare per la convalida alla Corte di appello entro 48 ore dalla sua adozione, nei confronti del cittadino straniero in fase di trattenimento pre-espulsivo, che esprima la volontà di chiedere asilo, si rimette di fatto all’autorità amministrativa il potere di determinare, in base alla cadenza temporale dei provvedimenti adottati, la designazione dell’autorità giudiziaria competente a convalidare il trattenimento amministrativo. Si potrebbe verificare dunque che la vigente normativa interna sulle procedure di asilo, che assegna all’autorità amminisitrativa un potere discrezionale tanto esteso nella formalizzazione della richiesta di asilo “secondaria”, presentata da una persona già in stato di trattenimento “pre-espulsivo”, risulti in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, stabilito dall’art.25 della Costituzione, secondo cui “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”

Si tratta di una garanzia costituzionale dalla portata molto dibattuta, soprattutto per quanto concerne la sua concreta azionabilità e la questione se riguardi la identificazione della persona del giudice o della autorità giudicante. Tuttavia, considerando le “prassi distorte” nei procedimenti di convalida dei tratenimenti, sulle quali ha già richiamato l’attenzione la Corte di Cassazione, si dovrebbe indagare se, e fino a che punto, queste prassi, che potrebbero comprendere un ritardo ingiustificato nella formalizzazione della domanda di asilo, non siano consentite da norme di legge che sembrano modellate in questi ultimi anni per aumentare i poteri discrezionali della polizia in materia di restrizioni della libertà personale, non solo degli immigrati da espellere e dei richiedenti asilo, con una costante erosione del ruolo di controllo dell’autorità giurisdizionale.

La sentenza della Corte di Cassazione, Prima sezione civile, n. 32763/2024, pubblicata il 16 dicembre 2024, con riferimento alla convalida ex art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 142/15, del trattenimento di un richiedente asilo, già destinatario di un decreto questorile di trattenimento nel CPR di Torino, dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di espulsione del prefetto, richiamava l’art. 6 comma 3 del Dl.gs. n. 142/2015 secondo cui il richiedente (protezione internazionale) che si trova in un centro di cui all’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione “rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione”. Secondo la stessa sentenza, “resta fermo però che il giudice debba valutare, in caso di prassi applicative distorte, la compatibilità con il «fascio delle garanzie assicurate dall’art. 13 Cost., e, in particolare, alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti disposti in via preventiva, allo scopo di evitare che essi si prolunghino indefinitamente». E’ chiaro il riferimento non già al terzo comma dell’art 13 Cost. (che impone il termine complessivo di 96 ore per la convalida) ma all’ultimo comma, che impone di predeterminare per legge i termini massimi delle misure di restrizione della libertà personale; nel caso dei trattenimenti amministrativi dei cittadini stranieri i termini sono effettivamente predeterminati per legge e quindi la verifica rimessa al giudice riguarda la compatibilità della durata della sospensione, in attesa della adozione del secondo provvedimento di trattenimento, con i termini massimi stabiliti dal legislatore per la durata della misura.

Non si può quindi ignorare che i termini massimi della detenzione amministrativa per gli stranieri irregolari in stato di trattenimento pre-espulsivo e quelli dei richiedenti asilo, ristretti nei CPR già prima della manifestazione della volontà di chiedere protezione, non sono stabiliti dalle autorità amministrative, ma dalla legge, e sono diversi per i richiedenti asilo, così come sono diversi i tempi delle convalide e delle successive proroghe. Se è vero che una persona assume la qualità di richiedente asilo al momento della manifestazione di volontà diretta a chiedere protezione, non si vede come si possa ritenere che il trattenimento amministrativo prosegua per effetto dell’originario provvedimento del questore convalidato dal giudice di pace. Sulla prosecuzione del trattenimento, sulla base di un nuovo decreto del questore, dovrebbe essere chiamata a pronunciarsi in sede di convalida la Corte di appello.

Si deve aggiungere che in materia di libertà personale, un ulteriore sistema di garanzia è apprestato dall’art. 6 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, che ribadisce i principi del giusto processo e del giudice naturale precostiutuito per legge. Principi che sono alla base dello Stato democratico (Rule of law) e della separazione dei poteri, nella salvaguardia della indipendenza della magistratura. Nell’ordinamento dell’Unione europea è l’ articolo 19, paragrafo 1, comma 2, T.U.E. che assume rilievo in materia di garanzie procedurali da accordare ai richiedenti asilo, stabilendo che ” Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”. Rimedi giurisdizionali che evidentemente non possono essere frutto di scelte discrezionali delle autorità amministrative. Quando si ritarda la formalizzazione della richiesta di asilo, e si prosegue nella applicazione di una misura restrittiva della libertà personale, senza un ulteriore convalida giurisdizionale, sembra così profilarsi una violazione di questa norma, che si collega alle garanzie di difesa stabilite dall’art. 47 della CDFUE, in quanto l’autorità amministrativa, con sue scelte discrezionali, arriva ad incidere sulla individuazione del giudice competente a convalidare le misure restrittive della libertà personale.

Si può quindi prospettare la ricorribilità su base individuale alla Corte EDU rispetto a provvedimenti limitativi della libertà personale stabiliti dalle autorità amministrative per aggirare la competenza funzionale della Corte di Appello in materia di convalide e di ricorsi contro il trattenimento amministrativo. Mentre non sembra neppure da escludere la proposizione di questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, quando gli immigrati in trattenimento pre-espulsivo ed i richiedenti asilo siano sottoposti a procedure che di fatto li privano dei diritti di difesa e del diritto ad un giusto processo, loro accordati dalla legislazione euro-unionale.

Il ricorso abnorme, da parte dei questori, al rinvio della formalizzazione delle richieste di asilo da parte delle persone già detenute in un CPR, adesso anche in territorio albanese, in quanto già destinatarie di una misura di allontanamento forzato, ripropone la questione più volte affrontata dalla Corte costituzionale del rispetto del principio di riserva assoluta di legge (da intendere come fonte primaria statale, v. Corte Cost. sentenza n. 22/2022), con riferimento alle modalità del trattenimento amministrativo ed alla sua effettiva funzione. In varie occasioni, a partire dalla storica sentenza n.105 del 2001, la Corte Costituzionale, pur affermando precisi limiti e principi di garanzia in materia di allontanamento forzato e detenzione amministrativa, ha sostanzialmente “salvato” i centri per il rimpatrio (CPR).

Il Giudice di Pace di Roma, con quattro ordinanze di identico contenuto,(nn. 209- 210- 211- 212/2024 pubblicate in G.U. n. 47 del 20.11.2024), ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, secondo comma, del decreto legislativo n. 286, relativo ai cenrtri di permanenza per i rimpatri. Come osserva questo giudice, la riserva di legge sancita dall’articolo 13 comma 2 della Costituzione è “assoluta”, in quanto la disciplina è riservata alla legge, con esclusione di altre fonti, come regolamenti secondari o provvedimenti amministrativi. La questione sollevata dal Giudice di Pace di Roma sarà trattata nell’udienza della Corte costituzionale che si terrà il prossimo 5 giugno.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.22/2022, riguardo a strutture come le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) aveva già affermato che la disciplina della libertà personale richiede una normativa legislativa precisa, che non può ricavarsi da fonti secondarie come i regolamenti o i provvedimenti dell’autorità amministrativa, anche al fine di non violare il fondamentale principio di uguaglianza (art.3 Cost,). Con riferimento a persone che si trovano nella stessa situazione, ma che potrebbero godere di una tutela legale differenziata a seconda delle scelte delle autorità di polizia, e segnatamente dei questori e dei prefetti, organi periferici del ministero dell’interno.

Nel caso del trasferimento forzato in Albania di persone già trattenute in un centro per i rimpatri (CPR) in Italia, in base alla disciplina introdotta dal Decreto legge n.37 del 2025, appare in contrasto con gli articoli 13 e 24 della Costituzione l’esclusione della convalida giurisdizionale per una misura limitativa della libertà personale che non si risolve nel mero trasferimento da un CPR ad un altro in territorio italiano, ma comporta inevitabilmente l’accompagnamento di polizia in un paese terzo, non appartenente all’Unione europea, e poi un successivo ritrasferimento in territorio italiano, con tempi e modalità che non sono stabiliti per legge, ma sostanzialmente rimessi alla totale discrezionalità dell’autorità amministrativa. L’argomentzione al centro del decreto legge n.37/2025, che escluderebbe la necessità di una ulteriore convalida giurisdizionale per questo tipo di trasferimenti forzati all’estero, viene destituita di qualsiasi fondamento costituzionale se solo si pensa alla circostanza che nei trasferimenti in Albania verso e da il CPR di Gjader, ed in modo ancora più evidente nei casi di ricovero ospedaliero, prevale la giurisdizione territoriale albanese. Questi trasferimenti da una giurisdizione nazionale ad un’altra, per chi si trovi già in un CPR nel nostro territorio, non può avvenire senza un provvedimento di convalida di un giudice italiano.

Nel caso dei richiedenti asilo già in situazione di trattenimento pre-espulsivo l’attuale formulazione dell’art.14 del Testo Unico immigrazione, letto in combinazione con l’art.6 comma 2, 3, 5 e 6 del Decreto legislativo n.142/2015 (che dà attuazione alle direttive 2013/33/UE, e 2013/32/UE, recanti procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, non permette di individuare con certezza l’autorità giudiziaria competente alla tutela dei diritti del soggetto che presenti una istanza di protezione internazionale, trovandosi in stato di detenzione amministrativa . Margine di incertezza che alla prova dei fatti è ancora più ampio nel caso di immigrati irregolari e richiedenti asilo già destinatari di un provvedimento di allontanamento forzato in Italia e trasferiti nel CPR di Gjader in Albania.

Sarebbe dunque tempo per un intervento chiarificatore della Corte Costituzionale, sulle modalità della detenzione amministrativa e sulle garanzie procedurali da riconoscere alle persone private della libertà personale all’interno dei CPR, e di altre strutture detentive equivalenti, soprattutto quando queste manifestino la volontà di chiedere asilo. Si potrebbe trattare di un intervento finalizzato ad individuare una interpretazione costituzionalmente orientata, se non a indirizzare un ulteriore richiamo al legislatore, con l’auspicio che non si risolva nell’emmesimo decreto legge “correttivo”, che rispetti nella forma la pronuncia dei giudici costituzionali, per aggirarne poi la portata effettiva nelle prassi applicate dalle autorità di polizia.


BRINDISI REPORT

2 maggio 2025

Migranti, la corte d’appello di Lecce solleva la questione di legittimità costituzionale

di Emmanuele Lentini

Il caso riguardava due cittadini stranieri per i quali la questura di Brindisi aveva chiesto la proroga del trattenimento al Cpr. I “dubbi” sollevati nell’ordinanza, inviata anche a Meloni: compressioni dei diritti di difesa, nessuna specializzazione del giudicante e possibili violazioni dell’articolo 3 della Costituzione“

Tra le altre argomentazioni poste alla base della questione di costituzionalità, una “irragionevole compressione dei diritti difensivi scaturita dalla modifica apportata al giudizio di impugnazione relativo al provvedimento di convalida, proponibile con ricorso per cassazione in tempi estremamente ridotti”


IL FATTO QUOTIDIANO

2 maggio 2025

Migranti, giudice di Lecce manda alla Consulta il decreto “anti toghe rosse”: “Togliere le convalide ai Tribunali viola la Costituzione”

di Franz Baraggino

Secondo l’ordinanza di rinvio della Corte d’appello salentina, le norme del governo hanno creato un sistema irragionevole, assegnando competenze a un magistrato non specializzato e comprimendo il diritto di difesa

“C’è poi quella che l’ordinanza di Lecce definisce “scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo (le Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali) e il giudice competente a giudicare sulla legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto”. Ad essere violati sarebbero i principi costituzionali del giudice naturale precostituito, di ragionevolezza e specializzazione. Perché la convalida e la proroga del trattenimento del richiedente è un procedimento incidentale, legato al processo principale sulla richiesta di asilo, che resta ai Tribunali specializzati. Una separazione che, si legge, non è giustificata da “esigenze di rilievo costituzionale”.


LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

2 maggio 2025

Migranti di Restinco, il giudice di Lecce solleva una «presunta incostituzionalità del dl Flussi»

Sospeso il giudizio in Appello sulla permanenza di due migranti nel Cpr

“Il decreto legge 145 dell’ottobre scorso era stato emanato dopo alcune ordinanze della sezione immigrazione del tribunale di Roma che aveva bloccato i trattenimenti di migranti nei Cpr allestiti dal governo in Albania. Di fatto poi la competenza sulle convalide è stata spostata in capo alle Corti d’Appello.  Su questo fronte il giudice Biondi sottolinea che, «a dimostrazione della confusione regnante, non può che sottolinearsi come l’originaria previsione del d.l. n. 145/2024, circa l’attribuzione alla Corte di Appello delle competenze in tema di impugnazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale specializzato nella materia della protezione internazionale, sia stata sostituita, come visto, in sede di conversione, dalla più limitata competenza della Corte di Appello a decidere sulle convalide dei provvedimenti questorili che dispongono i trattenimenti e sulle relative proroghe, che costituiscono normalmente procedimenti incidentali rispetto al procedimento principale di accoglimento o meno della domanda di asilo e protezione internazionale sussidiaria, e che, certamente, non sono procedimenti di impugnazione». Dunque, «anche l’originaria previsione, che già non si fondava su alcuna ragione esplicita di straordinaria urgenza e necessità, è stata stravolta in sede di conversione del decreto-legge, ancora una volta senza che ciò fosse giustificato da esplicite ragioni di straordinaria urgenza e necessità».


AGGIORNAMENTO AL 30 APRILE 2025

1. A partire dal decreto legge n. 20 del 10 marzo 2023, seguito alla strage di Cutro, poi convertito nella legge n.50 dello stesso anno, il governo italiano ha cercato in tutti i modi di abbattere la portata sostanziale del diritto di asilo, abolendo la protezione speciale e inasprendo la normativa sui paesi di origine sucuri, arrivando ad intaccare sul piano procedurale quelle garanzie che erano previste dalla normativa internazionale, euro- unionale e italiana, a favore dei richiedenti asilo è più in generale delle persone trattenute nei centri di detenzione amministrativa, soprattutto nei casi in cui queste presentavano una istanza di protezione internazionale, se non, dopo un primo diniego, una istanza reiterata. Nel corso di questi ultimi due anni abbiamo assistito a un dissennato ricorso alla decretazione d’urgenza, per neutralizzare importanti pronunce della giurisprudenza che venivano variamente intercettate da disposizioni sempre più farraginose, dei decreti legge approvati, a colpi di voti di fiducia, per ragioni di urgenza e straordinaria necessità, che spesso risultavano privi di ricadute pratiche, oltre ad essere di sicura valenza propagandistica. La cifra parossistica di questa legislazione di attacco a principi fondanti dello Stato di diritto, è emersa con i decreti legge n.145 (cd. decreto flussi) e 158 (cd. paesi sicuri) del 2024, poi confluiti in sede di conversione nella legge 187/2024.

Da febbraio dello scorso anno disposizioni specifiche contenute nella legge 14/2024, recentemente integrata con il Decreto legge n.37/2025, hanno riguardato la attuazione del Protocollo Italia Albania e la tormentata esperienza dei centri di detenzione di Schengijn e di Gjader, nei quali si sta tentando di trasferire non soltanto naufraghi soccorsi in acque internazionali da navi nilitari italiane, se provenienti da paesi di orìgine sicuri, ma anche immigrati già destinatari di un provvedimento di respingimento differito o di espulsione, e trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri in territorio italiano. Dunque “irregolari”, se non clandestini, come vengono spesso definiti con sprezzo anche da esponenti di governo, che venivano trasferiti nel centro di in Albania in vista di un successivo rimpatrio, che però si verificava successivamente, in ossequio alla normativa euri-unionale (Direttiva rimpatri 2008/115/CE), soltanto dopo la loro riconduzione nello stesso territorio italiano dal quale erano stati temporaneamente allontanati. Il ricorso allo strumento del decreto legge “Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare misure volte a garantire la funzionalita’ e l’efficace utilizzo delle strutture di trattenimento, ai fini del rimpatrio, e l’effettivita’ dell’esecuzione dei provvedimenti di espulsione degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale“, ha accresciuto oltre ogni limite costituzionalmente segnato l’opacità delle procedure di trattenimento amministrativo, la discrezionalità nell’adozione dei provvedimenti di rimpatrio, lo svuotamento della portata effettiva del diritto di (chiedere) asilo per le persone trattenute all’interno dei CPR italiani, ed in modo ancora più oscurato e censurato, per quanti venivano trasferiti nel CPR di Gjader in Albania.

Le competenze delle Sezioni specializzate in immigrazione dei Tribunali alle quali erano affidate sia le cause relative ai ricorsi contro i dinieghi delle Commissioni territoriali che la convalida delle misure di trattenimento di tutti coloro che erano trattenuti in un centro di detenzione amministrativa, e presentavano o avevano già presentato una richiesta di protezione internazionale, sono state trasferite alle Corti di appello, costrette ad operare in composizione monocratica. Più recentemente sono stati introdotti richiami procedurali di stampo penalistico, con riferimento al mandato di arresto europeo, ed è stata messa in discussione la competenza della prima sezione della Cassazione Civile, per i ricorsi contro le misure di convalida dei trattenimenti, con il trasferimento obbligato della relativa competenza alla prima sezione della Cassazione Penale. In questo modo si è forse cercato di scavalcare la consolidata giurisprudenza della prima sezione civile della Corte di cassazione, che in numerose occasioni non aveva convalidato le misure di trattenimento amministrativo adottate da questori nei confronti di richiedenti asilo in procedure accelerate in frontiera (riservate a richiedenti asilo provenienti da paesi di origine qualificati come sicuri). Una nozione assai relativa, a seconda degli interessi dei governi, sulla quale si attende entro pochi mesi una prima decisione della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Per un altro verso si sono enormemente ristretti i termini temporali per i ricorsi contro le misure di trattenimento amministrativo, e prima ancora di diniego dello status di protezione, al punto che si può dubitare che esista ancora per i richiedenti asilo “denegati” un diritto effettivo di difesa, garantito dall’articolo 24 della nostra Costituzione e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

2. Secondo una consolidata giurisprudenza, il giudice in sede di convalida del decreto del questore di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è investito del potere di rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione (Corte di Cassazione Sez. Sesta civile Ordinanza N. 12609 del 05.06.2014). Ed anche il provvedimento giudiziale che convalida la proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza delle ragioni addotte a sostegno della richiesta (Cass. n. 5200/2023). La stessa Corte di Cassazione ha ritenuto con ordinanza sez. VI civ. 12.10.2022 n. 29881, privo di motivazione il provvedimento di proroga del trattenimento che affermava di ritenere non condivisibili i motivi dedotti nelle memorie difensive, senza dar conto delle ragioni della proroga né delle ragioni di rigetto delle deduzioni difensive, le quali ultime non venivano richiamate neppure per sintesi. Nell’ordinanza sez. VI civ. 6.10.2022 n. 29152, la Corte ha affermato che i provvedimenti di convalida e di proroga sono misure cautelari suscettibili di revoca e modifica ai sensi dell’art. 742 c.p.c. e in applicazione diretta dell’istituto del riesame previsto dall’art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115/CE).

La Cassazione civile sez. I, 31/10/2023, n.30166 ha deciso che “Ove il cittadino straniero, già presente in un CPR in attesa dell’esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, nel corso del procedimento di convalida ex art. 6, comma 5, del medesimo decreto, il giudice è tenuto a verificare la manifesta illegittimità del provvedimento di respingimento, che costituisce il fondamento della regolarità dell’intera procedura, giacché, in difetto del primo trattenimento esecutivo del respingimento, convalidato dal giudice di pace, il trattenimento del richiedente asilo può essere disposto soltanto in presenza delle diverse condizioni previste dall’art. 6, comma 2, dello stesso decreto”. La Corte ha quindi cassato la decisione del tribunale che, in sede di c.d. riconvalida, aveva ritenuto irrilevanti le contestazioni svolte dalla difesa del richiedente protezione in merito all’asserita illegittimità del respingimento differito.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2967 depositata il 27 gennaio scorso , relativa all cd “Decreto flussi” (Dl 145/2024 convertito dalla legge 187/2024), aveva accolto il ricorso di un cittadino marocchino perché la motivazione della Corte di appello relativa alla convalida del trattenimento era inesistente in assenza delle condizioni previste dall’articolo 6 del Decreto legislativo n. 142/2015 come modificato lo scorso anno con il cd, “decreto flussi” (adesso legge 187/2024).

In base al comma 2 dell’art. 6 del d. lgs. n.142/2015, Il richiedente, che non sia già in una condizione di trattenimento amministrativo, sarà trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: a) si trova nelle condizioni previste dall’articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; (7) a-bis) si trova nelle condizioni di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; (7) b) si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; c) costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica…… d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell’articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso. In base al sucessivo comma 3 della stessa norma, “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione”. Il comma 5 dello stesso articolo 6 del decreto legislativo n. 142/2015, prevede poi che “Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda (di protezione internazionale) i termini previsti dall’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda”.

L’art. 14, co. 1 bis, T. U 286/98, prevede che il trattenimento sia disposto “con priorità” nei confronti di coloro che siano considerati una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati ostativi all’ingresso e al soggiorno in Italia, in sintesi quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, come, tra gli altri, furto aggravato, rapina, violenza sessuale, traffico di stupefacenti. Le più recenti modifiche apportate dalla legge 187/2024 al regime processualistico dei ricorsi contro i decreti questorili di trattenimento, e l’incrocio tra la disciplina processual-penalistica del mandato di arresto europeo con la disciplina dei ricorsi contro i provvedimenti presupposto del trattenimento stesso, in particolare nel caso di richiedenti asilo che si trovino già all’interno di un CPR al momento della manifestazione della volonta di chiedere asilo, materia già affidata alla giurisdizione civile, aprono una valanga di questioni sul piano della legittimità costituzionale, ma anche sul fronte della organizzazione e del riparto di competenze degli uffici giudiziari.

Secondo la Cassazione, la nuova disciplina introdotta dal legislatore con il decreto flussi n.145/2024, poi convertito nella legge n.187/2024, “sospinge maggiormente nell’area penale la materia del trattenimento” e “trova coerenza in una più elevata attenzione alla necessità di un pronto controllo giurisdizionale sulle limitazioni della libertà personale”. Tale scelta normativa, si legge nella sentenza, “attiene alla materia processuale, che, come ha ribadito in più occasioni la Corte costituzionale, è di esclusiva spettanza del legislatore e si caratterizza per la più ampia discrezionalità, sempre che non siano ravvisabili profili di manifesta irragionevolezza e arbitrarietà”. Da qui, prosegue la Corte, “l’inconcludenza, ai fini della prospettazione di vizi processuali o di legittimità costituzionale, dei richiami difensivi alle precedenti scelte legislative (frutto di un diverso e del pari insindacabile esercizio della discrezionalità riservata al decisore politico), che hanno caratterizzato la disciplina previgente con l’opzione preferenziale per le sezioni specializzate in materia di immigrazione”. Tuttavia, si rileva che il decreto di trattenimento del Questore risulta“graficamente mancante di alcun apporto motivazionale relativo al tema centrale del controllo giurisdizionale demandato al giudice nel procedimento di convalida, promosso con la richiesta di convalida della disposta proroga del trattenimento”. E dunque ricorre un difetto di motivazione in assenza di un’indicazione di ragionata condivisione delle valutazioni del questore con conseguente annullamento del decreto di proroga del trattenimento.

3. Secondo l’art. 14 comma 6 del Testo Unico 286/98, come successivamente modificato, contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale)). Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione della misura.  Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell‘articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69 norma, dettata in materia di mandato d’arresto europeo consensuale. Secondo quest’ultima norma, nelle parti richiamate, “Il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento” (secondo periodo), e “La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell’udienza, provvedendo altresì, fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5.(quarto periodo). 

Nella Relazione dell’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione, del 2 gennaio 2025, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto n.145/2024, convertito nella Legge n. 187/2024, si osservava come in merito ai decreti di convalida e proroga del trattenimento disposto nei confronti dei richiedenti protezione internazionale (e, dunque, per i trattenimenti diversi da quelli di cui all’art. 10-ter del Testo unico immigrazione n.286/98),“ in esito alle nuove attribuzioni di competenza (ove si optasse per l’assegnazione di tali procedimenti alle Sezioni penali della Corte d’appello e della Corte di cassazione) il giudice della protezione internazionale continuerà ad esaminare la domanda volta a valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria (o della protezione complementare), mentre il giudice (penale) si occuperebbe del diverso procedimento della convalida del trattenimento”

Questa posizione corrisponde ai dubbi interpretativi sollevati nel parere del C.S.M. del 4 dicembre 2024 in merito all’operata “scissione tra il giudice competente a giudicare nel merito i provvedimenti relativi al riconoscimento del diritto di asilo (le Sezioni specializzate) e il giudice competente a giudicare sulla legittimità dei trattenimenti disposti nell’ambito delle medesime procedure di riconoscimento di tale diritto”.

Come ricorda ll’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione, “A seguito degli interventi di modifica che hanno interessato i commi 5-bis (aggiunto) e 6 (modificato) dell’art. 14  d.lgs. 286/1998 (t.u.imm.) e sui dubbi interpretativi riguardanti la disposizione che ha affidato alle Corti d’appello la competenza sui procedimenti di convalida (e proroga) dei provvedimenti di trattenimento (sia dei richiedenti protezione internazionale sia delle persone straniere in condizioni di irregolarità) fino ad ora assegnati alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea dei Tribunali civili”. La Prima presidenza della Corte – trasferiva alla I Sezione Penale (in luogo della I Sezione civile, che era in precedenza competente), la competenza a trattare i ricorsi in materia di convalida dei trattenimenti in esito alla legge n. 187/2024. La novella legislativa comportava così un provvedimento amministrativo che modificava il riparto di competenze giurisdizionali, ed il giudice della convalida del trattenimento (penale) risulta diverso da quello (civile) che esamina il ricorso contro il diniego della protezione adottato dalla Commissione territoriale.

4. Le più recenti modifiche legislative hanno comunque svuotato del tutto, oltre i diritti di difesa, il principio costituzionale dell’habeas corpus, soprattutto nel caso delle persone trasferite nel centro per i rimpatri di Gjader in territorio albanese. In quest’ultimo caso appaiono violate la riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione previste dall’art,13 della Costituzione, nonchè la normativa cogente dell’Unione europea in materia di protezione internazionale e di rimpatri forzati, che prevede procedure accelerate in frontiera, ma in territorio degli Stati membri (Direttiva 2013/32/UE. art.43), e trasferimenti forzati in uno Stato terzo, all’esterno dell’Unione europea, solo con il consenso della persona interessata (Direttiva 2008/115/CE art.3 comma 3). Ed è ormai assodato, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale albanese, e soprattutto dopo le risultanze di fatto emerse con gli ultimi accompagnamenti forzati verso il centro di detenzione di Gjader, che hanno implicato numerosi trasferimenti in territorio albanese, anche verso strutture ospedaliere, che le persone prelevate dai CPR italiani e deportate in Albania sono sottoposte alla concorrente giurisdizione albanese. Con la conseguente necessità, prima della sua esecuzione, che la misura di trasferimento con accompagnamemto forzato verso un paese terzo, dunque all’esterno del territorio dell’Uniome europea, qualora si ritenga ammissibile, sia oggetto di una nuova convalida giurisdizionale da parte di un giudice italiano.

Inoltre, la selezione di persone straniere “irregolari”, già trattenute all’interno dei CPR italiani, in vista di un loro trasferimento in Albania, in assenza di criteri selettivi predeterminati per legge, e di una congrua motivazione individuale in provvedimenti convalidati dall’autorità giudiziaria, risulta in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art.3 della Costituzione italiana. Per non parlare, nei confronti di queste stesse persone, della sistematica omissione della informativa sulla possibilità di richiedere protezione internazionale.

5. La Corte di cassazione ( Sez. I,) con ordinanza del 30 gennaio 2025 (dep. 31 gennaio 2025), n. 4308, Pres. De Marzo, est. Casa) sollevava una questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale ritenendo rilevante la possibilità di una lesione dei diritti di difesa delle persone trattenute nei centri di detenzione amministrativa. La Cassazione disponeva il invio alla Corte costituzionale, in sede di ricorso contro un decreto di trattenimento adottato dal Questore di Nuoro nei confronti di un richiedente asilo algerino, detenuto nel famigerato centro per i rimpatri di Macomer in Sardegna, e già in precedenza destinatario di misure di espulsione e di trattenimento, convalidato con provvedimento di un giudice di pace prima che questi presentasse una richiesta di protezione internazionale.

La Cassazione non prendeva in considerazione il termine brevissimo di cinque giorni stabilito per il deposito del ricorso contro il diniego pronunciato dalla Commisione territoriale, ma invitava la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla norma che obbliga la stessa Cassazione a decidere “nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti (…) senza intervento dei difensori” e “con contestuale motivazione“. In questa previsione si ravvisava una potenziale lesione del principio del contraddittorio ed una violazione delle garanzie di difesa accordate a qualunque persona, a prescindere dalla nazionalità e dalla condizione di soggiorno nel territorio italiano.

La Corte costituzionale, con sentenza n.39 depositata il 10 aprile scorso, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della nuova disciplina del processo di cassazione sulla convalida del trattenimento dello traniero espulso o richiedente protezione internazionale, introdotta dal decreto-legge numero 145 del 2024 (convertito con legge 187/2025), nella parte in cui dispone che in detto giudizio trovi applicazione la norma, dettata in materia di mandato d’arresto europeo consensuale, secondo cui la Corte di cassazione giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento delle parti. Infatti, quando ricorre il consenso dell’interessato, la Corte di cassazione giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento delle parti. In questi giudizi è espressamente esclusa la partecipazione all’udienza camerale del difensore e del pubblico ministero, che non possono chiedere di essere sentiti mentre, per altro verso, non è contemplato il deposito di memorie, attraverso le quali ciascuna parte possa replicare alle deduzioni avversarie. Né, infine, è riconosciuto al presidente di sezione il potere di assegnare, all’atto della fissazione dell’udienza camerale, un termine per il deposito di deduzioni scritte.

Si rileva come “L’inadeguatezza del rito delineato dalla legge 187/2025 deriva dalla eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d’arresto europeo consensuale, per il quale la procedura in questione è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa. Infatti, come ha sottolineato la Corte, la particolare speditezza e semplificazione del procedimento in materia di mandato d’arresto europeo consensuale si giustifica,oltre che in ragione della garanzia dell’habeas corpus e della necessità di concludere la procedura di consegna entro i termini imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI, anche perché, per effetto del consenso prestato dall’interessato, l’oggetto del controllo giudiziale è più limitato”.

La sentenza 39/2025 della Corte costituzionale, per quanto si riferisca a una singola norma di portata processuale, con riferimento ai tempi del giudizio in Cassazione, inserita in una «valanga normativa» che il governo ha scaricato a colpi di decreti legge (poi confluiti nella legge 187/2024) sui migranti iregolari e sui richiedenti asilo in stato di trattenimento amministrativo – contiene richiami a principi costituzionali che potrebbero orientare future decisioni della Corte, dei giudici di pace e delle Corti di Appello in materia di trattenimento amministrativo nei CPR.

6. Già in precedenza la stessa Corte Costituzionale, con riferimento a casi di detenzione amministrativa nei quali si verificava una richiesta di protezione, pur rilevando con la sentenza n.212 del 2023, con riferimento ai tempi del trattenimento, “prassi applicative distorte”, concludeva che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dall’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 (e, dunque, effetto di un primo provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza già convalidato) sono sospesi fino a quando non sopraggiunga la decisione sulla ulteriore convalida, che ne può permettere la protrazione per un massimo di altri sessanta giorni. Il termine per la convalida del trattenimento amministrativo del richiedente asilo che propone la sua istanza durante un trattenimento amministrativo già convalidato da un giudice di pace decorre dunque non dalla manifestazione di volontà ma dalla data di formalizzazione del successivo decreto di trattenimento adottato dal questore, decreto che però a questo punto può risultare superfluo, quando la Commissione territoriale abbia già respinto per manifesta infondatezza la richiesta di asilo, e la Corte di appello competente abbia a sua volta respinto il ricorso, negando pure qualsiasi effetto sospensivo della decisione della Commissione territoriale.

In base a questa sentenza della Consulta, secondo cui la Corte ha ricordato che la convalida presuppone necessariamente un provvedimento, e quindi il termine di 48+48 ore per la convalida non può che decorrere dal provvedimento del Questore, Il rimettente, nel porsi il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, ha omesso di farsi carico della norma che si rinviene nell’ultimo periodo della disposizione censurata, la quale così prevede:“quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda”.

Per la Consulta, “restrizioni alla libertà costituzionale che, nei casi e modi previsti dalla legge, non siano state disposte con atto motivato dell’autorità giudiziaria sono senza eccezione lesive della garanzia fondamentale dell’habeas corpus e originano, innanzi al giudice competente, un’azione volta all’accertamento di simile lesione e all’immediato ripristino dello stato di libertà”. Per la Corte, “L’ultimo periodo della disposizione censurata, trascurato dal rimettente, si premura, tuttavia, di stabilire che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero previsti dall’art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 (e, dunque, effetto di un primo provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza già convalidato) sono sospesi fino a quando non sopraggiunga la decisione sulla ulteriore convalida, che ne può permettere la protrazione per un massimo di altri sessanta giorni.” Dunque “il giudice al quale spetti la competenza a verificare la sussistenza o la persistenza di un legittimo titolo restrittivo della libertà personale dello straniero già trattenuto non può, pertanto, che confrontarsi con tale previsione normativa, con la quale il legislatore ha inteso disciplinare lo status libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell’autorità amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso”.

Si impone quindi una rigorosa valutazione del concreto esercizio dei poteri discrezionali dell’autorità amministrativa, in ordine all’adozione di un nuovo decreto di trattenimento, da sottoporre a convalida giurisdizionale. “Se, infatti, da un lato la norma non permette all’autorità giudiziaria di rilevare la carenza del titolo restrittivo per tale periodo (che nella prassi può durare a lungo, sebbene ciò non sia accaduto nel caso oggetto del giudizio principale), dall’altro lato resta integro il potere del giudice non certo di disapplicarla (come accadrebbe se, nonostante tale previsione, si ritenesse cessata l’efficacia del primo provvedimento restrittivo, a seguito della presentazione della domanda di protezione internazionale), ma, invece, di valutarla, nei limiti delle proprie competenze, con riferimento al fascio delle garanzie assicurate dall’art. 13 Cost., e, in particolare, alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti disposti in via preventiva, allo scopo di evitare che essi si prolunghino indefinitamente, anche a causa di prassi applicative distorte”. Si conclude pertanto che “la mancata considerazione della norma e della incidenza della stessa sui termini della questione sollevata ridonda nel vizio di non completa ricostruzione del quadro normativo rilevante, da cui discende l’inammissibilità della questione (ex plurimis, sentenze n. 257, n. 256 e n. 225 del 2022, n. 123 e n. 15 del 2021)”.

Dopo questa pronuncia della Corte costituzionale resta comunque ferma la possibilità che il legislatore intervenga in qualsiasi momento per individuare, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità allo stesso riservata nella materia in esame, una diversa configurazione dello speciale giudizio di cui all’articolo14, comma 6, del Testo unico sull’immigrazione, “purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa”. Diritto che è garantito a tutte le persone, cittadini e stranieri, indipendentemente dal loro stato giuridico, dall’art.24 della Costituzione.

7.  La Corte di appello di Roma, con un provvedimento del 19 aprile scorso, non ha convalidato il trattenimento amministrativo di un cittadino marocchino che, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dopo essere stato trasferito l’11 aprile dal centro per i rimpatri (CPR) di Potenza, Palazzo San Gervasio, al CPR di Gjader, lo scorso 17 aprile ha presentato una domanda di protezione internazionale. Il trattenimento ex art. 6 del Decreto Legislativo 142/15, di cui è stata chiesta la convalida, era dunque relativo a un cittadino straniero originariamente espellibile, il quale, secondo la Corte di appello di Roma, nel corso della sua permanenza presso il Cpr di Gjiader in Albania, ha mutato la propria condizione giuridica, divenendo richiedente asilo dal momento in cui manifestava la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale. Questa volta a decidere non è stato il giudice di pace, ma, trattandosi di un richiedente asilo, la Corte di appello. Una ipotesi che non è espressamente prevista dal Protocollo Italia-Albania, e neppure dalla Legge di attuazione n.14 del 21 febbraio 2024, come modificata dal reecente Decreto legge n. 37 del 28 marzo 2025, tuttora in corso di conversione.

L’ordinanza è innovativa, in quanto riguarda un immigrato irregolare già destinatario di un provcedimento di espulsione, e di un conseguente decreto questorile di trattenimento, adottati in territorio italiano, che mnifestava la volontà di richiedere la protezione internazionale dopo il suo trasferimento da Brindisi nel CPR di Gjader in Albania. Secondo la Corte di appello di Roma, in considerazione della sopravvenuta qualità di richiedente asilo, “il cittadino straniero non rientra più nelle categorie di soggetti individuati dall’art. 3, comma 2 della legge di ratifica, che possono essere condotti nelle aree di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo (le persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all’esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell’Unione europea o i destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell’articolo 14 del TUI)“. La qualità di richiedente asilo si acquista dunque al momento della manifestazione di volontà diretta alla richiesta di protezione internazionale, prima che le auorità di polizia formalizzino la richiesta ed adottino i provvedimenti conseguenti in merito alla libertà personale. La questione affrontata in questo caso dalla Corte di appello di Roma non riguarda il rispetto dei termini previsti dalla legge per la convalida del trattenimento, che non viene messo in discussione, ma la configurabilità di una “procedura di frontiera” all’esterno del territorio italiano, seppure in un area che il governo albanese ha ceduto in uso al governo italiano, e sulla quale si può esercitare la giurisdizione (concorrente) italiana.

Per la Corte di Appello di Roma,in questo ultimo caso, “al cittadino straniero richiedente la protezione internazionale non sono applicabili le procedure previste dall’art. 3 comma 3 della legge di ratifica e dall’art. 4 comma 3 del Protocollo; in particolare, al richiedente asilo non sono applicabili le procedure di frontiera, trattandosi di soggetto che ha fatto già ingresso nel territorio italiano, dove ha soggiornato in posizione irregolare, tanto da essere stato attinto da un provvedimento di espulsione e da un successivo provvedimento di trattenimento ex art. 14 del D.lgs 286/1998; difettano nel caso in esame, quindi, i presupposti per l’applicazione della procedura accelerata di frontiera regolata dall’ articolo. 28-bis, comma 2, lettere b) e b bis), e dall’art. 35-ter del D.lgs 25/08 nonché dall’art. 6-bis del D.lgs 142/2015; allo stesso modo, al cittadino richiedente asilo non sono applicabili le procedure di rimpatrio regolate, n particolare, dagli artt. 13 e 14 del D.lgs 286/98, là dove l’avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale muta il titolo del trattenimento ed impedisce l’immediata esecuzione del provvedimento di espulsione a carico del trattenuto“. Per la Corte, “solo la sottoposizione ad una delle due procedure, di frontiera o di rimpatrio, costituisce pertanto titolo alla permanenza nelle strutture in Albania e, venuto meno il titolo di trattenimento, le autorità devono ricondurre le persone trattenute sul territorio italiano, in conformità al disposto di cui all’art. 4, comma 3 del Protocollo, ai sensi del quale “nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane”. In base alla vigente normativa italiana ed europea, richiamata dalla Corte di appello di Roma, dunque, “anche nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, compresa l’ipotesi di rigetto per manifesta infondatezza di cui al caso in esame, l’obbligo del richiedente asilo di lasciare il territorio nazionale è previsto espressamente solo alla scadenza del termine per proporre impugnazione e, in caso di proposizione del ricorso, sono fatti espressamente salvi gli effetti di cui all’articolo 35-bis, commi 3 e 4 (sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento di diniego)“.

Per la stessa Corte, “Peraltro, a conferma che anche nelle ipotesi in cui la proposizione del ricorso giurisdizionale non ha effetto sospensivo automatico dell’esecuzione del provvedimento di diniego, in caso di trattenimento, l’art 6 comma 7 del d.lgs 142/2015, stabilisce che il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3- bis, secondo periodo, che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, (sulla richiesta di sospensiva n.d.r.) nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto, dovendosi per questo escludere che anche in tal caso il richiedente possa essere destinatario delle procedure di rimpatrio”. La Corte ritiene in conclusione che “sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo il Protocollo e la correlata legge di ratifica non possono trovare applicazione nel caso sottoposto all’esame della Corte, non essendo espressamente previsto né nel Protocollo né nella sua legge di ratifica un trattenimento del richiedente asilo ex art. art. 6 del D.lgs 142/2015 in Albania nel CPR di Gjader“. Per quanto considerato, il trattenimento amministrativo ex art. 6 del decreto legislativo 142/2015, previsto per i richiedenti asilo, nel caso esaminato “non risulta legittimo, nè astrattamente configurabile”, in quanto il richiedente asilo “ha diritto di rimanere sul territorio nazionale fino al decorrere del termine di impugnazione, e poi in pendenza di ricorso giurisdizionale fino alla decisione del giudice sulla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del rigetto. Qualora poi fosse accolta la richiesta di sospensiva lo stesso richiedente è autorizzato arimanere nel territorio fino alla decisione definitiva di merito, e quindi non può essere sottposto alle procedure di rimpatrio che sono previste per le persone ristrette nelle aree di cui al Protocollo Italia-Albania”.

8. La Corte di appello di Bari con ordinanza del 23 aprile scorso ha negato la convalida del trattenimento dello stesso cittadino marocchino richiedente asilo, riportato indietro dall’Albania, sostenendo che il questore di Bari non avrebbe fatto corretta applicazione del Decreto legislativo n.142 del 2015, in materia di accoglienza e procedure di asilo, richiamando l’art.6 comma 2 e non il comma 3, come successivamente emendati. Il richiedente asilo è stato quindi rimesso in libertà sulla base di un difetto sostanziale del secondo provvedimento questorile di trattenimento adottato al suo rientro in Italia, ma ad avviso della Corte di appello avrebbe potuto essere trattenuto se il questore avesse fatto richiamo nella motivazione del suo provvedimento al comma 3 del’art. 6 del D. Lgs. 142/2015. Secondo il comma 2 dell’art. 6 del d. lgs. n.142/2015, che si richiama nell’ordinanza della Corte di appello di Bari, il richiedente, che non sia già in una condizione di trattenimento amministrativo, viene trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, in particolare quando costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, oppure è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, Al di fuori delle ipotesi appena indicate al comma 3 dello stesso art,6 si aggiunge che il richiedente che si trova in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione.

Sembrerebbe dunque che la Corte di appello di Bari, relativamente alla stessa persona che aveva fatto richiesta di asilo nel CPR di Gjader, a seguito della quale la Corte di appello di Roma non aveva convalidato il trattenimento disposto dal questore, neghi la convalida del trattenimento successivamente disposto dal quesore di Bari, dopo il ritrasferimento in Italia, ma con una motivazione di carattere formale non del tutto coincidente con quella adottata dai giudici romani. Sembrerebbe a questo punto che la questione della convalida del trattenimento del richiedente asilo, che diventi tale durante la fase del tratenimento pre-espulsivo, possa trovare diverse soluzioni a seconda della circostanza che questo si trovi in un CPR in territorio italiano, o nel centro per i rimpatri di Gjader in Albania.

9. La Corte di Cassazione, Prima sezione penale, con sentenza n. 15747 depositata il 22 aprile 2025, è intervenuta sul caso di un cittadino ghanese espulso con decreto emesso dal prefetto di Palermo e detenuto presso il CPR di Trapani Milo, che durante il periodo di trattenimento amministrativo, già convalidato dal giudice di pace, presentava istanza di protezione internazionale. In data 18 marzo 2025 veniva notificato al richiedente il decreto con cui il questore aveva dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale. A quel punto il difensore chiedeva che fosse rimesso in libertà ma la Corte di Appello dichiarava inammissibile l’istanza di riesame in quanto avendo dedotto il ricorrente l’assenza di un qualsiasivoglia provvedimento di trattenimento adottato dalla autorità amministrativa a norma degli articoli 6 bis e 6 ter del decreto legislativo 142, quanto richiesto non apparteneva alla competenza di essa Corte di Appello Inoltre, secondo la corte, una volta manifestata la volontà di presentare domanda di protezione internazionale dal soggetto già trattenuto ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico in materia di immigrazione “il titolo giustificativo della restrizione andava individuato nel provvedimento di trattenimento già convalidato di cui pertanto perdurava l’efficacia e venivano sospesi termini di ricorrenza”.

Per la Cassazione, non è quindi condivisibile la tesi difensiva secondo la quale, a far tempo dalla manifestazione della volontà diretta a presentare domanda di asilo, la misura restrittiva non sarebbe più sostenuta da un titolo giustificativo, poiché quest’ultimo va individuato nel provvedimento di trattenimento già convalidato, di cui, come previsto dall’ultima parte l’articolo 6 comma 5, sono sospesi termini di decorrenze, ma di cui resta conservata l’efficacia. Per tale periodo resta fermo però che il giudice debba valutare in caso di prassi applicativi e distorte la compatibilità con il fascio delle garanzie assicurato dall’articolo 13 della Costituzione e in particolare alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi del trattenimenti disposti in via preventiva allo scopo di evitare che essi si prolungano indefinitamente. Si ricorda che la manifestazione di volontà di chiedere protezione dell’amministrazione va registrata entro i termini previsti dal articolo 26 comma secondo bis decreto legge 25 2008, non oltre i 3-6 giorni, a seconda delle autorità alle quali è rivolta.

Secondo la stessa Corte, inoltre, “Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata”. Inoltre, il successivo comma 5 precisa che “Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l’allontanamento sia eseguito”. Queste condizioni sono costituite dal “rischio di fuga”, o dalla circostanza che “il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento”. Elementi che devono essere motivati su base individuale nei provvedimenti di trattenimento adottati dai questori e nelle ordinanze di convalida, anche con riferimento alla proroga del trattenimento.

La Corte di cassazione Sez. 1 civ.ile con ordinanza n. 30178 del 31/10/2023, ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione apparente, denunziabile in sede di legittimità, nel provvedimento di proroga del trattenimento con cui il Giudice di pace si è limitato a un mero richiamo delle motivazioni della Questura (“Ritenute fondate le motivazioni della Questura di … che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno”), senza alcuna disamina delle difese del ricorrente riportate nel verbale d’udienza e senza alcuna esplicitazione, pur sintetica, delle ragioni di condivisione delle argomentazioni della Questura e finanche neppure delle ragioni giustificative della proroga.

10. La sentenza della Corte di Cassazione, Prima sezione civile, n. 32763/2024, pubblicata il 16 dicembre 2024, riguardo alla convalida ex art. 6, comma 3 del D.lgs. n.142/15, del trattenimento di un richiedente asilo, già destinatario di un decreto questorile di trattenimento nel CPR di Torino, dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di espulsione del prefetto, richiamava l’art. 6 comma 3 del Dl.gs. n. 142/2015 secondo cui il richiedente (protezione internazionale) che si trova in un centro di cui all’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione del provvedimento di respingimento o di espulsione “rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione”. Si faceva pure richiamo al comma 5 dello stessso articolo 6, secondo cui “Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda (di protezione internazionale) i termini previsti dall’articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda”

Questi i passaggi salienti della sentenza che, con riferimento al ricorso contro il trattenimento amministrativo di un richiedente asilo già destinatario di un provvedimento prefettizio di espulsione, e di un conseguente decreto questorile di trattenimento amminisrtatiivo, contiene ampi richiami al diritto sovranazionale. E’ bene leggerli per intero perchè la più recente sentenza della Corte di Cassazione, Prima sezione penale, n. 15747 depositata il 22 aprile 2025, fa espresso riferimento a questa decisione.

La Cassazione richiama innanzitutto il Diritto dell’Unione europea. In particolare, “La Corte di giustizia UE nella sentenza 25 giugno 2020 (causa C-36/20 PPU) ha chiarito che l’articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma, della direttiva 2013/32 impone agli Stati membri di registrare la domanda di protezione internazionale entro tre giorni lavorativi o entro sei giorni lavorativi dopo la sua «presentazione», a seconda che detta domanda sia stata presentata all’autorità competente a norma del diritto nazionale per procedere alla sua registrazione o a un’altra autorità preposta a ricevere tale domanda senza tuttavia essere competente, a norma del diritto nazionale, per la sua registrazione”

Si ritiene quindi che “coesistono nell’ordinamento eurounitaro due nozioni di richiedente protezione internazionale: in senso sostanziale, intendendosi come tale la condizione del soggetto che ha manifestato la volontà di chiedere la protezione, ed in senso formale, intendendosi come tale la condizione del soggetto la cui domanda sia stata recepita e
formalizzata dall’autorità competente. Le due condizioni, onde evitare deficit di tutela, devono essere portate ad unità nel più breve tempo possibile, come peraltro prevede anche la legislazione nazionale (art. 26 comma 2 bis, cit.) e in linea di massima rileva
,
ai fini delle garanzie procedimentali e per l’accoglienza, la acquisizione della qualità sostanziale di richiedente asilo; ma ciò non toglie che taluni adempimenti siano legati necessariamente alla formalizzazione della domanda e che il diritto del cittadino
straniero ad un ricorso effettivo e -sussistendone i presupposti- alla protezione internazionale, deve essere contemperato con il diritto-dovere dello Stato di valutare attentamente le condizioni, per la permanenza dello straniero sul suolo nazionale, anche al fine di non svilire e inflazionare un istituto di fondamentale importanza quale l’asilo,
di cui non possono essere consentite utilizzazioni strumentali.

Chiarito quindi che il trattenimento del richiedente asilo c.d. secondario, vale a dire colui che ha presentato la domanda essendo già in stato di trattenimento dopo un provvedimento di espulsione o allontanamento, è consentito dalla normativa europea, ed è espressamente previsto dalla norma di legge nazionale, occorre verificare se il soggetto espulso (o respinto) in stato di trattenimento convalidato dal Giudice di pace, che presentim una domanda di asilo – nel caso di specie proposta all’udienza di convalida del (primo) trattenimento- divenga per il solo fatto di aver presentato tale domanda un soggetto privato sine titulo della libertà personale, a meno che nel termine di 48 ore da quando ha manifestato la volontà di richiedere l’asilo, non intervenga ulteriore decreto di trattenimento con successiva convalida.

Si osserva che” il diritto nazionale italiano è fortemente vincolato dall’art. 13 della Costituzione, norma che pone un insieme di garanzie inderogabili. La prima è la riserva (assoluta) di legge, perché nessuno può subire qualsiasi forma di restrizione della libertà personale se non nei casi e modi previsti dalla legge; la seconda è il controllo giurisdizionale sulla misura, che deve essere assunta “per atto motivato”, e, nei casi eccezionali indicati tassativamente dalla legge nei quali anche l’autorità di pubblica sicurezza dispone provvedimenti restrittivi provvisori, deve essere convalidata entro 48 ore dalla sua comunicazione, che a sua volte deve avvenire entro 48 dalla sua adozione. Ciò significa che c’è un termine inderogabile di 96 ore complessivo oltre il quale nessuna misura restrittiva della libertà personale, adottata dalla autorità di pubblica sicurezza, può restare valida ed efficace se non è stata sottoposta -d’ufficio e non a richiesta dell’interessato- al positivo controllo della autorità giudiziaria; e si tratta di un controllo giurisdizionale pieno, posto che (art. 111 Cost. comma VII) avverso tutti i provvedimenti sulla libertà personale è ammesso il ricorso in Cassazione”.

In tal senso per la stessa sentenza della Cassazione n. 32763/2024,“Ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell’esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, sia ivi nuovamente trattenuto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall’adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo» (Cass. ord. n. 36522 del 29/12/2023).

Resta fermo però che il giudice debba valutare, in caso di prassi applicative distorte, la compatibilità con il «fascio delle garanzie assicurate dall’art. 13 Cost., e, in particolare, alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti disposti in via preventiva, allo scopo di evitare che essi si prolunghino indefinitamente». E’ chiaro il riferimento non già al terzo comma dell’art 13 Cost. (che impone il termine complessivo di 96 ore per la convalida) ma all’ultimo comma, che impone di predeterminare per legge i termini massimi delle misure di restrizione della libertà personale; nel caso dei trattenimenti amministrativi dei cittadini stranieri i termini sono effettivamente predeterminati per legge e quindi la verifica rimessa al giudice riguarda la compatibilità della durata della sospensione, in attesa della adozione del secondo provvedimento di trattenimento, con i termini massimi stabiliti dal legislatore per la durata della misura.

Quanto infine all’obbligo di verificare la legittimità del trattenimento a partire dall’inizio della misura restrittiva, come sopra si è detto, il permanere del soggetto nel centro in attesa della formalizzazione della domanda e che l’autorità si pronunci sulla sua strumentalità o meno, non resta privo di una base legale, essendo ciò espressamente previsto dall’art. 6 cit., norma che – come rilevato dalla Corte Costituzionale, «non permette all’autorità giudiziaria di rilevare la carenza del titolo restrittivo per tale periodo“

In conclusione, dunque, “l’art.6 commi 3 e 5 del D.lgs. 142 del 2015 non è in contrasto con il quadro normativo eurounitario di riferimento e segnatamente con l’art. 8 della Direttiva 2013/33/UE, trattandosi di norma che consente il trattenimento del richiedente asilo secondario, in conformità con quanto previsto dall’art. 8 comma 3 lett. d) della suddetta Direttiva, e finalizzata ad assicurare il diritto dovere dello Stato di valutare la domanda di asilo al fine di provare che vi sono fondati motivi per ritenere che lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione della decisione di rimpatrio”.

Rimane da valutare quando nel caso del trattenimento amministrativo, soprattutto nel caso di persone già destinatarie di provvedimenti di espulsione o di respingimento differito ricorrano “prassi applicative distorte” che impongano “la verifica rimessa al giudice riguarda la compatibilità della durata della sospensione, in attesa della adozione del secondo provvedimento di trattenimento, con i termini massimi stabiliti dal legislatore per la durata della misura”.

11. Secondo la sentenza della Corte di cassazione, n. 15747 depositata il 22 aprile 2025, senza il nuovo decreto di trattenimento adottato dal questore, nel caso di un immigrato irregolare già nella fase di trattenimento pre-espiusivo, che presenti una domanda di protezione internazionale, la Corte d’appello può ritenersi non competente, in quanto la misura di trattenimento resterebbe coperta dalla precedente convalida del giudice di pace. L’unico termine perentorio per una nuova convalida giurisdizionale diventerebbe così la scadenza della prima convalida al trattenimento decisa dal giudice di pace (30 giorni all’ingresso e poi 60 per le successive proroghe).

Sulla base dell’orientamento giurisrudenziale adottato dalla Corte di Cassazione, sembrerebbe possibile che le autorità di polizia non trasmettano alla Corte di Appello le nuove richieste di convalida entro due-tre giorni dalla richiesta di asilo. In modo da attendere una decisione di rigetto da parte della Commissione territoriale, che nel caso di persone provenienti da paesi di origine sicuri si dà per scontata, tanto che, magari in un solo giorno, dopo un rigetto lampo, per manifesta infondatezza, il richiedente asilo possa essere considerato di nuovo soltanto come un immigrato irregolare da espellere. Senza che sia più necessario un nuovo decreto di trattenimento da fare convalidare dalla Corte di appello. Occorre comunque ricordare che l’accompagnamento alla frontiera costituisce una modalità di esecuzione dell’espulsione e necessita di convalida da parte del giudice, concessa la quale il provvedimento (prima sospeso nella sua efficacia) diventa esecutivo.

Al di là delle garanzie che valgono per tutti gli immigrati trattenuti nei CPR, garanzie specifiche sono previste per coloro che assunono la posizione di richiedenti asilo nelle procedure variamente articolate, a seconda che si svolgano in territorio italiano, o nel centro di detenzione di Gjader in Albania. In questi casi, il trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo non può svuotare del tutto i diritti di difesa, che si esprimono con il diritto ad un ricorso effettivo. Come potrebbe avvenire se, in seguito ad un diniego lampo, e al respingimento del ricorso contenente istanza di sospensiva del provvedimento di rigetto adottato dalla Commissione territoriale, che comporta già l’ordine di espulsione, il richiedente asilo fosse immediatamente ritenuto di nuovo soltanto una persona da espellere, senza che la Corte di Appello, competente per i richiedenti asilo, abbia la possibilità di pronunciarsi sulla convalida di un nuovo decreto questorile di trattenimento amministrativo.

Nel caso di proroga del trattenimento da parte dei giudici di pace non mancano precise disposizioni che impediscono qualunque automatismo, o proroghe meramente “cartacee”. Per la Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 32764 del 16 dicembre 2024 in materia di proroga del trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri, il giudice di pace, nel valutare la richiesta di proroga, deve necessariamente verificare la sussistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione dello straniero ovvero la necessità di organizzare le operazioni di rimpatrio, non potendo limitarsi a constatare la mancata risposta negativa da parte dell’autorità consolare. Il trattenimento dello straniero, costituendo una misura di privazione della libertà personale, è realizzabile solamente in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost. L’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte. La motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. La misura del trattenimento amministrativo dello straniero è espressamente subordinata all’esistenza di una prospettiva ragionevole che l’allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere accolto dallo Stato di origine o di provenienza, dovendo il giudice rifiutare la convalida o la proroga allorché ne ravvisi l’insussistenza.

12. L’art. 46 della Direttiva procedure 2013/32/UE, stabilisce che, in caso di diniego o di inammissibilità della domanda di protezione, gli Stati membri dispongano che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, che “il ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado”. Secondo la stessa Direttiva, “Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. I termini prescritti non rendono impossibile o eccessivamente difficile tale accesso”.

Nel caso H.I.D. e B.A. la Corte di Lussemburgo aveva stabilito in precedenza che, per evitare casi di discriminazione tra richiedenti asilo ai quali si applicano diversi tipi di procedure, la procedura accelerata, che pure viene ritenuta ammissibile, non deve privare i richiedenti dei principi fondamentali e delle garanzie stabiliti nella legislazione dell’Unione europea .Secondo la Corte di Lussemburgo, il richiedente asilo proveniente da un paese di origine designato come sicuro, anche se inserito in una procedura accelerata, “deve disporre di un periodo di tempo sufficiente entro il quale raccogliere e presentare la documentazione necessaria a sostegno della propria domanda, consentendo così all’autorità accertante di effettuare un esame equo e completo di tali domande e di garantire che i richiedenti siano non esposti ad alcun pericolo nel paese di origine”.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11399 pubblicata il 9 aprile 2024, hanno ritenuto che per giustificare la deroga al principio generale di sospensione del provvedimento di rigetto della Commissione “deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale”. Questa sentenza della Cassazione tuttavia non fornisce indicazioni precise sui termini temporali delle diverse fasi della procedura di convalida quando il richiedente asilo si trovi già in stato di trattenimento amministrativo all’interno di un centro per i rimpatri (CPR).

Si è quindi osservato (Castagnini ,Sturiale) che “Al fine di evitare possibili elusioni dei termini procedimentali (differimento della redazione del modello C3), posti a tutela della effettività della tutela giurisdizionale, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite va quindi letto alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il cittadino straniero deve essere considerato “richiedente protezione internazionale” nel momento in cui manifesta in qualsiasi modo la volontà di chiedere protezione, come stabilito dalla normativa interna ed europea, poiché è da tale momento che si radica lo statuto protettivo previsto dall’ordinamento in favore del richiedente asilo (Cass. 21910/2020)”…”Appare quindi rilevante, ai fini del calcolo complessivo dei termini della procedura, anche il richiamo all’art. 26, comma 2-bis il quale prevede che la formalizzazione della domanda deve avvenire «entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all’Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti“.

13, La pronuncia della Corte di Cassazione n. 15747 del 22 aprile 2025 è apparsa come una leva che potrebbe consentire al governo di rilanciare il modello Albania, e più in generale il sistema dei centri di detenzione amministrativa, di fronte ai casi sempre più frequenti di richieste di protezione internazionale da parte di persone già trattenute in vista del loro allontanamento forzato dal territorio italiano, territorio che, sotto questo punto di vista, non si può ritenere “esteso” alle aree concesse in uso all’Italia per il centro per i rimpatri di Gjader in Albania. Si è messo in evidenza come con quest’ultima decisione della Corte di Cassazione sia stata riconosciuta la possibilità che le autorità di polizia non trasmettano alla Corte di appello le richieste di convalida del trattenimento per i richiedenti asilo già destinatari di un provedimento di respingimento o di espulsione, in modo da attendere una decisione lampo di rigetto della richiesta di asilo, da parte della Commissione territoriale competente, nel caso di Gjader quella di Roma, senza che sia possibile fare ricorso in Corte di appello contro un nuovo decreto questorile di trattenimento, che non è stato ancora adottato, tanto da proseguire l’applicazione della misura restrittiva della libertà personale sulla base dell’originario provvedimento di convalida del giudice di pace. Anche se la persona acquista la qualità di richiedente asilo con la manifestazione di volontà diretta al riconoscimento della protezione.

In base alla normativa vigente, nei decreti legislativi n.25 del 2008 e n.142 del 2015, si riconosce all’autorità amministrativa un termine di 48-72 ore per formalizzare la richiesta di protezione, e quindi se il diniego di questa richiesta, in assenza di una misura sospensiva, interviene entro questo termine, il richiedente asilo denegato rimane in una condizione di irregolare da espellere, che legittima il suo trattenimento e che potrebbe comportare anche l’ accompagnamento forzato nel paese di origine. Tutto questo, nella prospetiva di un bilanciamento con le garanzie costituzionali in materia di libertà personale (art.13 Cost.) non appare giustificabile con l’esigenza di salvaguardare la funzione dell’istituto del diritto di asilo, che peraltro la nostra Costituzione (art.10) riconosce con una portata molto più ampia delle Direttive europee e delle Convenzioni internazionali, e non sembra neppure cosrrispondere sotto il profilo della proporzionalità e dell’adeguatezza all’esigenza di difendere i confini nazionali e di garantire la sicurezza pubblica.

In questa prospettiva più ampia dovrà venire in rilievo il principio del giusto processo sancito dall’articolo 111 primo comma della Costituzione, che, oltre a imporre con l’art.13 della stessa Costituzione, la riserva di legge, richiede che l’intero svolgimento del procedimento rispetti la parità tra le parti e che le regole processuali siano definite con prevedibile certezza dal legislatore, garanzia di disciplina legale che, in materia di libertà personale, viene affermata dall’art. 5 della Convenzione EDU e che poi viene ribadita, in particolare in materia di diritti di difesa, dal successivo articolo 117 prima comma della Costituzione, dall’articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione EDU e dall’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Se si ritiene che dopo la manifestazione di volontà del richiedente il questore possa ritardare la formalizzazione dell’istanza di protezione, e quindi l’adozione del nuovo provvedimento di trattenimento amministrativo, da far convalidare alla Corte di appello entro 48 ore dalla sua adozione, nei confronti dell’immigrato irregolare in fase di trattenimento pre-espulsivo, che esprima la volontà di chiedere asilo, si rimette di fatto all’autorità amministrativa il potere di determinare, in base alla cadenza temporale dei provvedimenti adottati, la designazione dell’autorità giudiziaria competente a convalidare il trattenimento amministrativo. Se nei confronti del richiedente asilo in stato di trattemimento amministrativo non verrà emesso un nuovo decreto di trattenimento, prima che la Commissione territoriale rigetti l’istanza di protezione, in assenza di misure sospensive del provvedimento di diniego, persino la richiesta di riesame dovrebbe essere rivolta al giudice di pace, e non alla Corte di appello, e potrebbe comunque risultare inefficace in assenza di misure sospensive.

14. La vigente normativa interna sulle procedure di asilo, pronfamente incisa dalle più recenti modifiche apportate con la legge 187 del 2024, assegnando all’autorità amminisitrativa un potere discrezionale tanto esteso nella formalizzazione della richiesta di asilo “secondaria”, presentata da una persona già in stato di trattenimento “pre-espulsivo”, potrebbe risultare in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, stabilito dall’art.25 della Costituzione., secondo cui “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.

Si tratta di una garanzia costituzionale dalla portata molto dibattuta, soprattutto per quanto concerne la sua concreta azionabilità e la questione se riguardi la identificazione della persona del giudice o della autorità giudicante. Tuttavia, considerando le “prassi distorte” nei procedimenti di convalida dei trattenimenti, sulle quali ha già richiamato l’attenzione la Corte di Cassazione, si dovrebbe indagare se, e fino a che punto queste prassi, che potrebbero comprendere un ritardo ingiustificato nella formalizzazione della domanda di asilo, non siano consentite da norme di legge che sembrano modellate in questi ultimi anni per aumentare i poteri discrezionali della polizia in materia di restrizioni della libertà personale, degli immigrati da espellere e dei richiedenti asilo, con una costante erosione del ruolo di controllo dell’autorità giurisdizionale.

Si deve aggiungere che in materia di libertà personale, un ulteriore sistema di garanzia è apprestato dall’art.5 (riserva di legge) e dall’art. 6 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, che ribadiscono i principi del giudice naturale precostiutuito per legge e del giusto processo. Principi che sono alla base dello Stato democratico (Rule of law) e della separazione dei poteri, nella salvaguardia della indipendenza della magistratura e dei diritti fondamentali della persona.

Nell’ordinamento dell’Unione europea è invece l’ articolo 19, paragrafo 1, comma 2, T.U.E. che può assumere rilievo in materia di garanzie procedurali da accordare ai richiedenti asilo, stabilendo che ” Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”. Rimedi giurisdizionali che evidentemente non possono essere frutto di scelte discrezionali delle autorità amministrative. Sembra così profilarsi una violazione di questa normativa euro-unionale, che si collega alle garanzie di difesa stabilite dall’art. 47 della CDFUE, quando l’autorità amministrativa con sue scelte discrezionali arriva ad incidere sulla individuazione del giudice competente a convalidare le misure restrittive della libertà personale. Al di là di possibili eccezioni di costituzionalità rispetto agli articoli 3,10,13,24 e 101 Cost. con riferimento alle misure di convalida giurisdizionale del trattenimento amministrativo dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo, contenute nella legislazione italiana, si può quindi prospettare la ricorribilità su base individuale, alle corti internazionali, rispetto a provvedimenti limitativi della libertà personale stabiliti dalle autorità amministrative per aggirare la competenza funzionale della Corte di Appello in materia di ricorsi contro il trattenimento amministrativo. Mentre non sembra neppure da escludere la proposizione di questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, quando le persone definibili come “irregolari”, in trattenimento pre-espulsivo, ed i richiedenti asilo, siano sottoposti a procedure che di fatto li privano dei diritti di difesa e del diritto ad un giusto processo, loro accordati dalla legislazione euro-unionale, oltre che dalla Costituzione italiana.

Secondo la sentenza della Corte di giustizia UE del 4 ottobre 2024, ” l’esame completo ed ex nunc incombente al giudice non deve necessariamente vertere sull’esame nel merito delle esigenze di protezione internazionale e che esso può dunque riguardare gli aspetti procedurali di una domanda di protezione internazionale (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto,  C‑585/16,  EU:C:2018:584, punto 115). Tra questi “aspetti procedurali” si possono collocare le misure relative al trattenimento amministrativo e la concreta esperibilità dei mezzi di ricorso, fino ai gradi più alti della giurisdizione, al fine di garantire l’esercizio effettivo del diritto di difesa dei richiedenti asilo sottoposti a misure di trattenimento amministrativo..

15. Il ricorso abnorme, da parte dei questori, al rinvio della formalizzazione delle richieste di asilo da parte delle persone già detenute in un CPR, adesso anche in teritorio albanese, in quanto destinatarie di una misura di allontanamento forzato, ripropone la questione più volte affrontata dalla Corte costituzionale del rispetto del principio di riserva assoluta di legge (da intendere come fonte primaria statale, v. Corte Cost. sentenza n. 22/2022), con riferimento alle modalità del trattenimento amministrativo ed alla sua effettiva funzione. In varie occasioni, a partire dalla storica sentenza n.105 del 2001, la Corte Costituzionale, pur affermando precisi limiti e principi di garanzia in materia di detenzione amministrativa, ha sostanzialmente “salvato” i centri per il rimpatrio (CPR). Per la stessa sentenza n. 105/2001 Corte Costituzionale,”Né potrebbe dirsi che le garanzie dell’art. 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”.

Il Giudice di Pace di Roma, con quattro ordinanze di identico contenuto,(nn. 209 -210 -211-212/2024 pubblicate in G.U. n. 47 del 20.11.2024). ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, secondo comma, del decreto legislativo n. 286, relativo ai cenrtri di permanenza per i rimpatri. La riserva di legge sancita dall’articolo 13 comma 2 della Costituzione è “assoluta”, la disciplina è riservata alla legge del Parlamento italiano, con esclusione di altre fonti. Come è noto, e ribadito da autorevole dottrina, nelle materie riservate in via assoluta alla legge, resta escluso l’esercizio del potere regolamentare, salvo che si tratti di regolamenti di stretta esecuzione. Secondo Il Giudice di Pace di Roma il trattenimento amministrativo non è ancora oggi discplinato da una legge primaria che ne definisca con certezza modalità, garanzie procedurali, controlli giurisdizionali, in violazione della riserva assoluta di legge imposta dall’art.13 della Costituzione. La questione sollevata dal Giudice di Pace di Roma sarà trattata nell’udienza della Corte costituzionale che si terrà il prossimo 5 giugno.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.22/2022 con riferimento a strutture come le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) aveva già affermato che la disciplina della libertà personale richiede una normativa legislativa precisa, che non può ricavarsi da fonti secondarie come i regolamenti o i provvedimenti dell’autorità amministrativa, anche al fine di non violare il fondamentale principio di uguaglianza (art.3 Cost,). Con riferimento a persone che si trovano nella stessa situazione, ma che potrebbero godere di una tutela legale diferenziata a seconda delle scelte delle autorità di polizia, e segnatamente dei questori e dei prefetti, organi periferici del ministero dell’interno. Nel caso dei richiedenti asilo già in situazione di trattenimento pre-espulsivo l’attuale formulazione dell’art.14 del Testo Unico immigrazione, seppure letto in combinazione con l’art.6 comma 2, 3, 5 e 6 del Decreto legislativo n.142/2015 (che dà attuazione alla direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè alla direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale). non permette di individuare con certezza l’autorità giudiziaria competente alla tutela dei diritti del soggetto che presenti una istanza di protezione internazionale, trovandosi in stato di detenzione amministrativa in un CPR. Margine di incertezza che alla prova dei fatti è ancora più ampio nel caso di immigrati irregolari e richiedenti asilo già destinatari di un provvedimento di allontanamento forzato in Italia e trasferiti nel CPR di Gjader in Albania.

Sarebbe dunque tempo per un intervento chiarificatore della Corte Costituzionale, sulle modalità della detenzione amministrativa e sulle garanzie procedurali da riconoscere alle persone così private della libertà personale all’interno dei CPR, e di altre strutture detentive equivalenti, soprattutto quando queste manifestino la volontà di chiedere asilo. Si potrebbe trattare di un intervento per suggerire una interpretazione costituzionalmente conforme, se non di un ulteriore richiamo al legislatore, che non si risolva però nell’emmesimo decreto legge “correttivo”, che rispetti nella forma la pronuncia dei giudici costituzionali, per aggirarne poi la portata effettiva nelle prassi applicate dalle autorità di polizia.



ASGI

Aprile 2025

Il Laboratorio autoritario delle politiche migratorie italiane
Una prima analisi giuridica del D.L. 37/2025


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21 aprile 2025

Migranti. La sentenza sul Cpr in Albania: «Chi chiede asilo torni in Italia»

Daniela Fassini 

La Corte di Appello di Roma sul caso di un cittadino marocchino: se una persona straniera presenta domanda di protezione internazionale non può essere trattenuta


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28 aprile 2025

Il giallo dei 16 migranti spariti dal cpr in Albania. Viminale: «Alcuni sono stati rimpatriati»

Youssef Hassan Holgado e Giulia Merlo

La denuncia di Rachele Scarpa e Cecilia Strada del Pd: «Nessuna informazione ufficiale è stata fornita in risposta alle nostre domande». Secondo il ministero dell’Interno, che su questi rimpatri non ha dato comunicazioni ufficiali,«alcuni migranti sono stati rimpatriati, altri sono stati dimessi per motivi sanitari, altri ancora per richiesta di protezione internazionale»


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30 aprile 20225

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Erano 41, ma 12 sono già stati riportati in Italia e solo 4 sono stati rimpatriati


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30 aprile 2025

Albania, via vai di navi verso il Cpr. Il Viminale dispone il trasferimento di altri 15 migranti

di Alessandra Ziniti

Nel centro per il rimpatrio di Gjader dai 40 iniziali sono rimasti in 25. I giudici hanno ordinato il rientro in Italia di quelli che hanno chiesto asilo.


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30 aprile 2025

Il centro di Gjader in Albania è stato configurato come Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR): intervista al giurista Fulvio Vassallo Paleologo


LA REPUBBLICA

2 maggio 2025

Sentenza a Torino, “Niente Cpr per il migrante che non era stato informato dei suoi diritti”

a cura della redazione Torino

Il pronunciamento della Corte appello di Torino sul caso di un marocchino irregolare: “Può chiedere la protezione internazionale”