Dal Consiglio UE nessuna decisione sugli “hub di rimpatrio”. Quali trattenimenti ?

di Fulvio Vassallo Paleologo


1. Trattenimento pre-espulsivo e tipologie diverse di trattenimenti amministrativi.

Malgrado le aspettative italiane il Consiglio europeo del 20-21 marzo scorso ha affrontato i temi della migrazione e dei rimpatri soltanto a margine delle principali questioni che riguardavano il riarmo europeo, i conflitti in Ucraina e in Palestina, la competitività e il multilateralismo. Non è stata adottata alcuna decisione di carattere legislativo di immediata applicazione in materia di esternalizzazione dei rimpatri, ed il dibattito è rimasto nel solco dei regolamenti introdotti con il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo dello scorso anno, che dovrebbero diventare esecutivi entro il 2026. In contrasto con le dichiarazioni pubbliche dei politici di governo, che richiedono una accelerazione nella entrata in vigore del Regolamenti previsti dal Patto dello scorso anno, molti Stati membri, e tra questi, oltre l’Ungheria e la Polonia, l’Italia, sono però in ritardo nell’invio a Bruxelles dei Piani nazionali di attuazione delle misure introdotte con i nuovi Regolamenti. La legislazione europea tuttora vigente non potrà costituire dunque alcuna base legale per la esternalizzzione delle procedure di asilo in paesi terzi, sul modello del Protocollo Italia-Albania. Non c’è ancora nessun “ok a hub in Stati terzi”, oltre a generiche dichiarazioni d’intenti, utili a fini propagandistici, ma ancora di nessun impatto sul piano della normativa o della cosiddetta “cooperazione operativa” con i paesi terzi.

Il Consiglio europeo ha fatto il punto sui progressi compiuti nell’attuazione delle precedenti conclusioni sulla attuazione del Patto sulla migrazione e l’asilo, anche alla luce della recente lettera del Presidente della Commissione.

Il Consiglio ha incoraggiato ulteriori lavori in particolare su: “la dimensione esterna, in particolare attraverso partenariati globali; l’attuazione della legislazione UE adottata e l’applicazione della legislazione vigente; la prevenzione e il contrasto della migrazione irregolare, anche attraverso nuove modalità in linea con il diritto UE e internazionale; gli sforzi per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri, utilizzando tutte le pertinenti politiche, gli strumenti e i mezzi UE; i concetti di paesi terzi sicuri e paesi di origine sicuri; la lotta contro la strumentalizzazione, la tratta di esseri umani e il contrabbando; l’allineamento della politica sui visti da parte dei paesi vicini; nonché percorsi sicuri e legali in linea con le competenze nazionali”.

Il Consiglio europeo “ha ricordato la determinazione dell’UE a rafforzare la sicurezza alle sue frontiere esterne e a garantirne un controllo efficace, in linea con il diritto UE e internazionale”, invitando “i colegislatori a compiere progressi, in via prioritaria, sui fascicoli con una dimensione migratoria e in particolare, a esaminare rapidamente la recente proposta della Commissione sui rimpatri.”

La riunione “informale” sul “fenomeno migratorio” di alcuni capi di governo europeo, indettta dalla presidente del consiglio Meloni il 20 marzo, non ha avuto alcuna incidenza sui lavori del Consiglio europeo, che si è limitato a prendere atto della lettera della Presidente della Commissione europea Von der Leyen, in linea con il securitarismo che sta caratterizzando sempre più questa presidenza, senza però esprimere una posizione precisa in merito alla proposta di utilizzare paesi terzi come “hub di rimpatrio”. A livello europeo non c’è ancora accordo sulla nozione di paese terzo sicuro, da distinguere dalla nozione di “paese di origine sicuro” su cui dovrà pronunciarsi la Corte di Giustizia UE sulle questioni pregiudiziali sollevate dai giudici italiani in materia di trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo. Nelle posizioni della presidente della Commissione, nel solco di una politica di esternalizzazione già evidente nel 2023, non si va oltre la mera constatazione, già espressa lo scorso anno in una analoga lettera al Consiglio UE, che “l’accordo sul Patto non esaurisce la riflessione sugli strumenti a nostra disposizione, molti Stati membri stanno studiando strategie innovative per prevenire la migrazione irregolare, affrontando le domande di asilo più lontano dalla frontiera esterna dell’Ue“. Ma da questi passaggi, ribaditi nella lettera sulle politiche migratorie inviata dalla Von der Leyen al Consiglio Ue del 20-21 marzo, incentrata soprattutto sul rafforzamento di Frontex e sulla sua accresciuta capacità negoziale con i paesi terzi in materia di rimpatri, non si può ricavare alcuna base legale utilizzabile nell’immediato per il trattenimento amministrativo di richiedenti asilo nei centri di detenzione previsti dal Protocollo ITalia-Albania. Un “modello” al quale qualcuno in Europa guarda con interesse, ma senza che sia all’orizzonte un ulteriore sostegno ecomomico o una regolamentazione comune delle procedure accelerate alle frontiere (fittizie) esternalizzate nei paesi terzi.

Non si può neppure affermare che il Consiglio europeo abbia dato via libera per hub di rimpatrio in paesi terzi per “processare le richieste di asilo”, perchè questi hub riguardano persone già presenti negli Stati membri e destinatarie di un provvedimento di allontanamento forzato. Esiste già un Regolamento europeo sulle procedure di asilo in frontiera che dovrebbe sostituire la vigente Direttiva Procedure 2013/32/UE, che prevede i casi di trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo, senza avallare la esternalizzazione della detenzione amministrativa, sul modello Albania per intenderci. Mentre le proposte di espellere in paesi terzi persone già presenti nel territorio degli Stati membri saranno inattuabili fino a quando resterà in vigore la attuale Direttiva sui rimpatri 2008/115/CE che non consente “rimpatri” di persone, destinatarie di un provvedimento di espulsione, con accompagnamento forzato, in un paese terzo che non sia il paese di origine.

2. Proposte per una nuova legislazione europea in materia di espulsione e di trattenimento amministrativo e tempi di approvazione per gli “hub di rimpatrio” nei paesi terzi

Il Consiglio dell’Unione europea, dunque, non ha “adottato” la “linea italia sui rimpatri”. Le determinazioni finali sulla nuova proposta di Regolamento sui rimpatri dovranno essere assunte con una complessa procedura di codecisione, oltre che dal Parlamento, da parte del Consiglio UE, a maggioranza qualificata, da almeno 15 dei 27 Stati membri, che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione dell’Ue, Un consenso molto ampio che non appare affatto scontato. La proposta del nuovo Regolamento rimpatri dovrà passare attraverso un processo di negoziazione molto lungo, tra il Consiglio e il Parlamento europeo, ed è ben difficile che trovi immediata applicazione entro la prossima estate, come auspicava il governo italiano. Si può prevedere che il nuovo Regolamento sui rimpatri non entrerà in vigore prima dell’estate del 2027, e fino ad allora resterà in vigore l’attuale Direttiva rimpatri 2008/115/CE che impedisce sia la esternalizzazione delle procedure di asilo sul modello Albania, che la designazione di paesi terzi “sicuri” come “Hub di rimpatrio”. Non ci saranno dunque “rapidi sviluppi” per l’approvazione del Regolamento Rimpatri in Consiglio e in Parlamento europeo,” con l’obiettivo di renderlo il prima possibile operativo”.

Le trattative sul futuro Regolamento “rimpatri” saranno fortemente condizionate dalla necessità di reperire, in un momento in cui il bilancio europeo è condizionato dalle politiche di riarmo, fondi immensi, da trasferire ai paesi membri, ed all’agenzia Frontex, se davvero si vuole perseguire la politica dei rimpatri di massa e della esternalizzzione nei paesi terzi. Una politica che l’Unione europea non potrà sostenere, oltre che per ragioni giuridiche, e politiche, anche per gli ingenti costi economici che comporterebbe.

3. Le distorsioni applicative della normativa sulla detenzione amministrativa dei cittadini straneri in Italia. Naufraghi, richiedenti asilo e irregolari. Nessuno è clandestino.

L’Italia, al di là della recente ordinanza della Corte di Cassazione sul caso Diciotti, non si presenta al tavolo del negoziato europeo con le carte in regola, soprattutto per le numerose condanne inflitte dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, per trattenimenti arbitrari in frontiera, sanzionati anche da una cospicua giurisprudenza domestica in materia di procedure accelerate di asilo e di trattenimento amministrativo. In nessun caso i trasferimenti in paesi terzi di richiedenti asilo trattenuti nei centri di detenzone in Italia potranno realizzarsi senza una pronuncia definitiva che neghi il riconoscimento di un qualsiasi regime di protezione, dopo che gli stessi richiedenti abbiano potuto valersi di una difesa effettiva davanti agli organi giurisdizionali italiani. Dai CPR di Trapani Milo e di Caltanissetta Pian del Lago in Sicilia, al CPR di Macomer in Sardegna, passando per i CPR di Gradisca d’Isonzo, Milano (Via Corelli), Torino (via Brunelleschi) e Roma (Ponte Galeria), l’esperienza italiana continua a confermare condizioni indegne di trattenimento ed una diffusa violazione dei diritti fondamentali della persona, incluso il diritto alla salute (art.32 Cost.) riscontrate da anni già nei centri di detenzione all’interno del nostro territorio. Non si vede quale tutela possano avere questi diritti in strutture (hub di rimpatrio) ubicate in paesi nei quali non sarebbero neppure garantiti i diritti di difesa secondo gli standard formali europei. Senza che ci siano le stesse limitate possibilità di accesso civico, di difesa legale e di denuncia, da parte delle organizzazioni non governative che operano in Italia.

4. Trattenimento e trasferimento di richiedenti asilo in paesi terzi sicuri. Il futuro Regolamento europeo sui rimpatri alla luce dei principi di riserva di legge e di riserva di giurisdizione

Ai sensi dell’attuale Direttiva sulla procedura di asilo 2013/32/CE (articolo 38(2)) e del futuro Regolamento sulla procedura di asilo (articolo 59(4)), i trasferimenti verso i paesi terzi sicuri sono permessi solo se esiste “un collegamento tra il richiedente e il paese terzo in questione sulla base del quale sarebbe ragionevole per lui o lei recarsi in quel paese”. Anche se il futuro regolamento sulla procedura di asilo, che si applicherà da giugno 2026, include una disposizione per la revisione del concetto di “Paesi terzi sicuri” entro giugno 2025 (articolo 77), la possibilità di un accordo tra i paesi membri su una lista comune appare ancora molto lontana, ben al di là di quanto dichiarato da alcuni leader europei alla fine dell’ultimo Consiglio UE.

In ogni caso la designazione di un èaese di origine come sicuro va ben oltre il richiamo a possibili “eccezioni personali”, che varrebbero per determinate categorie o gruppi di persone. Un paese di origine può essere non sicuro anche secondo altri requisiti indicati dall’Allegato 1 della Direttiva 2013/32/UE. Secondo questo Allegato, che ha lo stesso valore normativo della Direttiva, con prevalenza sul diritto nazionale, in base all’art.117 della Costituzione, “un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e
costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;
b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, di
detta Convenzione europea;
c) il rispetto del principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;
d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

Non si vede come paesi come la Tunisia, la Turchia, o l’Egitto, possano soddsifare tali requisiti, ma in questa materia è fondamentale l’esercizio effettivo dei diritti di difesa anche in territorio italiano, dove spesso nelle procedure di frontiera, non ci sono i tempi per fare valere i ricorsi con effetto sospensivo rispetto ai provvedimenti di allontanamento forzato.

Concetto diverso da quello di “paese di origine sicuro”, che si applica nel caso di richiedenti asilo per legittimare le procedure accelerate in frontiera, è il concetto, ancora privo di valenza normativa, di “paese terzo sicuro”, verso il quale sia possibile eseguire miisure di allontanamento forzato di persone che si trovano in una condizione di irregolarità sul territorio di uno Stato membro e che non possano essere direttamente rimpatriate nel paese di origine per la mancata collaborazione delle autorità di questo paese. Non esiste ancora una lista europea di “paesi terzi sicuri” ed è ben difficile che nell’immediato futuro i paesi membri possano trovare una intesa a tale riguardo. Nella proposta di Regolamento sui rimpatri si stabilisce che un accordo, o intesa, può essere concluso con un paese terzo solo se sono rispettati gli standard e i principi internazionali sui diritti umani conformi al diritto internazionale, incluso il principio di non respingimento. Si aggiunge poi che” un accordo o un’intesa stabilisce le procedure applicabili al trasferimento di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente dal territorio degli Stati membri al paese terzo ; le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo compresi i rispettivi obblighi e responsabilità dello Stato membro e di tale paese terzo; ove applicabile, le modalità di rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese in cui il cittadino di un paese terzo decide volontariamente di rimpatriare, e le conseguenze nel caso in cui ciò non sia possibile; degli obblighi del paese terzo”. Se si voleva arrivare ad una disciplina uniforme dei rimpatri a livello europeo appare assai contradditorio che tutti gli aspetti dei” rimpatri” nei paesi terzi sicuri che accetteranno di diventare “hub di rimpatrio” siano sostanzialmente rimessi ad accordi bilaterali tra i singoli Stati membri e questi paesi, con una ridda di discipline e prassi applicative che saranno assai differenti da paese a paese. Le stesse basi legali degli Hub di rimpatrio rimangono assai lacunose, non possono inventarsi all’interno di accordi bilaterali con paesi terzi, e non sembrano soddisfare il rispetto del principio di legalità affermato in materia di garanzie della libertà personale dalle Costituzioni nazionali, dalla Cedu e dalla legislazione dell’Unione europea.

L’ articolo 2 individua l’ ambito di applicazione del Regolamento che si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri, dunque non è applicabile al di fuori degli Stati membri. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del Regolamento per coloro che sono soggetti a un respingimento alle frontiere esterne conformemente all’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/399; e per coloro che sono fermati o intercettati dalle autorità competenti in relazione all’attraversamento illegale via terra, via mare o via aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro. Queste disposizioni confermano che il Regolamento non è applicabile in paesi terzi, come si vorrebbe sostenere con la istituzione di Hub per i rimpatri o di centri Hotspot per richiedenti asilo. Una ulteriore conferma arriva dal successivo articolo 6 secondo cui “Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci e proporzionate per individuare i cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel loro territorio in vista dell’esecuzione della procedura di rimpatrio e per effettuare eventuali verifiche supplementari necessarie, comprese eventuali verifica di vulnerabilità e sicurezza”.

L’articolo 17 del Regolamento “rimpatri” richiama soltanto la possibilità di rimpatriare cittadini di paesi terzi che hanno ricevuto una decisione di rimpatrio in un paese terzo con cui esiste un accordo o un’intesa per il rimpatrio (cd. “hub di rimpatrio”). La possibilità di rimpatriare migranti irregolari in tali paesi dovrebbe essere subordinata a condizioni specifiche per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate. Ma il (futuro) Regolamento europeo sui rimpatri non contiene alcuna norma che disciplini gli hub nei paesi terzi. Non si può dunque parlare di Hub di rimpatrio come strutture nelle quali viene limitata la libertà personale senza violazioni dei principi fondanti lo Stato di diritto. Perchè occorre rispettare il principio di legalità (che impone che tutte le misure limitative della libertà personale siano adottate con una espressa previsione che le disciplini con legge), come impongono gli articoli 5 della CEDU e 13 della Costituzione italiana, che prevede anche una tempestiva convalida giurisdizionale, ovunque si trovi la persona soggetta al trattenimento amministrativo. Ed alla luce del prolungamento della detenzione a 24 mesi, che si vorrebbe introdurre con il nuovo Regolamento, diventerà decisiva la disciplina delle convalide delle proroghe del trattenimento nei paesi terzi, dunque al di fuori del territorio e della giurisdizione dell’Unione europea.

L’art.26 della Proposta di Regolamento stabilisce poi il diritto al ricorso effettivo contro le decisioni di rimpatrio, i termini dell’appello, mentre l’effetto sospensivo dei ricorsi, è garantito dal successivo articolo 28 secondo cui ai cittadini di paesi terzi è concesso il diritto di presentare una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio prima che sia scaduto il termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un’autorità giudiziaria di primo grado. L’autorità giudiziaria ha il potere di decidere, in seguito a un esame sia dei fatti che degli elementi di diritto, se l’esecuzione della decisione di rimpatrio debba essere sospesa in attesa dell’esito del ricorso. L’esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa quando vi è il rischio di violazione del principio di non respingimento. Se si considera il fenomeno delle convalide meramente “cartacee” del trattenimento, adottate da diversi giudici di pace quasi “in automatico” su moduli prestampati, con finte motivazioni individuali, la limitazione del diritto di ricorso con effetto sospensivo al primo grado di giudizio rischia di caducare l’effettività dei diritti di difesa.

In base all’art.31 della proposta di Regolamento sui rimpatri gli Stati membri devono stabilire misure alternative al trattenimento, ma la norma di fatto stabilisce una detenzione amministrativa generalizzata. Secondo il successivo articolo 32, “Il trattenimento è mantenuto per il periodo più breve possibile e finché sono soddisfatte le
condizioni stabilite dall’articolo 29 e finché è necessario per garantire il rimpatrio con successo”. Si prevede poi che “Il trattenimento non supera i 12 mesi in un dato Stato membro”. Il trattenimento può essere prorogato per un periodo non superiore ad altri 12 mesi in un dato Stato membro qualora la procedura di rimpatrio possa durare più a lungo “a causa della mancanza di cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della documentazione necessaria dai paesi terzi.” Non si vede davvero come periodi tanto lunghi di trattenimento amministrativo siano compatibili con le strutture di detenzione esistenti in territorio europeo, in condizioni tanto degradate da costituire spesso luoghi di trattamenti inumani, e che potrebbero finire rapidamente ingolfate se non si praticheranno termini molto più brevi di detenzione in vista dei rimpatri. Si tratta comunque di previsioni particolarmente vessatorie che non incideranno sul numero dei rimpatri effettivamente eseguiti, perchè è ormai un dato di comune esperienza che se il paese di origine che deve accettare il rimpatrio forzato non risponde nei primi mesi, non arriverà più una risposta positiva sulla richiesta di collaborazione, neppure se proviene da un paese terzo “sicuro”. Se poi si dovesse arrivare al trattenimento amministrativo per 24 mesi in centri di detenzione ubicati in paesi terzi “hub per i rimpatri”, soprattutto in caso di mancata collaborazione al rimpatrio da parte dei paesi di origine, si arriverebbe alla istituzione di fatto a veri e popri campi di concentramento al di fuori delle frontiere europee. Con totale incertezza sulla successiva sorte di persone condannate all’infinito ad una situazione di irregolarità che, soprattutto in paesi terzi, può comportare la violazione di diritti fondamentali.

5. Prevalenza delle garanzie dei diritti fondamentali della persona sulle esigenze di difesa dei confini

In diversi passaggi del nuovo Regolamento “rimpatri” sembrerebbe ribadita la prevalenza dei diritti fondamentali della persona sulle esigenze di proteggere i confini degli Stati attraverso le procedure di trattenimento amministrativo e i decreti di espulsione con accompagnamento forzato. Esattamente come si legge nella recente ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.5992 del 7 marzo 2025) sul caso Diciotti, e come ancora in precedenza veniva stabilito dalla sentenza n.105/2001 della Corte Costituzionale. Sarà adesso assai importante la prossima decisione della Corte Costituzionale sul trattenimento amministrativo nei CPR, che ancora oggi sembra sfuggire alla riserva di legge, e sulle decisioni di convalida adottate a tale riguardo dai giudici di pace, davanti ai quali vengono fatti scomparire i diritti di difesa ed il principio del contradittorio, pure garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, oltre che dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art.47).

L’abrogazione della Direttiva sui rimpatri 2008/115/CE per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento sui rimpatri, non permetterà di superare i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, con riguardo ai casi di espulsioni con accompagnamento forzato. Al di là dei nuovi Regolamenti rimangono in vigore, oltre alle Costituzioni nazionali, la Convenzione europea a savaguardia dei diritti dell’Uomo, e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che prevedono specifiche garanzie in favore delle persone sottoposte a procedure di trattenimento amministrativo e di allontanamento forzato (come gli articoli 3,5,6,8,13 CEDU e gli articoli 4, 6, 18,19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali UE).

6. Il trattenimento amministrativo va considerato alla luce del rimpatrio nel paese di origine. Inammissibilità di un “rimpatrio” in un paese terzo.

Il vero problema, che si cerca di nascondere dietro la proposta di espulsioni verso paesi terzi “hub di rimpatrio”, consiste nella mancanza di accordi di riammissione effettivamente operanti con i paesi di origine e nella conclamata incapacità dell’Unione europea di concludere accordi di portata multilaterale con i paesi dai quali più frequentemente partono i cd. migranti economici, che poi diventano irregolari da espellere, se non si possono più sfruttare come lavoratori “in nero”. Mentre stanno aumentando in modo esponenziale, non solo in Africa, i paesi dai quali provengono, se riescono a fare ingresso nell’Unione europea, persone meritevoli del riconoscimento di una qualche forma di protezione.  Le statistiche italiane in materia di rimpatri forzati mostrano spesso dati forniti dal Viminale espressi soltanto in termini percentuali, ma il numero di stranieri irregolari effettivamente rimpatriati ha oscillazioni da un anno all’altro di poche centinaia di persone.

Per aumentare il numero degli immigrati irregolari effettivamente allontanati dall’Italia non si può fare ricorso a procedure di finto “rimpatrio” esternalizzate in paesi terzi, in assenza di una base legale, sia a livello euro-unionale che nell’ordinamento interno. Nel quale non si possono introdurre, magari per decreto legge, disposizioni in materia di libertà personale, che, derogando alla riserva di legge imposta dall’art.13 Cost, rimettano di fatto alle autorità di polizia la concreta modulazione dei provvedimenti restrittivi, sottratti ad un effetivo controllo giurisdizionale, in contrasto con quanto previsto a tale riguardo da Convenzioni internazionali, come la CEDU, e dalla vigente legislazione europea, da inquadrare nell’alveo della Costituzione italiana.

L’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea ha messo in chiaro che, se gli Stati dovessero utilizzare fondi europei per coprire i costi dei centri, allora a tali fondi si applicherebbero le garanzie specifiche per i diritti fondamentali previste dall’Ue. E gli Stati membri “dovranno garantire un accordo giuridicamente vincolante con qualsiasi Paese non Ue che ospita un hub“, che rispetti i diritti sanciti dal diritto europeo e che chiarisca “le modalità di trasferimento verso l’hub e dall’hub al Paese d’origine”.

7. Profili di incostituzionalità della detenzione amministrativa degli strranieri in Italia

Il Giudice di Pace di Roma, con quattro ordinanze di pressoché identico contenuto,(ordinanze nn. 209-210-211-212/2024 pubblicate in G.U. n. 47 del 20.11.2024). ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, secondo comma, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero: da qui in poi TUI) per violazione degli artt. 13, secondo comma e 117, primo comma, della Costituzione ed altresì per la violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, «in combinato disposto con gli artt. 10, secondo comma, 2, 13, 24, 25, primo comma, 111, primo comma e 32 primo comma della Costituzione».

La riserva di legge sancita dall’articolo 13 comma 2 della Costituzione è “assoluta”, la disciplina è riservata alla legge del Parlamento italiano, con esclusione di altre fonti. Come è noto, e ribadito da autorevole dottrina, nelle materie riservate in via assoluta alla legge, resta escluso l’esercizio del potere regolamentare, salvo che si tratti di regolamenti di stretta esecuzione». Non si vede dunque quale legitimità costituzionale possa avere la detenzione amministrativa quando rimane regolata da un Regolamento (394/1999) che attua il T.U. 286/1998 in materia di immigrazione. Analoga considerazione vale per gli hub di rimpatrio, che al di là della previsione di una astratta “possibilità” di introdurli in base al nuovo Regolamento rimpatri, che non entrerà in vigore prima del 2027, rimangono assolutamente privi di una disciplina di fonte legislativa, dovendo essere previsti in via di ipotesi, da accordi bilaterali ancora da stipulare tra i paesi membri e gli Stati terzi, che dovranno però essere individuati dall’Unione europea.

Appare poi di particolare importanza il rispetto, non solo della riserva assoulta di legge, ma anche della cd. riserva di giurisdizione, pure imposta dall’art.13 della Costituzione, che non viene meno quando si tratta di questioni riguardanti la detenzione amministrativa e l’allontanamento forzato verso paesi terzi. Materie sulle quali troppo spesso è prevalsa la discrezionalità politica, se non di polizia. Nella normativa sui CPR, e sugli altri luoghi di trattenimento, quindi sulla detenzione amministrativa tuttora vigente in Italia, non risultano disciplinati né ruolo, né i poteri dell’autorità giudiziaria competente, rispetto al controllo dei “modi” del trattenimento dei cittadini stranieri “irregolari”, in stato di detenzione amministrativa. Controllo che sarebbe imposto anche dall’art.5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo. Come ricorda da ultimo la Corte di Cassazione con la ordinanza n.5998 del 7 marzo 2025) sul caso Diciotti.

8. Il trattenimento amministrativo dei cittadini stranieri provenienti da un altro paese membro nel quale hanno un titolo di soggiorno

Una particolare attenzione viene riservata dalla giurisdizione ai casi di convalida delle proroghe delle misure di trattenimento amministrativo adottate nei confronti di “stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall’autorita’ di uno Stato membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia”, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore, entro otto giorni dall’ingresso nel territorio dello Stato. In materia è intervenuto l’ennesimo provvedimento “omnibus”, la legge n.161/2014, contenente “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”,  che ha previsto (art.3) nuovi casi di trattenimento ammnistrativo per gli stranieri provenienti da altri paesi membri nei quali erano regolarmente soggiornanti, che non denunciano la loro presenza dopo il loro ingresso in Italia, o che si trattengano sul territorio nazionale per oltre tre mesi. In questi casi si può adottare un provvedimento di espulsione verso lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno, se non di rimpatrio verso il paese di origine nei casi di particolare pericolosità, ed il Questore può adottare un decreto di trattenimento in un CPR, per un periodo di 30 giorni, prorogabile per altri 30 giorni, fino ad un massimo di 90 giorni, “qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà”.

Secondo la Corte di Cassazione (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 37778 del 27 dicembre 2024), “in tema di proroga del trattenimento dello straniero presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR), la disciplina introdotta dalla L. n. 161/2014, che ha modificato l’art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, impone requisiti più stringenti per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in osservanza dell’art. 13 della Costituzione. Il provvedimento di proroga richiede una motivazione rafforzata che deve necessariamente fondarsi sull’accertamento di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione dello straniero o dimostrino la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio. Non è sufficiente la mera pendenza della richiesta di identificazione presso l’Autorità Consolare competente, né l’utilizzo di moduli prestampati privi di specifica motivazione circa la sussistenza delle condizioni previste dalla legge. Il Questore, in sede di seconda proroga, deve rappresentare circostanze concrete che attestino l’imminenza delle operazioni di rimpatrio o dell’identificazione del soggetto. La mancanza di tale motivazione rafforzata determina la nullità del provvedimento di proroga per violazione dell’art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998, in combinato disposto con l’art. 135 c.p.c. e l’art. 111 Cost., non essendo sufficiente il mero decorso del tempo dalla richiesta di identificazione per giustificare il prolungamento della limitazione della libertà personale dello straniero”.

9. Indipendenza della magistratura e rispetto dello Stato di diritto nella convalida delle misure di trattenimento amministrativo. Il sistema gerarchico delle fonti normative.

La Corte di Casazione (Prima Sezione penale) con ordinanza 30 gennaio 2025 (dep. 31 gennaio 2025), n. 4308, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata  una questione di legittimità costituzionale del comma 6 dell’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiamato dal nuovo art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. La questione di legittimità costituzionale si riferisce alla nuova disciplina del procedimento in cassazione contro i provevdimenti di convalida del trattenimento adottati dai giudici di pace, introdotta con il decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito in legge 9 dicembre 2024, n. 187, «nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all’art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell’autorità giudiziaria l’individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione». In questo caso, si riscontrerebbe un contrasto della nuova normativa introdotta lo scorso anno con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, 117 Cost., quest’ultimo avuto riguardo come parametro interposto all’art. 6, par. 1, CEDU.

Non si può continuare ad accusare la portata “ideologica” delle decisioni dei Tribunali, e persino della Corte di Cassazione, perchè non corrispondono alle aspettative di un governo che gode di una larga maggioranza in Parlamento. I tentativi di condizionare la giurisdizione sono contrari all’assetto costituzionale. Se la giustizia è amministrata in nome del popolo, i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101 Cost.), e devono assolvere alle proprie funzioni giurisdizionali in piena indipendenza nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti fissato dagli articoli 10 e 117 della Costituzione.

Secondo la Corte di Cassazione, che sul caso del trattenimento amministrativo a bordo della nave militare Diciotti richiama nella sua ordinanza a Sezioni unite (civili) una consolidata giurisprudenza, “l’azione del Governo, ancorché motivata da ragioni politiche, non può mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti che la Costituzione e la legge gli impongono, soprattutto quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini (o stranieri), costituzionalmente tutelati”. Per la Corte, tra le altre motivazioni, “le Convenzioni internazionali in materia, cui l’Italia ha aderito, costituiscono, dunque, un limite alla potestà legislativa dello Stato e, n base agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga sulla base di scelte e valutazioni discrezionali dell’autorità politica, poiché assumono, in base al principio “pacta sunt servanda”, un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna“. Tutti i tentativi di ridurre gli arrivi con l’adozione di normative sempre più rigorose, e con l’aumento dei poteri discrezionali delle autorità di poizia, sull’arco degli ultimi 25 anni ad oggi, malgrado effimeri “successi”, sono tutti falliti, contibuendo a creare una massa sempre più consistente di immigrati privi di un permesso di soggiorno, come si sta verificando anche per le restrizioni procedurali al diritto di asilo e per l ‘utilizzo strumentale della contestata categoria dei “paesi di origine sicuri”. Questa situazione ha reso tragicamente evidente il fallimento di sistema della detenzione amministrativa, non solo in termini di “efficacia espulsiva”, ma anche sul piano del degrado delle condizioni psico-fisiche degli “ospiti”, e del loro problematico accesso ai diritti fondamentali ed alle correlate garanzie processuali. L’aumento espomenziale delle persone in condizioni di soggiorno irregolare, frutto di politiche migratorie sempre più restrittive, che hanno eroso anche la portata effettiva del diritto alla protezione internazionale, ha reso tragicamente evidente l’inadeguatezza dei centri di detenzione, denominati adesso in Italia come CPR (Centri per il rimpatrio), a soddisfare la finalità a cui dovrebbero per cui vengono previsti, garantire l’effettività delle misure di allontanamento forzato. Un obiettivo che non è certamente raggiunto, in Italia, come nel resto d’Europa, se si considera che solo un immigrato, su quattro che vengono trattenuti in un centro per i rimpatri, viene poi effettivamente accompagnato nel paese di origine.

Il numero degli immigrati irregolari presenti in territorio europeo può diminuire soltanto con estese procedure di regolarizzazione permanente e con un pieno riconoscimento della protezione internazionale e dei regimi nazionali di protezione speciale. Utilizzare la possibilità di liberarsi dagli obblighi di rispetto delle garanzie dei diritti fondamentali sanciti dalle Convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali UE, e dalla Costituzione italiana, con il trasferimento forzato degli immigrati irregolari soggetti a procedure di allontanamento forzato verso paesi al di fuori dell’Unione europea, con un ridimensionamento dei diritti di difesa e del ruolo della giurisdizione, corrisponde ad una sospensione dello Stato di diritto. Si vorrebbe in questo modo rimettere ancora una volta alle autorità amministrative, che decidono sui provvedimenti di espulsione, ed agli organi dell’esecutivo, che concludono e gestiscono gli accordi bilaterali con i paesi extra UE designati come hub di rimpatrio, la gestione delle prassi di allontanamento forzato dal territorio dello Stato, e dunque la libertà personale, e tutti gli altri diritti fondamentali che vanno riconosciuti anche agli immigrati in una condizione di irregolarità. (Corte costituzionale – sentenza n.105 del 2001).

10. Quale politica comune dei rimpatri a livello europeo se i casi di trattenimento e di espulsione rimangono di competenza degli Stati e se la disciplina del trattenimento nei futuribili Hub di rimpatrio nei paesi terzi deriva da accordi bilaterali ?

Una politica comune dei rimpatri non è neppure ipotizzabile se l’Unione europea non avrà una politica estera comune nei confronti dei paesi di origine, in alcuni dei quali sta crescendo in modo esponenziale l’influenza di altri paesi terzi, come la Turchia, la Russia. la Cina, e persino degli Stati Uniti, che ne possono condizionare le scelte di governo, all’insegna di una feroce spartizione delle risorse naturali, che conta molto più dei propositi europei di rimpatri di massa. Una politica estera verso i paesi dai quali provengono migranti forzati, costretti all’ingresso irregolare dalla mancamza di canali legali, si costruisce soltanto con il ripristino dello Stato di diritto, con la cooperazione economica in materia di migrazioni per lavoro e studio, di protezione dei richiedenti asilo e e di sviluppo eco-sostenibile, non con i voli di rimpatrio, con le forniture di armi e con la militarizzazione delle frontiere, dietro cui si cela la collaborazione con autorità statali che, come è emerso nel caso Almasri, non rispettano i diritti umani e non garantiscono alcuna protezione alle vittime.


EURONEWS

04/02/2025

Migranti, Bruxelles pronta a proporre una norma sugli “hub per i rimpatri”

 Eleonora Vasques e Vincenzo Genovese

La Commissione europea sta elaborando una nuova legge europea sui rimpatri dei migranti, con molti Paesi tra cui l’Italia che insistono sulla linea dura. La proposta, le cui bozze sono state visionate da Euronews, potrebbe arrivare entro la fine di febbraio


ANSA

11 marzo 2025

Brunner, ‘creiamo spazio per istituire hub per rimpatri’ + (ANSA) – BRUXELLES, 11 MAR

“Oggi creiamo spazio per gli Stati membri per esplorare nuove soluzioni ma non creiamo il contenuto in sé, semmai le condizioni minime perché gli hub di rimpatrio possano essere istituiti”. Lo ha detto il commissario agli Affari Interni Magnus Brunner presentando il regolamento sui rimpatri, sottolineando che il modello Ruanda o il modello Albania sono “diversi tra loro” così come lo sono anche rispetto agli hub di rimpatrio ora possibili secondo il regolamento. (ANSA). 2025-03-11T15:22:00+01:00


AGI

11 marzo 2025

Migranti: Ue, condizioni molto stringenti per hub rimpatrio = (AGI) – Bruxelles, 11 mar. – “La proposta fornisce un quadro giuridico per l’istituzione di centri di rimpatrio nei paesi terzi per gli individui che hanno ricevuto decisioni definitive di rimpatrio, qualsiasi centro di questo tipo operera’ in condizioni molto stringenti con chiare garanzie ed esclusioni per i minori non accompagnati e le famiglie con minori”. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Commissione europea, Henna Virkkunen, presentando il regolamento sui rimpatri. “Cio’ e’ fondamentale per garantire che l’Ue mantenga il controllo della propria politica migratoria. E’ essenziale che siamo preparati per le sfide future, in particolare nei casi in cui la cooperazione dei Paesi di origine potrebbe mancare. Si tratta di salvaguardare l’autonomia dell’Ue e la sua capacita’ di agire con decisione, perche’ non sono ne’ i trafficanti ne’ i Paesi di origine a dover decidere la nostra politica migratoria”, ha aggiunto. (AGI) 111449 MAR 25


14 marzo 2025

Gli hub dell’Ue per i migranti non piacciono ai libici: teneteveli voi

di Luca Gambardella 


ADNKRONOS

LUNEDÌ 17 MARZO 2025 12.10.39

MIGRANTI: VON DER LEYEN, ‘LAVORIAMO A PAESI ORIGINE SICURI’

‘Nelle prossime settimane prima proposta di lista Ue’ (Adnkronos) –

Un elemento chiave del patto per la migrazione e l’asilo, spiega la presidente, “che ci consente di semplificare le procedure di asilo è l’uso di concetti di Paesi sicuri. La Commissione sta attualmente preparando un elenco Ue di Paesi di origine sicuri. A questo fine, stiamo attingendo a un’analisi dell’Agenzia dell’Ue per l’asilo e ad altre fonti di informazioni disponibili per valutare una prima selezione di Paesi scelti in base a criteri oggettivi, come bassi tassi di riconoscimento dell’asilo. La nostra intenzione è di presentare una proposta per un primo elenco Ue di Paesi di origine sicuri nelle prossime settimane”. Una volta adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, continua von der Leyen, “questo elenco sarà dinamico e potrà essere ulteriormente ampliato o rivisto nel tempo. Inoltre, la Commissione sta ultimando le sue consultazioni con gli Stati membri, il Parlamento Europeo, la società civile e l’Unhcr in vista della revisione del concetto di Paese terzo sicuro, come previsto dal regolamento sulla procedura di asilo. Esiste una comprensione condivisa tra gli Stati membri che alcune delle condizioni e delle fasi procedurali devono essere alleviate. Stiamo attualmente esaminando il modo migliore per farlo, assicurandoci al contempo che ogni persona continui ad avere una valutazione individuale e che il funzionamento complessivo del sistema tra gli Stati membri sia salvaguardato”. In preparazione di questo lavoro sui Paesi sicuri, aggiunge la presidente, “la cooperazione con i nostri Paesi partner è essenziale: un’attività di sensibilizzazione congiunta, attraverso i canali diplomatici degli Stati membri e le delegazioni dell’Ue, è necessaria per fare chiarezza e dissipare qualsiasi malinteso. Queste partnership ci consentono di creare fiducia e affidabilità attorno a interessi condivisi e sono una parte importante della nostra politica migratoria, avendo portato a una significativa riduzione degli attraversamenti illegali delle frontiere dell’Ue”.



RADIO RADICALE

24 marzo 2025

Trattenimenti e detenzione tra teoria e prassi

CONVEGNO | – Palermo – 15:43 Durata: 2 ore 52 min

Sono intervenuti: Paola Maggio (associata di Diritto Processuale Penale presso l’Università di Palermo), Alessandro Albano (componente unità studi del Garante nazionale), Elena Adamoli (componente unità migranti del Garante nazionale delle persone private della libertà), Mario Serio (componente dell’Ufficio del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale), Raimonda Tomasino (giudice del Tribunale di sorveglianza di Palermo), Fulvio Vassallo Paleologo (avvocato, Presidente dell’ADIF (Associazione DIritti e Frontiere)), Massimo Starita (docente presso l’Università di Palermo), Alessandra Sciurba (docente presso l’Università di Palermo, presidente di Mediterranea Saving Humans), Luciana De Grazia (docente presso l’Università di Palermo).


QUESTIONE GIUSTIZIA

2025

Alla corte Costituzionale la questione di legittimità sui CPR

di Stefano Anastasia , Gennaro Santoro

Il Giudice di Pace di Roma solleva dubbi di costituzionalità sui modi del trattenimento e il principio di eguaglianza


N. 209 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 2024

Ordinanza del 17 ottobre 2024 del Giudice di pace di Roma nel procedimento di convalida del trattenimento disposto dal Questore di Ascoli Piceno nei confronti di B.O. E..

Straniero – Espulsione amministrativa – Trattenimento dello straniero, di cui non e’ possibile eseguire con immediatezza l’espulsione o il respingimento alla frontiera, presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Previsione che lo straniero e’ trattenuto con modalita’ tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l’assistenza e il pieno rispetto della sua dignita’, secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 – Denunciato rinvio, pressoche’ integrale, ad una fonte subordinata – Mancata previsione di una disciplina puntuale dei “modi” del trattenimento amministrativo – Omessa individuazione dell’autorita’ giudiziaria competente al controllo della legalita’ dei “modi” di restrizione della liberta’ personale all’interno dei CPR. – Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 14, comma 2. (24C00251) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.47 del 20-11-2024)


N. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 2024

Ordinanza del 17 ottobre 2024 del Giudice di pace di Roma nel procedimento di convalida del trattenimento disposto dal Questore di Viterbo nei confronti di A.B.M..

Straniero – Espulsione amministrativa – Trattenimento dello straniero, di cui non e’ possibile eseguire con immediatezza l’espulsione o il respingimento alla frontiera, presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Previsione che lo straniero e’ trattenuto con modalita’ tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l’assistenza e il pieno rispetto della sua dignita’, secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 – Denunciato rinvio, pressoche’ integrale, ad una fonte subordinata – Mancata previsione di una disciplina puntuale dei “modi” del trattenimento amministrativo – Omessa individuazione dell’autorita’ giudiziaria competente al controllo della legalita’ dei “modi” di restrizione della liberta’ personale all’interno dei CPR. – Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 14, comma 2. (24C00252) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.47 del 20-11-2024)


N. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 2024

Ordinanza del 17 ottobre 2024 del Giudice di pace di Roma nel procedimento di convalida del trattenimento disposto dal Questore di Bergamo nei confronti di C. A..

Straniero – Espulsione amministrativa – Trattenimento dello straniero, di cui non e’ possibile eseguire con immediatezza l’espulsione o il respingimento alla frontiera, presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Previsione che lo straniero e’ trattenuto con modalita’ tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l’assistenza e il pieno rispetto della sua dignita’, secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 – Denunciato rinvio, pressoche’ integrale, ad una fonte subordinata – Mancata previsione di una disciplina puntuale dei “modi” del trattenimento amministrativo – Omessa individuazione dell’autorita’ giudiziaria competente al controllo della legalita’ dei “modi” di restrizione della liberta’ personale all’interno dei CPR. – Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 14, comma 2. (24C00253) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.47 del 20-11-2024)


N. 212 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 ottobre 2024

Ordinanza del 17 ottobre 2024 del Giudice di pace di Roma nel procedimento di convalida del trattenimento disposto dal Questore di Perugia nei confronti di M.F. A.G.

Straniero – Espulsione amministrativa – Trattenimento dello straniero, di cui non e’ possibile eseguire con immediatezza l’espulsione o il respingimento alla frontiera, presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Previsione che lo straniero e’ trattenuto con modalita’ tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l’assistenza e il pieno rispetto della sua dignita’, secondo quanto disposto dall’art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 – Denunciato rinvio, pressoche’ integrale, ad una fonte subordinata – Mancata previsione di una disciplina puntuale dei “modi” del trattenimento amministrativo – Omessa individuazione dell’autorita’ giudiziaria competente al controllo della legalita’ dei “modi” di restrizione della liberta’ personale all’interno dei CPR. – Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 14, comma 2. (24C00254) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.47 del 20-11-2024)


SISTEMA PENALE

06 Febbraio 2025

Sollevata una questione di legittimità costituzionale riguardo al nuovo procedimento di cassazione in materia di trattenimento amministrativo

Cass., Sez. I, ord. 30 gennaio 2025 (dep. 31 gennaio 2025), n. 4308, Pres. De Marzo, est. Casa


QUESTIONE GIUSTIZIA

2024

Lo stato dell’arte della giurisprudenza di legittimità sui trattenimenti 

di Alberto Pazzi
consigliere della Corte di Cassazione


MELTINGPOT

2024

Il fallimento del sistema CPR nel progetto “Trattenuti 2024”

Il Report aggiornato ricostruisce il sistema di detenzione per il rimpatrio tra il 2014 e il 2023

Il progetto “Trattenuti 2024. Una radiografia del sistema detentivo per stranieri” di ActionAid e del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari ricostruisce il sistema di detenzione per il rimpatrio tra il 2014 e il 2023, con dati raccolti grazie a 97 richieste di accesso agli atti a Ministero dell’Interno, Prefetture e Questure e a 53 richieste di riesame.


AUTORITA NAZIONALE’ GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE

Relazione al Parlamento 2023

Presidente Mauro Palma


AUTORITA NAZIONALE’ GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE

I Garanti territoriali, con delega del Garante nazionale, visitano alcuni Centri per migranti
Roma, 22 febbraio 2023 – Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha visitato in questi giorni i Centri per il rimpatrio delle persone migranti (Cpr) a Bari, Brindisi, Torino e, oggi, a Milano. Nel contesto della possibilità di delega, prevista dal decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130, le visite sono state coordinate, rispettivamente, da Piero Rossi, Garante regionale della Puglia, e da Monica Gallo e Francesco Maisto, rispettivamente Garanti comunali di Torino e Milano.
Un’ulteriore visita ha riguardato il Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Crotone: anche in questo caso con la delega a Luca Muglia, nuovo Garante della Regione Calabria.
A breve saranno inviati al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero
dell’Interno i relativi Rapporti contenenti le osservazioni e le raccomandazioni relative alle criticità riscontrate.
Al di là della considerazione di tali aspetti di particolare preoccupazione, il Garante nazionale, congiuntamente ai Garanti territoriali coinvolti, ringrazia per la collaborazione prestata le Prefetture e le Questure di riferimento, nel facilitare lo svolgimento delle visite. Nonché gli Enti gestori dei vari Centri per la rapidità dell’accesso alle dovute informazioni


Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

18 giugno 2023

Documento di sintesi sui Cpr e sul Centro di prima accoglienza di Isola di Capo Rizzuto

Documento di sintesi sui Cpr, anche alla luce dell’attività di monitoraggio realizzata dai Garanti territoriali nell’esercizio della delega di visita loro conferita dal Garante nazionale nel periodo gennaio-marzo 2023


LA FRONTIERA ADDOSSO

2010

Così si deportano i diritti umani

di Luca Rastello

Ed.Laterza

«Se l’Europa è una fortezza, e per molti una prigione, l’Italia può essere peggio di un incubo: può essere un brutto risveglio. Qualcosa da cui non puoi uscire. Una cintura militare fatta di armi, diritti negati, omicidio, carcere, tortura, disegna i confini attuali di tutta l’Europa, quelli che devono garantire il benessere di chi è all’interno. Questa è l’Europa. L’importante è che il meccanismo non sia troppo vistoso. L’importante è che tutto sia fatto prima che il nostro sguardo li intercetti. La frontiera non è più un luogo: è una colpa, una condanna, qualcosa che chi ha avuto la sfortuna di incontrare non si toglierà mai più di dosso».

Un libro coraggioso e provocatorio sulle violazioni dei diritti a danno di migliaia di migranti, storie di donne e uomini respinti da un continente intero. Donne e uomini a cui si nega accoglienza, su cui si spara alle frontiere d’Europa, donne e uomini rimpatriati in base ad accordi bilaterali poco trasparenti e spesso riconsegnati alle tragedie e ai carnefici a cui tentavano di sfuggire, donne e uomini a cui viene rifiutato lo status di rifugiati o anche solo la possibilità di avere un lavoro e una casa. Donne e uomini le cui vite dannate segnano la fine ingloriosa di una civiltà giuridica, quella delineata nei trattati internazionali, come la Convenzione di Ginevra o la Carta dei Diritti dell’Uomo, con cui il nostro mondo tentava di darsi un profilo migliore dopo le guerre mondiali.
Insieme, in queste pagine, troveremo i dati del primo rapporto complessivo sul tema del diritto d’asilo in Europa commissionato da Caritas e Fondazione Migrantes, i dati delle istituzioni internazionali e delle organizzazioni non governative, l’operato dell’agenzia Frontex, le fonti del diritto internazionale, un glossario, un vademecum di buone pratiche, un vero e proprio manuale per ottenere il rifugio politico o per dare aiuto a chi richiede asilo e una rassegna degli accordi bilaterali tra gli Stati per la riammissione dei migranti.


ADIF

18 novembre 2020

Materiali di lavoro per il seminario su “Guerre, Migrazioni e Diritti nel Mediterraneo”

Introduzione di Alessandro Dal Lago, Università di Genova

L’Europa e la strage dei migranti

(Abstract)

Migranti nei tempi oscuri

La questione delle migrazioni nei punti critici del pianeta, e in particolare nell’area mediterranea, è solitamente discussa secondo due prospettive: una è quella dei dati di fatto relativi alle morti in mare, alle quarantene sulle navi, ai respingimenti, alle espulsioni, al lavoro sommerso nelle campagne e così via. La seconda riguarda le costruzioni paranoiche e xenofobe dei migranti come untori. La pandemia causata dal cosiddetto coronavirus ha portato alla luce, come se si trattasse di una tragica cartina di tornasole, il ruolo dei migranti che cercano di accedere all’Europa o vi sono arrivati nell’ultimo anno, come vittime doppiamente colpite. Mentre la paranoia diffusa (e non solo), facilmente accertabile su un gran numero di siti e blog (a partire da quelli dei politici di destra), li additava come veicoli del virus, la verità è che i migranti hanno maggiori possibilità di ammalarsi: per le condizioni di lavoro e di vita, per la mancanza di cure, e così via. Tutto questo è ben documentato nel Rapporto Idos 2020.

Tuttavia, l’analisi fattuale e culturale non basta. È necessario comprendere il ruolo dei poteri internazionali in questo precipitare della crisi per i migranti. I fenomeni geopolitici a cui possiamo riferire l’aggravarsi delle condizioni di vita e di sopravvivenza degli stranieri sono, tra gli altri: a)l’interventismo militare americano e occidentale dell’era Obama in Siria e Libia, che ha portato a una crisi endemica dell’intero bacino mediterraneo; b) la crisi concomitante delle cosiddette primavere arabe e l’evoluzione verso forme di controllo autoritario della società nei paesi della riva sud del Mediterraneo, con il seguito di neo-nazionalismo, xenofobia ecc.; c)  le guerre, in particolare, in Siria e Libia, con l’espulsione di profughi e migranti verso la Grecia e i Balcani (Siria) e  l’internamento di migranti subsahariani (Libia); d) l’emergere di aspiranti competitori geopolitici globali (Turchia), che provocano o aggravano i conflitti e usano i migranti come strumento di pressione sull’Europa per ottenere risorse e vantaggi economici; e) l’indifferenza europea per la sorte dei migranti dovuta alla frammentazione politica, ai nazionalismi emergenti a est e alla paura del possibile successo dei partiti sovranisti.

Nell’intervento saranno presentate rapidamente le interconnessioni tra questi fattori e il loro esito finale: nello stesso momento in cui la vita è proclamata in occidente, davanti alla pandemia, come bene supremo, quella dei migranti è di fatto trattata come una non-vita – esseri invisibili, sacrificati in mare in nome di una sicurezza paranoica o nei luoghi sommersi di lavoro in nome della protezione dei nativi europei.  Un’umanità senza importanza a cui l’ideologia dell’Unione europea non è capace di assegnare alcun futuro.


QUESTIONE GIUSTIZIA

2024

CPR e Costituzione: manca una legge sui modi del trattenimento

di Antonello Ciervo , Gennaro Santoro

Le associazioni sollecitano il Tar Lazio a porre questione di legittimità costituzionale