di Fulvio Vassallo Paleologo
Aggiornato alle ore 17 di martedì 31 dicembre 2024
1. Il vento gelido che spira da Palazzo Chigi e dal Viminale sui palazzi di giustizia dopo il fallimento epocale del Protocollo Italia-Albania, e la sentenza di assoluzione “perchè il fatto non sussiste” ottenuta da Salvini nel processo di Palermo, è sempre più evidente e si avverte anche, dopo la più recente decisione di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella “ordinanza interlocutoria” che la Corte di Cassazione ha adottato sul ricorso del governo contro una delle decisioni del Tribunale di Roma che non aveva convalidato il decreto di trattenimento di un richiedente asilo proveniente da un paese di origine ritenuto sicuro, come l’Egitto, trasferito nel centro di Gjader lo scorso ottobre, dopo essere stato soccorso e “selezionato” in acque internazionali in successivi screening a bodo di navi militari italiane.
Il Tribunale di Roma aveva ritenuto il provvedimento del Questore illegittimo in quanto adottato nell’ambito di una procedura accelerata alla frontiera disposta in assenza del requisito della provenienza del richiedente asilo da un paese di origine sicuro, secondo quanto richiesto dall’art. 28-bis, comma 2, lettera b-bis), del d. lgs. n. 25 del 2008 e dall’art. 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE. Secondo il governo, rappresentato in sede di ricorso dall’avvocatura dello Stato, “l’ordinanza di non-convalida sarebbe viziata per aver disapplicato il decreto ministeriale del 7 maggio 2024, adottato ai sensi dell’art. 2-bis del d. lgs. n. 25 del 2008, con riferimento al paese di provenienza dell’intimato, sulla base di una valutazione delle norme eurounitarie che, in realtà, altererebbe il significato della sentenza della Corte di giustizia”. Altri provvedimenti del Tribunale di Roma hanno rigettato le richieste di convalida di misure di trattenimento addottate nei confronti di richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri, trasferiti nei mesi scorsi in Albania.
La Corte di Cassazione con questa ultima “ordinanza interlocutoria” sospende il procedimento in attesa della decisione della Corte di Giustizia che già era stata chiamata a risolvere questioni pregiudiziali sullo stesso tema sollevate da diversi Tribunali, ma recepisce l’impostazione generale “riduttiva” rispetto alla sentenza della CGUE del 4 ottobre, prospettata dalla Procura generale presso la Cassazione, con una memoria a firma dei sostituti procuratori generali Luisa De Renzis e Anna Maria Soldi,. Il Collegio della Corte di cassazione esprime l’avviso che la sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024 si riferisca esclusivamente all’incompatibilità della previsione di paesi sicuri con eccezioni di parti del territorio. Per la Cassazione, in questa ordinanza interlocutoria, “le eccezioni per categorie di persone non hanno formato specifico oggetto della decisione della Corte di giustizia europea e non sono state esaminate dalla Corte quanto alla loro incidenza”.
Tuttavia più avanti la stessa Cassazione riconosce che “sul rispetto della dignità umana è fondata la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, alla quale, nel definire la nozione di paese di origine sicuro, si richiama più volte la direttiva 2013/32.- Per la Corte, “In questo contesto valoriale, le eccezioni personali, pur potendo ritenersi di per sé compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non sono ammesse a fronte di persecuzioni costanti, endemiche o generalizzate, perché altrimenti sarebbe messo in crisi il requisito del generalmente, richiesto nell’allegato I della direttiva, e sarebbe pregiudicato il valore fondamentale della dignità”.
Sulla base del principio gerarchico delle norme (art.117 Cost.) la Cassazione osserva che “L’inserimento di un Paese nella lista di quelli sicuri non è un atto politico perché deriva dalla applicazione dei criteri individuati dalla direttiva europea 32/2013 e dalla normativa italiana che la recepisce”. Dunque “la nozione di paese di origine sicuro ha carattere giuridico” e “la presenza di un aspetto politico non può giustificare il ritrarsi del controllo giurisdizionale“. Si aggiunge poi che ““la necessità di una valutazione aggiornata non riguarda soltanto il merito della domanda di protezione internazionale, ma anche l’utilizzabilità della procedura prevista per i migranti provenienti da paesi sicuri. Se così non fosse, sarebbe vulnerato il significato più profondo dell’effettività della tutela garantita dal giudice ordinario quando sono in gioco diritti fondamentali che attengono al diritto di asilo e di protezione internazionale” Con la conseguenza che ““il giudice può valutare la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale il decreto ministeriale recante la lista dei Paesi di origine sicuri allorché la designazione operata dall’autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale”.
Malgrado questi innegabili riconoscimenti, che i commentatori favorevoli alle tesi del governo trascurano del tutto, ma sui quali la Corte di Giustizia dovrà comunque pronunciarsi, altri passaggi dell’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione appaiono contraddittori e possono dare adito a veri e propri equivoci. Tanto che quasi tutti gli esponenti di governo interpellati la hanno definita come una vittoria contro i giudici delle sezioni specializzate dei Tribunali che non avevano convalidato i provvedimenti di trattenimento amministrativo disposti dai questori, e in particolare, per quanto concerne l’Albania, dal questore di Roma.
La Cassazione sembrerebbe affermare che le cd. eccezioni personali relative a categorie di persone non sarebbero valutabili dal giudice alla stessa stregua delle cd. eccezioni territoriali, sulle quali si è pronunciata la Corte di Giustizia con la sentenza del 4 ottobre scorso, che avrebbe omesso di affrontare le prime nella valutazione dei criteri adottati dagli Stati per designare i paesi di origine sicuri. Come se in altri termini il controllo giurisdizionale fosse ammesso sulle condizioni di sicurezza della singola persona, ma non sulle generali condizioni di sicurezza, sotto il profilo delle garanzie di tutela dei diritti umani, nell’intero paese di origine.
In estrema sintesi il giudice della convalida del trattenimento amministrativo dovrebbe limitarsi a rilevare eventualmente soltanto i “gravi motivi” dedotti dal ricorrente per fare valere eccezioni personali, con riferimento a rischi nel paese di origine, mentre può procedere d’ufficio se si tratta di eccezioni territoriali, se intere parti del paese sono interessate da conflitti armati. Quindi, esorbitando quello che si definisce tradizionalmente come “dialogo tra le corti” la Cassazione fornisce tra le righe alla Corte di Lussemburgo una interpretazione del diritto dell’Unione europea che, sulla analoga linea proposta dalla Procura generale, e recependo alcune eccezioni sollevate dall’Avvocatura dello Stato per conto del Governo, mira a restringere, senza però escluderli del tutto, i poteri di accertamento d’ufficio, la cd. “cooperazione istruttoria”, del giudice della convalida, in sede di accertamento dei presupposti delle procedure accelerate in frontiera, che si basano appunto sulla designazione del paese di origine del richiedente asilo come sicuro.
2. Come emerge dalle raccomandazioni rivolte dalla Corte di Giustizia ai giudici nazionali, Il giudice del rinvio può altresì indicare sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni pregiudiziali sollevate. Tali informazioni possono essere utili alla CGUE, in particolare quando è chiamata a decidere sulla domanda nell’ambito di un procedimento accelerato o di un procedimento d’urgenza.
Sembra tuttavia, per il tenore degli argomenti usati nella ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione, che non è neppure un rinvio pregiudiale vero e proprio, ma sospende soltanto il procedimento, in attesa che si decida su altri rinvii pregiudiali, e per la rilettura complessiva della stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, in particolare con riferimento alla nota sentenza della Corte di Lussemburgo del 4 ottobre scorso, che la Corte di Cassazione fornisca già la soluzione rispetto al quesito posto ai giudici europei, quasi a mettere dei precisi paletti alla interpretazione che ne darà la CGUE. Rimane da vedere se i giudici di Lussemburgo, ai quali sulla stessa questione si sono rivolti anche altri giudici europei, tra i quali il Tribunale amministrativo regionale di Berlino, con ordinanza del 29 novembre 2024, faranno valere l'”imbeccata” della Cassazione, che non trova motivazioni esaustive che la possano giustificare con la lettura riduttiva della Direttiva procedure 2013/32/UE e del suo Allegato 1, e neppure con il richiamo all’art.13 della Costituzione in materia di garanzie della libertà personale, ed alla sentenza della Corte Costituzionale 105/2001, peraltro rilevanti sul piano del diritto interno. Perché si giunge a conclusioni che, tenendo conto dei tempi brevissimi dei giudizi di convalida (48 ore per la trasmissione al giudice, più 48 ore per la convalida) ne svuotano la portata. I doveri di allegazione sia pure alleggeriti, imposti dalla normativa italiana ai richiedenti asilo in stato di trattenimento amministrativo durante le procedure accelerate in frontiera, secondo l’impostazione adottata dalla Corte di cassazione, anche per le udienze che si svolgono con modalità telematiche, appaiono collidere con l’effettività dei diritti di difesa, sancita dall’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, pure messo al centro delle motivazioni della sentenza della Corte di giustizia UE del 4 ottobre scorso, Per non parlare dell’ampio riconoscimento dei poteri istruttori del giudice, che tanto in sede di ricorso contro il diniego, quanto in caso di convalida del trattenimento amministrativo, non possono essere esclusi al punto da affermare, rispetto ad una situazione di diffusa violazione dei diritti fondamentali della persona, la natura vincolante della designazione di un paese di origine come “sicuro”, per atto di legge, o prima, per decreto ministeriale, da parte del governo o del parlamento nazionale. Perchè le valutazioni “politiche” che potrebbero prevalere in quella sede potrebbero risultare in conflitto con il diritto assoluto del richiedente asilo a non essere rinviato in un paese che non è sicuro, e in prima battuta, sul suo diritto ad essere esaminato in una procedura ordinaria con i tempi necessari per articolare le prove in suo favore, piuttosto che in una procedura accelerata in frontiera, che si potrebbe tradurre nella negazione sostanziale dei diritto di asilo riconosciuto dall’art.10 della Costituzione, oltre che dall’art.18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Frontiera che adesso si vorrebbe “deterritorializzare” in Albania, se mai si riuscirà ad avviare quel modello di esternalizzazione delle procedure di asilo sul quale il governo Meloni si sta giocando il suo prestigio internazionale. Di certo non costituisce una motivazione in punto di diritto la preoccupazione che ammettendo il richiedente asilo alla procedura ordinaria, che non prevede il trattenimento amministrativo, potrebbero aumentare i cd, movimenti secondari, dall’Italia verso altri paesi europei. Come non sembra che l’istituto del diritto di asilo si possa limitare sulla base del mero rilievo quantitativo di coloro che potrebbero avere diritto al riconoscimento di uno status di protezione, come sembra profilarsi nel caso oggetto della “ordinanza interlocutoria” che riguardava un procedimento scaturito dalla mancata convalida del trattenimento amministrativo di un cittadino egiziano.
3. La stessa Cassazione nell’ordinanza intelocutoria, con passaggi che i primi commentatori hanno omesso, richiama comunque il principio già enunciato dalla stessa Corte nella sentenza 19 dicembre 2024, n. 33398, sulla base di quanto statuito dalla Corte di giustizia (Grande Sezione) nella sentenza in data 4 ottobre 2024 con riguardo al dovere di esame completo ed ex nunc imposto dall’art. 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. E quindi “In base a tale principio, espresso ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ. in relazione a un giudizio di impugnazione del provvedimento di diniego della protezione internazionale, il giudice ordinario, sebbene non possa sostituirsi all’autorità governativa sconfinando nel fondo di una valutazione discrezionale a questa riservata, ha, nondimeno, il potere-dovere di esercitare il sindacato di legittimità del decreto ministeriale, nella parte in cui inserisce un certo paese di origine tra quelli sicuri, ove esso contrasti in modo manifesto con la normativa europea vigente in materia, anche tenendo conto delle fonti istituzionali e qualificate di cui all’art. 37 della direttiva 2013/32, aggiornate al momento della decisione”.E ancora”Questo stesso principio non può non valere – opportunamente declinato e adattato in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento di convalida – làdove il giudice è chiamato a valutare la legittimità del trattenimento”. Dunque “La valutazione di sicurezza contenuta nel decreto ministeriale, cioè, non impedisce al giudice di prendere in considerazione specifiche situazioni di persecuzione che per il loro carattere esteso e generalizzato siano tali da rendere il Paese obiettivamente insicuro”. E lo stesso potrà valere per la nuova legge 187/2024, quando la elencazione dei paesi di origine ritenuti sicuri, che questa prevede, contrasti con quanto risulti al giudice della convalida, tenendo conto delle fonti istituzionali e qualificate di cui all’art. 37 della direttiva 2013/32. Sono queste considerazioni che fanno ritenere che il giudice della convalida abbia lo stesso potere di accertamento istruttorio, anche autonomo, tanto per le cd. eccezioni personali, con riferimento al riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone, o di intere categorie, su una scala nazionale, che con riferimento alle eccezioni territoriali, relative alla situazione di conflitto o di gravi violazioni dei diritti umani localizzate soltanto in una parte del territorio del paese di origine.
4. Per l’ordinanza interlocutoria della Cassazione,con evidente riferimento alla normativa anteriore alla legge 187/24 adesso in vigore, e dunque con una limitata portata interpretativa rispetto a quest’ultima novella legislativa In particolare, “Il giudice ordinario, sebbene non possa sostituirsi all’autorità governativa sconfinando nel fondo di una valutazione discrezionale a questa riservata, ha, nondimeno, il potere-dovere di esercitare il sindacato di legittimità del decreto ministeriale, nella parte in cui inserisce un certo Paese di origine tra quelli sicuri, ove esso contrasti in modo manifesto con la normativa europea vigente in materia”.
Amcora più in dettaglio si osserva che “potrebbe ritenersi ragionevole – oltre che maggiormente conforme alla lettera dell’allegato I – che la designazione del paese
sicuro risponda a un criterio di prevalenza, non di assolutezza delle condizioni di sicurezza, a condizione, tuttavia, che la presenza di eccezioni soggettive tanto estese nel numero, accompagnata da persecuzioni e menomazioni generalizzate ed endemiche, non incida, complessivamente, sulla tenuta dello Stato di diritto. I politici che si dicono entusiasti di questa ordinanza, e gli interpreti che ritengono che smentisca le tesi affermate dalla Sezione specializzata del Tribunale di Roma che non ha convalidato i decreti di trattenimento adottati dal questore nei confronti di cittadini egiziani,detenuti nel corso di procedure accelerate in frontiera, credono davvero che in Egitto le “eccezioni soggettive” non siano tanto estese nel numero da incidere sulla tenuta dello Stato di diritto ?
Nella parte finale dell’ordinanza interlocutoria, quasi a circoscrivere i poteri del giudice, si riconosce che “Il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento”.
La valutazione della Corte, per quanto riferibile soltanto alla disciplina dettata dal precedente Decreto interministeriale del 7 maggio 2024, oggi non più in vigore, si presta comunque ad equivoci. Si conclude che “Il giudice, infatti, è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia superato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale (come risultante, ad esempio, dalle univoche ed evidenti fonti di informazione affidabili ed aggiornate sul paese di origine del richiedente). Ma oggi quale attendibilità potrà avere una designazione politica per legge della nuova lista di paesi di origine sicuri individuati senza il supporto delle fonti di informazione alle quali si faceva riferimento in passato, ma per mera scelta politica, basata anche sulle relazioni internazionali , e dunque sugli accordi tra gli Stati ? Sembra azzardato su questo tema il richiamo della Corte di Cassazione alla nuova normativa sulle procedure accelerate in frontiera previste dal Regolamento procedure che in base al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del maggio scorso, divrebbe entrare in vigore entro il 2026 e fornire una “copertura” alle procedure accelerate in frontiera con trattenimento aministrativo dei richiedenti asilo provenienti da paesi di origine “sicuri”, introdotte dal governo italiano con il decreto Cutro (legge 50/2023) e successivamente inasprite con la legge 187/24. Una normativa già in vigore non si può valutare sulla base di una nuova normativa ancora non esecutiva, che peraltro contiene norme di garanzia molto stringenti proprio nel caso di richiedenti asilo provenienti da paesi di origine ritenuti sicuri.
Se la Corte di Lussemburgo dovesse cadere nella interpretazione “a incastro” che viene indicata dalla prima parte delle motivazioni fornite dalla ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione, senza il riconoscimento di quei poteri istruttori del giudice già riconosciuti nella precedente sentenza della stessa Corte del 4 dicembre, e poi in particolare nelle motivazioni del 19 dicembre adesso richiamate soltanto in coda, ma allora adottate soltanto con riferimento a un ricorso contro un diniego sulla richiesta di asilo, mentre adesso l’ordinanza “interloquisce” in materia di convalida del trattenimento amministrativo nelle procedure accelerate in frontiera, non resterà che andare davanti la Corte Costituzionale per la lesione degli articoli 3,10,13 e 24 della Costituzione. E si dovrà tenere conto del nuovo quadro normativo sui paesi di origine sicuri, derivante non più da un decreto interministeriale, sul quale si esprime adesso la Cassazione, ma dal decreto legge 145/24 adesso convertito con emendamenti nella legge 187/24. La stessa Corte chiarisce peraltro che il caso giunto al suo esame dovrà essere risolto alla stregua del diritto previgente senza alcuna efficacia rettroattiva di quest’ultima legge. Per il futuro dunque è lecito attendersi una ulteriore fase politica e giudiziaria fortemente conflittuale, anche per il travisamento dei fatti, ed adesso anche delle decisioni dei giudici, che sembra diventato un ulteriore strumento di conquista del consenso, almeno a vedere le prime reazioni dei mezzi di informazione dopo quest’ultimo pronunciamento della Cassazione.
La Corte di giustizia UE dovrebbe invece esprimersi, e non sarà certo nell’udienza del 25 febbraio 2025, perchè la decisione, malgrado la “procedura accelerata”, arriverà mesi dopo, su entrambe le normative italiane, su quella anteriore oggetto del ricorso, e su quella attuale, dunque sulla legge n.187/2024, che contiene una lista di paesi di origine sicuri, senza neppure richianmare le COI (informazioni sui paesi di origine) a cui si faceva riferimento nei precedenti decreti interministeriali. La Corte di Lussemburgo, non potrà non tenere conto dei suoi precedenti, e soltanto in questa ampiezza di valutazione non verrà meno al suo ruolo di garante di una interpretazione uniforme del diritto dell’Unione europea. Altrimenti ogni paese potrà procedere come vuole, per le proprie esigenze politiche, a tutto scapito del diritto di asilo e della stessa Unione europea. In ogni caso, le considerazioni esposte in sede di ordinanza interlocutoria dalla Cassazione non sono una sentenza e non possono essere estrapolate a convenienza, restando comunque limitate a un caso regolato dal vecchio decreto interministeriale del 7 maggio 2024 sui paesi sicuri, e dunque, per quanto concerne il diritto interno, non permettono di trarre conclusioni vincolanti per i giudici, nel vigore della nuova legge 187/24, nella quale sono confluiti i precedenti decreti legge n.145 e 158 del 2024. Non è vero quanto afferma il ministro dell’interno Piantedosi, secondo cui “sull’Albania hanno pesato le prime decisioni di alcuni magistrati che, a mio avviso, hanno trovato una prima importante smentita in una recente pronuncia della Cassazione”. Se per “pronuncia” si intende l’ordinanza interlocutoria qui in esame, o il precedente rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea, disposto dalla stessa Corte di cassazione, una lettura completa delle “pronunce della Cassazione” non smentisce affatto quanto affermato dai giudici che si sono espressi lo scorso ottobre sul trattenimento amministrativo nel centro di Gjader in Albania di richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri, anche se in alcuni passaggi quest’ ultima “ordinanza interlocutoria” tende a proporre alla Corte di Lussemburgo, un percorso decisionale più riduttivo, rispetto ai poteri istruttori del giudice della convalida, che si dovrà ancora verificare quanto sarà effettivamente condiviso dai giudici europei.
5. Occorre anche ricordare che la Sezione specializzata in immigrazione del Tribunale di Roma ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, con ordinanza n. 46690/2024 dell’11 novembre scorso, il caso diverso, e più recente, della convalida del trattenimento dei richiedenti asilo trattenuti nel centro di Gjader in Albania, senza arrivare alla disapplicazione della normativa nazionale sui paesi di origine sicuri, ma sospendendo il provvedimento di convalida del trattenimento in attesa della decisione dei giudici europei. In questo caso la Corte di Giustizia dell’Unione europea dovrà prendere posizione sulla compatibilità della legge n.187/24, che ha convertito in legge il precedente decreto 145/24, come emendato con gli articoli “prelevati” dal successivo decreto legge n.158/24, lasciato decadere, con il diritto dell’Unione europea rilevante per la corretta applicazione del concetto di paese di origune sicuro nelle procedure accelerate in frontiera. Se si vuole restare nell’ambito di una interpretazione costituzionalmente orientata si dovrebbe ritenere che anche se la lista dei paesi di origine sicuri è inclusa adesso in un atto per eccellenza “politico”, quale è la legge 187/24, i margini di valutazione del giudice rispetto alla compatibilità della normativa interna, seppure elevata adesso al rango di norma primaria, con il corrispondente diritto dell’Unione europea, rimangono integri, anche se le decisioni dei giudici non possono travalicare il caso concreto al loro esame, fatto salvo l’intervento della Corte costituzionale.
Come ha riconosciuto in passato la Corte Costituzionale con la sentenza n.81 del 2012, “gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate”. E del resto l’art.117 della Costituzione impone anche al legislatore nazionale precisi limiti derivanti dalla normativa euro-unionale e dal diritto internazionale.
.Con una sentenza del 19 giugno 2018 (resa dalla Grande Sezione) della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sulla adozione di una decisione di rimpatrio anteriore all’esito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte dell’autorità competente, si tracciano linee guida che dovrebbero essere tenute ben presenti da parte dei giudici nazionali. E che ben difficilmente potranno essere smentite da altre decisioni della stessa Corte di Lussemburgo, almeno fino a quando la normativa europea in materia di rimpatri e procedure per il riconoscimento della protezione internazionale non sarà modificata per effetto dei nuovi Regolamenti previsti dal Patto sulla migrazione e l’asilo concluso nel maggio di quest’anno, proprio alla vigilia delle elezioni europee. Non è vero che le decisioni dei giudici delle sezioni specializzate dei Tribunali abbiano reso impossbili i rimpatri con accompagnamento forzato, vero è semmai che le autorità di polizia e i ministri che ne dettano gli indirizzi, sono tenuti al rispetto della Direttiva rimpatri 2008/115/CE anche nel caso di richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri.
I giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che una decisione di rimpatrio possa essere adottata, in linea di principio, nei confronti di un cittadino di un paese terzo, a seguito del rigetto stesso o cumulativamente con il medesimo in un unico atto amministrativo. ma aggiungono che nel caso di “ricorsi previsti all’articolo 13 della direttiva 2008/115 contro le decisioni attinenti al rimpatrio, al pari di quelli contemplati all’articolo 39 della direttiva 2005/85 avverso le decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale, le loro caratteristiche devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta, a termini del quale ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo medesimo (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 45, e del 17 dicembre 2015, Tall, C‑239/14, EU:C:2015:824, punto 51)”.
La Corte di Giustizia dovrà decidere sui quesiti sollevati dalla Corte di Cassazione con procedura accelerata e non con la procedura pregiudiziale di urgenza (PPU) che era stata richiesta dal governo italiano. Non va dimenticata la possibilità della partecipazione alla fase scritta del procedimento accelerato che è aperta a tutti gli interessati, diversamente da quanto accade normalmente (con rare eccezioni) in quello pregiudiziale d’urgenza. Come in altre cause assai rilevanti perchè trattavano punti nodali del diritto delle migrazioni, a partire dal caso El Dridi fino a casi più recenti, si può attendere l’intervento in giudizio di altri paesi UE, e forse anche della Commisione europea, a fiancheggiare le posizioni del governo italiano. Dovrebbero intervenire a questo punto, con il deposito di osservazioni e pareri di esperti, anche associazioni che difendono i diritti dei migranti per evitare uno sbilanciamento della vicenda processuale,a tutto vantaggio delle esigenze politiche dei governi, che potrebbero incidere sul giudizio finale della Corte di giustizia UE.
Migranti: Nicita (Pd), destra non comprende sentenze. Grave =
AGI0367 3 POL 0 R01 / Migranti: Nicita (Pd), destra non comprende sentenze. Grave = (AGI) – Roma, 30 dic. -“E’ grave che la destra al governo non solo legiferi male, ma non comprenda, o peggio, non legga le sentenze. Da qualche ora sono tutti a rilanciare la falsa notizia secondo la quale la Cassazione civile avrebbe ribaltato le decisioni dei giudici, quando si e’ limitata a rinviare alla Corte di giustizia Ue”. Lo scrive, in una nota, Antonio Nicita vicepresidente del Gruppo Pd in Senato. “Nessuno ha mai posto in dubbio le prerogative del governo sulla lista di porti sicuri, come nessuno puo’ mettere in dubbio il ruolo autonomo e indipendente del magistrato nel valutare il singolo caso in relazione allo status di paese sicuro, principio riconosciuto appunto dalla Corte Ue. Questo affrettarsi a dare letture false da parte della destra alla pronuncia interlocutoria e di rinvio appare direttamente proporzionale alla fretta di cercare di nascondere il flop Albania. Che continua e che e’ indipendente dal destino giuridico dei 20 migranti fin qui portati li. Una destra sempre piu confusa, in difficolta’, incapace di fare leggi e di comprendere le sentenze”, conclude. (AGI) 301626 DIC 24
ADIF
In Cassazione non solo “paesi sicuri”, ma diritti di difesa e ruolo della giurisdizione
di Fulvio Vassallo Paleologo
IL GIORNALE
La Cassazione sui Paesi sicuri: “La valutazione spetta ai ministri”. Il caso rinviato alla Corte Ue
La Suprema Corte ha rinviato alla Corte di giustizia europea l’interpretazione definitiva di Paesi sicuri ma nelle motivazioni sostiene la tesi portata avanti dall’esecutivo
Francesca Galici
30 Dicembre 2024 – 15:56
IL SOLE 24 ORE
Migranti, per la Cassazione la valutazione sui Paesi «sicuri» spetta ai ministri competenti. «Attendere la Corte di giustizia Ue»
Per i Supremi giudici «le eccezioni per categorie di persone non hanno formato specifico oggetto della decisione della Corte di giustizia europea e non sono state esaminate dalla Corte quanto alla loro incidenza»
di Redazione Roma
HUFFINGTON POST
La Cassazione: sui centri in Albania attendere la Corte Ue
l pronunciamento dell’Alta corte: la valutazione dei paesi sicuri spetta ai ministri, ma il giudice può valutare eccezioni
30 Dicembre 2024 alle 16:36
IL DUBBIO
30 dicembre 2024
Migranti, la Cassazione riapre il caso “Paesi sicuri”
Nell’ordinanza sul ricorso del governo, la Suprema Corte rinvia la decisione finale ai giudici europei ma fissa alcuni paletti: i tribunali possono disapplicare i decreti solo se vi vedono «irragionevolezza»
FANPAGE
30 dicembre 2024
Cosa dice la nuova sentenza della Cassazione sui centri migranti in Albania e i Paesi sicuri
A cura di Francesca Moriero
La Cassazione chiarisce che la valutazione dei Paesi sicuri è competenza esclusiva dei ministri, ma il giudice può sindacare la legittimità del decreto ministeriale e valutare specifiche situazioni di insicurezza. La decisione finale è tuttavia rinviata alla Corte di Giustizia UE nell’udienza del 25 febbraio 2024
LINKIESTA
1 gennaio 2025
Un giudice a Roma – Gli immigrati, il governo e la protezione dello stato di diritto
Opponendosi ai tentativi di aggirare le norme sull’immigrazione tramite decreti che limitano i diritti dei rifugiati, la Cassazione ha riaffermato l’importanza del controllo giurisdizionale come garanzia fondamentale per i diritti umani, nonostante i propagandisti di maggioranza sostengano il contrario


































