di Fulvio Vassallo Paleologo
1. La proposta di un nuovo Regolamento europeo sui rimpatri, illustrata davanti al Parlamento europeo dal Commissario alle migrazioni Brunner, stravolge il difficile equilibrio tra le garanzie dei diritti fondamentali della persona, nucleo dello Stato di diritto. e l’esigenza degli Stati di dare maggiore efficacia alle espulsioni con accompagnamento coattivo, che nella media europea rimangono ineseguite per quattro casi su cinque. Al centro della proposta, che abbatte i diritti di difesa delle persone respinte alla frontiera e destinatarie di provvedimenti di espulsione , con una estensione senza precedenti della detenzione amministrativa, a scapito del rimpatrio volontario, un richiamo alla possibilità per i paesi membri di espellere immigrati irregolari presenti nel loro territorio e destinatari di un provvedimento di espulsione già esecutivo, verso Stati extra-UE, definibili come “paesi terzi sicuri”. Si tratta di una mera possibilità che i singoli paesi membri potranno sfruttare se riusciranno a concludere accordi bilaterali con questi paesi, ammesso che se ne trovino, disposti ad accettare dietro pagamento di una ingente somma di denaro, persone che ben difficlmente potranno essere ricondotte nei loro paesi di origine, a meno che non accettino in una situazione di evidente costrizione e di totale limitazione della libertà personale, di raccogliere l’opportunità di un rimpatrio volontario assistito, direzione nella quale l’Unione europea sta aumentando il supporto finanziario all’OIM (Organizzazione internazionale delle migrazioni).
La proposta di Regolamento rimpatri presentata dal Commissario Brunnner non prevede esplicitamente centri di detenzione extra UE definibili come Hub europei, ma si limita a definire “Hub di rimpatrio” quei paesi terzi che concluderanno accordi con gli Stati membri per ricevere sul loro territorio, e sotto la loro giurisdizione, immigrati irregolari destinatari di un ordine di allontanamento esecutivo dal territorio europeo. Nulla di comparabile, dunque, con i centri di accoglienza/detenzione in Rwanda che la Gran Bretagna aveva cercato di istituire al fine di trasferirvi richiedenti asilo, comunque soggetti alla giurisdizione ruandese, con una legge che è stata demolita dalla Corte suprema inglese, e nessuna copertura per i centri di accoglienza/detenzione sotto giurisdizione italiana (e albanese) di Schengjin e di Gjader previsti dal Protocollo Italia-Albania, ed ancora inutilizzati dopo la loro fallimentare apertura. Una tipologia mista di centri di acoglienza/detenzione, individuata negli accordi intercorsi tra Giorgia Meloni ed Edi Rama, che resterebbe comunque sotto giurisdizione italiana, seppure non si possa escludere una parziale giurisdizione albanese nella fase, che rimane ancora da sperimentare per intero, dell’eventuale rimpatrio del richiedente asilo “denegato” verso il paese di origine “sicuro”. Beninteso, solo dopo l’esaurimento di tutte le vie di ricorso previste dall’ordinamento italiano.
Le determinazioni finali sulla nuova proposta di Regolamento dovranno essere assunte con una complessa procedura di codecisione, oltre che dal Parlamento, da parte del Consiglio UE, a maggioranza qualificata, da almeno 15 dei 27 Stati membri, che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione dell’Ue, Un consenso molto ampio che non appare affatto scontato. La proposta del nuovo Regolamento rimpatri dovrà dunque passare attraverso un processo di negoziazione molto lungo, tra il Consiglio e il Parlamento europeo, ed è ben difficile che trovi immediata applicazione entro la prossima estate, come auspicava il governo italiano. Si può prevedere che il nuovo Regolamento non entrerà in vigore prima dell’estate del 2017, e fino ad allora resterà in vigore l’attuale Direttiva rimpatri 2008/115/CE che impedisce sia la esternalizzazione delle procedure di asilo sul modello Albania,, che la designazione di paesi terzi “sicuri” come “Hub di rimpatrio”. Secondo questa direttiva infatti i rimpatri con accompagnamento forzato possono avvenire solo dal territorio europeo, e devono concludersi con l’espulsione nei paesi di origine.
2. I paesi terzi extra UE indicati come “hub di rimpatrio” non possono in nessun caso venire confusi con i centri “hotspot” ubicati in frontiera dove, a partire dalla prima identificazione, e con il preventivo assolvimento degi oneri di imformazione, si realizzano le procedure accelerate di asilo, e neppure con i “centri di rimpatrio in frontiera”, pure previsti dalla proposta del nuovo Regolamento rimpatri, che devono essere ubicati nel territorio dell’Unione europea. Ai sensi dell’attuale direttiva sulla procedura di asilo (articolo 38(2)) e del futuro regolamento sulla procedura di asilo (articolo 59(4)), i trasferimenti verso i paesi terzi sicuri sono permessi solo se esiste “un collegamento tra il richiedente e il paese terzo in questione sulla base del quale sarebbe ragionevole per lui o lei recarsi in quel paese”. Anche se il futuro regolamento sulla procedura di asilo, che si applicherà da giugno 2026, include una disposizione per la revisione del concetto di “Paesi terzi sicuri” entro giugno 2025 (articolo 77), la possibilità di un accordo tra i paesi membri su una lista comune appare ancora molto lontana. La definizione di “paese terzo sicuro”, che dovrebbe essere considerato “Hub di rimpatrio” presenta comunque la stessa indeterminatezza della definizione di “paese di origine sicuro” attualmente all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione europea, dopo numerosi rinvii per questioni pregiudiziali sollevate da giudici italiani.
In base all’art.4 del progetto di Regolamento rimpatri per “paese di rimpatrio”, oltre al paese di origine, si può intendere “un paese terzo di transito verso l’Unione conformemente agli accordi o alle intese di riammissione dell’Unione o degli Stati membri”, o “un paese terzo con cui esiste un accordo o un’intesa in base ai quali il cittadino di un paese terzo è accettato, conformemente all’articolo 17 del presente regolamento”. Si può prospettare dunque un “rimpatrio” con accompagnamento forzato tanto nei paesi terzi di transito, che in paesi extra UE, che il cittadino straniero irregolare, sottoposto alla procedura di espulsione forzata, non ha mai attraversato. Ma non esiste ancora, e non si sa ancora quando sarà approvata, la nuova lista “europea” che elencherà uno per uno i “paesi terzi sicuri”, sulla base dei nuovi criteri fissati dai Regolamenti che daranno attuazione al Patto sulla migrazione e l’asilo dello scorso anno.
Secondo l’art. 7 comma 4 del progetto di Regolamento rimpatri ,si prevede che “quando un paese di rimpatrio non può essere determinato sulla base delle informazioni a disposizione
delle autorità competenti al momento dell’emissione della decisione di rimpatrio, una decisione di rimpatrio può indicare provvisoriamente uno o più paesi di rimpatrio.” Una previsione che appare in contrasto con il divieto di refoulement, pure richiamato nell’art.5 della proposta di Regolamento, e che viola persino il divieto di espulsioni collettive sancito dall’art. 4 del Quarto Protocollo allegato alla Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, perchè richiama la possibilità di allontanare dal territorio di un paese membro dell’Unione europea persone la cui nazionalità non è stata neppure accertata, e dunque senza neppure una compiuta identificazione individuale. In ogni caso, il paese che emette l’ordine di espulsione ha non solo l’obbligo di assicurarsi che tali diritti non vengano violati nel paese terzo “sicuro” designato come hub per i rimpatri, ma anche che quest’ultimo non trasferisca la persona verso un altro paese nel quale possa sussistere il medesimo rischio (c.d. “refoulement indiretto”. L’assolvimento di questi obblighi presuppone una compiuta identificazione, personale che non può prescidenre dall’attribuzione di una nazionalità.
L’articolo 17 del progetto di Regolamento “rimpatri” richiama la possibilità di rimpatriare cittadini di paesi terzi che hanno ricevuto una decisione di rimpatrio in un paese terzo con cui esiste un accordo o un’intesa per il rimpatrio (cd. “hub di rimpatrio”). La possibilità di rimpatriare migranti irregolari in tali paesi dovrebbe essere subordinata a condizioni specifiche per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate. Ma il Regolamento sui rimpatri non contiene alcuna norma che disciplini gli hub nei paesi terzi. Una omissione gravissima, perchè si tratta di strutture nelle quali viene limitata la librtà personale, e dunque occorre rispettare il principio di legalità (con una espressa previsione della disciplina con legge) come impongono gli articoli 5 della CEDU e 13 della Costituzione italiana, che impone anche una tempestiva onvalida giurisdizionale, ovunque si trovi la persona soggeta alla procedura di espulsione. Qualunque forma di detenzione praticata da un paese aderente alla Convenzione EDU deve avere una specifica previsione legale (riserva di legge), e deve essere convalidata da un giudice davanti al quale ogni persona migrante possa fare valere i suoi diritti di difesa (riserva di giurisdizione). Obblighi che non si possono eludere deportando una persona, seppure in condizione di irregolarità e destinataria di un ordine di espulsione, non verso il paese di origine, ma verso un paese terzo designato come hub di rimpatrio.
Nella proposta di Regolamento sui rimpatri si stabilisce che un accordo, o intesa, può essere concluso con un paese terzo solo se sono rispettati gli standard e i principi internazionali sui diritti umani conformi al diritto internazionale, incluso il principio di non respingimento. Si aggiunge poi che” un accordo o un’intesa stabilisce le procedure applicabili al trasferimento di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente dal territorio degli Stati membri al paese terzo ; le condizioni di soggiorno del cittadino di paese terzo nel paese terzo compresi i rispettivi obblighi e responsabilità dello Stato membro e di tale paese terzo; ove applicabile, le modalità di rimpatrio nel paese di origine o in un altro paese in cui il cittadino di un paese terzo decide volontariamente di rimpatriare, e le conseguenze nel caso in cui ciò non sia possibile; degli obblighi del paese terzo”. Si prevede anche un organismo o meccanismo indipendente per monitorare l’effettiva applicazione dell’accordo o dell’intesa. In sede di accordo con gli Stati terz vanno pure previste le conseguenze da trarre “in caso di violazioni dell’accordo o dell’intesa o di cambiamenti significativi che incidono negativamente sulla situazione del paese terzo”. Prima di concludere un accordo o un’intesa gli Stati membri ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. Inoltre I minori non accompagnati e le famiglie con minori non possono essere “rimpatriati in un paese terzo”. Si tratta evidentemente di trasferimenti forzati individuali di persone in stato di irregolarità già presenti sul territorio nazionale, anche se si tratta di richiedenti asilo denegati, ferma l’applicazione delle garanzie di difesa e di ricorso previste da altri atti legislativi dell’Unione europea o dalla legislazione interna dei paesi membri. Se si voleva arrivare ad una disciplina unoforme dei rimpatri a livello europeo appare assai contradditorio che tutti gli aspetti dei” rimpatri” nei paesi terzi sicuri che accetteranno di diventare “hub di rimpatrio” sia sostanzialmente rimessa ad accordi bilaterali tra i singoli Stati membri e questi paesi, con una ridda di discipline e prassi applicative che saranno assai differenti da paese a paese. Con una totale cancellazione della dignità e dei diritti fondamentali delle persone che, sebbene “irregolari”, non possono essere private dei loro diritti fondamentali, come stabilisce per il nostro ordinamento l’art.2 del Testo Unico 286/98 sull’immigrazione, e la sentenza n.105/2001 della Corte Costituzionale. Per non parlare della evidente violazione del principio di parità di trattamento, che andrebbe applicato anche tra persone destinatarie di un ordine di allontanamento forzato.
La previsione di trasferimenti con accompagnamento forzato, che sembrano avere i caratteri di vere e proprie deportazioni, in paesi terzi definiti come “hub di rimpatrio”, malgrado il richiamo a questo termine nel nuovo progetto di Regolamento europeo sui rimpatri, rimane ancora priva di una base legale, che in materia di libertà personale non può venire da accordi bilateral tra Stati, seppure ratificati con atto di legge. Per l’Italia, l’art.13 della Costituzione è chiarissimo al riguardo, stabilendo la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, ma anche a livello europeo gli articoli 5 e 13 della Convenzione EDU sono altrettanto chiari, ed hanno permesso in diverse occasioni la condanna degli Stati che hanno violato questi principi in materia di libertà personale e procedure di rimpatrio forzato. Se si accettasse una base legale da adottare successivamente a livello nazionale, magari sull’onda di singoli casi, salterebbe qualsiasi prospettiva di una applicazione uniforme della disciplina su scala europea. Non si prevede neppure alcuna convalida giurisdizionale, delle misure per il trattenimento amministrativo nei nuovi hub per i rimpatri che si vorrebbero fare partire nei paesi terzi “sicuri”. Al riguardo, non si può ritenere certo di estendere la normativa (con le connesse garanzie) prevista per i centri di detenzione ubicati nel territorio nazionale degli Stati membri.
L’art.17 della proposta di Regolamento non prevede una disciplina specifica degli hub per i rimpatri, che non nomina o disciplina come centri di detenzione, riferendosi a Stati titolari di una propria giurisdizione, e non a strutture fisiche di trattenimento. Gli immigrati iregolari che saranno espulsi con accompagnanento forzato in un paese terzo “sicuro” saranno per tutti gli aspetti procedurali sotto la giurisdizione del paese terzo e soggetti alle sue leggi in materia di immigrazione irregolare, trattenimento amministrativo e rimpatri forzati. Dunque al di fuori dell’applicazione di qualunque normativa di fonte euro-unionale, che è la vera finalità per la designazione di paesi terzi come “hub di rimpatrio”. Sempre che si trovino paesi terzi disposti ad accettare persone irregolarmente presenti negli Stati europei, che comunque, ammesso che ci provino, avranno minime probabilità di un effettivo rimpatrio nel paese di origine.
3. L’Agenzia europea per i diritti fondamentali ha ribadito come il fatto che i campi di detenzione, intesi come Hub per i rimpatri o centri Hotspot, eventualmente attivati in futuro in paesi terzi , vengano costruiti al di fuori dell’Unione non esonera dall’osservanza del vigente diritto euro-unionale, poiché gli Stati membri e Frontex rimarrebbero “responsabili delle violazioni dei diritti nei centri e durante qualsiasi trasferimento”.
La Proposta di Regolamento sui rimpatri, nelle premesse, richiama i diritti fondamentali della persona e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
L’art.26 della Proposta di Regolamento stabilisce poi il diritto al ricorso effettivo contro le decisioni di rimpatrio, i termini dell’appello, mentre l’effetto sospensivo dei ricorsi, è garantito dal successivo articolo 28 secondo cui aii cittadini di paesi terzi è concesso il diritto di presentare una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione di rimpatrio prima che sia scaduto il termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un’autorità giudiziaria di primo grado. L”autorità giudiziaria ha il potere di decidere, in seguito a un esame sia dei fatti che degli elementi di diritto, se l’esecuzione della decisione di rimpatrio debba essere sospesa in attesa dell’esito del ricorso. L’esecuzione della decisione di rimpatrio è sospesa quando vi è il rischio di violazione del principio di non respingimento.
Gli ordini di allontanamento forzato, anche se temporaneamente sospesi, dunque, potranno essere esguiti anche dopo la decisione di una “autorità giudiziaria di primo grado”. Basti pensare alle convalide “in automatico”del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) affidate in Italia ai giudici di pace, come si è verificato a Catania, dove un giudice di pace ha ignorato una richiesta di asilo in sede di giudizio di convalida, malgrado una giurisprudenza della Cassazione preveda questa possibilità (vedi sotto). Se questo avviene già in territorio italiano dove ricorre una diffusa violazione del diritto ad un ricorso effettivo per coloro che si trovano ristretti in strutture di trattenimento amministrativo, come i CPR e centri assimilati, al di là delle solenni affermazioni di principio, nel caso di trasferimenti(espulsioni) di persone straniere irregolari verso paesi terzi, individuati come “Hub di rimpatrio”, sarà ben difficile un effettivo esercizio dei diritti di difesa.
La tutela delle persone che, in quanto irregolari e destinatari di un provevdimento di espulsione, potrebbero essere” vendute” dal nostro governo a “paesi terzi sicuri” che accettino di concludere accordi per diventare hub di rimpatrio, non si può collocare soltanto sul piano individuale della singola procedura di espulsione o di trattenimento amministrativo, ma deve rivolgersi alla nullità degli acordi bilaterali che si potranno concludere per effetto della limitata previsione contenuta nell’art.17 della proposta di Regolamento europeo sui rimpatri. Proposta sulla quale il Parlamento non si è ancora espresso con una votazione, ma che potrebbe ancora peggiorare nel corso della sua approvazione definitiva, almeno se si considera la portata apertamente xenofoba di molti degli interventi dei gruppi di destra che hano caratterizzato, con lugubri messaggi di odio, quest’ultima deprimente assemblea plenaria del Parlamento europeo.
4. La vicepresidente della Commissione europea, Henna Virkkunen, presentando il regolamento sui rimpatri. “Cio’ e’ fondamentale per garantire che l’Ue mantenga il controllo della propria politica migratoria. E’ essenziale che siamo preparati per le sfide future, in particolare nei casi in cui la cooperazione dei Paesi di origine potrebbe mancare. Si tratta di salvaguardare l’autonomia dell’Ue e la sua capacita’ di agire con decisione, perche’ non sono ne’ i trafficanti ne’ i Paesi di origine a dover decidere la nostra politica migratoria”. Appare evidente come nei propositi della Commissione la deportazione, perchè di questo si tratta, di immigrati irregolari destinatari di provvedimenti di espulsione verso paesi terzi sicuri non è finalizzata al loro effettivo rimpatrio, ma alla eliminazione, diremmo fisica, della persona dal territorio dello Stato membro, e dunque dal territorio europeo, quale che sia la successiva sorte della persona trasferita con accompagnamento forzato nel “paese terzo sicuro”, hub di rimpatrio. Con un costo economico e con procedure complesse e di dubbia legittimità che potrebbero essere evitate se i paesi di origine dessero maggiore “collaborazione” nella riammissione di loro cittadini che hanno ricevuto un ordine di espulsione trovandosi in condizione irregolare in un paese membro dell’Unione europea. Il problema è dunque la mancata applicazione degli accordi di riammissione formati con i paesi di origine, una questione che al di là della valenza propagandistica, non potrà essere certo risolta con i “rimpatri” in paesi terzi extra UE di persone che con quei paesi non hanno alcun legame, e che sono destinati a rimanerci per molto tempo, in stato d detenzione, e poi forse in condizione di sucesssiva irregolarità, senza prospettive concrete di essere ricondotte in patria. Perchè se queste prospettive ci fossero state, si sarebbe effettuato un vero rimpatrio dall’Italia nel paese di origine.
La previsione di accordi tra gli Stati membri, o dell’Unione europea, con paesi terzi individuati come “Hub di rimpatrio” appare in violazione dell’art.53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, ratificata in Italia con legge 15 febbraio 1989, n. 91 secondo cui “ È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non è permessa alcuna deroga e che non può essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere”.
La proposta di Regolamento sui rimpatri forzati, come limite agli accordi bilaterali con i paesi terzi che accettano di diventare “Hub di rimpatrio”, cita espressamento la violazione del principio di non refoulement stabilito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra. del 1951 sui rifugiati Ma se questo principio non è violato dalle autorità italiane, come peraltro è avvenuto in passato, basti pensare al caso Hirsi, potrebbe essere sistematicamente violato dal paese terzo designato come “sicuro”. Come si può agevolmente verificare nel caso della Tunisia, che appare la principale candidata, in base a futuri accordi bilaterali con l’Italia, a diventare un “Hub per i rimpatri”, sia per gli accordi già intercorrenti con il nostro paese, che per la stipula di uno sciagurato Protocollo d’intesa tra Unione europea e la stessa Tunisia, sotto gli auspici di Usula von der Leyen e di Giorgia Meloni. La Tunisia è dunque già destinataria di un consistente flusso di aiuti economici europei ed italiani per incentivare la lotta contro l’immigrazione “illegale”, e potrebbe essere incentivata con ulteriori aiuti ad accettare sul proprio territorio immigrati iregolari provenienti da paesi terzi ed espulsi dall’Italia. Tuttavia,va ricordato che Il Mediatore europeo (Ombudsman), a ottobre dello scorso anno, ha criticato la Commissione per non essere stata trasparente riguardo alle informazioni sui diritti umani su cui si è basata prima di firmare un accordo con la Tunisia che include fondi Ue per la gestione delle frontiere. Ha inoltre invitato la Commissione a definire criteri espliciti per la sospensione dei finanziamenti provenienti da Bruxelles. Ed il premier tunisino, l’autocrate Saied, in diverse occasioni ha dichiarato di non accettare campi di detenzione nel suo paese per persone irregolari non tunisine espulse o respinte dall’Unione europea, come del resto hanno ribadito in recenti interventi le autorità libiche. Vedremo dopo che il nuovo Regolamento UE sui rimpatri sarà approvato e diventerà operativo, a quale prezzo cambierànno, se cambieranno, queste posizioni di rifiuto. Il governo tunisino, oltre a negare l’applicazione effettiva del dirito di asilo, si è reso responsabile di respingimenti collettivi come sistema ordinario di gestione dei controlli di frontiera. Un ulteriore accordo con questo governo, per deportare dall’Italia migranti di paesi terzi destinatari di un ordine di espulsione, sarebbe radicalmente nullo per la violazione sistematica che ne deriverebbe rispetto al principio di non refoulement affermato dall’art.33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati.
Più difficile che oggi si ripropongano come Hub di rimpatrio paesi come il Niger, o il Ruanda, che sono caratterizzati da un grave deterioramento delle condizioni di sicurezza interna, e soprattutto non sembrano avere più governi disposti ad arrivare a questi livelli di “collaborazione” con l’Unione europea e gli Stati membri. Per ragioni diverse, legate anche al loro posizionamento internazionale, sembra da escludere che altri paesi, come la Turchia o l’Egitto possano accettare di diventare Hub per i rimpatri di persone che non hanno la cittadinanza di quegli Stati., Perchè è accertato, anche dalle Nazioni Unite, che questi paesi ricorrono a respingimenti o ad espulsioni verso altri Stati terzi, come la Siria o il Sudan, nei quali le persone così “rimpatriate” sono esposte ad ogni tipo di abusi. Per le stesse ragioni non appare ipotizzabile che gli Stati europei, e tra essi l’Italia, arrivino a considerare come Hub di rimpatrio la Libia, che non ha ancora una sua consistenza politica e territoriale unitaria, oltre ad essere caratterizzata da una diffusa collusione tra organizzazioni criminali e milizie a sostegno dei contrapposti governi, che il caso Almasri, sul quale la Corte Penale internazionale continuerà ad indagare, ha imposto all’attenzione generale.
Guardando invece ad est, i progetti di utilizzare paesi terzi come hub di rimpatrio si ricolgono alla Serbia, che recentememte ha aderito a Frontex, alla Bosnia, al Montenegro ed al Kosovo, magari con un ricatto basato sulla loro possibile ammissione nell’Unione europea. Anche in questi paesi terzi sono documentati gravi abusi ai danni dei migranti irregolari in transito, intercettati dalle forze di polizie che non garantiscono il rispetto effettivo dei diritti umani che sono indicati dalla proposta di Regolamento sui rimpatri per stabilire la ammissibilità di accordi bilaterali, o dell’intera UE, con paesi terzi designati come hub di rimpatrio. Sono i corpi dei migranti, una volta gunti in Italia, che recano i segni delle sevizie subite dagli agenti di polizia dei paesi balcanici che hanno attraversato (la cd. rotta balcanica). Con questi paesi extra UE non è neppure ipotizzabile la conclusione di accordi che prevedano il trasferimento forzato di persone irregolari che abbiano ricevuto un provvedimento di espulsione in uno degli Stati membri dell’Unione europea.
5. Nonostante realizzino il trasferimento del cittadino straniero da espellere in un paese terzo sicuro, che non sia quello di origine, dove verrà sottoposto ad una giurisdizione extra-UE, gli Stati membri e le agenzie dell’Unione europea come Frontex rimangono responsabili delle violazioni dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a questa nuova forma di “rimpatrio” che non si traduce nella riammissione nel paese di origine.
L’abrogazione della Direttiva sui rimpatri 2008/115/CE per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento sui rimpatri, proposto ieri dal Commissario UE alle migrazioni Brunner all’assemblea plenaria del Parlamento europeo, non permetterà di superare i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, con riguardo ai casi di espulsioni con accompagnamento forzato. Se si verificano violazioni dei diritti fondamentali della persona, per effetto del suo trasferimento in un paese terzo designato come Hub di rimpatrio, ne è pienamente corresponsabile lo Stato che ha proceduto all’allontanamento forzato della persona in condizione di irregolarità, verso il territorio di un paese terzo nel quale comunque questa persona non ha alcun titolo di soggiorno, ma come immigrato irregolare destinatario di un ordine (europeo?) di espulsione, sarà soggetto alle norme stabilite da quel paese per gli immigrati irregolari, da detenere in ogni caso, e da avviare poi verso i paesi di origine, sempre che questi accettino la riammissione. Perchè il vero problema, che si cerca di nascondere dietro la proposta di espulsioni verso paesi terzi “hub di rimpatrio”, consiste nella mancanza di accordi di riammissione effettivamente operanti con i paesi di origine e nella conclamata incapacità dell’Unione europea di concludere accordi di portata unionale con i paesi dai quali più frequentemente partono i cd. migranti economici, che poi diventano irregolari da espellere, se non si possono più sfruttare come lavoratori “in nero”. Mentre stanno aumentando in modo esponenziale, non solo in Africa, i paesi dai quali provengono, se riescono a fare ingresso nell’Unione europea, persone meritevoli del riconoscimento di una qualche forma di protezione. Una legislazione dell’Unione europea che guardi realisticamente al futuro dovrebbe andare in una direzione opposta alla linea “trumpiana” proposta adesso con il nuovo Regolamento sui rimpatri.
6. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha già ribadito in diverse occasioni la necessità di contemperare una gestione efficace dei rimpatri con il rispetto della dignità dei migranti nonché dei diritti fondamentali loro riconosciuti, come nel caso El Dridi (sentenza del 28 aprile 2011, Hassen El Dridi, causa C-61/11 PPU, ECLI:EU:C:2011:268).
La Corte europea dei diritti dell’Uomo ha stabilito che la giurisdizione ha portata extra-territoriale quando pubblici ufficiali agiscono, legalmente o illegalmente, al di fuori del territorio dello Stato, esercitando autorità o controllo su di una persona, come non sembra affatto da escludere quando agenti di polizia italiani accompagneranno nel territorio di un paese terzo “sicuro”, ritenuto come hub di rimpatrio, stranieri irregolari espulsi dall’Italia Lo Stato italiano rimane obbligato a rispettare e proteggere i diritti delle persone che non sono più presenti nel territorio, ma che sono state soggette alla sua autorità e al suo controllo, e che sono state sottoposte ad azioni di portata extra-territoriale, come l’accompagnamento forzato e la consegna ad autorità di un paese terzo, al di fuori dell’Unione europea.
Nel caso Hirsi la Corte europea dei diritti dell’Uomo, di fronte ad un episodio di respingimento collettivo in Libia, ha affermato che l’Italia ha violato, oltre al divieto di espulsioni collettive, gli articoli 3 della Convenzione EDU (divieto di tortura o di trattamenti inumani o degradanti) e l’art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della stessa Convenzione EDU, Il principio di non respingimento, come interpretato dalla CEDU, significa soprattutto che gli Stati devono astenersi dal rinviare una persona (direttamente o indirettamente) là dove essa potrebbe correre il rischio reale di essere sottoposta a tortura o a pene o a trattamenti inumani o degradanti. In quell’occasione la Corte di Strasburgo ha affermato la giurisdizione italiana anche nel caso di persone intercettate da un mezzo della Guardia di finanza italiana in acque internazionali e consegnate alle autorità di un paese terzo extra UE. La stessa affermazione di una persistente giurisdizione italiana, ed europea, anche dopo il trasferimento in un paese terzo ritenuto “sicuro” come “hub di rimpatrio” potrebbe ricorrere qualora si riuscisse a realizzare davvero il trasferimento di immigrati irregolari espulsi dall’Italia in questi paesi.
7. Gli accordi bilaterali che saranno stipulati dai paesi membri dell’Unione europea, o da Frontex, con Stati terzi individuati come Hub di rimpatrio non potranno garantire che gravi violazioni dei diritti umani, non si verifichino nei confronti delle persone straniere allontanate dal territorio europeo ed italiano. Per la Corte di Strasburgo l’esistenza di testi interni e la ratifica di trattati internazionali che sanciscono il rispetto dei diritti fondamentali non sono sufficienti, da soli, a garantire un’adeguata tutela dal rischio di maltrattamenti quando fonti affidabili rappresentino prassi delle autorità – o da queste tollerate – manifestamente contrarie ai principi della Convenzione EDU.
In base all’art. 13 della Convenzione EDU, “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.” Nel caso dell’espulsione verso un paese terzo designato come hub di rimpatrio, non è garantito lo stesso diritto ad un ricorso effettivo, o ad una seconda domanda di protezione internazionale (reiterata), come invece previsto per le persone trattenute nei centri di detenzione variamente denominati ubicati in territorio italiano. Oltre alla lesione dei diritti ad un ricorso effettivo si configura in questi casi una lesione del principio di parità di trattamento anche perchè non si specifica con un atto avente forza di legge, che non può essere certo un accordo internazionale, i criteri di selezione nella vasta pletora di stranieri irregolari destinatari di provvedimenti di espulsione, chi sarà trasferito verso un paese terzo come hub di rimpatrio, e non piuttosto accompagnato nel paese di origine con scorta di polizia, o trattenuto in un centro di detenzione in Italia, in vista di una effettiva esecuzione dell’ordine di rimpatrio.
Gli stessi principi di garanzia previsti in territorio italiano dalle Convenzioni internazionali valgono anche per i paesi terzi designati come Hub di rimpatrio, che dovrebbero fare in modo che la propria legislazione, e le conseguenti prassi di polizia, in materia di detenzione amministrativa e rimpatrio forzato, rispettino anche il diritto dell’Unione europea. Verrebbe meno altrimenti la legittimazione degli accordi bilaterali che dovrebbero essere conclusi in futuro per individuare i paesi terzi sicuri come Hub di rimpatrio. Sulla invavlidità di questi accordi dovrebbe essere chiamata a pronunciarsi la Corte di Giustizia dell’Unione europea, oltre a tutti i ricorsi individuali che sarà possibile azionare contro i trasferimenti forzati nei paesi “Hub di rimpatrio”, davanti ai giudici nazionali ed alla Corte europea dei diritti dell’Uomo.
Utilizzare la possibilità di liberarsi dagli obblighi di rispetto delle garanzie dei diritti fondamentali sanciti dalle Convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali UE, e dalla Costituzione italiana, con il trasferimento forzato degli immigrati irregolari soggetti a procedure di allontanamento forzato verso paesi al di fuori dell’Unione europea corrisponde ad una sospensione dello Stato di diritto. Si rimette ancora una volta alle autorità amministrative, che decidono sui provvedimenti di espulsione, ed agli organi dell’esecutivo, che concludono e gestiscono gli accordi bilaterali con i paesi extra UE designati come hub di rimpatrio, la gestione delle prassi di rimpatrio, e dunque la libertà personale e tutti gli altri diritti fondamentali che vanno riconosciuti anche agli immigrati in uno stato di irregolarità.(Corte costituzionale – sentenza n.105 del 2001) “

(ANSA) – TUNISI, 12 MAR – II ministro tunisino degli Esteri, delle migrazioni e dei tunisini all’estero, Mohamed Ali Nafti, ha incontrato presso la sede del ministero, Azouz Samri, capo della missione dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Tunisia per discutere del follow-up dell’attuazione dei programmi di cooperazione con l’Oim nel settore dei rimpatri volontari e sicuri dei migranti irregolari. In una nota, il ministero tunisino ha evidenziato l’importanza di sforzi concertati e di un coordinamento continuo tra tutte le parti interessate per garantire il successo del programma in tutte le fasi. Il ministro degli Esteri ha chiesto di intensificare le campagne di sensibilizzazione tra i migranti irregolari per informarli sul programma di rimpatrio volontario e sulle opportunità che offre per la loro reintegrazione nei loro Paesi d’origine. Queste campagne sono regolarmente condotte dalla missione Oim in Tunisia, come confermato dal suo capo, che ha elogiato il forte coordinamento con le autorità tunisine. In questo contesto, *il ministro ha ribadito la posizione della Tunisia contro il fatto di diventare un paese di transito o di insediamento per i migranti irregolari* . Ha inoltre sottolineato l’impegno della Tunisia a garantire che i rimpatri nei paesi di origine siano effettuati volontariamente e in sicurezza, in modo da preservare la dignità umana e in linea con i suoi obblighi internazionali pertinenti.
PICUM
17.01.25
Non-refoulement in the context of the EU Pact on Migration and Asylum
OSSERVATORIO BALCANI CAUCASO
Accordo Danimarca-Kosovo: un modello per la nuova politica migratoria dell’UE
Il trattato che permette a Copenaghen di inviare in Kosovo fino a 300 detenuti, inclusi migranti soggetti a un ordine di rimpatrio, è il modello di esternalizzazione dei centri detentivi per il rimpatrio più vicino ai “return hubs” proposti dalla Commissione europea. I rischi di quel modello sono già evidenti
12/03/2025 – Federico Baccini, Emma Louise Stenholm
MELTINGPOT
25 February 2025
Niger. Alarming news from the “humanitarian center” of Agadez
Refugees deprived of food aid
Laura Morreale
Il Mattinale Europeo
12 marzo 2025
Le Guantanamo dell’Ue per i migranti
di David Carretta e Christian Spillmann
Il Foglio
14 marzo 2025
Gli hub dell’Ue per i migranti non piacciono ai libici: teneteveli voi
di Luca Gambardella
The Guardian
Fri 24 Jan 2025
Europe overhauls funding to Tunisia after Guardian exposes migrant abuse
Mark Townsend-
Allegations of rape, beatings and collusion by EU-funded security forces prompt shift in migration arrangements
EU funding and state-sponsored human trafficking in Tunisia
7.2.2025
Question for written answer E-000583/2025
to the Commission
Rule 144
Ilaria Salis (The Left), Cecilia Strada (S&D), Leoluca Orlando (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (The Left), Damien Carême (The Left), Estrella Galán (The Left), Isabel Serra Sánchez (The Left), Tineke Strik (Verts/ALE)
Recent reports, including the RRX State Trafficking Report[1] (presented at Parliament on 29 January 2025) and a communication from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (AL TUN 6/2024)[2], suggest that Tunisian state authorities may be involved in human trafficking. Findings indicate that Tunisian security forces have allegedly expelled sub-Saharan migrants to the Libyan border, where they may have been handed over to armed groups in exchange for money. The OHCHR has informed Italy, Libya, Algeria and EU representatives[3], yet the EU is continuing to fund Tunisia’s border enforcement and ‘search-and-rescue’ efforts. Reports suggest EU-backed units may be involved in illegal pushbacks at sea, raising concerns about potential state-sponsored trafficking.
- 1.What safeguards are in place to prevent EU funds from supporting Tunisian authorities involved in human trafficking and rights abuses?
- 2.Is the Commission investigating Tunisia’s role in state-sponsored trafficking, and will it consider suspending funding or reassessing the EU-Tunisia agreement?
- 3.Given the vulnerability of the witnesses in the State Trafficking Report in Tunisia and Libya who are willing to testify before EU institutions and courts, does the Commission support establishing a legal-humanitarian corridor for the investigation?
ADNKRONOS
LUNEDÌ 17 MARZO 2025 12.10.39
MIGRANTI: VON DER LEYEN, ‘LAVORIAMO A PAESI ORIGINE SICURI’
‘Nelle prossime settimane prima proposta di lista Ue’ (Adnkronos) –
Un elemento chiave del patto per la migrazione e l’asilo, spiega la presidente, “che ci consente di semplificare le procedure di asilo è l’uso di concetti di Paesi sicuri. La Commissione sta attualmente preparando un elenco Ue di Paesi di origine sicuri. A questo fine, stiamo attingendo a un’analisi dell’Agenzia dell’Ue per l’asilo e ad altre fonti di informazioni disponibili per valutare una prima selezione di Paesi scelti in base a criteri oggettivi, come bassi tassi di riconoscimento dell’asilo. La nostra intenzione è di presentare una proposta per un primo elenco Ue di Paesi di origine sicuri nelle prossime settimane”. Una volta adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, continua von der Leyen, “questo elenco sarà dinamico e potrà essere ulteriormente ampliato o rivisto nel tempo. Inoltre, la Commissione sta ultimando le sue consultazioni con gli Stati membri, il Parlamento Europeo, la società civile e l’Unhcr in vista della revisione del concetto di Paese terzo sicuro, come previsto dal regolamento sulla procedura di asilo. Esiste una comprensione condivisa tra gli Stati membri che alcune delle condizioni e delle fasi procedurali devono essere alleviate. Stiamo attualmente esaminando il modo migliore per farlo, assicurandoci al contempo che ogni persona continui ad avere una valutazione individuale e che il funzionamento complessivo del sistema tra gli Stati membri sia salvaguardato”. In preparazione di questo lavoro sui Paesi sicuri, aggiunge la presidente, “la cooperazione con i nostri Paesi partner è essenziale: un’attività di sensibilizzazione congiunta, attraverso i canali diplomatici degli Stati membri e le delegazioni dell’Ue, è necessaria per fare chiarezza e dissipare qualsiasi malinteso. Queste partnership ci consentono di creare fiducia e affidabilità attorno a interessi condivisi e sono una parte importante della nostra politica migratoria, avendo portato a una significativa riduzione degli attraversamenti illegali delle frontiere dell’Ue”.
EIURACTIV
Mar 11, 2025 06:30
‘Return hubs’ possible under new EU rules
Nicoletta Ionta
The new regulation, seen by Euractiv, is expected to introduce tougher migration rules and facilitate the creation of return hubs.