I soccorsi in mare in bilico tra principio di legalità e discrezionalità politica

di Fulvio Vassallo Paleologo

1. Come era prevedibile, il protrarsi dell’udienza preliminare sul caso Gregoretti, con l’accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa del senatore Salvini per l’audizione come testi di numerosi politici, anche dell’attuale ministro Lamorgese che all’epoca dei fatti contestati dal Tribunale dei ministri di Catania non rivestiva incarichi di governo,  ha oscurato i fatti e le norme sui quali si sarebbe dovuto pronunciare il GUP. Fatti e norme sui quali era stata limpida e argomentata la richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Tribunale dei ministri di Catania, che sembra ormai uscita dall’attenzione generale, oltre che dal campo delle audizioni dei testimoni. Non sembra che le testimonianze raccolte abbiano portato un qualsiasi contributo per valutare quanto il Tribunale dei ministri contestava al senatore Salvini, che nella qualità di ministro dell’interno, in violazione delle Convenzioni internazionali di diritto del mare, avrebbe evitato di rispondere tempestivamente alla richiesta di POS (Place of Safety) presentata formalmente da IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center), il 27 luglio 2019, bloccando in questo modo la procedura di sbarco dei migranti, in modo da determinarne la illegittima privazione della libertà personale, costringendoli inoltre a rimanere in condizioni psico-fisiche critiche a bordo della nave Gregoretti ormeggiata nel porto di Augusta fino al pomeriggio del 31 luglio 2019, momento in cui veniva autorizzato lo sbarco. Secondo quanto accertato dal Tribunale dei ministri di Catania, peraltro, “nell’unica riunione del Consiglio dei Ministri, tenutasi in data 31/7/2019, la questione relativa alla vicenda della nave Gregoretti non figura all’ordine del giorno e non è stata oggetto di trattazione nell’ambito delle questioni varie ed eventuali”.

Adesso nel corso di una udienza preliminare che si sta svolgendo con modalità tanto prolungate da costituire quasi un processo anticipato, in difformità al codice di rito, la Procura di Catania ha ribadito la richiesta di “non luogo a procedere” già formulata lo scorso anno dal capo dell’Ufficio dottor Zuccaro. La posizione della Procura sembra coincidere quasi del tutto con le difese di taglio politico articolate dal senatore Salvini. Ma la scelta politica di “difendere i confini” o di “negoziare con l’Unione Europea” può prescindere del tutto dal rispetto del quadro normativo italiano e delle Convenzioni internazionali che ne fanno parte, per effetto del richiamo espresso dell’art. 117 della Costituzione ?

 Dovrebbe essere noto a tutti che il decreto sicurezza bis 14 giugno 2019, n.53all’art. 2, con la rubrica ” Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione), (non il primo decreto sicurezza n.113/2018 come erroneamente dichiarato al GUP dal ministro Lamorgese) permetteva al ministro dell’interno di vietare l’ingresso nelle acque territoriali e nei porti italiani e di sanzionare i casi di “inottemperanza”, soltanto nel caso di soccorsi operati dalle ONG, restando espressamente escluse la navi militari italiane (art.2). Nel caso di soccorsi operati, sia pure nella fase finale, da navi militari italiane, rimane dunque esclusa qualsiasi comparazione con i soccorsi operati dalle ONG, e la stessa possibilità di vietare lo sbarco dei naufraghi.

L’esito sdel caso Gregoretti embra davvero scontato, la decisione del giudice dell’Udienza preliminare (GUP) di Catania si conoscerà il prossimo 14 maggio, assai probabilmente con il “non luogo a procedere” per il senatore Salvini. Mentre si assiste ad un ulteriore rilancio degli attacchi e delle inchieste nei confronti delle Organizzazioni non governative che nel corso degli anni, dal 2016 ad oggi, hanno salvato da naufragio in mare, ma anche dalla detenzione arbitraria in Libia, decine di migliaia di persone. Ancora ieri un migrante che fuggiva da un centro di detenzione in Libia è stato ucciso ed altri due sono stati gravemente feriti. E’ questa la Libia che dovrebbe garantire porti sicuri di sbarco e verso la quale si dovrebbero respingere i migranti intercettati in acque internazionali con la delega alla sedicente Guardia costiera libica? Si tornerà ad imporre alle ONG di obbedire ai comandi dei guardiacoste libici e si daranno altri ordini di stand-by? Per quanto tempo ancora le navi militari italiane, come la Gregoretti, che fino al 2017 avevano salvato la vita di decine di migliaia di persone intervenendo a poche miglia dalle coste libiche, saranno obbligate a restare vicino alle acque territoriali italiane, o a non “farsi vedere” per non essere coinvolte in attività di ricerca e salvataggio (SAR)? Come aveva fatto nel 2013 la nave Lybra della nostra Marina, con conseguenze catastrofiche, e come potrebbe succedere ancora oggi.

In base all’art. 10 ter del Testo Unico sull’immigarzione n.286/98, le azioni di soccorso dei naufraghi soccorsi in acque internazionali non configurano alcun evento di immigrazione irregolare, i naufraghi non sono clandestini, e lo sbarco a terra deve essere assicurato attraverso la procedura Hotspot, senza alcuna possibilità di trattenimento prolungato a bordo della nave soccorritrice, soprattutto se questa sia una nave militare che batte bandiera italiana, come la Gregoretti.

Nessuna fonte normativa, tanto meno il cd. Patto di Malta del 2019, successivo peraltro alla vicenda Gregoretti, dunque irrilevante sul piano normativo, prevede che lo sbarco dei naufraghi, previsto dall’art. 10 ter del T.U. n.286/98 sull’immigrazione, e quanto più sollecitamente possibile dalle Convenzioni internazionali, possa essere ritardato a discrezione del ministro dell’interno, in vista di trattative con altri stati europei volte al fine “politico”della redistribuzione dei naufraghi. Ma non era questa la materia che, dopo l’Autorizzazione a procedere delle Camere, doveva essere oggetto di un procedimento penale.

In sede di udienza preliminare si sarebbe dovuto valutare piuttosto quanto affermato dal Tribunale dei ministri di Catania, che mirava ad un accertamento delle responsabilità personali e non ad un processo ad una linea politica : “La decisione del ministro ha costituito esplicita violazione delle convenzioni internazionali in ordine alla modalità di accoglienza dei migranti soccorsi in mare e, al contempo, non sussistevano profili di ordine pubblico di interesse preminente e tali che giustificassero la protratta permanenza dei migranti a bordo della Gregoretti”. Per lo stesso tribunale, “per il reato di sequestro di persona “è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione”. Si trattava dunque di “una costrizione a bordo non voluta e subita, sì da potersi qualificare come apprezzabile e dunque penalmente rilevante l’arco temporale di privazione della libertà personale sofferto”.

Ai fini della valutazione dei fatti riferibili al caso Gregoretti dovrebbe ricordarsi che al tempo dei fatti contestati al senatore Salvini, un quadro normativo esisteva, tanto a livello internazionale, che a livello nazionale. Ed in base alle norme si dovrebbe operare nella valutazione della responsabilità penale. Sembra ignorarsi che già dal 1996 esisteva un Piano SAR nazionale, recentemente  aggiornato  ,derivante da prescrizioni che tutti (anche i giudici) potrebbero consultare nel manuale IAMSAR (del 2005) e nelle Convenzioni internazionali (e relativi annessi), L’accertamento delle responsabilità da parte del Giudice dell’Udienza preliminare sta concentrandosi invece sulla natura collegiale delle scelte politiche imposte da Salvini e non sul rispetto delle norme che regolavano gli sbarchi in porto dalle navi militari che avevano raccolto naufraghi a bordo.

Se dovesse prevalere in questo modo la discrezionalità politica, con il ricatto all’Unione europea per la redistribuzione dei naufraghi ( o dei richiedenti asilo?), verrebbe meno il principio di legalità ed il rispetto dello Stato di diritto, dunque un pilastro della nostra democrazia. Ed è questo lo scenario che si profila a Catania. E non solo a Catania. Di fronte all’esercizio della discrezionalità politica in materia di sbarchi si assiste infatti ad una evidente disparità di trattamento, e dunque una violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge. Nei procedimenti che vedono sotto indagine il senatore Salvini, le determinazioni discrezionali di un ministro stravolgono l’applicazione di leggi e Convenzioni internazionali, con la richiesta di archiviazione delle accuse. Ed invece nei processi nei confronti delle ONG, pure in presenza di comportamenti che costituiscono adempimento dei doveri di soccorso stabiliti dalle Convenzioni internazionali, come ci ha ricordato una sentenza della Corte di Casazione del 20 febbraio 2020, rispetto a persone che già in Libia si trovavano in evidente stato di necessità, anche prima di imbarcarsi sui barconi, si utilizzano brani variamente estrapolati da una valanga di intercettazioni successive ai fatti, per ricostruire a posteriori presunti profili di responsabilità penale degli operatori umanitari. Il processo e la condanna, questo quello che sostengono alcune procure nei confronti di chi ha adempiuto agli obblighi di soccorso, mentre altre chiedono il non luogo a procedere per chi è accusato di avere violato norme e Convenzioni internazionali sui soccorsi in mare. Ci sarà un giudice a Berlino ?


VENERDÌ 09 APRILE 2021 17.23.33GREGORETTI: NUOVA UDIENZA A CATANIA, AGLI ATTI LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE SALVINI/ADNKRONOS =ADN1447 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RSI GREGORETTI: NUOVA UDIENZA A CATANIA, AGLI ATTI LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE SALVINI/ADNKRONOS = Previsto domani l’inizio delle discussioni, il 14 maggio la decisione del gup Catania, 9 apr. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Gli originali delle ordinanze di autorizzazione a procedere del Senato nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini entrano nell’udienza preliminare a carico del leader della Lega per il caso Gregoretti, che riprende domani per l’avvio delle discussioni. Come apprende l’Adnkronos, il giudice per le udienze preliminari Nunzio Sarpietro ha ritenuto di acquisire dal Senato l’originale delle ordinanze di autorizzazione a procedere anche per la vicenda Open Arms che già erano state prodotte dalle parti o acquisite con altri documenti. Salvini, difeso dall’avvocata Giulia Bongiorno, è accusato di sequestro di persona per il ritardo dello sbarco da nave Gregoretti della Guardia costiera con a bordo 131 migranti, nel luglio del 2019 ad Augusta, nel Siracusano. Nella scorsa udienza era stato sentito, nell’aula bunker di Bicocca a Catania, Maurizio Massari, l’ambasciatore italiano in Europa. E’ il funzionario che la sera del 26 luglio 2019 comunicò a Palazzo Chigi che quattro Paesi europei, Francia, Germania, Irlanda e Lussemburgo avevano dato la loro disponibilità ad accogliere parte dei migranti che l’Italia tratteneva a bordo della nave della guardia costiera Gregoretti in attesa che venisse sancito l’impegno alla redistribuzione. Nei mesi scorsi sono stati ascoltati anche l’ex premier Giuseppe Conte, i ministri Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio e gli ex titolari del Ministero della Difesa e dei Trasporti Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. “Rivendico con orgoglio quello che ho e abbiamo fatto – ha sempre affermato il leader della Lega, che domani ha annunciato la sua presenza a Bicocca – a differenza degli altri non cambio idea sulla base delle convenienze. Per me coerenza e dignità sono due parole che hanno un valore. Io mi assumo, con i colleghi che erano con me, totalmente e con orgoglio il successo delle politiche di contrasto all’immigrazione clandestina”. (segue) (Ter/Adnkronos) 09-APR-21 17:23ADN1448 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RSI GREGORETTI: NUOVA UDIENZA A CATANIA, AGLI ATTI LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE SALVINI/ADNKRONOS (2) = L’accusa è di avere abusato dei suoi poteri provando di libertà 131 persone (Adnkronos) – Il leader leghista, arriva di fronte al gup Sarpietro, per la nuova udienza, dopo la richiesta di giudizio fatta dal Tribunale dei ministri di Catania, richiesta che ha ottenuto il via libera del Senato il 12 febbraio di un anno fa. L’accusa formulata è quella di aver “abusato dei suoi poteri privando della libertà personale 131 migranti a bordo dell’unità navale Gregoretti della guardia costiera italiana dalle 00:35 del 27 luglio 2019 fino al pomeriggio del 31 luglio”, quando fu disposta l’autorizzazione allo sbarco nel porto di Augusta, nell’ambito di un accordo per la distribuzione dei migranti in altri cinque paesi Ue. Sul caso Gregoretti la Procura etnea, guidata da Carmelo Zuccaro, si era già pronunciata per il non luogo a procedere, ritenendo che “l’attesa di 3 giorni per uno sbarco” non possa “considerarsi un’illegittima privazione della libertà” dei migranti a bordo della nave. Inoltre, per gli inquirenti sulla nave vennero “garantiti assistenza medica, viveri e beni di prima necessità” e “lo sbarco immediato di malati e minorenni”, come ribadito dallo stesso Salvini nella sua memoria difensiva, depositata a Catania alla prima udienza. Al contrario, il Tribunale dei ministri, chiedendo invece il processo, sottolineò come Salvini fosse stato responsabile di aver “determinato consapevolmente l’illegittima privazione della libertà personale” dei migranti, “costretti a rimanere in condizioni psicofisiche critiche” a bordo. I tre giudici per i reati ministeriali hanno inoltre sostenuto come “non vi fossero ragioni tecniche ostative all’autorizzazione allo sbarco”, aggiungendo che “le persone soccorse potevano tempestivamente essere sbarcate e avviate all’hot spot di prima accoglienza per l’identificazione, salvo poi essere smistate secondo gli accordi eventualmente raggiunti a livello europeo”. (segue) (Ter/Adnkronos) 09-APR-21 17:23ADN1449 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RSI GREGORETTI: NUOVA UDIENZA A CATANIA, AGLI ATTI LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE SALVINI/ADNKRONOS (3) = Il gup deciderà il prossimo 14 maggio (Adnkronos) – Accordi a livello Ue su cui insiste anche la difesa di Salvini, con concetti ribaditi nella memoria difensiva, in quello che sembra uno dei nodi dirimenti della vicenda. Di fronte a una strategia politica, voluta da Salvini -e dal governo di allora – con l’obiettivo di spingere i paesi Ue a intervenire per la ricollocazione dei migranti, l’atto di trattenerli a mare, secondo lo stesso Salvini era esclusivamente finalizzato al risultato politico. Al punto da dire che “la permanenza a bordo” era “funzionale solo a consentire la conclusione della procedura di redistribuzione” in Europa dei migranti. Domani al via le discussioni che proseguiranno anche il 23 aprile. Il gup Nunzio Sarpietro deciderà poi il prossimo 14 maggio se rinviare a giudizio o dichiarare il non luogo a procedere per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. (Ter/Adnkronos) 09-APR-21 17:23