Il Tribunale di Palermo ribadisce il controllo della giurisdizione sui provvedimenti amministrativi nelle procedure in frontiera

di Fulvio Vassallo Paleologo

ABSTRACT

Dopo la sentenza di assoluzione in primo grado (finora senza motivazioni rese pubbliche) del senatore Salvini nel processo Open Arms, con il corollario di una immediata ritorsione nei confronti del magistrato che ha dato il primo impulso al procedimento, il Tribunale di Palermo ha adottato un articolato provvedimento in materia di procedure accelerate in frontiera per richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri, in cui non convalida un decreto di tratttenimento amministrativo emesso dal questore di Agrigento, nei confronti di un richiedente asilo proveniente dal Bangladesh, dunque da un paese di origine definito come “sicuro”. La decisione del Tribunale di Palermo è importante perchè non richiama la questione ancora aperta della designazione dei paesi di origine come”sicuri”, che sarà all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione europea per diversi rinvii su questioni pregiudiziali, ma si basa sul doveroso controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi, e sul richiamo alle garanzie procedurali previste dalla normativa euro-unionale tuttora vigente, in favore dei richiedenti asilo che vengono trattenuti subito dopo il loro ingresso in frontiera, spesso prima ancora che abbiano potuto formalizzare la loro richiesta di protezione.

Il Tribunale, con il decreto adottato in composizione monocratica il 2 gennaio scorso, ribadisce l’obbligo di motivazione delle misure di trattenimento adottate dai questori, e il principio gerarchico delle fonti normative, secondo cui la legge, e ancor di più le fonti normative euro-unionali, prevalgono sulle determinazioni delle autorità amministrative nazionali. Una ricostruzione che potrebbe apparire ovvia, ma che giunge puntuale in un momento in cui sembra che la finalità di “difesa dei confini”, o l’esigenza di restituire effettività ai provvedimenti di rimpatrio, possano prevalere sul più scrupoloso rispetto delle garanzie dei diritti fondamentali della persona, stabilite, oltre che dalla Costituzione (al riguardo si rinvia a Corte Costituzionale n.105/2001), dalle Direttive dell’Unione europea (non solo la Direttiva accoglienza n.33, ma anche la Direttiva procedure 2013/32/UE, e la Direttiva rimpatri 2008/115/CE), e quindi dalla disciplina nazionale.

Si profila comunque il rischio che, anche in caso di mancata convalida del decreto questorile di trattenimento, le Commissioni territoriali procedano ad un diniego lampo della richiesta di asilo per manifesta infondatezza, anche nel giro di due giorni dall’avvio della procedura, quando la persona provenga da un paese di origine ritenuto “sicuro”. E questo potrebbe comportare, in virtù del cd. “provvedimento unificato” adottato dalla Commissione territoriale, un nuovo trattenimento amministrativo, questa volta in un CPR, come si è già verificato a Caltanissetta, e come potrebbe verificarsi in futuro nel CPR di Gjader in Albania, con la possibilità di immediato rimpatrio del richiedente asilo, prima che sul suo ricorso si sia pronunciato un giudice, almeno in primo grado, se non con una sentenza definitiva.  Con una eclatante violazione del diritto ad una difesa effettiva sancito dall’art.24 della Costituzione e dall’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Secondo l’art. 5 bis della legge n.187/2024, a decorrere dall’11 gennaio di quest’anno, “per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell’articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico sull’immigrazione , di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d’appello di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.

I principi di diritto affermati adesso dal Tribunale di Palermo, supportati da un consistente rinvio a fonti sovranazionali ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, non potranno non valere anche quando le convalide saranno affidate alla competenza delle Corti di Appello in composizione monocratica, trattandosi di provvedimenti in materia della libertà personale sui quali non ci si può limitare ad una verifica formale dei presupposti, ad una convalida cartacea, anzi oggi telematica, in automatico, devendosi piuttosto verificare il rispetto dei principi costituzionali e del diritto dell’Unione europea applicabile in questi casi.

Se quindi qualcuno pensa di sfruttare il trasferimento di competenze alla Corte di Appello, come le decsioni della Cassazione o della Corte di Giustizia UE, sui paesi di origine sicuri, per prendersi una rivincita sui giudici, che già dalle sentenze del Tribunale di Catania (giudici Apostolico e Cupri) nel mese di ottobre di due anni fa avevano evidenziato i limiti del’automatismo delle procedure accelerate in frontiera, già in materia di garanzia finanziaria alternativa al trattenimento, per il contrasto con la superiore normativa dell’Unione europea, ha fatto davvero male i suoi calcoli di parte. Questa materia non può continuare ad essere oggetto di propaganda elettorale. Anche con riferimento al paventato avvio del “modello Albania”, si può dare per scontato che, comunque decida la Corte di Giustizia dell’Unione europea sui rinvii pregiudiziali in merito alla designazione dei paesi di origine dei richiedenti asilo come sicuri, le prassi applicate in frontiera dagli organi di polizia ed i provvedimenti dei questori non si potranno sottrarre alla verifica giurisdizionale sulla effettività di quelle garanzie a presidio dei diritti fondamentali della persona, che sono stabilite dalla Costituzione e dalle Direttive dell’Unione europea.


1. Dopo la sentenza di assoluzione in primo grado (finora senza motivazioni rese pubbliche) del senatore Salvini nel processo Open Arms, con il corollario di una immediata ritorsione nei confronti del magistrato che ha dato il primo impulso al procedimento, il Tribunale di Palermo ha adottato un articolato provvedimento in materia di procedure accelerate in frontiera per richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri, in cui non convalida un decreto di tratttenimento amministrativo emesso dal questore di Agrigento, nei confronti di un richiedente asilo proveniente dal Bangladesh, paese di origine definito adesso per legge (n.187/2024) come “sicuro”. La decisione del Tribunale di Palermo è importante perchè non richiama la questione ancora aperta della designazione dei paesi di origine come”sicuri”, che sarà all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione europea per diversi rinvii su questioni pregiudiziali, ma è tutta basata sul doveroso controllo giurisdizionale sugli atti amministrativi, e sul richiamo alle garanzie procedurali previste dalla normativa euro-unitaria tuttora vigente, in favore dei richeidenti asilo che vengono trattenuti subito dopo il loro ingresso in frontiera, spesso prima ancora che abbiano potuto formalizzare la loro richiesta di protezione.

Il Tribunale ribadisce l’obbligo di motivazione delle misure di trattenimento adottate dai questori, e il principio gerarchico delle fonti normative, secondo cui la legge, e ancor di più le fonti normative euro-unionali prevalgono sulle determinazioni delle autorità amministrative nazionali. Una ricostruzione che potrebbe apparire ovvia, ma che giunge puntuale in un momento in cui sembra che la finalità di “difesa dei confini”, o l’esigenza di restituire effettività ai provvedimenti di rimpatrio, possa prevalere sul più scrupoloso rispetto delle garanzie dei diritti fondamentali della persona, stabilite, oltre che dalla Costituzione (al riguardo si rinvia a Corte Costituzionale n.105/2001), dalle Direttive dell’Unione europea (non solo la Direttiva accoglienza n.33, ma anche la Direttiva procedure 2013/32/UE, e la Direttiva rimpatri 2008/115/CE), e quindi dalla disciplina nazionale. Appare evidente come la sistematica violazione dei doveri di motivazione dei provvedimenti di trattenimento amministrativo, sommata alla rapidità della procedura di convalida giurisdizionale, finisca per svuotare del tutto la portata effettiva del diritto di difesa (art.24 Cost) e del diritto di asilo (art.10 Cost.).

La Corte di Cassazione, nella recente sentenza che Meloni e Piantedosi ritengono favorevole al proposito del governo di attuare il Protocollo Italia-Albania, non perde invece l’occasione di ribadire (pag.7) che“Già nella sentenza n. 120 del 1967, la Corte costituzionale ebbe ad affermare che, nei giudizi riguardanti norme incidenti sulle libertà dello straniero, il parametro dell’art. 3 Cost. non va considerato isolatamente, bensì in connessione con l’art. 2 e con l’art. 10, secondo comma, Cost., il primo dei quali iconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti inviolabili dell’uomo. Il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando si tratta di rispettare quei diritti fondamentali. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani (Corte cost., sentenza n.105 del 2001).La stessa Corte di Cassazione ribadisce, tra le altre motivazioni (p.10), che “Il giudice ordinario, soggetto soltanto alla legge, è il garante dell’effettività, nel singolo caso concreto al suo esame, dei diritti fondamentali del richiedente asilo che fugge dal proprio Paese e, spinto dalle circostanze, cerca legittimamente protezione in Italia come nell’Unione europea.”.

2. Il Tribunale di Palermo, con un decreto adottato in composizione monocratica il 2 gennaio scorso alle ore 15,55, ha negato la convalida del provvedimento di trattenimento emesso dal questore di Agrigento il 31 dicembre 2024, e notificato lo stesso giorno alle ore 14,50 nei confronti di un richiedente asilo, detenuto nel centro Hotspot di Porto Empedocle (Agrigento) ai sensi dell’articolo 6 bis del decreto legislativo 142/2015, come modificato ed integrato dai successivi decreti Cutro (legge n.50/2023) e “paesi sicuri” (legge n.187/2024), in quanto proveniente dal Bangladesh, paese di origine ritenuto adesso”sicuro” per espressa previsione legislativa. I tempi della procedura e le modalità telematiche delle udienze di convalida rendono bene quale sia il ruolo dei poteri di accertamento d’ufficio del giudice, rispetto alle possibilità di un effettivo esercizio dei diritti di difesa dei richiedenti asilo. Una questione che va ben oltre la qualificazione del paese di origine come sicuro, che si deve affrontare alla luce del diritto di difesa sancito. oltre che dall’art.24 della Costituzione, dall’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dall’art.6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

3. Il Tribunale di Palermo rileva che il provvedimento di trattenimento amministrativo adottato dal questore di Agrigento non era stato emesso con le motivazioni richieste dalla vigente normativa interna e sovranazionale. Per giungere a questa conclusione effettua una completa ricostruzione del quadro normativo nazionale ed euro unitario che prevede il trattenimento amministrativo non come misura automatica per tutti i richiedenti asilo che provengono da paesi di origine sicuri e fanno richiesta di protezione, ma come una misura che si adotta in casi specifici e sulla base di motivazioni ben precise che devono essere espressamente richiamate dal questore. Potrebbe trattarsi di un profilo critico relativo al singolo decreto di trattenimento, ma in realtà è una conferma ulteriore della inapplicabilità della disciplina nazionale sulle procedure accelerate in frontiera per i richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri. Su 116 casi di trattenimento amministrativo sottoposti all’esame del Tribunale di Palermo dall’avvio delle procedure accelerate in frontiera, per 97 richiedenti asilo è mancata la convalida giurisdizionale, ed i soli casi convalidati sono stati motivati con il pericolo di fuga. Motivazione che non può essere comunque generalizzata con un mero richiamo formale, richiedendo un esame caso per caso.

Sulla base del disposto degli articoli 24 e 111 della Costituzione il giudice della convalida traccia un percorso argomentativo (p. 9) che tiene conto della peculiarità e dei tempi della procedura che deve applicare, e dunque richiama quelle norme e quei principi giurisprudenziali sulla base dei quali la convalida del trattenimento disposto dal questore può essere adottata o negata. La sua decisione non si arresta ai dati meramente cartacei, ma entra nel merito delle motivazioni del provvedimento adottato dall’autorità amministrativa. Del resto, si può osservare, non potrebbe essere altrimenti, tenendo conto di quanto dispone l’art.101 della Costituzione secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Ed altrettanto rilievo va dato al diritto sovranazionale, secondo quanto disposto dall’art.117 della Costituzione, limite anche per il legislatore nazionale.

Si richiama quindi la Direttiva accoglienza 2013/33/UE, in particolare il considerando 35 secondo cui il trattenimento è regolato In conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale .Si richiama anche il considerando 20 della stessa direttiva secondo cui è opportuno che il ricorso al trattenimento sia l’ultima risorsa e possa essere applicato solo dopo che tutte le misure non detentive alternative al trattenimento siano state debitamente prese in considerazione. Gli stessi principi vengono ribaditi dall’articolo 8 della stessa direttiva secondo cui gli stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente asilo e che le misure di trattenimento vanno adottate caso per caso e non in modo generalizzazto, quando non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive. In particolare il richiedente asilo può essere trattenuto per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, o se sussiste il rischio di fuga, se non nei casi più rari quando venga imposto per motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, o quando la domanda appaia manifestamente pretestuosa, ma sempre dopo una valutazione caso per caso ed una congrua motivazione. Circostanze che a nostro avviso richiedono una netta distinzione, sotto il profilo dell’obbligo di motivazione, tra i casi di decreti di convalida del trattenimento amministrativo disposto dal questore, ed i casi di ricorso contro i dinieghi dello status di protezione adottati dalle Commissioni territoriali. In sede di convalida del trattenimento il diritto/dovere di cooperazione istruttoria del giudice della convalida, anche in assenza di “gravi motivi” fatti specificamente valere dal richiedente asilo, non si può spingere oltre l’accertamento della completezza della motivazione e delle cadenze temporali del provvedimento del questore, limitandosi a considerare in termini generali la designazione del paese di origine”sicuro”, come presupposto per l’avvio di una procedura accelerata in frontiera.

Come ricorda il Tribunale di Palermo (p.7), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha applicato questi principi con la sentenza del 15 febbraio 2016 affermando specificamente che è possibile far ricorso al trattenimento esclusivamente in ultima istanza, soltanto quando si ritenga necessario ragionevole e proporzionato rispetto ad uno scopo legittimo. La stessa Corte di giustizia ha rafforzato questo principio con la sentenza del 14 settembre 2017, pure richiamata dal tribunale, secondo cui si deve tener conto nell’applicazione del trattenimento amministrativo, del’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Orientamento giurisprudenziale dei giudici europei confermato dalla sentenza del 25 giugno 2020 che afferma che le autorità nazionali possono trattene richiedenti protezione internazionale solo dopo avere verificato caso per caso se il trattenimento sia proporzionato ai fini da esso perseguiti. Nello stesso senso la più recente sentenza della Corte di Giustizia Ue del 30 giugno 2022.

4. Sulla base di questi presupposti normativi e giurisprudenziali il Tribunale di Palermo non convalida il provvedimento di trattenimento adottato dal questore di Agrigento in quanto dal medesimo emerge in modo evidente come “le motivazioni siano in realtà mancanti tanto in ordine alla necessità del disposto trattenimento quanto nella domostrazione della sua proporzionalità o dell’impossibilità di fare efficace ricorso a misure alternative di tipo non coercitivo” (p. 10). Come peraltro prevede l’articolo 6 bis del decreto legislativo 142/2015 secondo cui il tratterimento può essere disposto nel caso in cui il richiedente non abbia consegnato il passaporto, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria, con una ulteriore conferma del carattere non automatico del trattenimento amministrativo. che non può derivare soltanto dalla mera provenienza dei richiedenti asilo da un paese di origine “sicuro”, Per il Tribunale di Palermo, l’adozione di un provvedimento questorile di trattenimento rappresenta in defintiva “l’esercizio di un potere discrezionale che va giustificato e argomentato, anche in considerazione della circostanza che la misura incide sulla libertà personale all’individuo” (p.10). 

Le fonti normative europee e il diritto nazionale, nella interpretazione fornita più volte dalla Corte di Giustizia, escludono dunque l’automatismo della detenzione amministrativa per i richiedenti asilo provenienti da paesi di origine definiti “sicuri”, in linea con i principi della normativa europea secondo cui il trattenimento va disposto soltanto nelle circostanze eccezionali in base ai principi di necessità e proporzionalità, come ultima risorsa e sulla base di una valutazione caso per caso, sempre che non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive. Nel caso esaminato dal Tribunale di Palermo il cittadino bengalese richiedente asilo aveva dichiarato di essere stato privato durante il passaggio dalla Libia dei documenti e dunque di non essere in possesso del passaporto non per sua colpa. Ma dopo il cd. prescreening, il successivo screening, con la compilazione del cd. “foglio notizie”, avvenuti in rapidissima sequenza dopo lo sbarco a Lampedusa e la successiva informativa prevista dall’art. 6 bis del decreto legislativo n.142/2015, nel decreto di trattenimento si contestava “la violazione degli obblighi di cooperazione con le autorità ai fini dell’accertamento della sua identità”. Nello stesso decreto si faceva richiamo alla possibilità di prestare una garanzia finanziaria per evitare il trattenimento ammnistrativo durante la procedura accelerata in frontiera. Ma si aggiungeva che la stessa garanzia “non può essere fornita dopo che sia intervenuta la decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell’art.28 bis, c.2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25″, dunque nei casi più frequenti di diniego per manifesta infondatezza della domanda di protezione, che possono essere decisi dalla Commissione territoriale in tempi tanto rapidi quanto quelli previsti per la convalida del trattenimento, come si è verificato lo scorso anno nel centro di Gjader in Albania. Difficile escludere in questi casi che il trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo provenienti da paesi di origine “sicuri” maggiorenni e non vulnerabili, non abbia carattere generalizzato ed automatico in contrasto con quanto previsto dalle vigenti direttive europee, e dalle sentenze della Corte di giustizia UE.

5. In ordine poi alla possibilità di fornire una garanzia finanziaria il Tribunale di Palermo osserva (p.11) che questa costituisce un presupposto generale e non una misura disposta a seguito di una valutazione caso per caso se non per il quanto, “ma appare piuttosto una causa generale di revoca o di cessazione del trattenimento” …” perché il trattenimento dell’attuale normativa ha inizio prima che la cauzione possa essere prestata”. Al riguardo il tribunale evidenzia l’ambiguità di una norma che comporta il rischio di disporre trattenimenti amministrativi senza titolo, in quanto la decisione sulla convalida interviene prima dello scadere del termine entro il quale comunque lo straniero è in teoria ancora in tempo per prestare la cauzione. Dopo avere evidenziato tali criticità il Tribunale sottolinea che l’obbligo di tenere conto di altre misure alternative al di là del trattenimento, costituisce un dovere che va adempiuto dall’autorità amministrativa sulla base di una valutazione “caso per caso”, nel rispetto dei principi della direttiva europea e della natura unitaria dell’ordinamento.

6. Il Tribuale di Palermo richiama poi (p.12) un importante precedente della Corte di Cassazione che, nella motivazione della nota sentenza n.3563 dell’8 febbraio 2024, ha collegato all’articolo 6 bis del decreto 142/2015, “per quanto compatibile”, l’articolo 14 del decreto 286 del Testo unico sull’immigrazione 286/1998 sempre in materia di trattenimento amministrativo. Per giungere alla conclusione che per effetto di questo duplice rinvio, anche nel caso di richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri, si può affermare la possibilità di ricorrere alle misure alternative al trattenimento amministrativo, come l’obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, ovvero l’obbligo di presentazione in giorni e orari stabiliti presso l’ufficio dell’autorità di polizia territorialmente competente. Per il Tribunale di Palermo, ” ancorare lo spazio di operatività delle misure alternative al trattenimento al presupposto della mancata consegna di un qualsiasi documento d’identità in quanto questo si tradurrebbe in una sostanziale disapplicazione delle direttive europee e ci sarebbe quindi come conseguenza un trattenimento generalizzato nei confronti di tutti i soggetti richiedenti asilo giunti in frontiera privi di documenti identificativi”.

7. Per lo stesso Tribunale (p.11) neppure si potrebbe configurare una supposta violazione dell’obbligo di cooperazione prescritto dall’articolo 11 del decreto 25/2008 che non si riduce certo al mancato possesso dei documenti di identità e che risulta altrimenti circostanziato e sussistente nel caso concreto. Si aggiunge pure che la prestazione della garanzia finanziaria, per quanto possa essere prestata da alcuni parenti, di fatto rappresenta una ipotesi puramente formale, in quanto non accessibile ad una persona priva di documenti. In conclusione, secondo questoTribunale (p.13), il decreto di trattenimento emesso dal questore di Agrigento non può essere convalidato in quanto non risulta adeguatamente motivato “con riferimento alla necessità di disporre di tratterimento quale unica misura idonea a garantire lo scopo normativo previsto dall’articolo 6 bis del decreto legislativo 142/2015”.

8. Si profila comunque il rischio che, anche in caso di mancata convalida del decreto questorile di trattenimento, le Commissioni territoriali procedano ad un diniego lampo della richiesta di asilo per manifesta infondatezza, anche nel giro di due giorni dall’avvio della procedura, quando la persona provenga da un paese di origine ritenuto “sicuro”. E questo potrebbe comportare, in virtù del cd. “provvedimento unificato” adottato dalla Commissione territoriale, un nuovo trattenimento amministrativo, questa volta in un CPR, come si è già verificato a Caltanissetta, e come potrebbe verificarsi in futuro nel CPR di Gjader in Albania, con la possibilità di immediato rimpatrio del richiedente asilo, prima che sul suo ricorso si sia pronunciato un giudice, almeno in primo grado, se non con una sentenza definitiva.  Con una eclatante violazione del diritto ad una difesa effettiva sancito dall’art.24 della Costituzione e dall’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Se questo diritto alla difesa oggi non significa più nulla per determinate categorie di cittadini stranieri, domani potrebbe succedere lo stesso ai cittadini italiani, e le prime avvisaglie di un generale abbattimento delle garanzie costituzionali in materia di libertà personale si possono cogliere già nell’ennesimo decreto sicurezza n.1660/2024.

I giudici della Corte di giustizia UE hanno ritenuto che una decisione di rimpatrio possa essere adottata, in linea di principio, nei confronti di un cittadino di un paese terzo, a seguito del rigetto stesso o cumulativamente con il medesimo in un unico atto amministrativo. Ma come ricordato in occasione dell’udienza del 4 ottobre 2024, dall’Avvocata Generale presso la Corte di Cassazione Rita Sanlorenzo, nelle conclusioni del Pubblico ministero con riferimento al rinvio pregiudiziale ex art.363 bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Roma, nel caso di “ricorsi previsti all’articolo 13 della direttiva 2008/115 contro le decisioni attinenti al rimpatrio, al pari di quelli contemplati all’articolo 39 della direttiva 2005/85 avverso le decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale, le loro caratteristiche devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta, a termini del quale ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo medesimo (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 45, e del 17 dicembre 2015, Tall, C‑239/14, EU:C:2015:824, punto 51)”.

9. Si deve osservare come il provvedimento di non convalida adottato dal Tribunale di Palermo sia probabilmente uno degli ultimi provvedimenti di questo tipo adottati dalle sezioni specializzate in immigrazione ed asilo di un Tribunale, prima dell’entrata in vigore della norma introdotta prima per decreto legge ed adesso nella legge n.187/2024 che trasferisce alle Corti di Appello in composizione monocratica, la competenza per le convalide del trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri, in detenzione amministrativa durante le procedure accelerate in frontiera nei centri Hotspot, nei CPR ed in altri luoghi a disposizione delle autorità di polizia.

Le ragioni della mancata convalida del trattenimento amministrativo da parte del Tribunale di Palermo sembrano tali da resistere anche dopo la previsione della lista dei paesi di origine sicuri in un atto avente forza di legge, come si è verificato con il decreto legge n.145/2024, nel quale è confluito con emendamenti il successivo decreto legge n.158/2024, adesso convertito nella legge n.187/2024. 

10. Secondo l’art. 5 bis della legge n.187/2024, a decorrere dall’11 gennaio di quest’anno, “per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell’articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d’appello di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.

I principi di diritto affermati adesso dal Tribunale di Palermo in materia di trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo, provenienti da paesi di origine designati come “sicuri”, supportati da un consistente rinvio a fonti sovranazionali ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, non potranno non valere anche quando le convalide saranno affidate alla competenza delle Corti di Appello in composizione monocratica, trattandosi di provvedimenti in materia della libertà personale sui quali non ci si può limitare ad una verifica formale dei presupposti, ad una convalida cartacea, anzi oggi telematica, in automatico, devendosi piuttosto verificare il rispetto dei principi costituzionali e del diritto dell’Unione europea applicabile in questi casi. E potrebbero essere anche molti i giudici delle Sezioni specializzate in immigrazione dei tribunali ad essere applicati in corte di appello per le procedure di convalida dei trattenimenti. durante le procedure accelerate in frontiera (e luoghi equiparati).

Se quindi qualcuno pensa di sfruttare le future decsioni sui paesi di origine sicuri per prendersi una rivincita sui giudici, che già dalle sentenze del Trbunale di Catania (giudici Apostolico e Cupri) nel mese di ottobre di due anni fa avevano evidenziato i limiti delle procedure accelerate in frontiera, già in materia di garanzia finanziaria alternativa al trattenimento, per il contrasto con la superiore normativa dell’Unione europea, ha fatto davvero male i suo calcoli. Si può dare per scontato, anche con riferimento al paventato avvio del “modello Albania”, che, comunque decida la Corte di Giustizia dell’Unione europea sui rinvii pregiudiziali in merito alla designazione dei paesi di origine dei richiedenti asilo come “sicuri”, le prassi applicate dagli organi di polizia ed i successivi provvedimenti dei questori non si potranno sottrarre alla verifica giurisdizionale alla luce di quelle garanzie che sono stabilite dalla Costituzione e dalle Direttive dell’Unione europea. La funzione giurisdizionale non potrà essere sterilizzata per effetto di scelte politiche,, comunque proceda l’attività di rivalsa sulla magistratura da parte del governo, con lo strumento del decreto legge, che poi in Parlamento viene approvato in modalità e con contenuti tali da produrre prassi amministrative in materia di libertà personale che mettono in dubbio la possibilità di riconoscere ancora nel nostro paese quello “Stato di diritto” che è al centro del dettato costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


IL POST

Domenica 29 dicembre 2024

Il governo non si è liberato dei giudici che hanno ostacolato il trattenimento dei migranti in Albania

Aveva spostato le competenze dai tribunali alle Corti d’appello, e ora la Corte d’appello di Roma ha spostato i giudici


IL MANIFESTO

Venerdì 3 gennaio 2025

Nuovi trattenimenti a Porto Empedocle, ma i giudici non convalidano

l governo ci riprova Il giorno dopo l’«ordinanza interlocutoria» della Cassazione, alla vigilia di Capodanno, cinque cittadini del Bangladesh sono stati portati nella struttura di trattenimento. Ieri pomeriggio il tribunale di Palermo li ha liberati

di Giansandro Merli

….”Erano un paio di mesi che nella struttura siciliana non veniva portato nessuno: è difficile credere che la coincidenza temporale con la decisione degli ermellini sia frutto del caso.”..


AGI

4 gennaio 2025

 == MIGRANTI: Catania, no a trattenimento. “Egitto non sicuro” =

 (AGI) – Ragusa, 4 gen. – L’Egitto non e’ in termini assoluti un Paese sicuro, e quindi il trattenimento di un cittadino egiziano disposto dal questore di Ragusa, Marco Giambra, non puo’ essere convalidato. La decisione e’ stata assunta in data odierna dal giudice designato alla convalida, presso il Tribunale di Catania, sezione Immigrazione, Rosario Maria Annibale Cupri. Per il cittadino egiziano e’ stato quindi disposto l’immediato  rilascio a seguito della non convalida del trattenimento. Il cittadino egiziano, un uomo di 30 anni, aveva fatto domanda  di riconoscimento di protezione internazionale al suo ingresso  in Italia, a Pozzallo. Il caso riguarda la definizione del  cosiddetto “Paese sicuro” sulla quale si e’ recentemente pronunciata la Suprema corte di Cassazione. La questura di Ragusa nel richiedere la convalida del trattenimento del cittadino egiziano, ha prodotto il documento con il quale “il presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa del 2/1/2025 con cui ha disposto l’applicazione all’istanza di protezione  internazionale del richiedente della procedura accelerata di frontiera di cui all’art.28 bis comma 2 lettera b-bis del decreto legislativo n.25/2008 che costituisce titolo per il trattenimento ai sensi dell’art.6 bis del D.Lgs 142/2015”.

 “PER CASSAZIONE RESTA POTERE-DOVERE GIUDICE ORDINARIO”

 Il giudice Cupri, nella sua disamina, pone accento sul recente pronunciamento della Suprema corte di Cassazione che con ordinanza interlocutoria (Cass. 30/12/2024, n. 34898) “ha affermato il principio secondo cui il giudice ordinario ha il potere-dovere di esercitare il sindacato di legittimita’ della designazione da parte dell’autorita’ governativa di un certo paese di origine tra quelli sicuri, ove tale designazione ‘contrasti in modo manifesto con la normativa europea vigente in materia, anche tenendo conto delle fonti istituzionali e  qualificate di cui all’art. 37 della direttiva 2013/32, aggiornate al momento della decisione'”. (AGI) (Segue)

 AGI== Migranti: Catania, no a trattenimento. “Egitto non sicuro” (2)= (AGI) – Ragusa, 4 gen. – Il giudice argomenta la sua decisione di non convalida del trattenimento aggiungendo: “Sul punto la Suprema Corte si esprime chiaramente laddove afferma che: ‘La valutazione di sicurezza contenuta nel decreto ministeriale, cioe’, non impedisce al giudice di prendere in considerazione specifiche situazioni di persecuzione che per il loro carattere esteso e generalizzato siano tali da rendere il Paese obiettivamente insicuro. Qualora le fonti provenienti dalle organizzazioni internazionali competenti, contemplate nell’art. 37 della direttiva 2013/32, rendano manifestamente evidente la presenza di persecuzioni con carattere generalizzato, endemico e costante, il giudice potra’ ritenere la designazione come sicuro del paese di origine illegittima perche’ in evidente contrasto con la normativa europea. Il giudice, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettivita’ del diritto fondamentale alla liberta’ personale, non si sostituisce, in tal caso, nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al ministro degli affari esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto, ma e’ chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, la sussistenza dei presupposti di legittimita’ della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento’ (paragrafo 17.3)'”.

“MOLTE CRITICITA’ NEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI”

Ne seguono tutti gli elementi contenuti nelle cosiddette Coi – Country of origin information – del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale: sono state rilevate molte criticita’ nel rispetto dei diritti umani, non richiamate nel decreto legge 158/24 e in cui si segnalano numerose criticita’ in Egitto e che riguardano in sintesi il fatto che si pratichi la pena di morte (“Secondo il rapporto di Amnesty International sulla pena di morte nel mondo nel 2022, le esecuzioni in Egitto nel 2022 sarebbero diminuite rispetto al 2021 (da 83 a 24), ma le condanne a morte sarebbero aumentate rispetto al 2021, da 356 a 538”). Altre criticita’ risultano evidenti nella liberta’ personale, di parola e di stampa (“detenzioni arbitrarie, arresti senza mandato da parte delle forze di polizia egiziane”). Viene citato anche il Comitato sulla tortura delle Nazioni unite che “esprime preoccupazione per il fatto che la legislazione anti-terrorismo contenga definizioni molto vaghe delle fattispecie legate al terrorismo, che sono usate per ‘mettere a tacere’ i critici del governo.(AGI) 041528 GEN 25


IL MANIFESTO

5 gennaio 2025

Paesi sicuri, governo bocciato anche dopo la Cassazione

Migranti Il tribunale di Catania libera un richiedente asilo egiziano: lo Stato di diritto lì non esiste. Prima disapplicazione della nuova legge. Tra una settimana la competenza passerà alle Corti d’appello, ma cambierà poco

Giansandro Merli

“Da sabato prossimo, intanto, la competenza su queste convalide passerà dalle sezioni specializzate in immigrazione alle Corti d’appello. Lo ha stabilito la legge approvata il 4 dicembre scorso. L’esecutivo spera di ottenere risultati migliori, ma non si capisce in base a quali presupposti: anche per i tribunali di secondo grado valgono diritto Ue e pronunce di Cassazione e Corte del Lussemburgo. Tra l’altro a Roma sono stati arruolati dal presidente Giuseppe Meliadò, per esigenze tecniche, i giudici che si sono già espressi sull’Albania dal tribunale ordinario, dove erano stati aggiunti per far fronte all’aggravio di lavoro. A Catania la sezione della Corte cui spetteranno le convalide sarà presieduta da Massimo Escher: era a capo della locale sezione mmigrazione del tribunale civile e prenderà servizio nei prossimi giorni. Il trasferimento è stato proposto all’unanimità dalla commissione del Consiglio superiore della magistratura (Csm) a fine settembre, quando lo spostamento di competenze non era neanche un’ipotesi, e deliberato dal plenum il 20 novembre, quando la modifica era solo una proposta”.


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