di Fulvio Vassallo Paleologo
1. Un processo sull’accertamento dei fatti o sulla interpretazione dei fatti ?
Il 17 dicembre 2021 sono state pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna dell’ex Sindaco di Riace Domenico Lucano adottata dal Tribunale di Locri il 30 settembre dello stesso anno. .Come in altri processi a carico di persone imputate per avere svolto attività di ricerca e salvataggio in mare, il quadro accusatorio iniziale veniva successivamente ampliato attraverso il largo uso di intercettazioni ed anche in occasione del giudizio da parte del collegio si procedeva alla riqualificazione di qualche reato. Non è questa la sede per una specifica analisi dei numerosi capi di imputazione, ma la lettura della alluvionale motivazione della sentenza offre lo spunto per una riflessione critica rispetto al processo ed al rapporto tra le parti ed i giudici. dunque sull’effettiva valenza del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa.
La maggior parte delle considerazioni alla base delle condanne sono tratte da una lettura parziale delle intercettazioni, senza la ricostruzione di un autentico nesso logico. Si tratta di intercettazioni prelevate integralmente dal fascicolo processuale e inserite nel corpo della sentenza, trascritte con dovizia di dettagli, anche di carattere squisitamente personale, ed abilmente segmentate con un continuo ricorso al grassetto per orientare verso una lettura che darebbe per scontata la valutazione negativa. Tutto al fine di dimostrare la condotta preordinata che avrebbe accomunato Mimmo Lucano agli altri coimputati nel reato associativo, e il “ruolo direttivo” che avrebbe avuto l’ex sindaco di Riace. Anche la giurisprudenza citata dai giudici, come fondamento delle tesi che portano alla condanna per i vari reati contestati ,risulta riportata per esteso, per pagine e pagine, quasi si potrebbe dire con un mero “copia e incolla” senza che emerga il nesso tra il principio di diritto specifico della sentenza che si richiama e la motivazione addotta sui singoli punti della sentenza di condanna.
Dopo che gli avvocati delle difese hanno presentato i ricorsi in appello, sarebbe necessario, come cittadini e come studiosi, sociologi o giuristi, condividere una riflessione più ampia non solo sui nessi logici e sulle basi giuridiche che caratterizzano le motivazioni e che emergono a fatica dall’enorme testo finale della decisione, oltre 900 pagine, ma anche sulla portata complessiva della vicenda processuale, alla luce delle pene che sono state inflitte e delle considerazioni di ordine etico e politico che trasudano dalla sentenza di condanna. Se i giudici del Tribunale di Locri tanto hanno insistito su una considerazione “ravvicinata” dei singoli atti contestati a Mimmo Lucano ed agli altri imputati, criticando apertamente le difese per una voluta “lontananza” dai singoli addebiti, non sfugge come proprio loro, nel legare le singole vicende esaminate soltanto con la matrice comune dell’intento “predatorio” di risorse pubbliche attribuito soprattutto al principale imputato, Mimmo Lucano,, siano rimasti ben lontani dal dimostrare i vantaggi percepiti dall’ex sindaco e qualsiasi intento associativo in assenza della prova della preordinazione concordata e del conseguimento di indebite utilità o somme di danaro, a vario titolo percepite.
Marco Revelli ha osservato a tale riguardo come “ lette le motivazioni (904 pagine), la sensazione di trovarsi di fronte a uno scandalo giudiziario è rafforzata. Non solo un’ingiustizia, ma un capovolgimento kafkiano della realtà: della stessa realtà documentata negli atti processuali ampiamente riprodotti, come se i fatti, nel loro passaggio attraverso il labirinto mentale del giudice, mutassero senso e natura, in una metamorfosi mostruosa che rende i protagonisti irriconoscibili per chiunque li abbia conosciuti, da vicino o da lontano”. Come è stato possibile che in uno Stato di diritto ed alla luce del principio costituzionale della tipicità della sanzione penale (nullum crimen, nulla poena sine legem) si sia arrivati a tanto? Su questo occorre una riflessione attenta che si estenda al ruolo del giudice penale ed alla funzione stessa del processo penale, che dovrebbero essere mirati all’accertamento di fatti e responsabilità precise.Rispetto ai quali si possano esercitare i diritti di difesa. Nella attuazione effettiva dei principi costituzionali e delle garanzie previste dalla Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo. Ha rilevato Livio Pepino come, “le sentenze non si valutano in base all’utilità contingente o al gradimento soggettivo ma alla luce della loro conformità ai principi costituzionali, alle regole del diritto e alle risultanze processuali. Ed è proprio questa conformità che manca nel caso di specie”.
Non si può contrapporre dunque, in astratto, il diritto alla giustizia, o subire posizioni moralistiche o meramente ideologiche, ma occorre verificare l’esercizio dei controlli giurisdizionali attraverso i mezzi offerti dall’ordinamento ed in campo penale sulla base del più rigoroso rispetto del principio di legalità, che include anche una considerazione esaustiva di tutte le cause di giustificazione, dei comportamenti astrattamente riferibili a fattispecie di reato. Crediamo in ogni caso che una sentenza penale non possa basarsi sulla demolizione della figura morale dell’imputato, magari con riferimenti espliciti a “cupidigia” o ad “avidità” nel favorire l’arrivo del maggior numero di migranti da accogliere, quando altri enti locali rifiutavano qualunque impegno solidaristico e le regole imposte dal ministero dell’interno, soprattutto a partire dal 2017, portavano a una diversa qualificazione e rendicontazione dei sistemi di accoglienza già noti e sperimentati sui quali,nel corso degli anni, si era costruito il cd. modello Riace. La prospettiva etica di fondo che ha guidato l’azione di Mimmo Lucano era il principio di solidarietà, declinato nelle forme più diverse, ed a volte decisamente innovative, di accoglienza ed integrazione. In contrapposizione alle modifiche normative e regolamentari ed alle procedure burocratiche dei diversi sistemi di accoglienza che ponevano bruscamente un termine all’accoglienza ed ai processi di integrazione già avviati, rispetto ai quali l’ex sindaco osservava, dopo quanto richiesto dal ministero dell’interno, attraverso le sue diramazioni periferiche: che imponevano l’estromissione dei migranti dopo la scadenza del termine semestrale di accoglienza, io devo avere uno sguardo più alto» (pagg. 180-181).
Osserva lucidamente Marco Revelli, nelle stesse motivazioni della sentenza di condanna, del resto, “si dà atto dell’integrazione virtuosa e solidale che nei primi anni veniva senz’altro praticata su quel territorio, ove si era riusciti mirabilmente a dare dignità e calore a uomini e donne venuti da terre remote, cercando di alleviare i loro percorsi di vita fatti di stenti e dolore” (sic! p. 60); si scrive addirittura che dall’indagine e dalle parole stesse di Lucano è “senz’altro emersa una pura passione che lui ha nutrito per anni per quel mondo nuovo che ha saputo creare, ispirandosi agli ideali utopici della Città del Sole di Tommaso Campanella, che egli ha inteso reinterpretare con un misto di genialità e di intuito politico ‘illuminato’, di cui occorre dargli merito, e che giustamente hanno ricevuto cosi tanta eco e apprezzamenti internazionali” (p. 96).Ma prima, ad inquadrare l’intero assetto delle motivazioni, si afferma l’esistenza di “meccanismi illeciti e perversi, fondati sulla cupidigia e sull’avidità, che […] si sono tradotti in forme di vero e proprio ‘arrembaggio’ ai cospicui finanziamenti che arrivavano in quel paesino, che per anni era stato economicamente depresso, tanto da tradursi in una sottrazione sistematica di risorse …, che pure erano destinate a favore di quelle persone più deboli, del cui benessere e della cui integrazione, però, nessuno si interessava più” (p. 61).Il carattere “bipolare” che trasuda dalla sentenza di condanna corrisponde alla nota contrapposizione tra affermazione degli obblighi di soccorso in mare e di accoglienza a terra, sanciti anche dal Diritto internazionale e d al diritto dell’Unione Europea, e le decisioni politiche in queste materie,assunte dal Governo, dal ministero dell’interno e dalle sue diramazioni periferiche.
2. Le contestazioni dell’accusa e le decisioni intermedie
Non è facile rinvenire un nesso logico ed argomentativo tra le affermazioni contenute nella parte iniziale delle motivazioni addotte dai giudici nella sentenza di condanna ed i diversi capi di imputazione per i quali sono stati condannati gli imputati “sempre più asserviti ai loro appetiti di natura personale, spesso declinati in chiave politica, e soddisfatti strumentalizzando a loro vantaggio il sistema dell’accoglienza”. Le motivazioni sembrano anticipare piuttosto il giudizio su base collettiva per orientare il lettore nella valutazione delle responsabilità personali dei singoli imputati, accomunando le diverse posizioni processuali sotto una chiave di condanna che si spinge sul terreno della morale, osservandosi ab initio da parte del collegio giudicante come“ emergerà un quadro per nulla rassicurante e a tinte fosche”; dopo che il processo “ha messo in luce meccanismi illeciti e perversi, fondati sulla cupidigia e sull’avidità”.
Il principale bersaglio del processo appare evidentemente Mimmo Lucano, come emerge dal passaggio delle motivazioni dove i giudici nella contestazione dell’associazione a delinquere (pag. 717 ss.), definiscono l’ex Sindaco come “dominus” dell’associazione a delinquere, colui che “impartiva direttive vincolanti, quasi di stampo militare, a tutti coloro che avevano aderito alla realizzazione del suo progetto illecito”. Come ha rilevato Sergio Bontempelli, la situazione che si ricava dall’ingente fascicolo processuale, letto nella sua interezza,, è ben diversa in quanto“ l’arrivo di così ingenti risorse aveva portato ricchezza nel piccolo borgo calabrese, ma non tutti condividevano i principi e le idealità di Lucano: dalle intercettazioni emergono spesso conflitti tra l’ex Sindaco e alcuni abitanti di Riace che sembravano interessati unicamente a «fare cassa» con i soldi dell’accoglienza. In alcuni momenti Lucano manifesta sfiducia anche nei confronti di alcuni suoi collaboratori, che gli paiono dediti più al proprio tornaconto personale che all’impresa politica complessiva”.
Il processo Xenia si svolgeva nei confronti di 27 persone e si contestavano ben 22 capi d’accusa. Tra questi, a carico di Mimmo Lucano, si contestavano numerosi reati tra i quali è importante ricordarli, per verificare quanto poi nella sentenza di condanna, e nelle motivazioni addotte, i giudici si siano attenuti alla precisa portata dei reati contestati, o non abbiano piuttosto integrato il quadro accusatorio con propri elementi di intuizione o di mero pregiudizio sulla base di valutazioni personali sui singoli imputati. Questo vale con particolare riferimento ai profili di vantaggio economico o di altra matura che gli imputati avrebbero ricavato dalla commissione dei fatti contestati, o atri vantaggi indebiti degli enti protagonisti del modello di accoglienza decentrata “Riace”, vantaggi di cui non si rinvengono convincenti elementi probatori.
-Il reato “cornice” più grave contestato a Mimmo Lucano ed a altri imputati è l’associazione a delinquere ex art. 416 c.p. per essersi associato assieme ad altri “anche in tempi diversi, allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti (contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio)”, come se si fosse “orientato” in questo modo l’esercizio della funzione pubblica degli uffici del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Reggio Calabria, preposti alla gestione dell’accoglienza dei rifugiati nell’ambito dei progetti SPRAR, CAS e MSNA e per l’affidamento dei servizi da espletare nell’ambito del Comune di Riace, verso il soddisfacimento degli indebiti ed illeciti interessi patrimoniali delle associazioni e cooperative (enti gestori dei progetti SPRAR, CAS e MSNA), con durevole divisione di compiti e ruoli»
Come rileva Giulia Mentasti, con riferimento al dispositivo della sentenza di condanna in primo grado, “i giudici hanno quasi raddoppiato le richieste sanzionatorie avanzate dalla procura (la pena prospettata, infatti, era di sette anni e undici mesi di reclusione). Il Tribunale ha deciso di ripartire in due distinti filoni i reati di cui Lucano è stato ritenuto responsabile duplicando i disegni criminosi e, di fatto, aumentando la pena finale. La duplicazione dei vincoli di continuazione ha avuto come effetto ovvio e immediato la duplicazione delle pene base. Nel primo filone, infatti, il reato-base è il peculato (pena da 4 a 10 anni), al quale si aggiungono gli altri sedici reati avvinti dalla continuazione (tra cui associazione per delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) che portano a una pena di 10 anni e 4 mesi di reclusione. Il reato più grave del secondo filone, invece, è l’abuso di ufficio (pena da 1 a 3 anni), al quale si aggiungono altri cinque reati (tra cui falso in certificato) che innalzano la pena sino 2 anni e 10 mesi. Secondo Luigi Ferrajoli” Nel caso specifico non è stato fatto valere il vincolo della continuazione tra reati e ciò ha comportato il fatto che le pene per ciascun illecito siano state sommate. Ma al di là degli aspetti tecnici, la cosa più grave è che questo tipo di decisioni rischiano di produrre un consenso di massa nei confronti della disumanità quando, invece, uno dei principi fondanti di una democrazia è il rispetto reciproco, la solidarietà.”
A nessuno degli imputati sono state riconosciute né le circostanze attenuanti generiche, né altre attenuanti. La discrezionalità esercitata dai giudici appare costantemente orientata a raggiungere il massimo delle pene previste dall’ordinamento per i reati contestati, secondo un preciso filone ricostruttivo. Al punto che appaiono scomparire le ipotesi di reato che sono state cancellate da decisioni di proscioglimento.
Mimmo Lucano è stato assolto dalle accuse di concussione (art. 317 c.p.)e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 t.u.imm.), che pure avevano caratterizzato con grande clamore mediatico l’avvio del Processo Xenia, con l’arresto eseguito il 2 ottobre del 2018. Già con l’ordinanza del 26 settembre 2018 il GIP di Locri aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per le imputazioni di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, concussione, malversazione a danno dello Stato e associazione a delinquere. La Corte di Cassazione aveva poi annullato con rinvio l’ordinanza cautelare del 16 ottobre 2018 con riguardo a due profili: la sussistenza dei gravi indizi del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (mancavano, in sostanza, i “comportamenti fraudolenti” nell’assegnazione dei servizi) e la effettiva consistenza ed intensità delle esigenze cautelari.
Non può non sorprendere come a fronte di una articolata attività delle difese, che più volte avevano chiesto senza ottenere l’assunzione di ulteriori mezzi di prova, i giudici del Tribunale di Locri giungano a rilevare “il silenzio degli imputati” con la notazione che ““Si tratta solo di alcune domande più impellenti […] che questo Collegio avrebbe voluto formulare, dovendosi prendere atto del suo e degli altri legittimi, quanto ostinati silenzi, che potranno essere riempiti solo dall’eco delle loro stesse parole che si traggono delle varie intercettazioni, che hanno purtroppo tratteggiato un mondo privo di idealità, soggiogato da calcoli politici, dalla sete di potere e da diffusa avidità”. Come se il Collegio avesse inteso assumere la posizione della pubblica accusa, con una grave alterazione delle regole del contraddittorio e del giusto processo. L’entità delle condanne finali, che in qualche caso si avvicinano al doppio delle pene richieste dalla Procura, conferma questa sovrapposizione tra pubblica accusa e collegio giudicante.
3 I risvolti del principio costituzionale del giusto processo alla luce della CEDU
Il “giusto processo”, sancito dall’art.111 della Costituzione è disciplinato anche da fonti sovranazionali, da includere nella gerarchia delle fonti italiane, anche nella maggiore portata che hanno, in particolare con riferimento all’art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) che garantisce il principio dell’equo processo, della ragionevole durata (articolo 6 § 1), della presunzione di innocenza (articolo 6 § 2) e delle garanzie processuali dell’imputato in relazione al principio del contraddittorio (articolo 6 § 3). In particolare, Secondo il paragrafo 3 «Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo». Il paragrafo 3 lett. d, stabilisce che ogni accusato ha diritto di: “esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico”. Si tratta di previsioni essenziali per dare effettività al principio di difesa sancito dall’art.24 della Costituzione. Occorre adesso verificare se e come questi principi fondamentali siano stati rispettati nella sentenza resa a carico di Mimmo Lucano e degli altri coimputati nel processo Xenia celebrato davanti al Tribunale di Locri.
Negli atti del ricorso in appello, come riferiti dal Fatto Quotidiano, si legge che “Il collegio difensivo contesta, inoltre, sia l’utilizzabilità delle intercettazioni, alla luce della sentenza “Cavallo” emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione, sia la trascrizione delle telefonate riportate in sentenza. Trascrizione che non corrisponderebbe, a detta degli avvocati, a quella della perizia disposta dal Tribunale stesso nel corso del processo. Tra le contestazioni c’è pure la modifica operata dai giudicanti direttamente in sentenza, del capo di imputazione da abuso d’ufficio a truffa aggravata. Un cambio in corsa che, ricordano gli avvocati, contrasterebbe con quanto stabilito dalla Cassazione: “La Suprema Corte – scrivono infatti Daqua e Pisapia – ha più volte affermato il principio secondo cui sussiste violazione del diritto di difesa quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato originariamente, ‘in rapporto di eterogeneità’, vale a dire che presenti elementi aggiuntivi rispetto al primo, realizzando così una vera e propria trasformazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato”. “Invero – si legge nelle motivazioni dell’appello – il metodo adottato dal Tribunale segue in genere il seguente paradigma: annuncio che un certo fatto è comprovato dalle conversazioni intercettate, conferimento alluvionale delle predette intercettazioni, conclusione assertiva che le intercettazioni riportate forniscono la prova del fatto da provare”.
Non può non venire in mente a questo riguardo lo scarto esistente tra il processo Xenia, i processi contro operatori umanitari che hanno effettuato soccorsi in mare ed i processi a carico dell’ex ministro dll’interno Matteo Salvini, due su tre ( casi Diciotti e Gregoretti) già definitivamente archiviati. Evidentemente in alcuni processi non occorre ricorrere ad intercettazioni che invece in altri assumono un rilievo enorme. Ma il gioco delle parti ( Accusa, Difesa, Giudicanti) deve restare quello scandito dal dettato costituzionale. In tutti i passaggi di indagine e processuali si dovrebbero rispettare i diritti di difesa degli imputati, e puntare sulla ricostruzione dei fatti, valutando le fonti su un piano di parità, senza differenze, ad esempio, tra chi è stato ministro, con un potere decisionale enrme e con le conseguenti dotazioni finanziarie, e chi ha svolto soltanto il ruolo di sindaco in un piccolo comune, sul quale si sono concentrati enormi impegni di accoglienza, mentre altre comunità locali si tiravano indietro e le prefetture continuavano ( come continuano ancora oggi) a ricercare posti in accoglienza (straordinaria). La qualificazione dei fatti penalmente rilevanti e dei diritti di difesa non dipendono dai sondaggi a dalla consistenza delle forze politiche alle quali si appartiene. Come non dovrebbe dipendere dal “sentire comune” l’esercizio delle funzioni amministrative di controllo e dei poteri discrezionali di valutazione delle pene rimessi alla magistratura giudicante.
L’ampio uso delle intercettazioni e delle sentenze della Corte di Cassazione utilizzate come precedenti e riportate con largo uso del “copia e incolla”, mentre nei processi contro il senatore Salvini vengono sistematicamente ignorate, evidenziano come nel processo Xenia non si sia tenuto in conto il confronto delle parti con le diverse ragioni addotte nel corso delle numerose ed articolate udienze dibattimentali. Si è scelto invece di utilizzare esclusivamente ed in modo mirato, come evidenzia l’uso del grassetto, un materiale probatorio di enorme vastità raccolto in fase di indagini preliminari, con il richiamo ad una pletora di sentenze di legittimità riportate quasi per esteso, tanto da sfumare il nesso logico tra l’accertamento dei fatti, le ragioni di diritto e l’attribuzione delle responsabilità. A tutto vantaggio di considerazioni personali dei giudici, con toni che non appaiono neppure rispettose, sugli imputati, considerazioni che finiscono poi per esaurire la motivazioni delle condanne inflitte.
4. La realtà storica e le contestazioni rivolte dall’accusa: uno scarto incolmabile
Il modello Riace si caratterizzava per, l’assegnazione in comodato d’uso ai richiedenti asilo delle case abbandonate presenti nel Comune e per l’investimento dei fondi governativi stanziati per l’accoglienza in borse lavoro e attività commerciali gestite dagli stessi richiedenti asilo insieme ai cittadini del paese. Si trattava di un modello innovativo di accoglieza diffusa, avviato da anni. Un modello riconosciuto dalle istituzioni fino all’avvento delle nuove regole di contabilità dei diversi sistemi di accoglienza introdotte a partire dal 2016 dal ministro dell’interno Minniti, e poi ulteriormente inasprite da quando al Viminale si era insediato Salvini, che con il Decreto sicurezza del 2018 e con i provvedimenti amministrativi e regolamentari conseguenti, provvedeva all’abolizione dell’istituto della protezione umanitaria ed allo smantellamento dei sistemi di prima accoglienza. Con le conseguenze che si sono rilevate dopo lo scoppio della pandemia da Covid 19 e il ricorso, di dubbia legittimità, al sistema delle “navi quarantena”.
Sul piano dell’accertamento dei fatti e dell’attribuzione delle conseguenti responsabilità appare evidente come i giudici di Locri siano caduti in un grave errore logico e storico, prima che giuridico, ritenendo che l’emergenza derivante dall’arrivo dei migranti da accogliere a Riace fosse frutto di un preordinato disegno del sindaco Mimmo Lucano, e dei funzionari ed operatori economici coimputati (?), diretto a sfruttare l’arrivo di tante persone a Riace, per raccogliere il massimo di contributi pubblici. E che non si trattasse invece della conseguenza di un picco degli arrivi, soprattutto via mare, che si verificava negli anni 2015,2016,2017, a fronte di una insufficienza dei sistemi di accoglienza pubblici, e poi del loro progressivo smantellamento, di cui si pagano ancora oggi le conseguenze. Vero è invece che erano gli organi di governo territoriale, e il Servizio Centrale del Ministero dell’interno, che in quel periodo sollecitavano i sindaci ad accogliere migranti che altrimenti non avrebbero avuto alcuna possibilità di una prima sistemazione dignitosa, per la risalente carenza dei sistemi di accoglienza italiani. (Centri dei prpgetti SPRAR in convenzione con i comuni, Centri di accoglienza straordinaria-CAS gestiti dalle prefetture, e Centri per minori, non accompagnati, anche questi con un impegno diretto degli enti locali) Si deve anche aggiungere che prprio a partire dal 2015, ,a fronte di un esodo tanto massiccio di profughi di guerra, come i migranti provenienti, oltre che dal nordafrica, dalla Siria e dall’Afghanistan e dal Kurdistan iracheno, a livello di Unione Europea non veniva adottata alcuna misura di accoglienza temporanea, come si è fatto adesso nel caso dei profughi (soltanto) ucraini ; né veniva modificato l’iniquo Regolamento Dublino III che caricava sul primo Stato d’ingresso gli oneri di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria.
Come si è sostenuto, con motivazioni che finora sono state sementite dagli organi giudicanti, che i migranti soccorsi in acque internazionali dalle ONG fossero frutto di “consegne concordate” con gli scafisti, quasi che le navi delle ONG fossero dei “taxi del mare”, come una “pacchia” di cui avrebbero beneficiato le stesse Organizzazioni non governative, cosi’ in quegli stessi anni, dalla fin del 2016 in poi, si è ritenuto che gli esempi di accoglienza decentrata costituissero una “pacchia” per i sindaci e gli enti gestori. Quando proprio negli stessi anni, l’intero sistema di accoglienza basato sui CARA, come la megastruttura di Mineo (in Sicilia) e su grandi centri di accoglienza straordinaria (CAS)come quelli in provincia di Roma (Castelnuovo di Porto), presentava rilevanti caratteri di illegalità e di spreco di risorse, che neppure le indagini di una Commissione Parlamentare d’inchiesta, e quindi della magistratura (Processo Mafia Capitale), riuscivano a sanzionare con la severità adeguata alla gravità ed alla frequenza dei casi. Chi garantiva la gestione di quelle strutture poteva fare cosi’ una brillante carriera politica. Altro che “preminente interesse politico” del sindaco Lucano a Riace, nella gestione dei diversi sistemi di accoglienza ubicati nel suo piccolo comune.
Quello che emerge dalle motivazioni della sentenza di condanna, con specifico riferimento a Mimmo Lucano, è l’assenza di un qualsiasi intento fraudatorio volto a procurare al sindaco di Riace un ingiusto vantaggio patrimoniale, come peraltro riconosciuto anche dalla Corte di cassazione nella sentenza del 2019. Né si intravede quale tipo di pressione avrebbe esercitato il sindaco di un comune tanto piccolo nel tentativo di “accaparrarsi” il più alto numero di migranti. Se non fosse stato vero il contrario, invece, come provato dalla documentazione e dal dibattimento, e cioè che era la Prefettura di Reggio Calabria, articolazione territoriale del Ministero dell’interno, che in assenza di altre soluzioni, a causa del cronico dissesto del sistema di accoglienza nazionale, sollecitava il sindaco Mimmo Lucano perchè offrisse una prima accoglienza a Riace ad un numero sempre più elevato di migranti, che poi potevano essere accolti su un territorio tanto ristretto solo grazie alla tipicità del modello di accoglienza diffusa e di inclusione sociale che caratterizzava il cd. modello Riace.
Non si può che attribuire a questa sproporzione tra i migranti inviati dal Ministero tramite il Servizio centrale (SPRAR) o la prefettura (CAS) e la dimensione reale del Progetto Riace, la crisi del modello di accoglenza diffusa che si era consolidato nel corso degli anni a Riace. Modello alternativo certo, ma che senza uno sbocco in uscita, verso centri di seconda accoglienza, restava oberato ad una attività amministrativa per la quale non era evidentemente attrezzato. Da questa difficoltà, a Riace si era colta una opportunità, garantire ai migranti in accoglienza una permanenza più lunga, ed una occasione di lavoro legale. nche quando i termini di accoglienza andavano in scadenza. Da qui le disfunzioni ed i ritardi nella tenuta della banca dati. La Prefettura ed il Servizio centrale del Ministero dell’interno erano perfettamente consapevoli della situazione di Riace e della difficoltà della rendicontazione, perché era una situazione prodotta dalle loro decisioni di trasferimento massiccio dei migranti dai punti di sbarco a Riace, e non una scelta proposta o imposta da Mimmo Lucano. Ai ritardi nella rendicontazione si sommavano i blocchi dei finanziamenti, già a partire dal 2016, che contribuivano a determinare il fallimento gestionale del modello Riace. Come ha rilevato Sergio Bontempelli, “Tra i progetti di punta, finiti poi nel mirino della Procura, c’era il famoso «frantoio». Lucano pensava di poter riattivare una delle più antiche e «tradizionali» attività economiche di Riace – la produzione di olio di oliva di alta qualità – valorizzando proprio la presenza dei richiedenti asilo. Voleva perciò acquistare un frantoio, e darlo in gestione a un gruppo di migranti e di cittadini riacesi: dimostrando così che accogliere persone venute da fuori poteva essere un arricchimento per tutti, anche per gli italiani. Questo era non solo assolutamente legittimo, ma persino coerente con il concetto di «accoglienza integrata» che è uno dei pilastri del programma SAI (il sistema di accoglienza gestito dai Comuni, un tempo chiamato Sprar). L’ex Sindaco di Riace ha però avuto la «colpa» di non chiedere alle autorità centrali l’autorizzazione ad avviare il frantoio: così, ha cercato di ricavare – dai soldi che arrivavano via via per la gestione dei centri di accoglienza – un po’ di «economie», cioè di risparmi da destinare al suo progetto. E questo, come si diceva, ha contribuito a generare confusione, perché leggendo i bilanci non era chiaro il fatto che una parte delle risorse serviva a finanziare il frantoio.
Ed è per il cronico dissesto del sistema di (seconda) accoglienza, ancora oggi sotto gli occhi di tutti, che si verificava in Italia già in quel periodo, che mancavano soluzioni per dare uno sbocco ai cd. lungo permanenti, che restavano a Riace oltre i termini previsti dalle norme regolamentari, solo per non finire gettati sulla strada, come si era verificato nel caso di Becky Moses morta carbonzzata in una baracca andata in fiamme nella vicina piana di Rosarno,dopo avere abbandonato Riace a causa del diniego pronunciato dalla competente Commissione territoriale sulla sua istanza di protezione e dunque della perdita del titolo di soggiorno necessario per essere inserita in un sistema di accoglienza. Con tragiche conseguenze che sono ben note a tutti, ma che evidentemente il Tribunale di Locri sembra ignorare. Come non riconoscere in questi casi uno stato di necessità,ex art. 54 del Codice Penale, se poi sono ben visibili le conseguenze della fine forzata dei progetti di prima accoglienza e la impossibilità di trasferimento in strutture di seconda accoglienza, soprattutto dopo il diniego della richiesta di asilo, o la temporanea abolizione dell’istituto della protezione temporanea frutto del primo decreto sicurezza Salvini del 2018?
Vero è che specifici profili di responsabilità amministrativa si potrebbero cogliere a carico di responsabili ed operatori delle associazioni che sono state coinvolte nel progetto Riace, ma proprio per questa ragione risulta ben difficile rinvenire la prova di un “ruolo padronale” tenuto da Mimmo Lucano nei confronti degli enti attuatori, al di là delle intuizioni dei giudici che discendono da una lettura parziale del contenuto dell’immenso materiale probatorio offerto dalle intercettazioni. Dagli atti processuali risulta provato l’atteggiamento critico di Mimmo Lucano nei confronti di quelle associazioni che non agivano nello spirito del Progetto Riace le cui attività non potevano dunque ricondursi ad un disegno criminoso del sindaco. Come del resto risulta ampiamente provato, anche negli accertamenti degli organi inquirenti, come non vi fosse alcun vantaggio economico a suo favore.
Appare altresi’ arduo ricostruire una sanzione penale a fronte di un supposto vantaggio di natura politica in favore dell’ex sindaco di Riace. Durante l’intero periodo nel quale si svolgevano i fatti oggetto di contestazione penale, al punto che lo stesso rifiutava candidature prestigiose, anche al Parlamento europeo, per le quali avrebbe avuto allora ottime possibilità di successo. Può dunque ritenersi un fatto storicamente accertato che Mimmo Lucano non abbia agito per conseguire vantaggi economici o di natura politica, e di questo gli organi giudicanti, i vari livelli della Giurisdizione, non potranno che tenerne conto. Come potrà venire fuori davanti ai giudici di legittimità, o della Corte europea dei diritti dell’uomo, lo scarto evidente tra l’intero ragionamento adottato dai giudici nella sentenza di condanna ed i principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti dalla CEDU e dall’ordinamento interno.