di Fulvio Vassallo Paleologo
RADIO RADICALE
22 gennaio 2025
Focus di Scandura con Fulvio Vassallo Paleologo sul caso del comandante libico Al Masri
LA STAMPA
Almasri, da “torturatore” a “eroe”: festa a Tripoli davanti all’aereo italiano
Accolto in trionfo in Libia il comandante della polizia arrestato su mandato della Corte dell’Aja per crimini contro l’umanità e poi liberato. È stato portato con un velivolo del governo di Roma a casa
Irene Famà- Ilario Lombardo
22 Gennaio 2025 Aggiornato alle 07:57
IL SOLE 24 ORE
22 Gennaio 2025
LIbico liberato dall’Italia. Schlein: «Meloni passa da caccia a scarcerazione trafficanti». Avs chiede le dimissioni di Nordio
L’arresto non è stato convalidato per un errore procedurale
di Redazione Roma
IL MESSAGGERO
mercoledì 22 gennaio 2025
Generale libico Najeem già rilasciato dall’Italia, era stato fermato a Torino. «Errore nelle procedure»
Accusato di stupri, omicidio e crimini contro l’umanità, era venuto per assistere a Juve-Milan
AGGIORNAMENTO ORE 13 DI MERCOLEDI’ 22 GENNAIO 2025
“Espulso” in Libia il generale Njeem Osama Elmasry,capo della Polizia giudiziaria libica, appartenente alla potente milizia RADA, arrestato a Torino in base ad un provvedimento della Corte Penale internazionale, con l’accusa di torture e crimini contro l’umanità ai danni di persone migranti e di cittadini libici. Non si conoscono ancora i dettagli dell’operazione, che si poteva attendere visti i livelli di complicità del governo italiano con le autorità libiche che intercettano, detengono e torturano i migranti che cercano di attraversare il Mediterraneo.
Il ministro Nordio, in base allo Statuto della Corte Penale internazionale, che nel 1998 ha istituito la Corte penale internazionale., non aveva il potere di respingere la richiesta della CPI sulla base della quale era stato effettuato l’arresto di una persona che doveva restare a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana, fino a quando una decisione della Corte di Appello di Roma non avese accolto, o respinto, la richiesta di una misura cautelare. Ed è stata la Corte di Appello di Roma a “risolvere” il problema, scovando un errore nella procedura di arresto, e non riscontrando evidentemente altre ragioni per mantenere in custodia il generale libico. Come se in Italia fosse già stato abolito il reato di tortura. Si è trascurata ancora una volta il precedente costituito dalla condanna di trafficanti lbici, legati alle milizie colpevoli del reato di tortura, da parte del Tribunale di Messina. Anche iin questo caso il presunto colpevole era sotto la giurisdizione italiana, e le prove trasmesse dalla Corte penale internazionale erano assai consistenti. Ma si è preferito scovare un vizio procedurale, senza entrare nel merito delle responsabilità del generale Njeem Osama Elmasry.
Il procuratore generale aveva chiesto che la Corte di Appello di Roma dichiarasse l’irritualità dell’arresto “in quanto non preceduto dalle interlocuzioni con il ministro della Giustizia, titolare dei rapporti con la Corte penale internazionale; ministro interessato da questo ufficio in data 20 gennaio, immediatamente dopo aver ricevuto gli atti dalla Questura di Torino, e che, a oggi, non ha fatto pervenire nessuna richiesta in merito”. Si legge nell’ordinanza: “Per l’effetto non ricorrono le condizioni per la convalida e, conseguentemente, per una richiesta volta all’applicazione della misura cautelare. Ne deriva la immediata scarcerazione del pervenuto”. La liberazione del generale libico sarebbe dunque conseguenza di una mancata “richiesta in merito” che sarebbe dovuta pervenire alla Corte di Appello di Roma dal ministro della Giustizia. Ma quando sono stati recapitati al ministro Nordio, dalla questura di Torino, gli atti relativi alla richiesta di arresto del 18 gennaio?
Secondo i giudici della Corte di Appello di Roma, il ministro di Grazia e giustizia andava informato prima dell’arresto avvenuto nella serata di domenica 19 gennaio. Il ministro dell’interno, dopo la mancata convalida dell’arresto da parte della Corte di appello di Roma, ha quindi adottato nella stessa giornata di martedi 21 gennaio un decreto di espulsione di cui non si conoscono i dettagli, ma che sarebbe assai interessante leggere per le motivazioni che saranno state addotte per consentire al generale Njeem Osama Elmasry l’immediato rientro a Tripoli.
Secondo quanto previsto dall’art.2 della legge di attuazione “I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito”, ma estendere questa previsione anche alla fase cautelare, senza che la Corte di Appello possa entrare nel merito della richiesta, significa svuotare i poteri di arresto della Corte Penale internazionale, come si è verificato in questo caso.
La notizia di reato pervenuta alle autorità italiane avrebbe dovuto legittimare comunque l’adozione e la convalida di una immediata misura cautelare per evitare la fuga del ricercato. Che non è stata necessaria, perchè è stato il governo italiano ad espellerlo immediatamente verso la Libia, senza rinnovare gli atti che potevano presentare vizi procedurali. Come avviene in migliaia di casi, quando si tratta dell’espulsione di immigrati irregolari. Ma il generale libico non poteva essere considerato alla stessa stregua.
Secondo l’art.59 dello Statuto di Roma,“lo Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo, o di arresto e di consegna prende immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi, secondo la sua legislazione e le disposizioni del capitolo IX del presente Statuto”. E ancora, secondo la stessa norma “Ogni persona arrestata é senza indugio deferita all’autorità giudiziaria competente dello Stato di detenzione, che accerta, secondo la legislazione di tale Stato: a) che il mandato concerne elettivamente tale persona;
b) che questa persona é stata arrestata secondo una procedura regolare; c) che i suoi diritti sono stati rispettati. La persona arrestata ha diritto di chiedere all’autorità competente dello Stato di detenzione preventiva la libertà provvisoria, in attesa di essere consegnata”.
Nel suo comunicato nel pomeriggio di martedì 21 gennaio il ministro Nordio aveva ammesso che “è pervenuta la richiesta della Corte Penale Internazionale di arresto del cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish”. Allora questa richiesta è pervenuta davvero soltanto dopo l’arresto del generale libico a Torino? Si è trattato di giorni, ore o minuti ? Come è stato inteso il termine “immediatamente” stabilito dalla legge di attuazione dello Statuto di Roma per l’iniziativa da assumere da parte del ministro della giustizia con l’adozione dei provvedimenti necessari per l’arresto della persona ricercata dalla CPI ? Come è stato possibile che durante l’intera giornata di lunedì 20 gennaio il ministro della giustizia non abbia fatto pervenire una richiesta di arresto immediato alla Corte di Appello di Roma ? Anche in caso di irregolarità formale del primo arresto ,avvenuto nella serata del 19 gennaio, questa richiesta avrebbe legittimato l’adozione di un ulteriore ordine di arresto, evitando la scarcerazione ed il ritorno in Libia di un soggetto ricercato dalla Corte Penale internazionale per l’accusa di reati gravissimi, che adesso non saranno più perseguibili.
Risulterebbe che già il 19 gennaio la questura di Torino avesse trasmesso al Ministro della giustizia la comunicazione della polizia giudiziaria che aveva proceduto all’arresto di Almasri. Perchè il ministro Nordio ancora martedì 21 alle 16.30 nel suo comuncato si limtava ad affermare che “stava valutando” la richiesta di arresto pervenuta dalla Corte Penale internazionale, quando la Corte di Appello stava già adottando un provvedimento di non convalida dell’arresto ed il ministero dell’interno aveva già pronto un decreto di espulsione messo in esecuzione con un volo italiano su un aereo Falcon, presumibilmente dei servizi, appena tre ore più tardi ?
Come riporta su X Sergio Scandura, corrispondente per il Mediterraneo di Radio Radicale, “Quando nel pomeriggio – alle 16:04 – il ministro Nordio consegnava ai cronisti la nota stampa, il Falcon 900 italiano alle 11:14 CET (1014z) ha lasciato Roma Ciampino e alle 12:15 CET (1115z) stava già a Torino Caselle pronto a imbarcare Osama Najim ‘Al Masri’ Habish per riconsegnarlo in serata a Tripoli (21:42 CET). Nel pomeriggio la nota stampa del ministero si annunciava attendista sul caso (“considerato il carteggio complesso”), temporalmente segnata al gerundio (“Nordio sta valutando”): quando in realtà il ‘rider’ volante dei servizi era stato già organizzato dall’Italia molto tempo prima, decollando da Ciampino alle 11:14 del mattino”. Come sarà stato motivato il decreto di espulsione con esecuzione immediata della misura, adottato dal ministero dell’interno? Non erano possibili altre modalità di limitazione della libertà personale di un ricercato per reati tanto gravi, per non eludere la richiesta di arresto pervenuta dalla Corte Penale internazionale ?
L’Italia non ha rispettato nella sostanza le regole di cooperazione giudiziaria stabilite nello Statuto della Corte firmato a Roma e nella legge di attuazione 20 dicembre 2012, n. 237. In base all’art. 4 della legge di attuazione, che Nordio aveva già richiamato espressamente. Il Ministro della giustizia è obbligato a dare corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d’appello di Roma perché vi dia esecuzione, ovvero perché, nei casi indicati dall’articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, presti assistenza al Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell’attività da eseguire nel territorio dello Stato. Soltanto nel caso in cui sia richiesta la trasmissione degli atti o di documenti (art.5) il ministro della giustizia previa intesa con i Ministri interessati, qualora abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti ovvero l’espletamento di attività di indagine o di acquisizione delle prove possano compromettere la sicurezza nazionale, può sospendere la trasmissione dei documenti ovvero l’espletamento delle predette attività”. In base all’art.12 della legge di attuazione, la misura cautelare è revocata per decorrenza dei termini o se la corte d’appello di Roma abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna, come è avvenuto in termini brevissimi in questo caso. Anche senza distribuire responsabilità individuali, da accertare in altra sede, si deve intanto riconoscere che il sistema giudiziario italiano, gli apparati di polizia e i ministeri della giustizia e dell’interno non sono stati in grado di soddisfare una richiesta di misura cautelare pervenuta dalla Corte Penale internazionale, compromettendo probabilmente l’esito dell’intera procedura.
Nel caso del generale Njeem Osama Elmasry, “espulso” in Libia, al fine di evitare un contrasto con i fidi alleati libici, che danno una piena copertura a milizie che violano sistematicamente i diritti umani, si è inventato qualche errore formale nella procedura di arresto, per rimettere immediatamente in libertà l’esponente della potente milizia RADA, con un ordine di espulsione del ministro dell’interno, dal contenuto ignoto, che ne ha permesso il rientro immediato, con un volo speciale italiano già predisposto prima del comunicato del ministro, a Tripoli. Inefficienza burocratica. o piuttosto un tentativo di bilanciamento politico con le esigenze di proseguire i rapporti privilegiati di collaborazione con il governo di Tripoli sui dossier economici e sulla questione del contenimento delle traversate del Mediterraneo ?
Quanto è avvenuto in questi giorni tra Torino, Roma e Tripoli, mette in evidenza in modo definitivo il radicato rapporto di complicità tra autorità italiane e libiche nelle politiche di deterrenza che si attuano con sistematiche violazioni dei diritti umani. Le organizzazioni non governative, a loro volta bersagliate dai governi per le attività di ricerca e salvataggio in mare, continueranno a raccogliere le prove delle torture inflitte ai migranti respinti e detenuti in Libia. Il governo italiano conferma ancora una volta, quanto poco ormai possano valere in Italia lo Stato di diritto ed il rispetto delle Convenzioni internazionali che garantiscono i diritti umani.
ADN KRONOS
21 gennaio 2025 | 21.00
Migranti, scarcerato Almasri il libico arrestato a Torino per crimini di guerra
Non convalidato per un errore di procedura il mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale. Espulso è già in volo verso la Libia
SKY TG24
21 gen 2025 – 20:39
Torino, espulso capo polizia giudiziaria libica: in volo verso Tripoli
IL SOLE 24 ORE
21 gennaio 2025
Rimpatriato il libico arrestato a Torino. È ricercato dalla Corte dell’Aja per crimini contro l’umanità
L’arresto non è stato convalidato per un errore procedurale
…”È stata la Corte d’appello di Roma, competente in questi casi, a disporre la liberazione del comandante, che era detenuto al carcere delle Vallette, dopo essere stato arrestato dalla digos a Torino, dove era arrivato sabato per assistere alla partita di calcio Juventus-Milan. Non è consentito, si legge nell’ordinanza, l’arresto di iniziativa della polizia giudiziaria senza l’interlocuzione preventiva tra il ministro della Giustizia e la Corte d’appello della Capitale. Nordio è stato interessato lunedì, dopo aver ricevuto gli atti dalla questura di Torino e non ha fatto pervenire alcuna richiesta in merito. La Corte d’appello ha quindi dichiarato «l’irritualità dell’arresto» ed ordinato «l’immediata scarcerazione”….
Da Sergio Scandura – Corrispondente per il Mediterraneo di Radio Radicale
Quando nel pomeriggio – alle 16:04 – il ministro Nordio consegnava ai cronisti la nota stampa, il Falcon 900 italiano alle 11:14 CET (1014z) ha lasciato Roma Ciampino che alle 12:15 CET (1115z) stava già a Torino Caselle pronto a imbarcare Osama Najim ‘Al Masri’ Habish per riconsegnarlo in serata a Tripoli (21:42 CET). Nel pomeriggio la nota stampa del ministero si annunciava attendista sul caso (“considerato il carteggio complesso”), temporalmente segnata al gerundio (“Nordio sta valutando”): quando in realtà il ‘rider’ volante dei servizi era stato già organizzato dall’Italia molto tempo prima, decollando da Ciampino alle 11:14 del mattino.
LA REPUBBLICA
21 gennaio 2025
Scarcerato per un cavillo il generale Almasri, accusato di torture: è già tornato in Libia
di Alessandra Ziniti
Grande festa a Tripoli al suo arrivo. Era stato colpito da mandato di cattura della Corte penale internazionale. I giudici che l’hanno liberato: “Nordio non era stato informato del suo arresto”
ABSTRACT
Dopo essere stato individuato in base a una segnalazione dell’Interpol in esecuzione di un provvedimento della Corte penale internazionale adottato lo scorso 18 gennaio, è stato arrestato a Torino, presso l’hotel in cui alloggiava, il generale Njeem Osama Elmasry, ovvero Osama al-Najim, noto anche come Almasri, capo della Polizia giudiziaria libica, e vertice della potente milizia denominata RADA. Un gruppo paramilitare che opera nella regione di Tripoli a supporto del Governo di unità nazionale (GNA), riconosciuto a livello internazionale. Almasri era responsabile di due centri di detenzione vicino Tripoli, ad Ain Zara ed a Mitiga, proprio nei pressi dell’aeroporto internazionale sul quale l’Italia ha recentemente riattivato collegamenti di linea, e veniva ricercato dalla Corte penale internazionale per le torture ed i crimini contro l’umanità commessi ai danni tanto di cittadini libici che di persone migranti detenute nei centri di detenzione che gestiva. Si tratta adesso di vedere bene quali sono i capi di imputazione che gli sono contestati nella richiesta di arresto e se il processo avrà il suo corso.
Secondo quanto riferisce l’agenzia NOVA, in Libia la notizia dell’arresto di Almasri è stata diffusa sulla pagina Facebook ufficiale della Fondazione per la riforma e la riabilitazione di Ain Zara, struttura carceraria di Tripoli, e rilanciata da diversi giornali libici, tra cui “Al Hadath Libya”. In un post pubblicato sulla pagina della Fondazione, il direttore della struttura, Abdel Moaz Nouri Bouaraqoub, ha condannato quello che ha definito un “arresto arbitrario” di Al Najim, generale di brigata, esortando le autorità libiche ad assumersi la responsabilità di questa situazione. “Il generale di brigata Osama al Najim è noto per il suo rigore, dedizione e professionalità nell’adempiere ai compiti che gli sono stati affidati per molti anni. Preghiamo Dio Onnipotente affinché possa tornare sano e salvo il prima possibile”, si legge nella dichiarazione.
Sembra che le autorità italiane, in ccordinamento con la Corte penale internazionale, stiano ora gestendo le procedure necessarie per il trasferimento del potente capo della RADA verso la giurisdizione dell’Aja, dove dovrà rispondere delle accuse. Se davvero si procederà con la estradizione di Almasri, senza cedere a pressioni provenienti dalla Libia, il processo che si svolgerà a suo carico davanti alla Corte Penale Internazionale potrebbe fare emergere anche responsabilità italiane nella commissione di crimini contro l’umanità ai danni dei migranti intercettati in mare e riportati in Libia. Come ha dichiarato all’AGI Riccardo Noury, presidente di Amnesty International Italia, “Premesso che la Corte giudica singoli individui e non può condannare l’Italia – prosegue – potrebbe accadere che nel corso di qualche deposizione salti fuori che l’Italia potrebbe aver favorito, attraverso la cooperazione con la Libia, gli addebiti penali mossi nei confronti di queste persone”. L’indagine della Cpi ha diverse diramazioni, per crimini di guerra riguardanti i libici e crimini contro l’umanità che hanno nel mirino i migranti: “Tutto ruota intorno a Mitiga – spiega Noury – la città che è stata sia il luogo di scontri furibondi per il controllo dell’aeroporto sia il sito in cui si trova un centro di detenzione che Osama al Najim ha diretto”. In realtà se le torture ai danni dei migranti sono avvenute all’interno dei centri di detenzione controllati dalle milizie della RADA, non si può dimenticare che negli ultimi due anni decine di migliaia di persone sono state intercettate in mare e rigettate nell’inferno libico, con un sostanziale contributo delle autorità italiane impegnate nella “difesa dei confini” e nella lotta contro l’immigrazione “illegale”
Malgrado le condizioni meteo impossibili, a differenza della calma che ha caratterizzato i primi mesi del 2023, anno record degli arrivi in Italia sulla rotta del Mediterraneo centrale, le partenze e le deportazioni dalla Libia non sono mai cessate, ma tutto viene oscurato per non scalfire i “successi” del governo italiano. Come effetto di questi “successi” si segnala che al 18 gennaio scorso, almeno 31 persone sono già morte sulla rotta del Mediterraneo centrale dall’inizio dell’anno. Lo ha comunicato l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X. Nello stesso periodo, precisa l’agenzia dell’Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 493, di cui 429 uomini, 47 donne e 17 minori. Adesso saranno nelle mani di milizie armate come il gruppo RADA, se non di gruppi criminali che li sottoporranno ad ogni tipo di sevizie, anche a scopo estorsivo.
La Procura di Agrigento, più recentemente, e le Nazioni Unite, fin dal 2018, avevano già messo sotto indagine un altro esponente delle milizie che collaborano con il governo di Tripoli nel blocco delle partenze e nelle intercettazioni in mare, il comandante Bidja, arrestato a Tripoli nel 2020 e poi rilasciato e nominato dal premier Dbeibah come capo dell’Accademia navale. Sono indagini che devono proseguire, anche dopo che un gruppo armato ancora non individuato ha eliminato lo scorso anno questo importante testimone non solo delle violenze alle quali sono sottoposti i migranti che transitano, e continuano a transitare dalla Libia, ma anche ciustode di segreti ormai inconfessabili sui rapporti con le autorità italiane. Ci auguriamo che il generale Njeem Osama Elmasry,venga estradato e processato davanti alla Corte Penale Internazionale, prima che qualcuno riesca a farlo rientrare in Libia, magari per nascondere i segreti che possiede, certamente anche sui rapporti tra le milizie, il governo di Tripoli e le autorità italiane ed europee.
1. Come riporta l’agenzia DIRE, dopo essere stato individuato in base a una segnalazione dell’Interpol in esecuzione di un provvedimento della Corte penale internazionale adottato lo scorso 18 gennaio, è stato arrestato a Torino, presso l’hotel in cui alloggiava, il generale Njeem Osama Elmasry, ovvero Osama al-Najim, noto anche come Almasri, capo della Polizia giudiziaria libica, e vertice della potente milizia denominata RADA. Un gruppo paramilitare che opera nella regione di Tripoli a supporto del Governo di unità nazionale (GNA), riconosciuto a livello internazionale. Un alleato “pericoloso” del premier libico Dbeibah con il quale il governo italiano intrattiene rapporti sempre più stretti per chiudere tutte le vie di fuga dalla Libia e facilitare, dopo le intercettazioni in mare, le deportazioni verso i paesi di origine. Almasri era responsabile di due centri di detenzione vicino Tripoli, ad Ain Zara ed a Mitiga, proprio nei pressi dell’aeroporto internazionale sul quale l’Italia ha recentemente riattivato collegamenti di linea, e veniva ricercato dalla Corte penale internazionale per le torture ed i crimini contro l’umanità commessi ai danni tanto di cittadini libici che di persone migranti detenute nei centri di detenzione che gestiva. Si tratta adesso di vedere bene quali sono i capi di imputazione che gli sono contestati nella richiesta di arresto e se il processo avrà il suo corso.
2. La Corte Penale internazionale indaga dal 2011 sulle violenze che hanno caratterizzato la fase di scontri armati seguita alla caduta di Ghedafi nel 2011, ma negli ultimi anni, sprattutto per le denunce arrivate da persone migranti che erano state internate nei centri di detenzione, o bloccate in mare dalla sedicente Guardia costiera “libica”, le sue indagini si erano rivolte anche agli abusi, stupri e torture di ogni genere, inflitte ai migranti all’interno tanto dei centri informali, quanto all’interno dei cosiddetti “centri governativi”, come appunto quelli di Ain Zara e Mitiga vicino Tripoli. Le indagini della Corte avevano avuto ad oggetto soprattutto i crimini commessi ai danni dei migranti in Tripolitania, mentre sono più recenti, a partire dal 2019, altri filoni di inchiesta sulle violenze inflitte alle persone, in prevalenza di nazionalità libica, detenute nei centri di detenzione in Cirenaica, soprattutto nei pressi di Bengasi, sotto il controllo del generale Haftar e del suo esercito (LNA). Che i massimi esponenti del nostro governo hanno ricevuto a Roma nel 2023 e visitato a Bengasi lo scorso anno, concludendo assai probabilmente accordi informali, non solo per scopi commerciali, ma anche per chiudere ogni via di fuga attraverso il Mediterraneo.
3. Come riporta Sergio Scandura, corrispondente di Radio Radicale per il Mediterraneo, in un Rapporto del Dipartimento di Stato USA sulla Libia si indicava chiaramente quali fossero già da anni le torture inflitte ai migranti nel centro di detenzione di Mitiga, e quali fossero gli autori responsabili. Alla voce Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. si poteva leggere che”Secondo le testimonianze di ex detenuti nel carcere di Mitiga, gli amministratori della Special Deterrence Force (SDF) hanno sottoposto i detenuti a torture. Gli ex detenuti di Mitiga hanno riferito di aver subito sospensioni dalle spalle per molte ore con conseguenti lussazioni; percosse durate fino a cinque ore; percosse con tubi di plastica; percosse ai piedi con uno strumento di tortura chiamato gabbia “al-Falqa”; nasi e denti rotti. I leader delle SDF Khalid al-Hishri Abuti, Moadh Eshabat, Hamza al-Bouti Edhaoui, Ziad Najim, Nazih Ahmed Tabtaba, nonché il capo dell’SDF Abdulrauf Kara e i direttori della prigione Usama Najim e Mahmoud Hamza supervisionavano la prigione, secondo un ex detenuto della struttura.”
Secondo Amnesty International, già nel 2018 le milizie RADA, malgrado fossero integrate tra le forze di sicurezza a sostegno del GNA di Tripoli, unico governo riconosciuto dalla comunità internazionale, continuavano a commetere abusi ai danni delle persone migranti e degli stessi cittadini libici appartenenti a minoranze.
Il rapporto Accountability for Serious Crimes under International Law in Libya: an Assessment of the Criminal Justice System della International Commission of Jurists (ICJ), rileva che le indagini e i procedimenti giudiziari per crimini ai sensi del diritto internazionale in Libia sono stati limitati a una manciata di casi e che è improbabile che casi futuri soddisfino gli standard internazionali necessari per garantire una giustizia equa ed effettiva, in particolare il diritto alla libertà e a un giusto processo e il divieto di tortura e maltrattamenti.
Ancora nel 2023 una missione di inchiesta delle Nazioni Unite confermava le denunce di molti migranti rifugiati in Libia, riscontrando crimini contro l’umanità commessi in luoghi di detenzione sotto il controllo effettivo o nominale della Direzione libica per la lotta all’immigrazione illegale, della Guardia costiera libica e dell’Apparato di sostegno alla stabilità. Queste entità hanno ricevuto sostegno tecnico, logistico e monetario dall’Unione Europea e da alcuni dei suoi Stati membri, tra cui l’Italia, per l’intercettazione in mare e il rimpatrio “volontario”, ma spesso forzato, dei migranti.’
Come riferiva Nello Scavo in un articolo su Avvenire nell’ottobre del 2023, i trafficanti di esseri umani potevano essere gli stessi che garantivano la funzionalità dei campi petroliferi, come Mohammed Al Amin Al-Arabi Kashlaf, cugino del comandante Bija, pure accusato di torture nella gestione di un centro di detenzione a Zawia, secondo quanto accertato da un gruppo di esperti delle Nazioni Unite. «Il Gruppo di esperti ha stabilito che la Petroleum Facilities Guard di Zawiyah è un’entità che è nominalmente sotto il controllo del Governo di unità nazionale», dunque non una polizia privata in senso stretto ma un gruppo armato affiliato alle autorità centrali e incaricato di sorvegliare i principali stabilimenti petroliferi, da cui tuttavia viene fatta sparire illegalmente un certa quantità di idrocarburi che poi vengono immessi nel mercato europeo grazie a una fitta rete di contrabbandieri. «Il gruppo di esperti – si legge ancora – ha chiesto alle autorità libiche di fornire informazioni aggiornate sull’attuazione del congelamento dei beni e del divieto di viaggio nei confronti di questo individuo, compresi i dettagli sullo status attuale e sulla catena di comando della Petroleum Facilities Guard a Zawiyah, nonché sulle sue attività finanziarie e risorse economiche personali». Anche in questo caso le autorità libiche «non hanno ancora risposto». Materie sulle quali le autorità politiche italiane hanno fatto finta di non vedere e non sentire, malgrado importanti indagini portate avanti dalla magistratura sul traffico di petrolio tra la centrale di Zawia, Malta e la Sicilia (inchiesta Dirty Oil).
4. I governi europei che trattano con la Libia per contrastare la fuga delle persone che cercano di sfuggire “orrori indicibili” denunciati già nel 2019 dall’ONU, nascondono questi orrori di cui si rendono complici, mentre non si riesce a superare la frammentazione degli organi esecutivi e legislativi libici, con il governo riconosciuto a livello internazionale incapace di controllare parti significative del territorio. Sono ancora oggi strettamente collegate al governo Dbeibah le milizie armate che si contendono il territorio, dal controllo dei pozzi petroliferi al traffico di esseri umani, godendo di rapporti privilegiati con le autorità di governo ma entrando in conflitto anche tra loro. Basti pensare che la milizia Rada aveva arrestato nel 2020 il noto trafficante in divisa Bija, più volte interlocutore delle autorità italiane, tanto da arrivare a Roma nella sede della Guardia costiera ed al ministero dell’interno, in qualità di comandante di una motovedetta, piuttosto che esponente del potente clan di Zawia, dove un suo parente controllava, oltre al porto commerciale, un altro temuto centro di detenzione. Un caso che era giunto all’attenzione dei giudici italiani con una condanna da parte del Tribunale di Messina che è stata ignorata dalle autorità di governo. Successivamente lo stesso Bija era stato liberato dal premier Dbeibah a promosso a capo dell’Accademia navale di Tripoli, per finire poi ucciso lo scorso anno in un attentato nei pressi dei suoi uffici.
Sono altrettanto evidenti i contrasti tra il ministro dell’interno libico Trabelsi, anche lui già ospite del suo omologo al Viminale, e la milizia Rada, con diverse occasioni di sequestri e scontri a fuoco proprio all’interno della città di Tripoli. E parliamo sempre di personaggi che in Italia sono stati accolti e riveriti come partner fondamentali della lotta ai traficanti sull’intero” globo terraqueo”, che il governo Meloni persegue fin dal suo insediamento. Adesso con un potente alleato in più, sempre che gli interessi italiani ed americani sul Mediterraneo e sulla Libia coincidano, come rimane tutto da dimostrare. Di certo agenzie ufficiali statunitensi hanno rilevato violazioni dei diritti umani in Libia che hanno lasciato del tutto indifferenti i governi italiani che si sono succeduti nel tempo.
5. Anche sul conto dell’attuale minstro dell’interno Trabelsi, principale avversario delle milizie RADA ancora presenti nella città di Tripoli, gravano pesanti sospetti. Come riferisce Avvenire, “Già nel 2018 il dipartimento di Stato Usa (presidenza Trump) nel rapporto annuale sulle violazioni dei diritti umani nel mondo confermava una ricostruzione del gruppo di esperti Onu sulla Libia. Tra i nomi c’era quello dell’ambizioso Trabelsi, indicato come «comandante della Forza per le operazioni speciali di Zintan, nel frattempo nominato a capo della Direzione generale della sicurezza». Secondo le accuse, Trabelsi è stato «beneficiario di fondi ottenuti illegalmente». Secondo la stessa fonte “Quando Emad Trabelsi ebbe il suo primo incarico di governo, passando da sceriffo di confine a sottosegretario agli Interni, il capo della Commissione nazionale per i diritti umani in Libia (Nchrl), Ahmed Hamza, protestò con il premier Dbeibah affermando che l’uomo dei clan di Zintan è uno dei peggiori violatori dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Libia”.
Nel corso di una conferenza stampa tenuta a marzo dello scorso anno, lo stesso ministro dell’interno Trabelsi, affermava invece che “qualcuno sta fomentando le lotte nella regione occidentale e incitando alla violenza” tra i libici, sottolineando che “nessuna disputa politica dovrebbe influenzare la sicurezza dei libici, perché questo è qualcosa che non può continuare.Tutti i tipi di mobilitazione militare e di incitamento sono respinti in tutta la regione occidentale”, ha affermato ancora Trabelsi. “Molte persone e criminali hanno approfittato della divisione politica per sfuggire alla magistratura e farla franca con i loro crimini”.
6. A livello europeo la commistione in Libia tra milizie armate ed organizzzioni criminali, se non la totale sovrapposizione, è stata al centro di critiche ben documentate.Una relazione della Corte dei conti europea ha rilevato lo scorso anno che le attrezzature finanziate dall’UE in Libia, anche tramite l’Italia, come le imbarcazioni, potrebbero essere utilizzate da persone “diverse dai beneficiari previsti”, mentre le auto e gli autobus finanziati dall’UE “potrebbero aver facilitato il trasferimento dei migranti” nei centri di detenzione, “esacerbando il sovraffollamento”. Allo stesso modo, le attrezzature finanziate dall’UE per i centri di detenzione, secondo l’ECA (Commissione europea di monitoraggio), avrebbero potuto essere vendute o “avrebbero potuto potenzialmente avvantaggiare le organizzazioni criminali”.
La situazione oggi non è mutata, come conferma l’ONU, e continuano i contatti delle autorità italiane ai livelli più alti con il governo di Tripoli allo scopo di garantire appalti per le infrastrutture ed approvigionamenti energetici, per avviare il cd. Piano Mattei per l’Africa, ma soprattutto per incentivare arresti, intercettazioni in mare e deportazioni di migranti che non devono raggiungere le coste europee, anche se dovessero perdere la vita in mare o in un centro di detenzione. Ma è sempre più evidente come in Libia la guerra per bande prosegua, all’insegna del ricatto nei confronti dell’Italia e dell’Unione europea, giocato sui rifornimenti energetici e sulla “emergenza” immigrazione. Un gioco sporco, una politica estera basata sulla morte dei migranti o sulla loro scomparsa in mare, con l’appoggio di bande criminali, che l’arresto a Torino del potente capo della milizia RADA potrebbe portare allo scoperto. Sempre che le autorità italiane non cedano al ricatto e non rimettano in libertà una persona accusata di gravissimi reati dalla Corte Penale internazionale, davanti alla quale dovrebbe essere processato, dopo una regolare estradizione.
7. Secondo quanto riferisce l’agenzia NOVA, in Libia la notizia dell’arresto di Almasri è stata diffusa sulla pagina Facebook ufficiale della Fondazione per la riforma e la riabilitazione di Ain Zara, struttura carceraria di Tripoli, e rilanciata da diversi giornali libici, tra cui “Al Hadath Libya”. In un post pubblicato sulla pagina della Fondazione, il direttore della struttura, Abdel Moaz Nouri Bouaraqoub, ha condannato quello che ha definito un “arresto arbitrario” di Al Najim, generale di brigata, esortando le autorità libiche ad assumersi la responsabilità di questa situazione. “Il generale di brigata Osama al Najim è noto per il suo rigore, dedizione e professionalità nell’adempiere ai compiti che gli sono stati affidati per molti anni. Preghiamo Dio Onnipotente affinché possa tornare sano e salvo il prima possibile”, si legge nella dichiarazione.
Sembra che le autorità italiane, in ccordinamento con la Corte penale internazionale, stiano ora gestendo le procedure necessarie per il trasferimento del potente capo della RADA verso la giurisdizione dell’Aja, dove dovrà rispondere delle accuse. Se davvero si procederà con la estradizione di Almasri, senza cedere a pressioni provenienti dalla Libia, il processo che si svolgerà a suo carico davanti alla Corte Penale Internazionale potrebbe fare emergere anche responsabilità italiane nella commissione di crimini contro l’umanità ai danni dei migranti intercettati in mare e riportati in Libia. Come ha dichiarato all’AGI Riccardo Noury, presidente di Amnesty International Italia, “Premesso che la Corte giudica singoli individui e non può condannare l’Italia – prosegue – potrebbe accadere che nel corso di qualche deposizione salti fuori che l’Italia potrebbe aver favorito, attraverso la cooperazione con la Libia, gli addebiti penali mossi nei confronti di queste persone”. L’indagine della Cpi ha diverse diramazioni, per crimini di guerra riguardanti i libici e crimini contro l’umanità che hanno nel mirino i migranti: “Tutto ruota intorno a Mitiga – spiega Noury – la città che è stata sia il luogo di scontri furibondi per il controllo dell’aeroporto sia il sito in cui si trova un centro di detenzione che Osama al Najim ha diretto”.
In realtà se le torture ai danni dei migranti sono avvenute all’interno dei centri di detenzione controllati dalle milizie della RADA, non si può dimenticare che negli ultimi due anni decine di migliaia di persone sono state intercettate in mare e rigettate nell’inferno libico, con un sostanziale contributo delle autorità italiane impegnate nella “difesa dei confini” e nella lotta contro l’immigrazione “illegale”. dal 2022 ad oggi l’Italia ha ceduto alla Guardia costiera libica ben 14 imbarcazioni, “seconda tranche di una procedura attivata oltre tre anni fa”, per intercettare e respingere le persone in fuga nel Mediterraneo. Secondo quanto riferisce Altreconomia, “Si tratta in questa occasione di 14 mezzi “pneumatici con carena rigida in vetroresina” da 12 metri -come si legge nel capitolato di gara-, in grado di andare a una velocità di crociera di almeno 30 nodi, con un’autonomia di 200 miglia nautiche, omologati al trasporto di 12 persone e destinati a “svolgere i compiti istituzionali delle autorità libiche” . Queste forniture si inquadrano in un programma più ampio di sostegno finanziato dall’Unione europea avviato da anni per rafforzare le capacità della Guardia costiera libica, in realtà con esclusivo riferimento a quella facente capo al governo provvisorio di Tripoli, impegnata in attività di ricerca e salvataggio, nela presunta zona SAR libica istituita nel 2018, che appare più congruo definire come vere e proprie intercettazioni, guidate da segnalazioni degli assetti aerei di Frontex operanti sulla parte più ad ovest della rotta libica nel Mediterraneo centrale.
I risultati non sono mancati, i successi di cui si vanta il governo Meloni, una riduzione degli arrivi assai consistente, anche se la Libia rimane il paese di transito da cui parte la maggior parte delle persone che poi raggiungono l’Italia o sono soccorse nel Mediterraneo centrale. Ma tante altre, più di 2000 persone lo scorso anno, di cui 1700 sulla rotta libico-tunisina, scompaiono in mare o vengono recuperate dopo essere annegate. E malgrado le condizioni meteo impossibili le partenze e le deportazioni dalla Libia non sono mai cessate, ma tutto viene oscurato per non scalfire i “successi” del governo italiano. Come effetto di questi successi si segnala che al 18 gennaio scorso, almeno 31 persone sono già morte sulla rotta del Mediterraneo centrale dall’inizio dell’anno. Lo ha comunicato l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X. Nello stesso periodo, precisa l’agenzia dell’Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 493, di cui 429 uomini, 47 donne e 17 minori.
8- Nessuno si chiede oggi che fine fanno le persone migranti scoperte dalle diverse autorità libiche durante le operazioni di contrasto dell’immigrazione illegale che periodicamente vengono annunciate per giustificare gli ingenti fondi che arrivano dall’Unione europea e dall’Italia. Le persone bloccate o intercettate sia in Tripolitania che in Cirenaica, finiscono in centri di detenzione disumani, anche quando sono definiti come “centri governativi” e vengono periodicamente visitati dalle agenzie umanitarie dele Nazioni Unite. Non solo, ma quando in Libia si chiude un centro governativo si moltiplicano i cd. “centri informali”, sotto il controllo delle milizie che neppure rispondono al governo “provvisorio! di Tripoli.
La Procura di Agrigento, più recentemente, e le Nazioni Unite, fin dal 2018, avevano già messo sotto indagine Bidja, arrestato a Tripoli nel 2020 e poi rilasciato e nominato a capo dell’Accademia navale. Sono indagini che devono proseguire, anche dopo che un gruppo armato ancora non individuato ha eliminato lo scorso anno questo importante testimone non solo delle violenze alle quali sono sottoposti i migranti che transitano, e continuano a transitare dalla Libia, ma anche ciustode di segreti ormai inconfessabili sui rapporti con le autorità italiane. Ci auguriamo che il generale Njeem Osama Elmasry,venga estradato e processato davanti alla Corte Penale Internazionale, prima che qualcuno riesca a farlo rientrare in Libia, magari per nascondere i segreti che possiede, certamente anche sui rapporti tra le milizie, il governo di Tripoli e le autorità italiane ed europee. Materie sulle quali potrebbe arrivare prima la giustizia internazionale, mentre in Italia i rapporti tra governi e milizie libiche rimangono avvolti nell’oscurità, e le poche indagini di cui si ha notizia sembrano destinate ad un binario morto. Come potrebbe accadere anche in questo caso, se il governo italiano decidesse con Nordio di non dare corso alle richieste della Corte penale internazionale, che il ministro starebbe ancora “valutando”.
AMNESTY INTERNATIONAL
Libya/Italy: Reported arrest of Osama Njeem an opportunity to end cycle of impunity for Libyan militia abuses
Responding to reports of the arrest in Italy of Osama Njeem, long-term member of the Tripoli-based militia Deterrence Apparatus for Combatting Terrorism and Organized Crime (DACTO), based on a sealed arrest warrant by the International Criminal Court,
Diana Eltahawy Amnesty International’s Deputy Regional Director for the Middle East and North Africa Regional Office said:
LA STAMPA
20 gennaio 2025
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
21 gennaio 2025
COMUNICATO STAMPA
CORTE PENALE INTERNAZIONALE, NORDIO VALUTA INVIO ATTI AL PROCURATORE GENERALE DI ROMA SUL CASO HABISH
Roma, 21 gennaio 2025 – “È pervenuta la richiesta della Corte Penale Internazionale di arresto del cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish. Considerato il complesso carteggio, il Ministro sta valutando la trasmissione formale della richiesta della CPI al Procuratore generale di Roma, ai sensi dell’articolo 4 della legge 237 del 2012”. Così il Ministero della Giustizia in una nota.

RADIO RADICALE
22 gennaio 2025
Focus di Scandura con Fulvio Vassallo Paleologo sul caso del comandante libico Al Masri
LEGGE 20 dicembre 2012, n. 237
Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
(GU n.6 del 08-01-2013)
ARTICOLO 2
Attribuzioni del Ministro della giustizia
1. I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga che ne ricorra la necessità, concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresì di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste.
2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l’ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.
3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l’esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalità dovute.
ARTICOLO 3
Norme applicabili
1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene si osservano, se non
diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto, le norme contenute nel libro undicesimo, titoli II, III e IV, del codice di procedura penale.
2, Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l’osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
ARTICOLO 4
Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria
1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d’appello di Roma perché vi dia esecuzione, ovvero perché, nei casi indicati dall’articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, presti assistenza al Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell’attività da eseguire nel territorio dello Stato.
2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un’attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma chiede alla medesima corte d’appello di dare esecuzione alla richiesta.
3. La corte d’appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, dà esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.
4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l’autorità giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi ad assistere all’esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.
5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono direttamente eseguite dal procuratore generale presso la corte d’appello di Roma ovvero, quando sussistano motivate ragioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.
6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, è disposto l’accompagnamento coattivo davanti ad essa delle persone indicate nell’articolo 133 del codice di procedura penale, le quali, sebbene citate, non siano comparse.
ARTICOLO 5
Trasmissione di atti e documenti
1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla Corte penale internazionale atti o documenti acquisiti all’estero e che siano stati dichiarati riservati al momento dell’acquisizione. Resta salva l’applicazione dell’articolo 73 dello statuto.
2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti ovvero l’espletamento di attività di indagine o di acquisizione delle prove possano compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione dei documenti ovvero l’espletamento delle predette attività sono sospesi. In tali casi si procede alle consultazioni stabilite dall’articolo 72 dello statuto.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l’autorità giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.
4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell’ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.
Note all’art. 5:
– Si riporta il testo degli articoli 72 e 73, della citata legge 12 luglio 1999, n. 232:
«Art. 72 (Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale). – 1. Il presente articolo si applica in tutti i casi in cui, rivelando informazioni o documenti di uno Stato, a parere di tale Stato, si pregiudicherebbero i suoi interessi di sicurezza nazionale. Tali casi comprendono quelli che rientrano nell’ambito dell’art. 56, paragrafi 2 e 3, dell’art. 61 paragrafo 3, dell’art. 64 paragrafo 3, dell’art. 67 paragrafo 2, dell’art. 68 paragrafo 6, dell’art. 87 paragrafo 6, e dell’art. 93, nonché i casi che potrebbero presentarsi in qualunque altra fase del procedimento nel quale tale divulgazione di notizie può venire in rilievo.
2. Il presente articolo si applicherà altresì nei casi in cui una persona, a cui è stato chiesto di fornire informazioni o elementi di prova, si è rifiutata di farlo, o ha rinviato la questione allo Stato, affermando che la divulgazione avrebbe pregiudicato gli interessi di sicurezza nazionale di uno Stato e lo Stato in questione confermi che, a suo parere, la divulgazione pregiudicherebbe i suoi interessi attinenti la sicurezza nazionale.
3. Nulla nel presente articolo compromette i requisiti di riservatezza applicabili ai sensi dell’art. 54, paragrafo 3 e) ed f), ovvero l’applicazione dell’art. 73.
4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni o i documenti di Stato stanno per essere o potrebbero essere divulgati in qualunque fase dei procedimenti, e ritenga che la loro rivelazione comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, tale Stato avrà il diritto di intervenire perché la questione venga risolta in conformità con il presente articolo.
5. Qualora, a parere di uno Stato, divulgare informazioni comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza nazionale, lo Stato adotterà tutti i provvedimenti del caso, agendo di concerto con il Procuratore, la difesa, la Camera preliminare o la Camera di primo grado, a seconda dei casi, per cercare di risolvere la questione in maniera cooperativa. Tali provvedimenti possono comprendere:
a) la modifica o il chiarimento della richiesta;
b) una decisione della Corte in merito alla pertinenza delle informazioni o delle prove richieste, ovvero una decisione relativa alla possibilità di ottenere la prova, sebbene pertinente, da fonte diversa dallo stato a cui è stata richiesta;
c) ricevere le informazioni o le prove da una fonte diversa o in forma diversa;
d) un accordo sulle condizioni alle quali potrebbe essere fornita assistenza, compresi, fra l’altro, presentazione di sintesi o redazioni rettificate, limiti alla divulgazione, uso di procedimenti a porte chiuse o ex parte, o applicazione di altre misure di protezione autorizza dallo statuto o dal regolamento della Corte.
6. Quando saranno stati adottati tutti i ragionevoli provvedimenti per risolvere la questione in maniera cooperativa, e lo Stato ritenga che non vi siano modi o condizioni alle quali le informazioni o i documenti potrebbero essere presentati o divulgati senza compromettere i suoi interessi di sicurezza nazionale, esso ne informerà il Procuratore o la Corte indicando i motivi specifici della sua decisione, a meno che la descrizione stessa dei suoi motivi non pregiudichi necessariamente gli interessi di sicurezza nazionale dello Stato.
7. In seguito, se la Corte decide che gli elementi di prova sono rilevanti e necessari per stabilire la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, la Corte può agire come segue:
a) se la divulgazione di informazioni o dei documenti è sollecitata nell’ambito di una richiesta di cooperazione secondo il capitolo IX, o nelle circostanze descritte al paragrafo 2, e lo Stato abbia invocato le motivazioni di rifiuto di cui all’art. 93, paragrafo 4:
i) la Corte, prima di giungere alle conclusioni di cui al paragrafo 7 – a) – ii), può chiedere ulteriori consultazioni, onde esaminare le considerazioni dello Stato, che possono comprendere, ove necessario, udienze a porte chiuse ed ex parte, se lo Stato lo richiede;
ii) qualora la Corte concluda che, adducendo le motivazioni di rifiuto di cui all’art. 93, paragrafo 4, nella fattispecie lo Stato a cui è stata rivolta la richiesta non stia agendo in ottemperanza degli obblighi che gli incombono in forza dello Statuto, la Corte può rinviare la questione, in conformità con l’art. 87, paragrafo 7, specificando i motivi in base ai quali è giunta a tale conclusione;
iii) la Corte può trarre nel giudicare l’imputato tutte le conclusioni che ritiene appropriate nella fattispecie, circa l’esistenza o l’inesistenza del fatto;
b) in tutte le altre circostanze:
i) ordinare la divulgazione; oppure,
ii) diversamente, trarre ogni conclusione che ritenga appropriata nella fattispecie, nel giudicare l’imputato, circa l’esistenza o l’inesistenza di un fatto.».
«Art. 73 (Informazioni o documenti provenienti da terzi). – Qualora la Corte chieda ad uno Stato Parte di produrre un documento o informazioni in sua custodia, in suo possesso o sotto il suo controllo, ad esso rivelati da uno Stato, un’organizzazione intergovernativa o un’organizzazione internazionale in maniera riservata, lo Stato Parte cercherà di ottenere dalla fonte il consenso a divulgare tale documento o informazione. Qualora la fonte sia uno Stato Parte, questo acconsentirà alla divulgazione del documento o dell’informazione, oppure si impegnerà a risolvere la questione della sua divulgazione con la Corte, ferme restando le disposizioni dell’art. 72. Nel caso in cui la fonte non sia uno Stato Parte e neghi il consenso alla divulgazione, lo Stato a cui è stata rivolta la richiesta informerà la Corte di non essere in grado di presentare il documento o l’informazione, a causa di un obbligo pregresso di riservatezza assunto con la fonte.».
– Si riporta il testo dell’art. 329 del codice di procedura penale:
«Art. 329 (Obbligo del segreto). – 1. Gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.».
ARTICOLO 11
Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna
1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell’articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d’appello l’applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna.
2. La corte d’appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 719 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione del provvedimento.
3. Qualora la persona nei cui confronti è stata eseguita la misura chieda la concessione della libertà provvisoria ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, dello statuto, la Corte penale internazionale è informata di tale richiesta con le modalità di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della presente legge ai fini di quanto previsto dal paragrafo 5 del medesimo articolo 59.
Sulla richiesta di concessione della libertà provvisoria, nonché sull’eventuale richiesta di revoca della medesima, la corte d’appello di Roma provvede con ordinanza. Si applica l’articolo 719 del codice di procedura penale. Con il provvedimento con cui è concessa la libertà provvisoria la corte d’appello di Roma può imporre, tenuto conto dell’eventuale pericolo di fuga e ove lo ritenga necessario al fine di assicurare la consegna della persona, il rispetto delle prescrizioni previste dagli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale. La misura della custodia in carcere può essere in ogni caso sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.
4. Il presidente della corte d’appello di Roma, al più presto e comunque entro tre giorni dall’esecuzione della misura, provvede all’identificazione della persona e ne raccoglie l’eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte d’appello per l’ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l’articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.
ARTICOLO 12
Revoca della misura cautelare ai fini della consegna
1. La misura cautelare è sempre revocata:
a) se dall’inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di cui all’articolo 714, comma 4, del codice di procedura penale senza che la corte d’appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;
b) se la corte d’appello di Roma abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;
c) se è decorso il termine indicato nell’articolo 13, comma 7, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;
d) se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale, senza che questa sia avvenuta. Il termine per la consegna può essere prorogato su richiesta della medesima Corte, nei limiti temporali indicati nella lettera a).
ARTICOLO 13
Procedura per la consegna
1. Il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria è depositata nella cancelleria della stessa corte d’appello unitamente agli atti. Dell’avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l’avviso della data dell’udienza.
2. La corte d’appello di Roma decide con le forme dell’articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all’articolo 91, paragrafo 2, capoverso c), dello statuto.
3. La corte d’appello di Roma pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) non è stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza definitiva di condanna;
b) non vi è corrispondenza tra l’identità della persona richiesta e quella della persona oggetto della procedura di consegna;
c) la richiesta contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;
d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 89, paragrafo 2, dello statuto.
4. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d’appello di Roma, ove l’eccezione non sia manifestamente infondata, sospende con ordinanza il procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l’ulteriore inoltro alla stessa. Il difetto di giurisdizione non può essere eccepito né ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di condanna.
5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche in riferimento alle condizioni precisate nel comma 3. Esso ha effetto sospensivo.
6. La Corte penale internazionale può assistere all’udienza per mezzo di un proprio rappresentante.
7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna entro venti giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso della persona la cui consegna è richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l’impugnazione di cui al comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione, e prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l’articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.
ARTICOLO 14
Applicazione provvisoria della misura cautelare
1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 59, paragrafo 1, e 92 dello statuto, l’applicazione della misura della custodia cautelare può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:
a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;
b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l’esatta identificazione della persona.
2. Ai fini dell’applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell’articolo 11.
3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l’avvenuta esecuzione della misura cautelare.
Essa è revocata se entro trenta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall’articolo 91 dello statuto.
BBC
Published on: 2025-01-21
Italy arrests top Libyan policeman over alleged war crimes – reports
Wedaeli Chibelushi
Arresto di Najeem Osema Almasri Habish a Torino: le implicazioni legali e sociali
Gaeta.it
Laura Rossi
21 Gennaio 2025
L’arresto di Najeem Osema Almasri Habish in Italia, accusato di traffico di esseri umani, solleva interrogativi su giustizia e sicurezza nazionale, mentre il Ministero della Giustizia valuta l’estradizione.
….”La vicenda di Najeem Osema Almasri Habish apre interrogativi non solo sulla sicurezza nazionale, ma anche sull’efficacia delle politiche italiane ed europee contro il traffico di esseri umani. La risposta delle autorità italiane e l’eventuale collaborazione con la Corte Penale Internazionale saranno cruciali per stabilire la credibilità dell’approccio dell’Italia nella lotta a crimini di questa gravità.
Inoltre, questo arresto potrebbe influire su possibili future politiche di immigrazione e asilo. Resterà centrale monitorare come l’Italia gestirà le relazioni con Libia e altri Paesi coinvolti nel traffico di migranti, dato il complesso e delicato equilibrio tra gli interessi umanitari e le questioni di sicurezza. L’attenzione mediatica e la sensibilità pubblica potrebbero spingere per ulteriori riforme e un’azione più incisiva contro la criminalità odierna, sia sul fronte legale che su quello sociale.”…
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
21 gennatio 2025
Migranti: Fratoianni, ‘sorpresi da parole Nordio, c’è poco da valutare’
Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo letto poco fa sulle agenzie di stampa che il ministro della giustizia ‘sta valutando la trasmissione formale della richiesta della Corte Penale Internazionale al Procuratore Generale di Roma ai sensi dell’art.4 legge 237/2012’. Per la verità siamo sorpresi dalle parole ‘sta valutando’”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs a proposito della richiesta della Corte Penale Internazionale di arresto del cittadino libico Najeem Osema Almasri Habish