Procedimento Open Arms : chi disobbedisce davvero alle leggi e al diritto internazionale?

di Fulvio Vassallo Paleolgo

1.Il fine della difesa dei confini non giustifica i mezzi . Sotto esame del Giudice dell’Udienza preliminare di Palermo sul caso Open Arms, bloccata per tre settimane al largo di Lampedusa nel mese di agosto del 2019 ci sono atti amministrativi, non decisioni politiche. I principali giornali continuano a dimenticare tutto questo. La richiesta di procedimento penale del Tribunale dei ministri di Palermo viene sistematicamente ignorata, e prevale la disinformazione messa in campo dalla difesa del senatore Salvini, e dai media che lo supportano. Dopo che è stato negato accesso ai giornalisti, le prime notizie dell’udienza sono arrivate dal Giornale che evidentemente aveva un filo diretto con il senatore Salvini. Ed erano tutte orientate nel senso di rilanciare la figura del capo leghista come quella di un ministro che con il blocco di tre settimane dei naufraghi della Open Arms avrebbe “difeso i confini”. Una difesa che cancella i più elementari principi di umanità, ma che soprattutto si pone su una linea di rottura con il rispetto degli obblighi di soccorso in mare che in base alle Convenzioni internazionali impongono lo sbarco in un porto sicuro, un obbligo che non incombe soltanto sullo Stato che è responsabile della cd. zona di ricerca e salvataggio (SAR) ma su tutti gli Stati che sono titolari di aree SAR contigue e che possano garantire un porto sicuro di sbarco. senza che possa assumere rilievo la bandiera della nave o la nazionalità della ONG che interviene in un evento di soccorso. Come aveva riconosciuto la Commissione europea in diverse occasioni, e come si era stabilito in una importante riunione che si era tenuta nel 2019 a Parigi, pochi giorni prima del blocco in mare della Open Arms. Ma la difesa del ministro Salvini non ignora soltanto le leggi ed il diritto internazionale, rimuove fatti e persino sentenze di tribunali italiani, con una evidente disobbedienza al principio di separazione dei poteri, affermando che la scelta politica dell’ex ministro avrebbe dovuto prevalere persino su una decisione, seppure in via cautelare, di un giudice amministrativo.

Chi ha disobbedito a leggi, a Convenzioni internazionali, a decisioni della magistratura ? I La difesa dei confini va garantita nel rispetto delle norme di diritto internazionale e del diritto penale, il fine non giustifica i mezzi, in uno Stato democratico. Gli obblighi internazionali assunti dall’Italia hanno un valore superiore a quello dei provvedimenti amministrativi, sia pure di un ministro, e delle leggi ordinarie, le quali sono vincolate al loro rispetto a pena della violazione degli artt. 10 e 117 Cost.. Lo afferma anche la Cassazione con la sentenza del 20 febbraio 2020 sul caso di Carola Rackete che il Capitano aveva ordinato di arrestare mentre la Corte non ha convalidato gli arresti. La difesa del senatore Salvini, rispetto a questi precedenti giurisprudenziali non potrà certo confondere le carte ricorrendo a deposizioni rese dai politici nel processo Gregoretti, quando si trattava di una nave militare, caso ben diverso dal procedimento Open Arms che riguarda una nave civile di una Ong. Le normative internazionali e il Decreto sicurezza bis n.53 del 2019 (all’art.2) differenziano nettamente le regole di comportamento in occasione di eventi SAR, in acque internazionali, che riguardano le navi militari, soprattutto se battenti bandiera italiana, rispetto a quelle che riguardano tutte le altre navi. Persino Il Giornale è costretto a riconoscere questa differenza.

2. Non aiuterà certo la difesa del senatore Salvini cercare di chiamare in causa le responsabilità della Spagna, paese di bandiera della nave soccorritrice. Un “mantra” assai diffuso, la tesi che nel 2019 la Spagna avrebbe dato “disponibilità” a prendere in carico i migranti soccorsi dalla Open Arms, o ad offrire un porto di sbarco, come in effetti il governo spagnolo fece solo il 18 agosto 2019, ben 5 giorni dopo la prima sospensiva del divieto di ingresso pronunciata dal Tar Lazio. Le affermazioni del ministro della difesa spagnolo a quel tempo non lasciano spazio a tentativi di strumentalizzazione, ed anche il giudizio morale sul senatore Salvini è assai netto. “Spain’s acting defence minister, Margarita Robles, added that the situation in the Mediterranean was “a tremendous political problem” and “it is essential that the European Union takes action.”Robles accused Salvini of putting human lives at risk for “absolutely electoral reasons” and classified the actions of the Italian politician as “a shame for all humanity.“. I giudici del Tribunale dei ministri di Palermo ricordano in proposito come “deve escludersi che lo Stato di “primo contatto” si identifichi con quello di bandiera della nave che ha provveduto al salvataggio; tale individuazione, invero, confligge innanzitutto con la stessa lettera del testo normativo di riferimento (Risoluzione MSC 167-78), che al punto 6.7 fa esplicito riferimento al “primo RCC contattato”, esigendo, dunque che il “contatto” sia realizzato con il centro di coordinamento per le attività di ricerca e soccorso costituito, in ottemperanza alle linee guida IMO, presso ogni Stato aderente alle convenzioni in materiaessa, poi, appare incoerente con lo scopo perseguito dalle richiamate linee guida (criterio ermeneutico, questo, di primaria rilevanza nell’applicazione dei trattati e delle convenzioni internazionali), scopo che, come s’è detto, consiste nel far sì che la collaborazione degli Stati converga verso il risultato di consentire alle persone soccorse di raggiungere quanto prima un posto sicuro, arrecando alla nave soccorritrice il minimo sacrificio possibile”. 

3. Il rifiuto di accordare l’ingresso nel porto di Lampedusa alla Open Arms con i suoi naufraghi veniva ribadito dal Viminale anche dopo il momento nel quale sembrava raggiunta una qualche disponibilità europea ad accogliere una parte delle persone, già duramente provate dalla traversata.

Le posizioni dei principali paesi europei erano chiare nel condannare il trattenimento prolungato dei naufraghi soccorsi dalla Open Arms. Già il 9 agosto del 2019 il Presidente del Parlamento europeo chiedeva una soluzione umanitaria per lo sbarco dei naufraghi che poi, malgrado la decisone si sospensione del divieto di sbarco da parte del TAR Lazio, venivano trattenuti a bordo della nave soccorritrice, inclusi donne in stato di gravidanza e minori non accompagnati, per quasi due settimane. Per la Commissione Europea i naufraghi della Open Arms andavano sbarcati immediatamente, prima che si concludessero le trattative per la loro redistribuzione in Europa. La Commissione europea, proprio il 16 agosto del 2019, definiva insostenibile la situazione di prolungato trattenimento dei naufraghi ormeggiata a poche centinaia di metri dal porto di Lampedusa.

Nel mese di luglio del 2019 Salvini si rifiutava di paretcipare ad una riunione indetta a Parigi dal Presidente francese Macron per discutere sui criteri di residtibuzione dei migranti in Europa. Cade così ogni alibi difensivo per Salvini che nell’estate del 2019 non “difendeva” affatto i confini dell’Italia e dell’Unione Europea ma mirava soltanto ad ottenere i “pieni poteri” ed aumentare il suo consenso elettorale. Sulla pelle dei naufraghi abbandonati in mare. Alla fine dell’incontro di Parigi Macron “deplora(va) gli esponenti politici assenti (“non si guadagna mai nulla non partecipando”) e porta(va) a casa l’accordo di 14 Stati “volontari” pronti a ripartirsi in modo sistematico i migranti soccorsi in mare, senza dover avviare ogni volta complesse trattative dopo il salvataggio. Resta però fermo, ha sottolineato il presidente, che “quando una nave lascia le acque della Libia e si trova in acque internazionali con rifugiati a bordo deve trovare rifugio nel porto più vicino. E’ una necessità giuridica e pratica. Non si possono far correre rischi a donne e uomini in situazioni di vulnerabilità”.

4. Il primo agosto 2019, giorno nel quale veniva effettuato il primo soccorso di decine di naufraghi nella cosiddetta zona SAR (Ricerca e salvataggio) “ libica”, il Ministro dell’Interno pro-tempore, di concerto con i Ministri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, disponeva nei confronti della Open Arms il “divieto di ingresso, transito e sosta nel mare territoriale nazionale, con decreto emesso ai sensi dell’art. 11 comma 1-ter D. lgs. N. 286/98, come modificato dal D.L. n. 53/2019, convertito nella L. n. 77/2019. Successivamente la Open Arms operava altri due interventi di soccorso, uno in acque internazionali rientranti nella cd. zona SAR “libica”, l’altro nella zona SAR maltese, salvando la vita di decine di persone tra cui donne in stato di gravidanza e minori non accompagnati. Tutte le competenti autorità venivano tempestivamente informate dei soccorsi. I libici non rispondevano, le autorità spagnole invitavano il comandante a rivolgersi alla centrale operativa della Guardia costiera maltese (MRCC Malta) che però rifiutava di assumere la responsabilità dei primi due eventi occorsi al di fuori della zona SAR di propria competenza, salvo ad offrire la propria disponibilità per i naufraghi soccorsi nel terzo intervento, quando la Open Arms si trovava ormai vicino l’’isola di Lampedusa, in condizioni meteo tanto critiche che anche la guardia costiera italiana ne escludeva la possibilità di allontanamento verso Malta.

In base all’art. 10 ter del Testo Unico sull’immigrazione l’ingresso di persone soccorse in mare non si può configurare come ingresso “clandestino”. Appare privo di fondamento l’assunto difensivo del senatore Salvini che continua ad accusare la Open Arms di avere intenzionalmente introdotto “clandestini” in territorio italiano e di non avere accettato il porto di sbarco sicuro (POS) tardivamente offerto dalle autorità spagnole. Come rilevano i giudici del Tribunale dei ministri di Palermo,“va anzitutto evidenziato l’indiscutibile ruolo di primo piano svolto e, per certi versi, rivendicato dal Ministro Salvini sin da quando, apprendendo dell’intervento di soccorso posto in essere in zona Sar libica dalla Open Arms, coerentemente con la politica inaugurata all’inizio del 2019, adottava nei confronti di Open Arms, d’intesa con i Ministri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, il decreto interdittivo dell’ingresso o del transito in acque territoriali italiane, qualificando l’evento come episodio di immigrazione clandestina, a dispetto del riferimento alla situazione di distress del natante su cui i soggetti recuperati stavano viaggiando”. 

Durante il periodo, nel corso del quale stazionava in acque internazionali a sud-ovest di Lampedusa in attesa di assegnazione di un POS, ed anche successivamente, quando si trovava nelle acque territoriali, in diverse occasioni la Open Arms richiedeva (congiuntamente a RCC Malta ed a I.M.R.C.C.) di effettuare delle evacuazioni mediche di migranti in precarie condizioni di salute(MEDEVAC), che alla fine venivano eseguite. Dopo l’ennesimo rifiuto delle autorità maltesi che impedivano però l’avvicinamento della Open Arms all’isola di Malta per cercare ridosso a fronte di un progressivo peggioramento delle condizioni meteo-marine..

Come ricorda il Tribunale dei ministri di Palermo,” Open Arms aveva inviato alle autorità maltesi, in data 13 agosto 2019, una richiesta urgente di indicazione di un riparo dal mal tempo, alla luce delle avverse condizioni meteo previste per le ore successive, che avrebbero esposto le persone a bordo, tutte ricoverate sul ponte della nave, a seri pericoli. La centrale operativa della Guardia costiera (RCC) di Malta, con messaggio delle ore 21,17 dello stesso giorno, rispondeva a tale richiesta con un ennesimo rifiuto, limitandosi ad indicare la sussistenza di “migliori opzioni disponibili e più vicine”, ossia Lampedusa e la Tunisia”. Al peggioramento delle condizioni meteo, il 14 agosto il comandante della nave faceva rotta verso l’isola di Lampedusa.

5. Il 14 agosto 2019 con un decreto cautelare il Tar del Lazio sospendeva il divieto di ingresso adottato in precedenza da Salvini contro Open Arms. L’ex ministro dell’interno non ottemperava e reiterava un suo nuovo divieto contro la volontà di Conte e del ministro della difesa Trenta. Sono fatti. Malta o la Spagna sono solo cortine fumogene che la difesa cerca di utilizzare per nascondere i fatti avvenuti e le norme che dovevano regolarli. La difesa dei confini va garantita nel rispetto delle norme di diritto internazionale e del diritto penale, in uno Stato democratico. Gli obblighi internazionali assunti dall’Italia hanno un valore superiore a quello delle leggi ordinarie, le quali sono vincolate al loro rispetto a pena della violazione degli artt. 10 e 117 Cost. Lo afferma anche la Cassazione con la sentenza del 20 febbraio 2020 sul caso di Carola Rackete che Salvini dal Viminale aveva ordinato di arrestare, mentre il GIP di Agrigento e la Corte non hanno poi convalidato l’arresto

La mail che sarebbe stata inviata dal governo di Malta alla Open Arms alle ore 21.17 del 14 agosto del 2019, con l’accusa che la nave stava “bighellonando” in mare e che avrebbe dovuto dirigere verso un porto spagnolo, è successiva di poche ore alla decisione del Tar Lazio del 14 agosto che sospendeva il divieto di ingresso in acque italiane,”sparato” da Salvini già il primo agosto. La mail prodotta dalla difesa costituisce una prova contro il senatore Salvini perché conferma che Malta, indicando come responsabile per lo sbarco la Spagna, condivideva la tesi giuridicamente infondata ma condivisa dal Viminale, della competenza dello Stato di bandiera (flagstate) per il completamento delle operazioni Sar. Tesi demolita dal Tar Lazio, prima, con la sospensiva del divieto di ingresso, e poi dal Tribunale dei ministri e dalla Procura di Palermo che hanno chiesto il rinvio a giudizio, senza che la difesa di Salvini fosse capace di utilizzare un solo argomento di natura giuridica, limitandosi a infangare l’operato della Ong e del comandante che ha obbedito a quanto previsto dal Diritto internazionale del mare, senza cedere alle indicazioni fuorvianti ed illegittime provenienti dal ministro dell’interno e dalle autorità marittime maltesi ed italiane che ne seguivano gli indirizzi..

Fino all’ultimo il ministro dell’interno allora in carica si opponeva allo sbarco, annunciando un ricorso contro la sentenza del TAR Lazio al Consiglio di Stato, ricorso che però non veniva mai presentato e reiterava un secondo divieto di sbarco, alle 23,46 del 14 agosto che però non veniva controfirmato da altri ministri.

Il 16 agosto il premier Conte rispondeva a una missiva del ministro Salvini, ribadendo con forza la necessità di autorizzare lo sbarco immediato dei minori presenti a bordo della Open Arms, anche alla luce della presenza della nave al limite delle acque territoriali (in effetti vi aveva già fatto ingresso) e potendo, dunque, configurare l’eventuale rifiuto un’ipotesi di illegittimo respingimento aggiungeva di aver già ricevuto conferma dalla Commissione europea della disponibilità di una pluralità di stati a condividere gli oneri dell’ospitalità dei migranti della Open Arms, indipendentemente dalla loro età. Invitava, dunque, il ministro dell’Interno ad attivare le procedure, già attuate in altri casi consimili, finalizzate a rendere operativa la redistribuzione”.

Lo sbarco dei minori, avvenuto prima dell’ingresso della nave in porto, è comunque successivo di diversi giorni rispetto alla richiesta di sbarco per la nomina di un tutore che era stata avanzata dal Tribunale dei minori di Palermo. Anche in questo caso il senatore Salvini aveva disobbedito a richieste provenienti da una sede giurisdizionale. ma era la stagione dei “pieni poteri” al ministro dell’interno e il principio di separazione dei poteri risultava alquanto offuscato sulle spiagge che il senatore Salvini frequentava assiduamente in quel mese di agosto del 2019. Soltanto il 16 agosto 2019, dopo tre giorni dalla decisione di sospensiva del divieto di ingresso adottata dal TAR del Lazio, alcuni minori venivano fatti sbarcare a Lampedusa dopo un trasbordo su motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza..

.Alla fine del lungo braccio di ferro la Open Arms poteva entrare nel porto sicuro di Lampedusa, non per una decisione, seppure tardiva, del ministro dell’interno, ma soltanto a seguito di un decreto di sequestro preventivo adottato dalla Procura di Agrigento. Soltanto dopo questo decreto di sequestro preventivo il 20 agosto si poteva procedere allo sbarco dei migranti trattenuti da quasi venti giorni a bordo della nave Open Arms. Già allora, la Procura di Agrigento, dopo la denuncia della ONG, ipotizzava la commissione del reato di rifiuto di atti d’ufficio di cui all’art. 328 c.p., e , per evitare il protrarsi degli effetti del reato, disponeva il sequestro della nave e lo sbarco immediato.  I naufraghi potevano sbarcare dunque a Lampedusa soltanto a seguito al provvedimento di sequestro adottato dalla magistratura, dopo che alcuni di loro, giunti all’estremo della disperazione, avevano tentato di gettarsi in mare.

In un video postato su facebook Salvini reagiva dal Viminale con un intervento sprezzante nel quale ignorava la decisione del TAR Lazio che sospendeva il divieto di ingresso e rivendicava la piena ed esclusiva responsabilità del blocco della Open Arms lamentando che il Presidente del Consiglio Conte ed altri ministri del governo, come la ministro della difesa Trenta, non avevano condiviso le sue scelte. Non si vede come oggi la difesa possa cercare di dimostrare la natura collegiale e politica della decisione di non fare entrare la Open Arms nelle acque italiane, quando dalla stessa voce di Salvini si conferma che la decisione fu sua ed esclusivamente sua, in contrasto con tutti gli altri membri del governo allora in carica.

6. Secondo il Tribunale dei ministri di Palermo, la condotta riferibile personalmente all’ex ministro Salvini, consistente nella mancata indicazione di un porto di sbarco sicuro (POS) alla Open Arms, nel periodo intercorrente tra il 14 ed il 20 agosto 2019, sarebbe risultata “illegittima per la violazione delle convenzioni internazionali e dei principi che regolano il soccorso in mare, e, più in generale, la tutela della vita umana, universalmente riconosciuti come ius cogens”. Gli stessi giudici rilevano come, “durante il primo segmento della vicenda, protrattosi sino al 14.8.2019, si delineasse già un obbligo esclusivo per lo Stato italiano di indicare un POS, quanto meno in relazione al concomitante obbligo gravante, in virtù delle medesime norme, sulle autorità maltesi. In effetti, in capo a queste si profilava anche il più stringente criterio di collegamento della titolarità della zona in cui era avvenuto almeno il secondo soccorso, circostanza questa strenuamente contestata da Malta e, specularmente, sostenuta dal comandante della Open Arms; alla luce di questo criterio, le richieste di sbarco e di ridosso immediatamente successive vennero, infatti, indirizzate dal comandante della Open Arms esclusivamente a Malta”. Nelle difese del senatore Salvini rese pubbliche non sono trapelate argomentazioni in grado di contrastare queste precise contestazioni. Solo il ritornello dal sicuro ritorno propagandistico del fine superiore di “difesa dei confini nazionali” che avrebbe permesso di violare impunemente leggi dello stato, decisioni della giurisprudenza e norme cogenti di Diritto internazionale. Le anticipazioni di agenzia sui nuovi documenti prodotti oggi a Palermo dalla difesa del senatore Salvini confermano il ricorso sistematico alla ricostruzione di rapporti politici sulla base di notizie prive di rilevanza in questa fase del procedimento penale e già smentite dal Tribunale dei ministri.

7. Non sappiamo come deciderà il Giudice dell’Udienza preliminare di Palermo sul caso Open Arms. In Tribunale si potranno accertare soltanto responsabilità penali individuali. Non si può tuttavia delegare esclusivamente alla magistratura la soluzione dei problemi posti dagli ampi poteri discrezionali assegnati con il Decreto sicurezza bis del 2019 al ministero dell’interno. Malgrado la parziale riforma del decreto n.53/2019, anche con il nuovo decreto immigrazione n.130 del 2020 rimane alto il rischio che si ritorni a divieti di ingresso nelle acque territoriali, e dunque ad ulteriori ritardi dei soccorsi operati in acque internazionali da navi civili.

Continua ancora la guerra contro le ONG e diverse navi commerciali che avevano operato soccorsi sono state indebitamente bloccate. Sul diritto alla vita e sugli obblighi di soccorso sembra prevalere la finalità di “difendere i confini” e combattere l’immigrazione illegale. I segnali che arrivano da Bruxelles come il nuovo Patto sulle migrazioni, non sono affatto rassicuranti, e comunque anche con riferimento ai soccorsi in mare, non possono legittimare a posteriori le decisioni amministrative adottate dal Viminale nel 2019, prima e dopo il cd, Decreto sicurezza bis imposto da Salvini.. Non è più tempo per congratularsi, come ha fatto fino al 2019 il Senatore Salvini, con la sedicente Guardia costiera “libica”, i cui rapporti con i trafficanti e con la vasta rete di corruzione che è presente in Libia sono ancora oggi sotto gli occhi di tutti e ben noti all’autorità giudiziaria.

Rimarrà nei libri di storia, e nella memoria dei cittadini solidali, la responsabilità di quei politici che con le politiche di abbandono in mare, con la invenzione di una zona SAR “libica”, di sostegno alla sedicente guardia costiera “libica” e di chiusura dei porti, si sono resi moralmente e politicamente responsabile di stragi che da anni si continuano a ripetere, come ancora in questi giorni, conseguenza delle politiche di esternalizzazione e di cooperazione con i paesi terzi per bloccare le partenze, con centinaia di vittime ogni mese.


SULLA REDISTRIBUZIONEDELLE PERSONE CHE VENGONO SOCCORSE IN MARE IN EUROPA SI CONTINUA A DISCUTERE, I METODI DEL RICATTO SULLA PELLE DEI MIGRANTI NON HANNO FUNZIONATO.

SABATO 20 MARZO 2021 16.49.42MIGRANTI: DICHIARAZIONE ITALIA-SPAGNA-GRECIA-CIPRO-MALTA PER RIPARTIZIONE EQUA IN UE =ADN1017 7 EST 0 ADN EST NAZ MIGRANTI: DICHIARAZIONE ITALIA-SPAGNA-GRECIA-CIPRO-MALTA PER RIPARTIZIONE EQUA IN UE = Bruxelles, 20 mar. (Adnkronos/Europa Press) – Italia, Spagna, Grecia, Cipro e Malta hanno promosso una dichiarazione congiunta in cui chiedono all’Unione Europea una ripartizione più equa della responsabilità in materia migratoria e sottolineano la necessità che il futuro Patto europeo sulle migrazioni e l’asilo “articoli una cooperazione reale e più efficace”. Il testo è stato concordato in una riunione che si è svolta oggi ad Atene e alla quale hanno preso parte il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese e i suoi omologhi spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, greco, Notis Mitarachi; cipriota, Nikos Nouris e maltese Byron Camilleri. I cinque ministri rilevano che esistono “considerevoli squilibri nei testi legislativi proposti, che ancora sono lontani dall’essere governati pienamente dal principio di solidarietà e ripartizione equa della responsabilità, così come viene stabilito nell’articolo 80 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea”. (segue) “Dobbiamo garantire una solidarietà europea effettiva rispetto a tutti i MIGRANTI e richiedenti l’asilo, indipendentemente dal modo in cui hanno raggiunto il territorio dell’Ue, tenendo conto della necessità di stabilire un meccanismo di ricollocazione automatico e obbligatorio”, affermano. Al tempo stesso, i paesi firmatari pongono l’accento sulla necessità di una cooperazione reale ed efficace con i paesi di origine e transito, l’unica forma per “evitare i movimenti primari e secondari, il traffico di MIGRANTI e le perdite di vite”. Un’altra delle richieste consiste nella creazione di un meccanismo europeo di ritorno gestito in modo centralizzato, che sia coordinato dalla Commissione europea e sostenuto dalle agenzie Ue coinvolte, quali Frontex. (segue) Grande-Marlaska ha sottolineato che la riunione è stata “fondamentale per rafforzare la nostra posizione negoziale, mantenere ferma la nostra unione e parlare con una sola voce in difesa degli interessi dei paesi per di primo arrivo”. “La Spagna, in coordinamento con gli altri paesi del Med5, e in contatto permanente con gli altri stati membri e le istituzioni dell’Ue, mantiene una posizione negoziale che poggia sulla difesa di una politica europea comune in materia di migrazioni, asilo e frontiere, rispettosa dei principi e dei valori dell’Ue”, ha dichiarato. (Ses/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 20-MAR-21 16:49