di Fulvio Vassallo Paleologo
1. Come era facile prevedere, la mancata convalida di quasi tutti i trattenimenti amministrativi disposti dal questore di Agrigento nei confronti di richiedenti asilo trasferiti nei giorni scorsi da Lampedusa nel centro di Porto Empedocle, provenienti da paesi terzi ritenuti “sicuri”, come nel caso della Tunisia, ha ridato spazio alla propaganda di destra per attaccare i giudici che non si allineano con l’indirizzo politico del governo, e applicano il Decreto Cutro (legge n.50 del 2023) tenendo conto dei limiti imposti dalla Costituzione e dalle norme di diritto sovranazionale, a garanzia dei diritti fondamentali di libertà e di difesa, che spettano a qualunque persona, quale che sia il paese di provenienza o la condizione giuridica nella quale si trova in frontiera ( in questo senso già nel 2001, si era pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n.105/2001).
Secondo Libero ,«I giudici scarcerano 5 irregolari in un solo giorno “Misura spoporzionata” scoppia il caso». Dopo le menzogne sui processi penali contro le ONG e sulla sospensione dei fermi amministrativi imposti alle navi umanitarie ,con il Giornale, riparte una ventata di fango contro i “giudici che boicottano i rimpatri dei clandestini tunisini”,malgrado una sentenza della Cassazione definisca come discriminatorio l’uso improprio del termine “clandestini”, peraltro del tutto fuorviante nel caso di richiedenti asilo, sia pure trattenuti in frontiera nel corso dell’esame della loro richiesta di protezione, con quella procedura accelerata che di fatto è stata generalizzata con il decreto Cutro per tutti coloro che provengono da paesi di origine ritenuti “sicuri”.
Il Tempo titola “Due nuovi “casi Apostolico” i giudici liberano i clandestini”, per l’articolista, “Eppure la legge c’è e, infatti il primo dei sei tunisini ha visto la convalida del suo fermo, non si capisce perché tutta questa discrezionalità dei giudici nell’applicare la norma”. Per La Verità invece, “I fermi degli sbarcati non convalidati giudici ancora contro il decreto Cutro”,ma neppure una spiegazione per un titolo tanto roboante in un pezzo tutto incentrato sul consueto attacco ai soccorsi umanitari, rilanciato dopo le parole del Papa che all’udienza generale di mercoledì 28 agosto ha dichiarato che “quello che uccide i migranti è la nostra indifferenza e quell’atteggiamento di scartare”. Il linguaggio dello scarto, nei confronti dei migranti, e non solo dei richiedenti asilo, è ormai dominante nella narrazione collettiva, e qualcuno, dopo che recenti provvedimenti di legge ne hanno subito l’influsso, come nel caso del cd decreto Cutro, vorrebbe anche che penetri nelle aule di giustizia.
Non sono i giudici “contro” il Decreto Cutro (legge n.50 del 2023), ma sono le previsioni del decreto, e le conseguenti prassi applicate da questori e prefetti su indirizzo del ministero dell’interno, in particolare nei rari tentativi di detenzione amministrativa dei richiedenti asilo provenienti da paesi di origine ritenuti “sicuri”, che evidenziano ogni giorno di più un insanabile contrasto con i principi fondamentali della nostra Costituzione e con le vigenti Direttive europee in materia di accoglienza e di procedure per le richieste di asilo. I giudici sono soggetti alla legge e non certo al governo o alla “volontà popolare” che questo pretende di rappresentare. In base all’art.101 della Costituzione, “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge,” e non della maggioranza di governo che risulta vincente ad una tornata elettorale.
I giudici palermitani, a parte il primo caso di convalida, ancora oggetto di ricorso, che per le caratteristiche della situazione del richiedente asilo tunisino non poteva certo costituire un precedente, hanno fornito una interpretazione della normativa vigente costituzionalmente orientata e coerente con le Direttive europee che non prevedono il trattenimento automatico e generalizzato di tutti i richiedenti asilo provenienti da paesi terzi ritenuti sicuri.
2. Quanto deciso adesso dal Tribunale di Palermo appare coerente con le decisioni dei giudici Cupri ed Apostolico che lo scorso anno si rifiutarono di convalidare i decreti di trattenimento adottati dal questore di Ragusa nei confronti di alcuni richiedenti asilo tunisini internati in una sezione chiusa del centro Hotspot di Pozzallo/Modica. Non ricorre comunque alcun contrasto tra tutte le decisioni adottate dal Tribunale di Palermo in ordine alla convalida del trattenimento di richiedenti asilo provenienti da “paesi di origine sicuri” nel centro di Porto Empedocle.
Come ha dichiarato ad ADN Kronos il Presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini, “chi monta polemiche non conosce i provvedimenti”. Per il Presidente Morosini, ““Chi in questi giorni monta polemiche sui presunti contrasti tra i giudici del Tribunale di Palermo in materia di convalida di trattenimento alla frontiera, evidentemente non ha letto i provvedimenti di cui parla. In relazione alle persone trattenute a Porto Empedocle, i giudici della sezione specializzata immigrazione e protezione internazionale hanno tutti applicato i medesimi principi giuridici (fondati su fonti interne e internazionali) a situazioni in concreto diverse, dandone ampiamente conto nelle motivazioni. I diversi provvedimenti di cui si discute fanno perno su di un principio difficilmente contestabile, ossia che della libertà personale non può disporsi per legge, ma che occorre un provvedimento motivato caso per caso. Dunque le diverse decisioni adottate non dipendono da diverse interpretazioni della legge ma da differenti circostanze del caso in concreto esaminato”.
Per il giudice Guarnotta, che ha convalidato il primo provedimento di trattenimento adottato dal questore di Agrigento,“Nel provvedimento si legge che il cittadino tunisino è stato ‘fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli alla frontiera di Lampedusa e Linosa in data 19.08.2024’ e che inoltre ‘ha presentato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale in data 20/08/2024 direttamente alla frontiera di Porto Empedoclè ed è ‘proveniente da un Paese designato come sicuro dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’internò”. E ancora: “Il richiedente ha dichiarato di essere approdato, lo scorso lunedì 19 agosto, di mattina, a Lampedusa su una barca con altre quattro persone, di essersi tuffato ‘per primò dalla barca a una distanza di circa 100 metri dalla riva, di avere nuotato sino alla riva e di essersi nascosto; di non sapere cosa abbiano fatto le altre persone; di avere provato a lasciare l’isola senza essere rintracciato e, non essendoci riuscito, di essersi recato in un hotel per chiedere informazioni su come allontanarsi dall’isola senza essere ritrovato, sennonché a quel punto il personale dell’hotel ha chiamato i carabinieri”. Per il giudice Guarnotta dunque, “le circostanze del caso concreto inducono a ritenere che l’unica misura necessaria a garantire lo scopo normativo previsto, ovverosia accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato durante lo svolgimento della procedura in frontiera, fosse quella del trattenimento, dato che il richiedente, per facta concludentia, ossia tentando di allontanarsi da Lampedusa senza essere individuato, ha già manifestato l’intenzione di rendersi irreperibile e dunque di vanificare il suddetto scopo”. Per questi motivi “alla luce delle considerazioni si qui svolte, il provvedimento di trattenimento deve essere convalidato”. Sono dunque “le circostanze del caso concreto”, rappresentate dal questore di Agrigento, e in particolare il presunto rischio di fuga, per quanto opinabili e oggetto di ricorso, che stanno alla base del provvedimento di convalida, e non certo un preteso automatismo del trattenimento amministrativo in vista del rimpatrio forzato, come si vorrebbe fare intendere all’opinione pubblica. La decisione di questo giudice non costituisce dunque un “precedente” che avrebbe imposto in occasione di altri giudizi di convalida un obbligo di conformarsi.
Per gli altri giudici palermitani, che invece non hanno convalidato i decreti di trattenimento adottati dal questore di Agrigento, assumono lo stesso rilievo le “circostanze del caso concreto”: non c’e un obbligo automatico di convalida da parte del Tribunale, ma in base al Decreto Cutro, ed in base alle Direttive europee in materia ricorre soltanto “la facoltà di disporre il trattenimento” che “rappresenta l’esercizio di un potere discrezionale, che va giustificato ed argomentato, anche in considerazione della circostanza che la misura incide sulla libertà personale dell’individuo”. Questa motivazione, che risulta alla base dei provvedimenti che non convalidano il trattenimento amministrativo, “è in linea con i principi della direttiva europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (…) secondo cui il trattenimento va disposto “soltanto nelle circostanze eccezionali”, ”in base ai principi di necessità e proporzionalità”, “come ultima risorsa”, “sulla base di una valutazione caso per caso”, “sempre che non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive”.
Secondo il provvedimento della dott,ssa Bruno del Tribunale di Palermo, “La motivazione del provvedimento di trattenimento appare carente, non essendovi alcun riferimento alla situazione individuale del richiedente protezione internazionale; ritenuto in definitiva che nel caso in esame il provvedimento di trattenimento non risulta adeguatamente motivato con riferimento alla necessità di disporre il trattenimento quale unica misura necessaria a garantire lo scopo normativo previsto dall’art. 6 bis del d. lgs. 142/2015, ossia accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato durante lo svolgimento della procedura in frontiera, e ciò anche in considerazione del contegno tenuto dal richiedente al momento in cui è stato fermato, del fatto che il medesimo ha dichiarato di volersi avvalere della garanzia finanziaria e della circostanza che non risultano neanche decorsi i termini previsti dalla legge per poterla prestare; ritenuto, pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, che il provvedimento di trattenimento non può essere convalidato”.
Nel provvedimento della dott.ssa Marino, che non convalida la misura del trattenimento amministrativo disposta dal questore di Agrigento, si legge che “il Tribunale sottolinea che l’obbligo di tenere conto di altre misure alternative al trattenimento è un dovere che va esercitato dall’autorità amministrativa sulla base di una valutazione caso per caso”. “Alla luce di tali argomentazioni, il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento non può essere convalidato, in assenza della dovuta motivazione sulla necessità del trattenimento, sulla sua proporzionalità e sull’impossibilità di fare efficace ricorso alle altre misure alternative, di tipo non coercitivo”.
Gli orientamenti del Tribunale di Palermo contrari alla convalida dei trattenimenti amministrativi nel centro di Porto Empedocle sono dunque sotto il profilo metodologico, e per la ratio decidendi, omogenei rispetto al primo provvedimento di convalida, peraltro ancora oggetto di impugnazione, nell’attribuire rilievo ai singoli casi concreti, a differenza dei decreti di trattenimento del questore di Agrigento, basati esclusivamente su modelli standardizzati e precostituiti dei verbali di polizia, e risultano coerenti con gli indirizzi affermati in materia dalla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con una “ordinanza interlocutoria”, con riferimento alle decisioni del Tribunale di Catania che non convalidava i provvedimenti di trattenimento disposti lo scorso anno dal questore di Ragusa, affermava come “Da tali pronunce si evince, tra l’altro, che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33 ostano a che un richiedente protezione internazionale venga trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità; ostano pure a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura. L’eccezionalità della misura del trattenimento e la soggezione della stessa ai principi di necessità e proporzionalità inducono a giustificare il trattenimento solo qualora non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive, il cui catalogo è esemplificato dall’art. 8, paragrafo 4. Le misure «alternative» al trattenimento non sono definite nel dettaglio; si tratta comunque di limitazioni dei diritti umani dei richiedenti che, se non ingerenti quanto il trattenimento, non di menodevono applicarsi, quando comunque vi siano motivi legittimi per il trattenimento, sulla base di una valutazione caso per caso di necessità, ragionevolezza e proporzionalità”. Si osserva in particolare come “Il punto fondamentale – allora – è dato dal nesso tra la previsione della garanzia come misura alternativa al trattenimento e la valutazione caso per caso che si richiede ai fini della decisione di trattenimento, da esprimere necessariamente nella motivazione del provvedimento dell’autorità amministrativa”.
La scelta tra la procedura ordinaria e la procedura accelerata in frontiera non rientra esclusivamente nella sfera discrezionale del Presidente della Commissione territoriale o del Questore che dispone il trattenimento amministrativo. Il mancato rispetto delle garanzie procedurali può comportare il passaggio ad una procedura ordinaria o comunque l’effetto sospensivo del ricorso. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11399 pubblicata il 9 aprile 2024, adite con un rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 11 giugno 2023, hanno affermato il principio secondo cui «in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione Territoriale».
3. La propaganda contro queste ulltime decisioni del Tribunale di Palermo, alimentata dai canali mediatici più vicini al governo, che sui social si è tradotta nell’ennesima ventata di discorsi d’odio e di mistificazione dei fatti, ha come obiettivo non solo la salvaguardia delle finzioni giuridiche e delle coseguenti prassi illegittime, su cui si basano le “procedure accelerate” che si dovrebbero svolgere in Italia alle frontiere e nei centri di transito, purchè” “nelle immediate vicinanze della frontiera”, ma serve a precostituire una narrazione che di fronte al popolo degli elettori possa difendere l’avvio, ancora una volta procrastinato, dei centri di accoglienza/detenzione in Albania.
Se per i giudici di Palermo il trattenimento amministrativo potrebbe risultare legittimo solo come “extrema ratio”, da valutare caso per caso in assenza di misure alternative. secondo l’esperta di diritto dell’Unione europea Daniela Vitiello, “a Shengjin e Gjader si presuppone che la reclusione sarà generalizzata: verrebbe a mancare la logica graduale prevista dalle direttive europee”. Le decisioni di non convalida dei trattenimenti, ma anche la prima di convalida, vanno nella direzione indicata dalle Sezioni unite della Cassazione nell’ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia, dopo i ricorsi contro gli analoghi provvedimenti dello scorso autunno del tribunale di Catania. La Cassazione dà un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina italiana sulla garanzia finanziaria, evidenziando che la garanzia costituisce una causa generale di esclusione del trattenimento e non una «misura alternativa» ai fini della verifica dei presupposti per l’ingresso e il soggiorno, secondo quanto previsto dalla «direttiva accoglienza» dell’Ue. In pratica il diritto Ue prevede che il trattenimento sia in ogni caso l’extrema ratio, oggetto di una valutazione caso per caso, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità. Lo Stato membro ha comunque l’obbligo di prevedere misure meno afflittive. Per questo il giudice di Palermo sottolinea la natura facoltativa del trattenimento e che le misure qualificate come «alternative» nel diritto italiano (consegna del passaporto e prestazione della cauzione) sono in realtà di natura diversa.
Non solo, ma “Per giungere nei centri ci sarà un trasferimento forzato a bordo di navi militari italiane, che costituiscono territorio della Repubblica. Soccorsi, se così vogliamo definirli, di questo tipo non possono essere qualificati come operazioni di ricerca e soccorso (Sar) perché ciò implicherebbe lo sbarco in un luogo sicuro (place of safety). È difficile credere che strutture di trattenimento in cui le persone sono soggette a un regime di isolamento e privazione della libertà di movimento (se non addirittura della libertà personale) possano essere qualificate come tali. Questo tipo di regime detentivo generalizzato potrebbe porsi in contrasto con il diritto alla libertà e alla sicurezza dei migranti, ponendo problemi rispetto al diritto costituzionale, dell’Ue e alla Convezione europea dei diritti dell’uomo.“
Al riguardo, sia in Italia che in Albania, non si potranno consentire violazioni dell’articolo 13, terzo comma, della Costituzione” secondo cui “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”. In base all’art. 5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, “Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge“. Se non interverranno i giudici italiani, si possono prevedere molti ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’Uomo, perchè le modalità del trattenimento nel corso delle procedure accelerate in frontiera, in modo ancora più evidente se fossero applicate in Albania, sono demandate alle determinazioni discrezionali dell’autorità amministrativa, piuttosto che a specifiche previsioni di legge.
4. Se con il Decreto legge n. 20 del 2023 si voleva dimostrare una prima reazione urgente del governo alla strage di Cutro, le norme introdotte, esposte in un Dossier dell’Uficio studi del Senato, appaiono in contrasto con consolidati principi costituzionali o alquanto dubbie sotto i profili della prevenzione di eventi tanto tragici e del contrasto dell’immigrazione irregolare . I dati dell’attuazione fallita delle procedure accelerate in frontiera confermano come non siano queste le modalità per contrastare le richieste di asilo che si potrebbero definire “strumentali”, ed in generale i tentativi di ingresso irregolare nel territorio dello Stato.
L’applicazione di queste norme nei centri che si vorrebbero aprire in base al Protocollo Italia-Albania in territorio albanese, per quanto si affermi la “giurisdizione italiana”, contrasta in modo ancora più evidente con i principi e le garanzie in materia di diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, al di là della mutevole normativa unionale. Che con i nuovi Regolamenti da varare, soprattutto sullo screening in frontiera, sulla base del recente Patto sulla migrazione e l’asilo, richiederà una rigorosa verifica di compatibilità con le norme interne (non solo costituzionali) e internazionali a garanzia dei diritti umani.
Con la sentenza n. 88 del’8 maggio 2023, la Corte Costituzionale– dichiarando la illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. numero 286 del 1998 (Testo Unico Stranieri) nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle per il reato di cui all’articolo 73, comma 5, del d.P.R. numero 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti) (cd “piccolo spaccio”) e per il reato di cui all’articolo 474, secondo comma, del codice penale (vendita di merci contraffatte), senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente- ha tra l’altro affermato: “ Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell’immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005).
5. Ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE il richiedente protezione internazionale ha in ogni caso diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo contro il trattenimento. Negli stessi termini gli articoli 13 e 24 della Costituzione italiana. Le procedure imposte dal Decreto Cutro (legge n.50/2023), alla luce della documentazione prodotta dal governo in occasione della legge di ratifica, se considerate in rapporto al trasferimento in Albania dei richiedenti asilo provenienti da “paesi di origine sicuri”, considerati tempi e modalità delle procedure telematiche, che farebbero capo alla Commissione territoriale, alla Questura ed al Tribunale di Roma, non sembrano garantire la effettività dei diritti di difesa imposta dalla normativa eurounionale e dalla Costituzione. La possibilità di contattare avvocati di fiducia e associazioni umanitarie, già a rischio in territorio italiano, è sostanzialmente rimessa alla discrezionalità del Direttore “responsabile italiano” che sarà nominato per ciascuno dei centri di detenzione ubicati in Albania. E si corre il rischio che le udienze di convalida “telematiche” nelle quali saranno disponibili soltanto avvocati d’ufficio, possano risolversi in mere formalità burocratiche, senza neppure fare emergere i motivi individuali delle richieste di protezione internazionale, sempre ammesso che si arrivi a fornire un servizio efficiente di mediazione linguistico-culturale. Una consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo ribadisce in proposito il principio di effettività del ricorso ed il diritto alla mediazione linguistica, e dunque“ occorre tenere conto degli ostacoli linguistici, della possibilità di accesso alle informazioni necessarie, delle condizioni materiali con le quali può scontrarsi l’interessato e da qualsiasi altra circostanza concreta della causa” (I.M. c. Francia, n. 9152/09 §§ 145-148; M.S.S. c. Belgio e Grecia, 21 gennaio 2011 §§ 301- 318; e Rahimi c. Grecia, n. 8687/08, § 79, 5 aprile 2011).
6. La Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati vieta di considerare illegale o di rifiutare l’ingresso in frontiera di una persona che, seppure priva di documenti, intende presentare una istanza di protezione. In base all’art.31 di questa Convenzione “ Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali per ingresso o soggiorno irregolare a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal Paese in cui la loro vita o la loro libertà era minacciata … entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolari ”. La finzione di ingresso nel territorio dello Stato ai soli fini identificativi per presentare una richiesta di protezione, nel caso delle procedure accelerate in frontiera per le persone provenienti da paesi di origine “sicuri”, si può tradurre nei fatti nel mancato accesso ad una procedura equa e nello svuotamento dei diritti di difesa.
La “procedura accelerata in frontiera” e’ prevista dalla legge per i richiedenti asilo provenienti da paesi di origine “sicuri”, ma deve essere applicata sulla base di provvedimenti legittimi e tempestivi dotati di una congrua motivazione. Altrimenti ricorre una detenzione arbitraria, in violazione dell’art.13 della Costituzione italiana, e dell’art. 5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo, norme di rango primario che bon potranno essere scalfite da nuovi regolamenti europei, da decreti del ministero dell’interno o da semplici prassi amministrative. Il Questore, nell’adottare il provvedimento di trattenimento “alla frontiera”, così come negli altri casi di trattenimento, è sempre tenuto a fornire una motivazione ( art. 6, comma 5, d. lgs. n. 142/2015 richiamato dall’art. 6-bis, comma 4) che sia sorretta da una valutazione individuale, caso per caso, della necessità e proporzionalità della misura del trattenimento, con la verifica della impossibilità di applicare misure alternative meno coercitive. Questo principio dovrà valere, con le connesse garanzie di difesa, per tutti i richiedenti asilo trattenuti in un centro durante la cd. provedura accelerata in frontiera, sia in Italia, che in Albania, ammesso che superati i problemi logistici, si risolvano i problemi di legittimità costituzionale. Sarebbe tempo che gli uffici di polizia rispettino queste norme di legge in materia di limitazioni della libertà personale, in qualunque luogo di frontiera, e nei luoghi assimilati alle frontiere, sulla base di una finzione giuridica, che va riconsiderata. Gli organi di informazione, piuttosto che attaccare strumentalmente i giudici che applicano la legge in conformità ai precetti costituzionali, farebbero meglio ad informare l’opinione pubblica sul rispetto (o meno) del principio di legalità, e quindi degli obblighi costituzionali, in tutti i casi in cui si dispone una misura limitativa della libertà personale. Non sono questioni che riguardano soltanto i richiedenti asilo provenienti da paesi ritenuti “sicuri”. Attendiamo in materia un intervento dell’autorità garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di diffondere una informazione veritiera sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei diversi centri di detenzione amministrativa ubicati in frontiera, e nei luoghi assimilati.
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REPUBBLICA – PALERMO
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