di Fulvio Vassallo Paleologo
ABSTRACT
Con un emendamento presentato da Fratelli d’Italia in sede di conversione del decreto legge n.145/2024 che trasferisce la competenza per la convalida dei trattenimenti nei Cpr alle Corti d’Appello, a fronte delle decisioni di non convalida del trattenimento nel centro di Gjader in Albania, adottate dal Tribunale di Roma, si è eliminata la competenza delle stesse Corti di Appello, prevista nella versione originaria del decreto, per i ricorsi contro i dinieghi pronunciati dalle Commissioni territoriali, che dunque ritornerebbe alle sezioni specializzate per l’immigrazione dei Tribunali ordinari.
La conversione del decreto legge 145/2024 è prevista per il 25 novembre, data in cui il governo potrebbe ricorrere alla fiducia per garantirne il passaggio in Parlamento. Secondo il ministro della giustizia Nordio, “abbiamo tolto i reclami contro i provvedimenti delle sezioni specializzate, come chiedevano i loro presidenti. E l’eventuale devoluzione delle convalide può essere una maggiore garanzia giurisdizionale“. E’ vero invece l’esatto contrario per la minore possibilità di esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti davanti alla Corte di appello in composizione monocratica, soprattutto nei tempi velocissimi delle procedure di convalida dei trattenimenti, imposti dall’art.13 della Costituzione. Mentre le decisioni di manifesta infondatezza che continueranno ad essere adotttate dalle Commissioni territoriali, a meno che non venga concessa una sospensiva in sede di ricorso, saranno immediatamente esecutive, e potranno portare all’esecuzione delle misure di allontanamento forzato, e dunque al rimpatrio, anche in pendenza del tempestivo ricorso giurisdizionale contro il provvedimento negativo di diniego.
Si dovrà comunque verificare la portata operativa delle disposizioni transitorie che dovranno essere previste sul trasferimento di competenze alle Corti di appello. Di certo, se si voleva il risultato di ottenere dalle Corti di appello una serie di convalide dei trattenimenti nelle procedure accelerate in frontera, in particolare in quelle (ancora futuribili) che si dovrebbero effettuare nel centro per i rimpatri di Gjader (in Albania), il groviglio giuridico determinato dall’abbandono del Decreto legge n.158/2024, e dalla sua parziale trasposizione come emendamento nel Decreto legge n.145/2024, determinerà una totale incertezza sui tempi e sugli effetti di questa ennesima decretazione d’urgenza, peraltro priva di norme di attuazione e di copertura finanziaria. Che non presenta solo aspetti procedurali, di trasferimento delle competenze in materia di convalida del trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo, ma comporta una grave lesione dei diritti di difesa e più in generale produce squilibri nel sistema processuale italiano. con l’anomalia di una corte di appello chiamata ad operare, in composizione monocratica e in tempi brevissimi (48 ore) su misure limitative della libertà personale (sottoposte ai rigidi principi di garanzia dell’art.13 della Costituzione). Se si pensa che con questa nuova normativa si possa agevolare l’avvio del Protocollo Italia-Albania si rischia di restare nella bolla della propaganda governativa, perchè appare evidente che per la riorganizzazione a regime delle attività delle Corti di appello, che entro 48 ore dalla adozione, dovrebbero convalidare in composizione monocratica i provvedimenti di trattenimento amministrativo disposti dai questori, ci vorranno molti mesi, mesi nei quali i centri in Albania resteranno vuoti, con un danno erariale sempre più rilevante.
Si profila a questo punto il rischio che, anche in caso di mancata convalida del decreto questorile di trattenimento, le Commissioni territoriali procedano ad un diniego lampo della richiesta di asilo per manifesta infondatezza, anche nel giro di due giorni dall’avvio della procedura, quando la persona provenga da un paese di origine ritenuto “sicuro”. E questo potrebbe comportare, in virtù del cd. “provvedimento unificato” adottato dalla Commissione territoriale, un nuovo trattenimento amministrativo, questa volta in un CPR, come si è già verificato a Caltanissetta, e come potrebbe verificarsi in futuro nel CPR di Gjader in Albania, con la possibilità di immediato rimpatrio del richiedente asilo, prima che sul suo ricorso si sia pronunciato un giudice, almeno in primo grado, se non con una sentenza definitiva. Le decisoni sulle questioni interptretative proposte dai giudici italiani alla Corte di Giustizia UE non potranno comunque prescindere dalla precedente giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, che in caso di diniego sull’istanza di protezione internazionale, stabilisce precise garanzie per l’eventuale rimpatrio con accompagnamento forzato del richiedente asilo denegato. Garanzie che assumono un rilievo ancora maggiore ove si pensi alla esecuzone di rimpatri forzati direttamente dal territorio albanese, come previsto dal Protocollo Italia-Albania e dalla legge di ratifica n.14 del 21 febbraio 2024..
Con una sentenza del 19 giugno 2018 (resa dalla Grande Sezione) della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sulla adozione di una decisione di rimpatrio anteriore all’esito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte dell’autorità competente, si tracciano linee guida che dovrebbero essere tenute ben presenti da parte dei giudici nazionali. E che ben difficilmente potranno essere smentite da altre decisioni della stessa Corte di Lussemburgo, almeno fino a quando la normativa europea in materia di rimpatri e procedure per il riconoscimento della protezione internazionale non sarà modificata per effetto dei nuovi Regolamenti previsti dal Patto sulla migrazione e l’asilo concluso nel maggio di quest’anno, proprio alla vigilia delle elezioni europee.
I giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che una decisione di rimpatrio possa essere adottata, in linea di principio, nei confronti di un cittadino di un paese terzo, a seguito del rigetto stesso o cumulativamente con il medesimo in un unico atto amministrativo. ma aggiungono che nel caso di “ricorsi previsti all’articolo 13 della direttiva 2008/115 contro le decisioni attinenti al rimpatrio, al pari di quelli contemplati all’articolo 39 della direttiva 2005/85 avverso le decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale, le loro caratteristiche devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta, a termini del quale ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo medesimo (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 45, e del 17 dicembre 2015, Tall, C‑239/14, EU:C:2015:824, punto 51)”. E ancora, “Ai sensi della giurisprudenza della Corte, qualora uno Stato membro decida di allontanare un richiedente protezione internazionale verso un paese in cui esistano seri motivi per ritenere che questi si trovi esposto al rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 18 della Carta, nel combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, ovvero all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, previsto all’articolo 47 di quest’ultima, esige che il richiedente medesimo disponga di un ricorso con pieni effetti sospensivi contro l’esecuzione della misura che consenta il suo rimpatrio (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 52, e del 17 dicembre 2015, Tall, C‑239/14, EU:C:2015:824, punto 54).
In base all’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, “ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare”. Non si vede come si possa parlare di ricorso effettivo nel caso dei richiedenti asilo denegati, trattenuti nei CPR, in particolare nel centro per i rimpatri di Pian del Lago a Caltanissetta, e poi rimpatriati, o a rischio di rimpatrio, in Tunisia ed in Egitto, con procedure semplificate frutto degli accordi bilaterali tuttora vigenti, magari pochi giorni dopo il loro arrivo a Lampedusa. Ed in prospettiva, lo stesso dubbio si porrà per i richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri e trasferiti in Albania, dopo essere stati intercetttati o soccorsi in mare da unità militari italiane. La nozione di ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione EDU implica che il ricorso sia di natura tale da impedire l’esecuzione di misure contrarie alla Convenzione e le cui conseguenze siano potenzialmente irreversibili. Pertanto, l’articolo 13 preclude l’esecuzione di tali misure prima che le autorità nazionali abbiano esaminato la possibile violazione di diritti garantiti dalla Convenzione, fino ad una decisione definitiva sull’istanza di protezione.
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea “La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel combinato disposto con la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, nonché alla luce del principio di non-refoulement e del diritto ad un ricorso effettivo, sanciti dall’articolo 18, dall’articolo 19, paragrafo 2, e dall’articolo 47 della Carta, dev’essere interpretata nel senso che non osta all’adozione di una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva stessa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che abbia proposto domanda di protezione internazionale, direttamente a seguito del rigetto di tale domanda da parte dell’autorità competente ovvero cumulativamente con il rigetto stesso in un unico atto amministrativo e, pertanto, anteriormente alla decisione del ricorso giurisdizionale proposto avverso il rigetto medesimo, subordinatamente alla condizione, segnatamente, che lo Stato membro interessato garantisca la sospensione di tutti gli effetti giuridici della decisione di rimpatrio nelle more dell’esito del ricorso, che il richiedente possa beneficiare, durante tale periodo, dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri,e che sia in grado di far valere qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi successivamente all’adozione della decisione di rimpatrio, che presenti rilevanza significativa per la valutazione della situazione dell’interessato con riguardo alla direttiva 2008/115 e, in particolare, all’articolo 5 della medesima, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare”.
In ogni caso il richiedente asilo rimane tale fino a quando non sia stata ancora adottata una decisione definitiva in merito alla sua istanza, e dunque non può essere considerato alla stessa stregua di un immigrato irregolare da espellere, per effetto della prima decisione negativa della Commissione territoriale che opera nella procedura accelerata in frontiera destinata alle persone che provengono da un paese di origine individuato per decreto ministeriale come “sicuro”, almeno fino a prova contraria. Prova che deve essere ammessa prima di mettere in esecuzione misure di allontanamento forzato, fermo restando che la preparazione di tali misure, ed i contatti per i documenti necessari al rimpatrio con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei paesi di origine, espongono i richiedenti asilo, che tali rimangono fino alla pronuncia definitiva sul loro ricorso, ad un grave ulteriore pregiudizio che possono subire dopo l’esecuzione dell’eventuale accompagnamento fozato nel paese di origine contro il quale hanno chiesto protezione.
1. Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre scorso, è stato pubblicato il Decreto legge n.145, che contiene norme sulla “gestione dei flussi migratori” e sulla “protezione internazionale”, nonche’ sui “relativi procedimenti giurisdizionali”. L’articolo 13 del decreto estende il trattenimento amministrativo, anche nelle cd. zone di transito, a tutte le persone che sono rintracciate, a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attivita’ di sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione europea, aggiungendo che la decisione di diniego della Commissione territoriale, al termine delle procedure in frontiera, “reca l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286″.
La domanda presentata dal richiedente asilo può essere ritenuta “manifestamente infondata” in base all’art.28 ter del Decreto legislativo n.28/2015, non solo quando il richiedente proviene da un paese di origine sicuro, ma anche quando “ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine”, oppure quando “ ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza”, o ancora quando “è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso”. Come si vede, la gamma delle motivazioni standardizzate che possono essere adottate dalle Commissioni territoriali, che pure devono procedere all’audizione dell’interessato, è assai ampia, e sta consentendo il rigetto della maggior parte delle richieste di protezione presentate in questo ultimo periodo. Anche a fronte delle prassi di polizia in frontiera e nei luoghi di transito, con il ricorso strumentale al cd. foglio notizie, che “trasforma”, subito dopo lo sbarco, i naufraghi in migranti economici irregolari, oltre che per la condizione di trattenimento amministrativo senza contatti con l’esterno, anche con il sequestro dei telefonini, espedienti che non consentono una congrua articolazione degli elementi probatori, limitando i diritti di difesa.
L’art.16 del decreto legge n.145 prevedeva originariamente che “contro i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelli aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorita’ preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale e’ ammesso reclamo alla corte d’appello”.
Secondo il successivo Decreto legge n.158/2024, “ si modificava l’art.35 ter del Decreto legislativo 25/2008, che riguarda la eventuale sospensione, nel caso della decisione di diniego del riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera, quando il richiedente è trattenuto. stabilendo che ” avverso il provvedimento adottato ai sensi del comma 2 e’ ammesso reclamo alla corte d’appello e si applicano le disposizioni dell’articolo 35-bis, comma 4-bis.” Si prevedeva così che i ricorsi contro i dinieghi pronunciati dalle Commissioni territoriali fossero decisi dalla Corte di Appello in composizione monocratica, e non più dalle Sezioni specializzate in immigrazione dei Tribunali civili.
Con un emendamento presentato da Fratelli d’Italia in sede di conversione del decreto, che trasferisce la competenza per la convalida dei trattenimenti nei Cpr alle Corti d’Appello, a fronte delle decisioni di non convalida del trattenimento nel centro di Gjader in Albania, adottate dal Tribunale di Roma, si è eliminata la competenza delle stesse Corti di Appello, prevista nella versione originaria del decreto, per i ricorsi contro i dinieghi pronunciati dalle Commissioni territoriali, che dunque ritornerebbe alle sezioni specializzate per l’immigrazione dei Tribunali ordinari.
Nella seduta di mercoledì 30 ottobre era già stato comunicato in Commissione Affari Costituzionali (1a) sede referente che, per motivi di economia procedurale, il Governo non insisterà dunque per la conversione in legge del decreto in esame. Le relative disposizioni saranno trasfuse, attraverso un emendamento, nell’Atto Camera n. 2088 (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2024). Il trasferimento alle Corti di appello delle competenze sui ricorsi contro i dinieghi dello status di rifugiato pronunciati dalle commissioni territoriali sembrebbe dunque destinato a decadere con la mancata conversione del decreto legge n.158/2024.
Si dovrà comunque verificare la portata operativa delle disposizioni transitorie che dovranno essere previste sul trasferimento di competenze alle Corti di appello. Di certo, se si voleva il risultato di ottenere dalle Corti di appello una serie di convalide dei trattenimenti nelle procedure accelerate in frontera, in particolare in quelle (ancora futuribili) che si dovrebbero effettuare nel centro per i rimpatri di Gjader (in Albania), il groviglio giuridico determinato dall’abbandono del Decreto legge n.158/2024, e dalla sua parziale trasposizione come emendamento nel Decreto legge n.145/2024, determinerà una totale incertezza sui tempi e sugli effetti di questa ennesima decretazione d’urgenza. Che non presenta solo aspetti procedurali, di trasferimento delle competenze in materia di convalida del trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo, ma comporta una grave lesione dei diritti di difesa e più in generale produce squilibri nel sistema processuale italiano. con l’anomalia di una corte di appello chiamata ad operare, in composizione monocratica e in tempi brevissimi (48 ore) su misure limitative della libertà personale (sottoposte ai rigidi principi di garanzia dell’art.13 della Costituzione).
Con l’emendamento introdotto dal governo in materia di convalida dei trattenimenti amministrativi dei richiedenti asilo si prevede che “Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell’articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n.142 del 2015 è competente la Corte d’appello di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida. In base all’emendamento approvato oggi alla Camera, durante la conversione del decreto legge n.145/2024, le parole relative alla devoluzione dei provvedimenti di convalida del trattenimento dei richiedenti asilo, al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea competente alla convalida“, sono dunque sostituite dalle seguenti: ‘alla corte d’appello competente per la convalida’“.Si aggiunge poi che in questi casi la Corte di appello potrà decidere in composizione monocratica.
La conversione del decreto legge 145/2024 è prevista per il 25 novembre, data in cui il governo potrebbe ricorrere alla fiducia per garantirne il passaggio in Parlamento. Secondo il ministro della giustizia Nordio, “abbiamo tolto i reclami contro i provvedimenti delle sezioni specializzate, come chiedevano i loro presidenti. E l’eventuale devoluzione delle convalide può essere una maggiore garanzia giurisdizionale“. E’ vero invece l’esatto contrario per la minore possibilità di esercizio dei diritti di difesa nei procedimenti davanti alla Corte di appello in composizione monocratica, soprattutto nei tempi velocissimi delle procedure di convalida dei trattenimenti, imposti dall’art.13 della Costituzione. Mentre le decisioni di manifesta infondatezza che continueranno ad essere adotttate dalle Commissioni territoriali, a meno che non venga concessa una sospensiva, saranno immediatamente esecutive, e potranno portare all’esecuzione delle misure di allontanamento forzato, e dunque al rimpatrio, anche in pendenza del tempestivo ricorso giurisdizionale contro il provvedimento negativo di diniego.
Secondo l’art.35 bis del decreto legislativo n.25/2008, infatti, la proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in procedure accelerate), ovvero nei centri di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo (CPR); avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;), avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza nei confronti di una persona proveniente da un paese di origine sicuro, e ancora nei casi di domande reiterate o presentate da persone sottoposte a procedimento penale per gravi reati tra i quali l’agevolazione dell’ingresso irregolare.
Secondo la Cassazione a S.U. (sent. 29.4.2024, n. 11399), “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell’ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”. In particolare, “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (in termini Cass. n. 6745/2021; Cass. n. 30515/2023).
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (punto 30 della decisione n.11399/2024) “pur non potendo compiutamente affrontare in questa sede le problematiche inerenti, da un lato la possibilità che il richiedente contesti la natura “sicura” del paese di origine e, dall’altro la possibilità che il giudice debba, anche in ragione del dovere di cooperazione istruttoria, comunque valutare detta natura anche in presenza di inserimento del paese negli elenchi contenuti nei decreti ministeriali a ciò destinati (si tratta, peraltro, di decreti necessitanti continuo aggiornamento), di esse (delle problematiche) occorre tener conto allorché si debba valutare se una esorbitanza dei tempi necessari alla valutazione possa ancora far ritenere accelerata la procedura e derogato il principio di sospensione del provvedimento”. Secondo la stessa sentenza, che neppure il legislatore italiano può ignorare, “la decisione interlocutoria sulla sospensione, con la possibilità di allontanamento necessitato del richiedente asilo nel corso del giudizio (per carenza del titolo di soggiorno), impedirebbe l’accoglimento della richiesta protezione, ove se ne accertino le condizioni, qualora risulti, al momento della decisione di merito, che il richiedente sia già ritornato, anche contro la sua volontà, nel suo paese (l’art. 2 D.Lvo n. 251/2007 prevede che : si intende per rifugiato …cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza“.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite richiama poi “il principio generale dell’ordinamento unionale che trova positive affermazioni negli artt. 6 e 13 CEDU, nell’art. 47 della carta dei Diritti fondamentali UE e, con riferimento alla materia della protezione internazionale, nell’art. 46 della Direttiva 2013/32/UE.
Il principio si traduce, in concreto, nel diritto di difesa, di parità delle armi processuali, di ricorso al giudice, nel diritto complessivo ad un giusto processo. Nel caso in esame si traduce, specificamente, nel diritto ad essere presente nel processo allorchè, in caso non fosse
operativa la sospensione del provvedimento emesso dall’Organo amministrativo, il richiedente sarebbe a rischio di un allontanamento in quanto non piu’ titolato a restare nel Paese, con effetti preclusivi sul suo diritto di difesa e, come visto, addirittura sulla possibilità di giungere ad una decisione di merito eventualmente a lui favorevole”. Appare dunque di grande rilievo la questione della effettività dei diritti di difesa nei casi in cui si chieda la sospensiva del diniego pronunciato dalla Commissione territoriale, da parte dei giudici della Sezioni specializzate dei Tribunali civili.
Secondo l’indirizzo della Corte costituzionale, nella conformazione della disciplina processuale il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate (sentenze n. 80 e n. 58 del 2020, n. 271 del 2019, n. 199 del 2017, n. 121 e n. 44 del 2016). Nel caso dei richiedenti asilo, il diritto alla tutela giurisdizionale è compromesso solo quando vengano imposti oneri tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale. Che sembra esattamente quello che si verificherà se le nuove norme introdotte con il Decreto legge m.145/2014, integrato con gli emendamenti presentati dalla relatrice Sara Kelany di Fratelli d’Italia, entreranno in vigore.
2. Con due distinte ordinanze il Tribunale di Firenze ha proposto, nel maggio 2024 due rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia concernenti l’interpretazione del diritto Ue su un aspetto specifico della disciplina dei Paesi sicuri. Le due ordinanze, motivate in modo pressoché identico, sono state adottate nell’ambito di due giudizi su ricorsi avverso dinieghi delle Commissioni territoriali alle domande di protezione internazionale per manifesta infondatezza, intrapresi a seguito di procedure accelerate, ai sensi dell’art. 28-bis, comma 2 lett. c) del d.lgs. 25/2008. Le procedure accelerate riguardavano ricorrenti provenienti, in un caso dalla Nigeria e nell’altro caso dalla Costa d’Avorio, entrambi Paesi considerati di origine sicuri, ai sensi dell’art. 2-bis del d.lgs. 25/200. Giova ricordare in proposito che dopo l’ultimo decreto legge “paesi sicuri” la Nigeria non è più ricompresa nell’elenco dei paesi di origine ritenuti sicuri, ed anche questa circostanza dovrebbe incidere sulla futura decisione dei giudici di Lussemburgo chiamati a pronunciarsi su una questione pregiudiziale.
Ma i ricorsi per una questione di interpretazione pregiudiziale non mancano neppure nell’ordinamento interno. Già ad agosto il Tribunale di Roma aveva deciso per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, che si dovrebbe pronunciare nei primi giorni di dicembre, ed aveva sospeso il diniego per manifesta infondatezza adottato dalla Commissione territoriale, chiedendo “se in caso di soggetto proveniente da paese di origine sicuro, nell’ambito del procedimento conseguente al provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 28 ter, D.Lvo. n. 25/2008 emesso dalla il giudice ordinario sia vincolato alla lista dei paesi di origine sicura approvata con l decreto interministeriale, o se il giudice debba, anche in ragione del dovere di cooperazione istruttoria, comunque valutare, sulla base di informazioni sui paesi di origine (COI) aggiornate al momento della decisione, se il Paese incluso nell’elenco dei “Paesi di origine sicuri” sia effettivamente tale alla luce della normativa europea e nazionale vigente in materia; dispone, nelle more, la sospensione del giudizio sulla domanda di sospensione ai sensi dell’art. 35 bis, quarto comma D.Lvo. n. 25/2008, con conseguente perdurare della sospensione del provvedimento impugnato e diritto del richiedente asilo al rilascio e al rinnovo semestrale del permesso di soggiorno provvisorio conseguente alla proposizione della domanda di asilo.”
Con decreto del 15 ottobre scorso il Tribunale di Napoli ha accolto una richiesta di sospensiva di un diniego per manifesta infondatezza adottato dalla Commissione territoriale di Salerno-sezione di Napoli, nei confronti di un cittadino tunisino, in quanto il rimpatrio potrebbe attentare ai diritti fondamentali del richiedente, ” rilevato, il livello crescente di disoccupazione e di perdita di reddito nel Paese, del concomitante calo delle rimesse e del turismo; considerato che la domanda di cibo e di altre materie prime ha registrato una ripresa più rapida dell’offerta, con conseguente impennata dei prezzi; rilevato, inoltre, che lo Stato, fortemente indebitato, ha difficoltà a importare beni di prima necessità e c’è una carenza cronica di tali prodotti, tanto che le proteste per la mancanza di beni necessari sono continue a Tunisi, ha ritenuto di ritenere integrata una condizione di inespellibilità del ricorrente, come disciplinata dall’art.19, D.lgs.n. 286/1998, che anche dopo l’entrata in vigore del D.l. 20/2023 richiama, quale limite all’espulsione dello straniero, gli obblighi di cui all’art.5, co. 6, vale a dire quelli costituzionali ed internazionali, poiché il suo allontanamento potrebbe attentare ai sui diritti fondamentali, garantiti dagli artt.2, 117 Cost. e 3 CEDU, nonché dagli artt.2 e 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall’Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977.
Dopo il fallimento delle procedure accelerate in frontiera, in Sicilia, a Pozzallo e a Porto Empedocle, per le mancate convalide dei decreti questorili di trattenimento, da parte dei Tribunali di Catania e Palermo, e la implosione del modello Albania, non solo per le ordinanze di non convalida del Tribunale di Roma, ma per la impraticabilità di un sistema di soccorso in mare e di trasferimento nel porto di Schengjn che non è chiaramente applicabile sui grandi numeri promessi dal governo, il Viminale ha adottato nuove strategie per annunciare “successi” inesistenti e pubblicare periodicamente i suoi “mattinali” sui social anche per pochi rimpatri forzati effettivamente eseguiti. Poco importa se i voli charter di rimpatrio partono verso paesi come l’Egitto o la Tunisia, sicuri per i turisti europei, forse, ma dove non vi sono garanzie per il rispetto dei diritti fondamentali della persona, se migrante, e neppure per tutti quei cittadini che protestano contro condizioni di vita diventate impossibili. Basti pensare alle condizioni di estremo rischio alle quali sono esposti in Egitto i testimoni che dovrebbero essere sentiti a Roma nel processo per le torture inflitte fino all’uccisione di Giulio Regeni. Come tutti i detenuti nelle carceri egiziane che hanno denunciato il ricorso sistematico alla tortura da parte delle autorità di quel paese che i nostri governanti continuano a ritenere “sicuro”.
Di fronte all’impasse sulle “procedure accelerate in frontiera”, malgrado la sequenza di decreti legge “sparati” contro le ordinanze di non convalida del trattenimento adottate dai Tribunali, si fa ricorso a procedure ordinarie di asilo anche nei confronti di coloro che provengono da paesi di origine qualificati (per legge) come” sicuri”. Le residue procedure accelerate in frontiera per quanti sono messi nelle condizioni di formalizzare una istanza di protezione solo dopo avere ricevuto un provvedimento di respingimento differito, si svolgono intanto all’interno dei centri per i rimpatri (CPR) nei limiti dei posti disponibili. E’ stato rimesso in funzione il CPR di Trapani Milo, quello che in Sicilia garantisce la capienza maggiore, anche per centinaia di persone. Già dopo pochi giorni dall’apertura si sono registrati momenti di forte tensione e scontri tra gli “ospiti” del centro e le forze di polizia. Il diniego sempre più frequente delle richieste di asilo presentate da persone provenienti da paesi di origine ritenuti sicuri, a fronte della esiguità dei rimpatri con accompagnamento forzato che si riesce poi ad eseguire, sta determinando una situazione di diffusa incertezza e di crescente tensione, anche perchè ovunque, nei CPR e nelle strutture assimilate, diventa sempre più dificile esercitare effettivamente i diritti di difesa.
Come afferma la Corte di Cassazione (ordinanza Sez. 1 N. 9610/2024) , “nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l’efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l’annullamento, ma deve sospenderne l’efficacia fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (Cass. n. 5437/2020; Cass. n. 32137/2022).
Diventano sempre più frequenti i dinieghi per manifesta infondatezza pronunciati a raffica dalle Commissioni territoriali. Sotto questo profilo non si può però nascondere che lo stesso Tribunale di Roma ha riconosciuto proprio lo stesso giorno della seconda decisione sui trattenimenti nel CPR di Gjader, l’11 novembre scorso, una sospensiva “dell’efficacia esecutiva” di tre dineghi della protezione internazionale per manifesta infondatezza, adottati dalla Commissione territoriale nei confronti di altrettanti richiedenti asilo “scaricati” ad ottobre in Albania, dopo la prima missione di “raccolta” operata dalla nave Libra nel Mediterraneo centrale.
3. Il 14 novembre scorso, il Tribunale di Caltanissetta ha invece confermato il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di un provvedimento di diniego per manifesta infondatezza reso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale, nei confronti di un cittadino egiziano richiedente asilo in procedura accelerata che aveva potuto presentare la propria domanda soltanto dopo il decreto questorile di respingimento differito ed il trattenimento amministrativo (in base all’art. 28 bis, 2 comma lett. a) e art. 32 comma 1 lett.g) del D. Lgs 25/2008); presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Pian del Lago, alla periferia di Caltanissetta. Anche in questo caso il “foglio notizie” compilato subito dopo l’ingresso nel territorio nazionale, senza ricevere una adeguata informativa circa la possibilità di richiedere asilo, riportava come causa dell’ingresso “motivi di lavoro” e tanto valeva a determinare l’adozione immediata di un provvedimento di respingimento differito con trattenimento in un centro per i rimpatri (CPR), che però il 17 ottobre scorso non veniva convalidato dal giudice di pace, in quanto agli atti esisteva “solo una generica menzione nel decreto di respingimento circa informazioni date allo straniero e la Questura di Agrigento, essendo rimasta contumace, non ha prodotto il foglio notizie“. La Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza 5 marzo 2024, n. 5797, afferma al riguardo come non sia sufficiente la formula di stile – contenuta nel decreto di respingimento o trattenimento – con cui si afferma che il soggetto sia stato informato “[…] se non emergono i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata, alla presenza di un interprete o mediatore culturale e ciò al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite“.
Dopo la manifestazione di volontà di chiedere asilo nel centro per i rimpatri (CPR) di Pian del Lago (CL), veniva emesso un nuovo e diverso provvedimento di trattenimento dalla Questura, poi convalidato dal Tribunale di Caltanissetta. Questo Tribunale ha ritenuto che le questioni proposte dalla difesa, che neppure si richiamano per esteso nella motivazione, non abbiano “alcuna attinenza e rilevanza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale (cfr. art. 28 bis, 2 comma lett. a) D. Lgs 25/2008)”, aggiungendo che “i rilievi a proposito della qualificazione dell’Egitto come paese paese di origine sicuro non sono rilevanti ai fini della presente decisione”. Si ritiene infatti che “il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della sua domanda di protezione è già di per se, ai sensi dell’ 35 bis, comma 3, lett. a) del D. Lgs 25/2008, motivo autonomo per far si che la proposizione del ricorso giudiziale non determini la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”. Come se la provenienza o meno da un paese di origine sicuro, e la pendenza di una questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, a differenza di quanto stabilito in altri tribunali italiani, non assumessero alcun rilievo nella procedura accelerata in frontiera che veniva adottata anche in questo caso.
Il Tribunale di Caltanissetta ha affermato pure che i termini della procedura accelerata non decorrono dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale ma dal momento di presentazione della domanda. Si richiama al riguardo una pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui “Ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell’esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, sia ivi nuovamente trattenuto ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall’adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo” (cfr. Cass. Civ. 2023, n.36522). Secondo altra giurisprudenza della Corte di Cassazione, invece,“lo statuto protettivo previsto dall’ordinamento in favore del richiedente protezione si radica già nel momento precedente a quello della formale presentazione della domanda di riconoscimento della invocata protezione internazionale innanzi alla Commissione territoriale e alla Sezione specializzata costituita nei tribunali distrettuali, e cioè nel momento dell’effettiva manifestazione di volontà del richiedente asilo di avanzare la domanda protettiva” (Cass. 21920/2020).
Al di là della rilevanza della questione se tale orientamento costituisca o meno una deroga alla normativa euro-unitaria e nazionale secondo cui una domanda di protezione internazionale deve ritenersi presentata nel momento della manifestazione della relativa volontà, con la conseguente acquisizione dello status di richiedente asilo, si ha conferma documentale di una prassi che, con la successiva adozione di due diversi provedimenti di respngimento differito da parte del questore, e quindi con l’adozione di due successivi decreti di trattenimento amministrativo, può avere gravi implicazioni per la libertà personale del richiedente asilo e persino sull’esito finale della domanda di protezione.
In qualche caso, proprio dal CPR di Caltanissetta, si è infattì verificato che il rimpatrio con accompagnamento forzato in Egitto o in Tunisia sia stato eseguito quando il Tribunale non aveva ancora deciso sulla richiesta di sospensiva, e comunque prima di una decisione definitiva sull’istanza di protezione. Così, in una recente occasione, il Viminale, ha potuto comunicare agli italiani che “34 citadini stranieri, senza titolo per rimanere sul territorio nazionale, sono stati espulsi e ricondotti con volo charter nel loro Paese d’origine”.…“a testimonianza dell’impegno del Governo per contrastare l’immigrazione irregolare”.
Si presenta il rischio che, anche in caso di mancata convalida del decreto questorile di trattenimento, le Commissioni territoriali procedano ad un diniego lampo della richiesta di asilo per manifesta infondatezza, anche nel giro di due giorni dall’avvio della procedura, quando la persona provenga da un paese di origine ritenuto “sicuro”. E questo potrebbe comportare, in virtù del cd. “provvedimento unificato” adottato dalla Commissione territoriale, un nuovo trattenimento amministrativo, questa volta in un CPR, come si è già verificato a Caltanissetta, e come potrebbe verificarsi in futuro nel CPR di Gjader in Albania, con la possibilità di immediato rimpatrio del richiedente asilo, prima che sul suo ricorso si sia pronunciato un giudice, almeno in primo grado, se non con una sentenza definitiva.
4. I giudici del Tribunale di Bologna si sono rivolti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per stabilire se vada disapplicato il recente Decreto legge n.158 del 21 ottobre scorso con cui il governo Meloni ha riformulato la lista dei Paesi che ritiene «sicuri» per adottare le procedure accelerate di asilo in frontiera, ed anche in territorio albanese, per dare finalmente attuazione al Protocollo Italia-Albania. Secondo i giudici bolognesi, i criteri usati dal governo nella designazione di Paese «sicuro» contrastano con il diritto dell’Unione europea, in particolare con le direttive europee 32 e 33 del 2013, ancora vigenti, in attesa che vengano sostituite dal nuovo Regolamento procedure e dalla nuova normativa sui rimpatri, che dovrebbe integrare la precedente Direttiva 2008/115/CE, come previsto dal Patto sulla migrazione e l’asilo, che l’Unione europea ha varato lo scorso maggio, ma che entrerà in vigore soltanto nel 2026.
Il caso sottoposto al Tribunale di Bologna riguardava un cittadino del Bangladesh, che aveva impugnato il provvedimento di diniego emesso in data 17 settembre 2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, sezione di Forlì-Cesena, con il quale la sua domanda di protezione internazionale era stata dichiarata manifestamente infondata (art. 28-ter, comma 1, lettera b), D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25) in ragione della sua provenienza da paese di origine sicuro e della ravvisata mancata indicazione di gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova. Il ricorrente aveva richiesto altresì la sospensione del provvedimento impugnato (art. 35-bis, comma 4, D.L.vo 25/2008). Il tribunale dunque era chiamato a valutare se nel caso di specie la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avesse prodotto l’automatica sospensione del provvedimento impugnato o se, in ogni caso, ricorressero gravi e circostanziate ragioni che ne imponevano la sospensione da parte del giudice adito (art. 35-bis, comma 4, D.L.vo 25/2008).
La pronuncia pregiudiziale che sarà adottata dalla Corte di Giustizia UE su sollecitazione del Tribunale di Bologna, darà la misura sulla portata effettiva dei principi sul diritto di difesa (e sul diritto di asilo) sanciti dalla normativa euro-unitaria, e potrebbe impattare con i ricorsi in Cassazione che il governo ha proposto contro le ordinanze del Tribunale di Roma che non ha convalifato il trattenimento di richiedenti asilo bengalesi ed egiziani nel centro di detenzione, assimilato ad un CPR, ma ubicato al di fuori dei confini dell’Unione europea, a Gjader in Albania. Vedremo adesso fino a quando il governo continuerà a replicare ai giudici interni che applicano il diritto dell’Unione europea, con ulteriori decreti legge, o con emendamenti come quelli proposti dalla Lega di Salvini che, in violazione del dettato imposto dall’art.117 Cost., vorrebbero sancire la prevalenza del diritto interno sul diritto dell’Unione europea. In ogni caso, al di lù del pronunciamento della Corte di Giustizia UE sulla contestata categoria di “paesi di origine sicuri”, non si potranno ignorare altre decisioni dei giudici di Lussemburgo pure vincolanti per le autorità italiane, per tutti i casi nei quali al diniego dello status di protezione seguisse il tentativo di un rimpatrio con accompagnamento forzato.
5. Con una sentenza del 19 giugno 2018 (resa dalla Grande Sezione) della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sulla adozione di una decisione di rimpatrio anteriore all’esito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte dell’autorità competente, si tracciano linee guida che dovrebbero essere tenute ben presenti da parte dei giudici nazionali. E che ben difficilmente potranno essere smentite da altre decisioni della stessa Corte di Lussemburgo, almeno fino a quando la normativa europea in materia di rimpatri e procedure per il riconoscimento della protezione internazionale non sarà modificata per effetto dei nuovi Regolamenti previsti dal Patto sulla migrazione e l’asilo concluso nel maggio di quest’anno, proprio alla vigilia delle elezioni europee.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’’interpretazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1. dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13), nonché del principe di non-refoulement e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sanciti, rispettivamente, dall’articolo 18 e dall’articolo 19,, paragrafo 2, nonché dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La domanda veniva proposta nell’ambito di una controversia insorta tra un cittadino del Togo e il Belgio, in merito alla legittimità di una decisione con cui, dopo il dimiego di una istanza di asilo, veniva imposto al primo di lasciare il territorio dello Stato belga.
Il Consiglio di Stato belga chiedeva alla Corte di Lussemburgo “Se l’articolo 5 della direttiva [2008/115], che impone agli Stati membri di rispettare il principio di non-refoulement al momento dell’attuazione di tale direttiva, nonché il diritto a un ricorso effettivo, previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva e dall’articolo 47 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che ostano all’adozione di una decisione di rimpatrio – come quella prevista dall’articolo 6 della direttiva 2008/115 nonché dall’articolo 52/3, paragrafo 1, della [legge del 15 dicembre 1980] e dall’articolo 75, paragrafo 2, del Regio Decreto dell’8 ottobre 1981 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento, e allontanamento degli stranieri – sin dal momento del rigetto della domanda di asilo da parte del [CGRA] e, dunque, prima che i mezzi di ricorso avverso tale decisione di rigetto possano essere esauriti e prima che la procedura di asilo possa essere definitivamente chiusa».
I giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che una decisione di rimpatrio possa essere adottata, in linea di principio, nei confronti di un cittadino di un paese terzo, a seguito del rigetto stesso o cumulativamente con il medesimo in un unico atto amministrativo. ma aggiungono che nel caso di “ricorsi previsti all’articolo 13 della direttiva 2008/115 contro le decisioni attinenti al rimpatrio, al pari di quelli contemplati all’articolo 39 della direttiva 2005/85 avverso le decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale, le loro caratteristiche devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta, a termini del quale ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo medesimo (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 45, e del 17 dicembre 2015, Tall, C‑239/14, EU:C:2015:824, punto 51)”. E ancora, “Ai sensi della giurisprudenza della Corte, qualora uno Stato membro decida di allontanare un richiedente protezione internazionale verso un paese in cui esistano seri motivi per ritenere che questi si trovi esposto al rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 18 della Carta, nel combinato disposto con l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, ovvero all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, previsto all’articolo 47 di quest’ultima, esige che il richiedente medesimo disponga di un ricorso con pieni effetti sospensivi contro l’esecuzione della misura che consenta il suo rimpatrio (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 52, e del 17 dicembre 2015, Tall, C‑239/14, EU:C:2015:824, punto 54).
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea in definitiva, “La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel combinato disposto con la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, nonché alla luce del principio di non-refoulement e del diritto ad un ricorso effettivo, sanciti dall’articolo 18, dall’articolo 19, paragrafo 2, e dall’articolo 47 della Carta, dev’essere interpretata nel senso che non osta all’adozione di una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva stessa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo che abbia proposto domanda di protezione internazionale, direttamente a seguito del rigetto di tale domanda da parte dell’autorità competente ovvero cumulativamente con il rigetto stesso in un unico atto amministrativo e, pertanto, anteriormente alla decisione del ricorso giurisdizionale proposto avverso il rigetto medesimo, subordinatamente alla condizione, segnatamente, che lo Stato membro interessato garantisca la sospensione di tutti gli effetti giuridici della decisione di rimpatrio nelle more dell’esito del ricorso, che il richiedente possa beneficiare, durante tale periodo, dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri,e che sia in grado di far valere qualsiasi mutamento delle circostanze verificatosi successivamente all’adozione della decisione di rimpatrio, che presenti rilevanza significativa per la valutazione della situazione dell’interessato con riguardo alla direttiva 2008/115 e, in particolare, all’articolo 5 della medesima, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare”.
6. L’applicazione della Direttiva 2008/115/CE sui rimpatri, con il riconoscimento del necessario carattere effettivo dei diritti di difesa, non si può dunque escludere nei casi più recenti di attivita preparatorie di rimpatri forzati a seguito di dinieghi pronunciati dalle Commissioni territoriali nelle procedure accelerate per il riconoscimento di uno status di protezione. Materie disciplinate in Italia, oltre che dalla normativa di attuazione della Direttiva 2008/115/CE, dai decreti legislativi n.25/2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.e n. 142/2015, attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. E questo vale tanto se la competenza sui ricorsi contro i dinieghi di status per manifesta infondatezza pronunciati dalle Commissioni territoriali rimane alle Sezioni specializzate dei Tribunali, quanto se verrà trasferita in futuro alle Corti di Appello in composizione monocratica, come sembra voglia fare il governo con un emendamento al Decreto legge n.145/2024, una soluzione abnorme dal punto di vista istituzionale, che potrebbe portare alla paralisi di interi settori della giustizia civile.
7. Occorre dunque concentrare l’attenzione sulle Commissioni territoriali, e sulle loro decisioni,fino alle successive pronunce dei Tribunali (e forse domani delle Corti di Appello) in sede di ricorso, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea che ribadisce l’effettività dei diritti di difesa e delimita fortemente la categoria di paesi di origine che si possono ritenere “sicuri”. Al di là del loro inserimento nella cd. lista di paesi di origine sicuri che il ministero degli esteri ha aggiornato prima con un decreto interministeriale nello scorso aprile e poi con un decreto legge. Alcuni hanno ricondotto l’emergenza immigrazione alla presenza, che si prolunga anche per anni, di richiedenti asilo che dopo avere ricevuto un provvedimento di diniego impugnano la decisione negativa della Commissione e spesso ottengono, alla fine del processo, il riconoscimento di uno status di protezione. I dati statistici relativi alla presenza di immigrati irregolari in Italia non confermano questa tesi. L’emergenza, che si propaganda, deriva piuttosto dai tassi di affollamento dei centri del sistema nazionale di accoglienza, che il governo continua a smantellare, e soprattutto dall’elevato tasso di decsioni negative delle Commissioni territoriali, che lasciano peraltro i richiedenti asilo in un limbo che, dopo il trettenimento nei CPR, può durare anche anni, fino a quando non arriva una sentenza definitiva dal Tribunale, o dalla Corte di Cassazione, che annull i dinieghi delle Commissioni.
In base all’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, “ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare”. Non si vede come si possa parlare di ricorso effettivo nel caso dei richiedenti asilo denegati, trattenuti nei CPR, in particolare nel centro per i rimpatri di Pian del Lago a Caltanissetta, e poi rimpatriati, o a rischio di rimpatrio, in Tunisia ed in Egitto, con procedure semplificate frutto degli accordi bilaterali tuttora vigenti, magari pochi giorni dopo il loro arrivo a Lampedusa. Ed in prospettiva, lo stesso dubbio si porrà per i richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri e trasferiti in Albania, dopo essere stati intercetttati o soccorsi in mare da unità militari italiane. La nozione di ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione EDU implica che il ricorso sia di natura tale da impedire l’esecuzione di misure contrarie alla Convenzione e le cui conseguenze siano potenzialmente irreversibili. Pertanto, l’articolo 13 preclude l’esecuzione di tali misure prima che le autorità nazionali abbiano esaminato la possibile violazione di diritti garantiti dalla Convenzione, fino ad una decisione definitiva sull’istanza di protezione.
In ogni caso il richiedente asilo rimane tale fino a quando non sia stata ancora adottata una decisione definitiva in merito alla sua istanza, e dunque non può essere considerato alla stessa stregua di un immigrato irregolare da espellere, per effetto della prima decisione negativa della Commissione territoriale che opera nella procedura accelerata in frontiera destinata alle persone che provengono da un paese di origine individuato per decreto ministeriale come “sicuro”, almeno fino a prova contraria. Prova che deve essere ammessa prima di mettere in esecuzione misure di allontanamento forzato, fermo restando che la preparazione di tali misure, ed i contatti per i documenti necessari al rimpatrio con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei paesi di origine, espongono i richiedenti asilo, che tali rimangono fino alla pronuncia definitiva sul loro ricorso, ad un grave ulteriore pregiudizio che possono subire dopo l’esecuzione dell’eventuale accompagnamento fozato nel paese di origine contro il quale hanno chiesto protezione.
ASKANEWS
20 novembre 2024
Dl flussi, ok commissione Camera a emendamento su corti d’appello
Primo ok Parlamento a rimuovere competenza controllo alle sezioni speciali dei Tribunali
AGENZIA DIRE
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2024 20.08.15
MIGRANTI. COMPETENZA SU TRATTENIMENTI A CORTI APPELLO, OK EMENDAMENTO FDI (DIRE) Roma, 20 nov. – La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato, con il voto contrario delle opposizioni, l’emendamento al decreto flussi, a firma della relatrice Sara Kelany (Fdi), che trasferisce la competenza sui trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei Tribunali alle Corti d’Appello in composizione monocratica. Nel testo si legge: “Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, nonche’ per la convalida delle misure adottate e’ competente la Corte d’appello nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida. La Corte d’appello giudica in composizione monocratica”. (Mar/ Dire) 20:07 20-11-24
Migranti: Magi, ok a emendamento Musk, è intervento punitivo
Migranti: Magi, ok a emendamento Musk, è intervento punitivo (ANSA) – ROMA, 20 NOV – “L’emendamento Musk è stato approvato. Le sezioni specializzate immigrazione hanno emesso sentenze sgradite al governo, il governo ha tolto la competenza a queste sezioni. Un inaudito intervento punitivo del governo in reazione alle decisioni sui trattenimenti in Albania che non riuscirà a coprire il fallimento della folle iniziativa del governo Meloni sull’altra sponda dell’Adriatico. Peraltro l’emendamento della relatrice avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché privo dell’indicazione delle coperture finanziarie e della disciplina degli aspetti organizzativi e di finanziamento degli uffici giudiziari toccati dalla nuova norma”. Così il segretario di Più Europa Riccardo Magi. (ANSA). 2024-11-20T20:26:00+01:00 ANSA
Emendamenti al Decreto legge n.145/2024
Sostituire gli articoli 16, 17 e 18 con i seguenti:
CAPO IV
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
“Art. 16
Modificazioni al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46)
- Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo;»;
b) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:
«ART. 5-bis
(Competenza della Corte d’appello)
- Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell’articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n.142 del 2015 è competente la
Corte d’appello di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida. - Nei procedimenti di cui al comma 1, la Corte d’appello giudica in composizione monocratica.».
Art. 17
(Modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)
- Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6: 1) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, corredato da motivazione e reca l’indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni ed è trasmesso alla corte d’appello, di cui all’articolo5-bis, decreto-legge 17 febbraio 2013, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalla sua adozione.”; 2) al comma 5, ultimo periodo, le parole «al tribunale sede della sezione specializzata in materiadi immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea competente alla convalida» sono sostituite dalle seguenti: «alla corte d’appello competente per a convalida»; 3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decretolegislativo n. 286 del 1998.»; 4) al comma 8, le parole «del tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «della Corte d’appello»; - b) all’articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole «il tribunale sede della sezione specializzata inmateria di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte d’appello”
Art.18
(Modificazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le parole «il Tribunale sede della sezione specializzata n materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte d’appello»;
b) all’articolo 14, comma 6:
1) dopo le parole «ricorso per cassazione» sono inserite le seguenti: “entro cinque giorni dalla
comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale”;
2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69.».
Art. 18-bis
(Modificazioni alla legge 21 febbraio 2024, n. 14)
- All’articolo 4, comma 1, secondo periodo, dopo le parole «in via esclusiva,», sono inserite le seguenti: «la Corte d’appello,».
Art. 18-ter
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)
- Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3: al comma 3-octies, le parole: «ai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis»;
b) all’articolo 35-bis:
1) al comma 2, le parole: «Il ricorso è proposto» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, il ricorso è proposto» e l’ultimo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nei casi di cui all’articolo 28-bis, commi 1, e 2, lettere a), d) ed e), e nei casi in cui
nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini
previsti dal comma 2 sono ridotti della metà, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter.»;
2-ter. Nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), anche se il ricorrente
si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il
termine per il deposito del ricorso è di sette giorni, decorrente dalla data di notifica della
decisione della Commissione territoriale.»”;
c) all’articolo 35-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), anche se il ricorrente si
trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall’articolo 35-bis,
2-ter. La proposizione del ricorso o dell’istanza di sospensione non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento mpugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.”
Articolo 10 ter Testo unico sull’immigrazione
(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
[Aggiornato al 11/01/2024]
Disposizioni per l’identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare
1. Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
1-bis. Per l’ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l’espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l’individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d’intesa con il Ministero della giustizia(.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all’articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola(.
4. L’interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142
Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (15G00158)
Art. 6-bis
(( (Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25). ))
1. Fuori dei casi di cui all’articolo 6, commi 2 e 3-bis, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all’articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettere b) e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell’istanza di sospensione di cui all’articolo 35-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, ovvero non presti idonea garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell’economia e delle finanze, sono individuati l’importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.
3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.
4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all’articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all’accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l’articolo 6, comma 5.
Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Art. 35
Impugnazione
1. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 33 è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l’interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all’articolo 32, comma 3.1.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 35-bis. (3) (8)
2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell’articolo 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.
((Il questore, eseguita l’espulsione nei casi di cui all’articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all’articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali, che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all’articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo)). (8)
Art. 35-bis
Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale).
1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell’articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente si trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare. Nei casi di cui all’articolo 28-bis, commi 1 e 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.
3. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all’articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis);
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis), c) ed e);
d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all’articolo 28-bis, comma 1, lettera b).
4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e d-bis), l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all’istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 3 quando l’istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.
5. La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che respinge o dichiara inammissibile un’altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che respinge o dichiara inammissibile una prima domanda reiterata, ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 29-bis.
6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell’interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l’atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell’articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l’eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
7. Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l’atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell’interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.
8. La Commissione che ha adottato il provvedimento di diniego, successivamente alla sua notifica all’interessato, rende disponibile la videoregistrazione di cui all’articolo 14, comma 1, al suo difensore munito di procura dopo la verifica della procura effettuata a cura della cancelleria del giudice competente per l’impugnazione, con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16. Entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, la Commissione mette a disposizione del giudice mediante gli strumenti del processo civile telematico il verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame di cui al capo III, nonché l’indicazione delle informazioni di cui all’articolo 8, comma 3, utilizzate ai fini della decisione. Entro il medesimo termine la Commissione mette a disposizione del giudice la videoregistrazione con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall’articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all’autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:
a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l’audizione dell’interessato;
b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di prova.
11. L’udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
a) la videoregistrazione non è disponibile;
b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;
c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.
12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.
13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell’istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.
14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.
15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d’intesa tra i Ministeri della giustizia e dell’interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.
17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e provvede alla revoca ai sensi dell’articolo 136, comma 2, del medesimo testo unico. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo))
17-bis. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell’adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo, la comunicazione dell’avvenuta espulsione, di cui all’articolo 35, comma 2-bis
SI PROFILA IL FALLIMENTO DEFINITIVO DEL MODELLO ALBANIA, E NON SARA’ “COLPA” DEI GIUDICI, MA CONSEGUENZA DELLA IMPRATICABILITA’ DEI RIMPATRI FORZATI DALL’ALBANIA. LO SCOPRIRANO APPENA RIUSCIRANNO A RINCHIUDERE I PRIMI RICHIEDENTI ASILO, CHE SARANNO DENEGATI DALLA LORO COMMISSIONE TERRITORIALE, NEL CPR DI GJADER,
IL FATTO QUOTIDIANO
22 novembre 2024
di Franz Baraggino
…” Daniela Patti e Guido Silvestri, al termine del loro giro a Gjader. “Sulle procedure di rimpatrio non c’è un protocollo, dicono che va ancora definito”, è stato spiegato loro dai funzionari dell’ambasciata e di polizia che li hanno accompagnati…. “