di Fulvio Vassallo Paleologo
ABSTRACT
Con una procedura lampo, il governo italiano, tramite le sue diramazioni territoriali (questure e prefetture), ha notificato già nella mattina del 18 ottobre il diniego sulla richiesta di protezione internazionale e l’attestazione dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale, di fatto una espulsione, prima che avesse inizio l’udienza di convalida del trattenimento dei richiedenti asilo presso la Sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Roma. Una sola giornata, ieri, è bastata per dichiarare manifestamente infondate le richieste di protezione formulate dai naufraghi egiziani e bengalesi, subito dopo il trasferimento sulla nave Libra nel porto di Shengijn. Adesso si attende la decisione del Tribunale di Roma sulle richieste di convalida del trattenimento amministrativo in Albania.
In ogni caso dovrà rispettarsi quanto deciso dalla Cassazione a S.U. (sent. 29.4.2024, n. 11399), secondo cui “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell’ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si
determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”. In particolare, “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (in termini Cass. n. 6745/2021; Cass. n. 30515/2023).
Secondo quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE “ il giudice nazionale chiamato a verificare la legittimità di una decisione amministrativa in materia di protezione internazionale deve rilevare d’ufficio, nell’ambito dell’esame completo ad esso incombente, una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla designazione di paesi di origine sicuri”. In particolare, “L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate da richiedenti provenienti da paesi terzi designati, ai sensi dell’articolo 37 di tale direttiva, come paesi di origine sicuri, tale giudice deve, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dall articolo 46, comma 3, rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati alla sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso pendente, la mancata conoscenza dei le condizioni materiali di tale designazione, enunciate nell’allegato I di detta direttiva, anche se tale mancanza di conoscenza non è espressamente invocata a sostegno del ricorso”.
Anche il giudice della convalida del trattenimento amministrativo, disposto dal questore nei confronti dei richiedenti asilo dopo il diniego della Commissione territoriale, sempre più frequente pe “manifesta infondatezza” della domanda, e dunque anche il giudice di pace, ammesso che si possa ritenere competente in luogo delle Sezioni specializzate dei Tribunali, alle quali si riconosce competenza esclusiva nei casi di trattenimento e nei casi di diniego sulle richoeste di asilo, ha l’obbligo della cd. “cooperazione istruttoria”, e deve dunque rilevare d’ufficio la provenienza della persona da un paese di origine che non si può ritenere “sicuro”. Il giudice di pace afferma “la nullità del provvedimento impugnato, senza a nulla rilevare che il ricorrente abbia presentato domanda di protezione internazionale dopo il decreto di respingimento, poiché tale domanda comporta la sospensione e non la caducazione del decreto espulsivo”. Lo stesso giudice avrebbe dovuto negare comunque la convalida, ma riconoscere la portata vincolante della decisione della Corte di Giustizia UE, vincolante anche per le autorità amministrative, e prendere atto che nel procedimento sul quale era tenuto a decidere non si sarebbe potuto comunque convalidare la misura del trattenimento adottata nei confronti di un cittadino egiziano, perchè nei suoi confronti, oltre a non risultare assolti gli obblighi di inofrmazione, non ricorevano i presupposti di una procedura accelerata in frontiera, Come si sta verficando adesso nel caso dei richiedenti asilo egiziani e bengalesi , soccorsi, non si comprende ancora se all’interno, o all’esterno delle acque teritoriali italiane, e sbarcati dalla nave Libra in Albania.
Di fronte alle evidenti forzature imposte dal governo italiano sull’attuazione del Prtotocollo Italia-Albania, dalle prime fasi di pre-screening a bordo delle navi, fino alle misure di trattenimento adottate nei centri di Schengjin e di Gjader, non rimane che attendere l’intervento degli organi giurisdizionali, nel rispetto assoluto della normativa europea, della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, e del quadro costituzionale italiano. Che sancisce la soggezione dei giudici alla legge e non alla volontà del “popolo sovrano” espressa attraverso il consenso elettorale verso i partiti di governo. Perchè non è in gioco soltanto la sorte di un pugno di richiedenti asilo egiziani e bengalesi soccorsi in circostanze ancora poco chiare e deportati in Albania, sulla base di una finzione di non ingresso nel territorio italiano che rimane ancora priva di una copertura europea, malgrado le affermazioni del ministro Piantedosi. Che, in una intervista nel corso della trasmissione Piazza pulita, rispondendo a Corrado Formigli, richiama il nuovo Regolamento europeo sulle procedure di asilo, che non è ancora entrato in vigore. In modo più evidente che in passato, è in discussione la residua applicazione dei principi democratici e delle garanzie procedurali che caratterizzano lo Stato di diritto, e che riguardano tutti, non solo i richiedenti asilo. Perchè il governo non può adottare atti amministrativi palesemente illegittimi, modificare poi le leggi in modo da impedire che su questi operi un sindacato giurisdizionale, infine modificare competenze dei tribunali e delle corti, fino alla sostituzione dei giudici, dai procedimenti di primo grado, magari affidati a giudici di pace, fino ai vertici della giustizia, come si potrebbe verificare a dicembre con la nomina politica di quattro giudici costituzionali. Questa sarebbe la fine dello Stato di diritto.
1. Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre scorso, è stato pubblicato il Decreto legge n.145, che contiene norme sulla “gestione dei flussi migratori” e sulla “protezione internazionale”, nonche’ sui “relativi procedimenti giurisdizionali”. L’articolo 13 del decreto estende il trattenimento amministrativo, anche nelle cd. zone di transito, a tutte le persone che sono rintracciate, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attivita’ di sorveglianza delle frontiere esterne dell’Unione europea, aggiungendo che la decisione della Commissione territoriale, al termine delle procedure in frontiera “reca l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286″. Secondo l’art. 6 bis del decreto legge,” Il trattenimento di cui al comma 1 puo’ essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validita’ o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria”. Si introduce così una norma che di fatto rende automatico e generalizzato il trattenimento amministrativo per tutti i richiedenti asilo nelle procedure accelerate in frontiera, in contrasto con quanto previsto dalla normativa europea, e più volte ribadito dai giudici italiani, che hanno annullato la quasi totalità dei relativi decreti di trattenimento disposti dai questori di Agrigento e di Ragusa.
Si dovrà però tenere conto del ridimensionamento della categoria di “paesi di origine sicuri, effetto della sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024, secondo cui, “l’ Articolo 37 della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che: essa osta a che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali per una siffatta designazione, enunciate nell’allegato I di tale direttiva”. Per la Corte, ““Il giudice nazionale che esamina la legittimità di una decisione amministrativa con cui si nega la concessione della protezione internazionale deve rilevare la violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro“. E le norme dell’Unione europea sono chiare, senza possibilità di deroga per un contrario orientamento del governo, che potrebbe comportare, se attuato sistematicamente, l’apertura di una procedura di infrazione.
La giustizia italiana non ha atteso la pronuncia dela Corte di Lussemburgo. Ad esempio, nel caso di un richiedente asilo proveniente dal Bangladesh, la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 11259/2024, ud. 14/02/2024, dep. 26/04/2024, ha affermato che “qualora il cittadino straniero alleghi una vicenda che ha una specifica connotazione nel paese di provenienza, il giudice deve valutarla nel contesto sociale culturale e politico in cui è maturata, e assumere informazioni sulla legislazione e gli usi ivi vigenti. La verosimiglianza e ragionevolezza del racconto, segnatamente per quanto attiene al rischio, non si può valutare sulla base dei parametri europei -e quindi in questo caso su quello che è il normale andamento dei rapporti obbligatori negli ordinamenti europei- ma alla luce di aggiornate e pertinenti informazioni sul paese di origine. Il racconto del richiedente asilo, una volta ritenuto credibile, quantomeno sulle vicende fondamentali, deve essere inserito nel contesto in cui esso è maturato e non estrapolato da esso; e non può essere valutato come se si fosse verificato sul territorio nazionale o europeo, ma nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e delle condizioni del richiedente, compresi il genere, l’età, l’istruzione e la cultura (Cass. n. 6738 del 10/03/2021; Cass. 17161 del 16/06/2021; Cass. n. 11910 del 12/04/2022). Nè può sfuggire al giudicante che i soggetti che nel paese di origine scontano una particolare condizione di marginalità sociale ed economica sono i più esposti a possibili condizioni di assoggettamento personale derivanti da un vincolo debitorio da cui, in ragione dei tassi usurai, è difficile liberarsi. Pertanto, ove il soggetto deduca siffatta vicenda e sia ritenuto credibile sul punto, il giudice deve assumere aggiornate informazioni sul paese di origine pertinenti alla vicenda dedotta, e valutare se, in caso di rimpatrio, la persona corra il rischio di essere sottoposto a trattamento inumano in ragione del vincolo debitorio, senza protezione da parte dello Stato; e in via residuale il giudice dovrà valutare se queste vicende, unitariamente considerate, sono indicative di una condizione di vulnerabilità sulla base della quale esaminare i presupposti per riconoscimento della protezione complementare.”
In ogni caso dovrà rispettarsi quanto deciso dalla Cassazione a S.U. (sent. 29.4.2024, n. 11399), secondo cui “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell’ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si
determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”. In particolare, “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (in termini Cass. n. 6745/2021; Cass. n. 30515/2023). Si verifica in questo caso, dopo il ricorso, il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale. Come si potrebbe verificare ad esempio,”una ulteriore irregolarità nella procedura per la mancata adozione e comunicazione del provvedimento di avvio”, o per la ritardata formalizzazione della volontà comunque espressa dal richiedente asilo. In ogni caso, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (punto 30 della decisione n.11399/2024) “pur non potendo compiutamente affrontare in questa sede le problematiche inerenti, da un lato la possibilità che il richiedente contesti la natura “sicura” del paese di origine e, dall’altro la possibilità che il giudice debba, anche in ragione del dovere di cooperazione istruttoria, comunque valutare detta natura anche in presenza di inserimento del paese negli elenchi contenuti nei decreti ministeriali a ciò destinati ( si tratta, peraltro, di decreti necessitanti continuo aggiornamento), di esse ( delle problematiche) occorre tener conto allorché si debba valutare se una esorbitanza dei tempi necessari alla valutazione possa ancora far ritenere accelerata la procedura e derogato il principio di sospensione del provvedimento”. Secondo la stessa sentenza, che neppure il legislatore italiano può ignorare, “la decisione interlocutoria sulla sospensione, con la possibilità di allontanamento necessitato del richiedente asilo nel corso del giudizio (per carenza del titolo di soggiorno), impedirebbe l’accoglimento della richiesta
protezione, ove se ne accertino le condizioni, qualora risulti, al momento della decisione di merito, che il richiedente sia già ritornato, anche contro la sua volontà, nel suo paese (l’art. 2 D.Lvo n. 251/2007 prevede che : si intende per rifugiato …cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza“.
La stessa sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite richiama “il principio generale dell’ordinamento unionale che trova positive affermazioni negli artt. 6 e 13 CEDU, nell’art. 47 della carta dei Diritti fondamentali UE e, con riferimento alla materia della protezione internazionale, nell’art. 46 della Direttiva 2013/32/UE.
Il principio si traduce, in concreto, nel diritto di difesa, di parità delle armi processuali, di ricorso al giudice, nel diritto complessivo ad un giusto processo. Nel caso in esame si traduce, specificamente, nel diritto ad essere presente nel processo allorchè, in caso non fosse
operativa la sospensione del provvedimento emesso dall’Organo amministrativo, il richiedente sarebbe a rischio di un allontanamento in quanto non piu’ titolato a restare nel Paese, con effetti preclusivi sul suo diritto di difesa e, come visto, addirittura sulla possibilità di giungere ad una decisione di merito eventualmente a lui favorevole”.
2. Sono arresti giurisprudenziali che, al pari delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea, dovrebbero orientare le decisioni delle Commissioni territoriali, con specifico riferimento ai richiedenti asilo provenienti da paesi di origine “sicuri”, nelle procedure accelerate in frontiera, e più in generale in tutti i procedimenti, in modo da evitare rimpatri di polizia prima che le decisioni giurisdizionali diventino definitive, o la crescita incontrollabile del contenzioso, come si sta verificando adesso che il governo ha avviato le procedure accelerate “in frontiera” anche nei centri di detenzione in Albania.
Si rileva come con una procedura lampo, il governo italiano, tramite le sue diramazioni territoriali (questure e prefetture), abbia notificato nella mattina del 18 ottobre il diniego sulla richiesta di protezione internazionale e l’attestazione dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale, di fatto una espulsione, prima che avesse inizio l’udienza di convalida del trattenimento dei richiedenti asilo presso la Sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Roma. Una sola giornata, ieri, è bastata per dichiarare manifestamente infondate le richieste di protezione formulate dopo il trasferimento sulla nave Libra nel porto di Shengijn.
Si conferma il rischio che, anche in caso di mancata convalida del decreto questorile di trattenimento, le Commissioni territoriali procedano ad un diniego lampo della richiesta di asilo per manifesta infondatezza, quando la persona provenga da un paese di origine ritenuto “sicuro”. E questo potrebbe comportare, in virtù del cd. “provvedimento unificato” adottato dalla Commissione territoriale, un nuovo trattenimento amministrativo, questa volta anche in un CPR, come si è già verificato a Caltanissetta, e come potrebbe verificarsi nel CPR di Gjader in Albania, con l’immediato rimpatrio del richiedente asilo, in assenza di una sospensiva decisa dal Tribunale, prima che sul suo ricorso si sia pronunciato un giudice, almeno in primo grado, se non con una sentenza definitiva.
Il 7 ottobre scorso il Tribunale di Caltanissetta ha convalidato il trattenimento presso il CPR di Pian del Lago (CL) di un richiedente asilo egiziano entrato nel territorio nazionale il 21.9.2024, che in un primo tempo avrebbe richiesto di essere rimpatriato (prima davanti al Giudice di Pace e dopo sottoscrivendo un apposito modulo), denegato dalla Commissione territoriale e destinatario di un secondo decreto di respingimento emesso il 3 ottobre, (dopo un primo decreto di respingimento adottato dal questore di Agrigento, in data 24.9.2024). Il Tribunale ha poi ritenuto che, avuto riguardo al breve periodo di permanenza sul territorio italiano,non era possibile l’applicazione di una misura alternativa, come la garanzia fianaziaria, a fronte della mancanza del passaporto o di altro documento equipollente.
il 17 ottobre scorso il Giudice di pace di Agrigento accoglieva il ricorso proposto dal difensore del richiedente asilo egiziano contro il provedimento di convalida del trattenimento amministrativo adottato dal Tribunale di Caltanissetta. La difesa lamentava in particolare che il cittadino egiziano non sarebbe stato informato sulle procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, malgrado la compilazione del cd. foglio notizie che dava conto di generiche informazioni fornite al destinatario della misura di respingimento disposta dal questore di Agrigento. Il Giudice ritiene che“nella concreta fattispecie sussiste solo una generica menzione nel decreto di respingimento circa informazioni date allo straniero” Si rileva come “la Questura di Agrigento, essendo rimasta contumace, non ha prodotto il foglio notizie” e quindi si conclude che “deve essere dichiarata la nullità del provvedimento impugnato, senza a nulla rilevare che il ricorrente abbia presentato domanda di protezione internazionale dopo il decreto di respingimento, poiché tale domanda comporta la sospensione e non la caducazione del decreto espulsivo”.
3. Al di là della specifica vicenda che ha riguardato un richiedente asilo egiziano, analoga ad altre vicende verificatesi nel CPR di Catanissetta, e concluse con il rimpatrio forzato del richiedente asilo prima di una decisione definitiva sulla richiesta di asilo, come si potrebbe verificare anche nel caso dei richiedenti asilo attualmente trattenuti nei centri di detenzione in Albania, si osserva come, secondo quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE “ il giudice nazionale chiamato a verificare la legittimità di una decisione amministrativa in materia di protezione internazionale deve rilevare d’ufficio, nell’ambito dell’esame completo ad esso incombente, una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla designazione di paesi di origine sicuri”. In particolare, “L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: quando un giudice è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale esaminata nell’ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate da richiedenti provenienti da paesi terzi designati, ai sensi dell’articolo 37 di tale direttiva, come paesi di origine sicuri, tale giudice deve, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc imposto dall articolo 46, comma 3, rilevare, sulla base degli elementi del fascicolo nonché di quelli portati alla sua conoscenza nel corso del procedimento dinanzi ad esso pendente, la mancata conoscenza dei le condizioni materiali di tale designazione, enunciate nell’allegato I di detta direttiva, anche se tale mancanza di conoscenza non è espressamente invocata a sostegno del ricorso”.
Anche il giudice della convalida del trattenimento amministrativo, disposto da questore nei confronti dei richiedenti asilo dopo il diniego della Commissione territoriale, sempre più frequente per “manifesta infondatezza” della domanda, e dunque anche il giudice di pace, ammesso che si possa ritenere competente in luogo delle Sezioni specializzate dei Tribunali, alle quali si riconosce competenza esclusiva nei casi di trattenimento e nei casi di diniego sulle richoeste di asilo, ha l’obbligo della cd. “cooperazione istruttoria”, e deve dunque rilevare d’ufficio la provenienza della persona da un paese di origine che non si può ritenere “sicuro”.
Il giudice di pace di Caltanissetta, nel provvedimento adottato ieri, afferma “la nullità del provvedimento impugnato, senza a nulla rilevare che il ricorrente abbia presentato domanda di protezione internazionale dopo il decreto di respingimento, poiché tale domanda comporta la sospensione e non la caducazione del decreto espulsivo”. Lo stesso giudice avrebbe dovuto negare comunque la convalida, ma riconoscere la portata vincolante della decisione della Corte di Giustizia UE, vincolante anche per le autorità amministrative, e prendere atto che nel procedimento sul quale era tenuto a decidere non si sarebbe potuto comunque convalidare la misura del trattenimento adottata nei confronti di un cittadino egiziano, perchè nei suoi confronti, oltre a non risultare assolti gli obblighi di inofrmazione, non ricorevano i presupposti di una procedura accelerata in frontiera, Come si sta verficando adesso nel caso dei richiedenti asilo egiziani e bengalesi , soccorsi, non si comprende ancora se all’interno, o all’esterno delle acque teritoriali italiane, e sbarcati dalla nave Libra in Albania.
4. Come riporta il Fatto Quotidiano, “se la commissione farà in tempo a respingere le domande entrerà in gioco il nuovo decreto 145 del 11 ottobre che, per le procedure in frontiera, prevede che la decisione rechi anche “l’attestazione dell’obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento“. A quel punto la decisione dei giudici sarebbe superata ai fini dell’esame della domanda, già eseguito in tempi rapidissimi e con minori garanzie. Quanto al trattenimento, la mancata convalida del Tribunale dovrebbe comunque produrre i suoi effetti, che in base all’accordo con l’Albania significano il trasferimento in Italia. Trasferimento di persone che però non hanno diritto a stare in Italia, già destinatarie di un ordine di espulsione, che facciamo entrare perché dei giudici hanno deciso così, come se non fossero l’ordinamento europeo e la Costituzione a imporlo. Una forzatura ai danni di chi, in base alla legge, non avrebbe mai dovuto essere esaminato con quella procedura rapida e povera di tutele, e mai condotto in Albania”.
5. L’UNHCR, in un documento pubblicato nella fase di ratifica del Protocollo Italia-Albania, scive che “Né il Protocollo né il disegno di legge di ratifica chiariscono quali autorità, né con quali tempi e modalità operative, effettueranno l’identificazione e lo screening dei migranti e dei richiedenti asilo al fine di individuarne i bisogni specifici e separare coloro che dovranno essere condotti in Albania da quanti verranno ammessi sul territorio italiano”. In particolare, “L’UNHCR esprime profonda preoccupazione per l’assenza di disposizioni specifiche relative alle fasi di identificazione e screening, ritenute fondamentali per una valutazione individuale della legittimità e adeguatezza dei trasferimenti in base al Protocollo.
L’individuazione di bisogni specifici e lo screening delle domande di asilo, al fine di esaminarle con procedure appropriate, sono attività per le quali è necessaria una specifica competenza
professionale, così come un solido sistema di gestione dei dati. Effettuare lo screening a bordo
delle imbarcazioni in alto mare comporterebbe gravi rischi per i migranti/richiedenti asilo e per gli operatori coinvolti, nonché limiti pratici, tra cui la necessità di personale specializzato a bordo (ad esempio con competenze mediche e/o di interpretariato) e di sistemi adeguati. Potrebbe, altresì, comportare problemi di sicurezza e ordine pubblico. Inoltre, uno screening condotto a bordo delle imbarcazioni limiterebbe l’applicazione di un meccanismo di monitoraggio trasparente di questa fase della procedura (o implicherebbe sforzi sproporzionati per garantirlo)”. “Inoltre, l’UNHCR ribadisce la propria posizione, già indicata in sede di commento alla L. 50/2023, secondo la quale solo le domande di protezione internazionale che, nella fase iniziale di raccolta delle informazioni e di registrazione, appaiono manifestamente infondate possono essere incanalate nella procedura di frontiera (che comporterà il trattenimento). A questo proposito, le fasi di screening e di incanalamento nella corretta procedura sono di fondamentale importanza.“
Con particolare riferimento al tratenimento amministrativo dei richiedenti asilo nelle procedure accelerate in frontiera “Come già menzionato nel commento alla L. 50/2023, in relazione alle procedure accelerate in trattenimento e/o in frontiera l’UNHCR ritiene che la mera provenienza da un Paese di origine designato come sicuro, combinata con criteri quali la mancanza di documenti o di mezzi finanziari, senza una sostanziale valutazione individuale preliminare, non possa essere considerata una base legale sufficiente a legittimare il trattenimento.….quando le procedure di frontiera vengono applicate in relazione a casi manifestamente infondati, la posizione dell’UNHCR è che esse devono garantire le stesse salvaguardie applicate alle domande presentate n altri luoghi e il trattenimento nel contesto di tali procedure deve rimanere una misura eccezionale da valutarsi su base individuale e rivedersi regolarmente“.
6. In una recente decisione del Tribunale di Catania del 17 ottobre scorso, che sospende il provvedimento del 20. settembre 2024, notificato in pari data, con il quale il Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Siracusa ha dichiarato di “non accogliere la domanda di protezione
internazionale per manifesta infondatezza”, decidendo la domanda “in applicazione della
procedura accelerata ex art. 28-bis, comma 2 lett. c) del d.lgs 25/2008”, trattandosi di un
richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell’art. 2-bis dello stesso Decreto”; si osserva che :
““la ratio seguita dalla Corte, con riferimento alla successione delle norme europee nel tempo, per affermare l’incompatibilità delle eccezioni territoriali con la Direttiva Procedure, può essere estesa anche alle eccezioni riguardanti le categorie soggettive”;
“la designazione del Bangladesh quale Paese di origine sicuro è in contrasto con il richiamato diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di 7 giustizia. Ne consegue che non può essere data applicazione alla relativa designazione contenuta nel decreto interministeriale per contrasto con il diritto dell’Unione europea che deve trovare invece applicazione in forza del principio del primato del diritto dell’Unione”;
“la designazione del Paese di origine sicuro, con il decreto del 07/05/2024 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato di concerto con i Ministri della Giustizia e dell’Interno, contrasta anche con la norma di legge interna d’attuazione della Direttiva europea e si espone al sindacato, incidentale, di legalità disciplinato dall’art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo del 1865 n. 2248 all. E”.
7. Di fronte alle evidenti forzature imposte dal governo italiano sull’attuazione del Prtotocollo Italia-Albania, dalle prime fasi di pre-screening a bordo delle navi, fino alle misure di trattenimento adottate nei centri di Schengjin e di Gjader, che adesso, dopo il diniego sulle richieste di protezione, potrebbbero essere convalidate da un giudice di pace di Roma, non rimane che attendere il rispetto assoluto della normativa europea, della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, e del quadro costituzionale italiano. Che sancisce la soggezione dei giudici alla legge e non alla volontà popolare espressa attraverso il consenso elettorale verso i partiti di governo. Perchè non è in gioco soltanto la sorte di un pugno di richiedenti asilo egiziani e bengalesi soccorsi in circostanze ancora poco chiare e deportati in Albania, sulla base di una finzione di non ingresso nel territorio italiano che rimane ancora priva di una copertura europea, malgrado le affermazioni del ministro Piantedosi che, in una intervista nel corso della trasmissione Piazza pulita, rispondendo a Corrado Formigli, richiama il nuovo Regolamento europeo sulle procedure di asilo, che non è ancora entrato in vigore. In modo più evidente che in passato, è in discussione la residua applicazione dei principi democratici e delle garanzie procedurali che caratterizzano lo Stato di diritto, e che riguardano tutti, non solo i richiedenti asilo. I richiedenti asilo trattenuti in Albania vanno trasferiti al più presto in Italia, perchè in Albania si possono espletare soltanto procedure accelerate in frontiera e non procedure ordinarie, che tra l’altro paralizzerebbero l’attività dei centri di detenzione previsti dal Protocollo Meloni-Rama. Perchè il governo non può adottare atti amministrativi palesemente illegittimi, poi modificare poi le leggi in modo da impedire che su questi operi un sindacato giurisdizionale, infine modificare competenze dei tribunali e delle corti, fino alla sostituzione dei giudici, dai procedimenti di primo grado, magari affidati a giudici di pace, fino ai vertici della giustizia, come si potrebbe verificare a dicembre con la nomina politica di quattro giudici costituzionali.
Come riferisce l’ANSA, Giorgia Meloni annuncia già, per lunedì prossimo, un ennesimo decreto legge per aggirare lr frcisioni dei giudici e della Corte di Giustizia UE, “Sotto la lente del Cdm finiranno ulteriori misure per rivedere le procedure sulla richiesta di ottenimento della protezione internazionale dei richiedenti asilo, con l’obiettivo di velocizzare i tempi delle risposte da parte dell’Italia. L’ipotesi è di conferire più poteri alla commissione che esamina le singole domande di richiesta di asilo internazionale, valutando anche di rivedere i meccanismi che riguardano il successivo ricorso”.
IL FATTO QUOTIDIANO
17 ottobre 2024
di Franz Baraggino
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione 18^ Civile
Sezione per i diritti della persona e immigrazione
COMUNICATO STAMPA
Si comunica che in data odierna i giudici della sezione specializzata in materia di
immigrazione del Tribunale di Roma hanno esaminato le richieste di convalida dei
trattenimenti disposti dalla Questura di Roma ai sensi del Protocollo Italia-Albania.
Considerata l’attenzione riservata al Protocollo dagli organi di informazione, si ritiene
opportuno rappresentare che i provvedimenti adottati dalla sezione specializzata hanno
analizzato la specificità di ciascuna richiesta, tenuto conto delle previsioni del Protocollo e
della sua legge di ratifica.
I trattenimenti non sono stati convalidati in applicazione dei principi, vincolanti per i
giudici nazionali e per la stessa Amministrazione, enunciati dalla recente pronuncia della
CGUE del 4 ottobre 2024 a seguito del rinvio pregiudiziale proposto dal giudice della
Repubblica ceca.
Il diniego della convalida dei trattenimenti nelle strutture ed aree albanesi equiparate alle
zone di frontiera o di transito italiane è dovuto all’ impossibilità di riconoscere come “paesi
sicuri” gli Stati di provenienza delle persone trattenute, con la concon la conseguenza
dell’inapplicabilità della procedura di frontiera e, come previsto dal Protocollo, del
trasferimento al di fuori del territorio albanese delle persone migranti, che hanno quindi
diritto ad essere condotte in Italia.
Roma 18 ottobre 2024
La Presidente di sezione
Luciana Sangiovanni
LA REPUBBLICA
18 ottobre 2024 ore 14,26
Terminate le udienze al tribunale di Roma. Si profila un braccio di ferro sui dodici egiziani e bangladesi reclusi a Gjader
“...Nel frattempo però le Commissioni territoriali riunite ieri hanno rigettato tutte le richieste di protezione internazionale. Le autorità italiane potrebbero quindi emettere un nuovo provvedimento di fermo – non per le procedure di frontiera, ma contro persone ritenute irregolari – che richiederebbe una nuova convalida. Così i dodici migranti invece di rientrare in Italia sarebbero trasferiti nel secondo girone della struttura detentiva: dal centro di trattenimento al vero e proprio Cpr da 144 posti (a oggi ne sono pronti 24)….”
IL FATTO QUOTIDIANO
18 ottobre 2024
di Franz Baraggino
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2024 la Legge 21 febbraio 2024, n. 14 avente ad oggetto “Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno“.
Art.3 comma 2
Disposizioni di coordinamento
.”Nelle aree di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) , del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane
all’esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell’Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.
- Ai fini dell’esecuzione del Protocollo, le aree di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) , del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell’interno adottato ai sensi dell’articolo 28 -bis , comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
- Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell’allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall’articolo 10 -ter , comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell’allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998
Art. 4.
Giurisdizione e legge applicabile
- Ai migranti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d) , del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina italiana ed europea
concernente i requisiti e le procedure relativi all’ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale.
Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del tribunale di Roma e l’ufficio del giudice di pace di Roma.
Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana
ANSA
18 ottobre
Piantedosi,su centri Albania ricorreremo fino a Cassazione
‘Negato il diritto del governo alle procedure rapide’
LA REPUBBLICA
18 ottobre 2024
Migranti in Albania, respinte le richieste di asilo. Ma i giudici di Roma non convalidano i trattenimenti: il rientro domani a Bari. Ira di Meloni: “Lunedì cdm”
di Viola Giannoli, di Alessia Candito, dal nostro inviato Davide Carlucci
I 12 egiziani e bangladesi torneranno in Italia su un mezzo della Guardia costiera. Piantedosi: “Faremo ricorso”. La premier: “Decideremo noi quali sono i paesi sicuri”. Schlein: “Il governo si fermi, c’è danno erariale”. Pd, M5s e Avs chiedono alla Ue di aprire una procedura d’infrazione
AGENZIA DIRE
18 ottobre 2024
Autore: Mirko Gabriele Narducci
Giorgia Meloni annuncia un Consiglio dei ministri per lunedì per risolvere il “problema” creatosi con la sentenza del Tribunale di Roma sul rimpatrio dei migranti in Egitto e Bangladesh. Per il Pd è “un attacco alla democrazia” senza precedenti
LA SICILIA
Nordio a Palermo: «Su Albania sentenza abnorme, prenderemo provvedimenti»
Così il ministro della Giustizia in merito alla decisione del tribunale di Roma che ha disposto che i migranti, trasferiti in Albania, dovranno essere riportati in Italia
Di Redazione |19 Ottobre 2024
HUFFINGTON POST
20 Ottobre 2024
Stefano Musolino (Md): “Il decreto del governo non cambia nulla: continueremo ad applicare le norme Ue”
Intervista al segretario di Magistratura democratica: “In caso di conflitto tra la norma nazionale e quella comunitaria siamo obbligati ad applicare quella europea. E questo vale anche nel caso in cui, come si evince da anticipazioni, il Cdm varasse un decreto. Finirebbe solo per esasperare il conflitto”. E sulle accuse alle toghe rosse: “Meloni peggio di Berlusconi, vuole una magistratura asservente”
QUESTIONE GIUSTIZIA
CPR e Costituzione: manca una legge sui modi del trattenimento
Le associazioni sollecitano il Tar Lazio a porre questione di legittimità costituzionale
di Antonello Ciervo , Gennaro Santoro
AIC (Associazione italiana costituzionalisti)
di Piergiorgio Rafaiani
PRESSENZA – ADIF- LABORATORIO ANDREA BALLARO’
DOVERI DI SOCCORSO E OBBLIGO DI SBARCO
