di Fulvio Vassallo Paleologo
AGGIORNAMENTO IMPORTANTE
In occasione dell’udienza del 4 ottobre 2024, l’Avvocata Generale presso la Corte di Cassazione Rita Sanlorenzo ha presentato le conclusioni del Pubblico ministero con riferimento al rinvio pregiudiziale ex art.363 bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata immigrazione, conseguente al provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 28 ter e d.l.vo n. 25/2008 emesso dalla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Roma nei confronti di richiedente proveniente da paese di origine sicuro, del potere di valutare sulla base di informazioni sui paesi di origine (COI) aggiornate al momento della decisione, se il Paese incluso nell’elenco dei Paesi di origine sicuri possa ritenersi effettivamente tale, alla luce della normativa europea e nazionale vigente in materia, anche in ragione del dovere di cooperazione istruttoria, ovvero se il medesimo giudice sia vincolato alla relativa lista approvata con decreto ministeriale. Nella specie, il ricorrente, di nazionalità tunisina, a fronte del rigetto della Commissione Territoriale del suo ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 28 ter, primo comma lett. b), d.l.vo n. 25/2008, in quanto soggetto proveniente da Paese sicuro ai sensi dell’art. 2 bis dello st. d.l.vo, aveva impugnato il provvedimento avanti al Tribunale in particolare eccependo che la Tunisia non poteva considerarsi tale, adducendo il mutamento della situazione generale riguardante la generalità delle persone.
Nella requisitoria di cui daremo conto in seguito si propongono argomenti molto diversi da quelli esposti dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione con una memoria a firma dei sostituti procuratori generali Luisa De Renzis e Anna Maria Soldi, sul ricorso per cassazione proposto dal governo contro le ordinanze dello stesso Tribunale di Roma che lo scorso ottobre non convalidavano il trattenimento amministrativo presso il centro per i rimpatri (CPR) di Gjader in Albania. di cui si tratta in questo articolo, Come si spiega nello stesso articolo, il caso rimaneva disciplinato dal Decreto interministeriale sui paesi di origine sicuri del 7 maggio di quest’anno, che è stato successivamente sostituito dal Decreto legge n.145/2024, convertito in legge in data odierna. Come si spiega nell’articolo, i poteri di cooperazione istruttoria riconosciuti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea al giudice nazionale, ed i diritti di difesa riconosciuti ai richiedenti asilo sia nel caso del tratenimento amministrativo, che nell’ambito del ricorso contro il diniego sulla richiesta di asilo, non vengono modificati dal nuovo provvedimento di legge, che rimane comunque in vigore come fonte normativa interna subordinata al diritto dell’Unione europea ed al dettato costituzionale.Ancora una volta, dietro la dizione “decreto flussi” si sono veicolate norme che ledono i diritti fondamentali delle persone.
Riportiamo qui alcuni passaggi della Requisitoria dell”Avvocata generale presso la Corte di Cassazione sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Roma lo scorso luglio.
“Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non vi sono dubbi quanto alla generale possibilità di sindacare l’effettiva sicurezza del paese d’origine del richiedente nonostante l’inserimento di questo nella Lista paesi Sicuri. n numerosi precedenti si è avuto modo di chiarire che “l’inserimento del paese di origine del richiedente asilo nell’elenco dei cd. “paesi sicuri” di cui all’art. 1 del d.m. degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 4 ottobre 2019 non preclude allo stesso la possibilità di dedurre la propria provenienza da una specifica area del paese stesso interessata a fenomeni di violenza ed insicurezza generalizzata che, ancorché territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione
della protezione internazionale o umanitaria, né esclude il dovere del giudice, in presenza di una simile allegazione, di procedere all’accertamento in concreto della pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni” (vd. Cass., sent. n. 29914/2019, n. 19252/2020, n. 25311/2020, a cui si sono aggiunte le Ordinanze n. 691 del 2021; n. 2136 del 2021; n. 2137 del 2021; n. 3960 del 2021; n. 7570 del 2021; n. 9603 del 2021; n. 25549 del 2021; n. 28889 del 2021; n. 32887 del 2021, n. 2173 del 2023″
“La già citata Sentenza n. 25311 del 2020 conferma che in forza del generale potere – dovere attribuitogli il giudice, in base alle fonti europee, deve “acquisire con ogni mezzo tutti gli elementi utili a indagare sulla sussistenza dei presupposti della protezione internazionale”: la sua potestà non può trovare limite nel fatto dell’inclusione del paese d’origine del richiedente la protezione nell’elenco dei paesi sicuri, compilato in sede governativa.
Nello stesso senso si esprimono le Sez. U, con la Sentenza n. 11399 del 29/04/2024 la quale, pur chiarendo di non poter “compiutamente affrontare in questa sede leproblematiche inerenti, da un lato la possibilità che il richiedente contesti la natura “sicura” del paese di origine e, dall’altro la possibilità che il giudice debba, anche in ragione del dovere di cooperazione istruttoria, comunque valutare detta natura anche in presenza di inserimento del paese negli elenchi contenuti nei decreti ministeriali a ciò destinati (si tratta, peraltro, di decreti necessitanti continuo aggiornamento)” tiene conto di tali problematiche al fine di risolvere la questione sottoposta al suo vaglio ed attinente all’applicabilità della deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento impugnato in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese di origine sicuro, anche in caso di mancato rispetto delle regole endoprocedimentali proprie della procedura accelerata.
Al riguardo le Sez. Unite – nella parte in cui ritengono che “soltanto se detta provenienza (da Paese Sicuro) sia immediatamente accertabile come effettivamente sussistente possa determinare l’adozione della procedura accelerata per manifesta infondatezza, mentre, in caso contrario, ove la circostanza sia contestata dal richiedente ovvero richieda comunque un accertamento ulteriore, essa possa essere oggetto di una ordinaria procedura che esiterà, eventualmente, nel rigetto della domanda, qualora siano accertate le ragioni della infondatezza (non più manifesta) di quest’ultima” – sembrano implicare che la “sicurezza” del Paese di origine possa essere oggetto di un “accertamento ulteriore” e che, dunque, il giudice non sia vincolato dall’inserimento del Paese di origine nella lista Paesi Sicuri ad opera del decreto ministeriale.
Tali principi trovano piena rispondenza nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in particolare con la sentenza del 28 luglio 2011, Samba Diouf, in causa C-69/10, punto 58., ove è ribadito il principio secondo cui è “necessario che i motivi addotti a giustificazione dell’applicazione di una procedura accelerata possano essere effettivamente contestati successivamente dinanzi al giudice nazionale e da questi agliati nell’ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale con la quale si conclude il procedimento relativo alla domanda di asilo”. Non sarebbe, infatti, compatibile con il diritto dell’Unione la circostanza che una normativa nazionale venga interpretata nel senso che i motivi che hanno indotto l’autorità amministrativa competente ad esaminare la domanda di asilo con procedura accelerata non possano costituire l’oggetto di alcun controllo giurisdizionale. Ai fini del rispetto del diritto ad un ricorso effettivo, il giudice, inoltre, deve avere la possibilità di esaminare anche le motivazioni addotte dall’autorità competente per scegliere l’applicazione di una procedura accelerata che “coincidono con, o corrispondono significativamente a,
quelle che hanno condotto alla decisione di merito”.….
…..Dal chiaro ed inequivoco portato delle conclusioni ci giunge la Corte di Giustizia Europea si trae altresì materia per il superamento del secondo interrogativo dipanato dall’ordinanza di ammissione del presente rinvio pregiudiziale, concernente l’individuazione dello strumento attraverso il quale giungere alla disapplicazione del provvedimento statale contenente l’elenco dei paesi sicuri, posta l’alternativa tra l’istituto della disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice ordinario di cui agli artt. 4 e 5, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E., e quello della disapplicazione di un atto normativo interno per contrarietà con norma unionale self executing.
La decisione del 4 ottobre 2024 afferma che l’articolo 46 della direttiva 2013/32 riconosce che i richiedenti protezione internazionale hanno diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso le decisioni relative alla loro domanda, le cui caratteristiche devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta, costituendo una riaffermazione del generale principio di tutela giurisdizionale effettiva. In secondo luogo, quanto alla portata del diritto a un ricorso effettivo, come definito all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva, l’espressione “garantire che un ricorso effettivo comporti un esame completo ed ex nunc sia dei fatti sia dei punti di diritto” deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti, ai sensi di tale disposizione, ad adattare il loro diritto nazionale in modo che la trattazione dei ricorsi di cui trattasi implichi un esame, da parte della Corte, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che le consentano di effettuare una valutazione aggiornata del caso di specie. L’espressione “ex nunc” sottolinea dunque l’obbligo del giudice di procedere a una valutazione che tenga conto, se del caso, di eventuali nuovi elementi emersi dopo l’adozione della decisione oggetto dell’impugnazione. Inoltre, l’aggettivo “completo” di cui all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva conferma che il giudice è tenuto ad esaminare sia gli elementi che l’autorità accertante ha preso o avrebbe dovuto prendere in considerazione sia gli elementi di prova emersi dopo l’adozione della decisione da parte di tale autorità. Infine, l’espressione “se del caso” nella frase “compreso, se del caso, un esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]”) sottolinea il fatto che l’esame
completo ed ex nunc al quale il giudice è tenuto non riguarda necessariamente l’esame nel merito delle esigenze di protezione internazionale e che esso può quindi riguardare gli aspetti procedurali di una domanda di protezione internazionale (§ 90).….
…..La obbligatorietà dell’esame da parte del giudice comporta, in via di conseguenza, che
quando la normativa nazionale sia ritenuta in contrasto con le prescrizioni della direttiva, al giudice spetti l’obbligo di disapplicarla, in quanto irrispettosa dei principi eurounitari che impongono agli stati l’obbligo di conformarvisi: senza che si possa ravvisare ostacolo di sorta nella natura dell’atto con cui sin qui è stato adottato ’elenco, ossia il decreto ministeriale, avente natura di atto amministrativo di carattere generale.
In tali termini deve darsi risposta all’interrogativo posto dall’ordinanza ammissiva: che appunto, delimita l’ambito del rinvio pregiudiziale, che non può costituire occasione per estenderne il perimetro sino alla considerazione delle condizioni e degli eventuali presupposti per l’esercizio della facoltà di disapplicazione del decreto ministeriale in questione.
La Corte, attenendosi doverosamente a quanto deciso dalla Corte di giustizia e di cui sopra si è dato ampiamente atto, dovrà pertanto rispondere al quesito oggetto di rinvio nel senso positivo, circa la sussistenza del potere – dovere del giudice, in particolare nell’ambito del procedimento conseguente al provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 28 ter e d.l.vo n. 25/2008 emesso dalla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale nei confronti di richiedente proveniente da paese di origine sicuro, di valutare se il Paese incluso nell’elenco dei Paesi di origine sicuri possa ritenersi effettivamente tale, alla luce della normativa europea e nazionale vigente in materia, sulla base di informazioni sui paesi di origine (COI) aggiornate al momento della decisione, anche in ragione del dovere di cooperazione istruttoria. Nel caso in cui all’esito di tale esame il Giudice ritenga che l’inserimento del paese non sia rispettoso dei parametri imposti dalla legislazione europea, nello specifico il decreto ministeriale dovrà essere disapplicato per
contrarietà alla fonte sovranazionale.
Per questi motivi
……“chiede che la Corte di cassazione formuli il principio di diritto secondo il quale sussiste
il potere – dovere del giudice, in particolare nell’ambito del procedimento conseguente al provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 28 ter e d.l.vo n. 25/2008 emesso dalla Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale nei confronti di richiedente proveniente da paese di origine sicuro, di valutare se il Paese incluso nell’elenco deiPaesi di origine sicuri possa ritenersi effettivamente tale, alla luce della normativa europea e nazionale vigente in materia, sulla base di informazioni sui paesi di origine (COI) aggiornate al momento della decisione, anche in ragione del dovere di
cooperazione istruttoria. Nel caso in cui all’esito di tale esame il Giudice ritenga che l’inserimento del paese non sia rispettoso dei parametri imposti dalla legislazione europea, nello specifico il decreto ministeriale dovrà essere disapplicato per contrarietà alla fonte sovranazionale.
ABSTRACT
Martedì 4 dicembre la Corte di Cassazione dovrà pronunciarsi, oltre che sul ricorso del governo contro l’ordinanza del 18 ottobre scorso, adottata dal Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento amministrativo di un richiedente asilo bengalese nel CPR di Gjader, in Albania, anche sul rinvio pregiudiziale dello stesso Tribunale di Roma che, agli inizi dello scorso luglio, ha sospeso il giudizio sull’istanza cautelare presentata con un ricorso contro la decisione di manifesta infondatezza della richiesta di protezione, pronunciata dalla Commissione territoriale di Roma, nei confronti di un richiedente asilo tunisino, dunque ritenuto proveniente da un “paese di origine sicuro”. Entrambi i casi sono anteriori al Decreto legge “flussi” n.145/2024 nel quale è confluito con alcuni emendamenti il successivo Decreto legge “paesi sicuri” n.158/2024, adottato per stabilire con legge la lista dei “paesi di origine sicuri”, in precedenza prevista con un decreto interministeriale, in modo anche di sottrarre aile sezioni specializzate in immigrazione dei Tribunali la competenza nelle convalide dei trattenimenti dei richiedenti asilo per trasferirla alle Corti di Appello in composizione monocratica. Subito dopo il Tribunale di Bologna ha quindi rinviato alla Corte di Giustizia Europea (CGUE) il caso di un richiedente asilo del Bangladesh per stabilire se vada disapplicato il recente Decreto legge n.158 del 21 ottobre scorso con cui il governo Meloni ha riformulato la lista dei Paesi che ritiene «sicuri» per adottare le procedure accelerate di asilo in frontiera, ed anche in territorio albanese, per dare attuazione al Protocollo Italia-Albania. Su questo rinvio del Tribunale di Bologna la Corte di Giustizia UE ha preso tempo, riservandosi di decidere dopo i primi due casi di rinvio che si riferiscono alla normativa nazionale anteriore ai decreti legge n.145 e 158, ormai confluiti in un unico provvedimento (D.L. 145/2024) in corso di conversione davanti alle Camere.
La Procura generale della Cassazione ha formulato la richiesta di una sospensiva del procedimento oggetto dell’udienza del 4 dicembre, in attesa di una decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea sulle questioni pregiudiziali già sollevate dai tribunali italiani che saranno discusse nell’udienza del 25 febbraio 2025, con procedura accelerata, ma con una decisione finale che non arriverà prima del mese di aprile del prossimo anno. Fino ad allora dovrebbero restare sospese le procedure accelerate in frontiera e i trasferimenti di richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri, di sesso mascile, maggiorenni e non vulnerabili, verso i centri albanesi, a meno di non incorrere in ulteriori rinvii alla Corte UE.
La stessa Procura generale della Cassazione, tuttavia, oltre a sollecitare la sospensione dei procedimenti in corso in Italia, in attesa della decisione della Corte di giustizia UE, ha esposto una interpretazione fortemente riduttiva della sentenza della stessa Corte di Giustizia del 4 ottobre scorso che, a differenza di quanto richiamato da questa Procura generale, non si limitava alla questione della qualificazione territoriale dei paesi di origine sicuri, ma affrontava anche i temi delle cosiddette “riserve su base personale o per l’appartenenza a gruppi sociali”, e quindi dei diritti di difesa dei richiedenti asilo, che devono essere effettivi, e non meramente cartacei, e richiamava la centralità del ruolo della giurisdizione. Si riconoscevano in proposito ai giudici nazionali precisi poteri/doveri di “cooperazione istruttoria” che potevano condurre alla esclusione della natura “sicura” di un paese di origine anche prescindendo da “eccezioni territoriali” ed in assenza di una specifica allegazione di elementi probatori in ordine alla condizione personale individuale da parte del richiedente asilo. Va anche ricordato che la decisione della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre si riferiva ad un caso di diniego per manifesta infondatezza di una richiesta di asilo e non ad una convalida di un trattenimento amministrativo di un richiedente asilo. Con questo tipo di valutazioni peraltro, già diversi giudici italiani hanno disapplicato il diritto interno in contrasto con la normativa UE, ritenuta vincolante anche in alcune disposizioni contenute in Direttive alle quali si attribuiva efficacia diretta. Disapplicazione in procedure cautelari o di convalida caratterizzate da una estrema immediatezza dei termini in scadenza, che però non ha escluso altri rinvii per questioni di interpretazione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
Una lettura restrittiva della sentenza dei giudici di Lussemburgo,, quella fornita dalla Procura generale della Cassazione, che non si discosta troppo dal giudizio tranciante del ministro della giustizia Nordio, secondo cui i provvedimenti di non convalida del trattenimento adottati dal Tribunale di Roma sarebbero “abnormi perchè privi di motivazione”. Ma dopo avere riunito due giudizi tanto eterogenei, la Corte di Cassazione non potrà pronunciarsi senza prendere in considerazione uno per uno tutti i motivi proposti dal Tribunale di Roma con la sua richiesta di interpretazione pregiudiziale trasmessa lo scorso luglio, in merito ad un ricorso contro il diniego di protezione, e senza entrare nel merito della corposa motivazione offerta dal Tribunale di Roma nel caso di mancata convalida del tratenimento amministrativo nel centro per i rimpatri di Gjader in Albania. Motivazioni che spiegano bene come le eccezioni soggettive possano essere riconosciute dal giudice anche in assenza dell’allegazione di gravi motivi da parte del richiedente asilo in stato di trattenimento, con una totale privazione della libertà personale già subito dopo lo sbarco e la formalizzazione della volontà di chiedere asilo.
L’art. 37 della direttiva 2013/32/UE (procedure) attualmente in vigore, che definisce la categoria di paese di origine sicuro, al punto 1, prevede che “Gli stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini delle domande di protezione internazionale” L’allegato I della direttiva, precisa i criteri per la designazione di un Paese di origine sicuro, stabilendo che un Paese è considerato sicuro “se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato”. L’Avvocatura dello Stato, nel ricorso in Cassazione proposto contro la decisione del Tribunale di Roma, definita “errata ed ingiusta”, che con una ordinanza depositata il 18 ottobre scorso non convalidava il trattenimento di un cittadino bengalese nel centro per i rimpatri di Gjader in Albania, disposto dal questore di Roma con provvedimento del 16 ottobre, osservava a sua volta che il Tribunale di Roma avrebbe fatto “malgoverno delle norme che regolano la designazione di Paese di origine sicuro” e che avrebbe “travisato il contenuto e la portata della sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024”. Nel suo stringato ricorso in cassazione, l’Avvocatura dello Stato aggiunge che lo stesso Tribunale sarebbe incorso in un difetto di motivazione, in quanto il richiedente asilo non avrebbe invocato “gravi motivi” per ritenere non sicuro il proprio paese di origine, mentre il Tribunale non avrebbe valutato “il caso di specie”, limitandosi “a svolgere una serie di considerzioni astratte in diritto, senza confrontarsi con la fattispecie concreta e in particolare con l’appartenenza o meno del richiedente alla categoria di soggetti che risulterebbe “a rischio” nel paese di provenienza”.
Una parte di queste argomentazioni trovano eco in alcune posizioni dottrinali che tendono a ridurre la portata applicativa della sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre scorso, affermando la necessità che i giudici tornino ad “occuparsi del caso concreto” e dunque a raccogliere elementi probatori addotti dai ricorrenti, anche nelle procedure di convalida del trattenimento amministrativo, per provare con una congrua motivazione “gravi motivi”, nei singoli casi, per escludere la provenienza da paesi di origine “sicuri”. Nella sentenza della Corte di Giustizia dello scorso 4 ottobre si osserva invece, anche in contrasto con quanto adesso affermato dall’Avvocatura dello Stato e dalla Procura della Corte di Cassazione, che “infine, l’espressione «se del caso», contenuta nella parte di frase «compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]», evidenzia il fatto che l’esame completo ed ex nunc incombente al giudice non deve necessariamente vertere sull’esame nel merito delle esigenze di protezione internazionale e che esso può dunque riguardare gli aspetti procedurali di una domanda di protezione internazionale (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 115). Per i giudici di Lussemburgo che si esprimono sulla necessaria verifica d’ufficio da parte del giudice sulla legittimità della designazione di un paese come sicuro, si sottolinea che il mancato rispetto dei criteri previsti dalla direttiva per la designazione, implicando anche gli aspetti procedurali della domanda, deve essere oggetto di un esame completo ed ex nunc da parte del giudice, che vi deve provvedere anche d’ufficio (punti 90 e 91 in particolare). La Corte UE aggiunge in proposito:“Ebbene, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro rientra in tali aspetti procedurali delle domande di protezione internazionale in quanto, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 48 a 50 della presente sentenza, siffatta designazione è atta a comportare ripercussioni sulla procedura di esame vertente su domande del genere.“(Punti 90 e 91).
E’ evidente come si cerchi, attraverso la designazione di un paese di origine “sicuro”, il trattenimento amministrativo, e la limitazione di diritti di difesa dei richiedenti asilo, e correlativamente del potere/dovere di cooperazione istruttoria del giudice, anche in assenza di eccezioni sollevate dai richiedenti asilo, di rendere più facile e veloce il rimpatrio forzato del richiedente asilo denegato. Come emerge anche dalle previsioni contenute nella Relazione tecnica allegata al Protocollo Italia-Albania nella quale si prevede che il 90 per cento dei richiedenti asilo trattenuti nel Centro di Gjader possa ricevere un diniego per manifesta infondatezza, e fatte salve le limitate ipotesi di un ricorso con effetti sospensivi, diventi quindi immediatamente assoggettabile ad una procedura di rimpatrio con accompagnamento forzato. Tutto questo non può applicarsi però in modo automatico, esclusivamente sulla base di una lista di paesi di origine sicuri, sia questa frutto di un decreto interministeriale, che di una legge ordinaria, alle procedure di convalida dei trattenimenti in frontiera, ed alle istanze di sospensiva dei dinieghi per manifesta infondatezza, dopo procedure accelerate in frontiera che hanno caratteristiche temporali di tale rapidità che un onere di allegazione ulteriore in capo al richiedente asilo, potrebbe tradursi nella negazione sostanziale del diritto di asilo e dei diritti di difesa.
Le modifiche alla disciplina processuale e sostanziale delle procedure accelerate in frontiera, apportate con i decreti legge n. 145 e 158, (che adesso decadrà per confluire come emendamenti nel primo), allo scopo di contrastare le decisioni dei giudici che non hanno convalidato i trattenimenti nei centri hotspot in territorio italiano, e quindi nei centri di detenzione in Albania, oltre alle questioni già poste alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, pur non incidendo su quanto dovrà decidere la Corte di Cassazione nell’udienza del 4 ottobre, sollevano gravi dubbi sul rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza di fronte alla legge (art.3), di riconoscimento del diritto di asilo (art.10), di garanzie in materia della libertà personale (art.13) e di effettività dei diritti di difesa (art.24), basi dello Stato di diritto, e dunque della democrazia nel nostro paese.
Al di là delle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea attese nella primavera del prossimo anno, è su questo terreno che si dovrà misurare la risposta della giurisdizione interna, fino alla proposizione di questioni di legittimità costituzionale, ed è su questo stesso terreno che andranno sviluppate dall’avvocatura e dalle associazioni iniziative più incisive per garantire il diritto di asilo, un giusto processo e l’accesso effettivo ai diritti di difesa, oggi in territorio italiano, domani, se i centri di Shengjin e di Gjader saranno aperti, in Albania.
1. E’ attesa per il 4 dicembre prossimo l’udienza della Corte di Cassazione nella quale si discuterà, oltre al ricorso del governo contro l’ordinanza del 18 ottobre scorso adottata dal Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento amministrativo di un richiedente asilo bengalese nel CPR di Gjader, in Albania, anche del rinvio pregiudiziale dello stesso Tribunale di Roma, che agli inizi dello scorso luglio, ha sospeso il giudizio sull’istanza cautelare presentata con un ricorso contro la decisione di manifesta infondatezza della richiesta di protezione, pronunciata dalla Commissione territoriale di Roma, nei confronti di un richiedente asilo tunisino, dunque ritenuto proveniente da un “paese di origine sicuro”.
Entrambi i casi sono anteriori al Decreto legge “flussi” n.145/2024 nel quale è confluito con alcuni emendamenti il successivo Decreto legge “paesi sicuri” n.158/2024, adottato per stabilire con legge la lista dei “paesi di origine sicuri”, in precedenza prevista con un decreto interministeriale, e sottrarre aile sezioni specializzate in immigrazione dei Tribunali la competenza nelle convalide dei trattenimenti dei richiedenti asilo per trasferirla alle Corti di Appello in composizione monocratica. Va ricordato a tale riguardo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11399/24, si sono pronunciate sull’ammissibilità del rinvio pregiudiziale anche rispetto a provvedimenti lato sensu cautelari affermando la possibilità di sottoporre alla Corte con rinvio pregiudiziale una “questione” caratterizzata dagli elementi indicati dall’art. 363 bis c.p.c., in ogni fase, anche interlocutoria, del processo”.
2. La Procura generale della Cassazione si è pronunciata per la richiesta di una sospensiva del procedimento oggetto dell’udienza del 4 dicembre, in attesa di un pronunciamento della Corte di Giustizia del’Unione europea sulle questioni pregiudiziali già sollevate da due tribunali italiani che saranno discusse nell’udienza del 25 febbraio 2025, con procedura accelerata, ma con una decisione finale che non arriverà prima del mese di aprile del prossimo anno. Fino ad allora saranno sospese le procedure aceclerate in frontiera e i trasferimenti verso i centri albanesi, a meno di non incorrere in ulteriori rinvii alla Corte UE, con la possibile apertura, ove queste prassi risultassero in contrasto con la normativa UE in modo sistematico e reiterato, di una procedura di infrazione. Dovrà invece attendersi più a lungo per un intervento della Corte di Lussemburgo sui più recenti rinvii per questioni di interpretazione pregiudiziale, sempre con riferimento alle procedure accelerate in frontiera, proposti dai tribunali di Bologna e Palermo. per stabilire se vada disapplicato il recente Decreto legge n.158 del 21 ottobre scorso, adesso confluito come emendamenti nel Decreto legge n.145/2024 entrato in vigore l’11 ottobre 2024 ed attualmente in fase di confersione alle Camere. Con questa decretazione d’urgenza ad incastro, il governo Meloni ha riformulato la lista dei Paesi che ritiene «sicuri» per adottare le procedure accelerate di asilo in frontiera, ed anche in territorio albanese,nel tentativo finora fallito dir dare finalmente attuazione al Protocollo Italia-Albania.
La Sezione specializzata in immigrazione del Tribunale di Roma ha successivamente rimesso alla Corte di giustiziadell’Unione europea, con ordinanza n. 46690/2024 dell’11 novembre scorso, il caso più recente dei richoedenti asilo trattenuti nel centro di Gjader in Albania, senza arrivare alla disapplicazione della normativa nazionale sui paesi di origine sicuri, ma sospendendo il provvedimento di convalida del trattenimento.
Si deve anche ricordare che con una giurisrudenza costante, da settembre a novembre di quest’anno, con numerose ordinanze, il Tribunale di Catania ha invece negato la convalida di diversi provvedimenti questorili di trattenimento e ha disapplicato la normativa nazionale, anche successiva all’entrata in vigore del decreto legge n.158/2024, nella parte in cui si prevede che taluni paesi come l’Egitto e il Bangladesh siano qualificabili come paesi di origine sicuri. In questi casi senza alcun rinvio pregiudiziale alla Corte di giusitizia UE. Lo stesso Tribunale, rigettando anche una eccezione di illegittimità costituzionale proposta dalla difesa, ha stabilito che un paese di origine può essere considerato “sicuro” solo se “sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (Allegato 1 della direttiva Ue 32/2013).
La Procura generale della Cassazione, in vista dell’udienza della Prima sezione fissata per il 4 dicembre, oltre a sollecitare la sospensione dei procedimenti in corso in Italia, in attesa della decisione della Corte di giustizia UE, ha esposto una interpretazione fortemente riduttiva della sentenza adottata dai giudici di Lussemburgo il 4 ottobre scorso. Una sentenza che, a differenza di quanto richiamato e ritenuto dalla Procura generale, non si limitava alla questione della qualificazione dei paesi di origine sicuri sulla base di possibili eccezioni territoriali, ma affrontava anche i temi dei diritti di difesa dei richiedenti asilo, che devono essere effettivi, e non meramente cartacei, o telematici, e del ruolo della giurisdizione, riconoscendo ai giudici nazionali precisi poteri/doveri di “cooperazione istruttoria” che potevano condurre alla esclusione della natura “sicura” di un paese di origine anche in assenza di una specifica allegazione di elementi probatori in ordine alla condizione personale del richiedente asilo.
Va anche ricordato che la decisione della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre scorso si riferiva ad un caso di diniego per manifesta infondatezza di una richiesta di asilo e non ad una convalida di un trattenimento amministrativo di un richiedente asilo. Appare quindi dubbia la decisione della Corte di Cassazione di riunire due procedimenti che attengono a fasi diverse delle procedure accelerate in frontiera, la convalida del trattenimento e il ricorso contro il diniego della Commissione territoriale, con il connesso giudizio cautelare sull’istanza di sospensiva di un provvedimento negativo che comporta anche l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale. Con la immediata possibilità di un accompagnamento forzato in frontiera.
3. Dopo una completa ricostruzione del contesto normativo e di diversi precedenti giurisprudenziali, tra cui i noti decreti del Tribunale di Firenze adottati il 20/09/2023 e l’ 11/01/2024, con una articolata ordinanza, il Tribunale di Roma, già lo scorso luglio si era rivolto alla Corte di Cassazione sollevando una questione pregiudiziale interna, richiamando un passaggio centrale della motivazione della Cassazione a Sezioni unite, nella sentenza n. 11399/24, secondo cui le condizioni che legittimano la procedura accelerata e consentono, quale conseguenza, la deroga al principio (generale) della sospensione del provvedimento della Commissione territoriale, devono essere oggetto di “stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe»; in tale contesto la Suprema Corte, pur ritenendo di non poter «compiutamente affrontare» la complessa questione ….., ha dato spazio alla possibilità che il giudice, quando il richiedente contesti la natura “sicura” del paese di origine, o anche d’ufficio, debba, anche in ragione del dovere di cooperazione istruttoria, comunque valutare detta natura, anche in presenza di inserimento del paese negli elenchi contenuti nei decreti ministeriali a ciò destinati (si tratta peraltro di decreti necessitanti di continuo aggiornamento); con la conseguenza che l’esorbitanza dei tempi necessari per tale valutazione deve essere considerata (da parte del giudice) per poter continuare a ritenere la natura accelerata della procedura adottata con la deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento impugnato (cfr. Cass già citata).“
Il Tribunale di Roma evidenzia come “nel caso di specie, la scheda paese della Tunisia posta a base del D.M. 7 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 105 (che risulta aggiornata alla data del 3 maggio 2024), se confrontata con le fonti qualificate indicate dal legislatore europeo (leinformazioni fornite da altri Stati membri, dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti) restituisce la situazione di un Paese dove non è assicurata la tutela del diritto ad un ricorso effettivo innanzi a un giudice indipendente oltre che la tutela della protezione contro le persecuzioni e i maltrattamenti; dalle informazioni aggiornate (COI) e confrontate con la scheda emergono significative criticità concernenti la restrizione della libertà personale, il diritto ad un equo processo, la libertà di espressione e di stampa, la libertà di religione, la libertà di assemblea e associazione, i diritti delle donne, i diritti delle persone LGBTIQ+, ed in generale il rispetto per l’esercizio delle libertà democratiche delle persone, anche migranti”.
Secondo il Tribunale di Roma, “Tenuto conto delle riferite notizie sul sistema-paese della Tunisia, l’esito del giudizio sulla domanda di sospensiva del decreto impugnato risentirebbe quindi in misura determinante dell’estensione e dei limiti del potere di sindacato autonomo del giudice sul carattere “sicuro” del Paese, a seconda che tale giudizio debba ritenersi vincolato all’inclusione del Paese nell’elenco dui quelli definiti “sicuri” dal decreto ministeriale o, invece, che possa e debba svolgersi anche sulla base di altre informazioni derivanti da C.O.I. più aggiornate, che l’autorità giudiziaria sia chiamata a raccogliere e valutare.
In altri termini, l’ambito di operatività del sindacato del giudice ai fini della valutazione
della natura “sicura” o meno del Paese di origine del richiedente (nel caso di specie la Tunisia ) rileva ai fini della decisione sulla misura cautelare invocata posto che, nel caso in cui potesse ritenersi la Tunisia – nonostante la sua inclusione della lista dei Paesi sicuri di cui al DM del 7 maggio 2024 ( e prima ancora nei precedenti DM) – paese “non sicuro”, la sospensiva cautelare richiesta dovrebbe ritenersi automaticamente concessa per la sola proposizione del ricorso di protezione internazionale ai sensi dell’art. 35 bis, comma 3, prima parte del DLvo n25/2008 ed in assenza dei gravi motivi di cui al successivo comma 4″.
Per il Tribunale di Roma remittente, “Dunque, ricorrono nella specie i presupposti di ammissibilità, ed anche di opportunità, del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, che appare nella specie estremamente utile al fine di dare indicazioni alle Sezioni specializzate dei Tribunali distrettuali su una questione controversa e relativa ad un numero assai ampio di cause, anche in ordine alla definizione del giudizio interlocutorio avente ad oggetto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, quando non siano stati invocati motivi personali che permetterebbero di superare, per il singolo richiedente, la presunzione (juris tantum) di sicurezza del paese ai sensi del comma 5 dell’art 2 bis D.lvo n. 25/2008″.
ITribunale di Roma, afferma poi, come “Nel caso specifico, la questione che qui si vuole sollevare è anche tema che è in stretta correlazione con il giudizio di merito relativo alla valutazione della protezione internazionale richiesta. Invero la decisione interlocutoria sulla sospensione, con la possibilità di allontanamento necessitato del richiedente asilo nel corso del giudizio (per carenza del titolo di soggiorno), impedirebbe l’accoglimento della richiesta protezione, ove se ne accertino le condizioni, qualora risulti, al momento della decisione di merito, che il richiedente sia già ritornato, anche contro la sua volontà, nel suo paese (l’art. 2 D.Lvo n. 251/2007 prevede che : si intende per rifugiato …cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza). La presenza sul territorio assume dunque connotato di necessità al fine dell’eventuale accoglimento dell’istanza di protezione e in tal modo si evidenzia il rilievo che la decisione interlocutoria e lato sensu cautelare sulla sospensione del provvedimento amministrativo di rigetto assume anche rispetto al giudizio di merito […]» (Sent. n. 11399/24 cit.).
Secondo l’ordinanza di rimessione alla Corte di Cassazione adotttata lo scorso luglio dal Tribunale di Roma “in ordine alle conseguenze sul presente procedimento deve rilevarsi che la procedura relativa alla domanda di sospensione ai sensi dell’art. 35 bis, quarto comma, va necessariamente sospesa ai sensi dell’art. 363 bis, secondo comma c.p.c. sino alla riassunzione dopo la decisione della Corte di cassazione. Come si desume in modo distinto da una lettura del sistema processuale nazionale conforme all’art. 46, paragrafo ottavo della Direttiva (per cui «gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell’esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio, di cui ai paragrafi 6 e 7») è senz’altro da escludere che il protrarsi dei tempi della decisione sulla domanda di sospensione (che nella normalità dei casi, salvo esigenze istruttorie, dovrebbe avvenire entro 5 giorni, salvo successive note e successiva conferma del giudice) abbia ricadute negative sulla posizione soggettiva del richiedente asilo, sia in termini di diritto di soggiorno sul territorio nazionale che di perdurante titolarità del permesso di soggiorno provvisorio, posto che tale diritto nel nostro ordinamento si declina anche in termini di titolarità di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo ai sensi dell’art. 4 D.Lvo. n. 142/2005″.
Non si vede come la Corte di Cassazione, nella decisione che dovrà adottare il prossimo 4 dicembre, ove non rimetta la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, possa discostarsi dal suo precedente orientamento, consolidato in una recente decisione a Sezioni Unite, secondo cui ” “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell’ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”. In particolare, “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (in termini Cass. n. 6745/2021; Cass. n. 30515/2023).
Secondo la stessa sentenza, “la decisione interlocutoria sulla sospensione, con la possibilità di allontanamento necessitato del richiedente asilo nel corso del giudizio (per carenza del titolo di soggiorno), impedirebbe l’accoglimento della richiesta protezione, ove se ne accertino le condizioni, qualora risulti, al momento della decisione di merito, che il richiedente sia già ritornato, anche contro la sua volontà, nel suo paese (l’art. 2 D.Lvo n. 251/2007 prevede che : si intende per rifugiato …cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza“.
4. L’Avvocatura dello Stato, nel ricorso in Cassazione proposto contro la decisione del Tribunale di Roma, definita “errata ed ingiusta”, che con l‘ ordinanza depositata il 18 ottobre scorso non convalidava il trattenimento di un cittadino bengalese nel centro per i rimpatri di Gjader in Albania, disposto dal questore di Roma con provvedimento del 16 ottobre, osservava a sua volta che il Tribunale di Roma avrebbe fato “malgoverno delle norme che regolano la designazione di Paese di origine sicuro” e che avrebbe “travisato il contenuto e la portata della sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024” .
Nel suo stringato ricorso in cassazione, l’Avvocatura dello Stato aggiunge che il Tribunale di Roma sarebbe incorso in un difetto di motivazione, in quanto il richiedente asilo non avrebbe invocato “gravi motivi” per ritenere non sicuro il proprio paese di origine e che il Tribunale non avrebbe valutato “il caso di specie”, limitandosi “a svolgere una serie di considerzioni astratte in diritto, senza confrontarsi con la fattispecie concreta e in particolare con l’appartenenza o meno del richiedente alla categoria di soggetti che risulterebbe “a rischio” nel paese di provenienza”.
Secondo quanto esposto nel ricorso dell’Avvocatura dello Stato: sul quale è chiamata a pronunciarsi il 4 dicembre la Corte di Cassazione,“Nell’ambito del giudizio di procedura accelerata, se la Corte Ue dovesse ritenere compatibile con la nozione di Paese sicuro la previsione di esenzioni soggettive, l’onere di allegazione da parte del ricorrente (….) circa l’appartenenza ad una delle categorie ‘protette’ non potrà certo essere ignorato. Ed allora il giudice, sulla scorta delle indicazioni fornite dal richiedente (…) sarà tenuto, con valutazione individualizzante, ad esplicitare le ragioni per le quali il Paese non può ritenersi sicuro e ad indicare le fonti del suo convincimento”.
Una parte di queste argomentazioni trova eco in alcune recenti posizioni dottrinali che tendono a ridurre la portata applicativa della sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre scorso, affermando la necessità che nei singoli casi di specie siano i giudici a raccogliere elementi probatori addotti dai ricorrenti, dunque anche nelle proecdure di convalida del trattenimento amministrativo, per provare in questi singoli casi che non provengano da paesi di origine sicuri. Secondo queste tesi, con riferimento all’ordinanza di non convalida del trattenimento nel Cpr di Gjader adottata il 18 ottobre dal Tribunale di Roma, che richiamava anche i criteri soggettivi e personali di esclusione della designazione di “paese di origine sicuro”, impugnata in Cassazione dal governo, “La scelta dei giudici romani di sindacare a monte la designazione del Paese terzo cancella quella distinzione ed espande il “diritto alla procedura ordinaria” ben oltre i confini fissati dal legislatore europeo, rendendo esigui e incerti i margini di applicazione della procedura di frontiera”.
Un richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre permette tuttavia di precisare la portata più ampia della decisione adottata dalla stessa Corte anche con riferimento al ruolo della giurisdizione ed al potere/dovere del giudice nazionale nella valutazione d’ufficio, ex nunc, della qualificazione come “sicuro” del paese di origine del richiedente asilo.
L’art. 37 della Direttiva 2013/32/Ue (procedure) attualmente in vigore, che definisce la categoria di paese di origine sicuro, al punto 1, prevede che “Gli stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini delle domande di protezione internazionale” L’allegato I della direttiva, precisa i criteri per la designazione di un Paese di origine sicuro, stabilendo che un Paese è considerato sicuro “se, sulla base dello status giuridico, dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato”.
Per i giudici di Lussemburgo, che nella sentenza del 4 ottobre scorso si sono espressi sulla necessaria verifica d’ufficio da parte del giudice della legittimità della designazione di un paese come sicuro, il mancato rispetto dei criteri previsti dalla direttiva per la designazione, implicando anche gli aspetti procedurali della domanda, deve essere oggetto di un esame completo ed ex nunc da parte del giudice, che vi deve provvedere anche d’ufficio (punti 90 e 91 in particolare). La Corte UE aggiunge in propoito una importante considerazione :“Ebbene, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro rientra in tali aspetti procedurali delle domande di protezione internazionale in quanto, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 48 a 50 della presente sentenza, siffatta designazione è atta a comportare ripercussioni sulla procedura di esame vertente su domande del genere.” (Punti 90 e 91).
Si deve anche aggiungere che, secondo un diverso orientamento dottrinale,”il sindacato
giurisdizionale volto a valutare la corretta designazione di paese sicuro può condurre il giudice a rilevare che la situazione de facto esistente in uno dei paesi qualificati come sicuri dalla normativa italiana, in particolare dall’art. 2 bis, comma 1, d. lgs. 25/2008 come modificato dal D.L., non è conforme – o non è più conforme – alle condizioni sostanziali previste dall’art. 37, par. 1, della direttiva procedure, in combinato disposto con l’allegato I. Si osserva “Peraltro, come ulteriormente precisato dalla Corte nella sentenza NE, la previsione di un margine di discrezionalità non esclude l’esperibilità di un sindacato giurisdizionale volto ad accertare se lo Stato membro «abbia ecceduto i limiti fissati a tale margine di discrezionalità. In linea con tale orientamento, rispondendo alla terza questione pregiudiziale la Corte ha chiarito che il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri con riferimento all’individuazione dei paesi di origine sicuri deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale volto ad accertare il rispetto delle condizioni sostanziali di cui all’allegato I che vengono proprio a configurarsi quali limiti alla suddetta discrezionalità.
Per la stessa dottrina qui richiamata, “Alla luce di tali considerazioni, si può affermare che dall’art. 37, par. 1, in combinato con l’allegato I della direttiva procedure, scaturisce una
posizione giuridica soggettiva direttamente invocabile davanti agli organi nazionali. Essa è ravvisabile nel diritto del richiedente, il cui paese di origine è qualificato come sicuro in contrasto con i criteri di sicurezza previsti dal diritto UE, a che la sua domanda di protezione sia esaminata secondo laprocedura ordinaria e, quindi, a non subire quelle compressioni derivanti dall’applicazione della procedura derogatoria connessa all’istituto del paese sicuro.
Appare di sicuro interesse la consderazione secondo cui “Infine, è bene riflettere sulla natura dell’istituto della disapplicazione, quale “creatura” forte e, al tempo stesso, debole. Da un lato, essa è uno strumento “travolgente” e «invasivo nella misura in cui, nonostante
l’inadempimento del legislatore nazionale, consente di assicurare tutela immediata alle posizioni giuridiche soggettive riconosciute dal diritto dell’Unione, permettendo agli organi giurisdizionali (ma anche amministrativi) di giungere finanche a «una riscrittura pretoria della disposizione». D’altra parte, la disapplicazione ha effetti circoscritti al caso di specie e, come emerge da una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, va ben distinta dal fenomeno dell’abrogazione“.
5. La Procura generale della Corte di Cassazione, sulla scorta peraltro della stessa linea argomentativa adottata nel ricorso del governo proposto davanti alla Corte dall’Avvocatura dello Stato, sembra invece ridurre la portata della decisione della Corte di Giustizia del 4 ottobre scorso, riconducendola esclusivamente alle cd. eccezioni territoriali, rispetto alle eccezioni he riguardano nel singolo caso la persona. Malgrado l’ampia motivazione fornita in precedenza dal Trbunale di Roma nell’atto di rimessione alla Corte di Cassazione, si arriva a sostenere come, alla luce dell’ordinamento dell’Unione europea, ed in paricolare della Direttiva 2013/32/UE (procedure), “Sembra dunque non reggere l’assolutizzazione dell’inciso “in via generale e costante” che dal territorio si estende alle eccezioni personali; così procedendo (con un meccanismo logico automatizzato) non si considera che una siffatta categorizzazione conduce a conseguenze paradossali con la elaborazione di una nozione di Paese di origine sicuro che, pur certamente auspicabile dal punto di vista ideale, non tollera alcun margine di insicurezza personale.. Per la stessa Procura generale presso la Cassazione, tuttavia,” Resta ovviamente fermo che, se le eccezioni siano tante, così intense e generalizzate da determinare un evidente pregiudizio del valore fondamentale della dignità e dei diritti fondamentali possono condurre a ritenere tout court insicuro il Paese. In conclusione: la questione giuridica non può dirsi esaurita dalla decisione della CGUE; soprattutto, la soluzione prescelta dal tribunale di Roma (mediante l’applicabilità della sentenza cit. in modo automatico ed estensivo ai paesi sicuri con eccezioni di categorie di persone) non è affatto operazione ermeneutica intuitiva piana e che possa essere decisa senza avere prima atteso la decisione della Corte di giustizia sulla definitiva interpretazione degli artt. 36, 37 e 46 della direttiva procedure e sulla configurabilità giuridica della nozione di Paese di origine sicuro con l’eccezione di categorie di persone.
La Procura generale della Cassazione sembrerebbe quindi ritenere doveroso un onere specifico di allegazione in capo al ricorrente, ed un correlato obbligo di motivazione da parte del giudice, senza peraltro distinguere i casi di ricorso sul trattenimento amministrativo, ed i casi di ricorso contro i dinieghi per manifesta infondatezza pronunciati dalle competenti Commissioni territoriali. Per la Procura generale, “Non avendo la CGUE definito la questione giuridica nella sua interezza, l’applicabilità dei suddetti principi – dell’onere di allegazione e di delibazione – non potrà più essere messa in discussione qualora il quesito sulla compatibilità della nozione di Paese di origine sicuro con la previsione di esenzioni soggettive sia risolto in senso affermativo. In un simile contesto, infatti, una volta accertata la possibilità di una catalogazione di sicurezza selettiva, la procedura accelerata non potrebbe essere agevolmente sganciata dai principi generali relativi ai procedimenti di natura sommaria e cautelare. In questi ultimi, in particolare, in virtù del principio di effettività della tutela di cui costituiscono applicazione (Corte Cost. n. 236 del 2010, n. 403 del 2007; n. 165 del 2000, n. 437 e n. 318 del 1995, e ord. n. 225 del 2017), le esigenze di celerità consentono ed impongono al giudice un accertamento di carattere sommario rispetto a quello del merito: quanto al fumus boni iuris (che si sostanzia in una verifica circa l’«apparenza del diritto», consistente in un mero «giudizio di probabilità o verosimiglianza») ed al periculum in mora, che, evidentemente, può e deve basarsi su quanto specificamente ‘allegato’, e cioè indicato, dalla parte.
Una lettura, questa fornita dalla Procura generale, che non si discosta troppo dal giudizio tranciante del ministro della giustizia Nordio, secondo cui i provvedimenti di non convalida del trattenimento adottati dal Tribunale di Roma sarebbero “abnormi perchè privi di motivazione”. Ma dopo avere riunito due giudizi tanto eterogenei, la Corte di Cassazione non potrà pronunciarsi senza prendere in considerazione uno per uno tutti i motivi proposti dal Tribunale di Roma con la sua richiesta di interpretazione pregiudiziale trasmessa lo scorso luglio, in merito ad un ricorso contro il diniego di protezione, e senza entrare nel merito della corposa motivazione offerta dal Tribunale di Roma nel caso di mancata convalida del tratenimento amministrativo nel centro per i rimpatri di Gjader in Albania. Motivazioni che spiegano bene come le eccezioni soggettive possano essere riconosciute dal giudice anche in assenza dell’allegazione di gravi motivi da parte del richiedente asilo in stato di trattenimento, con una totale privazione della libertà personale già subito dopo lo sbarco e la formalizzazione della volontà di chiedere asilo.
6. La Procura generale della Cassazione afferma che “In conclusione, nell’ambito del giudizio di procedura accelerata, se la CGUE dovesse ritenere compatibile con la nozione di Paese sicuro la previsione di esenzioni soggettive, l’onere di allegazione da parte del ricorrente, inteso appunto quale onere di deduzione, di prospettazione o come dice la Corte di giustizia, di «indicazione» (CGUE, 25 luglio 2018, C-404/17) circa l’appartenenza o meno del ricorrente ad una delle categorie “protette” non potrà certo essere ignorato. Ed allora il giudice, sulla scorta delle indicazioni fornite dal richiedente ed all’esito di un bilanciamento che apprezzi al giusto la domanda che concerne diritti fondamentali, sarà tenuto, con valutazione individualizzante, ad esplicitare le ragioni per le quali il Paese non può ritenersi sicuro e ad indicare le fonti del suo convincimento. Con riguardo al caso di specie, soltanto la preventiva definizione della suindicata questione (sulla quale, allo stato, è imprescindibile attendere la decisione della CGUE) avrebbe permesso: se risolta nel senso che la sola previsione dell’esenzione soggettiva vale ad inficiare la qualificazione di un Paese come sicuro, di accogliere la domanda del richiedente senza nessun ulteriore accertamento; se risolta nel senso della compatibilità della nozione di Paese sicuro con la previsione di esenzioni soggettive, avrebbe imposto di accertare se ed in quale categoria rientrasse il richiedente con la necessaria delibazione delle caratteristiche soggettive del trattenuto- delibazione necessaria anche per inquadrare la fattispecie e per verificare l’esistenza di specifiche esigenze personali ed individualizzate del trattenuto, ivi comprese le specifiche vulnerabilità incompatibili con il regime di trattenimento.
E’ evidente a questo punto nelle argomentazioni della Procura generale presso la Corte di Cassazione, la sovrapposizione totale della valutazione del giudice della convalida del trattenimento, su quella del Tribunale sul ricorso contro il diniego per manifesta infondatezza della richiesta di protezione internazionale. Procedure che prevedono tempi diversi, ed una diversa articolazione dei diritti di difesa, anche se nella prassi il ministero dell’interno, con riferimento all’avvio delle procedure accelerate “in frontiera” in Albania, ha cercato di fare coincidere il tempo dei dinieghi per manifesta infondatezza adottati dalla Commissione territoriale con i tempi della convalida del trattenimento amministrativo da effettuare con ordinanza del Tribunale.
Se si dovessero accogliere le tesi dell’Avvocatura dello Stato e della Procura generale presso la Corte di Cassazione, in ordine agli oneri probatori richiesti ai richiedenti asilo sui gravi motivi per escludere la designazione del proprio paese di origine come sicuro, e se si dovesse limitare il potere/dovere di motivazione del giudice della convalida agli argomenti allegati dai ricorrenti, il diritto di difesa, ma anche il ruolo della giurisdizione, rispetto alle scelte politiche, e dunque lo stesso diritto alla protezione internazionale, sarebbero svuotati per tutti coloro che, asseritamente, si ritiene che provengano da paesi di origine sicuri.
7. Nella sentenza adottata il 4 ottobre 2024 dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in un caso riguardante un richiedente asilo moldavo giunto nella Repubblica ceca, non si afferma soltanto che la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro deve estendersi a tutto il suo territorio, ma su aggiunge che “Il giudice nazionale che esamina la legittimità di una decisione amministrativa con cui si nega la concessione della protezione internazionale deve rilevare la violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro“. A proposito dell’esclusione di categorie di persone, al punto 68 della sentenza la Corte sottolinea che “la designazione di un Paese come paese di origine sicuro dipende (…) dalla possibilità di dimostrare che, in modo generale e uniforme, non si ricorre mai alla persecuzione quale definita all’articolo 9 della direttiva 95/2011, tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti”.
Secondo quanto comunicato dalla Corte di Giustizia UE “ il giudice nazionale chiamato a verificare la legittimità di una decisione amministrativa in materia di protezione internazionale deve rilevare d’ufficio, nell’ambito dell’esame completo ad esso incombente, una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla designazione di paesi di origine sicuri”. In particolare, “L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate da richiedenti provenienti da paesi terzi designati, ai sensi dell’articolo 37 di tale direttiva, come paesi di origine sicuri, tale giudice deve, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dall articolo 46, comma 3, rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati alla sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso pendente, la mancata conoscenza delle condizioni materiali di tale designazione, enunciate nell’allegato I di detta direttiva, anche se tale mancanza di conoscenza non è espressamente invocata a sostegno del ricorso”. La Corte di giustizia UE riconosce dunque un preciso potere/dovere di cooperazione istruttoria che il giudice esercita anche in assenza della prova di gravi motivi personali da parte del richiedente asilo che escludano la natura “sicura” del paese di origine dal quale proviene.
In particolare la Corte di giustizia UE afferma, al punto 68 della sentenza del 4 ottobre scorso, che “la designazione di un paese come paese di origine sicuro dipende, … , dalla possibilità di dimostrare che, in modo generale e uniforme, non si ricorre mai alla persecuzione quale definita all’articolo 9 della direttiva2011/95, tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti», e si chiarisce che tali possibilità di esclusione (per parti di territorio o categorie di persone) previste dal vecchio testo della direttiva sono state abrogate dal nuovo testo della direttiva procedure per cui non è ammissibile una lettura dell’art 37 della direttiva che riproponga le norme abrogate, mentre le eccezioni alla procedura ordinaria devono essere interpretata restrittivamente (punto 71”).
Il riconoscimento del diritto/dovere del giudice nazionale di applicare direttamente i criteri di valutazione imposti dalla nornativa eurounionale, anche a scapito di provvedimenti o decreti di natura amministrativa adottati a livello nazionale, è di grande importanza, in un momento in cui in Italia si cerca in ogni modo di circoscrivere i poteri di controllo giurisdizionale relativamente agli atti del governo ed alle decisioni amministrative che ne derivano, indirizzati al solo scopo di dimostrare la natura strumentale delle richieste di protezione, esternalizzare le procedure di asilo, vanificare il diritto di ricorso e favorire i rimpatri forzati dei richiedenti asilo verso paesi di origine ritenuti a torto come “sicuri”. Anche se la individuazione dei paesi di origine sicuri, prima contenuta in un decreto interministeriale, come tale direttamente soggetto al controllo giurisdizionale, pè adesso trasferita in un atto avente forza di legge, come il Decreto legge n.145/2024 in corso di conversione davanti alle Camere, va rispettato il sistema gerarchico delle fonti normative, e dunque l’art.117 della Costituzione che sancisce la prevalenza del diritto internazionale cogente e del diritto dell’Unione europea con efficacia diretta sulla normativa interna. Inoltre, come ha riconosciuto la Corte Costituzionale con la sentenza n.81 del 2012, “gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate”.
8. Nella sentenza della Corte di Giustizia dello scorso 4 ottobre si osserva in particolare, in contrasto con quanto adesso affermato dall’Avvocatura dello Stato e dalla Procura della Corte di Cassazione, nel giudizio sul quale la Corte terrà udienza domani 4 ottobre che “nfine, l’espressione «se del caso», contenuta nella parte di frase «compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]», evidenzia il fatto che l’esame completo ed ex nunc incombente al giudice non deve necessariamente vertere sull’esame nel merito delle esigenze di protezione internazionale e che esso può dunque riguardare gli aspetti procedurali di una domanda di protezione internazionale (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, punto 115). E’ evidente che il governo vuole sfruttare le questioni procedurali per ridurre la portata sostanziale del diritto d’asilo previsto dalla Costituzione all’art.10, e queto scopo evidente in tutta la più recente attività legislativa, con una accelerazione particolare dal Decreto Cutro (legge n.50/2023) fino ai più recenti Decreti legge n.145 e 158 del 2024, impone di valutare con particolare rigore il principio di effettività dei diritti di difesa, sancito dall’articolo 24 della Costituzione italiana, dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell”Uomo, e dal’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare“.
L’articolo 46 della Direttiva 2013/32 (procedure) riguarda il diritto a un ricorso effettivo per i richiedenti protezione internazionale. Al paragrafo 1, riconosce ai richiedenti il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro le decisioni relative alla loro domanda. Il paragrafo 3 definisce la portata di questo diritto a un ricorso effettivo, specificando che gli Stati membri devono garantire che l’organo giurisdizionale davanti al quale viene impugnata la decisione sulla domanda di protezione internazionale svolga “un esame completo ed ex nunc sia dei fatti che del diritto, compreso, se del caso, l’esame del diritto alla protezione internazionale”. Il ricorso a espedienti di natura processuale, come la eccessiva brevità dei termini di ricorso, gli oneri formali richiesti per la procura al difensore, la stessa difficoltà di accedere ad informazioni complete riguardo gli atti, i provvedimenti e le norme di legge applicati nei casi concreti, la violazione sostanziale del principio del contraddittorio, la natura non sospensiva dei ricorsi, possono svuotare del tutto la portata del diritto di asilo riconosciuto dall’art.10 della Costituzione italiana e, con una portata meno ampia, dall’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Con una sentenza del 19 giugno 2018 (resa dalla Grande Sezione) della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sulla adozione di una decisione di rimpatrio anteriore all’esito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte dell’autorità competente, si tracciano linee guida che dovrebbero essere tenute ben presenti da parte dei giudici nazionali. E che ben difficilmente potranno essere smentite da altre decisioni della stessa Corte di Lussemburgo, almeno fino a quando la normativa europea in materia di rimpatri e procedure per il riconoscimento della protezione internazionale non sarà modificata per effetto dei nuovi Regolamenti previsti dal Patto sulla migrazione e l’asilo concluso nel maggio di quest’anno, proprio alla vigilia delle elezioni europee. I giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che una decisione di rimpatrio possa essere adottata, in linea di principio, nei confronti di un cittadino di un paese terzo, a seguito del rigetto stesso o cumulativamente con il medesimo in un unico atto amministrativo. ma aggiungono che nel caso di “ricorsi previsti all’articolo 13 della direttiva 2008/115 contro le decisioni attinenti al rimpatrio, al pari di quelli contemplati all’articolo 39 della direttiva 2005/85 avverso le decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale, le loro caratteristiche devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta, a termini del quale ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo medesimo (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 45, e del 17 dicembre 2015, Tall, C‑239/14, EU:C:2015:824, punto 51)”. E ancora, “Ai sensi della giurisprudenza della Corte, qualora uno Stato membro decida di allontanare un richiedente protezione internazionale verso un paese in cui esistano seri motivi per ritenere che questi si trovi esposto al rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 18 della Carta, nel combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, ovvero all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, previsto all’articolo 47 di quest’ultima, esige che il richiedente medesimo disponga di un ricorso con pieni effetti sospensivi contro l’esecuzione della misura che consenta il suo rimpatrio (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 52, e del 17 dicembre 2015, Tall, C‑239/14, EU:C:2015:824, punto 54).
Secondo questa sentenza della Corte di giustizia UE, in definitiva “l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paese di origine sicuro, conformemente all’articolo 37 di tale direttiva, tale giudice, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dal suddetto articolo 46, paragrafo 3, deve rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati a sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso, una violazione delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all’allegato I di detta direttiva, anche se tale violazione non è espressamente fatta valere a sostegno di tale ricorso.“
9. Per la Procura generale della Corte di cassazione, che prende in considerazione la sentenza della CGUE del 4 ottobre scorso anche alla luce dei futuri Regolamenti europei previsti dal Patto sulla migrazione e l’asilo del maggio 2024, “una automatica trasposizione della sentenza della CGUE alle eccezioni con categorie di persone non appare interpretazione convincente, specie nell’assenza di un esplicito pronunciamento della CGUE sul punto controverso ed in presenza di una normativa che ammette esplicitamente (per il futuro) le eccezioni categoriali chiaramente identificate”. Come si è detto questo argomento non può superare il dato oggettivo che attualmente in vigore rimane la Direttiva 2013/32/UE (Procedure) e che non si può capovolgere quanto disposto da questa Direttiva per esigenze di “continuità” con la nuova disciplina di portata diversa in ordine alle procedeure accelerate in frontiera ed alla designazione dei paesi di origine sicuri, introdotta dai nuovi Regolamenti che daranno attuazione al Patto europeo sulla migrazione e l’asilo.
Non è affatto scontato poi che i futuri Regolamenti europei sullo screening e sulle procedure di asilo in frontiera, che diventeranno esecutivi nel 2026, diano copertura alle norme interne sulle procedure accelerate in frontiera attualmente in vigore, e rendano in queto modo possibile l’attuazione completa del Protocollo Italia-Albania, come i rappresentanti del governo continuano a ripetere. Rimane una mera dichiarazione propagandistica quanto dichiara il ministro della Giustizia Nordio sulla possibile anticipazione dell’efficacia dei nuovi regolamenti, che non può essere decisa da un singolo governo nazionale, ma va concordata a livello europeo sulla base della roadmap prevista dalla Commissione,in vista della loro implementazione La stessa Commissione europea ha già chiarito che i nuovi Regolamenti sono” fondamentalmente interdipendenti e devono essere attuati in parallelo“.
E’ evidente come si cerchi, attraverso la designazione di un paese di origine come “sicuro” di rendere più facile il rimpatrio del richiedente asilo denegato, come emerge anche dalle previsioni contenute nella relazione tecnica allegata al Protocollo Italia-Albania nella quale si prevede che il 90 per cento dei richiedenti asilo possa ricevere un diniego per manifesta infondatezza, e fatte salve le limitate ipotesi di un ricorso con effetti sospensivi,diventi quindi immediatamente assoggettabile ad una procedura di rimpatrio con accompagnamento forzato. Tutto questo non può applicarsi in modo automatico alle procedure di convalida dei trattenimenti in frontiera, che hanno caratteristiche temporali di tale rapidità che un onere di allegazione ulteriore in capo al richiedente asilo, potrebbe tradursi nella negazione sostanziale dei diritto di asilo e dei diritti di difesa.
10. La controversa categoria dei paesi di origine “sicuri”, per quanto possa essere utilizzata dalle Commissioni territoriali con una raffica di dinieghi per manifesta infondatezza, oltre che per l’estensione dei casi di trattenimento amministrativo, ancora in via di ipotesi nei centri in Albania, non garantisce affatto l’esecuzione dei rimpatri forzati. Come e’ confermato dai dati sui rimpatri dai Cpr da tutta l’Italia che nel corso del tempo sono rimasti attestati a qualche migliaio di persone all’anno, ben al di sotto, complessivamente, della soglia minima dei rimpatri che si intenderebbe realizzare in un anno direttamente dal solo CPR di Gjader in Albania. Gli incrementi sul numero delle espulsioni effettivamente eseguite dai CPR, esaltati dal governo in termini percentuali, riguardano in termini assoluti poche centinaia di espulsi all’anno, se si guardano le cifre reali aggiornate al (quasi) intero 2024. Non sono certo i giudici a frenare l’esecuzione dei rimpatri forzati, ma le disfunzioni sostamziali del quuadro legislativo interno e delle prassi amministrative. che si inceppano di fronte alla mancata collaborazione dei paesi di origine, al costo delle singole operazioni di acompagnamento forzato in frontiera, ed alla platea sempre più ampia di cittadini stranieri costretti ad una condizione di irregolarità per la mancanza di canali legali di ingresso e per lo svuotamento delle norme in materia di protezione internazionale e speciale (con la abolizione ormai quasi completata della protezione umanitaria). Per non parlare della approssimazione delle procedure accelerate in frontiera, già rilevate lo scorso anno nel centro di trattenimento-hotspot di Pozzalo-Modica, al centro delle ordinanze di non convalida del trattenimento adottate dai giudici Apostolico e Cupri del Tribunale di Catania, sulle quali la scorsa estate, dopo mesi di polemiche infuocate ed attacchi strumentali ai giudici, il governo, nel silenzio generale, ha dovuto rinunciare precipitosamente ai ricorsi in Cassazione, per evitare un pronunciamento in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea. La stessa situazione di disfunzionalità amministrativa e di arbitrarietà nell’adozione delle misure di trattenimento si è riprodotta ad agosto scorso con la attivazione di una struttura Hotspot a Porto Empedocle (Agrigento) con numerosi casi di trattenimento amministrativo non convalidati dal Tribunale di Palermo. E negli ultimi mesi la stessa situazione di è riprodotta nei centri aperti in Albania. di transito, nell’area portuale di Shengjn, e per i rimpatri, dunque un Hotspot/CPR nella località interna di Gjader.
Una visita della delegazione di Volt Europa e dei suoi europarlamentari Daniela Patti e Guido Silvestri, ha svelato una realtà che dimostra la impraticabilità operativa del “modello Albania”, ben oltre la questione della provenienza da” paesi di origine sicuri”-“Sulle procedure di rimpatrio non c’è un protocollo, dicono che va ancora definito”, è stato spiegato loro dai funzionari dell’ambasciata e di polizia che li hanno accompagnati. “Non è chiaro se chi non ottiene l’asilo va prima portato in Italia o se potrà essere imbarcato grazie a un accordo con l’aeroporto di Tirana”. Secondo gli stessi europarlamentari,“ad oggi sono disponibili 200 posti per i richiedenti, appena 24 nel Cpr destinato alle persone da rimpatriare e altrettanti nella struttura detentiva presidiata dagli agenti della penitenziaria”.
Secondo Sergio Carrera, in uno studio sul Protocollo Italia-Albania, “L’attribuzione delle responsabilità alle autorità italiane per l’espulsione dei cittadini di paesi terzi trasferiti in territorio albanese verso i paesi di origine o altri paesi di transito solleva preoccupazioni altrettanto allarmanti in termini di legalità e fattibilità.” Come si osservava già lo scorso anno,”Si prevede che gli ostacoli alle espulsioni rimarranno elevati in termini pratici, ed è improbabile che il tasso di rendimento atteso funzioni come previsto e aumenti notevolmente. Precedenti ricerche hanno sottolineato le numerose ragioni legali, pratiche e operative che impediscono o rendono irrealizzabile l’esecuzione degli ordini di rimpatrio da parte dell’UE e dalle autorità degli Stati membri”.
Quanto sta succedendo oggi, con il blocco totale dei trasferimenti di richiedenti asilo in Albania, ed il rientro degli operatori e dei poliziotti in Italia, perchè i centri sono vuoti, non è dunque una conseguenza delle decisioni dei giudici, pure doverose, sulla controversa categoria di paesi di origine sicuri. Ma era largamente prevedibile, soltanto che si fossero considerati al di là dei temi propagandistici, la reale dimensione dei fenomeni e le basi normative vigenti, e non quelle a livello europeo che ancora non sono entrate in vigore. Su questo dovrà ancora indagare la Corte dei conti, se non verrà bloccata dal governo, e la Commissione europea, con la Corte dei conti europea, con riferimento ai finanziamenti ricevuti da Bruxelles ed impegnati in questo settore.
Le modifiche alla disciplina processuale e sostanziale delle procedure accelerate in frontiera, apportate allo scopo di contrastare le decisioni dei giudici che non hanno convalidato i trattenimenti nei centri hotspot in territorio italiano, e quindi nei centri di detenzione in Albania, oltre alle questioni già poste alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, sollevano gravi dubbi sul rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza di fronte alla legge (art.3), di riconoscimento del diritto di asilo (art.10), di garanzie in materia della libertà personale (art.13) e di effettività dei diritti di difesa (art.24), basi dello Stato di diritto, e dunque della democrazia nel nostro paese. Al di là delle attese decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, è su questo terreno che si dovrà misurare la risposta della giurisdizione interna, fino alla proposizione di questioni di legittimità costituzionale, ed è su questo stesso tereno che andranno sviluppate iniziative più incisive per garantire un giusto processo e l’accesso effettivo al diritto di difesa, oggi in territorio italiano, domani, se i centri di Shengjin e di Gjader saranno aperti, in Albania.
MARTEDÌ 03 DICEMBRE 2024 10.54.36
Caso Albania in Cassazione, pg chiede sospensione giudizio
Caso Albania in Cassazione, pg chiede sospensione giudizio In attesa della decisione della Corte di giustizia europea (ANSA) – ROMA, 03 DIC – Sospendere il giudizio della Cassazione sulla questione dei Paesi sicuri dove far tornare indietro i migranti arrivati irregolarmente in Italia, in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia dell’Unione europea. E’ quanto ha chiesto – secondo quanto scrivono il Corriere della Sera e la Repubblica – la Procura generale della Suprema Corte, in vista della pronuncia di domani sui ricorsi presentati del governo contro le prime mancate convalide del trattenimento di migranti, comprese quelle nei centri italiani in Albania di permanenza per il rimpatrio. (ANSA). 2024-12-03T10:54:00+01:00
AGGIORNAMENTO IMPORTANTE
4 ottobre 2024
+ Il Csm accoglie le dimissioni del giudice Apostolico ++
Delibera di cessazione approvata con una astensione (ANSA) – ROMA, 04 DIC –
La giudice di Catania Iolanda Apostolico si è dimessa dall’ordine giudiziario: il plenum del Csm ha infatti accolto la sua richiesta di lasciare la magistratura. C’è stato un solo voto di astensione. La giudice era finita al centro di polemiche per aver partecipazione a manifestazioni a favore dei migranti. (ANSA). 2024-12-04T20:20:00+01:00
IL DUBBIO
Migranti, Apostolico lascia la magistratura
La richiesta approvata dal plenum questo pomeriggio. La pratica a sua tutela ferma da un anno
Simona Musco
4 dicembre, 2024 • 18:45
IL FATTO QUOTIDIANO
4 Dicembre 2024