di Fulvio Vassallo Paleologo
1. Mentre continuano a sommarsi i procedimenti penali che nelle condanne confondono anche i naufraghi tra i presunti scafisti, da ultimo a Crotone, e si sovrappongono ai procedimenti in corso nei confronti di agenti istituzionali, non si arresta la serie di stragi che sta caratterizzando il calo degli arrivi dalla Tunisia. Dopo il Memorandum stipulato lo scorso anno con l’Unione europea, con una procedura affatto trasparente, sotto il patrocinio della Meloni e della Von der Leyen, e soprattutto dopo il rifinanziamento e la fornitura di motovedette garantiti alla guardia costiera tunisina, da Bruxelles e dal governo italiano, con la istituzione di una zona più ampia di ricerca e salvataggio (SAR) riservata alle autorità marittime e militari di quel paese ,si sono verificati più morti e dispersi che negli anni precedenti, da rapportare al numero più ridotto di persone che sono riuscite a lasciare le coste tunisine rispetto al 2023.
La propaganda di governo, ed i giornali che la diffondono, tendono ad accentrare tutte le responsabilità delle vite umane che si perdono nel Mediterraneo centrale sui “trafficanti”, termine che spesso viene scambiato con quello ben diverso di “scafisti”, come se le misure di deterrenza continuamente inasprite a colpi di decreto legge potessero diminuire la conta delle vittime. Mentre coloro che non sono riusciti a completare la traversata, perchè riportati a terra dopo essere stati intercettati in acque internazionali, soprattutto se si tratta di migranti subsahariani in transito, finiscono per strada in territorio tunisino o sono deportati al limite del deserto, ai confini con Libia ed Algeria. In un numero più ristretto di casi si prospetta la possibilità di un rimpatrio volontario assistito dall’OIM, che può costituire l’unica alternativa possibie di sopravvivenza, ma con il fallimento completo del progetto migratorio. E in molti casi, come nel caso della Nigeria, non si può neppure parlare di “paese di origine sicuro”. Tutto questo avviene malgrado le Nazioni Unite abbiano confermato da tempo che la Tunisia non può essere definita come un luogo sicuro (place of safety). Dunque i naufraghi soccorsi in acque internazionali non vi dovrebbero essere ricondotti, nè si dovrebbero sostenere a livello operativo le attività di intercettazione in alto mare delle motovedette tunisine, a scapito delle attività di soccorso umanitario che potrebbero essere operate dalle ONG con la garanzia dello sbarco in un vero place of safety (POS).
2. Stupri, violenze, rapimenti ed estrema precarietà: sono questi gli abusi subiti dalle persone in transito dalla Tunisia per raggiungere l’Europa”, Nel suo rapporto di ottobre “Torture Roads, mappatura delle violazioni subite dalle persone in movimento in Tunisia”, l‘Organizzazione mondiale contro la tortura (OMCT) ha constatato “l’emergere di una serie di nuove pratiche allarmanti”. “Nel periodo novembre 2023-aprile 2024 si è registrato un aumento preoccupante dei casi di violenza sessuale subiti da persone in movimento in Tunisia, commessi con la complicità di agenti delle forze di sicurezza tunisine, o direttamente indotti dalla politica di sfollamento forzato e di deportazione delle persone vulnerabili persone”.
Molti giornalisti e avvocati, come Sonia Dhamani, che difendevano i diritti delle persone migranti contro le politiche suprematiste di Saied sono stati arrestati e condannati a pesanti pene detentive da una magistratura che, dopo la riforma costituzionale del 2022, è alle dipendenze del governo. E già basterebbe soltanto questa circostanza, ben nota ai governi occidentali, per escludere la Tunisia dall’elenco dei paesi terzi o dei paesi di origine “sicuri”.
3. Con il Decreto n. 2024-181 del 5 aprile 2024 sulla organizzazione di ricerca e soccorso marittimo tunisino, con la successiva formalizzazione di una zona SAR (di ricerca e salvataggio), è stato istituito il “Centro nazionale di coordinamento per le operazioni di ricerca e soccorso marittimo” che si avvale di tre centri di ricerca e soccorso secondari sotto il National Coastal Surveillance Service e quattro centri di ricerca e soccorso secondari sotto la direzione generale della Guardia Nazionale. Ma non sembra che in questo modo si sia garantita, oltre alla deterrenza, maggiore sicurezza alle persone che cercano comunque di attraversare il Mediterraneo.
Esperti delle Nazioni Unite in un recente rapporto dell’OHCHR (Alto commissariato per i diritti umani) hanno dichiarato: “Abbiamo ricevuto rapporti scioccanti che descrivono in dettaglio manovre pericolose durante l’intercettazione di migranti, rifugiati e richiedenti asilo in mare; violenza fisica, comprese percosse, minacce di uso di armi da fuoco; rimozione di motori e carburante; e il ribaltamento delle barche”, Sono tutti elementi di prova che non saranno certo considerati dalla magistratura tunisina, sempre più alle dipendenze del governo di Saied, che si permette di arrestare persino gli oppositori politici e gli avvocati che difendono i diritti umani di tutti gli oppositori e delle persone migranti in transito. Ma la giurisprudenza italiana già a settembre del 2023, con una pronuncia del Tribunale di Firenze, ha rinviato un caso arrivato al suo esame, per questione pregiudiiale, alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, affermando che “L’analisi complessiva degli eventi successivi al 28 ottobre 2022 – data di ultimo aggiornamento della scheda paese riguardante la Tunisia – denota come siano avvenuti nell’ultimo anno eventi che hanno riguardato aspetti critici già qualificati come tali dalla stessa scheda ministeriale, e che hanno reso la situazione tunisina – proprio con riguardo a tali aspetti – ancora più critica sia sotto il profilo del tasso di democraticità del paese che è funzionale, inter alia, alla permanenza di un “un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni” dei diritti e libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea”.
Con il più recente decreto legge n.145/2024, convertito nella legge n.187/2024, la Tunisia continua a far parte dell’elenco dei paesi di origine sicuri, malgrado la norma di legge non faccia più riferimento alle schede paese e tenda ad escludere una valutazione discrezionale del giudice sulla “sicurezza” della Tunisia, per i migranti in transito, e per i suoi stessi cittadini. Ma al di là dei motivi individuali che possono essere fatti valere nelle procedure di asilo, e nei relativi ricorsi con istanza di sospensiva delle decisioni di rigetto, esistono fondate ragioni di carattere generale che dovrebbero escludere la legittimità del supporto fornito alla Guardia costiera tunisina, che riconduce i naufraghi un paese nel quale, giorno dopo giorno, si riducono gli spazi di riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali, e si intensifica una vera e propria persecuzione nei confronti delle persone di nazionalità straniera che vi si trovano in transito.
4. La Tunisia non garantisce porti sicuri di sbarco, come hanno già affermato i giudici italiani, e non può essere qualificata come un “paese sicuro“, nè per i suoi cittadini, nè per le persone migranti che cercano di raggiungere le coste del Mediterraneo nella speranza di fuggire verso l’Europa. Persone che nella maggior parte dei casi provengono da paesi in situazioni di conflitto e di degrado che dovrebbero comportare già in Tunisia, ma a maggior ragione in Europa, il riconoscimento di uno status di protezione. Ma la Tunisia non è nè un paese terzo, nè un paese di origine “sicuro” e non applica, salvo pochissimi casi, la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati che pure ha sottoscritto. Persino coloro che ottengono dall’UNHCR il riconoscimento dello status di rifugiato non hanno diritto ad un permesso di soggiorno in territorio tunisino, e finiscono ad esere anche loro vittime delle politiche di esclusione e di deportazione imposte da Saied, alleato della Von der Leyen e della Meloni.
Le vittime in mare sono un numero incalcolabile. I morti ed i dispersi in mare sono molti di più di quelli che sono “contabilizzati” dall’OIM e dagli Stati costieri, come si è visto in questi ultimi giorni, con l’ennesima strage nel Mediterraneo centrale, sulla rotta da Sfax verso Lampedusa, ma già in zona SAR italiana. Una rotta che si è riaperta non appena le condizioni del mare lo hanno permesso. In questo ultino caso, il soccorso portato da una nave del soccorso civile ad una bambina di soli 11 anni che, secondo le prime notizie di cronaca, sarebbe stata da giorni alla deriva in alto mare, attaccata a due salvagenti, ha permesso di ricostruire almeno uno degli altri naufragi avvenuti poco prima sulla stessa rotta, sembrerebbe già all’interno della zona di ricerca e soccorso (SAR) italiana.
Come segnalato da AlarmPhone tra il 2 e il 4 dicembre, sarebbero state diverse le imbarcazioni che nel Mediterraneo centrale si trovavano ad affrontare il mare in burrasca, e di cui non si ha più notizia. Imbarcazioni che nessuno è andato a cercare, dopo le prime segnalazioni inviate alle autorità marittime. Se una piccola nave del soccorso civile non avesse salvato la vita di questa bambina non si saprebbe nulla del naufragio dell’imbarcazione sulla quale si trovava. E nulla si saprebbe di 45 vite che sono andate perdute nella zona di ricerca e salvataggio (SAR) italiana, per quanto riferiscono le fonti di stampa, in assenza di comunicati ufficiali. Di certo, le temperature dell’acqua, le condizioni meteo e le circostanze dei soccorsi riferite dai media confermano che il soccorso dell’ unica sopravvissita, e dunque il naufragio, siano avvenuti all’interno della zona di ricerca e salvataggio (SAR) italiana. Le prime cronache giornalistiche secondo cui la ragazzina ” avrebbe trascorso circa due giorni in acqua” appaiono poco credibili. Forse per due giorni avrà navigato sul barchino di lamiera con il quale era fuggita dalla Tunisia con un fratello, ma di sicuro il naufragio non potrà essere avvenuto troppo tempo prima del momento in cui è stata soccorsa in acqua, in acque che rientrano nella zona SAR italiana. Vedremo se l’inchiesta aperta dalla magistratura farà luce anche su questi aspetti.
Sono questi gli effetti dell’allontanamento delle navi di soccorso più grandi delle ONG, operanti a sud della zona SAR maltese, prima che le autorità tunisne (e libiche) fossero legittimate dagli accordi conclusi dall’Italia e dalla nuova normativa introdotta a partire dal 2023, ad operare interventi violenti di contrasto delle attività di soccorso in quella che asseriscono risultare come una zona SAR di loro esclusiva competenza. Salvo a non intervenire quando vengono chiamati dalle ONG per attività di ricerca e salvataggio, sempre ammesso che ad oggi in Tunisia (o in Libia) esista una unica unica centrale di coordinamento MRCC che rispetti i requisiti organizzativi minimi di coordinamento imposti dalle Convenzioni internazionali.
Le responsabilità della Guardia costiera tunisina nei naufragi che si continuano a ripetere nel Mediterraneo centrale sono note da tempo, come documentato anche da una indagine di IRIPIMEDIA con riferimento al naufragio del 5 aprile di quest’anno.
A luglio un barchino di metallo, carico di migranti, partito da Sfax è affondato in acque internazionali. Un peschereccio tunisino, che si trovava a poca distanza, ha soccorso 44 gambiani, guineani, malesi e senegalesi. Tre persone sarebbero disperse.
Ad agosto, la Guardia costiera tunisina intercettava centinaia di persone e ci sono stati diversi naufragi con morti e dispersi, mentre in Italia infuriava la propaganda contro i soccorsi operati dalle ONG. Almeno 23 morti e 44 dispersi il 6 agosto, bilancio dell’ennesimo naufragio di migranti al largo delle coste tunisine. Le autorità locali solo poco prima avevano dichiarato deceduti quattro migranti mentre circa una cinquantina di persone figuravano dispersi a seguito dell’inabissarsi di un’altra imbarcazione che stava tentando la traversata.
Alla fine di settembre almeno 12 persone migranti, tra cui tre neonati, sono morte a causa del naufragio di un’imbarcazione al largo della Tunisia: la barca è affondata vicino all’isola di Djerba, nella parte meridionale del paese. Altre 10 persone sono risultate disperse, mentre altre 29 sono state soccorse.
5. Il Decreto Piantedosi (legge n.15/2023), adesso completato con le norme che rilanciano l’attacco ai soccorsi umanitari, introdotte con il decreto legge 145/2024 (legge 187/2924), non ha avuto quell’effetto di deterrenza delle partenze che qualcuno si attendeva. Le cifre che segnalano un calo degli arrivi dala Tunisia non rendono il costo in vite umane che qyesto “successo” del governo Meloni ha comportato. Non appena le condizioni del tempo lo consentono, barchini sempre più fatiscenti riprendono a solcare le rotte del Mediterraneo centrale, e si ripetono anche i naufragi, talora frutto dell’intervento violento della motovedetta tunisina (se non libica) di turno. Su tracciamento garantito dagli assetti aerei (droni) Frontex, ubicati a Lampedusa. Una attività che è stata criticata dal Garante per i diritti fondalentali dell’Unione europea, ma che prosegue ancora oggi, ammantata da un crescente velo di segreto militare, che si estende adesso per decreto anche alle forniture di materiale e di mezzi agli Stati terzi.
Altre volte si muore per abbandono, perchè una vasta fascia di mare in acque internazionali, corrispondente alla zona SAR maltese, di fatto, è scarsamente presidiata, come rimane priva di mezzi di soccorso quella zona “contigua” alle acque territoriali italiane, 12-24 miglia dalla costa di Lampedusa, nella quale la funzione di deterrenza era stata affidata alla nave Libra della Marina militare, che avrebbe dovuto effettuare trasferimenti forzati in Albania dei naufraghi adulti, “non vulnerabili” e provenienti da paesi di origine sicuri. Con il risultato che i soccorsi in acque internazionali continuano ad essere operati dalle ONG rimaste operative, dopo l’annullamento o la sospensione dei fermi amministrativi, oppure, più vicino alle coste italiane, dai mezzi della Guardia costiera e della Guardia di finanza, al limite delle acque territoriali (12 miglia dalla costa). Ma si verificano anche arrivi “in autonomia”, non appena il tempo concede una finestra di miglioramento, tanto che il centro (quasi) hotspot di Lampedusa, si è riempito di nuovo in un solo giorno, con più di 500 persone, ben al di sopra dei numeri massimi di capienza annunciati dal Ministero dell’interno. Per tutti quelli che non vengono soccorsi in tempo, o dei quali non si hanno notizie, il destino è segnato, ed il numero delle vittime nascoste e dimenticate è in continuo incremento. Ma se i soccorsi avvengono ormai al limite delle nostre acque territoriali, occorre interrogarsi sulle modalità di ingaggio dei mezzi di soccorso in base alle direttive ricevute dai vertici dei ministeri di competenza, sulle circostanze, oltre che sui luoghi, del’avvistamento, e sui tempi degli interventi di soccorso. Perchè la salvaguardia della vita umana in mare viene prima delle esigenze di controllo delle frontiere (law enforcement) con le quali si vincono le campagne elettorali, ma si perdono vite nel Mediterraneo, e nei deserti in Africa.
Sembra che il combinato disposto del Decreto n,1 del 2023 (legge n.15/2023), adesso all’attenzione della Corte costituzionale, del Decreto Cutro (legge 50/2023) e in ultimo del Decreto legge “flussi” 145/2024, convertito nella legge n.187/2024 del 9 dicembre 2024, a fronte di un calo evidente degli arrivi in Italia, abbia prodotto un aumento esponenziale dei target intercettati in mare e respinti a terra, in Tunisia (ed in Libia) A questo “successo” vantato in più occasioni dal governo italiano e dai suoi rappresentanti di vertice, corrisponde un incremento delle vittime della esternalizzazione dei controlli di frontiera, vittime che non si possono imputare all’esclusiva responsabilità di scafisti e trafficanti, che proliferano sul proibizionismo delle migrazioni e sulla chiusura sostanziale, al di là dei periodici “decreti flussi”, dei canali legali di ingresso.
6. Mentre appare implacabile l’apparato istituzionale del processo penale quando si rivolge a presunti scafisti, anche con evidenti errori di percorso come nel caso di Maysoon Majidi, liberata dopo un anno di ingiusta detenzione, e di tanti altri presunti scafisti che alla fine sono stati assolti da tutte le accuse, sembra consolidata una totale impunità per tutti i decisori politici che, dopo la stagione della guerra alle ONG e dei porti chiusi, ormai fallita nelle aule di tribunale, determinano, con accordi con i paesi terzi, e con le conseguenti direttive diramate agli apparati di polizia marittima alle loro dipendenze, prassi operative di respingimento collettivo e di abbandono in mare, se non di complicità negli abusi commessi da agenti istituzionali e paramilitari di paesi terzi, in danno di quei potenziali richiedenti asilo che si vuole tenere a tutti i costi lontano dalle frontiere europee, anche a costo della loro vita. Impunità dei vertici politici che viene apertamente ribadita sulla base di un consenso popolare, montato con una pervasiva propaganda,”sparata” anche con strumenti automatici sui social, che legittimerebbe la violazione sistematica delle Convenzioni internazionali di diritto del mare, della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, della Costituzione italiana, che stabilisce all’art.10 il principio che tutti i richiedenti asilo, senza eccezioni, devono avere accesso al territorio italiano per l’esame della loro domanda di protezione.
Dietro la legittimazione di queste politiche di morte si sbandierano la sovranità dello Stato, la difesa dei confini nazionali, il primato della decisione politica, e della legge nazionale, rispetto alle Convenzioni internazionali ed alle norme di diritto dell’Unione europea, tra le quali vanno ricordati in particolare la Carta UE dei diritti fondamentali e il Regolamento Frontex n.656/2014, che risulta direttamemte vincolante per tutti gli Stati che ospitano missioni navali o aeree dell’Agenzia Frontex, oggi ridefinita Polizia di frontiera e costiera europea. Ma si potrebbe richiamare anche il Protocollo ONU sul traffico di esseri umani, addizionale alla Convenzione di Palermo del 2000 contro la criminalità transnazionale, che all’art. 19 stabilisce che, con riguardo alle disposizioni introdotte per il contrasto dell’immigrazione irregolare (law enforcement) “Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti dell’uomo e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status di Rifugiati e il principio di non allontanamento”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, a Sezioni unite, individua nel novembre 2023, con grande precisione, la portata ed i limiti della nozione di “atto politico” sottratto al controllo degli organi giurisdizionali. Una distinzione che va considerata quando si cerchi di ricostruire i profili di responsabilità connessi alle attività di sorveglianza delle frontiere esterne e di collaborazione con autorità di paesi terzi nel contrasto dell’immigrazione irregolare. Mentre le Convenzioni internazionali di diritto del mare imporrebbero una collaborazione mirata principalmente alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla garanzia di un porto sicuro di sbarco.
Secondo la Corte di cassazione, “Ai fini della giustiziabilita’ dell’atto, accanto ai caratteri del provvedimento, occorre guardare alla dimensione sostanziale della legalità, la quale richiede che l’atto di esercizio del potere sia suscettibile di essere confrontato con le norme che lo disciplinano. Va inoltre valutata la presenza di interessi giuridicamente rilevanti: se mancano situazioni qualificate differenziate o si è in presenza di interessi di mero fatto, allora e’ possibile parlare di atto non sindacabile proprio perchè non tocca direttamente situazioni giuridiche. Nel difetto di un interesse privato direttamente offeso manca la materia del giudizio, manca la persona cui possa riconoscersi l’azione per promuoverlo.
La chiave di volta ai fini del giudizio di insindacabilità di un atto del potere pubblico è costituita, in generale, dalla mancanza di specifici parametri giuridici protesi a riconoscere posizioni di vantaggio meritevoli di protezione.
Viene in rilievo, infatti, l’art. 101 Cost., comma 2, il quale, nel fissare il principio della soggezione dei giudici soltanto alla legge, individua nella legge il fondamento e la misura del sindacato ad opera del giudice.
Ciò significa che, in assenza di un parametro giuridico alla politica, il sindacato deve arrestarsi: per statuto costituzionale, il giudice non può essere chiamato a fare politica in luogo degli organi di rappresentanza. Lo preclude il principio ordinamentale della separazione tra i poteri. La “zona franca” è il riflesso della presenza di una politicità dell’atto che non si presta ad una rilettura giuridica. L’insindacabilità è il predicato di un atto non sottoposto dall’ordinamento a vincoli di natura giuridica.
Ove, viceversa, vi sia predeterminazione dei canoni di legalità, quello stesso sindacato si appalesa doveroso. Il giudice, quale che sia il plesso di appartenenza, è non solo rispettoso degli ambiti di attribuzione dei poteri, ma anche, sempre per statuto costituzionale, garante della legalita’, e quindi non arretra là dove gli spazi della discrezionalità politica siano circoscritti da vincoli posti da norme che segnano i confini o indirizzano l’esercizio dell’azione di governo.
La giustiziabilita’ dell’atto dipende dalla regolamentazione sostanziale del potere.
Se dunque esiste una norma che disciplina il potere, che ne stabilisce limiti o regole di esercizio, per quella parte l’atto è suscettibile di sindacato.
Si tratta di un approccio coerente con gli approdi della giurisprudenza costituzionale.
Con la sentenza n. 81 del 2012, la Corte costituzionale ha stabilito che gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate”.
7. Il voto parlamentare sulla ratifica dei Trattati e degli accordi (e Protocolli) internazionali, e sui testi di legge che prevedono prassi in contrasto con le norme di diritto dell’Unione europea, o con il diritto internazionale, “Se dunque esiste una norma che disciplina il potere, che ne stabilisce limiti o regole di esercizio, per quella parte l’atto è suscettibile di sindacato”, ricorda la Corte di Cassazione, non esclude responsabilità personali dei vertici del potere esecutivo, che impongono le prassi operative di attuazione, o se ne fanno direttamente interpreti con atti ascrivibili alla responsabilità diretta degli uffici che ricoprono.
Appare quindi evidente come al di là delle responsabilità a livello internazionale, o euro-unionale, possono ravvisarsi precise responsabilità civili, penali ed amministrative, sul piano del diritto nazionale, quando da atti di “alta amministrazione”, quali ad esempio i piani operativi di collaborazione con autorità di paesi terzi, o di intervento di law enforcenent in acque internazionali, posti in essere da rappresentanti di vertice dell’esecutivo, pure rientranti nelle relazioni esterne tra Unione europea ed i paesi terzi, derivino lesioni documentate di diritti fondamentali di persone che, sebbene sottoposte ad una giurisdizione straniera, risentono direttamente degli effetti delle scelte politiche del governo italiano, dei vertici europei, e delle conseguenti prassi operative, subendo limitazioni o la negazione totale di diritti fondamentali loro riconosciuti dalle Convenzioni internazionali, ratificate con legge dal nostro paese, a partire dal diritto di chiedere asilo e dal divieto di respingimenti collettivi (art.4 del Quarto Protocollo allegato alla Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo e art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). Sarà importante in proposito ricostruire i nessi di causalità e la piena personale consapevolezza negli attori politici italiani ed europei delle conseguenze devastanti delle loro decisioni che negavano diritti fondamentali, a partire dal diritto alla vita, di persone che pur trovandosi al di fuori della loro giurisdizione, subivano direttamente gli effetti degli accordi internazionali, dei Patti a livello europeo, e delle conseguenti leggi nazionali. E’ del resto indubbio, e certamente noto a tutti i decisori politici, che la Tunisia (come in precedenza la Libia), senza gli aiuti europei ed italiani, da ultimo confermati dal Protocollo UE-Tunisia del 2023, non avrebbe potuto attuare la politica repressiva di interdizione dell’emigrazione da quel paese, con le attività di intercettazione in mare, e poi con le prassi di respingimento collettivo verso i confini libici e algerini. Sotto questo profilo le esigenze di controllo delle frontiere, esternalizzate a governi che non rispettano i diritti umani, e le finalità di contrasto dela cd. “immigrazione clandestina”, sono certamente configurabili alle frontiere esterne dell’Unione europea, e dunque legittime, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, ma non possono tradursi in pratiche di intercettazione violenta o di abbandono in acque internazionali, attuate in concorso con autorità marittime, militari e politiche di paesi terzi, le cui tragiche conseguenze sono ancora in questi giorni sotto i nostri occhi. Sulla negazione del diritto alla vita, o sulla lesione di diritti fondamentali, compromessi da arresti arbitrari e da trattamenti inumani o degradanti, non vi possono essere zone franche in acque internazionali di riserva o di esenzione da qualsiasi controllo giurisdizionale.
Al di là delll’accertamento delle responsabilità sul rispetto dei doveri di soccorso in mare, sarebbe tempo di una svolta nei rapporti con i paesi terzi, da orientare, in vista della esternalizzazione prevista dal nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, allla garanzia effettiva dei diritti umani, se si vuole costruire una politica alternativa rispetto a quella dell’attuale governo italiano, con il coraggio di affrontare anche la questione centrale delle migrazioni, altrimenti appannaggio della propaganda di destra. Occorre basare la cooperazione con i paesi terzi, e soprattutto con i paesi di transiito, sul rispetto della inarrestabile mobilità delle persone migranti. A partire dalla riduzione delle aree di conflitto sui territori come la Libia e la Tunisia, e dal ripristino delle garanzie dei diritti fondamentali della persona, si dovrà avviare la bonifica ambientale, la pacificazione ed il superamento dei conflitti, con il rilancio delle economie locali. La mobilità umana va incanalata in vie legali di accesso, con il pieno rispetto del diritto di asilo oggi sotto attacco. Se invece si insisterà nelle politiche di mera deterrenza, in accordo con paesi che non rispettano i diritti umani, l’insicurezza complessiva, la disgregazione sociale, i conflitti armati e alla fine anche gli scontri sociali interni, non potrano che aumentare. Alla guerra ai confini esterni ed ai nemici interni occorre preferire la pace, la convivenza pacifica, la coesione sociale. Perchè nessuno, in Italia, come in mare, si salva da solo.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo dall’Ammiraglio Vittorio Alessandro
#LaVitaDiUnaBambina. Una undicenne della Sierra Leone è stata salvata ieri in acque territoriali a Sud di Lampedusa. Nel corso della notte, l’attenzione del veliero Trotamar III della ong Compass collettivo è stata richiamata dalle grida della piccola che si trovava poco lontano, aggrappata a due tubolari.
Ha raccontato ai soccorritori che in 45 erano partiti da Sfax in Tunisia, e che, dopo due o tre giorni, il loro barchino è stato capovolto da una tempesta di pioggia e vento: 23 nodi e onde alte cinque metri, conferma il comandante del Trotamar III, Matthias Wiedenlübber.
I migranti sono stati trascinati via dalle onde, compreso il fratello più grande della ragazzina che è invece riuscita ad aggrapparsi a due camere d’aria usate come salvagente; con lei, altri due ragazzi che non hanno però resistito alle onde.
Sono in corso le ricerche dei 45 scomparsi, ma risulta difficile stabilire dove sia avvenuto il naufragio: certamente non lontano dalle coste italiane, se la piccola naufraga è stata ritrovata a poche miglia da Lampedusa.
Non è escluso che altri affondamenti possano essersi verificati in questi giorni di mare ostile e, del resto, se la piccola non si fosse salvata, nulla sapremmo anche di lei e dei suoi compagni: bisognerebbe tenerne conto, quando si elaborano statistiche sul numero di morti nel Mediterraneo o quando si celebrano tristemente i diminuiti arrivi a Lampedusa (senza neanche mettere in conto le decine di migliaia di migranti riportati in Libia e in Tunisia dalle milizie dei trafficanti).
Dobbiamo il salvataggio di questa bambina (e di tante altre persone) a una nave del soccorso civile, nonostante il grande sforzo di Guardia costiera, Guardia di finanza e Frontex: è evidente che – in attesa della istituzione di adeguati corridoi umanitari – l’azione dei volontari risulta indispensabile a completare l’assetto del salvataggio in mare, e che l’emarginazione delle navi ong, perseguita metodicamente dal governo, comporta un grave costo di vite umane.
Quante non sapremo mai, ma anche soltanto la nuova vita dell’undicenne che gridava al buio nel mare di Lampedusa rende prezioso l’impegno coordinato di tutti coloro che possono salvare.
LA STAMPA
11 dicembre 2024
Così mi sono salvata dal naufragio”: il racconto della bimba di 11 anni arrivata sola a Lampedusa. Tutti morti gli altri 44 a bordo
La piccola è originaria della Sierra Leone. Viaggiava con il fratello, sparito quando la barca si è ribaltata. In 45 erano partiti da Sfax, in Tunisia. A soccorrerla l’equipaggio della Trotamar III, che ha sentito le sue urla in mezzo al mare
Eleonora Camilli
GIORNALE DI SICILIA
11 dicembre 2024
Lampedusa, bambina da sola su un barchino: è sopravvissuta al naufragio di 44 migranti
La piccola, che ha 10 anni, si teneva a galla grazie a una camera d’aria e a un giubbotto di salvataggio. I soccorritori: «Ci siamo accorti di lei perchè gridava». Viaggiava con il fratello che risulta disperso
GIORNALE DI SICILIA
12 dicembre 2024
La bambina salvata a Lampedusa, il referto medico: «Yasmine era sotto choc ma non in ipotermia»
GIORNALE DI SICILIA
12 dicembre 2024
Bimba salvata a Lampedusa, la Guardia costiera interroga l’equipaggio della Ong
LA SICILIA
12 dicembre 2024
Bimba salva dopo 3 giorni in mare, incongruenze dal referto medico: non era in ipotermia
La piccola Yasmine era sotto choc e i medici parlano di «confusione temporale»: potrebbe non essersi resa conto del reale tempo trascorso in acqua e il passare delle ore potrebbe esserle sembrato un’eternità
AGRIGENTONOTIZIE
12 dicembre 2024
Bimba salvata al largo di Lampedusa: Jacinta ha lasciato l’hotspot: in viaggio verso comunità del Trapanese
Dall’hotspot, intanto, fra ieri sera e stamattina sono stati trasferiti, con i due traghetti di linea per Porto Empedocle, un totale di 387 migranti. Nella struttura di primissima accoglienza restano, al momento, 183 ospiti
ADN KRONOS
12 dicembre
Bambina sopravvissuta a naufragio, procuratrice minori: “Natale in comunità per Yasmine”
La piccola migrante di 11 anni salva dopo essere rimasta aggrappata a due salvagenti in mare, lascerà l’hotspot. Caramanna: “Andrò presto a trovarla e la sentirò”. Domani sarà nominato un tutore
AL JAZEERA
12 dicembre 2024
At least nine people die, six missing as boat sinks off Tunisia
Coastguard rescues 27 people on the boat when it broke
Tunisia’s coastguard has recovered the bodies of nine people while six are still missing after their boat sank off the Tunisian coast, a judicial official says of the latest refugee boat disaster in the Mediterranean.
The coastguard on Thursday rescued at least 27 people who were on the boat when it broke down and took on water due to bad weather. According to survivors’ testimonies, the boat had been carrying at least 42 people when it sank.
Judge Farid Ben Jha told the Reuters news agency that a search was under way for at least six people who had been on the boat when it went down off the coast of Chebba.
All people on the boat were from sub-Saharan African countries.