Ancora deportazioni in Albania. La Corte di Appello di Roma nega la convalida dei trattenimenti.

di Fulvio Vassallo Paleologo

ABSTRACT

I giudici della Corte di Appello di Roma hanno sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte di giustizia Ue, sollevando una questione pregiudiziale, e con il decorso dei termini, di fatto, respingendo la richiesta di convalida del trattenimento di 43 richiedenti asilo, già denegati il giorno prima con una decisione lampo della Commissione territoriale di Roma delocalizzata in Albania. Per quanto si legge in una delle decisioni adottate dalla Corte di appello di Roma, “l’applicazione della procedura accelerata ha determinato una compressione dei diritti del richiedente, al di là della sua situazione soggettiva e, pertanto, si rende necessario verificarne la legittimità anche in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti”.

I provvedimenti della Corte di appello di Roma richiamano anche la Costituzione con riferimento al diritto di asilo da riconoscere a chi nel proprio paese si veda negato l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, una norma che evidentemente non è stata considerata rilevante dalla Commissione territoriale che è arrivata a respingere in poche ore, per “manifesta infondatezza”, tutte le 43 richieste di protezione internazionale presentate nei centri di detenzione in Albania da persone provenienti da provenienti in prevalenza dal Bangladesh, ma anche da Egitto, Costa d’Avorio e Gambia.

Dopo queste decisioni della Corte di Appello di Roma sarà ben difficile riaprire i centri di detenzione in Albania prima della prossima estate. Quale che possa essere la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla categoria dei “paesi di origine sicuri”, la violazione dei diritti di difesa e la impraticabilità dei rimpatri forzati da territorio albanese, impediranno comunque, anche in futuro, qualunque attuazione del Protocollo Italia-Albania che risulti conforme al vigente quadro normativo europeo ed alla Costituzione italiana (art. 3,10,13, 24 e 117). Anche se nel 2026 entreranno in vigore i nuovi Regolamenti previsti in materia di screening in frontiera e procedure di asilo dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, al di là della contestata categoria di “paese di origine sicuro”, sulla quale un consenso europeo sembra ancora lontano, numerosi aspetti del Protocollo stipulato da Giorgia Meloni con Edy Rama resteranno in contrasto stridente con le nuove norme di derivazione eurounionale. Appare ancora molto confusa, oltre la propaganda governativa che ne fa un elemento centrale, la fase finale della permanenza nei centri di detenzione in Albania, con il rimpatrio verso i paesi di origine. Sembra sempre più probabile che, alla scadenza dei termini di detenzione delle procedure accelerate in frontiera deterritorializzate in Albania, i richiedenti asilo denegati dovranno comunque essere trasferiti in Italia, senza che la percentuale di espulsioni con accompagnamento forzato verso i paesi di origine “sicuri” possa significativamente aumentare.

Di certo non basterà che il governo Meloni esprima il suo “stupore” per le decisioni dei giudici romani. Non ci si potrà neppure rifugiare nell’ennesimo attacco ai giudici che “non permettono” al governo di operare. Questa volta il governo dovrà rendere conto della inapplicabilità del Protocollo Italia- Albania, almeno se si vuole rimanere nei canoni della legalità internazionale, e dei rapporti bilaterali, inclusi gli accordi di riammissione, con quei paesi terzi che con un atto di legge vengono considerati come “paesi di origine sicuri”. Ma che sicuri non sono affatto, come confermano i Rapporti delle agenzie ONU ed i racconti delle persone che arrivano fuggendo proprio da quei paesi. Adesso che i centri di detenzione in Albania sono di nuovo vuoti, e lo resteranno presumibilmente per i prossimi mesi, dopo che il governo aveva deciso la loro apertura ad ottobre dello scorso anno, si deve verificare una volta per tutte la responsabilità contabile di chi ha deciso uno spreco di milioni di euro, con l’avvio dell’applicazione del Protocollo Italia-Albania, malgrado la giurisprudenza che si andava formando sulle procedure accelerate in frontiera, e malgrado la serie di rinvii pregiudiiali alla Corte di Giustizia UE.

Ormai la politica migratoria, strumemtalizzata dalle destre anche per modificare l’assetto costituzionale, ha spaccato il paese. Se una parte minoritaria, grazie al vasto astensionismo, sta prevalendo con leggi aberranti e con prassi di polizia illegittime, ovunque una resistenza sempre più forte si sta consolidando, anche in territorio albanese, dove è stata presente una missione della società civile italiana che ha raccolto e documentato storie di abusi e prassi illegittime. Il fine non giustifica i mezzi. Perchè lo Stato di diritto con le garanzie costituzionali che stabilisce in materia di libertà personale, e poi il diritto di asilo, e quindi i correlati diritti di difesa, non si possono comprimere in nome della volontà dell’esecutivo, in violazione di principi costituzionali e di norme ancora in vigore a livello europeo, dove non è affatto scontato che il governo Meloni continui a ricevere quel supporto che vanta di godere.


1. Si deve proprio parlare di deportazione, quando persone migranti, che andrebbero considerate ancora nelle condizioni di naufraghi, vengono intercettate in acque internazionali, da una nave militare italiana, sottoposte a sommarie operazioni di selezione (pre-screening), trattenute per giorni a bordo di una nave in navigazione in alto mare, private della possibilità di presentare una domanda di asilo in territorio italiano, e poi sottoposte in un paese all’esterno dell’Unione europea ad una procedura di asilo non equa. Come se si trovassero ad una frontiera italiana, ma in realtà trattenute, in stato di totale limitazione della libertà, private di fatto dei diritti di difesa, in un centro di detenzione extra-UE, sotto giurisdizione italiana, ma in territorio albanese. Adesso queste persone da definire una volta per tutte come “deportate” dovranno essere ricondotte in Italia.

I giudici della Corte di Appello di Roma hanno sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte di giustizia Ue, sollevando una questione pregiudiziale, e con il decorso dei termini, di fatto, respingendo la richiesta di convalida del trattenimento di 43 richiedenti asilo, già denegati il giorno prima con una decisione lampo della Commissione territoriale di Roma delocalizzata in Albania. Dopo che 5 di loro erano stati trasferiti in Italia, in seguito al secondo screening nell’hotspot di Schengjin, uno perchè minore, gli altri 4 perchè riconosciuti soltanto allora come “vulnerabili”. In questa occasione i giudici romani hanno seguito la via del rinvio per questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, senza procedere alla diretta disapplicazione del diritto interno perchè in contrasto con il dettato delle norme eurounionali in materia di procedure accelerate in frontiera.

La portata della decisione dei giudici romani è limpida e coerente con le precedenti decisioni adottate dai tribunali che hanno dovuto occuparsi di procedure accelerate in frontiera per richiedenti asilo provenienti da paesi di origine ritenuti “sicuri” ed hanno sospeso il giudizio sollevando una questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia UE. “Il giudizio va sospeso nelle more della decisione della Corte di Giustizia. Poiché per effetto della sospensione è impossibile osservare il termine di quarantotto ore previsto per la convalida, deve necessariamente essere disposta la liberazione del trattenuto, così come ha ripetutamente affermato la Corte Costituzionale in casi analoghi (nei quali è stata sollevata questione di legittimità costituzionale nell’ambito di procedimenti di convalida di arresto). L’art.14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, collega, infatti, la perdita di efficacia del trattenimento alla carenza, per qualsiasi ragione, di un provvedimento di convalida nel termine di quarantotto ore dalla richiesta”. I migranti saranno trasferiti a Bari dove verranno inseriti nel sistema nazionale di accoglienza.

Alcune delle motivazioni addotte avrebbero potuto implicare la disapplicazione della normativa nazionale che impone il trattenimento amministrativo generalizzato per i richiedenti asilo che non presentino documenti di identità, a parte la previsione, sulla carta, di una garanzia finanziaria che nella prassi è quasi impossibile prestare. Per quanto si legge in una delle decisioni adottate dalla Corte di appello di Roma, “l’applicazione della procedura accelerata ha determinato una compressione dei diritti del richiedente, al di là della sua situazione soggettiva e, pertanto, si rende necessario verificarne la legittimità anche in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti“. Il clima che si respira nel paese, e gli attacchi ai quali sono sottoposti i giudici che non si adeguano agli indirizzi del governo, hanno forse consigliato una decisione più interlocutoria, caso per caso, che non un provvedimento di portata più ampia, sempre su base individuale, ma con la disapplicazione della normativa interna riguardante le misure di trattenimento nelle procedure di asilo per coloro che provengono da paesi di origine ritenuti oggi sicuri in base ad una espressa previsione di legge (n.187/2024).

La decisione sulla convalida del trattenimento riporta quindi alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024, secondo cui “osta a che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali per una siffatta designazione”. Si richiama anche il potere/dovere di cooperazione istruttoria del giudice “di verificare d’ufficio, mediante reperimento ed esame delle informazioni fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, le violazioni delle condizioni sostanziali per la designazione di un paese come sicuro”. I provvedimenti della Corte di appello di Roma richiamano anche la Costituzione con riferimento al diritto di asilo da riconoscere a chi nel proprio paese si veda negato l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, una norma che evidentemente non è stata considerata rilevante dalla Commissione territoriale che è arrivata a respingere in poche ore, per “manifesta infondatezza”, tutte le 43 richieste di protezione internazionale presentate nei centri di detenzione in Albania da persone provenienti da provenienti in prevalenza dal Bangladesh, ma anche da Egitto, Costa d’Avorio e Gambia.

Per la Corte di appello di Roma, come si legge in uno dei provvedimenti, “occorre tuttavia verificare se nella specie ricorrano o meno i presupposti legali della scelta operata dall’Autorità di disporre il trattenimento del richiedente nell’ambito di una procedura di frontiera, motivata in ragione della designazione del paese di origine del richiedente asilo quale paese sicuro. Se non sussistono le condizioni per la designazione del paese di origine quale paese sicuro, non poteva disporsi la procedura accelerata e il trattenimento ai sensi della medesima”.

2, Nella stringatezza delle decisioni dei giudici della convalida che, a differenza della sentenza della Corte di giustizia UE del 4 ottobre 2024, non sembrano approfondire la questione della violazione dei diritti di difesa nelle procedure accelerate in frontiera, si può ritenere che la Corte di Appello di Roma si sia richiamata a quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 19 dicembre 2024, n. 33398, sulla base della stessa sentenza dalla Corte di giustizia (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024, con riguardo al dovere di esame completo ed ex nunc imposto dall’art. 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. E quindi “In base a tale principio, espresso ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ. in relazione a un giudizio di impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale, il giudice ordinario, sebbene non possa sostituirsi all’autorità governativa sconfinando nel fondo di una valutazione discrezionale a questa riservata, ha, nondimeno, il potere-dovere di esercitare il sindacato di legittimità del decreto ministeriale, nella parte in cui inserisce un certo paese di origine tra quelli sicuri, ove esso contrasti in modo manifesto con la normativa europea vigente in materia, anche tenendo conto delle fonti istituzionali e qualificate di cui all’art. 37 della direttiva 2013/32, aggiornate al momento della decisione”. Con specifico riferimento al trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo, si richiama la parte finale dell’Ordinanza interlocutoria della stessa Cassazione, del 30 dicembre scorso, che il governo ha ritenuto come una conferma delle proprie politiche migratorie in materia di procedure accelerate in frontiera. La Corte di appello di Roma osserva in proposito che “Il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento”. Una considerazione che la Corte di appello di Roma ritiene ancora attuale, in attesa dell’intervento della Corte di giustizia UE, anche dopo la modifica legislativa apportata con i decreti legge 145 e 158 del 2024, poi confluiti in sede di conversione nella legge 187/2024. I giudici non si sostituiscono dunque al legislatore, che designa i paesi di origine sicuri, ma nei singoli casi concreti ritengono non ricorrere i presupposti del trattenimento, in attesa della decisione della Corte di giustizia UE, e per la dubbia legittimità nella individuazione dei presupposti di “sicurezza” del paese di origine, con riferimento alla singola persona migrante della quale sono chiamati a convalidare il trattenimento amministrativo.

3. E’ un altro fallimento della strategia di esternalizzazione delle procedure di asilo in Albania, con un ricorso strumentale alla categoria di “paesi di origine sicuri” ed a “procedure accelerate in frontiera”, una frontiera “europea” che non può esistere in territorio albanese. Una strategia “trumpista” del governo Meloni, che “se ne frega” delle vigenti direttive europee in materia di protezione internazionale ad evidenti scopi propagandistici, e non ha voluto attendere la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea che terrà soltanto il prossimo 25 febbraio l’udienza per discutere sulle questioni in via di interpretazione pregiudiziale sollevate da diversi tribunali italiani. Mentre la decisione finale arriverà soltanto mesi dopo, secondo i tempi della “procedura accelerata”, dopo che la Corte di Lussemburgo ha respinto la richiesta del governo italiano che aveva sollecitato una “procedura d’urgenza”.

In una delle decisioni della Corte di Appello di Roma si solleva quindi una ulteriore questione pregiudiziale, nel solco delle precedenti già all’esame della Corte di Lussemburgo. La questione che la Corte d’Appello intende sottoporre alla Corte di Giustizia con il rinvio pregiudiziale è “se il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, gli articoli 36, 37 e 46 della Direttiva 2013/32/UE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un Paese terzo sia definito di origine sicuro qualora, in tale paese, vi siano una o più categorie di persone per le quali non siano soddisfatte le condizioni sostanziali di tale designazione, enunciate nell’allegato I della Direttiva”.  Come si osserva al punto 3.2 della decisione ” L’opinione di questo Consigliere è che il diritto unitario non consenta di designare sicuro un paese con esclusione di categorie – e a maggior ragione di dichiararlo sicuro per intero quando risulti che per alcune categorie di persone non lo sia – per considerazioni che corrispondono sostanzialmente a quelle già espresse nella motivazione della sentenza del 4 ottobre 2024 dalla Grande sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con riferimento alla esclusione per parti del territorio, sentenza pregiudiziale avente efficacia erga omnes”. 

4. Quale che possa essere la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla categoria dei “paesi di origine sicuri”, la violazione dei diritti di difesa e la impraticabilità dei rimpatri forzati da territorio albanese, impediranno comunque, anche in futuro, qualunque attuazione del Protocollo Italia-Albania che risulti conforme al vigente quadro normativo europeo ed alla Costituzione italiana (art. 3,10,13, 24 e 117). Anche se nel 2026 entreranno in vigore i nuovi Regolamenti previsti in materia di screening in frontiera e procedure di asilo dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, al di là della contestata categoria di “paese di origine sicuro”, sulla quale un consenso europeo sembra ancora lontano, numerosi aspetti del Protocollo stipulato da Giorgia Meloni con Edy Rama resteranno in contrasto stridente con le nuove norme di derivazione eurounionale. Appare ancora molto confusa, oltre la propaganda governativa che ne fa un elemento centrale, la fase finale della permanenza nei centri di detenzione in Albania, con il rimpatrio verso i paesi di origine. Sembra sempre più probabile che, alla scadenza dei termini di detenzione delle procedure accelerate in frontiera, i richiedenti asilo denegati dovranno comunque essere trasferiti in Italia, senza che la percentuale di espulsioni con accompagnamento forzato verso i paesi di origine “sicuri” possa significativamente aumentare.

5. Dopo la mancata convalida del trattenimento nel centro per i rimpatri (CPR) di Gjader, disposto dal questore di Roma, al terzo tentativo di avviare il “modello Albania” operato dal governo italiano, cadono i presupposti della procedura accelerata in frontiera. Non si potrà dare esecuzione ad una serie di espulsioni immediate, con quella ampia esposizione mediatica, prima dell’accompagnamento forzato, che costituiva uno degli obiettivi del governo, per potere sbandierare davanti al proprio elettorato, ed anche a livello internazionale, i corpi dei migranti imbarcati su un volo di rimpatrio. Rimane del resto tutta da dimostrare la disponibilità di tanti paesi di origine definiti per legge come “sicuri”, ad accettare la riammissione di propri cittadini che hanno ricevuto un provvedimento di espulsione dalle autorità italiane. I dati di questi ultimi mesi, pubblicizzati dal governo solo nel piccolo incremento percentuale annuo, in termini assoluti rimangono sui livelli esigui degli anni passati, con incrementi che si possono valutare nell’ordine di poche centinaia di espulsioni in aumento rispetto all’anno precedente. Nel 2023 dei 158 mila sbarchi, l’Italia ha emesso 28 mila ordini di allontanamento, ma le espulsioni eseguite sono state 4.267 (in base al Rapporto “Trattenuti 2024. Una radiografia del sistema detentivo per stranieri”, realizzato da Actionaid con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari). Di queste, solo 2.987 riguardano chi è stato trattenuto in un Cpr (centro per i rimpatri), a dimostrazione do quanto si ripeterà a maggior ragione in Albania, dove le misure di trattenimento non contribuiranno in alcun modo, ammesso che si riesca a realizzarle con l’avvio del Protocollo, ad aumentare il numero delle persone effettivamente rimpatriate.

Di certo non basterà che il governo Meloni esprima il suo “stupore” per le decisioni dei giudici romani. Non ci si potrà neppure rifugiare nell’ennesimo attacco ai giudici che “non permettono” al governo di operare. Questa volta il governo dovrà rendere conto della inapplicabilità del Protocollo Italia- Albania, almeno se si vuole rimanere nei canoni della legalità internazionale, e dei rapporti bilaterali, inclusi gli accordi di riammissione, con quei paesi terzi che con un atto di legge vengono considerati come “paesi di origine sicuri”. Ma che sicuri non sono affatto, come confermano i Rapporti delle agenzie ONU ed i racconti delle persone che arrivano fuggendo proprio da quei paesi.

6. L’unico paese che ha realmente collaborato nei rimpatri con “procedure semplificate” imposti dal governo in base ad uno specifico accordo di riammissione, la Tunisia, ha praticato, già sul suo territorio, una tale attività repressiva, ben oltre i limiti della legalità internazionale, con respingimenti collettivi in Libia e procedure di rimpatrio volontario “forzato”, tanto che in questo periodo non fa registrare arrivi significativi.

Le persone di diversa nazionalità rastrellate in acque internazionali da mezzi della marina militare italiana, dopo approssimative operazioni di pre-screening, non potranno essere deportate, e anche qui senza usare il termine “rimpatriate”, perchè si tratta di attività illegittime per contrasto con le Convenzioni internazionali. Sono richiedenti asilo che appartengono a paesi come l’Egitto, il Pakistan o il Bangladesh, per non parlare dei paesi dell’Africa subsahariana, verso i quali, anche se si continuerà a ritenerli “sicuri”, non sarà facile per le autorità italiane organizzare voli di rimpatrio, nè dal territorio italiano, nè tantomeno dall’Albania. E sarà davvero questo risultato mancato, quando sarà evidente, che segnerà il fallimento definitivo del modello Albania, che la Meloni continua a propagandare anche a livello internazionale.

7. Adesso che i centri di detenzione in Albania sono di nuovo vuoti, e lo resteranno presumibilmente per i prossimi mesi, dopo che il governo aveva deciso la loro apertura ad ottobre dello scorso anno, si deve verificare una volta per tutte la responsabilità contabile di chi ha deciso uno spreco di milioni di euro, con l’avvio dell’applicazione del Protocollo Italia-Albania, malgrado la giurisprudenza che si andava formando sulle procedure accelerate in frontiera, e malgrado la serie di rinvii pregiudiiali alla Corte di Giustizia UE,. Evidentemente agli elettori di Giorgia Meloni non importa nulla delle torture che subiscono i migranti in Libia, delle deportazioni che vengono effettuate in Tunisia dopo gli accordi con l’Italia e l’Unione europea, delle tante vite che si perdono in mare, delle ragioni di persecuzione che costringono i migranti ad abbandonare il proprio paese. Ormai la politica migratoria, strumemtalizzata dalle destre anche per modificare l’assetto costituzionale, ha spaccato il paese. Se una parte minoritaria, grazie al vasto astensionismo, sta prevalendo con leggi aberranti e con prassi di polizia illegittime, ovunque una resistenza sempre più forte si sta consolidando, anche in territorio albanese, dove è stata presente una missione della società civile italiana che ha raccolto e documentato storie di abusi e prassi illegittime. Il fine non giustifica i mezzi. Perchè lo Stato di diritto, con le garanzie costituzionali che stabilisce in materia di libertà personale, e poi il diritto di asilo, e quindi i correlati diritti di difesa, non si possono comprimere in nome della volontà dell’esecutivo, in violazione di principi costituzionali e di norme ancora in vigore a livello europeo, dove non è affatto scontato che il governo Meloni continui a ricevere quel supporto che vanta di godere.

Già lo scorso dicembre anche i sovransti europei più vicini a Giorgia Meloni hanno frenato sull’ipotesi di costituire “hub per i rimpatri” all’esterno dei confini dell’Unione. Infatti temono che una volta che sia negato con procedure accelerate “in frontiera” il diritto di asilo e siano fallite le operazioni di rimpatrio forzato, non resterebbe altra possibilità di un ritrasferimento verso i paesi europei, in una prospettiva di redistribuzione che continuano a rifiutare, e che oggi possono allontanare anche contando sul fallimento delle politiche di rimpatrio che si vorrebbero praticare con il modello Albania. In definitiva, il continuo richiamo del governo Meloni alle nuove normative previste dal Patto sulla migrazione e l’asilo, rischia di tradursi nel’ennesimo imbroglio, quale che sia la prossima pronuncia della Corte di Giustizia UE sui “paesi di origine sicuri”. Le spinte nazionalistiche prevalenti in tutta l’Unione europea impediranno di completare il disegno di una gestione comune delle procedure di asilo e dei rimpatri “congiunti” con accompagnamento forzato. Anche se questo non avverrà a difesa dei diritti umani, o del diritto alla protezione internazionale, ma al di là della propaganda elettorale, per una mera questione di interessi economici e di calcoli geopolitici. L’Europa “dei diritti” si avvia ormai all’estinzione, proprio sulle poltiche migratorie e dell’asilo.


ANSA

Protocollo Albania ++ Fonti Viminale, corti Appello rinviano per prendere tempo ++ Sul tema dei trattenimenti c’è giurisprudenza di corto respiro (ANSA) – ROMA, 01 FEB –

Sul tema dei trattenimenti nei centri per le procedure accelerate alla frontiera, siano essi in Italia o in Albania, si stia sviluppando in Italia “una giurisprudenza che appare di corto respiro destinata a essere superata dagli eventi, visto che le corti di appello scelgono di rinviare alla corte di giustizia europea sostanzialmente per prendere tempo, quando si tratta di un sistema già previsto dal nuovo Patto europeo immigrazione e asilo che entrerà al più tardi in vigore nel 2026”. Lo sottolineano fonti del Viminale. (ANSA)

1:40 PM · 1 feb 2025


ANSA

1 febbraio 2025

Fonti Viminale, corti Appello rinviano per prendere tempo

‘Su protocollo Albania governo andrà avanti’

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ANSA

Partita dall’Albania la nave con i 43 migranti verso Bari

Richiedenti asilo a bordo motovedetta della Guardia di costiera


EURONEWS

17 ottobre 2024

Video. Consiglio europeo, sul tavolo gli hub di rimpatrio fuori dall’Ue


IL FATTO QUOTIDIANO

17 ottobre 2024

I migranti in Albania spaccano il Consiglio Ue: Macron, Scholz e Sanchez contrari. Ma l’Olanda punta a “fare lo stesso in Uganda”


IL MANIFESTO

16 ottobre 2024

Migranti, l’Ue benedice il patto con l’Albania. E punta a replicarlo

Migranti Von der Leyen scrive ai leader europei: «Hub per i rimpatri nei paesi terzi». Ma la stessa Commissione frena: «Serve una nuova legge»

di Marina Della Croce

….”SU QUESTO PUNTO difficilmente la presidente della Commissione troverà forti opposizioni tra i capi di stato e di governo. Di hub per i rimpatri fuori dai confini europei, per dire, aveva parlato la scorsa settimana anche il premier ungherese Viktor Orbán nella sua veste di presidente di turno dell’Unione. Anche se va detto che quello che von der Leyen sembra avere in mente è molto diverso dal protocollo Italia-Albania che prevede il trasferimento nel Paese delle Aquile di migranti salvati in mare, persone quindi che non hanno mai messo piede in Italia. La necessità di von der Leyen sembra essere invece quella di trasferire in paesi terzi persone che già si trovano sul territorio dell’Unione. Non a caso ieri proprio un portavoce della Commissione ha preso tempo spiegando che, «al momento» la possibilità di rimpatriare in maniera forzata i migranti in paesi terzi «non è legalmente possibile». Perché questo accada, ha spiegato, «la legge Ue deve regolamentare il rimpatrio forzato in un paese terzo che non sia il paese di origine».


EUROPA TODAY

22 ottobre 2024

Il “modello Albania” rischia di spaccare la maggioranza von der Leyen

La Sinistra li definisce “assurdi, disumani e costosi”. Socialisti e liberali criticano il sistema elogiato da von der Leyen, con cui però sono al governo

di Alessia Capasso